REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A
REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A
TEMPO DETERMINATO DELL’UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA, EMANATO IN ATTUAZIONE DELL’ART 24 DELLA L. 30
DICEMBRE 2010, N. 240
Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 95/20/CDA del 25 novembre 2020
Emanato con D.R. n. 221/20 del 26 novembre 2020
In vigore dal 27 novembre 2020
REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DELL’UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA, EMANATO IN ATTUAZIONE DELL’ART 24 DELLA L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240
Indice
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Funzione del contratto e tipologie contrattuali
TITOLO II – MODALITA’ DI SELEZIONE
Art. 3 - Attivazione della procedura Art. 4 - Procedura selettiva
Art. 5 - Requisiti per la partecipazione Art. 6 - Commissione giudicatrice Art. 7 - Svolgimento della procedura
Art. 8 - Valutazione preliminare dei titoli e del curriculum Art. 9 - Valutazione preliminare della produzione scientifica Art. 10 - Modalità di attribuzione dei punteggi
Art. 11 - Termini del procedimento Art. 12 - Chiamata del candidato
TITOLO III -REGIME GIURIDICO
Art. 13 - Elementi essenziali del contratto e sua decorrenza
Art. 14 - Durata del contratto, proroga e impegno annuo complessivo Art. 15 - Trattamento economico
Art. 16 – Incompatibilità
Art. 17 – Risoluzione del rapporto di lavoro Art. 18 – Proprietà intellettuale
TITOLO IV- DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO
Art. 19 - Disposizioni finali e transitorie Art. 20 - Norme di rinvio
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Ambito di applicazione
Il presente Regolamento, adottato ai sensi della l. 9 maggio 1989, n. 168, disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell’11 marzo 2005, della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato), delle disposizioni nazionali (art. 24 della l. n. 240/2010) e del Codice Etico dell’Università Europea di Roma, le regole di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato.
Art. 2
Funzione del contratto e tipologie contrattuali
1. I contratti di ricercatore a tempo determinato, con regime di tempo pieno o definito, sono finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito del settore scientifico-disciplinare per il quale sia stata indetta la procedura di valutazione comparativa.
2. I contratti di ricercatore a tempo determinato, con regime di tempo pieno o definito, sono di due tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti sono riservati a candidati, anche di cittadinanza straniera, che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo riconosciuto equipollente e possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse (art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010);
b) contratti di durata triennale non rinnovabili, riservati a candidati che abbiano usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, abbiano usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della l. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post- dottorato ai sensi dell’articolo 4 della l. 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri (art. 24, comma 3, lett. b), della l. n. 240/2010).
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della l. n. 240/2010 e dei contratti di cui al presente regolamento, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Sono esclusi dalle procedure selettive i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima e seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
5. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli.
6. L’espletamento dei contratti di cui al presente Regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.
TITOLO II
Modalità di selezione
Art. 3 Attivazione della procedura
1. Il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato avviene mediante procedure che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Nei limiti dei posti previsti dalla programmazione triennale d’Ateneo, ciascun Dipartimento, valutate le esigenze didattiche e di ricerca e sentito il Corso di studio interessato, propone al Senato Accademico, tramite il Rettore, la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato.
3. La proposta del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:
a) la tipologia contrattuale per la quale viene richiesto il posto, specificando il regime di tempo pieno o definito, e l’eventuale prorogabilità ove si tratti di contratto ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a);
b) il settore concorsuale e il macrosettore concorsuale, individuati ai sensi del D.M. 29 luglio 2011, n. 336 e del D.M. 12 giugno 2012, n. 159, e l’eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
c) le attività oggetto del contratto con riferimento all’attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore è chiamato a svolgere;
d) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici, che possono essere presentate;
e) il trattamento economico proposto ai sensi dell’art. 24, comma 8 della l. n. 240/2010;
f) l’eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza per le esigenze didattiche relative ai corsi di studio.
3. Il Senato Accademico, esaminata la proposta pervenuta in relazione alle motivazioni addotte, la trasmette al Consiglio di Amministrazione corredandola di un suo parere.
4. Il Consiglio di Amministrazione, considerato il parere espresso dal Senato Accademico, delibera in merito alla proposta presentata, previo accertamento della compatibilità con le risorse di bilancio previste.
Art. 4 Procedura selettiva
1. Successivamente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, la procedura di selezione è svolta previa emanazione, da parte del Rettore, di un bando pubblicato sul sito web dell’Università
Europea di Roma, e su quelli del MIUR e dell’Unione Europea. L’avviso del bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale.
2. Il bando deve contenere:
a) il numero dei posti messi a bando;
b) la tipologia contrattuale (art. 24, comma 3, lett. a o b);
c) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
d) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto e l’indicazione di un eventuale profilo esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
e) modi e termini di valutazione ai fini dell’eventuale proroga;
f) le specifiche funzioni che il ricercatore dovrà svolgere in relazione all’attività di ricerca oggetto del contratto e gli obiettivi assegnati e le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
g) il trattamento economico proposto e il regime di impegno richiesto (tempo pieno o tempo definito);
h) il termine e le modalità di presentazione, eventualmente anche per via telematica, delle domande di partecipazione. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a quindici giorni e decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale;
i) i requisiti soggettivi per l’ammissione alla procedura;
j) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere, che non potrà essere, in ogni caso, inferiore a dodici;
k) l’indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati;
l) l’indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
m) l’eventuale indicazione della lingua straniera necessaria ai fini delle esigenze didattiche relative ai corsi di studio, di cui si richiede un’adeguata conoscenza, e le modalità di accertamento delle competenze linguistiche del candidato.
Art. 5
Requisiti per la partecipazione
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione i candidati italiani o stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, ovvero del diploma di specializzazione medica per i settori interessati.
2. Limitatamente alle selezioni per contratti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Regolamento, la partecipazione è riservata ai soggetti che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca e che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di prima o seconda fascia di cui all’art. 16 della l. n. 240/2010;
b) aver usufruito dei contratti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, ovvero;
c) aver usufruito per almeno tre anni di contratti di cui all’articolo 1, comma 14, della l. n. 230/2005;
d) aver usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della l. n. 449/1997, e successive modificazioni, o di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della l. n. 240/2010;
e) aver usufruito di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della l. n. 398/1989;
f) aver usufruito di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri ovvero di livello internazionale.
3. Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale di cui al precedente comma, i servizi prestati nelle tipologie b), c), d), e) ed f) possono essere cumulati.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti al momento della data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alle valutazioni comparative.
5. Non sono ammessi a partecipare coloro che siano già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
6. Non possono partecipare al procedimento coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università Europea di Roma.
7. Per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
Art. 6 Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta effettuata dal Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto, sulla base di una rosa di nominativi proposta dal Corso di Studio interessato.
2. La Commissione è composta, ove possibile, da un professore di ruolo dell’Università Europea di Roma e da due professori esterni. La scelta dei componenti esterni è effettuata dal Rettore, sentito il Consiglio di Dipartimento, tra una rosa di nominativi proposta dal Corso di Studio interessato e composta da un numero di nomi almeno doppio rispetto al numero di commissari esterni. La lista deve essere corredata dai curricula vitae.
3. I componenti della Commissione sono scelti fra i professori di elevata qualificazione scientifica, di norma appartenenti al settore concorsuale o a uno o più settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione. Eventuali nomine di componenti della Commissione appartenenti a un settore concorsuale diverso da quello oggetto della chiamata dovranno essere motivate dal Rettore nel
provvedimento di nomina. In ogni caso, almeno uno dei componenti della Commissione dovrà appartenere al settore concorsuale oggetto del bando.
4. Possono fare parte della Commissione anche professori di atenei stranieri appartenenti ad un ruolo equivalente e in ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.
5. Non possono far parte della Commissione professori che abbiano avuto o abbiano con uno o più candidati un interesse economico e/o professionale ovvero che siano coautori con uno o più di essi di un numero significativo di pubblicazioni. Non possono altresì far parte della Commissione i professori che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, comma 7, della l. n. 240/2010.
6. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione del provvedimento di nomina sul sito web dell’Università Europea di Roma.
7. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di 10 giorni per l’eventuale ricusazione dei Commissari da parte dei candidati. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente a tale termine, purché anteriormente alla data di insediamento della Commissione, il termine per l’eventuale ricusazione decorre dal momento in cui la causa è insorta. Dopo l’insediamento della Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.
8. La Commissione, nella prima seduta, individua al proprio interno un Presidente e un Segretario verbalizzante e svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti, anche avvalendosi di strumenti di collegamento telematico che consentano comunque il collegamento simultaneo di tutti i componenti, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
9. Nel caso di riunioni in modalità telematica, è necessario comunicare al responsabile del procedimento la data e l’ora di svolgimento delle stesse.
10. Al termine di ogni riunione telematica, viene redatto un verbale, che viene approvato seduta stante e sottoscritto dal commissario che materialmente lo ha redatto. Gli altri commissari provvederanno a stilare e a trasmettere telematicamente le dichiarazioni di adesione al verbale prodotto. Il componente designato consegna all’Ufficio copia cartacea del verbale che avrà debitamente firmato.
11. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore, che, su proposta del Consiglio di Dipartimento, provvede alla sostituzione secondo la procedura di cui sopra. In caso di sostituzione di un commissario a procedura ad atti già avviati, sono fatti salvi tutti gli atti compiuti sino al momento della sostituzione in ragione del principio di conservazione degli atti giuridici.
12. Per il funzionamento della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico dell’Università. I commissari sono tenuti a rilasciare apposita autocertificazione relativa all’insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse con i candidati.
13. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.
Art. 7 Svolgimento della procedura
1. La Commissione, durante la prima riunione, predetermina i criteri da seguire per la procedura di valutazione comparativa dei candidati, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 25 maggio 2011 n. 243 e successive modifiche.
2. Dopo aver predeterminato i criteri, la Commissione prende visione delle domande ammesse. Ciascun commissario verifica l’insussistenza di cause di incompatibilità e l’assenza di conflitto d’interessi e sottoscrive le specifiche dichiarazioni, rese nella forma dell’autocertificazione, ai sensi dell’art. 6, comma 12 del presente Regolamento.
3. I criteri adottati sono pubblicati, per almeno sette giorni, sul sito web dell’Università.
4. Trascorsi sette giorni dalla pubblicazione dei criteri, la Commissione procede alla valutazione preliminare comparativa dei candidati, esprimendo un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e
parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, di cui al Decreto Ministeriale 25 maggio 2011 n. 243.
5. A seguito della valutazione preliminare comparativa, la Commissione ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. La discussione può essere svolta per via telematica.
6. L’elenco dei candidati ammessi alla discussione, unitamente ai motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare comparativa, nonché la sede, la data e l’orario della discussione e della eventuale prova orale, volta ad accertare le competenze linguistiche dei candidati relative alla lingua straniera indicata nel bando, sono pubblicati sul sito web dell’Università almeno venti giorni prima della discussione.
7. La Commissione procede successivamente, secondo le modalità definite nel bando, alla discussione dei titoli e della produzione scientifica nonché alla prova orale volta all’accertamento delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando, esprimendo i relativi giudizi.
8. In sede di discussione dei titoli e della produzione scientifica nonché di svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel bando, uno o più commissari potranno essere collegati con modalità telematiche che assicurino la riconoscibilità dei commissari stessi, la contemporaneità ed un adeguato svolgimento del colloquio. Il collegamento telematico è ammesso anche per i candidati che non possono raggiungere la sede concorsuale in casi eccezionali e adeguatamente motivati, previa autorizzazione della Commissione che ne dà atto nei verbali. In tale ipotesi deve essere assicurata l’identificazione certa del candidato. Deve essere comunque garantito l’accesso diretto e riservato dei commissari alla documentazione concorsuale.
9. La Commissione, a seguito della discussione, attribuisce ai sensi del successivo articolo 10, in conformità alla disciplina vigente, un punteggio analitico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni dei candidati ammessi alla stessa ed esprime altresì un giudizio sulla prova orale.
10. La Commissione, con motivata deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, forma la graduatoria di merito e designa il vincitore, che deve aver conseguito nella valutazione complessiva un punteggio soglia di 70 punti.
11. La comunicazione dell’esito della procedura di valutazione avviene tramite pubblicazione sul sito web dell’Università. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità.
12. In caso di rinuncia, di mancata presa di servizio, di recesso o di risoluzione del contratto, entro sei mesi dalla presa di servizio, è data facoltà al Dipartimento di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata di un altro candidato ritenuto meritevole dalla Commissione nel rispetto dell’ordine di graduatoria. In ogni caso tale chiamata deve essere perfezionata non oltre il termine massimo di un anno dalla data di approvazione degli atti e fatti salvi il rispetto di vincoli di legge in materia di assunzioni e la compatibilità con le risorse finanziarie e copertura del contratto.
Art. 8
Valutazione preliminare dei titoli e del curriculum
1. La Commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione secondo i criteri e parametri per la valutazione in conformità al Decreto Ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli presentati dai candidati, debitamente documentati:
a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero;
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero;
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.
2. La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma 1 è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
Art. 9
Valutazione preliminare della produzione scientifica
1. La Commissione giudicatrice, nell’effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano prive di un codice internazionale ISSN o ISBN. La tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
2. La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o
più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
3. La Commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
4. Nell’ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale la Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:
a) numero totale delle citazioni;
b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
c) “impact factor” totale;
d) “impact factor” medio per pubblicazione;
c) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
Art. 10
Modalità di attribuzione dei punteggi
1. Il punteggio dei titoli e della produzione scientifica è espresso in centesimi sulla base dei seguenti criteri finalizzati alla valutazione:
a) titoli, fino a un massimo punti 30;
b) pubblicazioni scientifiche, fino a un massimo di punti 30;
c) discussione, fino a un massimo di punti 40.
Art. 11
Termini del procedimento
1. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro quattro mesi dalla nomina.
2. Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, la relazione riassuntiva sui lavori svolti e tutti gli allegati.
3. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente ovvero a sostituire i componenti cui il ritardo sia imputabile.
4. La regolarità degli atti della procedura è accertata con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna all’Ufficio concorsi. In casi motivati tale termine può essere differito di ulteriori trenta giorni. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità in ordine alla quali sia possibile una regolarizzazione, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione con provvedimento motivato, affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario, dispone l’annullamento degli atti della procedura.
5. Il decreto del Rettore di approvazione degli atti, la relazione finale e i giudizi collegiali sui candidati sono pubblicati sul sito web dell’Università Europea di Roma. Tale adempimento costituisce formale comunicazione per i candidati.
6. Il decreto del Rettore di approvazione degli atti, unitamente alla graduatoria finale, è trasmesso al dipartimento interessato per la proposta di chiamata.
Art. 12 Chiamata del candidato
1. Entro sessanta giorni dall’approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento:
a) propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato vincitore. La delibera di proposta è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia; ovvero
b) decide di non procedere alla chiamata con delibera, assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, adeguatamente motivata.
2. In caso di inerzia da parte del Consiglio di Dipartimento, il Rettore concede un ulteriore termine di trenta giorni decorso il quale la procedura si ritiene comunque conclusa senza esito.
3. La proposta di chiamata è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, che delibera previo parere del Senato Accademico. La chiamata è disposta dal Rettore mediante la stipula di un contratto di diritto privato di ricercatore a tempo determinato.
4. Successivamente alla delibera di approvazione della chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, il candidato risultato vincitore è invitato a stipulare il contratto di lavoro, previa verifica dell’esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie e del rispetto della normativa per il reclutamento presso le Università, e a presentare contestualmente la documentazione necessaria.
TITOLO III
Regime giuridico
Art. 13
Elementi essenziali del contratto e sua decorrenza
1. L’assunzione del ricercatore a tempo determinato chiamato dal Dipartimento avviene mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta e sottoscritto dal ricercatore e dal Rettore, deve contenere, tra l’altro, i seguenti elementi:
• l’indicazione della tipologia contrattuale di cui all’art. 2, lettere a) o b);
• l’indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
• la natura delle prestazioni richieste e le modalità di espletamento;
• l’indicazione del periodo di prova, della durata non superiore a 30 (trenta) giorni di effettivo servizio per ogni anno di durata del contratto. La valutazione del periodo di prova compete al Dipartimento di appartenenza;
• l’indicazione del trattamento economico, previdenziale e assicurativo;
• settore scientifico-disciplinare di appartenenza;
• l’individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
• il regime di impegno;
• le cause di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il contratto è soggetto a tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale. L’Università provvede inoltre alla copertura assicurativa relativa ai rischi di infortunio e alla responsabilità civile.
3. Il contratto di lavoro decorre di norma dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione, salvo richiesta motivata di deroga, comunque non superiore a 180 giorni, ovvero nel rispetto di specifiche normative che prevedono il diritto al differimento della presa di servizio.
Art. 14
Durata del contratto, proroga e impegno annuo complessivo
1. I contratti di cui all’art. 2, lettera a), del presente Regolamento possono essere stipulati per una durata di 3 (tre) anni e possono prevedere il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito. È prevista una sola proroga di tali contratti e per soli due anni, con il consenso dell’interessato, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha effettuato la chiamata formulata sulla base di un parere vincolante del Consiglio di Corso di Studio presso il quale è incardinato il ricercatore a tempo determinato, reso ai sensi dell’art. 15, comma 6, lett. i) del Regolamento generale dell’Università, e motivata con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.
2. L’attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell’ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata da una apposita commissione, sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento. La Commissione giudicatrice è designata dal Consiglio di Dipartimento, sentito il Corso di Studio presso il quale presta servizio il ricercatore, e nominata con decreto rettorale. Essa è composta da tre professori di ruolo, anche esterni all’Università.
3. La valutazione della Commissione ha come oggetto l’adeguatezza delle attività di ricerca e didattica svolte in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
4. In caso di esito positivo della valutazione, con il consenso dell’interessato, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, che delibera, previo accertamento della disponibilità delle risorse, entro il termine di scadenza del contratto.
5. In caso di esito negativo della valutazione, il contratto non sarà prorogato.
6. I contratti di cui all’art. 2 lettera b) del presente Regolamento possono essere stipulati per una durata di 3 (tre) anni. Tali contratti possono prevedere il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.
7. I ricercatori a tempo determinato, all’atto della sottoscrizione del contratto, assumono il regime di impegno previsto dal bando e possono variare il suddetto regime dopo un anno, previa autorizzazione del Dipartimento di afferenza, che dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno.
8. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità il contratto è sospeso e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.
9. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime a tempo pieno e a 200 ore per il regime a tempo definito.
Art. 15 Trattamento economico
1. Per i destinatari dei contratti di cui all’art. 2, lettera a) la retribuzione è pari a quella iniziale del ricercatore di ruolo confermato, a seconda del regime di impegno scelto.
2. Per i destinatari dei contratti di cui all’art. 2, lettera b) la retribuzione annua lorda è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.
Art. 16 Incompatibilità
1. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all’art. 6, commi 9, 10, 11 e 12, della l. n. 240/2010, che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e quelle connesse al regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito.
2. I contratti di cui al presente Regolamento non possono essere conclusi con coloro che siano parte di analoghi contratti, anche se stipulati con altre Università o altre strutture scientifiche pubbliche o private, ovvero frequentino un corso di Dottorato di ricerca, ovvero siano titolari di assegni o borse di ricerca post lauream.
3. Ai ricercatori a tempo pieno di cui al presente Regolamento è consentita la possibilità di svolgere incarichi esterni retribuiti nei limiti di legge.
Art. 17
Risoluzione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
2. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l’obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, con effetto immediato dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Università deve essere motivato.
3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell’art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il ricercatore è tenuto a dare un preavviso pari a trenta giorni. In caso di mancato preavviso, l’Università ha il diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
Art. 18 Proprietà intellettuale
L’eventuale realizzazione di un’innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dai ricercatori di cui al presente Regolamento, nell’espletamento delle loro mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia e alle eventuali clausole contrattuali di riferimento.
TITOLO IV
Disposizioni finali, transitorie e di rinvio
Art. 19 Disposizioni finali e transitorie
1. Ai sensi dell’art. 13.1 lett. p) (iii) dello Statuto, il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Senato Accademico.
2. È emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell’Università. Entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
3. Contestualmente alla sua emanazione è abrogato il previgente Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 29/11 del 25 maggio 2011, ai sensi della l. 30 dicembre 2010 n. 240, modificato con D.R. n. 135/11 del 29 settembre 2011 e, successivamente, con D.R. n. 67 del 21 luglio 2014.
4. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del Senato Accademico, ed entrano in vigore, una volta che siano state approvate, a seguito di emanazione con decreto del Rettore.
5. Le norme del presente Regolamento si applicano alle procedure bandite alla data di entrata in vigore del presente regolamento limitatamente alle fasi procedurali non ancora espletate.
6. Le pubblicazioni sul sito web di Ateneo effettuate ai sensi del presente Regolamento, hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
7. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.
Art. 20 Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.