ACCORDO QUADRO TRA
ACCORDO QUADRO TRA
REGIONE MOLISE E
ASSOCIAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE
L'anno 2022, il giorno ……………
TRA
Regione Molise, rappresentata dal Direttore f.f. del Servizio di Protezione Civile Molise Arch. Manuele Brasiello, nominato Soggetto Attuatore sul territorio regionale con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 21 del 23.03.2022, ai sensi dell’art. 4 dell’OCDPC n. 872 del 04.03.2022, con sede in via Genova n. 11, 86100 Campobasso
E
Le associazioni di categoria degli albergatori:
CONFCOMMERCIO MOLISE, rappresentata dal Presidente p.t. Confcommercio Molise Paolo Spina, con sede legale in Contrada Colle delle Api z.i. – 86100 Campobasso
AS.E.C. CONFESERCENTI PROVINCIALE DI CAMPOBASSO C.F.92033230704 con sede in Via
Ciccaglione,22 Campobasso rappresentata dal Presidente Sig. Pasquale Oriente, nato a Campobasso, il 23.10.1959, residente in Campobasso, Contrada Macchie n.98, C.F. RNTPQL59R23B519M
CONFARTIGIANATO MOLISE, rappresentata dal Presidente p.t. Dott. Romolo D’Orazio, con sede legale in Contrada Colle delle Api Z.I., 86100 Campobasso, C.F. 92065900703;
PREMESSO CHE
▪ l'aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata;
▪ l'intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell'Unione europea;
VISTI
▪ il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante 'Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario';
▪ il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";
▪ la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
▪ il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto;
▪ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante: "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
▪ le OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022 e n. 873 del 6 marzo 2022 recanti, rispettivamente, — "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’'Ucraina " e "Accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina '
EVIDENZIATA
▪ la necessità della Regione di assicurare, nell'ambito del proprio territorio, il coordinamento del sistema regionale di protezione civile nelle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 dell'OCDPC
n. 872 del 4 marzo 2022, relativamente agli interventi e alle attività di soccorso, nonchè all’assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in argomento;
▪ la conseguenziale impellenza di fornire sollecita assistenza alla popolazione sfollata anche attraverso la pronta accoglienza in hotel e strutture ricettive, favorendo collocazioni in luoghi prossimi ai centri abitati, tali da consentire il mantenimento dei legami familiari e sociali, nonché il facile accesso ai servizi, soprattutto scolastici e sanitari;
TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Finalità)
La presente convenzione è finalizzata ad assicurare ospitalità, presso strutture ricettive, alle persone sfollate ucraine che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto.
Art. 2 (Oneri delle parti)
1. La Regione si impegna a espletare una manifestazione di interesse al fine di verificare la disponibilità degli operatori alberghieri del territorio, dettagliando i livelli di prestazione (offerta nutrizionale, lavanderia, ecc.).
2. La Regione, in base alla proposta di collocazione delle persone formulata dal Prefetto competente per territorio che trasmette gli elenchi degli aventi diritto all’accoglienza, contrattualizza la struttura ricettiva individuata e si impegna al pagamento delle somme dovute ad ogni singolo operatore nel termine massimo di cui all'articolo 3, previa formale trasmissione dei documenti di spesa.
3. II gestore della struttura ricettiva ospitante, che dovrà essere in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione, s'impegna a fornire uno dei seguenti trattamenti (concordato in base alle esigenze dell'utente), a fronte di un corrispettivo da determinarsi, che non potrà essere superiore alle tariffe sotto indicate:
a. pensione completa
60 euro fino al 30 Maggio 2022 oneri di legge inclusi.
Le tariffe da applicare dal 1 Giugno 2022 saranno oggetto di nuova contrattazione tra il Servizio di Protezione Civile Regionale-Soggetto Attuatore e le Associazioni di Categoria.
b. per i bambini fino a 12 anni compiuti si applica una tariffa ridotta del 50%.
c. In caso di letto aggiuntivo le tariffe sono ridotte al 50%.
Resta inteso la possibilità per le singole Strutture ricettive di applicare condizioni di miglior favore, con riferimento sia agli oneri a carico delle stesse sia alle tariffe di cui sopra.
4. In particolare il gestore s'impegna a fornire:
a. un'alimentazione sana, variata e rispettosa delle necessità/scelte alimentari/convinzioni religiose delle persone;
b. la sistemazione in camere doppie, triple, appartamenti, residence, bungalow e/o altra sistemazione ritenuta adeguata purché sia garantita la fornitura del vitto anche attraverso ristorazione esternalizzata;
Il vitto comprendente prima colazione, pranzo, cena (alimentazione sana, variata e rispettosa dei bisogni e dei gusti degli utenti), sulla base di menù settimanali, come meglio di seguito specificato:
PRIMA COLAZIONE: fette biscottate, pane, dolci (croissant, crostate, biscotti, ecc.), marmellate, latte, caffè, tè, succhi;
PRANZO-CENA: un primo piatto a scelta tra 2 proposte alternative, un secondo piatto a scelta tra due proposte, un contorno, frutta, acqua minerale, 1/4 di vino della casa (solo per gli ospiti maggiorenni).
In alternativa, pasto da asporto equivalente. Merenda pomeridiana per i minori;
Assicurazione di pasti differenziati per i soggetti affetti da celiachia, favismo, diabete e/o altri disturbi dell'alimentazione;
Fornitura di biancheria da letto una volta a settimana e da bagno cambiata due volte a settimana;
Pulizia, igiene, manutenzione generale e cura degli ambienti; Adeguata fornitura di prodotti per l'igiene personale;
Decoro, cortesia ed educazione del personale comunque utilizzato;
Particolari fattispecie potranno essere previste e disciplinate successivamente.
5. II gestore della struttura ricettiva s'impegna, altresì, a registrare le presenze degli utenti tramite specifici registri anche elettronici, fermo restando che i nuovi ingressi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Prefettura competente per territorio e comunicati alla Regione;
Art. 3 (Modalità di fatturazione)
I. L'ammontare di quanto dovuto alle strutture ricettive, è calcolato sulla base del trattamento concordato, del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza delle stesse presso la struttura;
2. Le fatture devono
a. essere emesse, in modalità elettronica, dalle strutture ricettive ospitanti, alla fine di ogni mese di calendario in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso;
b. essere intestate alla Regione Molise secondo le modalità che verranno successivamente comunicate;
c. contenere la seguente dicitura "Crisi Ucraina 2022".
3. Non sono accettate fatture non elettroniche e/o con intestazione diversa o mancanti della predetta dicitura, né riferite a soggetti non validati dalla Prefettura.
4. II pagamento del corrispettivo è effettuato con bonifico bancario a favore del creditore, al codice IBAN indicato nella documentazione di spesa, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento (effettivo) delle singole fatture, previa verifica del prezzo praticato;
5. Le strutture ricettive dovranno autodichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, che l'importo richiesto corrisponde all'effettiva prestazione fornita, fatto salvo controlli anche a campione da parte della Regione. Le tariffe di cui al presente Accordo Quadro costituiscono un limite massimo: qualora il listino della Struttura ricettiva, vigente al momento dell’ospitalità, preveda prezzi inferiori troveranno applicazione questi ultimi.
6. Il rimborso delle spese è effettuato con le risorse statali destinate alla gestione della specifica emergenza.
Art. 4
(Valutazione della qualità dei servizi)
La Regione Molise provvede a verifiche periodiche della qualità dei servizi offerti dalle strutture alberghiere secondo modalità e termini autonomamente stabiliti.
Art. 5
(Efficacia convenzione e risoluzione anticipata)
l . La presente convenzione ha efficacia dal giorno e fino alla conclusione dello stato di
emergenza;
2. E' possibile procedere alla modifica di una o più condizioni previste nella presente convenzione previo accordo scritto tra le parti, che si perfezionerà con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.
3. E' fatta salva la possibilità delle parti, anche disgiuntamente, di risolvere, in qualsiasi momento, la presente convenzione con preavviso di 10 giorni, da trasmettersi tramite posta elettronica all’indirizzo pec: regionemolise@cert.regione.molise.it oppure raccomandata a.r. a cura della parte che vi ha interesse;
Art. 6 (Controversie e Foro competente)
Le controversie insorte in relazione all'esecuzione o interpretazione della presente convenzione sono risolte in via conciliativa e amministrativa prima di adire il Tribunale. Il Foro competente è quello di Campobasso.
Art. 7
(Spese di registrazione)
La presente convenzione è soggetta a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d' uso ai sensi del T. U approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s. m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Soggetto Attuatore, in nome e per conto del Commissario delegato ex OCDPC n. 872/2022 Manuele BRASIELLO
Le Associazioni di Categoria degli albergatori:
Confcommercio Molise, Presidente p.t. Paolo SPINA
AS.E.C. Confesercenti Provinciale di Campobasso, Presidente Pasquale ORIENTE
Confartigianato Molise, Presidente p.t.
Romolo D’ORAZIO
