Accordo
Testo originale
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea
su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici
Concluso il 21 giugno 1999
Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19991
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 16 ottobre 2000 Entrato in vigore il 1° giugno 2002
(Stato 23 luglio 2002)
0.172.052.68
la Confederazione Svizzera, (nel seguito denominata la Svizzera), da un lato, e
La Comunità europea, (nel seguito denominata la Comunità), dall’altro,
entrambe denominate nel seguito «le parti»,
considerando gli sforzi compiuti e gli impegni assunti dalle parti riguardo alla libe- ralizzazione dei rispettivi appalti pubblici, segnatamente nell’Accordo relativo agli appalti pubblici (AAP) concluso a Marrakech il 15 aprile 19942 ed entrato in vigore l’1 gennaio 1996 ed in seguito all’adozione di disposizioni nazionali che prescrivo- no l’effettiva apertura dei mercati nel campo degli appalti pubblici mediante una progressiva liberalizzazione,
considerando lo scambio di lettere del 25 marzo e del 5 maggio 1994 tra la Commis- sione CE e l’Ufficio federale dell’economia esterna svizzero,
considerando l’Accordo concluso il 22 luglio 19723 tra la Svizzera e la Comunità,
desiderose di migliorare e di ampliare la portata del loro rispettivo allegato I dell’AAP,
desiderose parimenti di proseguire i loro sforzi di liberalizzazione, accordandosi un reciproco accesso agli appalti di forniture, lavori e servizi aggiudicati dagli operatori di servizi di telecomunicazione e dagli operatori ferroviari, dagli enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quelle elettriche e dagli enti privati che assicurano un servizio al pubblico operando in base a diritti esclusivi e speciali loro attribuiti da un’autorità competente ed esercitano la propria attività nei settori dell’acqua potabile, dell’energia elettrica, dei trasporti urbani, degli aeroporti e dei porti fluviali e marittimi,
hanno concluso il presente Accordo:
RU 2002 1951; FF 1999 5092
1 Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF dell’8 ott. 1999 (RU 2002 1527).
2 RS 0.632.231.422
3 RS 0.632.401
Capitolo I
Ampliamento della portata dell’Accordo relativo agli appalti pubblici stipulato nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio
Art. 1 Obblighi della Comunità
1. Al fine di completare ed estendere la portata dei suoi impegni nei confronti della Svizzera in virtù dell’Accordo relativo agli appalti pubblici (AAP) concluso il 15 aprile 1994 nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Comunità s’impegna a modificare i suoi allegati e le note generali dell’Appendice I dell’AAP nel modo seguente:
sopprimere il riferimento a «la Svizzera» al primo trattino della nota generale n. 2 per permettere ai fornitori e ai prestatori svizzeri di servizi di contestare, conforme- mente all’articolo XX, l’aggiudicazione di appalti da parte degli enti della Comunità enumerati all’allegato 2, paragrafo 2.
2. La Comunità notificherà questo emendamento al segretariato dell’OMC entro un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 2 Obblighi della Svizzera
1. Al fine di completare e di estendere la portata dei suoi impegni nei confronti della Comunità in forza dell’AAP la Svizzera s’impegna a modificare i suoi allegati e le note generali dell’Appendice I dell’AAP nel modo seguente:
inserire all’allegato 2, dopo il punto 2 dell’«Elenco degli enti», il nuovo punto seguente:
«3. Le autorità e gli organismi pubblici a livello di distretti e di comuni».
2. La Svizzera notificherà questo emendamento al Segretariato dell’OMC entro un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Capitolo II
Appalti aggiudicati da operatori di servizi di telecomunicazione, da operatori ferroviari e da alcune società di servizi al pubblico
Art. 3 Obiettivi, definizioni e portata
1. Il presente Accordo intende assicurare ai fornitori e ai prestatori di servizi delle due parti, in modo trasparente e scevro da qualsiasi discriminazione, un accesso re- ciproco agli appalti di prodotti e servizi, compresi i servizi di costruzione, aggiudi- cati dagli operatori di servizi di telecomunicazione, dagli operatori ferroviari e dagli enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elet- trica e dagli enti privati che assicurano un servizio al pubblico delle due parti.
2. Ai fini del presente capitolo s’intendono per:
(a) «operatori di servizi di telecomunicazione» (nel seguito denominati «OT») gli enti che mettono a disposizione o gestiscono reti pubbliche di telecomu- nicazioni o che forniscono uno o più servizi pubblici di telecomunicazione in quanto poteri pubblici o imprese pubbliche, oppure che beneficiano di di- ritti esclusivi o speciali attribuiti per l’esercizio di questa attività dalla com- petente autorità di una delle parti;
(b) «rete pubblica di telecomunicazioni» l’infrastruttura di telecomunicazioni accessibile al pubblico che permette il trasporto di segnali tra punti terminali definiti della rete stessa mediante fili, onde hertziane, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;
(c) «servizi pubblici di telecomunicazioni» i servizi che consistono in tutto o in parte nella trasmissione e nell’instradamento di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazione, ad eccezio- ne della radiodiffusione e della televisione;
(d) «operatori ferroviari» (qui di seguito denominati OF) gli enti che sono poteri pubblici o imprese pubbliche, oppure che beneficiano di diritti esclusivi o speciali loro attribuiti ai fini dell’esercizio di questa attività dalla competente autorità di una delle parti, tra le cui attività rientra la gestione di reti desti- nate a fornire un servizio pubblico nel campo dei trasporti per ferrovia;
(e) «enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica» gli enti che sono poteri pubblici o imprese pubbliche, oppu- re che beneficiano di diritti esclusivi o speciali loro attribuiti ai fini dell’esercizio di questa attività dalla competente autorità di una delle parti, tra le cui attività rientrano una o più di quelle citate ai punti (i) e (ii) qui di seguito:
(i) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di gas o di calore o l’approvvigionamento di queste reti in gas o calore,
(ii) lo sfruttamento di un’area geografica per la prospezione o l’estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi;
(f) «enti privati che forniscono un servizio al pubblico» gli enti che, pur esulan- do dall’ambito dell’AAP, beneficiano di diritti esclusivi o speciali loro attri- buiti ai fini dell’esercizio di questa attività dalla competente autorità di una delle parti, tra le cui attività rientrino una o più di quelle citate ai punti da (i) a (v) qui di seguito:
(i) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione d’acqua potabile o l’approvvigionamento di queste reti in acqua potabile,
(ii) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della
distribuzione di energia elettrica o l’approvvigionamento di queste reti in energia elettrica,
(iii) la messa a disposizione dei vettori aerei di aeroporti o di altri terminali di trasporto,
(iv) la messa a disposizione dei vettori marittimi o fluviali di porti marittimi o interni o di altri terminali di trasporto,
(v) l’utilizzazione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto urbano su rotaia, dei sistemi automatici, delle tramvie, delle filovie, delle linee d’autobus o delle funivie.
3. Il presente Accordo si applica alle leggi, ai regolamenti e alle pratiche riguardanti gli appalti aggiudicati dagli OT e dagli OF delle parti, dagli enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica e da altri enti pri- vati che assicurano un servizio al pubblico (qui di seguito denominati «enti interes- sati») quali sono definiti nel presente articolo e specificati negli allegati da I a IV, sia all’aggiudicazione di qualsiasi appalto da parte di detti enti interessati.
4. Gli articoli 4 e 5 si applicano agli appalti o alle serie di appalti il cui valore sti- mato, IVA esclusa, è uguale o superiore a:
(a) nel caso di appalti aggiudicati dagli OT:
(i) 600 000 EURO o il loro equivalente in DSP per i fornitori e i servizi;
(ii) 5 000 000 EURO o il loro equivalente in DSP per i lavori;
(b) nel caso di appalti aggiudicati dagli OF e dagli enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica:
(i) 400 000 EURO o il loro equivalente in DSP per le forniture e i servizi;
(ii) 5 000 000 EURO o il loro equivalente in DSP per i lavori;
(c) nel caso di appalti aggiudicati da enti privati che assicurano un servizio al pubblico:
(i) 400 000 DSP o il loro equivalente in EURO per le forniture e i servizi;
(ii) 5 000 000 DSP o il loro equivalente in EURO per i lavori.
La conversione degli EURO in DSP viene effettuata secondo le procedure previste nell’Accordo sugli appalti pubblici (AAP).
5. Il presente capitolo non si applica agli appalti aggiudicati dagli OT per i loro ac- quisti che abbiano lo scopo esclusivo di permettere loro di assicurare uno o più ser- vizi di telecomunicazione quando altri enti siano liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa area geografica a condizioni sostanzialmente identiche. Ogni parte in- forma l’altra quanto più rapidamente possibile in merito a tali appalti. Tale disposi- zione si applicherà alle stesse condizioni anche agli appalti aggiudicati dagli OF, dagli enti che operano nel campo delle energie diverse da quella elettrica e dagli enti privati che assicurano un servizio al pubblico non appena questi settori saranno stati liberalizzati.
6. Per ciò che riguarda i servizi, compresi quelli di costruzione, il presente Accordo si applica a quelli enumerati agli allegati VI e VII del presente Accordo.
7. Il presente Accordo non si applica agli enti interessati quando questi soddisfano le condizioni enunciate per la Comunità agli art. 2 par. 4, art. 2 par. 5, art. 3, art. 6 par. 1, art. 7 par. 1, art. 9 par. 1, art. 10, art. 11, art. 12 e art. 13 par. 1 della direttiva 93/38, quale modificata da ultimo dalla direttiva 98/4 del 16 febbraio 1998 (GU L 101 del 4 aprile 1998, pag. 1) e per la Svizzera negli allegati VI e VIII.
Il presente Accordo non si applica neppure agli appalti stipulati dagli OF quando questi hanno per oggetto l’acquisto o la locazione di prodotti destinati a rifinanziare gli appalti di forniture aggiudicati conformemente alle regole del presente Accordo.
Art. 4 Procedura di aggiudicazione degli appalti
1. Le parti vigilano affinché le procedure e le pratiche di aggiudicazione degli ap- palti seguite dagli enti interessati siano conformi ai principi di non discriminazione, di trasparenza e di equità. Dette procedure e pratiche devono soddisfare almeno le seguenti condizioni:
(a) l’invito a presentare offerte avverrà mediante pubblicazione di un bando di gara d’appalto programmato, di un bando di progetto di gara o di un bando riguardante un sistema di qualificazione. Questi bandi, o una ricapitolazione dei loro principali elementi, vanno pubblicati in almeno una delle lingue uf- ficiali dell’AAP, a livello nazionale nel caso della Svizzera, da un lato, e a livello comunitario, dall’altro. Essi devono contenere tutte le informazioni necessarie sulla gara prevista, compresa se possibile la natura della procedu- ra di aggiudicazione degli appalti che verrà seguita;
(b) i termini fissati devono essere tali da consentire ai fornitori od ai prestatori di servizi di preparare e presentare le loro offerte;
(c) la documentazione relativa al bando di gara conterrà tutte le informazioni, segnatamente le specifiche tecniche, nonché i criteri di selezione e di aggiu- dicazione degli appalti, di cui gli offerenti hanno bisogno per poter presenta- re offerte atte ad essere prese in considerazione. Fornitori e prestatori di ser- vizi che ne facciano richiesta dovranno ottenere la relativa documentazione;
(d) i criteri di selezione devono essere non discriminatori. I sistemi di qualifica- zione applicati dagli enti interessati devono basarsi su criteri non discrimi- natori predefiniti, e chi ne faccia richiesta andrà informato circa modalità e condizioni di partecipazione a tale fase;
(e) il criterio di aggiudicazione degli appalti può essere quello dell’offerta eco- nomicamente più vantaggiosa, il che implica criteri di valutazione particola- ri, come la data di consegna o di esecuzione, il rapporto costi/benefici, la qualità, il valore tecnico, il servizio post-vendita, le garanzie relative ai pezzi di ricambio, ai prezzi, ecc., ovvero quello dell’offerta con il prezzo più bas- so.
2. Le parti vigilano affinché le specifiche tecniche fissate dagli enti interessati nella documentazione siano definite in funzione delle caratteristiche d’impiego del pro- dotto piuttosto che della sua concezione o delle sue caratteristiche descrittive. Tali specifiche devono basarsi su norme internazionali o, in mancanza di queste, su regole tecniche nazionali, norme nazionali riconosciute o norme e regolamenti
costruttivi riconosciuti. E’ vietato adottare od applicare qualsiasi specifica tecnica che abbia per oggetto o per effetto di ostacolare senza valide ragioni l’acquisto, da parte dell’ente interessato di una delle parti, di beni o servizi provenienti dalla con- troparte e di ostacolare gli scambi di tali beni o servizi tra le parti.
Art. 5 Procedure di contestazione
1. Le parti devono definire procedure non discriminatorie, rapide, trasparenti ed ef- ficaci che permettano a fornitori e prestatori di servizi di contestare presunte viola- zioni dell’Accordo commesse nel quadro dell’aggiudicazione degli appalti in cui es- si hanno o hanno avuto un interesse. Sono applicabili le procedure di contestazione definite nell’allegato V.
2. Le parti devono vigilare affinché i rispettivi enti interessati conservino per alme- no tre anni tutti i documenti relativi alle procedure d’aggiudicazione degli appalti indicati nel presente capitolo.
3. Le parti devono vigilare affinché le decisioni adottate dagli organi responsabili delle procedure di contestazione siano debitamente eseguite.
Capitolo III
Disposizioni generali e finali
Art. 6 Non discriminazione
1. Le parti vigilano affinché nelle procedure e pratiche di aggiudicazione degli ap- palti al di sopra dei valori soglia fissati all’articolo 3, paragrafo 4 gli enti interessati stabiliti sul loro territorio:
(a) non accordino a prodotti, servizi, fornitori e prestatori di servizi della con- troparte un trattamento meno favorevole rispetto a quello accordato
(i) ai prodotti, servizi, fornitori e prestatori di servizi nazionali, ovvero
(ii) ai prodotti, servizi, fornitori e prestatori di servizi di paesi terzi;
(b) non accordino ad un fornitore o prestatore di servizi stabilito sul territorio nazionale un trattamento meno favorevole di quello accordato ad un altro fornitore o prestatore di servizi stabilito sul territorio nazionale, in funzione del grado in cui persone fisiche o giuridiche della controparte lo controllano o ne partecipano al capitale;
(c) non attuino una discriminazione nei confronti dei fornitori o dei prestatori di servizi stabiliti sul territorio nazionale a causa del fatto che il prodotto o ser- vizio fornito è originario della controparte;
(d) non esigano compensazioni ("offsets") al momento della qualifica e della selezione di prodotti, servizi, fornitori e prestatori di servizi, né al momento della valutazione delle offerte e dell’aggiudicazione degli appalti.
2. Le parti si impegnano a non imporre in alcun modo all’autorità competente od agli enti interessati un comportamento direttamente o indirettamente discriminatorio.
Un elenco che illustra i settori atti a prestarsi a siffatte discriminazioni figura all’al- legato X.
3. Per ciò che riguarda le procedure e le pratiche di aggiudicazione degli appalti al di sotto dei valori soglia fissati nell’articolo 3, paragrafo 4 le parti s’impegnano ad incoraggiare i rispettivi enti interessati a trattare i fornitori e i prestatori di servizi della controparte conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. Le parti conven- gono che entro cinque giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo si proceda a valutare il funzionamento di questa disposizione alla luce delle esperienze compiute nelle reciproche relazioni. A tal fine il Comitato misto elaborerà elenchi che rifletta- no le situazioni in cui trova applicazione il principio enunciato nel presente artico- lo 6.
4. I principi enunciati al paragrafo 1 (in particolare al punto (a) (i)) ed ai paragrafi 2 e 3 non pregiudicano i provvedimenti resi necessari dal processo d’integrazione proprio della CE e dalla realizzazione e del funzionamento del mercato interno, nonché dallo sviluppo del mercato interno svizzero. Parimenti questi principi, in particolare quelli enunciati al punto (a) (ii), non pregiudicano il trattamento prefe- renziale accordato in forza d’accordi esistenti o futuri d’integrazione economica re- gionale. L’applicazione di questa disposizione non deve tuttavia mettere in pericolo le basi operative del presente Accordo. I provvedimenti cui può applicarsi questo paragrafo sono enumerati all’allegato IX ed ogni parte potrà notificarne altri che ne soddisfino le prescrizioni. Ciascuna delle parti ha la facoltà di richiedere che nell’ambito del Comitato misto si svolgano consultazioni specificamente finalizzate a garantire il buon funzionamento del presente Accordo.
Art. 7 Scambio d’informazioni
1. Se ed in quanto richiesto dalla corretta applicazione del capitolo II le parti s’informano reciprocamente delle modifiche previste nelle loro legislazioni perti- nenti che rientrino o possano rientrare nel campo d’applicazione del presente Ac- cordo (proposte di direttive, progetti di legge e di ordinanze e progetti di modifica del Concordato intercantonale).
2. Ogni parte informa l’altra di qualsiasi problema relativo all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo.
3. Le parti si comunicano reciprocamente i nomi e gli indirizzi dei «punti di con- tatto» incaricati di fornire informazioni sulle regole di diritto che rientrano nel cam- po d’applicazione del presente Accordo e dell’AAP, anche a livello locale.
Art. 8 Autorità di vigilanza
1. In ognuna delle parti l’attuazione del presente Accordo è soggetta alla vigilanza di un’autorità indipendente. Quest’ultima è competente per ricevere reclami o ricorsi circa l’applicazione del presente Accordo. Essa agirà in modo rapido ed efficace.
2. Entro due anni dall’entrata in vigore del presente Accordo tale autorità avrà an- che la competenza per avviare una procedura o intentare azioni amministrative o giudiziarie nei confronti degli enti interessati in caso di violazione del presente Ac- cordo nel quadro della procedura di aggiudicazione di un appalto.
Art. 9 Provvedimenti urgenti
1. Allorché una parte ritenga che l’altra non abbia rispettato gli obblighi che le in- combono in forza del presente Accordo o che una disposizione legislativa o regola- mentare o una pratica della controparte riduca o minacci di ridurre in modo sostan- ziale i vantaggi che essa trae dal presente Accordo, qualora le parti non possano ra- pidamente accordarsi per risolvere il contenzioso mediante una compensazione ade- guata od in qualche altro modo la parte lesa può, senza pregiudizio degli altri diritti ed obblighi che le derivano dal diritto internazionale, sospendere parzialmente, od all’occorrenza anche totalmente, l’applicazione del presente Accordo, provvedendo a darne immediata notifica all’altra parte. La parte lesa può anche rescindere l’Accordo conformemente all’articolo 18, paragrafo 3.
2. Portata e durata di tali provvedimenti dovranno essere limitate a quanto necessa- rio per risolvere la situazione ed assicurare all’occorrenza un giusto equilibro tra i diritti e gli obblighi che derivano dal presente Accordo.
Art. 10 Composizione delle controversie
Ogni parte contraente può sottoporre qualsiasi contenzioso pertinente all’interpreta- zione e all’applicazione del presente Accordo al Comitato misto, il quale cerca di ri- solvere il contenzioso. Al Comitato misto andrà fornito ogni elemento d’informa- zione utile a permettere l’esame approfondito della situazione, nell’intento di arriva- re ad una soluzione accettabile. A tal fine il Comitato misto dovrà esaminare ogni possibilità di preservare il buon funzionamento del presente Accordo.
Art. 11 Comitato misto
1. Viene istituito un Comitato misto, responsabile della gestione e della corretta ap- plicazione del presente Accordo. A tal fine esso procede a scambi di pareri ed in- formazioni e costituisce la sede delle consultazioni tra le parti.
2. Il Comitato misto è costituito da rappresentanti delle parti e si pronuncia di co- mune Accordo. Esso fissa il proprio regolamento interno e può costituire gruppi di lavoro incaricati di coadiuvarlo nello svolgimento del suo compito.
3. Al fine di assicurare il corretto funzionamento del presente Accordo il Comitato misto si riunisce almeno una volta all’anno su richiesta di una delle parti.
4. Il Comitato misto esamina periodicamente gli allegati del presente Accordo. Su richiesta di una delle parti esso può apportarvi modifiche.
Art. 12 Tecnologie dell’informazione
1. Le parti cooperano per garantire che le informazioni relative agli appalti che figu- rano nelle rispettive banche dati, segnatamente bandi di gara e fascicoli di gara, sia- no compatibili in termini di qualità e di accessibilità. Esse cooperano anche per ga- rantire che le informazioni scambiate per via elettronica tra gli interessati a scopi pertinenti agli appalti pubblici siano compatibili in termini di qualità e di accessibi- lità.
2. Tenendo nel debito conto i problemi d’interoperabilità e d’interconnessione le parti, dopo aver convenuto che le informazioni di cui al paragrafo 1 sono compara- bili, adottano le misure richieste per dare a fornitori e prestatori di servizi della con- troparte accesso alle informazioni relative agli appalti, e segnatamente ai bandi di gara, che figurano nelle rispettive banche dati. Ogni parte darà ai fornitori e ai pre- statori di servizi della controparte accesso ai suoi sistemi elettronici di aggiudicazio- ne degli appalti, e segnatamente ai suoi sistemi elettronici relativi ai bandi di gara. Le parti si conformano per altro verso alle disposizioni dell’articolo XXIV, para- grafo 8 dell’AAP.
Art. 13 Attuazione
1. Le parti adottano ogni provvedimento generale o particolare atto a garantire l’esecuzione degli obblighi del presente Accordo.
2. Esse si astengono da qualsiasi provvedimento potenzialmente pregiudizievole alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.
Art. 14 Revisione
Allo scopo di migliorare all’occorrenza l’applicazione del presente Accordo le parti ne riesaminano il funzionamento entro tre anni a decorrere dalla data della sua en- trata in vigore.
Art. 15 Relazione con gli accordi OMC
Il presente Accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi che derivano alle parti dagli accordi che esse hanno concluso nel quadro dell’OMC.
Art. 16 Ambito territoriale di applicazione
Il presente Accordo si applica da un lato ai territori in cui è applicabile il Trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni previste in tale trattato, e dall’altro al territorio della Svizzera.
Art. 17 Allegati
Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.
Art. 18 Entrata in vigore e durata
1. Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti secondo le procedure che sono ad esse proprie. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approva- zione dei sette accordi seguenti:
– Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici
– Accordo sulla libera circolazione delle persone4,
– Accordo sul trasporto aereo5,
– Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia6,
– Accordo sul commercio di prodotti agricoli7,
– Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della con- formità8,
– Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica9.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rin- novato per una durata indeterminata, a meno che la Comunità o la Svizzera non no- tifichi alla controparte la propria volontà contraria prima della scadenza del periodo iniziale. Alla notifica si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
3. La Comunità o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando la propria decisione all’altra parte. Alla notifica si applicano le disposizioni del para- grafo 4.
4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di essere applicabili sei mesi dopo il ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2, o alla denuncia al cui al paragrafo 3.
Il presente Accordo è redatto, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, france- se, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ognu- no di questi testi fa ugualmente fede.
Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove.
Per la Confederazione svizzera Per le Comunità europee
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx
1519
4 RS 0.142.112.681
5 RS 0.748.127.192.68
6 RS 0.740.72
7 RS 0.916.026.81
8 RS 0.946.526.81
9 RS 0.420.513.1
Allegato I
(di cui all’art. 3 par. 1 e 2 da a) a c) e 5 dell’Accordo)
Operatori di servizi di telecomunicazione interessati
Allegato I A - Comunità
Belgio Belgacom.
Danimarca Tele Danmark A/S e consociate. Germania Deutsche Bundespost Telekom. Grecia OTE/Hellenic Telecom Organisation. Spagna Telefónica de España S.A.
Francia France Telecom.
Irlanda Telecom Eireann.
Italia Telecom Italia
Lussemburgo Administration des postes et télécommunications.
Paesi Bassi Koninklijke PTT Nederland NV e consociate, tranne PTT Post BV. Austria Österreichische Post und Telekommunikation (PTT).
Portogallo Portugal Telecom e consociate. Finlandia Soneta.
Svezia Telia.
Regno Unito British Telecommunications; (BT)
City of Kingston upon Hull.
L’Accordo copre questi operatori di servizi di telecomunicazione dato che essi rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 93/38, modificata da ultimo dalla direttiva 98/4 del 16 febbraio 1998 (GU L 101 del 4 aprile 1998, pag. 1).
Allegato I B - Svizzera
Indicazione degli enti che esercitano un’attività nel campo delle telecomunicazioni a termini dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2 a) - c) dell’Accordo
Enti che forniscono un servizio pubblico di telecomunicazioni in forza di una con- cessione a norma dell’articolo 66, capoverso 1 della legge federale del 30 aprile 1997 sulle comunicazioni10.
Ad esempio: Swisscom.
10 RS 784.10
Allegato II
(di cui all’art. 3 par. 1 e 2 d) e 5 dell’Accordo)
Operatori ferroviari interessati
Allegato II A - Comunità
Belgio Société nationale des xxxxxxx xx xxx xxxxxx / Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx- xxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx Danske Statsbaner (DSB);
enti gestiti/istituiti a norma della lov nr. 295 af 6. Juni 1984 om pri- vatbanerne, jf. lov nr. 245 af 6. August 1977.
Germania Deutsche Bundesbahn;
altri enti che forniscono servizi ferroviari al pubblico a norma del paragrafo 2, ultimo comma dell’Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxx 00 Xxxx 0000.
Xxxxxx Ente delle ferrovie greche (OSE)/Οργανισμος
Σιδηροδρομων Ελλαδος (ΟΣΕ).
Spagna Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE); Xxxxxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxxx (XXXX);
Xxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (XXX); Eusko Trenbideak (Bilbao);
Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV).
Francia Société nationale des chémins de fer français e altre reti ferroviarie aperte al pubblico, di cui alla legge relativa ai trasporti interni del 30 dicembre 1982, titolo II del 1° capitolo del trasporto ferroviario.
Irlanda Iarnrod Éireann (Irish Rail).
Italia Ferrovie dello Stato;
enti che forniscono servizi ferroviari al pubblico, gestiti in base ad una concessione a norma dell’articolo 10 del Regio Decreto n. 1447, del 9 maggio 1912, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a tra- zione meccanica e gli automobili;
enti gestiti in base ad une concessione accordata dello stato a norma dei legge speziale; vedi Titolo XI; Capo II; Sezione Ia del Regio De- creto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle di- sposizioni di legge per le ferrovie concesse all’industria privata; le tramvie a trazione meccanica e gli automobili;
enti che forniscono servizi ferroviari al pubblico, gestiti in base ad una concessione a norma dell’articolo 4 della Legge n. 410, del 14 giugno 1949, - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione;
enti o autorità locali che forniscono servizi ferroviari al pubblico in base ad una concessione a norma dell’articolo 14 de la Legge
n. 1221, del 2 agosto 1952 – Provvedimenti per l’esercizio ed il po- tenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.
Lussemburgo Chemins de fer luxemburgeois (CFL).
Paesi Bassi Nederlandse Spoorwegen NV.
Austria Enti che forniscono servizi ferroviari al pubblico a norma della Ei- senbahngesetz 1957 (BGBl. Nr. 60/1957).
Portogallo Caminhos de Ferro Portugueses.
Finlandia Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna
Svezia Enti pubblici che gestiscono servizi ferroviari in conformità alla Förordning (1988:1379) om statens spåranläggningar e della Lag (1990:1157) om järnvägssäkerhet;
enti pubblici regionali e locali che assicurano le comunicazioni fer- roviarie regionali o locali a norma della Lag (1978:438) om huvud- mannaskap foer viss kollektiv persontrafik;
enti privati che gestiscono servizi ferroviari in forza di un’autorizza- zione concessa a norma della Förordning (1988:1379) om statens spaaranlaeggningar, se tali autorizzazioni sono conformi all’articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.
Regno Unito British Railways Boards;
Northern Ireland Railways.
Allegato II B - Svizzera
Indicazione degli enti che assicurano servizi ferroviari a termini dell’articolo 3, pa- ragrafi 1 e 2 d) dell’Accordo
Chemins de fer fédéraux (CFF)11
Enti a termini dell’articolo 1, 2° comma e dell’articolo 2, capoverso 1, della legge federale del 20 dicembre 195712 sulle ferrovie, se ed in quanto essi forniscono al pubblico servizi ferroviari a scartamento normale e ridotto.13
Ad esempio: BLS, MthB, Chemin de fer du Jura, RhB, FO, GFM.
11 Ad eccezione delle partecipazioni finanziarie e delle imprese che non operano direttamente nel settore dei trasporti.
12 RS 742.101
13 Ad eccezione delle partecipazioni finanziarie e delle imprese che non operano direttamente nel settore dei trasporti.
Allegato III
(di cui all’art. 3 par. 1 e 2 e) e 5 dell’Accordo)
Enti che esercitano la propria attività nel settore dell’energia
Allegato III A- Comunità
a) Trasporto o distribuzione di gas o di calore
Belgio Distrigaz SA, gestito a norma della legge del 20 luglio 1983;
enti preposti al trasporto di gas a norma di un’autorizzazione o di una concessione in conformità della legge del 12 aprile 1965, xxxx- ficata dalla legge del 28 luglio 1987;
enti preposti alla distribuzione di gas e gestiti in conformità della legge relativa agli enti intercomunali del 22 dicembre 1986; autorità locali, o associazioni formate da tali autorità locali, incari- cate della distribuzione del calore.
Danimarca Dansk Olie og Naturgas A/S, gestita in base ad un diritto esclusivo concesso a norma del bekendtgoerelse nr. 869 af 18 juni 1979 om eneretsbevilling til indfoersel, forhandling, transport og oplagring af naturgas;
enti gestiti a norma della lov nr. 249 af 7 juni 1972 om naturgasfor- syning;
enti preposti alla distribuzione di gas o di calore in base ad un’autorizzazione concessa a norma del capitolo IV della lov om varmeforsyning, jf lovbekendtgoerelse nr 330 af 29 juni 1983;
enti preposti al trasporto di gas in base ad un’autorizzazione a norma del bekendtgoerelse nr 141 af 13 marts 1974 om roerledningsanlaeg paa dansk kontinentalsokkelomraade til transport af kulbrinter (installazione di pipelines per il trasporto d’idrocarburi sulla zona danese della piattaforma continentale).
Germania Enti preposti al trasporto od alla distribuzione di gas a norma dell’art. 2, par. 2 della Gesetz zur Foerderung der Energiewirtschaft vom 13. Dezember 1935 (Energiewirtschaftsgesetz), modificata da ultimo dalla legge del 19 dicembre 1977;
autorità locali, o associazioni formate da tali autorità locali, preposte alla distribuzione del calore.
Grecia DEP preposto al trasporto od alla distribuzione di gas in forza della decisione ministeriale 2583/1987 (Anathesi sti Dimosia Epicheirisi Petrelaioy armodiotiton schetikon me to fysiko serio) Systasi tis DEPA AE (Dimosia Epicheirisi Aerioy, Anonymos Etaireia); azienda municipale del gas di Atene SA (DEFA), preposta al tra- sporto od alla distribuzione di gas.
Spagna Enti gestiti a norma della Ley xx 00 xx 00 xx xxxxx xx 0000.
Xxxxxxx Société nationale des gaz du Sud-Ouest, preposta al trasporto di gas;
Gaz de France, istituita e gestita a norma della loi 46/6288 du 8 avril 1946 sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica e del gas;
enti (a compartecipazione statale o pubblici) preposti alla distribu- zione dell’energia elettrica, di cui all’articolo 23 della loi 48/1260 du 12 août 1948 recante modifica delle lois 46/6288 du 8 avril 1946 e 46/2298 du 21 octobre 1946 sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica e del gas;
Compagnie française du méthane, preposta al trasporto di gas; autorità locali, o associazioni formate da tali autorità locali, preposte alla distribuzione del calore.
Irlanda Irish Gas Board, che opera a norma del Gas Xxx 0000 to 1987, e altri enti disciplinati da apposite leggi;
Dublin Corporation, preposta alla distribuzione del calore.
Italia SNAM, SGM e Montedison, preposte al trasporto di gas;
enti preposti alla distribuzione di gas in forza del Testo unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e del decreto presidenziale n. 902 del 4 ottobre 1986;
enti preposti alla distribuzione del calore a norma dell’articolo 10 della Legge n 308 del 29 maggio 1982, (norme sul contenimento dei consumi energetici, sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e sull’esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili di- versi dagli idrocarburi);
autorità locali, o associazioni di autorità locali, preposte alla distri- buzione del calore.
Lussemburgo Société de transport de gaz SOTEG SA; Gaswierk Xxxx-Uelzecht SA;
Service xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx;
autorità locali, o associazioni di autorità locali, preposte alla distri- buzione del calore.
Paesi Bassi NV Nederlandse Gasunie;
enti preposti al trasporto od alla distribuzione di gas in virtù di una licenza (vergunning) concessa dalle autorità locali a norma della Gemeentewet;
enti locali e provinciali preposti al trasporto o della distribuzione di gas a norma della Gemeentewet e della Provinciewet;
autorità locali, o associazioni di autorità locali, preposte alla distri- buzione di calore.
Austria Gas: enti aggiudicatori che trasportano o distribuiscono gas a norma dell’Energiewirtschaftsgesetz 1935, dRGBl. I S 1451/1935, modifi- cato dal dRGBl. I S 467/1941;
calore: enti amministrativi che trasportano o distribuiscono il calore in forza di una licenza a norma del codice austriaco del commercio e dell’industria (Gewerbeordnung, BGBl. n° 50/1974).
Portogallo Petroquímica e Gás de Portugal (EP) in forza del Decreto-Lei no 000-X/00 xx 00 xx Xxxxxxxx xx 0000.
Xxxxxxxxx Servizi municipali dell’energia o loro associazioni, o altri enti che trasportano o distribuiscono gas o calore in forza di una concessione rilasciata dalle autorità municipali.
Svezia Enti che trasportano o distribuiscono il gas o il calore in forza di una concessione rilasciata a norma della Lag (1978:160) om vissa roer- ledningar.
Regno Unito British Gas PLC e altri enti gestiti a norma del Gas Xxx 0000; autorità locali, o associazioni di autorità locali, preposte alla distri- buzione del calore a norma del Local Government (Miscellaneous Provisions) Xxx 0000;
Electricity Boards, preposti alla distribuzione del calore a norma dell’Electricity Xxx 0000.
b) Prospezione ed estrazione di petrolio o gas
Gli enti che beneficiano di un’autorizzazione, di un permesso, di una licenza o di una concessione per la prospezione o lo sfruttamento di giacimenti di petrolio e gas naturale in forza delle disposizioni legislative seguenti:
Belgio Loi du 1er mai 1939 complétée par l’arrêté royal no 83 du 28 no- vembre 1939 sur l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz; Arrêté royal du 15 novembre 1919;
Arrêté royal du 7 avril 1953;
Arrêté royal du 15 mars 1960 (legge sulla piattaforma continentale del 15 giugno 1969);
Arrêté de l’exécutif régional wallon du 29 septembre 1982; Arrêté de l’exécutif flamand du 30 mai 1984.
Danimarca Lov nr. 293 af 10 juni 1981 om anvendelse af Danmarks under- grund;
Lov om kontinentalsoklen, jf lovbekendtgoerelse nr 182 af 1 maj 1979.
Germania Bundesberggesetz vom 13. August 1980, modificato da ultimo il 12 febbraio 1990.
Xxxxxx Xxxxx 87/1975 recante istituzione della DEP EKY (Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Petrelaioy).
Spagna Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974 e suoi decreti d’applicazione.
Francia Code minier (décret 56-838 du 16 août 1956), modificato dalla loi 56-1327 du 29 décembre 1956, l’ordonnance 58-1186 du 00 xxxxx-
xxx 0000, xx xxxxxx 00-000 xx 0 xxxx 0000, xx xxx 00-000 du 16 juin
1977, le décret 80-204 du 11 mars 1980.
Irlanda Continental Xxxxx Xxx 0000;
Petroleum and Other Minerals Development Xxx 0000; Ireland Exclusive licensing terms 1975;
Revised licensing terms 1987; Petroleum (Production) Act (NI) 1964.
Italia Legge 10 febbraio 1953, n. 136;
Legge 11 gennaio 1957, n. 6 modificata dalla legge 21 luglio 1967,
n. 613.
Lussemburgo –
Paesi Bassi Mijnwet nr 285 van 21 april 1810;
Wet opsporing delfstoffen nr 258 van 3 mei 1967;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 0000, xx. 000 van 23 september 1965.
Austria Enti istituiti in forza della Berggesetz 1975 (BGBl. n° 259/1975), modificata da ultimo dalla BGBl. n° 193/1993.
Portogallo Zone emerse: Xxxxxxx-Xxx xx 000/00 xx 00 xx Xxxxxxx xx 1974, no 000/00 xx 00 xx Xxxxx xx 1977, no 266/80 de 7 de Agosto de 1980, no 000/00 xx 00 xx Xxxx xx 1985 e Xxxxxxxx xx 00 xx 00 xx Xxxxx xx 1979;
zone immerse: Xxxxxxx-Xxx xx 00000 xx 00 xx Xxxxxxxx xx 1967, no 49369 de 11 de Novembro de 1969, no 00/00 xx 00 xx Xxxxx xx 1971, no 00/00 xx 00 xx Xxxxx xx 1974, no 266/80 de 7 de Xxxxxx xx 0000, xx 0/00 xx 0 xx Xxxxxxx xx 1981 e no 000/00 xx 00 xx Xxx- xx xx 0000.
Xxxxxxxxx –
Svezia Enti beneficiari di una concessione per la prospezione o lo sfrutta- mento di giacimenti di petrolio o gas in forza della Minerallag (1991:45), ovvero che hanno ricevuto un’autorizzazione a norma della Lag (1966:314) om kontinentalsockeln.
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx 0000, ampliato dal Continental Xxxxx Xxx 0000;
Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964.
c) Prospezione ed estrazione del carbone e di altri combustibili solidi
Belgio Enti preposti alla prospezione o dell’estrazione del carbone o di altri combustibili solidi a norma dell’arrêté du Xxxxxx xx 00 xxxx 0000 x xxxxx xxx du 22 avril 1980.
Danimarca Enti preposti alla prospezione o dell’estrazione del carbone o di altri combustibili solidi in forza della lovbekendtgoerelse nr 531 af
10 oktober 1984.
Germania Enti preposti alla prospezione o dell’estrazione del carbone o di altri combustibili solidi a norma della Bundesberggesetz vom 13. August 1980, modificata da ultimo il 12 febbraio 1990.
Grecia Impresa pubblica per l’energia elettrica Dimosia Epicheirisi Ilektri- smoy, preposta alla prospezione od all’estrazione del carbone o di altri combustibili solidi a norma del codice minerario del 1973, modificato dalla legge del 27 aprile 1976.
Spagna Enti preposti alla prospezione ed all’estrazione del carbone o di altri combustibili solidi in forza della Ley 22/1973, xx 00 xx xxxxx, xx Xxxxx, modificata dalla Ley 54/1980 de 5 de noviembre e dal Real Decreto Legislativo 0000/0000 xx 00 xx xxxxx.
Xxxxxxx Enti preposti alla prospezione ed all’estrazione del carbone o di altri combustibili solidi in forza del codice minerario (décret 58-863 du 16 août 1956), modificato dalla legge 77-620 du 16 juin 1977, dal
décret 80-204 e dall’xxxxxx xx 00 xxxx 0000.
Xxxxxxx Xxxx xx Xxxx;
Enti preposti alla prospezione od all’estrazione del carbone in virtù dei Minerals Development Acts, 1940 to 1970.
Italia Carbo Sulcis SpA. Lussemburgo –
Paesi Bassi –
Austria Enti preposti alla prospezione od all’estrazione del carbone o di altri combustibili solidi istituiti in virtù della Berggesetz 1975 (BGBl.
n° 259/1975).
Portogallo Empresa Carbonífera do Douro;
Empresa Nacional de Urânio.
Finlandia Enti beneficiari di una concessione per la prospezione e l’estrazione del carbone o di altri combustibili solidi e che operano in base ai un diritto d’esclusività in conformità agli articoli 1 e 2 della Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78).
Svezia Enti beneficiari di una concessione per la prospezione e l’estrazione del carbone o di altri combustibili solidi in virtù della Minerallag (1991:45) o della Lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter, ovvero enti che hanno ricevuto un’autorizzazione in conformità alla Lag (1966:314) om kontinentalsockeln.
Regno Unito British Coal Corporation (BCC), istituita in virtù del Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxx 0000;
enti che beneficiano di una licenza rilasciata dalla BCC a norma del Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxx 0000;
enti preposti alla prospezione od all’estrazione di combustibili solidi a norma del Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969.
Allegato III B - Svizzera
a) Trasporto o distribuzione di gas o di calore
Enti preposti al trasporto od alla distribuzione di gas in virtù di una concessione a norma dell’articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 196314 sugli impianti di tra- sporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (RS 741.1)
Enti che si occupano di trasporto o di distribuzione del calore in virtù di una con- cessione cantonale.
Ad esempio: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA.
b) Prospezione ed estrazione di petrolio o gas
Enti preposti alla prospezione ed allo sfruttamento di giacimenti di petrolio o di gas in conformità del Concordato del 24 settembre 195515 concernente la ricerca e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi tra i cantoni di Zurigo, Svitto, Glarona, Zugo, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello interno, Xxx Xxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxx .
Ad esempio : Seag AG.
c) Prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi
In Svizzera non vi sono enti di questo tipo.
14 RS 746.1
15 RS 931.1
Allegato IV
(di cui all’art. 3 par. 1 e 2 f) e 5 dell’Accordo)
Enti privati interessati che prestano un servizio pubblico
Allegato IV A - Comunità
a) Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile
Belgio Ente istituito con il xxxxxx xx 0 xxxxxxx 0000 xx xx xxxxxx wallonne érigeant en entreprise régionale de production et d’adduction d’eau le service du ministère de la région chargé de la production et du grand transport d’eau;
ente istituito con l’arrêté du 23 avril 1986 portant constitution d’une société wallonne de distribution d’eau;
ente istituito con l’arrêté du 17 juillet 1985 de l’exécutif flamand portant fixation des statuts de la société flamande de distribution d’eau;
enti di produzione o di distribuzione idrica istituiti in forza della loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986;
enti di produzione o di distribuzione idrica istituiti in forza del Code communal, articoli 000 xxx, xxx xx xxxxxx sulle aziende municipali (régies communales).
Danimarca Enti di produzione o di distribuzione idrica in forza dell’articolo 3, paragrafo 3 del lovbekendtgoerelse om vandforsyning m.v. del
4 luglio 1985.
Germania Enti di produzione o di distribuzione idrica soggetti alle Eigen- betriebsverordnungen o Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx);
enti di produzione o di distribuzione idrica soggetti alle Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der Länder;
enti di produzione idrica soggetti alla Gesetz ueber Wasser- und Bodenverbaende vom 10. Februar 1937 e alla erste Verordnung über Wasser- und Bodenverbaende vom 3. September 1937 (Regiebetriebe)che producono o distribuiscono acqua in forza delle Kommunalgesetze, e in particolare delle Gemeindeordnungen der Länder;
enti istituiti in forza dell’Aktiengesetz vom 6. September 1965, mo- dificata da ultimo il 19 dicembre 1985, o della GmbH-Gesetz vom
20. Mai 1898, modificata da ultimo il 15 maggio 1986, oppure aventi lo statuto giuridico di Kommanditgesellschaft e incaricati della produzione o della distribuzione idrica in base ad un contratto speciale con la autorità regionali o locali.
Grecia Azienda idrica d’Atene (Etaireia Ydrefseos - Apochetefseos Prote- noysis), istituita in forza della legge 1068/80 del 23 agosto 1980; azienda idrica di Salonicco (Organismos Ydefseos Thessalonikis), gestita conformemente al decreto presidenziale 61/1988;
azienda idrica di Volos (Etaireia Ydrefseos Voloy), gestita a norma della legge 890/1979;
Aziende municipali (Dimotikes Epicheiriseis ydrefsis-apochetefsis), incaricate della produzione o della distribuzione idrica e istituite in forza della legge 1069/80 del 23 agosto 1980;
associazioni delle autorità locali(Syndesmoi ydrefsis) gestite con- formemente al codice delle autorità locali (Kodikas Xxxxx kai Koi- notiton) applicato dal decreto presidenziale 76/1985.
Spagna Enti per la produzione o distribuzione idrica in forza della Ley no 7/1985 del 2 aprile 1985. Reguladora de las Bases del Régimen local e del Decreto Real no 781/1986 Texto Refundido Régimen local; Canal de Xxxxxx XX. Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid del 20 dicembre 1984;
Xxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxx xxx 00 xxxxxx 0000.
Xxxxxxx Enti preposti alla produzione od alla distribuzione d’acqua in forza dei testi seguenti:
– dispositions générales sur les régies, code des communes da L 323-1 a L 328-8, da R 323-1 a R 323-6 (dispositions générales sur les régies);
– code des communes L 323-8, R 323-4 [régies directes (ou de fait)];
– décret-loi du 28 décembre 1926, règlement d’administration pu- blique du 17 février 1930;
– code des communes da L 323-10 a L 323-13, da R 323-75 a 323- 132 (régies à simple autonomie financière);
– code des communes L 323-9, da R 323-7 a R 323-74, décret du 19 octobre 1959 (régies à personnalité morale et à autonomie fi- nancière);
– code des communes da L 324-1 a L 324-6, da R 324-1 a R 324-13 (gestion déléguée, concession et affermage);
– jurisprudence administrative, circulaire xxxxxxxxxx xx 00 xxxxxxxx 0000 (xxxxxxx);
– code des communes R 324-6, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (régie intéressée);
– circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (exploitation aux ri- sques et périls);
– décret du 20 mai 1955, loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d’économie mixte (participation à une société d’économie mixte);
– code des communes da L 322-1 a L 322-6, da R 322-1 a R 322-4 (dispositions communes aux régies, concessions et affermages).
Irlanda Enti preposti alla produzione od alla distribuzione idrica in forza del Local Government (Sanitary Services) Xxx 0000 to 1964.
Italia Enti per la produzione o la distribuzione idrica in forza del Testo unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e del Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986;
Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, istituito in forza del RDL 19 ottobre 1919, n. 2060;
Ente Acquedotti Siciliani, istituito in forza delle leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81;
Ente Xxxxx Xxxxxxxxxx e Fognature, istituito in forza della legge del 5 giugno 1963 n. 9.
Lussemburgo Servizi delle autorità locali incaricate della distribuzione idrica; sindacati intercomunali preposti alla produzione od alla distribuzio- ne idrica ed istituiti in forza della loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi du 23 décembre 1958 et par xx xxx xx 00 xxxxxxx 0000 xx xx xxxxx xx xx xxx du 31 juillet 1962 ayant pour objet le ren- forcement de l’alimentation en eau potable xx xxxxx-xxxxx xx Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x’Xxxx-xxx-Xxxx.
Xxxxx Xxxxx Enti di produzione o distribuzione idrica soggetti alla Waterlei- dingwet van 6 april 1957, modificata dalle leggi del 30 giugno 1967,
10 settembre 1975, 23 giugno 1976, 30 settembre 1981, 25 gennaio
1984, 29 gennaio 1986.
Austria Enti delle autorità locali (Gemeinden) e associazioni delle autorità locali (Gemeindeverbände) per la produzione, il trasporto o la distri- buzione d’acqua potabile, istituiti in forza delle Wasserversorgung- sgesetze dei nove Länder.
Portogallo Empresa Pública das Águas Livres, preposta alla produzione od alla distribuzione idrica in forza del Decreto-Lei no 000/00 xx 0 xx Xxxxx xx 1981;
servizi delle autorità locali per la produzione o la distribuzione idri- ca.
Finlandia Enti per la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua pota- bile in forza dell’articolo 1 della Laki yleisistä vesi- ja viemärilai- toksista (982/77) del 23 dicembre 1977.
Svezia Autorità locali e società municipali per la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile in forza della Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
Regno Unito Water Companies, preposte alla produzione od alla distribuzione idrica in forza dei Water Acts 1945 e 1989;
Central Scotland Water Development Board, preposto alla produ- zione idrica e Water Authorities, preposte alla produzione od alla di- stribuzione idrica in forza del Water (Scotland) Xxx 0000; Department of the Environment for Northern Ireland, preposto alla produzione ed alla distribuzione idrica in forza del Water and Sewerage (Northern Ireland) Order 1973.
b) Produzione, trasporto o distribuzione di energia elettrica
Belgio Enti incaricati della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica in forza dell’articolo 5 ’Des régies communales et intercommunales’ della loi du 10 mars 1925 sur les distributions d’énergie électrique;
enti incaricati del trasporto o della distribuzione di energia elettrica in forza della loi relative aux intercommunales del 22 dicembre 1986;
Ebes, Intercom, Unerg e altri enti incaricati della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica e titolari di una concessione per la distribuzione in forza dell’articolo 8 ’Les conces- sions communales et intercommunales’ della loi du 10 mars 1925 sur les distributions d’énergie électrique;
Société publique de production d’électricité (SPE).
Danimarca Enti incaricati della produzione o del trasporto di energia elettrica in forza di una licenza concessa conformemente all’art. 0, xxx. 0, xxxxx xxx xx 00 af 25 februar 1976 om elforsyning, jf bekendtgoerelse nr 607 af 17 december 1976 om elforsyningslovens anvendel- sesomraade;
enti che distribuiscono energia elettrica conformemente all’art. 0, xxx. 0, xxxxx xxx xx 00 af 25 februar 1976 om elsorsyning, jf be- kendtgoerelse nr 607 af 17 december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesomraede e (in base ad autorizzazioni d’esproprio) in for- za degli articoli da 10 a 15 della lov om electriske staerkstroemsan- laeg, jf lovbekendtgoer else nr 669 af 28 december 1977.
Germania Enti incaricati della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica in forza dell’art. 2, par. 2 della Gesetz zur Foer- derung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) del 13 di- cembre 1935, modificata da ultimo dalla Gesetz del 19 dicembre 1977, e produzioni autonome di energia elettrica purché rientranti nel campo di applicazione della direttiva, in forza dell’articolo 2, pa- ragrafo 5.
Grecia Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy, società pubblica di energia elettrica istituita in forza della legge 1468 del 2 agosto 1950 Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Ilektrismoy, gestita a norma della legge 57/85 Domi, rolos kai tropos dioikisis kai leitoyrgias tis koinoniko- poiimenis Dimosias Epicheirisis Ilektrismoy.
Spagna Enti incaricati della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica in forza dell’articolo 1 del Decreto de 12 de mar- zo de 1954, in approvazione del Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de Energía et du Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sull’autorizzazione amministrativa in materia di impianti elettrici;
Red Eléctrica de España SA, istituita in forza del Real Decreto 91/1985 del 23 gennaio 1985.
Francia Électricité de France, istituita e gestita in forza della loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz;
enti (a compartecipazione statale o pubblici) che distribuiscono energia elettrica, contemplati dall’articolo 23 della loi 48/1260 du 12 agosto 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l’éléctricité et du gaz;
Compagnie nationale du Rhône.
Irlanda Electricity Supply Board (ESB), istituito e gestito in forza dell’Electricity Supply Xxx 0000.
Italia Ente nazionale per l’energia elettrica istituito dalla legge n 1643 del 6 dicembre 1962, approvata dal Decreto n.1720 del 21 dicembre 1965;
enti che beneficiano di un’autorizzazione in forza dell’articolo 4, pa- ragrafo 5 o 8 della legge del 6 dicembre 1962, n. 1643 - Istituzione dell’Ente nazionale per l’energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
enti che beneficiano di una concessione in forza dell’articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1965, n.342 - Norme integrative della legge del 6 dicembre 1962, n.1643 e norme relative al coordinamento e all’esercizio delle attività elettriche eser- citate da enti ed imprese diverse dell’Ente nazionale per l’energia elettrica.
Lussemburgo Compagnie grand-ducale d’électricité de Luxembourg, che produce o distribuisce energia elettrica in forza della convention du 11 no- vembre 1927 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le grand-duché de Luxembourg, approvata con la legge del 4 gennaio 1928;
Société xxxxxxxxxx xx x’Xxx (XXX); Xxxxxxxx xx xxxxxxxx XXXXX.
Xxxxx Xxxxx Elektriciteitsproduktie Oost-Nederland.
Elektriciteitsbedrijf Utrecht-Noord-Xxxxxxx-Amsterdam (UNA); Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH); Elektriciteitsproduktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ); Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM); Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP);
enti preposti alla distribuzione di energia elettrica in forza di un’autorizzazione (vergunning) accordata dalle autorità provinciali a norma della Provinciewet.
Austria Enti che producono, trasportano o distribuiscono in forza della se- conda Verstaatlichungsgesetz (BGBl. n° 81/1947) e dell’Elektrizitaetswirtschaftsgesetz (BGBl. n° 260/1975), ivi com- prese le Elektrizitaetswirtschaftsgesetze dei nove Länder.
Portogallo Electricidade de Portugal (EDP), istituita in forza del Decreto-Lei no 000/00 xx 00 xx Xxxxx xx 1976;
servizi delle autorità locali che distribuiscono energia elettrica in forza dell’articolo 1 del Decreto-Lei no 344-B/82 de 1 de Setembro de 1982, modificato dal Decreto-Lei no 000/00 xx 00 xx Xxxxxxxx xx 1986;
enti preposti alla produzione di energia elettrica in forza del Decre- to-Lei no 000/00 xx 00 xx Xxxx xx 1988;
produttori indipendenti di energia elettrica in forza del Decreto-Lei no 189/88 de 27 de Maio de 1988;
Empresa de Electricidade dos Açores - EDA, EP, istituita in forza del Decreto Regional no 16/80 de 21 de Agosto de 1980;
Empresa de Electricidade da Madeira, EP, istituita coll Xxxxxxx-Xxx xx 00/00 xx 00 xx Xxxxxxx xx 1974 e regionalizzata in forza del De- creto-Lei no 00/00 xx 00 xx Xxxxxxxxx xx 1979 e del Decreto-Lei no 00/00 xx 00 xx Xxxxx xx 0000.
Xxxxxxxxx Enti preposti alla produzione, al trasporto od alla distribuzione di energia elettrica in forza di una concessione a norma dell’articolo 27 della Saehkoelaki (319/79) del 16 marzo 1979.
Svezia Enti che trasportano o distribuiscono energia elettrica in base ad una concessione accordata in forza della Lag (1902:71 s. 1) innefattande vissa bestaemmelser om elektriska anlaeggningar.
Regno Unito Central Electricity Generating Board e Area Electricity Boards, pre- posti alla produzione, al trasporto od alla distribuzione di energia elettrica in forza dell’Electricity Xxx 0000 e dell’Xxxxxxxxxxx Xxx 0000;
North of Scotland Hydro-Electricity Board (NSHB), preposto alla produzione, al trasporto ed alla distribuzione di energia elettrica in forza dell’Electricity (Scotland) Xxx 0000;
South of Scotland Electricity Board (SSEB) preposto alla produzio- ne, al trasporto ed alla distribuzione di energia elettrica in forza dell’Electricity (Scotland) Xxx 0000;
Northern Ireland Electricity Service (NIES), istituito con l’Electricity Supply (Northern IRLANDA) Order 1972.
c) Enti aggiudicatori nel campo i servizi di ferrovie urbane, sistemi automatizzati, tram, filobus, autobus o trasporti via cavo
Belgio Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV)/Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMB);
enti che prestano servizi di trasporto pubblico in base ad un con- tratto di concessione con la SNCV in forza degli articoli 16 e 21 dell’arrêté du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;
Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB); Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA);
Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG); Société des transports intercommunaux de Charleroi (STIC);
Société des transports intercommunaux de la région liégeoise (STIL);
Société des transports intercommunaux de l’agglomération vervié- toise (STIAV), e altri enti istituiti in forza della loi relative à la création de sociétés de transport en commun urbains/Wet betreffen- de de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschappe- lijk vervoer du 22 février 1962;
enti che prestano servizi di trasporto pubblico in base ad un con- tratto con la STIB o con altri enti di trasporto in forza rispettiva- mente dell’articolo 10 o dell’articolo 11 dell’arrêté royal 140 du
30 décembre 1982 relatif aux mesures d’assainissement applicables à certains organismes d’intérêt public dépendant du ministère des communications.
Danimarca Danske Statsbaner (DSB);
enti che forniscono servizi di autobus al pubblico (almindelig rute- koersel) in base ad un’autorizzazione accordata in forza della xxx xx. 000 xx 00. xxxxx 0000 xx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Enti autorizzati a fornire al pubblico servizi di trasporto a breve distanza (oeffentlichen Personennahverkehr) in forza della Personenbefoerderungsgesetz vom 21. Maerz 1961, modificata da ultimo il 25 luglio 1989.
Grecia Ilektrokinita Leoforeia Periochis Athinon-Peiraios (Autobus elettrici di Atene – regione del Pireo), gestiti a norma del decreto 768/1970 e della legge 588/1977;
Ilektrikoi Sidirodromoi Athinon-Peiraios (Ferrovie elettriche di Ate- ne - Pireo), gestite a norma delle leggi 352/1976 e 588/1977; Epicheirisi Astikon Sygkoinonion (Impresa di trasporto urbano), gestita a norma della legge 588/1977;
Koino Tameio Eisprazeos Leoforeion (Fondo comune entrate auto- bus), gestito a norma del decreto 102/1973;
RODA (Dimotiky Epicheirisi Leoforeion Rodoy) Roda - (Azienda municipale d’autobus di Rodi);
Organismos Astikon Sygkoinonion Thessalonikis (Organizzazione di trasporto urbano di Salonicco), gestita a norma del decreto 3721/1957 e della legge 716/1980.
Spagna Enti che forniscono servizi d’autobus al pubblico, in forza dell’articolo 71 della Ley de Régimen local;
Corporación metropolitana de Madrid; Corporación metropolitana de Barcelona;
enti che forniscono servizi d’autobus al pubblico in forza dell’articolo 71 della Ley de Ordenación de Transportes Terrestres del 31 luglio 1987;
enti che forniscono servizi d’autobus urbani o interurbani in forza degli articoli da 113 a 118 della Ley de Ordenación de Transportes Terrestres del 31 luglio 1987;
FEVE, RENFE (o Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera) che forniscono servizi d’autobus al pubblico in forza delle Disposiciones adicionales (Primera) della Ley de Ordenación de Transportes Terrestres del 31 luglio 1957;
enti che forniscono servizi d’autobus al pubblico in forza delle Disposiciones Transitorias, Tercera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres del 31 luglio 1957.
Francia Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in forza dell’articolo 7-II della loi 82-1153 du 30 décembre 1982 (transports intérieurs, orientation);
Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français, APTR, e altri enti che forniscono servizi di trasporto in base ad un’autorizzazione concessa dal sindacato dei trasporti parigini a norma dell’ordonnance de 1959 et ses décrets d’application relatifs à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne.
Irlanda Iarnrod Éireann (Irish Rail);
Bus Éireann (Irish Bus);
Bus Átha Cliath (Dublin Bus);
enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in forza delle di- sposizioni del Road Transport Act 1932 modificato.
Italia Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base ad una concessione accordata in forza della Legge 28 settembre 1939, n 1822 – Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiato- ri, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all’industria privata), articolo 1 modificato dall’articolo 45 del Decreto del Presi- dente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;
enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base all’articolo 1, punto 15 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 - Approvazione del Testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del comuni e delle province;
enti operanti in base ad una concessione accordata in forza dell’articolo 242 o 256 del Regio Decreto 9 maggio 1912, n.1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili;
enti operanti in base ad una concessione accordata in forza dell’articolo 4 della Legge 14 giugno 1949, n. 410, concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessio- ne;
enti operanti in base ad una concessione accordata in forza dell’articolo 14 della Legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di tra- sporto in regime di concessione.
Lussemburgo Chemins de fer luxembourgeois (CFL);
Service xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx Xxxxx- xxxxx;
Transports intercommunaux du canton d’Xxxx-sur-Alzette (TICE); imprese private di autobus, che operano conformemente al règle- ment grand-ducal du 3 février 1978 concernant les conditions d’octroi des autorisations d’établissement et d’exploitation des xxx- xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx Xxxxx Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in forza del ca- pitolo II (Openbaar vervoer) della Wet Xxxxxxxxxxxxxxx xxx
00 xxxxx 0000.
Xxxxxxx Enti che forniscono servizi di trasporto, istituiti in forza dell’Xxxxxxxxxxxxxxx 0000 (BGBl. n° 60/1957) e della Kraftfahrli- niengesetz 1952 (BGBl. n° 84/1952).
Portogallo Rodoviária Nacional, EP;
Companhia Carris de Ferro de Lisboa; Metropolitano de Lisboa, EP;
Serviços de Transportes Colectivos do Porto; Serviços Municipalizados de Transporte do Bareiro; Serviços Municipalizados de Transporte de Aveiro; Serviços Municipalizados de Transporte de Braga; Serviços Municipalizados de Transporte de Coimbra;
Serviços Municipalizados de Transporte de Portalegre.
Finlandia Enti pubblici o privati che gestiscono servizi d’autobus conforme- mente alla Laki (343/91) luvanvaraisesta henkiloeliikenteestae tiel- lae e al Helsingin kaupungin liikennelaitos/Helsingfors stads tra- fikverk (Ufficio dei trasporti di Helsinki), che fornisce al pubblico servizi di metropolitana e tram.
Svezia Enti che gestiscono servizi ferroviari o di tramvia urbana in forza della Lag (1978:438) om huvudmannaskap foer viss kollektiv per- sontrafik e della Lag (1990:1157) om jaernvaegssaekerhet;
enti pubblici o privati che gestiscono un servizio di filobus o di au- tobus in forza della Lag (1978:438) om huvudmannaskap foer viss kollektiv persontrafik e della Lag (1983:293) om yrkestrafik.
Regno Unito Enti che forniscono servizi di autobus al pubblico in forza del Lon- don Regional Xxxxxxxxx Xxx 0000;
Glasgow Underground;
Greater Manchester Rapid Transit Company; Docklands Light Railway;
London Underground Ltd; British Railways Board; Tyne and Wear Metro.
d) Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali
Belgio Régie des voies aériennes, istituita in forza dell’arrêté-loi du 20 no- vembre 1946 portant création de la régie des voies aériennes, modi- fié par l’arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la régie des voies aériennes.
Danimarca Aeroporti gestiti in base ad un’autorizzazione a norma dell’articolo 00, xxx. 0, xxxxx xxx xx xxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx. 000 af 11.
September 1985.
Germania Aeroporti a termini dell’articolo 38, par. 2, numero 1 della Luftver- kehrszulassungsordnung vom 13. Maerz 1979, zuletzt geaendert durch die Verordnung vom 21. Juli 1986.
Grecia Aeroporti gestiti a norma della legge 517/1931 recante istituzione del servizio d’aviazione civile [(Ypiresia Politikis Aeroporias (YPA)];
aeroporti internazionali gestiti a norma del decreto presidenziale 647/981.
Spagna Aeroporti gestiti dalla Aeropuertos Nacionales ed operanti in forza del Real Decreto 278/1982 xx 00 xx xxxxxxx xx 0000.
Xxxxxxx Aéroports de Paris, gestiti in forza del titolo V, articoli da L 251-1 a 252-1 del code de l’aviation civile;
Aéroport de Bâle-Mulhouse, istituito in forza della convenzione franco-svizzera del 4 luglio 194916;
aeroporti rispondenti alla definizione dell’articolo L 270-1 del code de l’aviation civile;
aeroporti gestiti in forza del modello di capitolato per concessione aeroportuale, décret du 6 mai 1955;
aeroporti gestiti in base ad una convenzione di utilizzazione in forza dell’articolo L/221 del code de l’aviation civile.
Irlanda Aeroporti di Dublino, Cork e Shannon, gestiti da Aer Rianta-Irish Airports;
aeroporti operanti in base ad una licenza d’utilizzazione pubblica accordata in forza dell’Air Navigation and Transport Act No 40/1936, del Transport Fuel and Power (Transfer of Departmental Administration Functions) Order 1959 (SI No 125 of 1959) e del Air Navigation (Aerodromes and Visual Ground Aids) Order 1970 (SI No 291 of 1970).
Italia Aeroporti nazionali civili (aerodromi civili istituti dallo Stato), gestiti a norma del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 692;
enti che gestiscono impianti aeroportuali in base ad una concessione accordata in forza dell’articolo 694 del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.
16 RS 0.748.131.934.92
Lussemburgo Aéroport de Findel.
Paesi Bassi Aeroporti civili gestiti in base agli articoli 18 e successivi della Luchtvaartwet del 15 gennaio 1958 (stbld. 47), modificata il
7 giugno 1978.
Austria Austro Control GmbH;
enti rispondenti alle definizioni degli articoli da 60 a 80 della Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. n° 253/1957).
Portogallo Aeroporti gestiti da Aeroportos e Navegaçao Aérea (ANA) EP in forza del Decreto-Lei no 246/79;
aeroporto di Funchal e aeroporto di Porto Santo, regionalizzati con Decreto-Lei no 284/81.
Finlandia Aeroporti gestiti da "Ilmailulaitos/ Luftfartsverket" in forza della Il- mailulaki (595/64).
Svezia Aeroporti pubblici gestiti conformemente alla Lag (1957:297) om luftfart;
aeroporti privati operanti in base ad una licenza di utilizzazione conformemente alla suddetta legge, ove tale licenza sia conforme al criterio dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva.
Regno Unito Aeroporti gestiti dalla British Airports Authority plc;
aeroporti aventi lo statuto di public limited companies e gestiti in forza dell’Airports Xxx 0000.
e) Enti aggiudicatori nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali
Belgio Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxel- les;
Port autonome de Liège; Port autonome de Namur; Port autonome de Charleroi; Port de la ville de Gand;
Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse haveninrichtingen;
Société intercommunale de la rive gauche de l’Escaut - Intercom- munale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d’Anvers); Port de Nieuwport;
Port d’Ostende.
Danimarca Porti a termini dell’articolo 1, par. da I a III del bekendtgoerelse
nr. 604 af 16. december 1985 om hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, xx. xxx xx. 000 xx 00. xxx 0000 xx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Porti marittimi appartenenti totalmente o parzialmente alle autorità territoriali (Länder, Kreise, Gemeinden);
porti interni soggetti alla Hafenordnung in forza delle Wassergesetze der Länder.
Grecia Porto del Pireo (Organismos – Limenos Peiraios), istituito con la legge d’urgenza 1559/1950 e della legge 1630/1951;
porto di Salonicco (Organismos Limenos Thessalonikis), istituito col decreto NA 2251/1953;
altri porti disciplinati dal decreto presidenziale 649/1977 M.A. 649/1977 Epopteia, organosi leitoyrgias kai dioikitikos elenchos limenon (sorveglianza, organizzazione del funzionamento e con- trollo amministrativo dei porti).
Spagna Puerto de Huelva, istituito col Decreto de 2 de octubre de 1969,
no 2380/69. Xxxxxxx x Xxxxx. Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxx- xxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxx;
Puerto de Barcelona, istituito col Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2407/78. Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía;
Puerto de Bilbao, istituito col Decreto de 25 de agosto de 1978,
no 2408/78. Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Esta- tuto de Autonomía;
Xxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx 00 de agosto de 1978, no 2409/78. Puertos y Faros. Otorga al de Valencia Régimen de Estatuto de Autonomía;
Juntas de Puertos, gestiti a norma della Ley 00/00 xx 00 xx xxxxx xx 1968. Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía en Decreto de 9 xx xxxxx xx 0000, xx 0000/00. Xxxxxx xx Xxxxxxx.
Reglamento;
porti gestiti dalla Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, operanti a norma della Ley 00/00 xx 00 xx xxxxx xx 0000, Xxxxxxx 0000/00 xx 00 xx xxxxx xx 1978 et du Decreto 000/00 xx 0 xx xxxx xx 1981;
porti di cui al Real Decreto 000/00 xx 00 xx xxxx xx 1982. Puertos. Clasificación de los de interés general.
Francia Port autonome de Paris, istituito con la loi 68/917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris;
Port autonome de Strasbourg, istituito con la convention du 20 mai 1923 entre l’État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l’exécution de travaux d’extension de ce port, approuvée par la loi du 26 avril 1924;
altri porti interni istituiti o gestiti a norma dell’articolo 6 (navigazio- ne interna) del décret 69-140 du 6 février 1969 relatif aux conces- sions d’outillage public dans les ports maritimes;
Ports autonomes gestiti a norma degli articoli L 111-1 e successivi del code des ports maritimes;
Ports non autonomes gestiti a norma degli articoli R 121-1 e succes- sivi del code des ports maritimes;
porti gestiti dalle autorità regionali (départements) o operanti in for- za di una concessione da queste accordata) in forza dell’articolo 6 della loi 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 7 xxx- vier 1983 relative à la répartition des compétences entre les commu- nes, départements et l’État.
Irlanda Porti gestiti in forza dei Harbour Acts 1946 to 1976;
Porto di Dun Laoghaire, gestito in forza dello Xxxxx Xxxxxxxx Xxx 0000;
Porto di Rosslare Harbour, gestito in forza del Finguard and Rossla- re Railways and Harbours Xxx 0000.
Italia Porti nazionali e altri porti gestiti dalla Capitaneria di Porto a norma del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32; porti autonomi (enti portuali) istituiti da leggi speciali a norma dell’articolo 19 del Codice della Navigazione, Regio Decreto 30 marzo 0000, x. 000.
Xxxxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxx, istituito e gestito a norma della loi du 22 juillet 1963 relative à l’aménagement et à l’exploitation d’un port fluvial sur la Moselle.
Paesi Bassi Havenbedrijven, istituiti e gestiti a norma della Gemeentewet van 29 juni 1851;
Havenschap Vlissingen, istituita in forza della wet van 10 september 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen;
Havenschap Terneuzen, istituita in forza della wet van 8 april 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen;
Havenschap Delfzijl, istituita in forza della wet van 31 juli 1957 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl;
Industrie- en havenschap Moerdijk, istituita in forza della gemeen- schappelijke regeling tot oprichting van het Industrie- en haven- schap Moerdijk van 23 oktober 1970, approvata dal Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx. 00 xxx 0 xxxxx 0000;
Xxxxxxx Porti interni appartenenti totalmente o parzialmente ai Länder e/o alle Gemeinden.
Portogallo Porto de Lisboa, istituito col Decreto Xxxx xx 00 xx Xxxxxxxxx xx 1907 e gestito in forza del Xxxxxxx-Xxx xx 00000 xx 00 xx Xxxxx xx 0000; Porto do Douro e Leixões, istituito col Xxxxxxx-Xxx xx 00000 xx 00 xx Xxxxx xx 0000;
Porto do Sines istituito col Decreto-Lei no 508/77 de 14 de Dezem- bro de 1977;
Xxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxx, Xxxxx xx Xxxxxxx, Xxx- timao e Faro gestiti a norma del Xxxxxxx-Xxx xx 00000 xx 00 xx Xx- xxxxxxx xx 195.
Finlandia Porti gestiti a norma della Laki kunnallisista satamajaerjestyksistae ja liikennemaksuista (955/76);
Canale di Saimaa (Saimaan kanavan hoitokunta).
Svezia Impianti portuali e terminali conformi alla Lag (1983:293) om in- raettande, utvidgning och avlysning av xxxxxx farled och xxxxxx hamn, à foerordningen (1983:744) om trafiken paa Göta kanal.
Regno Unito Harbour Authorities a termini dell’articolo 57 del Xxxxxxxx Xxx 0000, che concede l’uso delle infrastrutture portuali ai vettori ope- ranti nel campo della navigazione marittima o interna.
Allegato IV B - Svizzera
Indicazione degli enti privati a termini dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2 f) dell’Ac- cordo
a) Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile
Enti di produzione, trasporto e distribuzione di acqua potabile. Tali enti operano conformemente alla legislazione cantonale o locale, oppure in base ad accordi indi- viduali conformi a tale legislazione.
Ad esempio: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen.
b) Produzione, trasporto o distribuzione di energia elettrica
Enti di trasporto e di distribuzione di energia elettrica ai quali può essere accordato il diritto di esproprio a norma della legge federale del 24 giugno 190217 concernenti gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole.
Enti di produzione di energia elettrica a norma della legge federale del 22 dicembre 191618 sull’utilizzazione delle forze idriche e della legge federale del 23 dicembre 195919 sull’uso pacifico dell’energia nucleare e la protezione contro le radiazioni.
Ad esempio: CKW, ATEL, EGL.
c) Trasporti mediante ferrovia urbana, tramvia, sistemi automatizzati, filovia, linea d’autobus o funivia
Enti che gestiscono servizi di tramvia a norma dell’articolo 2, capoverso 1, della legge federale del 20 dicembre 195720 sulle ferrovie.
Enti che offrono servizi di trasporto pubblico a norma dell’articolo 4, capoverso 1, della legge federale del 29 marzo 195021 sulle imprese filoviarie.
Enti che, a titolo professionale, effettuano percorsi regolari di trasporto di passeggeri secondo un orario in forza di una concessione a norma dell’articolo 4 della legge fe- derale del 18 giugno 199322 sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportare su strada qualora le loro linee abbiano una funzione di collegamento a termini dell’articolo 5, capoverso 3 dell’ordinanza del 18 dicembre 1995 concer- nente le indennità, i prestiti e gli aiuti finanziari secondo la legge federale sulle fer- rovie23.
17 RS 734.0
18 RS 721.80
19 RS 732.0
20 RS 742.101
21 RS 744.21
22 RS 744.10
23 RS 742.101.1
d) Aeroporti
Enti che gestiscono aeroporti in forza di una concessione a norma dell’articolo 7, capoverso 1, della legge federale del 21 dicembre 194824 sulla navigazione aerea .
Ad esempio: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan.
24 RS 748.0
Allegato V
(di cui all’articolo 5 dell’Accordo relativo alle procedure di contestazione)
1. Le eventuali contestazioni sono sottoposte a un tribunale o ad un organo d’esame imparziale ed indipendente, che non abbia alcun interesse nell’esito della procedura d’aggiudicazione dell’appalto ed i cui membri siano al riparo d’influenze esterne, le cui decisioni sono giuridicamente vincolanti. Il termine eventualmente stabilito per il ricorso dev’essere di almeno dieci giorni e decorrere unicamente dal momento in cui la base del ricorso è nota o dovrebbe ragionevolmente esserlo.
L’organo d’esame che non sia un tribunale dev’essere soggetto ad un controllo giu- diziario oppure applicare procedure che:
a) prevedano la possibilità di ascoltare i partecipanti prima che venga presa una decisione, li autorizzino a farsi rappresentare ed accompagnare nel corso del procedimento ed aprano loro l’accesso a tutte le fasi di quest’ultimo,
b) autorizzino l’audizione di testimoni ed impongano di trasmettere all’organo d’esame i documenti pertinenti all’appalto in causa che si rivelino necessari per esperire correttamente la procedura,
c) prevedano che il procedimento possa essere pubblico ed obblighino a moti- vare le decisioni ed a deliberare per iscritto.
2. Le parti garantiscono che i provvedimenti relativi alle procedure di contestazione contengano disposizioni tali da conferire almeno il diritto a:
a) prendere quanto più rapidamente possibile provvedimenti provvisori miranti a rimediare alla presunta violazione o ad impedire che le parti interessate su- biscano ulteriori pregiudizi, compresi provvedimenti destinati a sospendere o far sospendere la procedura d’aggiudicazione dell’appalto in causa o l’esecuzione di qualsiasi decisione presa dall’ente interessato, nonché
b) annullare o far annullare le decisioni illegali, tra l’altro all’occorrenza anche eliminando le specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie che figurino nel bando di gara, nel bando di progetto di gara, nel bando re- lativo ad un sistema di qualifica od in qualsiasi altro documento che si riferi- sca alla procedura d’aggiudicazione dell’appalto in causa. Tuttavia i poteri dell’organo responsabile della procedura di contestazione potrebbero venir circoscritti alla concessione del risarcimento di danni ed interessi a chiunque sia stato leso da una violazione qualora gli enti interessati abbiano concluso il contratto;
oppure ad esercitare pressioni indirette sugli enti interessati per indurli a ri- parare ad eventuali infrazioni od impedire loro di commetterne e per impedi- re effetti pregiudizievoli.
3. Le procedure di contestazione disciplinano parimenti la questione del risarci- mento alle vittime di un’infrazione. Qualora i danni subiti siano imputabili all’ado- zione di una decisione illegale la parte può disporre che la decisione contestata sia preventivamente annullata o dichiarata illegale.
Servizi
Allegato VI
(di cui all’articolo 3, paragrafi 6 e 7 dell’Accordo)
Il presente Accordo si applica ai servizi seguenti, che figurano nella classifica setto- riale dei servizi ripresa nel documento MTN.GNS/W/120:
Xxxxxxx Xxxxxx di riferimento CPC (classifi-
ca centrale dei prodotti)
Servizi di manutenzione e riparazione 6112, 6122, 633, 886
Servizi di trasporto terrestre25, compresi quelli effet- tuati con veicoli blindati ed i servizi di corriere, ma esclusi i trasporti di posta
Servizi di trasporto aereo: trasporto di passeggeri e merci, esclusi i trasporti di posta
Trasporti di posta per via di terra (esclusi i servizi di trasporti per ferrovia) e per via aerea
712 (eccetto 71235) 7512,
87304
73 (eccetto 7321)
71235, 7321
Servizi di telecomunicazione 75226 (eccetto 7524,
7525, 7526)
Servizi finanziari: ex 81
a) servizi assicurativi 812, 814
b) servizi bancari e d’investimento27
Servizi informatici e connessi 84
Servizi contabili, di revisione dei conti e di tenuta dei registri contabili
862
Servizi di studio di mercato e di sondaggio 864
Servizi di consulenza nel campo della gestione e ser- vizi connessi
Servizi d’architettura; servizi d’ingegneria, anche in- tegrata; servizi d’urbanistica ed architettura del pae- saggio, servizi connessi di consultazione scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione e di analisi tecnica
865, 86628
867
Servizi pubblicitari 871
25 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia.
26 Esclusi i servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia, di radioavviso e di telecomunicazione via satellite.
27 Esclusi gli appalti di servizi finanziari relativi ad emissione, acquisto, vendita e trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, come pure dei servizi forniti dalle banche centrali.
28 Esclusi i servizi d’arbitraggio e di conciliazione.
Xxxxxxx Xxxxxx di riferimento CPC (classifi-
ca centrale dei prodotti)
Servizi di pulizia degli edifici e servizi di gestione di proprietà immobiliari
Servizi di pubblicazione e di stampa a tariffa o su base contrattuale
Servizi di manutenzione delle strade e di rimozione dei rifiuti: servizi di risanamento e servizi affini
874, 82201-82206
88442
94
Gli impegni presi dalle parti nel campo dei servizi in forza del presente Accordo, compresi quelli relativi all’edilizia, sono circoscritti agli impegni iniziali specificati nelle offerte finali della Comunità e della Svizzera presentate nell’ambito dell’Ac- cordo generale sugli scambi di servizi.
Il presente Accordo non si applica:
1. agli appalti di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso un’ammini- strazione aggiudicatrice a termini del presente Accordo e dell’allegato 1, 2 o 3 dell’AAP in base ad un diritto esclusivo, di cui tale ente beneficia in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate;
2. agli appalti di servizi che un ente aggiudicatore attribuisce ad un’impresa collegata o che siano attribuiti da una consociata, costituita da più enti ag- giudicatori ai fini dello svolgimento delle attività a termini dell’articolo 3 del presente Accordo, a uno di tali enti aggiudicatori o ad un’impresa collegata a uno di essi, se ed in quanto 80% almeno del fatturato medio realizzato da tale impresa nel corso degli ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga dalla fornitura dei servizi suddetti alle imprese cui essa è collegata. Qualora lo stesso servizio o servizi analoghi siano forniti da diverse imprese colle- gate all’ente aggiudicatore si dovrà tener conto del fatturato globale relativo alla fornitura di servizi da parte di tali imprese;
3. agli appalti di servizi finalizzati, indipendentemente dalle modalità finanzia- rie, all’acquisizione od all’affitto di terreni, edifici già esistenti ed altri beni immobili, ovvero attinenti a diritti relativi ai beni suddetti;
4. all’appalto di manodopera;
5. agli appalti riguardanti l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coprodu- zione di elementi di programmi da parte di organismi radiotelevisivi ed agli appalti relativi alle fasce orarie per le trasmissioni.
Allegato VII
(di cui all’articolo 3, paragrafo 6 dell’Accordo).
Servizi di costruzione
Indicazione precisa dei servizi di costruzione interessati
1. Definizione:
Un contratto di servizi di costruzione è un contratto il cui oggetto è la realizzazione, a prescindere dai mezzi utilizzati, di lavori d’ingegneria civile o d’edilizia a termini della divisione 51 della classifica centrale dei prodotti (CPC).
2. Elenco di servizi pertinenti ex divisione 51 della CPC
Lavori di preparazione dei siti e cantieri edili 511
Lavori di costruzione di edifici 512
Lavori di costruzione d’opere d’ingegneria civile 513
Montaggio ed installazione di opere prefabbricate 514
Lavori svolti da imprese edili specializzate 515
Lavori di posa d’impianti 516
Lavori di finitura degli edifici 517
Altri servizi 518
Gli impegni presi dalle parti nel campo dei servizi in forza del presente Accordo, compresi quelli relativi all’edilizia, sono circoscritti agli impegni iniziali specificati nelle offerte finali della Comunità e della Svizzera presentate nell’ambito dell’Ac- cordo generale sugli scambi di servizi.
Svizzera
Allegato VIII
(di cui all’articolo 3, paragrafo 7 dell’Accordo)
In Svizzera il presente Accordo non si applica:
a) agli appalti che gli enti aggiudicatori attribuiscano per fini diversi dal perse- guimento delle loro attività di cui all’articolo 3, paragrafo 2 ed agli allegati da I a IV del presente Accordo, ovvero per perseguire le proprie attività al di fuori della Svizzera;
b) agli appalti aggiudicati a fini di rivendita o di affitto a terzi, quando l’ente aggiudicatore non goda di diritti speciali od esclusivi a vendere od affittare l’oggetto di tali appalti e quando altri enti possano liberamente venderlo od affittarlo a condizioni identiche a quelle di cui gode l’ente aggiudicatore;
c) agli appalti conclusi per l’acquisto d’acqua;
d) agli appalti conclusi da un ente aggiudicatore, diverso dai poteri pubblici, che garantisca l’approvvigionamento d’acqua potabile o di energia elettrica delle reti destinate a fornire un servizio al pubblico, quando l’erogazione d’acqua potabile o di energia elettrica da parte dell’ente in questione ha luo- go poiché il loro consumo è necessario all’esercizio di un’attività diversa da quella di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), numeri i) e ii) ed inoltre l’alimentazione della rete pubblica dipenda unicamente dal consumo proprio dell’ente in questione e non superi il 30% dell’erogazione complessiva d’ac- qua potabile o d’energia dell’ente stesso, prendendo in considerazione a tal fine la media degli ultimi tre anni, compreso quello in corso;
e) agli appalti conclusi da un ente aggiudicatore, diverso dai poteri pubblici, che garantisca l’alimentazione in gas o energia termica delle reti destinate a fornire un servizio al pubblico, quando la produzione di gas o calore dall’en- te in questione sia risultato inevitabile dell’esercizio di un’attività diversa da quella di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), numero i) ed inoltre l’ali- mentazione della rete pubblica abbia l’unico scopo di sfruttare in modo eco- nomico tale produzione e corrisponda al massimo al 20% del fatturato dell’ente in questione, prendendo in considerazione a tal fine la media degli ultimi tre anni, incluso quello in corso;
f) agli appalti conclusi per la fornitura d’energia elettrica o di combustibili de- stinati alla produzione di tale energia;
g) agli appalti conclusi dagli enti aggiudicatori che garantiscono al pubblico un servizio di trasporto per mezzo di autobus, quando altri enti possano libera- mente fornire questo servizio sia a titolo generale, sia in una determinata zo- na geografica, alle stesse condizioni di cui godono detti enti aggiudicatori;
h) alle acquisizioni compiute dagli enti aggiudicatori che esercitano un’attività di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d) se ed in quanto tali appalti hanno per oggetto la vendita ed il leasing di prodotti destinati a rifinanziare appalti di forniture conclusi secondo le regole del presente Accordo;
i) agli appalti conclusi in forza di un Accordo internazionale e riguardanti la realizzazione o lo sfruttamento in comune di un’opera da parte delle parti;
j) agli appalti conclusi in forza della procedura specifica di un’organizzazione internazionale;
k) agli appalti che siano stati dichiarati segreti dalle parti o la cui esecuzione debba essere corredati particolari misure di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative vigenti nei paesi firmatari in questione, ovvero quando lo esiga la tutela d’interessi fonda- mentali attinenti alla sicurezza di tali paesi.
Allegato IX
(di cui all’articolo 6, paragrafo 4 dell’Accordo)
Allegato IX A - Provvedimenti notificati dalla Comunità
Allegato IX B - Provvedimenti notificati dalla Svizzera
– I mezzi di ricorso di cui all’articolo 6, paragrafo 4 del presente Accordo in- trodotti nei cantoni e nei comuni per gli appalti inferiori alle soglie disposte dalla legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 199529.
29 RS 943.02
Allegato X
(di cui all’allegato 6, paragrafo 2 dell’Accordo)
Esempio di settori atti a presentare una tale discriminazione
Qualsiasi regola di diritto, procedura o pratica quale prelievo, preferenza di prezzo, condizioni locali quanto al contenuto, agli investimenti od alla produzione, condi- zioni per il rilascio di licenze o autorizzazioni, diritti di finanziamento o di offerta tali da porre in atto una discriminazione o costringere l’ente interessato di una parte a discriminare prodotti, servizi, fornitori o prestatori di servizi della controparte nell’aggiudicazione di appalti.
Atto finale
I plenipotenziari
della Confederazione Svizzera
e
della Comunità europea,
riuniti addì ventun giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elen- cate in appresso e acclusi al presente Atto finale:
Dichiarazione comune sulle procedure di aggiudicazione degli appalti e di contesta- zione
Dichiarazione comune sulle autorità di vigilanza Dichiarazione comune sull’aggiornamento degli allegati
Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari.
Hanno altresì preso atto della dichiarazione seguente acclusa al presente Atto finale:
Dichiarazione della Svizzera relativa al principio di reciprocità nell’apertura degli appalti a livello dei distretti e dei comuni ai fornitori e ai prestatori di servizi della CE
Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.
Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove.
Per la Confederazione svizzera Per le Comunità europee
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx
1519
Dichiarazione comune delle parti contraenti sulle procedure di aggiudicazione degli appalti e di contestazione
Le Parti convengono che imponendo, da un lato, agli enti interessati svizzeri il ri- spetto delle regole dell’Accordo sugli appalti e, dall’altro, agli enti interessati della Comunità e dei suoi Stati membri il rispetto delle regole della direttiva 93/38, xxxx- ficata da ultimo dalla direttiva 4/98 del 16 febbraio 1998 (GU L 101 dell’1 aprile 1998, pag. 1), nonché della direttiva 92/13 del 25 febbraio 1992 (GU L 76 del 23 marzo 1992, pag. 14), esse adempiono entrambe gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 del presente Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici.
Dichiarazione comune delle parti contraenti sulle Autorità di vigilanza
Per quanto riguarda la Comunità, l’autorità di vigilanza di cui all’articolo 8 del pre- sente Accordo può essere la Commissione delle CE o l’autorità nazionale indipen- dente di uno Stato membro, senza che nessuna di queste abbia una competenza esclusiva ad intervenire in forza del presente Accordo. A norma dell’articolo 211 del trattato CE, la Commissione delle Comunità europee ha già i poteri previsti dall’articolo 8, secondo xxxxx.
Per quanto riguarda la Svizzera, l’autorità di vigilanza può essere un’autorità fede- rale (per l’insieme del territorio svizzero) o cantonale (per i settori di sua competen- za).
Dichiarazione comune delle parti contraenti in merito all’aggiornamento degli allegati
Le Parti contraenti si impegnano ad aggiornare gli allegati dell’Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici entro un mese dalla sua entrata in vigore.
Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari
La Comunità europea e la Confederazione svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l’aggiornamento del protocollo n. 230 dell’Accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l’ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.
30 RS 0.632.401.2
Dichiarazione della Svizzera relativa al principio di reciprocità nell’apertura degli appalti a livello dei distretti e dei Comuni ai fornitori e ai prestatori di servizi della CE
Nel rispetto del principio di reciprocità, e nell’intento di limitare l’accesso agli ap- palti aggiudicati in Svizzera a livello distrettuale e comunale ai fornitori e ai presta- tori di servizi della CE, la Svizzera inserirà un nuovo comma nella nota generale su- gli allegati all’Accordo, dopo il primo comma della nota generale n. 1 dei suoi alle- gati all’Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (AAP), il secondo comma seguente:
«per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle entità di cui al numero 3 dell’alle- gato 2 ai fornitori di prodotti e di servizi del Canada, di Israele, del Giappone, della Corea, della Norvegia, degli Stati Uniti d’America, di Hong Kong (Cina), di Singa- pore e di Aruba».
Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai Comitati
Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osser- vatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:
– Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST)
– Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti
– Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istru- zione superiore
– Comitati consultivi per le rotte aeree e per l’applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.
I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.
Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei pre- senti Accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l’acquis comunitario o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell’articolo 100 dell’Accordo SEE31.
31 FF 1992 IV 481