A CCORDO PER LA MOBILITÀ DI DOCENTI KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE nell’ambito del Programma Erasmus+ MOBILITÀ VERSO I PAESI DEL PROGRAMMA E I PAESI PARTNER
Programma ERASMUS+
Mobilità per Staff Call 2023
A CCORDO PER LA MOBILITÀ DI DOCENTI
KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
nell’ambito del Programma Erasmus+
MOBILITÀ VERSO I PAESI DEL PROGRAMMA E I PAESI PARTNER
ACCORDO N. 2023- 1-IT02-KA131-HED-000129521
(da citare in tutta la corrispondenza)
L’Accordo deve essere firmato prima dal Partecipante e successivamente dal Rappresentante Legale dell’Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.
Anno Accademico: 20../20..
Erasmus+ numero ID della mobilità: n/a
PREMESSA
Il presente Accordo ("l’Accordo") è concluso tra le seguenti parti:
da una parte
Università degli Studi di Firenze Codice Erasmus:I FIRENZE01
Indirizzo ufficiale per esteso: |
Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx |
Indirizzo di posta elettronica: |
xxxxxxx@xxx.xxxxx.xx |
In seguito, denominato “l’Istituto”, rappresentato ai fini della firma del presente Accordo da
Nome: Xxxxxxxxxx
Cognome: Xxxxxxxx
Funzione: Rettrice
e dall'altra dal “Partecipante”
Sig./Sig.ra nome e cognome:
In seguito, denominato “Il Partecipante”
CODICE FISCALE:
Data di nascita:
Indirizzo per esteso:
Telefono:
Indirizzo di posta elettronica:
Nazionalità:
Posizione ricoperta:
Dipartimento/facoltà:
[Da completarsi da parte di tutti i Partecipanti che ricevono un contributo da fondi europei Erasmus+, ad eccezione di quelli senza contributo]:
Numero di conto corrente su cui accreditare il contributo: |
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Nome dell’intestatario del conto (se diverso dal Partecipante): |
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Nome della Banca: |
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Numero Clearing/BIC/Swift bancario: |
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IBAN: |
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Le parti di cui sopra
HANNO CONCORDATO
i Termini e Condizioni e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Erasmus+ mobility agreement for staff mobility for teaching
Allegato II Note Tecniche
Quanto riportato nei Termini e Condizioni prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.
Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, (anche tramite la rete Erasmus Without Paper) secondo la legislazione nazionale italiana o il regolamento di Istituto.
Il contributo finanziario con fondi europei Erasmus+ include:
Un contributo giornaliero per il supporto individuale
Un contributo finanziario standard per il viaggio
Un contributo finanziario “green” per il viaggio nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili
Un contributo al supporto individuale per i giorni di viaggio aggiuntivi (nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili)
Un supporto all’inclusione [nel caso di supporto aggiuntivo sulla base di costi reali]
Un contributo di viaggio per il viaggio costoso [da sostituirsi al contributo per il viaggio]
Il partecipante gode di [selezionare le opzioni applicabili]:
Un contributo finanziario con fondi europei Erasmus+
Una mobilità senza fondi europei Erasmus+ (“zero grant”)
Un periodo di mobilità con contributo finanziario con fondi europei Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo europeo Xxxxxxxx (“zero grant”)
TERMINI E CONDIZIONI
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO
1.1 Il presente Accordo stabilisce i diritti e gli obblighi, i termini e le condizioni applicabili al supporto finanziario concesso per svolgere un'attività di mobilità nell'ambito del Programma Erasmus+.
L’Istituto erogherà il contributo finanziario dell’Unione europea al Partecipante per intraprendere una mobilità Erasmus+.
Il Partecipante accetta il contributo nell’ammontare specificato nell’Articolo 3 e si impegna a portare a termine la mobilità, come descritto nell’Allegato I.
Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite e-mail.
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ
Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
2.2 La mobilità in presenza
Inizierà il |
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E si concluderà il |
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Il periodo oggetto del presente Accordo include:
Un periodo di mobilità fisica dal _____________ al _____________ per un totale di giorni _____ (specificare il totale dei giorni di mobilità fisica)
Una componente virtuale dal __________ al ____________ (nel caso di blended mobility)
Eventuali Giorni di viaggio coperti da contributo ________ (specificare il nr. dei giorni di viaggio)
L’Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di formazione all'estero (Certificate of attendance) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tali documenti - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto, inlcusa la componente virtuale (se del caso).
Denominazione dell’Istituto ospitante |
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Codice ERASMUS (se del caso) |
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Paese |
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ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
3.1 Il contributo finanziario è calcolato secondo le regole di finanziamento indicate nella Guida del Programma Erasmus+ Call 2023 e nelle relative Disposizioni Nazionali.
Il Partecipante riceverà un contributo finanziario da fondi europei Erasmus+ per _______ giorni di mobilità fisica. [Il numero di giorni indicato è pari alla durata del periodo di mobilità fisica più gli eventuali giorni di viaggio, inclusi i giorni aggiuntivi per il viaggio green, ove applicabile. Se il partecipante non riceverà il contributo finanziario per una parte o per l'intero periodo di mobilità, il numero di giorni indicato dovrà essere adeguato di conseguenza].
L’Istituto adotta la modalità di rimborso analitico dei costi sostenuti per viaggio e soggiorno a seguito della presentazione dei documenti giustificativi, secondo le regole interne dell’Istituto e nel rispetto dei massimali previsti per il supporto individuale e per le spese di viaggio indicati nelle Note Tecniche (Allegato II). Nessun rimborso è previsto per periodi di mobilità “virtuali” svolti a distanza (distance training activity) dal luogo di lavoro o di residenza.
Il rimborso dei costi sostenuti per le minori opportunità (oppure, ove il partecipante abbia diritto ad un contributo di viaggio, il rimborso dei costi sostenuti per un viaggio costoso; il contributo di viaggio per i mezzi di trasporto sostenibili), ove applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.
Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione.
Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.6, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di lavoro o in caso di partecipazione ad attività di docenza purché svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’Istituto adotta la modalità di rimborso analitico dei costi sostenuti per il viaggio e il soggiorno, a seguito di presentazione dei documenti giustificativi, secondo le regole interne all’Istituto e nel rispetto dei massimali previsti per il supporto individuale e per le spese di viaggio indicati nelle Note Tecniche (Allegato II)
ARTICOLO 5 – RECUPERO
Il supporto finanziario o parte di esso, dovrà essere recuperato dall’Istituto se il Partecipante non rispetta i termini dell'Accordo. Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza che è comunque tenuto a richiederne approvazione all’Agenzia Nazionale.
ARTICOLO 6 – COPERTURA ASSICURATIVA
Il partecipante deve disporre di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata.
La copertura assicurativa deve comprendere almeno una copertura sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni.
[In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso di una mobilità extra UE. In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa.
Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.
Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni:
denominazione compagnia assicurativa:
numero e polizza assicurativa
Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante.
6.3 La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è:
l'organizzazione
il partecipante
l'organizzazione ospitante
ARTICOLO 7 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE
Il Partecipante può effettuare la valutazione linguistica OLS nella lingua di mobilità (se disponibile) prima del periodo di mobilità.ed utilizzare il corso di lingua disponibile nella piattaforma OLS:
ARTICOLO 8 – RAPPORTO NARRATIVO FINALE DEL PARTECIPANTE
Il Partecipante, deve trasmettere tramite lo strumento online EU Survey il Rapporto Narrativo sul proprio periodo di mobilità debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione nella casella di posta indicata nel presente contratto. Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del proprio Istituto.
ARTICOLO 9 – ETICA E VALORI
9.1 Etica: l'attività di mobilità deve essere svolta in linea con i più elevati standard etici e con i principi etici applicabili come previsti dal diritto europeo, internazionale e nazionale.
9.2 Valori: il Partecipante deve impegnarsi e garantire il rispetto dei valori fondamentali dell'UE (come il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze).
9.3 Se il Partecipante viola uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta.
ARTICOLO 10 – PROTEZIONE DEI DATI
Il beneficiario fornirà ai partecipanti la necessaria informativa sulla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano codificati nei sistemi elettronici per la gestione delle mobilità Erasmus+ xxxxx://xxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxx/xxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx.
Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 1725/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare un ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
ARTICOLO 11 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO
Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere almeno l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite.
ARTICOLO 12 – CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
ARTICOLO 13 – RESPONSABILITA’
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
ARTICOLO 14 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE
Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito l’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
FIRME
Il Partecipante |
Per l’Istituto |
Nome/cognome/
_________________________________
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Nome/cognome/funzione _____________________________________ |
Firma
_________________________________
Luogo e data
_________________________________
|
Firma
_____________________________________
Luogo e data
_____________________________________
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ALLEGATO I
MOBILITY AGREEMENT STAFF MOBILITY FOR TEACHING
xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx_xx
ALLEGATO II
NOTE TECNICHE
Contributo per il supporto individuale
In base a quanto previsto dalle Disposizioni Nazionali pubblicate sul sito dell’AN (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-XX_0000_xxx-0.xxx) gli importi delle diarie indicati dalle tabelle comunitarie (Guida al Programma 2023 - tabella A1.1) sono ridotti all’80% come di seguito riportato
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Diaria giornaliera ammissibile fino al 14° giorno |
Diaria giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno |
GRUPPO A |
Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia.
Paesi partner della Regione 14: Isole Fær Øer, Svizzera, Regno Unito. |
€ 144,00 |
€ 101,00 |
GRUPPO B |
Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna.
Paesi partner della Regione 13: Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano |
€ 128,00 |
€ 90,00 |
GRUPPO C |
Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca, Turchia, Ungheria. |
€ 112,00 |
€ 78,00 |
Contributo per il viaggio
Il contributo per il viaggio, in base a quanto previsto dalla Guida del Programma è calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza. La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quello di ritorno.
Distanze di viaggio |
Importo per il viaggio standard |
Importo per il viaggio green |
Tra 10 e 99 KM |
€ 23,00 per partecipante |
- |
Tra 100 e 499 KM |
€ 180,00 per partecipante |
€ 210,00 per partecipante |
Tra 500 e 1999 KM |
€ 275,00 per partecipante |
€ 320,00 per partecipante |
Tra 2000 e 2999 KM |
€ 360,00 per partecipante |
€ 410,00 per partecipante |
Tra 3000 e 3999 KM |
€ 530,00 per partecipante |
€ 610,00 per partecipante |
Tra 4000 e 7999 KM |
€ 820,00 per partecipante |
- |
8000 KM o più |
€ 1.500,00 per partecipante |
- |
La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE e disponibile al seguente indirizzo web: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxx_xx
Esempio calcolo contributo viaggio standard |
Esempio calcolo contributo viaggio green |
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