ACCORDO – QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO – QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA
Fondazione Musei Senesi, con sede in Siena, Xxxxxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxxx, codice fiscale n. 92037300529 e partita IVA n. 01131840520, in persona del Presidente e legale rappresentante pro- tempore Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Firenze il 12/04/1956, domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione, in Siena, Piazza Duomo n. 9, di seguito denominata anche “FMS”, da una parte
E
(Ente) con sede in Via - (CAP) , Partita Iva , Codice Fiscale , rappresentato dal (carica) e legale rappresentante
, nato a ( ) il , C.F.
, di seguito denominato/a “Ente”, dall’altra parte di seguito congiuntamente denominate anche “le Parti”;
PREMESSO CHE
I) l’art. 2 dello Statuto di FMS attribuisce alla stessa, tra gli altri, i seguenti scopi:
a) sostenere e promuovere in ogni forma le strutture museali […] nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di valorizzazione dei beni culturali e ambientali (e) di promozione della cultura; […]
c) la progressiva integrazione del complesso dei Musei, Archivi, Biblioteche, insistenze monumentali e ambientali appartenenti agli enti pubblici territoriali della Provincia di Siena e del suo capoluogo, e di quelli che, situati sul territorio della provincia di Siena, siano di proprietà di altri enti pubblici, di enti ecclesiastici e/o di altri enti privati;
II) FMS e Provincia di Siena hanno, a suo tempo, predisposto un “Piano di Riorganizzazione dei servizi museali senesi” da Provincia di Siena e FMS - approvato all’unanimità dalla Giunta Provinciale del 11 maggio 2010 con delibera n. 128 e recepito, sempre all’unanimità, il 27 maggio 2010 dal Consiglio di Indirizzo e il 9 giugno 2010 dal Consiglio di Gestione di FMS;
III) a seguito del “Piano” di cui alla precedente lettera a) le Parti hanno sottoscritto in data 17 febbraio 2012 un “ACCORDO QUADRO PER ATTIVITA’ MUSEALE E DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DELLE TERRE DI SIENA”, per la realizzazione di attività volte alla gestione, conservazione, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale e culturale, materiale e immateriale, delle Terre di Siena tramite e per mezzo di Fondazione Musei Senesi;
IV) la valorizzazione del patrimonio museale di cui al punto I) che precede possa trovare un efficace veicolo nella istituzione di un sistema di bigliettazione integrata tramite il quale il visitatore disponga di un titolo per l’accesso facilitato ai musei della rete;
V) un sistema di bigliettazione integrata costituisca esso stesso una modalità attraverso cui perseguire la “integrazione del complesso dei Musei” di cui in premesse allo stesso punto I);
VI) i musei interessati dal presente progetto sperimentale, ubicati nel territorio della Provincia di Siena, area d’interesse dell’attività di FMS, sono i seguenti e costituiscono pertanto un sistema molto ampio rispetto all’offerta culturale nel quadro di politiche anche di sviluppo dell’offerta turistica del territorio;
VII) si ritiene opportuno procedere alla gestione sperimentale del progetto CARD Museo al fine di verificare la realizzabilità, in prospettiva, di una modalità operativo – organizzativa compatibile sotto il profilo soggettivo e oggettivo rispetto ai vari soggetti interessati a vario titolo allo sviluppo delle predette attività.
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono considerate, ad ogni effetto, patti.
ART. 2
Oggetto e argomenti di collaborazione
FMS e l’Ente, nel perseguimento di propri fini istituzionali si impegnano reciprocamente, subordinatamente alla normativa in vigore applicabile e per quanto di rispettiva competenza, ad avviare una collaborazione finalizzata a sperimentare una iniziativa di bigliettazione integrata denominata “CARD Musei” che permetta un ulteriore sviluppo dell’azione coordinata in termini di politiche tariffarie, orari, servizi, programmi, azioni di promozione, offerta, ecc. In particolare:
- FMS, in coerenza con la missione statutaria e l’attività di valorizzazione della rete museale del territorio provinciale, garantisce il ruolo di coordinamento strategico ed operativo nella definizione e nell’attuazione del sistema di bigliettazione integrata (di seguito anche “Sistema”), nonché di ricerca di partner idoneo alla gestione delle attività nel periodo di sperimentazione;
- l’Ente, in coerenza con le politiche culturali e turistiche di valorizzazione del proprio territorio, si impegna per la messa in rete dell’offerta museale di competenza e partecipa alle funzioni di coordinamento ed alle scelte strategiche e operative del Sistema;
Tali forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di Convenzioni operative e/o Accordi specifici, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti interni di ciascuna delle Parti e della
normativa vigente che consentano di pervenire alla realizzazione del servizio anche attraverso una esternalizzazione delle attività governata da FMS, ma compatibile con la filosofia e gli obiettivi sperimentali, nonché con i profili soggettivi delle parti coinvolte.
Il presente Accordo Quadro si intende senza obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito in partnership con altri soggetti senza il preventivo consenso di FMS in forma scritta.
ART. 3
Convenzioni operative e/o Accordi
Le attività di cui all’art. 2 saranno definite mediante la stipula di apposite Convenzioni operative e/o Accordi specifici tra FMS e l’Ente, che richiameranno e rispetteranno il presente Accordo Quadro, nonché la normativa vigente ove:
− l’Ente si adopererà per l’adesione delle strutture museali sopra elencate alle condizioni e alle modalità definite per l’implementazione del Sistema;
− FMS metterà a disposizione le proprie strutture e risorse per il trasferimento di conoscenze sulle tematiche di propria competenza, supportando la realizzazione di percorsi tematici, materiali informativi cartacei e multimediali, e di quant’altro necessario al compiuto funzionamento del sistema in oggetto durante il periodo di durata della sperimentazione del progetto “CARD Musei”. Dette Convenzioni operative e/o Accordi specifici individueranno, nel rispetto di quanto disciplinato dal precedente art. 2:
− gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
− gli ambiti e le modalità di intervento;
− la durata e i tempi di realizzazione;
− l’eventuale selezione e coinvolgimento anche di altri soggetti (es. amministrazioni, università, organismi di ricerca);
− gli aspetti relativi alla proprietà dei risultati della collaborazione stessa;
− ogni altro ambito che le parti riterranno di comune interesse.
ART. 4
Consenso alla pubblicazione di notizie e iniziative comuni
A decorrere dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
ART. 5
Modifiche all’Accordo
Qualora si verificasse la necessità di ampliare e/o modificare i modi e i termini della collaborazione sancita con il presente Accordo, le modifiche al medesimo dovranno essere concordate tra le Parti e rivestire forma scritta, secondo i reciproci ordinamenti interni.
ART. 6
Durata e validità dell’accordo
Il presente Accordo Quadro di Collaborazione, nell’ottica e nella prospettiva della sperimentazione, avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Laddove le parti dovessero reputarlo opportuno, al fine di completare fasi della sperimentazione, il presente accordo potrà essere prorogato con apposita modifica in forma scritta anche attraverso scambio di e-mail PEC, laddove non risulti necessario apportare altra modifica se non semplicemente la proroga giustificata della sperimentazione.
La durata delle Convenzioni Operative e degli Accordi di cui all’art. 3, nonché eventuali attività e accordi di esternalizzazione che possano riguardare la funzionalità del progetto “CARD Musei”, non potrà eccedere quella del presente Accordo e dovrà allinearsi alla logica e filosofia della sperimentazione.
ART. 7
Diritto di recesso
Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso in forma scritta di almeno 6 (sei) mesi. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo diverso accordo fra le parti.
Il recesso ha effetto decorsi 6 (sei) mesi dalla data di notifica dello stesso e comunque non prima che le attività in corso vengano favorevolmente concluse anche al fine di non ostacolare l’attività di soggetti terzi che potranno operare nelle attività esternalizzate.
Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di accordo quadro già eseguito.
In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e le singole convenzioni operative e/o accordi specifici già stipulati alla data di estinzione dell’accordo quadro, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
ART. 9
Disciplina e sicurezza sui luoghi di lavoro
Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel reciproco rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
e successive modifiche e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul personale responsabile della struttura di provenienza.
ART. 10
Proprietà intellettuali
I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall’altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Accordo Quadro, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative e/o Accordi specifici di cui all’art. 3 del presente Accordo Quadro.
Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti attraverso il Sistema, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo Quadro.
ART. 11
Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni relative all’espletamento di attività riconducibili al presente accordo e alle Convenzioni operative e/o Accordi specifici di cui all’art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni.
ART. 12
Incompatibilità
Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto del presente accordo quadro, di non trovarsi, per l’espletamento di tale attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.
In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 13
Tutela dell’immagine
Le Parti si impegnano a tutelare e a promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione.
L’utilizzazione dei loghi identificativi delle parti sottoscrittrici, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto o agli argomenti di cui all’art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.
ART. 14
Clausole di riservatezza
Le Parti si impegnano altresì a non divulgare qualsiasi informazione organizzativa, logistica e strutturale di cui dovessero venire a conoscenza a seguito e in relazione alle attività oggetto dell’accordo quadro.
ART. 15
Spese ed oneri
Fermo restando quanto sarà previsto dalle Convenzioni operative e/o Accordi specifici così come indicato nell’art. 3 del presente Accordo Quadro, la sottoscrizione del presente atto non comporta oneri finanziari per le Parti.
ART. 16
Registrazione
Il presente atto sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della tariffa parte II) allegata al
D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Le spese per l’imposta di bollo sono a carico delle parti al 50%.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per (Ente) Per Fondazione Musei Senesi
Il legale rappresentante Il legale rappresentante