Contract
<.. image(Document Cover Page. Document Number: 9865/18. Subject Codes: RECH 272 COMPET 421 IND 156 MI 436 EDUC 245 TELECOM 170 ENER 224 ENV 413 REGIO 38 AGRI 271 TRANS 248 SAN 181 CADREFIN 79 CODEC 998 IA 189. Heading: PROPOSTA. Originator: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea. Recipient: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione. Commission Document Number: COM(2018) 435 final. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 8 giugno 2018. Interinstitutional Files: 2018/0224 (COD). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 4619193753415668322_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2018/0224 (COD)
Bruxelles, 8 giugno 2018 (OR. en)
9865/18
RECH 272
COMPET 421
IND 156
MI 436
EDUC 245
TELECOM 170
ENER 224
ENV 413
REGIO 38
AGRI 271
TRANS 248
SAN 181
CADREFIN 79
CODEC 998
IA 189
PROPOSTA
Origine: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 7 giugno 2018
Destinatario: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2018) 435 final
Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 435 final.
All.: COM(2018) 435 final
9865/18 lui
XX X 0 X XX
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 7.6.2018
COM(2018) 435 final 2018/0224 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SEC(2018) 291 final} - {SWD(2018) 307 final} - {SWD(2018) 308 final} -
{SWD(2018) 309 final}
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
• Motivi e obiettivi della proposta
La proposta che istituisce “Orizzonte Europa” è pienamente in linea con la proposta della Commissione relativa al prossimo bilancio a lungo termine dell’Unione per il periodo 2021- 2027 nonché con le priorità della Commissione enunciate nel programma per l’occupazione, la crescita, l’equità e il cambiamento democratico e con le priorità strategiche globali (obiettivi di sviluppo sostenibile). Essa sostiene il programma dell’Unione per il periodo successivo al 2020, come convenuto nella dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017.
La proposta poggia sulla premessa che la ricerca e l’innovazione consentono di conseguire gli obiettivi prioritari per i cittadini, accrescono la produttività e la competitività dell’Unione e sono essenziali per sostenere il nostro modello socio-economico e i nostri valori e consentire soluzioni che permettono di affrontare le sfide in modo più sistematico.
Il pacchetto legislativo “Orizzonte Europa” è costituito da proposte relative a:
1. un programma quadro di ricerca e innovazione intitolato “Orizzonte Europa”, che stabilisce anche le relative norme di partecipazione e diffusione (come previsto dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, “TFUE”),
2. un programma specifico per attuare “Orizzonte Europa” (TFUE);
3. un programma di ricerca e formazione a norma del trattato Euratom che integra Orizzonte Europa;
4. la valutazione d’impatto e le schede finanziarie legislative associate.
Si propone di istituire un programma specifico di ricerca nel settore della difesa mediante regolamento …/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa per il periodo 2021-2027.
Il pacchetto riunisce due atti legislativi vigenti (il programma quadro e le norme in materia di partecipazione e diffusione) in un unico atto e introduce alcuni miglioramenti in termini di semplificazione.
Nello specifico, Orizzonte Europa rafforzerà le basi scientifiche e tecnologiche dell’Unione al fine di contribuire ad affrontare le principali sfide globali del nostro tempo e favorire il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Al tempo stesso, il programma migliorerà la competitività dell’Unione, compresa quella del settore industriale europeo. Orizzonte Europa contribuirà inoltre a realizzare le priorità strategiche dell’Unione e a sostenere lo sviluppo e l’attuazione delle politiche dell’Unione. In un mondo in rapido mutamento, il successo dell’Europa dipende sempre più dalla sua capacità di trasformare gli eccellenti risultati scientifici in innovazioni che producano un impatto positivo reale sulla nostra economia e qualità della vita e creino nuovi mercati con posti di lavoro più specializzati.
Per conseguire questo obiettivo e sfruttare il successo ottenuto dal suo predecessore, Orizzonte Europa continua a sostenere l’intero ciclo della ricerca e dell’innovazione in modo integrato.
Si continuerà a osservare il principio dell’insieme unico di norme in materia di partecipazione e diffusione, migliorando ulteriormente le norme stesse.
La presente proposta prevede come data di applicazione il 1º gennaio 2021 ed è riferita a un’Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l’intenzione di recedere dall’Unione europea e dall’Euratom in forza dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea.
• Coerenza con le disposizioni vigenti
Il programma quadro è il programma faro dell’Unione per sostenere la ricerca e l’innovazione dal concetto allo sfruttamento commerciale e mira a integrare i finanziamenti nazionali e regionali. Esso ha già fornito un valore aggiunto europeo specifico, sostenendo la concorrenza e la collaborazione su scala continentale ai fini dell’eccellenza scientifica e dell’innovazione. Ciò ha permesso di compiere notevoli progressi scientifici, migliorare la competitività e trovare soluzioni alle sfide per la società. Il nuovo programma quadro proposto, Orizzonte Europa, mirerà a produrre un impatto ancora maggiore rispetto al programma attuale, Orizzonte 2020, il cui contributo fondamentale alla realizzazione delle ambizioni dell’Europa è ampiamente riconosciuto. La rapida evoluzione che caratterizza la ricerca e l’innovazione nel contesto della concorrenza globale rende il sostegno pubblico alle attività di R&I più essenziale che mai, soprattutto a livello di Unione, dove il suo valore aggiunto è indiscusso. La proposta è pienamente in linea con il programma della Commissione in materia di ricerca e innovazione, compreso l’obiettivo di investire il 3% del PIL dell’Unione in attività di ricerca e sviluppo, nonché con la comunicazione “Una nuova agenda europea per la ricerca e l’innovazione – l’opportunità dell’Europa di plasmare il proprio futuro” (contributo della Commissione europea alla riunione informale dei leader dell’UE tenutasi il 16-17 maggio 2018).
• Coerenza con le altre politiche dell’Unione
La proposta risulta pienamente coerente con le attuali politiche dell’Unione. Orizzonte Europa è stato elaborato tenendo conto delle priorità attuali della Commissione, della politica “un bilancio incentrato sui risultati” (in base alla quale i programmi di spesa dell’Unione devono – più che mai – presentare un buon rapporto costi-risultati), dell’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e della strategia globale dell’Unione, nonché della proposta della Commissione relativa al prossimo bilancio a lungo termine dell’Unione.
In settori quali la salute, le tecnologie digitali, la trasformazione industriale, le società inclusive e democratiche, le risorse naturali, l’energia, la mobilità, l’ambiente, l’alimentazione, l’economia a basse emissioni di carbonio, lo spazio e la sicurezza, le attività di R&I sono fondamentali per poter realizzare le priorità dell’Unione: in particolare crescita e posti di lavoro, mercato unico digitale, Unione dell’energia e azione per il clima. La ricerca e l’innovazione sono al centro della produttività e della competitività di un’economia avanzata come quella dell’Unione.
Gli investimenti nella R&I saranno complementari a quelli di altri programmi dell’Unione e orientati al rafforzamento reciproco. I risultati delle attività di R&I saranno sfruttati in sinergia con altri programmi dell’Unione, al fine di promuoverne la diffusione a livello nazionale e regionale, massimizzando così il potenziale europeo di innovazione. Ciò sarà integrato da una comunicazione efficace in materia di R&I e da campagne di sensibilizzazione
rivolte al pubblico generale. La complementarità e le sinergie del sostegno e dello sfruttamento della ricerca e dell’innovazione saranno ottimizzate nell’intero bilancio a lungo termine dell’Unione mediante un processo di pianificazione strategica delle attività di R&I che assicurerà la flessibilità necessaria per consentire alla Commissione e alle istituzioni dell’Unione di reagire rapidamente alle esigenze urgenti e alle nuove priorità.
La proposta è inoltre interamente coerente con l’approccio adottato nell’ambito del ciclo di coordinamento delle politiche economiche del semestre europeo. Tali collegamenti vanno mantenuti e rafforzati, sulla base dei pertinenti contributi già versati nell’ambito di Orizzonte 2020 a sostegno delle riforme strutturali per migliorare la qualità e l’efficienza dei sistemi nazionali di ricerca e innovazione a tre livelli: primo, mediante investimenti consistenti nella ricerca scientifica e tecnologica e dell’innovazione; secondo, rendendo il contesto imprenditoriale più favorevole all’innovazione e riducendone l’avversione al rischio; e terzo, garantendo che i cittadini europei siano sostenuti durante la transizione che si annuncia rapida e, in alcuni casi, movimentata, stimolata dall’innovazione, dalla digitalizzazione e dalle grandi tendenze a livello mondiale, quali l’intelligenza artificiale e l’economia circolare.
Le azioni del programma dovrebbero essere usate per affrontare lacune del mercato o situazioni di investimento subottimale, in modo proporzionato, senza duplicare né sostituire gli investimenti privati e possedere un chiaro valore aggiunto europeo. Questo garantirà la coerenza fra le azioni del programma e la normativa dell’UE in materia di aiuti di Stato, evitando indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
• BASE GIURIDICA
“Orizzonte Europa” ha come base giuridica i titoli “Industria” e “Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio” del TFUE (articoli 173, 182, 183 e 188).
Dato il forte sostegno all’innovazione, il programma specifico per l’attuazione di Orizzonte Europa ha ora per base i titoli “Industria” e “Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio” del TFUE (articoli 173 e 182), così come il programma specifico di ricerca nel settore della difesa (ibidem).
L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) è stato istituito sulla base del titolo “Industria” e continuerà a essere finanziato mediante un contributo fornito da “Orizzonte Europa”.
La proposta relativa al programma Euratom di ricerca e formazione è basata sull’articolo 7 del trattato Euratom.
• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
In questo settore l’Unione ha una competenza concorrente (parallela), a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del TFUE. Per rispondere alle sfide con cui l’Europa si confronta attualmente, l’Unione deve investire nella ricerca e nell’innovazione al fine di raggiungere economie di scala e di scopo e velocità. Le attività di R&I finanziate dall’Unione apportano vantaggi tangibili rispetto alle attività nazionali e regionali di sostegno alla R&I: creano una massa critica per far fronte alle sfide mondiali; rafforzano l’eccellenza scientifica dell’Unione attraverso finanziamenti competitivi; creano reti multidisciplinari e transfrontaliere; potenziano il capitale umano; strutturano i sistemi nazionali di R&I; aumentano la competitività dell’Unione; e creano nuove opportunità di mercato.
• Proporzionalità
Le azioni a livello dell’Unione favoriranno la collaborazione transnazionale e la concorrenza a livello mondiale per assicurare che siano selezionate le proposte migliori. In tal modo, si innalzano i livelli di eccellenza e si dà visibilità alle attività di ricerca e innovazione d’avanguardia, ma si sostiene anche la mobilità transnazionale e si attraggono i migliori talenti. Un programma a livello di Unione ha migliori possibilità di intraprendere attività di ricerca e innovazione ad alto rischio e di lunga durata, poiché i rischi sono condivisi, il raggio d’azione è più ampio e si realizzano economie di scala non ottenibili altrimenti. Saranno individuate le correlazioni con le iniziative nazionali, in particolare nel settore dell’innovazione.
Tale programma può inoltre mobilitare ulteriori investimenti pubblici e privati nella R&I; contribuire al rafforzamento del paesaggio europeo della R&I; e accelerare la commercializzazione e la diffusione dell’innovazione. I programmi a livello di Unione possono inoltre sostenere la definizione delle politiche e gli obiettivi strategici.
Le azioni proposte non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione.
• Scelta dell’atto giuridico
Come in passato, l’atto legislativo assume la forma di un regolamento poiché crea diritti e obblighi per i beneficiari che sono vincolanti nella loro integrità e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell’Unione e i paesi associati al programma quadro.
3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI RETROSPETTIVE, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO
• Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
I programmi quadro dell’Unione hanno generato impatti notevoli e duraturi, come risulta dalle valutazioni presentate sin dal 1984, quando l’Unione ha cominciato a investire nella ricerca e nell’innovazione.
La presente proposta si basa sulle osservazioni dei portatori di interessi, sui risultati delle valutazioni intermedie dei programmi in corso, sulle valutazioni ex post di programmi precedenti e sulle attività di previsione.
La comunicazione sulla valutazione intermedia di Orizzonte 2020 ha individuato vari settori da migliorare. Oltre a un’analisi approfondita del programma, i risultati della valutazione intermedia si basano sui riscontri esaurienti dei portatori di interessi e sulle raccomandazioni strategiche del gruppo indipendente ad alto livello sulla massimizzazione dell’impatto dei programmi di ricerca e innovazione dell’UE (il gruppo ad alto livello “Xxxx”). In breve, tali conclusioni si possono riassumere come segue:
(a) semplificazione costante;
(b) sostenere le innovazioni pionieristiche;
(c) esercitare un impatto maggiore attraverso l’orientamento alla missione e il coinvolgimento dei cittadini;
(d) aumentare le sinergie con altre politiche e altri programmi di finanziamento dell’Unione;
(e) rafforzare la cooperazione internazionale;
(f) rafforzare l’apertura; e
(g) razionalizzare il quadro dei finanziamenti.
• Consultazioni dei portatori di interessi
Attraverso le consultazioni aperte, la Commissione ha chiesto riscontri sugli elementi fondamentali della definizione del programma di ricerca e innovazione dell’Unione dopo il 2020. I risultati di tali consultazioni sono stati integrati nella valutazione d’impatto del programma e hanno contribuito alla formulazione della presente proposta legislativa.
Le consultazioni sono state condotte in momenti diversi per garantire che i pareri dei portatori di interessi fossero presi sistematicamente in considerazione nella definizione e nella formulazione del programma Orizzonte Europa. Per tenere conto delle diverse esigenze di informazioni, le consultazioni sono state condotte in vari modi, tra cui conferenze ed eventi rivolti ai portatori di interessi, gruppi di esperti, consultazioni online, workshop, riunioni, seminari e analisi dei documenti di sintesi.
La promozione della R&I nell’Unione è stata considerata la sfida politica più importante dal 97% delle persone che hanno risposto alla consultazione pubblica aperta (strutturata per gruppi di programmi) relativa al prossimo bilancio a lungo termine dell’Unione nei settori degli investimenti, della R&I, delle PMI e del mercato unico.
Le principali osservazioni formulate dai portatori di interessi si possono riassumere come segue:
• la struttura a tre pilastri di Orizzonte 2020 andrebbe mantenuta, ma sono necessari collegamenti migliori tra i pilastri;
• sono necessarie dotazioni più consistenti per i programmi rivolti ai singoli ricercatori (CER, azioni Xxxxx Xxxxxxxxxx-Xxxxx);
• le sovvenzioni dovrebbero continuare a essere il modello di finanziamento principale, integrato, se opportuno, da strumenti finanziari specifici;
• occorre fornire sostegno alle attività che contribuiscono alla diffusione o alla condivisione dell’eccellenza;
• i progetti collaborativi su scala ridotta sono importanti per allargare la partecipazione;
• le missioni presentano tutte le caratteristiche necessarie per risultare incisive in futuro;
• i cittadini andrebbero incoraggiati a interessarsi di più al programma quadro;
• il Consiglio europeo per l’innovazione dovrebbe essere un acceleratore europeo delle innovazioni;
• è necessario incoraggiare la cooperazione internazionale per affrontare le sfide globali;
• le conoscenze e i dati prodotti nell’ambito dei progetti finanziati dall’Unione dovrebbero essere accessibili a tutti;
• sussiste una grande necessità di semplificare il quadro della R&I;
• le sinergie con altri programmi dell’Unione sono difficili da ottenere, ma sono una necessità imprescindibile;
• il processo di programmazione degli inviti e delle missioni deve essere migliorato;
• è necessario continuare a promuovere la semplificazione; e
• è fondamentale essere in grado di comunicare l’impatto.
• Esperti esterni
La Commissione ha fatto ampio ricorso a esperti esterni. Ciò comprende, in particolare, le raccomandazioni e le conclusioni del gruppo ad alto livello presieduto da Xxxxxx Xxxx, presentate nella relazione LAB – FAB – APP: Investing in the European future we want, Report of the independent High Level Group on maximising the impact of EU Research & Innovation Programmes (LAB – FAB – APP – Investire nel futuro europeo che vogliamo), adottata nel luglio 2017.
Nel gennaio 2017 è stato istituito il gruppo ad alto livello degli innovatori sul Consiglio europeo per l’innovazione, incaricato di sostenere la Commissione europea ai fini della creazione del Consiglio europeo per l’innovazione. La relazione “Europe is back: Accelerating breakthrough innovation” (L’Europa è tornata: accelerare le innovazioni di punta), contenente quattordici raccomandazioni, è stata adottata nel gennaio 2018.
A seguito delle raccomandazioni sulle missioni contenute nella relazione Xxxx, è stato nominato un esperto esterno incaricato di fornire pareri alla Commissione sull’approccio orientato alla missione. Nel febbraio 2018 la professoressa Xxxxxxx Xxxxxxxxx ha presentato una relazione, “Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union – A problem-solving approach to fuel innovation-led growth” (Ricerca e innovazione orientate alla missione nell’Unione europea: un approccio alla soluzione dei problemi per alimentare la crescita trainata dall’innovazione)1, nella quale raccomanda cinque criteri fondamentali per la selezione delle missioni a livello dell’Unione.
Il gruppo strategico ad alto livello sulle tecnologie industriali, presieduto dal professor Xxxxxx Xxxxxxxx, ha inoltre proposto una ridefinizione delle tecnologie abilitanti fondamentali e ha formulato raccomandazioni sul modo in cui massimizzarne il contributo ai fini della crescita inclusiva e della democrazia, della prosperità, di una maggiore equità e di posti di lavoro migliori.
Un elenco esauriente degli studi e delle relazioni dei gruppi ad alto livello è fornito nell’allegato della valutazione d’impatto.
• Valutazione d’impatto
La presente proposta è corredata di una valutazione d’impatto. Il Comitato per il controllo normativo ha emesso parere “positivo con riserve”, e ha raccomandato di descrivere meglio:
In un’economia sempre più fondata sulla conoscenza e competitiva a livello mondiale, la R&I determina la produttività e la competitività di un’economia avanzata come quella europea: circa i due terzi della crescita economica registrata in Europa negli ultimi decenni è stata trainata dall’innovazione. Essa stimola e sostiene la creazione di nuovi e migliori posti di
1 xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxx/xxxx-xxxxxxx-xxxx-xxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx-xx- research-and-innovation-2018-feb-22_en.
2 Un’analisi dettagliata delle misure adottate in risposta a tali raccomandazioni è allegata alla valutazione d’impatto.
lavoro e lo sviluppo di attività ad alta intensità di conoscenze, che rappresentano oltre il 33% dell’occupazione complessiva in Europa. L’Europa deve non solo preservare, ma anche accrescere in modo sostenibile le proprie capacità tecnologiche, industriali e innovative nei settori strategici su cui poggiano la nostra società, la nostra economia e i nostri impegni internazionali.
Occorre fare di più per stimolare l’innovazione diffusa in Europa, un elemento fondamentale per poter preservare il modello socio-economico e i valori europei. Nell’ambito della valutazione d’impatto sono stati analizzati gli impatti previsti della prosecuzione del programma. Rispetto al programma in corso, si prevede che Orizzonte Europa generi:
• nuove e maggiori conoscenze e tecnologie, promuovendo l’eccellenza scientifica e un notevole impatto scientifico. Il programma continuerà a facilitare la collaborazione transfrontaliera tra i migliori scienziati e innovatori, permettendo il coordinamento transnazionale e intersettoriale tra investimenti pubblici e privati nella ricerca e nell’innovazione. Orizzonte 2020 ha già attratto gli istituti di ricerca e i ricercatori migliori del mondo, ha sostenuto 340 000 ricercatori e sviluppato il capitale umano qualificato dell’Europa. Le pubblicazioni scientifiche prodotte nell’ambito di Orizzonte 2020 sono di caratura mondiale (più del doppio di citazioni rispetto alla media globale) e hanno contribuito alla realizzazione di grandi progressi scientifici;
• effetti positivi sulla crescita, sugli scambi commerciali e sugli investimenti, nonché su posti di lavoro di qualità e sulla mobilità internazionale dei ricercatori nello Spazio europeo della ricerca. Si prevede che il programma determini una crescita media del PIL compresa tra lo 0,08% e lo 0,19% nel corso di 25 anni, vale a dire che ogni euro investito è potenzialmente in grado di generare un rendimento pari a 11 euro di PIL durante lo stesso periodo. Si prevede che gli investimenti dell’Unione a favore della ricerca e dell’innovazione generino direttamente fino a 100 000 nuovi posti di lavoro in attività di R&I nella “fase di investimento” (2021- 2027). Si prevede che l’attività economica generata dal programma promuova una crescita indiretta che potrebbe creare fino a 200 000 posti di lavoro nel periodo 2027- 2036, il 40% dei quali sarà altamente specializzato;
• un notevole impatto sociale e ambientale, prodotto mediante la diffusione, lo sfruttamento e l’adozione dei risultati scientifici e la loro traduzione in nuovi prodotti, servizi e processi, i quali contribuiranno a loro volta al conseguimento degli obiettivi politici, nonché all’innovazione sociale e all’eco-innovazione.
Questi impatti evidenziano che il costo potenziale comportato dall’interruzione del programma di R&I dell’Unione (cioè il costo della non Europa) sarebbe considerevole. L’interruzione potrebbe determinare una diminuzione della competitività e della crescita (con una perdita in termini di PIL fino a 720 miliardi di EUR nel corso di 25 anni3), forti riduzioni dei finanziamenti privati e nazionali attualmente mobilitati dai co-investimenti a livello di Unione e notevoli perdite in termini di impatto sociale, ambientale ed economico.
Inoltre il nuovo programma semplificherà ulteriormente le norme, rafforzerà la certezza del diritto e ridurrà gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e degli amministratori del programma.
3 Sulla base del modello NEMESIS, che corrisponde all’impatto più elevato del programma.
• Semplificazione
La semplificazione è fondamentale per conseguire gli obiettivi di Orizzonte Europa. Per attrarre i migliori ricercatori e gli imprenditori più innovativi, gli oneri amministrativi associati alla partecipazione devono essere ridotti al minimo.
Le principali caratteristiche della semplificazione prevista, per la maggior parte, nelle norme in materia di partecipazione e diffusione, sono (per ulteriori informazioni cfr. infra):
– continuità delle misure di semplificazione applicate nell’ambito di Orizzonte 2020 e apprezzate dai partecipanti, come la struttura a tre pilastri del programma, il modello di pagamento semplificato e il portale dei partecipanti;
– semplificazione del quadro dei finanziamenti: il metodo del partenariato, per esempio, è ottimizzato prevedendo soltanto tre tipi di partenariato e un chiaro insieme di criteri di selezione e attuazione, al fine di assicurare che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi generali e specifici di Orizzonte Europa;
– ulteriore semplificazione dell’attuale sistema di rimborso dei costi reali, in particolare per quanto riguarda i costi di personale;
– accettazione più diffusa delle prassi abituali di contabilità analitica dei beneficiari, in particolare per quanto riguarda la fatturazione e i servizi interni, che dovrebbe applicarsi anche all’equivalente delle grandi infrastrutture di ricerca di Orizzonte 2020;
– maggiore ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, come previsto dal nuovo regolamento finanziario, in particolare il finanziamento con somme forfettarie dei progetti in settori opportuni, tenendo conto degli insegnamenti tratti dai progetti pilota nell’ambito di Orizzonte 2020;
– maggiore riconoscimento reciproco delle revisioni contabili, al fine di ridurre gli oneri di audit per i beneficiari che partecipano a diversi programmi di finanziamento dell’UE;
– estensione del fondo di garanzia per i partecipanti (ribattezzato Meccanismo di mutua assicurazione) ai beneficiari di qualsiasi programma dell’Unione gestito a livello centrale e per le azioni non coperte dal fondo nell’ambito di Orizzonte 2020 (iniziative a norma dell’articolo 185);
– l’accettazione di un marchio di eccellenza, che permette alle proposte di ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo+ o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
– il mantenimento degli elementi essenziali del processo di valutazione e selezione delle proposte in tutte le parti di Orizzonte Europa. Si farà tuttavia ricorso a una più ampia gamma di competenze, in funzione dell’oggetto degli inviti, comprese le competenze messe a disposizione da gruppi di utenti e organizzazioni della società civile4. La novità dell’approccio basato sulle missioni è che anziché valutare l’eccellenza e l’impatto solo a livello di singole proposte si valuterà anche il modo in cui le proposte eccellenti si combinano tra loro nell’ambito di un portafoglio. Sebbene i principi fondamentali siano chiaramente enunciati in anticipo nelle norme, i programmi di lavoro forniranno ulteriori precisazioni sull’applicazione dei criteri di
4 Network Analysis of Civil Society Organisations’ participation in the EU Framework Programmes (Analisi di rete della partecipazione delle organizzazioni della società civile ai programmi quadro dell’UE).
aggiudicazione a seconda degli obiettivi degli inviti e degli strumenti (per es. gli aspetti di cui tenere conto nelle procedure di valutazione).
Oltre agli atti legislativi di base relativi a Orizzonte Europa, saranno adottate misure per semplificare l’attuazione del programma, a partire dai modelli di convenzione di sovvenzione e comprendendo tutti i processi, la documentazione, gli helpdesk, i servizi di assistenza e i sistemi informatici, alleggerendo ulteriormente gli oneri amministrativi per i partecipanti e sveltendo il processo di concessione. La Commissione metterà a punto tali strumenti di attuazione migliorati parallelamente al processo legislativo, in consultazione con i portatori di interessi.
• Diritti fondamentali
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
4. INCIDENZA SUL BILANCIO
Il bilancio di tutte le proposte è presentato a prezzi correnti. Previa analisi costi-benefici, la Commissione può continuare a fare ricorso alle agenzie esecutive per l’attuazione di Orizzonte Europa.
5. ALTRI ELEMENTI
• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La Commissione può incrementare la quota di bilancio delegata alle agenzie esecutive, subordinatamente all’esito dell’analisi costi-benefici obbligatoria. Dati i nuovi elementi inclusi nell’ambito del nuovo programma quadro (per es. missioni e Consiglio europeo per l’innovazione) e l’incremento della quota di bilancio da delegare, sarà necessario modificare i mandati delle agenzie5.
Questo approccio contribuirà a ridurre i costi amministrativi, migliorerà le sinergie con gli altri programmi e permetterà di concentrarsi di più sulle prestazioni.
In linea di principio, le attività con un contenuto politico particolarmente importante sono escluse dalla delega alle agenzie esecutive, ma la comunicazione di dati e risultati delle attività di R&I da tali agenzie alla Commissione sarà intensificata in base alla strategia di diffusione e sfruttamento, al fine di rafforzare la base di dati per la definizione delle politiche.
Le valutazioni saranno effettuate in linea con i paragrafi 22 e 23 dell’accordo istituzionale del 13 aprile 20166, in cui le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione vigente e delle politiche in essere dovrebbero fungere da base per le valutazioni d’impatto delle opzioni di ulteriori azioni. Le valutazioni esamineranno gli effetti del programma sul terreno sulla base degli indicatori/obiettivi del programma e di un’analisi dettagliata della
5 Ulteriori elementi sono forniti nell’allegato della valutazione d’impatto.
6 Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea "Legiferare xxxxxx", xxx 00 xxxxxx 0000 (XX L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
misura in cui esso possa essere considerato pertinente, efficace, efficiente, coerente con le altre politiche dell’Unione e fornisca un sufficiente valore aggiunto europeo. Terranno conto degli insegnamenti appresi per individuare eventuali carenze/problemi o possibilità di migliorare ulteriormente le azioni o i loro risultati e contribuire a massimizzarne lo sfruttamento/impatto.
Per poter verificare e comunicare meglio l’impatto del programma, il sistema di monitoraggio e valutazione di Orizzonte Europa si baserà su tre elementi principali:
• il monitoraggio annuale delle prestazioni del programma: verificando gli indicatori di prestazione nel breve, medio e lungo termine, secondo le modalità di impatto chiave verso gli obiettivi del programma, ove possibile sulla base di valori di base e obiettivi;
• la raccolta continua di dati in materia di gestione e attuazione del programma;
• due vere e proprie (meta)valutazioni del programma, una intermedia e una ex-post (al completamento). Queste valutazioni si fonderanno sulle valutazioni coordinate di ciascuna parte del programma, del tipo di azione e del meccanismo di attuazione, seguendo criteri di valutazione comuni e metodologie uniformi, e indirizzeranno gli adeguamenti da apportare al programma.
Le modalità di impatto, e i relativi indicatori chiave, struttureranno il monitoraggio annuale delle prestazioni del programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi. Tali modalità di impatto riflettono tre categorie di impatto complementari, che tengono conto del carattere non lineare degli investimenti nella ricerca e nell’innovazione:
1. impatto scientifico: riferito al sostegno della creazione e della diffusione di nuove conoscenze, competenze, tecnologie e soluzioni di alta qualità in risposta alle sfide globali;
2. impatto sociale: riferito al rafforzamento dell’impatto della ricerca e dell’innovazione nell’ambito dello sviluppo, del sostegno e dell’attuazione delle politiche dell’Unione e sostenere l’adozione di soluzioni innovative nel settore industriale e nella società al fine di affrontare le sfide globali;
3. impatto economico: riferito alla promozione di tutte le forme di innovazione, comprese quelle di punta, e al rafforzamento della diffusione sul mercato di soluzioni innovative.
Per ciascuna categoria di impatto saranno utilizzati indicatori indiretti per monitorare i progressi operando una distinzione tra breve, medio e lungo termine.
I dati in materia di gestione e attuazione7 di tutte le parti del programma e tutti i meccanismi di attuazione continueranno a essere raccolti quasi in tempo reale e la raccolta avverrà in modo armonizzato e gestito a livello centrale. Continueranno inoltre a essere accessibili al pubblico quasi in tempo reale su un apposito portale online che consente l’estrazione dei dati per parte del programma, tipo di azione e tipo di organizzazione (compresi dati specifici per le PMI). Ciò comprende tra l’altro proposte, candidature, partecipazioni e progetti (numero, qualità, contributo dell’Unione ecc.); percentuale di esito positivo; i profili dei valutatori, dei candidati e dei partecipanti (in parte basati su identificatori unici, inclusi paese, sesso, fatturato, ruolo nel progetto ecc.); attuazione (compresi i tempi di concessione, il tasso di errore, il tasso di soddisfazione e il tasso di assunzione del rischio, ecc.); attività di
7 Ulteriori elementi figurano nell’allegato della valutazione d’impatto.
comunicazione, diffusione e sfruttamento dei risultati; e il contributo agli obiettivi dell’Unione in materia ambientale e di clima. Ai fini di un migliore monitoraggio degli investimenti a favore di una società basata sulla conoscenza, nel corso dei programmi possono essere raccolte informazioni sui fondi dell’Unione destinati allo sfruttamento e alla diffusione dei risultati della R&I, in particolare quelli derivanti dai programmi quadro.
• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Orizzonte Europa è un nuovo programma quadro strutturato in modo da ottenere il massimo impatto alla luce del carattere evolutivo della ricerca e dell’innovazione, con un’architettura finalizzata a migliorare la coerenza e i risultati. Si propone di usare una struttura a tre pilastri, con ciascun pilastro interconnesso agli altri e integrato con attività di sostegno, al fine di consolidare lo Spazio europeo della ricerca.
La struttura a tre pilastri
Il primo pilastro, “Scienza aperta”, garantirà una solida continuità con Orizzonte 2020 nel sostenere l’eccellenza scientifica seguendo un approccio “dal basso verso l’alto”, al fine di rafforzare la leadership scientifica dell’Unione e sviluppare conoscenze e competenze di alta qualità attraverso il Consiglio europeo della ricerca, le azioni Xxxxx Xxxxxxxxxx-Xxxxx e le infrastrutture di ricerca. I principi e le pratiche della scienza aperta saranno integrati nell’intero programma.
Il secondo pilastro, incentrato sulle sfide globali e la competitività industriale, farà progredire le problematiche della società e le tecnologie industriali in un approccio diretto più «dall’alto verso il basso» che verterà sulle politiche globali dell’Unione così come sulle sfide e sulle opportunità di competitività. Le tematiche sono state riunite in cinque poli («Sanità”; “Società inclusiva e sicura”; “Digitale e industria”; “Clima, energia e mobilità”; e “Prodotti alimentari e risorse naturali»), in linea con le priorità politiche dell’Unione e mondiali (gli obiettivi di sviluppo sostenibile), i cui motori principali sono la cooperazione e la competitività. L’integrazione in poli tematici, con una serie di settori di intervento ciascuno, è destinata a incentivare la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e internazionale, ottenendo così un impatto più elevato e cogliendo meglio il potenziale di innovazione che spesso è maggiore nei punti di intersezione di discipline e settori.
Parallelamente ai normali inviti a presentare proposte, sarà introdotta una serie limitata di missioni ad alta visibilità, che saranno definite nel contesto di un processo di pianificazione strategica. Le missioni, che perseguiranno obiettivi ambiziosi ma realizzabili e circoscritti nel tempo, dovrebbero rivolgersi ai cittadini e, ove opportuno, incoraggiarne la partecipazione. Esse saranno definite in collaborazione con gli Stati membri, il Parlamento europeo, i portatori di interessi e i cittadini.
Il secondo xxxxxxxx dà espressione concreta al ruolo essenziale dell’industria nel conseguimento di tutti gli obiettivi del programma. Per assicurare la competitività industriale e la capacità di affrontare le sfide globali future, l’Unione deve conservare e rafforzare le proprie capacità tecnologiche e industriali nei settori chiave alla base della trasformazione dell’economia e della società europee. La priorità sarà accordata agli investimenti nelle tecnologie abilitanti fondamentali del futuro.
Il secondo pilastro fornirà inoltre dati scientifici e assistenza tecnica a sostegno delle politiche dell’Unione, anche tramite le attività del Centro comune di ricerca. Questo pilastro contribuirà
a realizzare gli obiettivi politici dell’Unione nello spirito del principio di innovazione, come proposto nella comunicazione della Commissione europea “Una nuova agenda europea per la ricerca e l’innovazione” del 15 maggio 2018. Giova prestare particolare attenzione all’aumento della quota di partecipazione nella ricerca e nel finanziamento da parte di entità provenienti da paesi con basso e medio reddito.
L’innovazione sarà sostenuta nell’ambito dell’intero programma, mentre il terzo pilastro, “Innovazione aperta”, si concentrerà essenzialmente sulla graduale espansione delle innovazioni pionieristiche e creatrici di mercati tramite l’istituzione di un Consiglio europeo per l’innovazione, sul sostegno al miglioramento degli ecosistemi europei dell’innovazione e sul sostegno continuo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), che offrirà un singolo punto di contatto per gli innovatori ad alto potenziale. Le attività saranno definite prevalentemente “dal basso verso l’alto”. Questo approccio dovrebbe semplificare e razionalizzare in modo significativo il sostegno attuale e colmare eventuali lacune tra la concessione di sovvenzioni in altre parti di Orizzonte Europa e gli strumenti finanziari di InvestEU. Sarà inoltre fornito sostegno per la collaborazione con e tra le agenzie nazionali e regionali per l’innovazione, ma anche con qualsiasi altro attore pubblico o privato, generale o settoriale, nel panorama europeo dell’innovazione.
L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia integrerà il Consiglio europeo per l’innovazione promuovendo ecosistemi dell’innovazione sostenibili e sviluppando competenze imprenditoriali e di innovazione in ambiti prioritari attraverso le sue comunità della conoscenza e dell’innovazione. L’Istituto contribuirà alla trasformazione imprenditoriale delle università europee e le sue attività ottimizzeranno le sinergie e le complementarietà con azioni condotte nell’ambito del pilastro “Sfide globali e competitività industriale”.
La prosperità economica e sociale, la qualità della vita, dei posti di lavoro e dell’ambiente in Europa dipendono dalla sua capacità di creare conoscenze e innovare. Gli approcci “dal basso verso l’alto” nel primo e nel terzo pilastro mirano principalmente a rafforzare l’eccellenza, creare conoscenze e innovazioni e incoraggiare maggiori investimenti, soprattutto nei settori nuovi e in rapida crescita della scienza d’avanguardia e dell’innovazione di punta con potenziale di espansione. Tutto questo è essenziale per affrontare le lacune nel campo della conoscenza e dell’innovazione e rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’Unione, sostenendone così gli obiettivi strategici e le priorità politiche e contribuendo alla crescita e alla competitività a lungo termine.
I tre pilastri saranno sostenuti da attività volte a rafforzare lo Spazio europeo della ricerca, in particolare: la condivisione dell’eccellenza per sfruttare appieno il potenziale dei paesi con minori prestazioni nella R&I al fine di conseguire elevati standard di eccellenza dell’Unione (ad esempio, mediante la costituzione di gruppi, i gemellaggi, le cattedre ERA); e la riforma e il miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione, che riguarda il meccanismo di sostegno delle politiche della prossima generazione.
Questa parte comprenderà anche attività riguardanti: le attività di previsione; il monitoraggio e la valutazione del programma quadro e la diffusione e lo sfruttamento dei risultati; la modernizzazione delle università europee; il sostegno alla cooperazione internazionale; la scienza, la società e i cittadini.
La struttura a tre pilastri rafforzerà la coerenza interna delle diverse parti del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi a livello di programma. Le motivazioni dell’intervento, formulate con chiarezza e complementari, ne miglioreranno l’interconnettività e la scienza aperta e l’innovazione aperta saranno i fili conduttori comuni. Tale struttura garantirà l’adozione di un approccio sistemico basato sull’impatto, applicato a livello interdisciplinare e intersettoriale per ottenere un migliore impatto. Per esempio, le missioni
avranno un effetto di attrazione sulle attività nei pilastri basati sulla “Scienza aperta” e sull’“Innovazione aperta”, mentre le innovazioni con potenziale di rapida crescita emergenti dalla ricerca collaborativa, dalla verifica concettuale del Consiglio europeo della ricerca o dalle comunità della conoscenza e dell’innovazione dell’EIT saranno rapidamente segnalate al Consiglio europeo per l’innovazione. La pianificazione strategica rafforzerà ancora di più la coerenza interna del programma.
Elementi trasversali
Orizzonte Europa rafforzerà notevolmente la cooperazione internazionale, che riveste importanza cruciale per garantire l’accesso ai talenti, alle conoscenze, alle competenze specialistiche, alle strutture e ai mercati a livello mondiale, per affrontare in modo efficace le sfide mondiali e per attuare gli impegni globali. Il programma quadro intensificherà la cooperazione ed estenderà gli accordi di associazione al fine di includere i paesi dotati di eccellenti capacità scientifiche, tecnologiche e innovative. Il programma continuerà a finanziare le entità dei paesi a reddito medio-basso e finanzierà le entità delle economie industrializzate ed emergenti soltanto se possiedono competenze o strutture essenziali.
Il principio della scienza aperta diventerà il modus operandi del nuovo programma. Esso andrà oltre la politica di accesso aperto di Orizzonte 2020 e prescriverà l’accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati (con solide deroghe in relazione a questi ultimi) e ai piani di gestione dei dati di ricerca. Il programma promuoverà l’utilizzo diffuso di dati FAIR (reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili); e le attività che migliorano le competenze dei ricercatori nella scienza aperta e sostengono sistemi di ricompensa che promuovono la scienza aperta. L’integrità della ricerca e le iniziative scientifiche promosse dai cittadini svolgeranno un ruolo centrale, così come lo sviluppo di una nuova generazione di indicatori per la valutazione della ricerca.
Orizzonte Europa adotterà un nuovo approccio ai partenariati, più orientato all’impatto. L’attuale varietà di partenariati europei sarà razionalizzata affinché possano proseguire in forme semplificate e aperte a tutti (per es. al mondo accademico, all’industria, agli Stati membri e alle fondazioni filantropiche), garantendo al contempo che siano in grado di contribuire in modo efficace agli obiettivi generali e specifici di Orizzonte Europa. Saranno definiti sulla base dei seguenti criteri: valore aggiunto dell’Unione, trasparenza, apertura, impatto, effetto moltiplicatore, impegno finanziario a lungo termine di tutte le parti interessate, flessibilità, coerenza e complementarità con le iniziative dell’Unione, nazionali e regionali. Questo approccio mira a ottenere un insieme consolidato e razionalizzato di partenariati che evitino le sovrapposizioni e le duplicazioni e siano allineati meglio alle priorità politiche dell’Unione.
Sono previsti tre livelli di partenariato:
(a) co-programmato, sulla base di protocolli d’intesa o accordi contrattuali con i partner;
(b) co-finanziato, sulla base di un’azione di cofinanziamento del programma unica e flessibile;
(c) partenariati istituzionalizzati (a norma dell’articolo 185 o 187 del TFUE e del regolamento dell’EIT relativo alle comunità della conoscenza e dell’innovazione).
I settori di attività dei partenariati, compresa l’eventuale prosecuzione di quelli esistenti, saranno individuati durante il processo di pianificazione strategica (la base giuridica proposta stabilisce soltanto gli strumenti e i criteri che ne disciplineranno l’impiego). Le proposte relative alle future comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI) dell’EIT saranno
indicate nell’agenda strategica per l’innovazione dell’EIT (ASI) e terranno conto dei risultati del processo di pianificazione strategica. I temi saranno individuati e selezionati in modo da ottimizzare le complementarità e le sinergie con azioni condotto nell’ambito del pilastro “Sfide globali e competitività industriale”.
La proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 fissa un obiettivo più ambizioso di integrazione degli aspetti climatici in tutti i programmi dell’UE, che porta al 25% il contributo della spesa UE agli obiettivi climatici. Il contributo del presente programma al conseguimento di tale obiettivo generale sarà seguito mediante un sistema dell’UE di marcatori climatici a un livello opportuno di disaggregazione, ricorrendo anche a metodologie più precise qualora disponibili. La Commissione continuerà a presentare le informazioni annualmente in termini di stanziamenti di impegno nel quadro del progetto di bilancio annuale.
Per favorire il massimo sfruttamento delle potenzialità del programma di contribuire agli obiettivi climatici, la Commissione cercherà di individuare le azioni pertinenti durante i processi di preparazione, attuazione, riesame e valutazione del programma.
Sinergie
Saranno fortemente incoraggiate e rafforzate le sinergie tra i diversi programmi dell’Unione tramite il processo di pianificazione strategica, che fungerà da quadro di riferimento per il sostegno alla R&I nell’ambito dell’intero bilancio dell’Unione. Si garantiranno così sinergie efficaci e operative con altri programmi dell’Unione, in particolare per sviluppare un’interfaccia scienza-politica più efficiente e per rispondere alle esigenze politiche, nonché per promuovere la rapida diffusione e adozione dei risultati della ricerca e dell’innovazione e per favorire il perseguimento di obiettivi comuni e individuare settori comuni di attività (per es. settori per i partenariati o le missioni).
In piena complementarità con Orizzonte Europa, questi programmi possono fornire sostegno alle attività di ricerca e innovazione, compresa la dimostrazione di soluzioni su misura per contesti/esigenze nazionali/regionali specifici, nonché a iniziative bilaterali e interregionali. In particolare, il Fondo europeo di sviluppo regionale sosterrà la costruzione di ecosistemi della ricerca e dell’innovazione negli Stati membri in termini di infrastrutture, risorse umane, modernizzazione dei settori pubblico e privato e reti di cooperazione (inter)regionali, come le strutture basate sui poli tematici.
Programmi quali il meccanismo per collegare l’Europa (MCE), il programma Europa digitale (DEP), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o LIFE utilizzeranno gli appalti pubblici quale strumento fondamentale per mettere a disposizione infrastrutture fisiche e
tecnologie e soluzioni innovative che possono scaturire dalle attività del programma quadro e non solo.
Le norme in materia di partecipazione e diffusione
Le principali nuove caratteristiche introdotte nelle norme in materia di partecipazione e diffusione sono descritte di seguito.
• Sarà mantenuto il principio dell’insieme unico di norme, ma con ulteriori miglioramenti. In linea con l’approccio istituzionale a favore di un codice unico e con l’elaborazione del QFP, il nuovo regolamento finanziario dell’Unione8 sarà utilizzato come riferimento comune in base al quale saranno allineate le norme applicabili a tutti i programmi di finanziamento dell’UE.
• Saranno mantenuti i tassi di finanziamento di Orizzonte 2020. Il tasso di finanziamento sarà indicato come valore massimo che può essere ridotto se giustificato per attuare azioni specifiche. Ciò garantirà che il programma conservi la sua attrattiva.
• Il sistema di rimborso dei costi sarà ulteriormente semplificato, in particolare per quanto riguarda i costi effettivi relativi ai costi del personale: la distinzione tra retribuzione di base e complementare sarà soppressa e sarà abolito il massimale sulla retribuzione complementare di Orizzonte 2020.
• Un’accettazione più diffusa delle prassi abituali di contabilità analitica: il costo unitario dei beni e dei servizi fatturati internamente renderà possibile comprendere i costi effettivi indiretti, calcolati secondo le prassi abituali di contabilità analitica.
• È previsto un più vasto riconoscimento reciproco delle revisioni contabili e delle valutazioni, anche con altri programmi dell’Unione. Ciò dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari dei fondi dell’Unione allineando ulteriormente le norme. Le norme prevedono espressamente il riconoscimento reciproco tenendo conto anche di altri elementi di garanzia, dai quali risulta necessario eseguire un minor numero di audit finanziari dei beneficiari che hanno ottenuto risultati positivi negli audit dei loro sistemi. Il riconoscimento reciproco può inoltre essere incluso nelle condizioni per la revoca dell’obbligo del beneficiario di presentare un certificato relativo ai rendiconti finanziari.
• Il Fondo di garanzia per i partecipanti (ribattezzato Meccanismo di mutua assicurazione) sarà esteso a tutte le forme di partenariato istituzionalizzato, tra cui le iniziative a norma dell’articolo 185 non comprese nel quadro di Orizzonte 2020, e ai beneficiari di altri programmi dell’Unione in gestione diretta.
• Diffusione e sfruttamento dei risultati: molte disposizioni delle norme di Orizzonte 2020 in materia di partecipazione e diffusione saranno mantenute e, ove necessario, saranno introdotti ulteriori miglioramenti, per esempio ponendo un più forte accento sullo sfruttamento, soprattutto all’interno dell’Unione, e rafforzando il ruolo del piano di diffusione e sfruttamento durante il progetto e dopo la sua conclusione. La
8 Commissione europea (2017), Financial Regulation applicable to the general budget of the Union and its rules of application (regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione e sue modalità di applicazione), disponibile all’indirizzo: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxxxxx_0000_xx.xxx.
Commissione fornirà inoltre assistenza specifica per la divulgazione, lo sfruttamento e la diffusione delle conoscenze e darà maggiore risalto alla promozione dello sfruttamento dei risultati della ricerca e dell’innovazione.
• Comunicazioni da parte dei beneficiari dei fondi dell’Unione: In linea con le raccomandazioni contenute nella relazione Xxxx, le norme evidenziano il ruolo dei beneficiari nel fornire informazioni mirate, coerenti, efficaci e proporzionate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. Sulla base dell’esperienza acquisita nell’ambito di Orizzonte 2020, gli orientamenti per i beneficiari spiegheranno come essi possano diventare i principali comunicatori di tutti gli aspetti inerenti alle attività svolte nell’ambito dei rispettivi progetti.
• La promozione della scienza aperta assicurerà un migliore sfruttamento dei risultati della R&I all’interno dell’Unione. Ciò favorirà lo sfruttamento commerciale, accrescerà l’impatto, massimizzerà le sinergie con altre iniziative dell’Unione e accrescerà il potenziale innovativo dei risultati generati dai finanziamenti dell’Unione.
In particolare, sono previste le azioni seguenti:
• sostenere i portatori di interessi del settore della R&I ai fini della piena adozione del principio dell’accesso aperto e collaborare con loro per trasformare in realtà il cloud europeo per la scienza aperta;
• consolidare lo spazio europeo dei dati9, che permette la circolazione continua e senza restrizioni delle conoscenze e dei dati, e creare gli incentivi necessari per far sì che i beneficiari del programma e gli innovatori condividano risultati e dati a fini di riutilizzo;
• introdurre incentivi per lo sfruttamento dei risultati del programma quadro, aiutando i beneficiari a individuare gli strumenti e i canali più appropriati per lo sfruttamento commerciale delle loro innovazioni;
• adottare una strategia volta ad accrescere la disponibilità di risultati della ricerca e dell’innovazione e accelerarne l’adozione, anche ai fini delle politiche, aumentando così l’impatto complessivo del programma e il potenziale di innovazione europeo;
• fornire un sostegno completo durante l’intero ciclo di vita della diffusione e dello sfruttamento per garantire un flusso costante di innovazioni provenienti dal programma.
Per Orizzonte Europa, i criteri di aggiudicazione saranno l’eccellenza; l’impatto, la qualità e l’efficienza dell’attuazione, cioè gli stessi criteri dei programmi quadro precedenti.
Il regolamento proposto prevede l’eccellenza quale unico criterio per il Consiglio europeo della ricerca (CER), in linea con l’obiettivo di far avanzare le frontiere della conoscenza. Questa disposizione non rappresenta uno scostamento dalla necessità riconosciuta di accrescere l’impatto nell’ambito del programma. In realtà, l’impatto può riferirsi all’impatto scientifico, tecnologico, socio-economico o di altro tipo. Nel caso del CER, si pone l’enfasi sull’impatto scientifico, che è il fondamento di molti altri tipi di impatto, tra cui quello socio-
9 Comunicazione della Commissione europea, “Verso uno spazio comune europeo dei dati” (COM(2018) 232 final).
economico. Il CER continuerà a proporre un’ambizione chiara e illuminante per la scienza europea creando concorrenza di idee e talenti su scala paneuropea.
L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia
L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia, soprattutto tramite le sue comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI), mirerà a rafforzare gli ecosistemi dell’innovazione che affrontano le sfide globali, promuovendo l’integrazione delle attività economiche, della ricerca, dell’istruzione superiore e dell’imprenditorialità. Sebbene l’EIT, concentrandosi sugli ecosistemi dell’innovazione, rientri per sua natura nel pilastro “Innovazione aperta” di Orizzonte Europa, il carattere trasversale dell’EIT può offrire un ulteriore approccio mirato alle sfide globali evidenziate nel programma. Le proposte relative alle future CCI dell’EIT conformi al regolamento EIT saranno indicate nell’agenda strategica per l’innovazione dell’EIT (ASI) e terranno conto dei risultati del processo di pianificazione strategica così come delle priorità del pilastro “Sfide globali e competitività industriale”.
Il Centro comune di ricerca (JRC)
Pur fornendo ampi contributi in altre parti di Orizzonte Europa, il Centro comune di ricerca svolgerà un forte ruolo di sostegno nel pilastro “Sfide globali e competitività industriale”. In questo contesto, continuerà a fornire pareri scientifici e a sostenere la politica dell’Unione durante l’intero ciclo programmatico.
2018/0224 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 173, paragrafo 3, l’articolo 182, paragrafo 1, l’articolo 183 e l’articolo 188, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato delle regioni11,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria12, considerando quanto segue:
(1) L’Unione persegue l’obiettivo di rafforzare le proprie basi scientifiche e tecnologiche e stimolare la propria competitività, anche nel settore industriale, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione per realizzare le priorità strategiche dell’Unione, che fondamentalmente mirano a promuovere la pace, i valori dell’Unione e il benessere dei suoi cittadini.
(2) Al fine di produrre un impatto scientifico, economico e sociale in vista di questo obiettivo generale, l’Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell’innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2021-2027 (“il programma”) - per sostenere la creazione e la diffusione di conoscenze e tecnologie di alta qualità, rafforzare l’impatto della ricerca e dell’innovazione nell’ambito dello sviluppo, del sostegno e dell’attuazione delle politiche dell’Unione, sostenere l’adozione di soluzioni innovative nell’industria e nella società al fine di affrontare le sfide globali e promuovere la competitività industriale; promuovere tutte le forme di innovazione, comprese quelle pionieristiche, e rafforzare la diffusione sul mercato di soluzioni innovative, nonché ottimizzare la realizzazione di tali investimenti per aumentare l’impatto nell’ambito di uno Spazio europeo della ricerca rafforzato.
10 GU C […] del […], pag. […].
11 GU C […] del […], pag. […].
12 Posizione del Parlamento europeo del ... [(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e decisione del Consiglio del ....
(3) La promozione delle attività di ricerca e innovazione ritenute necessarie per favorire la realizzazione degli obiettivi politici dell’Unione dovrebbe tenere conto del principio di innovazione enunciato nella comunicazione della Commissione del 15 maggio 2018 “Una nuova agenda europea per la ricerca e l’innovazione – l’opportunità dell’Europa di plasmare il proprio futuro” (COM(2018)306).
(4) La scienza aperta, l’innovazione aperta e l’apertura al mondo costituiscono principi generali che dovrebbero assicurare l’eccellenza e l’impatto degli investimenti dell’Unione nella ricerca e nell’innovazione. Tali principi dovrebbero essere osservati nell’attuazione del programma, in particolare nella pianificazione strategica riguardante il pilastro “Sfide globali e competitività industriale”.
(5) La scienza aperta, incluso l’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche e ai dati di ricerca, offre la possibilità di migliorare la qualità, l’impatto e i benefici della ricerca scientifica e di accelerare il progresso delle conoscenze rendendole più attendibili, efficienti e accurate, più comprensibili per la società e idonee a rispondere alle sfide sociali. È opportuno adottare disposizioni volte ad assicurare che i beneficiari offrano l’accesso aperto e gratuito alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni inter pares, ai dati e ad altri risultati della ricerca in modo aperto e non discriminatorio e quanto prima possibile nel processo di diffusione, nonché a consentirne l’utilizzo e il riutilizzo nel modo più vasto possibile. In particolare, occorre dare maggiore risalto alla gestione responsabile dei dati di ricerca, che dovrebbero essere conformi ai principi FAIR (cioè “reperibili”, “accessibili”, “interoperabili” e “riutilizzabili”), specialmente tramite l’integrazione sistematica dei piani di gestione dei dati. Ove opportuno, i beneficiari dovrebbero fare ricorso alle possibilità offerte dal cloud europeo per la scienza aperta e aderire ad altri principi e pratiche di scienza aperta.
(6) L’ideazione e la progettazione del programma dovrebbero rispondere alla necessità di creare una massa critica di attività finanziate, in tutta l’Unione e mediante la cooperazione internazionale, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L’attuazione del programma dovrebbe rafforzare il perseguimento di questo obiettivo.
(7) Le attività sostenute nell’ambito del programma dovrebbero favorire il conseguimento degli obiettivi e delle priorità dell’Unione, il monitoraggio e la valutazione dei progressi rispetto a tali obiettivi e priorità e lo sviluppo di priorità nuove o riviste.
(8) Il programma dovrebbe mantenere un approccio equilibrato tra i finanziamenti “dal basso verso l’alto” (basati sull’iniziativa dei ricercatori o degli innovatori) e “dall’alto verso il basso” (basati su priorità definite a livello strategico), in funzione della natura delle comunità di ricerca e innovazione partecipanti, dei tipi di attività svolte e delle finalità perseguite e degli impatti ricercati. La combinazione di questi fattori dovrebbe determinare la scelta dell’approccio per le rispettive parti del programma, che contribuiscono tutte alla realizzazione dell’insieme degli obiettivi generali e specifici del programma.
(9) Le attività di ricerca svolte nell’ambito del pilastro “Scienza aperta” dovrebbero essere stabilite in base alle esigenze e alle opportunità scientifiche. Il programma di ricerca dovrebbe essere messo a punto in stretta collaborazione con la comunità scientifica. È opportuno che la ricerca sia finanziata sulla base dell’eccellenza.
(10) Il pilastro “Sfide globali e competitività industriale” dovrebbe essere creato sotto forma di poli di attività di ricerca e innovazione, al fine di ottenere la massima integrazione tra i rispettivi ambiti di lavoro e garantire al contempo livelli di impatto
elevati e sostenibili rispetto alle risorse spese. Questo pilastro incoraggerà la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e transfrontaliera, ai fini degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e della competitività delle industrie dell’Unione.
(12) È importante sostenere l’industria perché possa conservare o assumere la leadership mondiale nel campo dell’innovazione, della digitalizzazione e della decarbonizzazione, in particolare investendo nelle tecnologie abilitanti fondamentali che sosterranno l’attività economica di domani. Le azioni del programma dovrebbero essere usate per affrontare lacune del mercato o situazioni di investimento subottimale, in modo proporzionato, senza duplicare né sostituire gli investimenti privati e possedere un chiaro valore aggiunto europeo. Questo garantirà la coerenza fra le azioni del programma e la normativa dell’UE in materia di aiuti di Stato, evitando indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
(13) È opportuno che il programma sostenga la ricerca e l’innovazione in maniera integrata, rispettando tutte le disposizioni pertinenti dell’Organizzazione mondiale del commercio. La nozione di ricerca, ivi compreso lo sviluppo sperimentale, dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Frascati elaborato dall’OCSE, mentre la nozione di innovazione dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Oslo elaborato dall’OCSE e da Eurostat, adottando un ampio approccio comprendente l’innovazione sociale. Nella classificazione delle attività di ricerca tecnologica, sviluppo dei prodotti e dimostrazione si dovrebbe continuare a tenere conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level, TRL), come nel precedente programma quadro Orizzonte 2020. In linea di principio, non si dovrebbero concedere sovvenzioni per le azioni in cui le attività vanno oltre il TRL 8. Il programma di lavoro relativo a un determinato invito nell’ambito del pilastro “Sfide globali e competitività industriale” potrebbe consentire la concessione di sovvenzioni per la validazione dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali.
(14) La comunicazione della Commissione sulla valutazione intermedia di Orizzonte 2020 (COM(2018) 2 final) ha fornito una serie di raccomandazioni per il presente programma, comprese le norme in materia di partecipazione e diffusione, basate sugli insegnamenti appresi nel corso del programma precedente e sui contributi forniti dalle istituzioni dell’Unione e dai portatori di interessi. Tali raccomandazioni prevedono di investire in modo più ambizioso, al fine di raggiungere la massa critica e massimizzare l’impatto; di sostenere le innovazioni pionieristiche, di dare priorità agli investimenti dell’Unione per la ricerca e l’innovazione (R&I) in settori ad alto valore aggiunto, in
particolare attraverso un approccio basato sulle missioni, il coinvolgimento dei cittadini e la comunicazione su vasta scala; di razionalizzare il quadro dei finanziamenti dell’Unione, anche semplificando la gamma di iniziative di partenariato e i sistemi di cofinanziamento; lo sviluppo di maggiori e più concrete sinergie tra i vari strumenti di finanziamento dell’Unione, in particolare con l’obiettivo di contribuire a mobilitare il potenziale sottoutilizzato di R&I in tutta l’Unione; di rafforzare la cooperazione internazionale e rafforzare l’apertura alla partecipazione dei paesi terzi; e di proseguire la semplificazione sulla base delle esperienze di attuazione maturate con Orizzonte 2020.
(15) Il programma dovrebbe ricercare le sinergie con altri programmi dell’Unione, dalla loro elaborazione e pianificazione strategica fino alla selezione, alla gestione, alla comunicazione, alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati, al monitoraggio, all’audit e alla governance del progetto. Allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni e aumentare l’effetto leva del finanziamento dell’Unione, sono ammessi i trasferimenti da altri programmi dell’Unione verso le attività di Orizzonte Europa. In tal caso si applicano le norme di Orizzonte Europa.
(16) Per ottenere il massimo impatto possibile dei finanziamenti dell’Unione e il contributo più efficace agli obiettivi politici dell’Unione, il programma dovrebbe stipulare partenariati europei con i partner del settore pubblico e/o privato, tra cui l’industria, le organizzazioni di ricerca, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e le organizzazione della società civile come le fondazioni che sostengono e/o svolgono attività di ricerca e innovazione, purché gli impatti desiderati si possano conseguire con maggiore efficacia in partenariato rispetto che dalla sola Unione.
(18) Il Centro comune di ricerca (JRC) dovrebbe continuare a elaborare per l’Unione politiche corroborate da prove scientifiche indipendenti orientate al cliente e a fornire assistenza tecnica durante l’intero ciclo politico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori del JRC e delle esigenze delle politiche dell’Unione e garantendo la protezione degli interessi finanziari dell’Unione. Il JRC dovrebbe continuare a generare risorse aggiuntive.
(19) È opportuno che il pilastro “Innovazione aperta” stabilisca una serie di misure di sostegno integrato alle esigenze degli imprenditori e dell’imprenditorialità, mirando a realizzare e accelerare le innovazioni di punta in vista di una rapida crescita sul mercato. Esso dovrebbe attirare imprese innovative con potenziale di espansione a livello internazionale/europeo e offrire sovvenzioni flessibili in tempi rapidi e co- investimenti, anche con gli investitori privati. Tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti mediante la creazione di un Consiglio europeo per l’innovazione (CEI). Questo pilastro dovrebbe inoltre sostenere l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e gli ecosistemi europei dell’innovazione in generale, segnatamente
14 Cfr. ad esempio, la proposta di regolamento della Commissione che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione europea [COM(2017) 487].
(20) Gli obiettivi del presente programma saranno perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio negli ambiti di intervento del Fondo InvestEU. Il sostegno finanziario dovrebbe essere usato per affrontare lacune del mercato o situazioni di investimento subottimale, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare o sostituire gli investimenti privati, né distorcere la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo.
(21) Utilizzando i propri strumenti – Pathfinder e Accelerator – il CEI dovrebbe mirare a individuare, sviluppare e diffondere innovazioni pionieristiche creatrici di mercati e a sostenerne la rapida crescita a livello europeo e internazionale. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato alle innovazioni pionieristiche, il CEI dovrebbe colmare l’attuale mancanza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore di tali innovazioni. Gli strumenti del CEI richiedono caratteristiche giuridiche e di gestione specifiche, che tengano conto dei suoi obiettivi, in particolare le attività di diffusione sul mercato.
(22) Facendo ricorso al finanziamento misto, Accelerator dovrebbe colmare la “valle della morte” che separa ricerca, commercializzazione su scala ridotta ed espansione delle imprese. In particolare, Accelerator dovrebbe fornire sostegno alle operazioni che presentano tali rischi tecnologici o commerciali che non sono considerati idonei al finanziamento e a mobilitare importanti investimenti da parte del mercato, completando in tal modo il programma InvestEU, istituito dal regolamento...15
(23) L’EIT, soprattutto attraverso le sue comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI), dovrebbe mirare a rafforzare gli ecosistemi dell’innovazione che affrontano le sfide globali, promuovendo l’integrazione delle attività economiche, della ricerca, dell’istruzione superiore e dell’imprenditorialità. È opportuno che l’EIT promuova l’innovazione nelle sue attività e sostenga l’integrazione dell’istruzione superiore nell’ecosistema dell’innovazione, in particolare: promuovendo l’educazione imprenditoriale, incoraggiando solide collaborazioni non disciplinari tra l’industria e il mondo accademico, e individuando le competenze di cui dovranno disporre gli innovatori del futuro per far fronte alle sfide mondiali, tra cui le competenze digitali e in materia di innovazione avanzata. I regimi di sostegno messi a disposizione dall’EIT dovrebbero essere rivolti ai beneficiari del CEI, mentre le start-up emergenti dalle CCI dell’EIT dovrebbero avere accesso alle azioni del CEI. Concentrandosi sugli ecosistemi dell’innovazione, l’EIT dovrebbe rientrare per sua natura nel pilastro “Innovazione aperta”, ma la pianificazione delle sue CCI andrebbe allineata al pilastro “Sfide globali e competitività industriale” attraverso il processo di pianificazione strategica.
(24) Garantire e mantenere la parità di condizioni fra le imprese in concorrenza su un determinato mercato dovrebbe essere un requisito essenziale per favorire la proliferazione di innovazioni pionieristiche o dirompenti e consentire così ai piccoli e medi innovatori, in particolare, di cogliere i benefici dei loro investimenti e conquistare una quota di mercato.
(25) Il programma dovrebbe promuovere e integrare la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni e le iniziative internazionali, sulla base dell’interesse comune, del
(26) Xxxx’intento di approfondire la relazione tra scienza e società e massimizzare i benefici delle loro interazioni, il programma dovrebbe favorire un impegno dei cittadini e delle organizzazioni della società civile a partecipare e collaborare alla progettazione e alla creazione di programmi di ricerca e innovazione responsabili, promuovendo l’educazione scientifica, rendendo le conoscenze scientifiche accessibili al pubblico e agevolando la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile alle sue attività. Il programma dovrebbe perseguire queste finalità in modo trasversale e tramite attività specifiche nell’ambito della parte “Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca”. Per generare e mantenere sostegno pubblico al programma, il coinvolgimento dei cittadini e della società civile nel contesto della ricerca e dell’innovazione andrebbe abbinato ad attività di sensibilizzazione pubblica. Il programma dovrebbe inoltre tendere a eliminare gli ostacoli e incoraggiare le sinergie tra la scienza, la tecnologia, la cultura e le arti per ottenere un’innovazione sostenibile di nuova qualità.
(27) Ai sensi dell’articolo 349 del TFUE, le regioni ultraperiferiche dell’Unione hanno diritto a misure specifiche (tenendo conto della loro situazione strutturale, sociale ed economica) riguardanti le condizioni di accesso ai programmi orizzontali dell’Unione. Il programma dovrebbe quindi tenere conto delle caratteristiche specifiche di tali regioni in linea con la comunicazione della Commissione “Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE” (COM (2017) 623 final), accolta con favore dal Consiglio il 12 aprile 2018.
(28) È opportuno che le attività sviluppate nell’ambito del programma mirino a eliminare le disparità di genere e a promuovere la parità tra donne e uomini nei settori di ricerca e innovazione, conformemente agli articoli 2 e 3 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 8 del TFUE. La dimensione di genere dovrebbe essere adeguatamente integrata nei contenuti della ricerca e dell’innovazione e seguita in tutte le fasi del ciclo di ricerca.
(29) Alla luce delle specificità del settore industriale della difesa, è opportuno stabilire disposizioni dettagliate relative ai finanziamenti dell’Unione a favore di progetti di ricerca nel settore della difesa nel quadro del regolamento [che istituisce il Fondo europeo per la difesa]16, che stabilisce le norme in materia di partecipazione applicabili alla ricerca in tale settore. Le attività di ricerca e innovazione svolte nel quadro del Fondo europeo per la difesa dovrebbero riguardare esclusivamente le applicazioni nel settore della difesa.
(30) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma. L’importo indicato per il programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera
a), deve costituire il riferimento privilegiato, ai sensi del [riferimento da aggiornare, se del caso, in base al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria17], per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.
(31) Salvo disposizioni contrarie, al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) n. [il nuovo regolamento finanziario] (il “regolamento finanziario”). Esso stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all’assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.
(32) In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio18, ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9519, (Euratom, CE) n. 2185/96 20 e (UE) 2017/193921 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano protetti attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l’imposizione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati che incidono sugli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio22. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla protezione degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.
17 Riferimento da aggiornare: GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. L’accordo è disponibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2013:373:TOC.
18 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (XXXX) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
19 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
20 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
21 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”) (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).
22 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(33) A norma [riferimento da aggiornare, se del caso, in base a una nuova decisione sui PTOM: dell’articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio23], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d’oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.
(34) A norma dei paragrafi 22 e 23 dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del
13 aprile 2016, è necessario valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte attraverso specifiche prescrizioni di monitoraggio, evitando al contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per raccogliere elementi di prova degli effetti della legislazione sul terreno.
(35) Per poter integrare o modificare gli indicatori delle modalità di impatto, ove ritenuto necessario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(36) La coerenza e le sinergie tra il programma Orizzonte Europa e il programma spaziale dell’UE promuoveranno un settore spaziale europeo competitivo a livello mondiale e innovativo; rafforzeranno l’autonomia dell’Europa in termini di accesso allo spazio e utilizzo di quest’ultimo in un contesto sicuro, e potenzieranno il ruolo guida a livello mondiale dell’Europa. Le soluzioni innovative nell’ambito di Orizzonte Europa saranno sostenute da dati e servizi messi a disposizione dal programma spaziale.
(37) Le norme in materia di partecipazione e diffusione dovrebbero riflettere adeguatamente le esigenze del programma, tenendo conto delle preoccupazioni espresse e delle raccomandazioni formulate dai vari portatori di interessi.
(38) Le norme comuni nell’ambito dell’intero programma dovrebbero garantire un quadro coerente che agevoli la partecipazione ai programmi sostenuti finanziariamente dal bilancio del programma, compresa la partecipazione a programmi gestiti da organismi di finanziamento quali l’EIT, imprese comuni o qualsiasi altra struttura a norma dell’articolo 187 del TFUE e la partecipazione a programmi intrapresi dagli Stati membri a norma dell’articolo 185 del TFUE. Ove giustificato, si dovrebbe assicurare la flessibilità necessaria per adottare norme specifiche.
(39) Le azioni che rientrano nell’ambito di applicazione del programma dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tali azioni dovrebbero essere conformi a
23 Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea (“Decisione sull’associazione d’oltremare”) ( GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
tutti gli obblighi legali, compreso il diritto internazionale, e a tutte le pertinenti comunicazioni della Commissione, quali la comunicazione della Commissione del 28 giugno 201324, nonché ai principi etici, tra i quali evitare qualsiasi violazione dell’integrità della ricerca. L’articolo 13 del TFUE dovrebbe essere tenuto in considerazione anche nelle attività di ricerca e l’impiego di animali nella ricerca e nella sperimentazione dovrebbe essere ridotto, con l’obiettivo finale di sostituirlo con altri metodi.
(40) Conformemente agli obiettivi di cooperazione internazionale di cui agli articoli 180 e 186 del TFUE, è opportuno promuovere la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e di organizzazioni internazionali. L’attuazione del programma dovrebbe essere conforme alle misure adottate in conformità agli articoli 75 e 215 del TFUE e dovrebbe essere conforme al diritto internazionale. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all’autonomia o alla sicurezza dell’Unione, la partecipazione ad azioni specifiche del programma può essere limitata alle sole entità stabilite negli Stati membri o alle entità stabilite in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri.
(41) Tenendo conto dell’importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 25% delle spese di bilancio dell’UE al sostegno degli obiettivi climatici.
(42) Al presente regolamento si applicano le regole adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 106 bis del trattato Euratom. Tali norme sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell’articolo 322 del TFUE riguardano altresì la protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, dato che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE.
(43) L’uso di informazioni sensibili preesistenti o l’accesso a risultati sensibili da parte di persone non autorizzate può avere ripercussioni negative sugli interessi dell’Unione o di uno o più Stati membri. Il trattamento dei dati riservati e delle informazioni classificate dovrebbe pertanto essere disciplinato da tutto il pertinente diritto dell’Unione, inclusi i regolamenti interni delle istituzioni, come la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE.
(44) È necessario stabilire le condizioni minime di partecipazione, sia come regola generale in base alla quale il consorzio dovrebbe includere almeno un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro sia per quanto concerne le specificità di particolari tipi di azioni nell’ambito del programma.
(45) È opportuno stabilire i termini e le condizioni dei finanziamenti concessi dall’Unione ai partecipanti alle azioni nell’ambito del programma. Le sovvenzioni dovrebbero essere attuate tenendo conto di tutte le forme di finanziamento previste dal
24 GU C 205 del 19.7.2013, pag. 9.
regolamento finanziario, comprese le somme forfettarie, i tassi fissi o i costi unitari, nell’ottica di un’ulteriore semplificazione.
(46) Nel presente regolamento i tassi di rimborso sono indicati come valori massimi, al fine di soddisfare il principio di cofinanziamento.
(47) Conformemente al regolamento finanziario, il programma dovrebbe costituire la base per una più vasta accettazione delle prassi abituali di contabilità analitica dei beneficiari per quanto riguarda i costi di personale e i costi unitari di beni e servizi fatturati internamente.
(48) È opportuno semplificare ulteriormente l’attuale sistema di rimborso dei costi effettivi di personale, secondo l’approccio della retribuzione basata sul progetto sviluppato nell’ambito di Orizzonte 2020, e allinearlo meglio al regolamento finanziario.
(49) Il fondo di garanzia per i partecipanti, istituito nel quadro di Orizzonte 2020 e gestito dalla Commissione, si è rivelato un importante meccanismo di salvaguardia che riduce i rischi associati agli importi dovuti e non rimborsati da partecipanti inadempienti. Pertanto è opportuno mantenere il fondo di garanzia per i beneficiari, ribattezzato Meccanismo di mutua assicurazione (il “meccanismo”) ed estenderlo anche ad altri organismi di finanziamento, in particolare alle iniziative a norma dell’articolo 185 del TFUE. Il meccanismo dovrebbe essere aperto ai beneficiari di altri programmi dell’Unione in gestione diretta.
(50) È opportuno stabilire le norme che disciplinano lo sfruttamento e la diffusione dei risultati al fine di garantire che i beneficiari proteggano, sfruttino, diffondano e offrano accesso a tali risultati nel modo opportuno. Si dovrebbe dare maggiore risalto allo sfruttamento dei risultati, in particolare nell’Unione. Durante l’azione e dopo la sua conclusione, i beneficiari dovrebbero aggiornare i piani e le attività riguardanti lo sfruttamento e la diffusione dei risultati conseguiti.
(51) È opportuno mantenere gli elementi essenziali del sistema di valutazione e selezione delle proposte del precedente programma Orizzonte 2020, compreso l’accento posto sull’eccellenza. Le proposte dovrebbero continuare a essere selezionate sulla base della valutazione svolta da esperti indipendenti. Ove opportuno, occorre tenere conto della necessità di garantire la coerenza generale del portafoglio di progetti.
(52) Si dovrebbe prevedere un più vasto riconoscimento reciproco delle revisioni contabili e delle valutazioni, anche con altri programmi dell’Unione, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari dei fondi dell’Unione. Il riconoscimento reciproco dovrebbe essere espressamente previsto considerando anche altri elementi di garanzia, come gli audit dei sistemi e dei processi.
(53) Le sfide specifiche nel settore della ricerca e dell’innovazione dovrebbero essere affrontate mediante l’attribuzione di premi, se opportuno anche comuni o congiunti, organizzati dalla Commissione o dall’organismo di finanziamento con altri organismi dell’Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti giuridici senza scopo di lucro.
(54) I tipi di finanziamento e i metodi di attuazione di cui alla presente decisione saranno scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Per le sovvenzioni, è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte Europa” (il “programma”) e stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione dei risultati applicabili alle azioni indirette condotte nell’ambito del programma.
2. Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
3. Il programma è attuato mediante:
(a) il programma specifico istituito dalla decisione …/…/UE25, che comprende un contributo finanziario all’EIT;
(b) il programma specifico di ricerca nel settore della difesa istituito dal regolamento …/…/UE.
4. Salvo disposizioni contrarie espressamente previste, i termini “Orizzonte Europa”, “programma” e “programma specifico” utilizzati nel presente regolamento si riferiscono a contenuti attinenti unicamente al programma specifico di cui al paragrafo 3, lettera a).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1) "infrastrutture di ricerca": le strutture che forniscono risorse e servizi usati dalle comunità di ricerca per condurre ricerca e stimolare l’innovazione nei rispettivi settori. La definizione comprende le risorse umane associate, le attrezzature o serie di strumenti principali; le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o infrastrutture di dati scientifici; i sistemi di dati e calcolo, le reti di comunicazione e qualsiasi altra infrastruttura di natura unica e accessibile a utenti esterni, essenziale per raggiungere l’eccellenza nel settore della ricerca e dell’innovazione. Se del caso, esse possono essere utilizzate al di là dell’ambito della ricerca, ad esempio per scopi educativi o di servizio pubblico, e possono essere “ubicate in un unico sito”, “virtuali” o “distribuite”.
(2) “strategia di specializzazione intelligente”: una strategia di specializzazione intelligente come definita dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio26 e che soddisfa le condizioni abilitanti stabilite nel regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni];
(3) “partenariato europeo”: un’iniziativa con la quale l’Unione e i partner del settore pubblico e/o privato (quali l’industria, le organizzazioni di ricerca, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e le organizzazioni della società civile, incluse le fondazioni) si impegnano a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l’attuazione di un programma di attività di ricerca e innovazione, comprese quelle relative allo sfruttamento commerciale o all’adozione di politiche o normative;
(4) “accesso aperto”: la pratica che consiste nell’offrire all’utente finale l’accesso gratuito online ai risultati della ricerca derivanti dalle azioni finanziate in applicazione del programma, in particolare le pubblicazioni scientifiche e i dati della ricerca;
(5) “missione”: un portafoglio di azioni volte a conseguire entro un periodo prestabilito un obiettivo misurabile e un impatto in termini di scienza e tecnologia, società e cittadini che non si potrebbero ottenere mediante singole azioni;
(6) “appalti pre-commerciali”: appalti di servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali;
(7) “appalti pubblici per soluzioni innovative”: una procedura d’appalto in cui le amministrazioni aggiudicatrici agiscono come clienti di lancio di beni e servizi innovativi che non sono ancora disponibili su base commerciale a larga scala e che può includere prove di conformità;
(8) “diritti di accesso”: i diritti di utilizzare risultati o conoscenze preesistenti;
(9) “conoscenze preesistenti”: i dati, le competenze o le informazioni, di qualsiasi forma o natura tangibile o intangibile, compresi i diritti quali i diritti di proprietà intellettuale, che sono: i) detenuti dai beneficiari prima della loro adesione all’azione;
ii) identificati dai beneficiari per iscritto in qualsiasi modo e necessari per attuare l’azione o sfruttarne i risultati;
(10) “diffusione”: la comunicazione al pubblico dei risultati con qualsiasi modalità adeguata (diversa dalla tutela o dallo sfruttamento dei risultati), ivi comprese le pubblicazioni scientifiche su qualsiasi mezzo;
(11) “sfruttamento”: l’utilizzazione dei risultati in ulteriori attività di ricerca e innovazione diverse da quelle rientranti nell’azione in questione, o al fine di progettare, creare, fabbricare e commercializzare un prodotto o un processo o per creare e prestare un servizio o per attività di standardizzazione;
(12) “condizioni eque e ragionevoli”: condizioni appropriate, comprese eventuali condizioni finanziarie o condizioni a titolo gratuito, tenendo conto delle circostanze
26 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale dei risultati o delle conoscenze preesistenti di cui si chiede l’accesso e/o la portata, la durata o ogni altra caratteristica dello sfruttamento previsto;
(13) “organismo di finanziamento”: un ente o un’organizzazione, diversi dalla Commissione, di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, cui la Commissione ha affidato compiti di esecuzione del bilancio nell’ambito del programma;
(14) “organizzazione internazionale di ricerca europea”: un’organizzazione internazionale i cui membri sono per la maggior parte Stati membri o paesi associati e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;
(15) “soggetto giuridico”: la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell’Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un’entità non avente personalità giuridica di cui all’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
(16) “soggetto giuridico senza scopo di lucro”: un soggetto giuridico che per forma giuridica non ha scopo di lucro o ha l’obbligo giuridico o statutario di non distribuire profitti ai propri azionisti o singoli membri;
(17) “impresa a media capitalizzazione”: una società che non è una micro, piccola e media impresa (“PMI”), quale definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione27, il cui numero di dipendenti non supera le 3 000 unità, calcolate conformemente al titolo I, articoli 3, 4, 5 e 6, dell’allegato di detta raccomandazione;
(18) “risultati”: qualsiasi effetto intangibile o tangibile dell’azione, per esempio dati, competenze o informazioni, indipendentemente dalla loro forma o natura, che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto collegato ad essi, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;
(19) “marchio di eccellenza”: un marchio certificato attribuito alle proposte che superano tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma di lavoro, ma che non hanno potuto essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente attribuita all’invito nell’ambito del programma di lavoro;
(20) “programma di lavoro”: il documento adottato dalla Commissione per l’attuazione del programma specifico28 conformemente al relativo articolo 12 o il documento equivalente, in termini di contenuti e struttura, adottato da un organismo di finanziamento;
(21) “anticipo rimborsabile”: la parte di un finanziamento misto di Orizzonte Europa o del CEI corrispondente a un prestito ai sensi del titolo X del regolamento finanziario, ma concesso direttamente dall’Unione, senza scopo di lucro, per coprire i costi delle attività corrispondenti a un’azione di innovazione, che il beneficiario è tenuto a rimborsare all’Unione alle condizioni previste dal contratto;
(22) “contratto”: l’accordo concluso tra la Commissione o un organismo di finanziamento con un soggetto giuridico che attua un’azione di innovazione e diffusione sul mercato e beneficia di un finanziamento misto di Orizzonte Europa o del CEI;
28 GU ….
(23) “informazioni classificate”: informazioni classificate UE, quali definite all’articolo 3 della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, nonché informazioni classificate degli Stati membri, dei paesi terzi con i quali l’Unione ha concluso un accordo in materia di sicurezza e delle organizzazioni internazionali con le quali l’Unione ha concluso un accordo in materia di sicurezza;
(24) “operazione di finanziamento misto”: le azioni sostenute dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori.
(25) “finanziamento misto di Orizzonte Europa o del CEI”: un sostegno finanziario unico a un’azione di innovazione e diffusione sul mercato, costituito dalla combinazione specifica di una sovvenzione o un anticipo rimborsabile con una partecipazione al capitale.
Articolo 3
Obiettivi del programma
1. L’obiettivo generale del programma è generare un impatto scientifico, economico e sociale attraverso gli investimenti dell’Unione nel campo della ricerca e dell’innovazione, al fine di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’Unione e promuoverne la competitività, anche nel suo settore industriale, realizzare le priorità strategiche dell’Unione e contribuire ad affrontare le sfide globali, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
(a) sostenere la creazione e la diffusione di nuove conoscenze, competenze, tecnologie e soluzioni di alta qualità in risposta alle sfide globali;
(b) rafforzare l’impatto della ricerca e dell’innovazione nell’elaborazione, nel sostegno e nell’attuazione delle politiche dell’Unione e sostenere l’adozione di soluzioni innovative nel settore industriale e nella società al fine di affrontare le sfide globali;
(c) promuovere tutte le forme di innovazione, comprese quelle pionieristiche, e rafforzare la diffusione sul mercato di soluzioni innovative,
(d) ottimizzare l’attuazione del programma per ottenere un impatto maggiore nell’ambito di uno Spazio europeo della ricerca rafforzato.
Articolo 4
Struttura del programma
1. La struttura del programma è suddivisa nelle parti seguenti, che contribuiscono agli obiettivi generale e specifici di cui all’articolo 3:
(1) il pilastro I, “Scienza aperta”, persegue l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), ma sostiene anche gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c), e comprende le seguenti componenti:
(a) il Consiglio europeo della ricerca (CER);
(b) le azioni Xxxxx Xxxxxxxxxx-Xxxxx;
(c) le infrastrutture di ricerca;
(2) il pilastro II, “Sfide globali e competitività industriale”, persegue l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), ma sostiene anche gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e c), e comprende le seguenti componenti:
(a) polo tematico “Sanità”,
(b) polo tematico “Società inclusiva e sicura”,
(c) polo tematico “Digitale e industria”,
(d) polo tematico “Clima, energia e mobilità”,
(e) polo tematico “Prodotti alimentari e risorse naturali”,
(f) azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC);
(3) il pilastro III, “Innovazione aperta”, persegue l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), ma sostiene anche gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e comprende le seguenti componenti:
(a) il Consiglio europeo per l’innovazione (CEI);
(b) gli ecosistemi europei dell’innovazione,
(c) l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT);
(4) la parte “Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca” persegue l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), ma sostiene anche gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e comprende le seguenti componenti:
(a) “condivisione dell’eccellenza”;
(b) “riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione”.
2. Le grandi linee delle attività sono stabilite nell’allegato I.
Articolo 5
Ricerca nel settore della difesa
1. Le attività da svolgere nell’ambito del programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), e stabilite nel regolamento … che istituisce il Fondo europeo per la difesa sono attività di ricerca che riguardano esclusivamente le applicazioni nel settore della difesa, con l’obiettivo di promuovere la competitività, l’efficienza e l’innovazione di tale settore.
2. Il presente regolamento non si applica al programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), fatto salvo il presente articolo, l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 9, paragrafo 1.
Articolo 6
Attuazione e forme di finanziamento dell’UE
1. Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di finanziamento di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2. Il programma può concedere finanziamenti alle azioni indirette in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni (incluse le sovvenzioni di funzionamento), premi e appalti. Può anche erogare fondi sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito delle operazioni di finanziamento misto.
3. Alle azioni indirette si applicano le norme in materia di partecipazione e diffusione stabilite nel presente regolamento.
4. I principali tipi di azione da attuare nell’ambito del programma sono stabiliti e definiti nell’allegato II. Tutte le forme di finanziamento sono usate in modo flessibile per tutti gli obiettivi del programma e il loro uso è determinato in funzione delle esigenze e delle caratteristiche di ogni particolare obiettivo.
5. Il programma sostiene inoltre le azioni dirette intraprese dal JRC. Qualora tali azioni contribuiscano alle iniziative istituite a norma dell’articolo 185 o dell’articolo 187 del TFUE, tali contributi non sono considerati parte del contributo finanziario stanziato per tali iniziative.
6. L’attuazione del programma specifico29 si basa su una pianificazione strategica pluriennale e trasparente delle attività di ricerca e innovazione, in particolare per il pilastro “Sfide globali e competitività industriale”, previa consultazione dei portatori di interessi sulle priorità, sui tipi appropriati di azioni e sulle forme di attuazione da utilizzare. In tal modo si assicura l’allineamento con altri programmi pertinenti dell’Unione.
7. Le attività di Orizzonte Europa sono realizzate in primo luogo attraverso inviti a presentare proposte, alcuni dei quali sono organizzati come elementi delle missioni e dei partenariati europei.
8. Le attività di ricerca e innovazione svolte nell’ambito di Orizzonte Europa riguardano le applicazioni civili.
9. Il programma garantisce l’effettiva promozione della parità di genere e della dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell’innovazione. Si presta un’attenzione particolare per assicurare l’equilibrio di genere, a seconda della situazione nel settore della ricerca e dell’innovazione interessato, in seno ai comitati di valutazione e a organismi quali i gruppi di esperti.
Articolo 7
Missioni
1. Le missioni sono programmate nell’ambito del pilastro “Sfide globali e competitività industriale”, ma possono beneficiare anche di azioni svolte nell’ambito di altre parti del programma.
29 …
2. Le missioni sono attuate conformemente all’articolo 5 del programma specifico. La valutazione è effettuata in conformità all’articolo 26.
3. Le missioni:
(a) hanno un chiaro valore aggiunto europeo e contribuiscono a raggiungere le priorità dell’Unione;
(b) sono audaci e stimolanti e hanno quindi grande rilevanza sociale o economica;
(c) indicano una direzione chiara e sono mirate, misurabili e circoscritte nel tempo;
(d) sono incentrate su attività di ricerca e innovazione ambiziose ma realistiche;
(e) stimolano l’attività in tutte le discipline, in tutti i settori e da parte di tutti gli attori;
(f) sono aperte a soluzioni multiple “dal basso verso l’alto”.
Articolo 8
Partenariati europei
1. Alcune parti di Orizzonte Europa possono essere attuate per mezzo dei partenariati europei. La partecipazione dell’Unione ai partenariati europei può assumere una delle seguenti forme:
(a) partecipazione a partenariati istituiti sulla base di protocolli d’intesa e/o accordi contrattuali fra la Commissione e i partner di cui all’articolo 2, paragrafo 3, nei quali sono specificati gli obiettivi del partenariato, i relativi impegni dei partner in termini di contributi finanziari e/o in natura, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto e i prodotti da realizzare. Nell’ambito di tali partenariati sono individuate attività di ricerca e innovazione complementari che sono realizzate dai partner e dal programma (partenariati europei co- programmati);
(b) partecipazione e contributo finanziario a un programma di attività di ricerca e innovazione, sulla base dell’impegno dei partner di fornire contributi finanziari e in natura e di integrare le loro attività pertinenti mediante un’azione di co- finanziamento del programma (partenariati europei co-finanziati);
(c) partecipazione e contributo finanziario a programmi di ricerca e innovazione intrapresi da diversi Stati membri a norma dell’articolo 185 del TFUE, o da organismi istituiti a norma dell’articolo 187 del TFUE, quali le imprese comuni, o dalle comunità della conoscenza e dell’innovazione dell’EIT conformemente al [regolamento EIT] (partenariati europei istituzionalizzati), da attuare soltanto nel caso in cui le altre forme di partenariato non conseguirebbero gli obiettivi o non genererebbero gli impatti necessari previsti e se giustificato da una prospettiva a lungo termine e da un grado elevato di integrazione, compresa la gestione centrale di tutti i contributi finanziari.
2. I partenariati europei:
(a) sono istituiti nei casi in cui consentono di conseguire gli obiettivi di Orizzonte Europa con maggiore efficacia rispetto alla sola Unione;
(b) rispettano i principi di valore aggiunto dell’Unione, trasparenza, apertura, impatto, effetto moltiplicatore, impegno finanziario a lungo termine di tutte le
parti interessate, flessibilità, coerenza e complementarità con le iniziative dell’Unione, locali, regionali, nazionali e internazionali;
(c) hanno durata limitata e comprendono le condizioni per la graduale soppressione dei finanziamenti nell’ambito del programma.
Le disposizioni e i criteri in materia di selezione, attuazione, monitoraggio, valutazione e soppressione graduale dei finanziamenti sono stabilite nell’allegato III.
Articolo 9
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma quadro nel periodo 2021- 2027 è di 94 100 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l’importo per il programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.
2. La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1, prima metà della frase, è la seguente:
(a) 25 800 000 000 EUR per il pilastro I “Scienza aperta” nel periodo 2021-2027, di cui:
(0) 00 000 000 000 EUR per il Consiglio europeo della ricerca;
(0) 0 000 000 000 EUR per le azioni Xxxxx Xxxxxxxxxx-Xxxxx;
(0) 0 000 000 000 EUR per le infrastrutture di ricerca;
(b) 52 700 000 000 EUR per il pilastro II “Sfide globali e competitività industriale” nel periodo 2021-2027, di cui:
(0) 0 000 000 000 EUR per il polo tematico “Sanità”;
(0) 0 000 000 000 EUR per il polo tematico “Società inclusiva e sicura”;
(0) 00 000 000 000 EUR per il polo tematico “Digitale e industria”;
(0) 00 000 000 000 EUR per il polo tematico “Clima, energia e mobilità”;
(0) 00 000 000 000 EUR per il polo tematico “Prodotti alimentari e risorse naturali”;
(0) 0 000 000 000 EUR per le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC) nel periodo 2021-2027;
(c) 13 500 000 000 EUR per il pilastro III “Innovazione aperta” nel periodo 2021- 2027, di cui:
(0) 00 000 000 000 EUR per il Consiglio europeo per l’innovazione, compresi fino a 500 000 000 EUR per gli ecosistemi europei dell’innovazione;
(0) 0 000 000 000 EUR per l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT);
(d) 2 100 000 000 EUR per la Parte “Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca” nel periodo 2021-2027, di cui:
(0) 0 000 000 000 EUR per la “condivisione dell’eccellenza”;
(0) 000 000 000 EUR per “riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione” nel periodo 2021-2027.
3. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell’ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 10%. Non sono ammessi scostamenti analoghi per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera b), punto (6), del presente articolo e l’importo totale stabilito per la Parte “Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca” di cui al paragrafo 2, del presente articolo.
4. L’importo di cui al paragrafo 1, prima metà della frase, può finanziare anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie per la gestione e l’attuazione del programma, comprese tutte le spese amministrative, nonché per la valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma.
5. Al fine di consentire la gestione di azioni non ancora concluse al 31 dicembre 2027, gli stanziamenti a copertura delle spese di cui al paragrafo 4 possono, se del caso, essere iscritti nel bilancio dopo il 2027.
6. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
7. Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell’ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1º gennaio 2021.
8. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente e trasferibili a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) XX […regolamento recante disposizioni comuni], possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente in conformità all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c), del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
9. Il programma Orizzonte Europa è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dell’Unione. L’allegato I contiene un elenco non esaustivo di xxxxxxxx con altri programmi di finanziamento dell’Unione.
Articolo 10
Accesso aperto e dati aperti
1. L’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate nell’ambito del programma è assicurato conformemente all’articolo 35, paragrafo 3. È assicurato l’accesso aperto ai dati di ricerca secondo il principio “il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario”. È incoraggiato l’accesso aperto ad altri prodotti della ricerca.
2. È assicurata la gestione responsabile dei dati di ricerca in linea con i principi FAIR, cioè i dati devono essere “reperibili”, “accessibili”, “interoperabili” e “riutilizzabili.
3. Sono promosse le pratiche di scienza aperta che vanno al di là dell’accesso aperto ai prodotti della ricerca e la gestione responsabile dei dati di ricerca.
Articolo 11
Finanziamenti complementari e combinati
Le azioni che hanno ricevuto un “marchio di eccellenza” o che soddisfano le seguenti condizioni cumulative e comparative:
a) sono state valutate nell’ambito di un invito a presentare proposte relativo al programma;
b) rispettano i requisiti qualitativi minimi di detto xxxxxx;
c) non possono essere finanziate nell’ambito di detto invito a causa di vincoli di bilancio;
possono beneficiare di un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a norma dell’articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni], o dell’articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. Si applicano le norme del Fondo che fornisce il sostegno.
Articolo 12
Paesi terzi associati al programma
1. Il programma è aperto all’associazione dei seguenti paesi terzi:
(a) i membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo SEE;
(b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;
(c) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;
(d) i paesi terzi e i territori che soddisfano tutti i criteri in appresso:
i. possesso di una buona capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione;
ii. impegno a favore di un’economia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, con il sostegno di istituzioni democratiche;
iii. promozione attiva di politiche intese a migliorare il benessere socio- economico dei cittadini.
L’associazione al programma di ciascun paese terzo di cui alla lettera d) avviene alle condizioni previste da un accordo specifico riguardante la partecipazione del paese terzo a qualsiasi programma dell’Unione, purché l’accordo:
– garantisca un giusto equilibrio per quanto riguarda i contributi e i benefici del paese terzo partecipante ai programmi dell’Unione;
– stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e dei relativi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;
– non conferisca al paese terzo potere decisionale sul programma;
– garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.
2. L’ambito di applicazione dell’associazione al programma di ogni paese terzo tiene in considerazione l’obiettivo di promuovere la crescita economica nell’Unione attraverso l’innovazione. Di conseguenza, fatta eccezione per i paesi membri del SEE, i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, alcune parti del programma possono essere escluse da un accordo di associazione di un determinato paese.
3. Ove opportuno, l’accordo di associazione disciplina la partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti nell’Unione ai programmi equivalenti dei paesi associati, conformemente alle condizioni ivi indicate.
4. Le condizioni che determinano il livello del contributo finanziario garantiscono una correzione automatica di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all’importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma.
Titolo II
Norme in materia di partecipazione e diffusione
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 13
Organismi di finanziamento e azioni dirette del JRC
1. Gli organismi di finanziamento possono scostarsi dalle norme stabilite nel presente titolo soltanto se previsto dall’atto di base che istituisce l’organismo di finanziamento
o gli affida compiti di esecuzione del bilancio o, per gli organismi di finanziamento di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii) o v), del regolamento finanziario, se è previsto dalla convenzione di finanziamento e le loro esigenze operative specifiche o la natura dell’azione lo richiedono.
2. Le norme stabilite nel presente titolo non si applicano alle azioni dirette intraprese dal JRC.
Articolo 14
Azioni ammissibili
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, soltanto le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.
Non sono finanziati i seguenti ambiti di ricerca:
a) le attività finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi;
c) le attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l’approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.
2. La ricerca sulle cellule staminali umane, allo stato adulto ed embrionale, può essere finanziata, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica, sia del contesto giuridico esistente negli Stati membri interessati. Non è concesso alcun finanziamento alle attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri. Non sono finanziate attività in uno Stato membro nel quale tali attività siano proibite.
3. Gli ambiti di ricerca di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere soggetti a riesame nel contesto della valutazione intermedia di cui all’articolo 47, paragrafo 2, alla luce dei progressi scientifici.
Articolo 15
Norme etiche
1. Le azioni svolte nell’ambito del programma rispettano i principi etici e la pertinente normativa nazionale, dell’Unione e internazionale, fra cui la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e relativi protocolli aggiuntivi.
Si presta particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto al rispetto della vita privata, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all’integrità fisica e mentale della persona umana, al diritto a non subire discriminazioni e all’esigenza di garantire elevati livelli di protezione della salute umana.
2. I soggetti che partecipano all’azione forniscono:
(a) un’autovalutazione etica in cui sono identificate e descritte tutte le questioni etiche prevedibili connesse all’obiettivo, all’attuazione e all’impatto potenziale
30 Le ricerche concernenti il trattamento del tumore delle gonadi possono beneficiare di finanziamenti.
delle attività da finanziare, compresa una conferma della conformità al paragrafo 1 e una descrizione del modo in cui sarà assicurata;
(b) la conferma che le attività rispetteranno il codice di condotta europeo per l’integrità della ricerca pubblicato da All European Academies e che non sarà svolta alcuna attività esclusa dai finanziamenti;
(c) per le attività svolte al di fuori dell’Unione, la conferma che le attività in questione sarebbero state autorizzate in uno Stato membro; e
(d) per le attività che prevedono l’utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale, ove opportuno, una descrizione dettagliata delle misure in materia di licenze e controllo che saranno adottate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, nonché delle autorizzazioni etiche da ottenere prima dell’avvio delle attività in questione.
3. Le proposte sono sistematicamente vagliate al fine di individuare le azioni che sollevano questioni etiche gravi o complesse e di sottoporle a una valutazione etica. La valutazione etica è effettuata dalla Commissione, a meno che non sia delegata all’organismo di finanziamento. La valutazione etica è obbligatoria per le azioni che comportano l’utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale o di embrioni umani. Gli esami e le valutazioni etiche sono svolte con il sostegno di esperti in materia. La Commissione e gli organismi di finanziamento garantiscono la massima trasparenza possibile delle procedure riguardanti gli aspetti etici.
4. Le entità partecipanti all’azione ottengono tutte le approvazioni o altri documenti obbligatori dai pertinenti comitati etici nazionali o locali, o da altri organismi quali le autorità di protezione dei dati, prima dell’avvio delle attività in questione. Tali documenti sono conservati in archivio e forniti, su richiesta, alla Commissione o all’organismo di finanziamento.
5. Se del caso, la Commissione o l’organismo di finanziamento effettua controlli etici. Per le questioni etiche gravi o complesse, i controlli sono svolti dalla Commissione, a meno che non siano delegati all’organismo di finanziamento.
I controlli etici sono svolti con il sostegno di esperti in materia.
6. Le azioni non ammissibili sotto il profilo etico possono essere respinte o interrotte in qualsiasi momento.
Articolo 16
Sicurezza
1. Le azioni svolte nell’ambito del programma rispettano le norme applicabili in materia di sicurezza, in particolare le norme in materia di protezione delle informazioni classificate contro la divulgazione non autorizzata, comprese le pertinenti normative nazionali e dell’Unione. Nel caso di ricerche svolte al di fuori dell’Unione che utilizzano e/o generano informazioni classificate, oltre al rispetto di tali prescrizioni, è necessario che sia stato concluso un accordo in materia di sicurezza tra l’Unione e il paese terzo in cui sono svolte le ricerche.
2. Ove opportuno, le proposte comprendono un’autovalutazione di sicurezza in cui sono identificate le questioni attinenti alla sicurezza ed è descritto il modo in cui tali questioni saranno affrontate al fine di rispettare la pertinente normativa nazionale e dell’Unione.
3. Ove opportuno, la Commissione o l’organismo di finanziamento svolge un’analisi della sicurezza delle proposte che sollevano questioni di sicurezza.
4. Ove opportuno, le azioni rispettano le disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2015/444 e le relative norme di attuazione.
5. Le entità partecipanti all’azione garantiscono la protezione contro la divulgazione non autorizzata di informazioni classificate usate e/o generate nell’ambito dell’azione. Essi presentano prova del nullaosta di sicurezza del personale e/o della struttura da parte delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza, prima dell’avvio delle attività in questione.
6. Se gli esperti esterni sono chiamati ad occuparsi di informazioni classificate, la loro nomina è subordinata a un appropriato nullaosta di sicurezza.
7. Se del caso, la Commissione o l’organismo di finanziamento può svolgere controlli di sicurezza.
8. Le azioni che non rispettano le norme in materia di sicurezza possono essere respinte o interrotte in qualsiasi momento.
CAPO II
Sovvenzioni
Articolo 17
Sovvenzioni
Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le sovvenzioni concesse nell’ambito del programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
Articolo 18
Entità ammissibili alla partecipazione
1. Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, o organizzazione internazionale può partecipare alle azioni nell’ambito del programma, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento unitamente a eventuali condizioni stabilite nel programma di lavoro o nell’invito a presentare proposte.
2. Le entità fanno parte di un consorzio comprendente almeno tre soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in un diverso Stato membro o paese associato, dei quali almeno uno è stabilito in uno Stato membro, tranne quando:
(a) il programma di lavoro preveda disposizioni diverse, ove giustificato;
(b) l’azione rientri fra quelle elencate ai paragrafi 3 e 4.
3. Le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), le azioni del Consiglio europeo per l’innovazione (CEI), le azioni di formazione e mobilità e le azioni di cofinanziamento del programma possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, uno dei quali deve essere stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.
4. Le azioni di coordinamento e sostegno possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, i quali possono essere stabiliti in uno Stato membro, in un paese associato o in un altro paese terzo.
5. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all’autonomia o alla sicurezza dell’Unione, il programma di lavoro può prevedere che la partecipazione sia limitata ai soli soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri.
6. Il programma di lavoro può prevedere criteri di ammissibilità aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti ai paragrafi 2, 3, 4 e 5, in funzione di esigenze politiche specifiche o della natura e degli obiettivi dell’azione, ivi compresi il numero di soggetti giuridici, la tipologia dei soggetti giuridici e il luogo di stabilimento.
7. Per le azioni che beneficiano di contributi a norma dell’articolo 9, paragrafo 8, la partecipazione è limitata a un solo soggetto giuridico stabilito nella giurisdizione dell’autorità di gestione delegante, se non diversamente convenuto con l’autorità di gestione e previsto nel programma di lavoro.
8. Ove indicato nel programma di lavoro, il Centro comune di ricerca può partecipare alle azioni.
9. Il Centro comune di ricerca, le organizzazioni internazionali europee di ricerca e i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione sono considerati stabiliti in uno Stato membro diverso da quelli in cui sono stabiliti gli altri soggetti giuridici partecipanti all’azione.
10. Per le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER) e le azioni di formazione e mobilità, le organizzazioni internazionali con sede in uno Stato membro o in un paese associato sono considerate stabilite in tale Stato membro o paese associato.
Articolo 19
Entità ammissibili al finanziamento
1. Possono essere ammesse al finanziamento le entità stabilite in uno Stato membro o in un paese associato.
Per le azioni che beneficiano di contributi a norma dell’articolo 9, paragrafo 8, possono essere ammesse al finanziamento proveniente da tali contributi soltanto le entità stabilite nella giurisdizione dell’autorità di gestione delegante.
2. Le entità stabilite in un paese terzo che non è associato al programma dovrebbero in linea di principio sostenere i costi della propria partecipazione. Tuttavia, per i paesi a basso o medio reddito e a titolo eccezionale per altri paesi terzi non associati al programma, esse potrebbero essere ammissibili al finanziamento in un’azione se:
(a) il paese terzo è indicato nel programma di lavoro adottato dalla Commissione; o
(b) la Commissione o l’organismo di finanziamento ritengono che la sua partecipazione sia necessaria ai fini della realizzazione dell’azione.
3. I soggetti collegati possono beneficiare del finanziamento di un’azione se sono stabiliti in uno Stato membro, un paese associato o un paese terzo indicato nel programma di lavoro adottato dalla Commissione.
Articolo 20
Inviti a presentare proposte
1. Per tutte le azioni, escluse le attività di transizione dello strumento Pathfinder del CEI, il contenuto degli inviti a presentare proposte è incluso nel programma di lavoro.
2. Per quanto riguarda le attività di transizione dello strumento Pathfinder del CEI:
(a) la pubblicazione e il contenuto degli inviti a presentare proposte sono determinati alla luce degli obiettivi e del bilancio stabilito nel programma di lavoro in relazione al portafoglio di azioni interessato;
(b) sovvenzioni di importo fisso non superiore a 50 000 EUR possono essere concesse, senza invito a presentare proposte, per la realizzazione di azioni urgenti di coordinamento e sostegno volte a rafforzare la comunità di beneficiari del portafoglio o a valutare possibili spin-off o potenziali innovazioni creatrici di mercati.
3. Gli inviti possono essere limitati allo sviluppo di attività aggiuntive o all’inserimento di partner supplementari nelle azioni esistenti, se necessario per conseguire i rispettivi obiettivi.
4. Non è necessario un invito a presentare proposte per le azioni di coordinamento e sostegno o le azioni di cofinanziamento del programma che:
(a) devono essere svolte dal Centro comune di ricerca o da soggetti giuridici indicati nel programma di lavoro e
(b) non rientrano nell’ambito di applicazione di un invito a presentare proposte.
5. Nel programma di lavoro sono specificati gli inviti per i quali sarà attribuito il “marchio di eccellenza”. Previa autorizzazione da parte del richiedente, le informazioni riguardanti la domanda e la valutazione possono essere condivise con le autorità di finanziamento interessate, subordinatamente alla conclusione di accordi di riservatezza.
Articolo 21
Inviti congiunti
La Commissione o l’organismo di finanziamento può pubblicare un invito congiunto a presentare proposte con:
(a) i paesi terzi, comprese le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche;
(b) le organizzazioni internazionali;
(c) i soggetti giuridici senza scopo di lucro.
Nel caso di un invito congiunto, sono stabilite procedure congiunte di selezione e valutazione delle proposte. Le procedure prevedono la partecipazione di un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte.
Articolo 22
Appalti pre-commerciali e appalti per soluzioni innovative
1. Le azioni possono comportare o avere per finalità primaria gli appalti pre- commerciali o gli appalti pubblici per soluzioni innovative effettuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/24/UE31, 2014/25/UE32 e 2009/81/CE33.
2. Le procedure di appalto:
(a) rispettano i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria, proporzionalità e le norme in materia di concorrenza;
(b) possono prevedere condizioni specifiche per gli appalti pre-commerciali, per esempio limitare il luogo di esecuzione delle attività appaltate al territorio degli Stati membri e dei paesi associati;
(c) possono autorizzare l’aggiudicazione di contratti multipli nell’ambito della stessa procedura (multiple sourcing); e
(d) prevedono l’assegnazione dei contratti all’offerente o agli offerenti economicamente più vantaggiosi assicurando al contempo l’assenza di conflitti di interessi.
3. Il contraente che produce risultati negli appalti pre-commerciali detiene almeno i diritti di proprietà intellettuale connessi. Le amministrazioni aggiudicatrici godono almeno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per il loro uso e del diritto di concedere, o esigere che le imprese partecipanti concedano, licenze non esclusive a terzi affinché sfruttino i risultati per conto dell’amministrazione aggiudicatrice a condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sub-licenze. Se un contraente non sfrutta commercialmente i risultati entro un determinato periodo successivo all’appalto pre-commerciale come indicato nel contratto, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporgli di trasferire la proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.
Articolo 23
Finanziamento cumulativo
Un’azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell’Unione può essere finanziata anche dal programma, purché tali contributi non riguardino le stesse spese. Le norme di ciascun programma dell’Unione contribuente si applicano al corrispondente contributo all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione e il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può
31 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.03.2014, pag. 65).
32 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
33 Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 0000/00/XX x 0000/00/XX (XX L 216 del 20.8.2009, pag. 76).
essere calcolato su base proporzionale conformemente ai documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.
Articolo 24
Criteri di selezione
1. In deroga all’articolo 198 del regolamento finanziario, è verificata soltanto la capacità finanziaria del coordinatore e soltanto se il finanziamento dell’Unione richiesto per l’azione è pari o superiore a 500 000 EUR.
2. Tuttavia, qualora vi sia motivo di dubitare della capacità finanziaria o sussista un rischio più elevato dovuto alla partecipazione a diverse azioni in corso finanziate dai programmi di ricerca e innovazione dell’Unione, la Commissione o l’organismo di finanziamento verifica la capacità finanziaria anche di altri richiedenti o dei coordinatori al di sotto della soglia di cui al paragrafo 1.
3. Se la capacità finanziaria è garantita a livello strutturale da un altro soggetto giuridico, è verificata la capacità finanziaria di quest’ultimo.
4. In caso di capacità finanziaria debole, la Commissione o l’organismo di finanziamento può condizionare la partecipazione del richiedente alla presentazione di una dichiarazione di responsabilità in solido da parte di un soggetto collegato.
5. Il contributo al Meccanismo di mutua assicurazione di cui all’articolo 33 è considerato una garanzia sufficiente ai sensi dell’articolo 152 del regolamento finanziario. Non possono essere accettate né imposte ai beneficiari garanzie o coperture aggiuntive.
Articolo 25
Criteri di attribuzione
1. Le proposte sono valutate sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:
(a) eccellenza;
(b) impatto;
(c) qualità ed efficienza dell’attuazione.
2. Per le proposte di azioni di ricerca di frontiera nell’ambito del CER si applica esclusivamente il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a).
3. Il programma di lavoro stabilisce ulteriori dettagli circa l’applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 e può specificare i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi.
Articolo 26
Valutazione
1. Le proposte sono valutate dal comitato di valutazione, il quale può essere:
– composto del tutto o in parte da esperti esterni indipendenti;
– composto da rappresentanti delle istituzioni o degli organismi dell’Unione di cui all’articolo 150 del regolamento finanziario.
Il comitato di valutazione può essere assistito da esterni indipendenti.
2. Ove necessario, il comitato di valutazione classifica le proposte che hanno superato le soglie applicabili in base:
– al punteggio ottenuto nella valutazione; e
– al contributo apportato al conseguimento di obiettivi politici specifici, compresa la costituzione di un portafoglio coerente di progetti.
Il comitato di valutazione può inoltre proporre adeguamenti concreti delle proposte, nella misura in cui sono necessari per garantire la coerenza del portafoglio.
Articolo 27
Procedura di riesame della valutazione
1. Un richiedente può richiedere il riesame della valutazione se ritiene che la procedura di valutazione pertinente non sia stata applicata correttamente alla sua proposta.
2. Il riesame della valutazione si applica unicamente agli aspetti procedurali della valutazione e non al merito della proposta.
3. Un riesame della valutazione non ritarda il processo di selezione delle proposte che non sono oggetto di riesame.
Articolo 28
Tempi per la concessione della sovvenzione
1. In deroga all’articolo 194, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario, si applicano i seguenti termini:
(a) per informare tutti i candidati dei risultati della valutazione della loro domanda, un termine massimo di cinque mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete;
(b) per firmare le convenzioni di sovvenzione con i candidati, un termine massimo di xxxx xxxx dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete.
2. Il programma di lavoro del CEI può stabilire termini più brevi.
3. In aggiunta alle deroghe di cui all’articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, i termini di cui al paragrafo 1 possono essere superati per le azioni del CER, per le missioni e qualora le azioni siano sottoposte a valutazione etica o di sicurezza.
Articolo 29
Attuazione della sovvenzione
1. Se un beneficiario non rispetta gli obblighi relativi all’attuazione tecnica dell’azione, gli altri beneficiari adempiono a tali obblighi senza ulteriori finanziamenti dell’Unione a meno che non siano espressamente esonerati da tale obbligo. La responsabilità finanziaria di ciascun beneficiario si limita ai suoi debiti, fatte salve le disposizioni relative al Meccanismo di mutua assicurazione.
2. La convenzione di sovvenzione può stabilire tappe fondamentali e relative rate di prefinanziamento. Qualora le tappe fondamentali non siano raggiunte, l’azione può essere sospesa, modificata o cessata.
3. L’azione può inoltre essere cessata qualora, per motivi scientifici, tecnologici o economici, i risultati attesi abbiano perso la loro rilevanza per l’Unione, compresa, nel caso del CEI e delle missioni, la loro pertinenza come parte del portafoglio di azioni.
Articolo 30
Tassi di finanziamento
1. Per tutte le attività finanziate nell’ambito di un’azione è applicato un unico tasso di finanziamento. Il tasso massimo è fissato nel programma di lavoro.
2. Il programma può rimborsare fino al 100% dei costi totali ammissibili di un’azione, con le seguenti eccezioni:
(a) azioni di innovazione; fino al 70% dei costi totali ammissibili, tranne per i soggetti giuridici senza scopo di lucro, nel cui caso il programma può rimborsare fino al 100% dei costi totali ammissibili;
(b) azioni di cofinanziamento del programma: almeno il 30% dei costi totali ammissibili e, in casi identificati e debitamente giustificati, fino al 70%.
3. I tassi di finanziamento stabiliti nel presente articolo si applicano anche in caso di azioni in cui il finanziamento a tasso fisso, costi unitari o somma forfettaria è fissato per la totalità o una parte dell’azione.
Articolo 31
Costi indiretti
1. I costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso fisso pari al 25% del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, del sostegno finanziario a terzi e di eventuali costi unitari o somme forfettarie comprendenti costi indiretti.
Se del caso, i costi indiretti compresi nei costi unitari o nelle somme forfettarie sono calcolati applicando il tasso fisso di cui al paragrafo 1, tranne nel caso dei costi unitari di beni e servizi fatturati internamente, che sono calcolati sulla base dei costi effettivi, conformemente alle prassi abituali di contabilità analitica dei beneficiari.
2. Tuttavia, se previsto nel programma di lavoro, i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di somma forfettaria o in base ai costi unitari.
Articolo 32
Costi ammissibili
1. In aggiunta ai criteri di cui all’articolo 197 del regolamento finanziario, per i beneficiari con retribuzione basata sul progetto, sono ammissibili costi di personale fino alla concorrenza della retribuzione percepita da una persona per il lavoro svolto in progetti analoghi finanziati da regimi nazionali.
Per retribuzione basata sul progetto si intende una retribuzione legata alla partecipazione di una persona al progetto, che rientra nelle pratiche abituali del beneficiario in materia di retribuzione ed è pagata sistematicamente.
2. In deroga all’articolo 190, paragrafo 1, del regolamento finanziario, i costi delle risorse messe a disposizione da terzi sotto forma di contributi in natura sono ammissibili fino a concorrenza dei costi diretti ammissibili del terzo interessato.
3. In deroga all’articolo 192 del regolamento finanziario, i profitti generati dallo sfruttamento dei risultati non sono considerati entrate dell’azione.
4. In deroga all’articolo 203, paragrafo 4, del regolamento finanziario, al pagamento del saldo è obbligatorio fornire un certificato relativo ai rendiconti finanziari, se l’importo dichiarato sotto forma di costi effettivi e di costi unitari calcolati conformemente alle prassi abituali di contabilità analitica è pari o superiore a 325 000 EUR.
Articolo 33
Meccanismo di mutua assicurazione
1. È istituito un Meccanismo di mutua assicurazione (il “meccanismo”) che sostituisce e succede al fondo istituito a norma dell’articolo 38 del regolamento (CE)
n. 1290/2013. Il meccanismo copre il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti dai beneficiari:
(a) alla Commissione a norma della decisione n. 1982/2006/CE;
(b) alla Commissione e agli organismi dell’Unione nell’ambito di “Orizzonte 2020”;
(c) alla Commissione e agli organismi di finanziamento nell’ambito del programma.
Per quanto riguarda gli organismi di finanziamento di cui all’articolo 1, lettera c), la copertura del rischio può essere attuata mediante un sistema di copertura indiretta stabilito nella convenzione applicabile e tenendo conto della natura dell’organismo di finanziamento in questione.
2. Il meccanismo è gestito dall’Unione, rappresentata dalla Commissione in qualità di agente esecutivo. La Commissione stabilisce le norme specifiche per il funzionamento del meccanismo.
3. I beneficiari versano un contributo pari al 5% dei finanziamenti dell’Unione destinati all’azione. Sulla base di valutazioni periodiche, la Commissione può aumentare tale contributo fino all’8% o ridurlo al di sotto del 5%. Il contributo dei beneficiari al meccanismo può essere compensato dal prefinanziamento iniziale ed essere versato al meccanismo a nome dei beneficiari.
4. Al pagamento del saldo, il contributo è restituito ai beneficiari.
5. Gli eventuali profitti generati dal meccanismo sono aggiunti allo stesso. Se i profitti sono insufficienti, il meccanismo non interviene e la Commissione o l’organismo di finanziamento recupera direttamente dai beneficiari o dai terzi eventuali importi dovuti.
6. Gli importi recuperati costituiscono entrate assegnate al meccanismo, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario. Una volta completate tutte le sovvenzioni il cui rischio è coperto direttamente o indirettamente dal meccanismo, eventuali importi residui sono recuperati dalla Commissione e iscritti nel bilancio dell’Unione, fatte salve le decisioni dell’autorità legislativa.
7. Il meccanismo può essere aperto ai beneficiari di altri programmi dell’Unione in gestione diretta. La Commissione adotta le modalità di partecipazione dei beneficiari di altri programmi.
Articolo 34
Proprietà e tutela
1. I beneficiari sono proprietari dei risultati che producono. Essi garantiscono che eventuali diritti dei dipendenti o di altre parti in relazione ai risultati possano essere esercitati in modo compatibile con i propri obblighi conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione.
Due o più beneficiari sono comproprietari dei risultati se:
(a) hanno prodotto i risultati congiuntamente; e
(b) non è possibile:
i) stabilire il rispettivo contributo di ciascuno; o
ii) separarli al fine di chiederne, ottenerne o mantenerne la tutela.
I comproprietari concludono un accordo scritto sulla ripartizione e sulle condizioni di esercizio di tale comproprietà. Salvo diverso accordo, ciascun comproprietario può concedere licenze non esclusive a terzi per sfruttare congiuntamente i risultati (senza il diritto di cedere sub-licenze), se gli altri comproprietari sono stati preventivamente informati e ricevono un’equa e ragionevole compensazione. I comproprietari possono convenire per iscritto di applicare un regime diverso dalla comproprietà.
2. I beneficiari di finanziamenti dell’Unione proteggono adeguatamente i loro risultati, se tale protezione è possibile e giustificata, tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, comprese le prospettive di sfruttamento commerciale. Nel decidere in merito alla tutela, essi prendono in considerazione anche i legittimi interessi degli altri beneficiari nell’ambito dell’azione.
Articolo 35
Sfruttamento e diffusione
1. I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell’Unione si adoperano per sfruttare i loro risultati, soprattutto nell’Unione. I beneficiari possono sfruttare i risultati direttamente o indirettamente, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente all’articolo 36.
Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di sfruttamento.
Se, nonostante il beneficiario si sia adoperato per sfruttare direttamente o indirettamente i propri risultati, lo sfruttamento non ha luogo entro un periodo prestabilito, indicato nella convenzione di sovvenzione, il beneficiario fa ricorso a un’adeguata piattaforma online, identificata nella convenzione, per individuare parti interessate a sfruttare tali risultati. È possibile derogare a questo obbligo, se giustificato sulla base di una richiesta del beneficiario.
2. Fatte salve eventuali restrizioni per motivi di protezione della proprietà intellettuale, norme di sicurezza o interessi legittimi, i beneficiari diffondono i loro risultati il più rapidamente possibile.
Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di diffusione.
3. I beneficiari garantiscono che l’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche si applichi secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione. In particolare, assicurano che essi stessi o gli autori conservino sufficienti diritti di proprietà intellettuale per poter adempiere ai propri obblighi in materia di acceso aperto.
L’accesso aperto ai dati di ricerca è incluso nei termini e nelle condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione come regola generale ma, ove giustificato, si applicano deroghe, tenendo conto degli interessi legittimi dei beneficiari e di eventuali altri vincoli, quali le norme sulla protezione dei dati, le norme di sicurezza o i diritti di proprietà intellettuale.
Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di adesione alle pratiche di scienza aperta.
4. I beneficiari gestiscono tutti i dati di ricerca conformemente ai termini e alle condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione e adottano un piano di gestione dei dati.
Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di impiego del cloud europeo per la scienza aperta a fini di conservazione dei dati di ricerca e accesso agli stessi.
5. I beneficiari che intendono diffondere i loro risultati informano preventivamente gli altri beneficiari nell’ambito dell’azione. Qualsiasi altro beneficiario può opporsi, se è in grado di dimostrare che i suoi interessi legittimi in relazione ai propri risultati o conoscenze preesistenti risulterebbero significativamente lesi a causa della diffusione prevista. In tal caso, la diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare tali interessi legittimi.
6. Se non diversamente previsto nel programma di lavoro, le proposte contengono un piano di sfruttamento e diffusione dei risultati. Se lo sfruttamento previsto comporta lo sviluppo, la creazione, la fabbricazione e la commercializzazione di un prodotto o processo, o la creazione e l’offerta di un servizio, il piano comprende una strategia relativa a tale sfruttamento. Se il piano prevede che i risultati siano sfruttati principalmente in paesi terzi non associati, i soggetti giuridici spiegano come tale sfruttamento sia comunque nell’interesse dell’Unione.
I beneficiari sviluppano ulteriormente il piano durante l’azione e dopo la sua conclusione.
7. A fini di monitoraggio e diffusione da parte della Commissione o dell’organismo di finanziamento, i beneficiari forniscono tutte le informazioni richieste riguardo allo sfruttamento e alla diffusione dei loro risultati. Fatti salvi gli interessi legittimi dei beneficiari, tali informazioni sono rese accessibili al pubblico.
Articolo 36
Trasferimento e concessione di licenze
1. I beneficiari possono trasferire la proprietà dei loro risultati. Essi assicurano che i loro obblighi si applichino anche al nuovo proprietario e che quest’ultimo abbia l’obbligo di trasferirli in qualsiasi successivo trasferimento.
2. Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati o impedimenti dovuti alla normativa applicabile, i beneficiari che intendono trasferire la proprietà dei risultati ne danno preavviso a tutti gli altri partecipanti che godono ancora di diritti di accesso ai risultati. La notifica deve contenere informazioni sufficienti sul nuovo proprietario per consentire a un beneficiario di analizzare gli effetti sui suoi diritti di accesso.
Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati, un beneficiario può opporsi al trasferimento se è in grado di dimostrare che tale trasferimento pregiudica l’esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal caso, il trasferimento non può aver luogo fino a quando non è stato raggiunto un accordo tra i beneficiari interessati.
3. I beneficiari possono concedere licenze sui loro risultati o concedere in altro modo il diritto di sfruttarli, se ciò non compromette il rispetto dei loro obblighi.
4. Ove giustificato, la convenzione di sovvenzione prevede il diritto di opporsi al trasferimento di proprietà dei risultati o alla concessione di licenze esclusive sui risultati, se:
a) i beneficiari che producono i risultati hanno ricevuto finanziamenti dell’Unione;
b) il trasferimento o la licenza è a favore di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato; e
c) il trasferimento o la licenza non è compatibile con gli interessi dell’Unione.
Qualora si applichi il diritto di opposizione, il beneficiario lo comunica preventivamente. Per quanto riguarda i trasferimenti o la concessione di licenze a soggetti giuridici specificamente identificati, è possibile rinunciare per iscritto al diritto di opposizione se sono state adottate misure di salvaguardia degli interessi dell’Unione.
Articolo 37
Diritti di accesso
1. Si applicano i seguenti principi in materia di diritti di accesso:
(a) la richiesta di esercitare diritti di accesso e la rinuncia ai diritti di accesso sono effettuate per iscritto;
(b) salvo diverso accordo con il concedente, i diritti di accesso non comprendono il diritto di concedere sub-licenze;
(c) i beneficiari si informano a vicenda, prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, di qualsiasi restrizione nell’accesso alle loro conoscenze preesistenti;
(d) se un beneficiario cessa di partecipare a un’azione, il suo obbligo di concedere l’accesso non viene meno;
(e) se un beneficiario non adempie ai propri obblighi, i beneficiari possono decidere di revocare i suoi diritti di accesso.
2. I beneficiari concedono l’accesso:
(a) ai loro risultati a titolo gratuito a ogni altro beneficiario partecipante all’azione che ne abbia bisogno per svolgere i propri compiti;
(b) alle loro conoscenze preesistenti a qualsiasi altro beneficiario dell’azione che ne ha bisogno per attuare i propri compiti, fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c); tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, salvo diverso accordo dei beneficiari prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione.
(c) i loro risultati e, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), le loro conoscenze preesistenti a ogni altro beneficiario partecipante all’azione che ne abbia bisogno per sfruttare i propri risultati; l’accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli da convenire.
3. Salvo diverso accordo dei beneficiari, questi ultimi concedono l’accesso ai loro risultati e, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), alle loro conoscenze preesistenti anche a un soggetto giuridico che:
(a) abbia sede in uno Stato membro o in un paese associato;
(b) sia soggetto al controllo diretto o indiretto di un altro beneficiario, o sia soggetto allo stesso controllo diretto o indiretto di tale beneficiario, o controlli direttamente o indirettamente tale beneficiario; e
(c) abbia bisogno dell’accesso per sfruttare i risultati di tale beneficiario. L’accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli da convenire.
4. Una richiesta di accesso ai fini dello sfruttamento può essere presentata fino a un anno dopo la conclusione dell’azione, salvo che i beneficiari convengano un termine diverso.
5. I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell’Unione concedono gratuitamente l’accesso ai loro risultati alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione ai fini dello sviluppo, dell’attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell’Unione. L’accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi.
Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico “Società inclusiva e sicura”, settore di intervento “Protezione e sicurezza”, i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell’Unione concedono gratuitamente l’accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell’attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale settore. L’accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ed è concesso sulla base di un accordo bilaterale che definisce le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti saranno utilizzati solo per le finalità previste e che si applicheranno obblighi di riservatezza appropriati. Lo Stato membro o l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione notificano tali richieste a tutti gli Stati membri.
6. Il programma di lavoro può prevedere diritti di accesso supplementari.
Articolo 38
Disposizioni specifiche in materia di sfruttamento e diffusione
Norme specifiche in materia di proprietà, sfruttamento e diffusione, trasferimento, concessione di licenze e diritti di accesso si possono applicare alle azioni del CER, alle azioni di formazione e mobilità, alle azioni di appalto pre-commerciale, alle azioni di appalto pubblico per soluzioni innovative, alle azioni di cofinanziamento del programma e alle azioni di coordinamento e sostegno.
Tali norme specifiche non modificano gli obblighi in materia di accesso aperto.
CAPO III
Premi
Articolo 39
Premi
1. Xxxxx disposizioni contrarie del presente capo, i premi nell’ambito del programma sono attribuiti e gestiti conformemente al titolo IX del regolamento finanziario.
2. Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, può partecipare a un concorso, se non diversamente previsto nel programma di lavoro o nelle regole di concorso.
3. La Commissione o l’organismo di finanziamento può organizzare l’attribuzione di premi con:
(a) altri organismi dell’Unione;
(b) i paesi terzi, comprese le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche;
(c) le organizzazioni internazionali; o
(d) i soggetti giuridici senza scopo di lucro.
4. Il programma di lavoro o le regole di concorso possono comprendere obblighi in materia di comunicazione, sfruttamento e diffusione.
CAPO IV
Appalti
Articolo 40
Appalti
1. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, gli appalti nell’ambito del programma sono aggiudicati e gestiti conformemente al titolo VII del regolamento finanziario.
2. Gli appalti possono anche assumere la forma di appalti pre-commerciali o appalti per soluzioni innovative effettuati dalla Commissione o dall’organismo di finanziamento
per proprio conto o congiuntamente ad amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri e dei paesi associati. In tal caso, si applicano le norme di cui all’articolo 22.
CAPO V
Operazioni di finanziamento misto e finanziamenti misti
Articolo 41
Operazioni di finanziamento misto
Le operazioni di finanziamento misto in applicazione del presente programma sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.
Articolo 42
Finanziamenti misti di Orizzonte Europa e del CEI
1. Le componenti dei finanziamenti misti di Orizzonte Europa o del CEI costituite da una sovvenzione e un anticipo rimborsabile sono soggette agli articoli da 30 a 33.
2. Il finanziamento misto del CEI è eseguito conformemente all’articolo 43. Il sostegno nell’ambito dei finanziamenti misti del CEI può essere concesso fino a quando l’azione può essere finanziata come un’operazione di finanziamento misto o un’operazione di finanziamento e di investimento coperta dalla garanzia dell’UE nell’ambito di InvestEU. In deroga all’articolo 209 del regolamento finanziario, le condizioni di cui al paragrafo 2) e, in particolare, lettere a) e d), non si applicano al momento dell’attribuzione dei finanziamenti misti del CEI.
3. Il finanziamento misto di Orizzonte Europa può essere attribuito a un’azione di cofinanziamento del programma qualora un programma congiunto degli Stati membri e dei paesi associati preveda l’impiego di strumenti finanziari a sostegno di azioni selezionate. La valutazione e la selezione di tali azioni sono effettuate conformemente agli articoli 19, 20, 23, 24, 25 e 26. Le modalità di attuazione del finanziamento misto di Orizzonte Europa sono conformi all’articolo 29, per analogia con l’articolo 43, paragrafo 9, e alle condizioni supplementari definite nel programma di lavoro.
4. I rimborsi, compresi gli anticipi rimborsati e le entrate del finanziamento misto di Orizzonte Europa e del CEI, sono considerati entrate con destinazione specifica interne, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera f), e paragrafo 4, del regolamento finanziario.
5. Il finanziamento misto di Orizzonte Europa e del CEI è messo a disposizione in modo tale da non falsare la concorrenza.
Articolo 43
Strumento Accelerator del CEI
1. Il beneficiario dello strumento Accelerator del CEI è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI o impresa a media capitalizzazione, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. La proposta può essere presentata dal beneficiario o da una o più persone fisiche o giuridiche che intendono creare o sostenere tale beneficiario.
2. Un’unica decisione di aggiudicazione mette a disposizione finanziamenti relativi a tutte le forme di contributo dell’Unione previste nell’ambito del finanziamento misto del CEI.
3. Le proposte sono valutate da esperti indipendenti sulla base dei loro singoli meriti e sono selezionate nel contesto di un invito annuale a presentare proposte con scadenze intermedie, sulla base degli articoli da 24 a 26, fatto salvo il paragrafo 4.
4. I criteri di aggiudicazione sono:
– eccellenza;
– impatto;
– livello di rischio dell’azione e necessità di sostegno dell’Unione.
5. Con l’accordo dei candidati interessati, la Commissione o gli organismi di finanziamento che attuano Orizzonte Europa possono sottoporre direttamente ai più recenti criteri di valutazione una proposta di azione di innovazione e immissione sul mercato che soddisfa già i primi due criteri, se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:
– la proposta scaturisce da qualsiasi altra azione finanziata da Orizzonte 2020 o dal presente programma, o da un programma nazionale analogo allo strumento Pathfinder del CEI e riconosciuto come tale dalla Commissione;
– si basa sul riesame di un progetto precedente che valuta l’eccellenza e l’impatto della proposta, subordinatamente alle condizioni e ai processi ulteriormente precisati nel programma di lavoro.
6. Può essere attribuito un marchio di eccellenza, se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
– il beneficiario è una start-up o una PMI;
– la proposta era ammissibile e ha superato le soglie applicabili relative ai primi due criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 4;
– per le attività che sarebbero ammissibili nell’ambito di un’azione di innovazione.
7. Per una proposta che ha superato la valutazione, gli esperti indipendenti propongono un corrispondente finanziamento misto del CEI, sulla base del rischio comportato e delle risorse e del tempo necessari per immettere e diffondere l’innovazione sul mercato.
Per giustificati motivi, ivi compresa la conformità agli obiettivi delle politiche dell’Unione, la Commissione può respingere una proposta ammessa dagli esperti indipendenti.
8. La componente del finanziamento misto costituita da una sovvenzione o un anticipo rimborsabile non è superiore al 70% dei costi dell’azione selezionata di innovazione.
9. Le modalità di attuazione delle componenti del finanziamento misto del CEI costituite da capitale e contributo rimborsabile sono dettagliate nella decisione [programma specifico].
10. Il contratto relativo all’azione selezionata stabilisce tappe fondamentali specifiche, il corrispondente prefinanziamento e il pagamento rateale del finanziamento misto del CEI.
Le attività corrispondenti a un’azione di innovazione possono essere avviate e il primo prefinanziamento della sovvenzione o dell’anticipo rimborsabile può essere versato prima dell’attuazione di altre componenti del finanziamento misto del CEI attribuito. L’attuazione di tali componenti è subordinata al raggiungimento delle tappe fondamentali specifiche stabilite nel contratto.
11. Conformemente al contratto, se le tappe fondamentali non vengono raggiunte, l’azione è sospesa, modificata o cessata. Può essere cessata anche qualora la prevista diffusione sul mercato non possa essere realizzata.
La Commissione può decidere di aumentare il finanziamento misto del CEI, previo riesame del progetto da parte di esperti esterni indipendenti.
Capo VI
Esperti
Articolo 44
Nomina di esperti esterni
1. In deroga all’articolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni possono essere selezionati senza invito a manifestare interesse, se giustificato e se la selezione è effettuata in modo trasparente.
2. Conformemente all’articolo 237, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni sono retribuiti in base alle normali condizioni di retribuzione. Se giustificato, può essere concesso un livello adeguato di retribuzione aggiuntiva, sulla base dei pertinenti standard di mercato, in particolare per gli esperti specifici di alto livello.
3. In aggiunta alle disposizioni dell’articolo 38, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, i nomi degli esperti esterni nominati a titolo personale, che valutano le domande di sovvenzione, sono pubblicati unitamente al loro settore di competenza almeno una volta l’anno sul sito internet della Commissione o dell’organismo di finanziamento. Tali informazioni sono raccolte, trattate e pubblicate conformemente alle norme dell’UE in materia di protezione dei dati.
Titolo III
MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL PROGRAMMA
Articolo 45
Monitoraggio e relazioni
1. Gli indicatori da utilizzare nelle relazioni sui progressi del programma verso il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 figurano nell’allegato V unitamente alle modalità di impatto.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 50 per quanto riguarda le modifiche dell’allegato V intese a integrare o
modificare gli indicatori delle modalità di impatto, se ritenuto necessario, e stabilire valori di base e obiettivi.
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell’attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e (se del caso) agli Stati membri.
Articolo 46
Informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento
1. I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.
3. La Commissione adotta altresì una strategia di diffusione e sfruttamento per aumentare la disponibilità e la diffusione dei risultati e delle conoscenze di ricerca e innovazione del programma, onde accelerare lo sfruttamento per la diffusione di mercato e potenziare l’impatto del programma. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione, nonché alle attività di informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.
Articolo 47
Valutazione del programma
1. Le valutazioni del programma sono svolte con tempestività per alimentare il processo decisionale sul programma, sul suo successore e su altre iniziative pertinenti nel settore della ricerca e dell’innovazione.
2. La valutazione intermedia del programma si svolge non appena sono disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio dell’attuazione del programma. Tale valutazione comprende un’analisi dell’impatto di lungo termine dei precedenti programmi quadro, che costituirà la base per adeguare, ove necessario, l’attuazione del programma.
3. Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma, che comprende un’analisi dell’impatto di lungo termine dei precedenti programmi quadro.
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Articolo 48
Audit
1. Il sistema di controllo del programma garantisce un opportuno equilibrio fra fiducia e controllo, tenendo conto delle spese amministrative e degli altri costi di controllo a tutti i livelli, in particolare per i beneficiari.
2. La strategia di audit del programma è basata sull’audit finanziario di un campione rappresentativo di spese sostenute nell’ambito dell’intero programma. Il campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alle spese. Le azioni che ricevono un finanziamento congiunto da diversi programmi dell’Unione sono sottoposte ad audit solo una volta, relativamente a tutti i programmi interessati e alle corrispondenti norme applicabili.
3. La Commissione o l’organismo di finanziamento può inoltre fare ricorso a esami combinati dei sistemi a livello di beneficiario. Tali esami combinati sono facoltativi per alcuni tipi di beneficiari e consistono di un audit dei sistemi e dei processi, integrato da un audit delle operazioni, svolto da un revisore esperto indipendente, qualificato per effettuare revisioni legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE34. Esse possono essere utilizzate dalla Commissione o dall’organismo di finanziamento per determinare il livello complessivo di affidabilità della sana gestione finanziaria della spesa e per riformulare il livello degli audit ex-post e dei certificati relativi ai rendiconti finanziari.
4. Conformemente all’articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione o l’organismo di finanziamento può usare gli audit sull’utilizzo dei contributi dell’Unione eseguiti da altre persone o entità, anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell’Unione.
5. Gli audit possono essere effettuati fino a due anni dopo il pagamento del saldo.
Articolo 49
Protezione degli interessi finanziari dell’Unione
1. La Commissione, o i suoi rappresentanti, e la Corte dei conti hanno il potere di revisione contabile o, nel caso di organizzazioni internazionali, il potere di verifica a norma degli accordi con queste conclusi, sulla base di controlli documentali o in loco, su tutti i beneficiari delle sovvenzioni, appaltatori e subappaltatori, che hanno ricevuto fondi dell’Unione nell’ambito del presente regolamento.
2. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (XXXX) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione al finanziamento dell’Unione o alle garanzie di bilancio nell’ambito del presente regolamento.
3. Le autorità competenti di paesi terzi e organizzazioni internazionali possono essere chiamate a collaborare con la Procura europea (EPPO), conformemente agli accordi
34 Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
di assistenza giudiziaria nello svolgimento di indagini in materia di reati che rientrano nella competenza a norma del regolamento (UE) 2017/1939.
4. Senza pregiudicare quanto disposto ai paragrafi 1 e 2, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e altri impegni giuridici nonché gli accordi che istituiscono una garanzia di bilancio derivante dall’attuazione del presente regolamento, contengono disposizioni che conferiscono esplicitamente alla Commissione, alla Corte dei conti e all’OLAF il potere di effettuare tali verifiche, controlli in loco e ispezioni, conformemente alle rispettive competenze. Ciò include disposizioni intese a garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione o di un’operazione di finanziamento sostenuta, in toto o in parte, da una garanzia di bilancio conceda diritti equivalenti.
Articolo 50
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 45, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.
3. La delega di potere di cui all’articolo 45, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 51
Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 1291/2013 e il regolamento (UE) n. 1290/2013 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2021.
Articolo 52
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 1291/2013 e del regolamento (UE)
n. 1290/2013, che continuano pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura. I piani di lavoro e le azioni previste nei piani di lavoro adottati a norma del regolamento (UE) n. 1290/2013 e degli atti di base che istituiscono i corrispondenti organismi di finanziamento continuano a essere disciplinati da tale regolamento e tali atti di base fino al loro completamento.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell’ambito del suo predecessore (regolamento (UE) n. 1291/2013).
Articolo 53
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente