SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA (Contratto estimatorio)
BOLLO DI LEGGE
SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA (Contratto estimatorio)
Premesso che:
• con provvedimento n. 261 del 28 dicembre 2015, rettificato con provvedimento n. 272 del 31 dicembre 2015, è stata indetta procedura aperta, a sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. n. 163/06, per la fornitura mediante contratto estimatorio, in 27 lotti distinti di protesi per endoscopia digestiva occorrenti all’unione d’acquisto fra le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Xxxxxx Xxxx, di durata triennale - capofila Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, occorrente alle Aziende Sanitarie Associate all’Area Vasta Xxxxxx Xxxx;
• con n. [indicare] del [indicare data] si prendeva atto dell’esito della gara, aggiudicando la fornitura alla ditta / alle ditte;
• la ditta/le ditte aggiudicataria/e ha/hanno presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto;
• la ditta/le ditte ha/hanno prestato cauzione definitiva per l’importo di € [indicare] tramite [indicare modalità: fidejussione, polizza n. _ del ; versamento in contanti etc.] a garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto;
• ai sensi del comma 5 dell’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006, la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva è stata inviata a tutti i soggetti ivi indicati, in data [indicare data].
• la stazione appaltante ha richiesto l’informativa ai sensi della normativa c.d. “antimafia”, di cui al D.Lgs 159/2011, con prot._ del e che l’Azienda sanitaria stipulante si riserva di risolvere il presente contratto qualora le verifiche da parte dell’ufficio competente ravvisino, ai sensi della normativa specifica, impedimenti alla prosecuzione contrattuale.
• Codice CIG n.
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge
TRA
l’Azienda _, di seguito denominata “Azienda contraente” rappresentata da ……………………., nato a ……………. (…..) il ………………., in qualità di , tenuto conto
dei poteri di cui ……. (indicare l’atto) del ……………, tale nominato con ………………. (indicare l’atto) del
……………;
E
l’Impresa ………………………………. con sede in via …………………, n. …… - CAP …… – a
…………………. (……) – Codice Fiscale e P. IVA n. ……………………, iscritta al Registro Imprese della CCIAA di …………… al n. ………………… in data …………, di seguito denominata semplicemente “Impresa” o “Fornitore”, in persona del Sig. ……………….. nato a ………… (……) il , in qualità di
……………………….. (Presidente, Amministratore, Procuratore, …………….), nominato con atto del
……………….., come risulta dalla visura del Registro Imprese della CCIAA di ……… n del
……./procura notarile, a ministero del Notaio ………….. del Distretto notarile di ……, rilasciata da …………..
in data ;
si conviene e si stipula quanto segue:
ART 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto la consegna in conto deposito, da parte dell’Impresa all’Azienda contraente, di materiale costituente il/i lotto/i nn. __ individuato con i relativi prezzi, nell’allegato elenco _ _ che forma parte integrante del presente contratto. L’Azienda contraente si obbliga a pagare all’Impresa i materiali consumati e a restituire alla stessa, al termine della fornitura, quelli non utilizzati.
Per quant’altro non disciplinato nella presente scrittura privata, si fa espresso riferimento a quanto previsto nel capitolato speciale e allegato capitolato tecnico, al disciplinare di gara, alle norme in materia e al Codice Civile. La fornitura comprende l’esecuzione dell’appalto descritto nei predetti documenti. Pertanto, ai fini dell’esatta individuazione e disciplina dell’oggetto del presente contratto, le parti fanno riferimento documenti di gara e precisamente:
a) capitolato speciale e allegato capitolato tecnico;
b) documentazione tecnica ed offerta economica della ditta affidataria;
c) atto di aggiudicazione definitiva.
I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché materialmente non allegati allo stesso.
ART 2 – DURATA DEL CONTRATTO - PREZZI
La durata contrattuale pari a tre anni decorre dalla data di stipula della presente scrittura privata (oppure dalla data di esecuzione anticipata di specifiche prestazione contrattuali ai sensi dell’art. 11 commi 9 e 12 del D.Lgs. 163/06 e che sarà indicata nell’atto di aggiudicazione da utilizzare in via eccezionale quale ipotesi residuale da porre in relazione con il grave danno all’interesse pubblico che deriverebbe dalla mancata esecuzione immediata delle prestazioni stesse).
Si precisa che l’Impresa avrà l’obbligo di prorogare la fornitura ai sensi dell’art. 2 del Capitolato speciale, comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto.
Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto per almeno il primo anno di durata dello stesso. Successivamente, su istanza motivata delle parti, eventuali richieste di revisione prezzo saranno valutate in contraddittorio tra le parti.
Le revisioni, nei termini di cui all’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 saranno operate per mezzo di apposita istruttoria sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 dello stesso X.Xxx. 163/2006. In caso di mancanza della pubblicazione dei dati di cui al citato articolo 7, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell’indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (Indice F.O.I.).
ART 3 – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo dovuto al fornitore dall’Azienda contraente, in forza degli ordinativi di fornitura, sarà prezzo unitario per le quantità.
Tali corrispettivi si riferiscono ai prodotti consegnati e consumati nel pieno adempimento delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’Azienda contraente o di Aven. Tutti gli obblighi ed oneri del fornitore derivanti dall’esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e pertanto, fatto salvo quanto disposto all’art. 2 del presente contratto e dall’art. 2 del Capitolato speciale, si intende fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.
Per il dettaglio delle condizioni economiche di fornitura si rinvia ai contenuti del documento allegato al presente contratto (allegato n. ).
ART. 4 RESPONSABILE DELL' APPALTO PER CONTO DELL’ IMPRESA
L’Impresa individua nel Sig. …………… – telefono ………………, posta elettronica , il
responsabile dell'appalto che sarà il riferimento per tutti gli adempimenti previsti dal presente contratto. Il responsabile dell’appalto dovrà controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del contratto. In caso di assenza o impedimento del responsabile prima indicato, l’Impresa dovrà comunicare tempestivamente, e comunque prima della sua assenza, il nominativo e il recapito di un sostituto. Tutte le comunicazioni trasmesse al Responsabile dell’appalto, sopra individuato, si intendono fatte all’Impresa stessa, a tutti gli effetti civili e legali. A tal fine l’Impresa accetta che le comunicazioni avvengano effettuate tramite PEC/fax al seguente indirizzo/numero: [indicare indirizzo PEC o numero FAX].
ART 5 – INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CONTO DEPOSITO ( RCD)
L’Azienda contraente si impegna ad individuare un responsabile del singolo conto deposito attivato ovvero colui che sarà incaricato dell’esecuzione del contratto estimatorio per tutta la durata prevista dal contratto e in particolare:
• Gestirà la movimentazione del materiale (art.6-7)
• Gestirà le scorte secondo il metodo FIFO (art. 11)
ART 6 – COSTITUZIONE DEL CONTO DEPOSITO
Il conto deposito verrà istituto preferibilmente presso [la sala operatoria dell’Ospedale o il reparto Ospedaliero / Magazzino / Deposito] dell’Azienda dopo il recepimento ed il controllo della merce da parte delle strutture competenti dell’Azienda contraente.
L’Impresa si obbliga entro e non oltre 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto a consegnare in conto deposito alla struttura competente dell’Azienda contraente il materiale nella quantità e qualità definite all’art 1 al fine di costituire una scorta per tale struttura.
L’impresa provvede ad emettere documento di trasporto con la causale del conto deposito con la quantità consegnata, il codice prodotto della ditta, il numero di lotto di riferimento, l’eventuale numero di matricola di ciascun dispositivo. Il Dispositivo Medico verrà successivamente trasferito presso il reparto utilizzatore dove verrà registrato secondo il registro disponibile. Dopo l’utilizzo il DM verrà scaricato dal conto deposito.
Ai fini dei controlli sulle forniture, si rinvia all’art. 9 del Capitolato speciale.
Il fornitore si obbliga a mantenere invariato il materiale previsto come scorta in conto deposito, sia rispetto alla qualità e quantità, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità
ART 7 – UTILIZZO E RIPRISTINO DEI DISPOSITIVI MEDICI
Il RDC comunicherà, non oltre 24 ore dall’utilizzo, alla struttura competente, a mezzo fax o e-mail di aver utilizzato il materiale in conto deposito con l’indicazione del codice e del numero seriale, chiedendo contemporaneamente di provvedere al ripristino del materiale utilizzato.
Il Responsabile della struttura competente, entro e non oltre le successive 24 ore, provvederà ad inviare via fax /mail il codice e numero seriale dei prodotti utilizzati all’Servizio approvvigionamenti dell’Azienda contraente, che è obbligato, contestualmente alla suddetta comunicazione, ad emettere l’apposito ordinativo di acquisto sulla base del quale il fornitore provvederà al reintegro entro 24/48 ore lavorative ed ad emettere la relativa fattura.
E’ fatto divieto al fornitore di emettere fattura e/o procedere al reintegro in assenza dell’ordine.
ART 8 – ACCESSO AL CONTO DEPOSITO E VERIFICHE CONTABILI INVENTARIALI
Il RDC autorizzerà l’accesso al conto deposito qualora il fornitore ne faccia richiesta. Con periodicità trimestrale ed in regime di contraddittorio, il personale del Fornitore, il RCD e la struttura competente, provvederanno ad effettuare l’inventario del materiale giacente mediante redazione del verbale contenente la verifica dei beni utilizzati rispetto alle scorte iniziali. Copia di tale verbale, sottoscritta, viene rilasciata copia alle parti.
L’eventuale mancata corrispondenza dovrà essere verificata dal RCD, dall’Impresa fornitrice e dalla struttura competente controllando la documentazione in possesso, individuando le eventuali cause di incongruenza dei dati e provvedendo alla soluzione del problema nel più breve tempo possibile.
ART 9 – ORDINATIVI E FATTURAZIONI
Solo con l’emissione di formale ordinativo della merce utilizzata, l’Azienda contraente si obbliga a pagare il prezzo all’Impresa fornitrice: tale ordinativo verrà effettuato solo sulla base del modulo debitamente firmato dalla struttura competente a seguito del documento (fax/mail) del RCD attestate l’avvenuto utilizzo. L’ordine emesso dettaglierà il materiale utilizzato. La ditta utilizzerà tale ordine per l’emissione della fattura di pagamento che dovrà fare riferimento alla bolla di consegna emessa/e a suo tempo in conto deposito nel rispetto dei termini prefissati nel precedente art 6.
Con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini verranno emessi esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER
xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER.
In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronico che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione
ART 10 - PAGAMENTI
Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall’Azienda contraente in favore del fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto e negli atti richiamati. Ciascuna fattura emessa dal fornitore dovrà contenere il riferimento al contratto e al singolo ordinativo di fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita all’Azienda Sanitaria. I pagamenti verranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/02.
I termini decorrono dalla data di ricevimento fattura da parte dell’Azienda Sanitaria
S’intendono pervenute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso.
L’Impresa dovrà inviare obbligatoriamente ed esclusivamente le fatture attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. I dati necessari per l’invio della fattura elettronica sono i seguenti:
Denominazione Ente | AUSL/AOSO …………………. |
CODICE IPA (IPA) | |
CODICE UNIVOCO UFFICIO (CUU) |
La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal protocollo generale dell’Azienda Sanitaria nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.
Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda contraente per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l’erogazione delle forniture; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo l’Ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo fax PEC o e-mail all’appaltatore.
ART 11 – CUSTODIA DEI BENI
L’Azienda contraente si impegna attraverso il RDC a :
• provvedere ad una adeguata custodia e manutenzione dei dispositivi in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni impartite dal Fornitore e si impegnano inoltre ad impiegare detti materiali secondo l’uso per cui sono progettati;
• impiantare i materiali forniti nei tempi più lontani fra quelli esistenti in [sala operatoria/magazzino] secondo il metodo FIFO (First in First out) per cui restano in [sala operatoria / magazzino] le quantità relative agli ultimi materiali forniti
• informare immediatamente il Fornitore di eventuali danni ai materiali in deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.
Il Fornitore ha l’onere di verificare, anche mediante periodici controlli, i termini di scadenza dei dispositivi provvedendo al ritiro degli stessi entro e non oltre i successivi 30 giorni della data di scadenza stessa, con onere a suo carico.
ART 12 – DIFETTI ED IMPERFEZIONI
La dichiarazione di presa in consegna dei prodotti da parte dell’Azienda contraente non esonera l’Impresa fornitrice dalla responsabilità per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego.
Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell’Azienda contraente o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza del suo utilizzo.
ART 13 – SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI
Nel caso in cui un prodotto esca di produzione o in caso di temporanea indisponibilità, previa autorizzazione dell’Azienda capofila, l’Impresa fornitrice potrà procedere alla sostituzione con prodotti di pari funzionalità alle stesse condizioni economiche.
Tale procedimento implica l’integrazione dell’elenco allegato di cui all’art 1 che diventa pertanto appendice dello stesso che dovrà essere inviato via fax /mail all’Impresa fornitrice.
ART 14 – TRACCIABILITÀ DEI M ATERIALI
L’Impresa fornitrice si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle dell’Azienda contraente, permettano di rintracciare in modo semplice e rapido i pazienti sui quali è stato utilizzato un dispositivo oggetto di “recall”. In caso di “recall” l’Impresa dovrà fornire il codice e numero di serie del dispositivo medico in oggetto.
ART 15 – RESTITUZIONE M ATERIALI AL TERMINE DEL CONTRATTO
Alla scadenza del contratto, l’Azienda contraente dovrà restituire all’Impresa i prodotti non utilizzati, redigendo verbale attestante lo stato degli stessi. Le spese relative alla consegna e al ritiro del materiale sono a carico dell’Impresa.
ART 16 – CAUZIONE DEFINITIVA E ALTRE G ARANZIE
L’Impresa ha costituito il deposito cauzionale definitivo ai sensi dell’art. 24 del Capitolato speciale, per l’importo di euro _ _ ( ) mediante polizza emessa da .
Tale fidejussione s’intende del tipo “a prima richiesta” e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività, senza eccezione alcuna, entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Azienda.
L’Impresa ha consegnato copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi di esecuzione ai sensi dell’art. 24 del Capitolato speciale.
ART 17 PENALI E SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI
Si precisa che la disciplina delle penali di cui al presente articolo ha riferimento all’importo di ogni singolo contratto stipulato dalle Aziende sanitarie dell’AVEN.
A. Mancata consegna
Qualora il fornitore non effettuasse in tutto o in parte la consegna del materiale da fornire, l’Azienda contraente avrà la facoltà di risolvere il contratto “ipso facto et jure” mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo Raccomandata A/R, fax, PEC o e-mail, tenendo e incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità e di indennizzo dovuti, salvo danni maggiori.
Fermo restando l’equiparazione, di cui al 1° comma del presente paragrafo, fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, circa le conseguenze, qualora il fornitore non effettuasse una parte della fornitura, l’Azienda contraente si riserva inoltre il diritto di provvedere all’acquisto sul mercato anche per qualità migliore, addebitando alla Ditta inadempiente la differenza tra il prezzo pagato e il prezzo contrattuale.
Potrà inoltre essere applicata una penale nella misura massima del 10% sul valore della mancata o incompleta fornitura.
B. Ritardi nella consegna
Per ogni giorno solare di ritardo sulle consegne, e con riserva degli eventuali ulteriori danni, l’Azienda contraente potrà applicare una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille sul valore netto contrattuale, comunque complessivamente non superiore al 10% del valore contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo stesso. In caso di ripetuti ritardi nella consegna e qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al 10% del valore del contratto, l’Azienda contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.
Inoltre l’Azienda contraente avrà il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti in danno del fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa, con incameramento in tutto o in parte della cauzione.
C. Fornitura di prodotti difformi
In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l’Azienda contraente si riserva la facoltà di procedere in uno dei seguenti modi:
1. restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dall’Azienda contraente. In caso di ritardo nella sostituzione, l’Azienda contraente potrà applicare la penalità prevista per la ritardata consegna;
2. restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all’acquisto in danno, salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
Nel caso di ripetuta fornitura di prodotti difformi e qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al 10% del valore del contratto, l’Azienda contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto con le modalità di cui al successivo art. 18, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.
Sarà equiparato alla mancata consegna, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente 1° comma del punto a), il comportamento del fornitore che, intimato, non provveda entro i termini fissati a ritirare e a sostituire, con spese a proprio carico, i prodotti non conformi a quanto richiesto e/o con validità inferiore a quella richiesta, con altri aventi le caratteristiche pattuite.
ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO
L’Azienda contraente ha la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto da ciascuna stipulato, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo A/R, fax, PEC o e-mail, nelle seguenti ipotesi:
a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art.1671 c.c.;
b) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle forniture, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
c) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo;
d) in caso di xxxxx, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
e) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario;
f) in caso di cessione del contratto;
g) in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda;
h) qualora abbiano a contestare per iscritto per due volte, anche non consecutive, la qualità e/o la quantità dei prodotti;
i) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti o nel caso di reiterato inadempimento nelle consegne;
j) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del prodotto effettuati nel corso dell’esecuzione contrattuale;
k) nel caso in cui l’affidatario (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni indicate nell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato;
l) nel caso in cui, avendo la stazione appaltante richiesto l’informativa ai sensi della normativa c.d.”antimafia”, l’ufficio competente ravvisi, ai sensi della normativa specifica, impedimenti alla prosecuzione del contratto già stipulato;
m) al verificarsi delle circostanze legittimanti la risoluzione contrattuale, disciplinate dal precedente art.14.
In tutti i predetti casi di risoluzione, l’Azienda contraente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
ART 19 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L‘affidatario, ed anche i subappaltatori in caso di subappalto, assumono, a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, ulteriormente specificati nell’art. 19 del Capitolato speciale.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge ed ai sensi dell’art. 19 del Capitolato speciale, l’Impresa utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo, il seguente conto corrente:
………………………………………, aperto presso ……………………. L’Impresa evidenzia che le persone delegate ad operare su tale conto sono le seguenti:
……………………………, nato a ………………….. (…..) il …… - Codice Fiscale ;
……………………………, nato a ………………….. (…..) il …… - Codice Fiscale ………………….
Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, da comunicarsi preventivamente all’Azienda contraente. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della L. n. 136/2010. Tale previsione deve essere espressamente inserita, a pena di nullità, nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti.
ART 20 FORO COMPETENTE
In caso di controversie è competente il foro ………………... [indicare il foro di riferimento dell’azienda contraente)].
ART 21 SPESE CONTRATTUALI
Le spese di bollo e le eventuali spese di registrazione del presente contratto saranno a carico dell’Impresa. Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26-10- 1972.
Disposizioni in ordine alla sicurezza del lavoro:
1) l’Impresa contraente ha quantificato i costi relativi alla sicurezza del lavoro pari al _% rispetto all’importo complessivo del contratto;
2) l’importo degli oneri della sicurezza da rischi da interferenza è pari a zero; (oppure:) la stazione appaltante stima il costo relativo alla sicurezza del lavoro per l’eliminazione o riduzione dei rischi interferenti in € _ (costo della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta);
3) in applicazione del disposto di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, le parti allegano al presente contratto:
a) documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) sottoscritto dall’Impresa contraente (allegato n. _);
b) verbale della riunione di aggiornamento del DUVRI.
_ Il _ dell’Azienda Contraente [Nome e Cognome]
_ Timbro dell’Impresa e firma del titolare o
del legale rappresentante o di persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa
L’Impresa accetta tutte le clausole inserite nel presente contratto e negli atti da esso richiamati e, in particolare, a norma dell’art. 1341 del Codice Civile, accetta e specificamente sottoscrive le condizioni di cui agli artt. 2 (Durata del Contratto), 7 (Utilizzo e ripristino dei dispositivi medici), 10 (Pagamenti) , 12 (Difetti e imperfezioni) , 13 (Sostituzione dei prodotti) , 14 (Tracciabilità dei materiali) , 17 (Penali e sanzioni per eventuali inadempimenti) , 18 (Risoluzione del contratto - Recesso).
_ Timbro dell’Impresa e firma del titolare o
del legale rappresentante o di persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa
Allegato n°1
Ditta aggiudicataria: ditta sede
Lotto n. ……….
(riprodurre dettagliatamente le condizioni economiche di fornitura)
Descrizione e codice prodotto | Quantità triennale | Prezzo unitario | Importo totale |
Totale importo complessivo presunto triennale di fornitura: € (Iva esclusa) - €
(Iva inclusa)
Per quanto riguarda le caratteristiche merceologiche dei prodotti si rimanda all’offerta formulata dalla ditta.