TRIBUNALE DI ROMA
TRIBUNALE DI ROMA
PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
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XXXXXXX Xxxxxxxx (c.f. MNDMCL49C19C744N) nato a Città della Pieve il 19.03.1949 e residente in XXXX, Xxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx x. 00, rappresentato e difeso per delega in calce al presente atto, dall’Avv. Xxxxx Xxxxxxx (CF BLNPLA64P24D653J - PEC xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx - FAX 0000000000) ed elett. dom. presso il suo studio in Xxxxx Xxxxx (XX), X.xxx xxxxx Xxxxxxxxx, 00
PREMESSO CHE
- Xxxxxxx Xxxxxxxx, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge n. 3 del 27/01/2012, in seguito meglio specificate, depositava in data 07/09/2021 presso l’OCC dell’Ordine degli avvocati di Roma, richiesta per la nomina di un professionista che svolgesse la funzione di Organismo di Composizione della Crisi;
- in data 08/09/2021 veniva nominato quale professionista incaricato
l’avvocato Xxxxxxx Xx Xxxxxxx che accettava l’incarico;
tanto premesso gli istanti, per mezzo del sottoscritto procuratore e con il supporto e la consulenza dell'OCC nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, I comma, L. n 03/2012, ha predisposto la presente proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, al fine di ottenere la necessaria autorizzazione per la relativa esecuzione, con riserva di integrare i punti che necessiteranno di eventuali modifiche e/o integrazioni.
SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ DELLA PRESENTE ISTANZA
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, Legge n. 3/2012 e succ. mod., ed integrazioni, in quanto l’istante:
a) si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia il ricorrente si trova "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente
liquidabile per farvi fronte, ….. ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" secondo le scadenze originariamente pattuite;
b,) non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del
X.X. 00 marzo 1942, n. 267, in quanto l’attività d’impresa è cessata da oltre un anno ed in ogni caso non ricorrono i presupposti di cui all’art. 1 legge fallimentare;
c) non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla legge n. 3/2012.
d) non ha subito provvedimenti d'impugnazione, risoluzione di accordo del debitore ovvero, di revoca o di cessazione del piano del consumatore. Pertanto, in presenza di una condizione di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, Co. 19 L. 3/2012, l’istante ha predisposto la presente proposta di accordo al fine di ottenere la necessaria autorizzazione per l'esecuzione dello stesso, con riserva di integrare i punti che necessiteranno di eventuali modifiche o approfondimenti.
SULLE CAUSE DELL’INDEBITAMENTO
Xxxxxxx Xxxxxxxx è titolare dell’omonima impresa agricola, costituita nel 1987 e si occupa da sempre dell’allevamento di bovini, principalmente di razza Chianina e Limousine, per la produzione di carne. All’inizio degli anni 2000, la necessità di rinnovare l’azienda portò ad una crisi di liquidità che fu aggravata e resa quasi ingestibile dall’avvento in quel periodo della crisi che colpì il settore zootecnico a seguito della epidemia da encefalopatia spongiforme bovina (c.d. mordo della “mucca pazza”) che porto al crollo dei consumi di carne bovina ed al divieto assoluto, a partire dal marzo 2001 e per molti anni, di vendita della bistecca “fiorentina” (docc. 39-40 gestore), taglio di carne per cui le chianine sono particolarmente ricercate. Tale circostanza portò ad un crollo del fatturato che da € 167.432,74 del 2000 passò ad € 94.870,55 nel 2001 e ad € 87.254,00 nel 2002 e via via a calare negli anni (doc. 38 gestore). Si determinava perciò nel 2007 a chiedere un prestito al Monte dei Paschi di Siena di € 500.000,00 per poter risanare l’azienda e investire nella riconversione dell’attività imprenditoriale (doc. 46 gestore). Nel 2009 la moglie di Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx,
per reperire ulteriore liquidità, contraeva un mutuo di € 90.000,00 con la Banca Popolare di Spoleto (all. 01), mutuo per il quale Xxxxxxx Xxxxxxxx si costituì fideiussore (doc. 41 gestore). Nonostante questi tentativi, la grave crisi economica che ha colpito il nostro Paese e l’Europa in generale proprio in quegli anni, e la conseguente congiuntura negativa, rendeva però impossibile creare flussi di cassa sufficienti per poter fare fronte agli impegni di rimborso del mutuo. Oltre a questo, va anche evidenziato che nel 2008 Xxxxxxx Xxxxxxxx, sempre in cerca di soluzioni per ristrutturare la propria attività, rimase vittima di una truffa da parte di un impiantista al quale si era rivolto per installare un impianto fotovoltaico nell’azienda. Tale truffa portava ad una perdita di € 50.000,00 per cui l’impiantista veniva condannato in sede penale dal Tribunale di Viterbo (doc. 47 gestore).
Nel 2011 pertanto subiva il pignoramento dell’abitazione familiare e degli immobili facenti parti dell’azienda. La procedura esecutiva è attualmente pendente presso il Tribunale di Terni (ex sede di Orvieto) con numero di RG 73/2011 (all. 02). Nel 2018 anche la Sig.ra Frasacco, che per gli stessi motivi non era stata in grado di rimborsare le rate del mutuo, subiva il pignoramento dei terreni e degli immobili ipotecati. Attualmente per tali bene è pendente procedura esecutiva immobiliare RG 375/2018 presso il Tribunale di Perugia (all. 03). In data 10/11/2021 l’immobile è stato aggiudicato (doc. 43 gestore) per la somma di € 57.390,00.
SULL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE PROPRIE OBBLIGAZIONI
In nucleo familiare è costituto soltanto da Xxxxxxx Xxxxxxxx e dalla moglie Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx e la residenza è fissata in Roma, Via Xxxxxxxx xx Xxxxxxx (all. 04), nell’appartamento della figlia Xxxxxx che li ospita in comodato gratuito con l’unico obbligo di copertura delle spese. Entrambi sono pensionati e attualmente vivono solo grazie alla pensione minima percepita da entrambi, nel totale circa 1.150,00 euro. La pensione di vecchiaia di Xxxxxxx Xxxxxxxx ammonta attualmente a circa € 520,00 (doc. 48 gestore).
Tale reddito risulta appena sufficiente per le necessità della vita della famiglia, se si considera l’elenco delle spese mensili che si riporta sinteticamente:
Spese del nucleo familiare | |
Spese per alimenti | 400 |
Spese per spostamenti (da Roma a Città della Pieve) | 250 |
Utenze (media mensile) | 150 |
Spese vive (imprevisti, spese mediche) | 150 |
Abbigliamento | 100 |
Utenza telefonica mobile | 20 |
Spese condominiali | 50 |
TOTALE | 1120 |
L’importo risulta coerente con quello indicato come valore soglia per la povertà assoluta calcolato sul sito ISTAT (all. 05).
È pertanto evidente che con il reddito attuale, il debito accumulato non potrà mai essere sanato
SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVA E PASSIVA
ATTIVO
Come detto sopra, l’unica fonte di reddito attuale è data dalla pensione che appunto è appena sufficiente a coprire le necessità della vita.
Da un punto di vista patrimoniale, Xxxxxxx Xxxxxxxx risulta proprietario dei beni immobili descritti nell’allegato estratto catastale (all. 06), siti in Città della Pieve in provincia di Perugia. Tutti gli immobili sono oggetto della procedura esecutiva RG 73/2011 Tribunale di Xxxxx sopra ricordata. Xxxxxxx Xxxxxxxx risulta inoltre comproprietario, unitamente a Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, di un garage in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx (xxx. 00 gestore), che si mette a disposizione della procedura.
Per quanto riguarda invece i beni mobili registrati, risulta formalmente proprietario di un autoveicolo Porche Cayenne del 2007, di cui però è stata
presentata denuncia di perdita di possesso per furto in data 09/06/2008 (all. 07).
Inoltre, nel 2015 Xxxxxxx Xxxxxxxx ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni l’istituto di credito Crediumbria Banca di Credito Cooperativo, chiedendo il riconoscimento di interessi usurari e anatocistici nel rapporto di conto corrente 80290 aperto presso la filiale di Città della Pieve. Il giudizio è stato definito con sentenza 823/2020 (all. 08) che ha riconosciuto a Xxxxxxx Xxxxxxxx un credito di € 87.651,02 nei confronti dell’istituto di credito. Attualmente è pendente l’appello presso la Corte d’Appello di Perugia (all. 09). Anche questa somma, nel momento in cui si concretizzerà, sarà messa a disposizione della procedura.
PASSIVO
Per quanto riguarda le passività Xxxxxxx Xxxxxxxx presente la seguente situazione debitoria:
Uscite | ||
Descrizione | Ammontare | |
1 | MPS (Siena NPL - Ipotecario) | 624.975,45 |
2 | MPS (Siena NPL - Chirografo) | 490.524,13 |
3 | Banco Desio – residuo (fideiussione mutuo Frasacco) | 30.000,00 |
4 | Fino 2 securitisation (Chirografo) | 20.088,22 |
5 | AE Riscossione (Imposte dirette e IVA) | 156.367,00 |
6 | AE Riscossione (INPS) | 44.841,55 |
7 | AE Riscossione (Debiti Com. Roma e R. Lazio) | 35.112,04 |
8 | AE Riscossione (Chirografo) | 28.126,02 |
9 | Comune di Roma - non inscritti a ruolo | 4.322,02 |
TOTALE | 1.430.034,41 |
Tutti i debiti sono legati esclusivamente all’attività imprenditoriale. I creditori, sono parte nella procedura esecutiva RG 73/2011 attualmente pendente presso il Tribunale di Terni. Per quanto riguarda il debito con Banca Desio, è stato indicato, in accordo con il gestore, in maniera prudenziale in € 30.000,00, tenendo conto del fatto che, come sopra
evidenziato, l’immobile di proprietà della moglie oggetto di esecuzione è stato aggiudicato, abbattendo in maniera consistente il debito, ma devono essere ancora quantificate le spese di procedura.
PROCEDIMENTI PENDENTI
Come sopra ricordato, oltre al procedimento esecutivo dinanzi al Tribunale di Terni, Xxxxxxx Xxxxxxxx ha un contenziosa aperto con l’istituto di credito Crediumbria Banca di Credito Cooperativo, per il riconoscimento di interessi usurari e anatocistici nel rapporto di conto corrente 80290 aperto presso la filiale di Città della Pieve. Il giudizio è stato definito con sentenza 823/2020 che ha riconosciuto a Xxxxxxx Xxxxxxxx un credito di € 87.651,02 nei confronti dell’istituto di credito. Attualmente il giudizio è pendente presso la Corte d’Appello di Perugia. L’udienza di discussione è fissata per il giorno 23/11/2022.
SUI COSTI DELLA PROCEDURA
Si precisano i costi della procedura, da intendersi in prededuzione:
- costi relativi agli onorari da corrispondere all’Organismo di Composizione della Crisi dell’Ordine degli Avvocati di Roma, quale gestore della procedura:
€ 21.821,78 oltre IVA e Cassa di Previdenza (doc. 44 gestore);
- costi relativi agli onorari dell’avvocato Xxxxx Xxxxxxx, quale procuratore
dell'istante, comprensivo di IVA e Cassa di Previdenza: € 6.500,00.
SUL CONTENUTO DELL’ACCORDO
Le prospettive di superamento della crisi da sovraindebitamento che attualmente affligge Xxxxxxx Xxxxxxxx, è legata alle prospettive concrete di ristrutturazione dell’azienda agricola che verrebbe rilevata e parzialmente riconvertita dalle figlie Xxxxxx e Xxxxxxx. In particolare Xxxxxx acquisterebbe l’abitazione paterna che sarebbe riconvertita in un B&B inserito nell’azienda agrituristica. La struttura, sarebbe dotata di piscina, già presente ma rinnovata, di un campo da padel e di una serie di attività legate all’attività agricola e zootecnica presenti nell’azienda, di cui si occuperà la figlia Xxxxxxx, che gestirà l’allevamento delle chianine e degli altri animali da carne. È prevista anche un allevamento di maiali della varietà “cinta
senese”, che verrebbero allevati allo stato brado o semi-brado, nei boschi di
proprietà dell’azienda.
Concretamente, per la realizzazione di tale idea imprenditoriale è stata presentato un progetto con richiesta di finanziamento, utilizzando gli apposti fondi messi a disposizione dai bandi ISMEA-ANPAL e da quelli di Sviluppumbria (all. 10-12), di cui si sta attendendo la risposta ma per i quali, vista la serietà della proposta e la presenza dei fondi appositi, l’accettazione dovrebbe essere solo una formalità.
Venendo alle cifre, per l’acquisto dell’immobile Xxxxxxx Xxxxxx, che ha sottoscritto contratto preliminare condizionato all’omologa dell’accordo (doc. 50 gestore), verserebbe la somma di € 300.000,00 che verrebbe messa a disposizione della procedura ad estinzione della procedura esecutiva. Tale importo verrebbe a assorbita interamente dal creditore ipotecario, che in questa maniera si vedrebbe soddisfatto in maniera più vantaggiosa rispetto all’alternativa liquidatoria come sarà illustrato meglio sotto.
Con il ricavato della vendita del garage di Via Xxxxxxxx xx Xxxxxxx invece, stimato in circa € 15.000,00 (all. 13), verrebbero soddisfatti parzialmente gli altri creditori aventi privilegio mobiliare ed i chirografari.
Inoltre, qualora la Corte d’Appello di Perugia dovesse confermare, come è altamente probabile, la sentenza del Tribunale di Terni e riconoscere il diritto al versamento della somma di € 87.651,02, anche tale importo, detratte le eventuali spese legali non coperte dalla soccombenza, verrebbe messo a disposizione dei creditori.
Alla completa riuscita dell’accordo, dovrà conseguire l’integrale
esdebitazione di Xxxxxxx Xxxxxxxx per i crediti sopra indicati.
SULLA CONVENIENZA RISPETTO ALL’ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
L’alternativa liquidatoria è costituita sostanzialmente dalla vendita in sede esecutiva degli immobili di Città della Pieve.
Tali immobili sono stati posti in vendita in data 05/10/2021 (doc. 52 gestore) nei 4 lotti in cui sono suddivisi, ai seguenti prezzi base considerato, come di prassi, il ribasso del 25%:
vendita 05/10/2022 - prezzo base | |
lotto 1 | 115.646,48 |
lotto 2 | 67.236,33 |
lotto 3 | 13.710,94 |
lotto 4 | 8.437,50 |
TOTALE | 205.031,25 |
Il lotto uno è stato aggiudicato al prezzo di € 242.500,00 ma il saldo, previsto al massimo per il giorno 02/02/2022, non è stato versato e quindi sarà rimesso in vendita presumibile allo stesso prezzo dell’ultima asta. I lotti 2-3-4 sono stati nuovamente messi in vendita al prezzo ribassato del 50% e l’esperimento di vendita è previsto per il giorno 22/02/2022 (all. 14).
prossima vendita | |
lotto 1 (da fissare) | 115.646,48 |
lotto 2 (vendita 22/02/2022) | 25.213,62 |
lotto 3 (vendita 22/02/2022) | 5.141,60 |
lotto 4 (vendita 22/02/2022) | 3.164,06 |
TOTALE | 149.165,77 |
La somma minima realizzabile, ammesso che i prossimi esperimenti di vendita siano positivi, è pertanto molto inferiore ai 300.000 euro proposti. Ma anche volendo ipotizzare che il lotto uno nei prossimi esperimenti venga aggiudicato allo stesso prezzo di € 242.500,00 raggiunto nell’ultima vendita, il totale, pari circa ad € 276.000,00, sarebbe in ogni caso inferiore alla somma proposta.
Tra le utilità, va poi considerato che nelle casse della procedura esecutiva 73/2011 Trib. Terni, ci sono gli acconti corrisposti per le precedenti vendite aggiudicate e non saldate, pari ad € € 54.330,00 (All. 15).
Oltre a questo va poi sottolineato che Xxxxxxx Xxxxxxxx offre ai creditori le somme derivanti dalla causa attualmente pendente presso la Corte d’Appello di Perugia pari ad € 87.651,02, a cui andranno detratte le eventuali spese legali non coperte dalla soccombenza, e il l’intero ricavato della vendita del garage di Via De Ambrogi in comproprietà con la moglie, che cederebbe la propria quota, stimato in circa € 15.000,00 (doc. 54 gestore).
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In conclusione i debitori, consapevoli della grave situazione in cui versano, con l'ausilio dello scrivente avvocato e con l'avallo del nominato Gestore della crisi, Avv. Xxxxxxx Xx Xxxxxx, ritengono che l’accordo proposto sia la soluzione migliore per soddisfare i suoi creditori, avendo contemporaneamente e nel rispetto della legge una nuova possibilità di ripartenza.
Avendo l’accordo contenuto parzialmente liquidatorio, si sottopone fin d’ora all’attenzione del Tribunale l’opportunità, anche per contenere i costi, di nominare liquidatore lo stesso Avv. Xx Xxxxxxx, già a conoscenza dei fatti e della complessiva situazione di Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Conseguentemente, per tutto quanto sopra esposto, Xxxxxxx Xxxxxxxxx
CHIEDE
che questo Illustrissimo Tribunale, voglia:
- dichiarare l’apertura della procedura di accordo d composizione della crisi da sovraindebitamento di cui agli art, 7 del Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx;
- fissare ex art. 10 comma 1 l. 3/2012 l’udienza con i relative conseguenti provvedimenti e i termini per comunicazioni della proposta allegata e del decreto ai credito nei termini de legge, disponendo l’idonea forma di pubblicità;
- ordinare, ex art. 10, comma 2, lett. c) , L. n. 3/2012, sempre con decreto, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e conseguentemente sospendere l’esecuzione 73/2011 del Tribunale di Terni (ex Orvieto)
Da un punto di vista documentale, per evitare inutili duplicazione nella produzione con appesantimento del fascicolo, nella narrazione si è fatto riferimento ai documenti allegati alla relazione del gestore, dove presenti.
Si producono inoltre i seguenti allegati indicati nel ricorso: All. 1) Mutuo Frasacco
All. 2) Pignoramento MPS
All. 3) Pignoramento Frasacco All. 4) Stato di famiglia
All. 5) Calcolo soglia povertà All. 6) Estratto Catastale
All. 7) Visura PRA
All. 8) Sentenza Crediumbria
All. 9) Atto di appello Corte Appello Perugia
All. 10) Richiesta finanziamento BeB Fondo Rotativo Nazionale All. 11) Richiesta Sviluppumbria di ammissione ristrutturazione All. 12) Richiesta finanziamento immobile
All. 13) Stima garage via De Ambrogi All. 14) avviso vendita 22/02/2022
All. 15) Relazione con saldo e assegno successivo
- Nella valutazione della situazione del ricorrente si è fatto inoltre riferimento ai seguenti documenti:
All. 16) Stato di famiglia
All. 17) CRIF Xxxxxxx Xxxxxxxx All. 18) Certificato debiti fiscali All. 19) Cancellazione Mondini
All. 20) Ordinanza nuove vendite 03-12-2017
All. 21) Ordinanza nuove vendite 13-05-2021 All. 22) Costituzione Siena NPL per MPS
All. 23) Precisazione credito Siena NPL All. 24) PERSONE FISICHE 2015
All. 25) PERSONE FISICHE 2016
All. 26) PERSONE FISICHE 2017
All. 27) CU 2017
All. 28) CU 2018
All. 29) CU 2019
All. 30) CU 2020
All. 31) Studio fattibilità acquisto immobile
All. 32) Estratti Blu banca All. 33) Scheda persona Roma, 08/02/2021
Avv. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx