COMUNE DI SPERONE
COMUNE DI SPERONE
PROVINCIA DI AVELLINO
AREA AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE
DETERMINAZIONE
N. Reg. Gen. 408 del 12-12-2018
Oggetto: Procedura di mobilità ex art. 30 D. Lgs.165/2001 e ss. mm. ed
ii. per la copertura presso il Comune di Sperone (AV) di n. 1 posto di istruttore di vigilanza (Agente di P.M.) categoria C, posizione economica "C1", area vigilanza con contratto part- time 50% ed indeterminato. Presa d'atto conclusione procedimento. Approvazione verbali procedura selettiva rimessi dalla Commissione. Approvazione schema di contratto (cessione). Provvedimenti.- Determinazioni.-
CIG:
Comune di Sperone - Xxxxxx Xxxxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxxxx) Codice fiscale 80005690641 - Partita IVA 00247690647
Sito web: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx Pec: xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx
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IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE
Lette e richiamate:
la Delibera G.C. N. 26 del 29-03-2018 , esecutiva ad ogni effetto di legge, ad oggetto: " Approvazione Piano Triennale delle azioni positive Triennio 2018 2020” e tutti gli atti propedeutici di cui alla legge e ai regolamenti comunale per l'espletamento di pubblici concorsi;
la Delibera G.C. 35 del 29.03.2018, esecutiva ad ogni effetto di legge, ad oggetto:"Approvazione piano triennale fabbisogno del personale 2018 – 2020” con la quale veniva approvata la programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato relativa al triennio 2018/2020 ed al piano occupazionale delle annualità 2018/2020, nel quale veniva prevista, tra l’altro, la copertura a tempo indeterminato - part time (50%) di un posto di categoria di “accesso C”, con profilo professionale "Istruttore di Vigilanza”, Agente di P.M. da realizzarsi con concorso pubblico, previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
la Delibera C.C. 12 del 24/04/2018, esecutiva, ad ogni effetto di legge ad oggetto: "Approvazione schema di bilancio es. fin. 2018 2020. Approvazione nota di aggiornamento al DUP - 2018/2020.- Determinazioni;
la Deliberazione di C.C. n. 14 del 31.05.2018, esecutiva, ad ogni effetto di legge ad oggetto: "Esame ed approvazione rendiconto di gestione es. fin. 2017”;
Richiamato l’art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, ad oggetto “Disposizioni in materia di mobilità del personale”, a norma del quale : - il comma 1 prevede che: “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.”; - il comma 2 prevede che: “La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all’ articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l’anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco previsto dall’articolo 34, comma 2. A seguito dell’assegnazione, l’amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso.”; - il comma 4 prevede che: “Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui
al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.”;
Considerato che, prima di avviare la procedura di assunzione di personale per la copertura a tempo indeterminato part- time 50% del posto sopra indicato, con nota del Comune di Sperone (AV) prot. n. 4563/U del 10.08.2018 veniva effettuata la comunicazione di cui all’art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 agli enti interessati, in esito alla quale perveniva la comunicazione della Regione Campania - Direzione Regionale Lavoro - prot.n. 2018.0568878 dell’11.09.2017 agli atti dell’Ente in data 13.09.2018 prot. n. 5032 con la quale l’Ente veniva invitato, ai fini della ricollocazione del personale a verificare presso il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione e presso la Provincia di Caserta la possibilità di ricollocazione del personale eccedente, disponibile alla mobilità esterna prevista dagli artt. 33,
34 e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 ovvero di figure idonee a ricoprire i posti che l’Amministrazione Comunale intende mettere a concorso;
Con nota prot. 4915 dell’11.09.2018 acquisita agli atti in data 17.09.2018 prot. n. 5101 il Consorzio Unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta (in liquidazione) rimetteva l’elenco dei dipendenti;
Con nota prot. n. 5117/U del 17.09.2018 a firma del responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Sperone (AV), trasmessa a mezzo pec, sia al Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione che alla Provincia di Caserta, si chiedeva ai suddetti Enti di pubblicare ai rispettivi albi pretori l’avvio della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 D. Lgs. 165/2001 provvedendo ad informare ed ad invitare i rispettivi dipendenti, in possesso dei requisiti prescritti, a presentare apposita domanda al Comune di Sperone;
Che la provincia di Caserta a seguito della ricezione della nota prot. 5117 comunicava che negli elenchi del personale eccedente era presente il nominativo del sig. G. G. con qualifica di Agente di Polizia Provinciale in possesso dei requisiti per ricoprire il posto di agente di P.M. c/o il Comune di Sperone.
Che con nota A/R prot. 5151 del 18.09.2018 a firma del responsabile dell’Area Amministrativa si invitava il sig. G.G. a formalizzare, entro e non oltre 7 gg. dal ricevimento della missiva del Comune di Sperone, domanda di copertura del posto per mobilità ex art. 34 bis D. Lgs. n. 165/20001significando che decorso infruttuosamente il termine assegnato lo stesso sarebbe stato considerato irrevocabilmente ed inderogabilmente rinunciatario a tutti gli effetti e conseguenze di legge.-
Dato atto che nel termine prestabilito ovvero entro il 12.10.2018 il sig. G.G., come peraltro dallo stesso comunicato telefonicamente, non presentava e non provvedeva a formalizzare alcuna istanza di copertura del posto “de quo” sicché lo stesso veniva considerato rinunciatario;
Con nota pec prot. n. 5217 del 16.09.2018 acquisita agli atti in data 27.09.2018 al prot. n. 5312 a firma dei responsabili dell’Ufficio Personale del Consorzio Unico di Bacino NA-CE veniva
fornita comunicazione che presso il detto organismo non erano presenti figure professionali in disponibilità presso l’Agenzia Regionale Ormel ai sensi degli artt. 33,34 del D. Lgs. 165/01 e art. 34-bis introdotto dall’art. 7 L. 3/20003, con profilo idonei a ricoprire, tra l’altro, il posto di istruttore di vigilanza;
Che nessun domanda veniva inoltrata da parte dei dipendenti del Consorzio UNICO Bacino Napoli Caserta per l’accesso al posto “de quo” e che, pertanto, si riteneva escussa definitivamente con esito negativo la procedura es. art. 34 bis D. Lgs. 165/2001 per la copertura presso il Comune di Sperone, per mobilità obbligatoria, del posto di n. 1 istruttore di Vigilanza (Agente di P.M.) in narrativa più volte richiamato;
Che nelle more di definizione della procedura di mobilità obbligatoria veniva avviata anche la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 comma 2-bis del D. Lgs. n. 165/2001, che così recita: “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.” ;
Che l’art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, prevede quanto segue: “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.
Che con determina n. 275 del 14.08.2018 veniva quindi attivata la procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 per il posto di Istruttore di Vigilanza – Agente di P.M. approvando contestualmente lo schema di bando unitamente allo schema di domanda di partecipazione alla selezione di che trattasi;
Dato atto che il bandi in argomento veniva pubblicato, per estratto, sulla G.U. 4^ Serie Speciale
– Concorsi ed Esami - n. 72 dell’11.09.2018;
Che, altresì, il bando integrali unitamente allo schema della domande veniva pubblicato all’albo on line del Comune di Sperone previa registrazione al 524 del R.P. dall’ 11.09.2018 al 12.10.2018 nonché nell’apposita sezione del link Amministrazione Trasparente;
Che la data di scadenza del bando veniva fissata al 12.10.2018 (30° giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella G.U.) e che durante il periodo di pubblicazione del suddetto avviso pervenivano n. 2 istanze (agli atti di ufficio) segnatamente alla copertura per mobilità per il posto di istruttore di Vigilanza;
Che con determina del responsabile dell’area amministrativa n. 334 del 16.10.2018 si procedeva a prendere atto della conclusione, tra l’altro, del procedimento di mobilità ex art. 34 bis e 30 D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore di Vigilanza (Agente di P.M.) c/o Area di Vigilanza del Comune di Sperone part-time 50% rimettendo la stessa alla G.C. per gli adempimenti consequenziali;
Che con deliberazione di G.C. n. 85 del 23.10.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, nel prendere atto della determina n. 334 del 16.10.2018 del responsabile dell’Area Amministrativa in ordine alla conclusione, tra l’altro, del procedimento di mobilità ex art. 34 bis e 30 D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore di Vigilanza (Agente di P.M.) c/o Area di Vigilanza del Comune di Sperone part-time 50% ed indeterminato si fornivano indirizzi allo stesso responsabile dell’Area Amministrativa per la nomina della Commissione per la valutazione dei 2 soggetti partecipanti alla mobilità volontaria per il posto “de quo” determinando che la stessa fosse composta, ai sensi dell’art 53 del vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, da tre membri più il segretario verbalizzante facendo ricorso, anche per le funzioni di segretario verbalizzante, alle professionalità interne dell’Ente individuando la presidenza di detto organismo nella figura del responsabile dell’area di vigilanza avuto riguardo al profilo professionale del soggetto da valutare e selezionare;
Che con determinazione n. 363 del 31.10.2018 in ossequio a quanto indicato dalla deliberazione di G.C. n. 334/2018, nel rispetto del principio di cui all’articolo 57 del Decreto Legislativo 30 marzo
2001, numero 165 in materia di pari opportunità e dell’articolo 53 del vigente regolamento comunale uffici e dei servizi, si procedeva a nominare la commissione per la selezione mediante procedura di mobilità volontaria esterna di n.1 posto di istruttore di vigilanza (Agente di P.M.) categoria C, posizione economica massima “C1”, area vigilanza con contratto part- time 50% ed indeterminato nelle persone dei sigg:
1) Responsabile dell’Area di Vigilanza del Comune di Sperone (AV) – con funzioni 1) di Presidente Ten. Xxxxxx Xxxxxxxx – Cat. D2
2) Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sperone (AV) Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx (componente) – Cat D6
3) Segretario Comunale del Comune di Sperone (AV) e Responsabile dell’area Finanziaria e Tributi del Comune di Sperone (AV) Dr.ssa Xxxxx Xxxx (componente) -
4) Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Sperone (AV) con funzioni di segretario verbalizzante della Commissione Istr. D.vo Fulcro Xxx Xxxxxxx Xxxxxx – Cat. D2
Dato atto che a seguito della nomina, la Commissione insediatasi legittimamente ha svolto la procedura di selezione di che trattasi rimettendo i verbali con le relative risultanze;
Vista la nota prot. 6997 del 12.12.2018 con cui il Presidente di Commissione, ha trasmesso a questo Ufficio gli atti relativi alla procedura di mobilità per n.1 posto istruttore di vigilanza (Agente di P.M.) categoria C, posizione economica massima “C1”, area vigilanza con contratto part- time 50% ed indeterminato;
Letti e richiamati, in particolare, i verbali della Commissione N. 1 del 12.11.2018, n. 2 del 19.11.2018 e n. 3 del 12.12.2018 da cui è dato modo di evincersi che il candidato Pregevole
Xxxxxxxx, meglio generalizzata in atti, a seguito di selezione mediante colloquio tecnico/motivazionale ha riportato un punteggio complessivo di 39,50 (di cui punti 27 per colloquio e punti 12,50 per titoli) e quindi in base agli atti adottati è risultata essere IDONEA a ricoprire per mobilità ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 il posto in argomento;
Ritenuto prendere atto di quanto rimesso dalla Commissione procedendo all’approvazione dei verbali e delle risultanze dei lavori della Commissione stessa dando atto che la sig.ra P.C. è IDONEA alla copertura del posto in argomento;
Dato atto che si procederà all’assunzione della sig.ra P.C., a tempo indeterminato – part-time al 50% mediante cessione di contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 comma 1 del D. Lgs. n.165/2001 e ss. mm. ed ii. e che alla suddetta verrà applicato il CCNL del comparto Funzioni Locali del 31.05.2018 ed in particolare il trattamento economico ivi previsto per la categoria C1;
Ritenuto di approvare, altresì, lo schema di cessione di contratto, all’uopo predisposto da stipularsi tra il rappresentante del Comune di Sperone e del Comune di Summonte avente al oggetto il trasferimento della sig.ra Pregevole Carolina nei ruoli del Comune di Sperone (AV)
Dato atto che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la mobilità volontaria integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, con il consenso di tutte le parti, e quindi una cessione del contratto (Cassazione civile, sezioni unite, 12/12/2006 n. 26420); le procedure di mobilità volontaria comportano una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e non già la costituzione di un nuovo rapporto mediante una procedura selettiva concorsuale. A fortiori anche il giudice amministrativo ha avallato la natura di cessione del contratto di lavoro, relativamente alla mobilità volontaria tra enti pubblici in quanto si tratterebbe di una “cessione del contratto di lavoro, che si verifica nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato e non determina la costituzione di un nuovo impiego o una nuova assunzione, ma comporta la sola modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già in atto” (T.A.R. Sardegna, sez. I - 26/6/2015
n. 889; T.A.R. Campania Salerno, sez. II - 14/4/2015 n. 814).
Vista la nota ARAN in tema di Mobilità volontaria e "per ricollocazione" laddove viene chiarito quanto segue: “Nello specifico, l’art. 30, prevede la cosiddetta mobilità volontaria ovvero il passaggio su base volontaria, mediante cessione del contratto di lavoro, da un’amministrazione ad un’altra che può anche consistere in un interscambio di due dipendenti e che non determina l’immissione di nuove unità di personale nel pubblico impiego, come invece avviene qualora, a seguito dell’espletamento delle procedure concorsuali, venga assunta una nuova unità di personale; la mobilità, in questo caso, si traduce “in un passaggio volontario a domanda del dipendente, che può essere anche preceduto da un’apposita procedura selettiva (art. 30,comma 2 bis), tanto all’interno dello stesso comparto, quanto tra comparti diversi e non riguarda, dunque, dipendenti collocati in situazioni di disponibilità”.
Vista la normativa in materia di regolamento sulla privacy (GDPR) e dato atto che in base agli atti adottati dal Comune di Sperone in ossequio al REGOLAMENTO UE 2016/679 le operazioni di trattamento dei dati devono essere gestite tra l’altro:
in attuazione del principio di «liceità, correttezza e trasparenza»,; in attuazione del principio di «minimizzazione dei dati»;
in attuazione del principio di «limitazione della finalità»; in attuazione del principio di «esattezza»;
in attuazione del principio di «limitazione della conservazione»; in attuazione del principio di «integrità e riservatezza»;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; Visto lo Statuto dell' Ente;
Visto il D. Lgs. 165/2001 e s. m. e i.
Visti i CCNL ed in particolare il CCNL comparto Funzioni Locali 21.05.2018 Visto il D. Lgs. N 118 del 23/06/2011 e s. m. e i;
Vista la legge n. 205 del 27.12.2017 in G.U. n. 302 del 29.12.2017 (legge di bilancio per il 2018);
Dato atto che con delibera di G.C. n. 37 del 29.03.2018 risulta approvato lo schema di bilancio 2018 – 2020 e la nota di aggiornamento al DUP 2018 - 2020;
Letta la deliberazione di C.C. n. 12 del 24.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio 2018 2020 e la nota di aggiornamento al DUP 2018 – 2020;
Letta la deliberazione n. 50/2018 del 17.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la G.C. ha proceduto ad autorizzare la gestione PEG 2018;
Letta la deliberazione n. 74/2018 del 09.08.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la G.C. ha proceduto ad approvare il DUP 2019 – 2021;
Letta infine la deliberazione n. 95/2018 del 29.11.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la G.C. ha proceduto a variare il bilancio 2018 – 2020 con applicazione dell’avanzo di amministrazione libero;
Letti i decreti sindacali con i quali sono stati individuati i responsabili degli uffici e servizi;
DETERMINA
Per le motivazioni tutte di cui in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente dispositivo dare atto della conclusione della procedura di mobilità ex art. 30 D. Lgs.165/2001 e ss. mm. ed ii. per la copertura presso il Comune di Sperone (AV) di n. 1 posto di istruttore di vigilanza (Agente di P.M.) categoria C, posizione economica massima “C1”, area vigilanza con contratto part- time 50% ed indeterminato;
Di approvare come approva i lavori della Commissione di cui alla determina n. 334/2018 e, in particolare, i verbali della Commissione N. 1 del 12.11.2018, n. 2 del 19.11.2018 e n. 3 del 12.12.2018da cui è dato modo di evincersi che il candidato Pregevole Carolina, meglio generalizzata in atti, a seguito di selezione mediante colloquio tecnico/motivazionale ha riportato un punteggio complessivo di 39,50 (di cui punti 27 per colloquio e punti 12,50 per titoli) e quindi in base agli atti adottati è risultata essere IDONEA a ricoprire per mobilità ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 il posto in argomento;
Di proclamare vincitrice, della procedura di mobilità di cui al presente atto, con conseguente diritto all’immissione nei ruoli del Comune di Sperone (AV), la candidata Pregevole Carolina
Di comunicare la presente al Comune di Summonte (AV), Ente presso il quale è in servizio di ruolo la sig.ra Pregevole Carolina affinché provveda alla presa d’atto della stessa e conseguente rilascio di dichiarazione di nulla osta al trasferimento definitivo della suddetta Pregevole nei ruoli del Comune di Sperone (AV)
Di precisare che si procederà all’assunzione a tempo indeterminato – part-time al 50% mediante cessione di contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 e ss. mm. ed ii. e che alla suddetta verrà applicato il CCNL del comparto Funzioni Locali del 31.05.2018 ed in particolare il trattamento economico ivi previsto per la categoria C1;
Approvare, come approva, lo schema di cessione di contratto da stipularsi tra il rappresentante del Comune di Sperone e del Comune di Summonte avente al oggetto il trasferimento della sig.ra Pregevole Carolina nei ruoli del Comune di Sperone (AV)
Disporre sin d’ora, a mezzo del presente atto e della relativa pubblicazione, la chiamata in servizio della sig.ra Pregevole Carolina all’esito del rilascio del nulla-osta al trasferimento da parte del Comune di Summonte (AV), munita della seguente documentazione:
1) dichiarazione di accettazione della nomina al posto di Istruttore di Vigilanza Cat. C e Cat. ec. C1;
2) dichiarazione di conoscenza ed accettazione di tutte le norme e condizioni previste dai vigenti Regolamenti Comunali in materia di Personale ed Organico del Comune di Sperone nonché delle incompatibilità e delle disposizioni di cui all’art.53 del D. Lgs.n.165/2001 e ss. mm. ed ii.;
3) autocertificazione rilasciata ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/200 e ss. mm ed ii. ad oggetto:
idoneità specifica all’impiego rilasciato dai competenti organi sanitari pubblici;
atto di nascita;
cittadinanza italiana;
godimento dei diritti civili;
casellario giudiziario e carichi pendenti;
stato di famiglia;
Dare atto della sussistenza della necessaria copertura finanziaria per l’assunzione di cui al presente atto, in quanto prevista nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2018 - 2020, come deliberato con deliberazione di G.C. n. 35 del 29.03.2018;
Di provvedere con successivo provvedimento, all’esito dell’acquisizione degli atti all’immissione in servizio della dipendente Pregevole Carolina;
Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio On line e sul sito istituzionale dell’Ente, con valore di notifica e decorrenza dei termini per ogni eventuale impugnazione;
Comune di Sperone
Provincia di Avellino
CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
E STIPULA CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PART/TIME (50% - 18/36 ORE)
Con la presente scrittura privata, che si redige in triplice originale, avente per le parti forza di legge,
TRA
- il Comune di Summonte (AV) C.F. ), sito in Xxx Xxxxxxxxxx x. 00, xxx
00000 xx atto legalmente rappresentato da , che interviene in qualità di , e che nel prosieguo del contratto sarà indicato “CEDENTE”;
- il Comune di Sperone (AV) - C.F.80005690641 sito in Xxxxxx X. xxxxx x. 0 in atto legalmente
rappresentato dal Sig. Dr. , che interviene in qualità di Responsabile P.O. dell’Area Amministrativa – Servizio Affari Generali e del Personale (stato giuridico), e che nel prosieguo del contratto sarà indicato “CESSIONARIO”;
E
- la sig.ra e che nel prosieguo del contratto sarà indicato
“LAVORATORE CEDUTO”;
PREMESSO CHE:
con delibera di G.C. 35 del 29.03.2018, esecutiva ad ogni effetto di legge, ad oggetto:"Approvazione piano triennale fabbisogno del personale 2018 – 2020” veniva approvata la programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato relativa al triennio 2018/2020 ed al piano occupazionale delle annualità 2018/2020, nel quale veniva prevista, tra l’altro, la copertura a tempo indeterminato - part time (50%) di un posto di categoria di “accesso C”, con profilo professionale "Istruttore di Vigilanza”, Agente di P.M. da realizzarsi con concorso pubblico, previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
con determina n. 275 del 14.08.2018, esecutiva ex lege, veniva quindi attivata la procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 per il posto di Istruttore di Vigilanza – Agente di P.M. approvando contestualmente lo schema di bando unitamente allo schema di domanda di partecipazione alla selezione di che trattasi;
con determina del responsabile dell’area amministrativa n. 334 del 16.10.2018 si procedeva a prendere atto della conclusione, tra l’altro, del procedimento di mobilità ex artt. 34 bis e 30 D. Lgs. n. 165/2001
per la copertura di n. 1 posto di Istruttore di Vigilanza (Agente di P.M.) c/o Area di Vigilanza del Comune di Sperone part-time 50% rimettendo la stessa alla G.C. per gli adempimenti consequenziali;
con deliberazione di G.C. n. 85 del 23.10.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, nel prendere atto della determina n. 334 del 16.10.2018 del responsabile dell’Area Amministrativa in ordine alla conclusione, tra l’altro, del procedimento di mobilità ex art. 34 bis e 30 D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore di Vigilanza (Agente di P.M.) c/o Area di Vigilanza del Comune di Sperone part-time 50% ed indeterminato si fornivano indirizzi allo stesso responsabile dell’Area Amministrativa per la nomina della Commissione per la valutazione dei 2 soggetti partecipanti alla mobilità volontaria per il posto “de quo” determinando che la stessa fosse composta, ai sensi dell’art 53 del vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, da tre membri più il segretario verbalizzante facendo ricorso, anche per le funzioni di segretario verbalizzante, alle professionalità interne dell’Ente individuando la presidenza di detto organismo nella figura del responsabile dell’area di vigilanza avuto riguardo al profilo professionale del soggetto da valutare e selezionare;
con determinazione n. 363 del 31.10.2018 in ossequio a quanto indicato dalla deliberazione di G.C. n. 334/2018, nel rispetto del principio di cui all’articolo 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 in materia di pari opportunità e dell’articolo 53 del vigente regolamento comunale uffici e dei servizi, si procedeva a nominare la commissione per la selezione mediante procedura di mobilità volontaria esterna di n.1 posto di istruttore di vigilanza (Agente di P.M.) categoria C, posizione economica massima “C1”, area vigilanza con contratto part - time 50% ed indeterminato;
all’esito della predetta procedura e del colloquio tenutosi con il candidato ammesso in data 12/12/2018 da parte della Commissione esaminatrice, è risultata idonea per la copertura del posto di cui sopra la sig.ra dott.ssa - C.F. in servizio con contratto part- time ed indeterminato presso il Comune di Summonte dal ed inquadrata nel profilo professionale di “Istruttore Vigilanza” – Cat. C Cat. Ec. C1 ex C.C.N.L. per il personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Sperone (AV) n. , esecutiva ex lege, avente ad oggetto “Mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e part time (18 ore settimanali – 50%) di <<Istruttore Vigilanza >> Agente di P.M. - categoria C – posizione economica iniziale C/1 - C.C.N.L. 21.05.2018, presso l’Area di Vigilanza del Comune di Sperone.- Approvazione atti e verbali di selezione della commissione esaminatrice, approvazione schema cessione contratto di lavoro subordinato.”, si è provveduto ad approvare i verbali e tutti gli atti della Commissione esaminatrice nominata per la procedura di mobilità, nonché lo schema di cessione del contratto di lavoro subordinato e contestuale nuovo contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e parziale per la dipendente da trasferire nei ruoli del Comune di Sperone (AV);
a seguito di comunicazione dell’avente diritto alla cessione di contratto, da parte del Comune di Sperone, con nota del Comune di Summonte prot. n. del / /2018, acquisita al protocollo comunale di Sperone al n. in data / /2018, è stato trasmesso il nulla osta definitivo al trasferimento in regime di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 della sig.ra P.C. innanzi generalizzata nei ruoli del Comune di Sperone (AV), con decorrenza dal ;
PRESO ATTO ED ESAMINATA la documentazione presentata dalla P.C., sopra meglio generalizzata, ed in particolare il contratto individuale di lavoro in essere con il Comune di Summonte, sottoscritto
dalle parti in data con decorrenza giuridico - economica a far data
dal , allegato sub A) in copia autenticata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO l’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (T.U.P.I.), ed in particolare i commi 1 e 2-bis i
quali testualmente prevedono: “1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità
.
(..omissis…)
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”;
RITENUTO di ricondurre la fattispecie disciplinata da tale articolo alla figura della cessione di contratto disciplinata dal Capo VIII del Titolo II del Libro IV del codice civile con gli articoli 1406 e ss., definendone così la nozione: “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta”;
TUTTO CIO’ PREMESSO
VISTI:
- gli artt. 1406 e ss. del Codice Civile;
- l’art. 14 del “Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per il personale non dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali, per il quadriennio normativo 1994-1997 e il biennio economico 1994-1995”, stipulato il 6 luglio 1995, che disciplina il contratto individuale di lavoro;
- i previgenti C.C.N.L. per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali e le disposizioni normative in materia di ogni rango;
- il vigente CCNL comparto Funzioni Locali del 21.05.2018
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.i., recante: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ed in particolare le disposizioni contenute nel Capo II Sezione I artt. 4 e ss. in materia di lavoro ad orario ridotto e flessibile;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 1 – CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO
1. Con il presente atto, il CEDENTE cede il contratto di lavoro stipulato in data
(decorrenza giuridico-economica ) con la dipendente sig.ra dott.ssa - C.F. , già inquadrata nel profilo professionale di “Istruttore Vigilanza” – Cat. C e Cat. EC. C/1 - C.C.N.L. Enti Locali, in corso di validità e di esecuzione, al CESSIONARIO, a conclusione della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
Di detto contratto di lavoro subordinato, il Comune di Summonte (AV) rilascia al Comune di Sperone (AV) una copia autenticata, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (sub A).
ART. 2 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLA CESSIONE DI CONTRATTO
1. Il contratto viene ceduto ai sensi e per gli effetti di cui al Capo VIII del Titolo II del Libro IV (artt. 1406 e ss.) del codice civile.
2. Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il lavoratore ceduto dal momento in cui il contratto diventa efficace, fatte salve eventuali procedure di contenzioso in atto o non prescritte, conseguenti e/o derivanti dal rapporto ceduto.
Il lavoratore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto ma non quelle fondate su altri rapporti con il cedente e non esprimendo riserva alcuna ai sensi dell’art. 1409 del codice civile.
3. Il lavoratore ceduto esprime il proprio consenso alla cessione del contratto rendendo efficace la cessione nei suoi confronti con la sottoscrizione del presente contratto.
4. Il lavoratore ceduto conserva integralmente la posizione giuridica che ha acquisito e maturato presso l’Ente cedente per quanto riguarda l’anzianità di servizio effettiva, la categoria giuridica ed il profilo professionale posseduti, il trattamento di fine rapporto, le ferie maturate e non godute e così via.
ART. 3 – TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI CESSIONE CONTRATTO
1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo indeterminato ed a tempo parziale (50%
- 18 ore settimanali).
2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal contratto di lavoro ceduto e dal presente contratto di cessione, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo nonché dal CCNL – comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto
3. Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito dell’annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro con esclusione di responsabilità da parte del cessionario.
ART. 4 – DECORRENZA CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto di lavoro subordinato viene ceduto con decorrenza dal , ad ogni effetto di legge.
ART. 5 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ED INQUADRAMENTO
1. Con il presente atto, il Comune di Sperone (AV), a seguito del perfezionamento della procedura di mobilità volontaria esterna ex articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e conseguente cessione di contratto, assume alle proprie dipendenze la Sig.ra Dott.ssa -
C.F. che accetta, quale dipendente a tempo INDETERMINATO
ED A TEMPO PARZIALE (50% - 18 ore settimanali), con conferma di inquadramento ai sensi della legislazione contrattuale vigente, nel profilo professionale di “Istruttore di Vigilanza” Agente di P.M. – Categoria “C” (giuridica) e posizione “C/1” (economica), secondo la disciplina vigente del comparto Funzioni Locali, in attuazione della determinazione del 2018, esecutiva ex lege.
2. Il profilo professionale del dipendente è compreso nelle declaratorie di cui all’allegato “A” del citato CCNL in data 31/03/1999, nonché nell’elenco dei profili professionali specificamente individuati dal Comune in relazione al proprio modello organizzativo, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del CCNL per la revisione dell’ordinamento professionale, allegato alla dotazione organica del Comune.
3. La sede dell’attività lavorativa è individuata presso il Comune di Sperone (AV) – Piazza X. Xxxxx n. 9 ovvero presso l’Area di Vigilanza.
4. Le eventuali variazioni ai profili professionali all’interno della categoria di appartenenza e le eventuali modificazioni all’iniziale assegnazione del posto di lavoro saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e/o modificazioni.
ART. 6 – MANSIONI
1. Ai sensi della vigente legislazione contrattuale per la parte non disapplicata nonché del CCNL comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018 per la revisione dell’ordinamento professionale, il Comune potrà adibire il dipendente ceduto a ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo, purché professionalmente equivalente.
2. Il dipendente dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito e come in
via esemplificativa specificate per la categoria “C” nell’allegato “A” di cui al CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del 31/03/1999, come confermato dall’art. 12 del vigente CCNL del 21.05.2018 nonché del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 in materia di attribuzione di mansioni equivalenti o superiori rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale ricoperta.
3. Il prestatore di lavoro viene assegnato, per lo svolgimento delle mansioni ascrittegli, all’Area di Vigilanza del Comune di Sperone (AV), il cui Responsabile gestirà il presente rapporto di lavoro con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
4. L’assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere modificativo dell’oggetto del contratto di lavoro nel rispetto dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
5. L’assegnazione a mansioni superiori effettuata al di fuori delle ipotesi stabilite dall’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni è nulla. Tuttavia, al dipendente sarà corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.
ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO E RAGIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il presente rapporto di lavoro è di carattere subordinato a tempo indeterminato e part-time (18 ore settimanali – 50%), con decorrenza dal
ART. 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO
1. La retribuzione è quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli Enti Locali, con riferimento alla categoria di inquadramento, ovviamente rapportata al rapporto instaurato part-time (18 ore settimanali su 36 ore ordinarie d’istituto). Alla stessa verrà riconosciuto il trattamento economico seguente:
Voci stipendiali | Importo mensile - € | Importo annuo - € |
Stipendio tabellare | ||
Vacanza contrattuale | ||
Indennità di comparto |
oltre, ovviamente, all’assegno per il nucleo familiare, se spettante, alla tredicesima mensilità ed al trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e/o da eventuali indennità previste dalla contrattazione collettiva.
ART. 9 - LUOGO E SEDE DI LAVORO
1. L’attività lavorativa viene espletata presso il Comune di Sperone (AV) – Area Vigilanza -
2. In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica o di organizzazione del lavoro comportanti l’assegnazione a diverse mansioni, la sede di lavoro può mutare e sarà indicata nel provvedimento di assegnazione alle nuove mansioni o settore o ufficio, da parte del Responsabile di Settore.
ART. 10 - ORARIO DI LAVORO
1. L’orario di lavoro è di 18 ore settimanali max nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 22 e segg. del vigente CCNL del 21.05.2018 e dalla legislazione vigente ed è articolato nell’orario di
servizio stabilito dal Responsabile dell’Area competente nel rispetto delle normative vigenti nel Comune. Il rispetto dell'orario assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale.
ART. 11 – OBBLIGO DI ASSUNZIONE DEL SERVIZIO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
- PERIODO DI PROVA.
1. Il dipendente è obbligato ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto convenuta ( ).
2. In caso di inadempimento del suddetto obbligo, senza giustificato motivo, adeguatamente comprovato, da comunicarsi all’Amministrazione entro i 2 giorni successivi alla data della decorrenza medesima, il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, si risolverà di diritto e l’amministrazione sarà libera di attivare idonee procedure per sopperire alla vacanza del posto.
3. Il dipendente è soggetto a un periodo di prova, che, se non superato, comporterà la rescissione del contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione.
4. Il consolidamento del rapporto di lavoro è conseguente al superamento del periodo di prova che ha durata di 6 (sei) mesi (art. 20 CCNL del 21/5/2018) effettivi di servizio prestato dalla data di assunzione, decorsa metà del quale è consentito, a ciascuno dei contraenti, di recedere dal presente contratto, senza obbligo di preavviso.- Il recesso opererà dal momento della comunicazione alla controparte.
5. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Ai sensi del comma 4 dell’art. 20 CCNL del 21/05/2018 il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell' art. 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l' art. 38 del CCNL sottoscritto il 21 MAGGIO 2018.
6. Al presente contratto non trova applicazione la disciplina del periodo di prova previsto per le nuove assunzioni, in quanto già superato nella medesima categoria e profilo professionale presso l’Ente di provenienza.
ART. 12 – FERIE E PERMESSI
1. Ai sensi dell’art. 28 del CCNL del 21/05/2018, il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite pari a 32 giorni lavorativi annui, comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera “a” della L. 23 dicembre 1977, n. 937, oltre 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare, con orario settimanale di lavoro articolato su sei giorni. (Spettano 28 giorni per anno solare qualora l’orario di servizio sia articolato su cinque giorni settimanali). E’ altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato secondo quanto stabilito dall’art. 28 del citato CCNL 21.05.2018. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
3. Le ferie sono da fruire nel corso di ciascun anno solare e ai sensi del citato art. 28 sono prorogabili al primo semestre successivo per indifferibili esigenze di servizio e al primo quadrimestre per motivate esigenze di carattere personale.
4. In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 36 e 37 del CCNL 21.05.2018 e dall’art. 71 del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito con legge n. 133 del 6/08/2008 e ss.mm.ii..
ART. 13 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI LAVORO
1. Il prestatore di lavoro è soggetto ai doveri ed ai diritti stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti del Comune, tutti vigenti ed in quanto applicabili.
2. Il dipendente è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
3. Al dipendente è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, pubblicato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, e codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sperone, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 17 dicembre 2013, esecutiva ai sensi di legge,
ART. 14 – INCOMPATIBILITÀ
1. Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dall’amministrazione di appartenenza.
3. Le violazioni alle disposizioni sull’incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l’applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.
4. Il prestatore di lavoro prende atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. È, infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. Tale disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della corruzione prevista nel PTPC che viene consegnato al prestatore di lavoro il quale si impegna al rigoroso rispetto di tale prescrizione.
ART. 15 — DISCIPLINA
1. L’inosservanza delle disposizioni contenute nei contratti di lavoro, collettivo, aziendale e individuale, potrà dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.
ART. 16 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
1. Il Comune garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento derivante dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del vigente regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. in attuazione del Regolamento Europeo (GDPR) 216/679 e D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. per la parte non incompatibile;
2. In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto il dipendente è autorizzato al trattamento dei dati personali e quindi nello svolgimento di tale attività dovrà attenersi alle disposizioni dettate in materia
di privacy. È fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente contratto. Il dipendente è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il dipendente è tenuto a non svolgere attività che creino danno all'immagine e pregiudizio al Comune.
ART. 17 — DISPOSIZIONI DI RINVIO
1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente contratto, verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, nelle altre norme generali sul pubblico impiego, nel Codice Civile (capo I, titolo Il, libro V), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa in quanto applicabili, nonché nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del comparto Regioni - Autonomie Locali, nel contratto collettivo decentrato integrativo dell’Ente e nei vigenti Regolamenti comunali.
Il prestatore di lavoro dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di accettare le sue clausole. Dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.
Il presente contratto sostituisce il provvedimento di nomina e non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell’art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, su otto pagine in triplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro, uno al cedente ed uno conservato agli atti del Comune di Sperone cessionario.
Letto, confermato e sottoscritto.
COMUNE DI SPERONE
Il RESPONSABILE DELL’AREA
COMUNE DI SUMMONTE
Il Responsabile dell’Area
Il dipendente / prestatore di lavoro
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE
Istr. D.vo Xxxxxxx Xxxxxx XXXXXX XXX
Il Sindaco
Avv. Xxxxx Xxxxx Alaia
Per Presa Visione
Il Segretario Comunale Dott.ssa Xxxx Xxxxx
N. reg. 719
Area Amministrativa Istituzionale
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DETERMINAZIONE
N. Reg. Gen. 408 del 12-12-2018
La determinazione in oggetto viene pubblicata oggi all'albo pretorio on line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi
Sperone L’addetto
13-12-2018 Xxxxx XXXXXX
AVVERTENZA
DETERMINAZIONE
N. Reg. Gen. 408 del 12-12-2018
Le firme autografe del documento sono sostituite dall'indicazione dei nominativi a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.