CONVENZIONE
CONVENZIONE
FRA L'UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA E
L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VENEZIA
per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il percorso formativo e per l’esonero dalla prima prova scritta dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile
Dipartimento di Management
L’Università Ca’ Foscari Venezia (di seguito anche Università) e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia (di seguito anche Ordine)
VISTO
- l’art. 3, comma 1, lettera e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce l’albo unico devono essere definite le prove degli esami di Stato per l’iscrizione nelle sezioni dell’Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l’esenzione da una delle prove scritte dell’Esame di Stato all’esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali;
- l’art. 43 del X.Xxx. 28 giugno 2005, n. 139 e l’art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell’Ordine territoriale e le Università, nell’ambito di una
convenzione quadro siglata fra il Ministero dell’istruzione, università e ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l’art. 46 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, disciplinante le prove dell’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta1 coloro i quali provengono dalla sezione B dell’albo e coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell’Ordine territoriale e le Università, nell’ambito di una convenzione quadro siglata fra il Ministero dell’istruzione, università e ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l’art. 47 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, disciplinante le prove dell’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione B dell’Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta2 coloro che
1 Avente ad oggetto le seguenti materie: ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale.
2 v. nota n. 1
abbiano conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell’Ordine territoriale e le Università, nell’ambito di una convenzione quadro siglata fra il Ministero dell’istruzione, università e ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l’art. 36, comma 3, del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 il quale dispone che per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell’economia (64/S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico- aziendali (84/S)3, nonché il comma 4 del medesimo art. 36, il quale prevede che per l’iscrizione nella sezione B dell’albo – Esperti contabili – occorre essere un possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28)4;
- l’art. 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell’esame di abilitazione all’esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d’esame;
- l’art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale;
- l’art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che la durata dei tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 - emanato ai sensi dell’art. 3 comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - il quale stabilisce, all’art. 6, comma 4 che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi alla predetta convenzione quadro, per regolare i reciproci rapporti;
CONSIDERATO
- che la Convenzione quadro fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi dell’art. 43,
3 Le lauree delle classi 84 S e 64 S rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 sono state sostituite dalle lauree delle classi LM 77 e LM 56 ai sensi del D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell’Allegato n. 2 del D.M. 246/2007.
4 In conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell’Allegato n. 2 del D.M. 246/2007, si considerino le seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all’attuale classe L 18), classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale; diploma di laurea della classe 28 (corrispondente all’attuale classe L 33), classe delle lauree in scienze economiche.
comma 2, del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e dell’art. 6, comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012,
n. 137, siglata nel mese di ottobre 2014 ha fissato le condizioni minime che consentono:
a) di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l’ultimo anno del corso di laurea triennale;
b) l’esonero dalla prima prova dell’Esame di Stato per l’accesso alla sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
c) di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l’ultimo anno del corso di laurea magistrale;
d) l'esonero dalla prima prova dell’Esame di Stato per l’accesso alla sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
e) di realizzare percorsi formativi espressamente finalizzati all’accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- che la predetta Convenzione quadro prevede che al tirocinante si applichi l’Accordo siglato dall’Università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale Accordo sia stato sottoscritto con un Ordine territoriale diverso da quello presso il quale chiede l’iscrizione per lo svolgimento del tirocinio;
STIPULANO
la seguente Convenzione.
Articolo 1 - Finalità della Convenzione
1. Le parti si impegnano a progettare e a gestire congiuntamente un percorso formativo che consenta:
- di elevare il livello qualitativo della formazione per l’accesso alla professione;
- di restituire all’esame di Stato la corretta funzione di verifica dell’avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo;
- di favorire percorsi formativi che tengano conto della dimensione internazionale nella quale operano oggi imprese e professioni, attraverso l’integrazione di conoscenze comuni, nonché di favorire la libera circolazione dei professionisti nell’ambito dell’Unione Europea;
- di correlare il percorso formativo all’attività concretamente svolta o a quella che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro;
- di creare un effettivo collegamento fra il contesto universitario e quello lavorativo professionale, attraverso un dialogo più intenso e costante tra mondo accademico e professione;
- di definire una base minima per un percorso qualificante che dia a tutti gli interessati una indicazione sul livello ritenuto qualitativamente idoneo per lo svolgimento dell’attività professionale;
- di garantire la tutela dell’interesse generale connessa all’esercizio dell’attività professionale;
- di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l’accesso all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale.
2. Le parti si impegnano altresì a coordinare il percorso formativo e i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all’esercizio di tale attività, al fine di favorire la possibilità per i futuri laureati di conseguire l’abilitazione all’esercizio dell’attività della revisione legale dei conti, all’esito dell’esame di Stato per l’accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
3. Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, nel rispetto della Convenzione quadro siglata fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del Decreto Legislativo 28 giugno 2005,
n. 139 e dell’art. 6, comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, siglata nel mese di ottobre 2014, le parti si impegnano a disciplinare:
a) i contenuti dei corsi di laurea triennale “Economia aziendale - curriculum Economia aziendale” (“Economia aziendale - Economics and management - curriculum Economia aziendale” per gli immatricolati fino all’a.a. 2015/2016) della classe L18 - Scienza dell’economia e della gestione aziendale5;
b) le modalità di svolgimento del tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l’ultimo anno del percorso di laurea triennale;
c) le condizioni per l’attribuzione di crediti formativi universitari (CFU) al tirocinio professionale svolto in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale;
d) le condizioni per l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
e) i contenuti dei corsi di laurea magistrale “Amministrazione, finanza e controllo” (“Amministrazione, Finanza e Controllo - curriculum Consulenza amministrativa" per gli immatricolati fino all’a.a. 2017/2018) della classe LM 77 - Scienze economico aziendali6;
f) le modalità di svolgimento del tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale;
g) le condizioni per l’attribuzione di crediti formativi universitari (CFU) al tirocinio professionale svolto in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale;
h) le condizioni per l’esonero dalla prima prova dell’Esame di Stato per l’accesso alla sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Articolo 2 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale
1. La concomitanza fra l’attività formativa universitaria e la formazione professionale qualificante per la professione di Esperto Contabile si attua attraverso lo svolgimento di un tirocinio semestrale di 225 ore nel corso dell’ultimo anno del percorso di laurea triennale, presso uno studio professionale, durante il regolare orario di funzionamento dello studio e sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista iscritto,
5 Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell’economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.
6 Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S - Scienze economico aziendali - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.
da almeno cinque anni, nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (tutor professionale) e con l’indicazione di un docente dell'Università Ca' Foscari Venezia (tutor accademico) afferente al Dipartimento di Management per i corsi di laurea della classe L18 e LM77.
2. Possono svolgere il tirocinio professionale in concomitanza con l’ultimo anno del percorso di laurea triennale coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) sono iscritti al corso di laurea triennale “Economia aziendale - curriculum Economia aziendale” (“Economia aziendale - Economics and management - curriculum Economia aziendale” per gli immatricolati fino all’a.a. 2015/2016) della classe L18 - Scienza dell’economia e della gestione aziendale7 attuato nell’ambito della presente Convenzione, che garantisce almeno l'acquisizione dei crediti formativi nei corrispondenti ambiti disciplinari elencati della tabella sottostante;
b) abbiano acquisito, ovvero acquisiranno nel percorso formativo triennale, almeno i seguenti crediti formativi:
Ambiti disciplinari | Crediti formativi |
SECS-P/07 Economia aziendale | Almeno 24 crediti |
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari | Almeno 15 crediti |
3. I percorsi di laurea triennale di cui alla precedente lettera a) garantiscono una specifica formazione nelle materie previste dall’art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’attività di revisione legale dei conti.
4. Il periodo trascorso all’estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall’Università non determina la sospensione del tirocinio, purché vengano rispettati i requisiti minimi di orario di frequenza dello studio di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il Consiglio dell’Ordine indica nel proprio Presidente o in un suo delegato il referente organizzativo dedicato e individua gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica e alla progettazione delle attività da svolgere.
6. La valutazione dell’attività svolta nel xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx è fatta sulla base di un’attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall’Ordine. La verifica sull’effettivo svolgimento del tirocinio verrà effettuata dal Consiglio dell’Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.
7. Al termine del semestre di tirocinio, il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l’attività di tirocinio svolta dallo studente.
8. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, dal conseguimento della laurea triennale, per accedere all’Esame di Stato per l’iscrizione nella sezione B dell’Albo, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, deve essere svolto almeno un anno di tirocinio presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Articolo 3 - Condizioni per l’attribuzione di crediti formativi universitari (CFU) al tirocinio professionale svolto in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale
1. L’Università, nell’ambito della propria autonomia didattica, attribuirà all’attività di tirocinio professionale 9 CFU, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) la redazione ex ante di un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal Dipartimento interessato;
b) la verifica dell’effettivo svolgimento del tirocinio mediante l‘attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di xxxxxxxxx, validato dall’Ordine territoriale competente al termine del semestre;
c) la valutazione, previa discussione, da parte di una Commissione universitaria di una relazione scritta elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo triennale, nonché in quelle maturate durante l’esperienza formativa del tirocinio.
Articolo 4 - Condizioni per l’esonero dalla prima prova dell’Esame di Stato per l’accesso alla sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili
1. Hanno diritto ad ottenere l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione B dell’Albo coloro che hanno conseguito la laurea triennale nella classe L18 - Scienza dell’economia e della gestione
aziendale8 all’esito del corso di studio denominato “Economia aziendale - curriculum Economia aziendale” (“Economia aziendale - Economics and management - curriculum Economia aziendale” per gli immatricolati fino all’a.a. 2015/2016), di cui alla presente convenzione, che soddisfi i requisiti di cui al precedente articolo 2.
Ai sensi dell’articolo 46 comma 3 del D.Lgs. 139/2005, per l’esonero dalla prima prova dell’Esame di Stato è ininfluente che il tirocinio professionale sia iniziato contestualmente agli studi o successivamente al conseguimento della laurea.
Articolo 5 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale
1. La concomitanza fra l’attività formativa universitaria e la formazione professionale qualificante per la professione di Dottore Commercialista si attua attraverso lo svolgimento di un tirocinio semestrale di 300 ore nel corso dell’ultimo anno del percorso di laurea magistrale presso uno studio professionale, durante il regolare
orario di funzionamento dello studio e comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (tutor professionale) e con l’indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari Venezia.
2. Xxxxxxx svolgere il tirocinio professionale in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) hanno conseguito una laurea triennale nella classe L18 - Scienza dell’economia e della gestione aziendale o nella classe L33 - Scienze economiche e assolto i requisiti della tabella art. 2, ovvero, nel caso in cui hanno acquisito una laurea triennale in altra classe di laurea, abbiano colmato, prima dell’iscrizione, i requisiti minimi richiesti dall’Ordinamento didattico per l’accesso alla laurea magistrale convenzionata di cui alla successiva lettera b) e assolto i requisiti della tabella art. 2 durante la laurea triennale;
b) sono iscritti al corso di laurea magistrale “Amministrazione, finanza e controllo” (“Amministrazione, Finanza e Controllo - curriculum Consulenza amministrativa" per gli immatricolati fino all’a.a. 2017/2018) della classe LM 77 – Scienze economico aziendali9), attuato nell’ambito della presente Convenzione, che garantisce almeno l'acquisizione dei crediti formativi nei corrispondenti ambiti disciplinari elencati della tabella sottostante:
Ambiti disciplinari | Crediti formativi |
SECS-P/07 Economia aziendale | Almeno 18 crediti |
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari | Almeno 9 crediti |
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell’economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale | Almeno 18 crediti |
3. Parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nel presente articolo 5 possono già essere stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta nell’articolo 2.
4. La specifica formazione nelle materie previste dall’articolo 4 del decreto legislativo 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell’esame di Stato per l’abilitazione all’attività di revisione legale dei conti, viene assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte nell’articolo 2 e nel presente articolo 5, relative rispettivamente alla laurea triennale e magistrale.
9 Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S - Scienze economico aziendali - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.
5. Il periodo trascorso all’estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall’Università non determina la sospensione del tirocinio, purché vengano rispettati i requisiti minimi di orario di frequenza dello studio di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Il Consiglio dell’Ordine indica nel proprio Presidente o in un suo delegato il referente organizzativo appositamente dedicato e individua gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica e alla progettazione delle attività da svolgere.
7. La valutazione dell’attività svolta nel xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx è fatta sulla base di un’attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall’Ordine. La verifica sull’effettivo svolgimento del tirocinio verrà effettuata dal Consiglio dell’Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.
8. Al termine del semestre di tirocinio, il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l’attività di tirocinio svolta dallo studente. Il professionista può altresì assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.
9. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea magistrale, per accedere all’Esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo, ai sensi dell’art. 42, comma 3, lettera
b) del D.Lgs. 139/2005 e dell’art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell’Albo.
Articolo 6 - Condizioni per l’attribuzione di crediti formativi universitari (CFU) al tirocinio professionale svolto in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale
1. L’Università, nell’ambito della propria autonomia didattica, attribuirà all’attività di tirocinio professionale 12 CFU qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) la redazione ex ante di un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal Dipartimento interessato;
b) la verifica dell’effettivo svolgimento del tirocinio mediante l'attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di xxxxxxxxx, validato dall’Ordine territoriale competente al termine del semestre;
c) la valutazione, previa discussione, da parte di una Commissione universitaria di una relazione scritta elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo magistrale, nonché in quelle maturate durante l’esperienza formativa del tirocinio.
Articolo 7 - Condizioni per l’esonero dalla prima prova dell’Esame di Stato per l’accesso alla Sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Hanno diritto all’esonero dalla prima prova dell’Esame di Stato per l’accesso alla sezione A dell’Albo coloro che hanno conseguito la laurea magistrale nella classe LM 77 – Scienze economico aziendali10 all’esito del corso di studio denominato “Amministrazione, finanza e controllo” (“Amministrazione, Finanza e Controllo - curriculum Consulenza amministrativa" per gli immatricolati fino all’a.a. 2017/2018), di cui alla presente Convenzione, che soddisfi i requisiti di cui al precedente articolo 5.
Ai sensi dell’articolo 46 comma 3 del D.Lgs. 139/2005, per l’esonero dalla prima prova dell’Esame di Stato è ininfluente che il tirocinio professionale sia iniziato contestualmente agli studi o successivamente al conseguimento della laurea.
Articolo 8 – Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo
Secondo quanto previsto dalla convenzione quadro, la presente Convenzione prevede, ad integrazione dei contenuti minimi di cui alla convenzione quadro medesima, che i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale abbiano contenuti formativi conformi a quelli definiti da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (quali, ad esempio, il progetto Common Content), finalizzati a garantire l’uniformità dei percorsi di accesso alla professione ed in particolare ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell’ambito dell’Unione Europea.
L’Università e l’Ordine si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall’ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all’accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui sopra.
Articolo 9 – Norme transitorie
1. Coloro che hanno compiuto un semestre di tirocinio e abbiano svolto almeno 250 ore di tirocinio possono chiedere la sospensione del tirocinio. L’anzidetta sospensione non può protrarsi oltre i sei mesi successivi al compimento del biennio di durata legale del corso.
2. Al fine di ottenere il certificato di compiuto tirocinio per l’accesso all’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A "Commercialisti" dell’albo, i soggetti di cui al comma 1 dovranno compiere un anno di tirocinio dopo il conseguimento della laurea magistrale.
3. I soggetti di cui al comma 1, in possesso delle lauree triennali nelle classi L-18 e L-33, che non intendono sospendere il tirocinio al compimento del semestre, potranno, al compimento del diciottesimo mese, qualora abbiano svolto almeno 750 ore di tirocinio, richiedere il certificato di compiuto tirocinio per l’accesso alla sezione B “Esperti contabili” dell’Albo. Al fine di ottenere il certificato di compiuto tirocinio per l’accesso all’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A "Commercialisti" dell’Albo, sarà necessario compiere un anno di tirocinio dopo il conseguimento della laurea magistrale.
Articolo 10 – Decorrenza e revisione periodica della Convenzione
10 Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S - Scienze economico aziendali - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.
1. Per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con il percorso di studi, la presente convenzione si applica a decorrere dalla data della sottoscrizione.
2. Per l'esonero dalla prima prova degli Esami di Stato per l'accesso alle Sezioni A e/o B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, la presente convenzione verrà applicata a partire dall'anno accademico 2021/2022.
3. La presente convenzione sostituisce la precedente convenzione stipulata in data 22/07/2015.
4. La presente convenzione verrà periodicamente aggiornata in funzione delle novità legislative introdotte in ambito professionale e/o universitario, sia a livello nazionale che europeo.
Il Rettore dell’Università Ca’ Foscari Venezia Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia Massimo Da Re Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xx Re |
Data: 10/09/2021 11:34:54
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Organizzazione: UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA/00816350276 Data: 09/09/2021 18:54:16