Allegato 4.2.e
Allegato 4.2.e
Convenzione dipartimentale per collaborazione in specifici progetti/singoli temi con Enti no profit
Il presente schema deve essere utilizzato per definire una collaborazione istituzionale, di durata pluriennale, tra il Politecnico di Torino - per il tramite della struttura dipartimentale proponente - e soggetti privati (cd. Enti no profit, quali ad esempio associazioni, consorzi, fondazioni) che non hanno fine di lucro e le cui finalità istituzionali sono coerenti con le finalità istituzionali dell’Ateneo. Essenziale in tale tipo di relazione la coincidenza delle finalità istituzionali perseguite dalle Parti. Tale convenzione è finalizzata a definire un rapporto di collaborazione in attività di ricerca, ed eventualmente anche in attività di formazione, su un determinato tema scientifico di precipuo interesse della struttura dipartimentale proponente ovvero per lo svolgimento di uno specifico progetto di ricerca promosso e sostenuto dalla struttura dipartimentale. Questo schema dovrà essere utilizzato per avviare delle successive attività su un determinato tema scientifico e, a tal fine, potrà essere utilizzato anche per definire collaborazioni specifiche con soggetti pubblici.
CONVENZIONE DIPARTIMENTALE
tra
il Politecnico di Torino - Dipartimento , C.F. n. 00518460019, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. , nato a , il , domiciliato per la presente convenzione presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24 ed autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del , nel seguito indicato come “Politecnico”;
e
l’(Ente no profit), C.F. n. , rappresentato da , nato a il , domiciliato per la presente convenzione presso la sede dell’Ente in , Via/Corso n.
ed autorizzato alla stipula della presente convenzione con , nel seguito indicato come “ ”;
nel seguito denominati collettivamente “Parti”;
Premesso che
a. il Politecnico di Torino è un’istituzione accademica che ha come finalità istituzionali l’istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica ed il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
b. il Politecnico, in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e dell’industria e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, interagisce con soggetti pubblici e privati;
c. Il Politecnico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 8, del proprio Statuto, “contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su principi di coesione sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In particolare, promuove la collaborazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività”;
d. in particolare, il Dipartimento del Politecnico svolge/ si occupa ;
e. l’(Ente no profit) è ;
f. l’(Ente no profit) per il perseguimento delle proprie finalità ;
g. l’(Ente no profit) ai sensi dell’articolo del proprio Statuto ;
h. (il Politecnico e l’Ente no profit hanno interesse ad avviare una collaborazione per sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza e promuovere la disseminazione della cultura scientifica sul territorio);
i. .
Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante della presente convenzione, il Politecnico e l’ (Ente pubblico/privato), con la presente scrittura privata, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Finalità della convenzione
1. Le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, si impegnano reciprocamente ad instaurare rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica per iniziative riguardanti attività di ricerca scientifica e di formazione nell’ambito di aree disciplinari connesse ai settori .
2. Le Parti, con la presente convenzione, intendono quindi definire i contenuti della cooperazione e le relative modalità di attuazione nell’ambito delle attività di ricerca e delle attività di didattica e formazione nei settori suindicati.
3. Le Parti dichiarano altresì l’interesse congiunto ad attuare forme di collaborazione volte all’organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica, anche a livello locale, in collaborazione con altre Istituzioni Pubbliche.
Articolo 2 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca
1. Le Parti concordano di investire congiuntamente nell’identificazione, promozione e svilup
2. po di iniziative e programmi di ricerca congiunti, finalizzati a condividere esperienze e informazioni in temi di interesse tecnico - scientifico connessi al settore , con particolare riferimento a
, per il raggiungimento di obiettivi comuni, valorizzando il contributo di ciascuna della Parti.
3. Le specifiche attività oggetto della collaborazione saranno regolate da successivi accordi attuativi e
potranno avere ad oggetto lo svolgimento in partenariato di specifici progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione da concordare ai sensi della presente convenzione; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito:
a. condivisione di dati, esperienze e scenari tecnologici al fine di definire nuovi progetti di ricerca e sviluppo, per la cui realizzazione le Parti potranno investire risorse proprie ovvero presentarli congiuntamente a potenziali soggetti finanziatori;
b. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione al Programma Quadro della Commissione Europea;
c. collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse;
d. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto presso le reti di carattere nazionale e internazionali cui le stesse partecipano;
e. promozione
f. di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio.
4. Le Parti concordano sin d’ora che, per le attività di ricerca svolte in attuazione della presente convenzione e finanziate da enti nazionali, europei e internazionali, le stesse provvederanno di volta in volta a stipulare, prima dell’avvio del progetto finanziato dagli enti sopraindicati, appositi accordi attuativi, disciplinanti le modalità di gestione e rendicontazione del finanziamento, gli aspetti operativi ed economici dell’attività e l’utilizzo di risorse umane e strumentali di entrambe le Parti.
5. Qualora la partecipazione dell’(Ente no profit) a progetti di ricerca nazionali, europei ed internazionali si svolga in qualità di Parte Terza, esso si impegna fin da ora a rispettare le stesse regole di rendicontazione dei costi, sostenuti per la realizzazione dei succitati progetti, stabilite dall’Ente Finanziatore per i Partner ed a fornire al Politecnico di Torino tutta la documentazione utile a fornire prova degli stessi; l’(Ente no profit) si impegna altresì a garantire l’accesso ai propri locali in caso di audit disposte dall’Ente Finanziatore in relazione ai medesimi progetti.
Articolo 3 - Oggetto della collaborazione per attività di didattica e formazione
1. In ambito didattico, le Parti individuano le seguenti iniziative, per la realizzazione delle quali il Politecnico e l'(Ente no profit) dichiarano la propria disponibilità ad offrire il supporto per le relative attività:
a. lo svolgimento di tesi di laurea;
b. l'organizzazione di stage didattici indirizzati agli studenti del Politecnico; le attività di tirocinio verranno regolate da apposita convenzione redatta ai sensi della normativa vigente e secondo gli schemi vigenti presso il Politecnico;
c. l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
d. la collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto;
e. l’organizzazione di eventi in sinergia con altre istituzioni, locali e nazionali.
Articolo 4 - Atti attuativi
1. In relazione alle singole iniziative avviate ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente convenzione nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno accordi attuativi che, in considerazione delle specifiche attività e della relativa normativa di riferimento, dovranno disciplinare in particolare i seguenti aspetti: obiettivi, durata, attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti, modalità di esecuzione, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri finanziari e relative modalità di corresponsione, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca.
Articolo 5 - Responsabili della convenzione
1. Il Politecnico indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Prof.
;
2. L’(Ente no profit) indica quale proprio referente e responsabile per la presente convenzione
.
Articolo 6 - Durata e rinnovo
1. La presente convenzione ha durata di anni a partire dalla data di stipula.
2. Le Parti potranno rinnovare la convenzione alla scadenza, previa valutazione positiva dei risultati raggiunti, mediante la sottoscrizione di unA nuova convenzione, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
3. Ciascuna Parte può recedere liberamente dalla presente convenzione prima della scadenza tramite comunicazione da inviarsi all’altra Parte a mezzo di raccomandata A/R o PEC.
4. Il recesso avrà effetto decorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Articolo 7 - Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature
1. Le Parti garantiscono l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nella realizzazione delle singole attività che saranno successivamente avviate in attuazione della presente convenzione.
2. Le Parti consentiranno al personale incaricato dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l’accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù della presente convenzione e dello specifico accordo attuativo, ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell’altra Parte, è civilmente responsabile dei danni causati a terzi nell’esercizio della propria attività. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.
3. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l’altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
Articolo 8 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
2. Le Parti sono responsabili per l’attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, i Datori di lavoro di entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori
esaustiva formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria adeguata in relazione a tutti i rischi ai quali i lavoratori sono esposti.
4. In caso di accesso presso i locali ed i laboratori del Politecnico di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) di detto Decreto, afferente alla Società, essa dovrà fornire:
- una dichiarazione di idoneità alla mansione;
- copia degli attestati di avvenuta formazione generale e specifica;
- la scheda rischio-mansione,
- relativi all’attività svolta dal personale interessato.
5. Sarà impegno del Politecnico fornire al personale della Società le informazioni relative ai rischi specifici presenti presso i propri locali, le misure di prevenzione e protezione, comprese le procedure di emergenza ed evacuazione, l’addestramento sul corretto uso delle attrezzature di lavoro attinenti alle attività oggetto dell’Accordo e gli adeguati dispositivi di protezione individuali. Ogniqualvolta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un aggiornamento nella valutazione dei rischi, sarà compito del Politecnico aggiornare le informazioni di cui sopra, comunicandole al Servizio Prevenzione e Protezione della Società. Reciprocamente, la Parte Terza provvederà a quanto previsto dal presente punto, in caso di accesso presso luoghi di lavoro della Parte Terza di dipendenti, collaboratori o altro personale, comunque definito ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., del Politecnico.
6. Il Politecnico e la Società si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dall’Accordo alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui all’Accordo nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni dei Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione.
8. In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una Parte all’altra per scopi di ricerca comune, la Parte cedente dovrà verificare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti richiamati dagli artt. 70-72 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e sarà onere della struttura ricevente adottare idonee misure di prevenzione e protezione.
9. Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi, i datori di lavoro di Politecnico e Società, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza. Lo scambio delle informazioni dovrà avvenire per il tramite dei Servizi di prevenzione e protezione delle Parti e nello specifico:
• Politecnico di Torino – Servizio prevenzione e protezione, mail xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
• Società - Servizio prevenzione e protezione, ………….
Articolo 9 - Titolarità e utilizzo dei risultati
1. La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione della presente convenzione e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale relativa ai programmi per elaboratore, alle opere del disegno industriale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti, salvo diverso accordo scritto.
2. Le Parti riconoscono reciprocamente la libera utilizzazione dei risultati di cui al comma 1, con il solo obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni che essi sono stati conseguiti nell’ambito della cooperazione di cui alla presente convenzione.
3. Qualora nel corso dell’attività di ricerca svolta in attuazione della presente convenzione siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno nell’ambito degli specifici accordi attuativi di cui all’articolo 3, le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.
4. Salvo diverso accordo scritto, ciascuna Parte potrà utilizzare, previo assenso dell’altra Parte, i risultati di cui al comma 3, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 11.
Articolo 10 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
1. Le Parti si danno atto dell’esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione della presente convenzione e l’immagine di ciascuna di esse.
2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell’ambito delle iniziative di cui alla presente convenzione solo previo consenso scritto dell’altra Parte.
Articolo 11 - Riservatezza
1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione della presente convenzione, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata della presente convenzione e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte;
b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione;
c. impiegare ogni mezzo idoneo e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
d. non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione della presente convenzione o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
e. restituire al termine o alla risoluzione della presente convenzione, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente convenzione.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
b. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
c. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di ricerca;
d. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.
Articolo 12 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”).
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla Convenzione ovvero allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Politecnico, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della Convenzione.
3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base alla presente Convenzione, compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla Convezione.
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte.
5. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in X.xx Xxxx xxxxx Xxxxxxx, x. 00, 00000 Xxxxxx, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx., per informazioni e chiarimenti: xxxxxxx@xxxxxx.xx.; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: xxx@xxxxxx.xx.
Titolare del trattamento dei dati è l’Ente no profit.
Articolo 13 - Clausola di forza maggiore
1. Nessuna delle Parti sarà reciprocamente responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da ritardi o inadempienze nell'esecuzione totale o parziale dei propri obblighi contrattuali, qualora tali ritardi o inadempienze derivino da un evento di forza maggiore o ad altri eventi, occorrenze o cause comunque al di fuori del proprio controllo e ad esse non imputabili.
2. In particolare, ciascuna Parte potrà sospendere l'esecuzione dei propri obblighi qualora tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa a causa di un evento imprevedibile, indipendente dalla sua volontà quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pandemie, sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime, terremoti e altre calamità naturali.
3. La Parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente, per iscritto o tramite PEC, all'altra Parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.
Articolo 14 - Legge applicabile e Controversie
1. La presente convenzione è disciplinata dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Torino quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.
Articolo 15 - Registrazione e spese
1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.
2. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico in parti eguali del Politecnico e dell’(Ente no profit).
Torino, lì
PER IL POLITECNICO DI TORINO:
il Direttore del Dipartimento Prof.
PER L’(ENTE NO PROFIT):
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott.
PER IL POLITECNICO DI TORINO:
il Direttore del Dipartimento Prof.
PER L’(ENTE NO PROFIT):
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott.