Contract
CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEDICATO A PROGRAMMI DI SICUREZZA NEL SETTORE DEI TRAPIANTI (DELIBERE GIUNTA REGIONALE TOSCANA N. 388/2011 E N. 289/2012).
TRA
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA (di seguito denominata Azienda Ospedaliera) in persona del Direttore della U.O.C. Libera Professione e Finanziamenti Vincolati Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, giusta delega del Direttore Generale conferita con deliberazione n…………….. del
…………………………….. con sede in Xxx Xxxxxxxxxxx 0 Xxxxxx CF/P.IVA 00349040287
E
CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI (di seguito denominato CNT), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, con sede presso l’ Istituto Superiore di Sanità, sito in Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000 CF/P.IVA 80211730587
NONCHE’
Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (di seguito Estar), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Dr. Nicolo’ Pestelli con sede in Xxx xx Xxx Xxxxx x. 00 Xxxxxxxxx 00, Xxxxxxx CF/P.IVA n. 06485540485
PREMESSO
- che CNT ha tra le sue finalità principali l’organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti di organi e tessuti;
- che l’Azienda Ospedaliera appartiene al Sistema Sanitario Nazionale ed ha, tra i propri dipendenti, operatori facenti parte della rete nazionale di donazione e trapianto;
- che con Accordo della Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 18 dicembre 2008, veniva confermata la Toscana quale Regione capofila per gestire la somma € 395.000,00, di cui € 200.000,00 finalizzati alle attività inerenti alla rete di sicurezza ed € 195.000,00 finalizzati alle attività di reperimento, trattamento, conservazione e distribuzione di tessuti e cellule umane a scopo di trapianto (D. Lgs. 191/2007);
- che con Delibera GRT n. 338 del 9/05/2011, preso atto del predetto Accordo, veniva affidato ad Estav Nord Ovest il compito di porre in atto le azioni necessarie ad assicurare la realizzazione del progetto di interesse nazionale predisposto dal Centro Nazionale Trapianti, in continuità con i progetti avviati dal 2006 prenotando, conseguentemente, a favore di Estav Nord Ovest la somma di € 395.000,00 di cui euro 39.500,00 per le spese generali di gestione del progetto;
- che, al fine di consentire gli interventi di messa in sicurezza della rete trapiantologica, con Decreto Interministeriale del 29 marzo 2010 si assegnava alla Regione Toscana la somma complessiva di € 540.258,00 per la realizzazione del progetto “Incremento della sicurezza nei programmi di donazione e trapianto di organi e tessuti” promosso dal Centro Nazionale Trapianti;
- che con Delibera GRT n. 289 del 10/04/2012 la Regione Toscana affidava ad Estav Nord Ovest, già coinvolto nell’attuazione di progetti inerenti la
qualità e la sicurezza della rete trapiantologica nazionale, il compito di garantire il supporto amministrativo e gestionale necessario alla realizzazione del progetto “Incremento della sicurezza nei programmi di donazione e trapianto di organi e tessuti” predisposto da CNT assegnando ad Estav Nord Ovest le risorse di provenienza ministeriale di € 540.258,00 di cui € 54.025,80 quale rimborso spese;
- che con LRT. n. 40/2005 e xx.xx. ed ii. gli Estav sono stati soppressi, con decorrenza 1 gennaio 2015, con subentro ope legis di Estar in tutti i rapporti attivi e passivi degli Estav in corso alla stessa data;
- che con nota Prot. n. 2206 del 21/7/2016 inviata ad Estar, stante l’avvio di un programma di aggiornamento dei protocolli e linee guida relativa alla sicurezza del processo di donazione e trapianto di organi e tessuti, CNT rappresentava l’intenzione di affidare all’Azienda Ospedaliera un incarico avente ad oggetto la collaborazione ai progetti ed alle attività di ricerca discendenti dallo studio della gestione dei pazienti di problematica “trapiantabilità” inseriti nelle liste di attesa e la partecipazione e promozione di progetti nazionali ed internazionali dedicati alle tematiche connesse ai pazienti di problematica trapiantabilità nonché di quelli dedicati alla qualità ed alla sicurezza del sistema trapiantologico;
- che nella predetta nota CNT prevedeva un numero di ore di attività non superiore alle 20 ore mensili per un costo complessivo annuo non superiore ad € 25.000,00 oltre IVA con oneri a carico dei fondi residui di cui alle citate delibere G.R.T. n. 338 del 09/05/2011 e n. 289 del 10/04/2012;
- che CNT, con nota Prot. 2211 del 21/7/2016 indirizzata all’Azienda Ospedaliera e per conoscenza ad Estar, chiedeva all’Azienda Ospedaliera di
potersi avvalere, tramite convenzione della durata di un anno e per le finalità progettuali inerenti le Delibere GRT n. 388/2011 e n. 289/2012, delle prestazioni rese dalla U.O. di Immunologia dei Trapianti diretta dal Dr. Xxxxxxxx Xxxxx, indicando quale limite orario massimo dell’impegno n. 20 ore mensili;
- che con successiva e mail del 21/9/2016 CNT indicava anche il limite orario minimo dell’impegno quantificandolo in n. 5 ore mensili;
- che l’art. 5 del D.M. 31/07/1997 riserva ai dirigenti medici a rapporto esclusivo l’attività di consulenza resa per conto dell’Azienda in servizi sanitari di altra azienda, istituzione o ente, istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro;
- che l’art. 58, c.2, del C.C.N.L. 1998-2001 per la dirigenza medica e veterinaria definisce l’attività di consulenza richiesta all’Azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le tipologie di attività libero professionali di cui all’art. 55, comma I, lett.c) da esercitarsi al di fuori dell’impegno di servizio;
- che l’art. 11 del Regolamento per la libera professione dell’Azienda Ospedaliera, approvato con deliberazione D.G. n. 1780 del 23/12/2015, regola tale attività;
- che tale attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale;
- che sono intercorsi contatti tra le parti che hanno portato alla definizione del testo della presente convenzione con il supporto amministrativo e gestionale di Estar;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Premesse)
1. Le premesse come sopra esposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo
Articolo 2
(Oggetto del Contratto)
1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra Estar, CNT e l’Azienda Ospedaliera per quanto riguarda la seguente attività di consulenza resa dall’Azienda Ospedaliera ai sensi dell’art. 58, comma 2, del C.C.N.L. 1998- 2001 della Dirigenza medica e veterinaria:
a) collaborazione ai progetti ed alle attività discendenti dalla gestione dei pazienti di problematica “trapiantabilità” inseriti nelle liste di attesa;
b) partecipazione e promozione di progetti nazionali ed internazionali dedicati alle tematiche connesse ai pazienti di problematica trapiantabilità nonché di quelli dedicati alla qualità ed alla sicurezza del sistema trapiantologico.
2. L’Azienda Ospedaliera dà atto che ricorrono i presupposti per autorizzare la messa a disposizione delle professionalità ai sensi dell’art. 11, lettera A, del Regolamento per la libera professione dell’Azienda Ospedaliera, approvato con deliberazione D.G. n. 1780 del 23/12/2015.
Articolo 3
(Modalità di svolgimento dell’attività )
1. L’attività di consulenza di cui all’art. 2 costituisce attività aziendale a pagamento che rientra, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del CCNL 1998-2001 della Dirigenza medica e veterinaria, tra le tipologie di attività libero
professionali di cui all’art. 55, comma 1, lett. c, del medesimo contratto collettivo.
2. Tale attività dovrà essere svolta al di fuori dell’impegno di servizio per un minimo di 5 ore mensili ed un massimo di 20 ore mensili, comprensive anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibilmente con lo svolgimento del servizio programmato nella U.O.S.D. di appartenenza e senza compromettere il buon andamento dell’attività presso l’Azienda Ospedaliera.
3. L’attività di consulenza sarà resa dagli specialisti a rapporto esclusivo della
U.O.S.D. di Immunologia dei Trapianti dell’Azienda Ospedaliera, diretta dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx la cui équipe è in possesso delle specifiche capacità richieste.
4. CNT provvede a programmare le attività oggetto del presente accordo.
5. Ai sensi ed agli effetti degli articoli 2232 e 1228 del cc i professionisti dell’Azienda Ospedaliera risponderanno alle direttive impartite da CNT che è, altresì, responsabile della vigilanza sul corretto espletamento dell’attività svolta.
Articolo 4
(Corrispettivo e modalità di pagamento)
1. Estar, nel garantire il supporto amministrativo e gestionale necessario, si impegna a versare all’Azienda Ospedaliera, per l’attività di consulenza oggetto della presente convenzione, un importo orario pari ad € 113,76 oltre IVA per un importo massimo complessivo di € 25.000,00 oltre IVA.
2. Al fine della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull’attività, gli specialisti aziendali interessati dovranno trasmettere alla U.O.C. Libera
Professione e Finanziamenti Vincolati dell’Azienda Ospedaliera il riepilogo delle ore effettuate mensilmente che deve essere sottoscritto dal professionista che ha effettuato l’attività e dal Direttore della U.O.S.D. di Immunologia dei Trapianti nonché controfirmato da CNT.
3. L’Azienda Ospedaliera dichiara fin da ora che null’altro avrà da pretendere nei confronti di Xxxxx per lo svolgimento della prestazione.
Articolo 5
(Modalità di pagamento del corrispettivo)
1. La liquidazione dei corrispettivi di cui all’articolo precedente verrà effettuata mensilmente da Estar entro 60 giorni dalla ricezione della fattura emessa dall’Azienda Ospedaliera sulla base del riepilogo delle ore effettuate mensilmente, di cui al precedente art. 4 sottoscritto dal professionista che ha effettuato l’attività, dal Direttore della U.O.S.D. di Immunologia dei Trapianti e controfirmato da CNT .
2. La fattura dovrà essere corredata dal riepilogo di cui al comma precedente.
3. Sui corrispettivi Estar non opererà alcuna trattenuta di imposta che verrà invece effettuata dall’Azienda Ospedaliera in occasione della corresponsione delle spettanze ad ogni singolo professionista.
Articolo 6
(Durata)
1. La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. La convenzione potrà essere rinnovata su istanza delle parti nei limiti dei fondi residui (delibere G.R.T. n. 338 del 09/05/2011 e n. 289 del 10/04/2012).
Articolo 7
(Recesso e risoluzione)
1. Per sopravvenuti e giustificati motivi le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto convenzionale con un preavviso di almeno 30 giorni da comunicare mediante PEC o lettera raccomandata a/r.
2. In particolare Estar si riserva di esercitare la sopra indicata facoltà, su indicazione di CNT, nel caso di inadempimento riguardante le attività di cui alla presente convenzione.
3. Estar potrà altresì recedere dal contratto qualora, a seguito di motivata richiesta del Direttore del CNT, il professionista designato per l’esecuzione dell’attività, assuma atteggiamenti contrari ai contenuti della presente convenzione.
Articolo 8
(Copertura assicurativa)
1. CNT, avvalendosi dell’opera dei professionisti dell’Azienda Ospedaliera in forza della presente convenzione, è l’unico responsabile nei confronti dei propri utenti e terzi; CNT risponderà direttamente per inadempimenti riferibili all’attività oggetto del presente accordo ed anche per le condotte dolose o colpose del personale coinvolto.
2. CNT, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di rinunciare alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dell’Azienda Ospedaliera, salve le ipotesi di colpa grave o dolo nelle quali il diritto di rivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti degli specialisti aziendali.
3. L’Azienda Ospedaliera resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra CNT ed il paziente/terzo e comunque verrà tenuta da CNT
manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti e da qualsiasi onere, anche di legge, dalla medesima sostenuti in forza del presente contratto.
4. CNT solleva Estar da qualsiasi responsabilità per danni civili verso terzi e per eventuali danni arrecati a cose o persone nel corso dell’attività di cui al precedente art. 2 facendosi comunque garante, nei confronti di Estar, per eventuali richieste risarcitorie per atti e danni a cose e/o verso persone che ne dovessero derivare.
5. In ogni caso CNT si impegna sin d’ora a tenere indenne Estar e garantisce idonea copertura assicurativa.
6. Per l'attività di consulenza espletata dal personale dell’Azienda Ospedaliera è garantita la copertura assicurativa “Infortuni Inail” posta a carico dell’Azienda Ospedaliera quale ente di appartenenza.
Articolo 9
(Tutela della Privacy)
1. Con la sottoscrizione della presente convenzione il Direttore Generale di CNT, nella sua qualità di legale rappresentante, titolare del trattamento dei dati personali, nomina l’Azienda Ospedaliera ed Estar quali Responsabili esterni del trattamento dei dati relativo all’attività di cui al precedente art. 2.
2. L’Azienda Ospedaliera ed Estar si impegnano a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza ed ad eseguire solo il trattamento dei dati che si rendano indispensabili per il perseguimento degli scopi dedotti nella convenzione.
3. Per le finalità delle attività oggetto della presente convenzione, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. ed ii., i dati assunti dal personale dell’Azienda Ospedaliera e di Estar o che verranno in seguito comunicati, saranno utilizzati al solo fine delle attività oggetto della prestazione richiesta.
4. CNT, nella persona del legale rappresentante, presta il consenso affinché il personale dell’Azienda Ospedaliera e di Estar possano accedere ed utilizzare i dati necessari per lo svolgimento della predetta attività.
5. Le parti garantiscono reciprocamente il rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. ed ii. in materia di riservatezza e privacy nelle comunicazioni ed in generale in tutti gli adempimenti previsti e/o derivanti dalla sottoscrizione del presente accordo.
Articolo 10
(Regime di segretezza)
1. I professionisti individuati dall’Azienda Ospedaliera mantengono nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi il segreto per quanto riguarda le informazioni confidenziali che otterrà per lo svolgimento dei compiti connessi all’esecuzione della presente convenzione.
2. L’Azienda Ospedaliera s’impegna a comunicare ai professionisti i contenuti del presente articolo.
Articolo 11 (Conflitto di interessi)
1. I professionisti si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto di interessi con Estar e con CNT, ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 “Codice di Comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni” e del Codice etico e di comportamento aziendale.
Articolo 12
(Trasparenza)
L’Azienda Ospedaliera è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste dal D.Lgs n. 33/2013 e ss. mm. ed ii., ai fini dell’adempimento dei relativi obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale di Estar e di CNT.
Articolo 13
(Controversie)
0.Xx Foro competente a giudicare di tutte le controversie che possono sorgere tra le parti contraenti in relazione alla interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità del presente contratto è, in via esclusiva, quello del Tribunale di Padova.
Articolo 14
(Spese e Registrazione)
1. Le spese di bollo afferenti la presente convenzione sono a carico dei fondi di cui alle delibere G.R.T. n. 338 del 09/05/2011 e n. 289 del 10/04/2012.
2. La presente convenzione, redatta in duplice copia, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DPR n. 131 del 26/4/1986 ed il relativo onere fa carico alla parte interessata alla registrazione.
3. Le relative spese saranno poste a carico della parte che ha richiesto la registrazione.
Art. 15 (Norma di rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto
Estar Centro Nazionale Trapianti
Azienda Ospedaliera Padova
Il Direttore Generale Dr. Xxxxxx’ Xxxxxxxx (firmato digitalmente *)
Il Direttore Generale Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
(firmato digitalmente *)
Il Direttore U.O.C. Libera Professione e Finanziamenti Vincolati Dr. ssa Xxxxxx Xxxxxxxx (firmato digitalmente *)
(*) Documento con firma digitale ai sensi del comma 2-bis, dell’art. 15 della L. n. 241/1990.
Data……………