PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Albo Pretorio - Visione Dettaglio
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Ente Mittente
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Tipologia
Catalogo Documenti/DECRETI DELIBERATIVI
OGGETTO
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., COMUNE DI BARLASSINA, S.C. EVOLUTION S.P.A, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI IN COMUNE DI BARLASSINA, RELATIVI ALLO SVINCOLO A ROTATORIA A RASO SULLA VIA S.P. 44 BIS EX STRADA STATALE DEI GIOVI//ANGOLO VIA MONTE GRAPPA E RELATIVO RAMO DI VIABILITÀ SECONDARIA SU XXX XXXXX XXXXXX. (DDP/2017/99/28- 09-2017)
Documenti Allegati
N.REG 356/2017 IN PUBBLICAZIONE DAL 28-09-2017 AL 13-10-2017
Descrizione | Apri |
ATTO | |
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA PER DELIBERAZIONI | |
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE PER DELIBERAZIONI | |
PARERE DI CONFORMITÀ DEL SEGRETARIO | |
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE | |
ACCORDO ROTATORIA DEF.PDF |
xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxx/xxxxx/xxx/xx0XX000.xxx?XxxXxxxxx000&XX_XXXXxx0000000&XxXxXxxxxx... 02/10/2017
OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., COMUNE DI BARLASSINA, S.C. EVOLUTION S.P.A, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI IN COMUNE DI BARLASSINA, RELATIVI ALLO SVINCOLO A ROTATORIA A RASO SULLA VIA S.P. 44 BIS EX STRADA STATALE DEI GIOVI//ANGOLO VIA MONTE GRAPPA E RELATIVO RAMO DI VIABILITÀ SECONDARIA SU VIA MONTE GRAPPA.
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE N° 99 DEL 28-09-2017
L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Settembre, alle ore 17:30, nella sede Istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza,
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA XXXXX XXXX XXXXXXX Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO TERRITORIO, XXXXXXX XXXXXXXX
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
Visti:
l’art. 1, commi 55 e 85 della Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e s.mi.i”;
l’art. 19, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
la Legge 21.12.2001 n. 443 (Legge Obiettivo) e s.m.i. in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;
il Decreto del Ministro dell’Interno 7 luglio 2017 che ha fissato al 30 settembre 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte delle Città metropolitane e delle province (GU n.158 del 8-7-2017);
Richiamati:
la deliberazione di Giunta della Provincia di Milano n.117/2009 - Rep. Gen. n. 09 del 02/03/2009, esecutiva, avente come oggetto “Trasferimento delle Strade Provinciali, delle Case Cantoniere, delle relative pertinenze e dei beni mobili, alla nuova Provincia di Monza e della Brianza istituita con legge n.146/2004” e ss.mm.ii ed il relativo allegato W.1;
· il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 12 del 30/1/2017 ad oggetto: “Indirizzi gestionali da attuarsi nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2017”;
· la delibera del 21.12.2001 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (“CIPE”) con la quale viene pubblicato il I° programma delle infrastrutture strategiche per il Paese di cui alla Legge 21.12.2001 n. 443 (Legge Obiettivo) che comprende anche l’Autostrada Pedemontana Lombarda;
lo schema di accordo tra Provincia di Monza e della Brianza, Autostrada Pedemontana Lombarda
S.p.A. , Comune di Barlassina, S.C. Evolution S.p.A, per la realizzazione dei lavori in Comune di Barlassina, relativi allo svincolo a rotatoria a raso sulla Xxx X.X. 00 xxx xx Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx//xxxxxx via Monte Grappa e relativo ramo di viabilità secondaria su via Monte Grappa, allegato A) al presente atto, parte integrante e sostanziale;
Premesso che:
in data 29 luglio 2005 e successivamente in data 29 marzo 2006, il CIPE ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare del sistema viabilistico Pedemontano Lombardo, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 190/2002, e la relativa deliberazione n. 77 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 novembre 2006;
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. è concessionaria di CAL S.p.A. (Concessioni Autostradali Lombarde) e per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori concernenti le tratte B1, B2, C, D e Opere di Compensazione del Collegamento Autostradale Dalmine – Como
– Varese – Valico del Gaggiolo e Opere ad esso Connesse;
in data 29 luglio 2010, XXX ha approvato il Progetto Definitivo Revisionato dell’Opera relativamente alle Tratte B1, B2, C e D e opere di compensazione;
il predetto Progetto Definitivo Revisionato prevede che fra le opere connesse relative alla Tratta B2 venga realizzato in Comune di Barlassina uno svincolo a rotatoria a raso sulla Xxx X.X. 00 xxx xx Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx//xxxxxx via Monte Grappa identificato con la WBS 2I18 nonché il relativo ramo di viabilità secondaria su via Monte Grappa;
in data 17 febbraio 2012, APL ha sottoscritto con soggetto individuato a seguito di gara d’appalto il contratto d’appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori concernenti le Tratte B1, B2, C e D e opere di compensazione del Collegamento Autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;
in adiacenza e su parte delle aree interessate dall’opera inerente lo svincolo a rotatoria a raso sulla Xxx X.X. 00 xxx xx Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx//xxxxxx via Monte Grappa identificato con la WBS 2I18 nonché il relativo ramo di viabilità secondaria su via Monte Grappa, su citato, insiste un Piano di Recupero denominato “B/SU8 Ambito 2" all’interno del quale sono previste opere di urbanizzazione primaria (ingresso e uscita del sistema di parcheggi viabilità interna) in prossimità della XX 00 xxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx, nel Comune di Barlassina che interferiscono con le opere di competenza di APL;
con comunicazione in data 21 dicembre 2015 prot. APL n. 24072/15, la Società S.C. Evolution S.p.A, (proprietario dell’area inerente il piano di recupero su citato) ha richiesto ad APL e CAL una Attestazione di Compatibilità Tecnica (di seguito “ACT”) per la realizzazione di un nuovo passo carraio interferente con quanto previsto dal Progetto Definitivo Revisionato di cui alla precedente premessa;
in data 16 febbraio 2016, a seguito di istruttoria della Concedente CAL e della presentazione dell'atto unilaterale d’obbligo con il quale la Società S.C. Evolution S.p.A, (il Soggetto Attuatore) si è impegnato a non pretendere maggiori indennizzi per eventuali danni che derivassero ai lavori richiesti a seguito degli interventi di riqualifica della SP n. 44 previsti nell'ambito di realizzazione della Tratta B2, CAL ha trasmesso al Soggetto Attuatore, e per conoscenza ad APL (nota prot. APL 2383/16 del 19/02/2106), l’ Attestazione di Compatibilità Tecnica richiesta dallo stesso;
con riferimento agli approfondimenti progettuali effettuati dal Soggetto Attuatore e con l'obiettivo di prevedere da subito una più completa sistemazione viabilistica dell'intero comparto, lo stesso Xxxxxxxx Attuatore ha altresì manifestato la disponibilità ad eseguire a propria cura, spese e responsabilità, anche le opere relative alla rotatoria sulla XX 00 xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, opere originariamente a carico di APL, di cui alla richiesta di ACT;
alla luce della succitata disponibilità e a seguito di un confronto tecnico con le strutture competenti di APL, Provincia di Monza e della Brianza e Comune di Barlassina, il Soggetto Attuatore si è reso disponibile a sviluppare, sulla base del progetto definitivo revisionato di APL, un progetto esecutivo dello svincolo a rotatoria sulla X.X. 00 xxx xx Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx/xxxxxx via Monte Grappa, coincidente sostanzialmente con quella del Progetto Definitivo Revisionato dell’Opera;
sulla base dei succitati incontri tecnici, si è convenuto altresì di demandare al Comune di Barlassina l’onere di provvedere alla realizzazione entro il 31/12/2020 del quarto braccio della realizzanda rotatoria in direzione ovest per il collegamento con via Beccaria;
Considerato che:
la realizzazione della rotatoria prevista nel Progetto Definitivo Revisionato di APL e nello sviluppo del Progetto Esecutivo a cura del Soggetto Attuatore prevede l'interessamento di aree di proprietà Xxxxxxxxxxx (XX 00), Xxxxxxxx (xxx Xxxxx Xxxxxx) e di privati (NP 57, 58 e 59 in Comune di Barlassina e NP 103 in Comune di Seveso);
il CIPE, con la prescrizione n. 61 allegata alla Delibera n. 97 del 6 novembre 2009, ha altresì stabilito che “la viabilità provinciale e comunale realizzata rimarrà in carico rispettivamente alle Province e ai Comuni”;
allo stato attuale APL è impegnata nel reperimento della provvista finanziaria necessaria per la realizzazione delle Tratte B2, C e D, in termini e forme da negoziare con il settore bancario e con il mercato dei capitali in genere, e pertanto la programmazione di avvio delle attività di cantierizzazione delle aree interessate dalle opere di realizzazione della rotatoria di cui alla premessa da parte di APL, non è al momento concretizzabile;
APL, Provincia di Monza e della Brianza, Comune di Barlassina e la Società S.C. Evolution S.p.A, (Soggetto Attuatore) - allo scopo di regolare tra loro i reciproci rapporti riguardanti la progettazione, la realizzazione, la proprietà, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di cui alle precedenti premesse (accesso carraio e rotatoria) - hanno convenuto di addivenire alla stipulazione di un apposito accordo, il cui schema allegato A) è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto:
· di approvare lo schema di accordo tra Provincia di Monza e della Brianza, Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., Comune di Barlassina, S.C. Evolution S.p.A, per la realizzazione dei lavori in Comune di Barlassina, relativi allo svincolo a rotatoria a raso sulla Xxx X.X. 00 xxx xx Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx/xxxxxx via Monte Grappa e relativo ramo di viabilità secondaria su via Monte Grappa, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo le condizioni, le prescrizioni e le modalità in esso indicate, i cui allegati elencati al suo interno verranno inseriti al momento della stipula;
· di dare atto che la Provincia di Monza e della Brianza, ai sensi e per gli effetti della prescrizione n. 61 allegata alla Delibera CIPE n. 97/2009, al termine delle operazioni di collaudo dell’opera, si impegna a prendere in carico, e comunque sino all’eventuale definizione delle attività di declassamento dell’asse stradale in argomento, per quanto di propria competenza, le opere realizzate dal Soggetto Attuatore (S.C. Evolution S.p.A) di cui alle precedenti premesse e illustrate nello schema di accordo allegato parte integrante al presente provvedimento (articolo 3);
· di demandare al Direttore del Settore competente, anche per il tramite del/i proprio/i delegato/i, la sottoscrizione, del relativo accordo con i rappresentanti di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., Comune di Barlassina e S.C. Evolution S.p.A.;
Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4, comma 1 e 2 del Regolamento controlli interni espressi, rispettivamente, dal:
- Direttore del Settore Territorio;
- Direttore del Settore Risorse e Servizi di Area Vasta;
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi.
DELIBERA
1. di approvare lo schema di accordo tra Provincia di Monza e della Brianza, Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., Comune di Barlassina, S.C. Evolution S.p.A, per la realizzazione dei lavori in Comune di Barlassina, relativi allo svincolo a rotatoria a raso sulla Xxx X.X. 00 xxx xx Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx/xxxxxx via Monte Grappa e relativo ramo di viabilità secondaria su via Monte Grappa, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo le condizioni, le prescrizioni e le modalità in esso indicate, i cui allegati elencati al suo interno verranno inseriti al momento della stipula;
2. di dare atto che la Provincia di Monza e della Brianza, ai sensi e per gli effetti della prescrizione n. 61 allegata alla Delibera CIPE n. 97/2009, al termine delle operazioni di collaudo dell’opera, si impegna a prendere in carico, e comunque sino all’eventuale definizione delle attività di declassamento dell’asse stradale in argomento, per quanto di propria competenza, le opere realizzate dal Soggetto Attuatore (S.C. Evolution S.p.A) di cui alle precedenti premesse e illustrate nello schema di accordo allegato parte integrante al presente provvedimento (articolo 3);
3. di demandare al Direttore del Settore competente, anche per il tramite del/i proprio/i delegato/i, la sottoscrizione, del relativo accordo con i rappresentanti di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., Comune di Barlassina e S.C. Evolution S.p.A..
Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
Allegato: Schema di accordo.
Decreto Deliberativo n. 99 del 28-09-2017
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE XXXXXXX XXXXXXXXXX DOTT.SSA XXXXX XXXX XXXXXXX
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., COMUNE DI BARLASSINA, S.C. EVOLUTION S.P.A, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI IN COMUNE DI BARLASSINA, RELATIVI ALLO SVINCOLO A ROTATORIA A RASO SULLA VIA S.P. 44 BIS EX STRADA STATALE DEI GIOVI//ANGOLO VIA MONTE GRAPPA E RELATIVO RAMO DI VIABILITÀ SECONDARIA SU VIA MONTE GRAPPA.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI)
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
Eventuali Note:
IL DIRETTORE DI SETTORE:
ARCH. XXXXXXX XXXXXXXX
Addì, 22-09-2017
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., COMUNE DI BARLASSINA, S.C. EVOLUTION S.P.A, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI IN COMUNE DI BARLASSINA, RELATIVI ALLO SVINCOLO A ROTATORIA A RASO SULLA VIA S.P. 44 BIS EX STRADA STATALE DEI GIOVI//ANGOLO VIA MONTE GRAPPA E RELATIVO RAMO DI VIABILITÀ SECONDARIA SU VIA MONTE GRAPPA.
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI)
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
Eventuali Note:
IL DIRETTORE
DOTT.SSA XXXXXXX XXXXXXXX ZOPPE'
Addì, 26-09-2017
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., COMUNE DI BARLASSINA, S.C. EVOLUTION S.P.A, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI IN COMUNE DI BARLASSINA, RELATIVI ALLO SVINCOLO A ROTATORIA A RASO SULLA VIA S.P. 44 BIS EX STRADA STATALE DEI GIOVI//ANGOLO VIA MONTE GRAPPA E RELATIVO RAMO DI VIABILITÀ SECONDARIA SU VIA MONTE GRAPPA.
PARERE DI CONFORMITÀ
(AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL’ART. 6, COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
Eventuali note:
Addì, 28-09-2017 IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA XXXXX XXXX XXXXXXX
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
DECRETI DELIBERATIVI DEL PRESIDENTE N. 99/2017 del 28-09-2017
avente ad Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., COMUNE DI BARLASSINA, S.C. EVOLUTION S.P.A, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI IN COMUNE DI BARLASSINA, RELATIVI ALLO SVINCOLO A ROTATORIA A RASO SULLA VIA S.P. 44 BIS EX STRADA STATALE DEI GIOVI//ANGOLO VIA MONTE GRAPPA E RELATIVO RAMO DI VIABILITÀ SECONDARIA SU XXX XXXXX XXXXXX.
pubblicata dal 28-09-2017 per 15 giorni consecutivi sull’Albo on line di questo ente.
Il Responsabile della Pubblicazione XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP E81B09000510004
Schema di Accordo tra Provincia di Monza e della Brianza, Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. , Comune di Barlassina, S.C. Evolution S.p.A, per la realizzazione dei lavori in Comune di Barlassina, relativi allo svincolo a rotatoria a raso sulla Xxx X.X. 00 xxx xx Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx//xxxxxx via Monte Grappa e relativo ramo di viabilità secondaria su via Monte Grappa.
TRA
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., soggetta a direzione e coordinamento da parte della Società Milano-Serravalle Milano-Tangenziali S.p.A., con sede legale in Xxxxxx (XX), xxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 0/X, Capitale Sociale Deliberato Euro 536.000.000,00 Sottoscritto e Versato € 300.926.000,00,
R.E.A. MI1232570, C.F. e P.IVA 08558150150, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, in persona del , in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. come da verbale di seduta in data (nel prosieguo, per brevità, “Concessionaria" o "APL");
E
Provincia di Monza e della Brianza, in persona di , il quale interviene nella sua qualità di , giusti poteri conferiti con , con sede legale in Monza, Via
n. , P.I. e C.F. , (nel prosieguo, per brevità, “Provincia”);
E
Comune di Barlassina, in persona di , giusti poteri conferiti con in data , con sede in Xxxxxxxxxx
(XX), Xxx , x. , X. X. prosieguo, per brevità, “Comune”);
(nel
E
la società S.C. Evolution S.p.A. rappresentata dai signori giuste deleghe del in data
, in qualità di Soggetto Attuatore del Piano di Recupero denominato “B/SU8 Ambito 2", insistente sulle aree censite al N.C.E.U. del Comune di Barlassina, al Foglio , mappali , giusta
delibera/autorizzazione/concessione del Comune n.
, (nel prosieguo, per brevità, “Soggetto Attuatore”).
del
Collettivamente indicati, nel prosieguo del presente Accordo, anche come “Parti”.
PREMESSO CHE
a) con la legge 21.12.2001 n. 443 (Legge Obiettivo), il Governo è stato delegato ad emanare provvedimenti in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;
b) con delibera del 21.12.2001, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (“CIPE”) ha pubblicato il I° programma delle infrastrutture strategiche per il Paese di cui alla Legge 21.12.2001
n. 443 (Legge Obiettivo) che comprende anche l’Autostrada Pedemontana Lombarda;
c) in data 29 luglio 2005 e successivamente in data 29 marzo 2006, il CIPE ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare (Progetto Preliminare) del sistema viabilistico Pedemontano Lombardo, ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. 190/2002, e la relativa deliberazione n. 77 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 novembre 2006;
d) in data 19 febbraio 2007 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo volto a definire i soggetti competenti e a stabilire le azioni, le modalità ed i tempi per garantirne la realizzazione, anche attraverso il coordinamento dei singoli soggetti coinvolti;
e) in data 19 febbraio 2007 con atto al n. 22.250 di rep. xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx in Milano, è stata costituita tra ANAS S.p.A. ed Infrastrutture Lombarde S.p.A. la Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (d’ora innanzi anche “CAL”), che in adempimento dell’art.1 comma 979 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) è subentrata ad ANAS S.p.A. in tutte le situazioni giuridiche attive e passive relative alla realizzazione dell’Autostrada Pedemontana Lombarda;
f) con Convenzione Unica sottoscritta in data 1° agosto 2007 CAL ha affidato ad APL la progettazione, la costruzione e la gestione del “Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse” (d’ora innanzi anche “Opera”);
g) con Delibera n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento ordinario n. 34 in data 18 febbraio 2010, il CIPE ha approvato il Progetto Definitivo e dichiarato la pubblica utilità del citato Collegamento Autostradale;
h) in data 25 marzo 2010 è stato sottoscritto l’atto integrativo dell’Accordo di Programma “per la realizzazione del sistema viabilistico pedemontano
xxxxxxxx” che ha formalizzato l’adesione allo stesso da parte della Provincia;
i) in data 29 luglio 2010, XXX ha approvato il Progetto Definitivo Revisionato dell’Opera relativamente alle Tratte B1, B2, C e D e opere di compensazione (Allegato A);
j) il predetto Progetto Definitivo Revisionato prevede che fra le opere connesse relative alla Tratta B2 venga realizzato in Comune di Barlassina uno svincolo a rotatoria a raso sulla Xxx X.X. 00 xxx xx Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx//xxxxxx via Monte Grappa identificato con la WBS 2I18 nonché il relativo ramo di viabilità secondaria su via Monte Grappa;
k) in data 17 febbraio 2012, APL ha sottoscritto con soggetto individuato a seguito di gara d’appalto (d’ora innanzi anche l’“Appaltatore”) il contratto d’appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori concernenti le Tratte B1, B2, C e D e opere di compensazione del Collegamento Autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;
l) in adiacenza e su parte delle aree interessate dalle opere di cui alla precedente premessa “j”, insiste un Piano di Recupero denominato “B/SU8 Ambito 2" all’interno del quale sono previste opere di urbanizzazione primaria (ingresso e uscita del sistema di parcheggi viabilità interna) in prossimità della XX 00 xxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx, nel Comune di Barlassina che interferiscono con le opere di competenza di APL;
m) con comunicazione in data 21 dicembre 2015 prot. APL n. 24072/15, il Soggetto Attuatore ha richiesto ad APL e CAL una Attestazione di Compatibilità Tecnica (di seguito “ACT”) per la realizzazione di un nuovo
passo carraio interferente con quanto previsto dal Progetto Definitivo Revisionato di cui alla precedente premessa “i”;
n) in data 16 febbraio 2016, a seguito di istruttoria della Concedente CAL e della presentazione dell'atto unilaterale d’obbligo con il quale il Soggetto Attuatore si è impegnato a non pretendere maggiori indennizzi per eventuali danni che derivassero ai lavori richiesti a seguito degli interventi di riqualifica della SP n. 44 previsti nell'ambito di realizzazione della Tratta B2, CAL ha trasmesso al Soggetto Attuatore, e per conoscenza ad APL (nota prot. APL 2383/16 del 19/02/2106), la Attestazione di Compatibilità Tecnica richiesta dallo stesso;
o) con riferimento agli approfondimenti progettuali effettuati dal Soggetto Attuatore e con l'obiettivo di prevedere da subito una più completa sistemazione viabilistica dell'intero comparto, lo stesso Xxxxxxxx Attuatore ha altresì manifestato la disponibilità ad eseguire a propria cura, spese e responsabilità, anche le opere relative alla rotatoria sulla SP 44 bis di cui alla premessa "j" in prossimità del passo carraio, opere originariamente a carico di APL, di cui alla richiesta di ACT della premessa "n";
p) alla luce della succitata disponibilità e a seguito di un confronto tecnico con le strutture competenti di APL, Provincia e Comune, il Soggetto Attuatore si è reso disponibile a sviluppare, sulla base del progetto definitivo revisionato di APL, un progetto esecutivo dello svincolo a rotatoria sulla
X.X. 00 xxx xx Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx/xxxxxx via Monte Grappa, coincidente sostanzialmente con quella del Progetto Definitivo Revisionato dell’Opera;
q) la realizzazione della rotatoria prevista nel Progetto Definitivo Revisionato
di APL e nello sviluppo del Progetto Esecutivo a cura del Soggetto Attuatore prevede l'interessamento di aree di proprietà Xxxxxxxxxxx (XX 00), Xxxxxxxx (xxx Xxxxx Xxxxxx) e di privati (NP 57, 58 e 59 in Comune di Barlassina e NP 103 in Comune di Seveso);
r) il CIPE, con la prescrizione n. 61 allegata alla Delibera n. 97 del 6 novembre 2009, ha altresì stabilito che “la viabilità provinciale e comunale realizzata rimarrà in carico rispettivamente alle Province e ai Comuni”;
s) allo stato attuale APL è impegnata nel reperimento della provvista finanziaria necessaria per la realizzazione delle Tratte B2, C e D, in termini e forme da negoziare con il settore bancario e con il mercato dei capitali in genere, e pertanto la programmazione di avvio delle attività di cantierizzazione delle aree interessate dalle opere di realizzazione della rotatoria di cui alla premessa "j" da parte di APL, non è al momento concretizzabile;
t) in data CAL ha approvato il testo del presente Accordo;
u) APL, Provincia, Comune ed Soggetto Attuatore - allo scopo di regolare tra loro i reciproci rapporti riguardanti la progettazione, la realizzazione, la proprietà, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di cui alle precedenti premesse "l" (accesso carraio) e “j” (rotatoria)
- hanno convenuto di addivenire alla stipulazione del presente accordo (“Accordo”).
TUTTO CIÒ PREMESSO
le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1- Premesse ed allegati.
Le Premesse e gli allegati, nonché tutti gli atti in essi richiamati, costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante del presente Accordo.
Articolo 2 - Oggetto.
Con il presente Accordo, le Parti intendono regolare i reciproci rapporti inerenti la progettazione, realizzazione, proprietà, gestione ed manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di cui al successivo art.3.
Articolo 3 - Descrizione delle opere ed individuazione delle aree.
Le opere regolate con il presente Accordo, meglio descritte ed individuate nell’Allegato A, sono le seguenti:
(i) rotatoria su Xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx (X.X. x. 00), nel tratto compreso fra le progressive provinciali pk e pk
(ii) modifica della viabilità comunale via monte Grappa in prossimità dell'innesto su Xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx (X.X. x. 00);
Le aree interessate dalla realizzazione delle opere di cui al presente articolo e ricomprese nel Piano Particellare del Progetto Definitivo APL sono individuate nell’Allegato B al presente Accordo.
Articolo 4 - Obblighi del Soggetto Attuatore.
4.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo il Soggetto Attuatore si obbliga ad eseguire, a propria cura, spese e responsabilità e senza che ciò comporti riconoscimento alcuno da parte di APL, del Comune e della Provincia, la progettazione, la realizzazione e il collaudo delle opere individuate al precedente art. 3 e meglio descritte ed individuate nell’Allegato A.
4.2 In ottemperanza agli impegni assunti al precedente comma 4.1, il Soggetto
Attuatore dovrà provvedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) allo sviluppo della progettazione esecutiva particolareggiata delle opere indicate al precedente art. 3 (d’ora innanzi “Progetto”), sulla base del Progetto Definitivo Revisionato di cui alla precedente premessa “i”, che dovrà essere inviato a Provincia, Comune ed APL per le relative approvazioni;
b) alla consegna del Progetto al Comune ed alla Provincia che provvederanno alle attività, per la parte di rispettiva competenza, secondo quanto indicato al successivo art. 6, propedeutiche al rilascio delle correlate e conseguenti autorizzazioni, prescrizioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, anche in conformità all’art. 21 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.);
c) previa consegna da parte della Provincia delle aree di cui al successivo 8.3, alla realizzazione completa e corretta di tutte le opere indicate al precedente articolo 3;
d) alla Direzione dei Lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, all’ottemperanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) mediante tecnici iscritti presso i rispettivi albi professionali e muniti dei necessari requisiti di idoneità morale e tecnico-professionale, nonché al compimento di tutte le altre attività tecniche ed amministrative necessarie e occorrenti per la realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo;
e) alla ricollocazione di tutti gli eventuali sopra/sottoservizi rientranti nel tratto interessato dai lavori di realizzazione delle opere di cui al precedente art. 3, nel rispetto delle eventuali convenzioni tra il Comune, la Provincia e gli Enti proprietari dei sopra/sotto-servizi stessi, in modo
tale da garantire la continuità di detti servizi, ed assumendone in toto i costi ed oneri finanziari;
f) al pagamento di tutte le spese inerenti e dipendenti dall’affidamento dell’incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale, da affidarsi ai tecnici del Comune e/o nominati dal Comune stesso con incarichi esterni, previo consenso della Provincia ed APL rispetto ai soggetti da invitare alla procedura selettiva per l’affidamento dell’incarico;
g) ad anticipare ad APL tutti i costi riferibili all'attività di acquisizione delle aree di cui al successivo art. 8, nei rispetto dei tempi previsti dal D.P.R. 327/2001 oppure dagli eventuali accordi/atti di cessione volontaria da sottoscriversi con i soggetti interessati dalla procedura espropriativa e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di APL;
h) a rimborsare integralmente APL di eventuali costi, spese, oneri e somme a qualsivoglia titolo sostenute dalla stessa in ragione di eventuali contenziosi che dovessero insorgere a seguito dell'attivazione, da parte di APL, della procedura espropriativa di cui al successivo art.8;
i) a prestare la garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 5;
j) a costituire in favore del Comune e della Provincia tutte le garanzie fideiussorie e tutte le coperture assicurative richieste in materia di realizzazione di opere pubbliche;
k) a tutte le prestazioni ed attività di qualunque genere che, sebbene non espressamente individuate nel presente Accordo, risultino comunque presupposte, strumentali, connesse e/o consequenziali a quelle a mero titolo esemplificativo e non esaustivo evidenziate al presente art. 4 e/o comunque tutte quelle necessarie ed occorrenti per la corretta e completa esecuzione delle opere di cui al precedente art.3, in relazione
allo scopo ed alla funzione cui l’Accordo è destinato.
4.3 Il Soggetto Attuatore si obbliga altresì ad eseguire tutti gli impegni assunti con il presente Accordo ivi inclusa l’attività di cooperazione con Comune e Provincia ai fini dell’apertura al traffico delle opere di cui al precedente art.3.
4.4 Il Soggetto Attuatore si assume in via esclusiva ogni responsabilità per eventuali danni e/o disagi che dovessero derivare direttamente o indirettamente a persone e/o cose durante l’esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente Accordo e si impegna a tener indenne e sollevata APL e/o i suoi aventi causa, la Provincia ed il Comune da qualsivoglia richiesta di risarcimenti, indennizzi e/o pretese, anche giudiziarie, avanzate da soggetti terzi per danni e/o disagi che dovessero esser arrecati a persone e/o cose nel corso dell’esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere di cui al precedente art. 3 e comunque sino all’avvenuto trasferimento o alla riconsegna delle aree e delle opere di cui all’art. 3 come disciplinati dai successivi artt. 10 e 11, ferme le garanzie da costituirsi ai sensi del successivo art. 7.3.
4.5 Il Soggetto Attuatore si obbliga a garantire, durante la realizzazione delle opere a proprio carico, e per tutta la durata dei lavori, un regolare flusso viabilistico su xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx XX 00, operando al riguardo in collaborazione con la Provincia e con i Comuni interessati.
4.6 Resta altresì inteso e pattuito che tutti gli impegni assunti dal Soggetto Attuatore ai sensi del presente Accordo debbono intendersi assunti anche dai loro successori, cessionari e aventi causa a titolo particolare o universale.
Articolo 5 - Garanzia fideiussoria dei Soggetto Attuatore.
5.1 A garanzia del perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Accordo, il Soggetto Attuatore ha consegnato ad
APL la garanzia fideiussoria [bancaria/assicurativa, rilasciata da primario istituto, con le seguenti principali caratteristiche: a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione e con rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile] n. [•], rilasciata da [•], in data [•], con scadenza al ovvero sino al sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione del verbale di cui al successivo art. 10.3 e con beneficiaria APL per l’importo pari al valore delle opere da realizzarsi di cui all’art. 3, ossia pari ad € 154.161,33 (Euro centocinquantaquattromilacentosessantuno/33) (Allegato C).
5.2 Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di cui al successivo art. 10.3, dietro richiesta del Soggetto Attuatore, riscontrata in sede di sopralluogo la completa esecuzione di quanto convenuto con il presente Accordo e ricevuto il certificato di collaudo tecnico - amministrativo approvato dalla Provincia, APL procederà allo svincolo della garanzia fideiussoria di cui al precedente comma 5.1.
Articolo 6 - Autorizzazioni ed impegni della Provincia di Monza e della Brianza.
6.1 La Provincia, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna ad istruire tempestivamente la necessaria richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del Codice della Strada, volta all’accertamento della conformità delle soluzioni progettuali alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche, le opere previste dal Progetto definitivo/esecutivo elaborato dal Soggetto Attuatore e conseguentemente ad emettere, anche con eventuali prescrizioni, tutti i relativi pareri, autorizzazioni permessi, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che dovessero rendersi
necessari e comunque occorrenti per la realizzazione delle medesime opere e l’apertura al traffico delle stesse, ivi incluse le specifiche ordinanze di chiusura, anche parziale, di Xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx (X.X. x. 00). Si precisa sin d’ora che il posizionamento della rotatoria confligge con la vicinissima intersezione stradale tra la strada Provinciale e la via Xxxxxx Xxxxxxxx. Questa interferenza ravvicinata dovrà essere risolta nell’ambito della progettazione esecutiva anche mediante apposita strada di raccordo, che andrebbe a costituire il quarto braccio della rotatoria in progetto e/o altra soluzione progettuale o di governo del traffico o diversa soluzione concordata tra le parti.
6.2 La Provincia si impegna a partecipare alle eventuali Conferenze dei .Servizi realative alla verifica della posizione dei sopra/sottoservizi esistenti sul sedime oggetto dei lavori di realizzazione delle opere di cui al precedente art. 3. che il Comune indirà per la corretta redazione del progetto esecutivo.
6.3 La Provincia si impegna a consegnare al Soggetto Attuatore le aree di propria competenza, necessarie alla realizzazione delle opere di cui all’art. 3 e meglio individuate nell’Allegato B con un retino arancione.
6.4 La Provincia, si impegna a collaborare col Comune, a cui spetta l’individuazione del collaudatore, fornendo eventuali indicazioni per la procedura selettiva ai sensi di legge.
6.5 Tenuto conto delle caratteristiche del contesto urbano in cui sarà inserita l’opera oggetto del presente atto, delle caratteristiche tecniche del sistema rotatorio già previsto da APL (prog. Definitivo revisionato), compreso i rami di adduzione allo stesso, la frequenza delle intersezioni precedenti e successive all’intersezione Xx00XXX/Xxx Xxxxxxxxxxx, nonché le valutazioni più di ampio raggio sull’arteria stradale in argomento, già declassata a viabilità di rango urbano nei comuni di Seveso e Cesano Maderno, e ceduta ai predetti comuni,
si rileva che tali caratteristiche costituiscono elementi per valutare ipotesi di declassamento dell’opera realizzanda, nonché dell’intera tratta di SP44Bis insistente sul comune di Barlassina. Tuttavia, atteso che tale processo deve essere ancora avviato tra le parti, la Provincia, ai sensi e per gli effetti della prescrizione n. 61 allegata alla Delibera CIPE n. 97/2009, al termine delle operazioni di collaudo, si impegna, sin da ora a prendere in carico, e comunque sino all’eventuale definizione delle attività di declassamento dell’asse stradale in argomento, per quanto di propria competenza, le opere realizzate dal Soggetto Attuatore di cui al precedente articolo 3 e meglio individuate nell’Allegato D.
6.6 Resta inteso che gli impegni in capo alla Provincia a seguito del rilascio dell’autorizzazione, dovranno essere adempiuti con tempistiche tali da non compromettere il termine di ultimazione dei lavori ed apertura al traffico delle opere di cui al precedente articolo 3.
6.7 Resta inteso e pattuito che tutti gli impegni assunti dalla Provincia ai sensi del presente Accordo debbono intendersi assunti anche dai suoi successori, cessionari e aventi causa a titolo particolare o universale.
Articolo 7 - Autorizzazioni ed impegni del Comune di Barlassina.
7.1 Il Comune, con la sottoscrizione del presente Accordo, conferma il proprio assenso alla realizzazione delle opere così come descritte al precedente art. 3 e meglio individuate nell’Allegato A e si obbliga al contempo all’emissione di tutti i relativi pareri, permessi, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che dovessero rendersi necessari e comunque occorrenti per la realizzazione ed apertura al traffico delle medesime opere.
7.2 Il Comune si obbliga a fornire al Soggetto Attuatore tutta la documentazione
in suo possesso necessaria per verificare la posizione dei sopra/sottoservizi esistenti sul sedime oggetto dei lavori di realizzazione delle opere di cui al precedente art. 3, ovvero a convocare in qualità di soggetto procedente idonea
C.D.S. con tutti i soggetti gestori dei sopra/sottoservizi, APL e Provincia.
7.3 Il Comune si obbliga inoltre ad approvare, per quanto di competenza, il Progetto elaborato dal Soggetto Attuatore ed a rispettare e far rispettare tutta la normativa in materia di realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusa la richiesta al Soggetto Attuatore di costituzione di tutte le garanzie fideiussorie e di tutte le coperture assicurative richieste in materia di realizzazione di opere pubbliche. Resta inteso che tali garanzie e tali coperture assicurative dovranno avere quale beneficiario e quale soggetto assicurato anche la Provincia ed APL.
7.4 Il Comune, ai sensi e per gli effetti della prescrizione n. 61 allegata alla Delibera CIPE n. 97/2009, si obbliga sin da ora a prendere in carico, per quanto di propria competenza, le opere e gli impianti realizzati dal Soggetto Attuatore di cui al precedente articolo 3 e meglio individuati nell’Allegato D, essendo gli stessi ascrivibili alla categoria di viabilità comunale. Restano altresì a carico del Comune la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione a servizio della nuova rotatoria a raso sulla Xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx (X.X. x. 00).
7.5 Il Comune si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore il nominativo del collaudatore individuato, secondo i criteri e le procedure di cui alla normativa vigente. La nomina potrà essere effettuata a favore di uno o più funzionari in pianta organica, ovvero nominando un collaudatore esterno all’amministrazione comunale, affidando nei modi e tempi previsti dalle norme vigenti, idoneo incarico professionale per l’espletamento delle operazioni in argomento di verifica dei lavori in corso d’opera.
7.6 Il Comune si obbliga a coordinare le operazioni di collaudo delle opere di
cui all’art. 3, meglio individuate e descritte nell’elaborato tecnico Allegato A, tenendo informate APL e la Provincia sul programma delle operazioni di collaudo stesso. Al termine delle operazioni il Comune provvederà, inoltre, a trasmettere a tutti i soggetti firmatari, così come disciplinato al successivo art. 10, il certificato approvato di collaudo tecnico - amministrativo in corso d’opera e finale.
7.7 Resta inteso che tutti gli obblighi in capo al Comune dovranno essere adempiuti con tempistiche tali da non compromettere il termine di ultimazione dei lavori ed apertura al traffico delle opere di cui al precedente articolo 3.
7.8 Il Comune, in relazione a quanto specificato al precedente punto 6.1, si impegna a realizzare il quarto braccio della rotatoria in direzione ovest per il collegamento con via Beccaria entro il 31/12/2020 in coordinamento con il Comune di Seveso; le aree necessarie per la realizzazione del suddetto intervento esterne a quelle interessate dalla rotatoria saranno acquisite a cura, spese e responsabilità dei Comuni di Barlassina e Seveso, sulla base di apposito accordo che verrà sottoscritto fra gli stessi.
7.9 Il Comune, in relazione alla realizzazione della nuova rotatoria e all'esistenza di un accesso carraio in prossimità dell'attuale incrocio a "T" tra Xxx
X.X. 00 xxx xx Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx e via Monte Grappa, ha attestato che non sussistono motivi ostativi alla interclusione parziale di tale accesso, avendo verificato con i proprietari, preventivamente alla stipula del presente Accordo, che l’accesso principale è localizzato lungo la Via Monte Grappa al civico 2. L'accesso carraio in prossimità della rotatoria verrà pertanto utilizzato solo saltuariamente per situazioni di emergenza.
Articolo 8 - Impegni di APL.
8.1 APL, con la sottoscrizione del presente Accordo, rilascia il proprio assenso alla realizzazione delle opere di cui al precedente art. 3, come meglio descritte e individuate nell’Allegato A, nonché a quelle di cui alla ACT del 16 febbraio 20016 di cui in premessa n).
8.2 APL si impegna altresì ad indicare la Provincia quale beneficiaria dei provvedimenti espropriativi necessari nei confronti dei soggetti privati relativamente alle aree incluse nei piani particellari di esproprio del Progetto Definitivo e nel Progetto Definitivo Revisionato, salvo che non intervenga in itinere e/o prima della fine dei lavori il procedimento di declassamento dell’opera e dell’arteria stradale su cui essa insisterà.
8.3 Previo precipuo rispetto degli impegni del Soggetto Attuatore di cui al precedente articolo4 APL si impegna ad acquisire ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 le aree di cui all'allegato B dichiarate di pubblica utilità. Successivamente alla trascrizione, la gestione delle aree sarà a carico esclusivo del Soggetto Attuatore che riceverà le aree direttamente dal Soggetto Beneficiario Provincia di Monza e della Brianza.
Articolo 9 - Consegna, trasferimento e riconsegna delle aree necessarie alla realizzazione delle opere.
9.1 Il Soggetto Attuatore, terminati i lavori di realizzazione delle opere di cui al precedente art. 3, previa consegna a Provincia e Comune del certificato di collaudo tecnico – amministrativo in corso d’opera e finale di cui al successivo art. 10.3, dovrà provvedere alla riconsegna alla Provincia e al Comune delle aree precedentemente ricevute in uso ai fini della realizzazione delle opere.
9.2 La riconsegna delle aree di cui al precedente comma 9.1 avverrà ai sensi del successivo art. 10.
Articolo 10 - Ultimazione dei lavori e garanzie.
Riconsegna delle aree.
10.1 Conclusi i lavori di realizzazione delle opere di cui al precedente art. 3, il Soggetto Attuatore provvederà a darne comunicazione formale ad APL, alla Provincia ed al Comune a mezzo lettera raccomandata A/R, o a mezzo PEC, qualora disponibile.
10.2 Il collaudo dei lavori sarà effettuato nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici da soggetto individuato dal Comune ed il cui compenso è a carico del Soggetto Attuatore.
10.3 Successivamente alla comunicazione di cui al precedente comma 10.1 ed all’approvazione del certificato di collaudo tecnico - amministrativo ai sensi dell’art. 7.5, APL, Comune e Provincia, effettueranno le ulteriori attività di rispettiva competenza in relazione alle autorizzazioni, concessioni, ecc. già rilasciate. Gli esiti di tale verifica saranno oggetto di apposito verbale sottoscritto dalle Parti.
10.4 In caso di difformità riscontrate rispetto a quanto previsto nel Progetto approvato dal Comune, e/o dal provvedimento autorizzatorio rilasciato dalla Provincia, comprensivo delle relative prescrizioni tecniche, il Soggetto Attuatore si obbliga sin da ora a provvedere all’eliminazione delle stesse entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla visita di constatazione. In tale caso l’ulteriore verifica dell’effettiva esecuzione degli interventi dovrà effettuarsi con le medesime modalità di cui al precedente comma 10.3. Se in occasione di tale ultima verifica si dovessero riscontrare ulteriori difformità nelle opere eseguite dal Soggetto Attuatore rispetto a quanto previsto nel Progetto approvato dal Comune e/o previsto dal provvedimento autorizzatorio della Provincia e dalle relative
prescrizioni tecniche, APL provvederà ad escutere la garanzia di cui al precedente articolo 5.
10.5 Il Soggetto Attuatore, sino alla data di trasferimento delle aree e delle opere di cui al successivo articolo 11, rimarrà esclusivo responsabile della custodia, della manutenzione ordinaria e straordinaria e della gestione delle opere di cui al precedente art. 3, manlevando sin da ora APL, la Provincia ed il Comune da qualsivoglia richiesta di risarcimenti, indennizzi e/o pretese, anche giudiziarie, avanzate da soggetti terzi per danni e/o disagi che dovessero esser arrecati a persone e/o cose in ragione di omissioni o negligenze inerenti i predetti obblighi.
Articolo 11 - Proprietà, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate.
11.1 Fermo restando quanto disciplinato dal precedente art. 8.3 relativamente al trasferimento della proprietà delle aree da APL alla Provincia a far data dalla sottoscrizione del verbale di cui al punto 10.3 la Provincia ed il Comune saranno esclusivi responsabili della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria di dette opere.
11.2 Restano a carico del Soggetto Attuatore le responsabilità derivanti dai principi generali in materia di realizzazione di opere e, in particolare, quelle derivanti dagli artt.1667, 1668 e 1669 del codice civile.
Articolo 12 - Codice Etico
12.1 Il Soggetto Attuatore, il Comune e la Provincia dichiarano di conoscere ed accettare le norme ed i principi comportamentali contenuti nel codice etico (“Codice Etico”) adottato da APL e pubblicato sul relativo sito internet - xxx.xxxxxxxxxxx.xxx - e di impegnarsi nell’esecuzione dell'Accordo al
rispetto dello stesso, ivi incluse le norme ed i principi richiamati.
12.2 La violazione da parte del Soggetto Attuatore del Comune e della Provincia delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico costituirà grave inadempimento ai sensi dell’art. 1455 del codice civile. In caso di tale violazione APL procederà ai sensi dell’art. 1456 del codice civile e del successivo art. 13 all’immediata risoluzione del presente Accordo, provvedendo al contempo alla richiesta di risarcimento e/o di indennizzo per i danni e/o disagi patiti.
Articolo 13 - Efficacia, divieto di cessione e risoluzione dell’Accordo.
13.1 Il presente Accordo è immediatamente impegnativo e vincolante per le Parti. È vietata la cessione dello stesso.
Resta inteso che gli impegni di APL ai fini della stessa cesseranno con la sottoscrizione del verbale di cui al precedente articolo 10.3 e degli eventuali adempimenti di cui al punto 10.4..
13.2 Il presente Accordo, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno, potrà essere risolto di diritto da APL, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, in caso di:
a. violazione relativa alla completa e corretta realizzazione e di apertura al traffico delle opere di cui al precedente art. 3;
b. violazione del divieto di cessione di cui al precedente comma 13.1;
c. violazione da parte del Soggetto Attuatore e/o del Comune e/o della Provincia delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico.
13.3 Al verificarsi di una o più delle ipotesi di violazione contemplate al precedente comma 13.2, APL provvederà a risolvere I’Accordo ed a sviluppare la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere oggetto del presente
Accordo secondo la propria discrezionalità tecnico-amministrativa e secondo i tempi compatibili con la premessa "s", provvedendo al contempo all’escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 5 se la violazione sarà riconducibile al Soggetto Attuatore e fatta comunque salva la richiesta di risarcimento di tutti i danni e disagi di conseguenza patiti e fatta comunque salva la richiesta del maggior danno subito.
Articolo 14 - Disposizioni fiscali.
14.1 Il Soggetto Attuatore si obbliga a provvedere alla registrazione del presente Accordo entro i termini previsti dalla normativa vigente.
14.2 Tutti gli oneri fiscali ed economici derivanti dalla registrazione e/o dall’esecuzione del presente Accordo sono a totale carico dei Soggetto Attuatore.
14.3 Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni dei termini pattuiti.
Articolo 15 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
15.1 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 e ss.mm.ii., le Parti convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti al momento della sottoscrizione del presente Accordo e successivamente nel prosieguo della medesima, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto contrattuale, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.
15.2 I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza.
15.3 Le Parti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del sopra menzionato decreto legislativo, a loro noti.
Articolo 16 - Elezione di domicilio e foro competente.
16.1 A tutti gli effetti amministrativi e giudiziari, le Parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.
16.2 Le Parti convengono che, in caso di controversie relative all’interpretazione od esecuzione del presente Accordo, saranno tenute ad esperire, tramite i rispettivi legali rappresentanti, un tentativo di amichevole composizione.
16.3 In caso di mancato accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di - Milano, ritenendosi così consensualmente derogata ogni altra norma di competenza giudiziaria.
Articolo 17 - Spese.
Tutte le spese inerenti e dipendenti dal presente Accordo sono a totale ed esclusivo carico dei Soggetto Attuatore.
Articolo 18 - Elenco Allegati.
Si allegano al presente Accordo gli Allegati di seguito indicati che, sottoscritti dalle Parti, costituiscono parte integrante del presente Accordo e come tali devono intendersi quali pattuizioni espresse:
A) Progetto Definitivo Revisionato di APL;
B) Aree interessate ante opera;
C) Fideiussione;
D) Competenza aree fine opera.
Le Parti concordano e danno atto che ogni clausola del presente Accordo è stata discussa, negoziata ed esaminata tra le Parti e, pertanto, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c.
Letto, confermato e sottoscritto in 5 originali. Assago,
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx X.x.X.
Xxxxxxxxx xx Xxxxx x xxxxx Xxxxxxx
Comune di Barlassina
Soc. S. C. Evolution S.p.a.