CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
Per il personale del Banco di Sardegna S.p.A. Inquadrato nelle Aree Professionali e Quadri Direttivi
Testo del CIA 92 coordinato e integrato con i rinnovi del 1998 e 2002
Il giorno 16 del mese di Ottobre del 2002, in Sassari, Tra:
il Banco di Sardegna SPA, rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, direttore centrale risorse umane e tecniche e dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, direttore del servizio personale, con la collaborazione delle dott.sse Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx.
e
la delegazione sindacale della FABI: M.Xxxxxxxxxx Xxxxxx, X.Xxxxxx Atzori, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Giorgio Piano,
la delegazione sindacale della FIBA CISL: Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx A. Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx,
la delegazione sindacale della FISAC CGIL: Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Ara, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx,
la delegazione della UILCA: Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Massimo Zara, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Mastino,
la delegazione della FALCRI: Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Coccu, Xxxx Mura, Xxxxxxxx Xxxxx,
la delegazione della FEDERDIRIGENTI CREDITO: Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx.
si è convenuto di definire il presente Contratto Integrativo Aziendale coordinato e integrato con le residue norme del testo del 1992 e dell‛Accordo di rinnovo del 1998.
Cap. 1 Inquadramenti
Rete Commerciale
Addetto Crediti Speciali
Art. 1
a) 3^ A. 2° L., dopo 4 anni a colui che, operando in autonomia nell'ambito degli indirizzi definiti dal Responsabile, provveda all'istruttoria fino a completa definizione e all'amministrazione di tutte le diverse forme di contributi e finanziamenti del comparto Crediti Speciali;
b) 3^ A. 3° L., dopo 4 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ Area 2° Livello, operando in completa autonomia, provveda all'istruttoria fino a completa definizione e all'amministrazione di tutte le diverse forme di contributi e finanziamenti del comparto Crediti Speciali;
c) 3^ A. 4° L., dopo 4 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ Area 3^ Livello, con elevato grado di conoscenza del comparto, operi in completa autonomia e in stretta collaborazione con il Responsabile nella completa definizione e nell'amministrazione di tutte le diverse forme di contributi e finanziamenti dei Crediti Speciali;
d) Quadro Direttivo di 1° Livello, dopo 4 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ Area 4° Livello, in possesso di elevate competenze professionali acquisite attraverso specifica e positiva esperienza nel comparto, provveda in completa autonomia all'istruttoria sino alla proposta conclusiva e all'amministrazione di tutte le diverse forme di contributi e finanziamenti dei Crediti Speciali, comprese quelle relative alle pratiche di maggiore complessità ed importanza.
NOTA A VERBALE
Analogo inquadramento viene acquisito nel caso in cui l‛attività dell‛Addetto Crediti Speciali, per straordinarie esigenze tecnico-organizzative, venga assegnata all‛Addetto Segreteria Fidi.
Art. 2
Addetto Estero
a) 3^ A. 2° L. a colui che, adibito in via continuativa e a tempo pieno, esegua autonomamente da almeno 18 mesi non meno di tre delle seguenti operazioni: crediti documentari, finanziamenti in valuta, acquisti e vendite a termine di divisa, rilascio di benestare bancari import-export, depositi in divisa dall‛estero e dall‛Italia, compravendita di divisa tra banche con eccezione delle banconote;
b) 3^ A. 3° L., a colui che, inquadrato nella 3^ A. 2° L., avendo acquisito adeguata preparazione professionale attraverso specifica esperienza maturata in 4 anni di svolgimento, in via continuativa e a tempo pieno, delle mansioni, esegua autonomamente non meno di tre delle seguenti operazioni: crediti documentari, finanziamenti in valuta, acquisti e vendite a termine di divisa, rilascio di benestare bancari import-export, depositi in divisa dall‛estero e dall‛Italia, compravendita di divisa tra banche con eccezione delle banconote;
c) 3^ A. 4° L., a colui che, inquadrato nella 3^ A. 3° L., avendo acquisito approfondita preparazione professionale attraverso specifica esperienza maturata dopo 4 anni di svolgimento in via prevalente e continuativa delle mansioni, svolga in piena autonomia tutte le operazioni del settore;
d) Quadro direttivo di 1° livello presso le sedi di Milano e Roma e nelle Aree a colui che, in possesso di elevata preparazione professionale, acquisita attraverso specifica e positiva esperienza maturata in 4 anni di servizio effettivamente espletato in tutti i settori del servizio estero-merci e in grado, quindi, di eseguire in piena autonomia tutte le operazioni del settore incluse quelle di maggiore importanza e complessità, svolga consulenza tecnica, intrattenga anche rapporti con la clientela primaria, collabori fattivamente con il responsabile del comparto in azioni di sviluppo per il conseguimento degli obiettivi sulla base delle direttive aziendali e svolga effettive funzioni di predisposizione, coordinamento e controllo del lavoro degli altri addetti all‛estero, rispondendo dell‛operato proprio e di quello dei collaboratori.
Art. 3
Servizi esecutivi
a) Quadro direttivo di 1° livello ai coordinatori degli addetti ai servizi esecutivi e contabili nelle filiali, che, in possesso di elevata preparazione professionale, acquisita attraverso specifica e positiva esperienza maturata in 4 anni di servizio effettivamente espletato in tutti i settori del comparto, oltre ad essere in grado di eseguire in piena autonomia tutte le operazioni del settore, svolgano effettive funzioni di predisposizione, coordinamento e controllo del lavoro degli altri addetti ai servizi medesimi, rispondendo dell‛operato proprio e di quello dei collaboratori, qualora al settore sia preposto un Quadro direttivo di 3° o 4° livello;
b) Quadro direttivo di 2° livello al responsabile dei servizi esecutivi e contabili nelle filiali che, in possesso di elevata preparazione professionale, acquisita attraverso specifica e positiva esperienza maturata in 4 anni di servizio effettivamente espletato in tutti i settori del comparto, oltre ad essere in grado di eseguire in piena autonomia tutte le operazioni del settore, svolga effettive funzioni di predisposizione, coordinamento e controllo del lavoro degli altri addetti ai servizi medesimi, rispondendo dell‛operato proprio e di quello dei collaboratori, qualora al settore non sia preposto un Quadro direttivo di 3° o 4° livello.
Art. 4
Addetto ai Servizi di Tesoreria
a) 3^ A. 2° L., a colui che, dopo 4 anni di effettivo svolgimento in via continuativa delle mansioni, sia in grado di provvedere in autonomia a tutti gli adempimenti del servizio, inclusa la redazione dei conti consuntivi;
b) 3^ A. 3° L., a colui che inquadrato nella 3^ A. 2° L., avendo acquisito adeguata preparazione professionale attraverso specifica esperienza maturata in 4 anni di svolgimento, in via continuativa e a tempo pieno, delle mansioni, sia in grado di provvedere in autonomia a tutti gli adempimenti del servizio, inclusa la redazione dei conti consuntivi;
c) Quadro direttivo di 1° livello a colui che, in possesso di elevata preparazione professionale, acquisita attraverso specifica e positiva esperienza maturata in 4 anni in tutti i settori del servizio, oltre a essere in grado di eseguire in piena autonomia tutte le operazioni del settore, svolga effettivamente funzioni di predisposizione, coordinamento e controllo di almeno altri 6 addetti ai servizi di tesoreria, rispondendo dell‛operato proprio e di quello dei collaboratori.
Art. 5
Addetto Xxxxx xx Xxxxxxx
x) 0x X. 0x X., a colui che, dopo 4 anni di svolgimento in via continuativa, abbia acquisito preparazione professionale attraverso una specifica esperienza nella maggior parte delle attività dei servizi esecutivi e/o dell‛operatore unico;
b) 3^ A. 3° L., a colui che, inquadrato nella 3^ A. 2° L., abbia acquisito adeguata preparazione professionale attraverso specifica esperienza maturata in 4 anni di svolgimento delle mansioni in via continuativa e a tempo pieno, sia in grado di effettuare sostituzioni in tutti i servizi esecutivi (con esclusione di tesorerie, contabilità generale, estero e titoli) e/o in tutte le attività previste per l‛operatore unico;
c) 3^ A. 4° L., a colui che, inquadrato nella 3^ A. 3° L., avendo acquisito approfondita preparazione professionale attraverso specifica esperienza maturata in 4 anni di svolgimento delle mansioni in via continuativa, sia in grado di effettuare sostituzioni in tutti i servizi esecutivi comprese le attività di tesoreria, contabilità generale, estero e/o titoli.
Art. 6
Addetto controlli amministrativi
a) 3^ A. 2° L., agli addetti ai controlli amministrativi che svolgano in via continuativa verifiche in accordo con il Servizio Ispettorato e Controlli della Direzione Generale da almeno 4 anni;
b) 3^ A. 3° L., dopo quattro anni agli addetti ai controlli amministrativi inquadrati nella 3^A. 2°L. che, avendo acquisito adeguata preparazione professionale attraverso specifica esperienza provvedano, in via continuativa e a tempo pieno, a svolgere verifiche in accordo con il Servizio Ispettorato e Controlli della Direzione Generale.
Art. 7
Addetto unità imprese
a) 3^ A. 3° L., dopo 4 anni a colui che, operando in autonomia, provveda all‛istruttoria completa delle pratiche creditizie, attraverso l‛esame delle situazioni patrimoniali, gestisca i rapporti con la clientela affidatagli;
b) 3^ A. 4° L., dopo 4 anni a colui che inquadrato nella 3^ A. 3° L., operando in autonomia, provveda all‛istruttoria completa delle pratiche creditizie, attraverso
l‛esame delle situazioni patrimoniali o bilanci e gestisca i rapporti con la clientela affidatagli;
c) Quadro direttivo di 1° livello dopo 4 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ A. 3° L., in possesso di elevata professionalità, provveda all‛istruttoria completa fino alla proposta conclusiva di tutte le diverse facilitazioni, di qualunque forma tecnica e durata, relative anche alle pratiche di maggiore complessità ed importanza ed alla relativa gestione (pratiche di società appartenenti a gruppi economici con bilanci ordinari o consolidati, pratiche con garanzie incrociate, pratiche di competenza della D.G., cooperazione agraria etc.).
Art.8
Addetto segreteria fidi
a) 3^ A. 2° L., dopo 2 anni a colui che operando in autonomia svolga le attività pertinenti previste “dall‛Ordinamento Organizzativo” della Rete oppure provveda all‛istruttoria completa legale e documentale delle pratiche di mutuo (fondiario e/o edilizio);
b) 3^ A. 3° L., dopo 4 anni a colui che inquadrato nella 3^ A. 2° L., operando in piena autonomia svolga le attività pertinenti previste “dall‛Ordinamento Organizzativo” della Rete, anche quelle di maggiore complessità e importanza oppure a colui che, avendo acquisito adeguata preparazione professionale attraverso specifica esperienza provveda, in via continuativa e a tempo pieno, alla istruttoria completa legale e documentale delle pratiche di mutuo (fondiario e/o edilizio); ovvero a colui che, in qualità di collaboratore del Quadro direttivo di 3° o 4° livello, coordina presso la capogruppo gli addetti alla segreteria fidi;
c) 3^ A. 4° L., dopo 4 anni a colui che, inquadrato nella 3^ A. 3° L., avendo acquisito approfondita preparazione professionale attraverso specifica esperienza, provveda in via continuativa all‛istruttoria completa legale e documentale delle pratiche di mutuo (fondiario e/o edilizio) ovvero a colui che, in qualità di collaboratore del Quadro direttivo di 3° o 4° livello, coordina presso la capogruppo gli addetti alla segreteria fidi, qualora al servizio vi siano almeno 4 addetti;
d) Quadro direttivo di 1° livello al responsabile della segreteria fidi qualora al settore non sia preposto un Quadro direttivo di 3° o 4° livello; ovvero al coordinatore della Segreteria Fidi in possesso di elevata preparazione professionale, acquisita attraverso specifica e positiva esperienza maturata in 4 anni in tutti i settori del servizio che, oltre a essere in grado di eseguire in autonomia tutte le operazioni del settore, svolga effettivamente funzioni di predisposizione e coordinamento e controllo degli altri addetti al servizio medesimo, rispondendo dell‛operato proprio e dei propri collaboratori, qualora al settore vi siano almeno altri sei addetti.
Art. 9
Specialista Titoli
a) 3^ A. 2° L. a colui che esegua autonomamente in via continuativa e a tempo pieno da almeno 18 mesi tutte le attività previste dall‛ ”Ordinamento Organizzativo” della Rete;
b) 3^ A. 3° L., a colui che inquadrato nella 3^ A. 2° L., abbia acquisito adeguata preparazione professionale attraverso specifica esperienza maturata in 4 anni di svolgimento in via continuativa e a tempo pieno delle mansioni ed esegua autonomamente tutte le attività previste dall‛ ”Ordinamento Organizzativo” della Rete;
c) 3^ A. 4° L., a colui che, inquadrato nella 3^ A. 3° L., avendo acquisito approfondita preparazione professionale attraverso specifica esperienza maturata dopo 4 anni nella mansione, svolga in via continuativa e in piena autonomia tutte le attività previste dall‛ ”Ordinamento Organizzativo” della Rete e provveda alla raccolta degli ordini di prenotazione titoli in emissione, alla raccolta degli ordini dalla clientela, nonché allo sviluppo dei rapporti con la clientela;
d) Quadro direttivo di 1° livello a colui che, in possesso di elevata preparazione professionale, acquisita attraverso specifica e positiva esperienza maturata in 4 anni di servizio effettivamente espletato in tutti i settori del servizio titoli e in grado, quindi, di eseguire in piena autonomia tutte le attività previste dall‛ ”Ordinamento Organizzativo” della Rete incluse quelle di maggiore importanza e complessità, svolga consulenza tecnica, intrattenga anche rapporti con la clientela primaria, collabori fattivamente con il responsabile del comparto in azioni di sviluppo per il conseguimento degli obiettivi sulla base delle direttive aziendali e svolga effettive funzioni di predisposizione, coordinamento e controllo del lavoro degli altri addetti ai titoli, rispondendo dell‛operato proprio e di quello dei collaboratori.
Art. 10
Addetti allo sviluppo
a) 3^ A. 2° L. a colui che sia stabilmente addetto, presso le sedi e le filiali sedi di Area, allo «sviluppo esterno» in via continuativa da almeno 18 mesi, con compiti di effettiva produzione, comportanti iniziativa personale, rispondendo direttamente al Quadro direttivo di 3° o 4° livello preposto al settore;
b) 3^ A. 3° L. dopo 4 anni a colui che, inquadrato nella 3^ A. 2° L., in possesso di adeguata preparazione professionale attraverso specifica esperienza nel settore, svolga in via continuativa e a tempo pieno, presso le sedi e le filiali sedi di Area , attività di «sviluppo esterno», con compiti di effettiva produzione, comportanti iniziativa personale, rispondendo direttamente al Quadro direttivo di 3° o 4° livello preposto al settore;
c) 3^ A. 4° L. dopo 4 anni all'addetto allo sviluppo che, inquadrato nella 3^ A. 3° L., avendo acquisito approfondita preparazione professionale attraverso specifica esperienza, svolga in via continuativa, presso le sedi e le filiali sedi di Area, perseguendo gli obiettivi concordati con il Quadro direttivo di 3° o 4° livello responsabile, attività di sviluppo esterno per l'acquisizione di nuovi rapporti ed
espleti anche attività di consulenza per orientare e soddisfare al meglio le esigenze della clientela.
Art. 11
Responsabile di Agenzia
a) L'addetto preposto al coordinamento, o unico addetto, negli sportelli staccati permanenti presso enti, fiere e mercati, viene inquadrato come 3°A. 2°L.;
b) al Responsabile delle Agenzie il cui organico sia non inferiore a 3 addetti compreso il responsabile viene attribuito il grado di Quadro direttivo di 1° livello;
c) al Responsabile delle Agenzie il cui organico sia non inferiore a 5 addetti compreso il responsabile viene attribuito il grado di Quadro direttivo di 2° livello.
Art. 12
Coordinatore di sportello
a) 3^ A. 4° L., al coordinatore di sportello che coordini almeno 6 operatori unici, in possesso di approfondita preparazione professionale, acquisita attraverso specifica e positiva esperienza maturata in 2 anni in tutti i settori del servizio che, oltre ad essere in grado di eseguire in piena autonomia tutte le operazioni del settore, svolga effettivamente funzioni di predisposizione e coordinamento e controllo degli altri addetti ai servizi medesimi, rispondendo dell‛operato proprio e dei collaboratori;
b) Quadro direttivo di 1° livello, al coordinatore di sportello che coordini almeno 11 operatori unici, in possesso di elevata preparazione professionale, acquisita attraverso specifica e positiva esperienza maturata in 4 anni in tutti i settori del servizio che, oltre ad essere in grado di eseguire in piena autonomia tutte le operazioni del settore, svolga effettivamente funzioni di predisposizione e coordinamento e controllo degli altri addetti ai servizi medesimi, rispondendo dell‛operato proprio e dei collaboratori.
Art. 13
Addetto commerciale
a) 3^ A. 3° L., dopo 4 anni a colui che operando in autonomia svolga le attività pertinenti allo sviluppo e alla gestione dei prodotti del Banco, comprese le attività di tipo creditizio, legate al portafoglio clienti affidatogli;
b) 3^ A. 4° L., dopo 4 anni a colui che inquadrato nella 3^ A. 3° L., operando in autonomia abbia raggiunto un elevato livello di professionalità svolgendo le attività pertinenti allo sviluppo e alla gestione dei prodotti del Banco, comprese le attività di tipo creditizio, legate al portafoglio clienti affidatogli;
c) Quadro direttivo di 1° livello dopo 4 anni a colui che, inquadrato nella 3^ A. 4° L., oltre a ricoprire con elevata autonomia il proprio ruolo, abbia in gestione un portafoglio con clientela primaria e svolga autonomamente operazioni in azionario, avendo acquisito tutte le competenze necessarie e accertate entro 12 mesi dall‛adibizione.
Art. 14
Coadiutore
Nelle Agenzie alle quali è preposto un Quadro direttivo di 3° o 4° livello, questi deve essere coadiuvato da un addetto inquadrato almeno come 3°A. 3°L..
Direzione Generale
Ispettore
Art. 15
a) 3^ A. 2° L. agli addetti in via continuativa ai servizi ispettivi che svolgano mansioni di ispettore da almeno 18 mesi;
b) 3^ A. 3° L. dopo quattro anni a colui che inquadrato nella 3^A. 2°L. abbia acquisito adeguata preparazione professionale attraverso specifica esperienza maturata occupandosi, in via continuativa e a tempo pieno delle mansioni di ispettore;
c) 3^ A. 4° L. a colui che inquadrato nella 3^A. 3°L. abbia acquisito approfondita preparazione professionale attraverso specifica esperienza maturata dopo 4 anni di svolgimento in via continuativa delle mansioni di ispettore;
d) Quadro direttivo di 1° livello all'addetto ai servizi ispettivi in possesso di elevata preparazione professionale, acquisita attraverso specifica e positiva esperienza nel settore maturata in 4 anni di servizio effettivamente espletato nelle mansioni con il grado di 3^A. 4°L., che effettui in autonomia anche visite ispettive alle Agenzie;
e) Quadro direttivo di 2° livello a colui che, in qualità di unico responsabile, in possesso di elevata preparazione professionale, acquisita attraverso specifica e positiva esperienza maturata in 4 anni di servizio effettivamente espletato nella mansione, oltre ad essere in grado di eseguire in piena autonomia tutte le operazioni del settore, svolga effettivamente funzioni di predisposizione, coordinamento e controllo degli altri addetti al servizio medesimo, rispondendo dell‛operato proprio e dei propri collaboratori e coordinando almeno altri 3 ispettori.
Art. 16
Addetto Reclami
a) 3^ A. 3° L. dopo 4 anni a colui che, in possesso di elevata professionalità acquisita attraverso significativa e diversificata esperienza nell'ambito dell'operatività aziendale, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Responsabile, cura in autonomia la gestione e l'istruzione dei reclami della clientela e le pratiche aperte presso l'Ombudsman bancario, al fine delle deliberazioni da parte dei competenti organi del Banco;
b) 3^ A. 4° L. dopo 4 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ A. 3° L., cura in completa autonomia la gestione e l'istruzione dei reclami della clientela e le
pratiche aperte presso l'Ombudsman bancario, al fine delle deliberazioni da parte dei competenti organi del Banco.
Art. 17
Addetto Legale
a) 3^A. 2°L., a colui che , nell‛ambito del servizio contenziosolegale, si occupi in via continuativa da almeno 18 mesi di pratiche di contenzioso e di consulenza legale;
b) 3^ A. 3°L., dopo quattro anni a colui che inquadrato nella 3^ A. 2° L., abbia acquisito adeguata preparazione professionale attraverso specifica esperienza maturata occupandosi, in via continuativa, a tempo pieno e in autonomia, delle pratiche di contenzioso e di consulenza legale;
c) 3^ A. 4° L., a colui che, inquadrato nella 3^ A. 3° L., avendo acquisito approfondita preparazione professionale attraverso specifica esperienza maturata dopo 4 anni di svolgimento in via continuativa delle mansioni, curi le pratiche di contenzioso per le quali siano stati iniziati gli atti, tratti – con i legali esterni e di controparte – anche questioni di diritto sostanziale e procedurale per la determinazione degli atti successivi e la definizione delle pratiche e svolga consulenza anche per il recupero crediti;
d) Quadro direttivo di 1° livello dopo quattro anni all‛addetto al servizio legale che , con un elevato grado di conoscenza delle procedure giudiziarie derivante dal possesso di apposita abilitazione all‛esercizio della professione forense conseguita da almeno sei anni, svolga in via autonoma e continuativa mansioni qualificate, comportanti la trattazione compiuta di pratiche legali particolarmente complesse affidategli in via esclusiva;
e) Quadro direttivo di 2° livello dopo due anni di svolgimento, con la qualifica di Quadro, delle mansioni previste per l'addetto al servizio legale di cui alla precedente lettera d).
Art. 18
Addetto Controllo Crediti
a) 3^ A. 3° L. dopo 4 anni a colui che, avendo acquisito la conoscenza del processo di concessione e gestione crediti attraverso una significativa esperienza, assicuri il monitoraggio delle posizioni di rischio e collabori con il Responsabile nella trattativa con la Filiale che gestisce il rapporto e nell'esame delle proposte transattive;
b) 3^ A. 4° L. dopo 4 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ Area 3° Livello, operando in autonomia nell'ambito degli indirizzi definiti dal Responsabile, assicuri il monitoraggio delle posizioni di rischio, la trattativa con la Filiale che gestisce il rapporto, l'esame delle proposte transattive e la formulazione del relativo parere;
c) Quadro direttivo di 1° livello dopo 4 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ Area 4° Livello, in possesso di elevate competenze professionali acquisite
attraverso specifica e positiva esperienza nel comparto, sia incaricato di coordinare risorse che svolgano attività a contenuto specialistico.
Art. 19
Addetto Precontenzioso
a) 3^ A. 2° L. dopo 18 mesi a colui che conosca le procedure e gli atti a tutela dei crediti ed effettui, operando in autonomia, l'analisi/istruttoria delle posizioni in precontenzioso per le opportune iniziative finalizzate al recupero dei crediti del Banco;
b) 3^ A. 3° L. dopo 4 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ Area 2° Livello, abbia acquisito adeguata preparazione professionale attraverso specifica esperienza e curi in completa autonomia la valutazione specifica delle posizioni in precontenzioso proponendo al Responsabile le azioni finalizzate al ripristino in bonis della posizione;
c) 3^ A. 4° L. dopo 4 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ Area 3° Livello, con un elevato grado di conoscenza derivante da specifica esperienza maturata, svolga, in via autonoma e continuativa, mansioni qualificate comportanti la trattazione compiuta di pratiche particolarmente complesse affidategli in via esclusiva;
d) Quadro direttivo di 1° livello dopo 4 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ Area 4° Livello, in possesso di elevate competenze professionali acquisite attraverso specifica e positiva esperienza nel comparto, sia incaricato di coordinare risorse che svolgano attività a contenuto specialistico.
Art. 20
Addetto Controllo di Gestione
a) 3^ A. 2° L. dopo 4 anni a colui che, attraverso l'utilizzo delle procedure di Controllo di Gestione, elabori, operando in autonomia, le informazioni a livello di Unità operativa (Area, Sede/Filiale, Agenzia) per consentire l'analisi patrimoniale- reddituale dei risultati di gestione;
b) 3^ A. 3° L. dopo 4 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ Area 2° Livello, provveda all'analisi del profilo patrimoniale-reddituale delle Unità operative, collaborando con il Responsabile nell'ipotizzare azioni di intervento;
c) 3^ A. 4° L. dopo 4 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ Area 3° Livello, provveda in completa autonomia all'analisi del profilo patrimoniale-reddituale delle Unità operative e alla proposta di azioni di intervento
d) Quadro direttivo di 1° livello dopo 4 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ Area 4° Livello, in possesso di elevate competenze professionali acquisite attraverso specifica e positiva esperienza nel comparto, oltre a provvedere in completa autonomia all‛analisi del profilo patrimoniale-reddituale delle Unità operative, assicuri la stesura del budget della Rete commerciale e della DG, contribuendo alla fase di negoziazione attraverso l‛utilizzo del modello di budget del Banco e proponendo le azioni di intervento.
Art. 21
Addetto Pianificazione e Budget
a) 3^ A. 2° L. dopo 4 anni a colui che, con un elevato grado di conoscenza delle discipline economiche, operi in autonomia nell'utilizzo delle procedure di gestione del sistema di budget dei costi aziendali e del budget d'Istituto;
b) 3^ A. 3° L. dopo 4 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ Area 2° Livello, collabori con il Responsabile nella predisposizione del budget annuale dei costi, raccogliendo le proposte delle varie funzioni di D.G., producendo reportistica di sintesi e assicurando il monitoraggio sull'andamento del budget durante l'esercizio;
c) 3^ A. 4° L. dopo 4 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ Area 3° Livello, provveda ad assicurare la stesura del budget d'Istituto simulando, nell'ambito dello scenario economico-finanziario predefinito e attraverso l'utilizzo del modello di budget aziendale, lo sviluppo per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Direzione;
d) Quadro direttivo di 1° livello dopo 4 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ Area 4° Livello, in possesso di elevate competenze professionali acquisite attraverso specifica e positiva esperienza nel comparto, provveda in piena autonomia ad assicurare la stesura del budget di Gruppo (sub-holding Banco) simulando, nell'ambito dello scenario economico-finanziario predefinito e attraverso l'utilizzo del modello di budget di Gruppo (sub-holding Banco), lo sviluppo per il raggiungimento degli obiettivi definiti.
Art. 22
Addetto Risk Management
a) 3^ A. 2° L. dopo 4 anni a colui che, con un elevato grado di conoscenza delle discipline economiche o matematico-statistiche, operi in autonomia nell'utilizzo delle procedure applicative necessarie per l'acquisizione delle informazioni utili alla valutazione dei rischi (ad es. ALM, CRM, ecc.)
b) 3^ A. 3° L. dopo 4 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ Area 2° Livello, operando in autonomia, svolga l'analisi delle informazioni raccolte producendo reportistica di sintesi per la Direzione;
c) 3^ A. 4° L. dopo 4 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ Area 3° Livello, supporti il Responsabile nell'individuazione delle soluzioni operative da proporre all'alta Direzione per ridurre/fronteggiare il rischio;
d) Quadro direttivo di 1° livello dopo 4 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ Area 4° Livello, in possesso di elevate competenze professionali acquisite attraverso specifica e positiva esperienza nel comparto, individui in piena autonomia le soluzioni operative, da proporre all'alta Direzione, per ridurre/fronteggiare il rischio di uno specifico comparto (rischi finanziari, di mercato, di credito, operativi).
Art. 23
Addetto Progetti Speciali
a) 3^ A. 2° L. dopo 18 mesi a colui che, avendo acquisito adeguata conoscenza delle normative del settore di riferimento (norme comunitarie, nazionali e regionali), sia in possesso delle metodologie di analisi socioeconomica del territorio ed effettui l'analisi/istruttoria dei progetti imprenditoriali di media complessità;
b) 3^ A. 3° L. dopo 4 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ A. 2° L., in possesso di specifica esperienza professionale maturata nel settore, sia in grado di effettuare, in autonomia, l'analisi/istruttoria dei progetti imprenditoriali più complessi;
c) 3^ A. 4° L. dopo 4 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ A. 3° L., effettui in completa autonomia l'analisi/istruttoria dei progetti di sviluppo di più elevata complessità, collabori con il Responsabile nella elaborazione di soluzioni alle problematiche dei territori e nella gestione delle relazioni con gli Enti istituzionali più importanti (Ministeri e Regione);
d) Quadro direttivo di 1° livello dopo 4 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ A. 4° L., in possesso di elevate competenze relazionali e avendo acquisito specifica e positiva esperienza nel comparto, sia incaricato di gestire direttamente i rapporti con gli Enti istituzionali e proponga soluzioni riguardo alle problematiche dei territori e delle aggregazioni di operatori economici (associazioni di categoria, consorzi, P.M.I., ecc.).
Art. 24 Addetto Finanza d‛Impresa e Crediti Speciali
a) 3^ A. 2° L. dopo 18 mesi a colui che, operando in autonomia, effettui la
riclassificazione e l'analisi di bilancio sotto l'aspetto patrimoniale, finanziario ed economico, commentando le principali voci analizzate;
b) 3^ A. 3° L. dopo 4 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ A. 2° L., integri l'analisi economico-finanziaria con la valutazione dell'operazione/cliente e collabori con il Responsabile nella proposta di concessione;
c) 3^ A. 4° L. dopo 4 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ A. 3° L., operi in autonomia nell'analisi di "business plan" e ne effettui la valutazione;
d) Quadro direttivo di 1° livello dopo 4 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ A. 4° L., in possesso di elevate competenze professionali acquisite attraverso specifica e positiva esperienza nel comparto, sia in grado di supportare i committenti nella valutazione dei diversi strumenti finanziari e operativi funzionali ai programmi di investimento e operi, in piena autonomia, l'analisi e valutazione del "business plan" e della congruità e pertinenza delle spese programmate.
Art. 25
Addetto ai Crediti
a) 3^ A. 3° L., dopo 4 anni a colui che oltre ad effettuare la riclassificazione e l‛analisi del bilancio sotto l‛aspetto patrimoniale, finanziario ed economico, commentando le principali voci analizzate, collabori con il proponente nella valutazione sul merito creditizio e nella predisposizione della proposta di affidamento;
b) 3^ A. 4° L., dopo 4 anni a colui che inquadrato nella 3^ A. 3° L., operando in autonomia effettui l‛analisi economico-finanziaria e la valutazione sul merito creditizio provvedendo alla stesura della proposta di affidamento;
c) Quadro direttivo di 1° livello dopo 4 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ A. 3° L., in possesso di elevata professionalità, provveda in completa autonomia all‛analisi economico-finanziaria – con relativo aggiornamento tempo per tempo dei dati aggregati – alla relativa valutazione sul merito creditizio provvedendo alla proposta di affidamento per le pratiche di maggiore complessità e importanza (pratiche di società appartenenti a gruppi economici con bilanci ordinari e consolidati, pratiche con garanzie incrociate, cooperazione agraria etc.)
Art. 26
Tecnico agrario, estimatore
a) 3^ A. 2° L. dopo 4 anni a colui che, avendo acquisito preparazione professionale attraverso specifica esperienza nel settore, svolga in via continuativa e in autonomia le mansioni affidate;
b) 3^ A. 3° L., dopo 4 anni a colui che, inquadrato nella 3^ A. 2° L., abbia acquisito adeguata preparazione professionale attraverso specifica esperienza maturata con lo svolgimento, in via continuativa , a tempo pieno e in autonomia, di tutte le mansioni affidate; ovvero al tecnico agrario che in qualità di unico responsabile coordina almeno due tecnici addetti al servizio.
c) 3^ A. 4° L. a colui che, inquadrato nella 3^ A. 3° L., abbia acquisito approfondita preparazione professionale attraverso specifica esperienza maturata in 4 anni di svolgimento in via continuativa e in autonomia delle mansioni affidate; ovvero al tecnico agrario che in qualità di unico responsabile coordina almeno tre tecnici addetti al servizio.
d) Quadro direttivo di 1° livello al tecnico agrario che, oltre ad avere elevata preparazione professionale acquisita attraverso specifica e positiva esperienza maturata in quattro anni di servizio effettivamente espletato nella mansione, sia in possesso di una conoscenza completa anche del credito agrario–miglioramento ed in grado quindi, di istruire compiutamente in piena autonomia, fino a proposta conclusiva, tutte le diverse forme di mutuo agrario compresi quelli di maggiore importanza e complessita‛, intrattenga rapporti anche con la clientela primaria e collabori fattivamente con il responsabile del settore in azioni di sviluppo per il conseguimento degli obiettivi sulla base delle direttive aziendali.
Art. 27
Addetto Private Banking
a) 3^ A. 3° L. dopo 2 anni a colui che, con un elevato grado di conoscenza dei mercati mobiliari e con una significativa esperienza di gestione di clientela di "alto standing", garantisca lo sviluppo dinamico del portafoglio clienti assegnato, assicurando lo svolgimento di tutte le attività inerenti la promozione, lo sviluppo e la gestione della relazione con la clientela "Private" in ordine alla copertura di qualunque esigenza, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Responsabile;
b) 3^ A. 4° L. dopo 2 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ A. 3^L., sulla base delle analisi dei mercati mobiliari messe a disposizione dall'Azienda, garantisca lo sviluppo dinamico del portafoglio clienti "Private" assegnato in ordine alla copertura di qualunque esigenza, pianificando, coordinando e monitorando le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
c) Quadro direttivo di 1° livello dopo 2 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ A. 4° L., in possesso di elevate competenze relazionali e con una visione integrata del sistema Azienda, avendo acquisito specifica e positiva esperienza nel comparto, ricopra con elevata autonomia il proprio ruolo, garantendo lo sviluppo dinamico del portafoglio clienti "Private" e fornendo consulenza per qualunque esigenza d'ordine finanziario, anche attraverso il continuo aggiornamento sulla normativa di riferimento.
Art. 28
Gestore Prodotto
a) 3^ A. 2° L. dopo 3 anni a colui che, con elevato grado di conoscenza dell'area di prodotti/servizi di competenza e della normativa di riferimento, operi in autonomia nell'ambito degli indirizzi definiti dal Responsabile per definirne le caratteristiche tecniche e le politiche di prezzo nei riguardi della clientela Imprese/Privati- Pubblica Amministrazione;
b) 3^ A. 3° L. dopo 3 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ A. 2^ L. con elevato grado di conoscenza dell'area di prodotti/servizi di competenza e della normativa di riferimento, operi in autonomia per definirne le caratteristiche tecniche e le politiche di prezzo nei riguardi della clientela Imprese/Privati-Pubblica Amministrazione;
c) 3^ A. 4° L. dopo 3 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ A. 3^ L., con elevato grado di conoscenza dell'area di prodotti/servizi di competenza e della normativa di riferimento, operi in autonomia e in stretta collaborazione con il Responsabile;
d) Quadro direttivo di 1° livello dopo 4 anni a colui che, inquadrato almeno nella 3^ A. 4° L., in possesso di elevate competenze professionali acquisite attraverso specifica e positiva esperienza nel comparto, sia incaricato di coordinare risorse che svolgano attività a contenuto specialistico.
Art. 29
Addetto Servizio Tecnico e Immobili
a) 3^ A. 1° L. a colui che svolga compiti di disegnatore particolarista o comunque che collabori alla progettazione di particolari architettonici e/o impiantistici con apporto e sviluppo di idee proprie che richiedano applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione;
b) 3^ A. 2° L. dopo 4 anni di esperienza in via continuativa nel settore, a colui che
– con compiti di “progettista” collabori nella progettazione architettonica e/o impiantistica e/o particolaristica con apporto di idee proprie e sviluppo autonomo di temi particolari, ovvero
– collabori, con mansioni particolarmente qualificate apportando contributi personali, con i Quadri Direttivi di 3° o 4° Livello nelle trattative di acquisto, di vendita e di affitto e tratti autonomamente con i condomini ed i terzi, ovvero
– con compiti di “tecnico impiantista” collabori con i Quadri Direttivi di 3° o 4° Livello nella progettazione di impianti elettrotecnologici, termici, di condizionamento e sicurezza e nella direzione dei relativi lavori, apportando contributi personali anche trattando autonomamente con le imprese e le ditte fornitrici, ovvero
– con compiti di “geometra” collabori con i Quadri Direttivi di 3° o 4° Livello nella direzione dei lavori, nella conduzione di cantieri, nella stesura dei capitolati d‛appalto, nell‛esame delle offerte, nella contabilità dei lavori e stati d‛avanzamento apportando contributi personali, anche trattando autonomamente con le imprese e le ditte fornitrici;
c) 3^ A. 3° L. dopo 4 anni a colui che inquadrato nella 3^ A. 2° L., abbia acquisito adeguata preparazione professionale attraverso specifica esperienza maturata con lo svolgimento, in via continuativa e a tempo pieno,
– dei compiti di “progettista”, collaborando alla progettazione architettonica e/o impiantistica e/o particolaristica con apporto di idee proprie e sviluppo autonomo di temi particolari, ovvero
– collaborando con i Quadri Direttivi di 3° o 4° Livello, con mansioni particolarmente qualificate, apportando contributi personali, nelle trattative di acquisto, di vendita e di affitto e tratti autonomamente con i condomini ed i terzi, ovvero
– dei compiti di “tecnico impiantista” collaborando con i Quadri Direttivi di 3° o 4° Livello nella progettazione di impianti elettrotecnologici, termici, di condizionamento e sicurezza e nella direzione dei relativi lavori, apportando contributi personali anche trattando autonomamente con le imprese e le ditte fornitrici, ovvero
– dei compiti di “geometra” collaborando con i Quadri Direttivi di 3° o 4° Livello nella conduzione di cantieri, nella stesura dei capitolati d‛appalto, nell‛esame delle offerte, nella contabilità dei lavori e stati d‛avanzamento apportando contributi personali, anche trattando autonomamente con le imprese e le ditte fornitrici;
d) 3^ A. 4° L., dopo 4 anni a colui che, inquadrato nella 3^ A. 3° L., abbia acquisito approfondita preparazione professionale attraverso specifica esperienza maturata con lo svolgimento, in via continuativa, delle mansioni di seguito riportate:
– dei compiti di “geometra” collaborando con i Quadri Direttivi di 3° o 4° Livello nella conduzione di cantieri, nella stesura dei capitolati d‛appalto, nell‛esame delle offerte, nella contabilità dei lavori e stati d‛avanzamento apportando contributi personali, anche trattando autonomamente con le imprese e le ditte fornitrici, ovvero
– oltre a collaborare direttamente con un Quadro direttivo di 3° o 4° Livello nella progettazione degli impianti, sia anche incaricato di coordinare – e vi provveda effettivamente – il lavoro degli addetti al settore manutenzione rispondendo dell‛operato proprio e dei collaboratori;
e) Quadro direttivo di 1° livello a colui che, in possesso di elevata preparazione professionale, acquisita attraverso specifica e positiva esperienza maturata in 4 anni in tutti i settori dei sottoindicati servizi, oltre ad essere in grado di eseguire in piena autonomia tutte le operazioni del settore, svolga effettivamente funzioni di predisposizione, coordinamento e controllo degli altri addetti, rispondendo dell‛operato proprio e di quello dei collaboratori,
– in qualità di diretto collaboratore del responsabile della gestione tecnico- amministrativa del patrimonio immobiliare dell‛area di pertinenza, svolga le funzioni di cui in premessa, rispondendo alla Direzione dell‛operato proprio e di quello dei collaboratori ovvero
– in qualità di responsabile provveda al coordinamento degli altri addetti al settore telefonia, qualora al settore medesimo non sia preposto un Quadro direttivo di 3° o 4° Livello, ovvero
– in qualità di responsabile provveda al coordinamento degli altri addetti al settore elettrico, qualora al settore medesimo non sia preposto un Quadro direttivo di 3° o 4° livello.
Art. 30
Programmatore di programmi applicativi presso il Servizio Organizzazione
a) 3^A 2°L., al programmatore di programmi applicativi che, dopo 4 anni di adibizione alla mansione in via prevalente e continuativa, sulla base di dettagliate specifiche di programma, è in grado di provvedere alla realizzazione o alla manutenzione di programmi di media complessità,;
b) 3^a 3° L., dopo quattro anni a colui che, inquadrato nella 3^a 2°L., avendo acquisito adeguata preparazione professionale attraverso specifica esperienza, svolga compiti da:
– Programmatore «esperto» di programmi applicativi, in grado di provvedere, sulla base di adeguata analisi di procedura, alla realizzazione o alla manutenzione di programmi complessi; ovvero
– Programmatore di programmi applicativi in grado di provvedere, sulla base di adeguata analisi funzionale, alla stesura dell'analisi tecnica di procedure applicative di media complessità;
c) 3^a 4° L., dopo quattro anni a colui che, inquadrato nella 3^a 3°L., avendo acquisito adeguata preparazione professionale attraverso specifica esperienza, svolga compiti da:
– Programmatore «esperto» di programmi applicativi, in grado di provvedere, sulla base di adeguata analisi di procedura, alla realizzazione o alla manutenzione di programmi complessi; ovvero
– Programmatore di programmi applicativi in grado di provvedere, sulla base di adeguata analisi funzionale, alla stesura dell'analisi tecnica di procedure applicative di media complessità.
Art. 31
Programmatore di software di base presso il Servizio Organizzazione
a) 3^A. 2°L. al programmatore di software di base che, dopo 4 anni di adibizione alla mansione in via prevalente e continuativa, sia in grado di provvedere alla realizzazione o alla manutenzione di programmi di software di base di media complessità;
b) 3^A. 3°L. dopo quattro anni al programmatore “esperto” di software di base che, inquadrato nella 3^A. 2°L., avendo acquisito adeguata preparazione professionale attraverso specifica esperienza, sia in grado di provvedere, sulla base di adeguate specifiche, alla realizzazione o alla manutenzione di singoli programmi complessi o procedure di software di base;
c) 3^A. 4° L. dopo quattro anni a colui che, inquadrato nella 3^A. 3°L., avendo acquisito adeguata preparazione professionale attraverso specifica esperienza, svolga compiti da programmatore “esperto” di software di base e sia in grado di provvedere, sulla base di adeguate specifiche, alla realizzazione o alla manutenzione di singoli programmi complessi o procedure di software di base.
Art. 32 Coordinatori presso il Servizio Organizzazione
a) 3^A. 3°L. dopo 4 anni al responsabile del servizio di controllo e sviluppo delle fasi
elaborative di almeno una delle procedure complesse o almeno tre delle procedure semplici di utilizzo dell'Azienda che, inquadrato nella 3^A. 2°L., avendo acquisito adeguata preparazione professionale attraverso specifica esperienza, curi e provveda autonomamente a coordinare tutte le operazioni inerenti quelle procedure, effettuando mansioni di interfaccia con gli utenti (filiali, servizi, procedure);
b) 3^A. 3°L. dopo 4 anni al programmatore che, inquadrato nella 3^A. 2°L., avendo acquisito adeguata preparazione professionale attraverso specifica esperienza,
provveda al coordinamento per la realizzazione e/o la manutenzione e/o la gestione di una procedura;
c) Quadro direttivo di 1° livello a colui che, in possesso di elevata preparazione professionale, acquisita attraverso specifica e positiva esperienza maturata in 4 anni di servizio effettivamente espletato nella mansione:
– abbia realizzato e/o applicato in piena autonomia le specifiche tecnico funzionali di procedure complesse e abbia portato a termine, entro i tempi stabiliti dall‛Azienda, progetti di almeno due anni uomo svolgendo effettive funzioni di coordinamento e controllo delle risorse tecniche ed umane destinate ai progetti medesimi;
– svolga, in qualità di responsabile tecnico degli addetti alla manutenzione delle procedure, effettive funzioni di coordinamento rispondendo dell‛operato proprio e di quello dei collaboratori;
d) Quadro direttivo di 2° livello a colui che, in possesso di elevata preparazione professionale, acquisita attraverso specifica e positiva esperienza maturata in 4 anni, oltre ad essere in grado di eseguire in piena autonomia tutte le operazioni del settore, svolga effettivamente funzioni di predisposizione, coordinamento e controllo degli altri addetti ai servizi medesimi rispondendo dell‛operato proprio e di quello dei collaboratori e abbia realizzato e/o applicato in piena autonomia le specifiche tecnico funzionali di procedure complesse e abbia portato a termine, entro i tempi stabiliti dall‛Azienda, progetti di almeno tre anni uomo svolgendo effettive funzioni di coordinamento e controllo delle risorse tecniche ed umane destinate ai progetti medesimi.
Art. 33 Operatore del Reparto Operazioni presso il CED
a) 3^ A. 2° L. , dopo 4 anni di espletamento delle mansioni in via prevalente e
continuativa, a colui che,:
– in possesso di conoscenze di base sul sistema operativo e sui comandi di controllo, sia addetto alle consoles dei sistemi centrali e provveda anche, ove necessario, alla gestione operativa delle unità periferiche;
– in possesso di conoscenze di base sul sistema operativo e sui comandi di controllo, sia addetto alle consoles dei sistemi centrali dedicate al controllo delle comunicazioni;
b) 3^ A. 3° L. dopo 4 anni a colui che inquadrato nella 3^ A. 2° L., avendo acquisito adeguata preparazione professionale attraverso specifica esperienza
– in possesso di conoscenze di base sul sistema operativo e sui comandi di controllo, sia addetto alle consoles dei sistemi centrali e provveda anche, ove necessario, alla gestione operativa delle unità periferiche;
– in possesso di conoscenze di base sul sistema operativo e sui comandi di controllo, sia addetto alle consoles dei sistemi centrali dedicate al controllo delle comunicazioni.
Art. 34
Tecnico dell‛Ufficio Amministrazione e Sicurezza presso il CED
a) 3^ A. 2° L. , dopo 4 anni di espletamento delle mansioni in via prevalente e continuativa, a colui che in possesso di conoscenze di base sul sistema operativo, sul sistema interattivo di accesso, sul linguaggio dei comandi di lancio delle elaborazioni e sugli standard interni di esercizio, sia in grado di utilizzare correttamente, sulla base di dettagliate specifiche, almeno un prodotto software relativo a sicurezza, controllo delle prestazioni, accounting;
b) 3^ A. 3° L. dopo 4 anni a colui che, inquadrato nella 3^ A. 2° L., abbia acquisito adeguata preparazione professionale attraverso specifica esperienza e sia in grado di gestire in piena autonomia, sulla base di specifiche funzionali di massima, le problematiche relative all‛utilizzo di almeno uno dei prodotti software per la sicurezza, il controllo delle prestazioni, l‛accounting;
c) 3^ A. 4° L. dopo 4 anni a colui che, inquadrato nella 3^ A. 3° L., sia in grado di gestire in piena autonomia, sulla base di specifiche funzionali di massima, le problematiche relative all‛utilizzo di almeno uno dei prodotti software per la sicurezza, il controllo delle prestazioni, l‛accounting.
Art. 35
Tecnico del Reparto Supporto Operativo presso il CED
a) 3^ A. 2° L. , dopo 4 anni di espletamento delle mansioni in via prevalente e continuativa, a colui che in possesso di conoscenze di base sul sistema operativo, sul sistema interattivo di accesso, sul linguaggio dei comandi di lancio delle elaborazioni e sugli standard interni di esercizio, sia in grado di utilizzare correttamente, sulla base di dettagliate specifiche, almeno un prodotto software relativo a gestione degli spazi su disco, gestione della nastroteca, schedulazione dei lavori, gestione delle stampe, accettazione dei lavori;
b) 3^ A. 3° L. dopo 4 anni a colui che, inquadrato nella 3^ A. 2° L., abbia acquisito adeguata preparazione professionale attraverso specifica esperienza e sia in grado di effettuare correttamente e in piena autonomia sia la messa in produzione di procedure applicative, in conformità agli standard di esercizio e sulla base della documentazione fornita dallo sviluppo, sia la gestione, sulla base di specifiche funzionali di massima, di almeno uno dei prodotti software relativi a: gestione degli spazi su disco, gestione della nastroteca, schedulazione dei lavori, gestione delle stampe, accettazione dei lavori;
c) 3^ A. 4° L. dopo 4 anni a colui che, inquadrato nella 3^ A. 3° L., sia in grado di effettuare correttamente e in piena autonomia sia la messa in produzione di procedure applicative, in conformità agli standard di esercizio e sulla base della documentazione fornita dallo sviluppo, sia la gestione, sulla base di specifiche funzionali di massima, di almeno uno dei prodotti software relativi a: gestione degli spazi su disco, gestione della nastroteca, schedulazione dei lavori, gestione delle stampe, accettazione dei lavori.
Art. 36
Sistemista presso il CED
a) 3^ A. 2° L. , dopo 4 anni di espletamento delle mansioni in via prevalente e continuativa, a colui che in possesso di conoscenze di base sul sistema operativo, sul sistema interattivo di accesso, sul linguaggio dei comandi di lancio delle elaborazioni e sugli standard interni di esercizio, sia in grado di installare, sulla base di dettagliate specifiche, i prodotti software relativi a uno dei seguenti settori: sistemi di base centrali e/o periferici, sistemi di comunicazione, sistemi di banche dati;
b) 3^ A. 3° L. dopo 4 anni a colui che inquadrato nella 3^ A. 2° L., abbia acquisito adeguata preparazione professionale attraverso specifica esperienza e sia in grado di eseguire in piena autonomia, sulla base di specifiche funzionali di massima, attività di installazione e manutenzione dei prodotti software di almeno uno dei seguenti settori: sistemi di base centrali e/o periferici, sistemi di comunicazione, sistemi di banche dati;
c) 3^ A. 4° L. dopo 4 anni a colui che, inquadrato nella 3^ A. 3° L., sia in grado di eseguire in piena autonomia, sulla base di specifiche funzionali di massima, attività di installazione e manutenzione dei prodotti software di almeno uno dei seguenti settori: sistemi di base centrali e/o periferici, sistemi di comunicazione, sistemi di banche dati;
d) Quadro direttivo di 1° livello a colui che, inquadrato nella 3^A.4° L., nell‛ambito del proprio settore di attività partecipi da almeno 24 mesi all‛analisi per la progettazione della configurazione fisica ed operativa dei mezzi di elaborazione dati centrali e/o periferici, nonché del loro dimensionamento e controllo ed abbia, altresì, realizzato, in piena autonomia entro i termini fissati dall‛Azienda, progetti di almeno 1 anno uomo, svolgendo effettive funzioni di coordinamento e controllo delle risorse tecniche ed umane destinate ai progetti medesimi;
e) Quadro direttivo di 2° livello dopo 2 anni a colui che, inquadrato come Quadro direttivo di 1° livello, nell‛ambito del proprio settore di attività, partecipi all‛analisi per la progettazione della configurazione fisica ed operativa dei mezzi di elaborazione dati centrali e/o periferici, nonché del loro dimensionamento e controllo ed abbia, altresì, realizzato, in piena autonomia entro i termini fissati dall‛Azienda, progetti di almeno 1 anno uomo, svolgendo effettive funzioni di coordinamento e controllo delle risorse tecniche ed umane destinate ai progetti medesimi.
Art. 37 Addetto al Reparto Assistenza Utenti presso il CED
a) 3^ A. 2° L. , dopo 4 anni di espletamento delle mansioni in via prevalente e
continuativa, a colui che, in collegamento telefonico con gli utenti dei sistemi di elaborazione dati, svolga funzioni di interfaccia provvedendo all‛individuazione
delle cause degli inconvenienti segnalati, alla loro soluzione o allo smistamento ad altri settori competenti;
b) 3^ A. 3° L. dopo 4 anni a colui che inquadrato nella 3^ A. 2° L., abbia acquisito adeguata preparazione professionale attraverso specifica esperienza e, in collegamento telefonico con gli utenti dei sistemi di elaborazione dati, svolga funzioni di interfaccia provvedendo all‛individuazione delle cause degli inconvenienti segnalati, alla loro soluzione o allo smistamento ad altri settori competenti.
Art. 38 Responsabile Reparto Assistenza Utenti presso il CED
Quadro direttivo di 1° livello a colui che in possesso di elevata preparazione
professionale acquisita attraverso specifica e positiva esperienza maturata in 4 anni nel settore ed in grado, quindi, di provvedere in piena autonomia al coordinamento delle attività inerenti la specifica mansione, rispondendo dell‛operato proprio e di quello dei collaboratori, coordini le attività di assistenza all‛automazione delle Unità produttive(supporto agli utenti per quanto riguarda hardware e software di automazione) e sia esperto della gestione dei vari sistemi di elaborazione locale e delle procedure su di essi installati.
Art. 39 Responsabile Reparto Supporto Operativo presso il CED
Quadro direttivo di 2° livello a colui che, in possesso di elevata preparazione
professionale, acquisita attraverso specifica e positiva esperienza maturata in 4 anni che, oltre ad essere in grado di eseguire in piena autonomia tutte le operazioni del settore, svolga effettivamente funzioni di predisposizione, coordinamento e controllo degli altri addetti ai servizi medesimi rispondendo dell‛operato proprio e di quello dei collaboratori e sia esperto di prodotti software per l‛assistenza alla gestione e/o software per la sicurezza, coordinatore delle attività di accettazione in produzione delle procedure applicative e supporto operativo alla gestione delle elaborazioni, qualora al settore non sia preposto un Quadro direttivo di 3° o 4° livello.
Art. 40 Capi-turno del Reparto Operazioni presso il CED
3^ A. 4° L. al capo-turno esperto della conduzione dei sistemi operativi in uso e
dell‛utilizzo dei relativi prodotti software di supporto alla gestione.
Art. 41 Coordinatore dei tre turni di lavoro Reparto Operazioni
Viene attribuita, indipendentemente dalla presenza di un Quadro direttivo di 3° o 4°
Livello preposto al settore, la qualifica di Quadro direttivo di 1° livello al coordinatore dei 3 turni di lavoro nel Reparto Operazioni, che svolga effettivamente funzioni di
predisposizione, coordinamento e controllo degli altri addetti ai turni rispondendo dell'operato proprio e di quello dei collaboratori.
Art. 42
Servizi accentrati
Quadro direttivo di 1° Livello, al coordinatore del settore portafoglio che, in possesso di elevata preparazione professionale, acquisita attraverso specifica e positiva esperienza maturata in 4 anni, oltre ad essere in grado di eseguire in piena autonomia tutte le operazioni del settore, svolga effettivamente funzioni di predisposizione, coordinamento e controllo degli altri addetti, rispondendo dell‛operato proprio e di quello dei collaboratori, qualora al settore medesimo siano addetti almeno altri 20 impiegati.
Ruoli presenti in Direzione Generale e Rete Commerciale
Art. 43
Addetto servizio sicurezza
3^a 4°L. a colui che, presso la Direzione Generale e le Sedi, inquadrato nella 3^ A. 3° L., avendo acquisito approfondita preparazione professionale attraverso specifica esperienza maturata dopo 4 anni di svolgimento in via continuativa delle mansioni, venga stabilmente incaricato di coadiuvare, in via autonoma, con mansioni qualificate di particolare responsabilità, il Quadro Direttivo di 3° o 4° Livello addetto alla sicurezza e a questi risponda direttamente del proprio lavoro.
Art. 44
Ruoli di coordinamento
A colui che, nell'ambito degli Uffici o Servizi o gruppi omogenei, indipendentemente dalla presenza di uno o più Quadri direttivi di 3° o 4° livello, predispone o dirige o coordina o controlla il lavoro di almeno:
2 addetti è riconosciuto l‛inquadramento a 3°A. 2°L.;
- 3 addetti è riconosciuto l‛inquadramento a 3°A. 3°L.;
- 5 addetti è riconosciuto l‛inquadramento a 3°A. 4°L.. Nei casi predetti:
colui che è inquadrato nella a 3°A. 4°L. è coadiuvato da un lavoratore inquadrato come 3°A. 3°L. e inoltre da un lavoratore inquadrato come 3°A. 2°L. se gli elementi sono almeno sei;
colui che è inquadrato nella a 3°A. 3°L. è coadiuvato da un lavoratore inquadrato come 3°A. 2°L..
Nei casi in cui il numero degli addetti che contribuisce a determinare l'attribuzione dell‛inquadramento nella a 3°A. 4°L. sia superiore al suindicato minimo di 6 elementi, per ogni ulteriore gruppo di 5 addetti viene nominato un 3°A. 2°L. con compiti di coordinamento o di controllo del lavoro del gruppo stesso.
Art. 45
Inquadramento nella 3^A . 1°L.
Appartengono alla 3^A. 1°L. coloro di cui all‛art. 78 del vigente C.C.N.L., gli addetti in via prevalente e continuativa:
– al servizio portafoglio con compiti di contabilizzazione e quadratura, esclusi i casi di semplice smistamento;
– al servizio spedizione e archivio o economato della D.G. e delle sedi ed economato spedizione e archivio delle Filiali, in qualità di preposto o unico responsabile;
– alla tenuta dei libri contabili riguardanti il servizio valori bollati;
– all'apertura corriere con compiti di smistamento e controllo corrispondenza e valori;
– alla digitazione in quanto interpretino, operando le necessarie scelte, i dati da trasferire nei supporti magnetici;
– al servizio informazioni con compiti di richieste, aggiornamenti, valutazioni ed evasioni;
– alla videoscrittura che, oltre a lavori di dattilografia svolgano anche, da 4 anni, le seguenti funzioni complesse consentite dal sistema: ordinamento dati e pacchetto matematico e memorizzazione sequenze di funzioni.
Art. 46 Inquadramento nella 2^A. 3°L. (art. 8)
a) Nel CED e nei Servizi Accentrati, sono inquadrati nella 2^A. 3^L., oltre a coloro di
cui all‛ art. 77 del vigente C.C.N.L., i lavoratori che abbiano acquisito, inquadrati nella 2^A. 1°L., una esperienza in una delle sottoindicate mansioni non inferiore a 5 anni:
– l'addetto alla fotoriproduzione effetti che provvede al raggruppamento dei titoli per medesima destinazione;
– l'addetto al taglio, imbustazione elettronica e spedizione degli estratti conto e degli assegni circolari;
– l'addetto, nella sala elaborazione dati, a mansioni inerenti l' attrezzaggio, manutenzione e pulizia delle unità periferiche, recupero e smistamento dell'output cartaceo per procedure e utenti e approvvigionamento della modulistica;
b) presso le Sedi provinciali, sono inoltre inquadrati nella 2°A. 3°L. gli incaricati in via continuativa e prevalente di mansioni di esibitore per prelevamenti e versamenti
presso la Banca d'Italia e gli uffici XX.XX. in quanto verificano e rispondono della consistenza materiale dei prelevamenti;
c) presso la Direzione Generale e le Sedi per gli addetti della 2°A. 1°L. in possesso di almeno 5 anni di anzianità nella categoria, che svolgano mansioni di cui all'art. 77 del CCNL relativamente al 3° Livello retributivo senza che vi sia la prevalenza e la continuità necessarie per ottenere il superiore inquadramento, l'Azienda provvederà ad assegnare ad un lavoratore i compiti qualificati al fine di realizzare l'adibizione prevalente che dia diritto all'inquadramento nella 2°A. 3°L..
Le parti confermano che l'eventuale inquadramento dei suddetti lavoratori di cui alle lett. a), b) e c) tra gli addetti alla 2°A. 3°L. non preclude l'utilizzazione dei medesimi anche nelle mansioni della categoria di provenienza.
Le parti confermano, inoltre, che, ai fini dell'attribuzione di un grado al personale impiegatizio, dal computo del personale interessato vanno esclusi gli addetti alla 2°A. 3°L. di cui alle precedenti lett. a), b) e c).
Art. 47
Inquadramento nella 2°A. 2°L.
Al lavoratore addetto a mansioni di capo garage e capo autista, quando coordini il movimento di almeno 6 automezzi e le prestazioni di almeno 4 autisti (tali mansioni non devono precludere l'utilizzo nella guida di automezzi), viene riconosciuto l‛inquadramento nella 2°A. 2°L..
Nelle Unità produttive che abbiano almeno 4 lavoratori inquadrati nella 2^A 1^L e nella 1^ Area. deve essere nominato un lavoratore con inquadramento nella 2°A. 2°L. con compiti di coordinamento, sorveglianza e organizzazione del lavoro.
L‛inquadramento deve essere conferito secondo il criterio della maggiore anzianità nella qualifica.
DICHIARAZIONE A VERBALE
L'Azienda si impegna a mettere il lavoratore inquadrato nella 3^A. 2°L. in condizioni di svolgere i compiti propri dell‛inquadramento.
Art.48
Assegno integrativo di grado
Il requisito per l‛erogazione dell‛assegno integrativo di grado è costituito dal conseguimento di un giudizio professionale di sintesi non negativo.
Note generali
1. L'Azienda darà comunicazione scritta al dipendente interessato della posizione ricoperta e dell‛incarico affidatogli (D.P.21).
2. L‛Azienda riconoscerà l‛inquadramento di 3^ Area al 3° e 4° livello anche quando siano stati effettivamente espletati per il periodo complessivo previsto di 4 anni, seppure in tempi diversi, due o più ruoli di cui al presente contratto aziendale per i quali siano previsti tali inquadramenti.
Quanto precede viene convenuto ferma restando la facoltà dell‛Azienda di destinare, in qualsiasi momento, durante il periodo, il dipendente ad altri ruoli che non diano titolo al riconoscimento dell‛inquadramento superiore previsto.
Cap. 2 Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell‛ambiente di lavoro
Art. 49
Per la disciplina della materia si richiamano le norme del D. Lgs. 19/9/94 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.
In relazione a quanto previsto dall‛art. 9 della legge 20/5/70 n. 300 le Rappresentanze Sindacali Aziendali dei lavoratori firmatarie del contratto hanno facoltà di promuovere, unitariamente, sopralluoghi presso l‛Unità produttiva di appartenenza, con la partecipazione di tecnici qualificati di loro fiducia per rilevazioni sulle condizioni igienico-sanitarie negli ambienti di lavoro e controlli sull‛applicazione delle norme di legge in materia di prevenzione antinfortunistica e di malattie professionali.
Alle Direzioni locali saranno preventivamente comunicati i nomi degli anzidetti tecnici qualificati incaricati dei sopralluoghi medesimi.
I tecnici in questione possono intrattenere, durante il normale orario di lavoro non di sportello, singolarmente o in assemblee, i lavoratori interessati all‛indagine di medicina preventiva.
Tutti gli oneri derivanti dalla presente normativa sono a carico dell‛Azienda e cioè:
– permessi necessari ai lavoratori per visite specialistiche ed assemblee;
– costi per le visite specialistiche;
– messa a disposizione di adeguati locali;
– modifica e bonifiche degli ambienti per rimuovere le cause di nocività
DICHIARAZIONE DELL‛AZIENDA
L‛Azienda dichiara che non mancherà di adottare adeguate cautele per tutelare le condizioni igienico-sanitarie nell‛ambiente di lavoro e di esaminare eventuali indicazioni che dovessero essere formulate dall‛organo di coordinamento delle R.S.A..
A richiesta delle Segreterie degli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, facenti capo alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presene contratto, l‛Azienda darà luogo con periodicità annuale ad
incontri al fine di esaminare questioni di natura ambientale ed ergonomica aventi carattere di interesse generale.
Nel corso di tali incontri le Segreteria degli Organi di coordinamento potranno esprimere proprie valutazioni, eventualmente suffragate dal parere di tecnici qualificati di propria fiducia, su impianti ed apparecchiature installati in singole Unità operative, che, per loro natura e collocazione o per l‛intensità del rumore e/o dell‛illuminazione prodotta, siano suscettibili di incidere sulla salute dei lavoratori, prospettando ipotesi di soluzioni e/o accorgimenti adeguati rispetto ai problemi riscontrati.
Art. 50
Salvo la più favorevole disciplina che venisse introdotta in materia da disposizioni di legge o di contratto collettivo, il lavoratore addetto in via esclusiva ai videoterminali, dopo due ore di utilizzo continuativo al videoterminale, ha diritto a un‛interruzione di un quarto d‛ora con destinazione ad altri compiti del servizio.
In caso di accertata inidoneità dei lavoratori all‛adibizione ai videoterminali, l‛Azienda adotterà gli opportuni provvedimenti cercando di avvicendare gli interessati in altre mansioni.
L‛Azienda eviterà di adibire ai videoterminali le lavoratrici in stato di gravidanza.
Art. 51 Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
In materia di garanzie volte alla sicurezza del lavoro, le parti fanno riferimento al
protocollo riservato sottoscritto in data 22 aprile 1983.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La responsabilità del servizio di sicurezza (intesa come “security”) deve essere comunque attribuita – nel quadro di compatibilità dell‛evoluzione organizzativa e normativa della materia - nelle Sedi ad un quadro direttivo di 3° o 4° livello, nelle Filiali ad un quadro direttivo di 3° o 4° livello o ad un appartenente alla 3^ Area 4° livello e nelle Agenzie al Responsabile.
L‛Azienda dichiara infine:
che per i lavoratori colpiti direttamente o indirettamente durante il servizio ed a causa dello stesso dall‛attività criminosa di terzi, provvederà, a richiesta, a sottoporre a proprie spese gli interessati a visite mediche specializzate nonché al loro avvicendamento immediato in altri uffici;
che per i lavoratori che abbiano subito perduranti danni sul piano fisico o psichico – documentati attraverso idonea certificazione medica - accoglierà eventuali richieste di trasferimento ad altra dipendenza compatibilmente con le esigenze aziendali.
Cap. 3 Divise al personale appartenente alla 1 e 2^ Area Professionale (ex Ausiliari, Commessi e Operai)
Art.52
Al personale appartenente alla 2^ Area Professionale, 1° e 2° Livello Retributivo vengono assegnati i seguenti oggetti di vestiario:
– ogni anno due divise invernali con gilet;
– ogni anno una divisa estiva;
– ogni anno due paia di scarpe;
– ogni anno 3 cravatte, 4 camicie (2 invernali e due estive), 2 camici per gli addetti a particolari servizi;
ogni 3 anni un cappotto o un cappotto impermeabile.
L‛Azienda si impegna a garantire la consegna delle divise invernali entro il mese di settembre e di quelle estive entro il mese di maggio ed assegnare, altresì, agli Ex ausiliari adeguati indumenti di lavoro.
Cap. 4 Premio aziendale
Art. 53
A partire dal 1998 il Premio Aziendale si compone di tre quote: Produttività, Redditività ed Obiettivi concordati.
Gli indicatori che misurano la produttività sono:
INDICATORE A1: raccolta diretta e indiretta da clientela + impieghi a clientela
numero dipendenti
INDICATORE A2: ricavi da servizi
numero dipendenti
L‛indicatore di redditività è:
INDICATORE B: utile netto
numero dipendenti L‛indicatore obiettivi concordati è:
INDICATORE C: obiettivo aziendale concordato tra le parti entro il mese di novembre dell‛anno precedente a quello di riferimento.
DEFINIZIONI E NOTE
▪ Raccolta da clientela: voci 20 e 30 dello Stato Patrimoniale passivo.
▪ Raccolta indiretta da clientela: come indicata nella tabella dei mezzi di provvista riportata nell‛omonimo capitolo della relazione sulla gestione contenuta nel bilancio.
▪ Impieghi a clientela: voce 40 dello Stato Patrimoniale attivo.
▪ Ricavi da servizi: voce 40 del Conto Economico.
▪ Utile Netto: voce 230 del Conto Economico
▪ Numero dipendenti: organico complessivo del Banco di Sardegna S.p.A.
Per i dati relativi a grandezze riferite a posizionamenti di fine anno viene utilizzata la semisomma dei valori registrati al 31.12 dell‛anno considerato e al 31.12 dell‛anno precedente al netto dell‛inflazione dell‛esercizio di riferimento.
Per i dati relativi a flussi di periodo viene utilizzato il valore registrato nell‛esercizio considerato.
Per il calcolo del numero dei dipendenti si considera la semisomma dei valori registrati al 31.12 dell‛anno considerato e al 31.12 dell‛anno precedente.
DETERMINAZIONE DEL PREMIO AZIENDALE
L‛importo medio del premio aziendale è così determinato:
1. 0,01% dell‛indicatore A1
2. 2,50% dell‛indicatore A2
3. 5,10% dell‛indicatore B
4. € 155 legate al raggiungimento dell‛obiettivo concordato.
L‛importo medio come sopra determinato viene erogato secondo la scala parametrale allegata
I criteri e le modalità di erogazione individuale sono i seguenti:
Il Premio Aziendale viene corrisposto, sotto forma di “una tantum”, unitamente alle competenze del mese di giugno dell‛anno successivo a quello dell‛esercizio cui si riferisce, a tutto il personale che abbia superato il periodo di prova ed abbia conseguito, per il medesimo esercizio, un giudizio professionale non inferiore a quello di “adeguato”.
Il Premio Aziendale non viene computato nel trattamento di fine rapporto.
Nel caso di inizio e cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell‛anno, il Premio Aziendale compete in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero l‛eventuale frazione.
Il Premio Aziendale per il personale a tempo parziale è proporzionato alla durata dell‛orario di lavoro osservato.
Nel caso di assenza dal servizio, il Premio Aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza, secondo quanto previsto dall‛art. 40, 8° e 9° comma del C.C.N.L. dell‛11 luglio 1999.
Clausola di salvaguardia
In caso di fusioni, incorporazioni, acquisizioni ed eventi straordinari, gli indicatori per la determinazione del Premio Aziendale costituiranno oggetto di verifica tra le parti.
In caso di variazioni significative del numero dei dipendenti a tempo parziale, il denominatore degli indicatori costituirà oggetto di verifica tra le parti.
Cap. 5 Formazione e aggiornamento professionale - Innovazioni tecnologiche
Art.54
Formazione e Aggiornamento professionale
Nei casi di innovazione tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni aziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale, a richiesta delle XX.XX. firmatarie del presente Contratto, si darà luogo ad un incontro con le Segreterie degli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, nel corso del quale l‛Azienda esaminerà indicazioni che dovessero essere formulate sull‛eventuale organizzazione dei corsi di riqualificazione del personale interessato anche mediante l‛utilizzo, globale o parziale, dei quantitativi previsti dal 4° comma dell‛art. 54 del vigente C.C.N.L.
Ai fini dell‛attuazione di quanto previsto in materia di formazione dall‛art. 54 del vigente C.C.N.L le Parti costituiranno un‛apposita Commissione paritetica.
Art.55
Innovazioni tecnologiche
In relazione a quanto previsto dal vigente C.C.N.L., si conviene che, in caso di innovazioni tecnologiche che venissero introdotte dall‛Azienda e comportanti l‛esercizio di mansioni per le quali non risultasse possibile un preciso inquadramento del personale interessato nelle aree professionali e nei quadri direttivi di 1° e 2° livello sulla base delle norme del citato Contratto e di quelle del Contratto Integrativo Aziendale, l‛argomento formerà oggetto di esame – per la definizione delle questioni relative, anche in vigenza dei Contratti medesimi – da parte di una Commissione.
La Commissione di cui sopra è composta da un Dirigente per ogni Organo di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, facente capo alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente Contratto e da
Rappresentanti dell‛Azienda, il cui numero massimo non potrà essere superiore a quello dei Rappresentanti dei lavoratori.
Le parti comunicheranno i nominativi dei rispettivi rappresentanti in seno alla Commissione entro il 31 dicembre di ciascun anno, eventuali variazioni dei nominativi designati verranno segnalate alla controparte almeno 48 ore prima delle singole riunioni.
Le intese raggiunte dalla Commissione si considerano inserite dal C.I.A.
Cap. 6 Automatismi
Art.56
In materia di automatismi continuano a trovare applicazione le normative contenute nel CCNL del 19 dicembre 1994 e le previsioni del Cia 92.
Cap. 7 Norme finali
Art.57
Decorrenza e scadenza
Il presente Contratto Integrativo Aziendale – che sostituisce ad ogni effetto e per ogni sua parte il precedente C.I.A. – si applica al personale in servizio alla data di stipulazione del Contratto stesso o assunto successivamente.
Esso ha decorrenza dalla data di stipulazione e scadrà il 31 dicembre 2003.
Art.58
Interpretazione del Contratto
Le controversie aventi ad oggetto l‛interpretazione di norme del presente Contratto aziendale devono essere congiuntamente esaminate dalle parti stipulanti per la loro definizione.
Agli incontri parteciperanno i Segretari degli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, facenti capo alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente Contratto