Bozza di contratto occasionale – Fac Simile
Bozza di contratto occasionale – Fac Simile
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE TRA La ..., con sede in.... , in persona del legale rapp.te .....p.t. ..... cod. fisc. (committente) E Il (collaboratore).... 1. La committente conferisce incarico al ......- il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto ... ; 2. Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno a lui avanzate dagli organi direttivi della società, nei limiti e con le modalità del presente contratto; 3. Le parti prendono atto che ai sensi dell’art. 4 lett. c) n. 2, legge 14 febbraio 2003 n. 30, per rapporti di lavoro meramente occasionali vanno intesi i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5000 euro. Qualora il presente contratto e i relativi obiettivi professionali siano rivisti dalle parti, sarà necessario valutarne la conformità con quanto stabilito dalla suddetta legge. Venendo meno i requisiti anzidetti, il rapporto di collaborazione sarà considerato di natura coordinata e continuativa, con tutti gli effetti di legge previsti ai fini normativi, fiscali e previdenziali. 4. La prestazione avrà inizio con il giorno …. per terminare inderogabilmente il giorno ….. 5. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfettariamente in netti €. …………………….. Tale somma dovrà essere corrisposta posticipatamente al termine del contratto. Sarà facoltà delle parti prevedere la corresponsione di acconti. In tal caso le parti concordano di prevedere per ogni fase di lavorazione, la corresponsione di acconti di pari importo. Nel corrispettivo sopra determinato non si intendono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti la prestazione stessa. Il Committente si impegna a versare quanto di sua competenza stabilito dalle normative in essere. 6. In caso di malattia che superi i 15 giorni o di maternità, la scadenza contrattuale si intende prorogata per lo stesso periodo di durata dell’assenza. 7. La committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno dieci giorni a mezzo raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro cinque giorni dal ricevimento del preavviso. 8. Controversie Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all’interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la direzione Provinciale del Lavoro di .... 9. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto; 10. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, talché l’inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente. 11. Il Committente, inoltre, dovrà provvedere a sollevare da ogni responsabilità civile il collaboratore e provvedere a stipulare in proprio idonea polizza assicurativa in favore del Collaboratore a copertura dei seguenti rischi: responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le spese legali ed i danni arrecati eventualmente alla società; tutela giudiziaria. Letto, confermato e sottoscritto
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