REPUBBLICA ITALIANA
Comune di Condofuri
Provincia di Reggio Calabria
REPUBBLICA ITALIANA
Registrato a…………
i l ……………..
al n. …… serie …….
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO DI SERVIZIO
DI AUTOSPURGO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE, NONCHÉ DELLE VASCHE DI RACCOLTA E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NON GESTITI DAL GESTORE DEL DEPURATORE CONSORTILE – ANNI 2015 – 2016 (2016-2017-2018)
CIG: 6382963BB0
Rep. n, …………../…………..
L’anno ……………………, il giorno ………………… del mese di …………………. (…/……/ ) presso la
Residenza Comunale, nell’Ufficio di Segreteria, avanti a me Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Segretario del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell’interesse del Comune, sono personalmente comparsi:
………………., nato a …………. (………..) il ……………., C.F.: ……………….. il quale dichiara di intervenire in questo contratto in rappresentanza del comune intestato, codice fiscale/partita IVA 00162630800, nella sua qualità di …………………………, giusto Decreto Sindacale n. in atti al
prot. com.le n. …………….. del , ai sensi dell’articolo 107 del citato D.Lgs. n. 267/2000;
………………., nato a …………. (………..) il ……………., C.F.: ……………….. il quale dichiara di intervenire in questo contratto in qualità di …………………. dell’impresa …………………….. con sede legale in ……………. (………..) via…………. n° ………….. e P.IVA ………………….., Iscritta alla Camera di Commercio di ………………. con n. REA n° ……………, che agisce quale impresa appaltatrice in forma ………………….., di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”
I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l’art. 48 della legge notarile.
PREMESSO CHE
che con delibera di C.C. n. 003 del 12.03.2015, esecutiva, è stato approvato il Capitolato Speciale d’Appalto del “Servizio di autospurgo della rete fognaria comunale, nonché delle vasche di raccolta e degli impianti di sollevamento non gestiti dal gestore del depuratore consortile – anni 2015 – 2016”;
che con Determinazione dell’Area Tecnica e Territorio n. ………….. del , reg. gen. Det.
n. ………/………., si è proceduto a indire una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n.163/2006 per l’appalto del “Servizio di autospurgo della rete fognaria comunale, nonché delle vasche di raccolta e degli impianti di sollevamento non gestiti dal gestore del depuratore consortile – anni 2015 – 2016” per l’importo complessivo a base d’asta di € 50.000,00 con il criterio del prezzo più basso;
che a seguito di apposita gara, con determinazione dell’Area Tecnica e Territorio n. del
………………., reg. gen. Det. n. ……/………….. il “Servizio di autospurgo della rete fognaria comunale, nonché delle vasche di raccolta e degli impianti di sollevamento non gestiti dal gestore del depuratore consortile – anni 2015 – 2016” è stato aggiudicato definitivamente, all’impresa
…………………. P.Iva …………… con sede in …………. (…………), via n.
………… che ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara, con un ribasso percentuale del …………..% per un importo al netto del ribasso, di euro € oltre IVA
………….% di € ;
(se la informazione prefettizia non è ancora giunta, ma sono trascorsi i 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati: Il contratto viene stipulato in pendenza dell’ottenimento della informazione prefettizia, trascorsi i 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati, per cui si procede
in assenza della informazione antimafia (art. 92 D. Lgs 159/2011). Se dalla informazione antimafia risultano cause ostative, si recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.)
(se la informazione prefettizia non è ancora giunta, ed il contratto è urgente: Il contratto è dichiarato urgente e viene stipulato in pendenza dell’ottenimento della informazione prefettizia, per cui si procede in assenza della informazione antimafia (art. 92 D. Lgs 159/2011). Se dalla informazione antimafia risultano cause ostative, si recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.)
l’Esecutore ha presentato la garanzia di esecuzione del contratto (cauzione definitiva) prescritta dall’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 mediante ;
(in caso di avvalimento: in sede di gara l’Esecutore si è avvalso di (ausiliario)
per i seguenti requisiti: …………………………….. Ai sensi dell’art. 49 c. 4 D. Lgs 163/2006 l’ausiliario è responsabile in solido con l’Esecutore nei confronti dell’Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’avvalimento.)
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 Oggetto del contratto
Il contratto ha per oggetto il “Servizio di autospurgo della rete fognaria comunale, nonché delle vasche di raccolta e degli impianti di sollevamento non gestiti dal gestore del depuratore consortile – anni 2015 – 2016” da eseguire in appalto.
Quantità e caratteristiche tecniche sono riportate nell’allegato elenco prezzi che fa parte integrante del contratto.
Non sono previsti minimi fatturabili; l’Esecutore è tenuto ad eseguire i servizi ordinati, qualunque sia l’importo degli ordinativi, per i prezzi offerti.
Art. 2 Ammontare del contratto
L'importo del contratto, compensato a misura ammonta presuntivamente, al lordo del ribasso eventualmente offerto, ad Euro 50.000,00 (oltre IVA), così composto:
a. importo soggetto a ribasso € 50.000,00
b. costo, relativo alle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, non soggetto a ribasso per complessivi € 0,00.
L’importo, essendo a misura, potrà variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle quantità, senza che l’Esecutore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente contratto e nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. I prezzi unitari, da assoggettare a ribasso, sono previsti nell’elenco prezzi allegato.)
La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di impresa e, pertanto, soggetta all’imposta sul valore aggiunto (DPR n. 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell’Appaltante.
Ai sensi dell’art. 26 c. 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, l’Appaltante non ha redatto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), in quanto si tratta di che non comportano interferenza Conseguentemente il costo delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni è pari a zero.
A seguito del ribasso offerto in sede di gara (pari al …………….%) l’importo del contratto ammonta ad
€……………………..
Art. 3 Variazioni alle prestazioni
In nessun caso l’Esecutore può procedere a variazioni o modifiche delle prestazioni senza la previa autorizzazione dell’Appaltante.
Nei limiti previsti dall’art. 311 DPR n. 207/2010, dall'art. 114 (e dall’art. 132 in esso richiamato) del D.Lgs. n.163/2006, l'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre le variazioni che riterrà opportune per qualsiasi effetto, senza che l'Esecutore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente contratto.
Per le varianti sarà redatto e sottoscritto uno specifico atto di sottomissione.
Inoltre l’Esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’Esecutore e che siano ritenute opportune dall’Appaltante.
Le economie risultanti dalle eventuali proposte migliorative in diminuzione proposte dall’Esecutore, approvate ai sensi dell’art. 162 DPR 207/2010, sono ripartite in parti uguali tra l’Appaltante e l’Esecutore.
Art. 4 Qualità e provenienza di Materiali in genere
Tutti i materiali dovranno presentare caratteristiche di sicurezza atte ad evitare qualsiasi tipo di danno agli utenti sia fisico che a cose.
I materiali dovranno essere nuovi, delle migliori qualità esistenti in commercio ed essere accettati dal Direttore dell’esecuzione (che può coincidere con il responsabile di procedimento).
Quando per determinati materiali è richiesta specificatamente la certificazione ai sensi delle norme UNI, ISO od altro, tali certificazioni dovranno essere presentate all’Appaltante.
L’Esecutore resta comunque totalmente responsabile del buon esito della prestazione, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti dell’Appaltante.
Art. 5 Osservanza delle disposizioni di Legge
Al contratto si applicano, nell’ordine, le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e del DPR n. 207/2010. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
L’Esecutore si obbliga al rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento approvati e pubblicati sul sito dell’Appaltante.
Art. 6 Avvio dell’esecuzione in pendenza della stipulazione del contratto
In pendenza della stipulazione del contratto, l’Appaltante avrà la facoltà di procedere all’avvio dell’esecuzione anticipata, in tutto o anche in parte, e l’Esecutore dovrà dare immediato corso allo stesso, ai sensi dell’art. 302 DPR n. 207/2010, senza che al riguardo l’Esecutore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta e attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dell’esecuzione.
In caso di mancata stipulazione del contratto, l’Esecutore non avrà diritto che al pagamento di quanto avesse già predisposto o somministrato, per il rimborso delle relative spese.
Art. 7 Avvio dell’esecuzione del contratto
Ai sensi dell’art. 153 comma 2 DPR 207/2010, richiamato dall’art. 302 c. 7 DPR n. 207/2010, l’avvio dell’esecuzione del contratto avverrà entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto e, nei casi previsti dall’art. 302 c. 2 DPR n. 207/2010, dopo l’aggiudicazione definitiva ed efficace.
Per l’avvio dell’esecuzione del contratto sarà redatto apposito verbale di cui all’art. 304 DPR n.207/2010, nel giorno che sarà fissato dal Direttore dell’Esecuzione; dalla data di esso decorrerà il tempo utile per l’esecuzione del contratto. Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, o per l’importanza dei mezzi strumentali all’esecuzione del contratto, l’inizio dell’attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il Direttore dell’esecuzione darà le necessarie istruzioni nel verbale di avvio.
Art. 8 Responsabilità dell’Esecutore circa l’esecuzione del contratto – Penali
L’Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte. Egli deve effettuare il servizio a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura.
In caso di inosservanza alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro sarà applicata, per ciascuna infrazione, una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.
Al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’Esecutore non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del contratto, obblighi tutti che dovranno essere conformi al capitolato speciale, così come eventualmente integrato dall’offerta tecnica presentata dall’Esecutore in sede di gara, saranno applicate penali nella misura: prevista all’art. 16 del capitolato speciale d’appalto.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali verranno contestati all’Esecutore, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro 5 giorni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Appaltante ovvero non vi sia stata risposta entro il termine potranno essere applicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e detratte dal primo pagamento utile.
I danni arrecati dal personale addetto nell’espletamento del contratto saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l’Esecutore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato,
saranno applicate le penali in proporzione alla gravità del danno; l’accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio fra l’Appaltante ed il legale rappresentante dell’Esecutore. A tal scopo saranno comunicate al rappresentante dell’Esecutore, con anticipo di 24 ore, la data e l’ora dello svolgimento delle operazioni di accertamento del danno; qualora il rappresentante non si presenti, l’accertamento avrà comunque luogo e verrà redatto un apposito atto di constatazione di danno.
Art. 9 Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:
a) il capitolato speciale d’appalto;
b) Eventuale pertinente documentazione tecnica presentata in sede di gara.
E' vietata la riproduzione, imitazione e contraffazione per altri contratti estranei al presente, di documenti, disegni, schizzi, modelli, ecc., consegnati all'Esecutore sia in sede di gara sia in corso di esecuzione del contratto.
Art. 10 Modalità e tempistiche di erogazione dei servizi - sospensioni e proroghe
Il servizio dovrà essere svolto per il periodo di anni due dalla redazione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
In caso di intervento orario, ogni singolo intervento viene conteggiato e calcolato dall’istante in cui l’appaltatore si trova sui luoghi di esecuzione e non dal momento di partenza dalla propria sede operativa e termina all’atto della conclusione del servizio stesso.
La periodicità e la frequenza degli ordinativi sono stabiliti dall’Appaltante.
Detto tempo è comprensivo dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole e per tali giorni non potranno essere concesse sospensioni e proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.
L’ultimazione della prestazione, in conformità a quanto previsto all’art. 309 c. 1 DPR n. 207/2010, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall’Esecutore al Direttore dell’esecuzione, il quale provvede ad effettuare, previa formale convocazione dell’Esecutore, il relativo accertamento in contraddittorio, a redigere in duplice originale, in caso di esito positivo, apposito certificato sottoscritto anche dall’Esecutore ed a trasmetterlo al Responsabile del procedimento. Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile di procedimento all’Esecutore che ne abbia fatto richiesta.
A giustificazione di ritardi all’esecuzione del servizio, l’Esecutore non potrà mai attribuire la causa ad altri soggetti che provvedano, per conto dell’Appaltante, ad altri lavori, servizi o forniture, se l’Esecutore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all’Appaltante il ritardo a questi soggetti ascrivibile, affinché l’Appaltante stesso possa farne regolare contestazione.
Si applica l’art. 308 (e gli artt. 159 e 160 in esso richiamati) DPR n. 207/2010 in tema di sospensioni dell’esecuzione del contratto. Qualora l’Esecutore ritenga essere cessate le cause della sospensione, senza che sia stata disposta la ripresa, può diffidare per iscritto il Direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa della prestazione, qualora l’Esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. L’indennizzo all’Esecutore, nel caso di sospensione illegittima, viene quantificato secondo i criteri di cui all’art. 160 DPR n. 207/2010 per l’intero periodo di sospensione, qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva.
L’Appaltante, può prorogare il termine di ultimazione previsto in contratto senza che ciò costituisca titolo per ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione..
L’Appaltante si riserva la facoltà prevista all’art. 57 c. 5 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 ossia la ripetizione dei servizi per l’ulteriore periodo che sarà indicato dall’Appaltante medesimo.
Art. 11 Pagamenti
Il pagamento avverrà con cadenza periodica mensile, previa presentazione di fattura riepilogativa relativa agli interventi effettuati nel mese di riferimento, allegando tutti i rapporti d’intervento regolarmente firmati dal Direttore dell’esecuzione del contratto che ha richiesto gli interventi.; dall’importo di contratto sarà trattenuto l’importo delle ritenute a garanzia dello 0,5% di cui all’art. 4 c. 3 DPR n. 207/22010. Il saldo verrà effettuato dopo il favorevole esito della verifica di conformità.
I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura da parte del Servizio interessato (a tal fine fa fede il timbro di arrivo dell’Appaltante).
Le ritenute a garanzia dello 0,5% di cui all’art. 4 DPR n. 207/22010 saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
Il pagamento sarà effettuato previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
Il pagamento verrà effettuato con accredito su c/c dedicato intestato all’Esecutore o al capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); le coordinate bancarie dovranno essere comunicate all’Appaltante. In alternativa, nel caso di RTC, la liquidazione potrà avvenire a favore di ciascun componente il raggruppamento, per l’importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura dovrà esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo.
Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all’Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.
Le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell’art. 25 D.L. 66/2014 e devono riportare, l’ggetto del servizio, il codice ufficio 3C75G2 il CIG, il periodo di riferimento, la determina dell’Area Tecnica e territorio n. ……… del …………di aggiudicazione definitiva e l’impegno n. …………….
La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’Appaltante, devono essere comunicati all’Appaltante. E’ facoltà dell’Esecutore sostituire le persone indicate, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l’Appaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente comunicata.
Nel caso che la spesa sia fronteggiata con mutuo l’Esecutore accetta che il calcolo degli interessi per ritardato pagamento non tenga conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione all'Istituto e la ricezione del relativo mandato di pagamento.
Per i pagamenti occorre attendere il DURC (riportante esito positivo), sia dell’Esecutore che dei subappaltatori. Nel caso il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. L’Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli Enti di cui sopra. Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, il Responsabile di procedimento, acquisita una relazione particolareggiata del Direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’art. 135 c. 1 D.Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
L'Esecutore non avrà diritto ad anticipazioni del prezzo contrattuale in base all’art. 5 DL n. 79/1997 convertito in Legge n. 140/1997.
Art. 12 Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Esecutore
Saranno a carico dell’Esecutore gli oneri ed obblighi seguenti dei quali tener conto nel formulare l’offerta:
1) L’osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, l'assunzione delle categorie protette, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro.
2) L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
3) Le operazioni di pulizia dei luoghi e lo sgombero del materiale di risulta non inquinante, entro otto giorni dalla data di ultimazione.
4) L'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette alle prestazioni stesse e dei terzi, nonchè per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà sull’Esecutore restandone sollevato l'Appaltante.
5) Le eventuali segnalazioni per garantire la sicurezza delle persone o cose.
6) L’Esecutore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge n. 136/2010. L’Esecutore deve comunicare all’Appaltante gli estremi identificativi del c/c dedicato, entro il termine previsto all’art. 3 comma 7 legge n. 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
7) In caso di sciopero dei propri dipendenti l’Esecutore dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all’Appaltante in via preventiva e tempestiva. L’Esecutore è altresì tenuto ad assicurare, un servizio ridotto, garantendo comunque la presenza di un numero minimo di addetti. I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell’Esecutore, nonché a seguito di scioperi interessanti il personale dell’Appaltante che comportano la chiusura totale del servizio per un’intera giornata, verranno detratti dal corrispettivo pattuito ovvero, a scelta dell’Appaltante saranno trasformati in prestazioni.
8) I danni arrecati dal personale addetto nell’espletamento del servizio saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l’Esecutore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, saranno applicate le penali in proporzione alla gravità del danno; l’accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio fra l’Appaltante ed il legale rappresentante dell’Esecutore. A tal scopo saranno comunicate al rappresentante dell’Esecutore, con anticipo di 24 ore, la data e l’ora dello svolgimento delle operazioni di accertamento del danno; qualora il rappresentante non si presenti, l’accertamento avrà comunque luogo e verrà redatto un apposito atto di constatazione di danno.
9) Il personale impiegato dall’Esecutore dovrà attestare quotidianamente gli orari di inizio e termine del servizio, in base al fac-simile del modulo allegato al presente capitolato tecnico. Il personale addetto al servizio dovrà essere opportunamente istruito dall' Esecutore circa le modalità di esecuzione del servizio e di tutte le attività da effettuarsi nelle ore previste per attività ausiliarie accessorie. Tutto il personale impiegato dovrà risultare appositamente addestrato per l’esatto adempimento degli obblighi assunti in relazione alle particolari caratteristiche dell’ambiente, dimostrando di essere a conoscenza delle norme di sicurezza personale e delle corrette procedure di intervento di tutte le operazioni che gli competono e di essere in grado di assicurare metodologie prestazionali atte a garantire un elevato standard di igiene ambientale e di servizio.
10) L’Esecutore dovrà adibire al servizio personale di assoluta fiducia e di comprovata riservatezza, il quale deve astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti. Il personale in servizio ha l’obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all’utenza e in modo particolare su tutte le informazioni attinenti lo stato di salute (D.Lgs. n. 196/2003). L’Esecutore dovrà rispettare tutte le indicazioni operative e gestionali su come superare gli ostacoli alla prevenzione degli incidenti sul luogo di lavoro.
11) L’Esecutore deve garantire la continuità del servizio.
12) L’Esecutore sarà responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature, sia dei prodotti utilizzati. L’Appaltante non sarà responsabile in caso di danni o furti.
13) L’Esecutore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2 c. 3 del DPR 62/2013. L’Esecutore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. L’Appaltante, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Esecutore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Si dichiara espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri specificati si è tenuto conto nello stabilire l’offerta.
Art. 13 Subappalto
Per i subappalti si applicano l’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 298 DPR n. 207/2010 che richiama parte dell’art. 170 del medesimo DPR.
Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell’Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera prestazione o comunque per una quota superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto.
L’Esecutore resta l’unico responsabile nei confronti dell’Appaltante dell’esecuzione del contratto.
L’Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 15 giorni per i subappalti o cottimi inferiori al 2% delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che l’Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto.
L’Esecutore deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%. Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di capacità eventualmente richiesti in sede di affidamento, in proporzione all’importo per cui si chiede l’autorizzazione.
L’Esecutore dovrà assicurarsi che non vi siano interferenze tra Esecutore e subappaltatore.
L’Esecutore deve comunicare immediatamente al Responsabile di Procedimento e al Direttore dell’esecuzione, per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del servizio o fornitura affidati ed anche copia del contratto medesimo. Il pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (legge 136/2010).
L’Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
L’Esecutore è responsabile della verifica dell’idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 81/2008.
I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, su c/c dedicato (art. 3 L. n. 136/2010), dall’Esecutore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall’Appaltante, copia delle fatture (con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza. In caso di fatture emesse nei confronti dell’Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate, si farà luogo alla sospensione del pagamento all’Esecutore per l’intero ammontare. Qualora l’Esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Esecutore sia accertato dal Direttore dell’esecuzione, l’Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione.
Nell'ipotesi in cui, durante l'esecuzione delle attività subappaltate ed in un qualsiasi momento durante il periodo di esecuzione del contratto, l’Appaltante stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è inidoneo, l’Esecutore, al ricevimento della comunicazione scritta da parte dell’Appaltante, dovrà prendere immediatamente le misure per la sostituzione del subappaltatore medesimo. La sostituzione del subappaltatore non darà alcun diritto all’Esecutore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione del contratto.
Gli importi delle prestazioni eseguite dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione del servizio.
L’Esecutore deve coordinare gli interventi e l’informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra subappaltatori per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008.
Art. 14 Assistenza in remoto e in locale
L’Esecutore deve mettere a disposizione dell’Appaltante, a partire dalla data di stipula, il recapito telefonico di un Call Center, che operi come centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e di manutenzione in garanzia.
Il Call Center sarà competente per:
richieste di informazioni tecniche e commerciali;
le richieste di intervento;
Per l’esecuzione de gli interventi programmati di cui all’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’appaltatore comunicherà entro 10 giorni dall’effettivo inizio del servizio:
il numero telefonico del Call Center
un numero di fax dedicato
un indirizzo PEC dedicato
Gli orari di ricezione delle chiamate saranno almeno, per tutti i giorni dell’anno, con esclusione della domenica e dei festivi:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:30,
il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12:30;
durante queste fasce orarie la chiamata dovrà essere ricevuta da un operatore addetto, mentre dopo tali orari potrà essere attivata una segreteria telefonica che registrerà le chiamate, le quali dovranno intendersi come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo.
Per i servizi non programmabili, ossia quelli conseguenti a rotture, eventi meteorici e comunque imprevisti, di cui all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’appaltatore dovrà garantire un servizio di reperibilità 24 ore su 24 - pronto intervento diurno e notturno - per tutti i giorni di durata dell'appalto, compresi i giorni festivi, e presentarsi sul luogo dell’intervento con i mezzi e le attrezzature necessari entro 2 ore dalla chiamata. Pertanto , l’appaltatore comunicherà entro 10 giorni dall’effettivo inizio del servizio::
il numero telefonico reperibile 24 ore su 24
L’Appaltatore sempre entro il termine di 10 giorni dall’aggiudicazione comunicherà alla Stazione Appaltante il nominativo del referente operativo dell’impresa nei rapporti con la committenza che dovrà essere reperibile 24 ore su 24 per tutta la durata del servizio.
L’Esecutore dovrà garantire i seguenti livelli minimi di servizio:
1) Risposta dell’operatore addetto entro 20”, per l’80% delle chiamate ricevute. Verrà misurato il tempo che intercorre tra l’inizio della chiamata e la risposta da parte dell’operatore. In caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata.
2) Percentuale di chiamate perdute non superiore al 4%.
Tali livelli di servizio dovranno essere documentati dall’Esecutore nei termini di tempi e percentuali sopra indicati; la documentazione relativa, generata periodicamente, dovrà essere conservata dall’Esecutore per poter essere consegnata, su specifica richiesta dell’Appaltante, in forma di foglio elettronico (formato word oppure excel).
Il periodo di riferimento cui il report dovrà riferirsi sarà quello indicato nella stessa richiesta. In caso di chiamata per malfunzionamento l’Esecutore dovrà assegnare, e quindi comunicare all’Appaltante, un numero progressivo di chiamata (identificativo della richiesta di intervento) contestualmente alla ricezione della chiamata con l’indicazione della data ed ora di registrazione; i termini di erogazione del servizio di manutenzione in garanzia decorreranno dall’ora di registrazione della richiesta di intervento.
Art. 15 Invariabilità dei prezzi contrattuali
Si applica l’art. 115 D.Lgs. n. 163/2006: per l’individuazione delle variazioni si assumeranno come riferimento gli indici di cui all’art. 7 c. 4 lett. c) e all’art. 5 D.Lgs. n. 163/2006; subordinatamente, in assenza di dette fonti, i dati forniti dalle C.C.I.A.A., o, in subordine, da altri Enti Pubblici, riferiti a servizi similari, oltre che indice FOI (famiglie operai-impiegati) del mese di dicembre precedente allo scadere dell’anno di durata del contratto.
La rilevazione ed applicazione della revisione prezzi avrà efficacia a partire dal primo giorno del secondo anno utile alla data di aggiudicazione e successivamente con la predetta cadenza annuale.
Art. 16 Riserve e contenzioso
Qualora ne ricorrano le condizioni sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario prevista dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di contenzioso fra l’Appaltante e l’Esecutore, fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e, qualora ne ricorrano i presupposti, di accordo bonario previste dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/2006, le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs n. 163/2006, non saranno deferite al collegio arbitrale di cui agli artt. 241, 242 e 243 del D.Lgs. n. 163/2006 e, quindi, nel presente contratto viene espressamente esclusa la possibilità di deferire ad arbitri, secondo le procedure di cui all’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006, le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in corso di esecuzione del contratto. Pertanto, le controversie che dovessero insorgere tra le parti, saranno di esclusiva competenza del Giudice del Foro del luogo in cui ha sede l’Appaltante. Le parti, quindi, danno atto che, secondo quanto prescritto dal citato art. 241, comma 1-bis, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, sarà vietato in ogni caso il compromesso in corso di esecuzione del presente contratto.
Art. 17 Risoluzione del contratto per fatto dell’Esecutore – Clausola risolutiva
L'Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 D.Lgs. n. 163/2006 e all’art. 6 c. 8 DPR n. 207/2010 oltre a quanto previsto all’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto.
L’Appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456
C.C. a tutto danno e rischio dell’Esecutore, qualora si verifichino ritardi nel servizio superiore a 15 giorni o qualora il servizio sia ritenuto non idoneo due volte successive o mancando l’Esecutore in tutto o in parte all'osservanza del presente contratto in modo tale da compromettere la regolare effettuazione del servizio, a giudizio insindacabile dell’Appaltante, nonché nei casi previsti dall’art. 135 c. 1 D.Lgs. n.163/2006 (anche se riferito ai lavori, ai sensi dell’art. 297 DPR n. 207/2010).
Il medesimo diritto avrà l'Appaltante quando l’Esecutore ha eseguito transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa (art. 3 legge n. 136/2010).
Nel caso di risoluzione saranno posti a carico dell’Esecutore i maggiori oneri che l’Appaltante deve sopportare anche con riferimento al ritardo accumulato. A tale scopo può rivalersi sulla cauzione definitiva ai sensi dell’art. 123 c. 3 DPR n. 207/2010.
Per tale danno l’Appaltante si rivarrà sulle somme dovute a qualsiasi titolo all’Esecutore e/o sulla cauzione definitiva prestata.
Ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione si verifica di diritto quando l’Appaltante dichiara all’Esecutore che intende avvalersi della clausola risolutiva, previa comunicazione scritta di tale sua intenzione con preavviso di 30 giorni da notificare all’Esecutore tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Decorso inutilmente tale termine, l’Appaltante provvederà a dichiarare il contratto risolto di diritto per colpa dell’Esecutore.
Resta inteso che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1 c. 3 DL n.95/2012, nel caso nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ad essere disponibile una convenzione di cui all’art. 26 L. n. 488/1999 o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1 c. 455 L. n.296/2006.
Resta inteso che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1 c. 3 DL n. 95/2012 come convertito in L 135/2012, nel caso nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ad essere disponibile una convenzione di cui all’art. 26 L. 488/1999 o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1 c. 455 L. n. 296/2006.
Art. 18 Recesso dal contratto
L’Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento della parte di contratto eseguita, oltre al decimo dell'importo del contratto non eseguito. Il decimo dell’importo del contratto non eseguito è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti dell’importo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto, e l’ammontare netto della prestazione eseguita. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni decorsi i quali l’Appaltante effettua la verifica della parte di contratto eseguita.
Ai sensi dell’art. 1 c. 13 DL n. 95/2012, il diritto di recesso, può essere esercitato, previa formale comunicazione all’Esecutore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa ai sensi dell’art. 26 c. 1 L. n. 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip spa, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26 c. 3 della L. n.488/1999.
Ai sensi dell’art. 1 c. 13 DL n. 95/2012 come convertito in L. m. 135/2012, il diritto di recesso può essere esercitato, previa formale comunicazione all’Esecutore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa ai sensi dell’art. 26 c. 1 L. n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l’Esecutore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26 c. 3 della L. n.488/1999.
Art. 19 Vicende soggettive dell’Esecutore
In caso di decesso dell’Esecutore, se soggetto individuale, l'Appaltante può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare risolto il contratto. Analogamente, in caso di cessione o trasformazioni, la prosecuzione deve essere autorizzata.
Nel caso l’Esecutore sia un consorzio il contratto va eseguito dai consorziati indicati in sede di gara; non è possibile la loro sostituzione.
Art. 20 Spese, imposte e tasse
Sono a carico dell’Esecutore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari (spese di registro, diritti di segreteria, copia del contratto e copia dei documenti di progetto).
Art. 21 Contestazioni
Per le contestazioni in merito all’esecuzione del contratto l’Esecutore ha l’onere di iscrizione delle riserve. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Esecutore; in mancanza devono essere comunicate all’Appaltante entro 30 giorni dal loro verificarsi, con lettera inviata all’indirizzo P.E.C. o fax o con raccomandata postale. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’Esecutore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Esecutore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni dalla firma stessa.
In ogni caso l’Esecutore non potrà sospendere l’esecuzione del contratto ne' rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.
Art. 22 Verifica di conformità
L’esecuzione del contratto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità avviene ai sensi e per gli effetti dell’art. 312 DPR n. 207/2010; le relative spese sono poste a carico dell’Esecutore, il quale deve mettere anche a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire le verifiche. Nel caso in cui l’Esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’esecuzione dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’Esecutore.
La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione e deve essere conclusa entro 60 giorni dall’ultimazione delle prestazioni.
L’operazione di verifica di conformità è svolta da tecnici incaricati dall’Appaltante, alla presenza di un rappresentante dell’Esecutore, presso la sede dove è stato eseguito il servizio. A questo fine l’Esecutore si obbliga a mettere a disposizione un proprio rappresentante per provvedere alla verifica di conformità alla data che gli sarà comunicata. Qualora in tale data nessun rappresentante dell’Esecutore si presenti, verrà fissata un’ulteriore data. Qualora anche in tale seconda data nessun rappresentante dell’Esecutore si presenti, l’assenza vale a tutti gli effetti come acquiescenza ai risultati delle operazioni di verifica di conformità.
Delle operazioni viene redatto specifico verbale.
I servizi rifiutati alla verifica di conformità devono essere eseguiti nuovamente entro 10 gg dalla data di comunicazione, a cure e spese dell’Esecutore. Decorso inutilmente tale termine verranno applicate le penalità previste per ritardo. Qualora l’esito della verifica di conformità sia ancora negativo l’Appaltante si riserva la facoltà di affidare ad altro soggetto quanto necessario per rendere il servizio conforme all’oggetto del presente contratto con addebito della relativa spesa all’Esecutore più il 20% per spese generali dell’Appaltante. In alternativa saranno applicate detrazioni per tener conto della minore qualità prestata.
L’Esecutore rimane responsabile per i difetti e le imperfezioni anche se accertati successivamente alla verifica di conformità.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Esecutore, il quale deve firmarlo entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
Sarà eseguita la verifica di conformità nel corso dell’esecuzione nei casi previsti dal DPR 207/2010, oppure in ogni caso in cui l'Appaltante ne ravvisi l’opportunità. Per verificare la regolarità del servizio l’Appaltante si riserva di effettuare gli accertamenti procedendo alla visita dei locali e delle aree in qualsiasi momento e senza alcuna periodicità, compreso il controllo sulla presenza del personale addetto al servizio. La violazione degli obblighi posti a carico dell’Esecutore a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali saranno contestate per iscritto all’Esecutore; quest’ultimo dovrà fare pervenire entro i 5 giorni consecutivi e continui le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l’Appaltante applicherà le penali previste oppure calcolate in base alla gravità dell’inadempimento.
L'Appaltante ha la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 325 DPR n. 207/2010, non oltre 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione, con gli stessi effetti del certificato di verifica di conformità.
Art. 23 Cessione del credito
Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto trovano applicazione le norme dell’art. 117 D.Lgs.
n. 163/2006. Ogni cessione di credito deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notarile, e deve essere preventivamente notificata all’Appaltante nei modi indicati dall’art. 117, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 ai fini dell'esercizio dell’eventuale diritto di opposizione dell’Appaltante su detta cessione (diritto che andrà esercitato dall’Appaltante nel termine di 45 giorni dalla data di avvenuta notifica della cessione, mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario). E’ pertanto vietata qualsiasi cessione di credito anche a seguito di contratto di factoring (ai sensi della legge
n. 52/1991) che non sia preventivamente notificata all’Appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 D.Lgs. n. 163/2006.
Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all’Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.
Art. 24 Cauzione definitiva e polizza assicurativa
Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l’Esecutore, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, ha presentato la cauzione definitiva, costituita mediante Fidejusione ………….. n del
………………. con la società ………………….. con sede della filiale in ………………… (……) per un importo di euro …………. pari al …………..% dell’importo contrattuale (eventuale: dimezzato per la presenza del Certificato di Qualità rilasciato da: ……………. con scadenza il )
La cauzione resterà vincolata fino alla verifica di conformità e, comunque, finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia.
La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’esecuzione in confronto al credito dell’Esecutore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nei precedenti articoli.
Ai sensi dell’art. 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune, qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
L’Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
L’Appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
L’appaltatore ha, altresì, stipulato le seguenti polizze:
Garanzia assicurativa prevista dall’art. 129, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e dall’art, 125, comma 1 del DPR 207/2010, contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati che deve coprire tutti i danni subiti dall’Amministrazione aggiudicatrice a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.). n. …………….. del ……………… con la società …………………. con sede della filiale
…………… in …………..( ) e di cui:
euro ………………….. (importo del contratto) (diconsi euro ) per danni
all’opera;
euro ………………….. (10% dell’importo del contratto) (diconsi euro ))
per danni alle opere ed impianti preesistenti;
euro ………………….. (10% dell’importo del contratto) (diconsi ……………………………….) per demolizione e sgombero;
Garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), prevista dall’art. 129, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e dall’art. 125, comma 2 del DPR 207/2010, n. del
………………., con la Società …………….. – agenzia …………… di, stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00.
Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 c.c. in nessun caso eventuali riserve o eccezioni saranno opponibili all’Appaltante. La polizza assicurativa deve prevedere clausola di rinuncia alla rivalsa anche verso l’Appaltante e la clausola a copertura della rivalsa Inail. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Esecutore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
Art. 25 Tutela dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 l’Appaltante informa l’Esecutore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.
L’Esecutore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Esecutore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.
Le parti si danno vicendevolmente atto che il trattamento dei dati oggetto del presente contratto è soggetto alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e che devono adempiere alle disposizioni ivi previste.
I dati relativi al contratto e alla sua esecuzione saranno pubblicati sul sito dell'Appaltante, sezione Amministrazione Trasparente.
Art. 26 Nomina quale responsabile del trattamento dei dati personali (art. 4 lett. g e art. 29 D.Lgs. n.
196/2003)
L’Appaltante, ritenuto che l’Esecutore abbia i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per svolgere le funzioni di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4 lett. g) e art. 29 D.Lgs. n. 196/2003, col presente atto lo nomina responsabile del trattamento dei dati personali per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze applicative degli obblighi del contratto. In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, l’Esecutore ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scupolosamente quanto in essa previsto. In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:
verificare e controllare che nell’ambito dell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti degli articoli 11, 18, 19, 20, 21, 22 e 31 del D.Lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni.
Eseguire i trattamenti funzionali ai compiti attribuiti in modo non incompatibile con le finalità per cui i dati sono stati raccolti e solo ed esclusivamente per eseguire i compiti attribuiti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il responsabile dovrà informare immediatamente l’Appaltante.
Individuare, nell’ambito della propria struttura aziendale, gli incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 196/2003, in relazione al personale che effettuerà i servizi oggetto del contratto;
Impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in relazione ai compiti loro assegnati, avendo riguardo che gli stessi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per eseguire i compiti attribuiti, ed eseguendo gli opportuni controlli.
Adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati, sulla base delle presenti direttive e di altre che fossero successivamente impartite.
Consentire all’Appaltante verifiche periodiche circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il rispetto delle norme di legge.
Art 27 Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al lavoro in oggetto.
L’Appaltatore in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell’art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.
Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il
corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
L’appaltatore si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, se richiesti in sede di gara una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.
A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo:
sig. ………………………… , in qualità di ……………………………..
Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche: sulla Banca
………………… Filiale di ……………, Codice IBAN: ……………………..
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.
Il Codice CIG rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è: ……………………………..
Art 28 Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art 29 Norme finali
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.11, comma 13, del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs.n.163/2006, così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n.179 convertito con Legge 17 dicembre 2012 n.221.
Il presente atto è stato redatto a cura del sottoscritto Segretario Generale Rogante, provvedendo a dare lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono