Contract
DEFINIZIONE
3. ASSDEFINIZIONE OCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Con il contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavo- ro, l’associante attribuisce all’associato ente o persona giuridica una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un apporto sussistente in prestazioni lavorative. |
La gestione dell’impresa spetta all’associante, ma il contratto determi- na quale controllo possa essere esercitato dall’associato sull’attività aziendale. L’associato vanta un diritto personale al rendiconto della gestione periodica o annuale se la propria associazione si protrae per più di un anno. L’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa ad altre persone, senza il consenso dei lavoratori già associati. Il contratto di associazione in partecipazione può essere costituito solo da un associante che rivesta la qualifica di imprendito- re. |
Partecipazione alle perdite ed esclusione dalle perdite. |
Elemento imprescindibile del contratto di associazione in partecipa- zione con apporto di lavoro, è rappresentato dalla partecipazione agli utili dell’impresa o di uno o più affari. Ulteriori elementi essenziali sono caratterizzati dalla irrilevanza delle fasce orarie, dal potere di controllo riconosciuto all’associato, dalla limitazione dei poteri dell’as- sociante, dal rischio di impresa. |
Gli associati in partecipazione devono iscriversi alla Gestione se- parata presso l’Inps. L’onere contributivo è ripartito fra associante e associato nella misura rispettivamente del 55% e del 45%. L’obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali all’Inail è esteso agli associati in partecipazione che svolgano attività lavora- tiva. Con riferimento alle imposte sui redditi i compensi corrisposti per rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro sono inseriti fra i redditi di lavoro autonomo. |
Se l’associante fa svolgere prestazioni di lavoro nelle forme della associazione in partecipazione ad una persona fisica ovvero ad una persona giuridica o a un ente in assenza dei requisiti essenziali stabi- liti dalla legge, il rapporto è considerato di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si applicano inoltre le sanzioni amministrative per mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di assunzione, prospetto paga e registrazioni nel Libro Unico del Lavoro. |
Comunicazione UniLav di instaurazione del rapporto di lavoro; Registrazioni nel Libro Unico del Lavoro. |
Fac-simile per la redazione del contratto di associazione in partecipa- zione con apporto di lavoro. |
DEFINIZIONE €
CARATTERISTICHE
E TIPOLOGIE €
PARTICOLARITÀ €
REQUISITI ED ELEMENTI ESSENZIALI €
FISCO
E PREVIDENZA €
ILLECITI
E SANZIONI €
PROCEDURE
E ADEMPIMENTI €
FORMULE €
€ DEFINIZIONE
L’art. 53 del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce l’abrogazione dell’associazione in partecipazione con riferimento al solo apporto di lavoro, limitatamente al caso in cui l’associato sia una persona fisica, giacché solo in tale ipotesi l’apporto dello stesso non può consistere, «nemmeno in parte» (secondo la lettera del decreto), in una prestazione di lavoro (nuovo art. 2549 cod. civ.).
DEFINIZIONE
Rimangono pertanto perfettamente valide le ipotesi di associazione in parte- cipazione:
– fra impresa associante e persona fisica associata solo per apporto di ca- pitale;
– fra impresa associante e persona giuridica o ente associato per apporto di capitale o di lavoro o misto capitale e lavoro.
I contratti di associazione in partecipazione già in corso di svolgimento, nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste anche in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione, dal comma 2 dello stesso art. 53 del decreto. Poiché la norma non indica specificamente l’operatività della disciplina transitoria, indicando la data entro la quale i contratti di asso- ciazione in partecipazione con apporto di lavoro devono essere stati sottoscritti allo scopo di poter rimanere salvi (fino alla loro cessazione) rispetto all’abro- gazione, deve ritenersi che i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro di persone fisiche associate potevano essere instaurati fino al 24 giugno 2015 (giorno che ha preceduto l’entrata in vigore del “Codice dei contratti”).
Come si nota, dunque, la norma non contiene una abrogazione completa dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, né un suo supera- mento; d’altra parte, va rilevato che la legge n. 183/2014 non delegava specifi- camente il Governo a “superare” anche questa tipologia contrattuale, concen- trandosi, al contrario, sulle sole collaborazioni.
Con il contratto di associazione in partecipazione (con apporto di lavoro, per quanto qui di interesse), l’associante attribuisce all’associato persona giuridica o ente che apporta lavoro una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un apporto sussistente in prestazioni lavorative (art. 2549 cod. civ.).
La funzione economico-sociale e la causa giuridica del contratto, dunque, va ravvisata nello scambio corrispettivo e sinallagmatico tra l’apporto dell’asso- ciato all’impresa dell’associante e il vantaggio economico che quest’ultimo si impegna a riconoscere al primo (Xxxx. Civ., Sez. Lav., 8 ottobre 2008, n. 24871).
Attenzione
Si tenga presente che il D.Lgs. n. 81/2015 cancella integralmente tutte le pre- sunzioni e i divieti introdotti dalla legge n. 92/2012 rispetto al numero massimo di associati e alle caratteristiche soggettive degli stessi.
L’art. 1, commi 28 e 30, della legge n. 92/2012, inseriva nell’art. 2549 cod. civ. un comma espressamente dedicato alle fattispecie nelle quali l’associato conferisca un apporto consistente «anche in una prestazione di lavoro», per stabilire che il numero degli associati impegnati nella stessa attività non pote- va essere «superiore a tre», indipendentemente dal numero degli associanti (vi erano delle deroghe ed eccezioni fissate dalla stessa legge n. 92/2012 ed ampliate dal D.L. n. 76/2013).
In caso di mancata partecipazione agli utili (d’impresa o del singolo affare par- tecipato) e in ipotesi di mancata consegna del rendiconto di cui all’art. 2552
CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE
cod. civ., i rapporti di associazione in partecipazione si presumevano, fatta sal- va la prova contraria, «rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato». Inoltre, presunzione si applica anche quando l’apporto di lavoro non è conno- tato da competenze teoriche di grado elevato acquisite in significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche maturate attraverso esperienze nell’esercizio concreto di attività.
Per effetto e in conseguenza di tali abrogazioni, pertanto, a mero titolo di esempio, una impresa potrà associare in partecipazione con apporto di lavoro, nella medesima attività, anche più di tre soci e amministratori di altrettante società a responsabilità limitata unipersonali.
€ CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE
Nel contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro la gestio- ne dell’impresa spetta in via generale e assoluta all’associante, ma il contratto determina quale controllo possa essere esercitato dall’associato persona giuri- dica o ente sull’attività sull’attività aziendale o sullo svolgimento di singole parti del ciclo produttivo e/o organizzativo per cui l’associazione è stata contratta. L’associante ha il pieno diritto di gestire l’impresa (o i singoli affari) oggetto del contratto di associazione in partecipazione (art. 2552, comma 1, cod. civ., «la gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante»), di conseguenza «i terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante» (art. 2551 cod. civ.), che rimane esclusivo responsabile illimitatamente delle obbligazioni assunte.
Peraltro le parti possono concordare specifiche modalità di controllo che l’as- sociato può esercitare nella gestione dell’impresa (art. 2552, comma 2, cod. civ.) e, in ogni caso, l’associato persona giuridica o ente sull’attività vanta un diritto soggettivo al rendiconto della gestione periodica o annuale se la propria associazione si protrae per più di un anno (art. 2552, comma 3, cod. civ.; Cass. 18 aprile 2007, n. 9264; Cass. 4 aprile 2007, n. 8465).
Inoltre, salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa ad altre persone, senza il consenso dei soggetti già associati (art. 2550 cod. civ.), tale previsione è esclusa, con l’effetto che l’associante può istituire liberamente ulteriori contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro soltanto quando i primi associati sono esonerati dalle perdite (art. 2554 cod. civ.).
Attenzione
Affinché i rapporti di lavoro di fatto instaurati siano confacenti alle previsioni di cui al Libro IV, Titolo VII, artt. 2549 e segg. cod. civ., dettate in merito al con- tratto di associazione in partecipazione, succintamente richiamate, occorre, anzitutto, che i soggetti interessati, pur operanti per conto di una società, di un ente o di una persona giuridica, non prestino la loro opera in modo che la stessa si risolva nella mera esecuzione delle modalità tipiche di esplicazione del lavoro dipendente, seguendo le specifiche indicazioni e senza l’indispen- sabile potere di autonomo controllo gestorio, che un vero rapporto associativo inevitabilmente prescrive.
PARTICOLARITÀ
Qualora «l’espletamento della prestazione lavorativa assuma caratteri in tutto simili a quelli della prestazione lavorativa svolta nel contesto di un lavoro su- bordinato (…) e anzi la possibilità che l’apporto della prestazione lavorativa dell’associato abbia connotazioni in tutto analoghe a quelle dell’espletamento di una prestazione lavorativa in regime di lavoro subordinato comporta che il fulcro dell’indagine si sposta soprattutto sulla verifica dell’autenticità del rap- porto di associazione» (Cass. 18 febbraio 2009, n. 3894).
Attenzione
Si sottolinea, peraltro, che il contratto di associazione in partecipazione può essere costituito unicamente (Cass. 12 marzo 1987, n. 2555) da un associante che rivesta, ai sensi dell’art. 2195 cod. civ., la qualifica di imprenditore, quindi non da altre tipologie di attività autonome o professionali, ovvero da soggetti con caratteristiche non imprenditoriali. Inoltre la dottrina più accreditata tende ad escludere la configurabilità di un’associazione in partecipazione fra un so- cio di cooperativa e la cooperativa medesima.
€ PARTICOLARITÀ
TICOLARITÀ
1. Partecipazione alle perdite
L’associato persona giuridica o ente che apporta lavoro partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma quelle non possono superare il valore del suo apporto associativo (art. 2553 cod. civ.). Quando l’associato è esonerato dalle perdite, l’associante può attribuire partecipazioni con apporto di lavoro per la stessa impresa anche ad altri soggetti senza il consenso degli associati (art. 2554 cod. civ.).
I soggetti interessati - una società, di un ente o di una persona giuridica - che si associano apportando lavoro rispondono concretamente anche dei debiti dell’associante, partecipano alla tenuta e alla gestione della contabilità della ditta, evidenziando come le previsioni contrattuali non possono contrastare con l’obbligo di partecipazione patrimoniale e organizzativo/gestionale, anche di tipo fiscale e contabile, integrale alle sorti dell’andamento economico–finan- ziario dell’azienda che caratterizza il contratto de quo determinando un sicuro rischio d’impresa in capo all’associato (Cass. Civ., Sez. Lav., 9 novembre 1992 n. 12052).
«Il rapporto di associazione in partecipazione ha come elemento essenziale la partecipazione dell’associato al rischio di impresa ed alla distribuzione non solo degli utili, ma anche delle perdite» (Cass. Civ., Sez. Lav., 11 giugno 2013, n. 14644).
Art. 2549 | Il contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro è lo scambio tra una determinata prestazione lavorativa dell’associato persona giuridica o ente con la partecipazione agli utili dell’associan- te. |
Art. 2550 | Senza il consenso dell’associato, l’associante di norma non può attribuire una pluralità di partecipazioni per la stessa impresa o per il medesimo affare. |