CONTRATTO DI APPALTO
Allegato n. 6) al Disciplinare di Gara
CONTRATTO DI APPALTO
(Scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d’uso)
L’anno DUEMILADICIOTTO addì _ del mese di _ nella residenza dell’Ente, in Xxx Xxxxxxx x. 00, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:
TRA
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Casa di Riposo “Santa Xxxxx della Misericordia” (di seguito denominata Azienda), con sede in Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxxxxxxx (XX),
Cod.Fisc. 80031190483, P.I. 04450230489
così come di seguito rappresentata:
• Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxxx, nata a Certaldo (FI) il 28/09/1964, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa ed Economico Patrimoniale, la quale dichiara di intervenire al presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell’Azienda, in virtù del Regolamento di Organizzazione dell’Azienda adottato con deliberazione n. 2 del 04/02/2008, e ss. mm.ii. nonché dell’incarico conferito con Delibera del Cda n. ___ del _ ;
E
Il Sig. nato a _ _ il _ e residente a _ _ in Via
, n. , nella sua qualità di , autorizzato a rappresentare legalmente la società con sede legale in _ Via n. _
P.I. ;
PREMESSO CHE
• con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa ed Economico Patrimoniale n. _ del
_, venivano individuati gli elementi ed approvati i documenti di gara relativi alla procedura d’appalto per l’affidamento della gestione delle seguenti attività della Casa Di Riposo Santa Xxxxx Della Misericordia :
• servizio diurno socio assistenziale e socio sanitario di base del Nucleo “Salvia”, del Nucleo “Ramerino” e del Centro Diurno “Timo”
• servizio di animazione e socializzazione del Centro Diurno Timo
• servizio di riabilitazione pomeridiano su tutta la struttura
• servizio di lavanderia e guardaroba su tutta la struttura
• servizio di pulizie e igiene ambientale su tutta la struttura, ad esclusione dei locali cucina e annessi
• Servizio amministrativo di gestione cartella socio sanitaria elettronica, segreteria e contabilità ospiti, gestione patrimoniale
CIG : 7437127F56
• il giorno _, nella seduta di gara, la società ( di seguito denominata Impresa) con sede in Via n. _ , è stata dichiarata
provvisoriamente aggiudicataria del suddetto appalto con l’offerta pari ad € _ oltre IVA;
annue,
• con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa ed Economico Patrimoniale n. _ del
il servizio è stato definitivamente aggiudicato alla menzionata ditta, alle condizioni già precisate, a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;
• si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica ed economico- finanziaria della menzionata impresa.
• È intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – Oggetto e riferimenti dell’appalto
La Casa Di Riposo Santa Xxxxx Della Misericordia (di seguito denominata Azienda) affida a
_ (di seguito denominata Impresa) la gestione delle seguenti attività, secondo quanto indicato nel capitolato speciale e nelle relative specifiche tecniche allegato sub. 1).:
• servizio diurno socio assistenziale e socio sanitario di base del Nucleo “Salvia”, del Nucleo “Ramerino” e del Centro Diurno “Timo”
• servizio di animazione e socializzazione del Centro Diurno Timo
• servizio di riabilitazione pomeridiano su tutta la struttura
• servizio di lavanderia e guardaroba su tutta la struttura
• servizio di pulizie e igiene ambientale su tutta la struttura, ad esclusione dei locali cucina e annessi
• Servizio amministrativo di gestione cartella socio sanitaria elettronica, segreteria e contabilità ospiti, gestione patrimoniale
L’Azienda è autorizzata attualmente per una capienza di n° 44 (quarantaquattro) posti letto, di cui n° 2 (due) per ospiti autosufficienti e n° 40 (trentasei) per ospiti non autosufficienti, oltre a n. 7 posti di accoglienza diurna, di cui n. 1 per autosufficienti, n. 5 per non autosufficienti modulo base e n. 1 per non autosufficienti modulo specialistico cognitivo-comportamentale.
La distribuzione dei posti tra ospiti autosufficienti e non autosufficienti potrà variare sulla base di accordi tra l' Azienda committente, il Comune e l’Azienda Sanitaria Locale competente, così come il numero complessivo di posti di capienza.
All' appalto oggetto del presente contratto si applica la L.R. Toscana del 13.7.07, n° 38, nei limiti di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, della stessa.
La progettazione e gestione dei servizi dovranno espressamente riferirsi e perseguire le finalità e gli obiettivi indicati da:
- D.P.C.M. 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio- sanitarie”;
- Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con deliberazione Consiglio della Regione Toscana n° 53 del 16.7.2008 e ss. mm.ii;
- Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010 approvato con deliberazione Consiglio della Regione Toscana n° 113 del 31.10.2007 e ss. mm.ii;
- Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 228/1998;
- Deliberazione della Giunta della Regione Toscana del 26.4.2004, n. 402;
- Legge Regionale Toscana del 24.2.2005, n° 41, e ss.mm.ii;
- Regolamento sul funzionamento delle strutture di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/R del 09.01.2018 avente per oggetto: “Regolamento di attuazione dell’ art. 62 della L.R. 24.2.2005 n° 41”;
- Legge regionale n. 82/2009 e Regolamento attuativo n.29/R del 03.03.2010 (Sistema regionale di accreditamento) e loro modificazioni e integrazioni.
- La normativa nazionale e regionale in materia per la gestione di residenze sanitarie assistenziali.
ART. 2 - Luogo di espletamento del servizio
I servizi oggetto del presente Documento saranno espletati presso la Casa di Riposo Santa Xxxxx della Misericordia posta in Montespertoli (FI), Via Trieste n. 97 e nell’ambito delle attività organizzate dall’Azienda, anche con possibili proiezioni all’esterno della struttura per attività connesse all’attuazione della Carta dei Servizi e all’erogazione di servizi programmati.
ART. 3 - Durata del contratto
Il contratto ha durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal e termina il _ _. L’Azienda si riserva, previa valutazione e motivazione in ordine al permanere della sussistenza dell’interesse pubblico, di esercitare il diritto d’opzione per la prosecuzione del contratto per ulteriore triennio, dandone comunicazione scritta all’Impresa tramite posta elettronica certificata tre mesi prima della prima scadenza contrattuale. Il termine non è perentorio.
L’Impresa è comunque tenuta a garantire il servizio affidato, oltre alla data di scadenza del contratto, alle stesse condizioni e modalità, senza eccezione alcuna, fino all’individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
L’Impresa è altresì tenuta a garantire il servizio affidato, in caso di interruzione anticipata del contratto a qualsiasi motivo dovuta, alle stesse condizioni e modalità, senza eccezione alcuna, fino al subentro del nuovo aggiudicatario e comunque su richiesta dell’Azienda fino ad ulteriori 90gg dal predetto termine, senza pretesa indennitaria o remunerativa ulteriore a quelle previste dal presente contratto.
ART. 4 – Prezzo dell’appalto
Il prezzo dell’appalto per i 36 mesi previsti, presunto sui valori di stima, ammonta ad €
( euro virgola _ _ centesimi) compresa
I.V.A. Corrispondente.
Nelle somme di cui sopra sono compresi gli oneri per la sicurezza che ammontano ad €. _ ( euro virgola centesimi).
Tale compenso è onnicomprensivo di qualsiasi costo l'appaltatore debba sopportare per la gestione dei servizi appaltati e tiene conto delle strutture, attrezzature e degli strumenti di cui l’Ente appaltante ha reso piena disponibilità allo stesso.
I prezzi indicati si intendono fissi ed invariabili per la durata triennale del contratto. In caso di rinnovo è consentita la revisione del prezzo in considerazione delle variazioni degli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
ART. 5 - Variazione del contratto
Nel caso della variazione della tipologia delle presenze degli ospiti della Stazione Appaltante (per es. in caso di aumento dei posti letto per i non autosufficienti e diminuzione di quelli autosufficienti), l’Aggiudicatario dovrà aumentare proporzionalmente le ore del personale in base ai parametri previsti dalla normativa vigente, in accordo con la Stazione Appaltante.
Nel caso di una diminuzione dell’occupazione dei posti letto residenziali di 1 unità, l’Aggiudicatario dovrà mantenere le stesse ore lavorate di personale, mentre oltre tale diminuzione dei posti letto anche le ore degli addetti all’assistenza potranno essere proporzionalmente diminuite, in base ai parametri previsti dalla normativa, fermo restando l’obbligo di garantire un servizio adeguato di sorveglianza e di assistenza, da precisare nei progetti.
Le ore delle altre figure professionali rimarranno invariate a meno che la diminuzione dei posti residenziali occupati sia di oltre 5 unità, in questo caso anch’esse verranno ridotte proporzionalmente.
Nel corso dell’esecuzione dell’appalto, la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualsiasi momento, di chiedere e l’Aggiudicatario ha l’obbligo di accettare, senza nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, salvo quanto proporzionalmente correlato al nuovo servizio, un aumento del servizio, in base ai programmi della stessa, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall’ art.106 del D.Lgs.50/2016.
Lo stesso dicasi per un’eventuale diminuzione dei servizi appaltati, anche in tal caso l’Aggiudicatario non ha diritto a nessun indennizzo, ma al solo pagamento del corrispettivo dei servizi effettivamente svolti, tenendo presente la relativa proporzione, sempre nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall’art.106 sopra richiamato.
La Stazione Appaltante si riserva, nel corso dell’appalto, la facoltà di modificare, in base ad esigenze derivanti da eventuali riorganizzazioni dei servizi, le prestazioni dei singoli progetti attivati con il presente
appalto, senza che l’Aggiudicatario possa sollevare alcuna obiezione, sempre che tale modifica venga comunicata alla stesso con almeno 60 giorni di anticipo.
In ogni caso l'Impresa non può apportare variazioni al contenuto e alle modalità del servizio appaltato senza autorizzazione dell'Azienda; si applica l' art. 1659 del Codice civile.
Salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 1661 del Codice civile l'Azienda può apportare variazioni al contenuto e alle modalità del servizio per un ammontare non superiore a 1/6 del prezzo contrattuale; in questo caso l' Impresa avrà diritto di pagamento del maggior servizio reso.
ART. 6 - Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti, l’Impresa ha attivato una cauzione definitiva per un valore di € _ _ , secondo le modalità di cui all’art.103 del D.Lgs.50/2016
La fideiussione bancaria, o la Polizza Assicurativa, prevede espressamente la rinuncia del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 X.X., x.0, xxxxxx x’xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx medesima, entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Azienda.
Si provvederà allo svincolo della cauzione definitiva entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto previo accertamento del regolare adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale da parte dell’Impresa.
Nel caso in cui il deposito cauzionale definitivo subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte dell’Azienda, l’Impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 30 (trenta) giorni.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia di ogni adempimento dell’Impresa, nonché per danni di qualunque natura provocati per effetto dell’esercizio della prestazione.
ART. 7 - Garanzie per il servizio
L’Impresa dovrà garantire sempre e comunque la gestione dei servizi affidati in fase di appalto.
Nei casi di assenza del personale a qualunque titolo, l’Impresa è tenuta all’immediata sostituzione a proprie spese, così da assicurare l’effettiva prestazione delle ore previste di assistenza alla persona.
L’Impresa è a conoscenza che i servizi di cui al presente contratto rientrano tra quelli che prevedono l’applicazione della legge 12.06.90 n. 146, così come modificata dalla L. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e si fa carico della sua applicazione, così come delle eventuali modifiche, in particolare per ciò che attiene alla garanzia di godimento del diritto costituzionale alla salute e ai conseguenti oneri di informazione nei confronti degli utenti e dell’Ente ai quali l’Impresa è tenuta a garantire preventiva e tempestiva comunicazione di ogni evento pregiudizievole.
L’Impresa svolge l’attività oggetto dell’appalto con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, in particolare al Piano Sanitario Regionale ed al Piano Integrato Sociale, nonché agli indirizzi assistenziali definiti dalla Casa di Riposo Santa Xxxxx della Misericordia.
L’Impresa dovrà presentare entro 30 gg. dalla stipula del presente contratto, la documentazione necessaria ai sensi della Legge Regionale n. 82/2009 sull’Accreditamento delle Strutture, e ss. mm. ii.
Il sistema di accreditamento adottato dall’Impresa dovrà comunque rifarsi al progetto proposto in sede di gara, compatibilmente con la programmazione generale definita dall’Azienda riguardo alla totalità dei servizi della Struttura.
L’Impresa collabora con l’Azienda per l’attuazione dei programmi finalizzati alla corretta acquisizione di tutte le informazioni ritenute utili per la programmazione ed il controllo delle attività oggetto dell’intervento, nel pieno rispetto della legge sulla privacy, nominando un responsabile per il trattamento dei dati. In particolare l’Impresa deve tenere costantemente aggiornata la situazione di erogazione dei servizi con l’indicazione del personale assegnato e delle ore stabilite; l’orario giornaliero di svolgimento delle prestazioni, visibile al pubblico come richiesto dalla normativa sull’accreditamento delle strutture, dovrà essere determinato con criteri funzionali ai Servizi affidati e dovrà comunque corrispondere a quanto specificato in merito nei progetti presentati in fase di gara.
L’Impresa si approvvigiona a proprie spese dei beni di consumo necessari per l’espletamento del servizio di pulizie, così come meglio specificato negli allegati tecnici; provvede a proprie spese alla manutenzione e al ricovero dei beni propri utilizzati nell’appalto nonché alla manutenzione ordinaria di quelli descritti nell’inventario allegato sub _, che riceve in comodato ai soli fini dell’esecuzione del presente contratto;
L’Impresa è tenuta ad adottare e gestire una scheda mensile riepilogativa quale strumento di riscontro, registrazione e verifica dell’attività svolta.
Tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale dipendente dell’Impresa aggiudicataria, sono a carico della stessa che ne è la sola responsabile. L'impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei dipendenti nella esecuzione del servizio; in difetto vi provvederà l’Ente addebitandone l’importo, maggiorato del 25% a titolo di spese generali, all’Impresa.
In caso di danni a cose dell’Azienda, l’accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio tra l’incaricato della stessa e il Responsabile dell’Impresa; in assenza di questi si procederà all’accertamento in presenza di due testimoni individuati discrezionalmente dall’incaricato dell’Azienda.
Il mancato rispetto di questo articolo comporterà l’applicazione delle penali di cui all’art. 18 del presente Capitolato.
ART. 8 - Personale addetto ai servizi
Tutto il personale impiegato dall’Impresa aggiudicataria, utilizzato nell’espletamento dei servizi, dovrà essere in possesso dei requisiti minimi, sia personali che professionali, richiesti dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Gli inquadramenti del personale dovranno essere fatti conformemente a quanto previsto nel CCNL delle cooperative sociali.
L’Aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, regolamenti, disposizioni dei contratti normativi, salariali, previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria e presentare a richiesta apposite dichiarazioni attestanti regolarità dei versamenti dei contributi INPS e INAIL.
L’Aggiudicatario si impegna all’applicazione degli accordi integrativi sottoscritti in sede regionale e territoriale. Non sono ammessi patti in deroga, anche se previsti da accordi interni dell’Aggiudicatario.
E’ obbligo dell’Aggiudicatario adempiere a tutti gli obblighi relativi al personale, in materia di assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, contributive, previdenziali ed assistenziali, previste dalla normativa di settore, dai CCNL nonché da tutte le norme in materia di lavoro.
A richiesta dell’Azienda, l’aggiudicataria è tenuta a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare l’osservanza di quanto prescritto.
Qualora l’Impresa non ottemperi a quanto sopra, a giudizio dell’Azienda, potrà incorrere nelle penali applicate con le modalità previste dal successivo art. 17.
Per effetto dell’appalto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato, viene instaurato tra l’Azienda ed il personale dell’Impresa, il quale solleva l’Azienda da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, l’Azienda provvederà ad informare i competenti Servizi ispettivi del lavoro e le Organizzazione Sindacali e potrà recedere, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, dal contratto, senza che l’Impresa possa pretendere alcun risarcimento.
Per quanto non descritto si fa espresso ed integrale richiamo all’art. 5 del Capitolato Speciale d’appalto
allegato sub _ al presente contratto
ART. 9 - Subentro alle attuali imprese appaltatrici del servizio
L’impresa aggiudicataria si impegna e si obbliga ad assumere, nei modi e nei termini di cui alle normative ed agli accordi vigenti, il personale (soci-lavoratori e dipendenti a tempo indeterminato) che opera per conto delle attuali imprese appaltatrici nella gestione dei servizi dell’Azienda ed il cui contratto, a causa del nuovo affidamento, venga risolto dall’impresa cessante, fino a completamento dell’organico previsto.
Nel caso in cui tali operatori non siano in possesso dell’attestato di formazione professionale, l’impresa si impegna a far frequentare a tali soggetti i corsi di qualificazione e/o riqualificazione e, una volta che questi abbiano conseguito il titolo, a procedere a nuovo inquadramento, se previsto, in base al C.C.N.L. di categoria.
Qualora questi non riuscissero a conseguire il titolo entro il primo anno di appalto, l’Aggiudicatario si impegna a prevederne la sostituzione.
Su richiesta dell'Azienda la ditta dovrà inoltre fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro dei soggetti impiegati, in particolare il libro matricola.
ART. 10 - Coordinatore dell’Impresa
Il Coordinatore nominato dall’Impresa per il presente appalto è _ _, e ricopre funzioni di coordinamento e controllo della gestione organizzativa dei servizi in appalto.
Il Coordinatore dell’appalto risponde dell'impiego del personale nei servizi appaltati, nonché del coordinamento di tutte le attività, comprese quelle eventualmente effettuate da altre imprese facenti parte del Consorzio di imprese o dell'A.T.I.
Il Coordinatore dovrà essere presente presso la struttura almeno per 8 ore mensili e reperibile telefonicamente al fine di risolvere tempestivamente gli eventuali problemi che insorgessero.
Il Referente Interno delegato dal Coordinatore è controllo diretto sulle attività degli operatori addetti alle prestazioni,
ed avrà funzioni di coordinamento e
Entrambi dovranno operare a stretto contatto con i coordinatori dei vari servizi dell’Azienda per la gestione organizzativa ed il raccordo fra le varie attività, allo scopo di assicurare il buon andamento della vita comunitaria, di garantire il benessere psico-fisico dei residenti e favorirne il più possibile l’autonomia, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla normativa regionale e dai regolamenti dell’Azienda.
In caso di assenza, a qualsiasi titolo, sia del Coordinatore che del Referente, deve essere individuato un sostituto a cui fare riferimento durante tutto il periodo delle suddette assenze.
Il Coordinatore dell’Impresa dovrà rapportarsi direttamente con il RUP per le questioni inerenti il contratto e le questioni disciplinari, mentre invece sia il Coordinatore che il Referente, potranno rapportarsi con il Responsabile della Gestione del contratto per le questioni inerenti l’organizzazione del lavoro.
In nessun modo l’Azienda potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale dell’Impresa; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al coordinatore del servizio, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l’esecuzione dell’incarico
L'Impresa aggiudicataria si impegna a sostituire immediatamente il Coordinatore e/o il Referente a seguito di formale e motivata richiesta dell'Ente.
ART. 11 - Obblighi in materia di sicurezza
Nello svolgimento del servizio l’Impresa si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. L’Azienda mette a disposizione della Impresa aggiudicataria il Documento di Valutazione dei Rischi, e l’impresa è responsabile della corretta applicazione delle normative sulla sicurezza per i propri lavoratori.
Si allega al presente contratto il DUVRI (Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenza) elaborato per l’appalto; tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell’Impresa, in caso di modifiche incidenti sulle modalità realizzative della prestazione e sui rischi interferenziali, e potrà essere integrato su proposta dell’Impresa da formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.
L’Azienda appaltante trasmetterà il Piano di gestione delle emergenze della Azienda; l’Impresa aggiudicataria, entro 30 giorni dalla aggiudicazione, può proporre variazioni e/o integrazioni rispetto ai servizi ad essa affidati, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Restano a carico dell’Impresa la predisposizione e la comunicazione degli adempimenti in materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al suddetto D. Lgs. 81/08. In particolare l’impresa, prima dell’inizio dell’attività, dovrà redigere e tenere aggiornato un documento di valutazione dei rischi specifici propri dell’attività oggetto di appalto e delle misure di prevenzione e protezione e consegnarlo all’Azienda. Dovrà essere indicato all’Azienda il nome del Datore di Lavoro, del Medico competente, nonché del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori alla sicurezza.
Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza, o che abbia rilievo in tale ambito, dovrà essere comunicata all’Azienda che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.
L’Azienda si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.
Tutta la documentazione comprovante l’attuazione della sicurezza sarà tenuta a disposizione sia dell’Azienda che delle autorità presso la sede della struttura.
L’Azienda e l’impresa dovranno costituire un gruppo per coordinare le azioni di intervento per la verifica della sicurezza per i lavoratori.
Si dovranno altresì rispettare le norme del DM 10/3/98 e s.m.i. “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
ART. 12 - Obblighi assicurativi e responsabilità dell’aggiudicatario
L’Aggiudicatario deve adottare nel corso dell’esecuzione dei servizi tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari e idonei a garantire la sicurezza e l’incolumità degli anziani assistiti e del proprio personale, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati.
L’Aggiudicatario è responsabile, penalmente e civilmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose in dipendenza dell’esecuzione del presente appalto.
L’Aggiudicatario ha presentato idonea polizza assicurativa, corredata di quietanza attestante l’avvenuto pagamento del premio che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose e/o persone e/o animali nello svolgimento dell’attività.
Il predetto contratto assicurativo prevede la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti all’incendio e furto.
Sono state presentate le seguenti polizze:
1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) _ per danni arrecati a terzi (tra cui la Stazione Appaltante e tutti i dipendenti della suddetta o le persone ad essi equiparati e gli anziani ospitati) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura ha un massimale “unico” di Euro 1.500.000,00 per sinistro e prevede tra le altre condizioni anche l’estensione a:
- danni arrecati a terzi (inclusi gli anziani assistiti ed ospitati ai nuclei affidati alla ditta e/o beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l’Aggiudicatario si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui l’Aggiudicatario si avvalga) dai beneficiari dell’attività oggetto dell’appalto, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni indiretti subiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di sinistro garantito in polizza.
2. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’Aggiudicatarioa si avvalga), comprese tutte le operazioni e attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura ha un massimale di garanzia di Euro 1.500.000,00 per sinistro e Euro 1.000.000,00 per persona e prevede, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”.
Sono espressamente previste da parte della Compagnia di Assicurazione:
- la rinuncia al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso la Stazione Appaltante e/o suoi dipendenti, collaboratori ed incaricati;
- la rinuncia al diritto di recesso per sinistro. Il diritto di recesso potrà essere esercitato solo per la scadenza annuale della polizza.
In ogni caso si conviene e si precisa che la stipula di questa polizza non esonera in alcun modo l’Aggiudicatario della sua piena e diretta responsabilità per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni dallo stesso assunte con il contratto, e che rimarranno a suo esclusivo carico eventuali
rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.
La polizza dovrà essere rinnovata fino al termine del rapporto contrattuale e le proroghe dovranno essere trasmesse alla Stazione Appaltante.
Le quietanze relative alle annualità successive devono essere prodotte alla Stazione Appaltante alle relative scadenze.
In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico dell’Aggiudicatario.
L’esistenza di tali polizze non libera l’Aggiudicatario dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriori garanzie.
L'Aggiudicatario in ogni caso dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei dipendenti nella esecuzione del servizio.
In difetto vi provvederà la Stazione Appaltante addebitandone l’importo, maggiorato del 25% a titolo di spese generali, all’aggiudicatario.
In caso di danni a cose della Stazione Appaltante, l’accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio tra un’incaricato della Stazione Appaltante e un incaricato dell’Aggiudicatario e in assenza di questi si procederà all’accertamento in presenza di due testimoni individuati discrezionalmente dall’incaricato dell’Stazione Appaltante.
L’Aggiudicatario provvederà all’uopo al perfezionamento delle polizze assicurative ritenute dal medesimo più idonee rispetto all’esposizione ai rischi di possibili sinistri ai sensi del presente articolo.
Si ribadisce che l’Aggiudicatario dovrà organizzare l’appalto puntando ad assicurare un’adeguata sicurezza e la piena sorveglianza a tutti gli anziani affidatigli. I danni o le responsabilità verso gli assistiti è a totale carico dell’Aggiudicatario che se le assume interamente da ogni punto di vista.
L’Aggiudicatario garantisce la sicurezza delle prestazioni sanitarie ed attua la legge 8 marzo 2017 n.24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, detta anche Legge Gelli, assumendosi la responsabilità civile e penale nel rispetto del vincolo contrattuale, relativamente agli anziani che assistite L’Impresa deve adottare nel corso dell’esecuzione dei servizi tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari, atti a garantire la sicurezza e l’incolumità degli anziani assistiti e del proprio personale, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati.
L’Impresa è responsabile di tutti i danni che possano derivare a persone o cose in dipendenza dell’esecuzione del presente appalto; essa ha attivato le seguenti polizze assicurative.
Le quietanze relative alle annualità successive alla prima devono essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.
In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico dell’Impresa.
L’esistenza di tali polizze non libera l’Impresa dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriori garanzie.
ART. 13- Obblighi di segretezza
L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
I dati saranno comunicati agli organi e uffici dell’Azienda investiti del procedimento e si ribadisce che la loro utilizzazione e diffusione è limitata agli adempimenti procedimentali sopra descritti.
L’Impresa dovrà indicare le modalità di assolvimento degli obblighi derivanti dal D.Lgs.196/03 e successive modifiche e integrazioni, nonché descrivere le procedure con cui sarà effettuato il trattamento dei dati personali nell’ambito del servizio appaltato.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
L’impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’appaltatore medesimo a gare e appalti.
E’ fatto divieto all’Impresa aggiudicataria ed al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento dell’attività ai fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Casa di Riposo Santa Xxxxx della Misericordia, con sede in Xxxxxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx x. 0
I responsabili del Trattamento sono il Responsabile dell’Area Amministrativa ed Economico Patrimoniale e il Responsabile dell’Area Socio – Sanitaria dell’Azienda, per il trattamento dei dati riguardanti le rispettive aree di competenza.
L’accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla L.241/90 e dai successivi regolamenti attuativi.
ART. 14 - Controlli e verifiche
L’impresa è responsabile del conseguimento del risultato della gestione assegnata con il presente contratto e facente riferimento ai progetti da essa predisposti in fase di gara.
Il RUP incaricato è il Responsabile Amministrativo dell’Azienda, che svolge funzioni di verifica e controllo economico e giuridico in merito al rispetto dei contenuti dell’appalto.
Il RUP, supportato dal Responsabile della Gestione del Contratto svolge inoltre funzioni di indirizzo, verifica e controllo sul livello quali-quantitativo delle prestazioni richieste e sul grado di soddisfacimento degli ospiti e dei fruitori del servizio; egli potrà effettuare discrezionalmente verifiche e controlli sul regolare svolgimento dei servizi, anche avvalendosi del supporto della consulenza di terzi.
Il Responsabile della Gestione del Contratto è invece il Responsabile Socio Sanitario dell’Azienda, che svolge la funzione di coordinamento tecnico tra il complesso delle attività gestite direttamente dall’Azienda e quelle appaltate, e funge da riferimento per il Referente dell’Impresa.
Il Responsabile della gestione del contratto per tutte le questioni inerenti variazioni contrattuali e disciplinari del personale dell’impresa, dovrà far riferimento, attraverso appositi moduli di richiesta e /o segnalazione, al RUP, mentre gestirà autonomamente le questioni relative all’organizzazione dei servizi, nell’ambito del progetto approvato in sede di gara
L’impresa deve presentare, dopo il primo semestre e al termine dell’anno, o anche entro trenta giorni da eventuale richiesta dell' Azienda, una relazione concernente attività ed interventi attuati, con una valutazione dei risultati raggiunti.
Inoltre, a verifica e controllo della qualità dell’attività svolta, l’Impresa dovrà attenersi agli strumenti indicati nel programma presentato dalla medesima in sede di gara.
L’impresa aggiudicataria può avanzare proposte per eventuali modifiche ed integrazioni alle metodologie o modalità di intervento, alle qualifiche di personale impiegato e a quanto altro indicato nei progetti. L’Azienda comunica l’approvazione delle proposte presentate, ovvero i motivi del rifiuto.
ART. 15 – Fatturazione e pagamenti
La fatturazione mensile sarà presentata sulla base degli effettivi servizi prestati (giornate assistenziali) in funzione del numero di ospiti giornalmente presenti in struttura.
La percentuale di ribasso risultante dall'offerta economica sarà applicata al valore unitario della giornata assistenziale che, moltiplicato per le effettive giornate di presenza mensili per ciascuna categoria di ospiti, costituirà l'importo delle prestazioni da fatturare mensilmente da parte della ditta aggiudicataria. In sede di presentazione delle fatture l'impresa aggiudicataria dovrà indicare il corrispettivo complessivo mensile e la disaggregazione del medesimo comprendente le sotto indicate voci:
a. importo relativo alle giornate di presenza effettive di ospiti non autosufficienti nei Nuclei Salvia, Ramerino e nel Centro Diurno Timo;
b. importo relativo alle giornate di presenza effettive di ospiti autosufficienti nei Nuclei Salvia, Ramerino e nel Centro Diurno Timo;
c. importo relativo alle giornate di presenza effettive di ospiti non autosufficienti nel modulo cognitivo- comportamentale Nucleo Menta;
d. importo relativo alle eventuali prestazioni aggiuntive richieste, suddivise per qualifica professionale; Alla fattura dovrà essere allegato un riepilogo con le ore di servizio effettivamente prestate divise
per nominativo, qualifica professionale, tipologia di servizio e per Nucleo al fine di sia di controllare la rispondenza al progetto e ai parametri minimi stabiliti nel presente capitolato, che di trasmettere i resoconti richiesti dalla Commissione di Vigilanza e Controllo della ASL.
La Stazione appaltante provvede autonomamente alla registrazioni delle presenze degli ospiti nel proprio software gestionale e invierà un riepilogo mensile all'Aggiudicatario, il quale potrà controllare i dati attraverso il proprio personale o il coordinatore.
Ai fini del computo delle giornate assistenziali si terrà conto della giornata di ammissione dell'ospite; e non si terrà invece conto della giornata di dimissione o di cessazione del servizio definitiva
Le assenze temporanee determinate da qualsiasi causa (ricoveri ospedalieri, brevi periodi di ferie per ritorno a casa o altro) non saranno conteggiate, così come non saranno conteggiati i posti vuoti in attesa di nuove ammissioni.
Le presenze del servizio diurno, qualora fruite per mezza giornata, verranno fatturate proporzionalmente.
Le modalità di determinazione del corrispettivo spettante all'Aggiudicatario non rilevano ai fini degli obblighi di servizio ed all'erogazione delle prestazioni nella misura stabilita dal presente Disciplinare, fino a quanto la Stazione Appaltante, in seguito a variazioni non transitorie delle presenze (oltre i sei mesi), disponga la riduzione del numero delle ore da erogare in proporzione alla riduzione non temporanea delle presenze di ospiti
Ai sensi dell’art.1 c.5 lett. b) del D.Lgs.192/12, il pagamento delle fatture mensili verrà corrisposto entro
60 giorni fine mese dalla data di presentazione delle medesime complete di tutta la documentazione, mediante accredito su conto corrente bancario o postale dedicato così come indicato dall’Aggiudicatario.
La liquidazione della fattura è subordinata alla verifica dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge, da effettuarsi a norma di legge.
L’Azienda, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell’appalto, ha la facoltà di sospendere i pagamenti all’Impresa cui siano state contestate inadempienze sino a quando non si sia adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge e dal presente contratto.
In caso di inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi e fiscali nei confronti dei lavoratori dipendenti dell’Impresa, risultante da documenti acquisiti o da accertamenti degli Enti competenti, l’Azienda potrà sospendere i pagamenti fino a concorrenza delle somme dovute oppure rivalersi sulla cauzione definitiva.
ART.16 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Aggiudicatario è tenuto a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in conformità agli adempimenti della legge 136/2010, mediante la compilazione di Modulo Tracciabilità dei Flussi Finanziari (che verrà fornito successivamente dalla Stazione Appaltante), l’indicazione del CIG relativo al presente appalto su tutte le fatture a questo riferite e l’utilizzo di Conto Corrente Dedicato.
Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio appaltato devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo.
Al fine dell’applicazione della normativa di cui sopra l’impresa aggiudicatrice comunicherà alla stazione appaltante gli estremi del Conto corrente dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso accompagnando la comunicazione con copia del documento di identità.
L’Aggiudicatario si obbliga altresì a inserire nei contratti stipulati con i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art.3 della L.136/2010 sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.
ART. 17 – Contestazioni e penali
L’Aggiudicatario è soggetto a penalità qualora ponga in essere inadempimenti nella gestione del servizio e, in particolare, si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio, assicuri una presenza di operatori inferiori a quella richiesta dal servizio (come numero e/o qualifica), non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi da osservare per il servizio prestato.
Qualunque reclamo rilevato dalla Stazione Appaltante o dagli utenti, addebitabile all’Aggiudicatario sarà ad esso contestata per scritto e lo stesso dovrà rispondere per scritto, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del reclamo, adducendo le dovute giustificazioni. Qualora le giustificazioni presentate non saranno ritenute sufficienti dalla Stazione Appaltante, verrà applicata una penale proporzionata alla gravità dell’inadempimento da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 2.000,00, salvo raddoppio dopo 5 penali.
A titolo indicativo le suddette penali saranno applicate per:
- € 50,00 per ritardato inizio del servizio di ogni dipendente dell’impresa oltre la mezzora rispetto alla turnazione prevista;
- € 100,00 per ritardato inizio del servizio di ogni dipendente dell’impresa oltre l’ora rispetto alla turnazione prevista;
- € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio senza preavviso di ogni dipendente dell’impresa rispetto alla turnazione prevista;
- € 1.000,00 per avere avuto rilievi da organi controllori
-€ 1.000,00 per il mancato rispetto delle performance e degli obiettivi previsti
- € 2.000 per un numero di ore prestate nel trimestre inferiore a quello indicato contrattualmente come parametro minimo, ferma restando la decurtazione del corrispettivo non dovuto;
La mancata applicazione del CCNL ai propri dipendenti o il mancato pagamento mensile può essere oggetto di penalità o dà luogo alla possibile risoluzione del contratto.
Dopo l’applicazione di 5 penali complessive, gli importi delle stesse per le eventuali penali applicate successivamente, saranno raddoppiati.
Le penalità sono portate in deduzione
- sui crediti vantati dall’Aggiudicatario nei confronti della Stazione Appaltante
- sulla cauzione, qualora i suddetti crediti manchino o siano insufficienti. In tale ultimo caso l’Aggiudicatario dovrà immediatamente reintegrare l’importo della cauzione.
Le penalità non escludono il risarcimento dei danni derivanti dal mancato e non conforme servizio.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell’importo annuale dell’appalto, è facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall’interruzione del servizio e dal successivo affidamento ad altro soggetto.
Per quanto non espressamente indicato nella documentazione di gara, si fa riferimento a tutte le norme riguardanti la materia.
ART. 18 - Divieto di cessione e di subappalto da parte dell’Impresa
E’ vietata la cessione, sia totale che parziale, dell’appalto da parte dell’Aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, salvo quanto previsto all’art.106, comma 1, lett. d) del D.Lgs.50/2016.
Le imprese concorrenti dovranno indicare nell’offerta la parte dell’appalto che intendono eventualmente subappaltare a terzi. La mancanza di tale indicazione comporterà il divieto di subappalto.
La cessione ed il subappalto non autorizzati sono motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per la Stazione Appaltante di effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.
Per il subappalto si rinvia a quanto previsto all’art. 105 del D.Lgs 50/2016.
ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall’Aggiudicatario consentirà alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto.
Oltre a quanto genericamente previsto dall’art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
- gravi e ripetute infrazioni che mettano a rischio l’incolumità o il benessere psico-fisico degli anziani assistiti;
- mancata collaborazione per il mantenimento dell’accreditamento così come previsto dalla Legge Regionale Toscana n.82/2009, modificata dalla Legge Regionale Toscana n.49 del 20.09.2010, e dal Regolamento Attuativo n.29/R del 03.03.2010, o successive norme;
- il mancato raggiungimento di performance che metta in cattiva luce la Stazione Appaltante,
- verificarsi di casi di maltrattamenti di anziani da parte dei dipendenti dell’Aggiudicatario;
- l’interruzione non motivata del servizio;
- il fallimento dell’Aggiudicatario o la sua sottoposizione a procedure derivanti da insolvenza;
- gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto quali, a titolo esemplificativo: inosservanza delle norme igienico-sanitarie riconducibile alla attività dell’Aggiudicatario; inosservanza delle norme relative al personale dipendente, compreso l’utilizzo di personale privo di requisiti; mancata applicazione al personale del contratto collettivo di lavoro; danni agli ospiti, all’amministrazione e ai beni di proprietà della Stazione Appaltante, derivanti da colpa grave o da incuria e negligenza; utilizzo di materiali non previsti nel contratto;
- perdita dei requisiti previsti dalla normativa per l’affidamento del servizio;
- cessione del contratto non autorizzata;
- subappalto non autorizzato;
- reiterate applicazioni di penalità.
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Documento.
Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la Stazione Appaltante determini di valersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà in forma scritta all’Aggiudicatario.
Con la risoluzione del contratto sorge il diritto della Stazione Appaltante di affidare a terzi il servizio in danno dell’Aggiudicatario inadempiente. A questo ultimo saranno addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti vantati dall’Aggiudicatario nei confronti della Stazione Appaltante. Il caso di minore spesa nulla competerà all’Aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’Aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
In caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante potrà scorrere progressivamente la graduatoria formatasi in sede di gara ai sensi dell’art.110 del D.Lgs 50/2016.
ART.20 – RECESSO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento previa comunicazione all’Aggiudicatario con lettera raccomandata AR con preavviso minimo di venti giorni, in caso di mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o sospensione o trasferimento di strutture e/o attività. Dalla comunicata data di efficacia di recesso, l’Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con la Stazione Appaltante, che tale cessazione non pregiudichi la continuità dei servizi e non comporti danno alcuno alla stessa Stazione Appaltante.
In caso di recesso, l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art.1671 C.C.
Qualora l’Aggiudicatario recedesse il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione del servizio ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni.
Il contratto potrà essere rescisso anticipatamente, in qualunque momento, per espressa volontà delle parti contraenti qualora le parti stesse ne condividano l’opportunità e le motivazioni. In tal caso, dalla data
concordata di cessazione anticipata, nessuna delle parti potrà avanzare alcuna pretesa se non riferita al periodo di effettiva vigenza del contratto stesso.
La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di cedere il contratto relativo al presente appalto al soggetto giuridico cui venga eventualmente trasferita la titolarità della gestione dei servizi.
L’Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni all’intervenuta cessione del contratto e proseguirà i servizi nei confronti del nuovo committente come individuato dalla Stazione Appaltante, rispettando tutte le condizioni contrattuali pattuite.
Per motivate ragioni l’impresa appaltatrice potrà cedere il contratto ad un altro soggetto giuridico a condizione che la Stazione Appaltante esprima il suo parere favorevole a tale cessione.
ARTICOLO 21 - PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO O DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
In caso di fallimento dell’Aggiudicatario o di risoluzione anticipata del contratto, si applica l’art.110 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con interpello progressivo dei concorrenti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.
ARTICOLO 22 - CESSIONE DI COMMITTENTE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE E CESSIONE DI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO
Si applica l'art.106 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i casi in cui un nuovo contraente sostituisca l'Aggiudicatario iniziale per causa derivante da contratto, comprese ristrutturazioni societarie, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni societarie o insolvenza, purché siano soddisfatti i requisiti di selezione e non sia alterato in modo sostanziale l'equilibrio contrattuale.
Per le cessioni dei crediti derivanti da contratto, si applica la disciplina dell’art.106, c.13, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..
L’eventuale subentro nell’appalto, dovrà avvenire nel rispetto della clausola sociale di cui all’art.50 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
ARTICOLO 23 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI
Per le controversie che dovessero sorgere dopo la stipula del contratto tra La Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario, la giurisdizione sarà quella del giudice ordinario del tribunale di Firenze.
Ai sensi dell’art.209, c.2 del D.Lgs.50/2016 si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.
ART.24 – ONERI FISCALI E SPESE
Tutte le spese del contratto e sue consequenziali, nessuna esclusa né eccettuata, sono a totale carico dell’Aggiudicatario, che accetta di sostenerle.
ART. 25 - Norme finali
Fanno parte integrante del presente contratto i moduli e la documentazione presentati dall'Impresa a descrizione dell' offerta, e gli impegni assunti in tale documentazione la obbligheranno per tutta la durata dell’appalto, salvo quanto previsto dall'art.5.
Per quanto non espressamente previsto nel disciplinare, nel capitolato tecnico, nel presente documento e nei suoi allegati si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti in materia.
Ogni modifica, revisione, interpretazione del medesimo o di documenti e atti procedimentali o negoziali da esso esplicitamente richiamati dovrà essere concordata dalle parti in forma scritta a pena di nullità.
Montespertoli, _ Letto, approvato e sottoscritto
Per la Casa di Riposo per l’Impresa aggiudicataria
“Santa Xxxxx della Misericordia”
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile sono specificamente approvati gli articoli
2,3,4,5,6,10,11,12,13,15,16,17,20 del presente contratto Letto, approvato e sottoscritto
Per la Casa di Riposo per l’Impresa aggiudicataria
“Santa Xxxxx della Misericordia”
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