CONTENUTI
SIEMENS SpA Digital Industries – CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
CONTENUTI
Definizioni 1
1. Oggetto del Contratto 1
2. Conclusione e disciplina del Contratto 1
3. Prezzi e termini di pagamento 1
4. Termini di consegna 2
5. Riserva di proprietà 2
6. Trasporto, consegna e accettazione 2
7. Accettazione delle prestazioni incluse nella Fornitura 3
8. Subappalto 3
9. Design Freeze e Varianti 3
10. Variazioni 3
11. Garanzia 4
12. Limitazione di responsabilità 4
13. Sospensione / Risoluzione 4
14. Forza maggiore 5
15. Misure per la Salute e Sicurezza (EHS) 5
16. Export Control 6
17. Proprietà industriale ed intellettuale 7
18. Marchio 7
19. Data Privacy/ Riservatezza/ Protezione dei dati 7
20. Esclusione di responsabilità per uso fraudolento di dati trasmessi elettronicamente 8
21. Principi generali in materia di rapporti commerciali 8
22. Tracciabilità flussi finanziari 8
23. Fornitura di Software 8
24. Invalidità parziale 10
25. Cessione del Contratto e cessione del credito 10
26. Legge regolatrice e Foro competente 10
Definizioni
− Per “Condizioni Generali” si intendono le presenti condizioni generali di fornitura che regolano ogni quotazione/offerta emessa da Siemens S.p.A., nonché ciascun Ordine accettato e/o eseguito dalla medesima Siemens S.p.A.
− Per “SIEMENS” si intende Siemens S.p.A.
− Per “CLIENTE” si intende la parte che stipula il Contratto con SIEMENS, nonché la controparte contrattuale di SIEMENS nell’ambito di una Fornitura.
− Per “Parti” si intendono congiuntamente SIEMENS e CLIENTE.
− Per “Contratto” si intende ogni singolo Ordine ove accettato in forma scritta da SIEMENS.
− Per “Difetto” si intende la difformità o il malfunzionamento della Fornitura SIEMENS rispetto alle sue specifiche tecniche e funzionali dichiarate.
− Per “Documenti” si intende la documentazione-utente (“user- documentation”) relativa al Software, Hardware o ai Servizi, fornita da SIEMENS in formato cartaceo o online o incorporata come parte della funzione “guida”, o in file di licenza, file “read me”, “header file” o simili. I Documenti comprendono le specifiche di licenza, le specifiche tecniche, le informazioni API e le istruzioni per l'uso. Per “API” si intende l’interfaccia per la programmazione di applicazioni.
− Per “Fornitura” si intende l’oggetto del Contratto.
− Per “Hardware” si intende l'attrezzatura hardware, i dispositivi, gli accessori e le parti consegnati da SIEMENS ai sensi del Contratto, compreso il firmware incorporato nell’Hardware.
− Per “Istanza” si intende una determinata esecuzione di un processo, solitamente caratterizzata da una propria
configurazione, per esempio una specifica installazione o implementazione di un programma di sistema (task o tool).
− Per “Ordine” si intende l’ordine emesso dal CLIENTE verso SIEMENS.
− Per “Prodotti” si intendono Software, Hardware e la Documentazione.
− Per “Proprietà Intellettuale SIEMENS” si intendono tutti i brevetti, diritti d’autore, segreti industriali e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale relativo ai Prodotti o ai Servizi.
− Per “Servizi” si intendono i servizi di installazione e di manutenzione e i servizi formativi, di consulenza, engineering, project management o altri servizi professionali erogati in virtù del Contratto.
− Per “Software” si intende il software concesso in licenza da SIEMENS al Cliente in virtù del Contratto, inclusi aggiornamenti, modifiche, dati di progetto e qualsiasi copia degli stessi. Il Software comprende le relative API, script, toolkit, librerie, codici di riferimento o campione e materiali similari. Per “API” si intende l’interfaccia per la programmazione di applicazioni.
− Per “Soluzione” si intende Fornitura comprensiva di Prodotti e Servizi.
1. Oggetto del Contratto
1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano le Forniture di Prodotti e/o di Servizi effettuati da SIEMENS.
2. Il Software eventualmente abbinato ai Prodotti viene concesso alle condizioni previste dalle rispettive licenze d'uso, come dettagliato alla clausola 23 delle presenti Condizioni Generali.
3. Con l’emissione dell’Ordine il CLIENTE dichiara, rimossa sin d’ora ogni eccezione, che la Fornitura corrisponde in ogni particolare a quella che intendeva acquistare e che detta Fornitura è pienamente conforme all’utilizzo previsto dal CLIENTE.
2. Conclusione e disciplina del Contratto
1. Ogni singolo Ordine emesso dal CLIENTE verso SIEMENS, ove accettato in forma scritta da SIEMENS, determinerà il perfezionamento di un Contratto tra le Parti per l’esecuzione della Fornitura, esclusivamente secondo i termini e le condizioni indicate nelle presenti Condizioni Generali e nel Contratto.
2. Salvo esplicita deroga scritta concordata tra le Parti, in caso di contrasto tra le previsioni del Contratto e quelle delle presenti Condizioni Generali, prevalgono quelle del Contratto.
3. Eventuali termini e condizioni proposti dal CLIENTE, difformi da quelli previsti dalle presenti Condizioni Generali, troveranno applicazione esclusivamente se espressamente accettati in forma scritta da SIEMENS, diversamente resteranno prive di ogni effetto.
3. Prezzi e termini di pagamento
1. I prezzi si intendono Ex Works (EXW) in conformità agli Incoterms 2020 ed escludono imballaggio, imposte e tasse. Il CLIENTE si impegna fin da ora a tenere a proprio esclusivo carico, eventualmente rimborsando SIEMENS, ogni eventuale tassa, imposta, dazio doganale e/o altri costi ed oneri sostenuti da SIEMENS e/o suoi eventuali subappaltatori, in relazione alla Fornitura.
2. Salvo che non sia diversamente concordato per iscritto, nel caso in cui SIEMENS sia tenuta ad eseguire le attività di assemblaggio
SIEMENS S.p.A.
Digital Industries
Xxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx - Xxxxxx
C.P. 17154 - 00000 Xxxxxx
Tel.: x00 00 000 0
PEC: xxxxxxx_xxx@xxx.xxxxxxx.xx Email: xxxxxxxx.xx@xxxxxxx.xxx Sito: xxx.xxxxxxx.xx
Società a Unico Socio soggetta alla Direzione e Coordinamento di SIEMENS AG
Capitale Sociale € 65.000.000 i.v.; N. Iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx, Codice Fiscale e Partita IVA IT-00751160151; REA MI 525193
o installazione, il CLIENTE dovrà sopportare tutti gli oneri ed i costi inerenti tali attività, in aggiunta al prezzo della Fornitura, quali, a titolo esemplificativo, quelli di trasferta, vitto e alloggio degli incaricati di SIEMENS per tali attività, eventuali noleggi di attrezzature e opere provvisionali.
3. Nel caso di fatturazione a fronte di Stati di Avanzamento Lavori (SAL), questi ultimi saranno presentati entro il 15 (quindici) di ogni mese e concordati con il Project Manager di SIEMENS. Il CLIENTE si impegna a confermare i SAL a SIEMENS entro il 20 (venti) del mese stesso, tramite e-mail, o a richiedere eventuali chiarimenti entro la stessa data. In assenza di obiezioni scritte il SAL si intende approvato. La fattura SIEMENS sarà emessa entro la fine del mese alle condizioni di pagamento previste dal Contratto.
4. Tutti i pagamenti del CLIENTE verso SIEMENS sono eseguiti a mezzo di bonifico bancario o ricevuta bancaria, secondo le condizioni concordate tra le Parti, con accredito sui conti correnti intestati a SIEMENS ed indicati da quest’ultima.
5. In caso di ritardato pagamento, il CLIENTE si impegna fin da ora a corrispondere a SIEMENS ogni importo dovuto per sorte capitale, maggiorato degli interessi di mora calcolati sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., fatto salvo il diritto di SIEMENS di risolvere il Contratto ai sensi della successiva clausola 13, agire in via forzosa per il recupero delle somme a proprio credito ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
6. In caso di variazione significativa del prezzo di acquisto delle Terre Rare (i.e. neodimio, disprosio, ecc.) o in caso di una modifica dei prezzi da parte dei fornitori SIEMENS dovuta alle variazioni del prezzo delle Terre Rare, SIEMENS si riserva il diritto, tra la emissione dell’ordine e la consegna, di applicare un sovrapprezzo per l’adeguamento in funzione della variazione dei costi relativi alle Terre Rare contenute nei prodotti. Lo stesso si applica tra l’emissione di un’offerta vincolante e la relativa accettazione da parte del CLIENTE.
7. Salvo diverso espresso accordo scritto con il CLIENTE o diversi termini indicati nel documento fiscale emesso da SIEMENS, i pagamenti avverranno entro trenta (30) giorni dalla data della fattura. Le fatture non contestate dal CLIENTE entro otto (8) giorni dal loro ricevimento si intendono definitivamente accettate.
8. Il CLIENTE manleva SIEMENS da ogni responsabilità derivante dall'emissione di documenti fiscali errati a causa di errori relativi ai dati forniti dal CLIENTE stesso, essendo quest’ultimo l'unico responsabile della corretta comunicazione di detti dati.
4. Termini di consegna
1. I termini di consegna proposti da SIEMENS sono determinati sulla base dei propri tempi standard di consegna. I termini di consegna per la Fornitura sono quelli previsti nel Contratto e sono vincolanti solo se i documenti che devono essere forniti dal CLIENTE, i permessi e le approvazioni necessari, in particolare relativi ai progetti, sono ricevuti in tempo e se i termini di pagamento concordati e gli altri obblighi del CLIENTE sono rispettati. Se queste condizioni non sono soddisfatte in tempo, i termini di consegna potranno essere ragionevolmente prorogati.
I termini di consegna previsti in Contratto potranno essere soggetti a variazione all’esito della verifica interna da parte dei corrispondenti centri di produzione.
Pertanto, nessuna responsabilità potrà essere imputata a SIEMENS in caso di ritardi, né nessuna pretesa potrà essere avanzata nei suoi confronti da parte del CLIENTE, a titolo di risarcimento danni, sia per danno emergente che per lucro cessante.
Non si considera imputabile a SIEMENS l’eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore o ad atti o omissioni del CLIENTE (ad es. mancata comunicazione di dati necessari per la fabbricazione dei Prodotti).
2. In caso la Fornitura comprenda anche prestazioni quali, ad esempio, lavori di ingegneria, costruzione, assemblaggio, messa in servizio (commissioning), collaudo, le date di consegna decorrono dall’avvenuto chiarimento tecnico e commerciale della Fornitura.
5. Riserva di proprietà
1. SIEMENS si riserva la proprietà su ogni Prodotto fornito al CLIENTE sino all’integrale pagamento da parte di quest’ultimo del prezzo previsto nell’Ordine, maggiorato di eventuali extra costi, imposte e tasse di ogni genere e specie.
2. In caso di inadempimento del CLIENTE all’obbligo del puntuale pagamento del corrispettivo dovuto a SIEMENS, questa avrà la facoltà, a propria totale discrezione, di chiedere la restituzione della Fornitura consegnata ed in tal caso il CLIENTE si impegna alla immediata ed integrale restituzione della stessa a proprie spese.
6. Trasporto, consegna e accettazione
Salvo diverso accordo scritto tra le Parti vale quanto segue.
1. La Fornitura verrà consegnata xxxxxx xxxxxxxxx (EXW) SIEMENS, luogo dove cessa qualsiasi rischio di SIEMENS in relazione all’integrità della Fornitura stessa. Tale rischio viene correlativamente assunto a decorrere dalla data di consegna dal CLIENTE e/o da chi per lui, qualunque sia l’accordo circa il pagamento del trasporto, o la scelta del trasportatore. Durante le operazioni di consegna e/o accettazione della Fornitura, eventuali danni cagionati a SIEMENS o a terzi da atto o fatto del CLIENTE o di suoi incaricati o sottoposti, restano a carico del CLIENTE stesso.
2. Salvo il verificarsi di causa di Forza maggiore, qualora la consegna sia impedita per causa dovuta al CLIENTE, tale consegna si avrà per eseguita trascorsi quindici (15) giorni dal ricevimento da parte del CLIENTE medesimo dell’avviso “merce pronta per la consegna”. Pertanto, trascorso il suddetto termine, oltre a perfezionarsi il trasferimento del rischio in capo al CLIENTE, inizierà a decorrere automaticamente il termine di durata dell’eventuale servizio di garanzia e diverrà efficace ogni altro obbligo posto a carico del CLIENTE a seguito della consegna della Fornitura, ivi compreso quello di corrispondere a favore di SIEMENS l’intero prezzo della Fornitura stessa, maggiorato dei costi di deposito, stoccaggio, messa in sicurezza, trasporto della Fornitura.
3. Nel caso di consegna parziale rispetto a quanto previsto nel Contratto, il CLIENTE è comunque tenuto a corrispondere il prezzo pattuito per la parte di Fornitura eseguita, secondo i termini e le condizioni stabilite nel Contratto.
4. In caso il CLIENTE sospenda la Fornitura, questi sarà tenuto a rimborsare SIEMENS di ogni e qualsiasi costo e spesa subiti a causa di tale sospensione.
5. Fatto salvo diversa indicazione nel Contratto, il CLIENTE è responsabile, a proprio totale ed esclusivo costo, onere e rischio, della installazione e della messa in uso dei prodotti acquistati presso SIEMENS, nonché dell’ottenimento di autorizzazioni, licenze e permessi eventualmente necessari per l’installazione e messa in opera della Fornitura.
6. La Fornitura acquistata dal CLIENTE si intende da questo accettata senza riserve decorsi otto (8) giorni dalla data di consegna della Fornitura al CLIENTE o a chi da questi indicato come destinatario in sede di Contratto.
7. SIEMENS non sarà responsabile ed il CLIENTE non potrà avanzare alcuna pretesa, né rifiutare l’accettazione, per difetti che:
- non impediscono e non rendono più gravoso il normale uso della Fornitura;
- consistano in deviazioni non sostanziali dalle specifiche tecniche della Fornitura;
- derivino dalla normale usura dovuta all’uso;
- siano dovuti a danno occorso successivamente al trasferimento in capo al CLIENTE del rischio;
- siano dovuti a errato o negligente utilizzo, eccessivo sforzo, installazione e/o montaggio e/o settaggio e/o modifiche errate e non eseguite da SIEMENS o da operatori autorizzati per iscritto da SIEMENS;
- derivino da condizioni e specifiche ambientali e dell’impianto nel quale la Fornitura va installata;
- derivino da errori software non documentati e/o non riproducibili.
8. Alla consegna del prodotto, il CLIENTE ha l’obbligo di eseguire gli opportuni controlli ed ispezioni.
9. Il CLIENTE metterà a disposizione di SIEMENS a proprie spese ed in tempo utile:
a) le opere di costruzione in genere nonché i servizi accessori non commissionati a SIEMENS ma aventi impatto diretto sulla Fornitura;
b) l’attrezzatura ed i materiali necessari per lo svolgimento della Fornitura quali, ad esempio, i ponteggi e il servizio di movimentazione e tiri in quota con gru e i montacarichi;
c) l’energia elettrica e le altre forme di energia necessarie, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, combustibile e lubrificanti, acqua, riscaldamento e luce, incluse le relative condutture e punti di presa/rifornimento in cantiere.
7. Accettazione delle prestazioni incluse nella Fornitura
1. Fermo restando quanto previsto dalla clausola che precede in tema di trasporto, consegna e accettazione, in caso la Fornitura comprenda prestazioni quali, ad esempio, lavori di ingegneria, costruzione, assemblaggio, messa in servizio (commissioning), collaudo, ogni eventuale specifica prestazione si avrà per accettata dal CLIENTE al momento del completamento della prestazione stessa.
2. Il CLIENTE non potrà rifiutare l’accettazione della Fornitura per cause di lieve entità.
3. Ogni test sulla Fornitura dovrà essere preventivamente concordato in forma scritta, con contestuale definizione dello scopo tecnico, area di test, oneri, modalità tecniche, modalità di eventuale ripetizione in caso di primo esito negativo, e dovrà essere eseguito in contraddittorio tra le Parti. I test si dovranno concludere con la redazione di verbale e report tecnico che le Parti dovranno sottoscrivere. Resta inteso che la Fornitura si intenderà accettata senza riserve al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
a) mancato riscontro del CLIENTE entro due (2) settimane dalla richiesta scritta di SIEMENS; ovvero,
b) rifiuto del CLIENTE di concedere l’accettazione senza che siano precisate contestualmente ed in forma scritta le ragioni tecniche di tale rifiuto.
Il rifiuto del CLIENTE, a pena della sua inefficacia, dovrà almeno dettagliare quale parte della Fornitura risulti non ultimata o difettosa e, in tal caso, dovrà specificare quali specifiche tecniche e/o funzionali promesse da SIEMENS in sede di Ordine, o disposte da norme tecniche o standard richiamati nell’Ordine stesso, risultino difettose nella Fornitura eseguita.
La Fornitura che in tutto o in parte sia posta in uso dal CLIENTE si intenderà da questi incondizionatamente accettata.
4. Nel caso in cui i test relativi alla performance ed alle funzionalità della Fornitura debbano essere eseguiti successivamente alla acquisizione della accettazione ai sensi della sezione 3 della presente clausola, l’esito dei test, anche se negativo, non potrà in nessun caso inficiare l’efficacia della accettazione stessa.
5. Tutti i costi e le spese per attività eseguite dal CLIENTE o da terze parti per ispezioni, test ed accettazioni saranno sostenute dal CLIENTE stesso.
6. Laddove, invece, il Contratto preveda PAC e FAC, e relativi termini e contenuti, l’accettazione formale della Fornitura avverrà all’atto della firma del CLIENTE del Certificato di Accettazione Provvisoria (PAC). La Fornitura s’intenderà
comunque accettata entro 2 (due) settimane da quando SIEMENS avrà comunicato al CLIENTE che la Fornitura è predisposta per l’esecuzione del PAC. Si intenderà altresì comunque accettata la Fornitura o parte di essa che sia stata posta in uso dal CLIENTE.
7. Al rilascio del Certificato di Accettazione Definitiva (FAC) o, comunque, decorso un termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla sottoscrizione del PAC la Fornitura si intenderà definitivamente accettata dal CLIENTE.
8. Nel caso la Fornitura consista nell’esecuzione di servizi, la stessa sarà considerata conseguita e accettata al termine dell’esecuzione di detti servizi nel rispetto di quanto convenuto nel Contratto.
9. Con riferimento alle quote di attività di un determinato Ordine da espletare On-Site, SIEMENS si riserva sin d’ora il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, al CLIENTE, che accetta, l’emissione di un ordine separato diretto alla società del gruppo SIEMENS del luogo ove la Fornitura o parte di essa deve essere resa.
10. Qualora la Fornitura di SIEMENS e/o dei suoi eventuali subfornitori, sia di tipo “tempo e consumo”, il CLIENTE sarà tenuto a certificare a SIEMENS, ad intervalli settimanali, le ore lavorate dal personale di SIEMENS e/o dei suoi eventuali subfornitori sulla base dei consuntivi di ore lavorate predisposti da SIEMENS e dovrà confermare, in forma scritta, il completamento o l’avanzamento dei lavori (SAL).
8. Subappalto
1 SIEMENS potrà subappaltare l’esecuzione della Fornitura o parti della stessa con il preventivo consenso scritto del CLIENTE, che non potrà essere negato senza ragionevole motivo.
9. Design Freeze e Varianti
1. Per Design Freeze si intende la data entro la quale il CLIENTE si impegna a fornire documentazione e dettagli tecnici necessari, parte integrante della documentazione tecnica contrattuale, per dare il via alla esecuzione della Fornitura.
2. Eventuali modifiche o variazioni richieste dal CLIENTE rispetto alla documentazione contrattuale di riferimento originale che pervengano dopo la data di Design Freeze potranno comportare conseguenze sui prezzi e sulle tempistiche di fornitura.
3. Per Variante si intende qualsiasi modifica allo scopo di fornitura oggetto della documentazione contrattuale di riferimento originale. Tale Variante potrà comportare conseguenze sui prezzi e sulle tempistiche di fornitura.
4. Eventuali nuove date di consegna in conseguenza di quanto sopra saranno comunicate al CLIENTE. Eventuali modifiche di prezzo saranno regolate per mezzo di variante d’ordine la cui implementazione da parte di SIEMENS avverrà a valle dell’emissione della variante d’ordine suddetta.
10. Variazioni
1. Il CLIENTE si impegna a riconoscere a SIEMENS il corrispettivo aggiuntivo che si renda dovuto a fronte di attività aggiuntive dovute al verificarsi delle seguenti variazioni, intervenute successivamente alla emissione dell’Ordine da parte del CLIENTE:
-Variazioni legislative;
-Variazione degli standard tecnici di riferimento;
-Variazione nelle procedure di accettazione e/o omologazione del CLIENTE/Enti amministrativi preposti;
-Variazione dello scopo di Fornitura accettata da SIEMENS;
-Variazioni necessarie;
-Modifiche dovute ad inadempimento del CLIENTE;
-Modifica dei permessi, autorizzazioni di qualsiasi natura, di competenza del CLIENTE;
-Altre circostanze che siano al di fuori del controllo di SIEMENS.
2. Resta inderogabilmente inteso che ogni variazione dei termini di consegna e/o di completamento della Fornitura, della inerente garanzia, del termine di passaggio di responsabilità devono essere concordati tra le Parti in forma scritta.
11. Garanzia
1. Generalità
Tutte le Forniture sono coperte dalla garanzia ai sensi di legge e in conformità alle presenti Condizioni Generali.
Il termine di durata della garanzia dovuta al CLIENTE da SIEMENS per Prodotti è di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di consegna degli stessi, anche nel caso in cui la Fornitura non sia stata messa in esercizio; per le Soluzioni la garanzia è a decorrere dalla loro accettazione.
Ai fini della garanzia, per vizio o difetto, si intende la difformità o il malfunzionamento della Fornitura SIEMENS rispetto alle sue specifiche tecniche e funzionali dichiarate.
Il CLIENTE dovrà notificare il Difetto a SIEMENS: per i Prodotti entro 8 (otto) giorni dall’identificazione dello stesso, per le Soluzioni entro 30 (trenta) giorni dall’identificazione del Difetto. SIEMENS, a propria discrezione, provvederà a riparare o sostituire gratuitamente, franco proprio magazzino, il Prodotto difettoso per l'intero periodo di validità della garanzia, se il CLIENTE avrà ottemperato a tutti i suoi obblighi fino a quel momento, senza che ciò comporti alcuna responsabilità a suo carico per eventuali danni diretti od indiretti subiti dal CLIENTE a causa del malfunzionamento. In ogni caso la garanzia di SIEMENS per vizi dei Prodotti è limitata nell’importo massimo al valore di costo delle apparecchiature indicate nella relativa fattura. Le spese di spedizione del prodotto difettoso al magazzino indicato da SIEMENS, ovvero quelle eventuali di smontaggio e rimontaggio sull’impianto delle parti da sostituire e le ore di viaggio del tecnico SIEMENS fino al sito di installazione, saranno a carico del CLIENTE. La garanzia sulle componenti sostituite scadrà con lo scadere della garanzia originaria.
La garanzia decadrà immediatamente, senza bisogno di alcuna
comunicazione da parte di SIEMENS, e quest’ultima sarà sollevata da ogni obbligo di garanzia, qualora la Fornitura dovesse risultare manomessa, riparata da terzi, non correttamente immagazzinata, utilizzata non conformemente allo scopo per il quale è destinata e/o alle indicazioni contenute nei manuali tecnici forniti dal produttore.
SIEMENS sarà comunque sollevata da ogni obbligo di garanzia qualora:
a) il CLIENTE non abbia notificato a SIEMENS nel termine dovuto la presenza del Difetto;
b) il CLIENTE non abbia adottato le necessarie contromisure per mitigare il danno causato dal Difetto;
c) il CLIENTE impedisca a SIEMENS di porre rimedio al Difetto;
d) il Difetto riguardi parti consumabili, o sia dovuto a normale usura della Fornitura.
In caso di difetti latenti, i suddetti termini decorrono dal momento della scoperta del difetto. Alla scadenza del periodo di garanzia, il diritto di reclamo decade anche per i difetti latenti.
In caso di reclamo puntuale e giustificato, l'obbligo di SIEMENS è esclusivamente quello di sostituire o riparare la merce ritenuta non conforme o fornire di nuovo il servizio ritenuto insufficiente, escludendo con ciò ogni diritto del Cliente di richiedere la risoluzione del Contratto e/o il risarcimento dei danni. Con riferimento alla disposizione sulle parti di ricambio, SIEMENS si riserva il diritto di fornire materiale proveniente dal fornitore originario ovvero da un fornitore equivalente.
2. Garanzia Software:
SIEMENS sarà responsabile, nell’ambito della garanzia software, soltanto di quei difetti del software intesi come scostamenti dalla descrizione o dalla documentazione del prodotto, che potranno essere riprodotti ovvero che risultino da
evidenti carenze delle funzionalità richieste (con esclusione dei sistemi operativi e dei software standard di terzi).
SIEMENS non sarà tenuta a fornire alcuna garanzia sia nel caso fossero state apportate modifiche al software fornito, da parte del CLIENTE o da terzi per suo conto e non preventivamente concordate con SIEMENS, sia per malfunzionamenti derivanti da imperizia nella gestione o non corretto utilizzo del sistema da parte di personale del CLIENTE e/o di terzi. SIEMENS non sarà ritenuta responsabile di malfunzionamenti del sistema fornito qualora da parte del CLIENTE non sia stato realizzato idoneo sistema di protezione da attacchi esterni, virus, firewall, rete protetta con accessi autentificati.
La garanzia di cui alla presente clausola non si applicherà al
Difetto dovuto a errori software non riproducibili.
12. Limitazione di responsabilità
La responsabilità di SIEMENS, ivi inclusa la responsabilità contrattuale e/o derivante da garanzia o da qualsiasi altro titolo, sarà regolata come segue.
1. In nessun caso SIEMENS sarà responsabile per:
a) danni indiretti, consequenziali, incidentali, punitivi;
b) danno per fermo di produzione, interruzione di attività, interruzione di uso, mancato guadagno o ricavo, perdita di interessi finanziari, perdita di informazioni e/o dati, mancato utilizzo di centrale di produzione di energia, costo per l’acquisto o rimpiazzo della energia;
c) perdita o danno a proprietà, o derivante da pretese avanzate da terzi;
d) xxxxx subiti da altri fornitori o clienti del CLIENTE.
2. Fatto salvo il caso di dolo o di colpa grave, in nessuna circostanza la responsabilità complessiva di SIEMENS nei confronti del CLIENTE potrà eccedere nel suo importo complessivo l’ammontare più basso tra il 30% (trenta percento) del corrispettivo di quella parte della Fornitura che ha provocato il danno e l’importo di Euro 500.000 (cinquecentomila).
3. Salvo il caso di dolo o colpa grave, qualora la Fornitura debba essere eseguita in un’area di proprietà di terzi e tali terzi lamentino danni imputandoli a SIEMENS, il CLIENTE terrà sollevata ed indenne SIEMENS stessa da ogni responsabilità nella quota eccedente la limitazione di responsabilità prevista dalla presente clausola.
4. Le limitazioni di responsabilità previste dalla presente clausola si applicheranno anche nei confronti dei subfornitori, subappaltatori, fornitori, agenti e dipendenti di SIEMENS.
13. Sospensione / Risoluzione
1. Qualora si verifichi una delle seguenti circostanze, SIEMENS potrà, a sua insindacabile discrezione, procedere alla sospensione dell’esecuzione della Fornitura:
i. il CLIENTE ritardi un pagamento dovuto a SIEMENS, per un termine maggiore di 30 (trenta) giorni dalla data in cui il credito è divenuto esigibile;
ii. il CLIENTE non adempia alle obbligazioni necessarie affinché SIEMENS possa a propria volta eseguire la Fornitura;
iii. la consegna e/o l’esecuzione di quanto oggetto della Fornitura risulti impedito dalla mancanza di licenza di esportazione o da altre restrizioni legali, per un termine superiore ai 6 (sei) mesi.
Qualora SIEMENS sospenda l’adempimento delle proprie obbligazioni, il CLIENTE dovrà sopportare tutti i costi aggiuntivi derivanti dalla sospensione stessa.
2. In caso di sospensione della Fornitura decisa dal CLIENTE, a sua discrezione, lo stesso invierà a SIEMENS un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi unitamente alla data ipotizzata per la ripresa della Fornitura.
Il CLIENTE informerà sull’effettiva ripresa del lavoro, con preavviso scritto a SIEMENS di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi.
In caso di sospensione decisa dal CLIENTE, SIEMENS avrà diritto di ottenere la ridefinizione del cronoprogramma contrattuale della Fornitura oltre al riconoscimento dei maggiori oneri derivanti. SIEMENS avrà diritto al prolungamento dei termini contrattuali di adempimento della Fornitura per un periodo almeno corrispondente a quello di sospensione ed a ricevere dal CLIENTE il rimborso di tutti i costi documentati derivanti da detta sospensione.
3. Salvo quanto previsto alla sezione 2 sopra, se la sospensione, ivi incluse eventuali sospensioni successive da considerarsi cumulative, eccede il periodo di 120 (centoventi) giorni, anche non consecutivi, SIEMENS avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., avendo il diritto di ricevere il pagamento dell’importo dei lavori già eseguiti, le spese effettivamente sostenute e documentate, nonché quelle, parimenti documentate, che SIEMENS dovrà sostenere in esecuzione di contratti già stipulati alla data del recesso, ivi compresi i materiali già approvvigionati e finalizzati all’esecuzione della Fornitura, i sistemi già costruiti ancorché non installati o spediti, aumentati del 10% a titolo di mancato guadagno oltre agli eventuali ulteriori danni subiti.
4. Senza pregiudizio di quanto precede SIEMENS potrà risolvere
in tutto o in parte il contratto di Xxxxxxxxx, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta da inviarsi con 30 (trenta) giorni di preavviso, qualora:
i. il CLIENTE venga posto in liquidazione, ovvero, sia assoggettato a procedura concorsuale di qualsiasi natura o di amministrazione straordinaria o presentasse esso stesso istanza di ammissione a tale procedura;
ii. il CLIENTE ritardi un pagamento dovuto a SIEMENS, oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui il credito è divenuto esigibile;
iii. negli altri casi previsti dalle presenti Condizioni Generali;
iv. il CLIENTE violi una delle previsioni di cui agli artt. 15 (EHS), 17 (Proprietà industriale ed intellettuale), 21 (Principi generali in materia di rapporti commerciali) e 23 (Fornitura di software) delle presenti Condizioni Generali.
5. In caso di risoluzione del contratto di Fornitura, il CLIENTE, a semplice richiesta di SIEMENS, dovrà immediatamente restituire quanto già ricevuto e non ancora pagato nei termini contrattualmente previsti.
6. Qualora la prestazione offerta diventi eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, SIEMENS avrà in diritto di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1467 c.c.
14. Forza maggiore
Nessuna responsabilità potrà essere imputata a SIEMENS per il mancato adempimento degli impegni contrattuali assunti, dipendenti da eventi di forza maggiore quali, a puro titolo di esempio, scioperi, serrate, guerre, provvedimento governativo o di autorità internazionale, sommosse, insurrezioni, pandemie, epidemie, misure di quarantena, eventi straordinari, incendi, esplosioni, terremoti, inondazioni, incidenti stradali, attacchi ai sistemi informatici (i.e. virus) di SIEMENS avvenuti nonostante fossero in atto misure di protezione conformi ai principi di diligenza, improvvisa mancanza di materiali per la produzione dei prodotti a causa di fatti o atti di terzi, restrizioni doganali, blocco o congestioni nelle spedizioni globali, embargo, impossibilità di ottenere licenze di importazione e/o esportazione, e/o di commercializzazione, o loro revoca, danni derivati dalla trasmutazione dell’atomo, guerra chimica e batteriologica.
1. Qualora l’esecuzione del Contratto sia impedita da evento di forza maggiore che perduri per più di 180 (centoottanta) giorni, SIEMENS avrà la facoltà di recedere dal Contratto, a condizione che il verificarsi dell’evento di forza maggiore sia stato tempestivamente notificato al CLIENTE. Tale diritto di recesso di SIEMENS potrà essere da questa esercitato anche
qualora sia stata concordata tra le Parti una posticipazione della consegna della Fornitura.
15. Misure per la Salute e Sicurezza (EHS)
Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, la presente clausola trova applicazione in tutte le fattispecie in cui nella Fornitura sia compresa l’esecuzione di prestazioni in sito da parte di SIEMENS.
1. Il CLIENTE si impegna a mettere gratuitamente a disposizione di SIEMENS, per tutta la durata del Contratto, un’area coperta, protetta dalle intemperie e da accessi non autorizzati (in seguito, “Deposito”), per depositare attrezzi, parti, strumenti e documentazione necessari per l’esecuzione del Contratto. Il CLIENTE si impegna a fare sì che il Deposito sia reso accessibile solo a SIEMENS e ai suoi incaricati.
Il CLIENTE autorizza fin da ora il personale e gli incaricati SIEMENS ad accedere nei locali dove la Fornitura deve essere eseguita. Nei casi in cui i locali ove il Contratto deve essere eseguito non siano di sua proprietà, ovvero, qualora l’accesso al sito necessiti di autorizzazioni al transito e/o passaggio, il CLIENTE si impegna a procurare a proprio esclusivo onere, rischio e costo, le necessarie autorizzazioni all’accesso e/o i permessi di transito, fornendone copia a SIEMENS con adeguato preavviso.
2. Il CLIENTE, a proprio onere, rischio e costo, si impegna a
rendere tempestivamente disponibili a SIEMENS:
a) le opere civili in genere nonché i servizi accessori non commissionati a SIEMENS e necessari per l’esecuzione della Fornitura da parte di SIEMENS; inoltre, il CLIENTE si impegna a completare tutte le operazioni preliminari occorrenti affinché SIEMENS possa iniziare e portare a termine senza interruzione l‘assemblaggio o installazione della Fornitura nei termini concordati;
b) le attrezzature ed i materiali necessari per l’esecuzione della Fornitura da parte di SIEMENS quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, compressori, trasformatori supplementari, gru, ponteggi e montacarichi;
c) l’elettricità e le altre forme di energia necessarie, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, combustibile e lubrificanti, acqua, riscaldamento e luce, incluse le inerenti condutture e punti di presa/rifornimento in cantiere;
d) i disegni tecnici, i progetti esecutivi, le autorizzazioni, le licenze ed i permessi eventualmente necessari per l’esecuzione della Fornitura;
e) adeguate aree per lo svolgimento dell’attività lavorativa e la ricreazione del personale, incluse le linee dati di comunicazione e servizi igienici. Inoltre, il CLIENTE dovrà adottare tutte le adeguate misure per la protezione dei beni di proprietà di SIEMENS e del suo personale.
Resta inteso che il mancato tempestivo adempimento da parte del CLIENTE agli obblighi sopra elencati, comporterà lo slittamento dei termini di esecuzione della Fornitura nonché l’obbligo del CLIENTE di rimborsare a SIEMENS tutti i maggiori costi subiti a causa di tale ritardato o mancato adempimento del CLIENTE.
3. Qualora la Fornitura comporti l’esecuzione di prestazioni in sito da parte di SIEMENS, le Parti si impegnano a conformarsi al rispetto delle misure generali di tutela indicate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Con riferimento allo scopo della Fornitura e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il CLIENTE verificherà l’idoneità tecnico-professionale di SIEMENS, la quale dovrà rendere disponibile al CLIENTE tutta la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei predetti requisiti per tutti gli eventuali subfornitori o lavoratori autonomi incaricati da SIEMENS.
Il CLIENTE dovrà comunicare a SIEMENS, in forma scritta e con idoneo preavviso, tutte le informazioni necessarie sui rischi
specifici esistenti sul luogo di lavoro precisando tutte le misure di emergenza adottate con riferimento alle prestazioni da eseguire nel sito.
Il CLIENTE sarà responsabile per la cooperazione ed il coordinamento degli appaltatori e fornitori – inclusa SIEMENS e suoi subfornitori - impegnati in sito, al fine di prevenire il rischio di incidenti derivanti dalle interferenze dei lavori ed a tale scopo dovrà predisporre e consegnare a SIEMENS, prima dell’avvio della esecuzione di qualsiasi attività in sito, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (in seguito, “DUVRI”), il quale, una volta consegnato dal CLIENTE ed accettato da SIEMENS, diverrà parte integrante e sostanziale del Contratto in essere tra le Parti, unitamente a tutti gli eventuali aggiornamenti a tale DUVRI che il CLIENTE dovrà apportare in base alla effettiva situazione in sito rilevata di tempo in tempo.
In conformità all’articolo 26, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nel DUVRI il CLIENTE comunicherà a SIEMENS in forma scritta i costi della sicurezza interferenziale con le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti al ribasso e saranno a carico del CLIENTE, in aggiunta al prezzo della Fornitura.
Entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione del DUVRI, in conformità all’art. 26, comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., SIEMENS comunicherà al CLIENTE in forma scritta i costi relativi alla sicurezza del lavoro connessi alla esecuzione della specifica Fornitura in sito.
SIEMENS si impegna a collaborare e cooperare con il CLIENTE e gli altri fornitori, appaltatori o eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi operanti in sito, per la corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro a cui il personale di SIEMENS (e dei subfornitori o lavoratori autonomi) sarà soggetto nell'esecuzione della Fornitura.
SIEMENS fornirà al proprio personale, e richiederà a quello dei propri eventuali subfornitori impegnati nella esecuzione della Fornitura in sito, il badge di identificazione ai sensi dell'articolo 26, comma 8 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., che dovrà essere esibito dai lavoratori stessi.
Prima dell’inizio della esecuzione della Fornitura, il CLIENTE, a proprie spese e con idoneo preavviso, dovrà rendere accessibili a SIEMENS tutte le necessarie informazioni riguardanti la posizione delle linee di adduzione sottotraccia di energia elettrica, gas, acqua e/o ogni altro sottoservizio, nonché fornire ogni necessaria informazione circa la statica degli edifici e le caratteristiche del sottosuolo. Inoltre, qualora necessario ai fini della esecuzione della Fornitura, il CLIENTE a proprio onere, rischio e costo, dovrà operare la messa in sicurezza dell’impianto ove la Fornitura deve essere eseguita anche mediante il distacco dalla rete elettrica per tutto il termine necessario per il completamento delle dette prestazioni.
4. Il CLIENTE riconosce fin da ora che l’esecuzione di prestazioni in sito inerenti alla Fornitura può comportare la produzione di rifiuti tossici pericolosi (i.e. RAEE) e non, così come definiti dalla relativa normativa applicabile. Qualora tali prestazioni debbano essere eseguite presso aree di pertinenza del CLIENTE, questo ultimo dovrà, a proprie spese, fornire a SIEMENS containers a norma di legge per rifiuti tossici pericolosi e non, e dovrà destinare locali per il deposito di tali rifiuti.
Il CLIENTE assume l’obbligo di trattare i rifiuti tossici pericolosi (i.e. RAEE) e non, in conformità alla normativa vigente di tempo in tempo.
Nel caso in cui si evidenziasse una trasgressione del CLIENTE agli obblighi di cui alla presente sezione 4), SIEMENS si riserva la facoltà di sospendere, previa diffida, l’esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste, fino a che non siano stati approntati gli interventi prescritti dalla normativa. In caso di perdurante omissione del CLIENTE, SIEMENS, mediante invio di semplice comunicazione scritta, potrà sospendere
l’esecuzione del contratto, a costo del CLIENTE, ovvero, a sua discrezione, risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
5. Il CLIENTE ha la responsabilità di assicurarsi che il sito, la superficie, le coperture e l’area adiacente, inclusa l’aria presente in sito, e tutte le strutture presenti nell’ambiente ove la Fornitura deve essere eseguita da SIEMENS, siano liberi dall’amianto: l’aria ambiente può ritenersi libera dall’amianto se la concentrazione delle fibre di amianto contenute nell’aria non eccede le 1000 fibre/m³ misurate mediante l’utilizzo di metodologie accettate da SIEMENS.
Su richiesta di SIEMENS, il CLIENTE dovrà certificare tali condizioni. SIEMENS ha il diritto di eseguire misurazioni di verifica.
Nel caso in cui si accerti la presenza di inquinamento da amianto, ovvero, finché l’assenza permanente di amianto non sia garantita, SIEMENS ha diritto di sospendere qualsiasi prestazione nelle aree interessate da tale inquinamento, fino a che la totale bonifica del sito non venga certificata da un istituto indipendente. I costi per la bonifica, lo smaltimento e la certificazione e/o qualsiasi altra spesa derivante dalla presenza di amianto in sito devono essere sostenuti dal CLIENTE.
16. Export Control
1. Siemens non sarà obbligata a eseguire il presente contratto o offerta o conferma d’ordine qualora tale adempimento sia impedito da legge nazionale o internazionale applicabile in materia di commercio estero o da requisiti doganali o da misure di embargo o altre sanzioni.
2. Nel caso il Cliente trasferisca a terze parti hardware e/o software e/o tecnologia (compresa la relativa documentazione) consegnati da Siemens (“Beni”), oppure le opere e/o i servizi (inclusi tutti i tipi di supporto tecnico) eseguiti da Siemens (“Servizi”), il Cliente deve adempiere a tutte le leggi nazionali e internazionali in materia di Export (e Ri-Export) Control. Per tali trasferimenti di Beni e/o Servizi, il Cliente deve osservare le normative di Export (e Ri-Export) Control della Repubblica Italiana, della Repubblica Federale di Germania, dell’Unione Europea (UE) e degli Stati Uniti d’America (USA).
3. Prima di trasferire Beni e/o Servizi a una terza parte, il Cliente deve in particolare verificare e garantire attraverso appropriate misure che:
- non ci siano violazioni di embarghi imposti da UE, USA e/o dalle Nazioni Unite come conseguenza di tale trasferimento o dell’intermediazione di contratti riguardanti tali Beni e/o Servizi, oppure in conseguenza della fornitura di altre risorse economiche riferibili a tali Beni e/o Servizi, tenendo conto anche di eventuali divieti di aggirare tali embarghi (ad esempio mediante indebita diversione);
- tali Beni e/o Servizi non siano destinati a un utilizzo congiunto ad armamenti, tecnologia o armi nucleari, nell’evenienza e nella misura in cui il loro utilizzo sia soggetto a proibizioni o ad autorizzazioni e in questo caso a meno che l’autorizzazione necessaria sia già stata ottenuta;
- siano osservate tutte le disposizioni applicabili delle Sanctioned Party Lists di UE e USA concernenti le transazioni commerciali con entità, persone e organizzazioni comprese in queste liste;
- i Beni e Servizi ricompresi nei rispettivi Allegati ai Regolamenti UE n. 833/2014 e 765/2006 nonché dell'Allegato I al Regolamento UE n. 2021/821 (rispettivamente nelle loro versioni attuali), non potranno, a meno che sia consentito dalla normativa UE, essere esportati, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso i paesi dell'Unione economica eurasiatica (EAEU)), in Russia o Bielorussia, o (ii) rivenduti a qualsiasi partner commerciale di terze parti che non si assume un impegno a priori di non esportare tali Beni e Servizi in Russia o Bielorussia.
4. In seguito alla richiesta di Siemens, il Cliente deve prontamente fornire a Siemens stessa tutte le informazioni particolari riguardanti il cliente finale, la destinazione e l’utilizzo dichiarato dei Beni e/o Servizi, così come ogni restrizione esistente in materia di Export Control.
5. Il Cliente assume l’obbligo di indennizzare e di tenere indenne Siemens da ogni pretesa, reclamo, procedimento, azione, penale, perdita, costo o danno derivante o correlato a qualsiasi violazione delle norme, sanzioni o embarghi di Export Control da parte del cliente e/o del partner commerciale terzo del Cliente che riesporta Beni e Servizi in violazione di embarghi o sanzioni di cui al punto 4- sopra, restando inteso che il Cliente dovrà risarcire Siemens di tutte le perdite e i costi sostenuti in conseguenza di ciò.
6. Questi prodotti/servizi sono controllati dal Governo degli Stati Uniti d’America (se marcati con ECCN diverso da “N”) e sono autorizzati per l’export soltanto verso il paese di destinazione finale per l’uso del Destinatario finale o Utente finale qui identificato. Non possono essere rivenduti, trasferiti, o altrimenti disposti per qualsiasi altro paese o persona diversi dal Destinatario finale o Utente finale autorizzati, sia nella loro forma originaria che dopo essere stati incorporati in altri prodotti finiti, senza aver prima ottenuto approvazione dal Governo americano o perché altrimenti consentito da leggi e regolamentazioni US.
7. I prodotti/servizi marcati con “AL” diverso da “N” sono soggetti ad autorizzazione all’export Europea/nazionale. Prodotti non marcati, o marcati con “AL=N” / “ECCN=N” oppure con “AL=9X9999” / ”ECCN=9X9999”, possono necessitare di autorizzazione all’export da parte delle Autorità Competenti in funzione dell’uso finale o della destinazione.
17. Proprietà industriale ed intellettuale
1. SIEMENS si riserva tutti i diritti, titoli, facoltà e interessi inerenti i Documenti. Tali Documenti non potranno essere resi disponibili a terzi senza il preventivo consenso scritto di SIEMENS e dovranno essere restituiti immediatamente a SIEMENS in qualsiasi caso il Contratto non venga eseguito, ovvero, sia cessato anticipatamente per qualsiasi causa.
2. Resta inteso che, qualora la Fornitura comprenda qualsiasi prodotto Software e relativa Documentazione, il CLIENTE diverrà titolare solo ed esclusivamente del diritto non esclusivo, non trasferibile, non sub-licenziabile, limitato alla durata del Contratto ovvero della specifica licenza concessa ai sensi della successiva clausola 23, di utilizzare il Software in versione codice oggetto, come specificato nei Documenti. Il CLIENTE potrà, inoltre, trasferire a terzi le licenze software fornite da SIEMENS solo ed esclusivamente se il CLIENTE cede a tali terzi l’intera Fornitura.
3. Il CLIENTE è autorizzato ad eseguire esclusivamente 2 (due) copie del software allo scopo di back up.
4. Il CLIENTE si impegna a rispettare i diritti di proprietà industriale e intellettuale inerenti alla Fornitura, inclusi i prodotti commercializzati o comunque utilizzati da SIEMENS, così come i marchi ed i segni distintivi dalla stessa utilizzati, applicando e facendo applicare integralmente le disposizioni dettate in materia, evitando ed impedendo qualsiasi tipo di azione, anche da parte di terzi, che possa comportare violazione degli stessi. Pertanto, il CLIENTE si impegna per sé e per qualunque terzo abbia accesso a detti Prodotti che si trovino presso di sé, a puro titolo esemplificativo:
a) a non copiare, riprodurre, divulgare, in nessuna forma, gli
stampati SIEMENS di qualsiasi genere e specie;
b) a non effettuare Reverse Engineering, a non copiare, a non modificare, a non riprodurre, a non divulgare, in nessuna forma, i Software concessi in licenza da SIEMENS; in qualsiasi modo forniti o concessi in licenza, anche a titolo gratuito, da SIEMENS nell’ambito della Fornitura;
c) a non cancellare o oscurare in qualsiasi modo i segni distintivi in genere apposti su qualsiasi prodotto fornito o concesso in uso da SIEMENS nell’ambito della Fornitura.
In qualsiasi caso di violazione da parte del CLIENTE degli impegni previsti nella presente clausola, SIEMENS potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. In tale caso, il CLIENTE sarà tenuto a risarcire a SIEMENS, i danni dalla stessa patiti e patiendi in conseguenza di tale violazione.
5. Nel caso venga sollevata da terzi contestazione e/o intentata azione giudiziaria nei confronti del CLIENTE, fondata sulla pretesa che la proprietà o l’uso di un prodotto SIEMENS costituisca violazione di un diritto internazionale o italiano di proprietà industriale, d’autore, di brevetto, di marchio o di copyright, SIEMENS potrà assumere presso le opportune sedi e a sue spese tutte le iniziative ritenute a suo insindacabile giudizio utili al fine della difesa della legittima titolarità dei diritti propri e del CLIENTE.
A tal fine il CLIENTE si impegna a inoltrare a SIEMENS mediante comunicazione scritta le contestazioni od azioni in tal senso avanzate da terzi entro 48 (quarantotto) ore dalla loro conoscenza.
In presenza di contestazioni sollevate da terzi, anche nei soli confronti di SIEMENS, in ordine alla proprietà o uso del prodotto, quest’ultima, a suo insindacabile giudizio, avrà la facoltà di:
− ottenere dai terzi titolari il diritto di usare i Prodotti;
− modificare la Fornitura in modo tale da non infrangere diritti di terzi;
− sostituire i Prodotti oggetto di contestazione e/o controversia con altri equivalenti.
Qualora nessuna delle alternative di cui sopra sia possibile, SIEMENS potrà ritirare i Prodotti, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, dietro corresponsione del prezzo pagato dal CLIENTE, fermo restando che in nessuna delle ipotesi di cui sopra, alcun risarcimento si renderà dovuto da SIEMENS al CLIENTE, il quale rinuncia fin d’ora espressamente ad ogni pretesa al riguardo.
6. Resta in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità di SIEMENS qualora la contestazione sollevata da terzi derivi da violazione imputabile a:
− Prodotti modificati dal CLIENTE o da chi per esso;
− uso dei Prodotti in combinazione con prodotti non commercializzati da SIEMENS;
− uso dei Prodotti in modo o per scopi diversi da quelli per cui gli stessi sono stati progettati.
18. Marchio
1. Il CLIENTE non potrà rimuovere o alterare alcun marchio, nome commerciale, numero di serie, adesivo, indicazione di copyright o altra riserva di diritti apposti sui beni acquistati.
19. Data Privacy/ Riservatezza/ Protezione dei dati
1. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) SIEMENS, in qualità di Titolare del trattamento, informa il CLIENTE che i dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito delle attività relative all’esecuzione del Contratto, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente e secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Tali dati saranno trattati per finalità connesse e/o strumentali all’esecuzione del Contratto ed in particolare ai sensi dell’art. 6 del GDPR: par. 1, b) (esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali); par. 1, c) (obblighi di legge); par. 1, f (interesse legittimo); per le quali non è richiesto il consenso dell’interessato.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a prendere visione
dell’informativa estesa pubblicata sul nostro sito xxxxx://xxx.XXXXXXX.xxx/xx/xx/xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx.xxxx.
Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservati e confidenziali, e ad astenersi dall’utilizzare per cause estranee
all’oggetto del Contratto, tutte le informazioni che una Parte affiderà all’altra in occasione dell’esecuzione del Contratto stesso. Senza pregiudizio di quanto precede, le Parti si impegnano, inoltre, a limitare l’accesso alle informazioni al solo personale strettamente indispensabile per l’esecuzione della Fornitura e degli obblighi previsti dal Contratto.
Se il CLIENTE divulga a SIEMENS informazioni che siano (i) Covered Defense Information o Controlled Unclassified Information come definite nei regolamenti governativi degli Stati Uniti, o (ii) soggette alle Leggi sulle Esportazioni che richiedono un trattamento dei dati controllato, il CLIENTE provvederà a informare il personale di SIEMENS in anticipo di ciascuna istanza di divulgazione e userà gli strumenti e i metodi di notifica specificati da SIEMENS.
Resta inteso che quanto precede non troverà applicazione in riferimento alle informazioni che, alla data di perfezionamento del Contratto, (i) sono di pubblico dominio, (ii) sono già nella disponibilità delle Parti senza che sia stata commessa violazione di obblighi di confidenzialità, o (iii) la cui rivelazione è prescritta da disposizioni di Xxxxx, regolamenti di Borsa o ordini di Autorità.
20. Esclusione di responsabilità per uso fraudolento di dati trasmessi elettronicamente
1. SIEMENS non è responsabile dell'eventuale uso fraudolento ed illecito da parte di terzi di qualsiasi dato o documento trasmesso da SIEMENS al CLIENTE.
21. Principi generali in materia di rapporti commerciali
1. Il Gruppo SIEMENS nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si attiene ai principi contenuti nel proprio Codice Etico e nel proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabili all’indirizzo URL xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxxx/xxx- siamo/compliance.html
SIEMENS auspica che i suoi partner commerciali nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti commerciali si attengano a principi equivalenti.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, ciascuna delle Parti dichiara e garantisce per sé, i propri legali rappresentanti, amministratori e procuratori, quanto segue:
a) che l’impresa non si trova, e non si è trovata nell’ultimo quinquennio, in stato di fallimento, di sospensione o cessazione dell’attività commerciale, liquidazione, coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) che non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e s.m.i.;
c) che non è pendente alcun procedimento o è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea che incidono sulla moralità professionale;
d) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
e) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i., o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
f) di avere osservato e osservare, per la durata del Contratto, tutte le leggi ed i regolamenti applicabili in materia di anticorruzione e antiriciclaggio;
g) di improntare la propria attività imprenditoriale ai principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà, osservando tutte le normative in materia di libera concorrenza e antitrust;
h) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate in materia ambientale e/o di sicurezza dei luoghi di lavoro;
i) di fare tutto ciò che è ragionevolmente possibile affinché i propri agenti, subfornitori e subappaltatori e/o consulenti agiscano in conformità a quanto previsto nei punti precedenti.
3. Senza pregiudizio per ogni altro rimedio ai sensi di Legge e del Contratto, ciascuna delle Parti si impegna a dare pronta comunicazione all’altra in merito a qualsiasi fatto, atto o circostanza che possa rendere qualsiasi delle dichiarazioni di garanzia rilasciate ai sensi del Contratto, non veritiera o incorretta, ovvero comporti la violazione di uno qualsiasi degli obblighi assunti ai sensi della sezione precedente della presente clausola.
4. L’accertata non veridicità, pre-esistente o sopravvenuta, di anche una sola delle dichiarazioni di garanzia sopra riportate, ovvero, l’inosservanza degli obblighi richiamati e stabiliti nella presente clausola e/o la commissione di alcuno dei reati di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i., con o senza applicazione di sanzioni interdittive temporanee o definitive, costituirà grave inadempimento del Contratto e comporterà la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ..
22. Tracciabilità flussi finanziari
1. Le Parti si assumono, ove previsti per la specifica natura del Contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispettivamente previsti a loro carico dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., per come dalla stessa disciplinati.
23. Fornitura di Software
1. Concessione dei diritti di utilizzo del Software
SIEMENS fornirà al CLIENTE il Software specificato nel Contratto e concederà al CLIENTE i diritti di questo Software in base al tipo di licenza (vedere la sezione 2 della presente clausola) e il tipo di software applicabile (vedere la sezione 3 della presente clausola). La Licenza, il tipo di licenza e il tipo di software sono dettagliati nel Contratto e, inoltre, nel Certificato di Licenza, nonché nel certificato del prodotto software.
Se, sulla base del Contratto, il CLIENTE riceve solo il Software ma non riceve alcuna licenza all’utilizzo, il CLIENTE avrà il diritto di utilizzare il Software solo se acquisisce i diritti di licenza d'uso in conformità con la sezione 2 della presente clausola e, nella misura in cui è necessaria una License Key, ottiene anche una License Key.
Se il Software è fornito elettronicamente o se ne sono concessi i diritti di copia da parte di SIEMENS, i diritti e i doveri di cui alle presenti le Condizioni Generali si applicano alle copie generate dal CLIENTE.
SIEMENS fornirà il Software nonché i rispettivi Certificati di licenza al CLIENTE, secondo Contratto, su supporto dati o tramite download.
SIEMENS, a propria scelta, allegherà la documentazione relativa al Software in formato elettronico con il Software stesso o tramite download. Eventuale ulteriore documentazione deve essere acquistata dal CLIENTE separatamente. Il CLIENTE non ha alcun diritto di generare copie, ma deve acquistarne il numero necessario.
SIEMENS fornirà una chiave di licenza al CLIENTE se il Software richiede una chiave di licenza per l'attivazione tecnica.
Se le Parti convengono che il CLIENTE acquisisca solo il Software ma non i diritti di utilizzo del Software, la chiave di licenza e il Certificato di Licenza non sono inclusi nella consegna. Se il CLIENTE acquisisce i diritti di uso limitato a scopi di convalida, un Certificato di Licenza può essere incluso nella consegna.
2. Tipo licenze
SIEMENS concede al CLIENTE i seguenti diritti sul Software per i tipi di licenza indicati di seguito.
2.1 Licenza Singola (Single License)
Al CLIENTE sarà concesso un diritto non esclusivo, valido per un periodo di tempo indefinito, per installare il Software su 1 (una) Istanza e di utilizzare il Software così installato nel modo specificato nel Contratto o nel Certificato di Licenza, sotto "Tipo di utilizzo".
2.2 Licenza flottante (Floating License)
Al CLIENTE sarà concesso un diritto non esclusivo, valido per un periodo di tempo indefinito, per utilizzare il Software contemporaneamente su un numero di oggetti del CLIENTE (es. utenti o dispositivi) come specificato nel Contratto o nel Certificato di Licenza.
Il CLIENTE può installare il Software un massimo di 10 (dieci) volte le licenze acquistate su un oggetto. Esempio: nel caso in cui il CLIENTE acquisti la licenza per utilizzare il Software su 3 (tre) oggetti contemporaneamente, è autorizzato a installare il Software su 30 (trenta) Istanze.
2.3 Licenza noleggio (Rental License)
Al CLIENTE sarà riconosciuto il diritto non esclusivo, limitato nel tempo come specificato nel Contratto o nel Certificato di Licenza, sotto "Tipo di utilizzo", per installare il Software su 1 (una) Istanza e per tale uso. Se il periodo di utilizzo è specificato in ore, il limite temporale è determinato dall’avvio del Software e la chiusura dello stesso. Se il periodo di utilizzo è specificato in giorni, settimane o mesi, il periodo prefissato inizia con il primo avvio del Software e si applica indipendentemente dall'uso effettivo. Se il periodo di utilizzo è in base alla data, la licenza scade a tale data indipendentemente dall’utilizzo effettivo.
2.4 Licenza flottante a noleggio (Rental Floating License)
Al CLIENTE sarà riconosciuto il diritto non esclusivo, limitato nel tempo come specificato nel Contratto o nel Certificato di Licenza, sotto "Tipo di utilizzo", per utilizzare il Software contemporaneamente su un numero di oggetti del CLIENTE (es. utenti o dispositivi) come specificato nel Contratto o nel Certificato di Licenza.
A tal fine, il CLIENTE può installare il Software un massimo di 10 (dieci) volte le licenze acquistate su un oggetto.
Se il periodo di utilizzo è specificato in ore, il limite temporale è determinato dall’avvio del Software e la chiusura dello stesso. Se il periodo di utilizzo è specificato in giorni, settimane o mesi, il periodo prefissato inizia con il primo avvio del Software e si applica indipendentemente dall'uso effettivo. Se il periodo di utilizzo è in base alla data, la licenza scade a tale data indipendentemente dall’utilizzo effettivo.
2.5 Licenza demo (Demo License)
Al CLIENTE sarà riconosciuto il diritto non esclusivo, limitato nel tempo come specificato nel Contratto o nel Certificato di Licenza, sotto "Tipo di utilizzo", per installare il Software su 1 (una) Istanza e per tale uso. Se il periodo di utilizzo è specificato in giorni, settimane o mesi, il periodo specificato inizia con il primo avvio del Software e si applica indipendentemente dall'uso effettivo. Se il periodo di utilizzo è basato sulla data, la licenza terminerà in tale data indipendentemente dall'utilizzo effettivo.
2.6 Licenza flottante demo (Demo Floating License)
Al CLIENTE sarà riconosciuto il diritto non esclusivo, limitato nel tempo come specificato nel Contratto o nel Certificato di Licenza, sotto "Tipo di utilizzo", per utilizzare il Software contemporaneamente su un numero di oggetti del CLIENTE (es. utenti o dispositivi) autorizzati per gli scopi come specificato nel Contratto o nel Certificato di Licenza.
Se il periodo di utilizzo è specificato in giorni, settimane o mesi, il periodo specificato che inizia con il primo avvio del Software si applica indipendentemente dall'utilizzo effettivo. Se il periodo di utilizzo è basato sulla data, la licenza termina a questa data indipendentemente dall'uso effettivo.
2.7 Licenza di prova (Trial License)
Al CLIENTE sarà riconosciuto il diritto non esclusivo, limitato nel tempo come specificato nel Contratto o nel Certificato di Licenza, sotto "Tipo di utilizzo", per installare il Software su 1 (una) Istanza e per tale uso. Il periodo di utilizzo è limitato a 14 (quattordici) giorni con inizio con l'avvio del Software, a meno che un diverso periodo di utilizzo sia specificato nel Contratto o nel Certificato di Licenza. Il CLIENTE deve eliminare o disinstallare il Software dopo tale periodo di utilizzo.
3. Tipo Software
Il CLIENTE può acquistare da SIEMENS sia Engineering Software sia Software Runtime. Se il tipo di Software non è dettagliato nel Contratto o nel Certificato di Licenza, i diritti in relazione al Software saranno quelli in conformità con il Software Runtime.
3.1 Engineering Software
Nel caso in cui il CLIENTE utilizzi l’Engineering Software per generare i propri programmi o dati contenenti parti del Engineering Software, il CLIENTE avrà il diritto, senza dover pagare alcun canone, di copiare e utilizzare queste parti del software di ingegneria come parte dei propri programmi o dati, o di fornirli a terzi per l'uso.
Nella misura in cui, in relazione al corretto utilizzo di Engineering Software, parti di esso sono incluse nei programmi sviluppati dal CLIENTE, tali parti dell'Engineering Software si applicheranno come componenti dei propri programmi o dati. In caso contrario, non è consentito separare parti di Engineering Software. Se il CLIENTE mette a disposizione di terzi il suddetto sviluppo programmi o dati, deve proteggere il Software Engineering in esso contenuto in conformità con le disposizioni alla sezione 5. Quanto sopra del punto 3.1 non si applica al punto 5.3. della presente clausola.
3.2 Runtime Software
Se il CLIENTE incorpora Runtime Software o qualsiasi parte nei propri programmi o dati, deve acquistare una licenza rispetto al Runtime Software ogni volta che installa o copia in altro modo i propri programmi o dati contenenti Software SIEMENS, o parti di esso, o che il CLIENTE si connette al Software SIEMENS. Tale licenza Software dovrà essere acquistata in base al tipo di utilizzo previsto e sulla base del catalogo SIEMENS in vigore in quel momento. Se il CLIENTE mette a disposizione di terzi il suddetto sviluppo, programmi o dati, deve applicare quanto al punto 5.4 si applica in relazione al Software Runtime corrispondente.
Il presente punto 3.2 non concede alcun diritto su parti separate del Software Runtime.
Se il Runtime Software contiene strumenti per la parametrizzazione / configurazione e diritti estesi sono stati concessi a questo proposito, ciò deve essere dettagliato nel file “Readme” del Runtime Software.
Quanto sopra del punto 3.2. non si applica al punto 5.3. della presente clausola.
4. Versioni precedenti, aggiornamento e Power Pack (Earlier Versions, Upgrade and Power Pack)
4.1 Se risulta dal Contratto o nel Certificato di Licenza, ad es. attraverso l'identificazione aggiuntiva di "Upgrade" o "Power Pack" nel nome del prodotto del Software, che il Software deve servire come aggiornamento per un altro software, su tale aggiornamento i diritti d'uso concessi ad una versione precedente cesseranno. Quanto sopra del punto 4.1 non si applica al punto 4.3. della presente clausola.
4.2 Il CLIENTE ha diritto, nella misura in cui ha il possesso di una versione precedente del Software, di esercitare i diritti d'uso concessi al Software in relazione al Software stesso o, nella misura in cui ciò è tecnicamente previsto, alla versione precedente.
4.3 Nella misura in cui le versioni precedenti sono elencate nel file “Readme” del Software, nel paragrafo “Parallel Use”, il CLIENTE avrà il diritto di esercitare i diritti d'uso concessi al Software in alternativa alle versioni precedenti elencate in 1 (una) Istanza.
Se nel Contratto, o nel Certificato di Licenza, il "Tipo di utilizzo" è: "Installazione" o "Utente", il CLIENTE può utilizzare le versioni precedenti elencate nel file “Readme” in aggiunta al Software concesso in licenza e parallelamente al Software, sul numero di Istanze per le quali è consentito installare o utilizzare il Software acquistato. Qualsiasi trasferimento di versioni precedenti a terzi è consentito solo insieme al trasferimento del Software ai sensi del punto 5.4 e seguenti della presente clausola.
5. Ulteriori diritti e doveri del CLIENTE
5.1 Il CLIENTE non avrà alcun diritto di affittare o in altro modo concedere in licenza Software, o di rendere pubblicamente disponibile o accessibile via cavo o wireless, o mettere a disposizione il Software a terzi a qualsiasi titolo o gratuitamente, per esempio, nel corso della fornitura di servizi applicativi o come “Software as a Service”.
5.2 Il diritto del CLIENTE di generare una copia di back-up rimane inalterato.
5.3 Il CLIENTE non deve modificare il Software, né decompilarlo, né tradurlo, né estrarne elementi del programma così come non è consentito da disposizioni imperative di legge sul diritto d’autore (copyright). Nella misura in cui il CLIENTE agisce in base a una qualsiasi di queste disposizioni di legge, in quanto tali sono necessarie per garantire l'interoperabilità con un programma ottenuto indipendentemente, il CLIENTE, prima di intraprendere tali misure, deve richiedere le necessarie informazioni di interfaccia o altre informazioni a SIEMENS per iscritto e consentire a SIEMENS un tempo e un'adeguatezza ragionevoli per fornire tali informazioni disponibili in modo che i legittimi interessi di SIEMENS possano essere protetti. Inoltre, il CLIENTE non ha il diritto di rimuovere qualsiasi identificazione alfanumerica, marchi o etichette di copyright dal Software o dal supporto dati e, nella misura in cui il CLIENTE ha il diritto di generare copie del Software, deve copiarlo senza alterazioni.
5.4 Il CLIENTE ha il diritto di trasferire a terzi qualsiasi Software acquistato dal CLIENTE nell’ambito di un acquisto da SIEMENS. In tal caso il CLIENTE cesserà completamente di utilizzare il Software e rimuoverà tutte le copie installate del Software dalle sue apparecchiature e dalle sue Istanze e cancellerà qualsiasi copia ubicata su altro supporto dati o, su richiesta di SIEMENS, le fornirà a SIEMENS nella misura in cui il CLIENTE non è tenuto a conservarlo per un periodo più lungo in accordo con la legge. L'uso di tali copie conservate è proibito.
5.5 Se il CLIENTE ha ricevuto una chiave di licenza per il software,
questa chiave deve essere fornita alla terza parte insieme al Software. Inoltre, il CLIENTE dovrà presentare al terzo la conferma d'ordine e il Certificato di Licenza insieme alle presenti Condizioni Generali. Il CLIENTE dovrà presentare Certificato di Licenza ricevuto per il Software a SIEMENS, se richiesto.
5.6 Se il Software è un Power Pack o un Upgrade, il CLIENTE deve
(quattordici) giorni, a partire dal primo avvio del relativo programma software, a meno che non sia un periodo diverso differentemente specificato, ad es. nel file “Readme” del relativo prodotto software.
5.9 Tali prodotti software forniti esclusivamente per finalità di validazione sono disciplinati dalle disposizioni contenute in queste Condizioni Generali. Il CLIENTE non è autorizzato a trasferire questi prodotti software separatamente, per esempio senza software, a una terza parte.
5.10 Dettagli in caso di utilizzo da parte delle autorità governative degli Stati Uniti: il software è un software commerciale per computer.
24. Invalidità parziale
1. Nel caso in cui una o più clausole delle presenti Condizioni Generali siano o diventino nulle, le altre clausole rimarranno completamente valide. Qualunque clausola nulla sarà sostituita da una valida che si avvicini di più allo scopo di quella nulla.
25. Cessione del Contratto e cessione del credito
1. Ciascuna Parte potrà trasferire a terzi il presente Contratto e i diritti e le obbligazioni da esso derivanti, solo previa accettazione scritta dell’altra Parte, che non potrà essere rifiutata senza giustificato motivo.
2. Il CLIENTE non potrà cedere alcun credito verso SIEMENS, senza la preventiva autorizzazione scritta di SIEMENS stessa.
26. Legge regolatrice e Foro competente
1. Tutti i rapporti fra SIEMENS ed il CLIENTE sono regolati esclusivamente dalla Legge Italiana.
2. Le Parti faranno ogni sforzo possibile per risolvere bonariamente ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al Contratto. A tal fine le Parti, su iniziativa della parte più diligente, si incontreranno entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'invito ad incontrarsi (“Invito”) e negozieranno in buona fede, al fine di raggiungere una soluzione bonaria soddisfacente per entrambe le Parti della controversia insorta.
3. Ciascuna Parte, anche in pendenza delle citate negoziazioni, tuttavia conserva il diritto di esperire ogni rimedio cautelare.
4. Per tutte le controversie derivanti dal Contratto, ivi comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non siano risolte in xxx xxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dall’Invito, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
x.xx Siemens S.p.A.
conservare il Certificato di Licenza della versione precedente e
inviarlo a SIEMENS, se richiesto, insieme al Certificato di Licenza del Software. Il CLIENTE deve trasferire a terzi anche il Certificato di Licenza della versione precedente, quando trasferisce il Power Pack e l'Upgrade secondo il punto 5.4 della presente clausola.
5.7 Su richiesta di SIEMENS, il CLIENTE deve confermare per iscritto di aver completato le misure di cui ai punti 5.4, 5.5 e (nella misura in cui ciò sia applicabile) 5.6 o deve descrivere a SIEMENS, se necessario e applicabile, qualsiasi ragione per una conservazione più lunga del Software. Inoltre, il CLIENTE deve assoggettare espressamente qualsiasi terzo all'obbligo di servire i diritti concessi in conformità con le sezioni 2 e 3 e gli obblighi di cui ai punti da 5.1 a 5.3 della presente clausola “Fornitura di Software”.
5.8 Se il CLIENTE riceve un supporto dati che, oltre al Software, contiene ulteriori prodotti software che vengono rilasciati per
Data, timbro e firma del CLIENTE per accettazione.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile il CLIENTE dichiara di aver letto e di approvare specificatamente le seguenti clausole:
1.Oggetto del Contratto; 3.Xxxxxx e termini di pagamento; 4.Termini di consegna; 6.Trasporto, consegna e accettazione; 7.Accettazione delle prestazioni incluse nella Fornitura; 11.Garanzia; 12.Limitazione di responsabilità; 13.Sospensione / Risoluzione; 14.Forza maggiore; 16.Export Control; 20.Esclusione di responsabilità per uso fraudolento di dati trasmessi elettronicamente; 21.Principi generali in materia di rapporti commerciali; 25.Cessione del Contratto e cessione del credito; 26.Legge regolatrice e Foro competente.
l'uso, ha il diritto di utilizzare questi software rilasciati
esclusivamente per scopi di convalida, per un periodo di tempo limitato e gratuito. Tale periodo di utilizzo è limitato a 14
Data, timbro e firma del CLIENTE per specifica accettazione