CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO SERVIZI A SOVRAPPREZZO SU CODICE 89X
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO SERVIZI A SOVRAPPREZZO SU CODICE 89X
Premesso che:
a) Il Piano di numerazione nazionale di cui alla delibera 8/15/CIR e s.m.i. dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni disciplina formati e modalità di utilizzo delle numerazioni; in particolare, gli artt. 20 e 21 dell’allegato A alla delibera individuano tra le numerazioni utilizzabili per l’accesso ai servizi a sovrapprezzo le Numerazioni di cui alla precedente premessa a), disciplinate nel presente Contratto;
b) Il D.M. 2 marzo 2006, n. 145 e s.m.i. reca il “Regolamento recante la disciplina sui servizi a sovrapprezzo” (di seguito il “Regolamento”);
c) ai servizi di cui al presente Contratto si applicano, in aggiunta alla normativa richiamata nelle premesse a) e b), le disposizioni del D. Lgs. 259/2003 (“Codice delle Comunicazioni Elettroniche”) e s.m.i., D. Lgs. 70/2003 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa ai servizi della società dell’informazione e commercio elettronico) e s.m.i., Regolamento EU 2016/679 e D. Lgs. 196/03 così come novellato dal D. Lgs. 101/2018, DPR 430/2001 (“Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonchè delle manifestazioni di sorte locali”) e s.m.i., l’art. 64, comma 1, D. Lgs. 21 febbraio 2014 e s.m.i. (Codice del Consumo), l’art. 1 co. 55 L. 124/2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) e s.m.i., la delibera AGCom 157/18/CIR e s.m.i. ed ogni altra vigente normativa in materia;
d) Telecom Italia, quale operatore di telecomunicazioni, ha progettato e realizzato una propria infrastruttura di rete che consente l'erogazione di prestazioni di fonia avanzata;
e) il Ministero dello Sviluppo Economico ha assegnato a Telecom Italia i diritti d’uso delle Numerazioni, come definite all’art. 1, disciplinate nel presente Contratto;
f) Telecom Italia è in grado di fornire ai “Centri servizi” così come definiti nel Regolamento (di seguito “Clienti/Cliente” e sulla base delle specifiche esigenze manifestate dagli stessi, una serie di servizi basati sulle Numerazioni, su infrastruttura di rete e relativi software di gestione;
g) con “software di gestione” si intende: insieme di funzionalità che consentono di definire l’instradamento delle chiamate, ottenere statistiche consultabili via internet, inserire i messaggi informativi gratuiti, abbattere le connessioni al raggiungimento della spesa massima consentita dalla normativa e altre funzionalità messe a disposizione a seconda del profilo di servizio prescelto;
h) il Cliente ha interesse a consentire, con l’utilizzo di opportuni apparati regolarmente omologati, ai clienti chiamanti (cliente “consumatore” così come definito all’articolo 3 lettera a) del Codice del Consumo) di accedere ai propri servizi a sovrapprezzo mediante l’uso delle Numerazioni di cui alla precedente premessa a);
i) le Parti ognuna per quanto di competenza, sono tenute a conformarsi alla vigente normativa ed in particolare alle disposizioni del Piano di Numerazione e del Regolamento;
l) Telecom non potrà essere ritenuta responsabile dell’utilizzo del Servizio che venga fatto dal Cliente in contrasto con la vigente normativa;
m) il Cliente prende atto che Telecom Italia fornisce ai propri clienti finali servizi di disabilitazione alle chiamate verso numerazioni non geografiche che possono essere effettuate dagli stessi clienti finali
dalle proprie linee telefoniche direttamente sulla rete di Telecom Italia e che sono da quest’ultima ad essi fatturabili.
Art. 1 – Definizione e Documenti applicabili
1.1 Agli effetti del presente Contratto si intende per:
“TIM e/o Telecom”: Telecom Italia S.p.A. o TIM S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxx 0, CF., partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010 e al Registro A.E.E. IT08020000000799; Casella PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx;
“Cliente”: la persona giuridica o fisica, pubblica o privata, che per i propri scopi professionali e imprenditoriali, ha richiesto la fornitura del Servizio;
“AGCom”: l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
“Fonia Avanzata”: i servizi e le prestazioni che utilizzano le funzionalità di rete intelligente della Rete Pubblica così come previste nella normativa e nelle condizioni economiche vigenti;
“Parti”: Telecom ed il Cliente definiti congiuntamente;
“Servizio”: l’insieme delle risorse fornite da Telecom e utilizzate dal Cliente per soddisfare le proprie esigenze di comunicazione e per erogare ai clienti chiamanti i servizi a sovrapprezzo come di seguito definiti; tali risorse consistono nella concessione in uso, da parte di Telecom, delle numerazioni non geografiche di tipo 89X nel seguito definite, nelle infrastrutture tecniche e nel software di gestione;
“Servizi a sovrapprezzo”: i servizi erogati ai clienti chiamanti da parte del Cliente, che ne è responsabile; “Contratto”: l’accordo tra Telecom e il Cliente avente ad oggetto la fornitura del Servizio;
“Numerazione”: la numerazione non geografica sui codici 899/892/893/894/895/89111 che Telecom concede in uso al Cliente, che la utilizza per i propri scopi professionali e imprenditoriali;
1.2 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
In particolare il presente Contratto è costituito dalla “Scheda Anagrafica”, dalla scheda “Allegato: condizioni economiche”, dalla scheda “Allegato: liberatoria tradotti”, dalle presenti “Condizioni generali di Contratto” e dai seguenti ulteriori allegati:
- Proposta d’offerta tecnico/commerciale 89X;
- Modulo d'ordine tecnico;
- Dichiarazione ex art. 17, comma 1 lettera b) del Regolamento;
- Dichiarazione Utilizzo della Numerazione ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000.
Art. 2 – Oggetto del Contratto, attivazione del Servizio e utilizzo della Numerazione.
2.1 Oggetto del Contratto
Il presente Contratto ha per oggetto la fornitura al Cliente, da parte di Telecom, del Servizio che, unitamente alle infrastrutture tecniche del Cliente, consente a quest’ultimo di erogare ai clienti chiamanti i servizi a sovrapprezzo.
Le Numerazioni entreranno nella disponibilità d’uso del Cliente al momento della effettiva attivazione del Servizio da parte di Telecom Italia.
2.2. Attivazione del Servizio
2.2.1 Il Cliente deve fornire, all’atto della sottoscrizione del presente Contratto e ai fini dell’attivazione del Servizio, la documentazione attestante la propria identità e la propria sede ed è responsabile della veridicità, completezza e congruenza della documentazione e delle informazioni fornite. Il Cliente deve fornire copia della visura camerale completa di nulla osta antimafia aggiornata, contenente anche l’indicazione del numero di dipendenti, i poteri dei legali rappresentanti e dei procuratori speciali, nonché eventuale altra documentazione richiesta da Telecom.
Il Cliente prende atto ed accetta che Telecom si riserva di non attivare il Servizio qualora non venga fornita la predetta documentazione. Il Cliente si obbliga, inoltre, nel corso della durata contrattuale, a comunicare prontamente a Telecom qualunque variazione relativa alle informazioni fornite al momento della stipula del Contratto, allegando a tal fine idonea documentazione. Il Cliente deve in particolare comunicare qualsiasi variazione societaria, ivi incluse quelle riguardanti i rappresentati legali, i procuratori speciali, i soci, nonché dare notizia a Telecom di qualsiasi procedimento giudiziario riguardante il Cliente, i propri soci, i propri legali rappresentanti e/o procuratori speciali. Il Cliente deve comunicare altresì qualsiasi mutamento della residenza e/o del domicilio e/o della sede legale e/o altra sede ai fini della fatturazione. Le predette comunicazioni di variazione devono essere indirizzate dal Cliente all’email
xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx. Tutte le comunicazioni inviate da Telecom all’ultimo indirizzo reso noto dal Cliente si reputeranno da questi conosciute. Qualora il Cliente abbia indicato, all’atto della sottoscrizione del presente Contratto o successivamente, un indirizzo per la spedizione della fattura diverso dalla sede legale, tutte le comunicazioni verranno validamente effettuate all’indirizzo indicato. In caso di inadempimento a quanto sopra previsto, Telecom si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 12. Per il trattamento di tali dati Telecom si attiene alle disposizioni del Regolamento EU 2016/679 e del D. Lgs. 196/03 così come novellato dal D. Lgs. 101/2018.
2.2.2 Il Cliente, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, dichiara sotto la propria responsabilità per sé e per il gruppo societario cui eventualmente appartenga, di non utilizzare il Servizio e/o la Numerazione per finalità diverse da quelle consentite dal presente Contratto né di avere nella propria compagine societaria e/o nella propria catena di controllo società fiduciarie, fondi di investimento, società o enti che possano utilizzare il Servizio e/o la Numerazione per finalità diverse da quelle consentite dal presente Contratto.
Il Cliente dichiara altresì di non avere sede in uno dei paesi definiti “paradisi fiscali” né di avere, nemmeno indirettamente, nella propria compagine societaria e/o nella propria catena di controllo, società, società fiduciarie e/o
fondi di investimento aventi sede in un paese definito quale “paradiso fiscale”. Qualora questa circostanza dovesse emergere successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, Telecom Italia potrà risolvere lo stesso ai sensi del successivo art. 12, fatta salva ogni altra azione a propria tutela.
2.3 Utilizzo della Numerazione
2.3.1 Le Numerazioni devono essere utilizzate dal Cliente in conformità con le prescrizioni della vigente normativa ed in particolare del Piano di numerazione nazionale di cui alla premessa a).
2.3.2 In ottemperanza a quanto stabilito dalla delibera 133/18/CIR e s.m.i., le numerazioni per servizi a sovrapprezzo su codice 899 non possono essere utilizzate dal Cliente per essere contattato dai propri clienti finali in merito a contratti già conclusi, per i quali devono essere utilizzate numerazioni incluse tra quelle a “tariffa base” appositamente indicate dal Piano di numerazione nazionale. A tal fine, il Cliente si impegna a rilasciare apposita dichiarazione, di cui allo specifico modello allegato al Contratto, attestante il corretto uso della numerazione su codice 899 nel rispetto della seguente tempistica:
- nuovi Clienti: al momento della sottoscrizione del Contratto; in caso di mancato rilascio Telecom non darà seguito al Contratto;
- Clienti che già utilizzano numerazioni per servizi a sovrapprezzo su codice 899: alla scadenza del termine accordato per il recesso.
In ottemperanza a quanto stabilito dalla delibera 133/18/CIR e s.m.i., ove il Cliente non provveda al rilascio della predetta dichiarazione entro le tempistiche indicate al precedente paragrafo:
a) Telecom invierà alla scadenza di un termine non superiore a 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine accordato per il recesso, una seconda comunicazione contenente l’invito a sanare la propria posizione entro i successivi 10 giorni. Dopo il secondo sollecito inevaso, Telecom potrà procedere alla sospensione dell’uso della numerazione su codice 899 e, in assenza di sanatoria da parte del Cliente, al recesso/risoluzione di diritto del Contratto secondo quanto previsto al successivo art. 12.
In alternativa
b) Telecom provvederà a realizzare un’attività di monitoraggio attivo, al fine di chiarire la natura del servizio prestato, al termine del quale invierà al Cliente che sarà risultato non in regola con la normativa una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni, contenente l’invito ad inviare la dichiarazione e a cessare la condotta non in linea con la normativa. In assenza di ottemperanza a quanto richiesto con la diffida nel termine ivi indicato, Telecom procederà alla sospensione della numerazione su codice 899 e, in mancanza di alcuna sanatoria da parte del Cliente, alla successiva risoluzione contrattuale secondo quanto previsto al successivo art. 12.
2.3.3 Le Numerazioni devono essere utilizzate nel rispetto altresì di quanto disposto dall’art. 5 della delibera 8/15/CIR così come modificato dall’art. 2 della delibera 157/18/CIR in attuazione di quanto previsto dal comma 55 dell’art. 1 della Legge 124/2017 e s.m.i.
2.3.4 L’inadempimento del Cliente rispetto alle prescrizioni della vigente normativa ed in particolare a quanto previsto ai precedenti punti 2.3.2 e 2.3.3 comporterà la sospensione, da parte di Telecom, della Numerazione ove già in uso e, dopo un periodo ragionevole, di norma non superiore a venti giorni, senza che sia sopraggiunta alcuna sanatoria da parte del Cliente stesso, il recesso/la risoluzione di diritto del Contratto, secondo quanto disposto al successivo art. 12 delle presenti Condizioni Generali.
2.3.5 In caso di violazione del corretto uso delle Numerazioni accertata da parte dei competenti organi, Telecom provvederà alla chiusura immediata dell’accesso alla Numerazione in uso al Cliente oggetto di tale accertamento.
Art. 3 – Durata e decorrenza
Il Contratto si perfeziona al momento della effettiva attivazione del Servizio da parte di Telecom, ha validità di 1 anno e, ove consentito dalla legge, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da comunicare, da parte del Cliente o di Telecom , all’altra parte mediante lettera raccomandata A/R, o in alternativa, in modalità telematica anche tramite PEC, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza (ai fini della tempestività della comunicazione si avrà riguardo alla data di spedizione).
Art. 4 – Responsabilità
4.1. Il Cliente riconosce che Telecom, nella prestazione del Servizio, si limita a mettere a disposizione del Cliente stesso le Numerazioni, l'infrastruttura tecnica e il software di gestione necessari per l'erogazione dei Servizi a sovrapprezzo.
Telecom, in conformità al Regolamento, è pertanto responsabile del trasporto, dell’instradamento e della gestione delle chiamate e dell’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 15 e 19, limitatamente ai propri abbonati, e dell’art. 24 comma 2 del Regolamento, nonché degli articoli 14, 16, 17 e 21 comma 5 del Regolamento stesso. Il Cliente, in conformità al Regolamento, è responsabile del corretto utilizzo, ai sensi della normativa vigente, delle numerazioni di cui al presente Contratto, nonché dei contenuti e delle modalità di esecuzione della fornitura dei Servizi a sovrapprezzo offerti sulle numerazioni suddette e della relativa pubblicità.
4.2. Il Cliente assume nei confronti di Telecom e dei clienti chiamanti ogni responsabilità, per quanto di propria competenza, in ordine alla corretta erogazione dei Servizi a sovrapprezzo (inclusa la relativa pubblicità); si impegna, inoltre, a manlevare e tenere indenne Telecom da tutte le pretese e/o richieste di danni avanzate da clienti chiamanti e/o da terzi, anche successivamente alla scadenza del presente Contratto, a causa di inadempimenti del Cliente alle disposizioni del Contratto e/o di altre violazioni di legge commesse dal Cliente nell’esecuzione dello stesso. La manleva si estende ad eventuali spese legali e altri oneri sostenuti da Telecom in conseguenza dei suddetti inadempimenti.
4.3. In caso di provvedimenti e/o sentenze di condanna (anche non definitivi/e) da parte delle competenti autorità (amministrative, regolamentari e/o giudiziarie) per violazione della normativa applicabile in materia di Servizi a sovrapprezzo e/o per pratiche commerciali scorrette poste in essere dal Cliente in connessione alla erogazione dei Servizi a sovrapprezzo, che vedono Telecom direttamente o indirettamente coinvolta, il Cliente prende atto ed accetta che Telecom avrà diritto di: ripetere integralmente dal Cliente, anche mediante compensazione con gli importi di cui al successivo art. 5.2., eventuali sanzioni comminate a carico di Telecom, e da quest’ultima corrisposte a Tribunali e/o Autorità Amministrative e regolamentari (es: AGCOM, AGCM) competenti; non corrispondere al Cliente i corrispettivi spettanti per i Servizi a sovrapprezzo per i quali sia stata pronunciata la predetta condanna, limitatamente ai corrispettivi maturati nel periodo di tempo intercorso dal momento in cui si è verificato l’evento illecito oggetto della sanzione fino alla rimozione da parte del Cliente dell’evento dannoso contestato dall’Autorità e della comunicazione della rimozione (nel caso in cui vengano annullati o modificati i provvedimenti di condanna, Telecom procederà al riconoscimento dei suddetti corrispettivi); risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo ed impregiudicato ogni altro diritto di Telecom anche di carattere risarcitorio.
Art. 5 – Corrispettivi, condizioni e termini di pagamento
5.1 Addebiti all’utente chiamante
All’utente chiamante da rete fissa verrà addebitato da parte di Telecom il costo totale del Servizio secondo quanto previsto nelle Tabelle A e C della Proposta tecnico/commerciale 89X, che verrà fornita al Cliente all’atto della proposta, in funzione del pricing previsto per ogni singolo codice attivato dal Cliente; l’addebito del costo totale di cui sopra avverrà in occasione della ordinaria fatturazione bimestrale di Telecom nei confronti dei propri clienti. Il Cliente prende altresì atto che Telecom provvede a riscuotere dai propri clienti chiamanti i compensi dovuti a fronte dei servizi erogati, contabilizzando e fatturando le prestazioni fruite dagli stessi attraverso i propri sistemi di rilevazione.
Il Cliente prende atto che Telecom, relativamente alle numerazioni 899/892/893/894/895/89111 può addebitare per ogni comunicazione al proprio utente chiamante l’importo massimo previsto dall’art. 15, comma 6 del Regolamento. Al raggiungimento della durata relativa al costo massimo, Telecom sospenderà la fatturazione al proprio utente chiamante e il Cliente dovrà disconnettere la chiamata; in caso contrario si applicheranno gli addebiti di cui al successivo par. 5.2.4. Il Cliente prende altresì atto che, per le chiamate originate dalle reti di altri operatori, è esclusiva responsabilità di questi ultimi, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, consentire ai propri clienti l’accesso alle numerazioni 89X di cui al presente Contratto.
Sarà cura di Telecom fornire tempestiva informativa al Cliente della possibilità di chiamate da altre reti e delle rispettive tariffe applicabili all’utente chiamante.
Il Cliente dichiara altresì, sollevando contestualmente Telecom da ogni responsabilità in merito, di essere a conoscenza che la titolarità della tariffa nel caso di rete mobile è dell’operatore dalla cui rete vengono originate le chiamate.
5.2 Diritti del Cliente sugli importi riscossi dai Clienti chiamanti
5.2.1 Per ogni chiamata di accesso alle numerazioni 899/892/893/894/895/89111 Telecom riconoscerà al Cliente un importo sulle relative conversazioni andate a buon fine secondo quanto riportato nelle Tabelle B e D della Proposta tecnico/commerciale 89X, a condizione che il relativo importo addebitato da Telecom Italia ai clienti chiamanti ai sensi del precedente art. 5.1 sia stato effettivamente incassato da Telecom Italia e con esclusione dunque degli importi fatturati e rimasti “insoluti”. Il Cliente prende atto e accetta che, ai fini della determinazione degli importi ad essa spettanti, si intenderà “insoluto” l’importo che Telecom Italia non abbia riscosso dai propri clienti chiamanti a seguito della sua fatturazione ai sensi del precedente paragrafo 5.1 ed alle conseguenti attività di gestione stragiudiziale dei
crediti insoluti attivate nei confronti dei clienti di Telecom Italia secondo le procedure amministrative aziendali nel caso di mancato pagamento di servizi resi su numerazioni non geografiche.
Il Cliente prende atto che Telecom, in considerazione dell’attuale processo di gestione dei crediti insoluti per numerazioni non geografiche, con particolare riferimento a situazioni di morosità e fermo restando che eventuali modifiche alle procedure saranno preventivamente comunicate al Cliente con un anticipo di 60 giorni rispetto alla data di loro operatività e si intenderanno accettate ove il Cliente stesso non receda dal presente Contratto entro il termine in cui tali modifiche saranno divenute operative, svolgerà le seguenti attività:
a) per le fatture non pagate o pagate parzialmente, dopo circa 15-20 giorni dalla data di scadenza fattura, l’utente chiamante verrà invitato al pagamento tramite specifica comunicazione;
b) in caso di persistenza del mancato pagamento, dopo circa ulteriori 40 giorni l’utente chiamante verrà invitato nuovamente al pagamento mediante un sollecito scritto;
c) qualora l’utente chiamante continuasse a rimanere inadempiente, Telecom Italia affiderà l’incarico di procedere al recupero degli importi ad una società di “recupero crediti”; il Cliente prende atto che le modalità di recupero stabilite da tali società prevedono che il compenso delle stesse sia rappresentato da una quota delle somme recuperate e che gli incarichi vengono conferiti da Telecom Italia solo per importi di entità tale da giustificare tale attività e che pertanto in caso contrario non sarà svolta alcuna attività di recupero crediti essendo ciò antieconomico; gli importi eventualmente recuperati dalla società a tal fine incaricata saranno accreditati a Telecom Italia (al netto della quota di spettanza della società di recupero crediti) la quale solo a quel punto provvederà ad eseguire le attività previste dal successivo par. 5.2.5.
Rimane inteso che gli importi saranno accreditati al Cliente in misura proporzionale; pertanto se l’importo accreditato a Telecom, al netto della quota di spettanza della società di recupero, è stato decurtato dell’X%, i rispettivi compensi di pertinenza del Cliente e di Telecom Italia previsti alle Tabelle B, D, E ed F della Proposta tecnico/commerciale89X si ridurranno della medesima percentuale;
d) quanto sopra esposto si applicherà in caso di mancato reclamo da parte dell’utente chiamante.
Qualora sia pervenuto un reclamo da parte dell’utente chiamante, Telecom Italia sospenderà le azioni suddette fintanto che non sia stato risolto il reclamo stesso;
e) le fatture inviate da Telecom ai clienti chiamanti riporteranno l’eventuale evidenza di mancati pagamenti, totali o parziali, relativi a fatture precedenti. Nel caso di pagamento parziale da parte dei clienti
chiamanti dell’importo fatturato da Telecom, con l’importo incassato saranno remunerati dapprima gli importi relativi alle spese fisse contenute nella fattura (ad es. contributi e canoni) ed i servizi c.d. regolamentati (ad es. traffico locale, nazionale, fisso-mobile, internazionale) e quindi il traffico c.d. deregolamentato (ad es. verso numerazioni non geografiche) avendo cura, relativamente a quest’ultima voce, di distribuire proporzionalmente l’importo residuo in funzione del valore fatturato per singola conversazione.
5.2.2 Nel caso di contestazioni da parte degli clienti chiamanti sulla debenza degli importi da questi dovuti ai sensi dell’art. 5.1, visto anche il comune interesse delle Parti a che i rapporti commerciali con tali clienti siano mantenuti nel miglior modo possibile, il Cliente riconosce a Telecom Italia il potere di definire le relative controversie, in qualsiasi sede insorte o insorgende, alle condizioni che riterrà più opportune effettuando, a titolo conciliativo, eventualmente anche rinunce integrali o parziali alla riscossione degli importi che in tal caso si considereranno “insoluti” in tutto o in parte. Gli importi introitati da Telecom a seguito di tali eventuali definizioni transattive si considereranno invece incassati e determineranno l’accredito al Cliente, secondo le modalità previste all’art. 5.2.5, in misura proporzionale; pertanto, se l’importo riscosso dall’utente chiamante è stato decurtato nella misura del X% i rispettivi compensi spettanti a Telecom Italia e al Cliente ai sensi delle citate Tabelle si ridurranno in misura proporzionale.
5.2.3 Il Cliente dichiara di accettare come elemento probatorio per determinare il numero e la durata delle conversazioni andate a buon fine esclusivamente quanto registrato dal sistema di rilevazione sito presso le centrali di Telecom.
5.2.4 Telecom non riconoscerà al Cliente, né fatturerà all’utente chiamante di Telecom, gli importi eccedenti il costo massimo di conversazione di cui all’art. 15, comma 6 del Regolamento. Qualora il Cliente non disconnetta la chiamata al raggiungimento della durata relativa al costo massimo di cui all’art. 15 comma 6 del Regolamento, Telecom Italia addebiterà al Cliente il costo di trasporto e gestione della connessione e l’importo minutario eventualmente richiesto dagli operatori di accesso, sia fissi che mobili, per la durata della connessione; i predetti importi sono riportati nelle Tabelle del par. 3.1.3 della Proposta tecnico/commerciale 89X.
5.2.5 Telecom, ai fini del pagamento degli importi di cui al par. 5.2.1, comunica al Cliente, entro il 25 di ogni mese, l’importo da fatturare relativo al traffico che risulta incassato al giorno 30 del mese precedente e non ancora corrisposto nelle fatturazioni precedenti; la relativa documentazione riepilogativa di periodo e codice contenente il dettaglio degli importi fatturati ai clienti chiamanti e di quanto incassato sarà resa disponibile da Telecom in via telematica su apposito
sito Internet accessibile dal Cliente. Pertanto con tale cadenza, Telecom provvederà ad autorizzare il pagamento al Cliente per gli importi incassati rispetto al periodo di rilevazione precedente. L'attività di pagamento di ogni bimestre di fatturazione si considererà conclusa quando saranno trascorsi 12 mesi dalla data di scadenza della relativa fattura ai clienti chiamanti. Telecom provvederà pertanto a liquidare al Cliente gli importi dovuti solo su quanto effettivamente incassato dai clienti chiamanti, eventualmente anche tramite le società di recupero all’uopo incaricate, ai sensi di quanto previsto al par. 5.2.1 durante i 12 mesi di rilevazione effettuati. Il termine di 12 mesi è stato valutato dal Cliente e dunque concordato con Telecom essendo ritenuto congruo con l’espletamento ed esaurimento delle procedure amministrative di gestione dei crediti insoluti sopra descritte. Il versamento dell’importo dovuto al Cliente verrà eseguito da Telecom Italia a partire dal superamento di una soglia minima di 50 Euro (IVA esclusa) mensile; pertanto il versamento di importi inferiori a tale soglia verrà sospeso e i relativi importi si cumuleranno fra loro sino al raggiungimento di quello minimo necessario di 50 Euro (IVA esclusa) per la fatturazione. Il Cliente, ricevuta la comunicazione, emetterà la relativa fattura con IVA a carico di:
TIM S.p.A. Sede legale: Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010
Il Cliente fatturerà a Telecom Italia, al più presto possibile e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo alla data della relativa comunicazione, i corrispettivi ad esso dovuti. Tale fattura dovrà essere
inviata a Telecom Italia in originale al seguente indirizzo:
Telecom Italia S.p.A. Casella Postale 66 Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx
Telecom provvederà al pagamento dell’importo fatturato dal Cliente con le seguenti modalità:
-con valuta convenzionale al 15 del mese per fatture emesse e pervenute entro il giorno 3 del mese;
-con valuta convenzionale al giorno 30 per fatture emesse e pervenute dopo il 3 del mese e comunque non oltre il 20; - il pagamento di fatture emesse e/o pervenute oltre i termini di cui sopra verrà effettuato alla prima data utile;
-l’importo in questione sarà accreditato sul conto corrente bancario indicato dal Cliente.
In mancanza della fattura in originale, Telecom si riserva il diritto di compensare gli importi presenti nella fattura mancante, sui successivi pagamenti dovuti al Cliente.
5.2.6 Rimane inteso che ove l’incasso dei pagamenti di cui all’art. 5.2.1 avvenga, esaurite da parte di Telecom le procedure amministrative di cui all’art. 5.2.1, a seguito di azioni giudiziarie, eventuali importi da Telecom effettivamente incassati non costituiscono titolo per il versamento al Cliente dei corrispettivi spettanti ai sensi delle Tabelle B e D della Proposta tecnico/commerciale 89X; ciò in quanto tali corrispettivi sono stati concordati fra le Parti anche in funzione dei minori costi sopportati da Telecom Italia per la gestione dei crediti insoluti in via amministrativa ed essendo pertanto il presente Contratto stato stipulato anche su tale presupposto. Il Cliente riconosce a Telecom che eventuali importi da questa effettivamente incassati in via giudiziale saranno di sua esclusiva disponibilità non maturandosi su questi alcun diritto da parte del Cliente. Rimane inoltre inteso che eventuali importi incassati dai clienti chiamanti che Telecom fosse tenuta a restituire, a seguito di successiva controversia, ai clienti chiamanti stessi in virtù di provvedimenti giudiziali o amministrativi o in accordi transattivi non determineranno alcun obbligo del Cliente di restituzione a Telecom delle somme da questa versate ai sensi del precedente art. 5.2.5 in quanto si riterranno definitivamente introitati dal Cliente, fatta comunque salva la facoltà di Telecom Italia di ripetere i pagamenti effettuati al Cliente ai sensi del citato art. 5.2.5 nei casi previsti al successivo art. 7.
5.2.7 Nel caso di chiamate provenienti da reti di altri operatori, Telecom riconoscerà al Cliente gli importi stabiliti nelle Tabelle B, D della Proposta tecnico/commerciale 89X nei limiti in cui i suddetti importi siano stati effettivamente corrisposti dagli altri operatori telefonici a Telecom Italia.
5.2.8 E’ facoltà di Telecom modificare le condizioni economiche del Servizio. Telecom ne darà preventiva comunicazione al Cliente in forma scritta o avviso nella fattura o SMS o altra forma di campagna informativa.
Qualora entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica il Cliente non abbia provveduto ad inviare comunicazione di recesso a Telecom secondo le modalità indicate all’art. 13 del presente Contratto, le nuove condizioni di offerta si intenderanno accettate.
Art. 6 – Obblighi del Cliente
6.1 Il Cliente si impegna a non erogare sulla rete pubblica di telecomunicazioni Servizi a sovrapprezzo che possano determinare saturazioni nell'utilizzo della rete stessa, vale a dire servizi che producano in tempi molto ristretti grandi volumi di chiamate indirizzate verso un unico punto.
Il Cliente si impegna ad usare correttamente le apparecchiature hardware e software utilizzate per l’erogazione dei Servizi a sovrapprezzo e a non manometterli o manipolarli per alcuna ragione in modo da non trarne indebito vantaggio. Il Cliente si impegna altresì ad un utilizzo conforme alla normativa vigente delle numerazioni ad essa fornite, impegnandosi a non effettuare alcun utilizzo improprio e/o fraudolento delle stesse includendosi in ciò qualsiasi attività impropria e/o fraudolenta ad esse connesse quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
inviare SMS e/o MMS promozionali che non contengano un’adeguata informazione sulla natura del Servizio a sovrapprezzo offerto e sui suoi costi;
strutturare i messaggi promozionali in modo tale da accrescere il rischio di attivazione inavvertita e involontaria di un servizio a pagamento;
predisporre SMS e/o MMS per clienti finali invitandoli, anche tramite espressioni accattivanti, a chiamare numerazioni relative a Servizi a sovrapprezzo, senza che il messaggio in questione specifichi, se del caso: (i) la natura promozionale del messaggio medesimo, (ii) che il solo contatto telefonico con il numero per servizi a sovrapprezzo ha di per sé un costo, (iii) cosa esattamente il cliente può ottenere chiamando il numero per servizi a sovrapprezzo, (iv) che tramite il contatto telefonico si attiva un servizio a titolo oneroso, o (v) il costo di questo servizio;
invio massivo di sms contenenti la numerazione concessa in uso, a clienti finali che non abbiano prestato il relativo consenso (cd. “spamming”);
invio di messaggi sms ai clienti finali al solo fine di indurli a comporre una numerazione a sovrapprezzo, determinando così la fatturazione di rilevanti costi a loro carico (cd. “phishing”);
attività a queste ultime assimilabili, comunque volte ad incrementare illegittimamente il numero e/o la durata di chiamate verso le dette numerazioni.
Al Cliente è fatto assoluto divieto di utilizzare i segni distintivi di Telecom Italia o di società ad essa collegate. Il Cliente si impegna a non effettuare comunicazioni pubblicitarie o di altro tipo che possano ingenerare nei clienti chiamanti la convinzione che i Servizi a sovrapprezzo siano forniti da Telecom, essendone responsabile il Cliente.
6.2 Il Cliente garantisce e si impegna ad erogare i Servizi a sovrapprezzo ai clienti chiamanti in conformità alla vigente normativa e in particolare al Regolamento.
In particolare il Cliente si impegna:
a che le condizioni economiche dei Servizi a sovrapprezzo siano proporzionate all’effettiva erogazione dei servizi stessi;
a che i Servizi a sovrapprezzo forniti in modalità minutaria non siano immotivatamente prolungati e non contengano pause, né tempi di attesa che non siano tecnicamente indispensabili e che siano pretestuosamente previsti al solo fine di prolungare il tempo di connessione;
a che le informazioni o prestazioni fornite tramite Servizi a sovrapprezzo tariffati in base alla durata non siano interrotte da inserti pubblicitari;
a garantire, nel caso di Servizi a sovrapprezzo relativi a concorsi e manifestazioni a premio, il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 430/2001 e s.m.i. nonché a stabilire il relativo prezzo di tipo forfetario e indipendente dalla durata;
a che, nel caso di Servizi a sovrapprezzo forniti in modalità forfettaria, il criterio di risposta ai fini della fatturazione dell’importo a chiamata nei confronti dell’utente chiamante sia rilasciato solo al completamento dell’erogazione del servizio richiesto dall’utente stesso;
a che, nel caso di Servizi a sovrapprezzo forniti in modalità minutaria, il criterio di risposta ai fini della fatturazione dell’importo sia inviato nel rispetto di quanto indicato dall’art. 5 della delibera 8/15/CIR così come modificato dall’art. 2 della delibera 157/18/CIR in attuazione di quanto previsto dal comma 55 dell’art. 1 della Legge 124/2017.
a sottoscrivere - nel caso di richiesta di nuova configurazione di codice/i con prezzo a transazione o di richiesta per codici già attivi di variazione del prezzo da tempo a transazione - quanto previsto nel par. 3.2 “Tariffazione a transazione Fonia” della Proposta tecnico/commerciale 89X;
a fornire, tramite i Servizi a sovrapprezzo, informazioni o prestazioni che non contengano messaggi subliminali; non offendano la dignità della persona; non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità; non esaltino alcuna forma di violenza; non offendano convinzioni religiose ed ideali; non inducano a comportamenti discriminatori o pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente; non arrechino danno morale, fisico o economico; non inducano all’uso di bevande alcoliche, tabacco, stupefacenti e farmaci; non presentino forme e contenuti a carattere pornografico, salva l’adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo, od osceno;
a che, fermo restando quanto previsto al precedente punto, le informazioni o prestazioni destinate ai minori o a soggetti che si trovino in stato, pur se temporaneo, di vulnerabilità psichica, non rappresentino una minaccia, anche indiretta, alla loro salute, sicurezza e crescita; non abusino della loro naturale credulità o mancanza di
esperienza e del loro senso di lealtà; non facciano leva sui loro bisogni di affetto e protezione; non inducano a violare norme di comportamento sociale generalmente accettate; non inducano a compiere azioni, od esporsi a situazioni pericolose;
a che le consulenze professionali siano fornite esclusivamente da soggetti abilitati all’esercizio delle professioni medesime, in ogni caso nel rispetto delle relative norme deontologiche; nel caso di servizi di consulenza sanitaria le informazioni non devono contenere descrizioni esplicite o riferimenti impliciti che possano fare apparire superflua la consultazione diretta del professionista e di trattamenti curativi eventuali;
a che le informazioni o prestazioni dei Servizi a sovrapprezzo siano precedute, indipendentemente dalla modalità di tassazione del servizio, dal “messaggio di presentazione” di cui all’art. 12 del Regolamento;
ad erogare i Servizi a sovrapprezzo solo a seguito dell’accettazione dell’utente chiamante;
a richiedere all’utente chiamante, allo scadere del tempo corrispondente al limite massimo dell’importo addebitabile di cui all’art. 15, comma 6 del Regolamento, un apposito consenso per la continuazione del servizio, con contestuale specifica indicazione delle modalità di pagamento della quota eccedente il limite massimo fatturabile dall’operatore di accesso, sia fisso che mobile, all’utente chiamante stesso;
a rispettare i limiti massimi di prezzo dei servizi a sovrapprezzo previsti dalla vigente normativa ed in particolare dal Piano di numerazione nazionale, nonché dal Contratto per ciascuna tipologia di servizio/codice di accesso;
a che, nel caso di ricorso a strumenti di selezione automatica (c.d. dialer) utilizzati per l'accesso ai servizi a sovrapprezzo forniti tramite Internet, questi abbiano caratteristiche tecniche tali da permetterne il controllo da parte dell'utente chiamante. Il dialer non deve configurarsi automaticamente come modalità di connessione principale né deve generare, in modo automatico, connessioni ripetute alla numerazione su cui viene erogato il servizio a sovrapprezzo;
a sottoscrivere la dichiarazione di cui all’art. 17, comma 1 lettera b) del Regolamento, di cui si assume ogni responsabilità, compilando l’apposito modello allegato al Contratto (Dichiarazione ex art. 17, comma 1 lettera
b) del Regolamento) e a consegnare tempestivamente la stessa dichiarazione a Telecom Italia per consentirle di rispettare il termine di comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico previsto dal Regolamento. In caso di qualsiasi modifica dei dati contenuti nella predetta dichiarazione, intervenuta successivamente alla data di presentazione della dichiarazione medesima, deve essere consegnata tempestivamente a Telecom Italia una nuova dichiarazione per consentirle di rispettare il termine di comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico previsto dal Regolamento;
a che la pubblicità relativa ai Servizi a sovrapprezzo, qualunque sia il mezzo utilizzato, sia realizzata in conformità a quanto previsto dall’art. 23 del Regolamento.
6.3 Il Cliente si impegna a manlevare e tenere Telecom Italia indenne da ogni e qualsiasi pretesa che venisse avanzata dagli utenti chiamanti o da terzi in genere, nonché da eventuali danni che venissero riconosciuti ai clienti chiamanti o ai terzi nei confronti di Telecom Italia, dipendenti dai contenuti o dalle modalità di erogazione dei Servizi a sovrapprezzo (ivi inclusa la relativa pubblicità). Telecom Italia, ferma restando la responsabilità del Cliente in merito al contenuto e alle modalità di erogazione dei servizi a sovrapprezzo (ivi inclusa la relativa pubblicità), si riserva la facoltà, non appena ne sia venuta a conoscenza, di sospendere l’accesso ai Servizi a sovrapprezzo nel caso di violazione degli obblighi di cui al presente art. 6.
6.3-bis Ferme restando le facoltà di Telecom Italia di sospendere l'accesso ai servizi a sovrapprezzo di cui agli artt. 6.3 e 7 e di risolvere il presente Contratto nei casi previsti dall'art. 12, qualora i competenti organismi accertino la violazione da parte del Cliente delle norme da rispettare per il corretto utilizzo delle numerazioni per i Servizi a sovrapprezzo, Telecom Italia procederà alla chiusura immediata dell’accesso alla Numerazione in uso al Cliente ed oggetto di tale accertamento.
6.4 Nel caso in cui il servizio all’utente chiamante venga reso da un “fornitore di informazioni”, così come individuato nel Regolamento, il Cliente si impegna a rendere noto allo stesso fornitore di informazioni, il contenuto e le obbligazioni di cui al presente Contratto, ferma restando la responsabilità del Cliente per qualsiasi pretesa di terzi dipendente o connessa a comportamenti e/o omissioni imputabili al fornitore di informazioni e ferma restando altresì la manleva di cui all’art. 6.3.
Art. 7 – Prevenzione delle frodi
Se per le numerazioni utilizzate in virtù del presente Contratto (ivi inclusa la relativa pubblicità) sussistano evidenze di comportamenti fraudolenti a danno dei clienti chiamanti o di Telecom Italia, quest’ultima porrà in essere tutte le azioni ritenute idonee al fine di tutelare i suoi interessi e quelli dei suoi clienti.
Tali azioni potranno consistere nella disabilitazione dell’accesso alle numerazioni da parte delle linee di singoli clienti interessati o che lo richiedano, nella sospensione, o ripetizione (con facoltà di compensazione), dei pagamenti degli importi di cui all’art. 5.2 o, come extrema ratio, previo avviso alle autorità competenti, nella sospensione dell’accesso, da parte degli clienti, alle numerazioni interessate.
Telecom Italia inoltre non corrisponderà al Cliente le somme derivanti da traffico, relativo a numerazioni per i servizi oggetto del presente Contratto, che l’Autorità Giudiziaria abbia sotto indagine per ipotesi di reato. Soltanto in seguito a definitiva pronuncia dell’Autorità Giudiziaria e a seconda dell’esito della stessa Telecom Italia procederà ad eventuali versamenti. Qualora, successivamente all’avvenuto pagamento al Cliente dei corrispettivi maturati, Telecom Italia rilevi che per tali corrispettivi vi sia stata contestazione in ordine alla regolarità del traffico telefonico o in ordine al contenuto e alla modalità di erogazione dei Servizi a sovrapprezzo (ivi inclusa la relativa pubblicità) e/o rilevi irregolarità o anomalie del traffico telefonico o in ordine al contenuto e alle modalità di erogazione dei Servizi a sovrapprezzo (ivi inclusa la relativa pubblicità), Telecom Italia avrà la facoltà di sospendere e/o ripetere i pagamenti effettuati anche compensando i relativi importi con quelli successivamente dovuti al Cliente.
Art. 8 – Divieto di cessione del credito
La cessione dei crediti del Cliente, derivanti dai compensi al medesimo dovuti a fronte dei servizi erogati, è espressamente esclusa ai sensi dell’art. 1260 secondo comma c.c..
Art. 9 – Mandato all’incasso
Il Cliente si impegna a conferire esclusivamente mandati all'incasso irrevocabili. Eventuali mandati revocabili all'incasso conferiti dal Cliente a terzi, anche se comunicati a Telecom Italia, non avranno alcun effetto ed il pagamento sarà effettuato direttamente al Cliente. Si potrà conferire, in relazione al fatturato mensile, un unico mandato da qualificarsi espressamente nella comunicazione a Telecom Italia quale mandato irrevocabile.
Successive revoche, non accompagnate da esplicito consenso del mandatario, non produrranno effetto nei confronti di Telecom Italia che effettuerà il pagamento a favore del primo mandatario salva la facoltà di Telecom Italia di sospendere il pagamento. La comunicazione di mandato irrevocabile all'incasso deve, in ogni caso, pervenire a Telecom Italia contestualmente alla fattura ed indicare espressamente il codice ABI-CAB, nonché il numero di conto corrente sul quale deve essere effettuato il pagamento.
Art. 10 – Cessione del Contratto
Il Contratto non può essere oggetto di cessione a terzi; Telecom Italia potrà tuttavia cedere il medesimo a società del Gruppo o per effetto di operazioni societarie o di trasferimento di azienda o ramo di questa. Nei soli casi di incorporazione e/o cessione del ramo d’azienda che comportino cambiamento nella Ragione Sociale del Cliente, Telecom si riserva la facoltà di consentire la suddetta cessione, previa produzione in capo al Cliente dei seguenti documenti: nuovo certificato della camera di commercio che riporti l’aggiornamento al suo interno dei dati sull’avvenuta modifica societaria ed i poteri di firma di chi sottoscrive il contratto e/o l’Atto notorio di cessione/incorporazione; nuovo Atto Costitutivo della società; nuova Attestazione partita IVA per ditte individuali che non hanno la CCIAA (devono essere presentati entrambi); nuova Dichiarazione (atto notorio). Resta inteso che non è consentita alcuna ipotesi di subentro e/o cessione a qualsiasi titolo tra due diverse Società.
Art. 11 –Trattamento dei dati personali
TIM tratterà i dati per l’esecuzione del presente Contratto ai sensi e nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati–GDPR) e delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 (il c.d. Codice privacy
– così come novellato dal D. Lgs. 101/2018), secondo quanto indicato nell’informativa privacy fornita in allegato al presente Contratto: in particolare, tali dati possono essere oggetto di comunicazione a terzi operatori al fine dell'attivazione del servizio richiesto ed alle Amministrazioni Pubbliche, affinché questi ultimi possano svolgere le attività di vigilanza e controllo che competono loro ai sensi del D.M. 145/2006. In ogni caso i dati saranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio, oggetto del presente Contratto.
Art. 12 – Clausola risolutiva espressa
12.1 Telecom provvederà, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa, a sospendere l’accesso alla Numerazione e/o a risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con effetto immediato dalla data di ricezione da parte del Cliente della relativa raccomandata A/R o PEC, nel caso in cui il Cliente non adempia
all’obbligo previsto a suo carico dall’art. 2.3.2 (mancato rilascio nel termine previsto della dichiarazione attestante il corretto utilizzo della Numerazione).
12.2 Telecom Italia ha altresì facoltà di dichiarare il Contratto risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, nel caso di mancato, tardivo o parziale adempimento anche di uno solo degli obblighi di cui all’art. 2.2. (Attivazione del servizio), 3 (Durata e decorrenza), art. 4.3. (Responsabilità), 6 (Obblighi del Cliente), art. 8 (Divieto di cessione del credito), art. 9 (Mandato all’incasso), art. 10 (Cessione del Contratto), e nei casi di cui all’art. 7 (Prevenzione delle frodi).
Art. 13 – Recesso
13.1 Telecom si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio dando al Cliente un preavviso scritto di almeno 30 giorni; analoga facoltà di recesso spetta al Cliente. In particolare Telecom si riserva in ogni caso la facoltà di recedere dal presente Contratto nel caso in cui la Società venga sottoposta a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale, o diventi insolvente o ceda i beni ai creditori, o venga messa in liquidazione, o venga elevato protesto a carico della stessa.
13.2 Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione, con un preavviso di 30 giorni, a mezzo lettera raccomandata A/R da inviarsi all’indirizzo indicato in fattura. In alternativa il recesso può essere comunicato, nel rispetto del termine di preavviso indicato, con le seguenti modalità: in via telematica tramite il sito xxxxxxxxxxx.xx, con Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure chiamando il Servizio Clienti 191. Nel caso di recesso esercitato tramite raccomandata A/R o PEC, il Cliente dovrà allegare alla stessa copia di un proprio documento d’identità.
Art. 14 – Legge applicabile, foro competente
Il presente Contratto sarà regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Il presente Contratto annulla e sostituisce con effetto immediato i precedenti contratti vigenti tra le Parti e ridefinisce unitariamente la disciplina applicabile al rapporto in essere tra le stesse, ferma restando la continuità del rapporto.
Data _ Firma del Titolare, Legale rappresentante o Delegato _ _
Il Cliente dichiara di avere letto ed esaminato nonché di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., le clausole del presente Contratto di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,13 e 14.
Data _ Firma del Titolare, Legale rappresentante o Delegato _ _