DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI
DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI
Art. 26 D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 e s.m.i.
Azienda committente
A.S.P.A.L.
Xxxxxxx Xxxxx per le Politiche Attive del Lavoro
Contratto
DUVRI
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI
Datore di lavoro
Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx
SERVIZIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO
Responsabile Serv. Prevenzione e Protezione
Arch. Xxxxxxxx Xxxxx
Revisione
Data 20/10/2017
A.S.P.A.L. Xxxxxxx Xxxxx | A.S.P.A.L. | Documento Unico Valutazione dei Rischi Interferenti |
per le politiche | Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. | |
attive | ||
del lavoro |
ANAGRAFICA COMMITTENTE
DATI AZIENDALI
Dati anagrafici
Ragione Sociale ASPAL
Attività economica
Ente pubblico: attività di informazione, sperimentazione e promozione di nuovi ambiti occupativi
Codice ATECO
ASL Cagliari n° 8
POSIZIONE INAIL
Titolare/Rappresentante Legale
Nominativo Dott. XXXXXXX XXXXXXX
Sede Legale
Comune CAGLIARI
Provincia CA
CAP 09122
Indirizzo Via IS MIRRIONIS, N° 195
Sede operativa
Sito …………………………………………
Comune …………………………………………..
Provincia ……………
CAP ……………..
Indirizzo Via ………………………………………
RELAZIONE INTRODUTTIVA
Il presente documento unico di valutazione dei rischi (di seguito denominato DUVRI) è stato redatto dalla stazione appaltante in fase di istruzione della gara d’appalto in ottemperanza al dettato dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08.
L’art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di lavoro committente di fornire alle Aziende appaltatrici o ai Lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Il comma 3 del D.Lgs. 81/08, inoltre, impone al Datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Nel processo di valutazione dei costi interferenziali specifici e delle correlate misure, la Stazione Appaltante potrà, qualora lo ritenga necessario, richiedere la collaborazione del Datore di Lavoro.
Sarà sempre compito della Stazione Appaltante provvedere ad ulteriori integrazioni del DUVRI che dovessero rendersi necessarie in base a rischi suppletivi individuati e segnalati in corso d’opera dall’Appaltatore, il quale dovrà prendere visione e sottoscrivere per accettazione ognuno dei documenti elaborati in ottemperanza alle norme citate.
Il DUVRI, comprensivo di tutti gli eventuali aggiornamenti prodotti, integra gli atti contrattuali e deve perciò essere allegato al relativo contratto di appalto.
Il DUVRI ha i seguenti obiettivi:
• promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08;
• cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
• coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e informare reciprocamente il committente e l’esecutore in merito a tali misure.
• fornire una panoramica delle norme che regolano la sicurezza degli appalti e specificatamente per i rischi di interferenza;
La valutazione dei rischi interferenti ha richiesto l’analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare.
Tale valutazione, pertanto, è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell’unità produttiva sia a situazioni determinate da altri elementi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi, sia alle attività appaltate.
CAMPO DI APPLICAZIONE
• Il DUVRI riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del Committente, il personale dell’Impresa aggiudicataria e il personale del/i Datore/i di lavoro che operano presso gli stessi siti, come ad esempio ditte incaricate di eseguire le manutenzioni straordinarie o la fornitura di stampanti, telefoni Rack, apparati tecnici in genere necessari per il funzionamento degli uffici dell’Agenzia e dei singoli CPI presenti nel territorio Regionale gestiti e condotti dall’amministrazione proponente. Pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l’Impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio.
• Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, redatto in fase di appalto, può necessitare di essere successivamente aggiornato/integrato in relazione ai rischi interferenziali connessi con le varie specificità dei siti di installazione ed erogazione del servizio.
L’aggiornamento/integrazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi sarà redatto a carico del Committente.
L’Aggiudicataria potrà proporre l’aggiornamento/integrazione del Documento Unico di Valutazione dei Xxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, e comunque prima della consegna, nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi dovessero configurarsi nuovi potenziali rischi di interferenze. In tal caso il RSPP del Committente o, su comunicazione e richiesta preventiva, dell’Assuntore convocherà la riunione di coordinamento affinché, con sottoscrizione congiunta del verbale tecnico di coordinamento, il DUVRI sia adeguato alle sopravvenute modifiche e, per ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate.
Nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi non sono indicati i rischi specifici propri dell'attività dell’Aggiudicataria e dell’Amministrazione contraente. Pertanto, per quanto non altrimenti specificato nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi, sia l’Agenzia ASPAL che l’Aggiudicataria si atterranno alla normativa di legge vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed alle norme di buona tecnica.
In particolare resta immutato l’obbligo per ciascun Datore di lavoro di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
Il Datore di lavoro dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive per il lavoro metterà a disposizione dell’Aggiudicataria, su specifica richiesta della stessa, il proprio documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08; parimenti, l’Aggiudicataria, su specifica richiesta, metterà a disposizione del Datore di Lavoro della Regione il suo documento di valutazione dei rischi, al fine di rendere possibile ogni azione di coordinamento, prevenzione e protezione dei rischi.
A tale scopo sono stati analizzati:
• i rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
• i rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
• i rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente;
• i rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi.
VALIDITA' DEL DUVRI
Il presente XXXXX costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.
ESCLUSIONE OBBLIGO DI REDAZIONE DUVRI
Sono escluse dall’obbligo di redazione del DUVRI la seguenti attività:
a) mera fornitura senza posa in opera, installazione e montaggio salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura, quali ad es. consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
b) i lavori, le forniture e i servizi per i quali è prevista l'esecuzione in luoghi di lavoro non soggetti alla disponibilità giuridica dell’ASPAL dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo;
c) i servizi di natura intellettuale (consulenza, direzione lavori, collaudi) anche se effettuati presso la stazione appaltante;
d) lavori o servizi la cui durata non sia superiore singolarmente ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
Con riferimento al precedente punto d), occorre considerare che la ratio sottesa alla norma in esame è quella di non gravare di eccessivi fardelli formali, quale potrebbe risultare l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I. le imprese appaltatrici di servizi che comportino l’espletamento di pratiche ordinarie prive di rischi interferenziali e i lavori di breve durata e, al contempo, garantire la necessaria tutela per tutte le prestazioni lavorative che, pur esplicandosi in un breve arco temporale, presentano comunque, per la natura della prestazione ovvero per il particolare contesto in cui si svolgono, dei rischi di interferenza (come, ad esempio, avviene nell’ambito delle prestazioni manutentive).
Il Ministero del Lavoro ha pertanto ritenuto opportuno esprimersi a tal proposito, per chiarire che i due giorni di cui alla norma in esame devono essere computati con riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata
– come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare
-tenuto conto anche dell’eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa.
Si ritiene opportuno rimarcare che, anche nel caso in cui la durata delle prestazioni lavorative oggetto di appalto non dovesse superare il limite complessivo delle 48 ore (i due giorni sopra citati), e di conseguenza comportare l’obbligo di redazione del DUVRI, resta comunque obbligatoria l’osservanza delle disposizioni, di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 26, inerenti la verifica dell’idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice e l’attività di coordinamento e cooperazione che il DDL è tenuto a svolgere per garantire l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto.
Pur non risultando necessario elaborare il DUVRI per le tipologie di appalto sopraesposte, pur con i necessari distinguo, risulta comunque auspicabile sottoporre e far sottoscrivere il presente documento all’aggiudicatario, per vincolarlo al rispetto delle norme di comportamento e d’uso dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature dell’Agenzia Sarda, quantomeno per le tipologie a) e d).
Resta comunque obbligatorio fornire al Datore di Lavoro la documentazione di appalto e di assegnazione, per consentirgli di ottemperare agli obblighi di coordinamento posti a suo carico.
COSTI SICUREZZA APPALTO
Per costi relativi alla sicurezza del lavoro si intendono:
· costi dovuti a rischi di natura interferenziale: i costi sostenuti dall’Aggiudicataria per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale; tali costi non sono soggetti a ribasso a base d’asta e sono quantificati dal Committente sulla base dell’analisi dei rischi di natura interferenziale, attuata nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi;
· costi della sicurezza: i costi sostenuti dall’Aggiudicataria per mettere in atto le misure di sicurezza afferenti l’esercizio dell’attività svolta in generale dall’Aggiudicataria. Tali costi sono conseguenti all’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie a garantire la sicurezza a la salute dei lavoratori nell’attività svolta dall’Aggiudicataria stessa. Tali costi non sono soggetti a ribasso a base d’asta e devono essere evidenziati dall’Aggiudicataria nell’offerta. È a carico del Committente verificare la congruità di tali costi, evidenziati dall’Aggiudicataria, rispetto all’entità e caratteristiche del servizio oggetto dell’appalto (art. 26 c. 6 D.Lgs. 81/08).
A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si ricordano le voci che concorrono alla formazione
dei suddetti costi della sicurezza:
· redazione del documento di valutazione dei rischi, in conformità all’art. art. 28 D.Lgs. 81/08, con l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e del relativo programma di attuazione (per aziende con più di 10 dipendenti);
· redazione dell’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi, in conformità art. 29 c. 5 D.Lgs. 81/08, con l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e del relativo programma di attuazione (per aziende con meno di 10 dipendenti);
· redazione della valutazione del rischio di incendio, in conformità ai disposti del DM 10 marzo 1998;
· redazione della valutazione del rischio chimico, in conformità ai disposti del D.Lgs. 81/08;
· adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito alla sicurezza ed igiene del lavoro;
· fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuali ai lavoratori atti a garantire la protezione degli stessi contro i rischi della propria attività; formazione/informazione dei lavoratori in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
· effettuazione, da parte del medico competente dell’Aggiudicataria, della eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a eventuali rischi per la salute;
· effettuazione della riunione di prevenzione e protezione dai rischi prevista dall’art. 35 del D.Lgs. 81/08 (obbligatoria per aziende con più di 15 lavoratori dipendenti);
· formazione degli addetti alla prevenzione incendi (DM 10 marzo 1998) ed al pronto soccorso (DM 388/2003) ed aggiornamento periodico degli stessi;
· fornitura ai lavoratori di macchinari/attrezzature, con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative di sicurezza;
· manutenzione periodica dei macchinari/attrezzature atta a garantirne l’efficienza, la sicurezza e la funzionalità.
Per il tramite del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, vengono fornite ai concorrenti, e di conseguenza all’Impresa che risulterà aggiudicataria, oltre che le informazioni relative ai rischi residui dovuti alle interferenze e le conseguenti misure di sicurezza da attuare, anche le informazioni relative ai costi per la sicurezza che, ove presenti:
- sono determinati in base alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi derivanti da interferenze. Tali costi sono stati ricavati da un’indagine di mercato ed in base al costo di dispositivi similari a quelli individuati;
- sono compresi nel valore economico dell’appalto e pertanto riportati su tutti i documenti afferenti alla gara di appalto;
- non sono soggetti a ribasso e, su richiesta, potranno essere messi a disposizione sia dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dell’Impresa aggiudicataria.
COSTI INTERFERENZIALI DELLA SICUREZZA
L’art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/08 e l'art. 95 comma 10 del D.lgsl 50/2016, prevedono che vengano individuati specificatamente i costi della sicurezza. Tali costi devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, dei servizi e delle forniture, anche al fine delle obbligatorie verifiche amministrative sulle offerte anomale.
Tali costi, finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:
• garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati;
• garantire l’attivazione delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza;
• garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali.
Il costo stimato per gli oneri di natura interferenziale, connessi con gli adempimenti oggetto del presente documento, riportato nel DUVRI relativo al singolo appalto, non è soggetto a ribasso.
La stima dei costi dovrà necessariamente essere aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività previste.
Sarà cura della ditta appaltatrice produrre idonea documentazione attestante l’avvenuto impegno economico sostenuto per gli adempimenti oggetto del presente documento.
Tesserino di riconoscimento
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
XXXXXXXX’ TECNICO PROFESSIONALE
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale, in base alle disposizioni di cui all’allegato XVII del D.Lgs 81/2008,
1. le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;
c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario f) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo;
h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
i) documento unico di regolarità contributiva;
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo;
e) documento unico di regolarità contributiva
3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.
RISCHI DELL’ATTIVITA’ IN APPALTO
Il committente informa la ditta appaltatrice sulle disposizioni e sulle misure generali sulla sicurezza cui la ditta appaltatrice deve attenersi nell'espletamento dell'appalto, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente interessato dai lavori, sulle misure di prevenzione ivi poste in atto, sulle misure e i sistemi di emergenza presenti.
L’Aggiudicataria, nell’esecuzione della fornitura affidata dal Committente, deve attenersi a tutte le norme di legge esistenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Dovranno essere rispettate anche le prescrizioni eventualmente impartite dagli Organi di Controllo e le disposizioni in vigore nei luoghi di lavoro dell’Amministrazione contraente.
L’Aggiudicataria è quindi responsabile dell’osservanza di dette norme, della predisposizione dei relativi apprestamenti e cautele antinfortunistiche, e dovrà uniformarsi scrupolosamente a qualsiasi altra forma di tutela che potrà essere successivamente emanata in merito.
POSSIBILI RISCHI INTERFERENZIALI
Si riporta di seguito l’analisi dei rischi da possibili interferenze indirette.
Interferenza riscontrata | cause/effetti | Misure di prevenzione | Provvedimento da adottare |
da stoccaggio materiali | Posizionamento non stabile e non delimitato in zone segnalate | Il personale dell'A.R. non deve transitare nell'area di stoccaggio dei materiali e/o fornitura. Concordare con l’aggiudicatario modalità e tempi di accesso. Anche l’aggiudicatario vigila sul rispetto delle buone regole descritte a carico della ditta. | Le modalità di stoccaggio delle forniture devono essere tali da garantire la stabilità al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni esterne. Verificare la superficie di appoggio prima di iniziare lo stoccaggio è buona pratica. |
Da posizionamento di macchinari e/o attrezzature | Posizionamento non stabile | Il personale dell'ASPAL non deve transitare nell'area destinata alle lavorazioni. Concordare con l’aggiudicatario modalità e tempi di accesso. Anche l’aggiudicatario vigila sul rispetto delle buone regole descritte a carico della ditta. | Apposizione di cartelli monitori e/o emanazione di apposito ordine di servizio per vietare il transito/ accesso alla zona pericolosa |
da rischio elettrico | •Uso improprio impianti lettrici, sovraccarichi e di corto circuiti • Elettrocuzioni • Incendio • Black out | Gli impianti dell’Agenzia sono conformi a specifiche norme, verificati e gestiti da personale qualificato. | Si raccomanda l’utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza con manutenzione periodica ed il corretto uso degli impianti elettrici messi a disposizione dall’Agenzia secondo le disposizioni sotto riportate |
Regole di utilizzo degli impianti elettrici negli edifici dell’ASPAL L'alimentazione elettrica dell'apparecchio dovrà avvenire mediante cavo di alimentazione flessibile multipolare. L'apparecchio dovrà, inoltre, essere dotato di interruttore generale e differenziale ubicati sul quadro elettrico. Cavi di alimentazione: prolunghe. Per portare l'alimentazione nei luoghi dove non è presente un quadro elettrico, occorreranno prolunghe la cui sezione deve essere adeguatamente dimensionata in funzione della potenza richiesta. E' vietato approntare artigianalmente le prolunghe: andranno utilizzate, pertanto, solo quelle in commercio realizzate secondo le norme di sicurezza. Il cavo da |
utilizzare è quello per posa mobile. Cavi di alimentazione: disposizione. I cavi di alimentazione devono essere disposti in maniera tale da non intralciare i posti di lavoro o passaggi, e non diventare oggetto di danneggiamenti: a questo scopo è necessario che venga ridotto al minimo lo sviluppo libero del cavo mediante l'uso di tenditori, tamburi avvolgicavo con prese incorporate o altri strumenti equivalenti; in nessun caso, comunque, è consentito depositare bidoni, attrezzi o carichi in genere allo scopo di tenderne la parte in esubero. In particolare, per quanto possibile, i cavi dovranno essere disposti parallelamente alle vie di transito. Inoltre, i cavi di alimentazione non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio né sottoposti a torsione, né agganciati su spigoli vivi o su materiali caldi o lasciati su pavimenti sporchi di cemento, oli o grassi. Cavi di alimentazione: utilizzazione. Prima di utilizzare un'apparecchiatura elettrica, bisognerà controllare che i cavi di alimentazione della stessa e quelli usati per derivazioni provvisorie non presentino parti logore nell'isolamento. Qualora il cavo apparisse deteriorato, esso non deve essere riparato con nastri isolanti adesivi, ma va subito sostituito con uno di caratteristiche identiche ad opera di personale specializzato. L'uso dei cavi deteriorati è tassativamente vietato. Il cavo elettrico, i suoi attacchi e l'interruttore devono essere protetti adeguatamente e si dovrà sempre evitare di toccarli con le mani bagnate o stando con i piedi sul bagnato. Dopo l'utilizzazione i cavi di alimentazione (dell'apparecchiatura e/o quelli usati per le derivazioni provvisorie) devono essere accuratamente ripuliti e riposti, in quanto gli isolamenti in plastica ed in gomma si deteriorano rapidamente a contatto con oli e grassi. Collegamenti volanti. I collegamenti volanti devono essere evitati, per quanto possibile. Ove indispensabili, i collegamenti a presa e spina dovranno essere realizzati con prese e spine aventi almeno protezione IP 67 e dovranno essere posizionati fuori dai tratti interrati. Cavi di alimentazione: temperature di esposizione. La temperatura sulla superficie esterna della guaina dei cavi non deve superare la temperatura di 50°C per cavi flessibili in posa mobile e di 70 °C per quelli flessibili in posa fissa, né scendere al di sotto dei -25 °C. Pressacavo. Il pressacavo svolge la duplice funzione di protezione contro la penetrazione, all'interno del corpo della spina e della presa (fissa o mobile), di polvere e liquidi e contro la eventuale sconnessione tra i cavi ed i morsetti degli spinotti causata da una tensione eccessiva accidentalmente esercitata sul cavo. Deve, pertanto, essere prestata la massima attenzione allo stato dei pressacavi presenti sia sulle spine che sulle prese. Manutenzione di prese o spine: verifiche e controlli. Gli spinotti delle spine, così come gli alveoli delle prese, vanno tenuti puliti e asciutti: prima di eseguire i controlli e la eventuale manutenzione, provvedere a togliere la tensione all'impianto. Le prese e le spine che avessero subito forti urti, andranno accuratamente controllate, anche se non presentano danni apparenti: tutte quelle che mostreranno segni anche lievi di bruciature o danneggiamenti, dovranno essere sostituite facendo ricorso a personale qualificato. Xxxxxxxx apparecchiature elettriche. Non devono mai essere inserite o disinserite macchine o utensili su prese in tensione. In particolare, prima di effettuare un allacciamento, si dovrà accertare che: l'interruttore di avvio della macchina o utensile sia "aperto" (motore elettrico fermo); l'interruttore posto a monte della presa sia "aperto" (assenza di tensione alla presa). Alimentazione elettrica: sospensione temporanea delle lavorazioni. Durante le interruzioni di lavoro deve essere tolta l'alimentazione all'apparecchiatura elettrica. Come collegare e disinnestare una spina. Per disconnettere una spina da una presa di corrente si deve sempre evitare di tendere il cavo; occorre, invece, disconnettere la spina mediante l'impugnatura della spina stessa. Per eseguire una connessione, non si devono mai collegare direttamente i cavi agli spinotti e dovranno usarsi, invece, sempre spine e prese normalizzate. Dispositivi di sicurezza: by-pass. Evitare di by-passare i dispositivi di sicurezza se non espressamente autorizzati dal superiore preposto, esperto di sicurezza elettrica. Apparecchiature elettriche: verifiche prima dell'uso. Prima di mettere in funzione qualsiasi macchina o apparecchiatura elettrica, devono essere controllate tutte le parti elettriche visibili, in particolare: - il punto dove il cavo di alimentazione si collega alla macchina (in quanto in questa zona il conduttore è soggetto ad usura e a sollecitazioni meccaniche con possibilità di rottura dell'isolamento); - la perfetta connessione della macchina ai conduttori di protezione ed il collegamento di questo all'impianto di terra. Impianto elettrico: chiusura giornaliera dell'impianto. Al termine della giornata di lavoro occorre disinserire tutti gli interruttori e chiudere i quadri elettrici a chiave. Apparecchiature elettriche: targhetta. Tutte le apparecchiature elettriche (fisse, mobili, portatili o trasportabili) devono essere corredate di targhetta su cui, tra l'altro, devono essere riportate la tensione, l'intensità ed il tipo di alimentazione prevista dal costruttore, i marchi di conformità e tutte le altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. | |||
da rischio meccanico | uso di macchine con relative parti in | Utilizzo di macchine rispondenti alle norme di sicurezza, marcatura CE e | Si raccomanda l’utilizzo di apparecchiature rispondenti alle |
movimento inadeguate | dotate di protezioni fisse o amovibili di sicurezza; costante manutenzione periodica e formazione degli operatori all’utilizzo. | vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica . Non rimuovere le protezioni previste dal costruttore; utilizzare le attrezzature secondo le modalità previste dal manuale di uso e manutenzione | |
da caduta di persone dall’alto | •Utilizzo di scale Inadeguate o mezzi impropri •Concomitanza di personale ditta e personale ASPAL | Il personale dell'ASPAL non deve trovarsi nell'area sottostante i lavori in altezza. Concordare con la coordinatrice modalità e tempi di intervento. Anche l’entità coordinatrice, vigila sul rispetto delle buone regole descritte a carico della ditta. | Si raccomanda il corretto posizionamento delle merci, l’utilizzo di idonei contenitori e carrelli per il trasporto di attrezzi e materiali. Per la movimentazione manuale dei carichi attenersi alle regole sotto riportate |
Movimentazione manuale dei carichi: informazione. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: a) il peso di un carico; b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica; c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta. Movimentazione manuale dei carichi: obblighi del datore di lavoro. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Movimentazione manuale dei carichi: organizzazione del lavoro. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sana e sicura. Movimentazione manuale dei carichi: rischi dorso-lombari. La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti: - il carico è troppo pesante (kg 30); - è ingombrante o difficile da afferrare; - è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; - è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; - può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto. Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi: - è eccessivo; - può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; - può comportare un movimento brusco del carico; - è compiuto con il corpo in posizione instabile. | |||
da caduta per ostacoli e/o pavimenti resi scivolosi | •Sversamento accidentale di liquidi e/o oli lubrificanti •Presenza di acqua sui pavimenti •ostacoli sui percorsi | pavimenti antiscivolo segnaletica direzionale e di sicurezza controllo accessi a zona di lavoro | Eliminare gli ostacoli, ridurre al minimo la presenza di cavi di alimentazione ed attrezzature nelle zone di passaggio; usare calzature antiscivolo; apporre segnaletica mobile L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. Eventuali sostanze oleose che possono causare scivolamenti o cadute dovranno essere immediatamente raccolte e/o assorbite |
da rischio chimico | •in caso di sversamenti accidentali | Per le attività in appalto, non sono previste sostanze chimiche pericolose. | Qualora si rendesse necessario impiegare sostanze chimiche pericolose l’impiego dovrà essere preventivamente autorizzato dal referente dell’appalto dall’ASPAL Le sostanze impiegate dovranno essere corredate dalle schede di sicurezza e ogni prodotto utilizzato secondo le indicazioni del produttore. Attuare le procedure d’emergenza. Gli sversamenti di prodotti chimici (carburante, olii, sostanze) devono essere immediatamente rimossi mediante prodotti assorbenti e/o sistemi detergenti. Ove necessario perimetrare la zona di sversamento |
da inquinamento elettromagnetico | •in caso di superamento della soglia di non pericolosità | Attività di monitoraggio e controllo | Qualora dovesse risultare un superamento della soglia di pericolosità indicata dalle normative in vigore, la ditta appaltante dovrà darne immediata comunicazione al committente, dando conveniente risalto al fatto che si è registrato un superamento delle soglie di sicurezza in relazione all’inquinamento elettromagnetico del sito cui si riferiscono le misurazioni. |
da impiego di sostanze infiammabili | · in caso di sversamenti accidentali · contatto con superfici a temperatura elevata | Evitare: Utilizzo di liquidi infiammabili Presenza di attrezzature che possono produrre scintille e/o utilizzo di fiamme libere | Gli sversamenti di sostanze infiammabili devono essere immediatamente rimossi mediante prodotti assorbenti e/o sistemi detergenti. Ove necessario perimetrale la zona di sversamento Deve essere evitato l’uso concomitante di prodotti infiammabili e di fiamme libere o di apparecchi in grado di produrre scintille. Se necessario, attuare le procedure d’emergenza. |
da utilizzo di attrezzature o strumenti taglienti | Xxxxxxxx lame di macchinari o strumenti taglienti | Utilizzo secondo le norme di sicurezza Evitare di lasciare strumenti incustoditi | Non lasciare mai parti sporgenti che potrebbero causare ferite, lacerazioni o contusioni a persone che transitano nella zona |
da rischi strutturali | altezze, numero di porte e uscite di emergenza, luci di emergenza inadeguate | Le strutture dell’ASPAL sono realizzate e mantenute in conformità alle specifiche norme di riferimento. | Ad operazioni ultimate la zona interessata dovrà essere lasciata sgombra e libera da materiali di risulta (smaltiti a carico dell’aggiudicataria secondo la normativa di legge), o da ostacoli pericolosi sui percorsi di esodo. |
da rumore | Uso di attrezzature rumorose | Non sono presenti lavorazioni o attrezzature con livelli di rumorosità superiori a 80 dbA | Utilizzo di attrezzature a bassa emissione sonora marcate CE, confinamento delle aree (es. chiusura porte, pannelli insonorizzanti.) |
da rischio incendio | •Esodo forzato •Inalazione gas tossici | Presenza di mezzi di estinzione di primo intervento (estintori, manichette, coperte antifiamma). | Divieto di fumo e utilizzo fiamme libere. Ad operazioni ultimate la zona |
•Ustioni •Utilizzo di fiamme libere | Addestramento antincendio del personale dell’ASPAL Procedure di emergenza | interessata dovrà essere lasciata sgombra e libera da materiali di risulta combustibili. In caso di emergenza attuare le procedure di emergenza previste dal PEE (Piano Emergenza Evacuazione) aziendale. Nel caso di utilizzo di saldatrici o attrezzature che provocano scintille, occorre garantirne l’utilizzo nel rispetto delle norme di sicurezza | |
da incidenti e/o investimenti di persone e mezzi | •utilizzo dei mezzi di trasporto (carrelli, transpallet) | Utilizzo di idonei mezzi rispondenti alle vigenti normative, sottoposti a regolare manutenzione come previsto dal costruttore nel manuale d’uso e manutenzione, utilizzato da personale adeguatamente istruito e formato | Rispetto di bassissima velocità di movimento, attivazione di segnalazione sonora e luminosa di presenza e transito. |
da presenza in concomitanza di persone | visitatori, personale ditta, personale di altre ditte e personale ASPAL | Organizzazione del lavoro evitando concomitanze di personale Protezione postazioni di lavoro | I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali imballati in dipendenza dell'attività. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate. Attuare procedure specifiche di coordinamento rischi per evitare i rischi interferenti (informazione reciproca e costante sulle attività concomitanti interferenti e sui rischi, riunioni di coordinamento rischi, verifiche congiunte sulla base del presente DUVRI). Impiegare personale idoneamente informato ed istruito, vigilando sul rispetto delle procedure concordate. |
ULTERIORI POSSIBILI INTERFERENZE
Devono essere evitate:
· le lavorazioni o attività che siano causa del rischio vibrazioni meccaniche che possono interessare lavoratori impegnati in altre attività;
· le lavorazioni o attività che siano causa del rischio di proiezione di corpi/schegge che possono interessare lavoratori impegnati in altre attività;
· le movimentazioni di materiali in zone anguste, già occupate da altri lavoratori impegnati in altre mansioni;
· il transito a piedi su pavimenti accidentalmente bagnati al fine di evitare il rischio di scivolamento;
· lo spargimento di liquidi che possano causare il rischio di scivolamento sui pavimenti;
· l’utilizzo improprio di arredi di proprietà dell’Amministrazione contraente quali ad esempio salire su sedie/tavoli per effettuare lavori in altezza, arrampicarsi su scaffali, arrampicarsi su ripiani degli armadi, ecc.
· la rimozione di xxxxxx di protezione di organi in movimento con il conseguente rischio di cesoiamento/convogliamento/trascinamento.
Eventuali rischi ulteriori, individuati e segnalati a cura del Responsabile del sito in cui si svolgeranno le attività oggetto di appalto, saranno evidenziati nel Documento di valutazione dei rischi specifico.
Prescrizioni generali di coordinamento per la riduzione dei rischi di interferenza
L’impresa che interviene nelle strutture della Committente deve preventivamente prendere visione della planimetria o della struttura del sito con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni elettriche, comunicando eventuali modifiche di configurazioni temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.
L'impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà, inoltre, essere informata sui responsabili per la gestione delle emergenze, nominati ai sensi degli art. 26 comma 1 lett. b D. Lgs. 81/08 nell'ambito delle sedi dove si interviene.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, deve essere informato circa il recapito del referente dell'impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza delle lavorazioni.
DESCRIZIONE | MISURE DI PREVENZIONE | PROVVEDIMENTO ADOTTATO |
Lavori eseguiti all'interno | Ogni attività interna all'edificio dovrà svolgersi a seguito di accordo di coordinamento tra l’impresa aggiudicatrice e i responsabili della sicurezza e datore di lavoro dell'azienda committente | In caso di interferenze, i lavori saranno eseguiti in orari diversi. |
Esecuzione dei lavori durante l'orario di lavoro | Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività appaltate, in particolare se comportino limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione e dovranno essere fornite informazioni (anche per accertare l'eventuale presenza di persone con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate. L’impresa aggiudicataria, preventivamente informata dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che saranno fornite. | L’impresa deve Preventivamente informare il proprio personale che dovrà attenersi alle indicazioni specifiche che saranno fornite dopo visione del DVR specifico della ditta appaltatrice |
Interventi sugli impianti elettrici | Ogni intervento sull'impiantistica degli edifici deve essere comunicato ai competenti uffici. Per gli interventi sugli impianti di condizionamento che non siano semplicemente interventi di manutenzione ordinaria dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità. Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche | Tutte le interruzioni saranno tempestivamente segnalate al personale regionale |
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DI APPALTO
ELENCO DEI SITI E DEGLI APPARATI (MACCHINE/IMPIANTI) INTERESSATI
L'elenco dettagliato delle strutture in cui devono essere eseguiti gli interventi di cui all’appalto, e la relativa dislocazione, è riportato negli allegati (capitolato speciale, disciplinare di gara, ecc.)di ogni singolo appalto che fanno parte integrante del DUVRI.
DESCRIZIONE DELLE OPERE
Sono compresi nell’appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun lavoro completamente compiuto secondo le condizioni di cui al Capitolato e con le caratteristiche tecniche, qualitative definite nel contratto e nell’allegata descrizione dei lavori da eseguire.
L’esecuzione dei lavori/prestazioni deve sempre essere effettuata secondo la regola dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi;
l’appaltatore dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai luoghi ed alle strutture in cui sono previsti i lavori di cui al presente appalto.
In particolare quando l’oggetto dei lavori è relativo:
a) all’esterno dei fabbricati, l’Impresa dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni ai passanti e a terzi per effetto dell’esecuzione dei lavori;
b) all’interno dei locali, l’Impresa dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili. La descrizione dettagliata delle opere e degli interventi oggetto di appalto e le rispettive cadenze temporali con le quali gli stessi devono essere effettuati, normalmente contenuti nel capitolato del singolo appalto, dovranno essere allegati al presente documento al fine di costituire il DUVRI dell’appalto stesso.
Misure di coordinamento generali
Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione da parte dell'impresa appaltatrice, se non a seguito di espletamento della riunione di cooperazione e coordinamento e di presa visione e firma dell'apposito verbale.
Si stabilisce, inoltre, che il responsabile della sede di lavoro o chi per lui e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei lavori potranno interrompere le lavorazioni, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, qualora ritenessero che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.
Le operazioni potranno riavere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede.
Misure di riconoscimento del personale addetto alle lavorazioni
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto (o subappalto), il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento ai sensi:
• dell’art 6 della Legge 123/07,
• degli artt. 00-00-00-00 del D. Lgs. 81/08.
Fasi lavorative
Le fasi lavorative oggetto del contratto sono descritte nel disciplinare di gara e/o nel capitolato speciale che costituiscono parte del DUVRI dell’appalto.
Nel piano operativo a cura della ditta aggiudicataria, per ogni fase di lavoro, dovrà essere redatta apposita documentazione da allegare al DUVRI, attestante i nomi dei tecnici addetti e la loro qualifica.
PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE SINGOLE FASI
Durante tutte le operazioni di assistenza e manutenzione oggetto del contratto che verranno svolte presso le strutture dell’ASPAL, è opportuno che i dipendenti presenti per motivi di servizio si mantengano a distanza adeguata dalla zona in cui vengono effettuate le operazioni di manutenzione e messa in opera di nuove strumentazioni tecniche. Al fine di garantire il rispetto di questa norma generale di sicurezza potrebbe essere utile che il responsabile della struttura interessata (dell’ASPAL o dei singoli CPI) emanasse, quando necessario, un apposito ordine di servizio.
L’area di intervento deve essere segnalata e, se reso necessario dal tipo di operazioni da svolgere, circoscritta rispetto alle zone limitrofe.
Eventuali lavorazioni che, per le loro caratteristiche tecniche di esecuzione possono rappresentare un rischio per le persone che dovessero transitare nelle zone limitrofe (es.: lavorazioni che possono causare scintille o proiezione di materiali) dovranno essere svolte previa esposizione di un cartello monitore che prescriva di mantenersi a debita distanza dalla zona dei lavori in corso.
Sarà cura dell’Amministrazione appaltante fornire, su richiesta e indicazione dell’appaltatore, i necessari cartelli di avvertimento.
Non si devono realizzare immagazzinamenti non autorizzati di materiali e attrezzature della ditta aggiudicataria del servizio. In caso di necessità potrà essere concordata con il responsabile della struttura l’individuazione di spazi idonei, adeguatamente delimitati e segnalati.
Per l’esecuzione di eventuali lavori temporanei in quota (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 mt. rispetto ad un piano stabile), la ditta aggiudicataria dovrà garantire che le attrezzature siano installate in conformità a quanto contenuto nel libretto d’istruzione del fabbricante e transennare perimetralmente le aree sottostanti le zone di lavoro in modo da evitare la presenza, anche casuale, di persone non addette ai lavori. Il personale dovrà essere formato all’uso dei mezzi e dovrà avere a disposizione e utilizzare idonea dotazione antinfortunistica a seconda del tipo di attrezzatura (trabattello, ponteggio, piattaforma elevatrice).
L’aggiudicataria dovrà inoltre allestire apposita segnaletica di sicurezza conforme alle disposizioni di legge e adottare gli accorgimenti necessari ad evitare cadute dall'alto di materiali (montare tavola fermapiedi o altro).
Non è ammesso l’uso di ponteggi mobili posizionati da terzi per altri scopi.
Per l'alimentazione delle proprie apparecchiature elettriche la ditta dovrà utilizzare solo le prese elettriche messe a disposizione dal responsabile del sito e/o dal referente dell’appalto.
PERMESSO DI LAVORO
I singoli interventi devono essere effettuati nel rispetto della procedura esposta nel contratto e nel presente documento per il tramite di un permesso di lavoro.
Il personale del sito di riferimento informerà il personale della ditta aggiudicataria circa i rischi presenti e le disposizioni di sicurezza in vigore nel sito stesso.
INTEGRAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
L’aggiornamento/integrazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi è a carico della Stazione Appaltante. L’Aggiudicataria potrà proporre aggiornamento/integrazione del Documento Unico di Valutazione dei Xxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dall’aggiudicazione dell’appalto e comunque prima della consegna dei lavori a seguito di modifiche di carattere tecnico, logistico ed organizzativo incidenti sulle modalità di fornitura del servizio e sulle possibili interferenze.
DEFINIZIONI
Amministrazioni aggiudicatrici, le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. (art. 3 comma 1, lettere a) D.Lgs.50/2016)
Appalti pubblici, i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi. (art. 3 comma 1, lettere ii) D.Lgs.50/2016)
Appalti pubblici di lavori, i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:
1. l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;
2. l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
3. la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul
4. tipo o sulla progettazione dell'opera. (art. 3 comma 1, lettere ll) D.Lgs.50/2016)
Candidato, un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione. (art. 3 comma 1, lettere bb) D.Lgs.50/2016)
Centrale di committenza, un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie. (art. 3 comma 1, lettere i) D.Lgs.50/2016)
Concessionario, un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione. (art. 3 comma 1, lettere q) D.Lgs.50/2016)
Concessione di lavori, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere. (art. 3 comma 1, lettere uu) X.Xxx.50/2016)
Concessione di servizi, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi. (art. 3 comma 1, lettere vv) D.Lgs.50/2016)
Xxxxxxxxx, i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica. (art. 3 comma 1, lettere v) D.Lgs.50/2016)
Contratti o contratti pubblici, i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti. (art. 3 comma 1, lettere dd) D.Lgs.50/2016).
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di
autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.
Datore di lavoro committente: soggetto titolare degli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d’appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all’art.26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.
Enti aggiudicatori:
• amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121 del D.Lgs.50/2016;
• pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 del D.Lgs.50/2016 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;
• enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II del D.Lgs.50/2016 ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:
• le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;
• le imprese pubbliche, imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;
• gli enti operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori».
Imprese pubbliche, le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;
Lavori, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere. (art. 3 comma 1, lettere nn) D.Lgs.50/2016)
Lavori complessi, i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. (art. 3 comma 1, lettere oo) D.Lgs.50/2016)
Luoghi di lavoro: luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell’area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile al lavoratore per il proprio lavoro.
Lotto funzionale, uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da
assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
cc) «offerente», l'operatore economico che ha presentato un'offerta. (art. 3 comma 1, lettere qq) D.Lgs.50/2016)
Opera, il risultato di un insieme di lavori, che di per sè esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica. (art. 3 comma 1, lettere pp) D.Lgs.50/2016).
Procedure di affidamento e affidamento, l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee. (art. 3 comma 1, lettere rrr) D.Lgs.50/2016).
Procedure aperte, le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. (art. 3 comma 1, lettere sss) D.Lgs.50/2016).
Procedure ristrette, le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice. (art. 3 comma 1, lettere ttt) D.Lgs.50/2016).
Procedure negoziate, le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. (art. 3 comma 1, lettere uuu) D.Lgs.50/2016).
Raggruppamento temporaneo, un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta. (art. 3 comma 1, lettere u) D.Lgs.50/2016).
INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Per tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare le aziende esterne e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, si rimanda al Documento di valutazione dei rischi (DVR) elaborato dall’azienda committente.
MISURE GENERALI E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE
Oltre alle misure di coordinamento e cooperazione, espressamente indicate nella sezione specifica del presente documento, durante lo svolgimento delle attività lavorative da parte dell’appaltatore, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure.
DI ORDINE GENERALE
Appaltatori
• E’ vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà dell’Azienda se non espressamente autorizzato in forma scritta. Il personale esterno è tenuto ad utilizzare esclusivamente il proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere rispondente alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente identificato. L’uso di tale materiale deve essere consentito solo a personale addetto ed adeguatamente addestrato.
• Le attrezzature proprie utilizzate dall’azienda esterna o dai lavoratori autonomi devono essere conformi alle norme in vigore e tutte le sostanze eventualmente utilizzate devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate.
• Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
• Prima dell’inizio dei lavori di contratto, l’appaltatore comunica i nominativi del personale impiegato per il compimento di quanto previsto nel contratto d’appalto stesso, dichiarando di avere impartito ai lavoratori la formazione specifica prevista nel presente documento.
Azienda Committente ed Appaltatori
• Si provvede alla immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVRI e che si manifestino in situazioni particolari o transitorie.
VIE DI FUGA ED USCITE DI SICUREZZA
Appaltatori
• Le imprese o i lavoratori autonomi che intervengono negli edifici aziendali prendono obbligatoriamente visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dei propri lavori.
• L’appaltatore prende visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve, inoltre, essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi del D.Lgs. 81/08 nell’ambito delle sedi dove si interviene.
Azienda Committente ed Appaltatore
• I mezzi di estinzione sono sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.
• I corridoi e le vie di fuga sono mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sempre sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei.
APPARECCHI ELETTRICI E COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA
Azienda Committente
• La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da condizioni di guasto è assicurata dalla realizzazione degli impianti a regola d’arte e con la prescritta dichiarazione di conformità.
• Tutte le fonti di pericolo risultano adeguatamente segnalate con idonea cartellonistica.
Appaltatore
• L’appaltatore utilizza componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; utilizza l’impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte; non fa uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni.
• E’ vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale preposto dell’Azienda.
• E’ vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione.
• E’ vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
INTERRUZIONI ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA
Azienda Committente ed Appaltatore
• Interruzioni dell’energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento/ climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, sono sempre concordate con i Datori di lavoro titolari delle attività presenti nell’edificio dove si interviene.
• Le manovre di erogazione/interruzione sono sempre eseguite successivamente all’accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.
IMPIANTO ANTINCENDIO
• Fermo restando la verifica costante dei mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione ordinaria, non è possibile apportare modifiche se queste non sono preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti.
Azienda Committente
La protezione contro gli incendi è assicurata da:
1. Mezzi di estinzione presenti ed efficienti.
2. Istruzioni impartite per iscritto al personale.
3. Procedure scritte da tenere in caso d’incendio
Appaltatore
Ai lavoratori e vietato:
1. Fumare
2. Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille (molatura saldatura,ecc.) a meno che non siano state espressamente autorizzate
SOVRACCARICHI SUI SOLAI
Appaltatore
• L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito (non solo in locali destinati a biblioteche, archivi, depositi/magazzini ecc.), deve essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato. Questi certifica per iscritto al competente servizio prevenzione e protezione aziendale l’idoneità statica dell’intervento.
EMERGENZA IN CASO DI SVERSAMENTO DI SOSTANZE PERICOLOSE
Azienda Committente ed Appaltatore
In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide:
• arieggiare il locale ovvero la zona;
• utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nella attrezzatura di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente;
• comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di sicurezza", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.
SUPERFICI SCIVOLOSE O BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO
Azienda Committente ed Appaltatore
• Sia l’Azienda committente che gli appaltatori devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e, quindi, a rischio scivolamento.
• Analogamente, sono segnalati eventuali pavimenti non stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.
• Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato e non è possibile provvedere diversamente, i lavoratori sono forniti di idonee calzature impermeabili.
SEGNALETICA DI SICUREZZA
Azienda Committente
• E' predisposta idonea segnaletica di sicurezza (orizzontale e/o verticale) allo scopo di informare il personale presente in azienda integrata idoneamente sugli eventuali rischi derivanti dalle interferenze lavorative oggetto del presente DUVRI.
Appaltatore
• In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio, l’azienda esterna deve dare immediata comunicazione al servizio di prevenzione e protezione del Committente per l’adozione di idonee misure di sicurezza o apposizione di idonea segnaletica.
POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI
Azienda Committente ed Appaltatore
• Nel caso in cui un’attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, occorre operare con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività devono essere programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), le stesse sono svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.
• Deve essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.
• Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che effettuare un’adeguata rimozione e pulizia prima dell’inizio dell’attività dei dipendenti.
USO DI AGENTI CHIMICI VERNICIANTI, DETERGENTI, ECC.
Azienda Committente ed Appaltatore
• L’impiego di agenti chimici da parte di Aziende che operino negli edifici deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda di sicurezza (scheda che deve essere presente in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale).
• Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d’urgenza, devono essere programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.
• E’ fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.
• L’appaltatore operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, devono essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo devono essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro/servizio.
• Deve essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all’impiego delle suddette sostanze.
FIAMME LIBERE
Appaltatore
Le attrezzature da lavoro utilizzate devono essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo dell’energia elettrica avviene nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio.
Le attività lavorative che comportano l’impiego di fiamme libere sono sempre precedute da:
• verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento;
• accertamento della salubrità dell’aria all’interno di vani tecnici a rischio;
• verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento;
• conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell’emergenza, comprendente, anche, l’uso dei presidi antincendio disponibili.
Comunque, per l’inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente deve sempre essere assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori.
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Azienda Committente ed Appaltatore
Il Datore di lavoro dell’Azienda Committente e delle Imprese appaltatrici/Lavoratori autonomi coopereranno all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto.
Essi coordinano, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Azienda Committente
Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento innanzitutto mediante l’elaborazione del presente documento unico di valutazione dei rischi nel quale sono state indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.
VERBALE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE CONGIUNTO
Azienda Committente ed Appaltatore
Preliminarmente alla stipula del contratto ed in ogni caso prima del concreto inizio delle attività oggetto dell’ appalto, il Datore di lavoro dell’Azienda Committente (o un suo Dirigente delegato) o il Lavoratore autonomo promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con l’Appaltatore, del “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” presso ciascuna sede oggetto dell’appalto stesso.
Il verbale, che è redatto a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione, è sottoscritto dal Datore di lavoro dell’Azienda Committente, dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Azienda Appaltatrice o dal Lavoratore autonomo.
I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell’edificio oggetto del presente appalto), contenute in uno o più “Verbali di Coordinamento in corso d’opera”, predisposti a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda Committente e sottoscritti da tutte le Aziende Appaltatrici di volta in volta interessate.
Il “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” e gli eventuali successivi “Verbali di Coordinamento in corso d’opera” costituiscono parte integrante del presente DUVRI , che verrà custodito, in copia originale, agli atti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLE INTERFERENZE
Azienda Committente ed Appaltatore
• Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative e che comportino (anche se temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici / Locali, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l’eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.
• Il Datore di Xxxxxx, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell’intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.
• Qualora i lavoratori avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori da parte dell’azienda appaltatrice esterna (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il Servizio di Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico Competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività aziendali.
Analoga informazione andrà fornita ai lavoratori dell’azienda appaltatrice esterna nel caso in cui le attività lavorative debbano avvenire in ambienti che comportano (anche se temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc.
Azienda Committente
L’attività di informazione e formazione verrà effettuata mediante incontri con i lavoratori nell’ambito dei quali si provvederà a consegnare al personale interessato copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente DUVRI.
Appaltatore
I dipendenti dell’Azienda appaltatrice esterna dovranno essere debitamente informati e formati sui rischi relativi allo svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione e sulle modalità di coordinamento in caso di lavori simultanei ed interferenti. Anche ai lavoratori dell’Azienda appaltatrice verrà consegnata copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente DUVRI.
ALLARME, EMERGENZA, EVACUAZIONE DEL PERSONALE
Appaltatore
In caso di allarme
• avvisare immediatamente il personale dell’Azienda descrivendo l’accaduto (il ns. personale si comporterà come se avesse lui stesso individuato il pericolo facendo attivare lo stato di allarme);
• se addestrati, collaborare con il personale interno intervenendo con i mezzi mobili messi a disposizione.
In caso di emergenza
• interrompere il lavoro, rimuovere le attrezzature in uso (scale, veicoli, etc.) che potrebbero creare intralcio;
• mettere in sicurezza le attrezzature potenzialmente pericolose (bombole, solventi, etc.).
In caso di evacuazione
• convergere ordinatamente nel punto di raccolta;
• attendere in attesa del cessato allarme.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
Azienda Committente
• L’azienda ha effettuato la valutazione dei rischi residui che non possono essere evitati con altri mezzi. A seguito di tale analisi sono stati messi a disposizione degli addetti idonei DPI ed è stato fatto obbligo d’utilizzo.
Appaltatore
• Il personale dell’azienda esterna/il lavoratore autonomo deve essere dotato dei D.P.I. eventualmente previsti per lo svolgimento della propria mansione.
• E' cura della stessa azienda esterna vigilare sull’effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.
• Tesserino di riconoscimento: Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Azienda Committente ed Appaltatore
• Eventuali DPI aggiuntivi (rispetto a quelli già previsti per lo svolgimento delle attività lavorative) sono stati evidenziati nella specifica sezione
• E' cura delle aziende vigilare sull’effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.
PROCEDURE D’EMERGENZA ED ADDETTI
COMPITI E PROCEDURE GENERALI
All'interno dell'organizzazione sono sempre presenti gli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione. E' esposta, inoltre, una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:
• Vigili del Fuoco
• Pronto soccorso
• Ospedale
• Vigili Urbani
• Carabinieri
• Polizia
In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità), il lavoratore chiama l’addetto all’emergenza che si attiva secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto all’emergenza, al lavoratore è consentito attivare la procedura sotto elencata.
In caso d’incendio
CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI
• Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.
• Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell’azienda, informazioni sull’incendio.
• Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore.
• Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’azienda.
In caso d’infortunio o malore
• Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
• Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
• Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.
REGOLE COMPORTAMENTALI
• Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118.
• Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
• Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, etc.).
• Incoraggiare e rassicurare il paziente.
• Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
• Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli.
DATI GENERALI CONTRATTO
Oggetto del contratto | |||
DURATA DEL CONTRATTO | |||
Data inizio | Data fine | ||
N° protocollo | |||
Importo a base di gara (€) | € ……………….. | ||
Importo costi della sicurezza | € ………………… | ||
Ribasso offerto (%) | …………………… % | ||
Procedura di gara | |||
Tipologia contratto | |||
Natura contratto | Lavori | ||
Incaricato |
AZIENDA APPALTATRICE
RSPP
Datore di lavoro
Ragione sociale
NOMINE
RUOLO DELLA SICUREZZA
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DEL CONTRATTO
▪ Enterprise & Specialized System: dispositivi specializzati, con collocazione fissa e dedicati a una collettività di individui quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi specializzati quali ad esempio ATM, POS, macchine a controllo numerico, sistemi di videosorveglianza;
▪ Server: a mero titolo esemplificativo e non esaustivo Server, server industry standard, mainframe, blade, PC server;
▪ Apparati per Storage Area Network: a mero titolo esemplificativo e non esaustivo Apparati Switch FC (Fiber Channnel) e FCoE (Fiber Channel over Ethernet);
▪ Apparati di rete: a mero titolo esemplificativo e non esaustivo Apparati Switch LAN (Local Area Network Switch);
▪ Storage;
▪ Rack;
▪ Sistemi integrati e Infrastrutture convergenti: a mero titolo esemplificativo e non esaustivo Reference Architecture, Infrastruttura Convergente, Sistemi e infrastrutture Hyper-convergenti;
▪ Apparecchiature di stampa e copia: a mero titolo esemplificativo e non esaustivo le stampanti, gli scanner, i fax e le apparecchiature multifunzione;
▪ Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione: tutte le tipologie di servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione su hardware, su dispositivi e apparati;
▪ PC e Mobile Device: a mero titolo esemplificativo e non esaustivo PC desktop, PC portatili, tablet, smartphone, telefoni cellulari tradizionali, e-reader;
▪ Infrastrutture ICT: a mero titolo esemplificativo e non esaustivo infrastrutture di rete fissa, rete mobile, trasversali, sistemi satellitari;
▪ Software: a mero titolo esemplificativo e non esaustivo Software di sistema, Software applicativo e Software Middleware;
▪ Servizi di Rete: a mero titolo esemplificativo e non esaustivo servizi di rete mobile, servizi di rete fissa;
▪ Servizi ICT: a mero titolo esemplificativo e non esaustivo Outsourcing ICT, Cloud Computing, Data Center, Sviluppo e System Integration.
LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DELLE LAVORAZIONI
LAVORAZIONI APPALTATE
Di seguito, sono elencate le lavorazioni oggetto del contratto ed i relativi luoghi ove le stesse vengono eseguite:
LAVORAZIONI LUOGHI COMMITTENTE | |
Fornitura e messa in opera di Prodotti e Servizi per l’informatica e le telecomunicazioni | Luogo ……………………… |
Fornitura e messa in opera di Prodotti e Servizi per l’informatica e le telecomunicazioni | Luogo ……………………. |
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
La individuazione dei RISCHI DA INTERFERENZA si compone essenzialmente di due fasi:
• FASE 1 – LAVORAZIONI DEL DUVRI
E’ relativa all’acquisizione delle informazioni sulle attività previste in appalto che saranno eseguite nei luoghi di lavoro del committente e nel recepimento del documento di valutazione dei rischi specifici della Azienda appaltatrice, in modo da individuare eventuali attrezzature o sostanze pericolose impiegate o particolari lavorazioni che potrebbero generare pericoli in caso di interferenza con altre lavorazioni.
• FASE 2 – CRONOPROGRAMMA LAVORI
Prevede la pianificazione temporale, la individuazione dei soggetti interferenti e l’esplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati dalla interferenza di più lavorazioni contemporanee.
RISCHI DA INTERFERENZA CONSIDERATI
Sono stati considerati rischi da interferenza, per i quali è stato predisposto il presente DUVRI:
• i RISCHI derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di lavoratori appartenenti ad Aziende diverse, compresi i lavoratori dell’Azienda committente;
• i RISCHI indotti o immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni eseguite dagli Appaltatori;
• i RISCHI già esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debbano operare gli Appaltatori, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’Appaltatore;
• i RISCHI derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal Committente e comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici delle attività appaltate.
Lavorazioni del DUVRI
Al fine di identificare tutte le possibili interferenze, sono state analizzate sia le lavorazioni appaltate, oggetto del contratto, sia le lavorazioni effettuate da altri esecutori o relative ad altri contratti. Nelle sezioni a seguire, infatti, sono riportate le lavorazioni considerate e i luoghi di lavoro (del committente) in cui vengono eseguite, distinte in funzione della tipologia di esecutore.
Lavorazioni APPALTATORE
Di seguito, sono elencate le lavorazioni oggetto del contratto ed i relativi luoghi ove le stesse vengono eseguite:
I Prodotti o Servizi e, in generale, le prestazioni contrattuali offerte dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche in tutta la documentazione allegata ai relativi Appalti Specifici.
In ogni caso, il Fornitore si obbliga a osservare - durante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali - tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Prodotti o Servizi appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
DEFINIZIONE DELLA FORNITURA
Il presente documento disciplina, per gli aspetti tecnici, il SDAPA ICT a cui appartengono le categorie merceologiche di seguito descritte, per ciascuna delle quali viene indicato, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, un insieme di Prodotti e Servizi che saranno forniti e resi funzionali e operanti:
▪ Enterprise & Specialized System: dispositivi specializzati, con collocazione fissa e dedicati a una collettività di individui quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi specializzati quali ad esempio ATM, POS, macchine a controllo numerico, sistemi di videosorveglianza;
▪ Server: a mero titolo esemplificativo e non esaustivo Server, server industry standard, mainframe, blade, PC server;
▪ Apparati per Storage Area Network: a mero titolo esemplificativo e non esaustivo Apparati Switch FC (Fiber Channnel) e FCoE (Fiber Channel over Ethernet);
▪ Apparati di rete: a mero titolo esemplificativo e non esaustivo Apparati Switch LAN (Local Area Network Switch);
▪ Storage;
▪ Rack;
▪ Sistemi integrati e Infrastrutture convergenti: a mero titolo esemplificativo e non esaustivo Reference Architecture, Infrastruttura Convergente, Sistemi e infrastrutture Hyper-convergenti;
▪ Apparecchiature di stampa e copia: a mero titolo esemplificativo e non esaustivo le stampanti, gli scanner, i fax e le apparecchiature multifunzione;
▪ Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione: tutte le tipologie di servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione su hardware, su dispositivi e apparati;
▪ PC e Mobile Device: a mero titolo esemplificativo e non esaustivo PC desktop, PC portatili, tablet, smartphone, telefoni cellulari tradizionali, e-reader;
▪ Infrastrutture ICT: a mero titolo esemplificativo e non esaustivo infrastrutture di rete fissa, rete mobile, trasversali, sistemi satellitari;
▪ Software: a mero titolo esemplificativo e non esaustivo Software di sistema, Software applicativo e Software Middleware;
▪ Servizi di Rete: a mero titolo esemplificativo e non esaustivo servizi di rete mobile, servizi di rete fissa;
▪ Servizi ICT: a mero titolo esemplificativo e non esaustivo Outsourcing ICT, Cloud Computing, Data Center, Sviluppo e System Integration.
▪ Servizio di ritiro apparecchiature usate.
ELENCO DEI RISCHI INTERFERENTI
I rischi interferenti risultanti dalla valutazione del contratto sono elencati, di seguito, mediante classificazione della categoria e della natura.
CATEGORIA | RISCHIO |
RISCHI PER LA SICUREZZA | Caduta di materiale dall'alto • Cadute dall’alto dei lavoratori • Proiezione di schegge • Scivolamenti e cadute • Schiacciamento • Elettrocuzione • Ferite ed escoriazioni |
RISCHI PER LA SALUTE | Inalazione polveri • Rumore |
GESTIONE INTERFERENZE
Di seguito, sono riportati i rischi interferenti, l'eventuale fonte e le relative misure di coordinamento e cooperazione.
Rischio interferenza
CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO
Fonte del rischio interferente:
Scala (posizionamento attrezzatura tecnica)
Probabilità di accadimento: | minima |
Gravità del danno: | minima |
Entità: |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397
Denominazione: Elmetti di protezione
SEGNALETICA
Categoria: Cartelli di avvertimento
Classificazione: Forma Triangolare
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
Denominazione: Pericolo caduta materiali
Rischio interferenza
INALAZIONE POLVERI
Fonte del rischio interferente:
(posizionamento attrezzatura tecnica)
Probabilità di accadimento: | minima |
Gravità del danno: | minima |
Entità: |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
Tipologia: Semimaschere filtranti
Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
SEGNALETICA
Categoria: Cartelli di divieto
Classificazione: Forma Circolare
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
Denominazione: Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rischio interferenza
PROIEZIONE DI SCHEGGE
Fonte del rischio interferente:
Utensili elettrici portatili (posizionamento attrezzatura tecnica)
Probabilità di accadimento: | |
Gravità del danno: | |
Entità: |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Categoria: Protezione occhi e volto Tipologia: Protezione chimica e meccanica Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Maschere a scatola con visiera in policarbonato
SEGNALETICA
Categoria: Cartelli di divieto
Classificazione: Forma Circolare
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
Denominazione: Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rischio interferenza
RUMORE
Fonte del rischio interferente:
Aspirapolvere (Pulizia degli ambienti).
Classe di Rischio: | |
Entità: |
SEGNALETICA
Categoria: Cartelli di divieto
Classificazione: Forma Circolare
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
Denominazione: Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
• gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
• le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
Costi della sicurezza per interferenza
Num. Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE | IMPORTO BASE D’ASTA | IMPORTI | |
unitario | TOTALE | |||
TOTALE euro | € 422.692,64 | CORPO | € 7.400,00 | |
PREMESSA
L’art. 90, comma 9 lettera a, del D.Lgs. 81/08 impone al Committente l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.
Per ottemperare al dettato normativo è stato elaborato il presente documento contenente i punti di controllo relativi alla verifica di idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore o di altre tipologie di verifica ritenute opportune (informazione e formazione lavoratori, requisiti per lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento).
L'attività di verifica è stata eseguita con l'ausilio di specifiche liste di controllo (check-list), suddivise in “Capitoli” costituiti da un insieme di “Punti di verifica”.
Ogni punto di verifica ammette risposte del tipo:
− conforme;
− non conforme;
− non applicabile.
Per ogni "NON CONFORMITA'" rilevata, viene intrapresa un’opportuna azione correttiva.
PUNTI DI VERIFICA
Verranno evidenziati di comune accordo con l’impresa esecutrice gli eventuali interventi per ridurre al minimo o azzerare gli eventuali rischi dovuti ad interferenze nei singoli luoghi di lavoro e quindi anche nei singoli CPI interessati e soprattutto coordinare tutte le operazioni per:
• Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
• Le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
CONCLUSIONI
Il presente documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.):
• è stato redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08;
• è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verifichino significativi mutamenti che potrebbero renderlo superato.
La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata eseguita dal Datore di lavoro committente, come previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.
AZIENDA APPALTANTE (Committente)
Figure | Nominativo | Firma |
Datore di Lavoro | Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx | |
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione | Arch. Xxxxxxxx Xxxxx |
Con l’apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante, ciascun appaltatore dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l’attuazione della parte di competenza.
Azienda | Datore di lavoro | Firma |
Cagliari lì, 20/10/2017