ALLEGATO E
ALLEGATO E
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALZANO LOMBARDO E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB MONTECCHIO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA TENNISTICA
L’anno 2017, presso la sede comunale di Alzano Lombardo, in via Mazzini n. 69, tra le parti
COMUNE DI ALZANO LOMBARDO (di seguito Comune) con sede in Alzano Lombardo via X. Xxxxxxx n.69, P.I. 00220080162 legalmente rappresentata dal Responsabile dell’Area Socio Culturale xxxx. Xxx Xxxxxxxxxxx domiciliato per la carica presso la suindicata sede, a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2017,
e
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB MONTECCHIO (di seguito TCM) con sede ad Xxxxxx
Xxxxxxxx (XX) xx xxx Xxxxxxxxx x. 0, C.F. 03612530166, legalmente rappresentata dal Sig. Xxxxxxx Xxxxx, nato a Xxxxxx Xxxxxxxx (Bg), il 02/09/1953, domiciliato per la carica presso la suindicata sede, dotato dei necessari poteri,
PREMESSO CHE
L’azione del Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:
• concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;
• dare piena attuazione all’art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
• realizzare una gestione di servizi sportivi con la collaborazione di soggetti come società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori dei servizi;
• collaborare alla realizzazione sul territorio di attività sportivo-ludico-ricreative per giovani ed adolescenti in coordinamento e connessione con le attività della Polisportiva Comunale di Alzano Lombardo e le società ad essa aderenti.
Il Comune, per la realizzazione di quanto sopra in relazione alla pratica del tennis mette a disposizione le seguenti strutture di proprietà comunale presso il Parco Montecchio:
• n. 2 (due) campi in terra battuta coperti (campi 2 e 3), n. 1 (uno) campo in terra battuta scoperto (campo 1), n. 1 (uno) campo in materiale sintetico scoperto (campo 4), locale spogliatoi e spazi di disimpegni connessi;
• n. 1 locale da adibirsi a sede, composto da vano scala, sala riunioni, ufficio e bagno, sita al piano primo dell’edificio denominato “bocciofila” in Montecchio, come meglio rappresentata nella planimetria allegata sub. a) alla presente convenzione.
Il Comune, ai fini della promozione e sviluppo dell’attività motoria e sportiva, con particolare riferimento a quella tennistica, ritiene che la collaborazione progettuale, tecnica, amministrativa e realizzativa del TCM rappresenti un valore aggiunto, oltre a significare un ulteriore e rilevante riconoscimento del ruolo e dell’importanza dell’associazionismo e del volontariato nell’attuazione degli obiettivi dell’Amministrazione.
Il TCM, costituitosi nel 1981, non ha scopi di lucro e si mantiene completamente estranea a questioni di carattere politico.
Il Comune riconosce l’importanza dell’attività svolta dal TCM ai fini della promozione e sviluppo dell’attività motoria e sportiva secondo gli scopi statutari.
Il TCM svolge un’attività propria del Comune in forma sussidiaria.
RICHIAMATA
inoltre la seguente normativa emanata dalla Regione Lombardia:
• La Legge regionale 14 dicembre 2006, n. 27 “Disciplina delle modalità di affidamento a terzi per la gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali”.
• La Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna».
• La D.c.r. n. 640 del 24 febbraio 2015 «Linee guida e priorità d’intervento per la promozione dello sport in Lombardia nel triennio 2015 - 2017», in attuazione della legge regionale sullo sport (l.r. n. 26/2014).
• La D.g.r. n. X/5238 del 31 maggio 2016 «Criteri per la concessione di contributi a sostegno dei comitati/delegazioni regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche lombarde e delle eccellenze - Anno 2015».
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Finalità della convenzione e definizione degli interessi comuni
1. La presente convenzione è finalizzata a perseguire gli interessi comuni tra il comune e il TCM, come di seguito individuati:
• promuovere la pratica del tennis presso le scuole alzanesi, con attività formative e pratiche;
• promuovere la pratica del tennis mediante specifici corsi di insegnamento rivolti a minorenni residenti in Alzano a prezzo calmierato e convenzionato;
• promuovere la pratica del tennis presso i residenti in comune di Alzano Lombardo;
• promuovere ed organizzare squadre sportive di atleti per la partecipazione a campionati, gare, e comunque agevolare l’avviamento al tennis;
• promuovere ed organizzare squadre sportive di atleti diversamente abili per la partecipazione a campionati, gare, limitatamente alla pratica del tennis in carrozzella e comunque agevolare l’avviamento del tennis in carrozzella per utenti diversamente abili, anche attraverso accordi con altre società/istituzioni;
• contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività formative, ricreative e socializzanti.
2. Le strutture di proprietà comunale destinate al tennis (campi, spogliatoi e spazi di disimpegno connessi), presenti presso il parco di Montecchio saranno concesse dal comune a terzi (di seguito Concessionario) mediante gara ad evidenza pubblica.
Art. 2 – Impegni del TCM
1. Il TCM ai fini del perseguimento degli interessi comuni individuati, con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna a:
• garantire fino alla fine della validità della presente convenzione un incremento annuo di soci ordinari residenti in Alzano Lombardo;
• garantire attività di insegnamento gratuite per l’avviamento alla pratica del tennis presso le scuole di Alzano Lombardo, per un minimo di 100 ore annue e secondo i programmi definiti di concerto con l’Istituto Comprensivo e le altre realtà scolastiche del territorio;
• organizzare corsi di insegnamento rivolti prioritariamente a ragazzi e adolescenti residenti in comune di Alzano Lombardo, da tenersi tra il 1° ottobre ed il 30 maggio di ciascun anno, dal lunedì al venerdì di ogni settimana, nell’orario compreso tra le ore 14,00 e le ore 18,00 (corso SAT) ad un prezzo orario medio di € 12,00 per gli under 10 e di € 15,00 per gli under 16;
• promuovere e favorire la pratica del tennis in carrozzella di atleti diversamente abili, anche con attività integrate, per un minimo di 100 ore annue, anche attraverso accordi con altre società/istituzioni;
• garantire ai soci ordinari l’agevolazione prevista dall’allegata tabella delle tariffe campi da tennis;
• partecipare attivamente alle feste dello sport o volontariato, comunque denominate.
2. Il TCM inoltre si impegna a:
• comunicare a mezzo posta elettronica al Concessionario il calendario annuale dei tornei organizzati;
• comunicare a mezzo posta elettronica al Concessionario, il calendario mensile delle ore di utilizzo, dal 15 al 21 del mese precedente;
• tirare il campo da tennis a conclusione di ogni utilizzo da parte dei propri soci per renderlo servibile a coloro che arriveranno dopo;
• rispondere dei danni arrecati al bene a causa di negligenza propria;
3. Il TCM entro il 31 gennaio di ogni anno trasmette a mezzo posta elettronica all’Amministrazione Comunale ed al presidente della Polisportiva Comunale di Alzano Lombardo una relazione indicante:
• il raggiungimento degli obiettivi statutari;
• l’elenco dei tesserati distinguendo i residenti e gli juniores;
• il rendiconto dell’attività svolta nell’anno precedente (1 gennaio – 31 dicembre), relazionando sullo svolgimento e raggiungimento degli impegni di cui comma 1;
• il rendiconto economico e il bilancio di previsione dell’associazione.
4. La mancata presentazione della relazione nei termini indicati o il mancato svolgimento delle attività indicate, senza adeguata motivazione e per cause dipendenti dal TMC, comporta l’immediata decadenza della convenzione e la mancata erogazione del contributo di cui al successivo art. 3.
5. La relazione sarà oggetto di valutazione da parte del settore competente, nell’ambito del procedimento istruttorio per l’erogazione del contributo economico e dell’attività della Polisportiva.
6. Il TMC è a conoscenza che il Concessionario della struttura sportiva, ha la facoltà di sospendere le attività sportive e chiudere la struttura nel periodo corrispondente alle vacanze invernali scolastiche, con obbligo di preavviso da trasmettere a mezzo posta elettronica al Comune ed al TMC entro il 15 novembre di ogni anno. Resta pertanto inteso che in tale periodo potrebbero essere sospese tutte le attività sportive, comprese quelle del TMC, senza che l’associazione abbia nulla a pretendere al riguardo.
Art. 3 - Impegni del Comune
1. Il Comune ai fini del perseguimento degli interessi comuni individuati, con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna nell’ambito del contratto di concessione delle strutture sportive a:
• stabilire con propria deliberazione di giunta le tariffe di utilizzo dei campi da tennis – acquisito il parere del TCM - secondo le seguenti categorie e regole:
• soci TCM ordinari, non soci TCM ordinari, soci TCM juniores, non soci TCM juniores. Per Juniores si intende l’utente che non abbia ancora compiuto il sedicesimo anno di età;
• stagione: orario estivo: 1 maggio – 31 ottobre /// orario invernale 1 novembre – 30 aprile;
• fasce orarie: estive 8,00/17,00 – 17,00/24,00 /// invernale campi 1 e 4 8,00/17,00 – 17,00/24,00 e per i campi 2 e 3 8,00/13,00 – 13,00/17,00 – 17,00/24,00;
• in caso di promiscuità d’utilizzo del campo, si applica la tariffa in proporzione ai partecipanti all’utilizzo.
• riservare al TCM un monte ore fino ad un massimo annuale di 700 ore sui campi n. 2 e n. 3 per lo svolgimento di tornei, gare o competizioni sportive, anche organizzate con la Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) ovvero con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo, da remunerare da parte del TCM al Concessionario alla tariffa fissa oraria fisso di €. 9,00;
• mettere a disposizione, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 maggio di ciascun anno di gestione, n. 500 ore – da remunerare da parte del TCM al Concessionario alla tariffa fissa oraria di €. 7,00 – per l’organizzazione dei corsi di insegnamento rivolti a ragazzi e adolescenti residenti in comune di Alzano Lombardo, che si terranno dal lunedì al venerdì di ogni settimana, nell’orario compreso tra le ore 14,00 e le ore 18,00 (corso SAT);
• mettere a disposizione, per favorire la pratica del tennis in carrozzella di atleti diversamente abili
- n. 100 ore nel periodo invernale - sui campi n. 2 e n. 3 - da remunerare al Concessionario da parte del TCM, o da parte di altra associazione con cui il TCM abbia stipulato un accordo, alla tariffa fissa oraria di €. 10,00;
- n. 150 ore gratuite, nel periodo estivo – sul campo n. 4;
• far adottare il regolamento per la prenotazione delle ore, allegato sub. a) alla presente convenzione;
• prevedere che il Concessionario della struttura sportiva si attenga ai regolamenti e/o norme della Federazione Italiana Tennis (FIT);
• prevedere che il Concessionario della struttura sportiva accetti che:
• a norma dell’art. 2 del “Regolamento dei tecnici” della F.I.T. tutti i maestri, tecnici, istruttori che esercitano sui campi del Parco Montecchio per la scuola tennis, l’insegnamento agonistico e ai classificati devono essere iscritti all’albo professionale della FIT e possono accedere ai campi con materiale didattico solo previa autorizzazione del TCM;
• tutte le attività patrocinate dal Comune compresi campionati, tornei, corsi, ecc. debbano essere autorizzate dalla FIT ed organizzate esclusivamente dal TCM ed abbiano precedenza anche sulle ore già prenotate
2. Il Comune ai fini del perseguimento degli interessi comuni individuati, con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna inoltre a:
• assegnare al TCM in comodato d’uso gratuito, secondo la disciplina che segue, la sede presente al piano primo dello stabile sito in Montecchio;
• riconoscere al TCM, un contributo annuo di €. 5.000,00 da liquidarsi entro il 28 febbraio di ogni anno per permettere l’organizzazione delle attività e la regolare attuazione delle stesse.
Art. 4 – Sede del TCM
1. Il Comune assegna in comodato d’uso gratuito al TCM, per tutta la durata della presente convenzione, la sede, sita al piano primo dell’edificio denominato “bocciofila” in Montecchio, come meglio rappresentata nella planimetria allegata sub. b) alla presente convenzione.
2. Il TCM si impegna a:
• attuare la manutenzione ordinaria comprese le pulizie;
• evitare danni o degrado progressivi del bene, segnalando prontamente al comune ogni anomalia che richieda un’opera di manutenzione straordinaria;
• rispondere dei danni arrecati al bene a causa di negligenza propria;
• sostenere le spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica e gas per il riscaldamento, conformandosi al sistema di pagamento in uso;
• sostenere le spese telefoniche.
3. Il Comune provvederà ad assicurare il bene contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile.
4. Il Comune si riserva di revocare il comodato d’uso in caso di interesse pubblico o necessità, con preavviso di almeno n. 6 (sei) mesi, salvo casi di somma urgenza.
Art. 5 – Pubblicità commerciale
1. Il TCM assume l’obbligo di non effettuare, per tutta la durata della convenzione, qualsiasi forma di pubblicità visiva e auditiva all’interno degli impianti che non sia preventivamente autorizzata dal Comune, acquisito il parere favorevole del Concessionario della struttura sportiva.
Art. 6 – durata
1. La durata della presente convenzione è stabilità in anni 8 a decorrere dalla data del 1.01.2017.
Art. 7 – Responsabilità – assicurazione
1. Il TCM:
• esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, comunque provocati nell’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Amministrazione Comunale.
• è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all’Amministrazione od a terzi dal proprio personale, anche volontario.
• è responsabile nei confronti di tutte le autorità sia delle manifestazioni sportive che del mantenimento dell’ordine da parte dei propri utenti.
2. A tale scopo il TCM è obbligato a stipulare apposita idonea polizza assicurativa.
Art. 8 – Controversie
1. Il Comune e il TCM gestiranno i reciproci rapporti sulla base dei principi di correttezza e buona fede di cui all’art. 1375 c.c., nonché di leale collaborazione. A tal fine le parti si impegnano ad attivare procedure di consultazione tutte le volte che ciò si renda necessario ed in particolare modo qualora emergano elementi significativi tali da far ritenere che il TCM non sia in grado di organizzare parte delle iniziative preventivate ovvero tali da far ritenere che il Comune non sia in grado di erogare integralmente il contributo previsto nel precedente art. 3, nel rispetto dei vincoli di bilancio o dei principi di contabilità pubblica.
2. Eventuali controversie saranno risolte bonariamente tra le parti. L’Amministrazione Comunale si fa garante del rispetto del presente accordo ed arbitro in caso di controversie in merito ai diritti di utilizzo degli impianti.
3. In caso di fallimento dell’accordo bonario, foro competente è il Tribunale di Bergamo, escludendosi ogni forma di arbitrato.
Art. 9 – Trattamento dati personali
1. Ai sensi dell’art.13 del X.X.xx. n. 196/2003, le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali contenuti nel presente atto o raccolti durante l’attuazione dello stesso saranno trattati nei limiti in cui ciò sia necessario per l’assolvimento degli impegni assunti dalle parti o per l’adempimento di obblighi di legge.
2. Il soggetto titolare degli stessi è il Comune di Alzano Lombardo.
Art. 10 – Spese e oneri contrattuali
1. Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipula ed eventuale registrazione della presente convenzione sono da intendersi a carico del Comune.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso.
Art. 11 – Disciplina della convenzione
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale.