Accordo per il credito 2015
Accordo per il credito 2015
Premesso che
1) in data 30 dicembre 2014, l’ABI e le Associazioni imprenditoriali (di seguito, le Parti) hanno sottoscritto un’intesa che prevede: i) l’estensione del periodo di validità dell’Accordo per il Credito 2013 e dei Plafond “Crediti PA” e “Progetti Investimenti Italia” fino al 31 marzo 2015; ii) l’impegno a definire, entro il predetto termine, nuove misure finalizzate a promuovere l’accesso al credito delle PMI e a sostenere quelle imprese che si trovano in temporanea difficoltà finanziaria ma che presentano prospettive di continuità e sviluppo aziendale;
2) nonostante il perdurare di una situazione di difficoltà del tessuto produttivo italiano, con tensioni di liquidità per le imprese, si registrano alcuni segnali di miglioramento che necessitano di essere incoraggiati e sostenuti anche attraverso misure volte a favorire l’accesso al credito;
3) il mondo bancario è pienamente disponibile ad utilizzare anche le risorse messe a disposizione dalla BCE, con particolare riferimento alle recenti Targeted-Long Term Refinancing Operation, per sostenere l’accesso al credito delle PMI al fine di incrementarne le capacità di investimento e di liquidità, anche attraverso misure per la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate e lo smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione e dell’erario.
Si concorda quanto segue
1. Oggetto dell’Accordo
1.1 il nuovo “Accordo per la ripresa 2015” comprende le seguenti iniziative – definite negli Allegati 1, 2 e 3 che sono parte integrante del presente accordo - che ripercorrono le misure già realizzate in passato dalle Parti, opportunamente adeguate al nuovo contesto normativo, regolamentare e di mercato:
A. Imprese in Ripresa, in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;
B. Imprese in Sviluppo, per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento ed il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
C. Imprese e PA, per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.
2 Imprese beneficiarie
2.1 Possono beneficiare delle operazioni previste dal presente accordo le piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.
2.2 Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (imprese “in bonis”).
3 Condizioni per la realizzazione delle operazioni
3.1 Le operazioni previste dalle diverse iniziative di cui al precedente punto 1 saranno impostate su base individuale dalle banche o dagli intermediari finanziari (di seguito, banche) che aderiscono all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito o della realizzazione dell'intervento.
3.2 Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.
3.3 Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall’ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca al cliente.
4 Validità dell’accordo
4.1 L'accordo ha validità per le operazioni con caratteristiche pari a quelle descritte in favore dell'impresa. Resta fermo che la banca aderente può comunque offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'accordo.
4.2 Le richieste per l'attivazione degli strumenti descritti nel presente accordo dovranno essere presentate dalle imprese entro il termine di validità dell’accordo.
4.3 Per le operazioni di sospensione dei mutui e di allungamento delle scadenze del credito, previste dalla misura di cui al punto A) del paragrafo 1, le richieste di attivazione potranno essere presentate utilizzando i moduli predisposti dalle singole banche aderenti.
4.4 L’accordo ha validità fino al 31 dicembre 2017. Le Parti si impegnano a rivedere entro il 31 dicembre di ogni anno i contenuti dello stesso al fine di migliorarlo ovvero adeguarlo a obblighi normativi e regolamentari. Resta ferma la possibilità di recesso motivato delle Parti, entro il 31 dicembre di ogni anno.
4.5 Limitatamente all’iniziativa “Imprese in Ripresa”, tale accordo verrà portato all’attenzione dell’Autorità di Vigilanza bancaria europea, per il tramite della Banca
d’Italia, anche per verificarne la coerenza rispetto alla vigente normativa prudenziale. Al riguardo, l’ABI si impegna ad inviare tempestivamente il testo dell’accordo una volta sottoscritto.
5 Adesione delle banche
5.1 Le banche possono aderire alle misure di cui al paragrafo 1, anche in maniera disgiunta, specificandolo nell’apposito modulo di adesione che sarà predisposto dall’ABI ed impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni dall’adesione.
5.2 Per le banche già aderenti all’Accordo per il credito 2013, l’adesione all’iniziativa “Imprese in Ripresa” si intende automaticamente acquisita, salvo formale disdetta da comunicare tempestivamente all’ABI. La medesima previsione si applica alle banche aderenti al Plafond “Progetti Investimenti Italia” e al Plafond “Crediti PA”, rispettivamente, in relazione alle iniziative “Imprese in Sviluppo” e “Imprese e PA”.
5.3 Nelle more dell’implementazione delle procedure necessarie alla realizzazione delle misure previste dal presente accordo, le banche di cui al punto precedente possono continuare ad applicare le disposizioni previste dall’Accordo per il Credito 2013 e dai Plafond “Progetti Investimenti Italia” e “Crediti PA” fino al 30 giugno 2015.
6 Impegni delle Parti per la realizzazione degli accordi
6.1 L’ABI e le Associazioni firmatarie si impegnano a informare, rispettivamente banche e imprese, sui contenuti dell’accordo e a promuoverne l’adozione. L’ABI provvederà altresì a tenere aggiornato l’elenco delle banche aderenti, dandone adeguata informativa alle altre Parti.
6.2 Le Parti si impegnano a predisporre un meccanismo di monitoraggio relativo alla tipologia di imprese beneficiarie delle operazioni qui descritte, al volume e alle caratteristiche delle operazioni stesse, con la pubblicazione periodica dei risultati.
6.3 Al fine di una più agevole realizzazione delle operazioni di cui al presente accordo – con particolare riferimento a quanto previsto a punti 2.6 e 2.7 dell’Allegato 1 al presente Accordo – le Parti si impegnano a promuovere, presso il Governo e le altri Amministrazioni pubbliche che gestiscano fondi di garanzia e altri strumenti agevolativi, l’adozione di soluzioni operative che tengano conto delle finalità complessive della presente iniziativa.
6.4 Le Parti ritengono necessario un ulteriore impegno del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico affinché possano definire misure integrative al presente accordo che consentano di migliorarne le condizioni applicative da parte di imprese e banche.
7 Ulteriori impegni delle Parti
7.1 Con l’obiettivo di supportare le esigenze di liquidità delle imprese che vantano crediti fiscali nei confronti dell’erario, le Parti si attiveranno al fine di sottoscrivere un accordo con l’Agenzia delle Entrate in base al quale le imprese che hanno richiesto il rimborso di un credito di natura fiscale possano ottenerne l’anticipazione bancaria, previa presentazione dell’attestazione di certezza e liquidità del credito appositamente rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
7.2 Le Parti si impegnano a costituire, entro il 30 giugno 2015, un forum di dialogo per la promozione di un maggiore utilizzo, da parte delle banche, delle informazioni di natura qualitativa, anche riferite agli attivi intangibili, per la valutazione del merito di credito delle imprese. A tal fine, ciascuna delle Parti individua un proprio referente all’interno di tale organismo. Presso l’ABI è costituita la segreteria del Forum. L’ABI si impegna altresì a costituire uno specifico gruppo di lavoro interbancario e ad assicurarne un adeguato coinvolgimento nell’iniziativa.
7.3 Le Parti si impegnano a costituire un Tavolo di confronto sul rapporto banca- Confidi, con l’obiettivo di promuoverne l’evoluzione anche su nuove linee di operatività e di ampliare le possibilità di accesso al credito, anche attraverso un migliore utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI.
7.4 Le Parti si impegnano a lavorare congiuntamente per modificare interventi regolamentari sovranazionali che non tengono nella dovuta considerazione il contesto operativo italiano, con il rischio di effetti negativi sul mercato del credito alle imprese.
Roma, 31 marzo 2015
Associazione Bancaria Italiana AGCI
Confcooperative Legacoop
riunite in
Alleanza delle Cooperative Italiane CIA
CLAAI
Coldiretti
Confagricoltura Confapi Confedilizia Confetra Confindustria
Cna Confartigianato Confersercenti Confcommercio Casartigiani riunite in
Rete Imprese Italia
Allegato 1
Imprese in ripresa
Premesso che
A. a partire dal 2009, l’ABI e le Parti hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere le esigenze di liquidità delle imprese, grazie alle quali le PMI beneficiarie hanno potuto sospendere il pagamento della quota capitale di oltre 415 mila finanziamenti, ottenendo liquidità aggiuntiva per circa 24 miliardi di euro;
B. l’articolo 1, comma 246, della Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico si accordino con l’ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese, per la definizione di misure volte a consentire, ad imprese e famiglie, di ridefinire il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti;
C. l’articolo 2, comma 8-ter, del decreto legge n. 1/2015, ha previsto, nell’ambito degli interventi disposti in relazione al caso ILVA SpA, l’adozione di analogo accordo di cui al punto precedente in favore delle PMI che vantano crediti verso imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del DL n. 207/2012 e che sono ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al DL n. 347/2003;
D. si intende dare attuazione alla norma di cui ai precedenti punti B) e C), concedendo alle PMI la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale dei finanziamenti a medio-lungo termine e di allungare le scadenze del credito, condividendo con le stesse il vantaggio ottenuto dalla provvista BCE nell’ambito delle recenti Targeted-Long Term Refinancing Operation.
Considerato che
E. il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione Europea ha recepito nell’ordinamento comunitario le regole definite dall’EBA in materia di attività deteriorate e concessione di misure di “forbearance” (ossia modifiche o rifinanziamenti di contratti di credito realizzati a seguito di difficoltà finanziarie del prenditore);
F. tali nuove regole potrebbero determinare per le banche la necessità di effettuare maggiori accantonamenti di capitale a fronte delle operazioni di sospensione e allungamento dei piani di ammortamento dei finanziamenti concesse a soggetti per i quali possa essere presunta una difficoltà finanziaria;
G. ai sensi della normativa in discorso, una misura di “forbearance” è costituita, in particolare, da: i) una modifica dei termini e delle condizioni di un contratto a seguito di difficoltà
finanziarie del debitore; ii) un rifinanziamento totale o parziale di uno o più contratti con modifica dei termini e delle condizioni.
H. Ulteriori penalizzazioni potrebbero determinarsi per le banche che concedano operazioni della specie a soggetti che ne abbiano già usufruito nei 24 mesi precedenti.
1. Operazioni oggetto dell’accordo
A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti
1. Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (di seguito “mutui”), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.
2. Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente "immobiliare" ovvero "mobiliare".
B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti
1. Operazioni di allungamento della durata dei mutui.
2. Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine.
3. Operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali.
2. Caratteristiche delle operazioni
A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti
2.1 Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento, le rate (per la parte di quota capitale) dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario: i) che risultino in essere alla data della firma del presente accordo e; ii) in relazione ai quali non sia stata richiesta la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sospensione, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.
2.2 Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l’ente che eroga l’agevolazione abbia deliberato l’ammissibilità dell’operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell’operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.
2.3 Le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
2.4 Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.
2.5 Le operazioni di sospensione in favore di PMI che non registrano difficoltà nel rimborso del prestito sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario e senza la necessità di garanzie aggiuntive.
2.6 La medesima condizione di cui al punto precedente vale per le imprese che manifestino difficoltà nel rimborso del prestito, a condizione che il finanziamento per il quale si chiede la sospensione sia assistito dalla copertura del Fondo di Garanzia per le PMI (o di altra garanzia equivalente), anche nella forma della controgaranzia, ovvero la stessa possa essere acquisita ex novo su tale finanziamento attraverso una nuova delibera.
2.7 Negli altri casi, la banca potrà valutare una eventuale variazione del tasso d’interesse che non dovrà comunque risultare superiore agli eventuali maggiori oneri patrimoniali derivanti dalla realizzazione dell’operazione di sospensione e comunque non superiore a 75 punti base. Trascorsi 24 mesi, al finanziamento tornerà ad essere applicato il tasso d’interesse contrattuale originariamente previsto, a condizione che in tale periodo l’impresa sia stata regolare nel rimborso del suo debito presso la banca.
2.8 Nel caso del leasing verrà coerentemente postergato anche l’esercizio di opzione di riscatto.
2.9 Le banche aderenti realizzano le sospensioni secondo le modalità previste dal presente paragrafo, anche per le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario, a condizione che il finanziamento sia già in ammortamento alla data di presentazione della domanda e che sia presente un piano di rimborso rateale, nel quale siano identificabili le quote capitale e interessi delle singole rate, ovvero sia un’operazione assimilabile in termini di strutturazione del piano di rimborso.
B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti
Operazioni di allungamento della durata dei mutui
2.10 Sono ammissibili alla richiesta di allungamento, i mutui: i) che risultino in essere alla data della firma del presente accordo e; ii) in relazione ai quali non sia stato richiesto l’allungamento o la sospensione nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di allungamento, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.
2.11 Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al l00% della durata residua del piano di ammortamento. In ogni caso, il periodo di allungamento non sarà superiore a 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari.
2.12 La banca valuterà l’eventuale variazione del tasso d’interesse che, in caso di incremento, non potrà comunque essere superiore all’aumento del costo di raccolta
della banca rispetto al momento dell’iniziale erogazione. L’incremento del tasso d’interesse non potrà di norma superare il livello di 100 punti base.
2.13 La prestazione di garanzie aggiuntive sull’operazione di finanziamento sarà valutata dalla banca ai fini di mitigare o annullare possibili incrementi del tasso, considerando la misura e la qualità della garanzia nonché il merito creditizio dell’impresa richiedente.
2.14 Le operazioni di allungamento saranno realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario qualora l’impresa richiedente, entro 12 mesi dall’ottenimento dell’allungamento richiesto, avvii alternativamente: i) processi di effettivo rafforzamento patrimoniale, attraverso apporti dei soci ovvero di soggetti terzi, rilevando a tal fine anche tutti gli incrementi validi ai fini ACE; ii) processi di aggregazione, realizzati in qualsiasi forma, volti al rafforzamento del profilo economico e/o patrimoniale. In caso di mancato avvio, nel termine previsto, di uno dei due processi anzidetti, la banca si riserva la facoltà di rivedere il tasso d’interesse sull’operazione di allungamento, secondo quanto specificato nel relativo contratto.
Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine
2.15 Le operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili, potranno essere richieste in relazione ad insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.
2.16 Le specifiche operazioni di cui al punto 2.15 sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario, a condizione che le stesse non determinino oneri patrimoniali aggiuntivi per la banca.
Operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali
2.17 Le operazioni di cui al presente paragrafo sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario, a condizione che le stesse non determinino oneri patrimoniali aggiuntivi per la banca.
3. Ulteriori condizioni di realizzazione delle operazioni
3.1 Alle PMI non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento, e dei quali la stessa banca si impegna a dare adeguata evidenza.
3.2 Qualora il finanziamento o i finanziamenti originari oggetto delle operazioni di cui al paragrafo 1 siano assistiti da garanzie, l'estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell'operazione.
3.3 Le banche che abbiano valutato positivamente l’impresa ai fini dell’accesso alle operazioni di cui al paragrafo 1, si impegnano a non ridurre contestualmente gli altri fidi concessi all’impresa qualora questa continui a mantenere prospettive di continuità aziendale.
4. Impegni aggiuntivi delle parti
4.1 Le Parti rappresentative delle imprese, si impegnano a promuovere il presente accordo presso le rispettive Federazioni rappresentative dei Confidi, ai fini della realizzazione delle operazioni previste dall’accordo.
4.2 Le Parti concordano sull’opportunità di favorire processi di consolidamento a medio termine delle esposizioni bancarie a breve, anche per diminuire il peso degli oneri finanziari di breve termine sulle imprese.
Allegato 2
Imprese in sviluppo
1. Premessa e obiettivi
1.1. Il 22 maggio 2012 le Parti hanno sottoscritto l’accordo denominato “Plafond Progetti Investimenti Italia” per il finanziamento degli investimenti avviati dalle PMI italiane con l’obiettivo di valorizzare le iniziative di finanziamento del settore bancario avviate dalla BCE nel periodo 2011-2012 (cd. “Long Term Refinancing Operation”), incentivando l’afflusso di tali risorse al mondo imprenditoriale. Grazie a tale iniziativa, al 31 gennaio 2015, sono state accolte oltre 18 mila domande di finanziamento, per un controvalore di circa 5,5 miliardi di Euro.
1.2. Al fine di dare continuità a tale iniziativa, anche alla luce del nuovo programma di rifinanziamento a medio termine (cd. Targeted-Long Term Refinancing Operation) avviato dalla BCE il 5 giugno 2014, l’ABI si impegna a promuovere la costituzione, da parte delle banche di un nuovo specifico plafond per il finanziamento dei progetti di investimento delle PMI denominato “Imprese in Sviluppo”.
1.3. E’ necessario valorizzare le misure per il miglioramento della struttura finanziaria previste nei precedenti accordi sul credito in una prospettiva di sviluppo legata, in particolare, alla possibilità di promuovere nuovi investimenti produttivi; ciò anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e delle successive modifiche e integrazioni, in favore delle imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale.
2. Oggetto dell’accordo
2.1. E’ istituito il Plafond “Imprese in Sviluppo” con un obiettivo di dotazione pari a 10 miliardi di euro. Questo plafond è la risultante di plafond individuali, attivati dalle singole banche aderenti all’iniziativa, utilizzando la provvista acquisita dalla BCE o dalla CDP ovvero attraverso altri canali di finanziamento particolarmente competitivi, che consentano di praticare all’impresa condizioni di accesso al credito vantaggiose.
2.2. Le banche aderenti al “Plafond Progetti Investimenti Italia” del 22 maggio 2012 possono far confluire le risorse residue dei plafond costituiti in relazione a tale iniziativa nei nuovi plafond previsti dall’iniziativa “Imprese in Sviluppo”.
2.3. Il plafond “Imprese in Sviluppo” potrà essere utilizzato - anche attraverso intermediari finanziari appartenenti ai medesimi gruppi bancari - mediante le diverse forme tecniche di finanziamento, compresa quella del leasing.
2.4. Gli investimenti che potranno essere oggetto di finanziamento sono tutti gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali all’attività d’impresa, diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa stessa.
2.5. Possono essere oggetto di finanziamento anche gli investimenti avviati nei 6 mesi precedenti al momento di presentazione della domanda.
2.6. Gli investimenti di cui ai due punti precedenti, possono essere realizzati sia da imprese singole sia da imprese “in rete”, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2 del presente Accordo.
2.7. La finalità di investimento deve essere mantenuta per l’intero periodo di durata del finanziamento.
2.8. Compatibilmente con il quadro normativo–regolamentare della c.d. “Nuova Xxxxxxxx”, il plafond “Imprese in Sviluppo”, conformemente a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 24 gennaio, 2015, n. 3, potrà essere utilizzato anche per il finanziamento degli investimenti in beni strumentali agevolabili ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Al riguardo le banche si impegnano peraltro a segnalare alle imprese tale opportunità.
2.9. Il plafond “Imprese in Sviluppo” potrà essere utilizzato, alle medesime condizioni sopra specificate, anche per finanziare l’incremento del capitale circolante necessario a rendere operativi gli investimenti realizzati o in corso di realizzazione, nonché della capacità operativa necessaria a far fronte a nuovi ordinativi.
2.10. Sempre a valere sui plafond di cui alla presente iniziativa, e alle medesime condizioni ivi previste, le banche aderenti si impegnano a concedere – anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e delle successive modifiche e integrazioni - alle imprese costituite in forma di società di capitali (inclusa la forma cooperativa), un finanziamento di importo proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dalle imprese medesime, per finalità di sviluppo imprenditoriale.
3. Condizioni di realizzazione delle operazioni
3.1. Il tasso d’interesse applicabile ai finanziamenti di cui al presente accordo, sarà determinato sulla base di due elementi: 1) il costo della provvista per la banca; 2) uno spread funzione della qualità dell’impresa e del progetto di investimento.
3.2. Per i finanziamenti di durata uguale o inferiore ai 3 anni, il costo della provvista non potrà indicativamente superare il costo di accesso alla provvista BCE, comprensivo delle eventuali garanzie e oneri necessari nell’ambito delle Targeted- Long Term Refinancing Operation.
3.3. Per i finanziamenti di durata superiore ai 3 anni, il costo della provvista non potrà essere superiore, anche in assenza di effettiva disponibilità della stessa, al costo della provvista praticato alla banca dalla CDP sulla specifica durata, rilevato al momento di stipula del contratto di finanziamento della PMI.
3.4. Al fine di agevolare la comparabilità con le condizioni di mercato, la banca comunicherà al cliente il tasso di interesse finito e le due componenti che lo determinano (ovvero il costo della provvista e lo spread).
3.5. Sul finanziamento potranno essere acquisite garanzie da parte del Fondo di Garanzia per le PMI, dell’ISMEA o della SACE, nonché di Confidi o altri organismi ritenuti idonei dalla banca. In questo caso la banca metterà in evidenza la riduzione del tasso di interesse resa possibile dalla presenza di una garanzia idonea.
Allegato 3
Imprese e PA
1. Premessa e obiettivi
1.1 Il 22 maggio 2012 le Parti hanno sottoscritto l’accordo denominato “Plafond Crediti PA” con l’obiettivo di agevolare le operazioni di smobilizzo bancario dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, solo parzialmente applicato in conseguenza delle misure successive adottate dal Governo ai fini dello smaltimento del debito pregresso delle PA.
1.2 A seguito dell’emanazione dei DL n. 35/2013 e n. 66/2014, che hanno rafforzato l’istituto della certificazione, reso più efficiente il funzionamento della piattaforma elettronica e previsto la garanzia dello Stato sulle operazioni di cessione pro soluto di parte dei crediti (maturati al 31 dicembre 2013 e di parte corrente) per i quali sia stata chiesta la certificazione entro il 31 ottobre 2014, le Parti ritengono necessario dare continuità all’iniziativa del 2012 che potrà rappresentare uno strumento utile per lo smobilizzo fisiologico dei crediti verso la PA.
1.3 L’ABI si impegna a promuovere la costituzione di un nuovo specifico plafond per lo smobilizzo, presso il settore bancario, dei crediti vantati dalle PMI nei confronti della PA, denominato “Imprese e PA”.
2. Oggetto dell’accordo
2.1 E’ istituito il Plafond “Imprese e PA” con un obiettivo di dotazione pari a 10 miliardi di euro. Questo plafond è la risultante di plafond individuali, attivati dalle singole banche aderenti all’iniziativa, utilizzando, nelle modalità più convenienti per il cliente, la provvista acquisita dalla BCE ovvero tramite altre fonti particolarmente competitive.
2.2 Le banche aderenti al “Plafond Crediti PA” del 22 maggio 2012 possono far confluire le risorse residue dei plafond costituiti in relazione a tale iniziativa nei nuovi plafond previsti dall’iniziativa “Imprese e PA”.
2.3 Il plafond “Imprese e PA” potrà essere utilizzato - anche attraverso intermediari finanziari appartenenti ai medesimi gruppi bancari - mediante una o più delle seguenti modalità tecniche:
- sconto pro soluto, anche con garanzia dello Stato concessa ai sensi dell’articolo 37 del DL n.66/2014;
- anticipazione del credito, con cessione dello stesso (realizzata anche nella forma dello sconto pro solvendo);
- anticipazione del credito, senza cessione dello stesso.
2.4 Per le imprese che presentino "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni (e fino ad un massimo di 180 giorni), la banca può valutare la realizzazione dell’operazione, tenuto conto degli impatti e dei vincoli regolamentari, qualora il ritardo di pagamento dell’impresa sia imputabile al mancato incasso dei crediti vantati nei confronti della PA per i quali l’impresa richiede l’attivazione del plafond di cui al presente accordo.
2.5 Le operazioni di sconto pro soluto ex DL n. 66/2014 possono essere realizzate anche in favore di PMI che non rispettino i requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2 dell’Accordo per il Credito 2015.
2.6 I crediti che possono essere oggetto di smobilizzo ai sensi del presente accordo devono essere “certificati” come certi, liquidi ed esigibili, ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, così come successivamente integrato e modificato, secondo la procedura individuata dai decreti attuativi.
3. Condizioni di realizzazione delle operazioni
3.1 Nel caso di anticipazione del credito, senza cessione del credito, l’impresa si impegna a dare alla banca/intermediario finanziario mandato irrevocabile all’incasso del credito vantato nei confronti della PA. Inoltre, sempre quando tale operazione non preveda la cessione del credito, è condizione necessaria ai fini della realizzazione della stessa anticipazione, l’acquisizione della copertura (diretta o nella forma della controgaranzia) del Fondo di Garanzia per le PMI (di seguito, Fondo) o di altro garante equivalente o controgarantito dal Fondo, al fine di consentire tra l’altro, nei limiti di importo della garanzia, la tutela per la banca.
3.2 La durata dell’anticipazione sarà coerente con la data di pagamento del credito e la sua misura non potrà in ogni caso essere inferiore al 70% dell’ammontare del credito che l’impresa vanta nei confronti della PA, al netto di eventuali debiti della stessa impresa rilevati nella certificazione di cui al precedente punto 2.6.
3.3 Le banche, nella gestione e nella valutazione dell’esposizione complessiva dell’impresa, terranno in adeguata considerazione la circostanza che il rischio di credito delle operazioni derivanti dall’utilizzo del plafond è anche riconducibile alla PA debitrice.
3.4 Le banche manterranno le linee di credito concesse all’impresa, evitando di computare le anticipazioni per la quota garantita dal Fondo o da altro garante equivalente, ai fini della determinazione della propria esposizione complessiva nei confronti dell’impresa, a condizione che i crediti oggetto della anticipazione non siano stati già considerati dalla banca ai fini di precedenti operazioni di finanziamento e nella certificazione sia presente la data di pagamento.
3.5 Il tasso d’interesse/sconto applicabile alle operazioni di smobilizzo di cui al presente accordo sarà determinato sulla base di due elementi: 1) il costo della provvista per la banca; 2) uno spread funzione della qualità dell’impresa, del garante e della struttura/tipologia dell’operazione. Per le operazioni di cessione pro soluto dei crediti certificati ai sensi dell’articolo 37 del DL 66/2014, restano ferme le condizioni economiche previste dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2014.
3.6 Il costo della provvista non potrà indicativamente superare il costo di accesso alla provvista BCE, comprensivo delle eventuali garanzie necessarie nell’ambito delle Targeted-Long Term Refinancing Operation.
3.7 Al fine di agevolare la comparabilità delle anzidette operazioni di anticipazione con le condizioni di mercato, la banca comunicherà al cliente il tasso di interesse finito e le due componenti che lo determinano (ovvero il costo della provvista e lo spread).