AGENTI E RAPPRESENTANTI - INDUSTRIA
AGENTI E RAPPRESENTANTI - INDUSTRIA
Durata del rapporto | Agente monomandatario | Agente plurimandatario |
fino a 5 anni | 8 mensilità | 6 mensilità |
oltre 5 e fino a 10 anni | 10 mensilità | 8 mensilità |
oltre 10 anni | 12 mensilità | 10 mensilità |
Maggio 2018
ESTREMI E PARTI STIPULANTI | |||
Data di stipula | Decorrenza | Scadenza | |
30 luglio 2014 | 1° settembre 2014 | 31 dicembre 2017 | |
Parti stipulanti | Confindustria, Confcooperative e Fnaarc, Fiarc, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil | ||
Campo di applicazione | L’accordo si applica ai rapporti tra gli agenti e i rappresentanti di commercio e le aziende industriali ed enti cooperativi rappresentati dalle Associazioni contraenti. L’accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell’attività di agenzia e rappresentanza, nonché a coloro che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno incarico di vendere esclusivamente a privati consumatori. | ||
Accordi e protocolli aggiuntivi | Accordo 30 luglio 2014 | disposizioni regolamentari |
DATI RETRIBUTIVI | |
Provvigioni | Misura: la provvigione è determinata di norma in misura percentuale su tutti gli affari conclusi durante il rapporto. La provvigione spetta anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. Liquidazione e anticipazioni: la provvigione è liquidata con periodicità trimestrale. Sulle provvigioni maturate spettano anticipi, nel corso del trimestre, fino al 70%. Quando il diritto alla provvigione è subordinato al buon fine dell'affare, l'agente o rappresentante può chiedere in alternativa, all'atto del conferimento del mandato, la liquidazione di anticipi pari: - al 50% delle provvigioni relative ad affari con pagamento non oltre 90 giorni; - al 35% delle provvigioni relative ad affari con pagamento oltre 90 ma non oltre 120 giorni. Insolvenza del compratore: in caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, compete all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. |
Provvigioni aggiuntive | Per riscossione: all'agente o rappresentante cui sia affidato l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità per errore contabile, deve essere attribuita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale. L’obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso aggiuntivo non sussiste quando l’agente svolge attività di recupero crediti. Per coordinamento: all’agente o rappresentante incaricato del coordinamento di altri agenti in una determinata area compete una provvigione aggiuntiva che può essere sostituita da uno specifico compenso aggiuntivo in forma non provvigionale. |
Indennità non provvigionale per il patto di non concorrenza | Fermo il disposto dell’art. 1751-bis cod. civ., a fronte della stipulazione di un patto di non concorrenza post-contrattuale l'agente o rappresentante, operante in forma individuale o di società di persone o di società di capitali con unico socio, ha diritto ad una specifica indennità non provvigionale. La misura dell’indennità è determinata per l'intera durata massima (due anni) del patto di non concorrenza, come da prospetto che segue. Se il patto ha durata inferiore ai due anni, l'ammontare dell'indennità viene ridotto del 40% per il primo anno e del 60% per il secondo anno. In caso di dimissioni dell’agente o rappresentante che non siano motivate da inadempimento del preponente o pensionamento o grave inabilità, la misura dell’indennità è ridotta al 70%, limitatamente all’agente plurimandatario e in relazione ad un mandato che non rappresenti più del 25% dei suoi introiti. Se le dimissioni riguardano un agente o rappresentante plurimandatario per il quale il rapporto cessato valga almeno l’80% del monte provvigionale complessivo si applicano le misure previste per gli agenti monomandatari. La base di calcolo dell'indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni spettanti nei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto. In caso di violazione del patto di non concorrenza, l'agente o rappresentante perde il diritto all’indennità e deve corrispondere al preponente una penale di ammontare non superiore al 50% dell'indennità stessa. |
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO | |
Categorie | Gli agenti o rappresentanti di commercio esercitano l’attività in forma autonoma e indipendente. Sono agenti di commercio i soggetti incaricati stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona. Sono rappresentanti di commercio i soggetti incaricati stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona. Nelle definizioni di cui sopra rientrano anche gli agenti e rappresentanti operanti in "tentata vendita", a condizione che vengano rispettati i principi di autonomia e indipendenza nello svolgimento dell'attività e che non siano previsti obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. |
Zona ed esclusiva - Variazioni | Salvo diverse intese tra le parti, di norma la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, né l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte in concorrenza. L’agente o rappresentante che non sia vincolato dal patto di esclusiva per una sola ditta può assumere altri incarichi per ditte che non siano in concorrenza. Le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e misura delle provvigioni possono essere: - di lieve entità, se incidono fino al 5% del valore delle provvigioni di competenza nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione; - di media entità, se incidono oltre il 5% e fino al 15% delle provvigioni di competenza nello stesso periodo; - di rilevante entità, se superano il 15% delle provvigioni di competenza nello stesso periodo. Previa comunicazione all’agente o rappresentante: - le variazioni di lieve entità possono essere attuate senza preavviso; - le variazioni di media entità possono realizzarsi con un preavviso di due mesi (ovvero di quattro mesi per i soggetti impegnati ad |
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO | |
esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta); - le variazioni di rilevante entità possono realizzarsi con il medesimo preavviso previsto per la risoluzione del rapporto. Ai fini del preavviso è considerata come unica variazione l’insieme delle variazioni di lieve entità apportate nei 18 mesi antecedenti l'ultima variazione. Per gli agenti e rappresentanti monomandatari è considerata unica variazione l’insieme delle variazioni di lieve entità apportate nei 24 mesi antecedenti l'ultima variazione. |
ORARIO DI LAVORO | |
Esclusione | L’a.e.c. esclude per gli agenti e rappresentanti ogni obbligo di orario e di itinerario predeterminati dalla ditta mandante. |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
Malattia - Infortunio | In caso di malattia o infortunio che impedisca all'agente o rappresentante di svolgere il mandato, il rapporto resta sospeso, a richiesta di una delle parti, per la durata massima di sei mesi. |
Maternità | In caso di gravidanza e puerperio il rapporto resta sospeso per un periodo di dodici mesi, all'interno dei quali deve collocarsi la data del parto. La sospensione trova applicazione anche in caso di adozione o affidamento di minore (in tal caso nel periodo di dodici mesi deve rientrare la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia). Nei casi di interruzione della gravidanza regolati dalla L. n. 194/1978, il rapporto resta sospeso per un periodo massimo di cinque mesi. |
DISCIPLINE SPECIALI | |
Contratto a tempo determinato | Trovano applicazione le disposizioni dell’a.e.c. in quanto compatibili con la natura del rapporto. Sono comunque escluse le norme relative al preavviso. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante deve comunicare, almeno 60 giorni prima della scadenza, la disponibilità al rinnovo o alla proroga del mandato. In caso di rinnovo di rapporti a termine con lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti), la ditta mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto. |
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA | |
Attività sindacale | L’accordo economico collettivo stabilisce l’obbligo per le ditte mandanti di trattenere sulle competenze dell’agente o rappresentante che ne faccia richiesta l’importo della quota associativa ad una delle organizzazioni stipulanti. |
WELFARE CONTRATTUALE | |
Previdenza complementare | Fondazione Enasarco: il trattamento di previdenza a favore degli agenti e rappresentanti viene attuato mediante il versamento da parte delle ditte di un contributo sule provvigioni maturate e da un pari contributo a carico dell’agente o rappresentante. L’aliquota contributiva e i massimali annui sono determinati dal regolamento della Fondazione. Il trattamento previdenziale non si applica alle attività di agenzia o rappresentanza commerciale esercitate da s.p.a o s.r.l. |
Assistenza integrativa | E’ prevista la costituzione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa, ferma restando l’entità delle risorse destinate alla polizza assicurativa stipulata dalla Fondazione Enasarco. |
Polizze assicurative | Fondazione Enasarco: a favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c., s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e rappresentanza commerciale, è prevista una copertura assicurativa per i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza è stipulata dalla Fondazione Enasarco con oneri a carico delle ditte mandanti per garantire le seguenti prestazioni: - in caso di morte per infortunio: la liquidazione di un capitale di euro 40.000; - in caso di invalidità permanente totale per infortunio: la liquidazione di un capitale di euro 50.000; - in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio: si applica quanto disposto nelle condizioni previste dalla polizza. |
ESTINZIONE DEL RAPPORTO | |
Preavviso | Recesso da parte della ditta mandante Agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per una sola ditta Durata del preavviso: - tre mesi, per i primi tre anni di durata del rapporto; - quattro mesi, nel quarto anno iniziato; - cinque mesi, nel quinto anno iniziato; - sei mesi, dal sesto anno iniziato in poi. Agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta Durata del preavviso: - cinque mesi, per i primi cinque anni di durata del rapporto; - sei mesi, dal sesto anno iniziato all'ottavo; - otto mesi, dal nono anno iniziato in poi. Recesso da parte dell’agente o rappresentante Xxxxxx del preavviso: - agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per una sola ditta, tre mesi; - agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta, cinque mesi. Indennità sostitutiva del preavviso |
ESTINZIONE DEL RAPPORTO | |
Se il recedente intende risolvere il rapporto con effetto immediato deve corrispondere all’altra parte un’indennità sostitutiva del preavviso commisurata a tanti dodicesimi delle provvigioni e degli altri corrispettivi maturati nell'anno civile precedente (1° gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso. Ove il risultato sia più favorevole, la media dei corrispettivi è calcolata sui 12 mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso. | |
Indennità di scioglimento del contratto | In caso di cessazione del rapporto spetta all’agente un’indennità composta da: - indennità di risoluzione del rapporto (FIRR); - indennità suppletiva di clientela; - indennità meritocratica. L’indennità di scioglimento del contratto viene computata su tutte le somme, comunque denominate, percepite nel corso del rapporto, nonché sulle somme per le quali, al momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente o rappresentante anche se le stesse non siano state ancora corrisposte. |
Indennità di risoluzione del rapporto | E’ accantonata annualmente nel fondo costituito presso la Fondazione Enasarco: Agente o rappresentante monomandatario 4% sulla quota di provvigioni fino a euro 12.400 annui; 2% sulla quota di provvigioni superiore a euro 12.400 e fino ad euro 18.600 annui; 1% sulla quota di provvigioni eccedente euro 18.600 annui. Agente o rappresentante plurimandatario 4% sulla quota di provvigioni fino a euro 6.200 annui; 2% sulla quota di provvigioni superiore a euro 6.200 e fino ad euro 9.300 annui; 1% sulla quota di provvigioni eccedente euro 9.300 annui. L'indennità è riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante giustificata da una delle seguenti fattispecie: ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente, concorrenza sleale, violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta. I valori massimi annui sopra indicati si applicano sulle provvigioni maturate dal 1° gennaio 2002 in poi; per i periodi precedenti trovano applicazione i massimali stabiliti dagli accordi economici collettivi vigenti negli anni di riferimento. |
Indennità suppletiva di clientela | E’ calcolata sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque maturate dall'agente o rappresentante fino alla data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote: - 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme maturate; - 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo annuo di euro 45.000 di provvigioni); - ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di euro 45.000 di provvigioni). L’indennità non è dovuta se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si considerano fatti imputabili all'agente o rappresentante le dimissioni: dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente, conseguenti ad invalidità permanente e totale, dovute ad infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto, successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata Xxxxxxxx, successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata Inps; sempreché i citati eventi si verifichino dopo il primo anno di durata del rapporto. Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a privati consumatori, l'ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in considerazione, ai fini del calcolo dell'indennità suppletiva di clientela, nel limite del 65%. I valori massimi annui sopra indicati si applicano sulle provvigioni maturate dal 1° gennaio 2002 in poi; per i periodi precedenti trovano applicazione i massimali stabiliti dagli accordi economici collettivi vigenti negli anni di riferimento. |
Indennità meritocratica | Viene determinata in relazione all'incremento della clientela e/o del giro d'affari apportati dall’agente o rappresentante (per i criteri di calcolo si rinvia all’art. 11, a.e.c.). L’indennità non è dovuta se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante con le esclusioni stabilite per l’indennità suppletiva di clientela. Qualora l'indennità meritocratica risulti pari o inferiore alla somma delle altre due indennità, l'indennità di scioglimento del contratto sarà costituita unicamente dall'indennità di risoluzione del rapporto e dall'indennità suppletiva di clientela. Qualora invece l'indennità meritocratica risulti superiore alla somma delle altre due indennità, l’indennità di scioglimento del contratto sarà costituita, oltre che dalla somma delle altre due indennità, dalla quota dell'indennità meritocratica che eccede la predetta somma. L’indennità meritocratica non viene corrisposta qualora la somma di indennità di risoluzione del rapporto e indennità suppletiva di clientela ecceda l’ammontare massimo stabilito dall’art. 1751, comma 3, cod. civ. |