Contratto di Assicurazione multirischio del fabbricato civile /
Contratto di Assicurazione multirischio del fabbricato civile /
Fabbricati Civili
Il presente Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, le Condizioni di assicurazione e
il Modulo di proposta deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Contratto di Assicurazione multirischio del fabbricato civile /
Fabbricati Civili
NOTA INFORMATIVA
FABBRICATI CIVILI/Mod. X2021.0 – edizione 05/2012
Assicurazione multirischio del fabbricato civile / Fabbricati Civili
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A . INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Il contratto è concluso con Assicuratrice Val Piave S.p.A., sede legale in Xxxxxxx - Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 Telefono 0000.000000 - xxx.xxxxxxxx.xx – e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx Assicuratrice Val Piave S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22/02/63), è iscritta all’albo IVASS delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00030 e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto al n° 010 dell’apposito albo IVASS.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto ammonta a 26,4 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro relativi al capitale sociale e 19,4 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità di Assicuratrice Val Piave Spa è pari al 292%, e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ed il requisito di capitale regolamentare valutati secondo le regole Solvency II.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2016.
B . INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente/Assicurato. La scelta effettuata risulta chiaramente indicata sul frontespizio del contratto.
AVVERTENZA
Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente (art. 9 del Fascicolo delle Condizioni).
Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo (cioè a scadenza automatica), lo stesso cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.
3 . Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il prodotto è riservato esclusivamente all’assicurazione dei fabbricati destinati a civile abitazione, uffici o studi professionali.
Il prodotto è strutturato in 3 Sezioni:
• Sezione A - Incendio ed eventi speciali
• Sezione B - Responsabilità Civile
• Sezione C - Tutela Legale
AVVERTENZA
Relativamente a ciascuna sezione sono previste alcune esclusioni alle coperture assicurative, elencate nei seguenti articoli del Fascicolo delle Condizioni:
Art. 3 della Sezione A – Esclusioni relative alla Sezione Incendio ed Eventi Speciali Art. 2 della Sezione B – Esclusioni relative alla Sezione Responsabilità Civile
Art. 4 della Sezione C – Esclusioni relative alla Sezione Tutela Legale
AVVERTENZA
Qualora siano previsti franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo, gli stessi vengono riportati nella tabella seguente relativamente alle singole garanzie alle quali si riferiscono:
Sezione Incendio
Art. | Titolo | Franchigia in Euro, per ogni sinistro | % scoperto col minimo di Euro, per ogni sinistro | Limite di indennizzo (in Euro o in percentuale) | |
1.g | Demolizione e sgombero | 10% dell’indennizzo per spese di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi. 15% per le spese non comprese nel punto precedente | per sinistro | ||
1.m | Urto veicoli | 150,00 | |||
1.5 | Furto di fissi e infissi | 3.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
1.6 | Onorario periti | 5% con il massimo di 10.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
1.7 | Onorario consulenti | 5% con il massimo di 5.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
1.10 | Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas | 10% opzione riportata in polizza | 3.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
1.12 | Perdita pigioni | 10% del valore che compete a ciascuna unità immobiliare colpita da sinistro | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
4.2 | Danni elettrici | 10% opzione riportata in polizza | vedi specifica partita | per sinistro e periodo di assicurazione | |
4.3 | Dani di demolizione e sgombero dei residui del sinistro | vedi specifica partita | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
4.4 | Eventi atmosferici | 10% opzione riportata in polizza | 80% somma assicurata partita fabbricato | per sinistro e periodo di assicurazione | |
4.5 | Sovraccarico neve | 250,00 | 80% somma assicurata partita fabbricato | per sinistro e periodo di assicurazione | |
4.6 | Danni da neve | 10% minimo 400,00 | 10.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
4.7 | Spese di rimozione neve | 1.500,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
4.8 | Intasamento gronde e pluviali | 250,00 | 5.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
4.9 | Grandine sui fragili | 10% minimo 250,00 | vedi specifica partita | per sinistro e periodo di assicurazione | |
4.10 | Grandine ed eventi atmosferici sui pannelli solari | 10% minimo 250,00 | 50% somma assicurata partita | per sinistro e periodo di assicurazione |
4.11 | Acqua condotta | 10% opzione riportata in polizza | 1.500,00 per eccedenza di consumo di acqua | per sinistro e periodo di assicurazione | |
4.12 | Gelo | 10% opzione riportata in polizza | Vedi specifica partita | Per sinistro e periodo di assicurazione | |
4.13 | Occlusione di condutture | 200,00 | 3.000,00 | per sinistro e periodo assicurativo | |
4.14 | Ricerca e ripristino del guasto | 10% opzione riportata in polizza | vedi specifica partita | per sinistro e periodo assicurativo | |
4.15 | Spargimento di acqua alle singole unità immobiliari | 250,00 | 10.000,00 | per sinistro e periodo assicurativo | |
4.16 | Eventi sociopolitici - terrorismo | 10% (eventi sociopolitici) 20% minimo 500,00 (terrorismo) | 80% somma assicurata per il fabbricato (eventi sociopolitici) 50% somma assicurata per il fabbricato (terrorismo) | per sinistro e periodo assicurativo |
Sezione Responsabilità Civile
Art. | Titolo | Franchigia in Euro, per ogni sinistro | % scoperto col minimo di Euro, per ogni sinistro | Limite di risarcimento per anno assicurativo (in Euro o in percentuale) |
1.1 | RCT | 150,00 | ||
7.1 | RCT – interruzione o sospensione attività | 10% minimo 500,00 | 100.000,00 | |
7.3 | RCT - Inquinamento accidentale | 50.000,00 | ||
7.4 | RCT - Causale Incendio | vedi limite in polizza | ||
8.2 | Spargimento di acqua | 10% opzione riportata in polizza se da gelo min. 250,00 max. 1.000,00 | se da gelo 50.000,00 | |
8.3 | Conduzione degli appartamenti | 150,00 | (se danni da acqua) 10% min. 150,00 max 1.000,00 | |
8.4 | RC professionale dell’amministratore | 50.000,00 |
Illustrazione meccanismi di limitazioni all’indennizzo
• Franchigia fissa
Parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell’Assicurato. Indennizzo dovuto ai sensi di polizza 1.000,00 €
Franchigia fissa 100,00 €
Indennizzo liquidato 900,00 €
• Scoperto
Parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato. Danno indennizzabile ai sensi di polizza 1.000,00 €
Scoperto 20%
Indennizzo liquidato 800,00 €
• Assicurazione parziale
Nell’assicurazione a Valore Intero, se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del sinistro come previsto dall’art. 7 delle Norme comuni valide per le garanzie della sezione Incendio.
4 . Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità AVVERTENZA
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione come indicato all’art. 1 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
5 . Aggravamento e diminuzione del rischio
l’Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Assicuratrice Val Piave di ogni aggravamento e diminuzione del rischio come previsto dagli artt. 4 e 5 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale
Esempio: Se nel corso del contratto il fabbricato dovesse cambiare destinazione d’uso passando da uso civile a uso commerciale, l’incongruenza tra le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, come previsto dall’art. 1 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
6 . Premi
Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e il premio può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o pagamento unico anticipato.
In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi.
I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare “non trasferibile“, bonifico, vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore; presso gli intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos.
AVVERTENZA
Il premio può essere soggetto a sconti, applicabili dall’intermediario o dall’impresa per motivi commerciali o di buon andamento tecnico.
7 . Rivalse AVVERTENZA
Assicuratrice Val Piave ha la facoltà di richiedere al terzo responsabile del danno l’importo indennizzato all’Assicurato, salvo espresse rinunce come indicato dall’art 1.10 delle Condizioni di Assicurazione Incendio.
8 . Diritto di recesso AVVERTENZA
Diritto di recesso
In caso di contratto annuale o poliennale le parti hanno facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza.
Nel caso in cui il contratto poliennale superi i cinque anni, il Contraente/Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
In caso di recesso non sono previsti oneri aggiuntivi.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.
10. Legge applicabile al contratto
L’assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.
11. Regime fiscale
Al contratto viene applicata l’imposta sulle assicurazioni del 21,25% e il contributo antiracket pari all’1% sui premi imponibili.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA
Il sinistro deve essere denunciato all’agenzia o alla direzione di Assicuratrice Val Piave entro 3 giorni dall’accadimento o da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto la possibilità come stabilito all’art. 1 delle Norme comuni valide per le garanzie della sezione Incendio e all’art. 6 delle Condizioni di assicurazione Responsabilità Civile.
Sull’operato dei periti e sulla valutazione del danno si fa riferimento agli artt. 4, 5 e 6 delle Norme comuni valide per le garanzie della sezione Incendio.
13. Reclami
Premesso che, ai sensi della normativa vigente, non sono considerati reclami le richieste di informazioni o chiarimenti e le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto, eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti:
I reclami devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico;
b) numero della polizza e nominativo del contraente;
c) numero dell’eventuale sinistro oggetto del reclamo;
d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.
Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il reclamante non è soddisfatto della risposta, o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 giorni di cui sopra, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, a mezzo posta (Via del Quirinale, 21
- 00187 Roma) o fax (00.00.000.000 o 00.00.000.000), allegando copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro. Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito xxx.xxxxx.xx al link “Come presentare un reclamo”.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all’IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx- net/members_en.htm.
Si ricorda, infine, che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, ferma la possibilità di rivolgersi all’IVASS come sopra specificato e/o di interessare l’Autorità giudiziaria, il reclamante potrà scegliere di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale:
1) Mediazione finalizzata alla conciliazione: per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, è possibile ricorrere alla procedura istituita dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Per avviarla occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione (il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia xxx.xxxxxxxxx.xx) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
2) Negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite: è possibile attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato di fiducia (D.L. 12 settembre 2014 n. 132). In tal caso le parti sottoscrivono un accordo con cui convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato.
3) Arbitrato: le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).
Maggiori informazioni in merito sono disponibili su xxx.xxxxxxxxxx.xx, nella sezione “Reclami”.
14. Arbitrato
AVVERTENZA
Premesso che le Parti hanno facoltà di concordare direttamente l’ammontare del danno, in caso di controversia in merito alla determinazione dell’indennizzo le stesse possono attivare, a richiesta, la prevista “procedura per la valutazione del danno”, secondo le modalità e le indicazioni richiamate nelle relative Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).
Relativamente alla Sezione Tutela Legale, in caso di conflitto di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi, come previsto dall’art. 8 delle Condizioni di assicurazione Tutela Legale.
Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico delle parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.
15. Mediazione
Fermo restando quanto previsto in ordine alle negoziazioni volontarie di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione e alla presente nota informativa, le controversie relative ai contratti assicurativi sono soggette al procedimento di mediazione di cui al D. lgs. 04.03.2010 n. 28 e alle normative secondarie di attuazione per cui, tra il resto, l’esperimento della procedura di mediazione è condizione necessaria di procedibilità di un’eventuale successiva azione civile avanti la competente Autorità Giudiziaria.
Assicuratrice Val Piave è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Xxxxxxxx Xxxxxx Amministratore Delegato Assicuratrice Val Piave S.p.A.
GLOSSARIO
DEFINIZIONI COMUNI A TUTTI I CONTRATTI
Assicurato | il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Assicurazione | il contratto di assicurazione. |
Contraente | il soggetto che stipula l’assicurazione. |
Franchigia | la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell’Assicurato. |
Indennizzo | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Polizza | il documento che prova l’assicurazione. |
Premio | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Primo rischio | la forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile. |
Scoperto | la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato. |
Sinistro | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. |
Società | Assicuratrice Val Piave S.p.A. che presta l’assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti. |
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LE POLIZZE MULTIRISCHIO DEL FABBRICATO CIVILE
Sezione Incendio
Condominio | il complesso immobiliare (edifici/aree) costituito dall’insieme indistinto delle singole proprietà nonché dalle parti comuni (art. 1117 ss. Codice Civile). |
Esplosione | lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità. |
Fabbricato | l’intera costruzione edile, compresi: - fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, dipendenze, pertinenze quali box, recinzioni e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti anche se in corpi separati, ma esclusi: parchi, alberi, strade private, affreschi e statue aventi valore artistico; - impianti fissi pertinenti quali: idrici, igienici, elettrici od elettronici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, centrale termica, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive o paraboliche condominiali centralizzate, pannelli solari, esclusi gli impianti fotovoltaici; - impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquette; - parti comuni di fabbricato, in condominio o comproprietà, costituenti la propria quota. - facciate in vetro che costituisco parte strutturale del fabbricato e che rispettino le normative vigenti in materia. |
Fissi ed infissi | manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l’aerazione ed illuminazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione. |
Implosione | il cedimento – non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione – di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna. |
Incendio | la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. |
Incombustibili | le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. |
Lastre | lastre di cristallo e vetro pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato descritto in polizza. |
Scoppio | repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio. |
Serramenti | manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni. |
Strutture in legno lamellare | quelle ottenute - con procedimento industriale - da tavole unite “testa a testa” nel senso della lunghezza; fra loro incollate una sull’altra in modo che le fibre risultino parallele e orientate secondo l’asse longitudinale del manufatto finito che, a sua volta, deve presentare sezione piena rettangolare di larghezza costante, pari a quella delle lamelle da cui è costituito. |
Terrorismo | un atto (incluso anche l’uso della forza o della violenza e/o minaccia) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. |
Tetto - Copertura – Xxxxx | Xxxxx: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti. Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti. Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. |
Sezione Responsabilità Civile
Cose | Sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Massimale | L’obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali. Quando è previsto un limite di indennizzo per sinistro o per anno assicurativo, |
questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso. | |
Prestatori di lavoro | Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle Norme di legge, nell’esercizio dell’attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile. |
Sezione Tutela legale
Arbitrato | procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza. |
Attività giudiziale | attività che viene svolta avanti a un Giudice, secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico, per arrivare a una sentenza che decida sul fatto rappresentato dalle parti in giudizio. |
Attività stragiudiziale | attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. |
Contravvenzione | reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda. |
Danno extracontrattuale | danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso. |
Spese di giustizia | spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna. |
Spese di soccombenza | spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti. |
Transazione | accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. |
Tutela Legale | L’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05 artt. 000-000-000 e 174. |
Sinistro o caso assicurativo | il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prestata l’assicurazione. |
Unico caso assicurativo | il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati. |
Vertenza contrattuale | controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti. |
CONDIZIONI GENERALI
Fabbricati Civili/Mod. X2021.0 – edizione maggio 2012
INDICE Pagina
DEFINIZIONI 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 3
SEZIONE A - INCENDIO ED EVENTI SPECIALI 5
• Dichiarazioni del Contraente o Assicurato 5
• Definizioni 5
• Condizioni di Assicurazione Incendio 6
NORME COMUNI VALIDE PER LE GARANZIE DELLA SEZIONE INCENDIO 15
SEZIONE B - RESPONSABILITÀ CIVILE 17
• Dichiarazioni del Contraente o Assicurato 17
• Definizioni 17
• Condizioni di Assicurazione Responsabilità civile 17
SEZIONE C - TUTELA LEGALE 21
• Definizioni 21
• Condizioni di Assicurazione Tutela Legale 22
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell’art. 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209), secondo il quale “le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza”.
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono per:
Assicurato Assicurazione Contraente Franchigia
Indennizzo Polizza Premio Primo rischio
Scoperto
Sinistro Società
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. il contratto di assicurazione.
il soggetto che stipula l’assicurazione.
la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell’Assicurato.
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. il documento che prova l’assicurazione.
la somma dovuta dal Contraente alla Società.
la forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l’applicazione della re- gola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
il verificarsidelfattodannosoperilqualeèprestatal’assicurazione.
Assicuratrice Val Piave S.p.A., che presta l’assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
🡲 Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
🡲 Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’ art. 1901 del Codice Civile.
🡲 Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
🡲 Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
🡲 Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comuni- cazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
🡲 Art. 6 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare mas- simale o somma maggiore di quella assicurata a ciascuna partita nell’ambito della Sezione interessata al sinistro.
🡲 Art. 7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società e il contraente pos- sono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In caso di recesso da parte della Società la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
🡲 Art. 8 - Altre assicurazioni
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori e sono tenuti a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
🡲 Art. 9 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicu- razione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
🡲 Art. 10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
🡲 Art. 11 - Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione od interpretazione della presente polizza il Foro competente sarà quello di residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di consu-
In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo
dell’Assicurato.
matore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005.
🡲 art. 12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
🡲 Art. 13 – Indicizzazione
Qualora sia espressamente convenuta in polizza l’applicazione dell’indicizzazione, le somme assicurate, i massi- mali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice dei “prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’ISTAT, in conformità a quanto segue:
a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l’indice del mese di giugno dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all’indice iniziale od a quello dell’ultimo adeguamento, le somme assicurate ed i massimali, nonché il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Se in conseguenza di uno o più adeguamenti, l’indice venisse a superare del 100% quello inizialmente stabilito in polizza, sarà facoltà delle Parti di rinunciare all’aggiornamento successivo della polizza mediante lettera raccoman- data da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale, restando somme, massimali assicurati e premio quelli dell’ultimo aggiornamento effettuato.
Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie ed i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.
SEZIONE A - INCENDIO ED EVENTI SPECIALI
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO
Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal Contraente o dall’Assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ove la dichiarazione preveda più opzioni, vale quanto indicato nella scheda di polizza negli appositi spazi relativamente alle Sezioni cui si riferiscono. Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle Parti.
Il fabbricato assicurato ha le seguenti caratteristiche costruttive:
strutture portanti verticali in cemento armato o laterizi; strutture portanti del tetto, coperture, pareti esterne e coibentazioni in materiali incombustibili; nei fabbricati a più piani sono tollerate le strutture portanti del tetto in legno.
a)
Sono tollerati:
• i materiali combustibili a scopo decorativo e/o di rivestimento di pareti interne ed esterne e di soffitti;
• i materiali combustibili esistenti nella copertura, nelle pareti esterne quando la superficie da essi occupata non eccede i due decimi, rispettivamente delle pareti esterne o della copertura; tale tolleranza, limitata- mente alle pareti esterne ed alla copertura, può essere sostituita dalla misura di un terzo qualora si tratti di materia plastica non espansa né alveolare;
• le caratteristiche costruttive di una porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell’aerea coperta del fabbricato stesso.
Le strutture portanti in legno lamellare, l’assenza di pareti esterne, solai e coibentazioni equipara detti elementi a quelli incombustibili.
Il fabbricato è adibito ad abitazione civile, studi professionali o uffici per almeno due terzi della superficie com- plessiva dei piani coperti e nel residuo terzo non esistono cinematografi, teatri, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio, discoteche e night club.
b) Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate si trova in buone condizioni di statica e manutenzione. c)
d) Gli enti assicurati non hanno subito sinistri, in relazione alle garanzie prestate con la presente Sezione, negli ultimi cinque anni, salvo ove diversamente dichiarato in relazione alle singole entità assicurate.
e) Non sono in corso altre assicurazioni per i medesimi rischi garantiti con la presente Xxxxxxx, salvo ove diversa- mente dichiarato in relazione alle singole entità assicurate.
DEFINIZIONI
Condominio il complesso immobiliare (edifici/aree) costituito dall’insieme indistinto delle singole proprietà nonché dalle parti comuni (art. 1117 ss. Codice Civile).
Esplosione lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chi- mica, che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato l’intera costruzione edile, compresi:
ma esclusi: parchi, alberi, strade private,
- fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, dipendenze, pertinenze quali box, recinzioni e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti anche se in corpi separati,
affreschi e statue aventi valore artistico;
- impianti fissi pertinenti quali: idrici, igienici, elettrici od elettronici, di riscalda- mento e di condizionamento d’aria, centrale termica, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive o paraboliche condominiali centralizzate, pannelli solari, esclusi gli impianti fotovoltaici;
- impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi com- prese tappezzerie, tinteggiature e moquette;
- parti comuni di fabbricato, in condominio o comproprietà, costituenti la propria quota.
- facciate in vetro che costituisco parte strutturale del fabbricato e che rispettino le normative vigenti in materia.
Fissi ed infissi manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l’aerazione ed illu- minazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.
Implosione il cedimento – non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione – di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Lastre lastre di cristallo e vetro pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato descritto in polizza.
Scoppio repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Serramenti manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle co- struzioni.
Strutture in legno lamellare
quelle ottenute - con procedimento industriale - da tavole unite “testa a testa” nel senso della lunghezza; fra loro incollate una sull’altra in modo che le fibre risultino parallele e orientate secondo l’asse longitudinale del manufatto finito che, a sua vol- ta, deve presentare sezione piena rettangolare di larghezza costante, pari a quella delle lamelle da cui è costituito.
Terrorismo un atto (incluso anche l’uso della forza o della violenza e/o minaccia) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collega- mento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popo- lazione o una sua parte.
Tetto - Copertura – Solai
Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti.
Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coiben- tazioni, soffittature e rivestimenti.
Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INCENDIO
🡲 Art. 1 - Rischio assicurato
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
a) incendio;
b) fulmine;
c) esplosione, implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, satelliti e corpi celesti;
purché conseguenti agli eventi di cui sopra che
e) sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscalda- mento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi
abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 mt. da esse.
La Società risarcisce inoltre:
f) i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio, sia per ordine dell’Autorità che dall’Assicurato o da terzi secondo quanto previsto dall’art. 1914 del codice civile;
g) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare e conferire a idonea discarica i residui del sini- stro sino alla concorrenza del:
- 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza relativamente alle spese di decontaminazione, disinquina- mento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi;
- 15% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza relativamente alle spese non comprese nel comma prece- dente;
la Società non sarà comunque tenuta a pagare importo superiore al 15% dell’indennizzo pagabile a termine di polizza, fermo quanto stabilito dall’art. 6 - Limite massimo di indennizzo delle Norme che regolano l’assicura- zione in generale;
h) danni materiali e diretti al fabbricato assicurato, derivanti da rovina di ascensori e di montacarichi, com-
presi i danni subiti dall’impianto stesso a seguito di rottura dei congegni;
i) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di xxxxxx - non determinato
da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione
- agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
l) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
non appartenenti all’Assicurato o al
m) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli,
Contraente né al suo servizio; la garanzia è prestata con detrazione di una franchigia di Euro 150,00.
Si intendono inoltre sempre operanti le seguenti condizioni aggiuntive
1.1 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo
Premesso che per “valore a nuovo” si intende convenzionalmente:
- per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, esclu- dendo soltanto il valore dell’area;
le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:
1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
A) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esi- stesse;
B) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad A), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”;
2. agli effetti dell’art. 7 - Assicurazione parziale delle Norme comuni valide per le garanzie della sezione incendio,
il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
A) superiore od eguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
B) inferiore al rispettivo “valore a nuovo”, ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assi- curata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene propor- zionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
C) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d’indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per cia- scun fabbricato importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui agli art. 6 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno delle Norme comuni valide per le garanzie della sezione incendio;
provata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di
purché ciò avvenga, salvo com-
5. il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l’assicuratore,
perizia;
6. per quanto non derogato restano ferme le Condizioni tutte di polizza.
1.2 - Anticipo dell’indennizzo
30.000,00.
contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro
a condizione che non siano sorte
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite,
- verrà in essere dopo 60 giorni dalla denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente e dell’Assicurato degli obblighi previsti dall’art. 1 - Obblighi in caso di sinistro delle Norme comuni valide per le garanzie della sezione incendio.
L’obbligazione della Società:
Nel caso in cui l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.
1.3 - Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento purché l’Assicurato o il Contraente abbiano agito senza dolo o colpa grave.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
1.4 - Colpa grave
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1900 del Codice Civile, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato e, se questi sono persona giuridica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
1.5 - Ordigni esplosivi
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi, verificatisi per eventi diversi da quelli previsti dalla garanzia al punto 4.16 - Eventi sociopolitici - Terro- rismo.
1.6 - Furto di fissi ed infissi
La Società risponde del furto di fissi ed infissi e dei guasti causati agli stessi dai ladri per furto consumato o tentato
fino al limite di Euro 3.000,00.
Se al momento del sinistro il fabbricato risultasse già assicurato per il rischio di furto dai singoli proprietari, la presente estensione di garanzia sarà prestata in eccesso a tali coperture.
1.7 - Onorario periti
ai sensi di polizza e con il massimo di Euro 10.000,00 per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo.
entro il limite del 5% dell’indennizzo liquidato
La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. 4 - Procedura per la valutazione del danno delle Norme comuni valide per le garanzie della sezione incendio, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito,
1.8 - Onorario consulenti
La Società rimborserà, in caso di sinistro di importo superiore ad Euro 20.000,00 indennizzabile a termini di po- lizza, i costi sostenuti dall’Assicurato per le spese e gli onorari degli ingegneri, architetti e consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni ed ispezioni, necessariamente effettuate per reintegrazione delle perdite subite, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali.
La garanzia è prestata entro il limite del 5% dell’indennizzo liquidato ai sensi di polizza e con il massimo di Euro 5.000,00 per singolo sinistro e per ciascun periodo di assicurazione.
1.9 - Autocombustione
a decorrere dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di effetto della
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma)
presente garanzia.
1.10 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile, verso l’assicurato e verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
1.11 - Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas
La Società, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato, accer- tata dall’ente di distribuzione e comportante da parte dell’ente stesso il blocco dell’erogazione, indennizza:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersio- ne di gas;
b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti dei locali dell’azienda assicurati.
Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate anche se necessarie per rendere conformi alle norma- tive vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di Euro 3.000,00 e con detrazione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 100,00.
1.12 - Rimpiazzo combustibile
La Società risarcisce il costo sostenuto per il rimpiazzo del combustibile liquido che sia stato versato per la rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.
1.13 - Perdita pigioni
La Società indennizza i danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato, conseguenti ad eventi in garanzia, per il periodo necessario al suo ripristino, con il massimo di un anno. Per i locali abitati dall’Assicurato, il danno verrà calcolato sulla base dell’importo della pigione presumibile ad essi relativa.
Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato per il xxxxxx- cato, compete a ciascuna unità immobiliare colpita da sinistro.
🡲 Art. 2 - Fabbricato in corso di costruzione
l’assicurazione si intende prestata unicamen-
Se il fabbricato assicurato è in corso di costruzione o ristrutturazione
te per le garanzie dell’art. 1 – Rischio assicurato lett. a, b, c, d, e, f, g. Si intendono compresi in garanzia anche i materiali a piè d’opera.
La garanzia si intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengano osservate scrupolosamente le norme delle leggi vigenti.
🡲 Art. 3 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, di insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo o sabotaggio;
b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’a- tomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, allagamenti e frane;
d) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;
e) causati con dolo dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata, se l’Assicurato o il Contraente sono persone giuridiche;
f) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
g) causati alla macchina od all’impianto nel quale si è verificato lo scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti dei materiali;
h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
🡲 Art. 4 - Condizioni aggiuntive valide se espressamente richiamate e se corrisposto il relativo sovrap- premio (con eventuale indicazione della somma assicurata)
4.1 - Ricorso terzi o locatari
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge
- per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’As- sicurato.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo dei beni,
nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo le cose dei locatari, i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am- ministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi delle normative di legge vigenti, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile
4.2 - Danni elettrici
A parziale deroga dell’art. 3 – Esclusioni lett. h, la Società indennizza i danni materiali direttamente causati a mac- chine ed impianti elettrici/elettronici del fabbricato, compresi gli impianti solari, verificatisi a seguito di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, da qualsiasi causa provocati.
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’apparecchio o dell’im- pianto o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
La Società non risponde dei danni:
- ai trasformatori elettrici e ai generatori di corrente e agli impianti fotovoltaici;
- agli impianti telefonici e di fornitura e misurazione dell’energia elettrica di proprietà delle aziende erogatrici;
- causati da difetti di materiali e di costruzione, o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione e alla normale usura;
La presente garanzia è prestata nella forma a “primo rischio” con applicazione di uno scoperto del 10% con il mi- nimo scoperto riportato in polizza.
4.3 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 1 - Rischio assicurato lett. g) la Società rimborsa le spese ragionevol- mente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica i residui del sinistro indennizzabile ai sensi di polizza - comprese le spese di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi - fino alla concorrenza della somma indicata nella specifica partita.
Eventi naturali
4.4 - Eventi atmosferici
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:
a) da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti posti nelle vicinanze;
b) verificatisi all’interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai ser-
ramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra a condizione che vi siano:
- concomitanza e correlazione tra l’evento atmosferico di cui alla lett. a) e il danno subito come indicato alla lett. b);
oppure
- l’impossibilità temporale dell’Assicurato di provvedere al ripristino del danno subito per gli eventi previsti alla lett. a) prima che si verificassero i danni previsti alla lett. b).
La Società non risponde dei danni:
a) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
b) subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne che non abbiano caratteristiche costruttive assimilabili a quelle del fabbricato assicurato;
- enti all’aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per tem- poranee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- pannelli solari e fotovoltaici;
- lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento, manufatti di materia plastica, cappotti isolanti per effetto di grandine.
La garanzia è prestata con detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo secondo l’opzione indicata in poliz- za.
L’importo massimo dell’indennizzo a carico della Società non potrà superare, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo, una somma pari all’80% di quella assicurata per ciascuna partita, al netto dello scoperto.
4.5 - Sovraccarico neve
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, com-
presi quelli che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale di tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve. Per crollo si intende una deformazione della struttura portante del fabbricato, che ne comprometta la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina.
La Società non risarcisce i danni causati:
- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti Norme relative ai sovraccarichi di neve (*) ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamen- to sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.
La garanzia è prestata con detrazione della franchigia di Euro 250,00 e l’importo massimo dell’indennizzo a carico della Società non potrà superare, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo, una somma pari al 80% di quella assicurata per ciascuna partita, al netto della franchigia.
(*) D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982 (G.U. n. 56 del 26.02.1982): Aggiornamento delle Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” e successive modifiche; eventuali disposizioni locali.
4.6 - Danni da neve
Ad integrazione del precedente punto 4.5 - Sovraccarico di neve, la Società indennizza i danni direttamente cau- sati al fabbricato assicurato dalla neve, che provochi il distacco totale o parziale dal resto della struttura, o la deformazione, di una o più parti del fabbricato.
Sono compresi i danni da bagnamento avvenuti al momento del disgelo ed esclusivamente come conseguenza diretta degli eventi di cui sopra.
La Società non risarcisce i danni:
- a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture;
- alle insegne;
- alle impermeabilizzazioni;
- causati da valanghe e slavine.
La garanzia è prestata con detrazione di uno scoperto del 10% e minimo di Euro 400,00 Il limite di indennizzo per sinistro e periodo assicurativo di Euro 10.000,00.
4.7 - Spese di rimozione neve
sivamente nel caso in cui lo sgombero sia imposto dalle competenti Autorità con ordinanza specifica.
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di Euro 1.500,00 per sinistro ed anno assicurativo.
esclu-
La Società rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per far sgomberare la neve dal tetto del fabbricato,
4.8 - Intasamento gronde e pluviali
La Società indennizza i danni materialie diretti subiti dai beni assicuratiacausa di acqua penetrata all’interno dei fabbricati per intasamento delle gronde e/o dei pluviali cagionato dall’accumulo di grandine e/o di neve o altro evento eccezionale.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 250,00 per singolo sinistro e in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di Euro 5.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione, al netto della franchigia.
4.9 - Grandine sui fragili
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti da cappotti isolanti, serramenti, vetrate e lucernari, anche se in materia plastica, per effetto di grandine.
Il pagamento del danno sarà effettuato previa detrazione, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 per singolo sinistro e in nessun caso la Società pagherà, per sinistro e per periodo di assicurazione, somma mag- giore di quanto riportato in polizza al netto dello scoperto.
4.10 - Grandine ed eventi atmosferici sui pannelli solari
all’50% della somma riportata in polizza. Resta convenuto che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con
detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.
fino ad un indennizzo massimo per sinistro e periodo di assicurazione non superiore
A parziale deroga della punto 4.4 - Eventi Atmosferici, si intendono compresi i danni subiti dai pannelli solari, an- che se causati dalla grandine,
Danni da acqua
4.11 - Acqua condotta
Qualora la rottura delle tubazioni non abbia le caratteristiche dell’accidentalità le franchigie previste si intendono raddoppiate.
La Società non risponde dei danni causati da:
- umidità e stillicidio;
- traboccamento o rigurgito di fognature;
- occlusione di condutture;
- gelo e disgelo;
- rottura degli impianti automatici di estinzione;
- non risarcisce le spese per demolire e ripristinare parti di fabbricato od impianti sostenute allo scopo di ricer- care ed eliminare la rottura che ha dato origine alla fuoriuscita di acqua.
La garanzia è prestata con detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo secondo l’opzione indicata in polizza.
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale – intendendosi per tale una rottura improvvisa e occasionale - degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il fabbricato assicurato.
La Società indennizza inoltre il costo dell’eccedenza del consumo di acqua conseguente a un sinistri indennizzabile a termini della presente garanzia Acqua condotta fino al limite di Euro 1.500,00 per sinistro e periodo di assicurazione.
4.12 - Gelo
Fermo quanto disposto al punto 4.11 - Acqua condotta e ad integrazione dello stesso, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato ed agli altri enti assicurati, purché conseguenti a rotture di impianti idrici, igienico sanitari, riscaldamento, condizionamento, tecnici ed altre tubazioni in genere al servizio del fabbricato
stesso, causati da gelo, fino alla somma riportata in polizza. La Società non risponde dei danni:
- conseguenti ad eventi i cui rischi sono già coperti dalle garanzie previste dalla presente polizza;
- da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, condutture installate all’esterno della costruzione;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 96 ore.
La garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 10% con il minimo secondo l’opzione indicata in polizza.
4.13 - Occlusione di condutture
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da occlusioni di condutture di impianti fissi idrici, igienici e
di riscaldamento, esclusi quelli di raccolta e deflusso delle acque piovane e i danni conseguenti a rigurgito e tra- boccamento della rete fognaria pubblica.
La garanzia è prestata con detrazione della franchigia di Euro 200,00 e con il limite di indennizzo di Euro 3.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
4.14 - Ricerca e ripristino del guasto
provocato un danno indennizzabile a termini dei punti 4.11 - Acqua condotta e 4.12 - Gelo rimborsa fino alla som-
a condizione che abbia
La Società, a seguito di rottura accidentale - intendendosi per tale una rottura improvvisa e occasionale - degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti il fabbricato,
ma riportata in polizza le spese per ricercare, demolire e ripristinare parti di fabbricato e di impianti allo scopo di eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.
Qualora la rottura delle tubazioni non abbia le caratteristiche dell’accidentalità le franchigie previste si intendono raddoppiate.
Sono esclusi i danni derivanti da rotture di condutture installate all’esterno della struttura muraria del fabbricato o interrate.
La garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 10% con il minimo secondo l’opzione indicata in polizza.
4.15 - Spargimento di acqua alle singole unità immobiliari
riportate allo stesso punto.
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di Euro 10.000,00 e con detrazione della franchigia di Euro 250,00
ferme le esclusione
La Società indennizza i danni causati all’unità immobiliare occupata dal conduttore (condomino o inquilino) da spargimento di acqua per cause diverse da quelle previste dal punto 4.11 - Acqua condotta,
Eventi sociopolitici
4.16 - Eventi sociopolitici - Terrorismo
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, a parziale deroga dell’art. 3 - Esclu- sioni lett. a, verificatisi in occasione di:
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio;
- terrorismo.
Si intendono comunque sempre esclusi i danni:
a) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
b) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
c) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
d) di contaminazione da sostanze chimiche e/o biologiche e virus informatici di qualsiasi tipo;
e) da imbrattamento dei muri esterni del fabbricato.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, qua- lora l’occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società risponde solamente dei danni da incendio, esplosione, scoppio anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
La garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 10% con il minimo riportato in polizza e l’importo massi- mo dell’indennizzo a carico della Società non potrà superare, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo, una somma pari all’80% di quella assicurata per il fabbricato al netto dello scoperto.
Relativamente al Terrorismo la garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 20% con il minimo di Euro 500,00 e l’importo massimo dell’indennizzo a carico della Società non potrà superare, per ogni sinistro e per cia- scun periodo assicurativo, una somma pari al 50% di quella assicurata per il fabbricato al netto dello scoperto.
Ai soli fini della presente garanzia non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato;
- qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica.
4.17 - Cristalli (nella forma a Xxxxx Xxxxxxx)
La Società assicura le spese, comprensive di trasporto e installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro nonché le insegne collocate ed installate nei fabbricati assicurati in polizza, rotte in
seguito a fatto accidentale o di terzi, purché alla data di entrata in vigore della polizza siano integre ed esenti da difetti.
Sono compresi i danni avvenuti in occasione di furti o tentativi di furti. Le rigature, segnature, screpolature, scheg- giature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.
Sono esclusi i danni:
a) indennizzati in base ad una garanzia prestata con la presente Sezione;
b) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre e sulle insegne od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
c) determinati od agevolati da dolo dell’Assicurato o delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere;
d) subiti da lucernari, pannelli solari e lastre orizzontali;
e) subiti dalle lampade nonché dalle insegne a seguito di surriscaldamento o di cortocircuito.
In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno, senza restituzione di premio.
Su richiesta del Contraente detta somma potrà essere reintegrata nel valore originario versando il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo della Sezione Incendio ed eventi speciali
Art. | Titolo | Franchigia in Euro, per ogni sinistro | % scoperto col minimo di Euro, per ogni sinistro | Limite di indennizzo (in Euro o in percentuale) | |
1.g | Demolizione e sgombero | 10% dell’indennizzo per spese di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi. 15% per le spese non comprese nel punto precedente | per sinistro | ||
1.m | Urto veicoli | 150,00 | |||
1.5 | Furto di fissi e infissi | 3.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
1.6 | Onorario periti | 5% con il massimo di 10.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
1.7 | Onorario consulenti | 5% con il massimo di 5.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
1.10 | Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas | 10% opzione riportata in polizza | 3.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
1.12 | Perdita pigioni | 10% del valore che compete a ciascuna unità immobiliare colpita da sinistro | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
4.2 | Danni elettrici | 10% opzione riportata in polizza | vedi specifica partita | per sinistro e periodo di assicurazione | |
4.3 | Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro | vedi specifica partita | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
4.4 | Eventi atmosferici | 10% opzione riportata in polizza | 80% somma assicurata partita fabbricato | per sinistro e periodo di assicurazione | |
4.5 | Sovraccarico neve | 250,00 | 80% somma assicurata partita fabbricato | per sinistro e periodo di assicurazione | |
4.6 | Danni da neve | 10% 400,00 | 10.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
4.7 | Spese di rimozione neve | 1.500,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
4.8 | Intasamento gronde e pluviali | 250,00 | 5.000,00 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
4.9 | Grandine sui fragili | 10% 250,00 | vedi specifica partita | per sinistro e periodo di assicurazione | |
4.10 | Grandine ed eventi atmosferici sui pannelli solari | 10% 250,00 | 50% somma assicurata partita | per sinistro e periodo di assicurazione | |
4.11 | Acqua condotta | 10% opzione riportata in polizza | 1.500,00 per eccedenza di consumo di acqua | per sinistro e periodo di assicurazione | |
4.12 | Gelo | 10% opzione riportata in polizza | |||
4.13 | Occlusione di condutture | 200,00 | 3.000,00 | per sinistro e periodo assicurativo | |
4.14 | Ricerca e ripristino del guasto | 10% opzione riportata in polizza | vedi specifica partita | per sinistro e periodo assicurativo | |
4.15 | Spargimento di acqua alle singole unità immobiliari | 250,00 | 10.000,00 | per sinistro e periodo assicurativo | |
4.16 | Eventi sociopolitici - terrorismo | 10% (eventi sociopolitici) 20% (terrorismo) 500,00 | 80% somma assicurata per il fabbricato (eventi sociopolitici) 50% somma assicurata per il fabbricato (terrorismo) | per sinistro e periodo assicurativo |
Opzioni di minimo scoperto applicabili
Opzione | minimo scoperto in Euro |
A | 250,00 |
B | 500,00 |
C | 750,00 |
D | 1.000,00 |
Nel caso in cui l’impianto idrico colpito dall’evento dannoso abbia al momento del sinistro meno di 10 anni di età il minimo scoperto previsto in polizza si intende dimezzato.
Nel caso in cui un medesimo evento coinvolga più garanzie la franchigia o il massimo scoperto appli- cabili non potrà superare complessivamente 1.000,00 Euro per singolo evento.
NORME COMUNI VALIDE PER LE GARANZIE DELLA SEZIONE INCENDIO
🡲 Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro
L’inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile;
2. conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento peritale senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
3. darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno;
4. farne denuncia, nei 5 giorni successivi, all’Autorità giudiziaria o di polizia competenti per la località ove è occor- so il sinistro in caso di sinistro presumibilmente doloso;
5. inviare alla Società un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore al mo- mento del sinistro delle cose assicurate unitamente alla copia della denuncia di cui al comma precedente;
🡲 Art. 2 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla So- cietà.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
🡲 Art. 3 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
🡲 Art. 4 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle ope- razioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdi- zione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
🡲 Art. 5 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
1. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
2. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momen- to del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 1 - Obblighi in caso di sinistro;
3. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 6 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese previste da eventuali garanzie accessorie e/o aggiuntive richiamate alle singole sezioni.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia col- legiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esem- plare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qual- siasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
🡲 Art. 6 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita/cosa assicurata della polizza, l’attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
- si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed ad ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina per i fabbricati applicando il deprezzamento di cui al punto precedente alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
🡲 Art. 7 - Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le modalità dell’articolo precedente - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del sinistro.
🡲 Art. 8 - Pagamento dell’indennizzo
ai sensi degli artt. 2742 e 2905 del Codice Civile e si sia verificata l’operatività della garanzia e la titolarità dell’in-
teresse assicurato.
sempreché non sia stata fatta opposizione
Valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno,
SEZIONE B - RESPONSABILITÀ CIVILE
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO
alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle Parti.
Ogni modifica o integrazione
Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal Contraente o dall’Assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ove la dichiarazione preveda più opzioni, vale quanto indicato nella scheda di polizza negli appositi spazi relativamente alle Sezioni cui si riferiscono.
Il fabbricato è adibito ad abitazione civile, studi professionali o uffici per almeno due terzi della superficie com- plessiva dei piani coperti e nel residuo terzo non esistono cinematografi, teatri, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio, discoteche e night club.
a) Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate si trova in buone condizioni di statica e manutenzione. b)
c) Gli enti assicurati non hanno subito sinistri, in relazione alle garanzie prestate con la presente Sezione, negli ultimi cinque anni, salvo ove diversamente dichiarato in relazione alle singole entità assicurate.
d) Non sono in corso altre assicurazioni per i medesimi rischi garantiti con la presente Xxxxxxx, salvo ove diversa- mente dichiarato in relazione alle singole entità assicurate.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.
Cose Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Massimale L’obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spe- se, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali.
Quando è previsto un limite di indennizzo per sinistro o per anno assicurativo, que- sto non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso.
Prestatori di lavoro Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle Norme di legge, nell’esercizio dell’attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
🡲 Art. 1 - Rischio assicurato
a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involon- tariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in con- seguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato ed alla conduzione delle parti comuni. L’assicurazione comprende la responsabilità dell’Assicurato derivante dalla proprietà anche delle seguenti pertinenze del fabbricato: giardini, parchi compresi gli alberi di alto fusto, campi da tennis, piscine ed attrezzature sportive in genere e per giochi esclusi tappeti elastici; strade private, impianti di illuminazione e impianti solari e fotovoltaici.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di perso- ne delle quali debba rispondere.
La garanzia è prestata con detrazione della franchigia di Euro 150,00
b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempi- menti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e merca- to del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
I ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall’INAIL e/o dall’INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 feb-
braio 2000 n. 38.
permanente non inferiore
II ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto I cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità
Sono comunque escluse le malattie professionali. Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro.
Tanto l’assicurazione R.C.T. (di cui alla lett. a) quanto l’assicurazione R.C.O. (di cui alla lett. b) valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12.06.1984 n. 222.
🡲 Art. 2 - Esclusioni
L’assicurazione R.C.T., salvo quanto esplicitamente previsto agli artt. 7 e 8 - Condizioni Aggiuntive della presente Sezione - non comprende i danni:
1. derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi, salvo quanto previsto dall’art. 1 – Rischio assicurato;
2. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
3. a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, ce- dimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
4. conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
5. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da naviga- zione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
6. alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
7. dall’esercizio, da parte dell’Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni, dall’attività perso- nale dell’Assicurato, degli inquilini o dei condomini e loro familiari;
8. da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio che colpisca cose dell’Assicurato o da lui detenute;
9. alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
10. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
11. ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
12. derivanti da obbligazioni di cui l’Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge.
L’assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e l’assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprendono altresì i danni:
13. da detenzione o impiego di esplosivi;
14. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artifi- cialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
15. di qualunque natura:
- direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti l’amianto;
- direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
- derivanti da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.
🡲 Art. 3 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
1) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
2) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am- ministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1;
3) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in con- seguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto indicato all’art. 7.2.
4) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza, anche di fatto, con l’Assicurato, subiscano il danno in oc- casione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.
5) relativamente ai soli danni a cose i genitori ed i figli dell’Assicurato non conviventi sono tuttavia considerati terzi limitatamente ai rischi della proprietà dei fabbricati, e se prestata, della conduzione di cui al punto 8.3;
6) i parenti e gli affini di cui ai punti 1 e 2, non sono considerati terzi in caso di danno causato dai minori loro affidati.
🡲 Art. 4 – Fabbricati in condominio
Se l’assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera proprietà sono considerati terzi i condomini, nonché i loro familiari e dipendenti, compreso l’amministratore se residente nel condominio ed è compresa la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.
escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali
Se l’assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune,
con gli altri condomini.
🡲 Art. 5 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudi- ziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio quando la legge lo richieda.
La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in pro- porzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
🡲 Art. 6 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale di diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
🡲 Art. 7 - R.C.T./R.C.O. - Condizioni Aggiuntive sempre operanti
A parziale deroga e/o integrazione delle Condizioni sopra riportate:
7.1 Danni da interruzione o sospensione di attività
Norme della presente Sezione.
Per tale garanzie la Società non pagherà, per sinistro e per periodo di assicurazione somma maggiore a Euro 100.000,00, con applicazione dello scoperto del 10% del danno con il minimo di Euro 500,00.
purché direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi delle
La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, com- merciali, artigianali, agricole o di servizi,
7.2 Pluralità di Assicurati
cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più
Assicurati tra loro.
il massimale stabilito in polizza per il danno
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati,
7.3 Inquinamento accidentale
accidentale purché conseguenti a sinistro inden-
La garanzia comprende i danni da inquinamento causato da fatto
nizzabile ai sensi della presente Sezione. Per “danni da inquinamento” si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dal fabbricato assicurato.
Per tale garanzia la Società non pagherà, per sinistro e per periodo di assicurazione somma maggiore a Euro 50.000,00.
7.4 Causale incendio
La garanzia comprende i danni diretti cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell’Assicurato o
da lui detenute. Nel caso però esista, in nome e per conto dell’Assicurato, polizza incendio con copertura “Ricorso terzi” la presente estensione di garanzia vale per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio. Per tale garanzia la Società non pagherà, per sinistro e per periodo di assicurazione somma maggiore del limite riportato in polizza per tale estensione.
🡲 Art. 8 - R.C.T./R.C.O. - Condizioni Aggiuntive valide se espressamente richiamate e se è stato corri- sposto il relativo premio
8.1 Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione
L’assicurazione comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati
assicurati, purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l’intesa che ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia diviene operante solo per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, nella sua qualità di committente.
L’assicurazione si intende valere, per i lavori suddetti, anche quando l’Assicurato sia committente di lavori edili rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.
Tale estensione di garanzia opera sempreché:
- l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, ove prescritto dal suddetto d.lgs., il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
- dagli eventi siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
8.2 Spargimento di acqua
La garanzia comprende i danni da spargimento di acqua verificatosi a seguito di rottura accidentale degli impianti
dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, occlusione di condutture, gelo,
disgelo, rottura degli impianti automatici di estinzione.
La garanzia è prestata con detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo secondo l’opzione indicata in poliz- za.
L’esclusione dei danni conseguenti a gelo e disgelo è inoperante qualora sia stata convenuta tra le parti la presta- zione della garanzia Gelo di cui all’art. 4.12 della sezione Incendio.
Per i danni conseguenti a gelo e disgelo la garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 e massimo Euro 1.000,00 fino al limite di Euro 50.000.
La Società non risponde
fissi idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il fabbricato assicurato.
8.3 Conduzione degli appartamenti
La Società si obbliga a tenere indenni i conduttori (condomini o locatari) di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni invo- lontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione delle unità abitative immobiliari destinate a civile abitazione ed uffici.
sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00 e un massimo di Euro 1.000,00.
in caso di
La garanzia è prestata con detrazione, per singolo sinistro, della franchigia di Euro 150,00.
Si intendono compresi i danni da spargimento di acqua e occlusione di condutture - artt. 4.11 e 4.13 della sezione Incendio – ferme le esclusioni dei danni da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali, con applicazione,
I conduttori delle singole unità immobiliari sono considerati terzi tra di loro, così come terzo rispetto a ciascuno di loro è il condominio, escluso quanto previsto all’art. 3 – Persone non considerate terze.
8.4 Responsabilità civile professionale dell’Amministratore
La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’Amministratore del condominio assicurato, ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi (compreso il condominio assicurato) nell’eser- cizio dell’attività esercitata professionalmente di amministratore del condominio stesso in conseguenza di violazio- ni non dolose dei doveri professionali previsti dall’art. 1130 del Codice Civile.
La garanzia comprende:
a) le sanzioni di natura fiscale inflitte al condominio assicurato per errori imputabili all’amministrazione con esclu- sione di quelle di qualsiasi altra natura;
b) i danni derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto stesso.
La garanzia non vale:
1. per i danni conseguenti a furto, xxxxxx, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli o denaro;
2. per omissione o ritardi nella stipulazione o modifica di polizza di assicurazione e nel pagamento dei relativi premi;
3. per danni derivanti dallo svolgimento di attività non previste da disposizioni di legge.
La garanzia è prestata fino ad un importo massimo di Euro 50.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione.
Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo della Sezione Responsabilità Civile
Art. | Titolo | Franchigia in Euro, per ogni sinistro | % scoperto col minimo di Euro, per ogni sinistro | Limite di risarcimento per anno assicurativo (in Euro o in percentuale) |
1.1 | RCT | 150,00 | ||
7.1 | RCT – interruzione o sospensione attività | 10% 500,00 | 100.000,00 | |
7.3 | RCT - Inquinamento accidentale | 50.000,00 | ||
7.4 | RCT - Causale Incendio | vedi limite in polizza | ||
8.2 | Spargimento di acqua | 10% riportato in polizza se da gelo min 250,00 max 1.000,00 | 50.000,00 (se da gelo) | |
8.3 | Conduzione degli appartamenti | 150,00 | (se danni da acqua) 10% 150,00 max 1.000,00 | |
8.4 | RC professionale dell’amministratore | 50.000,00 |
SEZIONE C - TUTELA LEGALE
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.
Arbitrato procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti posso- no adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
Attività giudiziale attività che viene svolta avanti a un Giudice, secondo quanto previsto dall’ordina- mento giuridico, per arrivare a una sentenza che decida sul fatto rappresentato dalle parti in giudizio.
Attività stragiudiziale attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
Contravvenzione reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psi- cologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda.
Danno extracontrattuale
danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
Spese di giustizia spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna.
Spese di soccombenza spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.
Transazione accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Tutela Legale L’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05 artt. 000-000-000 e 174.
Sinistro o caso assicurativo
il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prestata l’assi- curazione.
Unico caso assicurativo il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.
Vertenza contrattuale controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.
PREMESSA
La Società provvede alla gestione dei sinistri di tutela legale ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni private – Decreto Legislativo 209/2005
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
🡲Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’as- sistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
- per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro anche quando la vertenza venga trattata innanzi ad un organismo di mediazione;
- a carico dell’Assicurato, spettanti all’Organismo di Mediazione, per controversie che prevedono la mediazione civile obbligatoria
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società comprese le spese della controparte;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- sostenute dal Contraente / Assicurato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- processuali nel processo penale;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere defe- xxxx e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per il contributo unificato; per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuti dalla controparte in caso di soccom-
benza di quest’ultima;
- di domiciliazione, esclusa ogni duplicazione di onorari e l’indennità di trasferta; è garantito l’intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’art. 5.
La Società assume a proprio carico l’I.V.A. esposta nelle fatture dei professionisti (Avvocati e Periti incaricati) sem- preché tale onere fiscale non sia detraibile dal Contraente \ Assicurato.
🡲Art. 2 – Ambito e garanzie
La garanzia è prestata a tutela del Contraente, in persona del legale rappresentante e delle Persone Assicurate per le responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo e non, per le seguenti fattispecie:
a) Difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa. La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – art. 444 Codice di Procedura Pena- le), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in
dolosi purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in
b) Difesa penale in procedimenti per delitti
giudicato.
In tali ipotesi,
giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avu- to, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa e i casi di derubricazione del reato da doloso a colposo;
teria fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia
vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad Euro 1.000.
Si intende sempre esclusa la ma-
c) Difesa nel caso in cui le Persone Assicurate debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente av- verso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazio- ne in materia ambientale , norme analoghe e successive integrazioni.
Nel caso in cui sia operativa una Assicurazione di Responsabilità Civile a copertura del sinistro, la presente garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da tale Assicurazione, per spese di re- sistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile.
Nel caso invece in cui non esista una Assicurazione di Responsabilità Civile o, se esiste, non possa essere atti- vata in quanto non operante per la fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio.
d)
e) Xxxxxxxxx controversie relative a inadempienze contrattuali, proprie o di controparte inerenti a:
- controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi; sono comprese le vertenze derivanti da lavori di manutenzione o ristrutturazio- ne dell’edificio condominiale, sempreché il valore in lite sia superiore ad Euro 1.000;
- controversie individuali di lavoro con dipendenti del Condominio;
- controversie, incluse quelle relative al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti il Condominio;
sempreché il valore in lite per quest’ul-
- controversie con condomini e/o conduttori per l’inosservanza di norme di legge o del regolamento condo- miniale, comprese quelle volte al recupero delle quote condominiali,
time sia superiore ad Euro 1.500.
🡲Art. 3 – Estensione territoriale
Le garanzie riguardano i sinistri, che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
- nelle ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatto illecito di terzi; di procedimento penale e di opposizione alle sanzioni amministrative l’assicurazione vale per i sinistri che insorgono nei Paesi dell’Unio- ne Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera.
- nelle ipotesi di vertenze contrattuali l’assicurazione vale per i sinistri che insorgono in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
🡲Art. 4 – Esclusioni
La garanzia è esclusa per:
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze esplosive o radioattive;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatto salvo quanto previsto all’art. 2 lettera c; controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli facenti parte del Condominio Assicurato;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dall’utilizzo o dalla guida di veicoli in genere;
- controversie e procedimenti penali riferibili a dipendenti non iscritti a libro matricola;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- fatti dolosi dell’Assicurato, fatto salvo quanto previsto all’art. 2 lett. b;
- fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
- controversie tra Assicurati diversi dal Contraente;
- controversie con la Società.
🡲Art. 5 – Insorgenza del sinistro - operatività della garanzia
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale o di opposizione alle sanzioni amministrative;
trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto negli altri casi;
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: 1.
2.
3. la garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 24 (venti- quattro) mesi dalla cessazione del contratto;
4. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presen- tazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
5. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
6. Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
7. Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente;
In tali ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti; il massimale resta unico e viene ripartito fra le parti interessate indipendentemente dalle spese legali o peritali sostenute da ciascuno di essi.
🡲Art. 6 – Denuncia del sinistro e scelta del legale
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti oc- correnti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
L’Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l’Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l’Assicurato deve conferire il mandato. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.
🡲Art. 7 – Gestione del sinistro tutela legale
Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a del Codice delle Assicurazioni Private – d.lgs. 209/05) si riserva la facoltà di gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professioni- sti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 6 Denuncia del sinistro e scelta del Legale.
Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure.
L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.
L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.
Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva ri- chiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.
🡲Art. 8 – Disaccordo sulla gestione del sinistro - arbitrato
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.
🡲Art. 9 – Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicu- rato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiu- dizialmente per spese, competenze ed onorari.
X2021.0 • Edizione maggio 2012 • ristampa 06.2015