Accordo
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco in vista dell’attuazione dell’Accordo di Parigi sul clima
Concluso il 7 novembre 2022 Entrato in vigore il 6 gennaio 2023
La Confederazione Svizzera e
il Regno del Marocco
(di seguito denominate «Parti»),
tenendo conto delle relazioni amichevoli tra le Parti;
intendendo rafforzare tali relazioni e la cooperazione proficua tra le Parti;
riaffermando l’impegno delle Parti a favore della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, conformemente ai loro impegni di diritto internazionale, tra cui lo Statuto delle Nazioni Unite1 e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nonché alle disposizioni dell’Accordo di Parigi e alle direttive adottate nelle successive Conferenze delle Parti (Conference of the Parties; COP);
ricordando l’Accordo di Parigi, concluso il 12 dicembre 20152 ed entrato in vigore il 4 novembre 2016, in particolare gli articoli 4, 6, 9 e 13 e le decisioni pertinenti adottate in virtù di detto Accordo;
riaffermando la loro intenzione di modificare il presente Accordo di attuazione in fun- zione delle ulteriori direttive che saranno adottate dalla Conferenza delle Parti del- l’Accordo di Parigi (Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties of the Paris Agreement; CMA);
ricordando gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
ricordando l’impegno delle Parti ad accelerare il loro sviluppo a basse emissioni di
gas a effetto serra;
sottolineando la necessità di raggiungere il picco globale di emissioni di gas a effetto serra il più presto possibile e un equilibrio tra le fonti di emissioni antropogeniche e gli assorbimenti di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo, tenendo conto dell’articolo 4 paragrafo 1 dell’Accordo di Parigi, e la necessità di ridurre a zero le emissioni globali nette di carbonio entro il 2050 secondo i risultati pubblicati nel rapporto speciale del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Intergov- ernmental Panel on Climate Change; IPCC) sulle ripercussioni di un riscaldamento globale pari a 1,5 gradi centigradi al di sopra dei livelli preindustriali e sui relativi percorsi di riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra;
RU 2022 850
1 RS 0.120
2 RS 0.814.012
ricordando l’importanza di formulare e comunicare al segretariato dell’Accordo di Parigi la messa a punto di strategie, per la metà del corrente secolo, a lungo termine per uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra conformemente all’articolo 4 paragrafo 19 dell’Accordo di Parigi;
osservando che la cooperazione di cui all’articolo 6 dell’Accordo di Parigi permette di accrescere l’ambizione delle azioni di mitigazione e adattamento;
riaffermando l’impegno nell’assicurare la trasparenza ed evitare la doppia contabiliz- zazione, nel proteggere l’ambiente e promuovere lo sviluppo sostenibile;
riconoscendo che l’attuale contributo determinato a livello nazionale dalla Confede- razione Svizzera nel quadro dell’Accordo di Parigi comprende l’utilizzo di risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale;
osservando che il Regno del Marocco prende in considerazione la possibilità di auto- rizzare il trasferimento a livello internazionale di riduzioni di emissioni a condizione che non costituisca un ostacolo al raggiungimento del contributo determinato a livello nazionale;
osservando che ogni Parte può assumere il ruolo di Parte trasferente o Parte ricevente conformemente al presente Accordo,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni generali
Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni.
1. «Attività di mitigazione» è un progetto o un programma volto a limitare le emissioni di gas a effetto serra.
2. «Rettifica corrispondente» è il meccanismo di aggiustamento nei rapporti pre- visti dall’Accordo di Parigi al fine di evitare la doppia contabilizzazione dei risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale in applicazione del- l’articolo 4 paragrafo 13, dell’articolo 6 paragrafo 2 e dell’articolo 13 para- grafo 7 lettera b dell’Accordo di Parigi.
3. «Anno» corrisponde all’anno in cui è stato ottenuto un risultato di mitiga-
zione.
4. «Autorizzazione» designa la dichiarazione ufficiale con la quale ogni Parte si impegna a riconoscere, fatto salvo il rispetto di tutti i requisiti applicabili al trasferimento conformemente all’articolo 7, il trasferimento a livello interna- zionale di risultati di mitigazione e il relativo utilizzo al fine di raggiungere il contributo determinato a livello nazionale o per altri scopi di mitigazione.
5. «Contributo determinato a livello nazionale» o «NDC» (Nationally Determi- ned Contribution) corrisponde al contributo di una Parte agli obiettivi dell’Ac- cordo di Parigi conformemente all’articolo 3 di detto Accordo.
6. «Descrittivo dell’attività di mitigazione» o «MADD» (Mitigation Activity Design Document) è un documento che descrive l’attività di mitigazione.
7. «Certificazione» corrisponde all’iscrizione in un registro di un risultato di mi-
tigazione trasferibile.
8. «Parte trasferente» è la Parte del presente Accordo che riconosce i risultati di mitigazione trasferiti nel proprio registro come la cessione di un ITMO.
9. «Parte ricevente» è la Parte del presente Accordo che riconosce nel proprio registro in quanto ITMO i risultati di mitigazione trasferiti.
10. «Ente ricevente» è l’ente che riceve gli ITMO riconosciuti in virtù del presente
Accordo.
11. «Ente autorizzato a effettuare trasferimenti» è l’ente autorizzato dalla Parte trasferente a trasferire risultati di mitigazione riconosciuti in virtù del presente Accordo.
12. «Periodo di attuazione dell’NDC» corrisponde al periodo a disposizione di una Parte dell’Accordo di Parigi per raggiungere l’NDC.
13. «Rapporto biennale di trasparenza» si riferisce ai rapporti di cui all’articolo 13
dell’Accordo di Parigi.
14. «Rapporto di monitoraggio» è un rapporto sui risultati di un’attività di miti-
gazione, misurati mediante indicatori verificabili.
15. «Rapporto di verifica» è il rapporto allestito dall’organismo di verifica per confermare l’esattezza di un rapporto di monitoraggio.
16. «Riconoscimento di trasferimento» corrisponde all’iscrizione di un’informa- xxxxx in un registro per confermare un trasferimento, senza certificazione di quote.
17. «Registro» è un sistema digitale per tracciare i risultati di mitigazione.
18. «Risultato di mitigazione» corrisponde alla riduzione o all’assorbimento di emissioni pari a una tonnellata metrica di CO2 equivalente applicando metodi e orientamenti conformemente all’articolo 4 paragrafo 13 dell’Accordo di Pa- rigi.
19. «Risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale» o «ITMO» (In- ternationally Transferred Mitigation Outcome) è un risultato di mitigazione trasferito e riconosciuto conformemente all’articolo 8 del presente Accordo.
20 «Organismo di verifica» è l’ente indipendente di terza parte incaricato di ve-
rificare i rapporti di monitoraggio.
Art. 2 Scopo
Il presente Accordo mira a stabilire un quadro per il trasferimento di risultati di miti- gazione da utilizzare ai fini del raggiungimento dell’NDC o per scopi di mitigazione diversi dal conseguimento dell’NDC. Così facendo, entrambe le Parti promuovono lo sviluppo sostenibile e assicurano l’integrità e la trasparenza ambientali, anche in ma- teria di governance, e applicano un metodo di calcolo rigoroso al fine di evitare la doppia contabilizzazione.
Art. 3 Integrità ambientale
Per assicurare l’integrità ambientale dei risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati si applicano i seguenti requisiti minimi:
1. i risultati di mitigazione si aggiungono a quelli che sarebbero comunque stati ottenuti; sono reali, verificati, durabili o raggiunti in un sistema che ne garan- tisca la durabilità, ad esempio compensando eventuali aspetti legati alla non permanenza;
2. i risultati di mitigazione si riferiscono alle mitigazioni ottenute a partire dal 1° gennaio 2021;
3. l’anno di un risultato di mitigazione e il relativo utilizzo rientrano nello stesso
periodo di attuazione dell’NDC;
4. i risultati di mitigazione sono generati da attività che:
a. non comportano un aumento delle emissioni globali,
b. sono in linea con le strategie disponibili di ogni Parte per uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra,
c. favoriscono la transizione verso uno sviluppo economico a basse emis- sioni di gas a effetto serra,
d. non comprendono attività basate sull’energia nucleare ed evitano di man- tenere livelli di emissioni, tecnologie o pratiche ad elevate emissioni di gas a effetto serra incompatibili con il raggiungimento dell’obiettivo a lungo termine dell’Accordo di Parigi. Ciò riguarda, in particolare, qual- siasi attività basata sull’ulteriore utilizzo di combustibili fossili,
e. promuovono un’azione climatica più intensa e non incoraggiano le Parti
ad abbassare le loro ambizioni,
f. limitano il rischio di rilascio di carbonio,
g. si basano su valori di riferimento calcolati in modo prudenziale, tenendo conto dell’estremità inferiore della forbice delle previsioni di evoluzione delle emissioni,
h. tengono conto di tutte le politiche nazionali esistenti e previste, anche a livello legislativo,
i. prendono in considerazione altri fattori finalizzati a incentivare la Parte trasferente a intensificare la propria azione climatica,
j. collegano i risultati di mitigazione alle fonti di finanziamento, ove op- portuno, e
k. prevengono ripercussioni negative sull’ambiente e sulla società, ad esempio sulla qualità dell’aria e sulla biodiversità, sulle disuguaglianze sociali e sulla discriminazione di gruppi di popolazione basata sul genere, sull’etnia o sull’età.
Art. 4 Sviluppo sostenibile
I risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati sono generati da attività che:
1. sono conformi allo sviluppo sostenibile e alle strategie e politiche nazionali corrispondenti;
2. sono conformi alle disposizioni pertinenti delle strategie nazionali a lungo ter- mine di sviluppo a basse emissioni e di resilienza ai cambiamenti climatici disponibili e promuovono lo sviluppo a basse emissioni;
3. prevengono le ripercussioni sull’ambiente e rispettano le normative nazionali
e internazionali in materia ambientale;
4. prevengono ripercussioni negative sulla società.
Art. 5 Autorizzazione
1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del rag- giungimento dell’NDC o di altri scopi di mitigazione diversi dal raggiungimento dell’NDC richiedono l’autorizzazione di ogni Parte conformemente all’articolo 6 pa- ragrafo 3 dell’Accordo di Parigi e agli articoli 3 e 4 del presente Accordo. Le autoriz- zazioni devono essere conformi ai requisiti nazionali applicabili.
2. Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, tra cui il MADD, pubblica i propri requisiti nazionali e informa l’altra Parte in caso di modifiche.
3. Ogni Parte pubblica le autorizzazioni in inglese o in francese, accompagnate dai MADD, nel registro ufficiale che ha definito conformemente all’articolo 9 paragrafo 1 e notifica all’altra Parte le autorizzazioni che ha rilasciato, compresi gli aggiorna- menti e le modifiche. Ogni Parte inoltra l’autorizzazione al segretariato dell’Accordo di Parigi o a un ente ad hoc stabilito nelle decisioni pertinenti della CMA.
4. Ogni Parte può verificare la coerenza tra le autorizzazioni corrispondenti e rila- sciare una dichiarazione di incoerenza. In assenza di una tale dichiarazione, un’auto- rizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 1 del presente Accordo entra in vigore allo scadere di 30 giorni civili dalla sua pubblicazione ad opera di entrambe le Parti.
5. Coerentemente con la richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può aggiornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche sono convalidati confor- memente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
Art. 6 Forma dell’autorizzazione
1. La dichiarazione di autorizzazione fa riferimento al MADD e comprende le indi- cazioni seguenti:
a. attività di mitigazione che genera i risultati di mitigazione;
b. standard o metodologie di riferimento applicati, inter alia, e requisiti per i rap- porti di monitoraggio e di verifica;
c. periodo di contabilizzazione dei risultati di mitigazione;
d. se del caso, il periodo o i periodi dell’NDC per il quale o per i quali l’utilizzo
degli ITMO è autorizzato;
e. massimo totale cumulato dei risultati di mitigazione il cui trasferimento e uti- lizzo sono autorizzati, che corrisponde al totale o a una parte della quantità indicata nella richiesta di autorizzazione;
f. se del caso, l’autorizzazione corrispondente dell’altra Parte;
g. requisiti necessari al trasferimento internazionale dei risultati di mitigazione, in particolare i requisiti menzionati nell’articolo 7 paragrafo 5.
2. L’autorizzazione della Parte trasferente comprende l’identificazione dell’ente au-
torizzato a effettuare trasferimenti.
Art. 7 Monitoraggio, verifica ed esame
1. Per ogni attività di mitigazione che genera gli ITMO riconosciuti in virtù del pre- sente Accordo sono richiesti rapporti di monitoraggio e relative verifiche. Un organi- smo di verifica, approvato da entrambe le Parti e scelto dall’ente autorizzato a effet- tuare trasferimenti, allestisce un rapporto di verifica.
2. Ogni Parte mette a disposizione un elenco degli organismi di verifica riconosciuti.
3. Ogni Parte esamina i rapporti di monitoraggio e di verifica basandosi sui requisiti definiti nell’autorizzazione di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettera b. L’approvazione delle Parti entra in vigore allo scadere di 90 giorni civili dalla presentazione delle relazioni di monitoraggio e verifica da parte dell’organismo di verifica, a meno che una delle Parti non si opponga entro tale periodo.
4. Ogni Parte pubblica i rapporti di monitoraggio e di verifica.
5. Entro 90 giorni civili a decorrere dalla data di inoltro dei rapporti di monitoraggio e verifica da parte dell’organismo di verifica, la Parte trasferente esamina se i risultati di mitigazione il cui trasferimento è autorizzato soddisfano i requisiti seguenti:
a. i risultati di mitigazione non sono oggetto di doppie contabilizzazioni in altri sistemi nazionali o internazionali o per altri scopi;
b. non risultano discrepanze con le disposizioni che figurano nell’autorizza-
zione;
c. non risulta alcuna inosservanza di normative nazionali della Parte trasferente e dei suoi obblighi di diritto internazionale pertinenti che ha sottoscritto, in particolare dei diritti dell’uomo, nell’attuazione delle attività di mitigazione che generano i risultati di mitigazione.
La Parte trasferente pubblica i risultati del proprio esame inoltrandone una notifica
alla Parte ricevente e all’ente autorizzato a effettuare trasferimenti.
6. Entro 30 giorni civili a decorrere dall’esito dell’esame della Parte trasferente, la Parte ricevente conferma che i requisiti per il trasferimento sono soddisfatti. La Parte ricevente pubblica tale conferma inoltrandone una notifica alla Parte trasferente e all’ente autorizzato a effettuare trasferimenti.
Art. 8 Riconoscimento dei trasferimenti
1. Ogni Parte riconosce i trasferimenti autorizzati di risultati di mitigazione per i quali l’esame effettuato da entrambe le Parti è risultato positivo in virtù dell’articolo 7 pa- ragrafi 5 e 6.
2. Conformemente alla richiesta dell’ente autorizzato a effettuare trasferimenti, la Parte trasferente notifica il trasferimento all’entità ricevente e alla Parte ricevente. La notifica comprende l’identificazione dell’ente ricevente, la quantità di risultati di mi- tigazione trasferiti, un identificativo univoco per ogni risultato di mitigazione che ne specifichi l’origine e l’anno, il metodo applicabile per le rettifiche corrispondenti di cui all’articolo 10 e il riferimento alla relativa autorizzazione.
3. La Parte trasferente riconosce il trasferimento dei risultati di mitigazione nel regi- stro di cui all’articolo 9 paragrafo 1 come pure i risultati di mitigazione trasferiti ef- fettuando le rettifiche corrispondenti conformemente all’articolo 10 del presente Ac- cordo.
4. La Parte ricevente riconosce i risultati di mitigazione trasferiti in quanto ITMO nel
registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1.
Art. 9 Registro
1. Per il riconoscimento dei trasferimenti di cui all’articolo 8 del presente Accordo, ogni Parte definisce e utilizza un registro dalle caratteristiche seguenti:
a. è pubblico;
b. è aggiornato ogni volta che una voce è modificata in base al presente Accordo;
c. comprende identificativi univoci per tutti gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo, indicazioni sull’origine e sull’anno, un riferimento alle au- torizzazioni corrispondenti, nonché la documentazione richiesta per il ricono- scimento del trasferimento di risultati di mitigazione.
2. Le Parti possono approvare l’utilizzo di un registro comune per l’emissione, il tra-
sferimento e il tracciamento delle unità internazionali che rappresentano gli ITMO.
Art. 10 Rettifiche corrispondenti
Per evitare doppie contabilizzazioni degli ITMO riconosciuti in virtù del presente Ac- cordo, ogni Parte effettua le rettifiche corrispondenti conformemente alle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi.
Art. 11 Rapporti
Ogni Parte comunica le informazioni relative all’attuazione del presente Accordo con- formemente alle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi.
Art. 12 Esclusione di doppie contabilizzazioni nell’ambito
del finanziamento climatico internazionale
Le risorse finanziarie per l’acquisizione degli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo non sono considerate assistenza fornita o mobilitata conformemente agli ar- ticoli 9, 10 e 11 dell’Accordo di Parigi, salvo disposizione diversa delle Parti confor- memente all’articolo 13 paragrafo 13 dell’Accordo di Parigi.
Art. 13 Autorità competenti
1. Il Regno del Marocco ha autorizzato il Ministero per la transizione energetica e lo sviluppo sostenibile ad agire in suo nome per attuare il presente Accordo.
2. La Confederazione Svizzera ha autorizzato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, rappresentato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), ad agire in suo nome per attuare il presente Accordo.
Art. 14 Intenti comuni
Le Parti convengono di unire i loro sforzi per combattere la corruzione e, in partico- lare, dichiarano che ogni regalo, offerta, pagamento, rimunerazione o vantaggio di qualsivoglia tipo e destinato a chiunque, direttamente o indirettamente, per ottenere un’autorizzazione o il riconoscimento di un trasferimento di cui al presente Accordo è considerato atto illegale o pratica di corruzione. Qualsivoglia atto di questo tipo rappresenta un motivo sufficiente per sospendere il riconoscimento dei trasferimenti conformemente all’articolo 19. Le Parti si informano a vicenda senza indugio in caso di sospetto fondato di atto illegale o pratica di corruzione.
Art. 15 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore 60 giorni dopo la firma delle Parti.
Art. 16 Emendamenti
Qualsivoglia emendamento o modifica al presente Accordo richiede la forma scritta e
l’accordo di entrambe le Parti.
Art. 17 Risoluzione delle controversie
Le controversie derivanti dal presente Accordo sono risolte per via diplomatica.
Art. 18 Denuncia dell’Accordo
1. Ogni Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Tale denuncia entra in vigore dopo quattro anni a decorrere dal termine del periodo di attuazione dell’NDC durante il quale la denuncia è stata notificata (ossia al più presto nel 2034).
2. La Parte trasferente informa senza indugio gli enti autorizzati a effettuare i trasfe-
rimenti in merito all’estinzione dell’Accordo.
Art. 19 Sospensione del riconoscimento dei trasferimenti
1. Ogni Parte può sospendere il riconoscimento di un trasferimento se:
a. l’altra Parte non rispetta l’articolo 4 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi, lad- dove la valutazione del mancato rispetto si fonda sulle considerazioni del co- mitato di esperti istituito conformemente all’articolo 15 dell’Accordo di Pa- rigi;
b. l’altra Parte non rispetta le disposizioni del presente Accordo.
2. La sospensione del riconoscimento di trasferimenti è comunicata all’altra Parte mediante notifica scritta ed entra in vigore dopo 60 giorni civili a decorrere dalla data di ricezione della notifica scritta o a una data ulteriore, secondo quanto specificato in detta notifica.
Art. 20 Estinzione dell’Accordo
1. Il presente Accordo e tutte le autorizzazioni in virtù del presente Accordo si estin-
guono nel momento in cui una delle Parti si ritira dall’Accordo di Parigi.
2. L’estinzione entra in vigore il giorno stesso dell’entrata in vigore del ritiro della Parte dall’Accordo di Parigi.
Fatto a Sharm el-Sheikh, il 7 novembre 2022, in due originali in lingua francese.
Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxxx Xxxxxx | Per il Regno del Marocco: Xxxxx Xxxxxx |