REPUBBLICA ITALIANA
CITTA’ DI VILLA SAN GIOVANNI PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Rep. 1991/2014
Convenzione per l’affidamento in concessione della “Costruzione di un’infrastruttura volta a ottimizzare le fasi di adduzione e distribuzione dell’acqua potabile nel territorio del Comune di Villa San Giovanni mediante applicazione di tecnologie di gestione remotizzata di telecontrollo e tele lettura, attività di ricerca e riparazione perdite idriche e servizi integrati post-contatore”. C.I.G.536141077D CUP H94B13000160005 Importo € 1.305.136,20
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaquattordici il giorno ventidue, del mese di luglio, presso la Residenza Comunale, nell’Ufficio di Segreteria, avanti a me Dott. GANGEMI Francesco, Segretario Generale del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell’interesse del Comune, senza l’assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:
1)Il Sig. Ing. MORABITO Francesco, nato a Villa San Giovanni il 03.02.1958, Responsabile pro tempore del Settore Tecnico Urbanistico del Comune di Villa San Giovanni, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune predetto, C.F. 80003650803, di seguito nel presente atto denominato “Comune”.
2)Il Sig. Mazzullo Roberto Vincenzo, nato a Catania il 18/02/1962 e ivi residente in Via Tomaselli 33A, codice fiscale MZZRRT62B18C351F individuato a mezzo Passaporto n° YA4633874 rilasciato in data 16/07/2013 dal Ministro Affari Esteri, legittimato ad
intervenire nel presente atto quale Legale Rappresentante della Società Telereading
S.r.l., corrente in Catania alla Z.I.. Blocco Palma II , C.F. e P.IVA 04476400876, mandataria e capogruppo del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito fra essa stessa Telereading srl, la società Holley Utility Service s.r.l. con sede legale in Taurianova (RC), Via La Resta I° traversa, n.2, c.f. e P.IVA 02749330805 mandante e la , società Earth s.r.l. con sede legale in San Roberto (RC)via 28 Dicembre n.1/A, C.F.07177810586 e P.IVA 01625790801, mandante, di seguito chiamata per brevità semplicemente “Concessionario e/o “Aggiudicatario”. o “l’Impresa” o “Mandataria”, la quale, a sua volta, ai fini del presente atto, agisce quale società mandataria dell’A.T.I. costituita con atto n.55260 del Repertorio n. 33885 della Raccolta del 21 luglio 2014, registrato a Catania in pari data al n. 13400/1T, a rogito del Dr. Marco Cannizzo, Notaio in Catania, con studio sito in Via Vittorio Emanuele Orlando n.49., iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone, che mi viene esibito in originale che
rimane depositato nel fascicolo d’ufficio.
I comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente atto ai fini del quale,
PREMETTONO
I) che il Comune di Villa San Giovanni gestisce direttamente il servizio di distribuzione dell’acqua potabile sul territorio comunale;
II) che lo svolgimento del relativo servizio è regolato dal vigente “Regolamento dell’acquedotto”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6/5/2011 n.25
III) che il numero di utenze idriche servite sul territorio comunale ammonta attualmente a 5361, numero che le Parti, ai fini della presente convenzione intendono assumere come “Numero Base” e che come tale sarà indicato nel
prosieguo della presente convenzione;
IV) che, nel corso dell’anno 2010, la gestione del servizio idrico comunale ha generato per il Comune, un costo, derivante dall’acquisto di energia elettrica ed acqua, complessivamente pari ad euro pari ad euro ottocentoquarantaquattromilasettecentoquarantasette/26( € 844.747,26), importo che le Parti, ai fini della presente convenzione, intendono assumere come “Costo Storico” e che come tale sarà indicato nel prosieguo della presente convenzione;
V) che la necessità di provvedere, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, alla rilevazione periodica dei consumi mediante lettura dei contatori genera a carico del Comune notevoli costi sia di carattere economico sia di carattere organizzativo, in quanto comporta la necessità di destinare a compiti di gestione delle letture una parte significativa del personale addetto al servizio idrico, con detrimento delle altre funzioni;
VI) che, considerato l’elevato numero di utenze servite e il loro significativo grado di dispersione sul territorio, nonché la presenza di molte abitazioni non dotate di contatori posizionati a livello strada ed accessibili dall’esterno anche in assenza degli utenti, risulta tuttora difficile per il Comune, malgrado l’impegno organizzativo profuso, garantire il rispetto della periodicità minima prevista per lo svolgimento delle letture;
VII) che buona parte del parco contatori attualmente installato nella rete del Comune non risulta inoltre conforme agli standard normativi vigenti e versa altresì in condizioni di scarsa efficienza e vetustà, il che, in aggiunta alle difficoltà organizzative legate all’attuale sistema di rilevazione dei consumi, comporta notevoli diseconomie dovute a sottocontabilizzazione dei consumi ed aggravi di costo nell’erogazione del servizio;
VIII) che sul mercato sono oggi, per contro, disponibili soluzioni tecniche, comunemente
note come sistemi di “tele-lettura”, basate sulla rilevazione automatica dei consumi e sulla trasmissione dei relativi dati a distanza, che consentono un più accurato monitoraggio dei consumi e delle condizioni di funzionamento degli apparati di misura ed eliminano la necessità dell’intervento umano nelle operazioni di lettura minimizzando le probabilità di errore nella rilevazione dei dati di consumo, facilitando la rilevazione dei consumi per le utenze non dotati di contatori accessibili dall’esterno e semplificando la gestione dei dati a valle dell’operazione di lettura;
IX) che una efficiente gestione della risorsa idrica richiede l’ottimizzazione delle fasi del prelievo dalle pompe e dell’adduzione, in funzione delle richieste dell’utenza;
X) che sul mercato sono oggi disponibili soluzioni tecniche che consentono di operare in tempo reale l’ottimizzazione delle fasi di prelievo e adduzione, regolando le relative portate “da remoto” mediante apparati detti di “tele-controllo”, e garantendo così non trascurabili risparmi in termini di consumi di acqua e di energia elettrica;
XI) che l’introduzione di queste nuove tecnologie, pur determinando innegabili vantaggi a lungo termine, comporta tuttavia nell’immediato uno sforzo organizzativo e finanziario non trascurabile, in quanto richiede, oltre alla realizzazione dell’apposita infrastruttura per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dei dati di lettura nonché per il controllo a distanza delle pompe, la sostituzione dell’intero parco contatori esistente, con l’installazione di nuovi misuratori predisposti per interfacciarsi tramite trasduttore reed con l’apparato di tele-lettura;
XII) che anche quest’ultima operazione presenta, in una prospettiva di recupero di
efficienza nella gestione, dei vantaggi per il Comune, in quanto consente di ovviare all’obsolescenza dell’attuale parco-misuratori ed al connesso decadimento
prestazionale, nonché di procedere al graduale aggiornamento del database utenti;
XIII) che le economie di gestione realizzate attraverso l’introduzione delle tecnologie di tele-controllo e tele-lettura nella gestione del servizio idrico comunale potrebbero permettere il reperimento delle risorse necessarie per l’attuazione di un certo numero di interventi – già da tempo individuati dal Comune e sinora non avviati per mancanza di disponibilità finanziarie – finalizzati all’ammodernamento della rete distributiva ed all’efficientamento del servizio;
XIV) che tuttavia il Comune non dispone, in atto, delle risorse tecniche, organizzative e finanziarie necessarie per realizzare con mezzi propri gli investimenti finalizzati alla introduzione delle tecnologie di tele-controllo e di tele-lettura nella gestione del servizio;
XV) che in forza delle precedenti considerazioni la Giunta Comunale di Villa San Giovanni , con delibera n. 99 del 7/6/2013 ha valutato positivamente la proposta progettuale presentata da Telereading srl in Ati con altre imprese che prevedeva la “Costruzione di un’infrastruttura volta a ottimizzare le fasi di adduzione e distribuzione dell’acqua potabile nel territorio del Comune di Villa San Giovanni mediante applicazione di tecnologie di gestione remotizzata di telecontrollo e tele lettura, attività di ricerca e riparazione perdite idriche e servizi integrati post-contatore” ed ha contestualmente ritenuto di inserire nel Programma triennale per le opere pubbliche per il triennio 2013/2015 e nell’elenco annuale per l’esercizio 2013 tra gli interventi suscettibili di realizzazione con capitali privati in regime di finanza di progetto (project financing) la voce “Progetto per la “Costruzione di un’infrastruttura volta a ottimizzare le fasi di adduzione e distribuzione dell’acqua potabile nel territorio del Comune di Villa San
Giovanni mediante applicazione di tecnologie di gestione remotizzata di
telecontrollo e tele lettura, attività di ricerca e riparazione perdite idriche e servizi integrati post-contatore”.” (di seguito, per brevità, indicata anche come “l’Infrastruttura”);
XVI) che la proposta progettuale formulata e formalmente presentata all’ufficio protocollo del Comune era corredata di tutti gli elaborati tecnici ed economico- finanziari previsti dall’Art. 153 comma 19 del D.Lgsl. 163/06, si intende qui richiamata ed allegata formalmente;
XVII) che, in esecuzione di detta delibera, il Responsabile del Settore Tecnico provvedeva, in data 8/10/2013, alla approvazione della Determina con la quale si avviava la procedura di gara per l’appalto di un project financing;
XVIII) che a seguito della approvazione e pubblicazione di detta determina Il Responsabile Unico del Procedimento trasmetteva tutta la Documentazione alla Stazione Unica Appaltante di Reggio Calabria a cui si demandava il compito della redazione e pubblicazione del Bando di Gara;
XIX) che la suddetta proposta, per come formulata, è stata posta a base di un apposito Bando di gara (di seguito anche solo “Bando”), corredato altresì dal relativo Disciplinare di gara (nel seguito “Disciplinare”) mediante Project Finance ai sensi dell’Art. 153 del Dlgsl 163/2006 e s.m.i. relativo alla “Costruzione di un’infrastruttura volta a ottimizzare le fasi di adduzione e distribuzione dell’acqua potabile nel territorio del Comune di Villa San Giovanni mediante applicazione di tecnologie di gestione remotizzata di telecontrollo e tele lettura, attività di ricerca e riparazione perdite idriche e servizi integrati post- contatore”, cod. CIG 536141077D, CUP H94B13000160005, emesso dalla Stazione Unica Appaltante di Reggio Calabria 04/12/2013 e pubblicato in pari data
sulla GUCE ed il 06/12/2013 sulla GURI;
XX) che a tale procedura di gara partecipavano, in associazione temporanea di Imprese , le imprese Telereading s.r.l., Earth srl ed Holley utility service;
XXI) che l’offerta presentata dall’Impresa rispettava tutti i requisiti di cui al Bando e al relativo Disciplinare, contenendo tutte le indicazioni previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici;
XXII) che, all’esito dell’espletamento gara, l’Impresa è risultata in via definitiva aggiudicataria della concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione della Infrastruttura, giusta determina di aggiudicazione definitiva n.312 del 23.06.2014 – R.G. 827;
XXIII) che si intende allegata alla presente convenzione la proposta di Offerta Tecnica Gestionale presentata ed esaminata in fase di gara, nonche tutti gli elaborati tecnici ed economici presentati a corredo della stessa qui di seguito richiamati:
• Piano economico- finanziario asseverato da .VISIO SRL
• elaborato contenente la “Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione” ;
• Cronoprogramma ;
XXIV) che nell’offerta presentata dall’Impresa l’investimento necessario per la realizzazione dell’Infrastruttura viene quantificato in euro euro unmilionetrecentocinquecentotrentasei/20 (€ 1.305.136,20), comprensivi dei relativi oneri finanziari, ma al netto di IVA ed oneri assicurativi;
XXV) che, a garanzia del puntuale ed esatto svolgimento dell’attività di progettazione definitiva ed esecutiva dell’Infrastruttura nonché della corretta e funzionale esecuzione delle opere relative, l’Impresa ha presentato garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. 719004801 rilasciata dalla Allianz – Agenzia di Paternò
(CT) in data 21.07.2014, di € 62.256,81 pari al 5% del costo dell’opera;
XXVI) che le Parti si danno reciprocamente atto che l’Infrastruttura, da realizzarsi a cura e spese dell’Impresa, verrà a costituire parte integrante della rete di distribuzione dell’acqua potabile gestita dal Comune di Villa San Giovanni;
XXVII) che le Parti sono consapevoli del fatto che dall’integrazione dell’Infrastruttura all’interno della rete di distribuzione dell’acqua potabile, scaturirà – per tutto il periodo di durata della presente convenzione, durante il quale l’Impresa rimarrà titolare dell’Infrastruttura e ne curerà la gestione – la necessità di una stretta e costante collaborazione reciproca fra il Comune e l’Impresa ai fini dell’ordinato svolgimento del servizio;
XXVIII) che ciascuna delle Parti si è dichiarata pronta ad assumere l’obbligo di prestare la propria collaborazione nei confronti dell’altra parte, per tutto il periodo di durata della presente convenzione e nei limiti di quanto ragionevolmente richiesto al fine di garantire un ordinato svolgimento del servizio;
XXIX) che le Parti convengono, in particolare, sulla necessità che le operazioni di installazione e manutenzione dell’Infrastruttura siano pianificate e condotte in modo da minimizzare l’impatto sulla continuità del servizio di erogazione dell’acqua potabile e, limitatamente alla fase dell’installazione, siano precedute da un’idonea campagna informativa a beneficio dell’utenza;
XXX) che le Parti concordano sulla necessità di salvaguardare le prerogative contrattuali ed i diritti di informazione degli utenti, in particolare nella fase della sostituzione dei contatori, nonché il diritto degli utenti alla riservatezza nel trattamento dei loro dati personali;
XXXI) che in particolare il Comune ha individuato, e l’Impresa si è dichiarata disponibile a
seguire, quale procedura più cautelativa per la sostituzione dei contatori, quella della rimozione del vecchio misuratore in presenza dell’utente intestatario del
contratto, regolarmente convocato per iscritto con un preavviso minimo di sette (7) giorni, con contestuale rilevazione della lettura e formazione di un apposito verbale sottoscritto dall’utente;
XXXII) che il ricorso della procedura di sostituzione dei contatori descritta al punto precedente presuppone, da un lato, la presenza sul posto e la disponibilità a presenziare alle operazioni di sostituzione da parte dell’utente e, dall’altro lato, la coincidenza fra il formale intestatario del contratto e l’effettivo beneficiario del servizio, presente al momento dello svolgimento delle operazioni di sostituzione;
XXXIII) che è tuttavia prevedibile che, in non poche situazioni, tali presupposti, di fatto, non si verificheranno, vuoi per l’assenza dell’utente, vuoi per la mancata coincidenza fra formale intestatario del contratto ed effettivo beneficiario del servizio, che potrà verificarsi in presenza di circostanze quali: a) la mancata comunicazione dell’intervenuto decesso dell’originario intestatario del contratto, b) la mancata volturazione del contratto in caso di subentro di un nuovo utente, c) il mantenimento di un unico contatore a servizio di due o più utenze, o altre similari;
XXXIV) che, attesa l’attuale conformazione della rete idrica comunale e la presenza di un certo numero di contatori non posizionati a livello strada con accesso dall’esterno, l’Ente comunale dovrà porre in atto tutte le condizioni per garantirne l’accesso al personale dell’Impresa, salvo che nei casi di certificata impossibilità di accesso, nei quali il Comune dichiarerà l’inaccessibilità del contatore;
XXXV) che si può inoltre preventivare, stante la vetustà degli impianti installati presso una parte delle utenze servite dal Comune e le conseguenti precarie condizioni degli allacci, che in taluni casi l’installazione dei nuovi apparati dovrà essere concordata con il Comune per la tipologia di intervento da effettuare al fine di evitare rischi di
danneggiamento dell’impianto;
XXXVI) che appare pertanto opportuno, nel prevedere l’intervento di sostituzione dei contatori, tenere conto di tali possibili difficoltà operative;
XXXVII) che le Parti hanno preso atto del fatto che il completamento, nei tempi più rapidi possibili, della procedura di sostituzione dei contatori costituisce un interesse comune tanto al Comune quanto alla stessa Impresa, atteso che le letture mediante intervento di operatore, che quest’ultima sarà obbligata a svolgere, nei termini previsti dalla presente convenzione, come servizio sostitutivo rispetto alla tele-lettura, hanno un costo industriale strutturalmente superiore alla tele-lettura;
XXXVIII) che le Parti si dichiarano tuttavia consapevoli del fatto che, tenuto conto delle rilevanti dimensioni dell’intervento e della necessità di non pregiudicare in alcun modo la continuità del servizio, l’installazione dell’Infrastruttura dovrà necessariamente avvenire in modo graduale secondo lo schema di massima contenuto nel documento, denominato “Cronoprogamma”, che sottoscritto dalle Parti si allega alla presente convenzione (Allegato 5);
XXXIX) che le Parti sono altresì pienamente consapevoli del fatto che, ai fini dell’implementazione dell’Infrastruttura, il raggiungimento degli obbiettivi indicati nel Cronoprogramma dipende da una serie di fattori non pianificabili con esattezza in anticipo, quali la possibilità di eventuali difficoltà di approvvigionamento dei componenti dell’Infrastruttura corrispondenti alle specifiche tecniche di progetto, la complessità degli interventi da realizzare presso il domicilio degli utenti in relazione all’attuale posizionamento ed alla accessibilità dei contatori e, non ultima, la cooperazione prestata dagli utenti;
XL) che le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la possibilità di sostituire i
contatori attualmente installati con nuovi apparati e di installare sui nuovi contatori il sistema di tele-lettura dipende dalle seguenti condizioni:
a) per quanto riguarda i contatori, l’installazione sarà subordinata alla mancanza delle seguenti condizioni ostative (“Condizioni di non installabilità dei contatori”):
• inaccessibilità degli impianti per mancanza di accesso esterno dal livello strada e assenza e/o indisponibilità dell’utente;
• mancata conformità dell’impianto idrico a monte e/o a valle del contatore alle specifiche di cui al Regolamento o cattivo stato di mantenimento e/o di manutenzione dell’impianto stesso (impianti “non a norma”);
b) per quanto riguarda il sistema di tele-lettura, l’installazione sarà subordinata alla mancanza delle seguenti condizioni ostative (“Condizioni di non installabilità del sistema di tele-lettura”):
• insufficienza dei livelli di copertura del segnale GSM necessario al trasferimento delle letture;
• mancanza di spazio, all’interno della nicchia o dell’alloggiamento in cui è custodito il contatore, per l’installazione del tele-lettore;
• mancata concessione, da parte del Comune, dell’autorizzazione all’installazione dei concentratori;
• presenza in situ, nei casi in cui non sia stato possibile procedere alla sostituzione dei contatori, di un misuratore non dotato di emettitore di impulsi ovvero, se dotato di emettitore, non compatibile con gli apparati di tele-lettura utilizzati dall’Impresa;
XLI) che le Parti intendono pertanto convenire che, in tutti i casi di cui al precedente punto XLI), l’installazione del sistema di tele-lettura venga preventivamente concordata con il Comune, che rilascerà apposita direttiva in merito alla opportunità o meno dell’installazione;
XLII) che dal punto di vista tecnico, ai fini dell’attivazione del sistema di tele-lettura, non
appare strettamente necessario attendere che l’installazione dell’Infrastruttura sia ultimata in tutte le sue parti, in quanto la particolare configurazione dell’Infrastruttura rende peraltro possibile un avvio graduale del servizio, che potrà essere avviato su un numero di utenze più ridotto rispetto a quelle destinate ad essere raggiunte a regime e successivamente esteso man mano che, presso il domicilio degli utenti, saranno installati i singoli apparati di tele-lettura;
XLIII) che l’ipotesi di attivare il sistema di tele-lettura prima che l’installazione dell’Infrastruttura sia stata integralmente completata costituisce peraltro soluzione preferibile anche sotto il profilo economico, in quanto consente di evitare di mantenere inutilizzati in attesa del completamento dell’Infrastruttura, gli apparati già utilmente installati;
XLIV) che, sulla base delle considerazioni che precedono, le Parti sono venute concordemente nella determinazione di stabilire che il servizio di tele-lettura debba essere attivato nel momento in cui la rete di tele-lettura installata avrà raggiunto una copertura minima pari a quella disciplinata ai sensi della presente convenzione, e previo regolare collaudo;
XLV) che le Parti hanno preso atto di come si ponga, nelle more della installazione dell’Infrastruttura, il problema di garantire comunque il rispetto degli standard normativi in materia di effettuazione dei cicli periodici di lettura ai fini della fatturazione del consumo idrico;
XLVI) che, d’altra parte, le Parti concordano sulla necessità di salvaguardare il principio della parità di trattamento fra gli utenti ed in particolare sulla necessità di assicurare che, anche dopo la messa in esercizio dell’Infrastruttura, venga garantita l’effettuazione dello stesso numero di letture, con la stessa periodicità, sia
per le utenze presso cui è attivo il sistema di tele-lettura sia per le utenze non
ancora raggiunte dal servizio di tele-lettura o nelle quali sia stato necessario rinunciare all’implementazione di tale servizio;
XLVII) che le Parti convengono, pertanto, sulla necessità di prevedere, a totale carico dell’Impresa, l’implementazione di un servizio sostitutivo di lettura “manuale” mediante intervento di operatore (letturista) per le utenze non ancora raggiunte dal servizio di tele-lettura o per quelle cui il servizio non potrà comunque essere esteso;
XLVIII) che, per esigenze di razionalità ed efficienza del servizio, è opportuno che, nell’ambito della rete gestita dal Comune, tutte le letture, a prescindere dalla modalità con cui vengono effettuate, siano svolte da un medesimo soggetto, che sarà l’unico responsabile dell’immissione dei dati nel sistema informatico di gestione del servizio;
XLIX) che a tal fine l’Impresa ha manifestato la propria disponibilità ad assumere, a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e per tutto il parco contatori attualmente installato, il ruolo di unico soggetto responsabile dell’effettuazione delle letture, facendosi carico dell’organizzazione e dello svolgimento del servizio di lettura mediante intervento di operatore, da realizzarsi con cadenza trimestrale (n. 4 letture annue), restando inteso tra le Parti che l’effettuazione di tale servizio verrà progressivamente a cessare, salvo che per il servizio sostitutivo di lettura disciplinato ai sensi della presente convenzione, man mano che il sistema di tele-lettura sarà gradualmente attivato sull’intera Infrastruttura, secondo quanto previsto dalla presente convenzione;
L) che le Parti hanno ulteriormente stabilito che, dopo l’entrata in esercizio
dell’Infrastruttura, l’Impresa sarà comunque responsabile, oltre che per lo svolgimento del servizio di tele-lettura, per l’organizzazione e lo svolgimento del
servizio sostitutivo di lettura mediante intervento di operatore, da svolgersi con le medesime modalità di cui al punto precedente (n. 4 letture annue), nonché per la messa a disposizione dei relativi dati di lettura, da importare a cura del Comune nel sistema informatico di gestione del servizio di acquedotto;
LI) che le Parti si danno reciprocamente atto che, per tutta la durata della presente convenzione, l’Impresa sarà responsabile del mantenimento in buono stato di funzionamento, della gestione e della manutenzione, tanto ordinaria quanto straordinaria, dell’intera Infrastruttura, comprensiva dei contatori di nuova installazione, che rimarrà di proprietà dell’Impresa sino al termine del rapporto convenzionale;
LII) che l’obbligo, ricadente sull’Impresa, di provvedere alla gestione e manutenzione dei contatori facenti parte dell’Infrastruttura non dovrebbe in linea di principio estendersi ai contatori attualmente installati, che viceversa non rientrano all’interno dell’Infrastruttura e che pertanto rimarranno di proprietà del Comune;
LIII) che tuttavia la prospettiva di una duplicazione dei soggetti responsabili per la gestione e manutenzione del parco contatori, per tutta la durata del periodo transitorio in cui l’installazione dell’Infrastruttura non sarà stata ancora interamente ultimata, non corrisponde a criteri di razionalità ed efficienza gestionale;
LIV) che l’Impresa si è dichiarata disponibile ad assumere la responsabilità per la gestione e manutenzione ordinaria anche del preesistente parco contatori;
LV) che le Parti hanno, in particolare, ritenuto di far coincidere il momento di presa in carico, da parte dell’Impresa, della gestione e manutenzione ordinaria del parco contatori preesistente, con il momento della messa in esercizio dell’Infrastruttura;
LVI) che, a partire dalla messa in esercizio dell’Infrastruttura, l’Impresa diverrà pertanto
l’unico soggetto responsabile, all’interno del relativo ambito comunale e per tutta la
durata della presente convenzione, oltre che l’installazione, mantenimento in esercizio e manutenzione dell’Infrastruttura, anche per l’effettuazione degli interventi di lettura, verifica, riparazione e sostituzione dei contatori, nonché per le operazioni di installazione dei nuovi contatori, di rimozione di quelli installati presso utenze cessate, di apposizione dei sigilli o di installazione di strumenti di riduzione della portata erogata ai contatori degli utenti nei cui confronti l’erogazione dell’acqua sia stata per qualunque causale sospesa o ridotta per decisione del Comune, di rimozione dei sigilli o degli strumenti di riduzione della portata erogata in caso di ripristino dell’utenza da parte del Comune, ed infine per l’effettuazione di specifiche letture on demand per la rilevazione dei consumi finali in caso di cessazione del contratto o negli altri casi in cui ciò dovesse essere comunque richiesto dal Comune;
LVII) che, in base al vigente Regolamento, l’effettuazione degli interventi di gestione e manutenzione dei contatori indicati al punto precedente, con la sola esclusione del servizio di lettura, comporta l’obbligo a carico dell’utenza di corrispondere dei contributi fissi, il cui importo è fissato all’interno dello stesso Regolamento;
LVIII) che le Parti hanno pertanto concordato che all’Impresa sia riconosciuta, per tutta la durata della presente convenzione, una partecipazione calcolata in percentuale fissa sull’importo complessivo dei contributi fissi addebitati dal Comune agli utenti per gli interventi sui contatori descritti al precedente punto LVIII);
LIX) che affinché la regolare rilevazione dei consumi dell’utenza possa tradursi in un effettivo beneficio per la gestione del servizio di acquedotto è necessario che all’acquisizione dei dati relativi ai consumi degli utenti faccia seguito una regolare e tempestiva fatturazione dei consumi e un sollecito recapito delle fatture agli utenti;
LX) che le tecnologie oggi disponibili sul mercato consentono un’elevata automazione
dei processi di stampa e avvio al recapito delle fatture, con vantaggi in termini di velocità e precisione del processo di billing;
LXI) che, in un’ottica di efficientamento del servizio e di mutuo vantaggio per le Parti della presente convenzione, l’Impresa si è dichiarata disponibile ad assumere su di sé l’onere di fornire, in proprio o tramite imprese terze, in via continuativa e per tutta la durata della presente convenzione, i servizi di stampa ed avvio al recapito delle fatture, senza aggravi economici aggiuntivi a carico del Comune;
LXII) che, al fine di consentire la prestazione dei servizi di tele-lettura e, più in generale, in attuazione degli obblighi di reciproca collaborazione derivanti dalla presente convenzione, le Parti assumono sin da ora concordemente l’impegno di cooperare reciprocamente fra loro per consentire la massima interoperabilità fra i rispettivi sistemi informatici;
LXIII) che le Parti si dichiarano consapevoli del fatto che, ai fini di un puntuale adempimento agli obblighi assunti in seno alla presente convenzione è essenziale che l’Impresa possa avere libero accesso ai dati economici relativi all’attività del Comune ed in particolare ai costi ed ai ricavi, nonché al volume di acqua conturata ed ai rapporti contrattuali con l’utenza, con particolare riferimento all’anagrafe degli utenti;
LXIV) che il Comune si è dichiarato disponibile a concedere all’Impresa il pieno accesso ai dati informativi richiesti, a condizione che tra le Parti venga concluso un apposito accordo sul trattamento dei dati personali (“Data processing agreement”), che garantisca il pieno rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali;
LXV) che le Parti si danno reciprocamente atto che i presupposti e le condizioni di base
essenziali per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario degli
investimenti per la realizzazione e la connessa gestione dell’Infrastruttura, sì che l’eventuale venir meno di tali presupposti e condizioni durante il periodo di durata della presente convenzione comporterà la necessità di procedere alla revisione concordata della convenzione, sono:
⮚ che, per tutta la durata della presente convenzione, il numero di utenze idriche servite non si riduca al di sotto dell’ottantacinque per cento (85%) del Numero Base, così come definito al punto II) delle premesse alla presente convenzione;
⮚ che, entro trentasei (36) mesi dalla stipula della presente convenzione, sia effettivamente possibile attivare il servizio di tele- lettura su un numero di utenze non inferiore all’ottantasette per cento (87%) del Numero Base, così come definito al punto II) delle premesse alla presente convenzione;
LXVI) che per concorde determinazione delle Parti, nel caso in cui i presupposti e condizioni di base essenziali per il mantenimento dell’equilibrio economico- finanziario degli investimenti per la realizzazione e la connessa gestione dell’Infrastruttura, definiti ai sensi del precedente punto LXVI), dovessero venire meno durante il periodo di durata della presente convenzione, la revisione concordata della convenzione potrà attuarsi mediante la modifica di qualsiasi elemento negoziale idoneo a ripristinare l’equilibrio economico-finanziario (a titolo di esempio: modifica della durata della concessione, modifica, costante ovvero una tantum, del canone annuale di concessione, etc.).
LXVII) che le Parti intendono, attraverso la presente convenzione, dare compiuta regolamentazione al rapporto tra di esse instaurato;
tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 (Premesse ed Allegati) – Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione, con pieno valore di patto.
Art. 2 (Oggetto della convenzione) – La presente convenzione ha ad oggetto l’affidamento all’Impresa della progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione, gestione e manutenzione di una infrastruttura volta ad ottimizzare la distribuzione di acqua potabile mediante applicazione di tecnologie di tele-controllo e di tele-lettura.
Atteso che l’Infrastruttura dovrà integrarsi con la rete di distribuzione idrica attualmente esistente, essendo concepita allo scopo di incrementarne l’attuale livello di efficienza, la presente convenzione disciplina inoltre le modalità attraverso cui dovrà svolgersi la necessaria collaborazione fra il Comune, titolare della gestione del servizio idrico, e l’Impresa, che manterrà la proprietà e gestione dell’Infrastruttura per tutta la durata del rapporto.
ARTICOLO 6 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA
Il concessionario ha l’obbligo di dare tempestiva comunicazione al Comune, ai fini delle verifiche antimafia, dell’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e servizi, anche non rientranti nel sub-appalto, con specifico riguardo alle seguenti attività: trasporto di materiali a discarica, fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, trasporto e smaltimento di rifiuti, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ex art. 118 D.Lgs. 163/2006), noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ex art. 118 D.Lgs. 163/2006), autotrasporti, guardiania dei cantieri, acquisizioni dirette o indirette di materiale da cava per inerti e di materiale da
cava di prestito a qualunque titolo, ed in ogni caso la fornitura di materiali e servizi
facenti parte comunque del ciclo produttivo o strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, ed ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo. Ha l’obbligo di fornire i dati dell’impresa in forma singola o societaria con gli assetti societari della stessa e con la quale l’appaltatore intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento per le tipologie di subappalto disciplinate dall’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006.
Il concessionario accetta espressamente la facoltà del Comune di chiedere la risoluzione del contratto di appalto nel caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di comunicazione sopra indicati.
Il concessionario accetta espressamente l’estensione delle verifiche ed acquisizione delle informative antimafia di cui all’art. 10 del DPR n. 252/98 a tutti gli affidamenti, anche nel caso di imprese artigiane ed anche alle tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub- appalto, nonché della possibilità, per i sub-contratti di importo inferiore a 150.000,00 che venga rilasciata l’autorizzazione di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 previa esibizione del certificato camerale con l’apposita dicitura antimafia, ferma restando in ogni caso la successiva acquisizione nei confronti di tutte le imprese interessate, delle informazioni prefettizie.
Il concessionario si impegna ad interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici per i quali siano emerse controindicazioni o nei cui confronti siano state emesse informazioni a carattere interdittivo;
Il concessionario accetta la risoluzione del contratto d’appalto, e si obbliga all’inserimento della medesima clausola di risoluzione anche per i relativi sub-contratti e sub-affidamenti, a seguito di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura competente nei confronti del concessionario o del contraente. In tali ipotesi il Comune procederà automaticamente alla revoca dell’appalto o dell’autorizzazione del
sub-contratto o del sub-affidamento. Il concessionario si obbliga a riferire
tempestivamente all’Ente aggiudicatario di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, o altra utilità ovvero offerta di protezione avanzata nel corso di esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente delle imprese aggiudicataria, subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la espressa previsione che in ogni caso l’assolvimento di tale obbligo non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all’Autorità giudiziaria. In caso di inadempimento di tale obbligo di informazione e di denuncia l’Ente aggiudicatario ha la facoltà di risolvere il contratto di appalto. Il concessionario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari pena la immediata risoluzione nei casi in cui il concessionario esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. . Ai sensi della Legge N. 136 del 13.08.2010, l’appaltatore dichiara che tutte le operazioni contabili, relative al servizio oggetto del presente contratto, saranno eseguite sul c/c della mandataria n. 000300471643 presso la Banca Unicredit – Agenzia Catania Cutelli IBAN IT 30N02008 16913 000300471643. Il Concessionario dichiara che autorizzato in modo esclusivo ad operare sul conto corrente della mandataria è Mazzullo Roberto Vincenzo,
c.f. MZZRRT62B18C351F nato a Catania il 18 febbraio 1962 residente in Catania in Via
Tomaselli n.33°. Nel caso in cui l’appaltatore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. il contratto s’intende immediatamente risolto. Il concessionario accetta la clausola di verifica da parte del R.U.P., prima di autorizzare il subappalto, che analogo obbligo di tracciabilità sia rispettato nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti..
Art. 3 (Caratteristiche dell’Infrastruttura - Modifiche all’architettura di sistema) –
L’Infrastruttura, da realizzarsi interamente a cura e spese dell’Impresa, dovrà corrispondere alle caratteristiche tecnico-prestazionali previste dal Progetto preliminare
sopra richiamato e dalla Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione parimenti sopra richiamata.
Costituiscono parti dell’Infrastruttura:
a) per la parte dedicata alla tele-lettura:
- i contatori dotati di emettitori d’impulsi reed switch;
- i moduli radio (“tele-lettori”) per il rilevamento dei dati di lettura dei contatori attraverso il trasduttore reed ed eventualmente in grado di inviare via GSM i dati di consumo al centro di gestione;
- i concentratori che raccolgono i dati di lettura trasmessi via radio dai tele- lettori e li inviano via GSM verso il centro di gestione per la successiva visualizzazione ;
- eventuali bridge per la raccolta dei dati radiotrasmessi dai tele-lettori ed il successivo trasferimento radio al concentratore;
- il software di gestione per la visualizzazione, estrazione ed analisi dei dati di lettura.
b) per la parte dedicata al tele-controllo:
- misuratori di portata;
- misuratori di livello;
- valvole motorizzate;
- dispositivi anti intrusione;
- unità interfaccia pompe;
- moduli RTU;
- centro di controllo.
L’Impresa garantisce l’impiego di materiali ed apparati conformi alle prescrizioni normative ed agli standard tecnici vigenti nel settore, in numero adeguato alla
normalizzazione della rete.
In funzione delle caratteristiche orografiche delle diverse parti del territorio, nonché della diversa densità degli impianti da servire, l’Impresa si riserva di scegliere, in sede di progetto, fra l’utilizzazione di una configurazione di sistema di tele-lettura basata su tele- lettori che inviano i dati di lettura del contatore a cui sono interfacciati via radio ad un concentratore che a sua volta invia tramite rete GSM i dati di lettura al centro di gestione (collegamento punto - multipunto) ed un'altra configurazione basata su tele-lettori dotati di modulo GSM che inviano direttamente i dati al centro di gestione (collegamento punto - punto). I server e i modem GSM necessari per la ricezione dei messaggi di lettura saranno forniti in comodato d’uso e ubicati per tutta la durata della convenzione presso la sede dell’Impresa. I server saranno accessibili dal Comune tramite web hosting.
Al termine della convenzione l’applicativo software per la ricezione e decodifica dei messaggi di lettura sarà installato dall’Impresa nei server e nei modem indicati dal Comune e presso la sede operativa da quest’ultima prescelta, sulla base di un contratto di licenza in uso non esclusivo e con divieto di sub-cessione a terzi che l’Impresa si obbliga sin d’ora a concedere a titolo gratuito al Comune.
Nel caso in cui dovessero rendersi in futuro disponibili nuove tecnologie di trasmissione dati, che a parità di caratteristiche prestazionali risultino di più agevole o economica implementazione rispetto alla tecnologia basata su sistema GSM, l’Impresa si riserva di modificare in conseguenza l’architettura di sistema dell’Infrastruttura, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune.
Art. 4 (Titolarità e gestione dell’Infrastruttura) – Per tutta la durata del rapporto concessorio, l’Impresa manterrà la piena ed esclusiva proprietà dell’Infrastruttura, con i relativi oneri manutentivi, mentre al Comune sarà riconosciuto il semplice diritto d’uso sui
contatori per la finalità esclusiva dell’erogazione del servizio idrico ed in particolare al fine
del passaggio dell’acqua attraverso i condotti interni dei contatori. La gestione e lo sfruttamento economico dell’Infrastruttura, relativamente all’erogazione dei servizi di misurazione dei consumi e tele-lettura, saranno viceversa riservati all’Impresa, che si obbliga ad erogare continuativamente i relativi servizi in favore del Comune, che di tali servizi si obbliga a sua volta ad avvalersi in via continuativa, alle condizioni ed ai termini pattuiti in seno alla presente convenzione.
Al termine della presente convenzione, la titolarità dell’Infrastruttura – comprensiva della licenza d’uso non esclusivo del software di gestione per la visualizzazione, estrazione ed analisi dei dati di lettura con divieto di cessione a terzi, di cui al precedente art. 3 della presente convenzione – passerà al Comune senza alcun onere economico aggiuntivo a carico di quest’ultimo. In caso di anticipata cessazione del rapporto, si applicherà la disciplina prevista al successivo art. 24 della presente convenzione.
Art. 5 (Progettazione definitiva ed esecutiva) – La progettazione definitiva e quella esecutiva dell’intera Infrastruttura dovranno essere predisposte a cura e spese dell’Impresa, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Progetto preliminare sopra richiamato, delle norme tecniche e regolamentari vigenti in materia nonché delle eventuali indicazioni, proposte o richieste di variante fatte pervenire dal Comune ai sensi del sesto comma del presente articolo, ed i relativi elaborati progettuali dovranno essere trasmessi al Comune per la necessaria validazione.
Il progetto definitivo dovrà essere ultimato e trasmesso al Comune entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data in cui il Comune avrà provveduto a consegnare all’Impresa l’Elenco degli utenti attivi, di cui al successivo art. 6 della presente convenzione.
Il Comune dovrà esprimersi sul progetto definitivo presentato dall’Impresa entro il termine
massimo di 14 (quattordici) giorni, a partire dalla data di effettiva consegna del progetto.
Decorso inutilmente tale termine, salvo autorizzazioni o visti da organismi superiori, il progetto si intenderà approvato senza osservazioni.
Il progetto esecutivo dovrà essere ultimato e trasmesso al Comune entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dall’intervenuta approvazione del progetto definitivo.
Il Comune dovrà esprimersi sul progetto esecutivo presentato dall’Impresa entro il termine massimo di 8 (otto) giorni, a partire dalla data di effettiva consegna del progetto. Decorso inutilmente tale termine, il progetto si intenderà approvato senza osservazioni.
Nel corso dell’elaborazione del progetto definitivo così come di quello esecutivo, e in ogni caso non oltre 20 (venti) giorni prima dello spirare del termine per la presentazione di ciascuno dei progetti, il Comune potrà fare pervenire all’Impresa indicazioni, proposte o richieste di variante, che l’Impresa sarà tenuta a recepire, a condizione che gli interventi proposti non determinino un prolungamento dei tempi di progettazione o di realizzazione dell’Infrastruttura o non comportino un incremento delle previsioni di spesa. Ove gli interventi proposti dal Comune dovessero invece comportare uno slittamento dei tempi necessari per l’elaborazione della progettazione o per la realizzazione dell’Infrastruttura o un aggravio dei costi di progettazione o di realizzazione dell’Infrastruttura, supportati da motivate giustificazioni dell’Impresa, la stessa, previo raccordo con il Comune, potrà non dare corso a tali richieste, fatta salva la possibilità che le Parti di comune accordo pervengano ad una rideterminazione delle originarie condizioni negoziali, attraverso la rinegoziazione dei termini e dei corrispettivi originariamente pattuiti.
È fatta salva la facoltà dell’Impresa di proporre, sulla base delle indicazioni e delle
esigenze emerse durante l’esecuzione dei lavori, modifiche o varianti al progetto definitivo o esecutivo, che si rendano necessarie al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza del servizio e di funzionalità dell’Infrastruttura. A seconda del
livello di progettazione coinvolto, le modifiche o varianti proposte dall’Impresa dovranno
essere approvate con il medesimo procedimento rispettivamente previsto per l’approvazione del progetto definitivo o di quello esecutivo; i relativi termini di redazione e di approvazione saranno tuttavia ridotti della metà.
In caso di risoluzione, decadenza, recesso e comunque in ogni caso di caducazione o anticipata estinzione o cessazione del rapporto, per causa dipendente dal Comune, il progetto definitivo rimarrà di proprietà del Comune ed all’Impresa, oltre al risarcimento eventualmente dovuto ai sensi del successivo art. 24 della presente convenzione, sarà dovuta, a mero titolo di indennizzo forfetario per le spese di progettazione sostenute, un’indennità pari al costo delle spese di progettazione indicato nel Progetto preliminare (€ 31.000,00).
Art. 6 (Accesso ai dati tecnici ed economici ed alla rete - Elenco degli utenti attivi) – Con effetto immediato dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, il Comune si obbliga a porre l’Impresa in condizione di avere accesso a tutti i dati ed alle informazioni tecnico-progettuali richieste ai fini di una corretta impostazione dell’attività di progettazione e di successiva installazione dell’Infrastruttura. Agli stessi scopi e con l’assistenza di personale del Comune, l’Impresa sarà altresì autorizzata a svolgere sopralluoghi su qualsiasi tratto della rete, a effettuare rilievi e a prendere misure.
In qualsiasi momento dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, e per tutta la durata della stessa, l’Impresa avrà inoltre accesso, anche tramite accesso telematico al programma gestionale del Comune secondo modalità e procedure definite fra le Parti, ai dati relativi ai volumi di acqua conturata ed alle somme fatturate da parte del Comune. A tergo della stipulazione dell’Accordo sul trattamento dei dati personali degli utenti, previsto dal successivo art. 27 della presente convenzione, il Comune provvederà altresì a mettere a disposizione dell’Impresa un Elenco degli utenti attivi, comprendente, per
ciascuno degli utenti compresi nell’Elenco, l’indicazione del nominativo o della ragione
sociale del titolare del contratto, della residenza o del domicilio del contraente, della tipologia di contratto, del numero identificativo dell’impianto e dell’ubicazione dello stesso, nonché del recapito telefonico dell’utente, se in possesso del Comune.
Nell’Elenco degli utenti attivi dovrà inoltre essere data specifica e separata evidenza circa la presenza delle seguenti situazioni, se note al Comune:
- contatori fermi da più di quattro trimestri e/o illegibili;
- situazioni di consumo anomalo;
- presenza di impianti non a norma, così come definiti al punto XL), lettera a), delle premesse alla presente convenzione;
- impianti inaccessibili dall’esterno in assenza dell’utente.
Attraverso l’inserimento nell’Elenco degli utenti attivi, il Comune garantirà, assumendosene la relativa responsabilità, che nulla osta a che l’Impresa possa procedere, secondo le modalità individuate nell’ambito della presente convenzione, alla sostituzione del contatore ed alla installazione dell’apparato di tele-lettura in quel particolare impianto e si impegnerà, nei confronti dell’Impresa e con esonero di qualsiasi responsabilità per quest’ultima, a considerare il soggetto indicato nell’elenco come pienamente legittimato a partecipare alle operazioni di cui al successivo art. 9 della presente convenzione ed a rendere le dichiarazioni ivi previste.
L’Elenco degli Utenti attivi dovrà essere redatto e reso disponibile all’Impresa, su idoneo supporto informatico, entro e non oltre 40 (quaranta) giorni dalla stipula della presente convenzione. In caso di mancata consegna dell’Elenco degli Utenti attivi entro il termine stabilito, l’Impresa invierà una comunicazione di diffida e messa in mora, mediante raccomandata a/r. L’invio di detta diffida interromperà il decorso di tutti i termini previsti dalla presente convenzione a vantaggio del Comune, mentre quelli previsti a vantaggio
dell’Impresa continueranno a decorrere.
Trascorsi infruttuosamente ulteriori 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Comune della predetta diffida, l’Impresa sarà senz’altro legittimata a recedere dalla presente convenzione. Si applicherà, in tal caso, la disciplina prevista nel successivo art. 24 della presente convenzione, in quanto compatibile.
L’Elenco degli utenti attivi dovrà essere costantemente aggiornato da parte del Comune in relazione ad eventi quali nuove attivazioni, cessazioni o variazioni di intestazione delle utenze e i relativi aggiornamenti dovranno essere condivisi, anche in via telematica, con l’Impresa per tutta la durata della presente convenzione.
Art. 7 (Modalità e tempi di realizzazione dell’Infrastruttura - Impianti scartati) – L’Infrastruttura sarà realizzata a completa cura e spese dell’Impresa, in conformità alle previsioni del progetto definitivo e di quello esecutivo approvati dal Comune.
Nell’esecuzione dei lavori, dovranno essere puntualmente osservate le vigenti previsioni in materia di lavori pubblici e di sicurezza. L’Impresa potrà ricorrere a sub-appalti nel rispetto delle disposizioni di legge che regolamentano la materia.
Per la parte dell’Infrastruttura relativa alla funzione di tele-controllo, l’inizio dei lavori dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune. I relativi lavori dovranno essere completati a regola d’arte e secondo le indicazioni di progetto entro 6 (sei) mesi dall’avvio dei lavori.
Per la parte dell’Infrastruttura relativa alla funzione di tele-lettura, lo svolgimento dei lavori sarà regolato come segue:
a) i lavori dovranno avere avvio entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune;
b) per quanto riguarda il “centro di gestione”, costituito dai server e dai modem
necessari per la ricezione dei dati di tele-lettura, esso dovrà essere installato e funzionante entro la data di collaudo dell’Infrastruttura;
c) per quanto riguarda l’installazione dei contatori, completi di schede di tele-lettura, presso il domicilio degli utenti e la sistemazione dei concentratori, le relative operazioni dovranno essere ultimate – con la sola eccezione degli impianti inseriti nell’Elenco dei siti scartati, come appresso disciplinato in seno al presente articolo – entro il termine di 9 (nove) mesi dall’avvio dei lavori;
Le Parti si danno reciprocamente atto che, poiché i superiori termini sono stati determinati sulla base delle indicazioni di massima contenute nel Progetto preliminare, e dunque in una fase anteriore alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva, essi, in presenza di motivate esigenze tecniche o di sopravvenute difficoltà realizzative, dovranno essere, su concorde determinazione delle Parti, congruamente rimodulati. In ogni caso, a prescindere dall’intervenuta rinegoziazione, agli stessi termini andrà in ogni caso applicata una tolleranza massima pari al 25% (venticinque per cento). Nel corso dei lavori di installazione dell’Infrastruttura, l’Impresa provvederà a redigere, aggiornandolo costantemente, un apposito Elenco degli impianti scartati.
L’Elenco degli impianti scartati conterrà l’indicazione, comprensiva di numero utente, ubicazione dell’impianto e generalità del titolare siccome risultanti dagli elenchi trasmessi dal Comune, degli impianti in relazione ai quali l’Impresa non abbia ritenuto di procedere alla sostituzione dei contatori e/o all’installazione del sistema di tele-lettura. In particolare, l’Elenco degli impianti scartati conterrà separata indicazione degli impianti in relazione ai quali l’Impresa non abbia ritenuto di procedere:
♦ alla sostituzione dei contatori, in ragione della presenza di una o più
Condizioni di non installabilità dei contatori, così come definite al punto XL), lettera a), delle premesse alla presente convenzione;
♦ all’installazione del sistema di tele-lettura, in ragione della presenza di una
o più Condizioni di non installabilità del sistema di tele-lettura, così come
definite al punto XL), lettera b) delle premesse alla presente convenzione; L’Elenco degli impianti scartati dovrà essere trasmesso al Comune trimestralmente al fine di garantire all’ente eventuali verifiche e/o contestazioni.
Ove le condizioni di non installabilità sia dei contatori che del sistema di telelettura dovessero venir meno durante il periodo di validità delle presente convenzione l’impresa sarà tenuta, di propria iniziativa o su segnalazione del Comune, a provvedere all’installazione, aggiornando in conseguenza l’elenco degli impianti scartati.
Art. 8 (Campagna informativa) – L’avvio dei lavori per la realizzazione dell’Infrastruttura sarà preceduto da apposita campagna informativa, realizzata dal Comune mediante l’affissione di manifesti murali e l’invio di comunicazioni scritte al domicilio degli utenti, con l’illustrazione degli scopi fondamentali dell’iniziativa. I costi di realizzazione della campagna informativa, ivi compresi i costi di stampa ed affissione dei manifesti, saranno a carico dell’Impresa. Nelle comunicazioni diffuse sarà contenuta l’espressa avvertenza che gli utenti verranno contattati direttamente dall’Impresa per definire la data di sostituzione dei contatori e di installazione dei nuovi apparati di misurazione, con l’indicazione dell’arco temporale nel quale è indicativamente prevista l’effettuazione dell’intervento.
Art. 9 (Sostituzione dei contatori attualmente installati presso l’utenza ed installazione dei nuovi apparati di misurazione) – Salvo quanto specificamente previsto dalla presente convenzione in relazione alle procedure da seguire nei casi di assenza dell’utente o di mancata coincidenza fra il formale intestatario del contratto ed il soggetto che appaia nella materiale disponibilità dell’impianto, l’attività di rimozione degli attuali contatori, con rilevazione dei dati di consumo ivi registrati, e di contestuale installazione dei nuovi misuratori, completi di apparati di tele-lettura, sarà svolta dall’Impresa in contraddittorio
con l’utente e delle relative operazioni sarà redatto apposito verbale. Gli interventi di
sostituzione verranno autonomamente pianificati dall’Impresa in conformità alle prescrizioni contenute nella progettazione definitiva ed esecutiva ed alle tempistiche indicative fissate nel Cronoprogramma.
Ciascun utente sarà convocato per assistere alle operazioni di sostituzione del proprio contatore mediante comunicazione scritta. Per l’identificazione degli utenti da avvisare e del recapito cui inviare la relativa comunicazione si farà esclusivo riferimento all’Elenco degli utenti attivi, così come formato ed aggiornato dal Comune. La comunicazione sarà inviata con un preavviso non inferiore a 7 (sette) giorni rispetto alla data prevista per l’esecuzione dell’intervento. Nel testo della convocazione sarà contenuta l’espressa avvertenza che l’utente avrà facoltà di intervenire alle operazioni, oltre che personalmente, anche tramite un suo delegato, munito di delega rilasciata per iscritto su apposito modulo predisposto dall’Impresa e validato dal Comune e una copia del quale sarà allegata a ciascuna convocazione.
Compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, l’Impresa si sforzerà di garantire all’utente - che si attivi tempestivamente per contattare l’Impresa attraverso i canali di comunicazione all’uopo predisposti (call center, sito internet, o altro) - di concordare una data diversa da quella originariamente fissata per l’esecuzione dell’intervento.
Nella data definitivamente fissata per l’effettuazione dell’intervento, i tecnici dell’Impresa, alla presenza dell’utente o di un suo delegato, accederanno all’impianto e, prima di rimuovere il contatore esistente, procederanno alla rilevazione dei relativi dati di lettura. La lettura rilevata sarà immediatamente riportata su apposito verbale, redatto sulla prima parte di apposito modulo predisposto dall’Impresa e validato dal Comune e riportante la data e l’ora dell’intervento, il numero e l’ubicazione dell’impianto e le generalità dell’utente o del delegato intervenuto in sua vece nonché dei tecnici dell’Impresa che hanno
effettuato l’intervento. Il verbale così formato sarà congiuntamente sottoscritto dall’utente
o dal suo delegato e dai tecnici dell’Impresa. Nel caso in cui l’utente sia rappresentato da un delegato, al verbale dovrà essere allegata copia del modulo di delega sottoscritto dall’utente.
Immediatamente dopo la sottoscrizione del verbale relativo alle operazioni di lettura effettuate, i tecnici dell’Impresa provvederanno alla rimozione del vecchio contatore ed alla installazione del nuovo apparato di misurazione, corredato di apparato di tele-lettura, cui saranno immediatamente apposti i regolari sigilli. Di tali operazioni sarà dato atto in apposito verbale, redatto sulla seconda parte del modulo sopra richiamato e congiuntamente sottoscritto dall’utente o dal suo delegato e dai tecnici dell’Impresa. Copia del verbale sarà consegnata al Comune dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dall’effettuazione dell’intervento.
In caso di assenza dell’utente alla data prevista per l’effettuazione dell’intervento di sostituzione, l’Impresa procederà egualmente alla rimozione dell’attuale contatore, con rilevazione dei dati di consumo ivi registrati, e alla contestuale installazione del nuovo misuratore, completo di apparato di tele-lettura. Delle operazioni effettuate sarà data evidenza all’utente mediante apposito avviso lasciato in loco dal personale dell’Impresa e successiva comunicazione in bolletta da parte del Comune. I contatori rimossi in assenza dell’utente saranno tenuti a disposizione di quest’ultimo presso gli uffici del Comune per non meno di 30 (trenta) giorni successivi alla sostituzione.
I contatori rimossi saranno custoditi dall’Impresa, che ne curerà a proprie spese lo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
Art. 10 (Mancata coincidenza fra formale intestatario del contratto ed effettivo fruitore del servizio - Procedura con autocertificazione - Scheda segnalazione anomalie) – In mancanza del titolare dell’impianto, così come individuato in base alle risultanze
dell’Elenco degli utenti attivi, o di un suo delegato, l’Impresa sarà autorizzata – senza che
da ciò possa derivarle alcuna responsabilità nei confronti del Comune – a considerare legittimato a partecipare alla procedura di sostituzione e a rendere le relative dichiarazioni anche un soggetto diverso il formale intestatario del contratto, così come risultante dall’apposito Elenco degli utenti attivi, a condizione che il soggetto in questione:
a) appaia nella libera disponibilità dell’impianto; b) sottoscriva, su apposito modello predisposto dall’Impresa e validato dal Comune, una dichiarazione in cui attesti sotto la propria responsabilità la sua qualità di erede o avente causa dell’originario intestatario del contratto e si obblighi a regolarizzare la propria posizione nei confronti del Comune procedendo a regolare volturazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dall’avvenuta sostituzione del contatore.
Qualora il soggetto che appaia avere la disponibilità dell’impianto si rifiuti di rendere la predetta autocertificazione o di sottoscrivere l’impegno alla regolarizzazione, l’Impresa procederà alla sostituzione del contatore secondo la medesima procedura prevista per il caso di assenza dell’utente e di cui al precedente art. 9 della presente convenzione.
L’Impresa si dichiara inoltre disponibile, pur senza assumere alcun obbligo vincolante al riguardo, a segnalare al Comune, su apposito modulo dallo stesso predisposto, la presenza di eventuali anomalie che dovessero essere eventualmente rilevate durante le operazioni di sostituzione dei contatori e così, in via esemplificativa, la presenza di più utenze con un unico contatore, la sospetta presenza di allacci abusivi o di perdite lungo la rete. Resta inteso fra le Parti che lo svolgimento di tale ulteriore attività di segnalazione da parte dell’Impresa sarà subordinato all’effettiva rilevazione delle anomalie, restando espressamente escluso, al riguardo, il sorgere, in capo al Comune, di qualsiasi pretesa azionabile, neanche a titolo risarcitorio.
Art. 11 (Personale impiegato dall’Impresa) – Il personale ed i tecnici impiegati
dall’Impresa per sopralluoghi, installazioni, verifiche, manutenzioni e in generale per
quant’altro previsto in seno alla presente convenzione, muniti di apposito tesserino di riconoscimento aziendale, potranno esercitare tutte le facoltà e prerogative riconosciute al personale del Comune, ivi compresa quella di accedere agli impianti per effettuare controlli o verifiche. I dipendenti dell’Impresa saranno inoltre autorizzati ad apporre e rimuovere i sigilli ai contatori.
Art. 12 (Autorizzazione all’installazione dei concentratori – Concessione di aree di cantiere) – In forza della presente convenzione, l’Impresa è sin d’ora autorizzata ad installare, su tutto il territorio del Comune, gli apparecchi, denominati “concentratori”, necessari per raccogliere il segnale proveniente dalle schede di tele-lettura e inviarlo verso il server centrale sotto forma di segnale GSM. L’installazione dovrà di norma avvenire su un supporto rappresentato da strutture già esistenti e regolarmente autorizzate, quali pali della pubblica illuminazione, segnali stradali, semafori, cartellonistica stradale ed altre strutture simili di proprietà del Comune. In mancanza di tali strutture, l’installazione potrà avvenire su paline dedicate, appositamente infisse ai margini della sede stradale e rispondenti alle caratteristiche individuate nello schema di massima, completo di elaborato grafico, che si intende allegato alla presente convenzione.
Nel solo caso di installazione su paline dedicate, la collocazione dell’apparato dovrà essere preceduta da apposita comunicazione al Comune, redatta su apposito modulo dallo stesso predisposto. Ricevuta tale comunicazione, il Comune avrà 15 (quindici) giorni di tempo per proporre una localizzazione alternativa, tenuto comunque conto delle esigenze di copertura del segnale. Decorso inutilmente tale termine, l’installazione si intenderà definitivamente approvata.
Per tutto il tempo necessario all’installazione dell’Infrastruttura, il Comune, , concederà in
uso gratuito all’Impresa spazi, ove disponibili, di estensione e caratteristiche adeguate,
idonei ad essere utilizzati come aree di cantiere e magazzini temporanei di stoccaggio degli apparati.
Art. 13 (Collaudo) – Quando il numero di contatori, completi di scheda di tele-lettura, installati e funzionanti avrà raggiunto un numero pari al venticinque per cento (25%) del Numero Base, così come definito al punto II) delle premesse alla presente convenzione, l’Infrastruttura sarà sottoposta a collaudo parziale.
La procedura di collaudo si svolgerà secondo le previsioni di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 ed al relativo regolamento di attuazione (d.P.R. 207/2010) e sarà ripetuta tutte le volte in cui il sistema si incrementerà di un ulteriore venticinque per cento (25%).
Il certificato di collaudo verrà immediatamente trasmesso per accettazione all’Impresa. Art. 14 (Presa in carico del servizio di lettura, gestione e manutenzione del parco contatori) – Entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla positiva conclusione delle operazioni di collaudo dell’Infrastruttura, il Comune trasferirà all’Impresa la gestione e manutenzione dell’intero parco contatori. La data di presa in carico della gestione e manutenzione da parte dell’Impresa consterà da apposito “Verbale di presa in carico” sottoscritto dalle Parti.
Art. 15 (Obblighi dell’Impresa in relazione al servizio di lettura) – Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, e per tutta la durata di essa, l’Impresa sarà responsabile nei confronti del Comune per la fornitura di almeno quattro valide letture trimestrali annue, una per ciascun periodo di fatturazione, per ciascuna delle utenze servite dal Comune.
Ai fini della presente convenzione per lettura valida si intende una lettura effettuata nell’arco dei tre mesi antecedenti alla scadenza di ciascuno dei periodi di fatturazione, che si concludono rispettivamente il 31 MARZO, il 30 GIUGNO, il 30 SETTEMBRE e il 31
DICEMBRE di ogni anno.
Le Parti si impegnano a concordare previamente fra loro ogni eventuale variazione della durata e decorrenza dei periodi di fatturazione.
I dati di lettura saranno resi disponibili al Comune, attraverso l’accesso web al software di gestione, secondo le seguenti modalità:
⮚ consultazione da videoterminale – visualizzazione on line dei dati di lettura delle utenze telelette e non;
⮚ download in formato .csv – possibilità di importare il file relativo alle letture degli utenti nel software di gestione comunale;
⮚ esportazione in formato cartaceo – possibilità di stampa dei dati di lettura direttamente dal software di gestione del sistema di tele- lettura.
Art. 16 (Obblighi dell’Impresa in relazione al servizio di gestione e manutenzione - Servizi aggiuntivi su richiesta dell’utenza) – Dalla data di sottoscrizione del “Verbale di presa in carico” e per tutta la durata della presente convenzione, l’Impresa sarà responsabile nei confronti del Comune per la fornitura dei seguenti servizi di gestione e manutenzione:
a) installazione dei contatori per impianti di nuova attivazione;
b) verifica dei contatori su richiesta degli utenti;
c) sostituzione dei contatori guasti;
d) rimozione dei contatori per gli impianti cessati;
e) introduzione di limitatori di flusso nei contatori degli utenti morosi segnalati dal Comune;
f) apposizione dei sigilli per i contatori degli utenti nei confronti dei quali il Comune abbia disposto la sospensione del servizio;
g) rimozione di limitatori di flusso dai contatori degli utenti segnalati
dal Comune:
h) rimozione dei sigilli per i contatori degli utenti nei confronti dei quali il Comune abbia revocato la sospensione del servizio;
i) effettuazione di specifiche letture on demand per la rilevazione dei consumi finali in caso di cessazione del contratto o negli altri casi in cui ciò dovesse essere comunque richiesto dal Comune.
Per lo svolgimento dei servizi di gestione e manutenzione di cui al precedente comma, l’Impresa si impegna a garantire il rispetto dei seguenti tempi di intervento:
- per i servizi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, l’effettuazione dell’intervento sarà assicurata entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione di apposita richiesta scritta da parte del Comune;
- per i servizi di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) del precedente comma, l’effettuazione dell’intervento sarà assicurata entro 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione di apposita richiesta scritta da parte del Comune.
Resta inteso fra le Parti che l’Impresa non potrà essere in ogni caso considerata responsabile per la mancata osservanza delle tempistiche di intervento di cui al comma precedente, tutte le volte in cui la mancata effettuazione dell’intervento richiesto nei tempi previsti dalla presente convenzione dipenda da assenza, irreperibilità o indisponibilità dell’utente o dalla presenza in situ di un impianto non a norma, così come definito al punto XL), lettera a), delle premesse alla presente convenzione.
L’effettuazione dei servizi di gestione e manutenzione di cui al presente articolo sarà richiesta all’Impresa da parte del Comune attraverso apposita procedura telematica, da definire di comune accordo fra le Parti, che garantirà la possibilità monitorare costantemente on line lo stato di avanzamento di ciascuna richiesta di intervento. Con cadenza mensile, l’Impresa invierà al Comune un apposito report elettronico, contenente
l’elenco dei interventi effettuali. Dal ricevimento di tale report, il Comune avrà a
disposizione 15 (quindici) giorni di tempo per contestare, eventualmente, la mancata o inesatta effettuazione di uno o più interventi inseriti all’interno del report.
I corrispettivi relativi agli interventi non oggetto di tempestiva contestazione da parte del Comune verranno contabilizzati e fatturati secondo le regole previste dal successivo art. 21 della presente convenzione.
In caso di tempestiva contestazione da parte del Comune circa la mancata o inesatta effettuazione di uno o più interventi inseriti all’interno del report, la fatturazione dei relativi importi rimarrà sospesa per un periodo non superiore a 15 (quindici) giorni per dare modo alle Parti di procedere, in contraddittorio fra di loro, alle opportune verifiche ed accertamenti. Permanendo il dissenso fra le Parti, ed in ogni caso una volta decorso il predetto termine di 15 (quindici) giorni, gli importi verranno comunque fatturati al Comune, nel rispetto delle periodicità indicate dal successivo art. 21 della presente convenzione, fatto salvo il diritto dello stesso Comune di contestare il debito per le vie legali.
Oltre ai servizi di gestione e manutenzione di cui ai precedenti commi del presente articolo, l’Impresa si dichiara disponibile ad attivare, con modalità e tempi da definire successivamente fra le Parti, un’offerta di servizi aggiuntivi a richiesta ed onere economico a carico dell’utente, quali servizi di SMS alert in caso di consumi anomali o superamento di soglie di consumo predefinite.
Art. 17 (Obblighi dell’Impresa in relazione al servizio di tele-controllo) – In relazione alla parte di tele-controllo, l’impresa si obbliga a realizzare e mantenere un’infrastruttura conforme alle previsione di cui al progetto esecutivo, siccome approvato ai sensi della presente convenzione, in grado di garantire le seguenti prestazione:
⮚ consultazione da remoto delle grandezze tele controllate
(pressione, portate, livelli e stato pompe);
⮚ gestione da remoto dei serbatoi e dei pozzi, attraverso comandi remoti su valvole motorizzate e pompe;
⮚ parametrizzazione da remoto delle configurazioni del sistema al fine di realizzare le condizioni di funzionamento ottimali in termini di qualità del servizio ed economizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
⮚ assistenza e formazione del personale preposto.
Art. 18 (Stampa e postalizzazione delle fatture) – Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e per tutta la durata di essa, l’Impresa sarà responsabile nei confronti del Comune per la fornitura dei servizi di stampa, imbustamento e avvio al recapito delle fatture relative al servizio idrico.
Con cadenza trimestrale, il Comune trasmetterà i dati relativi alla fatturazione (“Flusso di stampa”) in formato elettronico all’Impresa, secondo tracciati definiti di comune accordo fra le parti. Entro il termine massimo di due (2) giorni decorrenti dall’avvenuta ricezione del Flusso di stampa, l’Impresa provvederà ad elaborare i dati trasmessi dal Comune, predisponendo le bozze di stampa secondo le specifiche di impaginazione fornite dal Comune. Una volta elaborate, le bozze saranno trasmesse, sempre in formato elettronico, al Comune per l’approvazione, che dovrà avvenire anch’essa per via telematica e varrà come autorizzazione alla stampa. Entro il termine massimo di 4 (quattro) giorni decorrenti dall’avvenuta ricezione dell’approvazione da parte del Comune, l’Impresa provvederà ad effettuare la stampa, l’imbustamento e l’avvio al recapito delle fatture. Il recapito avverrà attraverso operatore autorizzato e le relative spese saranno a carico dell’Impresa.
Per ciascuna fattura da stampare, comprensiva di bollettino di pagamento, l’area di
stampa non potrà superare una singola facciata di un foglio di formato Iso A/4.
Per ogni fattura da inviare, l’Impresa fornirà i seguenti materiali di stampa:
- 1 (un) foglio di carta di colore “bianco” in formato Iso A/4 secondo le prescrizioni postali, personalizzato come da specifiche concordate;
- 1 (una) busta a doppia finestra.
Il contenuto della corrispondenza potrà essere relativo alle fatture e bollettini per il pagamento. Presentandosene la necessità, il Comune potrà chiedere di aggiungere al contenuto della corrispondenza messaggi, comunicazioni, circolari rivolte all’utenza. Ove il soddisfacimento tale richiesta determini un aumento della foliazione o del numero di facciate da stampare, il Comune riconoscerà all’Impresa uno specifico compenso straordinario, il cui importo sarà concordato tra le Parti su preventivo prodotto dall’Impresa.
Il Comune sarà direttamente e personalmente responsabile in sede civile, amministrativa, penale o di qualsiasi altro genere della natura e del contenuto della corrispondenza consegnata all’Impresa, garantendo che essa non contrasti con leggi, regolamenti o altre disposizioni normative di qualunque genere. Il Comune si obbliga espressamente a tenere indenne l’Impresa da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, di qualunque natura, derivante dalla corrispondenza inviata ed a manlevarla da essa.
Il Comune avrà evidenza dell’avvenuta stampa ed avvio al recapito delle fatture tramite apposito report elettronico.
Successivamente alla consegna della corrispondenza al vettore per il recapito, l’Impresa non assumerà alcuna responsabilità per la perdita o il ritardo nella consegna della corrispondenza.
Nel caso in cui la perdita della corrispondenza, avvenuta prima della consegna al vettore
per il recapito, sia ad essa addebitabile, l’Impresa assumerà l’obbligo di ristampare la corrispondenza eventualmente perduta entro tre giorni dalla conferma della perdita senza
alcuna ulteriore possibilità di rivalsa da parte del Comune, a qualsivoglia titolo o causale. In caso di ritardo nello svolgimento dei servizi disciplinati dal presente articolo, l’Impresa sarà responsabile nell’esclusivo caso in cui il ritardo ecceda le 48 (quarantotto) ore rispetto ai tempi di lavorazione previsti.
Art. 19 (Interventi migliorativi) – Oltre a tutto quanto altro previsto dalla presente convenzione, durante il periodo di attuazione della stessa, l’Impresa si obbliga a realizzare a propria cura e spese i seguenti interventi volti all’incentivazione dell’utilizzo della rete pubblica ed al miglioramento della distribuzione (“Interventi migliorativi”):
i) realizzazione, su siti idonei messi a disposizione gratuitamente dal Comune all’interno dello stesso territorio comunale, di n. 2 (due) impianti di erogazione (c.d. “Case dell’acqua”), allacciati alla rete pubblica di distribuzione, conformi allo schema progettuale di massima che si intende allegato alla presente convenzione (V. Offerta tecnica-gestionale) ed in grado di fornire acqua microfiltrata, idonea al consumo umano;
In relazione a quanto previsto al comma precedente, le Parti convengono che i termini di realizzazione degli Interventi migliorativi ivi previsti saranno i seguenti:
- l’intervento di cui al punto i) dovrà essere realizzato entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla stipula della presente convenzione;
Con specifico riferimento alla realizzazione delle c.d. Case dell’acqua, le Parti si impegnano a stipulare, entro 3 (tre) mesi dalla stipula della presente convenzione, un’ulteriore convenzione che preveda e disciplini:
a) la responsabilità del Comune per la individuazione e messa a disposizione dell’Impresa di aree idonee alla installazione degli impianti, come tali intendendosi aree, situate in zone centrali e che possiedano, come requisiti
minimali, soggetti ad approvazione da parte dell’Impresa, i seguenti:
• basamento in cemento avente dimensioni indicative pari a quelle riportate dallo schema progettuale di massima comprensivo di parti accessorie e pozzetti come ivi dettagliato;
• presa idrica per l’alimentazione della Casa dell’acqua;
• condotta per il convogliamento dell’acqua piovana e di lavaggio delle apparecchiature;
• contatore elettrico monofase da 3 kW e relativo allaccio;
• cavo per la messa a terra di tutte le apparecchiature e della struttura della Casa dell’acqua;
• linea ADSL oppure WIFI (opzionale);
• scivola di avvicinamento alla bocca erogatrice e quanto altro necessario all’abbattimento delle barriere architettoniche al fine di consentire la fruizione delle Case dell’acqua anche a portatori di handicap;
b) la responsabilità del Comune per la richiesta e l’acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni igienico-sanitarie;
c) la responsabilità del Comune, e relativa manleva nei confronti dell’Impresa, per ciò che concerne la potabilità/salubrità dell’acqua immessa nella rete e consegnata al punto di fornitura che alimenta le Case dell’acqua;
d) la gestione e manutenzione degli impianti dalla loro realizzazione e per tutto il periodo di durata della presente convenzione a carico dell’Impresa, che percepirà anche i relativi introiti;
e) le modalità attraverso cui il servizio dovrà essere reso disponibile agli utenti, con specifica individuazione:
⮚ delle modalità di adesione al servizio da parte degli utenti
interessati;
⮚ della modalità tecnica (rilascio di chiave elettronica, carta magnetica, smart card o altro) attraverso cui gli utenti interessati saranno abilitati alla fruizione del servizio;
⮚ di un quantitativo pro-capite di acqua non addizionata con CO2 (non inferiore a lt. 14 settimanali), la cui fruizione dovrà essere garantita a tutti gli utenti interessati a titolo gratuito e fatto salvo unicamente il rimborso delle spese amministrative di cui al punto successivo;
⮚ di una somma, pari ad euro due (€ 2.) a trimestre, da porre a carico degli utenti che abbiano manifestato la propria adesione al servizio, con specifica assunzione dell’obbligo, da parte del Comune, di addebitare tale importo in fattura e stornare i relativi introiti a favore dell’Impresa unitamente alle rate del canone annuo di cui al successivo art. 21 della presente convenzione e con le medesime scadenze di queste;
⮚ di una tariffa, inizialmente pari ad € 0,4 al litro per acqua non addizionata con CO2 e ad € 0,6 al litro per acqua addizionata con CO2 e successivamente aggiornabile periodicamente, per la distribuzione agli utenti interessati dell’acqua eccedente il quantitativo pro-capite garantito gratuitamente;
⮚ delle modalità di pagamento, attraverso schede ricaricabili utilizzabili anche per altri servizi o addebito in bolletta, dell’acqua prelevata eccedente il quantitativo pro-capite garantito;
f) la fornitura di acqua da parte del Comune per il funzionamento delle c.d. Case
dell’acqua a titolo gratuito secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per le fontane pubbliche, nei limiti del quantitativo pro-capite garantito come
determinato al precedente punto e);
g) la possibilità per l’Impresa ed il Comune di erogare servizi supplementari avvalendosi degli impianti delle c.d. Case dell’acqua.
Art. 20 (Durata della concessione) – Il rapporto concessorio avrà la durata di 18 (diciotto) anni, decorrenti dalla data di data di sottoscrizione della presente convenzione.
Art. 21 (Corrispettivo) – Per tutta la durata del rapporto concessorio, l’Impresa avrà diritto a percepire dal Comune un Canone Annuo di Base, da corrispondere in quattro distinte rate trimestrali posticipate, scadenti rispettivamente il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il trentuno dicembre di ogni anno.
L’importo del Canone Annuo di Base spettante all’Impresa sarà pari alla somma fra la Componente A e la Componente B, così come definite ai sensi del presente articolo.
La Componente A sarà determinata sotto forma di corrispettivo fisso, determinato in misura annua pari a € 8,36 (euro otto virgola trentasei) per le utenze di tipo domestico- residente e per quelle di uso pubblico e a € 25,08 (euro venticinque virgola zero otto) per le tutte le rimanenti tipologie di utenza, ad esclusione delle utenze ad uso temporaneo, per le quali il corrispettivo annuo dovuto sarà pari a € 50,00 (euro cinquanta virgola zero zero)
La Componente B sarà determinata sotto forma di partecipazione dell’Impresa al beneficio economico derivante dall’incremento di fatturato realizzato dal Comune nella gestione del servizio (“Incremento di fatturato”) nonché dalla riduzione dei costi di acquisto di acqua ed energia elettrica (“Riduzione dei costi”),
Ai fini del calcolo della predetta Componente B, le Parti espressamente convengono quanto segue:
a) per valutare l’Incremento di fatturato si procederà di volta in volta al
raffronto fra il volume di ricavi realizzato dal Comune nel trimestre di
riferimento e quello realizzato nel corrispondente trimestre dell’anno 2010.;
b)
per valutare la Riduzione dei costi, si procederà di volta in volta al raffronto fra i quantitativi di acqua e di energia elettrica acquistati dal Comune nel corso del trimestre di riferimento e quelli acquistati nel corrispondente trimestre dell’anno 2010.
c) ai fini di cui alla precedente lettera b), il beneficio economico derivante dalla riduzione del fabbisogno energetico e di acqua sarà determinato applicando la tariffa di euro … per ogni metro cubo di acqua e di euro … per ogni kW di energia elettrica risparmiati;
d) nell’ambito della procedura di calcolo di cui alla precedente lettera b), al fine di consentire un raffronto omogeneo, dai costi via via nel tempo sostenuti dal Comune per l’acquisto di energia elettrica e di acqua saranno scomputati i consumi relativi all’alimentazione degli impianti, a qualunque scopo destinati, non compresi all’interno del Numero Base, così come definito al punto II) delle premesse alla presente convenzione (“Nuovi Impianti”);
e) ai fini dell’applicazione di quanto previsto alla lettera precedente, l’aggravio di costi di acquisto di energia elettrica, imputabile ai Nuovi Impianti, sarà determinato applicando la tariffa forfetaria di euro …. per metro cubo di acqua erogata;
f) la partecipazione riconosciuta all’impresa sarà pari al 79% (settantanove per cento) della somma fra i valori dell’Incremento di fatturato e della Riduzione dei costi, calcolati con le modalità di cui
alle lettere precedenti.
Sempre ai fini del calcolo del corrispettivo dovuto all’Impresa, le Parti espressamente convengono che qualora il Canone Annuo di Base, risultante dalla somma fra la Componente A e la Componente B, non raggiunga la soglia di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) annui, che le Parti concordemente individuano come Livello minimo di sostenibilità finanziaria dell’investimento, la percentuale di cui alla lettera e) del comma precedente sarà automaticamente aumentata sino a garantire il raggiungimento dell’anzidetto Livello minimo di sostenibilità finanziaria dell’investimento.
All’adeguamento si provvederà attraverso apposito conguaglio da operarsi a fine di ogni anno in occasione del pagamento dell’ultima rata di canone dell’anno.
Stabiliscono inoltre le Parti che qualora, invece, il Canone Annuo di Base, risultante dalla somma fra la Componente A e la Componente B, dovesse eccedere il Livello minimo di sostenibilità finanziaria dell’investimento così come definito al comma precedente, alla percentuale di cui alla lettera e) del comma precedente si applicheranno automaticamente dei coefficienti di riduzione tali da comportare una decurtazione della parte di Canone Annuo di Base eccedente il Livello minimo di sostenibilità finanziaria dell’investimento:
▪ pari al 10% (dieci per cento), qualora la differenza complessiva fra Canone Annuo di Base e Livello minimo di sostenibilità finanziaria dell’investimento non superi i centomila euro;
▪ pari al 10% (dieci per cento) per la parte di Canone Annuo di Base eccedente il Livello minimo di sostenibilità finanziaria dell’investimento compresa tra zero e centomila euro e pari al 15% (quindici per cento) per la parte di Canone Annuo di Base eccedente il Livello minimo di sostenibilità finanziaria superiore ai centomila euro, qualora la differenza complessiva fra Canone Annuo di Base e
Livello minimo di sostenibilità finanziaria dell’investimento risulti compresa fra i
centomila ed i duecentomila euro;
▪ pari al 10% (dieci per cento) per la parte di Canone Annuo di Base eccedente il Livello minimo di sostenibilità finanziaria dell’investimento compresa tra zero e centomila euro, pari al 15% (quindici per cento) per la parte di Canone Annuo di Base eccedente il Livello minimo di sostenibilità finanziaria compresa fra i centomila ed i duecentomila euro e pari al 20% (venti per cento) per la parte di Canone Annuo di Base eccedente il Livello minimo di sostenibilità finanziaria superiore ai duecentomila euro, qualora la differenza complessiva fra Canone Annuo di Base e Livello minimo di sostenibilità finanziaria dell’investimento risulti superiore ai duecentomila euro.
Decorso il quinto anno di durata della presente convenzione, il Livello minimo di sostenibilità finanziaria dell’investimento potrà essere rinegoziato di comune accordo tra le Parti, tenuto conto dei benefici derivanti dall’implementazione dell’Infrastruttura.
Il calcolo della Componente A così come della Componente B verrà effettuato in contraddittorio da una commissione composta da un numero pari di rappresentanti, designati per metà dal Comune e per metà dall’Impresa. In alternativa alla costituzione della predetta commissione, le parti potranno concordare la nomina di un arbitratore con il compito di determinare l’entità dei corrispettivi dovuti. La decisione della commissione, o dell’arbitratore, dovrà intervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento. In mancanza di accordo circa l’importo di una rata di canone, ai fini del pagamento si farà riferimento provvisoriamente, e salvo conguaglio, alla maggior somma fra l’importo della rata relativa al trimestre precedente a quello di riferimento e l’importo della rata relativa al trimestre corrispondente dell’anno precedente a quello di riferimento.
Oltre al Canone Annuo di Base come sopra determinato e risultante dalla somma fra la
Componente A e la Componente B, all’Impresa sarà altresì riconosciuta una quota di partecipazione pari al 90% (novanta per cento) dell’importo complessivo dei contributi fissi addebitati dal Comune agli utenti per l’effettuazione dei seguenti interventi:
- installazione dei contatori per impianti di nuova attivazione;
- verifica dei contatori su richiesta degli utenti;
- disattivazione temporanea utenza;
- riattivazione utenza;
- trapasso utenza;
- modifiche e spostamenti opere di prese o dei contatori
- chiusura definitiva utenza;
- allaccio alla rete idrica;
- sostituzione contatore;
- assistenza tecnica per la realizzazione dell’allaccio;
- ricerca perdita a valle del punto di consegna.
Esclusivamente per il caso in cui i relativi comportamenti siano stati rilevati e segnalati al Comune da parte dell’Impresa, è altresì riconosciuta alla stessa Impresa una partecipazione, in misura pari al 30% (trenta per cento), alle penali applicate dal Comune per le ipotesi di:
• uso improprio e rivendita acqua;
• prelievi abusivi;
• manomissioni agli strumenti di misura, sigilli o qualunque operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento di misura;
• mancata lettura;
• utilizzo di fonti approvvigionamento senza necessarie autorizzazione.
L’importo dei compensi spettanti all’Impresa a titolo di partecipazione ai contributi fissi ed
alle penali addebitati agli utenti dovrà essere liquidato con cadenza trimestrale in base alle modalità di cui all’art. 16 della presente convenzione e dovrà essere versato unitamente alle rate del canone annuo e con le medesime scadenze di queste.
Le Parti espressamente convengono che il pagamento dei corrispettivi dovuti all’Impresa dovrà essere regolato, con modalità del tipo RID veloce o similari, a valere sul conto corrente su cui affluiscono i ricavi derivanti dall’incasso delle fatture relative al servizio idrico. A tal fine, pertanto, il Comune si obbliga a conferire mandato, qualificandolo espressamente come mandato nell’interesse del terzo, alla Banca affinché provveda al pagamento di quanto dovuto all’Impresa secondo il piano di scadenze sopra indicato. Convengono espressamente le parti che tale mandato di pagamento dovrà essere mantenuto anche in caso di mutamento dell’intestazione o delle coordinate bancarie del conto o di trasferimento del rapporto presso altro istituto di credito.
Art. 22 (Garanzie e coperture assicurative) – Si dà atto che, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento agli obblighi nascenti dalla presente convenzione, l’Impresa ha presentato garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. 719004801 rilasciata dalla Allianz – Agenzia di Paternò (CT) in data 21.07.2014, di € 62.256,81 pari al 5% del costo dell’opera e valida fino al giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Detta fidejussione sarà progressivamente svincolata, nel limite massimo del settantacinque per cento (75%) dell’importo iniziale garantito a misura dell’avanzamento dei lavori. Ai sensi della normativa vigente, lo svincolo opererà automaticamente e senza necessità di consenso o benestare da parte del Comune, su semplice presentazione da parte dell’Impresa all’istituto concedente degli stati di avanzamento dei lavori (SAL).
L’Impresa sarà tenuta altresì a stipulare con una primaria impresa assicurativa, dandone
evidenza al Comune, una polizza che tenga indenne il Comune da tutti i rischi, da
qualsiasi causa determinati, legati alla esecuzione dei lavori ed alla gestione dell’Infrastruttura. Il massimale assicurato dovrà essere pari a € 300.000,00 (euro trecentomila/00). Sempre a cura e spese dell’Impresa dovrà inoltre essere stipulata idonea polizza assicurativa contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori e della gestione dell’Infrastruttura. Il massimale dell’assicurazione per responsabilità civile verso terzi dovrà essere pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).
La copertura assicurativa di cui al comma precedente dovrà includere:
a) danni o pregiudizi causati al Comune, ai dipendenti e consulenti del Comune ed a terzi, imputabili a responsabilità dell’Impresa o dei suoi collaboratori, dipendenti o consulenti, che avvengano durante i lavori di costruzione dell’Infrastruttura e durante la gestione delle stesse, ivi inclusi, fra l’altro, i danni causati dalle attività dell’Impresa alle reti di servizi presenti sulle aree nelle quali si svolgeranno i lavori o nel relativo sottosuolo, i danni che i mezzi d’opera o di trasporto utilizzati dall’Impresa provochino alla rete stradale urbana o alle proprietà o ai beni dei terzi, i danni di qualsiasi natura che dovessero derivare al Comune a seguito di errori od omissioni nel progetto definitivo od esecutivo o nella esecuzione delle opere nonché i danni derivanti da eventi quali il distacco e la caduta dei concentratori o la rovina delle relative paline sempre che dovute a cedimento strutturale o difetto di installazione e posa in opera e non a cause esterne non imputabili all’Impresa;
b) tutti gli altri danni e rischi, di qualunque natura e origine, anche se non
espressamente menzionati alla lettera precedente, che possano essere causati al Comune o a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dall’Impresa.
La copertura assicurativa decorrerà dalla data di sottoscrizione della presente
convenzione e cesserà alla data di conclusione della concessione
Art. 23 (Limitazioni ed esoneri di responsabilità) – Resta inteso fra le Parti che, salvo che in caso di dolo o colpa grave, l’Impresa sarà esonerata da ogni responsabilità per inadempimento o ritardo nell’esecuzione degli obblighi nascenti dall’attuazione della presente convenzione, qualora l’inadempimento o il ritardo derivino da una o più delle seguenti cause:
• malfunzionamento o indisponibilità della rete GSM;
• disastro o calamità naturali;
• furti o atti vandalici;
• inadeguatezza o cattivo stato di manutenzione degli impianti posti a monte o a valle dei misuratori;
• assenza, irreperibilità o indisponibilità degli utenti.
Art. 24 (Risoluzione anticipata) – Il Comune potrà esercitare il diritto di risolvere anticipatamente la presente convenzione nei casi e con gli effetti previsti dall’art. 136 del d.lgs. n. 163 del 2006. Nei casi di cui all’art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006, il Comune potrà altresì esercitare il diritto di recesso.
Fermo restando quanto previsto agli artt. 6 e 27 della presente convenzione, l’Impresa potrà dichiarare risolta la presente convenzione per fatto e colpa del Comune, comunicando la relativa volontà al Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, nel caso in cui lo stesso Comune si renda inadempiente al pagamento di due rate consecutive del corrispettivo dovuto. Per effetto dell’intervenuta risoluzione, all’Impresa sarà in tal caso riconosciuto un rimborso di importo pari alla somma tra:
• il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli
ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'Infrastruttura non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dall’Impresa;
• le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
• un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario; tale indennizzo non sarà dovuto nel caso in cui la gestione del servizio dovesse passare all’A.T.O. o ad altro organismo analogo previsto dalla legge.
La medesima disciplina troverà applicazione in caso di revoca della convenzione per motivi di pubblico interesse o di esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, restando inteso a tale riguardo che l’efficacia della revoca o del recesso sarà condizionata all’integrale versamento da parte del Comune di quanto dovuto all’Impresa a titolo di rimborso.
Art. 25 (Penali) – In caso di inadempimento dell’Impresa agli obblighi nascenti dalla presente convenzione, e ferma restando la possibilità di addivenire, sussistendone i presupposti di legge, alla risoluzione della convenzione per fatto e colpa dell’Impresa, troveranno applicazione le seguenti penali:
▪ per la mancata effettuazione di un ciclo di lettura completo: euro diecimila (€ 10.000,00);
▪ per la mancata effettuazione di una singola lettura su una o più utenze per due trimestri consecutivi: € 0,60 (euro zero virgola sessanta) per ciascuna utenza non letta;
▪ per la mancata installazione dei tele-lettori nei tempi previsti dall’art. 7 della presente convenzione, salvo che in presenza di una o più Condizioni di non installabilità del sistema di tele-lettura, così come definite al punto XL) delle
premesse alla presente convenzione: € 1,00 (euro uno/00) per ciascun tele-
lettore non installato nei tempi previsti;
▪ per il ritardo, superiore alle 48 (quarantotto) ore, nella stampa ed avvio al recapito delle fatture, € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00).
Per il mancato rispetto dei termini previsti per l’effettuazione dei servizi di gestione e manutenzione di cui all’art. 16 della presente convenzione, si applicherà infine, sempre a titolo di penale, una decurtazione del relativo compenso pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) per ogni giorno di ritardo.
Il pagamento delle penali di cui al presente articolo sarà garantito mediante la prestazione di idonea cauzione costituita da fidejussione a prima richiesta ... rilasciata da
... per un importo di € 10.000,00 (euro diecimila), pari al 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio così come stimato nel Piano economico- finanziario presentato in sede di gara.
Art. 26 (Comunicazioni fra le Parti) – Ai fini dell’invio di tutte le comunicazioni previste dalla presente convenzione le Parti eleggono domicilio come segue:
- il Comune presso la sede municipale di Villa San Giovanni.
- La mandataria in Villa San Giovanni e presso la sede municipale ...
Qualunque variazione del domicilio indicato non avrà effetto se non comunicata per iscritto dall’una all’altra parte con un preavviso di almeno quindici giorni.
Art. 27 (Risoluzione delle controversie) – Per qualsiasi controversia che dovesse in ogni tempo insorgere fra le Parti in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione, o di eventuali atti integrativi o modificativi di quest’ultima, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Catania.
Resta salva la possibilità di attivare, ricorrendone i presupposti, la procedura di accordo bonario di cui all’art. 240, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabile.
Art. 28 (Accordo per il trattamento dei dati) – Contestualmente alla stipula della presente
convenzione, le Parti sottoscrivono un Accordo per il trattamento dei dati personali (data processing agreement), destinato a regolamentare le modalità di trasferimento, conservazione ed utilizzazione dei dati personali degli utenti. Il testo di detto Accordo per il trattamento dei dati personali si intende ad ogni effetto come parte integrante della presente convenzione.
Art. 29 (Cessione della gestione del servizio acquedotto - Società di progetto) – In caso di cessione della gestione del servizio acquedotto da parte del Comune, l’Impresa si impegna a garantire al nuovo ente gestore, qualora quest’ultimo non intenda subentrare nei diritti e negli obblighi assunti dal Comune ai sensi della presente convenzione, la possibilità di esercitare il diritto di riscatto anticipato dell’Infrastruttura.
Detto diritto di riscatto potrà essere esercitato versando all’Impresa un corrispettivo forfetario pari: ad € 7.929.000,00 per il primo anno di durata della presente convenzione; ad € 7.193.000,00 per il secondo anno di durata della presente convenzione; ad € 6.825.000,00 per il terzo anno di durata della presente convenzione; ad € 6.457.000,00per il quarto anno di durata della presente convenzione; ad € 6.089.000,00 per il quinto anno di durata della presente convenzione; ad € 5.721.000,00 per il sesto anno di durata della presente convenzione; ad € 5.353.000,00 per il settimo anno di durata della presente convenzione; ad € 4.985.000,00 per l’ottavo anno di durata della presente convenzione; ad € 4.617.000,00 per il nono anno di durata della presente convenzione; ad € 4.249.000,00 per il decimo anno di durata della presente convenzione; ad € 3.881.000,00 per l’undicesimo anno di durata della presente convenzione; ad €
3.513.000,00 | per | il dodicesimo anno di durata della presente convenzione; ad € |
3.145.000,00 | per | il tredicesimo anno di durata della presente convenzione; ad € |
2.777.000,00 | per | il quattordicesimo anno di durata della presente convenzione; ad |
€ 2.409.000,00 per il quindicesimo anno di durata della presente convenzione; ad €
2.041.000,00 per il sedicesimo anno di durata della presente convenzione; ad € 1.673.000,00 per il diciasettesimo anno di durata della presente convenzione; ad € 1.305.000,00 per il diciottesimo anno di durata della presente convenzione.
Il subentro del nuovo ente gestore dovrà essere comunicato per iscritto da parte del Comune all’Impresa con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Salvo che il subentro sia imposto da norme inderogabili di legge, nel caso in cui il nuovo ente gestore non offra, ad insindacabile giudizio dell’Impresa, adeguate garanzie di solvibilità, l’Impresa potrà recedere dalla presente convenzione entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione relativa al subentro. Si applicherà in tal caso la disciplina relativa alla risoluzione per fatto e colpa del Comune, di cui all’art. 24 della presente convenzione.
In caso di subentro della gestione del servizio acquedotto, degli eventuali debiti derivanti dall’attuazione della presente convenzione, e maturati alla data del subentro, risponderanno solidalmente il Comune ed il nuovo ente gestore.
Per l’attuazione della presente convenzione, l’Impresa avrà facoltà di costituire un’apposita Società di progetto, in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche consortile.
La Società di progetto così costituita subentrerà di diritto nel rapporto di cui alla presente convenzione, senza necessità di approvazione o autorizzazione e senza che il subentro costituisca cessione del contratto.
Le azioni o quote della Società di progetto, ove già costituita, non potranno essere in nessun caso alienate prima dell’intervenuto collaudo dell’Infrastruttura, salva espressa autorizzazione in tal senso da parte del Comune. La Società di progetto dovrà essere dotata di un capitale minimo pari a ...
Art. 30 (Cessione dei crediti maturati e maturandi a favore dell’Impresa) – Dietro
autorizzazione espressa del Comune, l’Impresa potrà cedere in tutto o in parte a banche
o ad altri intermediari finanziari autorizzati i crediti maturati o maturandi nei confronti del Comune per effetto della presente convenzione.
Art. 31 (Interpretazione - Normativa applicabile) – Nessuna previsione della presente convenzione potrà essere intesa in contrasto con quanto previsto in seno al Bando nonché al Disciplinare. Ove un tale contrasto sia ravvisato, saranno considerate prevalenti e troveranno applicazione comunque le pertinenti disposizioni del Bando o del Disciplinare.
Per tutto quanto non espressamente stabilito in seno alla presente convenzione, né disciplinato dal Bando di gara o dal Disciplinare, le Parti si richiamano alla vigente normativa in materia di contratti e lavori pubblici nonché di finanza di progetto (project financing), in quanto applicabile.
Art. 32 (Modifiche e integrazioni) – Qualsiasi integrazione o modifica alla presente convenzione non avrà efficacia se non espressamente pattuita per iscritto nelle medesime forme della presente.
Art. 33 (Spese) – Le spese del presente atto e sue conseguenti, ivi compresi compensi, spese ed oneri tributari per il rilascio delle fidejussioni, saranno integralmente a carico dell’Impresa. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L’imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante MODELLO Unico Informatico (M.U.I.), per l’importo di € 45,00.
E richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da me mediante strumenti informatici su 55 pagine a video fin qui, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo
sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma
digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lkgs 7/3/2005 n.82 Codice dell’Amministrazione digitale,
di seguito verificata a mia cura. In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.
Per il Comune IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Francesco Morabito
Per il Concessionario A.T.I. Telereading s.r.l – Holley Utility Service s.r.l. – Earth s.r.l. F.to Roberto Vincenzo Mazzullo n.q.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Francesco Gangemi
Registrato a Reggio Calabria il 23/07/2014 al n. 2695/1T