1°LOTTO FUNZIONALE
Schema di Contratto di Appalto
RECUPERO, RESTAURO E MIGLIORAMNETO SISMICO DELLA CHIESA DELLA RIFORMA, XIII SEC. PIAZZALE DELLA RIFORMA SANTUARIO SANT’UMILE IN BISIGNANO (CS)
1°LOTTO FUNZIONALE
LAVORI DI
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
(articolo 43, commi 1 regolamento generale, D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e D.lgs 50/2016)
euro | ||
a) | Lavori a base d’asta (al netto di oneri scurezza ed incidenza manodopera) | € 250.138,73 |
b) | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | € 16.480,76 |
c) | Importo Complessivo dei Lavori (a+b) | € 266.619,49 |
d) | Somme a disposizione dell’amministrazione | € 113.380,51 |
e) | Totale progetto (c+d) | € 380.000,00 |
Il RUP
Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
l progettisti
Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx Geol. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Provincia Calabria e Basilicata dei Frati Minori
con sede a Catanzaro via E. Xxxxxxx n. 35 codice fiscale n. 00165950791C
Prov. n° Del
Provvedimento: Luogo
Capitolo 1
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Numero del Repertorio
Del
CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DI
Fra il la Provincia dei frati Minori - Ente Appaltante con sede in .Citta Catanzaro , via E. Xxxxxxx n.35. partita i.v.a.
codice fiscale Appaltante
nel presente Contratto denominata “Committente”, rappresentata in questo atto dal Sig. Legale Rappresentante
nella Sua qualità di Qualifica
e l’Impresa . ………..........................................................................................
con sede in .Città
alla via partita i.v.a. codice fiscale
nel presente Contratto denominata “Appaltatore”, rappresentata in questo atto dal Sig.PaperinoAppaltatore nella Sua qualità di Qualifica Appalt.......
P R E M E S S O C H E
che con provvedimento n. in data , esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di per un importo dei lavori da appaltare di euro , di cui euro oggetto dell’offerta ed euro per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;
che in seguito a (specificare la tipologia del procedimento di aggiudicazione), il cui verbale di gara è stato approvato con provvedimento del ,
n.
in data
, i lavori sono stati aggiudicati all’impresa
per il prezzo complessivo di euro sopra specificato, a seguito del ribasso percentuale offerto _ .
TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto di seguito:
Art.1.1
Oggetto del Contratto
L’ente appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, e alle vigenti disposizioni del DLgs 50/2016.
Art.1.2
Ammontare del contratto
1. L’importo contrattuale ammonta ad euro (in lettere ), di cui:
euro _ per lavori;
euro _ per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
euro _ per spese relative ai costi del personale;
2. L’importo contrattuale è al netto dell’IVA.
3. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti, e dell’articolo 43, comma 7, del regolamento generale.
4. Il contratto è stipulato “a corpo e misura” ai sensi dell’art. 3, lett. d) ed e) del DLgs 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito DLgs 50/2016);
5. Per la parte di lavori “a corpo”, prevista in euro @INSMAN, il prezzo convenuto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
6. Per la parte di lavori “a misura”, prevista in euro @INSMAN, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.
Art.1.3
Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto
1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto all’art. @INSMAN, il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro “a corpo”; fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara che, limitatamente alla parte di lavoro “a misura”, costituiscono prezzi contrattuali.
Art.1.4
Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, e comunque ai fini del presente atto, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di @INSMAN, all’indirizzo @INSMAN presso @INSMAN.
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante @INSMAN.
3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore all’ente appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.
Art.1.5
Il contratto
L’ente appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Capitolo 2
TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Art.2.1
Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del DLgs 50/2016, mediante @INSMAN numero @INSMAN in data @INSMAN rilasciata dalla società/dall’istituto @INSMAN agenzia/filiale di @INSMAN.
2. La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a decorrere secondo le modalità ed i tempi indicati dalle parti interessate.
3. L’amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi previsti; in detti casi la stessa ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
Art.2.2
Responsabilità verso terzi e assicurazione
1. L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l’ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L’appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del DLgs 50/2016, a tale scopo un’assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione dei lavori), con polizza numero @INSMAN in data @INSMAN rilasciata dalla società/dall’istituto @INSMAN agenzia/filiale di @INSMAN per un massimale di euro @INSMAN
Art.2.3
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’art. 30, comma 5, 2° periodo del DLgs 50/2016.
2. L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105, comma 9, del DLgs 50/2016.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l’ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione dei
lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.
4. L’appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del DLgs 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la ditta appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.
6. In conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del DL 210/02 convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, l’appaltatore ha presentato apposita certificazione relativa alla regolarità contributiva, rilasciata da @INSMAN di @INSMAN in data @INSMAN numero d’ordine @INSMAN.
Art.2.4
Adempimenti in materia antimafia
1. Ai sensi del DLgs 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" (d’ora in poi DLgs 159/2011), si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del citato decreto legislativo, in materia antimafia, ed è stata acquisita agli atti, attraverso la Banca dati nazionale Unica per la documentazione antimafia (BDNA) istituita dal Ministero dell’Interno, dalla quale risulta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del DLgs 159/2011.
2. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, in ogni caso non oltre 15 giorni dall’evento - per sé e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, dell’insussistenza di misure di prevenzione di cui all’art.6 ovvero di circostanza ostative di cui all’art. 67 Dlgs 159/2011 relativamente ai soggetti di cui all’art.85 dello stesso Codice Antimafia.
3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
4. L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del DLgs. 231/2001.
Art.2.5
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L’appaltatore, ha depositato presso l’ente appaltante:
a) iscrizione alla camera di commercio;
b) il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;
c) DURC;
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;
e) nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;
f) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
g) eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
h) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lett. h) del DLgs 81/2008: documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. a) del DLgs 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV del DLgs 81/2008;
nei casi in cui non è previsto il PSC:
i) il piano di sicurezza sostitutivo i cui contenuti sono indicati al punto 3.1.1. dell’Allegato XV al DLgs 81/2008 e s.m.i.;
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d’appalto.
3. L’appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Art.2.6
Adempimenti in materia energetica
La Direzione dei lavori dovrà, in fase di inizio lavori, coordinarsi con il soggetto certificatore (o altra figura proposta) per l’espletamento delle attività di verifiche in cantiere che tale soggetto ritiene utile al fine di documentare la corretta esecuzione delle opere, per la valutazione della
prestazione energetica ed emissione dell'Attestato di Prestazione Energetica, ai sensi del DLgs 19 agosto 2005, n.192 e dei XX.XX. del Ministero dello sviluppo Economico 26 giugno 2015. Tali procedure devono essere attivate sia nel caso di edifici di nuova costruzione sia nel caso di interventi di ristrutturazione e/o di riqualificazione energetica.
Capitolo 3
TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI
Art.3.1
Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
1. I lavori devono essere iniziati entro @INSMAN giorni dalla predetta stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni @INSMAN (in lettere @INSMAN)) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.
Art.3.2
Penale per ritardi
1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera.
2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.
Art.3.3
Sospensioni e riprese dei lavori
1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l’esecuzione a regola d’arte dei lavori.
2. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.
Art.3.4
Contabilizzazione dei lavori
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento.
3. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
Art.3.5
Oneri a carico dell'appaltatore
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli imposti dal DLgs 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), e dagli articoli ancora vigenti del
D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLgs 163/2006) e del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale). In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell’appaltatore, le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
3. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’art. @INSMAN del presente contratto.
Art.3.6
Variazioni al progetto e al corrispettivo
1. Qualora l’ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del DLgs 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.
2. I prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del DLgs 50/2016.
Art.3.7
Invariabilità del corrispettivo
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell’art. 106 del DLgs 50/2016, le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.
3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonchè le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7 del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Art.3.8
Pagamenti
1. La stazione appaltante erogherà all’appaltatore l’anticipazione, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del DLgs 50/2016.
2. All’appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento lavori di importo netto non inferiore ad euro @INSMAN.
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a @INSMAN giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.
4. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
Art.3.9
Ritardo nei pagamenti
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, spettano all’appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, l’appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
Art.3.10
Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
(qualora l’aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo)
2. Previa autorizzazione dell’ente appaltante, l’appaltatore può subappaltare i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste.
3. Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a specifiche disposizioni.
(ovvero, in alternativa, qualora l’aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
4. Non è ammesso il subappalto.
Art.3.11
Risoluzione del contratto
1. L’ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto.
2. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Art.3.12
Collaudo e manutenzione
1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro specifici termini.
2. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del DLgs 50/2016, il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’ente appaltante; il silenzio dell’ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell’ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Art.3.13
Controversie
(in caso di appalti di importo > 10 milioni di euro)
1. Qualora il responsabile del procedimento accerti l’iscrizione, sui documenti contabili, di riserve ammissibili e non manifestamente infondate di importo tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale, lo stesso avvia, in corso d’opera, la procedura prevista della normativa vigente.
2. Ove le riserve iscritte non siano stato definite in corso d’opera o ne siano state iscritte altre in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione, quale che sia il loro importo economico, il responsabile del procedimento avvia la procedura prevista della normativa vigente.
3. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista della normativa vigente.
4. In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalità di cui ai commi precedenti, la loro risoluzione è demandata ad un collegio arbitrale costituito ai sensi del Codice di Procedura Civile.
O in alternativa
È esclusa la competenza arbitrale e la risoluzione delle controversie è demandata al Tribunale competente.
(in caso di appalti di importo < 10 milioni di euro)
1. Qualora il responsabile del procedimento accerti l’iscrizione, sui documenti contabili, di riserve ammissibili e non manifestamente infondate di importo tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale, lo stesso avvia, in corso d’opera, la procedura prevista della normativa vigente.
2. Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d’opera o ne siano state iscritte altre in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione, si procede secondo quanto previsto della normativa vigente.
3. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista della normativa vigente.
4. In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalità di cui ai commi precedenti, la loro risoluzione sarà demandata ad un collegio arbitrale costituito ai sensi del Codice di Procedura Civile.
Capitolo 4
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art.4.1
Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.
Art.4.2
Documenti contrattuali
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell’ente appaltante, i seguenti documenti:
il DLgs 50/2016;
gli articoli non abrogati del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 207/2010 e del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000;
gli elaborati progettuali;
il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del DLgs 81/2008 e s.m. e i;
il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 96, comma 1, lett. g), DLgs 81/2008 e s.m. e i.;
il cronoprogramma dei lavori.
Art.4.3
Spese di contratto e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
3. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell’ente appaltante.
Il Rappresentante dell’ente appaltante @INSMAN
L’Appaltatore @INSMAN