Accordo
Traduzione1
Accordo
di commercio e di cooperazione economica tra il Consiglio federale svizzero
0.946.291.641
e il Governo della Repubblica dell’Azerbaigian
Concluso il 30 ottobre 2000
Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 20012 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° agosto 2001
(Stato 27 maggio 2003)
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica dell’Azerbaigian,
qui di seguito definiti «Parti contraenti»,
consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme di cooperazione economica rivestono ai fini dello sviluppo economico dei due Paesi;
dichiarandosi disposti a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti atti ad agevolare l’espansione degli scambi e delle relazioni economiche conformemente ai principi e alle condizioni enunciate nell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) firmato a Helsinki il 1° agosto 1975 e in altri docu- menti della CSCE/OSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;
ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi del diritto, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, sulle libertà fondamentali e sull’economia di mercato;
animati dal desiderio di creare le condizioni favorevoli ad uno sviluppo concreto ed armonioso nonché alla diversificazione degli scambi e alla promozione della coope- razione commerciale ed economica in settori di interesse comune;
dichiarandosi pronti ad esaminare le possibilità di sviluppare ed approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;
decisi a sviluppare le loro relazioni commerciali nel rispetto dei principi fondamen- tali dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)3 e dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)4;
consapevoli dello statuto della Confederazione Svizzera in quanto membro dell’OMC e della futura partecipazione della Repubblica d’Azerbaigian nell’ambito dell’OMC in qualità di osservatore;
RU 2003 1259; FF 2001 960
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 2003 1258
3 RS 0.632.21
4 RS 0.632.20
hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo:
Art. 1 Obiettivo
1. Il presente Accordo si prefigge di definire i principi e le norme necessarie atte a disciplinare le relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti. In parti- colare, le Parti contraenti si impegnano, nell’ambito della loro legislazione interna e dei loro rispettivi obblighi internazionali, a sviluppare armoniosamente i loro scambi nonché diverse forme di cooperazione commerciale ed economica.
2. Le Parti contraenti riconoscono che i principi definiti dai processi della CSCE/ OSCE rappresentano un elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
Art. 2 GATT/OMC
Le Parti contraenti si adoperano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro scambi commerciali, conformemente ai principi del GATT/OMC.
Art. 3 Non discriminazione
Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio dell’altra Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, a meno che l’importazione o l’esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia parimenti assoggettata a tale divieto o restrizione. La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l’altra Parte contraente.
Art. 4 Trattamento della nazione più favorita
1. Le Parti contraenti si accordano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne sia i dazi e qualsiasi tipo di tributo prelevato su o in rapporto con l’importazione o l’esportazione di merci, o prelevato sui trasferimenti internazionali di pagamenti per le importazioni o esportazioni, nonché le tasse e gli altri tributi prelevati direttamente o indirettamente sulle merci importate o esportate, sia le modalità di prelevamento di tali dazi, tasse e tributi nonché qualsiasi prescri- zione e formalità nell’ambito degli scambi commerciali.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non va inteso come obbligo per le Parti contraenti di far beneficiare l’altra Parte dei vantaggi che essa concede:
– per agevolare il commercio frontaliero;
– allo scopo di creare un’unione doganale o una zona di libero scambio o in seguito alla creazione di tale unione o zona, in applicazione dell’artico- lo XXIV del GATT 19945;
5 RS 0.632.20 Allegato 1A.1.d
– ai Paesi in sviluppo, in applicazione del GATT/OMC e di altri accordi inter- nazionali.
Art. 5 Trattamento nazionale
Per quanto concerne le tasse e gli altri tributi interni nonché tutte le leggi, regola- menti e prescrizioni concernenti la vendita interna, l’offerta sul mercato, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’utilizzazione, il trattamento riservato alle merci provenienti dal territorio di una Parte contraente e importate nel territorio dell’altra Parte non può essere meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine nazionale.
Art. 6 Pagamenti
1. I pagamenti in contropartita degli scambi di merci e di servizi fra le Parti contraenti sono effettuati in moneta liberamente convertibile.
2. Le parti di transazioni individuali di entrambi gli Stati sono trattate, per quanto concerne l’accesso a una moneta liberamente convertibile e il suo trasferimento, in modo altrettanto favorevole delle parti di transazioni individuali di un qualsiasi Stato terzo.
Art. 7 Altre condizioni commerciali
1. Le merci sono scambiate fra le parti di transazioni individuali ai prezzi di mercato. In particolare le amministrazioni ufficiali e le aziende pubbliche acquistano o vendono i prodotti importati, rispettivamente esportati, fondandosi unicamente su considerazioni commerciali, e segnatamente in materia di prezzo, qualità e quantità; conformemente alla prassi commerciale abituale, offrono alle aziende dell’altra Parte contraente una possibilità adeguata di entrare in concorrenza con i partecipanti di tali transazioni.
2. Le Parti contraenti non possono esortare né incitare le parti di una transazione individuale ad impegnarsi in operazioni di permuta o di compensazione.
Art. 8 Trasparenza
Ognuna delle Parti contraenti rende accessibile all’altra le leggi, le decisioni giudi- ziarie e le prescrizioni amministrative concernenti le attività commerciali e tiene l’altra Parte al corrente dei cambiamenti che potrebbero intervenire nella sua nomenclatura doganale o statistica nonché delle modificazioni della sua legislazione interna che potrebbero pregiudicare l’attuazione del presente Accordo.
Art. 9 Perturbazioni del mercato
1. Le Parti contraenti si consultano reciprocamente qualora le importazioni di determinate merci sul territorio di una di esse aumentino rispetto alla produzione nazionale o a condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare gravemente i produttori nazionali di merci analoghe o direttamente concorrenziali.
2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 hanno lo scopo di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti; nella misura in cui le Parti contraenti non convengano altrimenti, esse si concludono al più tardi 30 giorni dopo la data della domanda scritta della Parte contraente interessata.
3. Se le Parti non giungono a un accordo in seguito a un’azione intrapresa confor- memente ai paragrafi 1 e 2, la Parte lesa può limitare le importazioni delle merci interessate nella misura e durante il periodo assolutamente necessari per prevenire o porre rimedio al pregiudizio. In questo caso e dopo consultazione nell’ambito del Comitato misto, l’altra Parte contraente può prendere adeguati provvedimenti in virtù del presente Accordo.
4. Qualora decidano di applicare i provvedimenti previsti nel paragrafo 3, le Parti contraenti conferiscono la priorità a quelli che meno pregiudicano l’esecuzione del presente Accordo.
Art. 10 Proprietà intellettuale
1. La legislazione nazionale delle Parti contraenti garantisce una protezione completa, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, del diritto d’autore (compresi programmi per ordinatori e banche dati) e dei diritti affini, dei marchi di prodotti e servizi, delle indicazioni geografiche per prodotti e servizi, dei brevetti in tutti i settori della tecnologia, delle varietà vegetali, dei disegni e dei modelli industriali, della topografia dei circuiti integrati e delle informazioni segrete.
2. La licenza obbligatoria in materia di brevetti non è discriminatoria, non è esclu- siva, sottostà a una compensazione proporzionale al suo valore economico e può essere oggetto di una revisione giudiziaria. L’estensione e la durata di questa licenza sono limitate allo scopo per il quale è stata rilasciata. Le licenze obbligatorie sono utilizzate principalmente nella misura necessaria per soddisfare il mercato locale a condizioni commerciali ragionevoli.
3. Le Parti contraenti adottano nel loro diritto nazionale strumenti adeguati, efficaci e non discriminatori al fine di garantire la protezione di questi diritti da qualsiasi violazione, in particolare dalla contraffazione e dalla pirateria. Queste procedure comprendono sanzioni civili, amministrative e penali per qualsiasi pregiudizio arrecato ai diritti di proprietà intellettuale. Questi provvedimenti devono essere leali ed equi. Non devono essere inutilmente complicati o costosi né comportare termini o dilazioni ingiustificati. Comprendono segnatamente le ingiunzioni, un adeguato risarcimento del danno subìto dal titolare del diritto, nonché provvedimenti cautela- ri, compresi provvedimenti inaudita altera parte. Le decisioni amministrative di ultima istanza prese nel settore della proprietà intellettuale possono essere impu- gnate davanti a un’istanza giudiziaria o un’istanza appositamente autorizzata, come previsto dalla legislazione nazionale delle Parti contraenti.
4. Se la legislazione di una delle Parti non prevede la protezione menzionata nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, la Parte contraente in questione procede agli adeguamenti necessari entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.
5. Le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle seguenti convenzioni multilaterali:
(1) Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) del 15 aprile 19946 (tenuto conto delle disposizioni contenute nell’allegato 1 del presente Accordo);
(2) Convenzione di Parigi del 20 marzo 18837 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967);
(3) Convenzione di Berna del 9 settembre 18868 per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi, 1971);
(4) Convenzione internazionale del 26 ottobre 19619 sui diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di registrazioni sonore (Convenzione di Roma).
6. Se l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale è soggetta al rilascio o alla registrazione, le Parti contraenti assicurano che le procedure di rilascio o di registra- zione siano di buona qualità, non discriminatorie, leali ed eque. Esse non sono inutilmente complesse e costose e non comportano termini incongrui o dilazioni in- giustificate.
7. Ogni Parte contraente garantisce ai cittadini dell’altra Parte contraente un tratta- mento non meno favorevole di quello che accorda ai suoi cittadini per quanto concerne la protezione della proprietà intellettuale conformemente alle summenzio- nate convenzioni di Parigi e Berna.
8. Le Parti contraenti accordano ai cittadini dell’altro Stato parte un trattamento non meno favorevole di quello di cui fruiscono i cittadini di qualsiasi altro Stato terzo.
Tutti i vantaggi, favori, privilegi o immunità che risultano da accordi internazionali applicati da una Parte contraente in occasione dell’entrata in vigore del presente Accordo e notificati all’altra Parte al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente Accordo sono esonerati da quest’obbligo, a condizione che non costitui- scano una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei cittadini dell’altra Parte contraente.
9. Al fine sia di migliorare il livello di protezione sia di prevenire ed eliminare distorsioni commerciali legate ai diritti di proprietà intellettuale, si possono eseguire esami nell’ambito del Comitato misto (art. 13).
10. Se ritiene che l’altra Parte contraente è venuta meno ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo, una Parte contraente può adottare misure adeguate rispettando le condizioni e procedure menzionate nell’articolo 13 (Comitato misto) del presente Accordo. Il Comitato prende rapidamente disposizioni per esaminare la questione, al più tardi nei 30 giorni che seguono la data di notifica della Parte contraente interes- sata. Il Comitato misto si adopera per trovare soluzioni appropriate allo scopo di porre fine al pregiudizio subito nell’ambito della proprietà intellettuale.
6 RS 0.632.20 Allegato 1.C
7 RS 0.232.04
8 RS 0.231.15
9 RS 0.231.171
Art. 11 Deroghe
Fermo restando che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi fra le Parti contraenti né una limitazione occulta di questi scambi, il presente Accordo non vieta alle Parti di adottare provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela:
– della moralità pubblica;
– della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell’ambiente;
– della proprietà intellettuale;
– degli interessi essenziali per la loro sicurezza (conformemente all’allegato 2 del presente accordo);
o qualsiasi misura di cui all’articolo XX del GATT 1994.
Art. 12 Cooperazione economica
1. Le Parti contraenti si adoperano per favorire e promuovere la cooperazione economica in settori di interesse comune.
2. Tale cooperazione economica avrà fra gli altri scopi quello di:
– consolidare e diversificare i legami economici fra le Parti contraenti;
– contribuire allo sviluppo delle loro economie;
– aprire l’accesso a nuove fonti di approvvigionamento e a nuovi mercati;
– agevolare la collaborazione fra operatori economici al fine di promuovere le joint ventures, gli accordi sulla concessione di licenze nonché forme analo- ghe di cooperazione;
– promuovere gli adeguamenti strutturali in campo economico e consolidare la posizione dell’Azerbaigian in materia di politica commerciale;
– agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese agli scambi e alla cooperazione;
– promuovere e rafforzare la cooperazione nel settore della proprietà intellet- tuale, segnatamente mediante l’istituzione di modalità appropriate di assistenza tecnica fra le rispettive autorità delle Parti contraenti; a tal fine, le Parti coordinano le loro iniziative con le competenti organizzazioni interna- zionali.
Art. 13 Comitato misto
1. È istituito un comitato misto incaricato di provvedere all’esecuzione del presente Accordo. Il Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno una volta all’anno, alternativamente in Azerbaigian e in Svizzera. È xxxxxx- xxxx, a turno, da una delle Parti contraenti.
2. Il Comitato misto ha in particolare il compito di:
– seguire il buon funzionamento dell’Accordo, segnatamente per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione delle sue disposizioni e la possi- bilità di estenderne il campo d’applicazione;
– esaminare con favore i mezzi che meglio si prestano all’instaurazione di contatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti;
– offrire un luogo d’incontro per consultazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti;
– esaminare questioni che concernono gli scambi fra le Parti contraenti;
– valutare i progressi compiuti nell’ambito dell’espansione degli scambi e della cooperazione fra le Parti contraenti;
– scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 (Trasparenza);
– offrire un luogo di consultazione ai sensi dell’articolo 9 (Perturbazioni del mercato);
– offrire un luogo di consultazione su problemi bilaterali ed eventi internazio- nali nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale e per decidere su una possibile proroga dei termini previsti nell’articolo 10 (Proprietà intellettua- le); tali consultazioni possono svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti;
– sviluppare la cooperazione economica in applicazione dell’articolo 12 (Cooperazione economica);
– formulare e in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emenda- menti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo e all’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 (revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione).
Art. 14 Revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione
1. Le Parti contraenti convengono di riesaminare le disposizioni del presente Accordo su domanda di una di esse.
2. Le Parti contraenti si dichiarano disposte a sviluppare ed approfondire le relazio- ni instaurate in virtù del presente Accordo e ad estenderle a settori non coperti da quest’ultimo. Ogni Parte contraente può sottoporre al Comitato misto domande motivate a tal fine.
Art. 15 Applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che rimane in vigore l’accordo bilaterale del 29 marzo 192310 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
10 RS 0.631.112.514
Art. 16 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data in cui le due Parti si saranno notificate reciprocamente, per via diplomatica, che le condi- zioni costituzionali o altri requisiti legali richiesti per l’entrata in vigore del presente Accordo sono adempiuti.
Art. 17 Validità e denuncia
Il presente accordo è concluso per una durata di cinque anni. Il suo rinnovo per cinque anni è automatico, sempre che una delle Parti contraenti non lo denunci mediante notifica scritta all’altra Parte contraente sei mesi prima della data di scadenza.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Baku, il 30 ottobre 2000, in due esemplari originali, ciascuno in francese, azerbaigiano e inglese. In caso di divergenza d’interpretazione fa fede il testo inglese.
Per il | Per il Governo |
Consiglio federale svizzero: | della Repubblica dell’Azerbaigian: |
Xxxxxx Xxxxxxxx | Huseyngulu Xxxxxxx |
Allegato 1 all’Accordo di commercio e di cooperazione economica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’Azerbaigian concernente l’articolo 10 paragrafo 5
È inteso che l’obbligo da parte della Repubblica dell’Azerbaigian di rispettare le disposizioni dell’Accordo TRIPS (art. 10 par. 5.1) diviene effettivo solo a partire dalla data della sua adesione all’OMC.
Allegato 2 all’Accordo di commercio e di cooperazione economica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’Azerbaigian concernente l’articolo 11
Per quanto concerne i provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela d’interessi essenziali di sicurezza, nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata:
1. nel senso di imporre a una Parte contraente l’obbligo di fornire informazioni la cui divulgazione sarebbe, a suo avviso, contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza; o
2. come impedimento a una Parte contraente a prendere tutte le misure che ritiene necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sua sicurezza:
– nell’ambito delle materie fissili o delle materie che servono alla loro xxxxxx- cazione,
– nell’ambito del traffico d’armi, di munizioni e di materiale bellico e di qualsiasi commercio di altri articoli e materiale destinati direttamente o indirettamente ad assicurare l’approvvigionamento delle forze armate,
– applicate in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale; o
3. come impedimento a una Parte contraente a prendere provvedimenti in applicazione dei suoi obblighi in virtù dello Statuto delle Nazioni Unite11 in vista del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
11 RS 0.120