Contract
Condizioni Generali di Vendita B2B per le vendite internazionali - General B2B Sales Conditions for international sales
ART. 1. Disposizioni generali
1.1. Tutte le forniture e i servizi prestati da Rossato Group srl sono regolati esclusivamente dalle seguenti condizioni. Le presenti condizioni generali di vendita regolano anche contratti e transazioni future con il Compratore.
1.2. Qualsiasi questione riguardante il presente contratto che non sia espressamente o implicitamente risolta dalle disposizioni del contratto stesso (e cioè dalle presenti Condizioni Generali o da eventuali condizioni specifiche convenute tra i contraenti) sarà disciplinata:
(a) dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci (Convenzione di Vienna del 1980, qui di seguito indicata come CVIM), e
(b) nella misura in cui tali questioni non siano coperte dalla CVIM, dalla legge italiana.
1.3. Qualsiasi riferimento a termini di resa (ad es, EXW, FCA, ecc.) si intende fatto al rispettivo termine degli INCOTERMS pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale
1.4. Qualsiasi riferimento ad una pubblicazione della Camera di Commercio Internazionale si intende fatto alla versione in vigore alla data di stipulazione del contratto.
Art. 1. General
1.1. All deliveries and services made by Rossato Group srl are understood to be exclusively on the basis of the following conditions. These general Terms & Conditions of Sale also apply to all future contracts and transactions with the Buyer.
1.2. Any questions relating to this Contract which are not expressly or implicitly settled by the provisions contained in the Contract itself (i.e. these General Conditions and any specific conditions agreed upon by the parties) shall be governed:
(c) by the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna Convention of 1980, hereafter referred to as CISG), and
(d) to the extent that such questions are not covered by CISG, by reference to the italian law.
1.3. Any reference made to trade terms (such as EXW, FCA, etc.) is deemed to be made to the relevant term of Incoterms published by the International Chamber of Commerce.
1.4. Any reference made to a publication of the International Chamber of Commerce is deemed to be made to the version current at the date of conclusion of the Contract.
ART. 2. Ordine e caratteristiche dei prodotti
2.1. Eventuali specificazioni riguardanti i prodotti e il loro uso, come ad esempio quelle relative a pesi, dimensioni, capienza, prezzi, colori nonché altri dati, contenute in cataloghi, prospetti, circolari, pubblicità, illustrazioni o listini prezzi del Venditore, saranno vincolanti per i contraenti solo nella misura in cui siano espressamente richiamate dal contratto.
2.2. Salvo diverso accordo, il Compratore non acquista alcun diritto di proprietà intellettuale o industriale su software, disegni, ecc. eventualmente xxxxx a sua disposizione. Il Venditore rimane altresì il titolare esclusivo di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale o industriale relativo ai prodotti.
2.3. Il Venditore si riserva di apportare ai prodotti le modifiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei prodotti, dovessero risultare necessarie o opportune.
2.4. La quantificazione del materiale oggetto dell’ordine costituirà elemento costitutivo del contratto.
L’eventuale quantificazione ed i calcoli svolti dal Fornitore non costituiscono calcoli sostitutivi di quelli previsti per legge ai fini dell’impiego di specifici materiali. L’Acquirente prende atto che i calcoli svolti dal Fornitore sono meramente funzionali alla quantificazione dell’ordine senza che al Fornitore possa riconoscersi una responsabilità diretta, indiretta o sostituiva circa le mansioni specifiche di altri Professionisti del settore. Resta inteso peraltro che i calcoli non potranno essere utilizzati per scopi diversi rispetto alla sola ed esclusiva quantificazione dell’ordine.
2.5. Qualsiasi errore di calcolo inerente il materiale ordinato non potrà costituire oggetto di modifica dell’ordine. L’Acquirente si assume pertanto l’onere ed il rischio dell’eventuale acquisto in eccesso o difetto del materiale quantificato nell’ordine.
2.6. Costituiscono “servizi aggiuntivi” all’oggetto del contratto, l’assistenza in cantiere, la posa e messa in opera, l’avviamento, la taratura e la messa in funzione dei beni oggetto del contratto di fornitura, e non sono mai inclusi se non esplicitamente scritti nell’ordine.
2.7. Eventuale richiesta di annullamento totale e/o parziale dell’ordine da parte del Cliente dovrà pervenire per iscritto a mezzo fax o e-mail e verrà accettata o rifiutata a discrezione del Fornitore. Il Fornitore si riserva il diritto di applicare una penale per la cancellazione dell’ordine.
ART. 2. Order and characteristics of the goods
2.1. It is agreed that any information relating to the goods and their use, such as weights, dimensions, capacities, prices, colours and other data contained in catalogues, prospectuses, circulars, advertisements, illustrations, price-lists of the Seller, shall not take effect as terms of the Contract unless expressly referred to in the Contract.
2.2. Unless otherwise agreed, the Buyer does not acquire any property rights in software, drawings, etc. which may have been made available to him. The Seller also remains the exclusive owner of any intellectual or industrial property rights relating to the goods.
2.3. At all times the Seller shall be entitled to make any change to the products which, without altering their essential features, appear to be necessary or suitable.
2.4. The quantification of materials included in the order is a constitutive element of the contract. Any quantification or calculation made by the Seller do not replace those provided by the law in order to use specific materials. All calculations made by the Seller are exclusively required to quantify the order. The Seller does not have any direct, indirect or substitutive responsibility for duties that are specific of other professional people. The calculations cannot be used for any purpose other than the sole order quantification.
2.5. Any miscalculation on the ordered materials cannot cause any alteration of the order. The Buyer takes upon himself the burden and the risk of buying exceeding or missing materials quantified in the order.
2.6. “Additional Services”, such as assistance in the building site, erection or installation of the goods object of the contract are never included in the contract, unless explicitly written in the order.
2.7. Any request of total/partial order cancellation must be sent to the Seller in writing via fax or email and will be accepted or refused at discretion of the Seller. The Seller reserves the right to apply a penalty in case of order cancellation.
ART. 3. Prezzo, condizioni di pagamento, ritardato pagamento
3.1. Salvo diverso accordo, il prezzo si considera EX WORKS, non include l’IVA e non è soggetto a revisione.
3.2. Il prezzo contrattuale include qualsiasi costo posto a carico del Venditore dal presente contratto. In conseguenza, ove il Venditore debba sopportare eventuali costi che il contratto pone a carico del Compratore (ad es. costi di trasporto o di assicurazione nel contesto dei termini EXW o FCA), tali somme non dovranno considerarsi incluse nel prezzo contrattuale e dovranno essere rimborsate dal Compratore al Venditore.
3.3 In caso di ritardo di pagamento da parte del Compratore rispetto alla data pattuita, il Compratore sarà tenuto a corrispondere al Venditore un interesse di mora pari al tasso percentuale del 2% mensile sull’importo scaduto, decorrenti dalla data prevista per il pagamento e sino al saldo effettivo del prezzo.
3.4. L'eventuale ritardo di pagamento superiore a 30 gg. dalla data indicata in fattura darà al Venditore il diritto di risolvere il contratto, con facoltà di trattenere la parte di prezzo pagata e di pretendere la restituzione dei prodotti forniti, a cura e spese del Compratore, oltre il risarcimento dell'eventuale danno.
3.5. Il mancato pagamento di una sola rata, che superi l'ottava parte del prezzo, dà luogo alla risoluzione del contratto e conseguente risarcimento del danno al Fornitore. Nel caso in cui il prodotto sia stato installato o sia stata avviata la messa in posa, l’Acquirente dovrà corrispondere per intero quanto pattuito derogando alle previsioni di cui alla presente clausola.
3.6. Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del Compratore.
3.7. Il Compratore non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previo accordo scritto con il Venditore.
3.8. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.
3.9. Qualora il Venditore abbia motivo di temere che il Compratore non possa o non intenda pagare i Prodotti alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna dei Prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fideiussione o garanzia bancaria). Inoltre, in caso di ritardi di pagamento, il Venditore potrà modificare unilateralmente i termini di eventuali altre forniture e/o sospenderne l’esecuzione fino all’ottenimento di adeguate garanzie di pagamento.
ART. 3. Price, payment conditions, delayed payment
3.1. Unless otherwise agreed in writing, the price shall be EX WORKS, does not include VAT and is not subject to price adjustment.
3.2. The contract price includes any costs which are at the Seller’s charge according to this Contract. However, should the Seller bear any costs which, according to this Contract, are for the Buyer’s account (e.g. for transportation or insurance under EXW or FCA), such sums shall not be considered as having been included in the contract price and shall be reimbursed by the Buyer to the Seller.
3.3. If the Buyer does not pay a sum of money when it falls due, the Seller is entitled to a 2% interest monthly upon that sum from the time when payment is due to the time of payment.
3.4. Should the delay exceed 30 days from the date indicated in the invoice, the Seller will be entitled to terminate the contract, to retain the part of the price already paid and to claim the return, at the Buyer's expense, of the products delivered, plus possible damages.
3.5. Failure to pay an installment that exceeds the eighth portion of the total amount causes the early termination of the contract and the compensation of damages to the Seller. In case the product has already been installed completely or in part, the Buyer shall pay the entire amount of the order in derogation of this clause.
3.6. Unless otherwise agreed, any expenses or bank commissions due with respect to the payment shall be for the Buyer's account.
3.7. The Buyer is not authorised to make any deduction from the agreed price (e.g. if he pretends that the goods are defective), unless agreed in writing with the Seller.
3.8. It is agreed that possible complaints or objections do not entitle the Buyer to suspend or to delay payment of the Products as well as payment of any other supplies.
3.9. Should the Seller have reasons to fear that the Buyer cannot or does not intend to pay the Products on the agreed date, he may make delivery dependent on obtaining an appropriate payment guarantee (e.g. surety or bank guarantee). Furthermore the Seller may, in case of delayed payment, unilaterally modify the terms of payment of other supplies and/or suspend their performance until he obtains appropriate payment guarantees.
ART. 4. Termini di consegna
4.1. Qualora il Venditore preveda di non essere in grado di spedire i Prodotti alla data pattuita per l’evasione, egli dovrà avvisarne tempestivamente il Compratore per iscritto, indicando, ove possibile, la data di spedizione prevista. E' inteso che, ove il ritardo imputabile al Venditore superi le 6 settimane, il Compratore potrà risolvere il Contratto relativamente ai Prodotti di cui la consegna è ritardata con un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi per iscritto al Venditore.
4.2. Non si considera imputabile al Venditore l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all'art. 8) o ad atti od omissioni del Compratore (ad es. mancata e/o errata comunicazione di indicazioni necessarie per la fornitura dei Prodotti).
4.3. Salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, è espressamente escluso qualsiasi risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti.
ART. 4. Time of delivery
4.1. If the Seller expects that he will be unable to ship the Products at the date agreed, he must inform the Buyer in due time, in writing, of such occurrence, stating, if possible, the estimated date of shipment. It is agreed that, if a delay for which the Seller is responsible lasts more than 6 weeks, the Buyer will be entitled to terminate the Contract with reference to the Products the delivery of which is delayed, by giving a 10 days' notice, to be communicated in writing to the Seller.
4.2. Any delay caused by force majeure (as defined in art. 8) or by acts or omissions of the Buyer (e.g. the lack of indications which are necessary for the supply of the Products), shall not be considered as a delay for which the Seller is responsible.
4.3. Except in case of fraud or gross negligence of the Seller, any claim for damages arising out of non-delivery of or delay in delivery is expressly excluded.
ART. 5. Consegna dei prodotti
5.1. Nessun ordine di acquisto dei Prodotti inviato dal Compratore sarà vincolante per il Venditore se non sia stato espressamente accettato per iscritto dallo stesso Xxxxxxxxx.
5.2. Salvo diverso accordo, i prodotti saranno forniti dal Venditore al Compratore Franco Fabbrica (EXW), presso lo stabilimento del Venditore. Trascorsi 7 gg. senza che l’Acquirente abbia provveduto al ritiro, il Fornitore si riserva di addebitare una quota pari al 1% del valore della merce per ogni giorno di ritardo; la merce che non fosse ritirata entro 30 gg sarà comunque fatturata per intero e subito sarà esigibile il pagamento secondo le modalità già concordate.
5.3. Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore per iscritto, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre dodici mesi dalla consegna.
5.4. Ove la merce o il relativo imballaggio risultino danneggiati o in presenza di merce mancante, il Compratore è tenuto a formulare le riserve del caso nei confronti del trasportatore, secondo le forme previste per la modalità di trasporto utilizzata.
5.5. Il Venditore non è responsabile per qualsiasi perdita o danno ai prodotti dopo la consegna dei prodotti al Compratore; in nessun caso il Compratore sarà esonerato dalla sua obbligazione di pagare il prezzo dei prodotti qualora la perdita o il danno ai prodotti si verifichino dopo la consegna dei prodotti al Compratore.
5.6. L’obbligazione della consegna dei prodotti da parte del Venditore potrà essere sospesa in tutti i casi di inadempimento del Compratore alla sua obbligazione di pagamento dei prodotti stessi.
ART. 5. Delivery of the products
5.1. No order of the Buyer shall be binding for the Seller unless expressly accepted in writing by the Seller.
5.2. Unless otherwise agreed, the products shall be delivered by the Seller to the Buyer Ex Works (EXW) - Seller’s warehouse. If the Buyer does not collect the goods within 7 days, the Seller reserves the right to debit the Buyer with a sum equal to 1% of the goods’ value for each day of delay; if the Buyer does not collect the goods within 30 days, the whole goods will be invoiced and the payment will be immediately payable in full, according to the agreed conditions.
5.3. Any complaints relating to packing, quantity, number or exterior features of the Products (apparent defects), must be notified in writing to the Seller within 8 days from receipt of the Products; failing such notification the Buyer's right to claim the above defects will be forfeited. Any complaints relating to defects which cannot be discovered on the basis of a careful inspection upon receipt (hidden defects) shall be notified to the Seller in writing within 15 days from discovery of the defects and in any case not later than 12 months from delivery; failing such notification the Buyer's right to claim the above defects will be forfeited.
5.4. Furthermore, if the goods or respective packing are damaged or if some goods are lacking, the Buyer must make the necessary reservations towards the carrier, in conformity with the formalities required for the respective mode of transportation.
5.5.The Seller shall not be liable for any loss or damage to the products after delivery to the Buyer; in no case shall the Buyer be relieved from its obligation to pay the price of the products when loss or damage to the products occurs after the transfer of risks on the Buyer.
5.6. The Seller shall be entitled to withhold the delivery of the products in the event that the Buyer fails to make payment thereof.
ART. 6. Riserva di proprietà
6.1. Il Venditore mantiene il diritto di proprietà sui prodotti da lui consegnati al Compratore sino al momento del ricevimento dell’integrale pagamento del prezzo dei prodotti stessi da parte del Compratore. L’Acquirente dovrà custodire e mantenere la merce secondo buona fede sino all’esito positivo dell’intero pagamento.
6.2. Il Compratore, in osservanza del diritto di riserva di proprietà come sopra previsto a favore del Venditore, deve astenersi dal porre in essere atti o comportamenti tali da impedire al Venditore il valido esercizio di tale diritto.
6.3. Al Compratore è fatto divieto di rivendere, cedere, costituire in garanzia a favore di terzi i prodotti acquistati dal Venditore senza averne prima pagato integralmente il prezzo allo stesso Xxxxxxxxx; qualsiasi procedura esecutiva promossa da terzi che abbia per oggetto i prodotti deve essere immediatamente portata a conoscenza del Venditore.
6.4. In caso di violazione dell’obbligazione del Compratore come prevista dal presente articolo, il Venditore avrà diritto di revocare con effetto immediato tutti gli ordini dei prodotti che il Venditore non abbia ancora eseguito.
ART. 6. Retention of title
6.1. The Seller reserves title to the products delivered to the Buyer until full payment of the price of the products is received by the Seller. The Buyer shall keep and preserve the goods with good faith until the payment is collected in full by the Seller.
6.2. The Buyer, in pursuance of the above retention of title, shall refrain from any conduct or act which may have the effect of impairing exercise thereof.
6.3. The Buyer shall not resell, assign, pledge, nor place any lien on the products until the price thereof has been paid in full to the Seller; the Buyer shall immediately notify the Seller any executive proceedings undertaken by third parties which regards or affects the products.
6.4. In case of infringement of the Buyer's obligations provided herein, the Seller shall be entitled to cancel forthwith any supply of the products which has not been performed.
ART. 7. Garanzia per Vizi
7.1. Il Venditore garantisce al Compratore, per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (fatturazione) dei prodotti al Compratore, che i prodotti sono esenti da vizi di fabbricazione e/o di progettazione tali da rendere i prodotti non idonei all’uso per cui sono realizzati.
7.2. Il Venditore è esonerato dalla garanzia per i vizi qualora il Compratore non abbia fatto corretto uso dei prodotti o qualora li abbia alterati o modificati senza il consenso del Venditore o non abbia tempestivamente comunicato al Venditore per iscritto i vizi o i difetti di conformità dei prodotti.
7.3. Il Venditore è esonerato da qualsiasi responsabilità qualora:
a) la sostituzione e/o la riparazione dei prodotti sia dipesa da eventi di forza maggiore, così come descritti dall’art. 8, o da colpa o negligenza del Compratore o dei suoi clienti; o
b) i prodotti o parte di essi siano stati utilizzati o conservati in modo improprio dal Compratore o dai suoi clienti.
7.4. Il Venditore ha il diritto di ritirare, a proprie spese, dal mercato i prodotti difettosi, avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione del Compratore.
7.5. Il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi difetto di conformità (vizio) dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro ventiquattro mesi dalla data di acquisto (fatturazione) dei Prodotti purché tale difetto di conformità gli sia stato notificato per iscritto entro 15 giorni dalla scoperta.
7.6. Il Venditore si impegna a sostituire o riparare eventuali prodotti risultati difettosi dopo la loro consegna al consumatore finale in relazione ai quali il Compratore abbia preso le misure imposte dall'art. 1519-quater c.c. (o di analoga norma di altro Stato membro dell'Unione Europea, basata sull'art. 3 della direttiva europea 1999/44/CE del 25 maggio 1999), a condizione che il Compratore faccia valere il diritto di regresso ai sensi dell'art. 1519- quinquies (o di analoga norma di altro Stato membro dell'Unione Europea, basata sull'art. 4 della direttiva europea 1999/44/CE del 25 maggio 1999) non oltre due anni dall’acquisto (fattura) dei Prodotti dal Compratore e sempre che il difetto sia imputabile ad una azione od omissione del Venditore. Il presente articolo si applica solo nel caso in cui il Compratore sia domiciliato all'interno dell'Unione europea.
7.7. Il Venditore, verificato e riconosciuto il vizio del prodotto, potrà a sua scelta:
(a) sostituire i prodotti con prodotti conformi senza alcun onere addizionale per il Compratore
(b) riparare i prodotti senza alcun onere addizionale per il Compratore, oppure
(c) rimborsare al Compratore il prezzo pagato per i prodotti non conformi e conseguentemente risolvere il contratto relativamente agli stessi. Il Compratore è tenuto in tutti i casi a restituire a sue spese il prodotto integro e completo di imballaggio originale.
7.8. Gli obblighi assunti dal Venditore con gli articoli 7.5 e 7.6 sono assorbenti e sostitutivi delle garanzie o responsabilità previste per legge. Si conviene pertanto che è espressamente esclusa, salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti e/o dalla loro rivendita (ad es. risarcimento del danno, mancato guadagno, ecc.).
In nessun caso la responsabilità, a qualsiasi titolo, del Venditore si estenderà ai danni o alle perdite indirette, incidentali, o conseguenti eventualmente subiti dal Compratore causa i vizi e/o i difetti di conformità dei prodotti.
7.9. Gli eventuali interventi di riparazione o sostituzione non estendono la garanzia.
7.10. Eventuali estensioni di garanzia saranno riconosciute dal Venditore previo accordo specifico con il Compratore. L’estensione di garanzia eventualmente accordata varrà esclusivamente sulla fornitura oggetto di estensione di garanzia, senza che costituisca riconoscimento implicito di estensione per prodotti simili, assimilabili o uguali appartenenti ad ordini diversi.
ART. 7. Seller’s Warranty
7.1. The Seller warrants, for a period of 2 years after the date of purchase (invoice) of the products to the Buyer, that the products are free from defects in manufacture and/or design which make the products unsuitable for the use for which they are intended.
7.2. The Seller shall be released from the guarantee in case the Buyer has misused, altered or modified the products without the consent of the Seller, or has failed to communicate in writing the defects of the products or the lack of conformity thereof.
7.3. The Seller shall be released from any responsibility if :
a) the replacement and/or the repair of the products is to be accounted to force majeure events, as described under article 8 below, or the Buyer’s, or its clients’, fault or negligence; or
b) the products, or parts thereof, have been misused or mishandled by the Buyer or his clients.
7.4. The Seller shall be entitled to withdraw any defective products from the market, at his own expenses, and to obtain, to the extent it is possible, the Buyer’s assistance in this respect.
7.5. The Seller undertakes to remedy any non-conformity (defect) of the Products for which he is liable, occurring within twenty-four months from purchase (invoice) of the Products by the Buyer, provided he has been notified in written and within 15 days from the date of discovery.
7.6. The Supplier agrees to replace or repair Products which may result defective after delivery to the final consumer and with respect to which the Buyer has taken the measures imposed by Article 1519- quater of the Italian civil code (or under similar provisions of other member States of the European Union, based on Article 3 of the European directive 1999/44/CE of 25 May 1999), provided the Buyer exercises his action in redress based on Article 1519-quinquies of the Italian civil code (or under similar provisions of other member States of the European Union, based on Article 4 of the European directive 1999/44/CE of 25 May 1999) within two years from purchase (invoice) made by the Buyer and provided the defect is due to an act of omission by the Supplier. This clause shall only apply in case the Buyer is domiciled within the European Union.
7.7. The Seller, once he has identified and acknowledged the defect of the product, shall at his option:
(a) replace the goods with conforming goods, without any additional expense to the Buyer, or
(b) repair the goods, without any additional expense to the Buyer, or
(c) reimburse to the Buyer the price paid for the non-conforming goods and thereby terminate the Contract as regards those goods.
The Buyer shall in any case return the goods to the Seller at his own expenses. The product shall be complete and packed in its original packaging.
7.8. The obligations undertaken by the Seller under Articles 7.5 and 7.6 (i.e. to replace or repair the Products in the cases and under the conditions stated therein) are in lieu of any other legal guarantee or liability provided by law. It is consequently agreed that, except in case of fraud or gross negligence of the Seller, any other Seller's liability (both contractual or extra-contractual) which may arise from the Products supplied and/or their resale (e.g. compensation of damages, loss of profit, etc.) is expressly excluded.
In no event shall the Seller’s liability of any kind include any indirect, incidental or consequential losses or damages which may have been caused by any defects or lack of conformity of the products.
7.9. Replacement or repair do not extend warranty on the product.
7.10. Possible warranty extensions will be offered by the Seller upon specific agreement with the Buyer. The extended warranty is valid exclusively for the product for which the warranty extension is intended and not for any similar, assimilable or equal product included in different orders.
ART. 8. Forza maggiore
8.1. Nessuno dei contraenti è responsabile per il mancato adempimento della sua obbligazione nella misura in cui provi
(a) che tale mancato adempimento è dovuto ad un impedimento indipendente dal suo controllo, e
(b) che non poteva essere ragionevolmente tenuto a prevedere, al momento della conclusione del contratto, tale impedimento ed i suoi effetti sulla sua capacità di eseguire il contratto, e
(c) che egli non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare tale impedimento o i suoi effetti.
8.2. Il contraente che invoca l’esonero della responsabilità è tenuto a comunicare alla controparte, appena possibile, e subito dopo essere venuto a conoscenza dell’impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità di eseguire i suoi obblighi, l’esistenza di tale impedimento, nonché gli effetti dello stesso sulla sua capacità di far fronte ai propri impegni. Un’analoga comunicazione dovrà essere data non appena venga meno la causa di esonero della responsabilità. Il contraente che ometta l’una o l’altra comunicazione è responsabile di quei danni che avrebbero potuto essere altrimenti evitati.
8.3. Se le cause di esonero continuano a sussistere per un periodo superiore a sei mesi, ciascun contraente avrà il diritto di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta alla controparte.
ART. 8. Force Majeure
8.1. A party is not liable for a failure to perform any of his obligations in so far as he proves:
(a) that the failure was due to an impediment beyond his control, and
(b) that he could not reasonably be expected to have taken into account the impediment and its effects upon his ability to perform at the time of the conclusion of the Contract, and
(c) that he could not reasonably have avoided or overcome it or its effects.
8.2. A party seeking relief shall, as soon as practicable after the impediment and its effects upon his ability to perform become known to him, give notice to the other party of such impediment and its effects on his ability to perform. Notice shall also be given when the ground of relief ceases. Failure to give either notice makes the party thus failing liable in damages for loss which otherwise could have been avoided.
8.3. If the grounds of relief subsist for more than six months, either party shall be entitled to terminate the Contract with notice.
ART. 9. Risoluzione del contratto
9.1 Ciascuna parte avrà il diritto di recedere con effetti immediati dalle presenti condizioni generali di vendita, come pure da ogni singolo contratto di fornitura dei prodotti non ancora eseguito, qualora l’altra parte si renda responsabile di un grave inadempimento contrattuale.
9.2 In particolare, il Venditore potrà risolvere il contratto con effetti immediati nei seguenti casi:
(a) qualora il Compratore non adempia agli obblighi di cui agli art. 3 e 5;
(b) qualora il Compratore venga assoggettato a procedure concorsuali o di liquidazione o qualora lo stato delle condizioni economiche del Compratore sia tale da far ragionevolmente presumere l’insolvibilità del Compratore
9.3. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento al pagamento di una rata come previsto nel presente contratto, al Fornitore viene riconosciuto il diritto alla restituzione delle merce nonché al trattenimento di quanto versato dall’Acquirente. Nel caso in cui il prodotto sia stata già installato o sia stata avviata la messa in posa, il contratto non potrà essere risolto salvo corresponsione per l’intero prezzo pattuito a favore del Fornitore che non potrà provvedere a ritirare la merce.
Art. 9. Early Termination
9.1. Either party shall be entitled to immediately terminate these general conditions of sale, as well as any contract of sale of the products which has not been performed, should the other party be in material breach hereof.
9.2 In particular the Seller shall be entitled to terminate this Agreement in the following cases:
(a) in the event the Buyer breaches any provision under articles no. 3 and 5 above;
(b) in the event the Buyer becomes subject to insolvency or bankruptcy proceeding or liquidation proceeding, or its financial conditions reasonably allow the Seller to assume that the Buyer will become insolvent
9.3. If the contract terminates because of failure to pay an installment, in accordance with the present contract, the Seller is entitled to restitution of the goods as well as to retain the sum the Buyer has already paid. If the product has already been installed completely or in part the contract cannot terminate, unless the agreed price is fully paid to the Seller who cannot withdraw the goods.
ART. 10. DURATA
10.1. Le presenti condizioni generali di vendita entrano in vigore dalla data di emissione della conferma d’ordine.
ART. 10. Term
10.1. These general conditions of sale come into force on the date of the purchase confirmation.
ART. 11. Legge applicabile – Foro competente
11.1. Le presenti condizioni generali di vendita sono regolate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci e dalla legge italiana con riferimento alle materie non disciplinate da tale Convenzione.
11.2. Il Tribunale di Latina (Italia) avrà la competenza esclusiva su tutte le controversie che possano originarsi con riferimento alla validità, all’interpretazione e all’esecuzione delle presenti condizioni generali di vendita.
Art. 11. Applicable Law – Competent jurisdiction
11.1. These general conditions of sale shall be governed by the United Nations Convention on the International Sales of goods and, with respect to any matters not covered by such Convention, by the laws of Italy.
11.2 The Tribunal of Latina (Italy) shall have exclusive jurisdiction over any dispute arising out of or in connection with the validity, interpretation and performance these general conditions of sale.
ART.12. Clausole finali
12.1. Le presenti condizioni generali di vendita costituiscono l’unico accordo raggiunto dalle parti in merito alla vendita dei prodotti e non potranno essere modificate, né integrate, se non in forza del consenso delle parti formalizzato per iscritto.
12.2. L’eventuale nullità di tutte o alcune clausole di cui alle presenti condizioni generali di vendita non estenderà i suoi effetti alle altre disposizioni contrattuali; le parti provvederanno a sostituire, se ed in quanto possibile, le clausole nulle con altri patti validi aventi un contenuto equivalente o simile.
12.3. Il testo in lingua italiana delle presenti condizioni generali di vendita, anche se redatte in più lingue, sarà considerato l’unico testo autentico ai fini della loro interpretazione.
12.4. Qualora una delle parti ometta di intraprendere un’azione giudiziale o di esercitare un diritto in base alle presenti condizioni generali di vendita, tale comportamento di acquiescenza non potrà essere interpretato come una definitiva rinuncia ad esercitare in futuro la stessa azione giudiziale o lo stesso diritto.
Art.12. Final clauses
12.1. These general conditions of sale are the only agreement between the parties for the sale of the prodotti and may be amended exclusively by the written agreement of the parties.
12.2. Possible nullity of any or all provisions herein shall not invalidate any remaining contractual provisions; the parties, if possible, shall replace any invalid provisions with valid clauses having equivalent or the closest contents.
12.3. The Italian text of these general conditions of sale, regardless of any translation in any other language, shall be the only authentic text for the purpose of the interpretation thereof.
12.4. Should either party fail to take any action or assert any right hereunder, such acquiescence shall not be interpreted as a waiver to take any action or assert any right in the future.
Latina, 14 maggio 2020