LOTTO N. 5
LOTTO N. 5
POLIZZA LIBRO MATRICOLA
CODICE CIG: 8482252FC5
Stipulata tra [COMUNE DI APRILIA]
Piazza Roma, 1
Cap 04011 Città Aprilia (Lt) P.IVA n°IT00935550590
E
[Nome Società]
Via..............................
Cap..............Città.................
P.IVA n°....................................
Effetto: dalle ore 24.00 del ……………….
Cessazione: alle ore 24.00 del ……………………….
Scadenza anniversaria Al di ogni anno
Sommario
,
Sezione 1 – Definizioni 3
Art. 1 – Definizioni e premessa 3
Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione valide per tutte le sezioni 4
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto 4
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori 4
Art. 3 - Durata dell’assicurazione 4
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 5
Art. 5 – Forma libro matricola – Regolazione del premio 5
Art. 6 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 6
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione 6
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 6
Art. 9 - Oneri fiscali 6
Art. 10 - Foro competente 6
Art. 11 - Interpretazione del contratto 6
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società 6
Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 6
Art. 14 - Clausola Broker 7
Art. 15 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010 7
Art. 16 - Rinvio alle norme di legge 8
Art. 17 - Estensione Territoriale 8
Art. 18 - Coassicurazione e delega 8
Art. 19- Trattamento dei dati 8
Art. 20 - Veicoli Assicurabili 8
Art. 21 - Attestazione dello stato di rischio 8
Art.22 - Rendiconto libro matricola 8
Art.23 -Dolo e colpa grave 8
Art. 24 - Modalità per la denuncia dei sinistri 9
Art. 24 bis - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice) 9
Art. 24 tris - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice) 9
Art. 24 quater - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice) 9
Art. 25 - Pagamento dell’indennizzo 9
Art. 26 - Termine di prescrizione 9
Art. 27 - Rinuncia alla surrogazione 9
Art. 28 -Trasferimento della Proprietà del Veicolo/Natante 10
SEZIONE 3 – Responsabilità civile auto 11
1 Oggetto dell'assicurazione 11
2 Estensioni e/o precisazioni 11
3 Massimali 12
4 Esclusioni 12
5 Rinuncia alla rivalsa 12
6 Gestione delle vertenze 13
7 Documenti assicurativi 13
8 Sostituzione del certificato assicurativo 13
9 Risoluzione del contratto per il furto totale del veicolo 13
10 Formule tariffarie 13
11 Periodi di osservazione della sinistrosità 13
12 Pagamento delle franchigie (ove previste) 14
SEZIONE 4– Corpi veicoli terrestri (Cvt) 15
1 Liquidazione dei Danni 15
2 Danno Totale 15
3 Danno Parziale 15
4 Valore e Determinazione del valore commerciale 15
5 Deroga alla proporzionale 15
6 Documenti complementari in caso di furto o rapina 16
7 Pagamento dell’indennizzo 16
8 Clausola Arbitrale 16
9 Incendio 16
10 Furto, Rapina, Estorsione 16
11 Eventi naturali e socio - politici 17
12 Surroga 17
13 Modalità di Denuncia del Sinistri 17
14 Modalità di liquidazione del danno 17
15 Esclusioni 18
16 Riparazione – Sostituzione “in natura” delle cose rubate o danneggiate 18
17 Recuperi 19
SEZIONE 5 – Condizioni aggiuntive valide per l’assicurazione dei rischi non compresi in quella obbligatoria
......................................................................................................................................................................... 19
1 Cristalli 19
2 Appropriazione indebita (in abbinata alla sola garanzia furto se prevista) 19
3 Perdita delle chiavi (sempre operante abbinata a Rcvt e/o Cvt) 19
4 Spese di immatricolazione (sempre operante abbinata a Rcvt e/o Cvt) 19
5 Garanzia tassa di proprietà (sempre operante abbinata a Rcvt e/o Cvt) 20
6 Ripristino airbag 20
7 Traino – recupero veicolo 20
8 Danni da bruciature e da fenomeno elettrico (se operante la garanzia Incendio) 20
9 Danni da inquinamento 20
10 Ricorso Terzi Da Incendio 20
11 Caduta Di Aeromobili o di altri Corpi Volanti 21
12 Danni cagionati da colpa grave 21
13 Trasporto in ambulanza (sempre operante abbinata a Rcvt e/o Cvt) 21
14 Danno Indiretto (in abbinata alla sole garanzie Cvt se prevista) Errore. Il segnalibro non è definito.
15 Spese parcheggio (in abbinata alla sola garanzia furto se prevista)Errore. Il segnalibro non è definito.
16 Danni alla tappezzeria in caso di soccorso a vittime della strada 21
17 Bagaglio 21
18 Uso di dispositivi meccanici 21
19 Aggiornamento dei valori 21
Criteri di Valutazione dei Rischi 22
Sezione 1 – Definizioni
Art. 1 – Definizioni e premessa
Le condizioni presenti nel seguente documento integrano e s’intendono in ogni caso prevalenti rispetto ad eventuali “fascicoli informativi” rilasciati dalla compagnia di assicurazione.
In caso di dubbia interpretazione delle clausole contrattuali, prevarrà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole al Contraente e/o Assicurato. La firma apposta dal Contraente e/o Assicurato su moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio.
Assicurazione:
Polizza: Contraente: Assicurato: Società: Premio: Rischio:
Sinistro: Risarcimento: Risarcimento diretto
Indennizzo: Broker:
Legge: Regolamento:
Il contratto di assicurazione.
Il documento che prova l'assicurazione. Comune di Aprilia
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
La probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne.
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato.
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.
I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e loro successive modifiche ed integrazioni.
Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione valide per tutte le sezioni
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla Contraente ai sensi dell'art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 1910 4° comma c.c. si conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:
• nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
• nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
• nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all’esborso da ciascuno sostenuto.
Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti da comportamenti o omissioni verificatesi antecedentemente alla decorrenza dell’assicurazione, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate precedentemente.
Art. 3 - Durata dell’assicurazione
L’Assicurazione è stipulata per un triennio con effetto dalla data di aggiudicazione, senza necessità di disdetta, ma continua a produrre i suoi effetti fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza (valido anche per eventuali rinnovi).
Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta.
E’ però facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti
dalla scadenza o cessazione, con relativa emissione, da parte della società, dei documenti necessari per la circolazione di un veicolo;
Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata/pec da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell’art. 1901 del codice civile il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando l’effetto della operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.
Le rate di premio relative agli eventuali rinnovi devono essere pagate entro 60 (sesantagiorni) giorni successivi dalle relative decorrenze.
La Società si impegna a consegnare al Contraente l’apposito certificato di assicurazione entro e non oltre i tre giorni antecedenti la decorrenza dell’Assicurazione e/o ad effettuare le opportune registrazioni / comunicazioni presso le sedi competenti al fine di garantire la copertura assicurativa e la regolarità amministrativa per la circolazione di un veicolo entro la decorrenza e/o le scadenza delle rate annuali e/o successive, ferma la possibilità della società di agire in rivalsa in caso di sospensione.
Su scelta del contraente i premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Con riferimento e ai sensi dell'art. 7, 10 comma del Regolamento IVASS n. 8/2015, la Contraente ha facoltà di chiedere la trasmissione dei certificati di assicurazione in formato elettronico e in tal senso la compagnia di Assicurazione s’impegna all’emissione dei documenti assicurativi nel formato che sarà richiesto dalla contraente (elettronico – mail
+ pdf e/o mail+ collegamento - e/o cartaceo) in anticipo rispetto alla decorrenza della polizza secondo le tempistiche indicate dalla stessa Contraente.
Art. 5 – Forma libro matricola – Regolazione del premio
L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e quelli inclusi in seguito.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni previste nel presente capitolato.
Le esclusioni dei veicoli dalla copertura assicurativa, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi o fine noleggio o per sospensione temporanea, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi documenti assicurativi (certificato, carta verde) se rilasciati in originale (si applicano le eventuali modifiche in tema di “Dematerializzazione del contrassegno” di cui al D.M. 9 agosto 2013, n. 110). È ammessa la reinclusione di veicoli già precedentemente assicurati.
Per le inclusioni e/o le esclusioni dalla copertura assicurativa, la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal tabulato cartaceo e/o dal supporto magnetico trasmesso dalla Contraente, resta fermo che l’inclusione non potrà essere antecedente alla data della comunicazione del Contraente.
Se espressamente richiesto, la copertura assicurativa può decorrere da un orario antecedente alle ore 24 a condizione, in ogni caso, che la comunicazione pervenga prima l’ora e alla data richiesta.
Il premio contrattualmente previsto per ciascun veicolo s’intende riferito ad un’annualità pertanto, per le inclusioni ed esclusioni di veicoli avvenute in corso di contratto il relativo premio è conteggiato in ragione d’ogni giornata di garanzia per 1/365 del premio unitario di ciascun veicolo.
La regolazione del premio a debito e/o a credito per il Contraente deve essere comunicata dall’Assicuratore per ogni annualità (o periodo diverso per la prima rata) assicurativa entro 60 giorni dalla data di scadenza, anche se il pagamento di tale regolazione potrà essere effettuato dalla Contraente entro i 90 (novanta) giorni successivi.
Art. 6 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/od omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno quest’assicurazione.
l’Assicuratore non potrà, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e1898 c.c., esercitare il diritto di recesso. Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che né deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante sì é verificata.
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione
La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al ……. di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:
sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
Art. 14 - Clausola Broker
Per la gestione del presente contatto, il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in in Roma – Viale di Villa Grazioli, 23 - Tel. 06 545161 , pec: roma.ep@cert.marsh.it .
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Qualora la società intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 0,0001% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.
Art. 15 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende
valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 17 - Estensione Territoriale
L'assicurazione vale per il territorio degli Stati della Comunità Economica Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per tutti gli stati che fanno parte del sistema della carta verde le cui sigle internazionali non siano in esse barrate.
La garanzia è valida secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali riguardanti l’assicurazione obbligatoria Rcvt, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
Art. 18 - Coassicurazione e delega
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato
dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 19- Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 20 - Veicoli Assicurabili
Possono essere assicurati tutti i veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi di legge di proprietà e/o, leasing finanziario e/o noleggio e/o in uso della società contraente e/o delle società assicurate nell’ambito delle attività professionale a cui sono destinati e/o per uso extra professionale.
Si prende atto che, anche per esigenze di servizio, i veicoli assicurati possono essere modificati rispetto a come forniti dalle case costruttrici sia nella meccanica che nella carrozzeria / attrezzature senza che ciò possa costituire aggravamento di rischio o rischio diverso.
L’assicurazione è prestata per i veicoli esistenti alla data di decorrenza della polizza e per i veicoli che verranno inclusi successivamente nel corso di validità della stessa.
Art. 21 - Attestazione dello stato di rischio
L’assicuratore deve rilasciare gli Attesta di rischio nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Art.22 - Rendiconto libro matricola
La società si impegna a fornire ogni 6 mesi, un mese prima della scadenza contrattuale e in sede di regolazione, in formato.xls alla Contraente, il riepilogo aggiornato dei veicoli assicurati con almeno le seguenti indicazioni: targa, caratteristiche tecniche del veicolo, valore, data di inclusione, data di esclusione e/o termine dell’assicurazione, numero giorni di assicurazione, garanzie assicurate, premio annuale per ogni garanzia, premio di competenza in relazione ai giorni assicurati per ogni garanzia.
Art.23 -Dolo e colpa grave
L’Assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave del Contraente e/o Assicurato nonché per i danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente e/o Assicurato deve rispondere a norma di Legge.
Art. 24 - Modalità per la denuncia dei sinistri
L’Assicurato, in caso di sinistro, deve, a parziale deroga dell'Art. 1913 del Codice Civile, darne avviso scritto alla Compagnia di Assicurazione, entro 15 giorni lavorativi da quando ne viene a conoscenza l’Ufficio competente, indicando la data, il luogo ove si è verificato e la descrizione dell’evento.
La denuncia del sinistro deve indicare:
- Luogo e la Provincia di accadimento (Città, via, ecc.)
- Data dell’evento (compreso ora)
- Targa
- Targhe di eventuali altri veicoli coinvolti
- Cause
- Modalità che l’hanno determinato e le relative conseguenze;
- Generalità e l’indirizzo delle persone coinvolte
- Generalità, indirizzo, copia carta d’identità e codice fiscale di eventuali testimoni (se conosciuti / in possesso) e dichiarazione testimoniale firmata (se in possesso)
- Entità dei danni (se conosciuti)
- Indirizzo ove il mezzo coinvolto nel sinistro è visionabile da parte del perito.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro stesso.
L’Impresa, a seguito della denuncia del sinistro, dovrà comunicare a mezzo …alla Contraente la presa in carico del sinistro stesso indicando il nr. di sinistro e la targa del veicolo.
Art. 24 bis - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)
Per i Sinistri che rientrano nella procedura e nella disciplina del “Risarcimento Diretto” prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice inteso come danni al veicolo , così come per i sinistri rientranti nelle garanzie aggiuntive della sezione 1 , l’Assicurato ha facoltà di far riparare il Veicolo in forma specifica presso le strutture convenzionate dell’impresa concordati tra le parti (mediante cessione del credito) anche in caso di indennizzo parziale.
All’elenco delle strutture convenzionate indicate dalla Società il Contraente potrà, in casi specifici, aggiungere particolari Ditte per tenere conto dell’eventuale specialità della riparazione dei mezzi .
Per effetto della cessione del credito da parte del Contraente (ovvero gli Uffici centrali e periferici) in favore del riparatore, l’Impresa procederà a liquidare, anche in caso di indennizzo parziale, alla Ditta riparatrice l’importo dovuto per la riparazione al lordo delle imposte: la relativa fattura sarà intestata all’Impresa, e la Ditta riparatrice verserà direttamente all’Erario le somme dovute a titolo di imposta. Pertanto al Contraente non dovranno pervenire pagamenti a titolo di rimborso di imposta per la successiva applicazione dello “split-payment”.
Art. 24 tris - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente Art. 24 bis,la richiesta di risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di “richiesta di risarcimento danni”.
Art. 24 quater - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società che assicura il veicolo sul quale era a bordo e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla suddetta Società, secondo quanto previsto dall’art 141 del Codice.
Art. 25 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo sarà portato a termine entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa alla Compagnia di Assicurazione
Art. 26 - Termine di prescrizione
I termini di prescrizioni previsti dalle vigenti leggi s’intendono a 2 (due) anni dalla data di accadimento.
Art. 27 - Rinuncia alla surrogazione
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
Art. 28 -Trasferimento della Proprietà del Veicolo/Natante
Il trasferimento della proprietà del veicolo/natante comporta, di norma, anche il trasferimento del rapporto assicurativo relativo al veicolo/natante stesso.
Il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società, che emetterà appendice di esclusione del veicolo/natante effettuando il rimborso del premio netto pagato e non goduto (da definirsi in sede di regolazione).
In caso di mancata comunicazione il Contraente rimarrà obbligato al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione alla Società.
Se il Contraente richiede che il rapporto assicurativo del veicolo/natante ceduto sia reso valido per altro veicolo/natante di sua proprietà, l’Impresa procederà all’emissione di un’appendice per sostituire il veicolo/natante ceduto effettuando il relativo conguaglio del premio (da definirsi in sede di regolazione).
Se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro veicolo di sua proprietà.
SEZIONE 3 – Responsabilità civile auto
1 Oggetto dell'assicurazione
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione garantendo, entro i limiti convenuti, il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli assicurati.
L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione (compresa la sosta) di veicoli in aree private. L’assicurazione compre anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
La Società inoltre assicura anche rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ed in questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie relative a rischi per i quali l’Assicurazione non è obbligatoria.
Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché si stato pagato il relativo premio.
2 Estensioni e/o precisazioni
L’assicurazione, a titolo esemplificativo e non limitativo, copre anche la responsabilità per i danni:
a) che si verifichino quando il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne sia trainato;
b) alla persona cagionati a trasportati qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto;
c) causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione qualunque sia il tipo di utilizzo del veicolo;
d) ai sensi degli art. 1681, 2043 e 2054 c.c.;
e) cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell’utilizzo del veicolo e delle relative attrezzature;
f) a cose di terzi trasportati inteso come indumenti ed oggetti di comune uso personale, a valigie e bagagli in genere che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi denaro, preziosi, titoli, così come i danni derivanti da furto, l’assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni;
g) da incendio, esplosione o scoppio (anche se non seguito da incendio), quando non rientrante nell’assicurazione obbligatoria, entro il limite massimo di € 500.000,00);
h) da fenomeni inquinamento in genere;
la garanzia vale, per i trasportati che necessitano di sedie a rotelle, anche durante le operazioni effettuate con l’aiuto di mezzi meccanici di sedie a rotelle e /o a terzi, anche durante le operazioni effettuate con l’aiuto di mezzi meccanici;
i) Responsabilità civile carico e scarico: Responsabilità del contraente compresi i dipendenti e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione delle operazioni di carico sul veicolo indicato in polizza e viceversa effettuate con e/o senza mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso
j) derivanti da movimentazione dei veicoli all’interno dei depositi;
k) la responsabilità della persona abilitata a svolgere funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente per il veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida; nell’ambito di questa estensione di garanzia è considerato terzo anche l’allievo conducente;
L’assicurazione inoltre comprende:
- Rimorchi
- L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile da circolazione derivante all'assicurato nella Sua qualità di proprietario del rimorchio (o semirimorchio) che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi sul territorio di uno stato la cui legislazione contempli tale responsabilità. Nel caso di circolazione sul territorio italiano o sul territorio di altri stati le cui legislazioni non prevedano la responsabilità di cui al comma precedente, l'assicurazione è operante: i) quando il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza ii) quando la motrice
non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante. La garanzia vale inoltre per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. La garanzia opera anche sulla base dell’assicurazione sia del rimorchio e sia della motrice (anche se di terzi) per i danni provocati a terzi nei territori di Spagna, Germania, Francia e Grecia
- Carrelli appendice. La garanzia opera anche per i danni cagionati da tali carrelli appendice quando sono agganciati al veicolo ed inoltre la garanzia s’intende estesa al gancio traino per rimorchi, sono coperti i danni recati a terzi da perdita di materiale e/o oggetti contenuti nel supporto agganciato al gancio traino.
3 Massimali
Indipendentemente da quanto nelle eventuali applicazioni, i massimali assicurati per sinistro s’intendono: Categoria veicolo Massimale unico per sinistro
Tutte le categorie € 15.000.0000
o superiori se previsti dalla legge.
Fermo restando che per i danni a persone sarà destinato un importo non inferiore ai minimi di legge, previsti alla data del sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e per i danni a cose o animali sarà destinato un importo non inferiore ai minimi di legge, previsti alla data del sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.
4 Esclusioni
L’assicurazione non è operante nel caso di:
• Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore ad eccezione nel caso in cui il conducente alla guida dei veicoli, per i quali è richiesta la patente di servizio e utilizzati per le prove, sia iscritto al corso organizzato da soggetti pubblici o privati regolarmente autorizzati, propedeutico al sostenimento dell'esame per l'ottenimento della patente speciale, così come risulta dagli atti della Contraente e dalla dichiarazione in tal senso sottoscritta dal Comandante della Polizia Municipale dell'ente in cui il cui conducente presta servizio. La Società rinuncia altresì a rivalersi durante l'esame. Si conviene, inoltre, la piena validità della copertura assicurativa per i soggetti che hanno superato positivamente l'esame abilitativo per il conseguimento della patente di servizio rilasciata ai sensi dell'art.139 C.d.S., ma che non hanno ancora ricevuto il documento.
• Autoveicolo o natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente.
• Veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.;
• Assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o della licenza di navigazione;
• Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.;
5 Rinuncia alla rivalsa
La compagnia di assicurazione rinuncia al diritto di rivalsa nei riguardi della Contraente, dell'Assicurato e del conducente in conseguenza della inoperatività della garanzia, in tutti i casi in cui compete compresi quelli per i quali sia applicabile l’art. 144 della legge.
Quanto sopra ad eccezione del caso in cui il conducente non sia abilitato a norma di legge (fatto salvo comunque il caso di involontaria omissione del rinnovo del permesso a condurre) per cui il diritto di rivalsa vale esclusivamente sul conducente.
Resto fermo quanto precisato nel primo punto dell’articolo (esclusioni).
La compagnia di assicurazione inoltre rinuncia in ogni caso al diritto di rivalsa nei confronti delle società di leasing finanziario e/o di noleggio proprietarie dei veicoli.
La rinuncia alla rivalsa nei soli confronti del conducente deve intendersi non valida qualora lo stesso sia stato riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, responsabile con dolo o colpa grave per quanto successo (DPR n.3 del 10 gennaio 57 artt.19, 22, 23 s.m.i.).
6 Gestione delle vertenze
La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
L’Impresa presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'Art. 1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.
7 Documenti assicurativi
I certificati originali di assicurazione ed i relativi contrassegni verranno rilasciati dalla Compagnia e verranno anticipati a livello informatico direttamente al Cliente, mettendo in copia il Broker.
Si applicano le modifiche in tema di “Dematerializzazione del contrassegno” di cui al D.M. 9 agosto 2013, n. 110
8 Sostituzione del certificato assicurativo
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato in originale la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire, mentre la relativa differenza attiva o passiva verrà regolata in sede di regolazione premio.
Nel caso in cui i certificati si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.
Se la perdita del certificato in originale sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.
9 Risoluzione del contratto per il furto totale del veicolo
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
In deroga all’art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all’art. 334 del Codice.
10 Formule tariffarie
L’assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell’Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:
a) tariffa bonus/malus: che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione indicato al successivo Art. 7);
b) tariffa fissa: senza applicazione di franchigie o di regole evolutive.
11 Periodi di osservazione della sinistrosità
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
1° periodo:
- inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
periodi successivi:
- hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga rinnovato, il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.
12 Pagamento delle franchigie (ove previste)
La Società si impegna ad accertare l’entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.
Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.
La Società, con cadenza trimestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.
SEZIONE 4– Corpi veicoli terrestri (Cvt)
(Garanzie valide solo per i veicoli con indicata la somma assicurata)
1 Liquidazione dei Danni
Premesso che i veicoli assicurati possono essere di proprietà, di locazione e di noleggio a lungo termine e/o in uso della società contraente e/o delle società assicurate , i sinistri possono essere trattati dagli Assicurati, dalle Società proprietarie dei veicoli (leasing / noleggio), da società di servizi ed in tal caso i sinistri potranno anche essere definiti, compresa la sottoscrizione delle quietanze e il relativo indennizzo, direttamente con le sopra menzionate Società.
Si conviene inoltre che la Compagnia di Assicurazione rinuncia a richiedere la presentazione della patente di guida del conducente.
2 Danno Totale
In caso di “danno totale”, qualora la garanzia sia prestata per un veicolo di valore assicurato non inferiore al “valore a nuovo” (intendendosi per valore a nuovo quello di listino e/o quello previsto nella relativa fattura d’acquisto) al momento della prima immatricolazione, non sarà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro un anno dalla data di prima immatricolazione.
Si considera “perdita totale” del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno è pari o superiore all'80% del “valore commerciale” del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la compagnia di assicurazione liquiderà il 100% del “valore a nuovo” nel primo anno, oppure, il 100% del “valore commerciale” nei periodi successivi.
Qualora sia riconosciuta la “perdita totale” del veicolo, la compagnia di assicurazione subentra nella proprietà del residuo del sinistro.
3 Danno Parziale
In caso di “danno parziale” non sarà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio entro cinque anni dalla data di prima immatricolazione; dopo l’applicazione del degrado non potrà essere superiore al 30%.
Per i sinistri che comporteranno indennizzi pari od inferiori a € 2.500 l'Assicurato potrà procedere alle necessarie riparazioni senza la preventiva perizia, in tal caso il sinistro sarà liquidato previa presentazione di fattura o preventivo e relativa documentazione, fermo quanto disciplinato nella premessa.
4 Valore e Determinazione del valore commerciale
Per valore a nuovo si intende:
“Valore di listino”: il prezzo del veicolo emanato dalla casa costruttrice alla data d’immatricolazione comprensivo di messa in strada, e d’accessori anche fabbricati e montati da case differenti.
“Valore di fattura” l'effettivo costo dei veicoli, comprensivo d’accessori messi in strada così come risultanti dai documenti contabili e con l'aggiunta del controvalore di beni dati in permuta, sempre se comprovato.
Sono inoltre sempre compresi gli apparecchi fono audio visivi, anche se non espressamente dichiarati e indipendentemente da quanto indicato in eventuali applicazioni o registri, e gli accessori, optionals, impianti, dispositivi ed attrezzature inerenti all’uso cui il veicolo è destinato, stabilmente fissati.
Per “Valore commerciale” si intende il valore indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" ( o rivista similare se veicolo non presente) pubblicata nel mese in cui si é verificato il sinistro.
5 Deroga alla proporzionale
A parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile si conviene che in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata è insufficiente in misura non superiore al 20%.
Qualora tale limite dovesse essere superato, tale regola rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto alla sopra indicata percentuale, fermo restando che, in ogni caso, il risarcimento non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.
6 Documenti complementari in caso di furto o rapina
In caso di furto e rapina l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità di Polizia ed inviare copia alla Compagnia d’Assicurazione; in caso di presunta “perdita totale” deve inoltre presentare alla Compagnia d’Assicurazioni dichiarazione di perdita di possesso del veicolo ed estratto cronologico rilasciati dal PRA.
La Compagnia di Assicurazione rinuncia a richiedere all'Assicurato copia del provvedimento d’archiviazione del procedimento giudiziario.
7 Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo sarà portato a termine entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della documentazione completa alla compagnia di assicurazione.
8 Clausola Arbitrale
Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, questa é deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.
Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta é fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi delle Condizioni d’Assicurazione relative alla garanzia di Responsabilità Civile.
I periti devono:
a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.
I risultati delle predette operazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà all'Assicurato.
9 Incendio
La Compagnia di Assicurazione risarcisce i danni cagionati al veicolo (inclusi i pezzi di ricambio, gli optionals e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo), da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio, dell'impianto d’alimentazione e sono inoltre compresi i danni conseguenti a fenomeno elettrico senza sviluppo di fiamma.
La copertura è estesa i danni da incendio avvenuti in occasione di tumulti, popolari, scioperi, sommesse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
I danni saranno liquidati senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto.
10 Furto, Rapina, Estorsione
La Compagnia di Assicurazione risarcisce il danno della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto , rapina o estorsione.
Sono compresi
- i danni subiti dal veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati ed i danni - compresi quelli derivanti dagli atti vandalici - subiti dal veicolo stesso durante la circolazione successiva al furto e/o per asportare cose non assicurate.
- i danni da furto e rapina commessi in occasioni di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi.
- dei danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.
- dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l’esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori assicurati e non
- dei danni alle parti interne del veicolo
I danni saranno liquidati senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto.
11 Eventi naturali e socio - politici
La compagnia di assicurazione risarcisce i danni subiti dal veicolo avvenuti in conseguenza d’eventi naturali, sociali, socio politici quali a titolo esemplificativo e non limitativo tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maremoto, terremoto, eruzioni vulcanica, frane, smottamenti di terreno, trombe, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine.
I danni saranno liquidati con l'applicazione, per ogni sinistro, dello scoperto 10 % con il minimo di € 250.
Per tutte le garanzie di cui agli Artt. 9, 10, 11, l’assicurazione è estesa:
• alle attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate
• agli accessori di serie, compresi gli accessori fonoaudiovisivi
• agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme assicurate per singolo veicolo
12 Surroga
La Società in caso di sinistro la cui responsabilità è imputabile a terzi rinuncia al diritto di surrogazione (art. 1916 C.C.) nei confronti del Contraente / Assicurato, dei suoi Amministratori e dipendenti, collaboratori e/o prestatori d’opera anche occasionali, delle persone della cui opera il Contraente / Assicurato si avvalga a qualsiasi titolo nello svolgimento della propria attività, persone o enti/Società comunque autorizzati all’uso dei veicoli, nonché nei confronti dei proprietari o locatari dei veicoli, escluso il caso di dolo e a condizione che l'assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.
13 Modalità di Denuncia del Sinistri
I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 15 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.
La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.
Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:
1. Per le garanzie– Incendio Eventi Speciali
In caso di danno totale la scheda di demolizione o il certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso per demolizione/radiazione rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
2. Per la garanzia Furto, rapina o estrorsione
In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso, l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA Pubblico Registro Automobilistico il certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso per il Furto, le doppie chiavi del veicolo rubato e la procura a vendere a favore della Società. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.
14 Modalità di liquidazione del danno Per Autovetture
a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.
Se il sinistro si verifica dopo il compimento del dodicesimo mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo oppure Quattroruote" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.
Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).
In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt. 3.9, 3.10, del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art.1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%
Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell’art.1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo stesso
In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.
Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.
Per altri veicoli:
a) In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.
Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede il 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.
b) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.
L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Per tutti i veicoli:
Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art. Modalità di denuncia dei sinistri nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l’Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.
Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.
La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura. L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile. L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico.
Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.
Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.
Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.
Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.
Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all’art.5 della presente Sezione.
15 Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
• avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, eruzioni vulcaniche, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
• avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di tumulti popolari, disordini, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere; trombe d’aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoto, neve, ghiaccio e pietre;
• determinati o agevolati da dolo del proprietario, del conducente, del Contraente e/o dell’Assicurato;
• verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
• verificatisi in occasione di attività illecita del proprietario, del conducente, del Contraente e/o dell’Assicurato;
• determinati da vizi di costruzione.
16 Riparazione – Sostituzione “in natura” delle cose rubate o danneggiate
L’Impresa ha la facoltà di fare eseguire a regola d’arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, pagando a titolo di indennizzo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
17 Recuperi
Limitatamente alla garanzia furto il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l’Impresa. Il valore del recuperato realizzato prima dell’effettivo pagamento dell’indennizzo (nonostante l’eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso.
Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell’Impresa che subentra nei diritti dell’Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all’indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato.
L’Assicurato, qualora l’Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito al precedente Art. 8) Riparazione - Sostituzione “in natura” delle cose rubate o danneggiate) si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all’Impresa l’indennizzo ricevuto al netto dell’eventuale danno accertato sul veicolo.
SEZIONE 5 – Condizioni aggiuntive valide per l’assicurazione dei rischi non compresi in quella obbligatoria
(Garanzie sempre operanti in abbinata ad altre garanzie e senza costi aggiuntivi)
1 Cristalli
L’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con l’Impresa (incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici o kasko).
Previa presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 600,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.
2 Appropriazione indebita (in abbinata alla sola garanzia furto se prevista)
La Società indennizza il Contraente/Assicurato delle perdite a lui derivate dall'appropriazione indebita del mezzo descritto in polizza commessa dai suoi dipendenti a condizione che:
- tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- la Compagnia sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Compagnia, a transazioni con il dipendente infedele;
- il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.
Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore commerciale del mezzo sottratto, con esclusione dei lucri mancati. Si precisa che, unitamente alla denuncia, dovrà essere inoltrata alla Compagnia copia della querela presentata ai sensi dell'art. 646 del Codice Penale.
3 Perdita delle chiavi (sempre operante abbinata a Rcvt e/o Cvt)
L’Impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura e fino alla concorrenza di € 300,00 per ogni evento, le spese sostenute dall’Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché per le spese sostenute per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto..
4 Spese di immatricolazione (sempre operante abbinata a Rcvt e/o Cvt)
In caso d’incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato un indennizzo, con il limite
di Euro 300,00 per sinistro, pari alle spese d’immatricolazione o quelle relative al passaggio di proprietà, sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso.
5 Garanzia tassa di proprietà (sempre operante abbinata a Rcvt e/o Cvt)
Il risarcimento del danno derivante dalla perdita della quota parte della tassa di proprietà (compresa eventuale sovrattassa) a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza che abbia determinato la perdita totale del veicolo assicurato. L'indennità é pari al periodo intercorrente dal giorno del sinistro alla data di scadenza della tassa di proprietà.
6 Ripristino airbag
Limitatamente alle autovetture, l’Impresa rimborsa all’Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell’attivazione dell’airbag dovuta per cause accidentali, oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di
€ 500,00.
7 Traino – recupero veicolo
Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:
• dover essere sollevato e trasportato
• dover essere sollevato e poi trainato
• dover essere rimesso sulla sede stradale
la Società rimborserà, purché documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell’Assicurato o sua autocarrozzeria di fiducia e/o le spese di recupero del veicolo, nel limite dell’importo di € 1.000,00 per singolo evento.
Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.
8 Danni da bruciature e da fenomeno elettrico (se operante la garanzia Incendio)
La Società risponde dei danni derivanti da bruciature verificatesi in assenza di incendio e dei danni causati agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, fino alla concorrenza di € 2.000,00 per evento.
9 Danni da inquinamento
Nei limiti di cui ai massimali di Responsabilità Civile, la Società risponde dei danni avvenuti in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora lo stesso non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo da parte delle suddette sostanze.
10 Ricorso Terzi Da Incendio
L’Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alle persone, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato.
La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 1.000.000,00 per evento. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall’assicurazione;
b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Il Contraente o l’Assicurato devono immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell’art. 1917 C.C., 3° comma, l’Impresa ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell’eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o dell’Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
L’Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
11 Caduta Di Aeromobili o di altri Corpi Volanti
La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche se non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie, possono cagionare alle cose assicurate.
12 Danni cagionati da colpa grave
L’Impresa è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo descritto in polizza.
13 Trasporto in ambulanza (sempre operante abbinata a Rcvt e/o Cvt)
La Società rimborsa, con il limite di Euro 700,00 per sinistro, le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del guidatore e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso.
14 Danni alla tappezzeria in caso di soccorso a vittime della strada
La Società assicura il rimborso, delle spese sostenute dall'Assicurato per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza del trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo del fatto al Pronto
Soccorso, anche nel caso che si tratti di animali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione. La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 1.000,00 per evento.
15 Bagaglio
La Società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, eventi sociopolitici, atmosferici o danno da circolazione stradale.
La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell’Assicurato e dei suoi dipendenti per i quali sia stato autorizzato il trasporto.
Per bagaglio si intendono oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, i viaggiatori recano con sé, escluso denaro, preziosi e titoli.
La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento con il limite di € 3.000,00 per anno assicurativo.
16 Uso di dispositivi meccanici
Per i veicoli nei quali sono installati dispositivi meccanici per le operazioni di trasferimento delle persone da terra a bordo e viceversa, la garanzia s’intende valida a tutti gli effetti anche per i rischi derivanti da tali operazioni, nei limiti dei massimali di polizza.
17 Aggiornamento dei valori
L’Impresa si impegna ad adeguare ad ogni nuova annualità assicurativa il valore dei mezzi assicurati in base a quanto riportato sulle pubblicazioni specializzate “Eurotax Giallo” o “Quattroruote”.
Criteri di Valutazione dei Rischi
Si precisa che:
1. l’intero parco veicoli costituito da n° 22 veicoli a motore dell’Ente è descritto nell’elenco allegato.
2. i mezzi sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio, caratteristiche tecniche.
3. Le valutazioni dello stato di rischio dei veicoli è desumibile dalla Piattaforma ANIA
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’