COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’
Allegato A alla deliberazione X.X. x.0 xxx 00/00/0000
XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX’
PROVINCIA DI C U N E O
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ART. 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’ dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 817 a 836, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5. L’applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all’articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l’applicazione del presente canone.
ART. 2 – Classificazione del Comune
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell’ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12/2019 pari a nr. 5.677 abitanti.
ART. 3 - Presupposto del canone
1. Il presupposto del canone è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
ART. 4 - Soggetti passivi
1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
ART. 5 – Le tariffe
1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all’anno sono computate per intero.
3. In sede di deliberazione tariffaria le tariffe standard previste dalla normativa possono essere variate in funzione dell’esigenza di assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti dal nuovo canone e/o in funzione di variare il gettito per esigenze di bilancio.
4. L’ammontare totale dovuto per ogni versamento sarà arrotondato ad unità di euro, secondo i criteri previsti dall’Unione Europea.
ART. 6 - Riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari
1. Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti riduzioni, oltre quelle direttamente stabilite dalla Legge per le occupazioni di suolo pubblico:
TIPOLOGIA | % RIDUZIONE (1) | Note |
OCCUPAZIONI | ||
Occupazioni con tende e tendoni fisse o retrattili aggettanti sul suolo pubblico | 70% | |
Occupazioni di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e simili | 40% | |
Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante | 90% | |
Occupazioni realizzate per esercizio attività edilizia | 50% | |
Occupazioni realizzate per esercizio attività edilizia nell'ambito di piani e/o programmi comunali - EDILIZIA AGEVOLATA | 85% | |
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune | 30% | |
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive | 80% | |
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto | 50% | Tipologia residuale per occupazioni non soggette al canone per aree e spazi destinati a mercati previsto dall’art. 1, c. 837 L. 160/2019 e dal relativo regolamento |
(1) Le riduzioni sopra indicate si applicano sulla tariffa indicata come TARIFFA BASE, distintamente per le occupazioni di durata annuale e per quelle di durata inferiore, in sede di determinazione delle |
tariffe anche in applicazione facoltà di modifiche tariffarie previste dall’art. 1, c. 817 Legge 160/2019.
2. in aggiunta alle riduzioni di cui sopra, cumulabili con le stesse, sono previste le seguenti ulteriori riduzioni e agevolazioni:
A) Riduzioni:
a) il canone è ridotto del 20% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni consecutivi;
b) il canone è ridotto del 50% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni consecutivi;
Le riduzioni di cui ai punti a) e b) non sono cumulabili.
B) Agevolazioni:
a) le superfici sono calcolate in ragione del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati;
b) per le occupazioni realizzate da attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati, in ragione del 25% da 101 a 1.000 metri quadrati e in ragione del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.
Per la determinazione del canone alle occupazioni effettuate da attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si fa riferimento ai giorni di effettivo esercizio come risulta dall’autorizzazione di pubblica sicurezza.
3. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle occupazioni abusive.
4. Per le occupazioni che comportano la chiusura di strade, con conseguente ulteriore disagio per la popolazione, è prevista una maggiorazione pari al 20% del canone liquidato.
5. Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti riduzioni, oltre quelle direttamente stabilite dalla Legge per la diffusione dei messaggi pubblicitari:
TIPOLOGIA | % RIDUZIONE (1) | Note |
DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI | ||
Effettuate da enti che non hanno scopo di lucro per finalità istituzionali | 50% | NO - PROFIT |
Effettuate in occasione di decessi | 50% | Ad esclusione di partecipazioni, ringraziamenti, anniversari, ecc. |
Effettuate in occasione di festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza | 50% |
6. La Giunta Comunale potrà prevedere, in occasione di eventi/manifestazioni realizzate o patrocinate dal Comune fattispecie di riduzione, nel rispetto delle previsioni di gettito iscritte a bilancio e/o previa individuazione ed iscrizione di misure compensative.
ART. 7 – Esenzioni dal canone
1. Sono esenti dal canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Oltre alle esenzioni di cui sopra, disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti, ai sensi del comma 821 lettera f):
q) i passi carrabili e pedonali;
r) le locandine che non abbiano valenza commerciale esposte all’interno dei locali;
s) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora eroghino energia di provenienza certificata;
t) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
u) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali;
v) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
w) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, inclusi i cappotti termici esterni, nonché le scale e i gradini;
x) innesti ed allacci ad impianti di erogazione pubblici servizi;
y) occupazioni per manifestazioni pubbliche organizzate dalle associazioni e dai Comitati per festeggiamenti che abbiano ottenuto il patrocinio comunale e le occupazioni effettuate a scopo benefico o sociale da associazioni non aventi finalità di lucro (turistiche, sportive, culturali, ecc.);
z) concessioni di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle Associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al CONI o altri ENTI di promozione sportiva;
aa) occupazioni temporanee non superiori a tre ore consecutive;
bb) occupazioni per manifestazioni patrocinate dal Comune, che non abbiano alcuno scopo commerciale; cc) interventi edilizi ricadenti nelle zone del centro storico R1 (complessi di interesse storico-artistico- ambientale) e nelle aree di riqualificazione o sostituzione R3 (complessi privi di interesse storico-artistico- ambientale che richiedono interventi di riqualificazione edilizia o di sostituzione) ad esclusione delle aree R3.4, R3.5, R3.6, R3.7; il periodo di esonero deve essere compreso in quello di validità del titolo abilitativo edilizio e non può superare i 365 giorni dalla data di inizio dei lavori, salvo proroga che può essere concessa
a seguito di motivata richiesta scritta.
3. La Giunta Comunale potrà prevedere, in occasione di eventi/manifestazioni realizzate o patrocinate dal Comune fattispecie di esenzione, nel rispetto delle previsioni di gettito iscritte a bilancio e/o previa individuazione ed iscrizione di misure compensative.
ART. 8 – Modalità di dichiarazione
1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione, o alla diffusione di messaggi pubblcitari, equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
ART. 9 – Versamento del canone
1. Il versamento del canone è effettuato, direttamente all’ente, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016 e ss.mm.ii.;
2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un’unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 Aprile. Per importi superiori a € 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in 4 rate, con le seguenti scadenze: 30/4 – 30/6 – 31/8 – 31/10;
3. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere corrisposto all’atto del rilascio dell’autorizzazione.
4. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l’ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 3,00, fermo restando che non sono ammessi frazionamenti artificiosi delle occupazioni richieste.
ART. 10 – Rimborsi
1. I contribuenti possono richiedere all’ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
2. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 5,00 euro, al netto degli interessi maturati.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell’eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
ART. 11 - Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge, direttamente o in affidamento e/o concessione. In particolare mediante le procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all’art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i
ART. 12 - Funzionario responsabile
1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell’attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del canone affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l’attività svolta dall’affidatario e vigila sull’osservanza della relativa convenzione d’affidamento.
2. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell’ambito del vigente sistema dei controlli interni.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
4. Fino ad eventuale nuova designazione il funzionario responsabile resta confermato in quello già individuato in relazione ai tributi/imposte sostituiti (COSAP – ICP – AFFISSIONI)
ART. 13 – Contenzioso
1. Le controversie concernenti l’applicazione del canone restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria.
ART. 14 – Trattamento dei dati personali
1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.
TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI
CAPO I – LE OCCUPAZIONI
ART. 15 – Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità
1. La concessione per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:
a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo
b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile
c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico
d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile
e) passi e accessi carrabili
f) ponteggi, steccati e simili
g) cartelli pubblicitari e simili
h) aree per spettacoli viaggianti
i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici
j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.
k) tende, tendoni ecc.
l) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all’art. 1, comma 837 e seg. Della L. n. 160/2019.
ART. 16 – Suddivisione del territorio in zone
1. Il territorio del Comune è suddiviso in due zone in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, come definite dall’allegato al presente regolamento.
2. Per le occupazioni ricadenti nella zona numero uno, la tariffa si applicata nella misura intera del 100%, per le occupazioni ricadenti nella zona numero due si applicano le tariffe di canone nella misura del 70%.
3. Nel caso in cui l’occupazione insista su spazi pubblici di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.
ART. 17 - Determinazione del canone per le occupazioni e i passi carrabili
1. Per le occupazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), il canone è determinato sulla base dei seguenti elementi:
a) durata dell’occupazione;
b) superfice oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
c) tipologia;
d) finalità;
e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
ART. 18 – Tariffa per le occupazioni sottosuolo
1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui all’articolo 5, comma 2) lettera b) è ridotta a un quarto.
2. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente comma, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
ART. 19 - Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità
1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa stabilita dalla deliberazione di Giunta.
2. L'ammontare del canone dovuto all’Ente non può essere inferiore a euro 800.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del
canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI
ART. 20 – Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni
1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
a) Insegna di esercizio:
contengono il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell’esercizio o la sua attività permanente, l’indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall’articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
Rientrano nella categoria delle insegne d’esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.
b) Insegna pubblicitaria:
scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d’esercizio.
Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
c) Pubblicità su veicoli e natanti:
pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
d) Pubblicità con veicoli d’impresa:
pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
e) Pubblicità varia:
per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
f) Impianti pubblicitari:
per impianti pubblicitari s’intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l’esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l’indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
g) Impianto pubblicitario di servizio:
manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
h) Impianto di pubblicità o propaganda:
qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
i) Preinsegna:
scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall’articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l’evoluzione continua delle forme pubblicitarie.
ART. 21 - Il piano generale degli impianti pubblicitari
1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
Nelle more dell’approvazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, oltre ai limiti imposti dal Codice della Strada, devono essere rispettate tutte le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte dai settori tecnici comunali preposti, nonché dalla Polizia locale.
2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, X.Xxx. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.
ART. 22 - Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari
1. Per la diffusione di messaggi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2. “Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, al mezzo metro quadrato successivo, per eccesso.
3. Per i mezzi pubblicitari bifacciali, le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento, quindi, per ciascuna di esse;
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
8. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
9. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
00.Xx sede di determinazione tariffaria possono essere previste maggiorazioni o specifiche tariffe per diritti di urgenza, specificandone i termini ed i criteri applicativi.
TITOLO III - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
CAPO I – LE OCCUPAZIONI
ART. 23 - Domanda di concessione
1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al Comune, secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.
2. Ove non diversamente indicato, l’ufficio tributi comunale è competente al rilascio delle concessioni per tutte le tipologie di occupazione.
3. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l’occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall’interessato, contestualmente all’occupazione, la regolare procedura per il rilascio della concessione. La mancata comunicazione o l’inesistenza delle condizioni che hanno determinato l’occupazione d’urgenza danno luogo all’applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.
ART. 24- Procedimento di rilascio della concessione
1. Una volta ricevuta l’istanza di occupazione, il responsabile del servizio competente al rilascio, dovrà richiedere immediatamente il parere al Comando di Polizia locale e agli altri uffici competenti (SUAP, commercio, manifestazioni, lavori pubblici, urbanistica e ambiente), che dovranno esprimersi entro 15 giorni feriali dalla richiesta. Nel caso di autorizzazione rilasciata dalla Polizia locale, il parere è contenuto nella concessione stessa o nel diniego.
2. Il responsabile del servizio competente al rilascio dovrà emettere la concessione indicando le eventuali prescrizioni o il diniego motivato entro i seguenti termini:
a) 30 giorni dalla domanda per le occupazioni di durata annuale o superiore;
b) 20 giorni dalla domanda per le occupazioni di durata inferiore all’anno.
ART. 25 - Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio
1. Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà presentare l'istanza necessaria, corredata dal titolo abilitativo edilizio stesso, all'Ufficio competente del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.
2. Per quanto riguarda gli accessi e passi carrabili, gli stessi si intendono autorizzati se inseriti nel progetto allegato al titolo abilitativo edilizio.
ART. 26 - Obblighi del concessionario
1. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
2. È fatto obbligo al concessionario di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.
3. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.
ART. 27 - Mestieri girovaghi e artisti di strada
1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Per ottenere la concessione per l’esercizio di spettacolo viaggiante si deve inoltrare la relativa domanda, secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.
3. In caso di più richieste di occupazione per periodi anche parzialmente concomitanti, il diritto di precedenza sarà concesso secondo il criterio cronologico della data di presentazione al protocollo generale del Comune dell’istanza completa di tutti i dati e gli allegati previsti oltre che del versamento della cauzione.
4. Per le occupazioni effettuate dagli spettacoli viaggianti, l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico si intende tacitamente rilasciata contestualmente alla concessione dell’autorizzazione di pubblica sicurezza.
ART. 28 - Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali
1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale.
2. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.
ART. 29 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
1. Per collocare anche in xxx xxxxxxxxxxx xxxx telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.
3. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.
4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.
5. Relativamente alle opere comportanti la manomissione di suolo pubblico, l’impresa esecutrice dei lavori è tenuta alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, secondo le prescrizioni disposte dall’ufficio tecnico comunale in sede di rilascio del relativo parere.
ART. 30 - Occupazione con tende e tendoni
1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
2. Per motivi di estetica e decoro l’Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.
ART. 31 – Durata e rinnovo della concessione
1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è rilasciata per una durata massima di anni 10.
2. Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
3. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità prevista per il rilascio.
4. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta almeno 60 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria.
ART. 32 - Decadenza della concessione
1. Sono cause di decadenza della concessione:
a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 3 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera, salvo posticipo concordato con l’ufficio competente.
2. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
3. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell’occupazione. In caso di inottemperanza, l’ente provvederà d’ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente secondo quanto previsto dall’articolo 48.
ART. 33 - Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni
1. Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l’occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 07/08/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3. Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
4. Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.
ART. 34 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni
1. Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell’Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.
2. Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.
ART. 35 - Rinuncia all’occupazione
1. Il concessionario può rinunciare all’occupazione con apposita comunicazione diretta all’Ufficio che ha rilasciato la concessione.
2. Se l’occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.
3. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
4. Se l’occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.
CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI
ART. 36 - Domanda e documentazione
1. Per l’installazione, il trasferimento, la modifica o il subingresso nella titolarità dell’autorizzazione dei mezzi pubblicitari l’interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando specifica domanda.
ART. 37 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
1. Entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, completa di tutta la documentazione prevista, l’ufficio SUAP provvede al rilascio dell’autorizzazione all’istallazione del nuovo impianto, comunicando al richiedente l’avvenuto rilascio, ovvero il diniego motivato.
2. Le domande incomplete verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla richiesta che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione.
3. L'autorizzazione è valida dalla data del suo ritiro, che dovrà avvenire entro 20 giorni dalla data di rilascio.
4. L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell'interessato, ovvero provvedimento di revoca o di decadenza.
ART. 38 – Obblighi per il titolare dell’autorizzazione
1. Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione di insegne e simili.
2. Il titolare dell’autorizzazione è soggetto agli obblighi di cui all’articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
3. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
ART. 39 – Decadenza dell’autorizzazione
1. L'autorizzazione decade quando:
a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell’autorizzazione;
c) non venga ritirata entro 120 giorni dalla data di rilascio;
d) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 6 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell’autorizzazione.
ART. 40 – Revoca dell’autorizzazione
1. L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.
2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5. Xxx l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all’articolo 48.
ART. 41 - Variazione del messaggio pubblicitario
1. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.
ART. 42 - Rinnovo dell’autorizzazione
1. È possibile rinnovare l’autorizzazione presentando, prima della scadenza, specifica domanda, finché le caratteristiche del mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia.
CAPO III – Le pubbliche affissioni
ART. 43 – Pubbliche affissioni
1. Rientrano fra gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura sociale, comunque prive di rilevanza economica, e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario.
2. Per l’affissione degli avvisi/comunicazioni l’interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.
3. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
4. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
9. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. In sede di determinazione tariffaria possono essere previste maggiorazioni o specifiche tariffe per diritti di urgenza, specificandone i termini ed i criteri applicativi.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI
ART. 44 - Sanzioni e penalità
1. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento , considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
2. Nei casi di tardivo o mancato pagamento dei canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o parzialmente versato o tardivamente versato. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00 né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della Legge 689/1981 e nella misura fissata dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all’ammontare del canone o dell’indennità di cui al comma 1, né superiore al doppio dello stesso;
4. Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. L’ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.
6. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
7. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o dell’indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 45 - Norme transitorie
1. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021, o altra data successiva stabilita dalla Legge, è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale.
3. Resta garantita l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.
4. La gestione del canone può essere affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
5. Le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e seguenti e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.
ART. 46 - Norme finali
1. Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di COSAP/ICPDPA.
2. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
ART. 47 - Entrata in vigore
1. Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, fatti salvi eventuali differimenti normativi del nuovo canone oggetto del presente regolamento e/o l’esercizio da parte del Comune di eventuali facoltà di differimento applicativo previste da norme sopravvenute.
ALLEGATO
1) ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE RICADENTI NELLA ZONA 1 LARGO ANNUNZIATA
VIA ASSISI VIA BASSA VIA BESSONE VIA BOVES VIA BUI
NUCLEO CAMPO SPORTIVO VIA CAVE
VIA CAVOUR
VIA SALVO D’ACQUISTO VIA DIVISIONE CUNEENSE VIA EINAUDI
VIA DEGLI EULA VIA L. EULA CORSO EUROPA PIAZZA XXXXXXX VIA FORZANI
VICOLO GARIBALDI VIA GAROMBASSO VIA GIARDINI
VIALE MONS. GIUGIARO
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ XXX XXX XXXXXX
XXX XXXXX XXXXXXXX XXX X. XXXX
VIA MOROZZO VIA IV NOVEMBRE VIA A. ORSI
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXX
VIA XXX XXXXX VIA DEL SACRISTA
PIAZZA SANTA CATERINA LARGO S. XXXXXX
VIA SILVESTRINI VIA SPELLO
VIA DEL TEATRO
VIA VECCHIA FRABOSA VIA XX SETTEMBRE LARGO XXV APRILE CORSO MARCONI
2) ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE RICADENTI NELLA ZONA 2 FRAZIONI