REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI AREE DA DESTINARE AGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E
ALL’INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI E SPETTACOLI TEMPORANEI
(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 133 del 19/11/1998)
ART. 1 DEFINIZIONE
1. Il presente Regolamento Comunale, emanato ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 Marzo1968, n. 337, regola la concessione delle aree comunali per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.
2. Sono considerate attività dello spettacolo viaggiante soggette al presente Regolamento le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzattire mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero ì parchi di divertimento, allestiti per un periodo di tempo predeterminato o in maniera stabile.
3. Le concessioni di aree comunali per gli scopi indicati sopra sono rilasciate:
• in occasione di sagre, fiere, feste tradizionali, cittadine o rionali (sez. prima del presente Regolamento);
• per parchi di divertimento organizzati (sezione seconda);
• per installazioni di attrazioni e spettacoli temporanei diversidaiparchididivertimento(sezioneterza);
• perinstallazionedicirchi(sezionequarta).
ART. 2 AREE COMUNALI
1. Leareecomunalidisponibili per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante sono determinate dalla Giunta Comunale. come previstodall'articolo9 della Legge 18 Marzo1968, n. 337.
2. L'elenco delle aree disponibili potrà essere aggiornata una volta all'anno, tenendo conto dell'effettiva possibilità di utilizzo di nuove aree.
3. Possono essere individuate anche aree private, a condizione che l'organizzatore dello spettacolo viaggiante raggiunga un accordo in tal senso con il proprietario. e purché gli oneri siano a totale carico dell'organizzatore.
SEZIONE PRIMA
INSTALLAZIONI ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DI SAGRE, FIERE E FESTE TRADIZIONALI
ART. 3
CONCESSIONE AREE E AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO
1. Le ditte interessate a partecipare alle attività dì spettacolo viaggiante previste dalla presente sezione devono ottenere, prima di iniziare il montaggio delle attrezzature, la concessione dell'area a loro riservata e successivamente l'autorizzazione per l'esercizio.
2. La concessione dell'area viene rilasciata dopo l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, come da successivo articolo 4.
3. La concessione e soggetta a tassa O.S.A.P. nella misura prevista dalla legge e dall'apposito Regolamento Comunale.
4. L'autorizzazione per l'esercizio viene rilasciata dopo il sopralluogo favorevole da parte della Commissione Provinciale di Viglanza sui Pubblici Spettacoli prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S..
ART. 4
DOMANDA PER OTTENERE LA CONCESSIONE DELL?AREA E L?AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO
1. Per ottenere la concessione delle aree e l'autorizzazione per l'esercizio gli interessati dovranno far pervenire al c Sindaco domanda in carta legale 120 giorni prima dell’inizio dattività. Quest'ultima va indicata sulla deliberazione riguardante le manifestazioni cittadine.
2. Il richiedente dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 26 della legge 4 Gennaio 1968, n. 15, il possesso dei seguenti requisiti:
a) e proprie generalità, la residenza, l'eventuale recapito;
b) il numero e la data di iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio ed il numero di codice fiscale;
c) il numero di contrassegno dell'attrazione di cui all'articolo 6 della legge 18 Marzo 1968, n. 337;
d) il tipo, le caratteristiche e le misure d'ingombro ' dell'attrazione che intende installare;
e) il numero, i dati identificativi e le dimensioni dei carriaggi e delle carovane-abitazione;
f) il periodo ed il luogo per cui si chiede la concessione dell' area;
g) i dati relativi alla polizza di assicurazione di responsabilità civile verso i terzi per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante che il richiedente intendi, svolgere;
h) estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo, relativamente all'attrazione richiesta per l'anno in corso;
i) estremi della licenza annuale rilasciata dal Sindaco de Comune di residenza, se diversa dal Comune Ascoli Xxxxxx;
3. Il richiedente inoltre dovrà consegnare in originale in copia autenticata la relazione tecnica relativa alla costruzione e funzionamento dell'attrazione.
4. Le domande che pervengono oltre il termine indicate, nel presente articolo non verranno prese in considerazione.
5. All'atto del ritiro della concessione dell'area la documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta in originale o copia autenticata. In difetto, la concessione non sarà consegnata;
ART. 5
ESITO DELL’ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
1. L'esito dell'istruttoria delle domande, se positivo, dovrà essere notificato agli interessati almeno quindi giorni prima deli data l'inizio della manifesrazione.
2. In difetto di notifica, è presunta l’accettazione dell'istanza, fatta salva la potestà del Sindaco di imporre divieto di installazione dell'attrazione qualora la stessa sia sprovvista dei requisiti previsti dall'articolo 4.
3. L'esito dell'istruttoria, se negativo, dovrà essere motivato; esso potrà essere oggetto dí opposizione al Siridaa da parte dell'interessato. In tal caso questi può farsi assistere dalle orgarrizzlzioni sindacali di categoria o da altro organo di tutela.
4. L'opposizione al Sindaco deve essere presentata entio- i quindici giorni successivi alla data di notifica dei dinigo. In tal caso farà fede la data del timbro postale di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, o data di deposito presso il protocollo dell'Amministrazione Comunale.
5. L'Amministrazione Comunale è tenuta a dar esito all'opposizione entro i quindici giorni successivi alla data di presentazione.
ART. 6
PARCHI DI DIVERTIMENTO – LUNA PARK – DEFINIZIONE E ORGANICO ATTRAZIONI
1. Sono denominati parchi di divertimento x Xxxx Park complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante inseriti in una medesima area e per i quali sia prevista una organizzazione di servizi comuni.
2. Il Sindaco determina, con propria ordinanza, il numi massimo di atttazioni che possono partecipare ai parchi di divertimento, le condizioni generali per la partecipazione e le date di inizio e di termine.
ART. 7
PARCHI DI DIVERTIMENTO – LUNA PARK – PARTECIPAZIONE
1. Possono partecipare alle attività dei parchi di divertimento i titolari di attrazioni, in possesso dei requisiti previsti dai precedenti articoli 3 e 4, che abbiano ottenuto il riconoscimento di "abituale frequentatore" dello specifico parco di divertimento.
2. E' riconosciuto "abituale frequentatore" l'esercente che abbia effettivamente partecipato con la propria presenza ad almeno cinque manifestazioni consecutive.
ART. 8
MODIFICHE DELLE ATTRAZIONI
1. L'esercente non può modificare l'attrazione rispetto alle edizioni precedenti senza la specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. La modifica dell'attrazione può essere richiesta solamente nel caso in cui si tratti di attrazione diversa dalle altre attrazioni usualmente presenti, e con un ingombro non superiore a quello precedente.
3. Un ingombro maggiore può essere autorizzato, purché lo spazio effettivamente disponibile lo consenta.
4. L'esercente che abbia ottenuto l'approvazione ad un ingombro maggiore non potrà ottenere un ulteriore ampliamento prima che siano trascorsi tre anni.
ART. 9
SUBINGRESSI – SOCIETA’ –
1. L'esercente riconosciuto "abituale frequentatore" può cedere la propria azienda con contratto di compravendita o in locazione.
2. Il subentrante acquisisce tutti i diritti e l'anzianità eventualmente già in possesso del cedente.
3. Possono essere esercenti di atti-azioni anche le società di persone, che conservano gli stessi diritti dei soci già riconosciuti "abituali frequentatori", sempre che sussistano le condizioni previste dalla
legge e dal presente Regolamento.
4. In caso di decesso del titolare, tutti i diritti di anzianità acquisiti saranno riconosciuti al coniuge o al parente entro il secondo grado, purché lo stesso assuma la conduzione e la gestione diretta.
ART. 10
ASSENZE E RITARDI
1. Qualora il titolare della concessione non possa essere presente per giustificati motivi di forza maggiore, documentati ed accettabili dall'Amministrazione Comunale, esso conserva la titolarità. Il titolare dovrà presentare domanda di sospensione della concessione, accompagnata da documentazione in originale o copia autenticata, a seguito della quale l'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può concedere la sospensione.
2. In caso contrario, la titolarità sarà perduta e nessun diritto potrà essere vantato.
3. Qualora il titolare si presenti in ritardo o abbandoni il Parco di divertimenti anticipatamente rispetto alla data di inizio e di termine del parco prefissati con Ordinanza del Sindaco di cui all'articolo 6, non potrà avanzare diritto alla partecipazione del parco previsto per l'anno successivo.
ART. 11
GESTIONE DIRETTA DELL’ATTRAZIONE
1. Il titolare dell'attrazione per la quale è stata rilasciata la concessione è tenuto a gestirla direttamente ai sensi della legge di pubblica sicurezza.
ART. 12
SUBCONCESSIONE
1. E vietata ogni forma di subconcessione. In caso di accertata infrazione sarà revocata la concessione per l'attrazione oggetto della subconcessione, e la concessione stessa non verrà rilasciata nell'edizione successiva dei parco divertimenti.
ART. 13
SPAZI DISPONIBILI
INSERIMENTO TEMPORANEO DI NUOVE ATTRAZIONI
1. Qualora, per richiesta dí sospensione o per altri motivi, si rendessero liberi degli spazi adeguati all'interno del parco divertimenti, l'Amministrazione Comunale potrà consentire l'inserimento temporane o, limitatamente all'edizione in corso, di nuove attrazioni, fino al completamento della disponibilità di spazio, secondo i seguenti criteri:
a) la precedenza sia data ad attrazioni nuove, ove per nuova si intenda l'attrazione avente caratteristiche decisamente diverse da altre già partecipanti o che abbiano già partecipato in precedenza;
b) le domande siano state presentate almeno centoventi giorni prima dell'inizio del parco
divertimenti.
2. A parità delle suesposte condizioni, sarà data precedenza alla domanda pervenuta prima al protocollo del Comune.
3. L'inserimento di nuove attrazioni a norma del presente articolo non da diritto ad anzianità, né a diritti futuri di alcun genere.
ART. 14
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario di un'area per attrazioni viaggiano é tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
a) pagamento anticipato della tassa O.S.A.P. relativa al periodo di effettiva occupazione e nel rispetto del vigente specifico Regolamento;
b) versamento alla Tesoreria Comunale, entro dieci giorni dalla comunicazione, di una cauzione stabilita in proporzione alla surperficie occupata dall'attrazione, che sarà restituita a conclusione della manifestazione salva l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'articolo 16 del presente Regolamento;
c) occupazione dell'area ottenuta in concessione esclusivamente con l’attrazione autorizzata e limitatamente alla superficie concessa;
d) non cedere a terzi la concessione;
e) non sostituire la propria attrazione con altra dello stesso tipo, di proprietà di terzi, se non nel caso in cui l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da un sinistro accertato e documentato, e previa specifica autorizzazione del Comune. In questo caso la nuova attrazione deve essere gestita dallo stesso concessionario;
f) rispettare incondizionatamente le disposizioni emanate di volta in volta con Ordinanza Sindacale;
g) tenere costantemente pulita l'area concessa e le immediate adiacenze, provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti e conferendo gli stessi ín appositi contenitori previ accordi con il servizio di Nettezza Urbana;
h) tenere ben esposti e visibili il contrassegno, l'autorizzazione e la concessione comunale;
i) rispettare la data di inizio e fine occupazione, salvo eventuale proroga che potrà essere concessa dal Comune previa prestazione di istanza motivata almeno 15 giorni prima dalla data di scadenza;
1) osservare le prescrizioni igienico sanitarie e ambientali che di volta in volta potranno essere impartite dall'Autorità competente;
m) al termine della concessione restituire l'area libera pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna;
n) collocare le carovane-abitazioni ed i carriaggi nei luoghi pubblici indicati dall'Amministrazione Comunale, oppure in diversa area privata previa preventiva comunicazione al Comune;
o) tenere un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, degli altri concessionari e degli organi di controllo ed amministrativi del Comune e degli Enti Pubblici in qualche modo coinvolti;
p) non utilizzare le aree concesse e le immediate vicinanze del parco per la sosta dí carriaggi, veicoli e carovane-abitazioni, se non espressamente autorizzati.
ART. 15
RESPONSABILITA’ DEI CONCESSIONARI
1. Ogni responsabilità degli eventuali danni a persone e cose derivante, direttamente od indirettamente, dall'esercizio dell'attività, fa carico esclusivamente e totalmente ai concessionari, restando sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.
ART. 16
SGOMBERO DELL’AREA
1. Al termine della concessione, l'area deve essere restituita. In caso di inadempienza il Sindaco ne ordina lo sgombero a norma di legge.
2. Qualora l'area risulti essere stata manomessa o venga restituita non nelle condizioni in cui è stata consegnata, gli uffici comunali competenti provvederanno al ripristino, e le relative spese saranno atotalmente addebitate al concessionario, ferme restando le sanzioni previste, con rivalsa sulla cauzione versata.
ART. 17 SANZIONI
1. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 14, su segnalazione degli organi di vigilanza dell'Amministrazione Comunale, saranno comminate la seguenti sanzioni:
• per ia prima volta, diffida;
• per la seconda volta, sospensione dell'autorizzazione all'attività per due giorni;
• per la terza volta, sospensione dell'autorizzazione all'attività per quattro giorni;
• per la quarta volta, sospensione dell'autorizzazione all'attività per sette giorni;
• per la quinta volta, espulsione dal parco divertimenti con ritiro della concessione e dell'autorizzazione all'attività ed improponibilità di successive ulteriori domande.
2. Le sanzioni sono cumulabili anche nelle edizioni successive.
ART. 18 COMMISSIONI
1. I parchi di divertimento con più di 10 attrazioni possono avere una commissione interna, composta da non più di cinque concessionari ed eletta tra i concessionari stessi nel proprio ambito, per collaborare all'allestimento, all'organizzazione e disciplina del complesso stesso, ed eventualmente gestire quanto concerne la pubblicità delle manifestazioni ed i servizi occorrenti.
2. E' costituita, inoltre, una Commissione Consultiva, composta da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentate a livello nazionale, avente il compito di esprimere pareri sulle iniziative ín corso e di presentare istanze provenienti dagli operatori del settore.
3. I titolari di attrazioni non possono far parte di detta Commissione Consultiva.
SEZIONE SECONDA
PARCHI DI DIVERTIMENTO ORGANt77ATI ART. 19
DEFINIZIONE
1. Sono parchi di divertimento organizzati quelli che vengono allestiti da organizzatori qualificati muniti di apposita autorizzazione del Ministero preposto.
ART. 20 ORGANIZZAZIONE
1. Gli organizzatori qualificati che intendano allestire un parco di divertimento organizzato sono soggetti alle stesse autorizzazioni e condizioni previste nella sezione prima.
ART. 21
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
I. La domanda di autorizzazione all'allestimento dí ut parco di divertimento organizzato, ai sensi dell'art. 65 del T.U.L.P.S., deve essere corredata dell'autorizzazione ministeriale e della documentazione tecnica idonea a verificare le condizioni di sicurezza previste dall'art. 80 del T.U.L.P.S.
ART. 22 CONCESSIONE DELL’AREA
1. Qualora l'area destinata al parco sia pubblica, iI Comune rilascerà concessionedi occupazione dell'area nei termini già previsti nella sezione prima del presente Regolamento e nell'apposito Regolamento per l'applicazione della tassa 0.S.A.P.
SEZIONE TERZA
INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI E SPETTACOLI TEMPORANEI DIVERSI DAI PARCHI DI DIVERTIMENTO
ART. 23 DEFINIZIONE
1. Si considerano -installazioni di attrazioni e spettacoli temporanei diversi dai parchi di divertimento le strutture mobili installate per un periodo dí tempo limitato e preci-eteri-innato, diverse dai parchi di divertimento, con lo scopo di organizzare attrazioni e spettacoli quali feste, piste da ballo, cinema all'aperto , concerti, teatri all'aperto ed altre analoghe attrazioni ove sussista affluenza di pubblico pagante e non.
ART. 24
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO
1. Le installazioni previste dall'articolo precedente devono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 68 e/o 69 del T.U.L.P.S.
2. Le domande di autorizzazione devono essere presentate entro e non oltre 120 giorni dalla data di inizio della manifestazione.
3. Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione tecnica necessaria ed idonea per la verifica delle condizioni di sicurezza previste dall'art. 80 del T.U.L.P.S.. Le domande presentate successivamente o prive della suindicata documentazione saranno rigettate.
4. Se l'area è privata, deve essere presentato anche l'atto 'di assenso del proprietario.
5. Se l'area è pubblica, o privata aperta al pubblico, l'autorizzazione di cui sopra sarà accompagnata dalla concessione di suolo pubblico, soggetta alle norme di legge ed al regolamento per l'applicazione della tassa.
ART. 25
INIZIO DELL’ATTIVITA’
1. In assenza di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, le attività previste dalla presente Sezione non potranno avere inizio.
2. In caso di esercizio abusivo, l'organizzatore è passibile di ogni sanzione prevista per legge.
3. In ogni caso il Comune, in presenza di verbale dell'organo di controllo attestante l'esercizio abusivo, provvederà alla chiusura coatta.
ART. 26
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario è soggetto agli stessi obblighi di cui all’art. 14 del presente Regolamento.
ART. 27
ATTIVITA’ COMMERCIALI AI SENSI DELLA L. 112/91
1. Sono compatibili, all'interno delle aree destinate allo spettacolo viaggiante ed a quelle per l'installazione di attrazioni e spettacoli temporanei diversi dai parchi divertimenti e circhi, le attività commerciali ai sensi della Legge 28 Marzo 1991, n. 112, e del suo Regolamento di esecuzione,
D.M. 4 Giugno 1993, n. 248.
SEZIONE QUARTA
SPETTACOLI CIRCENSI ART. 28
AREE
1. L'Amministrazione Comunale, con atto formale dell'Organo competente, determina ogni anno le aree pubbliche disponibili per le attività circensi.
2. E' consentito lo svolgimento del attività circense su aree private, previo nulla osta del proprietario delle stesse.
ART. 29
DOMANDA PER OTTENERE LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA E L’AUTORIZZAZIONE
1. La domanda di concessione di area pubblica per l’installazione e di autorizzazione per l'esercizio di spettacoli circensi deve pervenire al Comune di Ascoli Xxxxxx non prima di 180 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di richiesta per l'installazione.
2. Le domande pervenute al di fuori dei termini di cui sopra saranno respinte.
ART. 30 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
1. L’Amministrazione Comunale, verificate le condizioni dí cui all'art. 29, comunicherà all'interessato la disponibilità dell'area per il periodo richiesto, ad eccezione dí situazioni particolari legate alla possibile concomitanza di altre manifestazioni, ed inviterà a presentare, non oltre 90 giorni prima dell'installazione, la documentazione tecnica necessaria ai fini dell'ari. 80 del T.U.L.P.S., in originale o copia autentica, la documentazione amministrativa prevista dalle leggi in vigore e la ricevuta del versamento presso la Tesoreria Comunale della cauzione.
2. L'importo della cauzione sarà determinato dal Dirigente che rilascerà la concessione di suolo pubblico e l'autorizzazione.
3. Se entro il termine di cui sopra la documentazione richiesta non sarà pervenuta, la domanda sarà respinta.
4. L'autorizzazione all'esercizio sarà rilasciata solamente dopo l'acquisizione del verbale favorevole della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo.
ART. 31
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELL’AREA
1. Potrà essere assegnata una sola area per volta, in modo che nel territorio comunale non vengono installati contemporaneamente più circhi.
2. 1n caso dí due o più domande per il medesimo periodo, verrà istruita la domanda. come da articolo 28, del complesso circense che da più tempo non ha ottenuto l'autorizzazione nell'ambito del territorio comunale.
ART. 32 SGOMBERO
1. Le attrazioni circensi sono soggette agli obblighi previsti dall'art. 16 del presente regolamento.
ART. 33
PROROGA DELLA CONCESSIONE E DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
1. Su domanda del legale rappresentante, può essere concessa una proroga della concessione e dell'autorizzazione all'esersecizio per un periodo non superiore al 50% di quello autorizzato.
2. La domanda dovrà essere presentata almeno cinque giorni prima della data dì scadenza della concessione originaria.
ART. 34
ATTIVAZIONE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
1. L'attivazione della C.P.V.L.P.S. è a carico del Dirigente del Settore responsabile del rilascio delle Autorizzazioni/Licenze, dopo aver acquisito la relativa documentazione in quattro copie originali di cui tre vengono trasmesse unitamente alla richiesta di attivazione alla Segreteria di detta Commissione, mentre la quarta resta presso gli atti del Settore richiedente.
2. Gli atti componenti la documentazione da trasmettere alla Commissione sono riportati nella Circolare della Prefettura di Ascoli Xxxxxx prot. 5000 Sett. 2°/Sez.1 del 10 febbraio 1990 e
successive.
3. A seguito del parere favorevole della C.P.V.L.P.S. il Dirigente del Settore preposto rilascia Licenza dí Agibilità riportando su essa il parere espresso dalla sopracitata Commissione (art. 80 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
SEZIONE QUINTA
NORMECOMUNIA TUTTE LE ATTRA ZIONI ART. 35
SANZIONI
1. La non osservanza delle norme del presente Regolamento comporta per i contravventori l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 107 del T.U.L.C.P. del 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche, oltre a quelle previste dal presente Regolamento.
ART. 36
RINVIO AD ALTRE NORME
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge in vigore.
2. Il presente regolamento abroga e sostituiste tutte le norme precedentemente emanate sull'argomento.