Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi delle attività produttive e commerciali
Generali Italia S.p.A.
GENERAIMPRESA
Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi delle attività produttive e commerciali
Mod. PMI11/05
Contraente Polizza N.
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1. DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione Il contratto di assicurazione.
Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Franchigia L'importo che viene detratto dall'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Partita Insieme di beni assicurati con un unico capitale.
Polizza Il documento che prova l’assicurazione.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Scoperto La quota in percento dell'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa, salvo quanto diversamente disposto in relazione a specifiche sezioni.
Società Generali Italia S.p.A.
Allagamento Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua, fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.
Apparecchiature elettroniche
Sistemi elettronici di elaborazione dati (inclusi sistemi operativi), relative unità periferiche e di trasmissione/ricezione dati, purchè non a corredo od asserviti per loro natura a macchine od impianti.
Archivi Documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.
Contratto di assistenza tecnica
Contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
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Copia di sicurezza Copie realizzate almeno ogni 30 giorni, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in edificio separato rispetto a quello ove sono ubicati i Macchinari da cui vengono elaborate, ovvero in appositi armadi ignifughi.
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GENERAIMPRESA - PARTE COMUNE A TUTTE LE SEZIONI
Dati Per tali intendendosi un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti dati.
Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricati L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature.
L'assicurazione di porzioni di complessi di Fabbricati facenti parte di maggiori immobili, comprende anche le rispettive quote delle parti di Fabbricati costituenti proprietà comune.
Furto Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Infiammabili - i gas combustibili come, ad esempio, l’acetilene, il metano, l’etano, ecc.;
- le sostanze con punto di infiammabilità inferiore a 55° C (quali ad esempio: benzina, alcole, vernici alla nitrocellulosa, i più comuni solventi e diluenti ecc.). Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Inondazione, alluvione Xxxxxxxxxxx d’acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
Lastre Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o apribili o scorrevoli su guide, collocate all'esterno su vetrine, porte, finsestre, lucernari o insegne infisse nei Fabbricati, compresi i telai, le cornici, le iscrizioni e le decorazioni.
Macchinari Macchine, impianti, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che ne siano loro naturale complemento e le scorte che siano ad essi riferibili), impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di riscaldamento, di segnalazione, di comunicazione, di estinzione e radiotelevisivi; serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; mobilio, arredamento, cancelleria, macchine per ufficio, indumenti.
Si intendono comprese anche le Apparecchiature elettroniche.
È escluso quanto indicato alle voci "Archivi", "Dati", "Supporti dati", "Modelli e stampi" e "Valori".
Merci Materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, materiali di consumo, imballaggi, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali. Sono inoltre compresi i veicoli iscritti al P.R.A. oggetto di lavorazione, di riparazione, deposito o vendita.
Merci speciali - celluloide (grezza, oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
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- imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Mezzi di custodia (Casseforti, porte per camere corazzate e camere corazzate)
Sistemi fisici di sicurezza usati per custodire documenti, denaro e preziosi, accessibili attraverso una o più porte adeguate con una o più serrature.
Tali mezzi sono classificabili in base alle norme che seguono:
1) Xxxxx EN (Normativa Europea) 1143 - 1 pubblicata nel gennaio 1997 e adottata in Sede nazionale nel novembre 1997 come UNI EN1143 - 1 e Certificazione italiana ICIM (Istituto per la Certificazione per l'Industria Meccanica).
La Certificazione Europea UNI EN 1143 - 1 classifica le Casseforti in 11 gradi (da 0 a X) e le Camere e Porte corazzate in 14 gradi (da 0 a XIII); l'ICIM integra ciacun grado con ulteriori 7 gradi e cioè: Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta ed Eta.
L'eventuale sigla EX indica che il contenitore è certificato positivamente per attacchi condotti con esplosivi.
Casseforti a muro, Armadi corazzati e Armadi di sicurezza possono risultare classificati soltanto in base alla normativa ICIM.
Per le casseforti (es.: casseforti murate per uso privato), che non raggiungono i requisiti minimi previsti dalle norme su menzionate, vale la norma UNI 10868.
2) Normativa A.N.I.A. che classifica i mezzi di custodia, costruiti prima del 1997, in: Casseforti e Camere corazzate di grado A,B e C, Camere di sicurezza, Casseforti a muro, Armadi corazzati e Armadi di sicurezza.
Modelli e stampi Per tali intendendosi modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Rapina L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri , mediante violenza alla persona o minaccia.
Xxxxxx Xxxxx compiuto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi.
Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Serramenti Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
Supporto dati Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili a mezzo di programmi.
Xxxxxx Xxxxxx, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.
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Vetri stratificati di sicurezza
Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6mm.
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2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Trascorsi trenta giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.
Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:
• in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
• tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
• per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all’intermediario su ccp dedicato(*);
• con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all’intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*);
• con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
• per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell’intermediario;
• per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
• altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall’ufficio postale.
Se non diversamente disposto qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo SDD, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato dell’intemediario.
Note:
(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell’articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l’intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
Art. 2.3 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per per iscritto.
Art. 2.4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione, con lettera raccomandata inviata alla Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
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Art. 2.5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o del'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2.6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, con preavviso di trenta giorni.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso. Trascorso il preavviso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 2.7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata di un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 2.8 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assocurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 2.9 - Esistenza di procedure concorsuali
Qualora nel corso della durata del contratto il Contraente venga assoggettato ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidiazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria) ogni sinistro indennizzabile a termine di polizza verrà liquidato:
- relativamente alla Sezione Incendio - per i soli eventi determinati da incendio, esplosione, scoppio, atti dolosi - ed alla Sezione Furto, previa applicazione di uno scoperto aggiuntivo del 10%. Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 30%. Qualora siano convenuti sia lo scoperto che la franchigia, in caso di sinistro la Società pagherà la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della percentuale di scoperto con il minimo pari all'importo della franchigia;
- relativamente alla Sezione Responsabilità civile prestatori di lavoro lo scoperto aggiuntivo viene fissato nella misura del 5% del valore civilistico del danno (comprensivo della somma richiesta dall'azione di rivalsa dell'INAIL e del danno differenziale definitivamente riconosciuto al terzo danneggiato).
Art. 2.10 - Oneri
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Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
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Art. 2.11 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al I comma (att. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).
Art. 2.12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
3. CONDIZIONI PER LE SEZIONI CON PREMIO REGOLABILE Art. 3.1 - Regolazione del premio
Qualora il premio relativo ad una o più tra le seguenti Sezioni - Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro, Responsabilità Civile Prodotti, Tutela Giudiziaria - sia convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso si intende anticipato in via provvisoria a norma del precedente art. 2.2 sulla base del tasso di regolazione e del preventivo relativo all'elemento di rischio esposti nella Scheda di polizza relativa alla Sezione e viene regolato alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata del contratto), secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nell'/gli elemento/i suddetto/i, fermo il premio minimo stabilito nella Scheda di polizza relativa alla Sezione.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare alla Società i dati necessari e cioè, a seconda degli elementi variabili indicati nella Scheda di polizza relativa alla Sezione:
• il totale degli importi relativi alle voci " Salari e stipendi" e "Quota TFR", esclusi "Oneri Sociali", risultanti dall'ultimo bilancio approvato dal Contraente alla scadenza del periodo di regolazione o nei 60 giorni successivi (brevemente denominato in Scheda di polizza "Salari e stipendi + Quota TFR");
• l'importo relativo alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" risultante dall'ultimo bilancio approvato dal Contraente alla scadenza del periodo di regolazione o nei 60 giorni successivi (brevemente deniminato in Scheda di polizza "Ricavi delle vendite e delle prestazioni").
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
L'eventuale invio da parte della Società di avvisi di scadenza dei predetti obblighi non può in alcun caso essere invocata come deroga alla puntuale osservanza degli stessi.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti e/o il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia cui si riferisce la regolazione resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno in cui scade uno degli adempimenti di regolazione sopra indicati e fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai proprio obblighi, ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ., salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente per ottenere quanto spettante o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Inoltre la Società ha il diritto di trattenere in acconto l'eventuale premio anticipato in via provvisoria per le rate successive all'annualità assicurativa cui si riferisce la mancata regolazione o il mancato pagamento della differenza attiva.
Per i sinistri verificatisi nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione, il risarcimento dovuto è ridotto, in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Cod. Civ., tenuto conto del rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e la differenza attiva di regolazione dovuta.
Qualora però il Contraente non fornisca i dati occorrenti per la regolazione, resta ferma la sospensione della garanzia di cui all'art. 1901 del Cod. Civ. e la Società non è tenuta a corrispondere alcun risarcimento anche con riguardo al periodo al quale si riferisce la mancata regolazione, oltre che per quelli verificatisi successivamente. La garanzia resta altresì sospesa, ai sensi dell'art. 1901 del Cod. Civ., per i sinistri verificatisi successivamente alla comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione, qualora il Contraente non paghi la relativa regolazione e fino alle ore 24:00 del giorno di detto pagamento.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli e il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e ad esibire le documentazioni necessarie, quali il libro unico del lavoro e il registro delle fatture emesse o quello dei corrispettivi.
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Qualora siano riscontrate inesattezze o reticenze, da parte del Contraente, nelle comunicazioni dei dati necessari per la regolazione, si applicheranno gli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ. per i sinistri verificatisi nel periodo al quale si riferisce la regolazione.
Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo di almeno uno degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la dterminazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.
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GENERAIMPRESA - SEZIONE INCENDIO
1. COSE ASSICURATE
Art. 1.1 - Cose assicurate
Si intendono assicurati, se indicate nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione le relative somme assicurate, i beni – mobili od immobili, sottotetto o all’aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti partite, di pertinenza dell’attività specificata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione - comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, accessorie, nulla escluso od eccettuato - che si trovano nell’ambito dell’area relativa all’ubicazione dell’attività indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione o, per i soli magazzini e depositi serventi l’esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 150 metri:
• "Fabbricati";
• "Macchinari" ;
• "Merci".
Sono esclusi dalla partita "Fabbricati":
- quelli tenuti in locazione dal Contraente se indicato nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione la somma assicurata relativa alla garanzia addizionale di cui all'art. 3.4 - Rischio locativo.
Sono esclusi dalla partita "Macchinari":
- i beni in leasing, se in polizza alla voce codici di clausole speciali viene indicato il codice A077.
- le cose relative alla partita “Apparecchiature elettroniche”, se indicata in polizza la relativa somma assicurata.
2. DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE
Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizza tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.
Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Art. 2.2 - Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:
1. verificatisi in occasione di:
1.1 atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione;
1.2 esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
1.3 terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
1.4 mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
1.5 inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
1.6 trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza aziendale; a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
2. causati da o dovuti a:
2.1 furto, rapina, estorsione, scippo, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
2.2 assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
2.3 interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
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Pagina 10 di Sezione Incendio Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
2.4 guasti meccanici, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
2.5 anormale funzionamento di Macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi;
2.6 montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati;
2.7 deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
2.8 contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
2.9 errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
2.10 mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
sempre che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
3. per i danni:
3.1 causati con dolo e/o colpa grave del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante;
3.2 derivanti da ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
3.3 subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno;
3.4 di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, vasche;
3.5 di fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
3.6 derivanti da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all’atto della stipulazione della polizza;
3.7 derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
3.8 indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
3.9 conseguenti, in tutto o in parte, a:
3.9.1 alterazione, perdita dell’uso o della funzionalità, totali o parziali, di dati ed di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
3.9.2 utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
3.9.3 trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi virus;
a meno che non siano provocati da sinistri indennizzabili a termini di polizza non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate; qualora i suddetti eventi siano causa di altri non specificatamente esclusi, la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni
Art. 2.3 - Cose escluse dall'assicurazione
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata);
- collezioni ed oggetti d’arte di valore singolo superiore a euro 5.000,00;
- boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorge l’attività dichiarata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- aeromobili e natanti;
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- veicoli iscritti al P.R.A. salvo quelli oggetto di lavorazione, riparazione, deosito o vendita in quanto rientranti nella partita Merci;
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Art. 2.4 - Delimitazioni della garanzia
1) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, la Società indennizzerà tali danni fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia o dello scoperto stabiliti alle relative voci della scheda di polizza della presente Sezione.
La Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.
Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
2) La Società, a parziale deroga di quanto previsto al punto 2.1 dell’art. 2.2 - Esclusioni, risponde dei danni consistenti in guasti e rotture direttamente causati alle cose assicurate da furto e rapina o nel tentativo di commetterli.
Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia i danni ad edifici in costruzione, merci e macchinari all’aperto, danni a serbatoi e contenitori di qualsiasi tipo e dimensione e al loro contenuto.
Per ogni sinistro resta a carico dell’assicurato un importo pari a euro 500,00. Il limite di indennizzo per sinistro e per anno viene fissato in euro 10.000,00.
La presente garanzia, qualora operante anche la Sezione Furto, deve intendersi ad integrazione di quest’ultima.
3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine la Società indennizzerà tali danni fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia o dello scoperto stabiliti alla voce “Eventi atmosferici” della scheda di polizza della presente Sezione.
Si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:
a) gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
b) Macchinari e Merci posti all’aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione;
c) fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto;
d) baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
e) capannoni pressostatici e quanto in essi contenuto;
f) tensostrutture e quanto in essi contenuto, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.
I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate ai Fabbricati dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Sono esclusi i danni causati da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura, occlusione o rigurgito degli impianti idrici.
Relativamente ai danni materiali direttamente causati a:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e quanto contenuto nei Fabbricati realizzati con tali elementi;
ferme le precedenti esclusioni di cui alle lettere c) e d), la Società indennizzerà fino alla concorrenza del limite complessivo stabilito alla voce “Fragili” della scheda di polizza della presente Sezione.
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4) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Società indennizzerà tali danni fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia o dello scoperto stabiliti alla voce “Sovraccarico neve” della presente Sezione.
La Società indennizzerà i danni suddetti a Fabbricati o Macchinari, e loro contenuto, conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero a quelle norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.
Qualora i Fabbricati non risultassero conformi alle norme di legge vigenti al momento del sinistro sui sovraccarichi di neve, in seguito a norme introdotte successivamente al momento della costruzione ma non aventi effetto retroattivo, o nel caso in cui non risultassero soggetti ad alcuna norma, viene pattuito un ulteriore scoperto del 10% da sommare allo scoperto e/o franchigia riportati nella scheda di polizza.
Relativamente ai danni materiali direttamente causati a:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e quanto contenuto nei Fabbricati realizzati con tali elementi;
ferme le precedenti esclusioni, la Società indennizzerà fino alla concorrenza del limite complessivo stabilito alla voce “Fragili” della scheda di polizza della presente Sezione.
Sono esclusi i danni avvenuti prima delle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto. Qualora il contratto ne sostituisca altro, la presente garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.
In caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, la garanzia opererà analogamente a quanto previsto al precedente capoverso.
Relativamente alle garanzie di cui ai punti 1) – 2) – 3) - 4) la Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie stesse, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio imponibile indicato in polizza relativa al periodo di rischio non corso.
5) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta e fluidi in genere condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, la Società indennizzerà tali danni fino a concorrenza del limite di indennizzo stabilito alla voce “Acqua condotta” della scheda di polizza della presente Sezione.
Per le merci poste in locali interrati o seminterrati, la Società indennizzerà, per sinistro e per annualità, un importo fino alla concorrenza di un limite pari al 10% di quello stabilito alla voce “Acqua condotta”.
La Società non risarcirà i danni causati:
- da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento.
La Società risarcirà inoltre le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato, se assicurata la partita “Fabbricati”, e di riparazione di impianti, se assicurata la partita “Macchinario”, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua o di altri fluidi condotti, anche in assenza di danni materiali e diretti alle cose assicurate. La Società rimborserà tali spese fino a concorrenza del limite di indennizzo stabilito alla voce “Spese di ricerca guasti da acqua condotta” della scheda di polizza della presente Sezione.
In caso di operatività di una o di entrambe le garanzie, si applicherà unicamente la franchigia prevista alla voce “Acqua condotta e spese di ricerca” della scheda di polizza della presente Sezione.
6) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da errori di manovra e di movimentazione, la Società indennizzerà, fino alla concorrenza dell’importo indicato nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, i danni materiali e diretti alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e di movimentazione di mezzi mobili non iscritti al P.R.A. all’interno dell’area di pertinenza aziendale.
7) Premesso che, relativamente ai danni materiali direttamente causati da fenomeni elettrici per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di Macchinario, la Società indennizzerà tali danni fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia o dello scoperto stabiliti alla voce “Fenomeni elettrici” della scheda di polizza della presente Sezione.
Sono esclusi i danni:
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- alle “Apparecchiature elettroniche”;
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- dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento.
I danni da fenomeno elettrico sono compresi in garanzia purché:
- l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- i Macchinari assicurati siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.
Nel caso in cui sia operante la garanzia di cui all’art. 3.2 - Guasti macchine quanto previsto al presente punto 7. si intende non operante.
8) Relativamente a Valori l’assicurazione si intende prestata a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto”, fino a concorrenza del limite stabilito alla voce “Valori” della scheda di polizza relativa alla presente Sezione.
9) Relativamente a Modelli e stampi e Archivi la garanzia è prestata a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto” e cioè senza l’applicazione del disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza del limite stabilito alla voce “Modelli e stampi e Archivi” della scheda di polizza relativa alla presente Sezione, per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.
Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di
18 mesi dal sinistro e fino al massimo di risarcimento stabilito nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione.
La Società indennizza il solo costo di rimpiazzo o di riparazione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose stesse, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
10) Relativamente a Supporti dati e Dati la garanzia è prestata a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto” e cioè senza l’applicazione del disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza del limite stabilito alla voce “Supporti dati e Dati” della scheda di polizza relativa alla presente Sezione.
Relativamente ai Dati, la Società indennizza i costi documentati sostenuti per la ricostituzione dei dati stessi perduti a seguito di danno indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito i supporti dati assicurati che li contenevano. La determinazione dell’indennizzo è eseguita stimando i costi necessari e documentati sostenuti dall’Assicurato per la reimmissione dei dati perduti. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro 18 mesi dal sinistro, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo. In caso di sinistro, qualora non esistano in tutto o in parte le copie di sicurezza dei dati perduti si applica lo scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00; negli altri casi resta a carico dell’Assicurato una franchigia di euro 250,00.
11) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da gelo la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempre che l’attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro; tale periodo si intende elevato a 96 ore nel caso di chiusura per festività.
La Società indennizzerà tali danni fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia o dello scoperto stabiliti alla voce “Gelo” della scheda di polizza della presente Sezione.
12) Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale di Fabbricati e Macchinari, la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.
La Società indennizzerà tali danni fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia o dello scoperto stabiliti alla voce “Crollo e collasso strutturale” della scheda di polizza della presente Sezione.
13) Relativamente a Lastre la garanzia è operante esclusivamente per lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore del presente contratto.
Sono escluse le rotture:
a) da operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
b) da rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate.
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Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente polizza, le scheggiature e le rigature.
In caso di danno non dovuto da incendio, esplosione, scoppio o, se operanti, da eventi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), la garanzia è prestata a “Primo Rischio Assoluto” e cioè senza l’applicazione del disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza del limite per singola lastra e del limite complessivo stabiliti alla voce “Lastre” nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione.
3. GARANZIE ADDIZIONALI OPERANTI SE INDICATO IN POLIZZA LA RELATIVA SOMMA/MASSIMALE
Art. 3.1 - Apparecchiature elettroniche
La Società risponde, sino a concorrenza della somma indicata in polizza, dei danni diretti e materiali causati alle “Apparecchiature elettroniche” da un evento accidentale, qualunque ne sia la causa, anche a deroga di quanto previsto al punto 2.4. dell’art. 2.2 - Esclusioni della presente Sezione.
Relativamente ai danni da fenomeno elettrico:
- sono compresi in garanzia purché l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione di un importo di euro 300,00;
- qualora non siano installati o non siano stati attivati degli ulteriori sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati, si applica lo scoperto del 20% con il minimo di euro 300,00.
In caso di danni dovuti a guasti meccanici e di fenomeno elettrico di origine interna, in assenza di Contratto di assistenza tecnica, si applica lo scoperto del 20% con il minimo di euro 1.000,00 con un limite di indennizzo del 20% della somma assicurata alla partita “Apparecchiature elettroniche” della scheda di polizza della presente Sezione.
Per le apparecchiature portatili o ad impiego mobile sono comunque esclusi i danni di fenomeno elettrico ed i guasti meccanici.
Resta ferma ogni altra esclusione e delimitazione già prevista in polizza.
Art. 3.2 - Guasti Macchine
A deroga di quanto previsto al punto 2.4. dell’art. 2.2 - Esclusioni della presente Sezione, la Società risponde, sino a concorrenza della somma indicata in polizza, dei danni diretti e materiali causati da guasti meccanici e da fenomeni elettrici.
Quanto previsto al punto 7 dell’art. 2.4 – Delimitazioni si intende abrogato e sostituito da quanto riportato nel presente articolo.
La presente estensione opera alle condizioni tutte di polizza, integrate da quanto segue, per le cose che rientrano nella definizione di Macchinario, con esclusione delle Apparecchiature elettroniche.
Sono esclusi i danni:
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio;
- dovuti ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- verificatisi in occasione di trasporti, traslazioni, spostamenti e trasferimenti; Sono altresì esclusi i danni:
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, a catalizzatori filtri, fluidi in genere (fatta eccezione per l’olio nei trasformatori ed interruttori);
a meno che tali danni siano provocati da altri danni che abbiano colpito beni diversi da questi. In questo caso, comunque la Società non indennizzerà, per sinistro e per annualità, somma superiore a euro 5.000,00.
I danni da fenomeno elettrico sono compresi in garanzia purché:
- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- i Macchinari assicurati siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.
Relativamente alle componenti elettroniche facenti parte del Macchinario, in caso di guasti meccanici e di fenomeno elettrico di origine interna, in assenza di Contratto di assistenza tecnica, si applica lo scoperto del 20% con il minimo di euro 1.000,00 con un limite di indennizzo del 20% del limite di indennizzo stabilito alla voce “Guasti macchine” della scheda di polizza della presente Sezione.
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Per i danni da guasti meccanici, condizione necessaria per la piena efficacia della garanzia è che il macchinario assicurato sia sottoposto a manutenzione da parte di personale specializzato in base alle
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indicazioni tecniche dei fornitori o produttori riportate nei manuali di uso e manutenzione o documentazione equivalente. Nel caso in cui tali indicazioni non fossero rispettate, la garanzia opererà previa detrazione di uno scoperto del 30% fermo il valore del minimo stabilito alla voce “Guasti macchine” della scheda di polizza della presente Sezione.
Resta ferma ogni altra esclusione già prevista in polizza.
Art. 3.3 - Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale prestato con specifica partita di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 20% del massimale convenuto.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’articolo 1917 del Codice Civile.
Art. 3.4 - Rischio locativo
La Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 5.7 della presente Sezione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza con il criterio relativo alla partita “Fabbricati” diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante.
4. CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 4.1 - Caratteristiche degli insediamenti del rischio
Il complesso dei fabbricati nei quali viene svolta l’attività indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, è costruito prevalentemente in materiali incombustibili. Non si esclude tuttavia l’eventuale esistenza di qualche fabbricato costruito e coperto in tutto o in parte con materiali combustibili.
Si intendono compresi nell’assicurazione le recinzioni, i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale ed assistenziale, le abitazioni che si trovino nell’ubicazione indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, oppure entro un raggio di 150 metri dall’ubicazione stessa.
Le cose assicurate si intendono garantite ovunque nell’ubicazione indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, sia sottotetto che all’aperto, nonché a bordo di automezzi, anche di proprietà di Xxxxx, in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico e/o temporaneamente in sosta.
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I processi di lavorazione, la forza motrice, l’esistenza di infiammabili, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica inerente l’attività svolta insegna e consiglia di usare, o che il Contraente/Assicurato ritiene di adottare, escluso l’impiego di energia nucleare.
Il Contraente/Assicurato è sollevato dall’obbligo di segnalare se all’esterno degli stabilimenti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
Art. 4.2 - Spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro
La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del:
a) 30% dell’indennizzo dovuto per i residui non “pericolosi”;
b) 10% dell’indennizzo dovuto per i residui “pericolosi” intendendosi per tali quelli rientranti nel D. Lgs. n° 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni. In tale limite sono comprese anche le cose assicurate che, anche se non colpite direttamente da sinistro, vengano contaminate e pertanto considerate “rifiuti pericolosi” dall’Autorità preposte.
Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.
Qualora venisse assicurata una somma a tale titolo con specifica partita di polizza, detta somma dovrà intendersi in aumento ai limiti sopraindicati:
- per il suo intero valore, per il limite di cui alla lettera a);
- per un importo pari al 20% del suo valore per il limite di cui alla lettera b).
L’assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a “Primo Rischio Assoluto” e cioè non si farà luogo all’applicazione del disposto di cui all’Art.1907 del Codice civile.
Art. 4.3 - Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00.
L’obbligazione della Società:
- è condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Società dall’Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell’attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non può comunque essere superiore a euro 1.000.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Art. 4.4 - Onorari dei periti e consulenti
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza, fino a concorrenza del limite indicato nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle “Condizioni Generali di Assicurazione”, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
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Sono altresì compresi gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché di società di revisione, necessariamente e ragionevolmente sostenuti al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell’Azienda, prove, informazioni, ed ogni altro elemento che l’Assicurato sia tenuto a produrre, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all’attività dichiarata, giusta la tabella dei loro rispettivi
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ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
Art. 4.5 – Merci e macchinari presso terzi
Fermo quanto previsto dall’art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro - lettera e) – della presente Sezione le merci e i macchinari assicurati nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, possono trovarsi in ubicazioni diverse da quella indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, fino ad un limite massimo complessivo per tutte le ubicazioni indicato al paragrafo “Limiti di indennizzo e franchigie”.
Relativamente a tale estensione di garanzia la Società non è obbligata per i danni materiali causati da inondazione, alluvione, allagamento e terremoto, qualora espressamente richiamate nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione.
Art. 4.6 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’articolo 1916 del Codice Civile verso:
- le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti e i fornitori;
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Art. 4.7 - Colpa grave
A parziale deroga dell’art. 2.2 – Esclusioni – della presente Sezione, la Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante. Nel caso di sinistro da incendio, esplosione o scoppio, la presente estensione di garanzia è efficace a condizione che l’attività assicurata sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi; in caso contrario, resta convenuto che il pagamento dell’indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato previa una ulteriore detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 1.000,00 ed il massimo di euro 25.000,00.
Se per l’attività è previsto il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), questa viene considerata comunque in regola con le norme inerenti la prevenzione incendio anche nel caso sia stata rilasciata la sola autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività, in attesa dell’effettuazione del sopralluogo da parte del Comando dei Vigili del fuoco.
Art. 4.8 – Modifiche negli stabilimenti
È in facoltà dell’Assicurato, nell’ubicazione indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni e trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni a Fabbricati e Macchinari, per proprie esigenze in relazione all’attività esercitata. L’Assicurato viene sollevato dall’obbligo di comunicare alla Società dette attività, sempre che le modifiche apportate:
- non modifichino la descrizione del rischio indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione;
- non comportino aggravamento del rischio di polizza ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile e fermo restando quanto disposto dalla condizione particolare “Colpa grave”.
La garanzia deve intendersi operante, alle condizioni tutte di polizza, in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e loro parti, sia in opera che a piè d’opera, che si intenderanno automaticamente compresi nelle rispettive partite e nei limiti delle somme assicurate da esse previste, ferma restando la necessità della comunicazione alla Società dell’aggiornamento delle somme assicurate ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’articolo 1907 del Codice Civile.
La presente estensione di garanzia presta efficacia per esecuzione di opere il cui importo lavori sia complessivamente non superiore a quanto indicato al paragrafo “Limiti di indennizzo e franchigie”.
Per opere il cui importo lavori risulti superiore a detto limite, l’assicurazione è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti.
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Art. 4.9 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 4.10 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 4.11 - Compensazione tra partite
Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita stessa, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l’articolo 1907 del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.
Resta convenuto che:
1. la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
2. non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a “Primo Rischio Assoluto” o per le quali vi sia assicurazione in forma fluttuante;
3. la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la medesima ubicazione.
Art. 4.12 - Precisazione sulla partita Macchinari
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della scheda di polizza relativa alla presente Sezione ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla partita Macchinario.
Art. 4.13 - Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
5. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’articolo 1914 del Codice Civile;
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b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile;
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c) fare, nei cinque giorni successivi, denuncia scritta da trasmettere alla Società, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Analoga denuncia deve essere fatta in caso di incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi, qualora l’indennizzo complessivo sia prevedibilmente superiore a euro 20.000,00 o comunque su richiesta della Società, entro 15 giorni dall’avviso o dall’eventuale richiesta della Società, all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in caso di danno alle Merci, per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino ed alla redazione dell’inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite che in corso di lavorazione.
L’inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Inoltre il Contraente/Assicurato, relativamente ai danni di fenomeno elettrico, deve:
- permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;
- iniziare la riparazione del danno solo dopo l’avviso di cui alla lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro otto giorni dall’avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di fenomeno elettrico, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento;
- fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla precedente lettera e).
Art. 5.2 – Servizio di emergenza in caso di sinistro
Fermo quanto disposto dal precedente art. 5.1, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione di polizza e qualora non operino le esclusioni indicate al punto 1. dell’allegata appendice mod. BELF, il Contraente/Assicurato può beneficiare dell’intervento di tecnici specializzati nell’attività di assistenza post-sinistro, in seguito all’accordo intercorso tra la Società e Belfor Italia S.r.l., società specializzata nella gestione di servizi di emergenza in caso di sinistro.
Le modalità operative per beneficiare dell’intervento sono regolate nell’allegata appendice mod. BELF.
Il costo dell’intervento può essere a carico della Società secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza; in ogni caso è facoltà del Contraente/Assicurato concordare direttamente con la Belfor Italia S.r.l. eventuali interventi.
La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da Belfor Italia S.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa.
Art. 5.3 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 5.4 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
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b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 5.5 - Mandato dei Periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 5.1 Obblighi in caso di sinistro – della presente Sezione;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 5.6 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno – della presente Sezione;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 5.4 – Procedura per la valutazione del danno - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 5.6 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza. Per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
- per Fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
- per Macchinari, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Fabbricati e Macchinari assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, e ciò fino alla concorrenza del 10% della corrispondente somma assicurata, nel limite della somma assicurata stessa, purché i Fabbricati e Macchinari stessi siano risultati comunque rispondenti alle disposizioni di legge in vigore all’epoca della loro realizzazione.
L’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
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I - Fabbricati - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
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II - Macchinari - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
III - Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.
Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
L’ammontare del danno si determina:
- per Fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
- per Macchinari e Merci (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
Inoltre, se assicurata la partita “Apparecchiature elettroniche”, per la determinazione del danno relativamente a quanto previsto all’art. 3.1, vale quanto di seguito riportato:
- per le Apparecchiature elettroniche si considererà il loro costo di riparazione con il massimo:
• per le cose per le quali non siano trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto, del loro “valore a nuovo”;
• per le altre cose, del triplo del loro valore allo stato d’uso - intendendo per tale il “valore a nuovo” ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del “valore a nuovo”;
- per i Programmi in licenza d’uso l’ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal sinistro, per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi stessi.
- Per gli Archivi informatici l’ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal sinistro, per la ricostruzione dei dati e dei “Programmi di utente”.
Art. 5.7 - Assicurazione parziale (regola proporzionale)
Se dalle stime fatte con le modalità dell’art. 5.6 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno – della presente Sezione risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Resta comunque convenuto tra le parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui:
- tale eccedenza risulti essere minore del 10%;
- l’ammontare del danno, calcolato con le modalità dell’art. 5.6 comprensivo del supplemento di indennizzo previsto al successivo art. 5.10 (al lordo di eventuali franchigie o scoperti previsti nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, che comunque verranno successivamente applicati per la determinazione dell’indennizzo), non risulti essere superiore a euro 50.000,00;
fermo in ogni caso il limite previsto al punto 4 dell’art. 5.10.
Art. 5.8 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.
Art. 5.9 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
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Art. 5.10 - Supplemento di indennizzo (“valore a nuovo”)
Relativamente alle partite Fabbricati e Xxxxxxxxxx si determina per ogni partita separatamente:
1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all’indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5.6, determina l’ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”;
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata del 10%, risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 5.6 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
5. il pagamento del supplemento d’indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx;
6. l’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Fabbricati e Macchinari in stato di attività
7. relativamente alle Apparecchiature elettroniche, l’assicurazione in base al “valore a nuovo” è valida a condizione che:
a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di costruzione, salvo il caso di incendio;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
8. relativamente ai danni da guasti meccanici della condizione particolare “Guasti macchine”, l’assicurazione in base al “valore a nuovo” è valida a condizione che:
a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di costruzione, salvo il caso di incendio;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
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c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
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GENERAIMPRESA - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ FABBRICATI
1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 1.1 - Responsabilità Civile verso terzi derivante dalla proprietà di locali adibiti ad impresa
La Società si obbliga a tenere indenne, fino alla concorrenza delle somme indicate in polizza, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente e accidentalmente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in qualità di proprietario del fabbricato o di parte del fabbricato, in seguito denominati Locali, la cui ubicazione è indicata in polizza, adibiti ad impresa identificata dal codice attività indicato in polizza, nonché ad attività accessorie.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge.
L’assicurazione vale anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);
c) tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale a qualsiasi attività avente per oggetto i Locali e relative pertinenze e accessori;
d) le Società che, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.
2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE
Art. 2.1 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da:
• sostanze radioattive, accelerazione di particelle atomiche, trasmutazione del nucleo dell’atomo;
• amianto o da prodotti contenenti l'amianto;
• onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
b) di qualunque natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trova si nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
c) da esplosivi;
d) da lavori edili rientranti nell'ambito degli artt. 88 e segg. del d.lgs. 81/2008 e, comunque, comportanti sopraelevazioni, ampliamenti o demolizioni nonché, in ogni caso, i danni a cose detenute da coloro che occupano i Locali che si trovano nell'ambito di esecuzione di lavori edili di qualunque tipo nonché di lavori di installazione, posa in opera, riparazione, rimozione di pertinenze e accessori;
e) da circolazione, anche in aree dei Locali equiparate a strade di uso pubblico, di veicoli a motore nonché di natanti a motore e di aeromobili;
f) da furto;
g) a cose altrui da incendio, esplosione o scoppio;
h) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
i) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei Locali;
j) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
k) dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge;
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l) derivanti da attività svolte da coloro che occupano i Locali e, in ogni caso, dei quali l'Assicurato dovesse rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
3. CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI)
(sempre operanti ad integrazione dell'art. 1.1, ferme le esclusioni di cui all'art. 2.1)
Art. 3.1 - Accessori e pertinenze dei locali
Ad integrazione dell'art. 1.1 della presente Sezione, oltre alla responsabilità civile connessa alla proprietà della costruzione edile e delle opere murarie e di finitura, l'assicurazione comprende la responsabilità civile connessa a:
a) impianti fissi al servizio dei Locali, compresi gli ascensori e le antenne nonché tutto quanto è considerato immobile per natura o destinazione; i danni derivanti da spargimento d’acqua sono compresi solo se conseguenti a rotture accidentali degli impianti suddetti;
b) serramenti, porte, finestre, tappezzerie e rivestimenti, affreschi, statue e decorazioni se ed in quanto non apportati da coloro che occupano i Locali;
c) le dipendenze, anche staccate, site negli spazi adiacenti e pertinenti nonché le recinzioni;
d) gli spazi adiacenti e pertinenti ai Locali comprese le aree tenute a giardino ma con l'esclusione di strade, anche pedonali, e aree adibite alla circolazione di veicoli o a parcheggio.
Art. 3.2 - Condomini
Ad integrazione dell'art. 1.1. della presente Sezione, si intende compresa anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato, in qualità di condomino, per i danni causati dalle parti comuni, limitatamente alla quota di responsabilità e con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
Art. 3.3 - Qualifica di terzi - Committenza lavori
A parziale deroga di quanto disposto nell'art. 1.1 lett. c) della presente Sezione sono considerati terzi i prestatori d'opera non dipendenti dei quali l’Assicurato si avvalga in qualità di committente, nel rispetto della legislazione vigente, per l'esecuzione di lavori e riparazioni aventi per oggetto i Locali, purché tali lavori non rientrino nell'ambito di applicazione degli artt. 88 e segg. del d.lgs. 81/2008 e, comunque, non comportino sopraelevazioni, ampliamenti o demolizioni.
La garanzia opera limitatamente agli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti dai prestatori d'opera nello svolgimento delle loro mansioni, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.
La garanzia opera esclusivamente se i lavori vengono affidati a imprese in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.
Si ribadisce che l'assicurazione non comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 88 e segg. del d.lgs. 81/2008.
A maggior chiarezza si precisa inoltre che sono considerati terzi coloro che prestano servizi aventi per oggetto i Locali assicurati (pulizia, sorveglianza ecc.) e che subiscono, a seguito di una fattispecie di rischio assicurata, una lesione o un danneggiamento durante lo svolgimento delle loro mansioni purché tale lesione o danneggiamento non sia conseguenza delle mansioni svolte.
Art. 3.4 - Xxxxx a cose
Per i danni a cose si applica una franchigia assoluta di euro 150,00 per sinistro e per danneggiato.
Oltre alle esclusioni di cui all'art. 2.1 della presente Sezione, che si intendono confermate e operanti, sono esclusi i danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate anche con l'ausilio di impianti fissi al servizio del fabbricato.
Per i danni a veicoli (fermo che l’assicurazione non opera per la responsabilità connessa alla proprietà di strade o altre aree adibite alla circolazione di veicoli o a parcheggio) sono in ogni caso esclusi i danni alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno.
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Per i danni a cose (e veicoli) detenute da coloro che occupano i Locali il massimale previsto in polizza per danni a cose costituisce anche il massimo esborso della Società per anno assicurativo. Qualora detto massimale superasse l'importo di euro 250.000,00 si intende operante quest'ultimo limite.
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Art. 3.5 - Danni da interruzione di attività
Per i danni cagionati a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un danno materiale indennizzabile ai termini del presente contratto, l'assicurazione opera entro il limite del 20% del massimale per danni a cose.
Per i danni subiti da coloro che occupano i Locali detto limite costituisce anche il massimo esborso della Società per anno assicurativo. Qualora detto limite superasse l'importo di euro 150.000,00 si intende operante quest'ultimo limite.
Restano comunque esclusi i danni da mancato uso dei Locali.
4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro
La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.
Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
In ogni caso l’Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l’art. 1915 Codice Civile.
Art. 4.2 - Gestione della vertenza di danno e spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
5. DISPOSIZIONI VARIE
Art. 5.1 - Valore dei locali
Ai sensi dell'art. 2.1 della Parte Comune a tutte le Sezioni il Contraente-Assicurato dichiara al momento della stipulazione del presente contratto il valore dei Locali (indicato in polizza, nell'ambito della Sezione Incendio, alla voce "Somma assicurata fabbricati") corrispondente al valore utilizzato per la determinazione di eventuali danni afferenti alla Sezione Incendio e dunque disciplinato dall’art. 5.6 di quest’ultima sezione.
Qualora nel corso della durata del contratto il valore determinato a norma del comma precedente e indicato in polizza fosse soggetto a variazione e l’Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare variazioni in aumento di tale valore, ai sensi dell'art. 2.4 della Parte Comune a tutte le Sezioni, la Società rinuncerà alla applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’articolo 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che la variazione risulti non superiore al 15% del valore indicato in polizza.
Art. 5.2 - Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati
L'assicurazione vale fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza in relazione alla Sezione Responsabilità Civile (oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'art. 4.2 della presente Sezione). Il massimale per sinistro rappresenta il limite massimo di indennizzo per ciascun sinistro. Nell'ambito di esso, il massimale per persona rappresenta il limite di indennizzo per i danni relativi a ciascuna persona danneggiata, mentre il massimale per danni a cose rappresenta il limite di indennizzo per i danni a cose relativi a tutte le persone danneggiate.
Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.
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Detti massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti – sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.
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Condizioni di assicurazione Generaimpresa
mod. PMI11/05
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