CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
Comune di Bogliasco Comune di Pieve Ligure Comune di Recco Comune di Sori
ID.4373 Accordo Quadro per la concessione del servizio di ristorazione scolastica dei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure, Recco e Sori – Appalto verde
OGGETTO
Città Metropolitana di Genova Stazione Unica Appaltante
STAZIONE APPALTANTE
Xxxxxxx Xxxxxxxx
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure, Recco e Sori
AMMINISTRAZIONI ADERENTI
DEFINIZIONI
Città Metropolitana La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di
contraente dell’Accordo Quadro
Concorrente Il soggetto ammesso a partecipare alla gara
Soggetto aggiudicatario............................................ Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in
base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario
Concessionario .......................................................... Il soggetto aggiudicatario, in forma singola,
associata o consorziata, che stipula il contratto di concessione.
Comune, Committente .............................................. I soggetti aggiudicatori che aderiscono all’Accordo
Quadro e attivano i contratti derivati
Accordo Quadro ........................................................ Il contratto che disciplina i rapporti tra Stazione
Appaltante, Committenti e Concessionario, e l’attivazione dei contratti derivati
DEFINIZIONI
Contratti derivati ........................................................ I contratti stipulati dai Committenti con il
Concessionario sulla base delle condizioni risultanti dall’Accordo Quadro e dall’offerta aggiudicataria
Documentazione contrattuale .................................. Il contratto, convenzione o accordo quadro, le
Condizioni generali, il capitolato speciale d’oneri o il capitolato prestazionale
Responsabile Unico del Procedimento, RUP ......... Per la progettazione e l’affidamento dell’Accordo
Quadro è individuato dalla Stazione Appaltante; per l’esecuzione del contratto derivato è individuato dal Committente
Direttore dell’esecuzione .......................................... I soggetti incaricati dal Committente a supporto del
RUP
Referente contrattuale Il soggetto indicato dal soggetto aggiudicatario quale
referente unico nei riguardi della Stazione Appaltante e del Committente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali
SOMMARIO
pagina
Articolo 1 Disciplina contrattuale 4
Articolo 2 Corrispettivo 4
Articolo 3 Fatturazione e pagamenti 4
3.1 Fatturazione elettronica 4
3.2 Condizioni e termini di pagamento 5
Articolo 4 Tracciabilità dei flussi finanziari 5
Articolo 5 Ruoli contrattuali 6
5.1 Referente unico contrattuale 6
5.2 Figure specifiche 6
5.3 Responsabile Unico del Procedimento 7
5.4 Direttore dell’esecuzione 7
Articolo 6 Comunicazioni 7
Articolo 7 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro 7
Articolo 8 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 8
Articolo 9 Obblighi in materia di sicurezza 8
Articolo 10 Tutela della riservatezza 8
Articolo 11 Garanzia definitiva per i contratti derivati 9
Articolo 12 Procedimento di applicazione delle penali 10
Articolo 13 Recesso per giusta causa 10
Articolo 14 Recesso unilaterale 11
Articolo 15 Diffida ad adempiere 12
Articolo 16 Clausole risolutive 12
Articolo 17 Altri casi di risoluzione 14
Articolo 18 Effetti della risoluzione e del recesso 14
Articolo 19 Modifiche ed estensioni contrattuali 14
Articolo 20 Sospensioni e varianti 15
Articolo 21 Responsabilità del Concessionario 16
Articolo 22 Subconcessione e Subappalto 16
22.1 Autorizzazione al subappalto 17
22.2 Gestione del subappalto 18
22.3 Sub-contratti 18
Articolo 23 Cessione del contratto 18
Articolo 24 Clausole di legalità 18
Articolo 25 Norme di rinvio 19
Articolo 26 Spese contrattuali 19
Articolo 27 Foro competente 19
Articolo 1 Disciplina contrattuale
L’Accordo Quadro regola i rapporti tra la Stazione Appaltante, i Committenti e il Concessionario rispetto all’attivazione e alla gestione dei Contratti Derivati.
I Contratti Derivati regolano i rapporti tra i Committenti il Concessionario nell’esecuzione delle prestazioni richieste e sono disciplinati dai seguenti documenti:
1) ACCORDO QUADRO;
2) CONDIZIONI GENERALI;
3) CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI;
4) L’offerta presentata dal Concessionario, nel rispetto di quanto previsto dal documento denominato PROGETTO OFFERTA.
Articolo 2 Corrispettivo
Il corrispettivo è a misura e viene determinato applicando i ribassi offerti dal concessionario agli importi a base di gara e al numero dei pasti e merende effettivamente erogati desunto dalle prenotazioni giornaliere.
Il corrispettivo si intende remunerativo di tutte le prestazioni previste nel Capitolato Speciale d’Xxxxx e nei suoi allegati, nonché nelle proposte migliorative e integrative formulate in sede di offerta.
Il corrispettivo s’intende comprensivo di ogni onere relativo al servizio reso a regola d’arte ed è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, fatte salve eventuali modalità di revisione prezzi.
Il Concessionario riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.
Articolo 3 Fatturazione e pagamenti
Le fatture devono essere intestate al Committente e contenere il codice identificativo gara (CIG) derivato.
Il Concessionario fattura al Comune, per ogni pasto e/o merenda, la differenza tra il corrispettivo e la quota di tariffa a carico degli utenti.
Alla fattura deve essere allegato mensilmente il report riepilogativo di cui all’articolo “Tariffe e riscossioni” del Capitolato Speciale d’Oneri.
Le tariffe non riscosse non possono essere addebitate ai Comuni.
Gli oneri della sicurezza per anno scolastico sono fatturati in unica soluzione ad inizio del periodo.
Le fatture devono, altresì, riportare l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” al fine di consentire alla Stazione appaltante di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. split payment. Sono liquidati al Concessionario i soli importi riferiti all’imponibile, mentre sono trattenute le quote relative all’IVA per il successivo riversamento all’erario.
3.1 Fatturazione elettronica
Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx,
Il Committente s’impegna a comunicare i dati per consentire la corretta emissione delle fatture elettroniche, quali in particolare:
a) Descrizione dell’ente per l’intestazione della fattura;
b) Codice Univoco del Committente, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx).
3.2 Condizioni e termini di pagamento
I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla verifica di conformità della prestazione alle previsioni contrattuali, qualora l’attività sia conclusa in un momento successivo.
La verifica di conformità delle prestazioni è condotta dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dell’esecuzione sulla base delle modalità di monitoraggio e controllo previste dal capitolato speciale d’oneri.
La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche.
I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla Tesoreria.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Il pagamento delle fatture è subordinato al positivo esito della verifica di conformità delle prestazioni e alla verifica, tramite DURC, della sussistenza in capo al Concessionario delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa.
In caso di crediti maturati dal Committente, per effetto di errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto mediante emissione di specifica nota d’accredito da parte del Concessionario e in occasione della fatturazione dei corrispettivi relativi all’anno successivo a quello di maturazione del credito, o in ogni caso in occasione del primo pagamento utile.
Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili al Committente, non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto.
Articolo 4 Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Il Concessionario s’impegna a comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che il Concessionario possa avere nulla a pretendere per il ritardo.
Il Concessionario s’impegna a comunicare ai Committente entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione dei conti correnti dedicati, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente.
Il Concessionario deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Il Concessionario deve trasmettere ai Committenti, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subappaltatori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto.
Il Concessionario s’impegna a comunicare ai subappaltatori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG di Genova.
Il Concessionario deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara.
Articolo 5 Ruoli contrattuali
5.1 Referente unico contrattuale
Il Concessionario s’impegna a indicare alla Stazione Appaltante e al Committente, prima dell’inizio delle prestazioni, il nominativo di un soggetto referente unico per tutto quanto concerne l’esecuzione dei contratti derivati e dell’Accordo Quadro. In caso di cessazione o assenza temporanea del Referente, il Concessionario deve immediatamente comunicare il nominativo del sostituto temporaneamente incaricato.
Il Referente unico contrattuale deve assicurare lo svolgimento delle attività in modo conforme alla documentazione contrattuale, nel rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.
Il Referente unico contrattuale deve essere in possesso delle competenze e dei titoli professionali necessari per lo svolgimento dell’incarico.
Il Referente unico contrattuale deve assicurare lo svolgimento delle attività in modo conforme alla disciplina Contrattuale, nel rispetto delle tempistiche previste, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.
Tutte le contestazioni relative all’esecuzione sono comunicate al Referente del contratto. Il Concessionario deve comunicare alla Stazione Appaltante e al Committente i recapiti telefonici, di tipo fisso e mobile, di posta elettronica, etc. del Referente unico contrattuale.
5.2 Figure specifiche
Il Concessionario deve affiancare al Referente contrattuale le figure professionali specifiche previste dal Capitolato Speciale d’Oneri, e da quanto indicato eventualmente in sede di offerta.
In questo senso, il Concessionario si impegna ad indicare al committente il nominativo del soggetto responsabile e referente per i servizi informatici.
5.3 Responsabile Unico del Procedimento
Il Referente unico contrattuale del Committente deve identificarsi nel Responsabile del Procedimento (RUP).
Il Referente unico contrattuale del Concessionario ha l’obbligo di fare riferimento al RUP della Stazione Appaltante o dei Committenti, per tutte le questioni attinenti, rispettivamente, all’Accordo Quadro o all’esecuzione dei Contratti Derivati.
5.4 Direttore dell’esecuzione
La Stazione Appaltante si riserva di nominare un Direttore per l’esecuzione dell’Accordo Quadro. Fino alla nomina del Direttore dell’esecuzione le funzioni sono svolte dal Responsabile del Procedimento.
Per i committenti il Direttore dell’esecuzione si identifica, salvo diversi provvedimenti, con il Responsabile Unico del Procedimento.
Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte del Concessionario, in conformità ai documenti contrattuali.
Articolo 6 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative all’Accordo Quadro e ai contratti derivati sono effettuate a mezzo pec, o in subordine e in caso di non funzionamento della pec, a mezzo fax o lettera raccomandata. Possono essere accompagnate da comunicazioni tramite posta elettronica ordinaria a scopo precauzionale, ma non sostitutivo.
Il Concessionario deve indicare all’atto della stipula del contratto tutti i recapiti di posta elettronica, certificata e normale, di posta ordinaria, telefonici e di fax, da utilizzare per le comunicazioni, e s’impegna a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.
Il Concessionario s’impegna in particolare a comunicare i recapiti telefonici fissi e mobili, ed eventuali successive variazioni, del Referente Contrattuale e degli eventuali sostituti per assicurare la reperibilità richiesta.
Le parti restano responsabili di eventuali inadempimenti, disguidi o disfunzioni, derivanti dall’omissione degli obblighi di comunicazione.
Articolo 7 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
L’assunzione e il trattamento economico del personale deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e il rapporto di lavoro deve essere regolato dai contratti collettivi di categoria, nonché da quelli integrativi territoriali.
Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché tutti gli adempimenti normativi, sono a carico del Concessionario, senza che possa essere avanzata nei confronti del Committente alcuna rivendicazione da parte del personale del Concessionario.
Il Concessionario s’impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e per tutto il periodo di validità degli stessi fino alla conclusione delle procedure di rinnovo previste dalla contrattazione collettiva di settore.
Il Concessionario è inoltre obbligato, nel caso di utilizzo di collaboratori a progetto, a garantire condizioni economiche congrue rispetto ai contratti collettivi e alle tabelle ministeriali di determinazione del costo del lavoro di riferimento.
Il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. Il Concessionario si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l’esecuzione dei controlli.
Articolo 8 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice integrativo adottato dai committenti ai sensi dell’articolo 54, comma 5 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.
Il Committente trasmette, in occasione della sottoscrizione del contratto, o dell’avvio del servizio se antecedente, copia del Codice integrativo stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
La violazione degli obblighi di cui al suddetto Regolamento e al citato Xxxxxx può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Committente, verificata I’eventuaIe violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per Ia presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Articolo 9 Obblighi in materia di sicurezza
Il Concessionario s’impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il Concessionario s’impegna in particolare a rispettare e fare rispettare al proprio personale le norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l’applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della Legge 3 agosto 2007, n. 123 e della Legge regionale della Regione Liguria 13 agosto 2007, n. 30.
Articolo 10 Tutela della riservatezza
Il Concessionario si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2005 dal regolamento UE 679/2016, dal D.P.C.M. 28 aprile 2005 e dalle misure minime ICT adottate dalla Città Metropolitana ai sensi della circolare 2/2017 di Agid, nonché di tutte le misure necessarie sulla base dei Provvedimenti del Garante in vigore.
Il Concessionario assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nell’esercizio del servizio. Consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento del servizio sono dati personali, anche sensibili e giudiziari, e come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali:
1) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
2) si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati personali e di integrarle nelle procedure già in essere;
3) si impegna a relazionare annualmente, a richiesta del Committente, sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate, e si obbliga ad allertare immediatamente il servizio competente in caso di situazioni anomale o di emergenza;
4) si impegna ad individuare un responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’art. 39 del 679/2016 e a comunicarlo, con nota scritta, al Committente.
Il Concessionario è tenuto ad osservare l’obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all’esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Il Concessionario è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell’esecuzione del contratto ed ad osservare le specifiche istruzioni eventualmente ricevute dal Committente.
Il Concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto, pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell’esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell’esecuzione del contratto.
Il Concessionario si impegna a relazionare su richiesta del Committente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Responsabile del procedimento in caso di situazioni anomale o di emergenza.
Il Concessionario manleva la Città Metropolitana da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.
Il Concessionario può essere chiamato a rispondere dei danni materiali ed immateriali arrecati agli interessati per non aver adempiuto esattamente al Regolamento Europeo 679/2016, pertanto si impegna al risarcimento di tutti i danni vantati da terzi ai sensi dell’art. 82 del citato Regolamento.
Articolo 11 Garanzia definitiva per i contratti derivati
Il Concessionario s’impegna a costituire, a favore dei Committenti, per ogni Contratto Derivato stipulato una garanzia definitiva in misura pari in misura pari al 80% del valore della garanzia calcolata sull’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con decorrenza a far data dall’attivazione del servizio, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto derivato secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La garanzia può essere costituita nei modi previsti dall’articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente, l’estensione della garanzia a tutti gli accessori del debito principale, per l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all’emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta del Committente e si effettua con la presentazione da parte del Concessionario all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell’esecuzione. Il residuo 20% è svincolato successivamente
all’emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.
Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante o del Committente.
L’inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei contratti derivati, fermo restando il risarcimento del danno e l’escussione delle cauzioni prestate in loro favore.
Articolo 12 Procedimento di applicazione delle penali
Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all’applicazione delle penali sono contestati al Concessionario in forma scritta, unitamente alla quantificazione delle penali applicabili.
Il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa.
In caso di mancato riscontro o qualora le controdeduzioni non pervengano nel termine indicato ovvero le giustificazioni, a giudizio del Responsabile del procedimento, non possano essere accolte, sono applicate le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, se temporale.
L’importo delle penali è introitato mediante escussione della cauzione definitiva, con l’obbligo per il Concessionario di reintegrarla entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, pena l’eventuale risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali indicate non esclude l’ulteriore risarcimento dei danni che possono derivare al Committente dall’inadempimento del concessionario per effetto della ritardata o della mancata esecuzione del servizio.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale. Nessuna controversia può in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea delle prestazioni.
Qualora il Concessionario non provveda a rimuovere l’inadempimento, ciò può essere motivo di risoluzione del contratto.
Il Committente deve comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante l’avvenuta applicazione delle penali ed in particolare l’applicazione di penali complessivamente superiori al 10% del valore del contratto derivato così che la Stazione Appaltante ne possa tenere conto al fine di una eventuale successiva risoluzione.
Articolo 13 Recesso per giusta causa
Costituiscono motivo di recesso unilaterale tutti i casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti di carattere generale da parte del Concessionario o intervenga nei suoi riguardi una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.
La Stazione Appaltante recede dal contratto qualora intervengano le seguenti situazioni:
1) il Concessionario si sia trovato al momento dell’aggiudicazione in una delle situazioni di cui al
combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
2) la concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicata in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati dell’Unione Europea.
3) sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
4) sia accertata a carico del concessionario l’esistenza delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche a seguito dei controlli eseguiti in attuazione della Convenzione stipulata dalla Città Metropolitana di Genova con la Prefettura di Genova;
5) sia intervenuta in corso di contratto una condanna definitiva per i reati di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a carico dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo o comunque rilevanti ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dall’Accordo Quadro in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula del contratto, intervengano altre situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente, ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti del concessionario, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l’impiego nell’esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con i Committenti, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali.
Le cause di recesso sopra indicate rilevano anche nel caso in cui il Concessionario sia un raggruppamento temporaneo d’imprese o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Nei casi sopra indicati la Stazione Appaltante comunica al Concessionario la volontà di recedere, descrivendo precisamente i fatti e le motivazioni a supporto della decisione e assegnando un termine non inferiore a 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore.
Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dal Concessionario non siano ritenuti accoglibili e adeguati, la Stazione Appaltante adotta i conseguenti provvedimenti e ne dà comunicazione al Concessionario.
I Committenti sono tenuti a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi situazione rilevante di cui venissero a conoscenza per le valutazioni in merito.
Articolo 14 Recesso unilaterale
I Committenti possono esercitare la facoltà di recesso dai contratti derivati prevista dall’articolo 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Responsabile del Procedimento fornisce alla Stazione Appaltante copia del provvedimento con cui viene disposto il recesso, entro e non oltre cinque giorni naturali successivi e consecutivi dalla data di adozione dello stesso.
Gli importi contrattuali non utilizzati a seguito del recesso del Committente possono essere utilizzati dagli altri soggetti aderenti.
La Stazione Appaltante e i Committenti si riservano inoltre di recedere dal contratto, senza indennizzo alcuno per il Concessionario, qualora nel periodo di validità del contratto, anche a seguito di proroga o incremento, ne sia attivato uno nuovo con condizioni economiche migliorative, fatta salva la facoltà del concessionario di adeguarsi alle condizioni migliorative.
Articolo 15 Diffida ad adempiere
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, la Stazione Appaltante e i Committenti si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora il Concessionario si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso.
In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante e i Committenti, ciascuno per quanto di competenza, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali.
Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni.
Qualora il Concessionario, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, la Stazione Appaltante e i Committenti hanno facoltà di risolvere il contratto.
Nel termine sopraindicato il Concessionario può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante e dai Committenti ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione.
I Committenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa al Concessionario in merito all’inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato.
Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte del concessionario.
Articolo 16 Clausole risolutive
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto di Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal contratto stesso, dalle Condizioni Generali e dal Capitolato speciale d’oneri.
La risoluzione del contratto potrà essere avviata nei seguenti casi:
A) qualora non sia intervenuta per fatto del Concessionario la sottoscrizione di un contratto derivato;
B) qualora l’importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante e dai Committenti raggiunga il 10% del valore dei contratti derivati attivi;
C) in caso di risoluzione di un singolo contratto derivato;
D) in caso di cessione del contratto.
Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte del Concessionario.
Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto derivato, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dalle Condizioni generali e dal Capitolato speciale d’oneri
Il Committente può risolvere il contratto derivato nei seguenti casi:
a) qualora l’importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto derivato;
b) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione del Concessionario dall’impresa ausiliaria o l’utilizzo
difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (articolo 89, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
a) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
b) la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione, l’interruzione e l’abbandono delle prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione della Stazione Appaltante e del Committente;
c) la violazione degli obblighi di riservatezza come disciplinati dal contratto e/o previsti dalla normativa vigente, europea e nazionale;
d) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoro nero) e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
e) la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato e di subappalto eccedente le prestazioni e i limiti consentiti;
f) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
g) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell’esecuzione delle prestazioni;
h) l’interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;
i) l’illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della Stazione Appaltante e dei committenti sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;
j) il Concessionario non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento;
k) Il Concessionario abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere;
l) Quanto previsto dall’art. “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici” del presente documento.
Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione. I Committenti che procedono a risolvere un contratto derivato devono trasmettere per conoscenza alla Stazione Appaltante il provvedimento motivato di risoluzione.
Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte del Concessionario.
Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l’adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all’interesse del Committente (art. 1455 del codice civile).
Articolo 17 Altri casi di risoluzione
La Stazione Appaltante e i Committenti si riservano inoltre di risolvere il contratto per quanto di competenza nei seguenti casi:
a) il contratto abbia subito una modifica tale da esorbitare le limitazioni imposte dall’articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e i meccanismi di adeguamento previsti dallo stesso;
b) il valore delle prestazioni abbia superato le soglie e i limiti indicati nell’articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque previsti dal contratto.
Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.
Articolo 18 Effetti della risoluzione e del recesso
L’esercizio della facoltà di recesso per giusta causa da parte della Stazione Appaltante comporta lo scioglimento dei vincoli contrattuali derivati. Gli altri casi di recesso unilaterale non inficiano la prosecuzione dei contratti derivati.
La risoluzione dell’Accordo Quadro preclude l’attivazione di nuovi contratti derivati. È facoltà dei Committenti mantenere i contratti derivati attivi alla data della risoluzione dell’Accordo Quadro.
I Committenti che abbiano optato per il mantenimento del contratto derivato avranno a disposizione a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle prestazioni la cauzione definitiva prestata a loro favore.
Le incombenze successive alla risoluzione e all’esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall’art. 108, comma 5 e seguenti, e dall’art. 109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
A seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, il Concessionario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti, secondo le indicazioni ricevute dalla Stazione Appaltante e dai Committenti.
Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l’escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto della Stazione Appaltante e dei Committenti al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all’esecuzione in danno e negli oneri per l’indizione di nuova gara.
Qualora l’importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, la Stazione Appaltante e i Committenti potranno rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto al Concessionario fino a regolazione di ogni pendenza.
Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento determinano l’esclusione del Concessionario da successive procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante e dai Committenti, a prescindere dagli obblighi di comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell’iscrizione del casellario informatico.
Il periodo di esclusione previsto dalla normativa vigente decorre dalla data in cui la risoluzione è intervenuta, fatta salva lì instaurazione di eventuali procedimenti giudiziali.
Articolo 19 Modifiche ed estensioni contrattuali
Il Concessionario non può apportare modifiche o varianti all’esecuzione delle prestazioni, senza l’espressa autorizzazione del RUP, ancorché previste dai documenti di gara.
Il Concessionario s’impegna ad accettare le modifiche e le varianti richieste dal RUP entro i limiti e con le modalità disciplinate dall’articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Le modifiche contrattuali che le parti, nel corso dell’esecuzione, possono apportare all’Accordo Quadro e ai contratti derivati sono come di seguito definite:
1) modifiche che attengono alla durata e alla validità dell’Accordo Quadro e dei contratti derivati, disciplinate dalle previsione dell’Accordo Quadro;
2) modifiche che attengono alla revisione del valore unitario delle prestazioni, disciplinate dal Capitolato Speciale;
3) modifiche che attengono ai quantitativi della concessione, disciplinate dalle presenti condizioni generali di contratto e costituite dalle ipotesi di seguito elencate:
i. i Committenti, nel caso in cui gli attuali presupposti normativi in materia di attribuzione di competenza e di risorse finanziarie dovessero subire variazioni gravemente incidenti sui servizi, si riservano la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di rinegoziare i contenuti delle prestazioni o, in assenza di accordo, di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni senza che il Concessionario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta ai quali esso dichiara fin d’ora di rinunciare.
ii. ciascun Committente, sulla base dell’andamento dei singoli servizi, dell’accertata produttività e della convenienza economica degli stessi, quali risultanti dalla reportistica prodotta dal Concessionario e dalle informazioni in suo possesso (ad esempio risultanti da monitoraggio, controlli sul servizio, segnalazioni, esposti, ecc.), può richiedere modifiche non sostanziali alle modalità di esecuzione o ai contenuti dei servizi.
Il valore dell’accordo quadro può essere incrementato fino a concorrenza del quinto del valore iniziale per esigenze manifestate in corso di validità, ferme restando le condizioni previste dal contratto originale.
Articolo 20 Sospensioni e varianti
I servizi oggetto della presente concessione potranno essere riorganizzati sulla base di eventuali sopravvenute direttive e/o disposizioni normative dovute a situazioni di tipo sanitario e/o emergenziali.
In tal caso, i Committenti potranno consultare l’aggiudicatario per ridefinire le modalità di esecuzione dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro sulla base delle effettive necessità organizzative derivanti da eventuali nuove disposizioni di legge.
Qualora dovesse verificarsi la possibilità di dover sospendere il servizio, sulla base di disposizioni di legge dovute a indicazioni di tipo sanitario e/o emergenziale, si potrà decidere di posticipare la scadenza del servizio di un periodo pari a quello della durata della sospensione.
Secondo l’art.107 del Decreto Legislativo n.50/2016, la sospensione viene disposta dal RUP, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, ed è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa del contratto e indica il nuovo termine contrattuale.
Eventuali costi aggiuntivi saranno trattati secondo quanto disposto dall’art.106, comma 1, lettera c). Questa disposizione stabilisce che si possano apportare varianti al contratto originario qualora ricorrano due condizioni: a) la variante sia resa necessaria per circostanze impreviste e imprevedibili per l’ente appaltante;
b) non venga alterata la natura generale del contratto. Tali modifiche andranno autorizzate dal RUP.
In tutti i casi non disciplinati, qualora il concessionario non eroghi il servizio, in tutto o in parte, per motivi ad esso imputabili, il committente potrà provvedere alla sopravvenuta esigenza di prestazione del servizio ricorrendo ad altri operatori economici ponendo a carico del concessionario ogni maggiore onere.
Il concessionario è tenuto a far fronte con tempestività e diligenza alle situazioni di emergenza che coinvolgono l’utenza, per garantire al massimo la tutela dell’utente interessato.
Le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente per tutto quanto sia utile alla gestione delle emergenze.
Articolo 21 Responsabilità del Concessionario
Il Concessionario è responsabile verso la Stazione Appaltante e i Committenti dell’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni contrattuali.
Il Concessionario è responsabile civilmente per i danni, diretti ed indiretti, a persone, cose e animali, causati nell’esecuzione delle prestazioni e assume a proprio esclusivo carico l’integrale risarcimento dei danni che dovessero derivare a terzi, compresi, esonerando la Stazione Appaltante, i Committenti da ogni responsabilità al riguardo. Sono considerati terzi gli utenti, la Stazione Appaltante e i Committenti.
Il Concessionario risponde dei danni derivanti da fatti imputabili a propri dipendenti, collaboratori e incaricati a qualsiasi titolo.
Il Concessionario manleva il committente da ogni e qualsiasi pretesa, azione o richiesta promossa da parte di terzi, in conseguenza di danni diretti e/o indiretti e di qualsivoglia pregiudizio derivante da fatto del concessionario stesso e dei suoi eventuali dipendenti o incaricati.
Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare immediatamente al Responsabile Unico del Procedimento tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell’espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento delle prestazioni. In caso di mancata comunicazione tutti i danni da ciò derivanti restano a carico del concessionario, compresi quelli che contrattualmente spetterebbero al committente.
Articolo 22 Subconcessione e Subappalto
Il subappalto, se previsto dal disciplinare di gara, può essere richiesto al Committente nell’esecuzione del contratto derivato, sempreché il Concessionario abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere tale facoltà.
Il subappalto è consentito con riferimento all’articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Avuto riguardo alla natura del contratto e considerata la delicatezza dei servizi principali oggetto della concessione (preparazione e somministrazione dei pasti e delle merende), legati a specifiche professionalità e a particolari competenze e alla tipologia dell’utenza coinvolta, si ritiene di limitare il subappalto solo ed esclusivamente ai servizi tra quelli indicati all’art. 1 e all’art. 38, del Capitolato Speciale d’Oneri, oltre all’attività inerente il Sistema Informatizzato per la gestione delle presenze (indicato all’art. 26 del Capitolato Speciale d’Xxxxx), come di seguito specificati:
• Fornitura di articoli complementari quali tovagliette e tovaglioli di carta biodegradabile;
• Fornitura di stoviglie e posate in materiale biodegradabile da utilizzarsi esclusivamente in caso di guasto;
• Trasporto dei pasti e delle merende confezionati presso i centri di cottura verso i vari plessi scolastici interessati, come indicati all’art. 3 “Elenco strutture” del Capitolato Speciale d’Oneri;
• Manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature e arredi presenti presso i locali di cottura e presso i locali di consumo di pasti e merende; integrazione, ove necessario, delle attrezzature, tegamerie,
stoviglie e utensilerie necessarie per lo svolgimento del servizio, presso tutte le strutture scolastiche e dell’infanzia, compresi gli asili nido;
• Manutenzione ordinarie come previsto all’articolo 38 del Capitolato Speciale d’Oneri;
• Fornitura di prodotti, materiali e attrezzature occorrenti per le pulizie e la sanificazione di ambiente, attrezzature e stovigliame complessivo;
• Acquisizione, realizzazione e gestione, per tutta la durata del contratto, con oneri interamente a proprio carico, di un sistema informatico per la raccolta e la registrazione delle presenze, definizione e prenotazione dei pasti e delle merende necessari, comunicazione del numero di pasti e merende ordinati ai centri di cottura per la preparazione e il caricamento dei dati sul portale web dedicato, come specificato nell’art. 26 denominato “Prenotazione di pasti e merende e gestione sistema informatizzato” del Capitolato Speciale d’Oneri.
22.1 Autorizzazione al subappalto
La richiesta di subappalto è indirizzata al Committente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella fase di attivazione del contratto derivato o successivamente.
Il Concessionario deposita il contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto il Concessionario trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
I subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti pubblici e per l’esecuzione delle prestazioni.
Prima di rilasciare l’autorizzazione, il Committente deve comunicare, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, alla Stazione Appaltante:
a) la denominazione del subappaltatore individuato nell’ambito della terna;
b) le prestazioni oggetto di subappalto e il relativo importo.
La Stazione Appaltante procede in primo luogo alla verifica del rispetto del limite complessivo al subappalto nell’ambito dell’Accordo Quadro. Nel caso non ci sia sufficiente capienza, la Stazione Appaltante ne dà immediato avviso al Committente per il conseguente diniego dell’autorizzazione.
Qualora invece ci siano ancora margini di utilizzazione del subappalto, il Committente procede alla verifica del possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in funzione delle prestazioni subappaltate, nonché, se ne ricorrono le condizioni, ad una nuova verifica sul possesso dei requisiti generali soggettivi, ovvero dell’assenza di cause di esclusione o di impedimento alla stipula del contratto.
Il Committente acquisisce e verifica la documentazione di cui all’articolo 105, comma 9, terzo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni.
Le verifiche di cui sopra, da parte della Stazione Appaltante relativamente alla capienza e del Committente relativamente alla sussistenza dei requisiti generali del subappaltatore, devono concludersi entro trenta giorni dal deposito della documentazione relativa al subappalto richiesti, salvo motivata necessità di proroga, che deve essere comunicata al Concessionario e alla Stazione appaltante o al Committente, a seconda dei casi.
Il Concessionario ha facoltà di sostituire i subappaltatori nel caso la verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione o di impedimento del subappalto.
Il Committente deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto e del provvedimento di autorizzazione.
Il Concessionario deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Il Concessionario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
22.2 Gestione del subappalto
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l’unico e il solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante e dei Committenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
Il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Qualora l'importo dovuto per le prestazioni eseguite in subappalto debba essere corrisposto direttamente al subappaltatore, in caso di inadempimento o ritardo rispetto agli obblighi contributivi e retributivi del subappaltatore nei confronti del proprio personale si applicano le disposizioni previste per i pagamenti al Concessionario.
22.3 Sub-contratti
I sub-contratti e i cottimi che non hanno natura di subappalto e/o non concorrono al limite del subappalto devono essere comunicati al solo Committente con le stesse modalità previste per il sub-appalto.
Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione della concessione, il Concessionario deve comunicare preventivamente al Committente, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni:
1) il nome del subcontraente;
2) l’importo del sub-contratto;
3) l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Il Concessionario s’impegna a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti della Stazione appaltante.
Tale cessione, qualora si verificasse, sarebbe comunque inefficace nei confronti della Stazione appaltante e del Committente.
È fatto divieto al Concessionario e al subappaltatore di cedere, in tutto o in parte, crediti derivanti dall’affidamento del servizio senza la formale adesione del Committente.
Articolo 23 Cessione del contratto
Non è ammessa la cessione del contratto.
È fatto divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dai contratti derivati senza la formale adesione del Committente.
Articolo 24 Clausole di legalità
Il Concessionario si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio, nei confronti di un proprio rappresentante,
agente o dipendente, di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza. L’omissione di tale adempimento consente all’amministrazione di chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro.
Articolo 25 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dall’Accordo Quadro e dagli altri documenti di gara di cui all’articolo 1 del presente documento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia contrattuale, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:
A) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni;
B) D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nelle parti ancora attualmente in vigore;
C) Codice Civile.
Articolo 26 Spese contrattuali
Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese di stipulazione e scritturazione dei contratti derivati, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula dei contratti stessi.
Articolo 27 Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all’interpretazione del contratti derivati o del disciplinare di gara, sarà competente il foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.