Contratto di Assicurazione Danni Auto
Fascicolo Informativo Special Dealer Edizione: 01/2019
Contratto di Assicurazione Danni Auto
Il presente fascicolo informativo, contenente:
a) Nota informativa, comprensiva del glossario
b) Le condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, ove prevista, della proposta di assicurazione
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa
LEV INS INSURANCE COMPANY AD con sede in Sofia Bulgaria, Blvd. Xxxxxx Vrah 51 D, Lozenetz District ,
CAP 1407, impresa autorizzata VAT/UIC BG 121130788 INS. COD. BG-22-12744/2001, Abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia iscrizione nell’elenco II dell’albo delle Imprese di Assicurazioni in data 16/12/2013 al numero II.01243, codice IVASS Imprese 40542, autorizzata ai rami 1,3,8,9,13,15 R.E.A. n. 54871 ed in regola con il disposto della legge 10/06/1982 n. 348, a mezzo dell’amministratore delegato Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx nato a Dupnitsa il 06/05/1966
NOTA INFORMATIVA
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE A1. Informazioni generali
LEV INS INSURANCE COMPANY AD con sede in Sofia Bulgaria, Blvd. Xxxxxx Vrah 51 D, Lozenetz District, CAP 1407 Sede legale e Direzione Generale –. Tel x00000000000 - fax x000(0)00000000 - xxx.xxx-xxx.xxx; MAIL xxxx@xxx-xxx.xxx PEC xxxxxx@xxx.xx
LEV INS INSURANCE COMPANY AD Partita IVA BG121130788, è una società iscritta nel Registro Imprese di Bulgaria n 121130788 - Codice fiscale 97827820586 e numero di iscrizione II.01243 e nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane in data 16/12/2013.
A2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Alla data dell’ultimo bilancio approvato e relativo all’esercizio 31/12/2017, il patrimonio netto della Società ammonta a 111,963 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 22,139 e a 68,863 milioni di Euro.
Alla stessa data l’indice di solvibilità della gestione danni, corrispondente al rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1.1
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
B1. Il contratto non prevede il tacito rinnovo.
B2. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
I programmi assicurativi disponibili sono i seguenti:
PROGRAMMA BASE (vedi art. 16 delle condizioni di assicurazione) in alternativa al programma completo, copre le GARANZIE PRINCIPALI come l’incendio, il furto, la Rapina, il Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà ed è prestabile nella formula completa o solo per il danno totale;
PROGRAMMA COMPLETO (vedi artt. 16-17-18 delle condizioni di assicurazione) in alternativa al programma base; oltre alla copertura della GARANZIE PRINCIPALI comprende le GARANZIE AGGIUNTIVE, tra cui gli eventi sociopolitici, gli atti vandalici, gli eventi naturali e la rottura dei cristalli;
GARANZIA COLLISIONE E KASKO (vedi art. 19 delle condizioni di assicurazione), garanzia opzionale abbinabile al PROGRAMMA completo, prestabile nella forma kasko completa o in alternativa collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificato;
GARANZIA PERDITE PECUNIARIE (vedi art. 21 delle condizioni di assicurazione), garanzia opzionale abbinabile ai PROGRAMMI BASE o COMPLETO;
GARANZIA VALORE A NUOVO (vedi art. 15 delle condizioni di assicurazione), abbinabile ai PROGRAMMI BASE o COMPLETO, e alla relativa GARANZIA COLLISIONE E KASKO;
Avvertenza: le condizioni di assicurazione prevedono i casi nei quali il risarcimento del danno è escluso o limitato (vedi art. 16 ultimo comma, art. 20 e art 21.11 delle condizioni di assicurazione).
Avvertenza: le condizioni di assicurazione prevedono franchigie, scoperti o limiti di risarcimento la cui applicazione può ridurre
l’ammontare del risarcimento (vedi artt. 15, 16, 18, 21 e 23 delle condizioni di assicurazione).
Avvertenza: le condizioni di assicurazione prevedono che il Broker distributore specializzato possa richiedere per l’assunzione del rischio l’installazione sul veicolo di un sistema di sicurezza satellitare (art. 14 delle condizioni di assicurazione).
“Franchigia” è la parte dell’ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell’assicurato.
Ad esempio: | |
Danno | 1.000,00 |
Franchigia | 100,00 |
Risarcimento | 900,00 |
“Scoperto” è la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell’assicurato
Ad esempio: | |
Danno | 1.000,00 |
Scoperto 15% | 150,00 |
Risarcimento | 850,00 |
Se per lo scoperto è previsto un importo minimo, tale importo rappresenta la parte che rimane in ogni caso a carico dell’assicurato.
Ad esempio:
Danno 1.000,00
Scoperto 15% con il minimo di 300,00 Risarcimento 700,00
“Limite di risarcimento” (o massimale) è la somma massima con la quale può essere risarcito il danno. Ad esempio:
Danno 1.000,00
Limite di risarcimento 450,00 Risarcimento 450,00
B3. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza: dichiarazioni false, inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono avere effetti negativi sulle prestazioni assicurative (vedi art. 2 delle condizioni di assicurazione).
B4. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’assicurato deve dare comunicazione scritta alla società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. (Ad esempio, in base all’art. 4 delle condizioni di assicurazione costituisce aggravamento o diminuzione del rischio il trasferimento della residenza o della sede legale, con la conseguenza che, in caso di sinistro che si verifichi prima della comunicazione, si applicheranno gli scoperti, le franchigie e i limiti di risarcimento di cui all’art. 23 delle condizioni di assicurazione previsti per il nuovo luogo di residenza o di sede).
B5. Premi
Il premio è versato in unica soluzione all’inizio dell’assicurazione, ed è eventualmente frazionabile semestralmente solo qualora il contratto non abbia durata superiore ai 12 mesi (vedi art. 7 delle condizioni di assicurazione). In occasione di ogni eventuale rinnovo il premio da versare è calcolato in ragione di anno.
Sono previsti i seguenti mezzi di pagamento dei premi:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’Impresa di assicurazioni o all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento, bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti di cui al punto 1;
3. denaro contante, con il limite di 750,00 € annui.
Avvertenza: la società o l’Intermediario possono applicare sconti di premio sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.
Avvertenza: Per il diritto di recesso da parte del contraente/assicurato nel caso di polizza poliennale o per quello dell’assicurato e della società in caso di sinistro vedi art. 8 delle condizioni di assicurazione. In particolare, in caso di durata pluriennale il contraente ha la facoltà di recedere, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.
Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Isvap n. 34/2010, l’Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo. In tal caso la Società rimborsa all’Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive.
B7. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda (vedi art. 2952 c.c. e art. 11 delle condizioni di assicurazione).
B8. Legge applicabile al contratto
Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicura- zione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, viene indicata come opzione l’applicazione della legge italiana (vedi art. 13) delle condizioni di assicurazione).
B9. Regime fiscale
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente e dell’assicurato. L’aliquota di imposta applicata alle garanzie del contratto è pari al 13,50% fatto salvo per la garanzia assistenza la cui imposizione è pari al 10%.
B10. Aggiornamenti del Fascicolo Informativo
Si rinvia al sito internet xxx.xxx-xxx.xxx per la consultazione di eventuali aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE e sui RECLAMI
B6. Diritto di recesso
C1. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: Per la denuncia di sinistro devono essere tenute in considerazione modalità e termini per i cui aspetti di dettaglio si rinvia agli art. 25-26 delle condizioni di assicurazione. Le procedure di liquidazione sono indicate in dettaglio negli artt. 24- 26 e 27 delle condizioni di assicurazione.
Avvertenza: La gestione dei sinistri è affidata a LEGAL BRAIN SRL P.IVA e C.F. 14871301009 con sede legale in Roma Via Xxxxxxx Xxxx 76 CAP 00156
C2. Reclami
Eventuali reclami riguardanti un aspetto del contratto, l'attribuzione di responsabilità nei sinistri, la quantificazione dei risarcimenti o l'ammontare dell'indennizzo, devono essere inoltrati per iscritto a LEGAL BRAIN SRL - Servizio Reclami – Xxxxxxx Xxxx 00, XXX 00000, XXX xxxxxxxxxx@xxx.xx fax 0000000000. Qualora l’Esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, corredando l’esposto della documenta- zione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) attivando la procedura FIN-NET oppure direttamente all’IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell’esponente di adire l’Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate.
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LEV INS INSURANCE COMPANY AD è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
LEV INS INSURANCE COMPANY AD
Il Rappresentante Legale Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
GLOSSARIO
ANTIFURTO MECCANICO: antifurto consistente in cinematismi (spine, arpionismi), che bloccano il piantone dello sterzo o la leva del cambio, integrati o no da contatti elettrici che chiudono il circuito batteria-segnalatore acustico; altri dispositivi che agiscono sul circuito di avviamento impedendo la messa in moto;
ANTIFURTO SATELLITARE: strumento in grado di rilevare e trasmettere automaticamente alla Centrale Operativa avviamenti non autorizzati, sollevamento, urto, incidente e taglio cavi, la geolocalizzazione del veicolo. Il rapporto di evento, corredato delle proprie coordinate geografiche di localizzazione fornite dal ricevitore GPS, tramite rete mobile GSM/GPRS, viene inviato ad una centrale operativa collegata al gestore del sistema antifurto;
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione e che coincide con il proprietario del veicolo;
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;
ASSICURAZIONE PRESTATA A VALORE INTERO: tipologia di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nel caso in cui il valore dei beni assicurati sia superiore al valore assicurato si ha sottoassicurazione, in cui si applica la regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c. per cui l’assicuratore indennizza il danno solo in parte, in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore assicurabile;
ASSICURAZIONE PRESTATA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: L'Assicurazione a
primo rischio assoluto è la forma di assicurazione che impegna l’Impresa ad indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest’ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale;
BROKER DISTRIBUTORE SPECIALIZZATO: Broker di riferimento. e Brokers da essa autorizzati alla distribuzione del presente contratto;
CONCESSIONARIO/DEALER/CONVENZIONATO: l’ente venditore del veicolo assicurato, gli installatori di impianti antifurto e strutture convenzionate. Sono parificati al dealer anche le società del medesimo Gruppo (controllate, collegate o consociate) dell’azienda venditrice dell’autoveicolo assicurato o dell’impianto antifurto installato;
CONTRAENTE: La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
ENTE DI VENDITA CONVENZIONATO: il concessionario/installatore/dealer;
ESPLOSIONE: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità;
DANNO PARZIALE: il danno inferiore al 80% del valore di mercato del veicolo al momento del sinistro;
DANNO TOTALE: il danno che raggiunge o supera l’80% del valore di mercato del veicolo al momento del sinistro;
FRANCHIGIA: l’importo prestabilito che, in sede di indennizzo, resta a carico dell’Assicurato; FURTO: l’impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene; INCENDIO: la combustione con sviluppo di fiamma che può auto estendersi e propagarsi;
INDENNIZZO: la somma dovuta in caso di sinistro dalla Società all’Assicurato o ai beneficiari;
LOCALIZZATORE SATELLITARE: strumento passivo che consente la localizzazione del veicolo da parte della Centrale Operativa in caso di furto segnalato dal Cliente. La localizzazione del veicolo fornita dal ricevitore GPS viene inviata ad una centrale operativa collegata tramite rete mobile GSM/GPRS;
MODULO DI ADESIONE: il documento che riporta: i dati dell’Assicurato; i dati del veicolo; le garanzie prestate; il valore assicurato; la decorrenza e la scadenza delle garanzie; l’eventuale installazione del sistema di sicurezza satellitare; la sottoscrizione dell’assicurato;
POLIZZA: il documento contrattuale che prova l’assicurazione. PREMIO: la somma dovuta alla Società dal Contraente; PROPRIETARIO: l’intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato;
RADIOLOCALIZZATORE SATELLITARE: sistema antifurto che consente la localizzazione del veicolo da parte della Centrale Operativa. La localizzazione del veicolo viene inviata ad una centrale operativa/Forze dell’ordine tramite segnali trasmessi da impianti a radiofrequenza.
RAPINA: la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene;
RESIDENZA: il luogo in cui il Proprietario del veicolo ha la sua residenza anagrafica o la sede legale così come risulta dal certificato anagrafico o dal certificato della Camera di Commercio; In caso di leasing, si riferisce alla Residenza del locatario; SOCIETÀ: LEV INS INSURANCE COMPANY AD;
SCOPERTO: l’importo percentuale dell’indennizzo, con eventuale minimo in valore assoluto, che rimane a carico dell’Assicurato;
SCOPPIO: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione;
SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e del contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le parti.
VALORE A NUOVO: il prezzo di listino di un veicolo nuovo all’atto dell’acquisto, come risulta dai listini ufficiali della casa costruttrice;
VALORE DI ACQUISTO: il prezzo riportato nella fattura al lordo di eventuali incentivi statali;
VALORE DI MERCATO: il valore del veicolo riportato dalla rivista specializzata” QUATTRORUOTE” o, in mancanza, corrispondente al corrente mercato dell’usato;
VALORE ASSICURATO: Il valore assicurato riportato nel Modulo di Xxxxxxx.
VEICOLO: mezzo meccanico di trasporto, azionato da motore, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada.
VIDEOISPEZIONE: accertamento video effettuato con modalità telematica a distanza mediante l’utilizzo di smartphone o prodotti similari volti alla verifica, da parte dell’Assicuratore, dello stato d’uso del veicolo entro 24 ore lavorative (lun. ven.
09.00 - 18.00) decorrenti dalla data e ora di copertura della polizza assicurativa.
L’assicurazione Corpi Veicoli Terrestri CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
I premi devono essere pagati presso l’Intermediario assegnatario del contratto il quale è autorizzato a rilasciare il relativo certificato di copertura. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o rata di premio sono stati pagati, altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento. Se alla scadenza contrattualmente convenuta il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna a decorrere dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto di LEV INS INSURANCE COMPANY AD al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 Codice Civile.
2. Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo/prestazione nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
3. Altre Assicurazioni
L’Assicurato è tenuto a comunicare l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, l’Assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma dell’Art. 1910 del Codice Civile. La mancata comunicazione, anche se colposa, comporterà il diritto della Società a negare la
liquidazione del danno e della relativa indennità.
3.1
Clausola UP – Garanzie con effetto differito
Ai sensi del precedente art. 3, se l’Assicurato ha dichiarato che per il medesimo autoveicolo è in vigore un’altra polizza contro i danni al veicolo, le garanzie prestate dalla polizza preesistente saranno soggette nella presente assicurazione ad una carenza di copertura pari al numero dei mesi indicati nel modulo di polizza. In tutti i casi le garanzie già presenti nella polizza preesistente non saranno efficaci nella presente assicurazione prima della data di scadenza dell’altra polizza. Le garanzie prestabili con questa clausola sono, Eventi speciali, Cristalli, Perdite pecuniarie, sono escluse tutte le altre garanzie.
In caso di sinistro, l’Assicurato è tenuto a fornire copia dell’altra polizza in vigore.
4.
Aggravamento e diminuzione del rischio
Poiché il premio è determinato anche in base alle circostanze e dichiarazioni rese in sede di conclusione del contratto, l’Assicurato ha l’obbligo di comunicare, per iscritto alla Società, ogni variazione delle medesime circostanze e dichiarazioni (quali ad esempio la residenza o alla sede legale del proprietario dell’autoveicolo). La violazione dell’obbligo di comunicazione può comportare il mancato pagamento del danno ovvero un pagamento in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato ai sensi dell’art. 1898 c.c.. In caso di mancata comunicazione si applicano gli scoperti e le franchigie relative alla zona considerata a maggior rischio tra quella comunicata e quella di nuova residenza.
5.
Cessazione dell’assicurazione, cessione del contratto
Nel caso in cui l’assicurazione debba cessare anticipatamente per demolizione, esportazione definitiva, vendita, distruzione del veicolo non conseguente a sinistro indennizzabile a termini di polizza, ed il contratto non sia reso operante entro 30 giorni per altro veicolo del medesimo intestatario al P.R.A., o del coniuge o, in caso di società di persone, di una o più delle persone
stesse che la compongono e viceversa (salvo conguaglio dell’eventuale maggior premio dovuto), la Compagnia rimborserà proporzionalmente quanto ricevuto anticipatamente e non goduto come segue:
- per assicurazioni con durata inferiore a 24 mesi la cessazione del rischio comporta la risoluzione del contratto e il premio resta interamente acquisito dalla Società;
- per assicurazioni con durate superiori o uguali a 24 mesi sono rimborsati solo i premi delle annualità successive al netto delle imposte e secondo lo schema seguente:
DURATA MESI | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
12 | 0% | ||||
24 | 40% | 0% | |||
36 | 52% | 20% | 0% | ||
48 | 60% | 35% | 14% | 0% | |
60 | 65% | 42% | 23% | 9% | 0% |
Resta nella facoltà dell’Assicurato richiedere che il contratto sia reso operante, limitatamente ai casi di alienazione, per il medesimo veicolo in capo all’acquirente salvo conguaglio dell’eventuale maggior premio dovuto per adeguamento del rischio; in questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà resa valida fino alla sua naturale scadenza.
6. Modalità per rendere operativa l’assicurazione
L’Assicurato, dopo aver preso visione dell’informativa precontrattuale e delle Condizioni di Assicurazione e aver scelto il programma assicurativo, potrà aderire ad esso tramite il Broker distributore specializzato o l’Ente di vendita convenzionato. L’Assicurato sottoscriverà il Modulo di Adesione, ricevendo il contratto di Assicurazione. La copertura assicurativa potrà
considerarsi operativa al versamento del premio verso il conto corrente separato del Broker distributore (ex art 117 D.lgs 209/05).
7. Premi
Il premio può essere versato in un’unica soluzione all’inizio dell’assicurazione, ed è eventualmente frazionabile semestralmente solo qualora il contratto abbia una durata non superiore ai 12 mesi. Sono previsti i seguenti mezzi di pagamento:
- assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità.
- in contanti per un importo fino a Euro 750,00.
- mediante ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico.
8. Recesso dal contratto
In caso di durata poliennale della Polizza, l’Assicurato, alla scadenza contrattualmente convenuta, ha facoltà di recedere senza oneri dandone comunicazione alla Società con preavviso di 60 giorni. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, l’Assicurato e la Società hanno la facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, la Società tiene a disposizione dell’Assicurato la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
9. Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.
10. Durata del contratto
Il contratto può avere durata annuale o, in alternativa, poliennale la cui scadenza è riportata nel Modulo di Polizza secondo la disciplina descritta dall’art. 1899 del Codice Civile.
La garanzia avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno riportato nel Modulo di Polizza per la durata ivi indicata.
11. Diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
12. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e tutti gli oneri stabiliti per legge relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
13. Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dalla presente polizza valgono le disposizioni della Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto, sarà soggetta alla giurisdizione italiana.
Norme generali inerenti al veicolo
14. Norme di carattere generale sui veicoli oggetto della copertura assicurativa
I massimali assicurabili sono così determinati:
a) se si tratta di veicolo nuovo, si tiene conto del valore di acquisto rilevabile dalla fattura o da documento fiscale equipollente;
b) se si tratta di veicolo usato, in base al valore d’acquisto rilevabile dalla fattura o da documento fiscale equipollente;
c) se si tratta di veicolo usato con assicurazione non stipulata al momento dell’acquisto, ovvero se si tratta di rinnovo dell’assicurazione, in base al valore di mercato;
La Società, attraverso il Broker distributore specializzato, che ne avrà data opportuna preventiva informazione all’ Assicurato nella Nota Informativa precontrattuale – si riserva il diritto di richiedere l’installazione di un sistema di sicurezza satellitare (si considerano validi i sistemi di antifurto satellitare e gli apparati di localizzazione). Inoltre, si riserva il diritto di effettuare l’accertamento dello stato d’uso del veicolo successivamente alla decorrenza della copertura assicurativa. A tal fine nelle 24 ore lavorative (lun. - ven. ore 09.00 – 18.00) decorrenti dalla data e ora di decorrenza della copertura assicurativa della presente polizza l’assicurato/contraente sarà tenuto a mettere a disposizione, in favore della Compagnia, il veicolo assicurato al fine di procedere, mediante operatore qualificato, all'ispezione video telematica a distanza del veicolo mediante l'utilizzo di smartphone. In caso di impossibilità tecnica ad effettuare la videoispezione l’Assicuratore si riserva il diritto di procedere ad accertamento peritale dello stato d’uso del veicolo inviando, nelle successive 24 ore lavorative a propria cura e spese il perito assicurativo. In ogni caso il contraente dovrà mettere a disposizione il veicolo per effettuare l'accertamento peritale. In caso di inadempimento da parte dell'assicurato sarà applicato lo scoperto a carico dell'assicurato in caso di sinistro, pari all'ulteriore 50% dell'importo liquidabile nei termini di presente contratto e per ciascuna categoria di sinistro, fatte salve, in ogni caso, le franchigie già applicate. Si considerano parti integranti del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli accessori/optional di normale uso purché fissati solidamente o incorporati al veicolo (non estraibili). Sono esclusi gli apparecchi audio-fono-visivi, ma sono compresi quelli costituenti dotazione originale del veicolo all’atto della vendita ed installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla Concessionaria, così come risulta dal Listino Ufficiale della Casa Costruttrice e/o dettagliati nella fattura di acquisto. Non sono assicurati gli apparecchi audio-fono-visivi installati su veicoli dotati di tettucci telonati (non rigidi) quali Spider e Cabriolet, altri veicoli con carrozzeria “aperta” o con apparecchi installati al di fuori di cabine chiuse.
Il valore del veicolo comprende in ogni caso il costo di eventuali accessori e optional installati nonché l’ammontare dell’IVA se
l’Assicurato è un soggetto non in grado di recuperare tale imposta.
Norme generali inerenti al Valore del veicolo
15. Valore del veicolo
In caso di danno totale, la Società corrisponde l’indennizzo in misura pari al Valore Assicurato senza applicazione del deprezzamento per il periodo di operatività del “Valore a nuovo / Valore di acquisto” indicato nel modulo di Polizza. La durata di quest’opzione non può essere superiore a 60 mesi dalla data di acquisto del veicolo assicurato.
La prestazione della garanzia “Valore a Nuovo / Valore di acquisto” sul danno totale per polizze poliennali è soggetta alle seguenti condizioni particolari:
a) Nel caso l’Assicurato riacquisti presso lo stesso Concessionario/Dealer/Convenzionato che aveva venduto l’autoveicolo perduto o distrutto con un altro autoveicolo di valore uguale o superiore verranno applicati gli scoperti e le franchigie indicati all’art. 23 ridotti del 50%. Nel caso in cui il valore del nuovo veicolo (anche se usato) sia inferiore a quello del veicolo andato perduto, verrà considerato come massimo indennizzo il valore del nuovo veicolo (anche se usato) acquistato.
b) Nei casi non contemplati alla precedente lettera a) verranno applicati gli scoperti e le franchigie indicati all’art. 23 incrementati del 100% con lo scoperto minimo del 10% per ogni anno decorso dalla data di acquisto (es. 3 anni scoperto 30%) La prestazione della garanzia “Valore a nuovo / Valore di acquisto” sul danno totale per polizze di durata annuale (oltre eventuale rateo) è soggetta agli scoperti e franchigie ordinari di cui all’art. 23.
In caso di danno parziale, la Società corrisponde l’indennizzo senza applicazione del deprezzamento per 36 mesi dalla data di acquisto dell’autoveicolo assicurato, fermi gli scoperti e franchigie di cui all’art. 23.
Norme che regolano le garanzie Incendio Furto e Rapina – Ricorso terzi
16. Oggetto della garanzia
La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti nel Modulo di Polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:
Incendio
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante intendendosi per tale il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell’impianto di alimentazione. Sono compresi i danni da incendio derivante da atti dolosi in genere.
La garanzia non comprende il caso di incendio verificatosi successivamente a furto o rapina.
Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà
La società, risarcisce, fino alla concorrenza del massimale di € 250.000, i danni materiali e diretti causati da esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato, incendio, azione del fulmine:
- a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi della normativa obbligatoria sulla RCA, esclusi i danni a persone e cose trasportate;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell’intestatario al PRA del veicolo, o dell’usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.
Furto e Rapina
La Società indennizza i danni materiali e diretti:
- per la perdita del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina;
- cagionati al veicolo stesso nella esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati;
- verificatisi al veicolo durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina;
- subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio successivo al furto o rapina.
Inoltre, la Società, indennizza i danni da scasso causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all’interno del veicolo.
Mezzi di protezione
La garanzia furto, se dichiarato dal Contraente sul modulo di polizza, è stipulata sul presupposto che il veicolo sia:
a) dotato di antifurto modello Immobilizer;
b) dotato di antifurto meccanico.
c) dotato di antifurto localizzatore satellitare o antifurto satellitare o radiolocalizzatore satellitare.
Resta inteso che l’indennizzo sarà ridotto nella misura del 50% con un di minimo di euro 5.000 nel caso non sussistessero gli impianti antifurti di cui ai punti b) e c). Si applicano inoltre tutte le condizioni ed esclusioni indicate nell’art. 20 relativamente alle esclusioni e limitazioni.
Norme che regolano le garanzie Eventi Speciali
17. Oggetto della garanzia
Qualora siano state acquistate le relative garanzie come specificato nel modulo di Polizza sono compresi i danni subiti dal veicolo in conseguenza di:
EVENTI NATURALI
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d’aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche.
EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e dolosi in genere. Sono esclusi i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli.
Si applicano altresì tutte le condizioni ed esclusioni indicate nella Art. 20 relativamente alle esclusioni e limitazioni.
Norme che regolano la garanzia Cristalli
18. Oggetto della garanzia
La Società, se la garanzia è stata regolarmente acquistata come risulta nel modulo di Polizza, rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione o riparazione di parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto del veicolo assicurato, in caso di rottura degli stessi.
La garanzia è prestata per ogni periodo assicurativo fino alla concorrenza di euro 1.000, con il limite di euro 750 per evento e per anno indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni. La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia pari a euro 150,00 qualora la sostituzione avvenga presso un centro per la riparazione cristalli non convenzionato.
Si applicano inoltre le condizioni ed esclusioni indicate nell’ art. 20 relativamente alle esclusioni e limitazioni.
Norme che regolano le garanzie Collisione e Kasko
19.
Oggetto della garanzia
La Società, se la garanzia è stata regolarmente acquistata come risulta nel Modulo di Polizza, si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:
- collisione con altro veicolo, con persone od animali; caduta di oggetti e materiali, ribaltamento e xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx o contro oggetti di qualsiasi tipo, in caso di garanzia Kasko;
- collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificati, in caso di garanzia collisione; Si applicano tutte le condizioni ed esclusioni indicate nella Art. 20 relativamente alle esclusioni e limitazioni.
Limitazioni ed esclusioni
20.
Limitazioni ed esclusioni
Per tutte le garanzie non sono indennizzabili i danni:
a)
b)
c)
causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; causati da terremoto (ad eccezione della garanzia Incendio);
causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo,
come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) causati da partecipazione ad attività delittuose o con dolo:
- del Contraente;
- dell’Assicurato;
- dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
- del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o
dell’Assicurato;
- qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell’amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
e inoltre:
limitatamente alle garanzie Incendio, Furto e Rapina non sono risarcibili i danni:
e) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio;
f) causati da incendio derivante da eventi coperti dalla garanzia Kasko e Collisione;
g) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo;
h) causati da eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d’aria e uragani, valanghe e slavine.
Limitatamente alle garanzie Kasko completa e Collisione non sono risarcibili i danni:
i) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in possesso di patente idonea, ma scaduta e non rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
J) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla lettera i);
k) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche;
l) conseguenti alla circolazione “fuoristrada”;
m) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara;
m) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo;
o) cagionati da cose o animali trasportati, nonché da operazioni di carico e scarico e di errato stivaggio;
p) subiti a causa di traino irregolare attivo o passivo, di manovra a spinta.
Valido per tutte le sezioni
Non sono indennizzabili i sinistri occorsi durante il periodo di fermo amministrativo di cui al D.P.R. 602/1973, Legge 248/2005 e art 214 e segg. del Codice della Strada.
Norme che regolano la garanzia Perdite Pecuniarie
21. Oggetto della garanzia
La Società, se la garanzia è stata regolarmente acquistata come risulta nel modulo di Polizza, rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per:
Tassa di proprietà: in caso di sinistro che abbia determinato danno totale, la quota di tassa di proprietà del veicolo assicurato corrispondente al periodo che intercorre dal giorno del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
Sostituzione serrature: in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, le spese sostenute dall’intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l’apertura delle portiere o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500 per sinistro.
Recupero Traino Custodia: le spese sostenute dall’intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500 per ogni sinistro.
Immatricolazione veicolo sostitutivo: in caso di sinistro che abbia determinato danno totale, le spese sostenute dall’intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per l’immatricolazione di un veicolo.
Il rimborso:
- è integrale se il nuovo veicolo ha una potenza fiscale uguale o inferiore a quella del veicolo assicurato;
- è pari alle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se il nuovo veicolo ha una potenza fiscale superiore;
- corrisponde alle spese di voltura con il limite delle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se questo è sostituito da veicolo usato.
Il rimborso non comprende l’importo di eventuali imposte straordinarie. Rimborso spese di re immatricolazione: rimborsa le spese sostenute dall’intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per la re immatricolazione a seguito di:
a) distruzione, furto o smarrimento della targa;
b) perdita dei documenti di circolazione in conseguenza di furto parziale (successivo ritrovamento) o incendio parziale;
c) ritrovamento del veicolo dopo furto o rapina con il telaio contraffatto; in questo caso il rimborso comprenderà anche le spese per la punzonatura.
Rimborso ambulanza: in caso di trasporto con autoambulanza a seguito di incidente, rimborsa le spese sostenute dal conducente e dai terzi trasportati sul veicolo.
Sequestro penale: in caso di sequestro penale disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione avvenuti durante il periodo di validità della polizza, la Società indennizza le spese di dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente in € 25,00 per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo con il massimo di 30 giorni. La garanzia opera a condizione che la procedura sia instaurata e seguita da legali di fiducia di LEV INS INSURANCE COMPANY AD e vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Bagagli trasportati: La società indennizza i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di incendio o incidente con altro veicolo identificato, limitatamente ai bagagli del conducente e dei trasportati, fino alla concorrenza di € 500 per sinistro; la garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà del conducente o dei trasportati, con esclusione di: preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fonoaudiovivisi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, oggetti di artigianato.
Incendio derivante da eventi sociopolitici: La società risponde dei danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato a causa di incendio insorto in conseguenza di atti vandalici, scioperi, sommosse, atti di terrorismo. L’importo liquidabile sarà determinato tenendo conto del degrado d’uso del veicolo e non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% minimo € 150,00.
Perdita totale: in caso di sinistro che abbia determinato danno totale, LEV INS INSURANCE COMPANY AD tramite una società appositamente incaricata, provvede a reperire in nome e per conto dell’intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, i seguenti documenti:
- estratto cronologico generale del veicolo rubato;
- certificato di perdita di possesso del veicolo. Le spese sono a totale carico della società.
Duplicazione patente: in caso di furto o smarrimento della patente di guida, le spese sostenute dall’intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per la duplicazione della stessa.
Urto o collisione con animali ungulati: L’impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali ungulati.
Non rientrano in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, re immatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell’evento sopra descritto.
La garanzia opera anche in caso di responsabilità totale o parziale dell’assicurato.
Il limite massimo di indennizzo è di € 3.000 con una franchigia fissa di € 350,00; il limite massimo di indennizzo si intende per evento, per anno e per periodo assicurato.
L’indennizzo non può mai essere superiore all’ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro. L’Assicurato è tenuto a denunciare il fatto a LEGAL BRAIN SRL ed a richiedere e consegnare alla stessa il verbale o il rapporto redatto dall’Autorità intervenuta sul luogo del sinistro.
Nel caso in cui il verbale o il rapporto non venisse consegnato, LEGAL BRAIN SRL non potrà procedere alla liquidazione del sinistro.
Non verranno considerati equivalenti al rapporto delle Autorità intervenute sul luogo:
-le testimonianze e/o le denunce non acquisite dall’Autorità nell’immediatezza del fatto;
-le testimonianze e/o le denunce acquisite a seguito di autonoma attività investigativa.
Acquisita la documentazione di cui sopra ed accertata l’indennizzabilità del sinistro, LEGAL BRAIN SRL disporrà gli accertamenti tecnici volti a quantificare il danno.
La società si riserva la facoltà di esercitare la rivalsa nei confronti del proprietario dell’animale o dell’Ente gestore del territorio dove è accaduto il sinistro.
Ripristino dei dispositivi di sicurezza: l’assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione:
-delle cinture di sicurezza e degli airbag dell’autoveicolo assicurato conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili.
-dei mezzi di protezione stabilmente fissati al veicolo a seguito di tentato furto o furto totale seguito da ritrovamento.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura ed entro il limite di €
1.500 per evento, per anno e per periodo assicurato.
Si applicano inoltre tutte le condizioni ed esclusioni indicate nell’art. 20 relativamente ad esclusioni e limitazioni.
Norme comuni a tutte le Sezioni
22. Zone territoriali e Limiti di ritenzione
22.1 Zone territoriali
La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato, come segue:
Zona A | Zona B | Zona C | Zona D |
BA, BR, BT, CE, FG, NA, RC, TA | MI CITTA’, RM CITTA’, TO CITTA’ | AV, BN, CS, CT, CZ, KR, LE, ME, MT, PA, PZ, SA, SR, VV | MI PROV., RM PROV., TO PROV. TUTTE LE ALTRE PROVINCE |
22.2 Limiti di ritenzione
Per i veicoli muniti dei seguenti mezzi di protezione:
a) Antifurto satellitare
b) Localizzatore satellitare
c) Radiolocalizzatore satellitare
Il limite massimo di ritenzione è fissato in € 150.000,00 per tutte le zone territoriali.
Per gli autoveicoli muniti dei seguenti mezzi di protezione:
a) Immobilizer
b) Block Shaft / Meck Lock
c) Allarme
d) Altro antifurto meccanico
Il limite massimo di ritenzione è fissato in € 100.000,00 per tutte le zone territoriali.
23. Scoperti e franchigie applicati alle garanzie
23.1 Immobilizer / Antifurto meccanico – Scoperti e franchigie
A. INCENDIO, FURTO, RAPINA con immobilizer, antifurto meccanico
B. EVENTI SPECIALI
C. COLLISIONE E KASKO
A. Le garanzie INCENDIO, FURTO e RAPINA vengono prestate con uno scoperto e franchigia, per ciascun sinistro, secondo la tabella sotto riportata:
INCENDIO ZONA TERRITORIALE | MANCATO riacquisto o riacquisto | RIACQUISTO presso la rete | ||
presso altro Dealer (in caso di danno totale) o riparazione fuori Rete (in caso di danno parziale) | convenzionata o il Dealer originario (in caso di danno totale) o riparazione in Rete (in caso di danno parziale) | |||
Scoperto | Minimo | Scoperto | Minimo | |
TUTTE LE ZONE | 0% (*) | € 0,00 | 0% | € 0,00 |
(*) In caso di mancato riacquisto o riacquisto presso altro Dealer la determinazione dell’indennizzo in base al valore a nuovo verrà decurtata di uno scoperto del 10% per ogni anno decorso dalla data di prima immatricolazione del veicolo.
FURTO DANNO TOTALE ZONA TERRITORIALE | MANCATO RIACQUISTO o riacquisto presso altro Dealer | RIACQUISTO presso la rete convenzionata o il Dealer originario | ||
Scoperto | Minimo | Scoperto | Minimo | |
ZONA A - B | 10% (*) | 1% S.A. (**) min. assoluto € 200,00 | 10% | 1% S.A. (**) min. assoluto € 200,00 |
ZONA C - D | 10% (*) | 0,50% S.A. (**) min. assoluto € 200,00 | 10% | 0,50% S.A. (**) min. assoluto € 200,00 |
(**) S.A.: somma assicurata
B.
EVENTI SPECIALI
Le garanzie EVENTI NATURALI vengono prestate con uno scoperto e franchigia, per ciascun sinistro, secondo la tabella sotto riportata:
(*) In caso di mancato riacquisto o riacquisto presso altro Dealer la determinazione dell’indennizzo in base al valore a nuovo verrà decurtata di uno scoperto del 10% per ogni anno decorso dalla data di prima immatricolazione del veicolo.
RRITORIALE | RIPAR | |||
Scoperto | Minimo | Scoperto | Minimo | |
ZONA A - B | 10% | 1% S.A. (**) min. assoluto € 200,00 | 5% | € 150,00 |
ZONA C - D | 10% | 0,50% S.A. (**) min. assoluto € 200,00 | 5% | € 150,00 |
TURALI ZO ITORIALE | MANCATO riacquisto o riacquisto | RIACQUISTO presso la e conven io | ||
presso altro Dealer (in caso di danno totale) o rip ion fuori Rete | o il Dealer orig nario n caso di totale) o riparaz o caso di da iale) | |||
Scoperto | Minimo | Scoperto | Minimo | |
ZONA A - B | 10% | 1% S.A. (**) min. assoluto € 200,00 | 5% | € 150,00 |
ZONA C - D | 10% | 0,50% S.A. (**) min. assoluto € 200,00 | 5% | € 150,00 |
(**) S.A.: somma assicurata
Le garanzie ATTI VANDALICI ed EVENTI SOCIOPOLITICI vengono prestate con uno scoperto e franchigia, per ciascun sinistro, secondo la tabella sotto riportata:
ATTI VANDALICI – EV. SOCIOPOLITICI ZONA TERRITORIALE | MANCATO riacquisto o riacquisto | RIACQUISTO presso la rete convenzionata | ||
presso altro Dealer (in caso di danno totale) o riparazione fuori Rete (in caso di danno parziale) | o il Dealer originario (in caso di danno totale) o riparazione in Rete (in caso di danno parziale) | |||
Scoperto | Minimo | Scoperto | Minimo | |
TUTTE LE ZONE | 10% | 1% S.A. (**) min. assoluto € 400,00 | 5% | € 150,00 |
(**) S.A.: somma assicurata
Condizioni particolari:
Congiuntamente alla garanzia Eventi Speciali verrà sempre prestata la garanzia Cristalli.
C. COLLISIONE E KASKO
Le garanzie COLLISIONE e XXXXX vengono prestate con uno scoperto e franchigia, per ciascun sinistro, secondo la tabella sotto riportata:
COLLISIONE - KASKO ZONA TERRITORIALE | MANCATO riacquisto o riacquisto | RIACQUISTO presso la rete | ||
presso altro Dealer (in caso di danno totale) o riparazione fuori Rete (in caso di danno parziale) | convenzionata o il Dealer originario (in caso di danno totale) o riparazione in Rete (in caso di danno parziale) | |||
Scoperto | Minimo | Scop erto | Minimo | |
TUTTE LE ZONE | 10% | 1% S.A. (**) min. assoluto € 500,00 | 5% | € 150,00 |
(**) S.A.: somma assicurata
23.2 Localizzatore / Antifurto Satellitare / Radiolocalizzatore Satellitare – Scoperti e franchigie
A. INCENDIO, FURTO, RAPINA con dispositivo satellitare
B. EVENTI SPECIALI
C. COLLISIONE E KASKO
(*) In caso di mancato riacquisto o riacquisto presso altro Dealer la determinazione dell’indennizzo in base al valore a nuovo verrà decurtata di uno scoperto del 10% per ogni anno decorso dalla data di prima immatricolazione del veicolo.
(*) In caso di mancato riacquisto o riacquisto presso altro Dealer la determinazione dell’indennizzo in base al valore a nuovo verrà decurtata di uno scoperto del 10% per ogni anno decorso dalla data di prima immatricolazione del veicolo.
A. Le garanzie INCENDIO, FURTO e RAPINA vengono prestate con uno scoperto e franchigia, per ciascun sinistro, secondo la tabella sotto riportata:
INCENDIO ZONA TERRITORIALE | MANCATO riacquisto o riacquisto | RIACQUISTO presso la rete convenzionata o | ||
presso altro Dealer (in caso di danno totale) o riparazione fuori Rete (in caso di danno parziale) | il Dealer originario (in caso di danno totale) o riparazione in Rete (in caso di danno parziale) | |||
Scoperto | Minimo | Scoperto | Minimo | |
TUTTE LE ZONE | 0% (*) | € 0,00 | 0% | € 0,00 |
FURTO DANNO TOTALE ZONA TERRITORIALE | MANCATO RIACQUISTO o riacquisto presso altro Dealer | RIACQUISTO presso la rete convenzionata o il Dealer originario | ||
Scoperto | Minimo | Scoperto | Minimo | |
TUTTE LE ZONE | 0% (*) | € 0,00 | 0% | € 0,00 |
FURTO DANNO PARZIALE | RIPARAZIONE FUORI RETE | RIPARAZIONE IN RETE | ||
ZONA TERRITORIALE | ||||
Scoperto | Minimo | Scoperto | Minimo | |
ZONA A - B | 10% | 1% S.A. (**) min. assoluto € 200,00 | 5% | € 150,00 |
ZONA C - D | 10% | 0,50% S.A. (**) min. assoluto € 200,00 | 5% | € 150,00 |
(**) S.A.: somma assicurata
Condizioni particolari:
L’impianto satellitare deve essere installato entro 5 giorni lavorativi dall’attivazione della copertura. L’eventuale indennizzo sarà ridotto nella misura del 50% con un minimo di € 5.000,00 a decorrere dal sesto giorno lavorativo dalla data di sottoscrizione del contratto.
In tutti i casi di danno furto, riconducibile al mancato funzionamento dell’Apparato Satellitare per cause imputabili all’Assicurato, accertato dal tracciato elaborato dalla Centrale Operativa delegata, verranno applicate le seguenti condizioni:
Scoperto | Minimo | |
Perdita totale del veicolo a seguito di Furto o Rapina | 30% | € 3.000 |
Danni parziali a seguito di Furto o Rapina con ritrovamento | 20% | € 3.000 |
B. EVENTI SPECIALI
Le garanzie EVENTI NATURALI vengono prestate con uno scoperto e franchigia, per ciascun sinistro, secondo la tabella sotto riportata:
EVENTI NATURALI ZONA TERRITORIALE | MANCATO riacquisto o riacquisto | RIACQUISTO presso la rete | ||
presso altro Dealer (in caso di danno totale) o riparazione fuori Rete (in caso di danno parziale) | convenzionata o il Dealer originario (in caso di danno totale) o riparazione in Rete (in caso di danno parziale) | |||
Scoperto | Minimo | Scoperto | Minimo | |
ZONA A - B | 10% | 1% S.A. (**) min. assoluto € 200,00 | 5% | € 150,00 |
ZONA C - D | 10% | 0,50% S.A. (**) min. assoluto € 200,00 | 5% | € 150,00 |
(**) S.A.: somma assicurata
(**) S.A.: somma assicurata
Condizioni particolari:
Congiuntamente alla garanzia Eventi Speciali verrà sempre prestata la garanzia Cristalli.
C.
COLLISIONE E KASKO
Le garanzie COLLISIONE e XXXXX vengono prestate con uno scoperto e franchigia, per ciascun sinistro, secondo la tabella sotto riportata:
(**) S.A.: somma assicurata
24.
Come si determina l’indennizzo
L’indennizzo del danno totale verrà riconosciuto sul valore assicurato come segue:
Le garanzie ATTI VANDALICI ed EVENTI SOCIOPOLITICI vengono prestate con uno scoperto e franchigia, per ciascun sinistro, secondo la tabella sotto riportata:
ATTI VANDALICI – EV. SOCIOPOLITICI ZONA TERRITORIALE | MANCATO riacquisto o riacquisto | RIACQUISTO presso la rete | ||
presso altro Dealer (in caso di danno totale) o riparazione fuori Rete (in caso di danno parziale) | convenzionata o il Dealer originario (in caso di danno totale) o riparazione in Rete (in caso di danno parziale) | |||
Scoperto | Minimo | Scoperto | Minimo | |
TUTTE LE ZONE | 10% | 1% S.A. (**) min. assoluto € 400,00 | 5% | € 150,00 |
KA | arziale) | presso la re | ||
aler ri o in c | ||||
Scoperto | Minimo | Scoperto | Minimo | |
TUTTE LE ZONE | 10% | 1% S.A. (**) min. assoluto € 500,00 | 5% | € 150,00 |
DANNO TOTALE. In caso di danno totale a seguito di Incendio, Atti vandalici, Eventi Sociopolitici o Naturali, Furto o Rapina, Collisione x Xxxxx l’indennizzo verrà determinato nel limite del capitale assicurato e del valore commerciale del veicolo alla data del sinistro desumibile per le autovetture dalla pubblicazione “QUATTRORUOTE” con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato delle entità degli accessori e degli eventuali optional il cui valore deve essere espressamente richiamato in polizza e/o sulla fattura di acquisto del veicolo. Per le autovetture l’indennizzo nel limite del capitale assicurato verrà corrisposto in base al valore riportato in fattura limitatamente al periodo di prestazione del valore a nuovo indicato nella scheda contrattuale. Per l’eventuale ulteriore periodo assicurato l’indennizzo verrà corrisposto sulla base del valore commerciale di riferimento della rivista “QUATTRORUOTE”. É equiparata a perdita totale il caso in cui le spese necessarie per la riparazione, sommate all’importo realizzabile dal relitto, siano pari o superiori al valore commerciale del veicolo e del capitale assicurato al momento del sinistro.
DANNO PARZIALE. In caso di danno parziale a seguito di Incendio, Atti vandalici, Eventi Sociopolitici o Naturali, Furto o Rapina, Collisione x Xxxxx l’indennizzo, il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all’età ed allo stato dell’autoveicolo. Il degrado verrà determinato sulla base del rapporto tra il valore a nuovo ed il valore commerciale del veicolo alla data del sinistro desumibile per le autovetture dalla pubblicazione “QUATTRORUOTE” con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato delle entità degli accessori e degli eventuali optional il cui valore deve essere espressamente richiamato in polizza e/o sulla fattura di acquisto del veicolo. Il deprezzamento non si applica al costo della manodopera ed al costo dei cristalli.
Le spese per modificazioni o aggiunte apportate all’autoveicolo in occasione della riparazione non sono indennizzabili. Tuttavia, nel caso il sinistro si sia verificato entro 36 mesi dalla data di acquisto/prima immatricolazione del veicolo così come definita all’art. 14) l’indennizzo nel limite del capitale assicurato e del valore commerciale del veicolo alla data del sinistro
verrà determinato in base al costo della manodopera, dei ricambi sostituiti, del materiale di consumo e di quant’altro necessario per il ripristino del veicolo assicurato, senza applicazione di vetustà o degrado d’uso.
L’indennizzo in nessun caso potrà essere superiore al valore commerciale del veicolo e degli optional identificati in polizza al momento del sinistro. Nel caso in cui il capitale assicurato risulti essere inferiore all’effettivo valore commerciale del veicolo e degli optional alla data del sinistro, l’indennizzo si ridurrà in proporzione, secondo quanto stabilito dell’Art.1907 del Codice Civile. Tuttavia, si conviene che non verrà applicata la regola proporzionale per sottoassicurazione qualora il veicolo risulti assicurato per un valore almeno uguale e comunque non inferiore a quello della fattura di acquisto del veicolo.
25. A chi rivolgersi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve presentare tempestivamente denuncia presso il Broker distributore specializzato o alternativamente presso la sede di LEGAL BRAIN SRL, che ne daranno pronto riscontro all’altra parte.
26. Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l'Assicurato deve:
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
- informare LEGAL BRAIN SRL NUMERO VERDE 800103042 non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso;
e relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza:
nel caso di furto o rapina totali deve inoltre:
- presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia a LEGAL BRAIN SRL., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana;
- fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere a LEGAL BRAIN SRL copia della denuncia di furto;
-
-
-
fornire originale del certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal PRA; fornire originale dell’estratto cronologico generale del PRA;
fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi, comprese le 3 chiavi dell’antifurto Meccanico se dichiarato;
- fornire prova dell’esistenza e operatività degli impianti antifurto nonché dell’esistenza e disponibilità del posto auto protetto, qualora questi presupposti siano stati dichiarati in polizza;
- rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di XXX INS INSURANCE COMPANY AD;
l’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo a LEV INS INSURANCE COMPANY AD l’indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente; nel caso di furto o rapina parziali deve inoltre:
- presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia a LEGAL BRAIN SRL., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente; nel caso di incendio deve inoltre:
- se doloso presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia a LEGAL BRAIN SRL., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana;
- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di LEV INS INSURANCE COMPANY AD;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente;
nel caso di rottura cristalli deve inoltre:
- fornire documento fiscale attestante l’avvenuta sostituzione o riparazione, salvo in caso di sostituzione o riparazione avvenuta in un centro convenzionato;
nel caso di eventi sociopolitici e atti vandalici o eventi sociopolitici deve inoltre:
- presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia a LEGAL BRAIN SRL, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di LEV INS INSURANCE COMPANY AD;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente; nel caso di eventi naturali deve inoltre:
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di LEV INS INSURANCE COMPANY AD;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente; nel caso di kasko completa, limitata (collisione) e Collisione agevolata deve inoltre:
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di LEV INS INSURANCE COMPANY AD;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente.
Infine, LEV INS INSURANCE COMPANY AD si riserva di richiedere se per l’accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, gli atti relativi.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
RIPARAZIONI DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE
Salvo per le riparazioni necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina o per consentire la regolare circolazione, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima che siano trascorsi 10 giorni dal momento della presentazione della denuncia, salvo consenso di XXX INS INSURANCE COMPANY AD.
Trascorso il termine di 10 giorni, l'Assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione della Società i residui e le tracce del sinistro (fotografie e pezzi sostituiti).
Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza dell'autoveicolo (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione della Società i residui e le tracce del sinistro. L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare. La liquidazione del danno verrà effettuata successivamente alla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l’ammontare del costo delle stesse. La liquidazione del danno verrà effettuata al netto dello scoperto o della franchigia di cui all’art. 23 e del deprezzamento eventualmente applicabile ai sensi dell’art. 24.
In caso di Xxxxx da urto con animali selvatici, l’assicurazione è operante a condizioni che avvenga l’intervento di una Pubblica Autorità che ne accerti l’effettiva collisione con l’animale selvatico.
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.
Resta fermo il disposto dell’art. 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi.
Se per l’accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per il reato di cui all’art. 642 c.p., il pagamento sarà
eseguito previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.
DIRITTO DI SURROGA
In caso di sinistro LEV INS INSURANCE COMPANY AD è surrogata, in base all’articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato
27.
Recupero del veicolo rubato
In caso di recupero dell’autoveicolo rubato, l’Assicurato deve darne immediato avviso all’Ufficio Sinistri LEGAL BRAIN SRL appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.
L’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà dell’autoveicolo mettendo a disposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Qualora invece l’autoveicolo venga recuperato prima del pagamento dell’indennizzo:
1. se non è pervenuta alla Società la proposta di riacquisto di un altro autoveicolo per il tramite del Concessionario/Dealer/Convenzionato originario venditore, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dall’autoveicolo in occasione del sinistro.
2. se è già pervenuta alla società la proposta di riacquisto di un altro autoveicolo presso lo stesso Concessionario/Dealer/Convenzionato, la società procederà alla liquidazione del danno secondo quanto indicato all’art. 26. Nel caso di mancato riacquisto di un altro autoveicolo l’assicurato ha facoltà di chiedere, e la società di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che l’autoveicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di indennizzo, dedotti i danni parziali.
28.
Clausola Broker
RIUNIONE BROKERS DI SICURTA’ SRLS in qualità di Broker Distributore Specializzato detiene l’esclusiva sulla
commercializzazione del prodotto CVT in oggetto.
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker distributore specializzato – e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker stesso.
Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell’Assicurato alla Compagnia, si intenderà come fatta dall’Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall’Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.
LEV INS INSURANCE COMPANY AD
Il Rappresentante Legale Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Informazioni personali
ADDENDUM
Nelle informazioni che trattiamo sono inclusi i dati anagrafici dei singoli assicurati/beneficiari come, ad esempio, il loro nome, indirizzo e possono includere dati particolari come informazioni relative alla salute e/o dati personali relativi a condanne penali e reati.
Tratteremo i dati dei singoli assicurati/beneficiari, nonché ogni altra informazione personale che ci fornisce in relazione alla copertura assicurativa, in conformità con la Nostra informativa sulla privacy, una copia della quale è disponibile sul sito internet xxx.xxx-xxx.xxx nella sezione dedicata alla Privacy e/o su richiesta.
Informativa
Per consentirci di trattare i dati dei singoli assicurati in conformità con il Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), abbiamo la necessità di fornirLe, in qualità di interessato al trattamento (persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono le informazioni trattate), le necessarie informazioni su come tratteremo i dati personali in relazione alla copertura assicurativa e su quali diritti sono loro riconosciuti dal quadro normativo vigente.
Lei si impegna, quindi, a prendere visione della Nostra informativa, allegata (Allegato 1) alla presente Nota oppure disponibile online all'indirizzo xxx.xxx.xxx.xxx prima della data in cui diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l’interessato.
Consenso
Ai sensi delle attuali norme sulla protezione dei dati (ovvero il GDPR), abbiamo bisogno che Lei, dopo aver reso l’informativa di cui al punto precedente, fornisca il consenso dei singoli assicurati/beneficiari per l'uso dei seguenti dati/categorie di dati, in relazione alla copertura assicurativa cui si fa riferimento:
⮚ di tipo personale (ad esempio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica);
⮚ di tipo particolare, (idonei, ad esempio, a rivelare lo stato di salute dei singoli assicurati/beneficiari), ove indispensabili per fornirLe le prestazioni assicurative richieste mediante la sottoscrizione della Sua polizza.
Lei si impegna, quindi, fornire il consenso di ciascun assicurato/beneficiario all'uso dei suddetti dati/categorie di dati in relazione alla copertura assicurativa oggetto della polizza, prima della data in cui l'individuo diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l’interessato.
A tal fine dovrà stampare e utilizzare la Nostra Informativa con relativa formula del consenso, allegata (Allegato 1) alla presente Nota, oppure disponibile online all'indirizzo xxx.xxx.xxx.xxx nell’apposita sezione.
In seguito alla presente Nota, LEV INS INSURANCE COMPANY AD presumerà che il consenso necessario al trattamento dei dati suindicati sia stato da Lei raccolto da ogni singolo assicurato/beneficiario, salvo Sua diversa indicazione. Se non ha ottenuto il consenso necessario da uno degli assicurati così come richiesto da noi e dal quadro normative vigente a tutela dei dati personali, oppure qualora l'assicurato abbia revocato il proprio consenso, questo avrà un impatto sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa in relazione all'interessato medesimo - e potrebbe anche impedirci del tutto di fornire la copertura prevista in relazione alla polizza sottoscritta. In ogni caso, è necessario conservare la prova dell’avvenuta consegna dell’informativa e della raccolta del consenso richiesto e ottenuto, poiché LEV INS INSURANCE COMPANY AD si riserva di richiederLe tale prova in qualsiasi momento.
Minimizzazione e notifica
In linea con il rispetto dei diritti degli individui, LEV INS INSURANCE COMPANY AD si impegna ad utilizzare solo le informazioni personali di cui ha bisogno per fornirLe la copertura assicurativa. Per aiutarci a raggiungere questo obiettivo, dovrebbe fornirci solo le informazioni, relative ai singoli assicurati/beneficiari, richieste di volta in volta.
Inoltre, dovrà avvisarci immediatamente qualora un assicurato/beneficiario o, comunque, interessato al trattamento La contatta con riguardo al trattamento sui dati personali che viene operato da LEV INS INSURANCE COMPANY AD in relazione alla Sua copertura assicurativa in modo che la Compagnia possa occuparsi delle esigenze dell’interessato nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR e nei tempi in esso previsti.
Allegato 1: Informativa
Le informazioni per renderti consapevole del trattamento che opereremo (articoli 13 e 14 del GDPR)
in relazione al trattamento dei Tuoi dati personali e personali sensibili (come definiti all’articolo 4, numeri 1) e 15), articoli 9 e 10, del Regolamento UE 2016/679, “Regolamento”), effettuato da LEV INS INSURANCE COMPANY AD (“LEV INS INSURANCE COMPANY AD”), nel rispetto della normativa vigente, intendiamo fornirTi gli elementi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
1. Finalità e modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati che Ti riguardano verrà operato allo scopo di fornirTi la copertura oggetto della polizza sottoscritta, adempiendo alle necessità connesse, siano esse:
1) amministrative;
2) contabili;
3) organizzative (ivi compreso il controllo di gestione e l’ottimizzazione dei processi);
4) di gestione sinistri;
5) per condurre attività antifrode;
6) di gestione reclami;
7) ai fini della gestione e liquidazione di eventuali sinistri potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute).
I Tuoi dati verranno trattati principalmente con strumenti informatici e memorizzati su supporti informatici, cartacei e, all’occorrenza, su altri tipi di supporti (chiavi USB, Cloud, etc.), nel rispetto delle misure adeguate, adottate ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento, già in essere o programmate, in LEV INS INSURANCE COMPANY AD
I Suoi dati personali saranno altresì comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:
• provider informatico;
• società di Outsourcing sinistri;
• rete peritale o medica;
• accertatori antifrode;
• istituti di credito.
I soggetti terzi, appena elencati, coinvolti nei trattamenti operati per le finalità previste, oltreché destinatari di possibili comunicazioni, hanno facoltà di comunicare ad LEV INS INSURANCE COMPANY AD, informazioni relative all’interessato, sempre nel rispetto dei principi di finalità e di minimizzazione e, comunque, di quanto previsto agli articoli 5 e 25 del Regolamento UE 2016/679.
I Xxxx dati personali non saranno oggetto di diffusione, fatto salvo il caso in cui ciò sia imposto da una norma o dall’Autorità giudiziaria.
3. Natura del trattamento
Il trattamento operato da LEV INS INSURANCE COMPANY AD è necessario al fine di ottemperare al rapporto contrattuale che si instaura con la sottoscrizione della Polizza. Negando (o revocando in un momento successivo) il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili che La riguardano renderebbe impraticabile il perseguimento delle finalità elencate nella presente informativa, tuttavia non pregiudicherebbe la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Eventuali, ulteriori, trattamenti che richiedessero un consenso espresso e non rientrassero nelle esenzioni previste dal quadro normativo vigente, richiederebbero l’eventuale integrazione della presente informativa e una specifica raccolta di consenso.
4. Tempo di conservazione dei dati
2. Comunicazione dei dati a soggetti terzi, reperimento di informazioni e diffusione
Le comunichiamo che tutti i dati personali e gli altri costituenti il Suo stato di servizio saranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto sottostante la polizza sottoscritta per un tempo pari a dieci anni dalla chiusura del più recente sinistro denunciato.
5. Diritto di accesso
Lei, in qualità di interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. In particolare, Xxx ha il diritto di chiedere a LEV INS INSURANCE COMPANY AD di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Dopo averLe reso la presente informativa, Le verrà richiesto di accordare il consenso al trattamento dei dati sensibili che La riguardano, in qualsiasi momento Lei ha il diritto di revocare il consenso accordato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo.
6. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, numero 7), e 24 del Regolamento UE 2016/679, è LEV INS INSURANCE COMPANY AD con sede in Sofia Bulgaria, Blvd. Xxxxxx Vrah 51 D, Lozenetz District, CAP 1407. Oltreché presso la sede legale, il titolare può essere contattato inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@lev- xx.xxx. La persona alla quale può rivolgersi per qualsiasi necessità in merito al trattamento dei Suoi dati è il Responsabile per la protezione dei dati (RPD), reperibile al suddetto indirizzo mail.
Consenso
A seguito dell’informativa della quale ha preso visione, Le chiediamo, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, di voler esprimere, con la consapevolezza delle conseguenze che comporta la mancata “concessione del consenso”, il consenso per i trattamenti elencati nell’informativa, restando inteso che il presente consenso è raccolto solamente per le finalità di cui al paragrafo 1 ovvero per quei trattamenti per i quali non sussista una condizione di esenzione dalla richiesta dello stesso ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Presto il consenso al trattamento per le finalità di cui al § 1 (finalità del trattamento), numero 7). (apporre una croce nella casella prescelta) [L’Interessato o, comunque, il soggetto legittimato a prestare il consenso] | ❑ Accordo il consenso | ❑ Nego il consenso |
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 DL n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni Codice in materia di protezione dei dati personali edizione 01/2016