Apprendistato professionalizzante (Art. 26)
Apprendistato professionalizzante (Art. 26)
Aprile 2014
L'apprendistato in somministrazione è regolato da:
legge (d.lgs. 167/2011);
contratti collettivi delle imprese utilizzatrici;
contratto collettivo della somministrazione (Art. 26 CCNL).
Assunzione a tempo indeterminato del lavoratore dall'ApL con contratto di apprendistato professionalizzante;
La retribuzione, l’inquadramento, l’orario ed il periodo di prova sono determinati dal CCNL dell'utilizzatore.
Piano formativo individuale
É il documento che determina il piano formativo che l'apprendista deve compiere per conseguire la qualifica prevista.
L'agenzia predispone in forma scritta il Piano formativo individuale concordato con l’utilizzatore e lavoratore e sottoposto a verifica da Formatemp.
Il decreto legge 34/2014, vigente ma non ancora convertito in legge, ha abolito l'obbligo della forma scritta del PFI.
Prima dell'inizio della missione, vanno nominati due tutor uno dall'agenzia e uno dall'utilizzatore:
il tutor dell'utilizzatore deve avere qualifica e competenze adeguate con inquadramento pari o superiore a quello che conseguirà l'apprendista;
il tutor dell'Apl (TDA) è un consulente o dipendente dell'agenzia e deve essere iscritto in albo presso Formatemp.
Xxxxxxx 50 apprendisti per ciascun tutor. Formazione
L'ApL è responsabile del corretto adempimento degli obblighi formativi con verifiche periodiche.
L'ApL attesta l'acquisizione della qualifica professionale dell'apprendista e la comunica a Formatemp alla fine dell'apprendistato
Non si può recedere dal contratto commerciale a tempo indeterminato prima della scadenza del periodo di apprendistato, tranne che per giusta causa o giustificato motivo.
In caso di interruzione dell'apprendistato fuori dalle ipotesi consentite l'utilizzatore è tenuto a rimborsare in ogni caso l'intera retribuzione piena per il periodo di apprendistato residuo.
In caso di malattia, infortuno o altra causa di sospensione il contratto viene prolungato e l'Apl deve comunicarlo all'apprendista e alla CST almeno 30 gg prima del termine inizialmente fissato nel contratto.
Obbligo di conferma
Previsto dal d.lgs 167/2011, è esercitato a chiusura di ogni contratto insieme all'utilizzatore (Il decreto legge 34/2014, vigente ma non ancora convertito in legge, ha eliminato l'obbligo di legge di conferma)
L'Apl può recedere, al termine del periodo di apprendistato, con un preavviso di 30 gg secondo l'art. 2118 c.c.
In caso di mancato recesso, il rapporto prosegue alle dipendenze dell'Apl a tempo indeterminato.
In caso di recesso dal contratto commerciale (per giusta causa o giustificato motivo) l'Apl può recedere dal contratto solo se le motivazioni (per giusta o giustificato motivo) sono le stesse.