COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) STELLA Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) XXXXXXX Xxxxxx designato dalla Banca d'Italia
(MI) XXXXXXXXX Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) AFFERNI
Seduta del 09/07/2019
FATTO
Parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- ha stipulato con la banca i seguenti contratti:
1) contratto di finanziamento n. ****449, sottoscritto in data 20 gennaio 2008, per l’importo di € 6.810,60, da restituire in 60 rate mensili di € 113,51. Il rapporto veniva anticipatamente estinto, come da conteggio estintivo valido sino al 30 giugno 2009.
2) contratto di finanziamento n. ****050, sottoscritto in data 10 marzo 2010, per l’importo di
€ 13.700,16, da restituire in 72 rate mensili di € 190,28. Il rapporto veniva anticipatamente estinto, come da conteggio estintivo valido sino al 14 gennaio 2014.
3) contratto di finanziamento n. *****420, sottoscritto in data 2 dicembre 2013 per l’importo di € 13.845,00, da restituire in 84 rate mensili di € 257,02. Il contratto prevedeva un TAN pari al 13,40% e un TAEG pari al 14,79% (escludendo le assicurazioni indicate come facoltative) ovvero al 22,19% (includendo le assicurazioni indicate come facoltative). Contestualmente al finanziamento, la cliente sottoscriveva per adesione due distinte polizze per il caso infortunio ovvero per il caso morte, inabilità, ricovero ospedaliero nonché perdita involontaria d’impiego. Il rapporto veniva anticipatamente estinto prima della naturale scadenza.
4) il contratto di finanziamento n. *****583, sottoscritto in data 12 novembre 2014 per l’importo di € 26.402,40, da restituire in 66 rate mensili di € 398,60. Il contratto prevedeva un TAN pari al 10,90% e un TAEG pari al 12,24% (escludendo le assicurazioni indicate come facoltative) ovvero al 15,84% (includendo le assicurazioni indicate come facoltative).
Contestualmente al finanziamento, la cliente sottoscriveva per adesione due distinte polizze per il caso infortunio ovvero per il caso morte, inabilità, ricovero ospedaliero nonché perdita involontaria d’impiego. Il rapporto è stato estinto anticipatamente rispetto alla scadenza, come da conteggio estintivo del 9 novembre 2015.
5) il contratto di finanziamento n. *****338 sottoscritto in data 28 gennaio 2016 per l’importo di € 10.787,74, da restituire in 84 rate mensili di € 201,07. Il contratto prevedeva un TAN pari al 13,38% e un TAEG pari al 15,02% (escludendo le assicurazioni indicate come facoltative) ovvero al 18,05% (includendo le assicurazioni indicate come facoltative). Contestualmente al finanziamento, la cliente sottoscriveva per adesione la polizza per il caso morte, inabilità, ricovero ospedaliero nonché perdita involontaria d’impiego. Il rapporto è stato estinto anticipatamente rispetto alla scadenza, come da conteggio estintivo del 6 aprile 2018.
Con riferimento ai contratti di finanziamento nn. ****449 e ****050, la cliente contesta l'indeterminatezza del TAEG. La discrepanza tra TAN e TAEG non è giustificata dalla pattuizione di oneri e spese differenti rispetto agli interessi debitori. Tale violazione comporta il diritto al rimborso tutte le somme incassate in eccedenza rispetto agli interessi dovuti applicando il tasso BOT, oltre agli interessi legali.
In relazione ai contratti di finanziamento nn. *****420, *****583 e *****338, parte ricorrente contesta l'indeterminatezza del TAEG per mancata inclusione delle assicurazioni sottoscritte contestualmente ai prestiti. Le polizze hanno carattere obbligatorio in quanto:
(i) si tratta di polizze credit protection, aventi carattere collettivo; (ii) sono state stipulate contestualmente ai prestiti; (iii) il beneficiario delle prestazioni è l’assicurato.
Tale violazione comporta il diritto al rimborso di tutte le somme incassate in eccedenza rispetto agli interessi dovuti applicando il tasso BOT, oltre agli interessi legali.
In via subordinata, la cliente chiede, in relazione all’estinzione anticipata dei contratti di finanziamento nn. *****420, *****583 e *****338, i costi, anche a titolo di premi assicurativi, non maturati secondo il principio pro rata temporis.
In particolare, in relazione al contratto n. *****420, la finanziaria non ha esaustivamente riscontrato la richiesta formulata ex art. 119 TUB. La cliente chiede, pertanto, che il Collegio disponga che l’intermediario invii la copia del conteggio estintivo, mai trasmessa.
In ogni caso, risulta che non sia stato mai corrisposto l’importo di € 33,00, in relazione alle spese di gestione nonché € 891,00 in relazione ai premi assicurativi non goduti.
Dà atto del pagamento da parte della compagnia assicurativa dell’importo di € 372,53 per la polizza Personal Protection; ritiene che la polizza sia connessa al credito tutelato e, pertanto, che i relativi premi non maturati devono essere integralmente restituiti dal momento della anticipata estinzione.
Quanto al contratto n. *****583, risulta che non sia stato mai corrisposto l’importo di € 1.188,00 in relazione ai premi assicurativi non goduti. Dà atto del pagamento da parte della compagnia assicurativa dell’importo di € 184,14 per la Personal Protection, nonché della somma di € 598,12 per la polizza Lifestyle.
Infine, in relazione al contratto n. *****338, risulta che non sia stato mai corrisposto l’importo di € 253,26 in relazione ai premi assicurativi non goduti.
La cliente avrebbe, dunque, comunque diritto all'importo complessivo di € 1.210,47, oltre interessi dal reclamo al saldo.
Nelle controdeduzioni l’intermediario eccepisce l’incompetenza temporale del Collegio con riferimento al prestito n. ****449, dal momento che le censure della ricorrente attengono a vizi genetici del contratto, perfezionatosi il 20/10/2008, dunque in epoca antecedente al 01/01/2009.
Eccepisce altresì l’improcedibilità del ricorso con riguardo al prestito personale n. ****050, in quanto non supportato da alcun elemento probatorio e/o da dati specifici e concreti, nonché diretto unicamente ad ottenere dall’ABF un’attività di tipo consulenziale. Ad ogni modo, conferma la legittimità del calcolo del TAEG contrattualmente indicato per all’11,56%, calcolato includendo l’imposta di bollo sul contratto per € 14,62, le spese per comunicazioni periodiche per € 0,56 e la relativa imposta di bollo per € 1,81. Quanto al TAEG applicato al contratto di prestito personale n. *****420, fa presente che la polizza “Personal Protection” non è connessa al prestito, in quanto qualifica come prestazione l’aiuto sanitario (assistenza medica domiciliare, assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo a domicilio, ecc.) e non prevede un indennizzo parametrato al debito residuo. Allo stesso modo, alcun nesso teleologico è presente per quanto concerne la copertura assicurativa “Medical Protection”, per la quale sono previste come interventi: infortuni, invalidità permanente, infortuni causati da guerra e insurrezioni, calamità naturali. Per quanto riguarda la polizza Lifestyle CL/11/054, evidenzia che la copertura assicurativa non prevede un indennizzo parametrato al debito residuo, poiché l’ammontare è predeterminato in misura fissa e non presenta alcuna correlazione né con l’importo oggetto di erogazione, né con il debito residuo dell’assicurato o con la rata mensilmente prevista. In più, dalla disamina dei contratti n. *****420, *****583 e *****338 emerge che la banca ha proposto al ricorrente un’esposizione comparata del costo complessivo del finanziamento con e senza polizza.
Con riferimento alla domanda di rimborso della quota di premio assicurativo non goduto a seguito dell’estinzione anticipata dei prestiti nn. *****420, *****583 e *****338, la banca riferisce di aver provveduto ad interessare la compagnia assicurativa in occasione della ricezione del reclamo.
In data 14/11/2018 la compagnia assicurativa in riferimento alla convenzione assicurativa
n. CL/11/043 CPI e alla convenzione n. CL/11/054 concernenti rispettivamente i finanziamento nn. *****338 e *****583 comunicava ad entrambe le parti che conseguentemente all’estinzione anticipata dei finanziamenti: “ – CL/11/054 n. *****583: seppure le condizioni contrattuali della polizza non prevedevano il rimborso del premio versato in caso di estinzione anticipata del finanziamento, con l’intento di dimostrare attenzione alle esigenze dei nostri clienti, abbiamo accolto in via d’eccezione la richiesta. L’importo del rimborso, pari ad € 598,12, è stato quindi conteggiato a partire dalla data della chiusura anticipata applicando spese amministrative di cessazione pratica pari ad € 40,00; - CL/11/043 n. *****338: la convenzione a cui il cliente ha aderito prevede, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il rimborso automatico della quota di premio relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione del finanziamento e la sua scadenza originaria … In data 12/09/2018 abbiamo predisposto un bonifico in favore della cliente per un importo pari ad € 366,80…”.
La compagnia assicurativa riferisce altresì d’aver predisposto il pagamento di € 836,47 con riferimento alla convenzione n. CL/11/054 concernente il finanziamento n. *****420.
La compagnia assicurativa per la polizza Personal Protection comunicava con propria del 28/11/2018 quanto segue: “pur ribadendo che trattasi di polizza non connessa al finanziamento, Le comunichiamo che provvediamo a rimborsare la Sua assistita il rateo del premio pagato e non goduto dalla ricezione della sua missiva, ricordando che in assenza di comunicazione di senso contrario da parte dell’Assicurato la Compagnia si è assunta il rischio relativo alle garanzie assicurative previste dalle polizze in questione. Pertanto, alla Sua assistita viene riconosciuto un rimborso come segue: € 372,53”.
La domanda di risarcimento delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, atteso che la decisione della ricorrente di avvalersi di un legale costituisce una sua libera scelta, non prevedendo il procedimento alcun obbligo a riguardo.
In conclusione, l’intermediario chiede il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Con riferimento ai contratti di finanziamento nn. ****449 e ****050, la cliente contesta l'indeterminatezza del TAEG. In particolare, la discrepanza tra TAN e XXXX non sarebbe giustificata, stante l’assenza di ulteriori oneri oltre agli interessi debitori.
In xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx evidenziare come il contratto n. ****449 sia stato stipulato in data 20/10/2008 ed estinto nel giugno 2009. La contestazione relativa a tale contratto pare, quindi, esulare dal limite di competenza dell’ABF, trattandosi di un vizio genetico.
Quanto al contratto n. *****050, l’intermediario riferisce che la difformità tra TAN e TAEG sia da ricondurre all’inclusione nel calcolo del TAEG dell’imposta di bollo su contratto per € 14,62, delle spese per comunicazioni periodiche per € 0,56 e della relativa imposta di bollo per € 1,81.
Dall’analisi del contratto emerge che non erano previste spese per comunicazioni periodiche. Xxxxx, al contrario, a carico della cliente gli oneri fiscali. Questo Xxxxxxxx ha provveduto al ricalcolo del TAEG, escludendo gli oneri fiscali dal momento che non ne era prevista l’inclusione ai sensi della normativa pro tempore vigente. Ne risulta un TAEG del 11,56%, come contrattualmente indicato. Sul punto si fa altresì presente che la cliente non allega la mancata inclusione di un costo nel TAEG. Xxxx, riferisce che il TAEG sarebbe dovuto essere uguale al TAN, più basso, stante l’assenza di ulteriori oneri nel finanziamento. Dunque, sembra possa affermarsi che la cliente non allega una lesione del proprio diritto d’informativa precontrattuale a mezzo del TAEG, tale da giustificare l’applicazione della sanzione di cui all’art. 124, co. 5 TUB.
In relazione ai contratti di finanziamento nn *****420, *****583 e *****338 parte ricorrente lamenta la mancata inclusione dei costi assicurativi nel TAEG. La questione in oggetto concerne quindi la qualificazione delle assicurazioni accessorie ai finanziamenti ai consumatori: se esse siano facoltative, e quindi i relativi costi debbano essere esclusi dal calcolo del TAEG del finanziamento; ovvero se siano obbligatorie, con la conseguenza che i relativi costi debbano essere ricompresi nel calcolo del TAEG e, se non lo fossero, la clausola di determinazione del TAEG e la misura dello stesso siano nulle.
L’accertamento di tale qualificazione sembra imporsi sulla base delle indicazioni normative e regolamentari che riguardano la materia. Il vigente art. 121 TUB, prevede: al comma 1, lettera e): “costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”; al comma 2: “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo
alle condizioni offerte”; al comma 3: “La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”. Le vigenti Disposizioni in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari in materia di credito ai consumatori (sez. VII) prevedono: all’art. 2: “Ai fini della presente sezione si definiscono: … - “costo totale del credito” … Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;”…; all’art. 4.2.4 (comma 3) “Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”. Per finire, l’art. 125 bis TUB, commi 6 e 7, prevede: “6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. 7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; …”.
Sulla base di tali fonti, la distinzione tra assicurazioni obbligatorie e facoltative riveste carattere dirimente dell’inserimento dei relativi costi nel TAEG e, quindi, della correttezza del relativo calcolo.
Inoltre, le istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del TEGM, che con il TAEG è l’altro tasso effettivo previsto dal nostro ordinamento, prevedono, testualmente fin dall’agosto 2009 (con effetto dal 1° gennaio 2010), che restano incluse nel conteggio di usurarietà “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito …, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ……” (cfr. anche Cass. 5 aprile 2017, n. 8806).
Con riguardo alla determinazione del TAEG, ma anche del TEG per i contratti anteriori al 1° gennaio 2010, vi è quindi la necessità di indagare gli indici di facoltatività/obbligatorietà delle assicurazioni connesse al credito. Questo Arbitro ha anzitutto evidenziato che il giudizio relativo non può che essere di tenore valutativo: in tema non esiste alcuna prova legale, ma si argomenta nell’ambito della prova libera, che è rimessa alla valutazione discrezionale del giudicante nei confronti del quale non esercita, quindi, alcun effetto vincolante, secondo il principio del libero convincimento. Ciò premesso, il Collegio di Coordinamento con le note decisioni nn. 10617, 10620 e 10621 del 12 settembre 2017, n.
2397 del 25 gennaio 2018 e, ulteriormente, n. 16291 del 26 luglio 2018, ha individuato con analiticità indizi e contro-indizi utili ad orientare i Collegi. Premesso, quindi, che la mera qualificazione come facoltativa della polizza, seppur inserita nei contratti sottoscritti dal cliente, non è ovviamente di per sé sufficiente né decisiva per considerarla effettivamente tale, sono state indicate come presunzioni semplici indicative della obbligatorietà: la funzione di copertura del credito, la connessione genetica e funzionale, la contestualità della sottoscrizione, la pari durata dell’ammortamento e della copertura assicurativa, l’indennizzo parametrato al debito residuo, l’indicazione dell‘intermediario quale beneficiario, la remunerazione eventualmente significativa dell’intermediario per il collocamento della polizza. Sono state altresì indicate come presunzioni indicative della
facoltatività, in via alternativa: la prospettazione comparativa dei costi con offerta al cliente delle stesse condizioni di finanziamento con e senza polizza, l’offerta di condizioni simili ad altri clienti (almeno altri due) con lo stesso merito creditizio a prescindere dalla stipula della polizza, il diritto di recesso dalla polizza senza costi per l’intera durata del finanziamento.
Dovendo operare sugli indicati indici, il Collegio di Coordinamento ha anche fornito delle indicazioni sulla loro maggiore o minore forza, ricavabile da disposizioni regolamentari. Per esempio: la disciplina in materia di trasparenza prescrive, alla Sezione XI (Requisiti Organizzativi), art. 2 bis che : ”…, la scelta di porre in essere politiche commerciali che prevedano l’offerta contestuale, accanto a un contratto di finanziamento, di altri contratti, anche attraverso soggetti terzi, deve essere accompagnata da una serie di cautele particolari, adottando procedure organizzative e di controllo interno che assicurino nel continuo: … d) che le procedure di commercializzazione siano improntate a canoni di trasparenza e correttezza e, in particolare, che: … al cliente siano illustrati gli effetti complessivi, in termini di obblighi e vantaggi, derivanti dalla combinazione dei contratti offerti; in caso di servizi accessori connessi con il contratto di credito qualificati come facoltativi, al cliente va illustrato chiaramente e correttamente il costo complessivo da sostenere sia nel caso in cui sottoscriva il contratto relativo al servizio accessorio offerto sia in quello in cui non lo sottoscriva; … f) che, qualora il contratto offerto congiuntamente al finanziamento sia facoltativo, le forme di remunerazione e valutazione della rete vendita non siano tali da costituire un forte incentivo alla vendita del contratto facoltativo accanto al finanziamento rispetto alla vendita del solo finanziamento”. Appare chiaro, cioè, che nel momento in cui i requisiti sopra indicati costituiscono oggetto di doveri imposti agli intermediari, e qui è indifferente che si tratti di comportamenti aventi rilevanza esterna o meramente interna al settore bancario, la loro osservanza/mancata osservanza non può che costituire un indice più forte della facoltatività/obbligatorietà delle assicurazioni connesse.
Non solo. Nell’accordo raggiunto da ABI, Assofin e CNCU del 30 novembre 2013, le parti contraenti hanno concordato di promuovere la diffusione di buone pratiche nell’offerta ai consumatori di coperture assicurative facoltative ramo vita o miste accessorie ai finanziamenti; tali pratiche “si concretizzeranno nell’adozione da parte degli operatori bancari e finanziari dei seguenti impegni: … 2) Esposizione nella documentazione precontrattuale del costo complessivo con e senza la polizza. Esposizione oltre al TAEG
…, anche di un altro indicatore del costo totale del credito, calcolato con le stesse modalità del TAEG … includendo anche le polizze assicurative facoltative. …”. Se gli stessi intermediari si sono obbligati convenzionalmente a tale buona prassi e se tale impegno è stato sottoscritto dalle associazioni dei consumatori, la presenza/mancanza del raffronto deve essere particolarmente significativa in termini di rafforzamento degli indizi indagati.
Infine il Collegio di Coordinamento ha anche specificato i criteri per così dire “quantitativi” cui attenersi nel confrontare i contratti sottoposti dai ricorrenti all’esame dei Collegi territoriali, con quelli asseritamente simili esibiti dagli intermediari convenuti allo scopo di comprovare la facoltatività delle assicurazioni proposte (Collegio di Coordinamento, decisione 16291/2018 sopra citata); precisando, inoltre, che con riferimento all’omogeneità del merito creditizio non si può che fare affidamento a quanto riferito dagli intermediari.
Con riferimento al contratto n. *****420, la cliente censura la mancata inclusione nel TAEG del costo delle polizze assicurative Personal Protection per € 1.260,00 e Lifestyle per € 1.008,00.
Dall’esame delle Condizioni di assicurazione risulta che: (i) la polizza denominata “Personal Protection” prevede forme di assistenza in caso di sinistri non connessi al
finanziamento; (ii) la polizza denominata “Lifestyle” prevede un indennizzo in misura fissa, non parametrato al debito residuo o alle rate mensili in scadenza.
Ad ogni modo, dalla stessa copia prodotta in atti dalla cliente emerge che il contratto recava la doppia indicazione del TAEG, calcolato sia escludendo che includendo i premi relativi alle coperture assicurative facoltative. E come si è già detto sopra, la prospettazione comparativa dei costi con offerta al cliente delle stesse condizioni di finanziamento con e senza polizza costituisce presunzione di facoltatività delle polizze.
In subordine, la cliente chiede la restituzione dell’importo non goduto delle polizze assicurative e delle spese di gestione per € 551,47, già al netto dell’importo di € 372,53 retrocesso dalla compagnia assicurativa per la copertura Personal Protection. Dall’analisi del contratto emerge come le spese di incasso e di gestione pratica fossero pari ad € 1,00 al mese, addebitati su ciascuna rata. Ne deriva che la cliente non parrebbe avere diritto alla retrocessione di alcun importo a tale titolo. Con riferimento alle polizze assicurative si fa presente che: (i) come già evidenziato, la polizza “Personal Protection” non appare connessa al finanziamento; ad ogni modo, la relativa compagnia assicurativa ha proceduto al rimborso della somma di € 372,53; (ii) la polizza “Lifestyle” ha come oggetto eventi di natura eterogenea. Qualora si volesse ritenere tale polizza non facoltativa, ne andrebbe riconosciuto il rimborso per la parte non goduta. Le Condizioni di polizza non prevedono un criterio per il rimborso in caso di estinzione anticipata. Bisognerebbe, pertanto, applicare il criterio pro rata temporis. Sul punto, si fa presente che la cliente si limita a riferire che il finanziamento sia stato estinto anticipatamente, riferendo che l’intermediario non ha riscontrato la richiesta ex art. 119 TUB per il conteggio estintivo. Produce in atti una liberatoria del 06/04/2018. L’intermediario riferisce che finanziamento sia stato estinto il 23/09/2014. Riferisce altresì che la compagnia assicurativa avrebbe predisposto il pagamento di € 836,47 con riferimento al finanziamento di cui si discute, n. *****420. La somma che la cliente chiede con riguardo a tale contratto (€ 551,47) è, pertanto, inferiore a quanto la compagnia assicurativa riferisce di aver retrocesso.
Con riferimento al contratto n. *****583, la cliente censura la mancata inclusione nel TAEG del costo delle polizze assicurative Medical Protection per € 660,00 e Lifestyle per € 792,00. Dall’esame delle Condizioni di assicurazione risulta che: (i) la polizza denominata “Medical Protection” prevede indennizzo in misura fissa in caso di infortuni, invalidità permanente, infortuni causati da guerra o insurrezioni e calamità naturali; (ii) la polizza denominata “Lifestyle” prevede un indennizzo in misura fissa, non parametrato al debito residuo o alle rate mensili in scadenza. Ad ogni modo, dalla stessa copia prodotta in atti dalla cliente emerge che anche il contratto in oggetto recava la doppia indicazione del TAEG, calcolato sia escludendo che includendo i premi relativi alle coperture assicurative facoltative.
In subordine, la cliente chiede la restituzione dell’importo non goduto delle polizze assicurative per € 405,74, già al netto degli importi di € 184,14 retrocesso per la “Medical Protection” e di € 598,12 per la “Lifestyle”. Si fa presente che come già evidenziato, la polizza “Medical Protection” non appare connessa al finanziamento; ad ogni modo, la relativa compagnia assicurativa ha proceduto al rimborso della somma di € 184,14. La polizza “Lifestyle” ha come oggetto eventi di natura eterogenea. Secondo i più recenti orientamenti condivisi tra i Collegi, la polizza “Lifestyle”, deve considerarsi connessa al contratto di finanziamento, in conformità a quanto statuito da Collegio di Coordinamento n. 250/18. In tale decisione la polizza “Lifestyle” è stata ritenuta connessa al finanziamento, non essendo stati ravvisati dal Collegio elementi idonei a superare la presunzione di collegamento derivante dalla contestualità nella sottoscrizione del finanziamento e della polizza.
Deve essere quindi riconosciuto il rimborso per la parte non goduta. Le Condizioni di polizza non prevedono un criterio per il rimborso in caso di estinzione anticipata. Bisogna, pertanto, applicare il criterio pro rata temporis. Il contratto è stato estinto alla rata n. 12 di 66 (cfr. all. 11 al ricorso). Sulla base del criterio pro rata la cliente avrebbe avuto diritto alla somma di € 648,00 (€ 792,00 / 66 * 54). La compagnia assicurativa ha riferito di aver rimborsato la somma di € 598,12, conteggiata a partire dalla data della chiusura anticipata applicando spese amministrative di cessazione pratica pari ad € 40,00. Residua, pertanto, la somma di € 49,88 (€ 648,00 - € 598,12).
Con riferimento al contratto n. *****338, la cliente censura la mancata inclusione nel TAEG del costo della polizza CPI per € 787,74. Dalla documentazione prodotta emerge che anche il contratto in oggetto recava la doppia indicazione del TAEG, calcolato sia escludendo che includendo i premi relativi alla copertura assicurativa facoltativa.
In subordine, la cliente chiede la restituzione dell’importo non goduto della polizza. L’intermediario ha affermato che la compagnia assicurativa avrebbe provveduto al rimborso della polizza tramite bonifico in data 12/09/2018, per l’importo di € 366,80. Anche in questo caso la somma che la cliente chiede con riguardo a tale contratto (€ 253,26) è inferiore a quanto la compagnia assicurativa riferisce di aver retrocesso.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 49,88, oltre interessi dal reclamo al saldo. Non accoglie le ulteriori pretese.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1