Contract
ACCORDO DECENTRATO STRALCIO RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL D.LGS. 18.04.2016, N.50, PER L’ANNO 2020 SIGLATO TRA L'ATS, LA RSU E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELL'AREA DEL COMPARTO
A seguito del parere favorevole espresso con verbale del Collegio Sindacale ATS n°
4 del 03/03/2021 sulla preintesa del 22 Dicembre 2020, Il giorno del mese di Marzo dell'anno 2021, la delegazione trattante dell’Area del Comparto procede alla sottoscrizione del seguente accordo definitivo relativo ai criteri di riparto FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 D.LGS. 18.04.2016, n.50.
Le parti concordano sulla necessità di dar corso all'approvazione di un regolamento aziendale che stabilisca criteri e modalità di ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, al fine di dotare l'Azienda di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di esecuzione delle opere, di programmazione degli interventi e dei costi che ne derivano.
L'ATS, coerentemente con le previsioni di cui alla deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 6/SEZAUT/2018/QMIG ed alle disposizioni di Xxxxx, si impegna a predisporre apposito Regolamento che disciplinerà modalità e criteri di ripartizione dell'incentivo, separatamente per lavori, servizi e forniture, sulla scorta del presente accordo, che costituisce appendice della piattaforma di contrattazione decentrata integrativa del personale del comparto.
La disponibilità finanziaria costituente il suddetto fondo, è determinata dalla legge nella misura massima del 2% dell’importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara (art. 113, cc. 2 D.Lgs. 50/2016).
L’ottanta per cento (80%) di tali risorse finanziarie verrà ripartito, per ciascuna opera, lavoro servizio o fornitura, nelle percentuali individuate nell’apposito regolamento, tra il RUP ed i soggetti che svolgono le Attività e funzioni tecniche individuati dal legislatore, ed i loro collaboratori (art. 113, cc. 2 e 3 D.Lgs 50/2016), salvo i casi previsti dalla norma per i quali una quota sia da destinare alla Centrale di Committenza. Tabelle B) allegate.
La percentuale sull’importo posto alla base degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, che determinerà l’entità del fondo per ciascun intervento, decrescerà coll’aumentare del valore dell’appalto. Tabelle A) allegate.
La ripartizione del fondo avrà luogo in favore dei titolari delle Attività e funzioni tecniche previste all’ art. 113, comma 2 D. Lgs. 50/2016, limitate dall’indicazione “esclusivamente” nel citato articolo di legge, e dei loro collaboratori.
Sia i Titolari delle Attività che i collaboratori dovranno essere nominativamente individuati con atto formale per l’espletamento delle attività.
La graduazione delle percentuali tra le varie Attività sarà determinata nel regolamento in ragione della complessità della stessa e/o dei compiti richiesti al RUP ed agli altri soggetti che concorrono a realizzare l'intervento in tutte le varie fasi; le quote maggiori verranno pertanto individuate con riferimento all’Attività di RUP e quelle di DL/DEC, a seguire con riferimento all’Attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici e valutazione preventiva dei progetti ed a seguire le altre Attività indicate al comma 2 D. Lgs. 50/2016. Tabelle B) allegate.
Nel rispetto del comma 3 D. Lgs. 50/2016 nel regolamento verranno individuati i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice.
Il corrispettivo sarà erogato solo previo accertamento dell'effettivo espletamento delle funzioni, mentre le quote parti relative alle prestazioni che non dovessero essere svolte incrementeranno la quota del fondo di cui al comma 2 del Codice dei Contratti.
Il Regolamento Aziendale per la ripartizione del fondo in menzione verrà pertanto redatto ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016 e nel rispetto dei seguenti criteri di massima:
• Gli incentivi, comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione Aziendale, sono pari all'80% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche (fissato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara);
• L’art. 113, comma 4 prevede che il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, escluse le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, (stralcio) _…_ “è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione, presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n.196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori”.
• Gli incentivi sono riconosciuti per specifiche attività, tassativamente elencate dall'art. 113, comma 2 che così recita (stralcio): “..._ le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo ... per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario ”.
La corresponsione dell'incentivo è operata dal dirigente apicale preposto alla struttura competente a porre in essere la procedura d'acquisizione della fornitura, del servizio, del lavoro, su proposta del RUP dell’intervento, nel rispetto delle percentuali e secondo le tempistiche individuate nel regolamento. Tabelle A), B), C) allegate.
La ripartizione dell’incentivo effettuata ex ante non costituisce titolo per l’effettiva corresponsione dell’incentivo stesso: la corresponsione può aver luogo solo previo accertamento da parte del RUP dell’effettivo svolgimento delle attività.
Sarà efficace la costituzione del fondo e prevista la corresponsione dell’incentivo esclusivamente per le procedure per le quali si addivenga alla stipula del contratto con l’operatore economico.
Il regolamento sarà applicabile per gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso, non si sia già adottato l’Atto formale di autorizzazione a contrarre (ovvero di adesione ad una convenzione resa disponibile da una Centrale di Committenza ovvero di delega ad una Centrale di Committenza per l’espletamento della procedura di gara).
Non è prevista la retroattività del regolamento.
Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
Nell'individuazione dei soggetti cui conferire i vari incarichi si applica, di norma, il principio della rotazione, a condizione che ciò sia possibile per la presenza di più dipendenti in possesso del bagaglio tecnico necessario per svolgere il compito da assegnare.
A tal fine l’ATS si impegna ad attivare la formazione necessaria per assicurare la diffusione delle necessarie conoscenze tra il personale, allo scopo di ampliare la platea degli operatori.
ART. 113 COMMA 4: CRITERI PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE
Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, di cui al comma 4 dell’art. 113 del codice, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, confluisce in un unico fondo ed è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (quote provenienti da appalti di lavori), di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli (quote provenienti da appalti di lavori, servizi e forniture). Una parte di tali risorse, non inferiore alla metà, è utilizzata prioritariamente per tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
Il Regolamento aziendale specificherà le modalità ed i criteri con cui si procederà per la ripartizione degli incentivi e le modalità della corresponsione dei compensi.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
La Delegazione Trattante ATS
La Delegazione di parte sindacale
FPCGIL
CISL FP
UIL FPL
FSI USAE
FIALS
NURSING UP
RSU