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AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 “MEDIO FRIULI”
ACCORDO INTEGRATIVO LOCALE QUADRIENNIO 2002 - 2005
AREA DEL COMPARTO
Acquisito in data 19.9.2007 il parere positivo del Collegio Sindacale sulla compatibilità dei costi quantificati nei fondi contrattuali, relativi al presente contratto integrativo, con i vincoli del bilancio aziendale, in data 2.10.2007, alle ore 14.30 presso la sede dell’A.S.S. n. 4 Medio Friuli, a Udine in xxx Xxxxxxxx x. 000, le parti sottoscrivono l’allegato accordo:
Per l’Azienda:
il Direttore Generale il Direttore Sanitario
il Direttore Amministrativo
il Responsabile SOC Staff Direzione Generale il Responsabile SOC Gestione Risorse Umane
per le rappresentanze sindacali:
R.S.U Aziendale Comparto sanità FPS.CISL Udinese
FPS.CISL Alto Friuli
CGIL.FP Udinese CGIL.FP Alto Friuli FIALS
PREMESSA
Le parti convengono che la realizzazione della missione aziendale può essere conseguita soltanto con un più efficace ed appropriato utilizzo di tutte le risorse e, in modo particolare, della risorsa umana.
Considerano, pertanto, prioritario valorizzare il fattore lavoro per la sua natura di servizio pubblico e rafforzare il legame fra il concreto svolgimento di una attività e l'utilità sociale cui essa concorre, con il coinvolgimento, la responsabilizzazione e la valorizzazione professionale dei lavoratori.
Le parti ritengono che a tale scopo occorra:
- realizzare modelli organizzativi che prevedano il coinvolgimento dei dipendenti
- improntare la contrattazione integrativa in modo da coniugare la qualità dei servizi con l'arricchimento professionale e la valorizzazione del lavoro;
- qualificare le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo dell'azienda e, nello stesso tempo, consolidare quelle direttamente gestionali portando ad un livello più alto il rapporto costi benefici;
- favorire il metodo del confronto con le Organizzazioni Sindacali in modo da formare un sistema di relazioni che - fermo restando il principio della distinzione dei ruoli e responsabilità - possa sviluppare capacità propositive e sia un veicolo essenziale per la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori.
Sulla base di questi presupposti, e confermato che i soggetti sindacali di riferimento sono quelli espressamente indicati dal CCNL, le parti definiscono, ad integrazione di quanto previsto dal CCNL, il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (CCIA).
INDICE
DISPOSIZIONI GENERALI
Campo di applicazione e durata art. 1
RELAZIONI SINDACALI
Principi art. 2
Composizione delegazione art. 3
Contrattazione integrativa art. 4
Concertazione art. 5
Consultazione art. 6
Informazione art. 7
Clausole di raffreddamento art. 8 Regolamentazione relazioni ed agibilità sindacali art. 9 Assemblee sindacali del personale art. 10 Forme di partecipazione art. 11
SISTEMI DI FINANZIAMENTO
Disciplina di riferimento art. 12 Ripartizione risorse tra i fondi art. 13
FORMAZIONE
Formazione e aggiornamento professionale art. 14 Diritto allo studio art. 15
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Progressione economica orizzontale art. 16 Posizioni organizzative art. 17 Sistema di valutazione permanente art. 18
TRATTAMENTO ECONOMICO
Lavoro straordinario art. 19 Banca delle ore art. 20
Indennità di presenza giornaliera al personale turnista sulle 24 ore art. 21 Indennità di presenza giornaliera al personale turnista sulle 12 ore art. 22 Indennità per responsabilità organizzazione xxx.xx infermieristica ed alberghiera art. 23 Indennità terapie intensive e sub intensive art. 24 Indennità di turno notturno e festivo art. 25 Indennità per assistenza domiciliare art. 26 Indennità SERT art. 27 Indennità di pronta disponibilità art. 28 Finanziamento indennità art. 29
SISTEMI DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE
Finalità art. 30
Obiettivi incentivati art. 31 Ripartizione del fondo art. 32 Finalizzazione 1% M.S. art. 33 Tipologia compensi individuali art. 34 Responsabile progettualità art. 35
Liquidazioni art. 36
INNOVAZIONI ORGANIZZATIVE E TECNOLOGICHE
Modalità e garanzie art. 37 Disciplina sperimentale telelavoro art. 38
ORARIO DI LAVORO
Politiche dell’orario di lavoro art. 39
NORME FINALI E TRANSITORIE
Controlli e verifiche art. 40 Disposizioni transitorie art. 41
DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1
campo di applicazione e durata
1. Il presente contratto collettivo di lavoro integrativo è definito ai sensi dell’art.40 del d.lgs.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell’art.4 del CCNL 19.04.2004 e nel rispetto delle linee di indirizzo regionali emanate con deliberazione della G.R. 3220 del 12.12.2005 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del CCNL 19.04.2004;
2. Il presente C.C.I.A. concerne il periodo 1.1.2002 / 31.12.2005 del Comparto Sanità, e si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dell’area del comparto, dipendente dell’Azienda Sanitaria nr. 4 “Medio Friuli” ed entra in vigore il giorno successivo alla data di sottoscrizione.
3. Alla scadenza il presente contratto integrativo si rinnova tacitamente di anno in anno qualora:
Q non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni del presente contratto rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal nuovo C.C.I.A.
Q non entri in vigore un nuovo contratto nazionale che contenga disposizioni in contrasto con le presenti.
4. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse economiche è determinata con cadenza annuale.
5. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è demandato al Collegio Sindacale. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene definitivamente sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi formulati dal Collegio Sindacale la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
6. L'azienda si impegna a dare al presente CCIA ampia ed adeguata pubblicità a tutto il personale dipendente, anche tramite la pubblicazione del documento sul sito internet aziendale.
RELAZIONI SINDACALI
(Rif. artt. 3-10 CCNL 7.4.1999)
art. 2 Principi
1. Nel rispetto della vigente disciplina contrattuale, che prevede un sistema di relazioni sindacali strutturato in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dipendenti con l’esigenza delle aziende di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività, si da atto che lo stesso si esplica nei seguenti istituti:
a. contrattazione collettiva integrativa
b. concertazione,
c. consultazione
d. informazione
Art. 3 Composizione delle delegazioni
1. La delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative locali è costituita dai seguenti soggetti:
Q Direttore generale dell’Azienda o suo delegato
Q Direttore sanitario
Q Direttore amministrativo
Q Coordinatore dei servizi sociosanitari
Q Responsabile della s.o. Staff Direzione Generale
Q Responsabile della s.o. Gestione Risorse Umane
Q Responsabili dei servizi/uffici interessati o loro rappresentanti
2. La delegazione di parte sindacale è costituita da:
Q R.S.U. aziendale
Q XX.XX. territoriali di categoria aderenti alle sigle firmatarie del CCNL 19.04.2004
art. 4 Contrattazione collettiva integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa ha per oggetto le materie indicate nell’art. 4 del CCNL 7.4.1999 e successive modifiche ed integrazioni. E’ orientata a favorire l’incremento della produttività del personale, dello sviluppo ed il miglioramento della qualità dei servizi nonché a riconoscere condizioni di particolare disagio lavorativo. Si svolge in conformità alle linee generali di indirizzo emanate dalla Regione e all’andamento economico dell’Azienda, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale e nell’ambito delle risorse assegnate dai Contratti collettivi nazionali e integrativi regionali.
2. L’Amministrazione garantisce, salvo i casi d’urgenza, la convocazione delle delegazioni con un preavviso, almeno, di 15 giorni. Nella convocazione viene indicato l’ordine del giorno ed allegata tutta la documentazione necessaria.
3. La partecipazione alla contrattazione collettiva integrativa ed alle riunioni con l’amministrazione avviene, di norma, al di fuori dell’orario di lavoro. A tal fine l’Amministrazione agevola la partecipazione dei dipendenti rappresentanti sindacali con opportuni adattamenti dei turni di lavoro. In ogni caso non è riconosciuto alcun trattamento di missione ivi compreso il rimborso spese chilometrico.
4. Ad ogni seduta verrà steso un verbale di sintesi degli argomenti riportati e delle eventuali decisioni operative; di tale verbale verrà trasmessa copia alla RSU e alle XX.XX. entro 7 giorni al fine della formulazione di eventuali rilievi e osservazioni. Qualora nessun rilievo venga formulato nei successivi 7 giorni, il verbale si considera approvato.
art. 5 Concertazione
1. La concertazione è attivata, previa informazione ai soggetti sindacali, ai fini del confronto in incontri bilaterali con l’Azienda sulle materie di cui all’art. 6, lett. B) del CCNL 7.4.1999.
2. La richiesta di concertazione deve essere inoltrata all’Azienda da parte della RSU o delle XX.XX. trattanti, entro 10 giorni dal ricevimento dell’informazione.
3. L’Azienda provvede a fissare la data ed il luogo dell’incontro entro il termine di 48 ore dal ricevimento della richiesta. La concertazione si conclude nel termine di trenta giorni dalla data della relativa richiesta.
4. Ai sensi dell’art. 6 del CCNL 7.4.1999 e successive modifiche ed integrazioni, dell’esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa. Copia del verbale viene trasmessa alla RSU e alle XX.XX. di categoria entro 7 giorni al fine dell’eventuale formulazione di rilievi o osservazioni. Qualora nessun rilievo venga formulato nei successivi 7 giorni, il verbale si considera approvato.
5. La partecipazione alle riunioni con l’amministrazione avviene, di norma, al di fuori dell’orario di lavoro. A tal fine l’Amministrazione agevola la partecipazione dei dipendenti rappresentanti sindacali con opportuni adattamenti dei turni di lavoro. In ogni caso non è riconosciuto alcun trattamento di missione ivi compreso il rimborso spese chilometrico.
art. 6 Consultazione
1. La consultazione della RSU e delle XX.XX. trattanti può avvenire, fatti salvi i casi di obbligatorietà di cui all’art. 6, comma 1, del CCNL 7.4.1999 e successive modifiche ed integrazioni, in tutti i casi in cui l’Azienda ne ravvisi l’opportunità.
2. La richiesta di consultazione deve essere inoltrata dall’Azienda, con preavviso di almeno 7 giorni lavorativi rispetto al giorno fissato per l’incontro, fatti salvi i casi d’urgenza, con contemporanea trasmissione dell’ordine del giorno e di ogni documentazione utile al confronto. L’incontro ha luogo nei termini fissati, salvo esplicita rinuncia da parte della RSU e delle XX.XX. convocate.
3. La consultazione si chiude nel termine tassativo di 30 giorni dalla data della relativa richiesta e del suo esito viene redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
4. Copia del verbale viene trasmessa alla RSU e alle XX.XX. di categoria entro 7 giorni al fine dell’eventuale formulazione di rilievi o osservazioni. Qualora nessun rilievo venga formulato nei successivi 7 giorni, il verbale si considera approvato.
5. La partecipazione alle riunioni con l’amministrazione avviene, di norma, al di fuori dell’orario di lavoro. A tal fine l’Amministrazione agevola la partecipazione dei dipendenti rappresentanti sindacali con opportuni adattamenti dei turni di lavoro. In ogni caso non è riconosciuto alcun trattamento di missione ivi compreso il rimborso spese chilometrico.
art. 7 Informazione
1. L’Azienda garantisce periodica e tempestiva informazione su tutte le materie previste dall’art. 6 del CCNL 7.4.1999 e successive modifiche ed integrazioni, e su ogni altra materia rispetto alla quale si ritenga utile il confronto con la RSU e le XX.XX. trattanti.
2. L’Azienda fornisce, in particolare ai fini del presente articolo, la documentazione attinente alla programmazione annuale e pluriennale.
3. L’informazione avviene, di norma, mediante comunicazione scritta alla RSU e alle XX.XX. trattanti, corredata di ogni elemento utile a garantirne esaustività e completezza.
4. L’informazione è:
a. preventiva, nelle materie per le quali il CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa, la concertazione e la consultazione. Essa viene avviata, di norma, nei termini previsti dai precedenti artt. 4, 5 e 6.
b. successiva, mediante:
⇒ periodico invio di documentazione attinente allo stato di attuazione del Piano aziendale
⇒ pubblicazione sul sito internet aziendale dell’elenco degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali assunte, in subordine invio cartaceo dei suddetti elenchi
⇒ invio, entro cinque giorni dalla richiesta scritta, di copia dei provvedimenti aventi carattere generale di cui al precedente punto.
5. Sulle materie oggetto di informazione successiva, ai sensi del precedente comma, l’Azienda incontra la RSU e le XX.XX. trattanti, previa espressa richiesta da formularsi, di norma, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’informazione. La riunione è convocata, di norma, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
art. 8
Clausole di raffreddamento
1. Le parti si impegnano a rendere concreti i principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti e prevenzione dei conflitti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 del CCNL 7.4.1999 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora gli argomenti in discussione all’ordine del giorno non vengono terminati, alla fine della riunione verrà fissata la data dell’incontro successivo.
3. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione collettiva integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
4. La contrattazione collettiva integrativa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti implicando l’obbligo di addivenire ad un accordo nelle materie previste dall’art.4 comma 5 del CCNL del 07.04.1999.
5. Le parti, comunque, compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
art. 9
Regolamentazione relazioni ed agibilità sindacali
1. La materia è disciplinata dai CCNQ 7.8.1998 e successive modifiche ed integrazioni nonché dal vigente CCNL, con le seguenti precisazioni:
a. L’Amministrazione pone permanentemente e gratuitamente a disposizione delle XX.XX. di categoria e della RSU l’uso di un idoneo locale comune nelle unità produttive con più di 200 dipendenti nel territorio di Udine e San Xxxxxxx, adeguatamente organizzato (pc, telefono e fax), per lo svolgimento delle loro attività.
b. L’Amministrazione garantisce per l’esercizio del diritto di affissione, presso ogni punto timbratura di ciascuna struttura operativa aziendale, una bacheca ad uso della RSU e delle XX.XX. di categoria. Ulteriori punti di timbratura saranno garantiti nelle articolazioni territoriali delle SOA tenuto conto della numerosità dei dipendenti e della distanza dalla sede della SOA stessa.
Art. 10
Assemblee sindacali del personale
1. Per quanto concerne le modalità e i criteri per l’esercizio del diritto di assemblea si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 10 del CCNQ 7.8.1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
2. Qualora l’assemblea si svolga fuori dall’ordinaria sede di lavoro, il tempo per raggiungere la località ove la medesima ha luogo viene computato nel monte ore individuale a disposizione del dipendente per tale finalità. In ogni caso non è riconosciuto alcun trattamento di missione ivi compreso il rimborso spese chilometrico.
Art. 11
Forme di partecipazione
1. L’istituzione e la disciplina di Commissioni bilaterali e dei comitati ivi compresi il Comitato per le pari opportunità ed il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing è demandata ad apposita separata regolamentazione. Le parti si impegnano, in particolare, alla istituzione della Commissione per la formazione.
2. Nelle more dell’adozione dei sopra citati regolamenti sono confermate le commissioni bilaterali attualmente costituite:
Q commissione mobilità
Q commissione orario di lavoro
Q pari opportunità
3. Nelle more dell’adozione dei sopra citati regolamenti sono, altresì, confermate le seguenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro:
a. ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene data ampia garanzia di accessibilità agli ambienti di lavoro ed alla documentazione di merito, secondo le disposizioni di cui al punto VII del CCQ 10.07.1996 e s.m. e i. che espressamente dispone: “il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro; tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato”.
b. l’Azienda assicura il massimo coinvolgimento tra la S.O. Prevenzione e Protezione e i RLS, soprattutto in occasione della predisposizione e dell’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e relative modalità di prevenzione.
c. fatte salve le previsioni di cui all’art. 11 del D. Lgs 626/1994 e s.m.e i., possono essere attivati specifici incontri su richiesta di ciascuna delle parti.
d. a ciascun RLS sono garantiti – per l’espletamento delle attribuzioni di cui all’art. 19 del D.Lgs 626/1994, permessi retribuiti pari a 40 ore annue.
e. per l’espletamento di predette funzioni è, altresì, autorizzato l’utilizzo dell’ auto aziendale o in alternativa riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto ai sensi della vigente disciplina.
4. Le Commissioni non hanno potere negoziale e svolgono compiti di approfondimento delle specifiche problematiche. Nella composizione delle Commissioni deve essere garantita un’adeguata presenza femminile.
SISTEMI DI FINANZIAMENTO
(rif. art. 4, commi 1 e 2, CCNL 7.4.1999)
Art. 12 Disciplina di riferimento
1. Il presente contratto viene finanziato ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CCNL 7.4.1999 e s.m.e i. Le modalità di costituzione ed incremento dei fondi:
a. Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno.
b. Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali
c. Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale,
sono conseguenti all’applicazione della parte 2^ capo 3 del CCNL 19.4.2004, degli artt. 3 e seguenti del CCNL 5.6.2006 nonché delle linee di indirizzo emanate dalla Regione e di cui a deliberazione GR 3220 del 12.12.2005.
In tal senso l'azienda si impegna a fornire, annualmente, le tabelle di costituzione dei fondi con il riferimento al numero di personale utilizzato a calcolo e definizione dei fondi stessi.
Art. 13 Ripartizione risorse tra i fondi
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, punto III del CCNL 7.4.1999 e s.m.e i. le parti concordano quanto segue:
a. la determinazione delle quote oggetto di spostamento tra i fondi ed al loro interno avviene a cadenza annuale.
b. gli incrementi percentuali del x.xx ex art. 30 del CCNL 19.04.2004, previsti dall’art. 1, comma 59, della
L. 662/1996, per effetto delle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale vengono determinati sullo stipendio tabellare corrispondente alla categoria di appartenenza del dipendente interessato alla trasformazione. Ai fini della determinazione complessiva della quota annua di incremento si tiene conto della dinamica complessiva della dotazione organica in termini di risultanze di organico equivalente e delle linee regionali recepite con deliberazione G.R. 3220 del 12.12.2005.
c. al fondo ex art. 30 del CCNL 19.04.2004 viene riservata una quota annua non inferiore al 51% delle risorse aggiuntive derivanti dall’art. 6, comma 1, del CCNL 5.6.2006.
d. la quota di risorse da destinare al finanziamento dell’indennità prevista per le posizioni organizzative di cui agli art. 20, 21 e 36 del CCNL 7.4.1999 nonché per il finanziamento della parte variabile dell’indennità di coordinamento ex art. 10 del CCNL 20.09.2001 è quantificata in misura non superiore al 5,5% del fondo art. 31 CCNL 19.04.2004 consolidato alla data del 31.12.2003, l’esatta entità e configurazione verranno definita con separato accordo
e. alla remunerazione del lavoro straordinario è finalizzata la quota delle risorse di cui al fondo ex art. 29 del CCNL 19.04.2004 corrispondente a quella necessaria per la monetizzazione del monte ore aziendale di cui al successivo art. 19.
2. Le somme risultanti ancora disponibili in sede di consuntivo sui fondi ex art. 29 e 31 del CCNL 7.4.1999 sono temporaneamente utilizzate nell’anno di riferimento nel fondo per la produttività collettiva, e quindi riassegnate, con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo, al rispettivo fondo di pertinenza.
FORMAZIONE
Art. 14
(rif. art. 4 comma 2, punto V e art. 29 CCNL 7.4.1999 e art. 20 del CCNL 19.04.2004) Formazione ed aggiornamento professionale
1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa contrattuale e dalle disposizioni legislative vigenti (in particolare art. 29 C.C.N.L. 7.4.99 e art.16 bis e seguenti D.Lgs. 502/92),le parti concordano che gli obiettivi generali della formazione rispondono, da una parte alla necessità di favorire e sostenere una cultura organizzativa e professionale nell’approfondimento delle competenze e delle azioni agite, in relazione ai diversi profili professionali, dall’altra sostenere il processo continuo di formazione in medicina (ECM).
2. I programmi annuali dell'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento di tutto il personale sono definiti dall’Azienda in base alla raccolta di fabbisogni formativi formulati dalle strutture operative aziendali in conformità agli obiettivi:
⇒ di piano annuale
⇒ formativi approvati dalla Commissione e dalla Consulta Regionale per l’Educazione Continua in Medicina
⇒ definiti dalla Commissione Nazionale per l’Educazione Continua in Medicina
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 del CCNL 19.04.2004 e s.m.e i., l’Azienda garantisce l’acquisizione dei crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte del personale interessato nell’ambito della formazione obbligatoria. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’Azienda.
4. Nel caso di mancato rispetto della garanzia prevista al precedente comma 3 circa l’acquisizione nel triennio del minimo dei crediti formativi da parte del personale interessato, non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall’art.16 quater del D.lgs. 502/92. Ne consegue che, in tali casi, l’azienda non può intraprendere iniziative unilaterali per la durata del CCNL del 19.04.04 e s.m. e i.
5. L’azienda favorisce modalità organizzative idonee a garantire la formazione professionale, la riqualificazione e l’aggiornamento del proprio personale quali normali modalità di esercizio del compito lavorativo prioritariamente attuabili nel quotidiano svolgimento del lavoro. Essa pertanto privilegia l’attivazione di processi di formazione orientati alla costante sperimentazione, nei contesti operativi di appartenenza, delle nuove tecniche, abilità e conoscenze acquisite, nell’ottica di un allargamento a gruppi sempre più ampi di operatori. Privilegia la partecipazione diretta di operatori dipendenti alle proprie iniziative formative in qualità di formatori. Garantisce uguali opportunità formative alle diverse categorie professionali presenti e supporta con interventi mirati i processi di inserimento del personale di nuova assunzione.
6. Il piano annuale di formazione aziendale – nel quale sono tra l’altro sintetizzate le iniziative formative a carattere obbligatorio e quelle a carattere facoltativo - è definito annualmente in sede di Piano Attuativo Locale (P.A.L.). e viene, di xxxxx, presentato alla RSU ed alle XX.XX. entro la fine del mese di gennaio.
7. Il personale partecipa alle iniziative formative nel rispetto dei vincoli posti in materia di orario di lavoro dal
D. Lgs. 66 /2003 e con le modalità di cui al regolamento aziendale approvato con deliberazione nr. 150 del 6 marzo 2005 (cfr. tabella esemplificativa e modulistica allegata).
8. L’azienda, nel rispetto della direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica n. 14/1995, si impegna a destinare alle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale una quota annua pari all’1% del monte salari del personale di comparto. Detta quota è comprensiva dei costi diretti e indiretti di organizzazione e funzionamento sostenuti dall’Azienda.
9. La quota stanziata ai sensi del precedente comma può essere integrata con ulteriori finanziamenti previsti da specifiche disposizioni di legge regionale, nazionale e/o dell’Unione Europea.
Art. 15 Diritto allo studio
1. La disciplina dell’istituto è demandata ad apposito separato regolamento oggetto di concertazione tra le parti.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 16
(rif. art. 4, comma 3, CCNL 7.4.1999) Progressione economica orizzontale
1. La disciplina dell’istituto è demandata ad apposito separato regolamento oggetto di concertazione tra le parti.
Art. 17
(rif. art. 6, lett. B), CCNL 7.4.1999) Posizioni organizzative
1. Nelle more della definizione di nuovo regolamento, le parti confermano la disciplina – oggetto di concertazione – recepita con provvedimento deliberativo n. 891 del 30 ottobre 2000.
2. Le parti si impegnano ad analizzare la materia nel suo complesso entro il mese di luglio 2007.
Art. 18
(rif. art. 6, lett. B), CCNL 7.4.1999) Sistema di valutazione permanente
1. Le parti confermano la disciplina – oggetto di concertazione – recepita con provvedimento deliberativo n. 485 del 17.06.2004 e s.m. e i. da assumere.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 19
(rif. art. 4, comma 2, punto XI CCNL 7.4.1999) Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio quali:
⇒ temporanee carenze di organico, a procedure di copertura avviate, e comunque non oltre 6 mesi dall’avvio della procedura
⇒ richiami in servizio durante i turni di pronta disponibilità,
⇒ riorganizzazione dei servizi,
⇒ temporanee e contingenti criticità che rendano necessario il prolungamento/anticipo dell’orario giornaliero di lavoro
⇒ assistenza o partecipazione a riunioni di organi collegiali istituzionali nonché di commissioni o di altri organi collegiali, sempre che non siano previsti specifici compensi.
Le parti si incontrano almeno 3 volte all’anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l’effettuazione.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere, di norma, preventivamente richieste dal dirigente dell’unità organizzativa o in sua assenza dal titolare di posizione organizzativa/coordinatore; in difetto di
chè il responsabile, verificata la sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma 1, provvede tempestivamente alla relativa convalida.
3. Le prestazioni di lavoro straordinario costituiscono adempimento contrattuale esigibile e, se richieste, obbligatorie, fatte salve le specifiche condizioni di esonero.
4. Il monte ore aziendale per le prestazioni straordinarie da remunerare viene definito annualmente con la RSU e le XX.XX. ed è calcolato sul personale in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
5. Per l’anno 2007 le ore remunerabili sono pari a 35.000. Dal 2008 il tetto massimo è rideterminato in
27.000 ore comprensivo delle ore maturate per richiamo in PD. La quota di detto budget al netto delle ore per reperibilità sarà oggetto di progressiva riduzione il cui ammontare sarà materia di separato accordo.
6. La durata minima della prestazione di lavoro straordinario richiedibile dal responsabile è pari a trenta minuti consecutivi, rispetto all’orario di lavoro giornaliero predefinito, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 41, comma 1, lett. g).
7. Previa autorizzazione del Dirigente Responsabile e fermo restando il monte ore attribuito a ciascuna struttura operativa aziendale, il limite individuale non può superare le 180 ore annue.
8. I limiti individuali di cui al punto precedente potranno essere superati – in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali – per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di nr. 250 ore annuali.
9. In aggiunta alle ore preventivamente autorizzate per lavoro straordinario, possono essere richieste fino a ulteriori 20 ore annuali per non più dell’1% del personale in servizio, il cui recupero pianificato in accordo con il responsabile, deve essere effettuato entro e non oltre il primo trimestre dell’anno successivo. Qualora il recupero in toto o in parte non sia possibile entro predetti termini, il responsabile produce motivata relazione sui motivi del mancato recupero.
10. La liquidazione del compenso per ore di straordinario è effettuata previo consenso scritto del dipendente.
11. Il lavoro straordinario può essere recuperato sia in modo frazionato che su intero profilo orario giornaliero, tenuto conto delle esigenze del servizio. Di norma, il personale operante nei servizi articolati sulle 12 e 24h può recuperare le ore solamente su intero profilo orario, salvo disponibilità individuale del dipendente. In caso di recupero su intero profilo orario viene comunque corrisposta l’indennità di presenza ove spettante. Il recupero - che deve essere valorizzato nel sistema presenze/assenze con apposito codice – è concordato con il responsabile compatibilmente con le esigenze di servizio:
Ð su richiesta scritta del dipendente
Ð ed in subordine previa idonea programmazione delle attività nei periodi di minor carico lavorativo del servizio.
12. Al finanziamento della spesa per lavoro straordinario si provvede tramite il Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno di cui al precedente art. 12.
13. Il monte ore straordinario annuale, concordato con la RSU ed XX.XX., è ripartito dalla Direzione Generale in budget di ore straordinarie da assegnare ai Dirigenti Responsabili delle strutture operative aziendali ivi comprese quelle della direzione, in relazione alla consistenza e composizione dell’organico ed al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 1.
14. I Dirigenti di struttura operativa aziendale, provvedono alla ripartizione delle ore straordinarie tra i centri di attività previsti dagli artt. 33 e 35 dell’atto aziendale in accordo con i rispettivi Responsabili.
15. Il titolare di incarico di posizione organizzativa non ha diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 CCNL 7.4.1999 ai compensi per lavoro straordinario.
Art. 20 Banca delle ore
(rif. art. 40 ccnl 20.09.2001)
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario e supplementare, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario e supplementare, debitamente autorizzate – con le modalità di cui al precedente articolo – e comunque entro il limite individuale annuo di 180 ore – salva l’ipotesi di cui all’art. 19, commi 8 e 9 - da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi.
4. L’Azienda rende possibile l’utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della Banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese ad attuarne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nel riepilogo cartaceo delle presenze/assenze. Nelle more dell’adeguamento del programma informatico di gestione Il dipendente può prendere visione delle ore accantonate presso la struttura amministrativa di riferimento per la gestione presenze/assenze.
6. Viene prevista apposita modulistica aziendale per l’esercizio da parte del dipendente dell’opzione tra il recupero ed il pagamento delle ore maturate.
7. Le maggiorazioni previste per le prestazioni di lavoro straordinario (diurno – notturno o festivo – notturno e festivo) recuperate vengono pagate due mesi dopo l’effettuazione del recupero, che deve risultare da apposito codice di timbratura. Con analoga tempistica si procede alla liquidazione delle ore di straordinario chieste in pagamento.
8. Nel caso in cui le ore chieste in liquidazione/recupero superino il budget del CDA si procederà alla corresponsione dei compensi in proporzione tra i diversi richiedenti.
9. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo fanno capo al fondo determinato annualmente e di cui al precedente art. 19, comma 4.
10. Si rinvia ad apposito separato regolamento la definizione del lavoro supplementare, nonché la regolazione dell’istituto della banca delle ore, di cui al presente articolo.
Art. 21
(rif. art. 44, comma 3, CCNL 1.9.1995)
Indennità di presenza giornaliera al personale operante su tre turni
1. Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti alla cat. Bs, C e D e Ds operante nei servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera pari a € 4,49 (rif. CCNL 1995 art. 44 e CCNL 1999 art. 41 comma 7);
2. Detta indennità è corrisposta purché:
⇒ il servizio sia articolato su 3 turni (mattina, pomeriggio e notte),
⇒ il personale sia inserito nella programmazione dei turni e, quindi, solo se partecipa direttamente alla rotazione,
⇒ la soglia minima per essere considerato in turnazione è data dalla presenza in servizio per almeno 3 notti ed un giorno festivo nell’arco del mese;
⇒ la presenza giornaliera minima e continuativa sia almeno di 3 ore.
3. L’indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo che per i riposi compensativi e i recuperi di cui al precedente art. 19, comma 11.
4. Le parti concordano che dal computo dei riposi compensativi restano esclusi i riposi settimanali di cui all’art. 20 del CCNL 1.9.1995.
5. L’indennità giornaliera è, altresì, corrisposta ai dipendenti del ruolo tecnico il cui orario di lavoro, per obiettive esigenze di servizio, debba essere articolato su 3 turni, corrispondenti ai criteri su riferiti.
6. Per il personale a part time orizzontale, l’indennità giornaliera spetta in misura proporzionale all’orario di servizio.
7. In caso di assenze a vario titolo nel corso del mese (ferie, malattia, ecc.), la soglia minima per il riconoscimento dell’indennità di presenza giornaliera si modifica proporzionalmente (esempio 10 gg malattia, la soglia minima mensile è di 2 notti).
Art. 22
(rif. art. 44, comma 4, CCNL 1.9.1995)
Indennità di presenza giornaliera al personale turnista sulle 12 ore
1. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nei profili dalla cat. A alla cat Ds, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell’Azienda per almeno dodici ore giornaliere ed effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi ovvero che siano operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o in servizi diagnostici, compete una indennità giornaliera pari a € 2,06 (rif. CCNL 1995 art. 44 e CCNL 1999 art. 41, comma 7).
2. Detta indennità è corrisposta purché:
⇒ il servizio sia individuato tra quelli attivi almeno su 12 ore;
⇒ il personale sia inserito nella programmazione dei turni e, quindi, solo se partecipa direttamente alla rotazione;
⇒ la soglia minima per essere considerato in turnazione è data dalla presenza in servizio, mattina e pomeriggio, con almeno 4 pomeriggi nell’arco del mese;
⇒ l’orario pomeridiano si intende dalle ore 14 alle ore 20, con una presenza minima di 4 ore in detta fascia oraria;
⇒ per il personale a part time, tale soglia è rapportata all’orario di servizio.
3. Per il solo personale assegnato ai Servizi Cucina dei Presidi Ospedalieri, in considerazione dell’articolazione dell’orario di servizio connessa alle esigenze organizzative aziendali, l’orario pomeridiano si intende dalle ore 13 alle ore 21, con una presenza minima di 4 ore in detta fascia oraria.
4. Si conviene che ai fini dell’attribuzione dell’indennità i turni notturni compensino eventuali carenze dei turni diurni (mattina e pomeriggio).
5. L’indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo i riposi compensativi e i recuperi di cui al precedente art. 19, comma 11.
6. Le parti concordano che dal computo dei risposi compensativi restano esclusi i riposi settimanali di cui all’art. 20 del CCNL. 2.9.95
7. Per il personale a part time orizzontale, l’indennità giornaliera spetta in misura proporzionale all’orario di servizio.
8. In caso di assenze a vario titolo nel corso del mese (ferie, malattia, ecc.), la soglia minima per il riconoscimento dell’indennità di presenza giornaliera si modifica proporzionalmente (esempio 10 gg malattia, la soglia minima mensile è di 2 pomeriggi.
Art. 23
(rif. art. 44, c. 5 CCNL 1.9.1995)
Indennità per responsabilità organizzazione xxx.xx infermieristica ed alberghiera
1. Le parti concordano che il beneficio previsto dall’art. 44, comma 5, ccnl 1.9.95 vada riconosciuto, in prima istanza, esclusivamente ai collaboratori professionali sanitari esperti (ex caposala ed ostetriche) in quanto responsabili dell’organizzazione dell’assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi di diagnosi e cura.
2. Le parti concordano altresì che tale beneficio possa essere esteso anche ai collaboratori professionali sanitari esperti (ex caposala ed ostetriche ) cui siano attribuite, in relazione alle competenze ed all’assetto organizzativo caratterizzanti un’azienda territoriale, responsabilità connesse all’organizzazione del personale infermieristico che opera sia in ambito ospedaliero che territoriale.
3. La corresponsione del beneficio di cui al punto precedente non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 44, co. 7 CCNL 1.9.95 ed è subordinata alla disponibilità del fondo di cui all’art. 29 del CCNL 19.04.2004.
Art. 24
(rif. art. 44, commi 6, 7 e 8 CCNL 1.9.1995) Indennità terapie intensive e sub intensive
1. Al personale infermieristico operante presso:
a. le terapie intensive
b. le sale operatorie
c. le terapie sub intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali (area di emergenza e pronto soccorso)
d. i servizi di nefrologia e dialisi
compete una indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato pari a € 4,13 lordi.
2. A tutto il personale del ruolo sanitario operante nelle terapie intensive e nelle sale operatorie su un solo turno, compete una indennità mensile lorda pari a € 28,41.
3. Al personale infermieristico operante nei servizi di malattie infettive compete una indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato pari a € 5,17 lordi.
4. Al personale del ruolo tecnico (ausiliari – o.t.a.) operante nei servizi di malattie infettive compete una indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato pari a € 1,03 lordi.
Art. 25
(rif. art.44, commi 11 e 12 CCNL 1.9.1995 e art. 25 CCNL 19.04.2004)
Indennità di turno notturno e festivo
1. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un’indennità pari a € 17,82 lordi se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario di turno, ridotta a € 8,91 lordi se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di due ore.
2. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di una indennità festiva.
3. Le parti concordano che per turno festivo intero si intende quello pari o superiore alle tre ore e per turno festivo ridotto si intende quello inferiore alle tre ore con un minimo di due.
4. Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l’orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lordi per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6.
Art. 26
(rif. art. 26 CCNL 19.4.2004)
Indennità per assistenza domiciliare
1. L’indennità viene corrisposta nella misura e alle condizioni di cui all’art. 26 del CCNL 19.04.2004 e intesa regionale dd. 10.11.2004 sottoscritta tra le XX.XX. del comparto e l’Assessore regionale alla salute e protezione sociale, recepita con deliberazione G.R. nr. 3233/2004
Art. 27
(rif. art. 27 CCNL 19.4.2004)
Indennità SERT
1. L’indennità viene corrisposta nella misura e alle condizioni di cui all’art. 27 del CCNL 19.04.2004.
Art. 28
(rif. art. 7 CCNL 20.09.2001)
Servizio di pronta disponibilità
1. All’inizio di ogni anno l’azienda predispone un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
2. Le modalità di esercizio di tale istituto ed i piani per l’emergenza sono definiti con le procedure della concertazione di cui all’art.6, comma 1 lettera b) del CCNL 7.04.1999.
3. La disciplina dell’istituto, comunque, è demandata ad apposito separato regolamento oggetto di concertazione tra le parti.
4. Viene confermata l’attuale valorizzazione dell’indennità di pronta disponibilità di cui all’art. 7 del CCNLI 20.09.2001 come segue:
per ogni turno di 12 ore € 25,80
per turni di minore durata, comunque non inferiori a 4 ore € 2,37 pro ora
Art. 29 Finanziamento indennità
1. Al finanziamento delle indennità di cui agli articoli da 19 a 28 del presente CCIA si provvede tramite il “Fondo per i compensi per lavoro straordinario e la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”.
SISTEMI DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE
Art.30 Finalità
1. Le risorse finanziarie destinate alla produttività collettiva, quali risultanti dal fondo annualmente definito in sede di contrattazione decentrata, nel quale sono ricomprese anche le risorse del fondo per la qualità della prestazione individuale, sono finalizzate a:
Q migliorare dal punto di vista quali-quantitativo il servizio offerto dall’Azienda al cittadino utente nel quadro di un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse e dell’economicità dei servizi resi
Q garantire il conseguimento degli obiettivi aziendali assegnati mediante l’erogazione dei compensi spettanti a tutto il personale del comparto sanità con rapporto di lavoro dipendente sia a tempo determinato che indeterminato, a seguito delle verifiche del raggiungimento degli obiettivi medesimi.
Art. 31 Obiettivi incentivati
1. La definizione di obiettivi incentivati è finalizzata:
Q all’ incremento dell’efficienza del sistema ed all’ottimizzazione dei fattori di produzione;
Q al miglioramento dell’efficacia del sistema (outcome sull’utenza interna ed esterna) garantendo un adeguato standard di qualità
Q all’evoluzione organizzativa dei servizi anche in funzione dell’adeguamento tecnologico
2. I risultati raggiunti, rispetto alle finalità di cui al comma precedente, sono verificati dal Nucleo di valutazione che ne definisce preventivamente parametri e standard di riferimento.
3. Gli obiettivi incentivati, assegnati ai Centri di attività in sede di negoziazione di budget, sono individuati all’inizio di ciascun anno entro il primo quadrimestre, con provvedimento del Direttore Generale. L’assegnazione è riferita sia al personale del comparto che dell’area dirigenziale.
Art. 32
Costituzione e ripartizione del fondo
1. Alla incentivazione degli obiettivi assegnati in sede di negoziazione di budget è finalizzato “il Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali”
A) comprensivo:
1. della quota delle risorse aggiuntive regionali (RRA) non già specificamente finalizzata
B) al netto:
1. della quota necessaria a garantire l’erogazione degli incentivi di cui ai successivi artt. 36, 37 e 38 (incentivo di coordinamento e ampliamento orari di apertura, incentivo sostituzione coordinamenti e posizione organizzative).
2. del limite massimo dell’1% del M.S. ove previsto in sede di Piano attuativo locale
2. Sulle RRA verrà, comunque, attivato annualmente apposito e separato tavolo negoziale.
3. Al fine di consentire l’attribuzione dei compensi indicati nell’articolo 33,comma 2, lett. a) e b), il fondo di cui al precedente comma 1) viene ripartito fra ciascun Centro di Attività in relazione agli elementi di seguito indicati:
a. numero dei dipendenti assegnati
b. categoria di inquadramento degli stessi.
Art. 33
Tipologia compensi individuali
1. Il presente sistema collega la corresponsione dell’incentivo di risultato ad un sistema di valutazione che riguarda :
a. il grado di raggiungimento
b. l’apporto individuale del dipendente al raggiungimento degli stessi
c. la sussistenza delle condizioni di esercizio delle funzioni di coordinamento
2. La tipologia di compensi individuali, anche cumulabili fra loro, attribuibili a ciascun dipendente, che ne consegue è la seguente:
a. incentivo base
b. incentivo integrativo
c. incentivo strategico
3. Il fondo di cui al precedente art. 32, comma 1 lett. a) è così suddiviso fra le tipologie di incentivo di cui al precedente comma 2:
a. incentivo base quota fondo 83%
b. incentivo integrativo quota fondo max 17%
4. L’incentivo strategico è finanziato con la quota dell’eventuale incremento dell’1% del M.S. Tale quota, comunque, non può superare il tetto massimo di € 350.000.- ed è subordinata alla previsione in bilancio dell’incremento del fondo produttività previsto dall’art. 30, c. 3 lett. c) CCNL 19.04.2004 e s.m. e i., nella quota dell’1% del monte salari.
5. INCENTIVO BASE
Spetta a tutti i dipendenti, sia a rapporto di lavoro a tempo indeterminato che determinato, in relazione alla categoria di appartenenza. L’importo individuale viene annualmente determinato e ripartito tra i diversi CDA con i criteri di cui all’art.32 comma 3.
Per l’anno 2007 è quello risultante dall’allegata tabella n. 1.
6. INCENTIVO INTEGRATIVO
La quota di fondo ad esso destinata viene annualmente determinata e ripartita tra i diversi CDA con i criteri di cui all’art. 32 comma 3.
E’ attribuito ai dipendenti avuto riguardo alla valutazione dell’apporto individuale degli stessi alla realizzazione dell’obiettivo. La valutazione del Responsabile del Centro di attività si articola su quattro livelli per l’attribuzione di un numero crescente di quote economiche:
a) l’apporto individuale all’ottenimento del risultato è in linea con responsabilità, abilità e competenze di base previste per il profilo di appartenenza.
A questo livello non corrisponde alcuna quota economica integrativa.
b) l’apporto individuale nell’ottenimento del risultato corrisponde pienamente alle responsabilità, abilità e competenze del profilo di appartenenza. L’espletamento delle funzioni avviene, inoltre, garantendo un sufficiente grado di collaborazione, impegno e disponibilità in modo tale che il contributo dato alla realizzazione dell’obiettivo sia superiore a quello del livello a).
A questo livello corrisponde una quota economica integrativa.
c) l’apporto individuale all’ottenimento del risultato corrisponde pienamente alle responsabilità, abilità e competenze del profilo di appartenenza, risolvendo spesso le criticità operative non routinarie, in modo tale che il contributo dato alla realizzazione dell’obiettivo sia superiore al livello b).
L’espletamento delle funzioni avviene, inoltre, garantendo un buon grado di collaborazione, impegno e disponibilità.
A questo livello corrispondono due quote economiche integrative.
d) l’apporto individuale all’ottenimento del risultato è eccellente, posto che riesce a massimizzare la propria produttività, autoregolandola in funzione degli obiettivi specifici e delle priorità complessive. Nella realizzazione delle attività rispetta sempre i tempi, garantendo un servizio/prodotto quali-quantitativamente apprezzabile, superiore a quello dei livelli precedenti. L’espletamento delle funzioni avviene, inoltre, garantendo piena e costante collaborazione nonché elevato impegno e disponibilità.
A questo livello corrispondono tre quote economiche integrative.
L’incentivo integrativo può corrispondere a massimo il 60% dell’incentivo base.
7. INCENTIVO STRATEGICO
Quota aggiuntiva attribuita ai CdA o ai singoli dipendenti direttamente dalla Direzione Generale per incentivare:
a. processi di mobilità, anche temporanea intraziendale e interaziendale
b. la capacità di adattamento operativo e la flessibilità rispetto ai cambiamenti organizzativi/gestionali
c. progettualità tese al miglioramento di specifici standard quali/quantitativi
d. la fidelizzazione a strutture rispetto alle quali si riscontrino:
➢ difficoltà di assegnazione
➢ elevato turn over
➢ alto contenuto specialistico
e. il mantenimento dei livelli quali/quantitativi di attività in costanza di processi di ristrutturazione, ovvero di temporanee carenze di dotazione organica con procedure di copertura dei posti già avviate.
Di norma, tali interventi sono disposti sulla base di specifica regolamentazione.
La direzione fornisce tempestiva informazione alla RSU e alle XX.XX. in merito alle specifiche motivazioni e modalità di utilizzo della presente tipologia di incentivo.
L’informazione è preventiva qualora gli interventi esulino da quelli già regolamentati.
8. I compensi indicati al precedente comma 2) sono rapportati alla percentuale di orario di lavoro ed ai giorni di presenza nell’anno. Sono utili ai fini della corresponsione del compenso incentivante le assenze per ferie, permessi retribuiti e recuperi orari, gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, le malattie limitatamente a 15 giorni nell’anno.
Art. 34 Responsabile progettualità
1. La progettualità per la realizzazione degli obiettivi incentivati assegnati fa capo al responsabile del Centro di Attività.
2. In apposite riunioni, da convocarsi entro 30 gg. dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione del piano degli obiettivi incentivati, il Responsabile di cui al precedente comma illustra al personale coinvolto i contenuti e le azioni da intraprendersi per la realizzazione degli stessi e i criteri di attribuzione dell’incentivo integrativo.
Della riunione informativa deve essere redatto il verbale entro 7 gg con le firme dei partecipanti, da trasmettere alla S.O. Staff della Direzione Generale. Il responsabile deve consegnare copia del predetto verbale a ciascun dipendente.
3. Il Responsabile di CdA comunica a ciascun collaboratore l’esito della valutazione ai fini della corresponsione dell’incentivo integrativo. L’andamento complessivo del procedimento è sintetizzato in una scheda - da rendere nota a tutto il personale del CdA – ove è indicato, per ciascun grado di valutazione, il numero di dipendenti interessati.
Art. 35 Liquidazioni
1. Il saldo incentivi di cui al precedente art. 33, commi 5 e 6, è corrisposto a consuntivo entro quattro mesi dall’approvazione del consuntivo, in proporzione al grado di raggiungimento dell’obiettivo.
2. E’ ammessa la corresponsione di un acconto mensile non superiore al 80% della quota spettante quale incentivo base.
3. L’incentivo di cui al precedente art. 33, comma 7, è corrisposto al verificarsi della condizione cui è correlato e con le modalità di volta in volta stabilite.
4. Il saldo di cui al precedente comma 1 potrà avere valore positivo o negativo a seconda della percentuale di raggiungimento dell’obiettivo. A tal fine si individuano le soglie diversificate in relazione alla titolarità o meno di incarichi di cui alla deliberazione nr. 508/2006.
5. Ai sensi dell’art. 23 comma 9 del CCNL 19.04.2004 al personale in distacco ed in aspettativa sindacale compete la quota di incentivo base di cui all’art. 33 comma 4 del presente CCIA.
Art. 36
Funzioni di coordinamento amministrativo e tecnico
1. Quota di incentivo destinata alla valorizzazione del personale che svolge funzioni di coordinamento, non già altrimenti remunerate con specifica indennità, in funzione dello specifico apporto dato alla realizzazione degli obiettivi di C.d.A. e aziendali.
2. Tale incentivo compete al personale del ruolo amministrativo (categorie D e Ds) e tecnico (categorie D, Ds, Bs coord. e C coord.) cui siano conferite:
a. funzioni di coordinamento di unità organizzative il cui organico è costituito da almeno 3 unità,
b. funzioni di coordinamento e di raccordo progettuale e/o operativo riferite ad aree di attività anche trasversali a più unità operative.
3. La proposta del personale beneficiario è effettuata annualmente dal Responsabile del C.d.A. di riferimento.
4. Il valore annuo lordo dell’incentivo è determinato nell’importo di € 1.550 per le categorie D e Ds e € 1.080,00 per le categorie Bs e C e viene corrisposto ai beneficiari mensilmente ripartendo gli importi in dodici mensilità.
5. Tale incentivo viene corrisposto anche ai titolari di posizione organizzativa appartenenti al ruolo amministrativo e tecnico.
6. Il presente incentivo è finanziato ai sensi del precedente art. 32, comma 1 lett. B).
Art. 37
Incentivo per ampliamento orari di apertura personale amministrativo e tecnico e sanitario (non già operante in servizi articolati su 12 o 24 ore)
1. Con la finalità di aumentare gli orari di apertura degli uffici/servizi alle utenze interne ed esterne, si valorizza economicamente l’attività del personale amministrativo, tecnico e sanitario con la corresponsione di una somma pari a 2 € per ogni giornata di effettiva presenza rilevata a consuntivo, in presenza delle seguenti condizioni:
1.1 personale operante con orario spezzato 5 gg. su 7:
a. presenza minima mensile di almeno 4 pomeriggi;
b. effettuazione di almeno 3 ore di servizio nella fascia oraria dalle ore 14 alle ore 18 per ciascuno dei pomeriggi di cui al precedente punto a).
1.2 personale operante con profilo orario di 6 gg. su 7:
a. presenza minima mensile di 4 sabati;
b. effettuazione di almeno 4 ore di servizio nella fascia oraria dalle ore 8 alle ore 14 per ciascuna giornata di cui al precedente punto a).
1.3 in caso di assenza dal servizio le soglie minime di cui ai punti precedenti sono proporzionalmente ridotte.
1.4 non percepire il trattamento economico (indennità ed incentivo) previsto per il personale turnista sulle 12 o 24 ore.
1.5 gli incentivi di cui ai punti 1.1 e 1.2 non sono cumulabili.
2. Il presente incentivo è finanziato ai sensi del precedente art. 32, comma 1 lett. B).
Art. 38
Incentivo per funzioni sostitutive
1. Al solo personale appartenente al ruolo sanitario e al ruolo tecnico profilo assistenti sociali, l’affidamento in via transitoria delle funzioni di coordinamento in sostituzione di titolare assente dal servizio per periodi continuativi superiori a 45 giorni (escluso a titolo meramente esemplificativo sostituzioni per assenze dovute a godimento benefici ex artt. 19 – 20 -21 -22 del CCNL 1.9.1995, malattie brevi, ecc.) da diritto al percepimento di un incentivo mensile corrispondente allo stesso valore dell’indennità di coordinamento (parte fissa e variabile) dell’incarico cui si riferisce.
2. Al personale appartenente alla categoria D e Ds l’affidamento, in via transitoria, delle funzioni di responsabile di posizione organizzativa in sostituzione di titolare assente dal servizio per periodi continuativi superiori a 45 giorni (escluse, a titolo meramente esemplificativo, sostituzioni per assenze dovute a godimento benefici ex artt. 19, 20, 21 e 22 del CCNL 1.9.1995, malattie brevi, ecc.).
3. L’individuazione del sostituto è effettuata dal Dirigente Responsabile del CdA ogni qualvolta si verifica la condizione.
4. Il presente incentivo è finanziato ai sensi del precedente art. 32, comma 1 lett. B).
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ED ORGANIZZATIVE
Art. 39 Modalità e garanzie
1. L’ evoluzione tecnologica ed organizzativa, attuata nel rispetto dei vincoli legislativi e finanziari vigenti, è orientata al miglioramento dei processi operativi onde conseguire risultati in termini di efficacia ed efficienza nonché valorizzazione delle professionalità interne.
2. Le innovazioni tecnologiche ed organizzative nonché i processi di riconversione e di esternalizzazione sono, di norma, indicati in sede di Piano Annuale. In ogni caso costituiscono oggetto di informazione preventiva alle XX.XX. e alla RSU con le modalità previste per tale ipotesi.
3. Al personale interessato ai processi innovativi o di riconversione dei servizi, qualora necessario, è garantita specifica formazione. Di un tanto viene, di norma, data evidenza in sede di piano formativo aziendale.
4. Al personale interessato dai processi di esternalizzazione di servizi viene garantito il diritto di opzione sia per la messa a disposizione della ditta aggiudicatrice sia alla mobilità interna.
5. Il diritto di opzione può essere esercitato:
a. nei limiti di posti disponibili secondo i quantitativi previsti nel capitolato di appalto per quanto attiene la messa a disposizione delle ditte aggiudicatrici
b. nei limiti dei posti vacanti presso altre strutture operative aziendali
c. anche successivamente all’avvio dell’appalto garantendo un preavviso minimo di 30 giorni.
6. Qualora il numero delle opzioni per la messa a disposizione sia superiore ai posti disponibili. si procede a redigere apposita graduatoria, utilizzando i criteri della mobilità interna. Analogamente si procede qualora le richieste per la mobilità interna superino i posti disponibili.
7. Al personale messo a disposizione della ditta aggiudicatrice viene garantito lo stesso trattamento economico e giuridico in atto per il restante personale dipendente, ivi compresi gli effetti dei contratti integrativi aziendali vigenti nel tempo. Al fine di garantire e mantenere adeguate conoscenze e competenze a tale personale, è altresì, assicurata la formazione con le modalità previste per il personale non interessato ai processi di esternalizzazione.
8. Qualora non siano praticabili le ipotesi di cui ai precedenti commi 4 e 5, e fatta salva la disciplina di cui all’art. 21 del CCNL 20 settembre 2001, al personale interessato al processo di esternalizzazione viene garantito adeguato percorso di riqualificazione al fine della riallocazione in ambito aziendale.
Art. 40
Disciplina sperimentale del telelavoro (rif. CCNQ 23.3.2000)
1. Allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso un impiego flessibile delle risorse umane che consenta congiuntamente di salvaguardare, prioritariamente, le situazioni di cui all’art. 4, comma 2, del CCNQ 23.03.2000 l’Azienda potrà introdurre in via sperimentale la disciplina del “lavoro a distanza” nella forma del “telelavoro”.
2. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l’ausilio di specifici strumenti telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione, dal domicilio del dipendente, di attività lavorativa oggettivamente misurabile con riferimento a precisi standard/tempi/quantitativi per operazione.
3. L’ azienda, è tenuta a consultare preventivamente i soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 2 CCNL 7 aprile 1999, sui contenuti dei progetti per la sperimentazione del telelavoro previsti dall’art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 3 del CCNQ sottoscritto il 23 marzo 2000, al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane.
4. La postazione di lavoro è messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell’azienda, sulla quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso l’abitazione del lavoratore con oneri di impianto e di esercizio a carico della azienda, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l’entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.
5. I partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le previsioni di cui all’art. 4 del CCNQ del 23 marzo 2000.
6. L’ azienda definisce, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può essere inferiore ad un giorno per settimana, nell’ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 2.
7. L’orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell’arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all’attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un’ora ciascuno concordati con l’azienda nell’ambito dell’orario di servizio; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di un’ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
8. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all’art. 6 comma 1, ultimo periodo dell’accordo quadro del 23/3/2000, per “fermo prolungato per cause strutturali”, si intende una interruzione del circuito telematico che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
9. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, le aziende attivano opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
10. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell’azienda.
11. Le aziende, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
a. danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
b. danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall’uso delle stesse attrezzature;
c. copertura assicurativa INAIL.
12. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell’art. 4, comma 2,
D. Lgs. 626/1994, è inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza.
13. Al dipendente compete il trattamento economico accessorio connesso:
a. alla realizzazione degli obiettivi con le modalità di cui ai precedenti artt. 30 e seguenti.
b. all’effettuazione di lavoro straordinario, ove richiesto.
Le relative risorse sono ricomprese nel finanziamento complessivo del progetto.
14. È garantito al lavoratore l’esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all’attività sindacale, il lavoratore è informato anche attraverso i mezzi informatici a disposizione.
15. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia al CCNQ del 23.03.2000 e al DPR 70/1999.
ORARIO DI LAVORO
Art. 41 Orario di lavoro
1. In materia di politiche di orario di lavoro si definiscono i seguenti criteri integrativi rispetto alle disposizioni di cui all’art. 26 del CCNL 7.4.1999 e successive modifiche ed integrazioni:
a. L’orario di servizio e l’orario di apertura al pubblico sono determinati dalla direzione aziendale, nel rispetto dell’art. 6 del C.C.N.L. del 7.4.99. L’orario di lavoro deve essere conseguente all’orario di servizio e viene definito dai responsabili delle articolazioni aziendali, avuto riguardo alla funzionalità dello stesso rispetto alle attività da garantire e, qualora sia necessaria la flessibilità questa deve essere preventivamente definita.
b. La programmazione dell’orario di lavoro deve avvenire a cura del C.d.A. di II livello su base annuale. Nell’ambito di tale programmazione è possibile far ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali, con un impegno minimo di 28 ore e massimo di 44 ore settimanali, ai sensi dell’art. 26 del CCNL 7.4.1999.
c. A ciascun dipendente deve essere assegnato, in coerenza a quanto stabilito ai punti precedenti, un proprio profilo orario, rispetto al quale verranno computati tutti gli istituti giuridici ed economici.
d. Al fine di garantire il recupero psico-fisico, ogni dipendente ha diritto al riposo settimanale nella misura di un giorno ogni sette, al quale non può rinunziare.
e. Ai sensi dell’art. 26 del CCNL 7.4.1999, la durata della prestazione lavorativa non può essere superiore alle 12 ore continuative a qualsiasi titolo prestate. Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo, consecutive nell’xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (0-00). Nell’ambito della stessa giornata lavorativa, non può essere programmato più di un turno.
f. Va salvaguardata la regolarità nella programmazione del turno e, per permettere di conciliare le esigenze aziendali e quelle familiari, il turno dell’intero mese viene predisposto 10 giorni prima dell’inizio del mese cui si riferisce.
Alla fine di ciascun ciclo di turno, va garantito il riposto compensativo.
In presenza di eventi straordinari, che richiedano la modifica del turno già programmato, il dipendente deve esserne tempestivamente informato, onde ricercare soluzioni atte a contemperare le esigenze di servizio con quelle personali.
g. Nell’orario di lavoro del personale turnista è compreso il tempo necessario per il passaggio di consegne. A tal fine i coordinatori, responsabili della programmazione dei turni, provvedono a scaglionare l’ingresso/uscita del personale e a regolamentare la modalità di passaggio delle consegne, in modo tale da garantire una adeguata compresenza degli operatori, nonché i livelli assistenziali durante il periodo di consegne.
Detto piano di lavoro deve essere, inoltre, validato dal Responsabile di Struttura.
Qualora, in presenza di condizioni straordinarie, il passaggio di consegne dia luogo a produzione di eccedenze orarie (per necessità di permanenza in servizio oltre il periodo di accavallamento), queste potranno essere recuperate o monetizzate a domanda del dipendente.
h. Le eccedenze di orario in uscita riscontrate rispetto al profilo orario predefinito vengono riconosciute per intero - previa conferma anche a sanatoria da parte del rispettivo responsabile - qualora superino i 15 minuti.
i. E’ prevista la flessibilità per il personale che non opera in servizi articolati su 12 o 24 ore, in entrata ed in uscita fino a 30 minuti, là dove compatibile con le esigenze di servizio, garantendo comunque la presenza del personale necessario in determinate fasce orarie.
j. Non possono ordinariamente effettuarsi orari giornalieri spezzati con intervallo tra l’uscita e il successivo ingresso superiore a 2 ore, con esclusione di specifiche richieste di lavoratori coerenti con le esigenze di servizio.
2. La presenza in servizio è attestata mediante timbratura del tesserino individuale presso gli appositi rilevatori automatici ubicati nelle sedi di lavoro. Il personale dipendente è tenuto alla timbratura nel rilevatore può vicino alla sede di lavoro, eventuali variazioni devono avere giustificazione determinata da esigenze di servizio. Modalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dall’Azienda, in relazione alle oggettive esigenze di servizio, informando preventivamente la RSU e le XX.XX.. Le omesse timbrature devono essere tempestivamente giustificate all’Ufficio presenze assenze della struttura di riferimento.
3. Si concorda che viene istituito apposito gruppo tecnico paritetico con le funzioni di:
a. analisi e verifica della prassi operativa delle diverse articolazioni aziendali
b. analisi della normativa in materia di orario di lavoro
c. elaborazione di una proposta di regolamento che disciplini compiutamente la casistica aziendale materia di orario di lavoro nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto, sia nazionale che integrativo aziendale, con la finalità dell’omogeneizzazione nel trattamento dei dipendenti delle varie articolazioni.
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 42 Controlli e verifiche
1. Le parti si incontreranno con cadenza almeno annuale per compiere un esame congiunto sullo stato di applicazione del presente Contratto e per verificare la rispondenza delle quote economiche erogate rispetto alla disponibilità dei Fondi costituiti.
2. Le valutazioni di competenza del Nucleo di Valutazione previste dalle norme del CCNL sulle materie oggetto di contrattazione aziendale, saranno portate a conoscenza della delegazione trattante di parte sindacale entro 7 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della Direzione Generale.
Art. 43 Disposizioni transitorie
1. Le parti danno atto che:
a. l’applicazione dell’art. 20 – banca delle ore – sarà inizialmente attuata in via sperimentale su una singola struttura campione, previo adeguamento dello specifico sistema informativo di supporto. A seguito dell’esito sarà valutato l’allargamento alle restanti strutture.
b. all’applicazione dell’art. 41 – orario di lavoro - per le parti che richiedono aggiornamenti gestionali e informatici si darà attuazione in modo graduale utilizzando l’anno 2007 per la predisposizione degli strumenti necessari (gestionali ed informatici). A tal fine verranno fatti – nel corso del 2007 - degli incontri con le XX.XX. e RSU per verificare lo stato di attuazione. L’applicazione a regime è prevista a decorrere dal 2008.
TABELLA ESPLICATIVA APPLICAZIONE ART. 14, C. 7 CCIA
- FORMAZIONE –
AI FINI DEL RISPETTO DELL’ART. 7 DEL D. LGS. 66/2003 E S.M. E I.
N.B. Per tutte le ipotesi, l’attività di aggiornamento (sia a giornata intera con un impegno presunto di 8/9 ore, che a ore) deve considerarsi compresa nel normale orario di lavoro, sia a completamento che in sostituzione di esso. Può, peraltro, generare carenze/eccedenze da compensare con recuperi e/o liquidazione straordinario.
a) IPOTESI PERSONALE NON TURNISTA
Orario lavorativo distribuito su 6 giorni senza rientro pomeridiano
lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato | domenica | |
Orario normale | 6 da ore 8 a ore 14 | 6 da ore 8 a ore 14 | 6 da ore 8 a ore 14 | 6 da ore 8 a ore 14 | 6 da ore 8 a ore 14 | 6 da ore 8 a ore 14 | riposo |
Xxx.xx | si | si | si | si | si | si | no |
b) IPOTESI PERSONALE NON TURNISTA
Orario lavorativo distribuito su 5 giorni con rientro pomeridiano
lunedi | martedi | mercoledì | giovedi | venerdi | sabato | domenica | |
Orario normale | 6 da ore 8 a ore 14 | 9 da ore 8 a ore 13 da ore 14 a ore 18 | 6 da ore 8 a ore 14 | 9 da ore 8 a ore 13 a ore 14 a ore 18 | 6 da ore 8 a ore 14 | riposo | riposo |
Xxx.xx | si | si | si | si | si | si | no |
c) IPOTESI PERSONALE TURNISTA sulle 24 ore (turno in 5^)
Ipotesi 1 – aggiornamento programmato senza alterare la cadenza del turno ed entro le fasce di presenza
lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato | domenica | |
Turno | 7 da ore 7 a ore 14 | 7 da ore 14 a ore 21 | 3 da ore 21 a ore 24 | 7 da ore 00 a ore 7 | riposo | 7 da ore 7 a ore 14 | 7 da ore 14 a ore 21 |
Xxx.xx | si | si | no | no | no | si | no |
S.O.S. FORMAZIONE AGGIORNAMENTO Prot. /
ASS N.4 “Medio Friuli” (in ARRIVO)
Xxxxx - Xxx Xxxxxxxx, 000 – C.F./P.I. 00000000000 Tel. 0432/806050-53-98-61 – Fax.0432/806091
del
RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO ALL'ESTERNO DELL'AZIENDA
Il presente modulo deve pervenire all’ ufficio Formazione almeno 20 giorni prima dell'assenza del dipendente e deve essere corredata da copia integrale della locandina relativa all'iniziativa di aggiornamento.
Il sottoscritto Qualifica Reparto/Servizio/Ufficio tel. n. Sede
Tempo indeterminato / / Tempo determinato / / Part-time / /
PARTECIPERA’ AL
/ / Convegno / / Seminario / / Corso / / Tirocinio
Denominazione iniziativa Sede-date
Indicazioni per l'ipotesi di spesa:
- Viaggio: treno / / aereo / / auto propria (eccezionalmente) / /
- Pernottamento: / / per n. notti Pasti n.
- Iscrizione: Euro
- Pagamento dell’iscrizione effettuato anticipatamente dalla S.O.S. Formazione / /
- Pagamento dell’iscrizione effettuato anticipatamente dal Dipendente / /
In aggiornamento obbligatorio, il pagamento della tassa d’ iscrizione è da intendersi ESENTE IVA anche nel caso di anticipo della stessa da parte del dipendente e FATTURATO ALL’ ASS4 come da intestazione.
N.B.: Per la richiesta di anticipo compilare ed allegare il Mod. 6
IL DIPENDENTE
Data
IL COORDINATORE DELL’UNITA’ OPERATIVA IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
IL DETENTORE DEL BUDGET (Timbro e firma)
Autorizza eventuale utilizzo TAXI / / - BUS / /
motivo dell’ eventuale mancata autorizzazione (da formularsi obbligatoriamente entro 7 gg. dalla richiesta)
VISTO: IL RESPONSABILE DELLA S.O.S. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
S.O.S. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Prot. /
ASS N.4 “Medio Friuli” (in ARRIVO)
Xxxxx - Xxx Xxxxxxxx, 000
Tel. 0432/806050-53-61-98 – Fax.0432/806091 del
E-Mail: xxx@xxx0.xxxxxx.xxx.xx
RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO FACOLTATIVO ALL'ESTERNO DELL'AZIENDA
Il presente modulo deve pervenire all’ ufficio Formazione almeno 20 giorni prima dell'assenza del dipendente e deve essere corredata da copia integrale della locandina relativa all'iniziativa di aggiornamento.
Il sottoscritto Qualifica Reparto/Servizio/Ufficio tel. n. Sede
Tempo indeterminato / / Part-time / /
C H I E D E
l'autorizzazione a partecipare: / / Convegno / / Seminario / / Corso / / Tirocinio
Denominazione iniziativa – Sede – Durata
USUFRUENDO DI:
/ / PERMESSO RETRIBUITO PER AGGIORNAMENTO FACOLTATIVO
(L’ attuale CCNL prevede una fruizione di max 8 giorni/anno) Spese di iscrizione: / SI / / NO / di Euro
Se l’ iniziativa prevede il pagamento della quota di iscrizione l’ Azienda contribuisce fino ad un massimo di €. 155,00.
NB: La fattura/ricevuta comprensiva di IVA deve essere intestata al dipendente
/ / Dichiara di non fruire di alcuna forma di pagamento, rimborso, sponsorizzazione
/ / Partecipazione sponsorizzata da ditta, allegando l’invito della stessa
IL RICHIEDENTE
Data
IL COORDINATORE DELL’UNITA’ OPERATIVA IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
motivo dell’ eventuale mancata autorizzazione (da formularsi obbligatoriamente entro 7 giorni dalla richiesta)
VISTO: IL RESPONSABILE DELLA S.O.S. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Mod. 2
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AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
n. 4 MEDIO FRIULI
data prot.
Alla
SOC Gestione Risorse Umane Sede
Oggetto: Richiesta pagamento ore straordinarie.
Si chiede di voler procedere al pagamento ai sottoelencati dipendenti delle ore di straordinario indicate a fianco di ciascuno:
Nominativo | nr. ore | firma interessato |
totale ore |
La richiesta di cui sopra è compatibile con il budget assegnato.
Le ore di cui sopra sono state prodotte per le seguenti motivazioni:
tot. ore tot. ore tot. ore tot. ore
tot. ore
richiami in pronta disponibilità temporanee carenze di organico riorganizzazione dei servizi
temporanee e contingenti criticità che rendano necessario il prolungamento o l’anticipo dell’orario giornaliero di lavoro
assistenza o partecipazione a riunioni di organi collegiali istituzionali, commissioni o altri organi collegiali, sempre che non siano previsti specifici compensi
Il responsabile CdA
TABELLA n. 1 QUOTE INCENTIVO BASE E INTEGRATIVO ANNO 2007 rif. art. 33 c. 5 e 6 CCIA 11.7.2007
A)
compenso base | ||
importo annuo lordo | ||
cat. | A | 480,00 |
B | 610,00 | |
BS | 780,00 | |
C | 960,00 | |
D | 1.065,00 | |
DS | 1.200,00 |
integrativo = max 60% incentivo base | |||||
valutazione | |||||
a | b | c | d | ||
quote econ. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
cat. | A | 0 | 96,00 | 192,00 | 288,00 |
B | 0 | 122,00 | 244,00 | 366,00 | |
BS | 0 | 156,00 | 312,00 | 468,00 | |
C | 0 | 192,00 | 384,00 | 576,00 | |
D | 0 | 213,00 | 426,00 | 639,00 | |
DS | 0 | 240,00 | 480,00 | 720,00 |
B)
simulazione quota individuale (A+B) | |||
minima | massima | ||
cat. | A | 480 | 768 |
B | 610 | 976 | |
BS | 780 | 1.248 | |
C | 960 | 1.536 | |
D | 1.065 | 1.704 | |
DS | 1.200 | 1.920 |
N.B. le quote saranno oggetto di definitiva determinazione in sede di quantificazione, a consuntivo, del fondo incentivi disponibile, per effetto dei risparmi che dovessero verificarsi sia sul fondo accessorie che sul fondo qualificazione riferiti al medesimo anno.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n° 1
In riferimento all’art. 41 comma 1, lett. f) le parti ritengono opportuno precisare che, ogni qualvolta che il dipendente lo esige, la variazione di turno gli venga comunicata con ordine di servizio scritto e motivato.
In tutti i casi in cui è possibile, l’ordine di servizio deve pervenire per tempo e quindi in anticipo al lavoratore presso la sede lavorativa. Nei casi di urgenza l’ordine può essere impartito verbalmente ma va comunque regolarizzato in forma scritta nel più breve tempo possibile se il dipendente lo esige. L’ordine di servizio deve comunque essere uno strumento organizzativo eccezionale e deve essere firmato e datato dal dirigente o suo delegato.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n° 2
In riferimento all’art. 19 comma 6, nella parte in cui si esclude dalla durata minima della prestazione di lavoro straordinario di 30 minuti il personale dell’art. 41 comma 1, lett. g) le parti ritengono opportuno precisare che:
- Il personale operante sui servizi articolati sulle 12h e 24h che, in presenza di condizioni straordinarie e per necessità di permanenza in servizio oltre il periodo previsto di accavallamento (consegne), produce eccedenze orarie (lavoro straordinario) ha diritto comunque alla contabilizzazione di tali eccedenze che verranno recuperate o monetizzate a domanda del dipendente.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n° 3
In riferimento all’art. 40 comma 1 lettera g, le parti ritengono opportuno, alla fine dell’anno 2007, formulare una valutazione sulle modalità di applicazione dei piani di lavoro che il Responsabile di struttura deve validare e che provvedono a scaglionare l’ingresso/uscita del personale e a regolamentare la modalità di passaggio di consegne.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n° 4
In riferimento all’art. 14 comma 3 e 4 le parti concordano che, nel caso in cui il dipendente non possa partecipare per esigenze di servizio alle iniziative formative previste nel relativo Piano – con conseguente mancata acquisizione del numero minimo dei crediti previsti dalla normativa ECM nel periodo di riferimento – verrà rilasciata dal responsabile del CdA apposita attestazione. Nel successivo periodo il dipendente interessato ha diritto di priorità nel compensare il debito di crediti ECM accumulato.