PROTOCOLLO D'INTESA
Nucleo Speciale Polizia Valutaria
PROTOCOLLO D'INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI E IL NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed il Nucleo Speciale Polizia Valutaria:
VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione”, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale, al Titolo IV, prevede “Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco”, ed in particolare:
• l’articolo 1, comma 3, che individua le definizioni relative alle disposizioni del Titolo IV dello stesso decreto, in materia di servizi di gioco;
• l’articolo 3, comma 6, che indica, tra i soggetti obbligati all’adempimento delle disposizioni antiriciclaggio dettate dallo stesso decreto, gli operatori di gioco on line e su rete fisica, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore;
• l’articolo 9, che:
- al comma 1, demanda al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza l’esecuzione dei controlli sull’osservanza delle disposizioni recate dallo stesso decreto nei confronti dei soggetti non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore;
- al comma 4, attribuisce specifici poteri al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e agli altri Reparti della Guardia di Finanza da questo delegati per l’esecuzione di ispezioni e controlli;
- al comma 5, lett. b), assegna a tutti i Reparti della Guardia di Finanza le funzioni e i poteri di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui allo stesso decreto da
parte dei distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli di prestatori di servizi di gioco con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che operano sul territorio della Repubblica italiana;
• i Capi I e II del Titolo II, che individuano in capo ai soggetti obbligati gli adempimenti in tema di adeguata verifica e conservazione delle informazioni acquisite ai fini antiriciclaggio;
• l’articolo 52, il quale, tra l’altro, prevede che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'esercizio delle proprie competenze e attribuzioni istituzionali nel comparto del gioco pubblico, verifica il rispetto degli adempimenti cui i concessionari del gioco sono tenuti ed emana linee guida ad ausilio dei concessionari medesimi, in ordine alle procedure e ai sistemi di controllo finalizzati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che questi ultimi devono porre in essere, adottando ogni iniziativa utile a sanzionarne l’inosservanza;
• l’articolo 52-bis, che istituisce presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti di gioco, il cui accesso è consentito, senza restrizioni, anche alla Guardia di Finanza;
• l’articolo 53, il quale, introducendo disposizioni integrative per i prestatori di servizi di gioco in materia di adeguata verifica e conservazione, stabilisce, tra l’altro, che:
- gli operatori di gioco on line consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco esclusivamente attraverso mezzi di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari e acquisiscono e conservano, per un periodo di dieci anni dalla relativa acquisizione, le informazioni relative ai dati identificativi del cliente e delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti;
- i distributori ed esercenti di gioco su rete fisica acquisiscono le informazioni relative ai dati identificativi del cliente e delle operazioni di gioco effettuate, che inviano al concessionario di riferimento entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione e ne assicurano la conservazione per un periodo di due anni dalla data di relativa acquisizione;
• l’articolo 64, comma 2, che attribuisce alla Guardia di Finanza il controllo sull’osservanza dei presidi antiriciclaggio di carattere generale nonché delle prescrizioni specificamente dirette ai distributori e agli esercenti – dei quali i concessionari si avvalgono per l’offerta dei servizi di gioco – con il compito conseguente di accertare e contestare le relative violazioni;
VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”, ed in particolare:
• l’articolo 2, comma 2 lett. a) e d), che assegna alla Guardia di Finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di monopoli fiscali nonché in materia di attività di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio;
• l’articolo 3, comma 1, ai sensi del quale il Corpo della Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con organi istituzionali, autorità indipendenti ed enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta;
VISTO l’articolo 54, comma 2, del richiamato decreto legislativo 21 novembre 2007
n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone che il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d’intesa volti ad assicurare lo scambio di informazioni, necessario a garantire il coordinamento, l’efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica dell’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dai prestatori di servizi di gioco;
VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
CONCORDANO di regolare, coordinare e sviluppare la prevista collaborazione nei termini seguenti:
1. Collaborazione tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.
1.1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito Agenzia) e il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (di seguito Xxxxxx) collaborano al fine di agevolare reciprocamente l’esercizio delle funzioni e dei compiti loro attribuiti dalla normativa antiriciclaggio.
1.2. L’Agenzia fornisce al Nucleo le informazioni e gli elementi ritenuti utili per agevolare lo svolgimento di ispezioni e controlli e di altre attività investigative antiriciclaggio nei confronti dei prestatori di servizi di gioco, degli altri operatori del settore del gioco e dei clienti, nonché per favorire più generali processi di analisi sui fenomeni criminali.
1.3. Il Nucleo collabora con l’Agenzia nell’acquisizione e nell’elaborazione di dati, notizie e informazioni ritenuti utili per attività di controllo e verifica dell’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dai prestatori di servizi di gioco.
2. Procedure di collaborazione.
2.1. L’Agenzia, al fine di agevolare lo svolgimento di ispezioni e controlli e di altre attività investigative antiriciclaggio nei confronti di tutti i prestatori di servizi di gioco e dei clienti, a richiesta del Nucleo, fornisce:
a. la mappatura completa dei soggetti operanti nel settore del gioco legale;
b. con riferimento ai prestatori di gioco su rete fisica, i dati relativi alla “filiera” concessionari/distributori/esercenti e ai volumi di gioco generati presso i singoli esercenti, con possibilità di effettuare interrogazioni di tipo sia massivo che puntuale e per aree geografiche ben definite, su base regionale, provinciale o comunale;
c. con riferimento alle procedure di gara per l’affidamento delle concessioni dell’esercizio dei giochi pubblici, le informazioni, contenute nei fascicoli di gara, riguardanti i soggetti partecipanti alla gara ed esclusi per mancanza dei requisiti soggettivi;
d. ogni ulteriore informazione di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in possesso dell’Agenzia stessa, ancorché non direttamente disponibile ma acquisibile presso i concessionari, quali, ad esempio, l’identità dei clienti e le operazioni da questi svolte, ottenuta per effetto degli obblighi antiriciclaggio di cui all’art. 53 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
e. ulteriori notizie e informazioni presenti nelle banche dati in uso ovvero frutto di analisi di rischio che possano agevolare lo svolgimento delle suddette attività ai fini investigativi antiriciclaggio.
L’Agenzia, inoltre, rende anche direttamente disponibile al personale del Nucleo, appositamente autorizzato, l’accesso in consultazione, tramite procedura telematica, alle informazioni presenti nelle banche dati riferite ai servizi di gioco, secondo modalità che presuppongono misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi presentati dal trattamento dei dati personali, idonee a garantire la sicurezza dei collegamenti e l’accesso selettivo alle informazioni necessarie alle finalità perseguite.
A tale ultimo riguardo, le modalità di autenticazione, identificazione e gestione degli utenti, il tracciamento degli accessi e le attività di controllo degli stessi saranno definiti nell’ambito di una apposita convenzione tecnica, in via di predisposizione, che sarà parte integrante della presente intesa protocollare.
2.2. Per consentire il costante aggiornamento degli indici di rischio, il Nucleo comunica all’Agenzia gli elementi che, acquisiti nell’esercizio dell’attività istituzionale, dovessero risultare utili per l’applicazione della normativa vigente in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, fatti salvi quelli coperti dal segreto investigativo.
2.3. Le parti concordano l’avvio di congiunte analisi settoriali, per ambiti territoriali e/o tipologia di operatori, in particolare quelli illegali, analisi che tengano conto degli indicatori di rischio emersi nel corso delle rispettive attività istituzionali.
2.4. La realizzazione del predetto interscambio informativo e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, del D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del d.P.R. n. 15/2018. A tal fine, in attuazione del citato Regolamento e del D.Lgs. n. 51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell’ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell’ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le Parti. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.
3. Incontri e scambio di informazioni
L’Agenzia ed il Nucleo svolgono incontri periodici per la verifica delle modalità operative attinenti alla collaborazione di cui al presente Protocollo, anche avuto riguardo all’offerta di gioco illegale.
4. Profili formativi
Al fine di garantire un’efficace osmosi di metodologie ed esperienze operative, l’Agenzia e il Nucleo si riservano di organizzare corsi di formazione congiunti (o integrati) nell’ambito dei quali provvedono, tra l’altro, all’illustrazione:
a. del quadro normativo di riferimento;
b. dei percorsi ispettivi adottati durante le attività di controllo e le finalità preventive sottese;
c. delle potenzialità offerte dalle basi dati informative disponibili.
5. Integrazioni e modifiche
Il presente Protocollo può, in qualsiasi momento, di comune accordo e per iscritto, essere modificato e integrato, anche per registrare modifiche normative, per valorizzare aspetti emersi nel corso della collaborazione, ovvero per meglio calibrarne strumenti e modalità.
6. Responsabili
Responsabili del coordinamento e della tenuta dei rapporti di cui al presente Protocollo sono:
⮚ quanto agli aspetti programmatici, per l’Agenzia il Direttore Xxxxxxxxx e controlli e, per il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, il Comandante;
⮚ quanto agli aspetti operativi, per l’Agenzia il Dirigente dell’Ufficio Intelligence e, per il Nucleo, il Capo Ufficio Operazioni.
Roma, lì 28 11 2019
per per
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli La GUARDIA di FINANZA
Il Direttore Antifrode e Controlli Il Comandante del Nucleo Speciale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Gen. B. Xxxxxxxx Xxxxxx