Contract
2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Sta- to, la Banca d’Italia e l’Agenzia delle entrate concordano la decorrenza dell’applicazione delle nuove procedure, che può avvenire in via progressiva, mano a mano che le modifiche tecniche sono realizzate, informandone gli utenti interessati.
3. Dall’attuazione delle presenti disposizioni non deri- vano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubbli- ca. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di competenza nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re- pubblica italiana.
Roma, 28 agosto 2020
Il Ministro: Xxxxxxxxx
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze, n. 1674
21A00082
DECRETO 30 dicembre 2020.
Direttive per l’attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repub- blica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di- cembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legi- slative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l’art. 3, comma 1, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle fi- nanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bi- lancio di previsione dello Stato, ad emanare decreti corni- ce che consentano, fra l’altro, al Tesoro:
di effettuare operazioni di indebitamento sul mer- cato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sotto- scrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra carat- teristica e modalità;
di disporre, per promuovere l’efficienza dei mercati finanziari, l’emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati;
di disporre l’emissione di tranche di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termi- ne o altre in uso nei mercati finanziari, volta a promuove- re l’efficienza dei medesimi;
di effettuare operazioni di rimborso anticipato non- ché di scambio di titoli e di utilizzare altri strumenti pre- visti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;
Visto l’art. 3, comma 1-bis, del testo unico, che auto- rizza il Tesoro a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati;
Visto il decreto ministeriale n. 103382 del 20 dicembre 2017 per l’attuazione delle garanzie (di seguito «decreto garanzie»);
Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come modificato all’art. 7 dal decreto ministeriale
n. 9487 del 1° febbraio 2005, che regola le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;
Visto altresì l’art. 5 del testo unico, riguardante la «Di- sciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d’Italia per il servizio di Tesoreria»;
Visto il decreto ministeriale n. 25391 del 25 ottobre 2011, che disciplina le modalità di movimentazione della liquidità depositata sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria (di seguito «conto disponibilità») e sui conti ad esso assimilabili e di selezione delle contro- parti partecipanti alle relative operazioni;
Considerato che il Dipartimento del Tesoro può porre in essere:
contratti-quadro con istituzioni finanziarie (I.S.D.A. Master Agreement), al fine di disciplinare gli accordi di seguito indicati, secondo quanto stabilito dall’Interna- tional Swap & Derivatives Association, già International Swap Dealers Association (di seguito: «I.S.D.A.»), asso- ciazione di categoria internazionalmente riconosciuta per la definizione degli standard contrattuali;
in occasione delle operazioni di gestione su base consensuale debito pubblico, accordi con le medesime istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le opera- zioni medesime;
altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re- cante la «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l’art. 5, comma 3, ove si prevede che il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, dire- zione e controllo degli uffici di livello dirigenziale gene- rale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di assicu- rare la continuità delle funzioni dell’amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indi- xxxxx del Ministro;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, recante le «Norme generali sull’or- dinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra- zioni pubbliche», ed in particolare l’art. 4 che attribuendo agli organi di governo l’esercizio delle funzioni di indiriz- zo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, riserva ai dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;
Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019,
n. 103, ed in particolare l’art. 5, comma 2, che definisce le funzioni svolte dalla Direzione II;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante le «Di- sposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed in particolare l’art. 3, comma 13, ove si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimità della Corte dei con- ti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recan- te il «Codice dei contratti pubblici» e successive modifi- che, ed in particolare l’art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si ap- plicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita ed al trasferimen- to di titoli o di altri strumenti finanziari;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000 n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la discipli- na della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successi- ve modifiche, recante la «Legge di contabilità e finanza pubblica»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il
«bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l’art. 1, comma 92, il quale prevede l’emissione di titoli di Stato cosiddetti «Green», propor- zionata agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato e tale da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli;
Considerata la necessità di delineare gli obiettivi di ri- ferimento per lo svolgimento dell’attività amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico, stabilendo i limiti da osservare e le modalità cui l’amministrazione dovrà attenersi in tale at- tività durante l’anno finanziario 2021;
Decreta:
Art. 1.
Emissione dei prestiti
Ai sensi dell’art. 3 del testo unico, per l’anno finanzia- rio 2021 le operazioni di emissione dei prestiti sono di- sposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal dirigente generale Capo della Dire- zione II del Dipartimento del Tesoro (di seguito «direttore della Direzione II»). In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possono essere di- sposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le operazioni di emissioni dei prestiti sono disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro.
Il Dipartimento del Tesoro può procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile, comprese le emissioni di «green bond» di cui all’art.1, comma 92 della legge
n. 160 del 2019. Può procedere, inoltre, all’emissione di tranche di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad ope- razioni di pronti contro termine o altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere l’efficienza dei mercati.
Art. 2.
Limiti dell’indebitamento
Le emissioni dei prestiti devono essere effettuate, ol- tre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dal- la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, altresì attenendosi ai limiti di cui al presente decre- to e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati. I titoli possono avere qualunque durata determinata sulla base del contemperamento dell’esigenza di acquisire il gradi- mento dei mercati, con quella di contenere il costo com- plessivo dell’indebitamento in un’ottica di medio-lungo periodo, considerata l’esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse.
In tale attività, il Dipartimento del Tesoro effettua emissioni di prestiti in modo che, al termine dell’anno fi- nanziario 2021, e rispetto all’ammontare nominale com- plessivo dei titoli di Stato in circolazione a quella data, la quota dei titoli a breve termine si attesti tra il 3% e l’8% , la quota dei titoli «nominali» a tasso fisso a medio-lungo termine tra il 65% ed il 78%, la quota dei titoli «nomina- li» a tasso variabile tra il 4% e il 10%; inoltre, le quote dei titoli «reali» indicizzati all’inflazione e dei certificati del Tesoro zero-coupon non dovranno superare rispetti- vamente il 15% e il 4% e la quota dei prestiti emessi sui mercati esteri non dovrà eccedere il 5%.
Inoltre, il Dipartimento del Tesoro, può effettuare, con le modalità di cui al presente decreto, operazioni di as- segnazione di titoli per particolari finalità previste dalla normativa.
Art. 3.
Operazioni di gestione del debito pubblico
Il Dipartimento del Tesoro, sulla base delle informazio- ni disponibili e delle condizioni di mercato, può effettua- re operazioni di gestione del debito pubblico, ricorrendo anche a strumenti finanziari derivati. Tali operazioni, in funzione delle specifiche caratteristiche di ciascuna di esse, possono avere come obiettivo il contenimento del costo complessivo del debito, la protezione dai rischi di mercato e di rifinanziamento del debito, nonché il buon finanziamento del mercato secondario dei titoli di Stato.
Le operazioni di scambio o riacquisto di titoli di Stato sono disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II. In ciascuna opera- zione, il Dipartimento del Tesoro, ove considerato neces- sario in funzione delle condizioni di mercato, può proce- dere al riacquisto di titoli in modo che il volume residuo in circolazione di ciascuno di essi sia tale da garantire adeguate condizioni di liquidità sul mercato secondario.
Alle operazioni di scambio o di riacquisto di titoli sono ammessi a partecipare esclusivamente gli operatori iscrit- ti nell’elenco degli specialisti in titoli di Stato.
In forza dell’art. 3, comma 2, del testo unico, i paga- menti conseguenti alle operazioni di cui al presente arti- colo possono avvenire anche in deroga a quanto stabili- to dall’art. 24, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, e successive modifiche, in considerazione delle specificità connesse a tali operazioni.
Art. 4.
Contenimento del rischio di credito nelle operazioni in strumenti finanziari derivati
Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali ina- dempimenti delle controparti di operazioni in strumenti finanziari derivati, tali operazioni sono concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilità. Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si tiene con- to della valutazione espressa dalle principali agenzie di rating tra quelle che effettuano una valutazione del merito di credito, ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009, e successive modifiche.
Ove ne ravvisi l’opportunità per la gestione del debito pubblico, il Dipartimento del Tesoro pone in essere, con le controparti di operazioni in strumenti finanziari deri- vati, accordi finalizzati alla reciproca prestazione di ga- ranzie (collateral), ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1-bis, del testo unico.
Con riferimento agli accordi di cui al comma preceden- te, la soglia di esposizione prevista dall’art. 6, comma 1, lettera b), del decreto garanzie è pari a tre miliardi di euro per l’anno finanziario 2021. L’esposizione rilevante è cal- colata come media delle valutazioni settimanali effettuate dal Dipartimento del Tesoro sulla totalità delle posizioni in strumenti derivati in essere con ciascuna controparte nell’ultimo trimestre del 2020.
Art. 5.
Accordi connessi con l’attività in strumenti finanziari derivati
Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il di- rettore della Direzione II può stipulare i contratti - quadro
I.S.D.A. Master Agreement, di cui alle premesse, ed ogni loro altro allegato, nonché ogni altro accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito, ivi compresi quelli relativi alle operazioni di cui alle opera- zioni in strumenti finanziari derivati.
Per la stipula degli accordi di garanzia resta fermo quanto previsto dal decreto garanzie.
Art. 6.
Operazioni di gestione della liquidità
La gestione del conto disponibilità è volta a consentire un’efficiente movimentazione delle giacenze liquide, in relazione alla strategia di emissione dei titoli di Stato, alle condizioni prevalenti sul mercato e ai vincoli imposti dal- le disposizioni di politica monetaria.
Possono essere svolte operazioni di pronti contro ter- mine (c.d. REPO) su tranche di titoli di Stato apposita- mente emesse. Tali operazioni, per il loro carattere tem- poraneo, costituiscono operazioni di tesoreria per le quali si provvede mediante appositi conti di tesoreria centrale, anche in relazione alla movimentazione dei margini di garanzia in contanti, avendo cura di distinguere i margini versati da quelli ricevuti.
I titoli di Stato impiegati per le operazioni di cui sopra sono depositati in un conto specifico presso la società di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.
Le operazioni REPO di cui al presente articolo sono eseguite sui mercati regolamentati secondo le regole di accesso e di funzionamento degli stessi.
Le operazioni di gestione del conto disponibilità di cui al decreto ministeriale n. 25391 del 25 ottobre 2011, sono disposte dal direttore della Direzione II o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della Direzione II da questi delegato, in deroga a quanto disposto dal de- creto sopracitato.
Art. 7.
Decreti di approvazione e di accertamento
I decreti di approvazione degli accordi di cui all’art. 5, nonché quelli di accertamento dell’esito delle operazioni di gestione del debito pubblico e di gestione della liquidi- tà di cui all’art. 6, sono firmati dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II.
Per l’approvazione degli accordi di garanzia resta fer- mo quanto previsto dal decreto garanzie.
Art. 8.
Obbligo di comunicazione
Il Dipartimento del Tesoro comunica all’Ufficio di Ga- binetto del Ministro le operazioni finanziarie effettuate in forza del presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse.
Il Dipartimento del Tesoro da preventiva comunica- zione al Ministro di quelle operazioni che per le loro ca- ratteristiche rientrino nelle funzioni di indirizzo politico- amministrativo proprie degli organi di governo. Inoltre, qualora particolari esigenze nella gestione del debito rendano opportuno derogare ai limiti posti nel presente decreto, le scelte conseguenti sono sottoposte al Ministro stesso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2020
Il Ministro: Xxxxxxxxx
21A00143