CONTRATTO PER L’USO DEL SERVIZIO PHARMAINVOICE
Contratto N° /20
CONTRATTO PER L’USO DEL SERVIZIO PHARMAINVOICE
Tra
Studiofarma S.r.l. con sede in Brescia, Via Brixia Zust n° 10, Partita Iva 02904460173, nella persona del proprio procuratore, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, di seguito individuata come “Studiofarma”, tel. 000 00 00 000, fax 000 00 00 000 , indirizzo e-mail xxxx@xxxxxxxxxxx.xx da una parte;
e
Farmacia Con sede in Via P.IVA Tel. Fax. Indirizzo e-mail nella persona del proprio Legale Rappresentante Dr.ssa/Dr. da ora in avanti denominata “Farmacia”, dall’altra parte; congiuntamente le Parti.
Premesso che
a) il presente accordo viene proposto in nome e per conto di Studiofarma dal Rivenditore (da ora innanzi individuato come “Rivenditore”), il quale fatturerà direttamente a suo nome alla Farmacia il servizio PharmaInvoice che è oggetto del presente contratto (nel prosieguo il “Servizio”);
b) RA Computer S.p.A., con sede legale in Milano (MI) in xxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 00/X, Codice Fiscale e partita IVA 04769180151 (nel prosieguo “RA Computer”) è il partner tecnico prescelto da Studiofarma per le sue capacità tecniche;
c) la Farmacia intende affidare a Studiofarma il servizio Pharmainvoice a supporto dell'intero processo di Conservazione Sostitutiva secondo quanto previsto dal DPCM 3 dicembre 2013;
d) la Farmacia intende affidare la Responsabilità del processo di Conservazione Sostitutiva a RA Computer;
e) il Servizio è definito negli Allegati al presente contratto.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1. Premesse ed Allegati
1.1 Le premesse e gli Allegati (come di seguito definiti) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito il “Contratto”).
Allegato A Descrizione Servizio PharmaInvoice
Allegato B Specifiche Tecniche Servizio PharmaInvoice (visionabile su xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx) Allegato C Nomina Responsabile Trattamento Dei Dati Personali
Allegato D Nomina del Responsabile della Conservazione Sostitutiva Allegato E Xxxxxx d’ordine o offerta
Articolo 2. Struttura del Contratto ed oggetto dell’incarico
2.1 Il Contratto riporta i termini e le condizioni generali in base alle quali Studiofarma fornirà il Servizio, meglio specificato negli Allegati, alla Farmacia.
2.2 Con la stipula del Contratto, la Farmacia affida a Studiofarma, che accetta, l’incarico per lo svolgimento del Servizio verso il corrispettivo di cui all’Articolo 5 “Corrispettivi, modalità di fatturazione e di pagamento”. Il Servizio verrà erogato a partire dalla data di attivazione del medesimo fino alla data di scadenza, originaria o prorogata, del Contratto. In particolare, le prestazioni, i Livelli di Servizio ed i documenti contenenti le specifiche tecnico-operative relative al Servizio sono descritti negli allegati al Contratto Allegato A, Allegato B e Allegato D.
2.3 Il Servizio verrà svolto da Studiofarma in collaborazione con le strutture ed il personale di RA Computer.
2.4 Nell’ambito del Servizio, RA Computer opera esclusivamente in qualità di partner tecnico, di Responsabile del trattamento dei dati Personali, nonché di Responsabile della Conservazione Sostitutiva ai sensi della normativa di riferimento come specificato dall’atto di nomina che costituisce Allegato D al presente Contratto.
2.5 La Farmacia prende atto ed accetta che potranno essere introdotte le variazioni delle modalità tecnico-operative, dei tempi, degli orari e dei Livelli di Servizio, necessarie ad adeguare l’esecuzione dei Servizio a normative nazionali ovvero agli sviluppi tecnologici, gestionali o procedurali. I costi per l’adeguamento e/o la modifica del Servizio saranno a carico:
a) di Studiofarma, se derivanti dall’applicazione di normative nazionali e comunque se non rappresentano un impegno economico non ragionevolmente sopportabile da Studiofarma in relazione al valore del Servizio di cui trattasi;
b) di Studiofarma, se da quest’ultima introdotte di propria iniziativa;
c) della Farmacia, se richieste dalla Farmacia stessa.
2.6 Il Servizio sarà prestato da Studiofarma alla Farmacia anche sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dalla Farmacia stessa e facendo affidamento sulla loro correttezza, completezza ed accuratezza, ai sensi e per gli effetti di quanto successivamente definito nel presente Contratto.
2.7 La Farmacia, qualora necessiti di assistenza in merito al Servizio, dovrà contattare esclusivamente il Rivenditore con le modalità e gli orari indicati nel modulo d’ordine (Allegato E al presente Contratto). Resta inteso che detta assistenza, fornita alla Farmacia direttamente dal Rivenditore, riguarda unicamente i seguenti tre aspetti: a) supporto riguardo la modalità d’uso del Servizio; b) gestione della richiesta di consegna alla Farmacia dei supporti informatici (CD o DVD) di cui all’Allegato A; c) presa in carico di eventuali disservizi strettamente connessi all’erogazione del Servizio, al fine di far intervenire il partner tecnico per le necessarie verifiche e il ripristino del Servizio, che avverrà nei limiti delle responsabilità come specificate nel successivo Articolo 9 “Responsabilità di Studiofarma”.
Articolo 3. Conclusione del contratto
3.1 La Farmacia sottoscriverà e farà pervenire per il tramite del Rivenditore, ovvero mediante raccomandata A.R., posta elettronica certificata o fax a Studiofarma, copia sottoscritta del presente accordo, inclusi gli Allegati tra cui il modulo d’ordine debitamente compilato (Allegato E). L’invio del predetto Allegato E compilato costituisce ordine irrevocabile d’acquisto.
3.2 Studiofarma potrà numerare univocamente e sottoscrivere la copia del contratto di cui al comma precedente; il successivo invio alla Farmacia avverrà per il tramite del Rivenditore, ovvero mediante raccomandata A.R., posta elettronica certificata o fax.
3.3 Il presente contratto si intenderà concluso al momento della ricezione da parte della Farmacia del contratto sottoscritto da Studiofarma ed inviato come da comma precedente.
3.4 Non è possibile altra forma di conclusione del contratto diversa da quella sopra descritta.
3.5 L’Allegato C e l’Allegato D, entrambi rivolti a RA Computer, possono essere sottoscritti on line.
3.6 Studiofarma si impegna affinché il Servizio venga attivato entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dalla conclusione del presente contratto e ne darà notizia alla Farmacia tramite fax o posta elettronica.
Articolo 4. Società terze
4.1 Studiofarma, ferma la propria responsabilità come meglio definito successivamente, per la prestazione del Servizio potrà avvalersi di fornitori terzi per l'acquisto e/o la manutenzione di apparecchiature e/o del software ovvero per l'espletamento del Servizio stesso in toto o in parte.
4.2 Le persone fisiche impiegate nell’ambito di tali rapporti contrattuali opereranno nel rispetto della normativa in tema di lavoro e di protezione dei dati personali.
Articolo 5. Corrispettivi, modalità di fatturazione e di pagamento
5.1 In merito ai corrispettivi del servizio si fa riferimento al modulo d’ordine o offerta in allegato (Allegato E).
5.2 Tutti i prezzi indicati nel Contratto e negli Allegati sono da intendersi al netto di I.V.A. e degli eventuali altri oneri di legge.
5.3 Tutte le attività aggiuntive, quali l’esibizione dei documenti conservati agli organi accertatori e tutti i servizi non esplicitamente elencati nel contratto o nei suoi allegati sono da considerarsi non compresi e la loro eventuale erogazione sarò soggetta a condizioni economiche che verranno di volta in volta comunicate alla farmacia.
5.4 A fronte di oggettive situazioni particolari e non prevedibili tali per cui il costo sostenuto per la fornitura del Servizio diventasse un impegno economico non ragionevolmente sopportabile in relazione al valore del Servizio di cui trattasi, le Parti concordano fin d’ora di rinegoziare in buona fede il canone annuo di Servizio. La Farmacia espressamente conviene ed accetta che, non addivenendo ad un accordo, Studiofarma abbia il diritto, da esercitare con un preavviso di due mesi mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata
A.R. o posta elettronica certificata, di recedere dal Contratto ovvero di sospendere o interrompere l’esecuzione del Servizio, anche solo parzialmente, senza penalità, né responsabilità per Studiofarma.
5.5 Studiofarma si riserva, alla scadenza del Contratto originaria o prorogata, il diritto di modificare le condizioni economiche di fornitura del Servizio alla Farmacia, fornendo un preavviso di 60 gg. rispetto alla data di entrata in vigore delle nuove condizioni.
5.6 Nel caso in cui la modifica del canone annuo determini un incremento superiore al 20 (venti) per cento rispetto al canone in vigore, la Farmacia avrà diritto di recedere senza alcuna penalità dal presente contratto, mediante semplice comunicazione scritta da inviare a Studiofarma entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente e con efficacia dalla data di decorrenza dei nuovi canoni.
Articolo 6. Obblighi e dichiarazioni della Farmacia
6.1 La Farmacia si obbliga a:
a) fornire a Studiofarma, previa richiesta, tutti i documenti informativi, la cui conoscenza da parte di Studiofarma o del partner tecnico sia necessaria o utile ai fini dell’esecuzione delle attività previste dal Contratto;
b) far pervenire a Studiofarma, per posta raccomandata A.R. o per tramite del Rivenditore, sia l’atto di Nomina del Responsabile della Conservazione Sostitutiva (Allegato D), sia l’atto di Nomina Responsabile Trattamento Dei Dati Personali (Allegato C), entrambi debitamente compilati e sottoscritti, qualora non sottoscritti tramite procedura on line.
c) dotarsi di tutti i requisiti necessari, come specificati negli Allegati, per l’accesso e la fruizione del Servizio, anche a seguito di eventuali modifiche al Servizio di cui all’Articolo 2 “Struttura del Contratto ed oggetto dell’incarico” comma 2.5;
d) inviare tutti i documenti che devono essere conservati in forma sostitutiva con le modalità e nei formati previsti negli Allegati e nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dalla normativa di riferimento, anche fiscale, tenuto conto dei tempi di esecuzione del ciclo di Conservazione Sostitutiva di cui all’Allegato B “Specifiche Tecniche Servizio PharmaInvoice”;
e) osservare le disposizioni stabilite nel Contratto e nei suoi Allegati impegnandosi a rispettare le modalità di fruizione del Servizio nonché i termini di trasmissione, di spedizione, di consegna, di controllo e di verifica, stabilite a carico del Cliente, e necessari a svolgere correttamente il Servizio.
6.2 In caso di violazione di quanto stabilito al precedente comma 6.1 o al seguente Articolo 8 “Responsabilità della Farmacia”, la Farmacia si obbliga a manlevare e tenere indenne Studiofarma e RA Computer, da qualsiasi richiesta risarcitoria e da ogni danno, responsabilità ed oneri (sanzioni amministrative, costi, spese di qualsiasi genere, comprese quelle legali) che dovesse subire, quale conseguenza di tale inadempimento, ancorché derivante da richieste di risarcimento di terzi.
6.3 La Farmacia si obbliga al rispetto delle istruzioni tecniche che Studiofarma metterà a disposizione anche dopo la sottoscrizione del Contratto.
6.4 La Farmacia riconosce di essere a conoscenza dell’attuale normativa in materia di Conservazione Sostitutiva di documenti rilevanti ai fini fiscali, in particolare del DMEF del 23 gennaio 2004, del DPR 633/72, del DPCM 3 dicembre 2013, della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.45/E del 19 ottobre 2005 e della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.36/E del 6 dicembre 2006.
6.5 La Farmacia riconosce di essere a conoscenza che i compiti e le relative responsabilità, che l’art. 6 del DPCM 3 dicembre 2013 e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.36/E del 6 dicembre 2006 attribuiscono al Responsabile della Conservazione Sostitutiva, possono essere delegate a RA Computer e da questa assunte, con riferimento ai soli documenti e nei termini previsti dal presente contratto e dai relativi allegati solo ed esclusivamente a fronte della sottoscrizione di un regolare contratto di delega della responsabilità di Conservazione Sostitutiva (Allegato D “Nomina del Responsabile della Conservazione Sostitutiva”).
6.6 La Farmacia conviene ed accetta che il Servizio e le istruzioni tecniche siano basati anche sulle informazioni dalla stessa fornite e che pertanto Studiofarma non avrà responsabilità per omissioni o inaccuratezze delle istruzioni tecniche dovute ad omissioni o inesattezze nelle informazioni fornite dalla Farmacia.
Articolo 7. Obblighi di Studiofarma
7.1 Studiofarma si obbliga ad eseguire il Servizio nel rispetto del presente Contratto e, per tramite del Rivenditore, a prestare alla Farmacia l’assistenza necessaria in relazione al Servizio nei modi e nei termini precisati al precedente Articolo 2 “Struttura del Contratto ed oggetto dell’incarico” comma 2.7.
Articolo 8. Responsabilità della Farmacia
8.1 La responsabilità della trasmissione dei documenti oggetto del Servizio e dunque trasmessi dalla Farmacia ai fini della Conservazione Sostitutiva (di seguito, Documenti Trattati) nonché dei dati in essi riportati (di seguito, Dati Trattati), ivi compresi quelli di cui lo stesso esegua dei trattamenti anche non in qualità di titolare ai sensi del decreto legislativo n. 196/03, è e rimane della Farmacia. Nei limiti indicati in questo paragrafo, ogni qualsivoglia pretesa di terzi avanzata per i Documenti Trattati o Dati Trattati sarà gestita dalla Farmacia medesima. In particolare la Farmacia è l’unico responsabile ai fini fiscali, tributari, civili e penali in relazione:
a) alla determinazione dei dati e delle informazioni riportati nei Documenti Trattati;
b) alla verifica della corretta sequenzialità cronologica e continuità numerica dei Documenti Trattati, ove ciò sia rilevante;
c) alla verifica della presenza di tutti i dati ed informazioni necessari ad attivare le funzionalità di ricerca logica dei Documenti Trattati.
8.2 Studiofarma garantisce la leggibilità dei documenti trasmessi in base a quanto indicato negli Allegati. La Farmacia è comunque obbligata a verificare l’integrità e la leggibilità dei documenti prima del loro invio in Conservazione Sostitutiva.
8.3 Nei particolari casi nei quali è previsto il pagamento dell’imposta di bollo, quest’ultima sarà a carico della Farmacia, oltre alla responsabilità dell’invio delle comunicazioni alla competente Agenzia delle Entrate ( Es. Il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento).
Articolo 9. Responsabilità di Studiofarma
9.1 Fatte salve le previsioni inderogabili di legge, Studiofarma e RA, per le rispettive specifiche competenze e responsabilità, saranno responsabili dei danni direttamente cagionati alla Farmacia, sia di natura contrattuale che extra-contrattuale, e che siano conseguenza immediata, diretta e prevedibile dell’esecuzione del contratto, inclusi i danni derivanti da inadempimenti alle obbligazioni previste dal presente contratto. In particolare, le Parti convengono che il limite di risarcibilità del danno non potrà superare, per ogni mese di durata del Contratto, il 10% del Corrispettivo del Processo di Conservazione Sostitutiva di tale mese e per ogni anno solare l’8% del medesimo Corrispettivo di tale anno.
9.2 La Farmacia accetta espressamente che non si costituisca in capo a Studiofarma o a RA per le rispettive specifiche competenze e responsabilità, alcuna responsabilità nei confronti della Farmacia medesima e di terzi, per eventuali danni indiretti e per danni di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo subiti per interruzioni, sospensioni e ritardi nella esecuzione dei Servizi ed in generale nell’adempimento di ogni obbligo assunto da Studiofarma con il Contratto o da RA con la nomina a Responsabile della Conservazione Sostitutiva, qualora tali eventi dipendano da cause non imputabili a Studiofarma nonché a RA, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi di forza maggiore, inclusi, per esempio, calamità naturali, rivolte, insurrezioni, atti dell'autorità pubblica, incendi, terremoti, inondazioni, e, nella misura in cui essi sono su scala nazionale: scioperi, carenze o mancanze di energia, combustibili, componenti o macchinari.
9.3 Studiofarma nonché RA non saranno altresì responsabili nei confronti della Farmacia e di terzi, per eventuali disservizi e danni di qualunque genere e titolo, al di fuori della loro sfera di competenza ed, a titolo esemplificativo e non esaustivo, derivanti da:
a) malfunzionamento delle infrastrutture tecniche e del software della Farmacia ovvero dei terzi dei quali la Farmacia si avvalga per usufruire del Servizio;
b) mancato rispetto ovvero mancata conoscenza, da parte della Farmacia, delle istruzioni tecniche;
c) utilizzo del Servizio in modo difforme da quanto previsto dalla documentazione operativa e dalle norme operative previste da Studiofarma nonché da RA, nonché dalla normativa di legge vigente.
9.4 Studiofarma nonché RA non saranno, infine, responsabili di errori, ritardi nell’esecuzione del Servizio comunque dipendenti da insufficienza, incompletezza, erroneità, inesattezza ovvero tardivo invio di informazioni richieste alla Farmacia o comunque dovute dalla Farmacia ai fini della prestazione del Servizio.
9.5 Studiofarma si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il Servizio fornito in forza del presente Contratto qualora la Farmacia contravvenga ad alcuno degli obblighi da esso assunti con il presente Contratto, fermo restando, anche in tal caso e per tutta la durata della sospensione, che il canone relativo sarà egualmente dovuto, salvi i maggiori danni causati dalla inadempienza della Farmacia.
9.6 Studiofarma si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il o i Servizi, anche in parte, forniti in forza del presente Contratto in caso di problemi tecnici od altri gravi inconvenienti o turbative, ivi compresi casi fortuiti o eventi di forza maggiore, che impediscano o rendano difficoltosa la fornitura del Servizio medesimo, per il tempo necessario a ripristinare il Servizio stesso, fermo restando che la temporanea sospensione del Servizio non costituirà ad alcun titolo inadempimento da parte di Studiofarma e pertanto non attribuirà alla Farmacia il diritto a ricevere alcuna indennità o a pretendere alcun risarcimento di danni ovvero a far valere alcun altro diritto per legge conseguente all’inadempimento.
9.7 Xxxx’eventualità che RA Computer sia affetta da forza maggiore, Studiofarma dovrà comunicare immediatamente per iscritto alla Farmacia il verificarsi e la cessazione dello stato di forza maggiore. La Farmacia, limitatamente alla durata di tale circostanza, non sarà tenuta al pagamento del corrispettivo del Servizio nella misura e alle scadenze pattuite.
Articolo 10. Modalità di denuncia del danno
10.1 In ogni caso di danno derivante da disservizio, la Farmacia dovrà, a pena di decadenza, inviare a Studiofarma a mezzo fax o posta elettronica certificata, evidenziando nell’oggetto la denominazione del Servizio e il numero di contratto:
a) denuncia in merito ad ogni eventuale disservizio riscontrato ed accertato non oltre tre giorni lavorativi da quando la Farmacia ne è venuta a conoscenza;
b) la documentazione relativa al suddetto disservizio entro i successivi 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui la denuncia è pervenuta a Studiofarma.
Articolo 11. Eventi straordinari
11.1 Salvo quanto previsto in altri articoli del Contratto, le Parti concordano che, qualora si verificasse un evento straordinario non prevedibile ed al di fuori del controllo delle Parti stesse, anche in relazione alla gestione di eventi di forza maggiore, tale da influenzare significativamente i termini del Contratto nonché degli Allegati sottoscritti, esse ne rinegozieranno in buona fede i termini, compresi, senza limitazioni, la durata ed i Corrispettivi.
Articolo 12. Doveri di riservatezza e segretezza
12.1 Per tutte le informazioni acquisite per effetto o in occasione del Contratto, le Parti si impegnano vicendevolmente, con ciò promettendo anche il fatto dei propri dipendenti, consulenti, revisori e ausiliari, a mantenere segreta e non divulgare a terzi qualsiasi informazione confidenziale, trattandole con la stessa segretezza con la quale trattano i propri segreti aziendali. A tal fine ognuna delle Parti conferma di aver preso tutte le misure più opportune sia con i soggetti coinvolti da ognuna delle Parti in qualità di partner, sia nei confronti dei dipendenti, consulenti, revisori ed ausiliari di ognuna delle Parti, affinché il presente obbligo di segretezza sia rigorosamente rispettato.
12.2 Nonostante quanto stabilito al comma che precede, le Parti non saranno soggette ad alcun vincolo di segretezza per le informazioni che:
a) debbano essere comunicate per l’esecuzione del presente Contratto a RA Computer;
b) debbano essere diffuse per espressa disposizione di legge ovvero siano richieste dall’Autorità amministrativa o giudiziaria;
c) sono o saranno eventualmente contenute in una pubblicazione stampata e resa disponibile al pubblico con il consenso del proprietario;
d) divengano di dominio pubblico per atto non direttamente o indirettamente commesso da o imputabile alle Parti per colpa, colpa grave o dolo di uno qualsiasi dei soggetti coinvolti da ognuna delle Parti in qualità di partner, di collaboratori, ausiliari o consulenti delle Parti stesse.
12.3 Alla scadenza del Contratto o al venir meno dello stesso per qualsiasi ragione, tutte le informazioni confidenziali che le Parti si sono scambiate dovranno, a meno che non sia diversamente specificato per iscritto, rimanere di proprietà della Parte che le ha fornite e dovranno, a spese delle Parte che lo chiede, essere restituite alla Parte interessata oppure distrutte, su sua richiesta. L’avvenuta distruzione dovrà essere comunicata per iscritto dalla Parte che ne è in possesso.
12.4 Eccezion fatta per eventuali annunci richiesti obbligatoriamente in base a norme o regolamenti emessi da autorità governative, di controllo o di borsa aventi giurisdizione sulle Parti, la Farmacia non potrà dare pubblicità né emettere comunicati stampa o di altra natura relativamente alla sottoscrizione del Contratto, alle disposizioni in esso contenute o alle operazioni in esso previste senza il preventivo consenso scritto di Studiofarma sia per ciò che attiene la forma che la sostanza di detti comunicati, restando inteso che tale consenso non potrà essere irragionevolmente rifiutato.
12.5 Le disposizioni di cui ai precedenti commi resteranno in vigore e produrranno i propri effetti fino al termine del secondo anno successivo allo scioglimento, per qualsiasi causa intervenuto, del Contratto.
Articolo 13. Pubblicità
13.1 Studiofarma e RA Computer possono citare la Farmacia e dare notizia del rapporto instauratosi nei propri comunicati stampa o nel proprio materiale promozionale, nonché nel caso di partecipazioni a bandi di gara.
Articolo 14. Privacy e protezione dei dati personali
14.1 Le attività di trattamento di dati personali che Studiofarma e RA Computer eseguiranno nella prestazione del Servizio ai sensi del presente Contratto, saranno di norma limitate ai dati della Farmacia il cui trattamento sia strettamente necessario agli adempimenti contrattuali nonché contabili ovvero imposti dalla legge in relazione alla sottoscrizione e gestione del presente Contratto e all’esecuzione delle attività funzionalmente collegate alla prestazione del Servizio.
14.2 Nei casi in cui l’esecuzione delle attività funzionalmente collegate all’erogazione del Servizio comporti l’esecuzione, da parte di Studiofarma e RA Computer, di operazioni di trattamento di dati personali diversi dai dati del la Farmacia e che la Farmacia, per qualsiasi ragione, tratta rendendoli accessibili a Studiofarma e RA Computer ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 0000, x. 000 (xx “Codice Privacy”), la Farmacia, Studiofarma e RA Computer riconoscono e garantiscono reciprocamente che tutte le operazioni di trattamento dati effettuate in esecuzione del presente Contratto saranno eseguite in conformità al Codice Privacy ed alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
14.3 Fermo restando quanto specificato nel punto 2 del presente articolo, Studiofarma e RA Computer procederanno solo alle operazioni di trattamento funzionalmente necessarie alla prestazione del Servizio in qualità di Responsabile del trattamento. A tale proposito, la Farmacia (Titolare del Trattamento dei dati) nomina sia Studiofarma sia RA Computer quali Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 4 primo comma lettera g) del Codice Privacy; l’atto di nomina di RA Computer a Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice Privacy è l’Allegato C al presente Contratto. La Farmacia sarà il solo responsabile per le operazioni di trattamento eseguite dalla Farmacia medesima direttamente ovvero avvalendosi di terzi diversi da Studiofarma e RA Computer.
14.4 In ogni caso la Farmacia è tenuta a prendere visione dell'informativa in appendice al presente Contratto.
Articolo 15. Comunicazioni
15.1 Tutte le comunicazioni tra Studiofarma e la Farmacia, effettuate in base a quanto previsto dal presente Contratto, dovranno essere inviate esclusivamente agli indirizzi riportati nell’intestazione del presente Contratto.
15.2 In tutte le comunicazioni tra Studiofarma e la Farmacia andrà obbligatoriamente riportato, nell’oggetto del messaggio, il numero contratto apposto da Studiofarma.
15.3 Le Parti si obbligano a comunicare tempestivamente ogni variazione dei rispettivi indirizzi.
Articolo 16. Decorrenza e durata del Contratto
16.1 Il presente Contratto decorre dal momento della sua conclusione (vedere Articolo 3 “Conclusione del contratto”) e termina, in ogni caso il 31 dicembre 2015.
16.2 Successivamente al periodo iniziale di durata, il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo anni 1 (uno) , ad ogni scadenza, e così successivamente, ove non intervenga comunicazione di disdetta di una delle Parti, da inviarsi con preavviso di almeno sei mesi, se da parte della Farmacia, o di quattro mesi se da parte di Studiofarma, rispetto alla data di scadenza, originaria o prorogata, del Contratto e con effetto in ogni caso dalla scadenza medesima. Salvo quanto disposto al successivo Articolo 17 “Risoluzione”, la Farmacia non potrà recedere dal Servizio fino al termine del periodo di durata del Servizio medesimo.
16.3 In caso di risoluzione, cessazione o annullamento del contratto stipulato tra Studiofarma e RA Computer che regolamenta il ruolo di partner tecnico della medesima RA di cui alla premessa b, il presente Contratto nonché l’atto di nomina a Responsabile della Conservazione Sostitutiva cesseranno di efficacia a partire dalla data che verrà comunicata da Studiofarma alla Farmacia con raccomandata a.r. o fax, corrispondente alla data di cessazione del Servizio.
16.4 Rimane inteso che le Parti potranno concordemente prevedere un periodo di ultrattività contrattuale in merito al presente Contratto e al Servizio in oggetto in base a specifiche esigenze della Farmacia; in tale ipotesi le Parti sin da ora accettano che l’accordo sarà definito secondo i principi di buona fede, verrà notificato a RA e non potrà prescindere dalla precedente regolamentazione e in particolare i Corrispettivi dovuti dalla Farmacia a Studiofarma verranno determinati in base alle condizioni di mercato.
Articolo 17. Risoluzione
17.1 Nel caso in cui Studiofarma sia inadempiente agli obblighi previsti dal Contratto e dai suoi Allegati, la Farmacia potrà – ove tale inadempimento sia suscettibile di sanatoria - intimarle per iscritto di adempiere l’obbligazione di cui trattasi entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell’intimazione.
17.2 Nel caso in cui la Farmacia sia inadempiente agli obblighi di cui agli artt. Articolo 5 “Corrispettivi, modalità di fatturazione e di pagamento”, Articolo 6 “Obblighi e dichiarazioni della Farmacia” e Articolo 12 “Doveri di riservatezza e segretezza”, Studiofarma potrà
– ove tale inadempimento sia suscettibile di sanatoria - intimarle per iscritto di adempiere l’obbligazione di cui trattasi entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell’intimazione.
17.3 Qualora, entro il termine di cui ai due commi precedenti, la Parte intimata non abbia posto rimedio all’inadempimento contestato per iscritto dall’altra Parte, la Parte non inadempiente avrà facoltà di ritenere risolto il Contratto, dandone comunicazione per iscritto all’altra Parte. Nei casi di inadempimento sopra indicati non suscettibili di sanatoria, la Parte non inadempiente avrà facoltà di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c., dandone comunicazione per iscritto all’altra Parte.
17.4 Nessuna delle Parti sarà responsabile del ritardato o mancato adempimento totale o parziale degli impegni contrattuali quando tale ritardato o mancato adempimento sia dovuto a qualsiasi evento non imputabile alle Parti ed al di fuori del loro ragionevole controllo, inclusi, per esempio, eventi di forza maggiore. Nel caso che lo stato di forza maggiore perduri oltre 90 giorni consecutivi o cumulativi, la Farmacia avrà il diritto di risolvere il presente Contratto.
Articolo 18. Recesso
18.1 Ciascuna Parte ha diritto di recedere dal Contratto, in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. all’altra Parte, qualora, in capo a quest’ultima, si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
a) messa in liquidazione, insolvenza, proposizione di istanze per la sottoposizione a procedure concorsuali o procedure ad esse assimilabili, inclusa l’amministrazione controllata, proposizione di proposte per la riorganizzazione della propria esposizione debitoria o di moratorie;
b) venire meno, anche temporaneamente ed anche per effetto di provvedimenti giudiziari o dell’autorità di vigilanza, delle condizioni previste dalla legge per lo svolgimento della propria attività e/o dell’attività oggetto del Contratto;
c) impossibilità di eseguire alcuna delle attività previste dal Contratto in conseguenza di provvedimenti/limitazioni legislative o regolamentari ovvero di Pubbliche Autorità.
18.2 Qualora la Farmacia violasse gli obblighi di durata di cui al precedente Articolo 16 “Decorrenza e durata del Contratto”, la Farmacia dovrà corrispondere a Studiofarma l’intero importo per l’anno in corso.
Articolo 19. Cessazione del Servizio
19.1 In caso di cessazione della erogazione del Servizio, per naturale scadenza della durata del Contratto o nei casi di Risoluzione o Recesso per qualsivoglia motivo occorso:
a) cesserà di avere efficacia anche la nomina del Responsabile della Conservazione Sostitutiva;
b) troveranno applicazione le disposizioni di cui al documento Descrizione del Servizio Pharmainvoice sub allegato A;
c) Studiofarma si impegna a non comunicare e/o diffondere e/o comunque utilizzare ulteriormente i Documenti Trattati, ovvero a conservare copia degli stessi, salva la possibilità prevista in caso di produzione e consegna dei supporti informatici. E’ fatta in ogni caso salva la conservazione di dati e/o di documenti in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa civilistica, fiscale o tributaria.
Articolo 20. Divieto di cessione del contratto
20.1 La Farmacia non potrà cedere il presente contratto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, temporaneamente o definitivamente, se non previo assenso scritto di Studiofarma.
Articolo 21. Spese contrattuali
21.1 La presente scrittura privata non è soggetta ad imposta di registro. Nei casi in cui si rendesse necessaria la sua registrazione le relative spese saranno a carico della Parte richiedente.
Articolo 22. Riservatezza dei dati personali
22.1 I dati personali dei Clienti sono raccolti con finalità di attivare, nei suoi confronti, le procedure per l’esecuzione del presente Contratto e le relative attività contabili amministrative e le necessarie comunicazioni. Le parti si garantiscono reciprocamente che i dati forniti per effetto del presente Contratto saranno trattati con la massima riservatezza. Il Cliente dichiara espressamente di essere stato informato di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nel presente Contratto.
Articolo 23. Clausole generali
23.1 L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia. Qualunque clausola nulla sarà sostituita da una clausola valida che si avvicini il più possibile allo scopo della clausola nulla.
23.2 Nessuna modifica o emendamento al Contratto potrà avere efficacia a meno che non sia stata precedentemente approvata in modo specifico, per iscritto, da un rappresentante delle Parti munito dei relativi poteri. In nessun caso potranno essere vincolanti accordi verbali o comunque non conformi alla precedente disposizione.
23.3 Il Contratto, insieme agli Allegati, presenti e futuri, contiene l'intera disciplina del rapporto in essere tra le Parti in relazione al negozio qui contemplato e supera qualsiasi altra intesa eventualmente intercorsa tra le Parti.
23.4 In caso di contrasto, le disposizioni degli Allegati prevarranno sulle disposizioni del presente documento.
23.5 In ogni caso, le Parti daranno tempestiva comunicazione di eventuali operazioni di scorporo, cessione o fusione dalle quali esse fossero interessate.
Articolo 24. Legge applicabile e Foro competente
24.1 Al presente contratto si applica la Legge Italiana e per ogni controversia che dovesse insorgere per l’esecuzione o l’interpretazione del presente Xxxxxxxxx sarà competente a decidere, in via esclusiva, il Tribunale di Milano.
Xxxxx, approvato e sottoscritto a in data
Studiofarma S.r.l. Farmacia
Procuratore Legale Rappresentante
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
24.2 Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiariamo espressamente di avere letto con attenzione e di accettare specificatamente le pattuizioni contenute nei seguenti articoli del presente Contratto:
24.3 Articolo 1 Premesse ed Allegati (dichiaro di aver preso visione dell’allegato B pubblicato online)
24.4 Articolo 2 Struttura del Contratto ed oggetto dell’incarico;
24.5 Articolo 5 Corrispettivi, modalità di fatturazione e di pagamento
24.6 Articolo 6 Obblighi e dichiarazioni della Farmacia
24.7 Articolo 8 Responsabilità della Farmacia
24.8 Articolo 10 Modalità di denuncia del danno
24.9 Articolo 11 Eventi straordinari
24.10 Articolo 16 Decorrenza e durata del Contratto;
24.11 Articolo 17 Risoluzione
24.12 Articolo 18 Recesso
24.13 Articolo 19 Cessazione del Servizio
24.14 Articolo 244 Legge applicabile e Foro competente.
Farmacia
Legale Rappresentante