Contract
IL LAVORO A TEMPO PARZIALE
(c.d. “part-time”)
1. Tipologia contrattuale
Il lavoro a tempo parziale (o "part-time") consiste in un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, caratterizzato dallo svolgimento di attività per un orario, stabilito dal contratto individuale di lavoro, inferiore rispetto a quello normale (full-time) previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo pieno.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolamentato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della delega contenuta nella L. n. 183/2014 (Jobs act) e dalle norme regolanti il rapporto di lavoro a tempo pieno in quanto compatibili (*).
La legge n. 247/2007, di attuazione del protocollo sul welfare, nel definire i principi e i criteri direttivi che devono guidare il Governo nell'attuazione della delega per il riordino degli incentivi all'occupazione, con riferimento al part-time prevede, nell'ambito del complessivo riordino della materia, incentivi per la stipula di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato e agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura (art. 1, comma 32, L. n. 247/2007).
La legge lascia molto spazio alla contrattazione collettiva che, integrando la disciplina legale, regola in concreto il lavoro a tempo parziale.
(*) La disciplina di cui all'art. 5 del D.L. n. 726/1984 rimane applicabile ai rapporti a tempo parziale stipulati prima dell'entrata in xxxxxx xxx X.Xxx. x. 00/0000 (x. anche INPS circ. n. 79/2008).
2. Ambito di applicazione
Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato dalla generalità dei lavoratori e dei datori di lavoro, compreso il settore agricolo.
Inoltre, è possibile stipulare tale tipo di contratto con riferimento ad ogni ipotesi di contratto a termine, come ad esempio per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 8, L. n. 223/1991 (lavoratori in mobilità) ovvero del D.Lgs. n. 151/2001 (sostituzione di maternità).
Il part-time è compatibile con il contratto di apprendistato, qualora la peculiare articolazione dell'orario non sia di ostacolo al raggiungimento delle finalità tipiche dello stesso contratto (ML circc. n. 46/2001 e n. 9/2004) e con la qualifica di dirigente, nonché con lo status di socio di cooperativa.
Nell'ipotesi di lavoro a domicilio, qualora la quantità di lavoro affidata al lavoratore non sia tale da impegnarlo per un orario "normale", il Ministero del lavoro, con interpello n. 19/2008, ha precisato che il rapporto di lavoro può coesistere con altro rapporto di lavoro a tempo parziale.
3. Stipulazione del contratto
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto ai soli fini della prova. In esso devono essere indicate puntualmente la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno (art. 5, D.Lgs. n. 81/2015).
Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
Nel settore edile il datore di lavoro deve comunicare all'INPS l'orario di lavoro stabilito per il part-time (art. 1, comma 52, L. n. 247/2007).
Sanzioni
In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto
alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese (art. 10, D.Lgs. n. 81/2015).
Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
4. Patto di prova
Il patto di prova è compatibile con il rapporto di lavoro a part-time (ML circ. n. 102/1986).
Al momento dell'assunzione a part-time, è opportuno specificare la durata del periodo di prova, precisando che per "giorno di lavoro effettivo" si intende la giornata lavorativa ridotta rispetto a quella normale, se la prestazione avviene tutti i giorni, ovvero ogni giornata in cui è prevista la prestazione di lavoro, nel caso di lavoro prestato solo per alcuni giorni alla settimana.
5. Durata della prestazione
Come già accennato, il lavoro a tempo parziale si caratterizza per una riduzione dell'orario di lavoro rispetto al tempo pieno, vale a dire l'orario normale di lavoro di cui all'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003 ovvero l'eventuale minor orario normale previsto dai contratti collettivi.
Per la disciplina completa dell'orario di lavoro si veda la relativa nota illustrativa.
Clausole elastiche
Il D.Lgs. n. 81/2015, così come precedentemente il D.Lgs. n. 61/2000, ha previsto degli strumenti finalizzati ad una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa: le cd. clausole elastiche.
Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono infatti pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata (art. 5, D.Lgs. n. 81/2015).
In questi casi il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 2 giorni lavorativi, fatte salve diverse intese fra le parti, nonché a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi.
Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche, queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di 2 giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti e i lavoratori studenti possono revocare il consenso prestato alla clausola elastica.
Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno (art. 10, D.Lgs. n. 81/2015).
Lavoro supplementare
Per lavoro supplementare si intende quello reso oltre l'orario di lavoro concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno.
Il datore di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, ha facoltà di richiedere al lavoratore lo svolgimento delle suddette prestazioni supplementari (art. 6, D.Lgs. n. 81/2015).
Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario, da intendersi come il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro full-time, è ammissibile anche nell'ambito del rapporto di lavoro part-time e ad esso si applica la disciplina legale e contrattuale vigente in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.
E' possibile il ricorso al lavoro straordinario solo dove il tempo pieno settimanale sia stato raggiunto; in caso contrario, l'aumento di orario può essere gestito con il ricorso a clausole elastiche ovvero al lavoro supplementare (ML circ. n. 9/2004).
Reperibilità
L'istituto della reperibilità è ammissibile anche nei rapporti di lavoro a tempo parziale, in quanto prestazione strumentale ed accessoria.
La reperibilità, però, deve essere oggetto di contrattazione con il lavoratore e l'eventuale prestazione lavorativa che ne deriva deve rimanere entro i limiti del contratto, dando luogo a riposi compensativi o restando entro i limiti del lavoro straordinario o supplementare. Per il computo delle ore lavorate ci si riferisce non alla durata del turno di reperibilità, ma a quella dell'eventuale prestazione lavorativa effettivamente svolta (ML nota 4 ottobre 2002).
6. Trattamento economico e normativo
Il lavoratore part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento (cd. principio di non discriminazione) (art. 7, D.Lgs. n. 81/2015).
Da tale principio discende che il lavoratore a tempo parziale beneficia degli stessi diritti di un lavoratore a tempo pieno per quanto riguarda:
- l'importo della retribuzione oraria;
- la durata del periodo di prova e delle ferie annuali;
- la durata del periodo di congedo di maternità e parentale;
- la durata di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia, infortuni sul lavoro e malattia professionale;
- l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro;
- l'accesso ai servizi sociali aziendali;
- i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dai contratti collettivi;
- i diritti sindacali.
La contrattazione collettiva può modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione alla articolazione dell'orario di lavoro.
Dal principio di non discriminazione discende, inoltre, che il lavoratore a tempo parziale ha diritto ad un trattamento riproporzionato alla ridotta prestazione lavorativa per quanto riguarda:
- l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa;
- l'importo della retribuzione feriale;
- l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortuni sul lavoro, malattia professionale e maternità.
Nell'ipotesi di cumulo di più rapporti di lavoro a tempo parziale con più datori di lavoro resta fermo l'obbligo del rispetto dei limiti di orario di lavoro e del diritto al riposo settimanale.
I lavoratori part-time, infine, possono accedere alle integrazioni salariali, alla disoccupazione, alla mobilità ed alla disoccupazione speciale edilizia (INPS circ. n. 41/2006).
7. Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa
Su accordo delle parti risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time (art. 8, D.Lgs. n. 81/2015).
Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
In tale ipotesi non è previsto l'obbligo di comunicazione entro cinque giorni al Centro per l'impiego (ML circ. n. 12/2003). Non è peraltro più prevista la convalida della trasformazione da parte della Direzione territoriale del lavoro (art. 22, comma 4, L. n. 183/2011).
Anche nell'ipotesi di trasformazione del rapporto da part-time a tempo pieno non sono previsti obblighi di forma e di convalida in sede amministrativa, ma solo la comunicazione ai Centri per l'impiego (poi all'ANPAL) (D.Lgs. n. 181/2000, art. 4-bis, comma 5; ML circ. n. 9/2004; art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 150/2015).
E' possibile trasformare, in costanza di contratto di solidarietà difensivo, il contratto di lavoro part-time in contratto di lavoro full-time e viceversa, purchè tali trasformazioni non determinino alcuna variazione nelle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell'accordo contrattuale e rispettino i limiti percentuali legalmente prestabiliti (ML interpello n. 14/2016).
Lavoratori affetti da patologie oncologiche e altre patologie gravi
I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità, ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purchè con una riduzione d'orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta.
Diritto di precedenza
Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 8, comma 6, D.Lgs. n. 81/2015).
Comunicazione ai lavoratori full-time
In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno (art. 8, comma 8, D.Lgs. n. 81/2015).
Lavoratori prossimi alla pensione
Ai sensi dell'art. 1, comma 284, L. n. 208/2015 (c.d. "legge di stabilità 2016), i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'art. 24, comma 6 del D.L. n. 201/2011, possono - a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato art. 24, comma 6, del D.L. n. 201/2011 - ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.
Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
Pertanto, ai fini della individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale, applicandosi l'art. 41, comma 6 del D.Lgs. n. 148/2015 (relativo ai contratti di solidarietà espansiva) è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.
Il beneficio è concesso a domanda e nei limiti delle risorse previste (limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018), previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro.
Il datore di lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa con lo stesso datore di lavoro, accedere alla facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale deve dare comunicazione all'INPS e alla Direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione.
8. Computo dei lavoratori a tempo parziale
Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno (art. 9, D.Lgs. n. 81/2015).
Ad esempio, nel caso in cui 3 lavoratori siano assunti con contratto di part-time orizzontale con orari settimanali, rispettivamente, di 18, 20 e 24 ore, si procederà nel seguente modo: 18 + 20 + 24 = 62 ore : 40 ore (orario normale) = 1 unità con il resto di 22 ore e poiché 22 ore superano la metà dell'orario normale (40 ore), si computerà - come arrotondamento - una ulteriore unità; nella fattispecie, quindi, i 3 lavoratori part-time determinano 2 unità lavorative ai fini previsti dall'art. 6 (ML circ. n. 46/2001).