Contratto di assicurazione Multirischi per la copertura, tra gli altri, dei rischi Assistenza, Malattia e Bagaglio
Contratto di assicurazione Multirischi per la copertura, tra gli altri, dei rischi Assistenza, Malattia e Bagaglio
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Prodotto: TravelGuard MultiTrip Annuale Assistenza e Bagaglio Compagnia: AIG Europe Limited
Registrata in Inghilterra e nel Galles con n. 01486260. Sede legale: The XXX Xxxxxxxx, 00, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, XX0X 0XX, Xxxxx Xxxxx
Sottoscritta da: AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia
Sede legale: Xxx xxxxx Xxxxxx, 0, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx
Il presente documento è stato redatto unicamente per scopi informativi e offre una breve sintesi dei principali contenuti della Vostra Polizza Assicurativa. Si prega di consultare la Polizza AIG “TravelGuard MultiTrip Annuale Assistenza e Bagaglio” e il Vostro personale Certificato per maggiori dettagli sulla copertura offerta dalla Vostra polizza.
Che tipo di assicurazione è?
Il pacchetto TravelGuard MultiTrip Annuale Assistenza e Bagaglio costituisce un’assicurazione per i rischi connessi al viaggio, coperti – a seconda della scelta fra i tre differenti livelli disponibili fra “Silver”, “Gold” e “Platinum” – in diversa misura e come sinteticamente descritti nel presente documento. Il pacchetto TravelGuard MultiTrip Annuale Assistenza e Bagaglio prevede la copertura di un numero indefinito di viaggi per ciascun assicurato durante il periodo di validità della polizza, purché ogni singolo viaggio non duri più di 45 giorni.
Cosa è assicurato?
Assistenza, rimpatrio e spese mediche: la polizza copre:
consulenza medica telefonica;
invio di medicinali indispensabili e non reperibili localmente all’estero; invio di un medico all’estero nel luogo ove si trova l’assicurato; trasporto dell’assicurato al centro medico; rimpatrio al proprio domicilio; rimpatrio della salma; ripresa del viaggio dell’assicurato e dei suoi accompagnatori; assistenza ai figli dell’assicurato dei minori di 15 anni rimasti al proprio domicilio; trasmissione di messaggi urgenti: spese effettive
spese funerarie; assistenza legale all’estero; anticipo di fondi: Euro 3.000,00
trasporto e spese di soggiorno di un familiare in caso di ricovero ospedaliero prolungato; spese di prolungamento di soggiorno dell’assicurato; spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno degli accompagnatori; rientro dei minori di anni 15 in viaggio con l’assicurato: Euro 75,00 per persona e per giorno, fino ad un massimo di Euro 750,00
rientro degli accompagnatori; rientro anticipato dell’assicurato: biglietto di ritorno;
anticipo di cauzione penale all’estero: Euro 15.000,00
spese di ricerca, soccorso e salvataggio: Euro 2.000,00 per assicurato, fino ad un massimo di Euro 7.000,00
Bagaglio, denaro ed effetti personali secondo i limiti per oggetto e cumulativi indicati in polizza
Diaria ospedaliera: indennizzo in caso di ricovero ospedaliero dell’assicurato fuori dall’Italia.
Massimale Gold: Euro 15,00 per ogni periodo di 24 ore fino ad un massimo di Euro 3.000,00; Massimale Platinum: Euro 15,00 per ogni periodo di 24 ore fino ad un massimo di Euro 4.500,00
Cosa non è assicurato?
Condizioni cliniche (malattie) preesistenti che sia stata oggetto di consultazione o esame medico e/o di cure o trattamenti, oppure che si sia manifestata e/o sia stata contratta nei 12 mesi precedenti la data di emissione della polizza
Ipotesi in cui l’assicurato viaggia contro il parere di un medico, allo scopo di ricevere cure mediche, è in lista d’attesa oer il ricovero in ospedale o attende di ricevere l’esito di esami o accertamenti clinici, ha ricevuto una prognosi terminale, soffre di ansia, stress, depressione o qualsiasi disturbo psicologico, è in stato di gravidanza e la data presunta di parto ricade nelle 12 settimane precedenti la fine del viaggio prenotato o 16 settimane in caso di gravidanza multipla
Guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere governativo o militare; perdita o danno causato, direttamente o indirettamente da qualsiasi governo, autorità pubblica o locale che danneggi o trattenga legalmente i beni dell’assicurato; tumulti, scioperi o sommosse di qualunque tipo; radiazioni, contaminazione radioattiva o nuclearizzazione
Omesso rispetto delle regole di circolazione stradale
Stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, ovvero correlata al consumo di alcool o di sostanze non prescritte da un medico
Sopraggiunta insolvenza del tour operator, della compagnia aerea o di qualunque altra società che non sia in grado o si rifiuti di onorare uno qualunque dei propri impegni nei confronti dell’assicurato
Suicidio, tentato o consumato, dell’assicurato, oppure autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli
Richiesta di risarcimento derivante da virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili
Sono esclusi dalla copertura Bagaglio: rottura di articoli fragili o di attrezzatura sportiva durante l’impiego della stessa (salvo che la rottura non si verifichi durante il trasporto); danni causati da incendio o altro incidente al mezzo di trasporto sul quale sono trasportati gli oggetti; telefoni cellulari e smartphones, lettori audio, tablets e personal computers, con i relativi accessori; occhiali da vista, occhiali da sole, protesi dentarie, ponti, lenti a contatto o lenti corneali, arti artificiali o protesi acustiche; logorio, perdita di valore, danno o guasto meccanico o elettrico causato da qualsiasi procedimento di pulitura, riparazione o ripristino, oppure danni causati da fuoriuscite di polveri o liquidi trasportati nel bagaglio dell’Assicurato; furto, incendio, rapina o scippo non denunciati alle autorità di Polizia entro 24 ore; ritardata consegna o trattenimento degli effetti da parte di autorità doganali o di altri funzionari che li trattengano legalmente; denaro contante che l’Assicurato non porti sulla propria persona (a meno che non sia custodito in una cassetta di sicurezza); furto, smarrimento o danneggiamento di oggetti di valore consegnati ad impresa di trasporto o comunque non trasportati nel bagaglio a mano; beni lasciati incustoditi in un luogo aperto al pubblico; danni arrecati a valigie, borse da viaggio o bagaglio analogo, a meno che l’articolo danneggiato non sia inutilizzabile; denaro trasportato da minori di 16 anni
Ci sono limiti di copertura?
! La polizza fornisce copertura solo a Contraenti/Assicurati residenti in Italia e non è operante nei confronti di contraenti/assicurati non residenti in Italia
! La polizza fornisce copertura solo a favore degli assicurati individuati dal contraente ed indicati nel Certificato di assicurazione
! I bambini da 0 a 24 mesi possono essere assicurati solo se inclusi nella stessa polizza di un assicurato maggiorenne
! La polizza copre il viaggio da intendersi come quello avente inizio in Italia nella data in cui l’assicurato lascia la propria dimora abituale e fine nel rientro dell’assicurato presso il proprio domicilio in Italia. Il Viaggio deve comportare uno spostamente che implichi un pernottamento a più di 50 km dal luogo di residenza o domicilio. La durata massima del singolo viaggio non potrà essere superiore a 45 giorni. Per i viaggi di sola andata la copertura cessa al momento dell’arrivo presso la destinazione estera
! Le garanzie Diaria ospedaliera sono incluse solo nei pacchetti Gold e Platinum
! Le garanzie Spese supplementari per assistenza cani e gatti, Assistenza domiciliare e Messa in sicurezza dell’abitazione sono incluse sono nel pacchetto Platinum
! La copertura non opera in caso di perdite o danni causati dalla mancata adozione, da parte dell’assicurato, di ragionevoli misure atte a
Spese supplementari per assistenza cani e gatti.
Massimale Platinum: Euro 700,00
Assistenza domiciliare. Massimale Platinum: Euro 150,00
Messa in sicurezza dell’abitazione. Massimale Platinum: Euro 1.000,00
salvaguardare i propri beni
Dove vale la copertura?
La polizza ha effetto con riferimento ad una delle seguenti aree geografiche, a scelta dal contraente da indicare nel Certificato di assicurazione: Europa/Mediterraneo oppure Mondo
La polizza non fornisce copertura in relazione a responsabilità, perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da viaggi - effettivi o anche solo pianificati - in, verso o attraverso i seguenti Paesi o Territori: Cuba, Iran, Xxxxx del Nord, Siria, Sudan, Crimea
Quali sono i miei obblighi?
— Devi comunicare per iscritto l’eventuale esistenza o successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio
— Xxxx tempestivamente denunciare qualsiasi sinistro per iscritto al Centro di gestione dei sinistri entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione del viaggio ovvero dall’insorgere del motivo che è all’origine della rinuncia al viaggio
— Per le garanzie di Assistenza, rimpatrio e spese mediche all’estero, devi contattare immediatamente la Centrale Operativa di Assistenza al numero indicato in polizza in modo che essa possa verificare i presupposti di operatività della copertura e organizzare l’esecuzione delle prestazioni previste
— In caso di furto del bagaglio, devi inoltrare denuncia alle Competenti Autorità di Polizia entro 24 ore dall’evento e, se i beni oggetto di furto erano sottoposti alla custodia di un terzo (es. albergatore), inoltrare immediato reclamo scritto al terzo responsabile, chiedendo ad esso il risarcimento del danno. In caso di mancata riconsegna, smarrimento o danneggiamento a carico del vettore, devi informare immediatamente la Compagnia di trasporti, facendoti rilasciare una copia autentica del modulo di denuncia e richiedere il risarcimento alla Compagnia di trasporti per iscritto, allegando l’originale della denuncia. In ogni caso, devi dovrà inviare alla Società la denuncia di furto e fornire la ragionevole prova (es. scontrini) del possesso dei beni sottratti
— Xxxx compiere ogni ragionevole sforzo per recuperare gli eventuali articoli smarriti o sottratti e collaborare con le autorità per consentire loro di individuare e perseguire gli eventuali responsabili, nonché compiere ogni ragionevole sforzo per evitare o ridurre qualsiasi danno che potrebbe determinare una richiesta di risarcimento
— Devi fornire ad AIG tutti i documenti necessari ai fini della gestione del sinistro, conservare gli eventuali articoli danneggiati e spedirli, dietro richiesta, a AIG e, sempre dietro richiesta, accettare di sottoporti a visita medica
Quando e come devo pagare?
Dovrai pagare la Società integralmente ed anticipatamente mediante addebito automatico su carta di credito
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La polizza è valida per un periodo massimo di 365 giorni. Qualora il singolo viaggio dovesse iniziare prima del termine del periodo di assicurazione e terminare successivamente a tale data, le coperture garantite cesseranno di produrre i loro effetti alla “Data di cessazione della copertura” indicata nel Certificato di Assicurazione.
Come posso disdire la polizza?
Non è prevista la disdetta se non per ripensamento entro 14 giorni dalla conclusione del contratto da comunicare all’indirizzo di AIG xxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxx ovvero contattando il Servizio Clienti al n. (x00) 0000000000
AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l’Italia
FASCICOLO INFORMATIVO
(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010)
Contratto di assicurazione Multirischi per la copertura, tra gli altri, dei rischi Assistenza, Malattia e Bagaglio
in seguito denominato
“TravelGuard MultiTrip Annuale Assistenza e Bagaglio” Xx. Xxxxxx 2016
presente Fascicolo Informativo, contenente:
a) Nota Informativa
b) Condizioni di Assicurazione
c) Informativa sul trattamento dei dati personali
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di viaggio.
Avvertenza: prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.
Nell’ambito dei piani relativi all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, AIG Europe Limited (AEL) sta completando un processo di ristrutturazione ed intende trasferire la sua attività commerciale europea – a decorrere dal 1° Dicembre 2018 - ad AIG Europe S.A. (AIG Europe). AIG Europe e AEL sono entrambe parte dello stesso gruppo societario. A seguito della ristrutturazione, la Sua polizza sarà trasferita ad AIG Europe, ma questa azione non avrà alcun effetto sulla copertura fornita.
Per informazioni sul processo di trasferimento e sui Suoi diritti La invitiamo a visitare il sito web xxx.xxx.xxx/Xxxxxx.
NOTA INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA DANNI
Data dell’ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 01.10.2015.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento IVASS n. 35.
I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell’ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell’ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni Generali
AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: The XXX Xxxxxxxx, 00 Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX, Xxxxx Xxxxx.
La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia, filiale con sede in Xxx xxxxx Xxxxxx, 0, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx, Tel:
+39 02.36.90.1 ‐ Fax 00 00 00 000
Indirizzo e‐mail: xxxx.xxxxx@xxx.xxx (per informazioni commerciali o segnalazione relative alle polizze xxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxx )
AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia è soggetta alla vigilanza dell’autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese Prudential Regulation Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è I00106. I regimi normativi vigenti in altri Paesi in cui opera AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L’attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall’IVASS.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Assicuratore1
L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3,458,500,000 (€ 4.704.162.132,00), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197,118,479 (€ 268.115.450,22) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 1,467,400,000 (€ 1.995.919.477,69). I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato, relativo all’anno 2014.
L’indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 428%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il presente contratto costituisce un’assicurazione per i rischi connessi al viaggio ed, ha per oggetto le garanzie descritte in polizza. Il Contraente ha facoltà di sottoscrivere, sostenendo il relativo premio, uno fra i 3 differenti livelli di coperture di seguito descritti per il prodotto TravelGuard MultiTrip Annuale Assistenza e Bagaglio:
Silver
Gold
Platinum
Il Pacchetto TravelGuard MultiTrip Annuale Assistenza e Bagaglio prevede la copertura di un numero indefinito di viaggi per ciascun Assicurato durante il periodo di validità della polizza, a condizione che ogni singolo viaggio non duri più di 45 giorni. A tal proposito, si richiama l’art. 4 della sezione Garanzie di assicurazione.
Avvertenza:
TUTTE LE GARANZIE offerte sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione sul contenuto della voce “Validità Territoriale” del Certificato di Assicurazione, degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 delle Garanzie di assicurazione, nonché dell’art. 13 15 18 e 29 delle Condizioni Generali di Assicurazione ed a quanto previsto nelle singole sezioni come di seguito indicato nelle Avvertenze
Avvertenza: le garanzie previste dalla presente polizza sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione sul contenuto dell’Allegato 1 (Tabella delle Garanzie) al presente Fascicolo.
Di seguito, è fornita una esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia usato in polizza: Massimale/Limite indennizzo: € 10.000,00
Indennizzo a termini di polizza € 5.000,00
Franchigia € 100,00
Danno liquidato € 4.900,0
Di seguito, è fornita una esemplificazione numerica del meccanismo di indennizzo giornaliero/orario usato in polizza: Indennizzo giornaliero: € 10,00
Durata dell’evento (es. ricovero ospedaliero) 3 giorni
Importo indennizzabile € 30,00
Oppure
Indennizzo ogni 12 ore:
Durata dell’evento (es. ritardo del volo) Importo indennizzabile
€ 50,00
15 ore
€ 50,00
Le Garanzie dalla Sezione A alla Sezione G sono incluse in tutti i pacchetti MultiTrip Annuale Assistenza e Bagaglio
Le Garanzie dalla Sezione H alla Sezione K sono incluse solo nei pacchetti MultiTrip Annuale Assistenza e Bagaglio Gold e MultiTrip Annuale Assistenza e Bagaglio Platinum.
Le Garanzie dalla Sezione L alla Sezione N sono incluse solo nei pacchetti MultiTrip Annuale Assistenza e Bagaglio Platinum
Si rinvia alle Sezioni di polizza nonché alla Tabella delle Garanzie delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
SEZIONE A ‐ ASSISTENZA, RIMPATRIO, SPESE MEDICHE ALL’ESTERO
Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è prevista l’erogazione dei seguenti servizi di assistenza in viaggio:
A.1 Consulenza medica telefonica
A.2 Invio di medicinali indispensabili e non reperibili localmente all’estero
A.3 Invio di un medico all’estero nel luogo in cui si trova l’Assicurato
A.4 Trasporto dell’Assicurato al centro medico
A.5 Rimpatrio dell’Assicurato al proprio domicilio
A.6 Rimpatrio della salma e Spese funerarie
A.7 Presa in carico del costo di un titolo di trasporto e delle spese di soggiorno riferite a un Familiare dell’Assicurato in caso di ricovero ospedaliero prolungato
A.8 Presa in carico delle spese di prolungamento di soggiorno dell’Assicurato
A.9 Presa in carico delle spese di ripresa del viaggio dell’Assicurato e dei suoi accompagnatori
A.10 Rientro degli accompagnatori e presa in carico delle spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno
A.11 Rientro dei minori di età inferiore a 15 anni che viaggiano con l’Assicurato
A.12 Rientro anticipato dell’Assicurato
A.13 Assistenza ai figli dell’Assicurato di età inferiore a 15 anni rimasti al proprio domicilio
A.14 Spese mediche di emergenza all’estero
A.15 Assistenza legale all’estero
A.16 Anticipo cauzione penale all’estero
A.17 Anticipo di fondi
A.18 Trasmissione di messaggi urgenti
A.19 Spese di ricerca, soccorso e salvataggio
Si rinvia alla SEZIONE A – ASSISTENZA, RIMPATRIO E SPESE MEDICHE delle Sezioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione A sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione sul contenuto dei numeri 2, 3, 5, 6, 9, 11. 12, 14,17 e 19 della Sezione A, nonché a quanto previsto alle voci “Decorrenza e durata della copertura”, “Condizioni alle quali le prestazioni sono effettuate. Necessità di previo contatto con la Centrale Operativa di Assistenza e “Circostanze eccezionali” riportate nella Sezione A stessa
Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione sul contenuto della Tabella delle Garanzie e della Sezione A ‐ Assistenza Rimpatrio e Spese Mediche” della Polizza, nonché degli articoli 10 e 11 delle condizioni di polizza.
SEZIONE B ‐ BAGAGLIO, DENARO ED EFFETTI PERSONALI
Nei limiti ed alle condizioni di polizza sono previste le seguenti garanzie:
B1. Rimborso o sostituzione del Bagaglio ed effetti personali in caso di:
Furto
Smarrimento o danneggiamento a carico del Vettore.
B2. Indennizzo a seguito di furto del Denaro personale, nei limiti dell’importo indicato nella Tabella delle Garanzie. B3. Rimborso del costo per la sostituzione di Passaporti e documenti di viaggio.
B4. Rimborso in caso di ritardo nella riconsegna del bagaglio da parte del Vettore durante il viaggio di andata.
Si rinvia alla SEZIONE B – BAGAGLIO, DENARO ED EFFETTI PERSONALI delle Sezioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione F sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione a quanto previsto alle voci “Esclusioni speciali applicabili alla Sezione B” , “Condizioni speciali applicabili alla Sezione B” e “Oggetto della garanzia” della Sezione B.
Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione sul contenuto della Tabella delle Garanzie, nonché a quanto previsto alla voce “Oggetto della garanzia” della Sezione B della Polizza.
SEZIONE C ‐ DIARIA OSPEDALIERA
Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto un indennizzo giornaliero per i ricoveri ospedalieri fuori dall’Italia. L’indennizzo è previsto solo per i pacchetti MultiTrip Annuale Assistenza e Bagaglio Gold e MultiTrip Annuale Assistenza e Bagaglio Platinum.
Si rinvia alla SEZIONE C – DIARIA OSPEDALIERA delle Sezioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: la garanzia summenzionata prevede il pagamento di una somma assicurata per il cui ammontare si richiama l’attenzione sul contenuto dell’Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce “Oggetto della garanzia” della Sezione C della Polizza.
SEZIONE D ‐ SPESE SUPPLEMENTARI PER ASSISTENZA CANI E GATTI
Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto un indennizzo per le spese aggiuntive di canili e gattili in caso di ritardo nel viaggio di rientro dell’Assicurato. L’indennizzo è previsto solo per il pacchetto MultiTrip Annuale Assistenza e Bagaglio Platinum.
Si rinvia alla SEZIONE D – SPESE SUPPLEMENTARI PER ASSISTENZA CANI E GATTI delle Sezioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione L sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione a quanto previsto alla voce “Esclusioni speciali applicabili alla Sezione L”, alla voce “Oggetto della garanzia” della Sezione L ed alla voce “Condizioni speciali applicabili alla Sezione D”.
Avvertenza: la garanzia summenzionata prevede il pagamento di una somma assicurata per ciascun periodo di 24 ore. A tal proposito, si richiama l’attenzione sul contenuto dell’Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce “Oggetto della garanzia” della Sezione L della Polizza.
SEZIONE E ‐ ASSISTENZA DOMICILIARE
Si rinvia alla SEZIONE E – ASSISTENZA DOMICILIARE delle Sezioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio.
Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è prevista la copertura delle spese sostenute per l’assistenza domiciliare a seguito di malattia insorta o infortunio occorso in viaggio. L’indennizzo è previsto solo per il pacchetto MultiTrip Annuale Assistenza e Bagaglio Platinum.
Avvertenza: la garanzia summenzionata di cui alla Sezione E è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione a quanto previsto alla voce “Esclusioni speciali applicabili alla Sezione E”, alla voce “Oggetto della garanzia” della Sezione E.
Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione sul contenuto della Tabella delle garanzie, nonché a quanto previsto alla voce “Oggetto della garanzia” della Sezione E della Polizza.
SEZIONE F ‐ MESSA IN SICUREZZA DELL’ABITAZIONE
Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso delle spese di messa in sicurezza in caso di furto con effrazione nell’abitazione durante un viaggio. L’indennizzo è previsto solo per il pacchetto MultiTrip Annuale Assistenza e Bagaglio Platinum.
Si rinvia alla SEZIONE F – MESSA IN SICUREZZA DELL’ABITAZIONE delle Sezioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: la garanzia summenzionata di cui alla Sezione F è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione a quanto previsto alla voce “Esclusioni speciali applicabili alla Sezione F”, alla voce “Oggetto della garanzia” della Sezione F, nonché al contenuto degli artt. 13 e 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione sul contenuto della Tabella delle garanzie, nonché a quanto previsto alla voce “Oggetto della garanzia” della Sezione F della Polizza.
Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio ‐ Nullità
Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione. Si rinvia all’art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del rischio e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio:
‐ Cambio della destinazione del viaggio da Francia a Stati Uniti.
Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio:
‐ Cambio della destinazione del viaggio da Stati Uniti a Francia.
Premi
Il premio è limitato al periodo indicato nel Certificato di Assicurazione e dovrà essere corrisposto alla Società da parte del Contraente anticipatamente rispetto a ciascun Periodo di Assicurazione mediante addebito automatico su carta di credito. A tal proposito, si richiamano gli artt. 12 e 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Avvertenza: non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell’Assicuratore o dell’Intermediario.
Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Non sono previsti meccanismi di adeguamento del premio e delle somme assicurate.
Rivalse
Avvertenza: non è previsto il diritto di rivalsa in favore della Società.
Rivalse
Avvertenza: non è previsto il diritto di rivalsa in favore della Società. Per la garanzia di cui alla Sezione A “Rimborso spese mediche” delle Condizioni di assicurazione, laddove sia stato corrisposto un indennizzo, la Società è surrogata, sino al limite di tale indennizzo, nei diritti e nelle azioni dell’Assicurato nei confronti di ogni responsabile del danno.
Diritto di recesso/ripensamento
Avvertenza: non sono previste clausole convenzionali di recesso.
Conformemente alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla conclusio‐ ne del contratto o, se successiva, alla data di ricezione della documentazione contrattuale.
In tal caso l’Impresa procederà alla restituzione del premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 67‐ter decies del d.lgs. 206/2005, il contraente richiede che i servizi assicurativi di cui alla presente polizza comincino ad essere prestati secondo le previsioni prima della scadenza del periodo di recesso. Ove ciò accada, la restituzione del premio avverrà pro quota, in ragione del servizio effettivamente prestato.
Il diritto di ripensamento di cui alla presente clausola non si applica per viaggi di durata inferiore al mese. A tal proposito, si richiama l’art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile. Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell’obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l’Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
La lingua prescelta dalle parti per le comunicazioni relative al presente contratto è l’italiano.
Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione, specificati sul certificato di assicurazione, sono a carico del Contraente. Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette.
Trattamento Fiscale Applicabile al contratto
Al contratto sono applicabili le seguenti aliquote di imposta e percentuali di premio:
ASSISTENZA IN VIAGGIO 64,5% del premio a cui si applica imposta del 10%
INFORTUNI E MALATTIA 25% del premio a cui si applica imposta del 2,5%
BAGAGLIO 10,5% del premio a cui si applica imposta del 22,25%
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
Sinistri
C1. Richieste di prestazioni di assistenza sanitaria 24h
Avvertenza: per le prestazioni di assistenza, l’Assicuratore ricorre ad un soggetto terzo. AIG fornirà un’assistenza in caso di malattia o infortunio.
Il servizio assistenza è attivo 365 giorni l’anno e può essere contattato ai seguenti numeri:
AIG ‐ Xxx xxxxx Xxxxxx 0 00000 Xxxxxx Xxxxx ‐ Telefono: x00 000 0000 0000
L’Assicurato deve fornire le seguenti informazioni:
Numero della polizza
Cognome e nome ‐
Indirizzo e Recapito telefonico all’estero
Numero della polizza AIG Europe stipulata
Nessuna delle prestazioni "Assistenza, rimpatrio e spese mediche " sarà fruibile qualora l’Assicurato non abbia preventivamente contattato la Società alle condizioni sopra specificate.
Gestione del caso di assistenza
Avvertenza: Con riferimento alle garanzie di cui alla Sezione A, soltanto le autorità mediche della Centrale Operativa di Assistenza sono abilitate a decidere in merito al rimpatrio,
alla scelta dei mezzi di trasporto e al luogo di ricovero ospedaliero nonché in merito alla necessità dell’invio di un medico all’estero e, all'occorrenza, si mettono in contatto con il medico curante che è intervenuto sul posto e/o con il medico di base.
Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall’Assicurato in relazione alle garanzie prestate ai sensi della presente sezione di polizza verranno rimborsate solo se approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza, salvo le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone.
A tal proposito, si richiama quanto previsto alle voci “Condizioni alle quali le prestazioni di assistenza sono effettuate. Necessità di previo contatto con la Centrale Operativa di Assistenza” per gli aspetti di dettaglio.
C2. Denunce di sinistri con richieste di indennizzo
Avvertenza: in caso di sinistro, ad esclusione di quelli relativi alla Sezione A (per i quali deve essere richiesto l’intervento diretto da parte della Centrale Operativa di Assistenza) è necessario inoltrare tempestiva denuncia alla Società entro e non oltre 31 giorni dalla conclusione del viaggio allegando alla richiesta di risarcimento una breve descrizione del sinistro.
Su richiesta della Società, l’Assicurato deve accettare di sottoporsi a visita medica. In caso di decesso dell’Assicurato, la Società ha facoltà di richiedere un esame autoptico. Si richiamano gli artt. 28, 29 e 30 delle Garanzie di assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alle procedure liquidative.
Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a:
AIG Europe Limited ‐ Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami
Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx ‐ Fax 00 00 00 000 e‐mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx
Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:
IVASS ‐ Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Servizio Tutela degli Utenti ‐ Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 ‐ 00000 Xxxx contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN‐NET
eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.
Il nuovo reclamo dovrà contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato.
ARBITRATO
Con riferimento alla Garanzia D, qualora in disaccordo con l’Assicurato, la Società ritenga che l’azione legale non abbia probabilità di successo o che i costi ad essa associati sarebbero superiori a qualsiasi somma recuperabile a seguito di sentenza, le parti possono rimettere ad un arbitro la decisione circa l’opportunità di promuovere l’azione. A tal proposito, si richiama la voce “Oggetto della garanzia” della Sezione D.
GLOSSARIO
Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.
Assicurato | nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. |
Assicurazione | l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto. |
Certificato di polizza | Il documento, rilasciato dall’assicuratore, che attesta l’esistenza dell’assicurazione. Dal certificato deve risultare, tra l’altro, il periodo di |
assicurazione per il quale l’assicurato ha pagato il premio. | |
Codice delle Assicurazioni | il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato. |
Contraente | il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l’Assicurato. |
Danno indennizzabile | danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo. |
Franchigia | l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l’Assicuratore non riconosce l’indennizzo. |
Indennizzo | la somma dovuta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di sinistro. |
IVASS | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. |
Massimale | l’obbligazione massima dell’Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia. |
Polizza | il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. |
Premio | il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. |
Risarcimento | la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro. |
Rischio | la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Rivalsa | il diritto che spetta all’Assicuratore nei confronti dell’Assicurato e che consente all’Assicuratore di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. |
Sinistro | il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Assicuratore | La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza. |
Surrogazione | la facoltà dell’Assicuratore che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi all’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo. |
AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia Il Rappresentante Legale
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 166 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI, SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA’ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE CLAUSOLE EVIDENZIATE IN GRASSETTO E CONTENENTI: DECADENZA, NULLITA’, LIMITAZIONI DI GARANZIA OVVERO ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE.
IL PRESENTE DOCUMENTO È VALIDO SOLTANTO A CONDIZIONE CHE SIA EMESSO DA AIG EUROPE LIMITED O DA BROKER/INTERMEDIARI AUTORIZZATI DA AIG EUROPE LIMITED E A CONDIZIONE CHE SIASTATO VERSATO IL RELATIVO PREMIO ASSICURATIVO.
DEFINIZIONI
Le Definizioni hanno valore convenzionale ed integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
Assicurato La persona fisica, residente in Italia, il cui nominativo è indicato sul “Certificato di Assicurazione” e il cui interesse è protetto dall’Assicurazione
Assicurazione Il presente contratto di assicurazione
Attività sportiva Sono da intendersi in garanzia le attività sportive accessibili al pubblico, a condizione che siano svolte a cura di organizzazioni sportive autorizzate, con la guida di istruttori autorizzati e qualificati, con l’utilizzo di tutte le attrezzature di sicurezza prescritte e nel rispetto delle procedure di sicurezza richieste
Attrezzatura da golf ‐ Mazze da golf, sacche da golf, trolley non motorizzati e scarpe da golf
Attrezzatura sciistica ‐ Sci, racchette da sci, scarponi e attacchi, snowboard o pattini da ghiaccio
Bagaglio ‐ Valigie, bauli, bagaglio a mano dell'Assicurato e relativo contenuto, purché si tratti di effetti personali così come definiti (ad esempio, capi di vestiario), portati con sé dall'Assicurato nel corso del Viaggio coperto dalla garanzia ovvero di oggetti acquistati durante il Viaggio stesso
Beneficiario ‐ Per tutte le garanzie, il beneficiario è l'Assicurato stesso. In caso di morte da infortunio, beneficiari del capitale sono gli eredi legittimi e/o testamentari
Centrale Operativa di Assistenza‐ La struttura in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste alla Sezione A della presente polizza, su richiesta dell’Assicurato.
Centro di gestione dei sinistri – L’ufficio che si occupa di gestire e liquidare, per conto della Società, i sinistri diversi da quelli relativi alla Sezione A della polizza (per i quali è necessario contattare la Centrale Operativa di Assistenza).
Certificato di Assicurazione ‐ Il documento contenente i nominativi e gli altri dati delle persone assicurate in base al presente contratto, consegnato al Contraente. Il certificato di Assicurazione costituisce prova dell’assicurazione di cui al presente documento.
Contraente ‐ Il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri
Coppia ‐ Come definito all’articolo 3 – Persone Assicurabili
Danno materiale ‐ Qualsiasi alterazione, deterioramento, perdita e/o distruzione di un bene o di una sostanza, inclusa qualunque lesione fisica subita da animali.
Data di sottoscrizione della polizza. La data in cui il contraente sottoscrive il presente contrato e paga il relativo premio.
Denaro ‐ Monete, banconote, lettere di credito, voucher, carte di credito/debito/revolving, carte telefoniche, vaglia postali, travellers’ cheques, buoni benzina purché il tutto sia in possesso dell’Assicurato nella misura strettamente necessaria per gli spostamenti, i pasti, la sistemazione alberghiera e le spese personali durante il Viaggio assicurato.
Effetti personali ‐ Articoli di abbigliamento e toilette inclusi nel bagaglio dell’assicurato e essenziali per il viaggio. Non sono considerati effetti personali necessari i gioielli, i profumi e gli alcolici
Estero ‐ Mondo intero, esclusi il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino
Età ‐ L’età dell’Assicurato alla data di inizio del viaggio. Per il calcolo dell’età si considera l’età anagrafica, ovvero gli anni interamente compiuti dall’Assicurato Familiare ‐ Xxxxxx, moglie, genitore, suocero/suocera, fratelli, sorelle, figli/e, convivente more uxorio, nonni, nipoti, generi, nuore, cognati/e, matrigna, patrigno Franchigia ‐ Somma determinata in maniera forfetaria nel contratto , che rimane in carico dell'Assicurato in caso di risarcimento conseguente ad un sinistro
Guerra ‐ Guerra, dichiarata o meno, o attività belliche, incluso l’impiego di forza militare da parte di qualsiasi Stato sovrano per fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o di altro tipo
Infortunio ‐ Qualsiasi evento che sia dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna e che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili
Invalidità Permanente Totale ‐ Invalidità totale causata da un infortunio occorso durante il viaggio che impedisca all’Assicurato di svolgere qualunque attività lavorativa per i 12 mesi consecutivi successivi all’infortunio, laddove al termine dei 12 mesi il medico dell’Assicurato ritenga che non vi siano possibilità di recupero.
Lesione corporale Qualsiasi lesione fisica subita da una persona
Malattia ‐ Qualsiasi alterazione dello stato di salute diversa dall’infortunio, clinicamente ed oggettivamente constatabile da un'autorità medica abilitata
Malattia preesistente ‐ Una malattia, infortunio o condizione medica che – diagnosticata o meno al momento dell’acquisto della polizza – sia stata comunque oggetto di consultazione o esame da parte di un medico, di trattamento medico, di ricovero ospedaliero o prescrizione di medicine o accertamenti nei 12 mesi precedenti la data di emissione della polizza stessa. Massimale ‐ La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia, per ciascun anno assicurativo, e per persona, qualunque sia il numero dei sinistri e delle persone colpite
Oggetti di valore ‐ Apparecchiature fotografiche, audio, video ed elettriche di qualunque tipo (compresi CD, DVD, audio e videocassette), telescopi e cannocchiali, oggetti di antiquariato, gioielli, orologi, pellicce, articoli di pelletteria, pelli animali, articoli in seta, pietre preziose e articoli contenenti o realizzati con oro, argento o metalli preziosi.
Polizza Il documento che prova l’assicurazione.
Premio L’importo dovuto dal Contraente alla Società.
Ricovero ospedaliero Il ricevimento di cure presso una struttura ospedaliera, attraverso una permanenza nella struttura che abbia la durata di almeno 24 ore consecutive. Per struttura ospedaliera si intende: un ospedale o una clinica abilitata a praticare atti e somministrare trattamenti su persone malate o infortunate, in possesso delle autorizzazioni amministrative locali necessarie per l'esecuzione di tali pratiche e dotata del personale necessario.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione. Le richieste di risarcimento ricollegabili ad un medesimo evento costituiscono un solo e medesimo sinistro.
Società AIG Europe Limited ‐ Rappresentanza Generale per l’Italia Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 ‐ 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Sito internet: xxxx://xxx.xxx.xx.xx.
Sport invernali Sci, sci su rotelle, monosci, sci di fondo, sci fuori pista (soltanto in presenza di una guida ufficiale), snowboard, skiboard, motoslitta, slitta, slittino o pattinaggio su ghiaccio.
Xxxxx Xxxxxxxxx persona fisica o giuridica ad esclusione dell'Assicurato, dei suoi Familiari, ascendenti, discendenti e delle persone che viaggiano con l'Assicurato, degli incaricati dell'Assicurato, siano essi alle dipendenze o meno dell'Assicurato, nell'esercizio delle loro funzioni.
Mezzo di trasporto pubblico Treni, autobus, tram, pullman o traghetti che operino ad orari fissi e regolari.
Validità Territoriale Si intende l’area geografica, indicata nel Certificato di Assicurazione, in cui i sinistri devono verificarsi affinchè le garanzie e le prestazioni vengano fornite. Le aree geografiche sono le seguenti:
Europa/Mediterraneo: il continente europeo ad ovest dei Monti Urali, ivi comprese le isole attigue e i paesi non europei che si affacciano sul Mediterraneo.
Mondo: qualunque regione del mondo ad esclusione di Cuba, Iran, Xxxxx del Nord, Siria, Sudan, Crimea (regione dell’Ucraina).
Nota:
Esclusione sanzioni: La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.
Esclusione territoriale: La presente polizza non fornisce copertura in relazione a responsabilità, perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da viaggi ‐ effettivi o anche solo pianificati ‐ in, verso o attraverso i seguenti Paesi o Territori: Cuba, Iran, Xxxxx del Nord, Siria, Sudan, Crimea (regione dell’Ucraina).
Limitazione residenza: La presente polizza fornisce copertura solo a Contraenti/Assicurati residenti in Italia e non è operante nei confronti di Contraenti/Assicurati non residenti in Italia.
Questa polizza non fornisce alcun tipo di copertura o indennizzo:
a favore di terroristi o membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di narcotici, fornitori di armi nucleari, chimiche o biologiche, in caso di sinistro, perdita, malattia, infortunio o responsabilità personale per spese sostenute direttamente o indirettamente;
se l’assicurato viaggia verso una specifica nazione o area per le quali il Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare. In tale evenienza, limitatamente alle polizze Viaggio Singolo, se la pronuncia del Ministero degli Esteri fosse successiva all’acquisto della polizza ma antecedente alla partenza del viaggio, la Società rimborserà il premio versato.
Viaggio La vacanza o il viaggio che ha inizio in Italia nella data in cui l’Assicurato lascia la propria dimora abituale o, se successiva, nella “Data di effetto della coperture” specificata nel Certificato di Assicurazione. Il viaggio termina nella data in cui l’Assicurato rientra al domicilio in Italia o, se anteriore, alla “Data di fine della copertura” specificata nel Certificato di Assicurazione.
Si intende per viaggio qualsiasi spostamento che implichi un pernottamento a più di 50 km dal luogo di residenza o domicilio.
La durata massima del singolo viaggio assicurato, all’interno del pacchetto MultiTrip Annuale prescelto, non potrà essere superiore a 45 giorni. Qualora l’Assicurato, nel corso di validità della presente Polizza, soggiorni all’estero per un periodo di tempo ininterrotto superiore a quanto stabilito nella presente clausola, tutte le prestazioni conseguenti a sinistri verificatisi successivamente alla scadenza di 45 giorni non sono dovute.
Per i viaggi di sola andata, la copertura cessa al momento dell’arrivo presso la destinazione estera.
GARANZIE DI ASSICURAZIONE
OGGETTO
Art. 1 ‐ Oggetto dell’assicurazione
Il presente contratto costituisce un’assicurazione viaggio.
Il Contraente ha la facoltà di sottoscrivere, sostenendo il relativo premio, tre differenti livelli di copertura: Silver, Gold e Platinum.
A ciascun livello di copertura corrisponde la prestazione di determinate coperture, fra quelle disciplinate nelle successive Sezioni ‐ dalla A alla F ‐ della presente polizza (solo il livello di copertura Platinum consente di godere di tutte le coperture di cui alle sezioni predette). A ciascun livello di copertura corrispondono altresì diversi massimali, somme assicurate e franchigie per le varie coperture.
Per conoscere quali coperture sono attive selezionando un determinato livello di copertura e quali franchigie, massimali e somme assicurate trovano applicazione, si deve consultare la Tabella di cui all’Allegato 1 – Tabella delle Garanzie.
In caso di dubbi riguardo alla copertura prescelta o per ulteriori informazioni, l’Assicurato potrà contattare i seguenti numeri:
Tel: x00 00 00 000 000 ‐ E‐mail: xxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxx
Art. 2 ‐ Assicurati
La presente assicurazione è prestata, sulla base del prodotto e del livello di copertura indicati nel Certificato di Assicurazione, a favore degli Assicurati, individuati dallo stesso Contraente al momento della sottoscrizione della polizza ed indicati nel Certificato di Assicurazione, in relazione a ciascuno dei quali sia stato conteggiato e corrisposto il relativo premio di assicurazione.
Art. 3 – Persone assicurabili
I viaggiatori residenti in Italia. Individuo: il viaggiatore singolo
Xxxxxx: il viaggiatore e il rispettivo compagno di viaggio, ovvero le persone assicurate e iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente, il cui nominativo è indicato sul “Certificato di Assicurazione”. La coppia potrà essere composta da un massimo di 2 persone.
Famiglia 2 Adulti: il viaggiatore, il coniuge/convivente more uxorio e i figli come risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente che, alla data della stipula del contratto, non abbiano ancora compiuto 17 anni e il cui nominativo è indicato sul “Certificato di Assicurazione”
Famiglia 1 Adulto: il viaggiatore e i figli come risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente che, alla data della stipula del contratto, non abbiano ancora compiuto 17 anni e il cui nominativo è indicato sul “Certificato di Assicurazione”.
Gruppo: i viaggiatori iscritti allo stesso viaggio contemporaneamente, il cui nominativo è indicato sul medesimo “Certificato di Assicurazione” in quanto coperti dallo stesso contratto. Il gruppo potrà essere composto da un massimo di 50 persone.
Gli infant (bambini da 0 a 24 mesi) possono essere assicurati solo se inclusi nella stessa polizza di un assicurato maggiorenne
Art. 4 – Delimitazione temporale delle Prestazioni
Il pacchetto MultiTrip Annuale Assistenza e Bagaglio prevede la copertura di un numero indeterminato di viaggi per ciascun Assicurato durante il periodo di validità della polizza, a condizione che ogni singolo viaggio non duri più di 45 giorni. Il pacchetto MultiTrip Annuale Assistenza e Bagaglio è valido per un periodo massimo di 365 giorni dalla “Data di effetto della copertura” indicata nel certificato di assicurazione.
Nel caso in cui il singolo viaggio dovesse iniziare prima del termine del periodo di assicurazione e terminare successivamente a tale data, le coperture ivi garantite cesseranno di produrre i loro effetti alla “Data di cessazione della copertura” indicata nel Certificato di Assicurazione.
Art. 5 ‐ Delimitazione Territoriale Delle Prestazioni
La polizza ha effetto con riferimento ad una delle seguenti aree geografiche, a scelta dal contraente: Europa/Mediterraneo, Mondo. La scelta del contraente è indicata nel Certificato di assicurazione.
Nota:
Esclusione sanzioni: La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.
Esclusione territoriale: La presente polizza non fornisce copertura in relazione a responsabilità, perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da viaggi ‐ effettivi o anche solo pianificati ‐ in, verso o attraverso i seguenti Paesi o Territori: Cuba, Iran, Xxxxx del Nord, Siria, Sudan, Crimea (regione dell’Ucraina).
Limitazione residenza: La presente polizza fornisce copertura solo a Contraenti/Assicurati residenti in Italia e non è operante nei confronti di Contraenti/Assicurati non residenti in Italia.
Questa polizza non fornisce alcun tipo di copertura o indennizzo:
a favore di terroristi o membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di narcotici, fornitori di armi nucleari, chimiche o biologiche, in caso di sinistro, perdita, malattia, infortunio o responsabilità personale per spese sostenute direttamente o indirettamente;
se l’assicurato viaggia verso una specifica nazione o area per le quali il Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare. In tale evenienza, limitatamente alle polizze Viaggio Singolo, se la pronuncia del Ministero degli Esteri fosse successiva all’acquisto della polizza ma antecedente alla partenza del viaggio, la Società rimborserà il premio versato.
Art. 6 ‐ Massimali assicurati
Le coperture assicurative sono prestate fino a concorrenza dei relativi massimali assicurati o somme assicurate a seconda del livello di copertura prescelto, così come riportato nell’Allegato 1, massimali e somme assicurate da intendersi quale disponibilità massima per persona e per singolo viaggio.
Art. 7 ‐ Convenzioni sanitarie
Se il viaggio è effettuato in un paese dell’Unione europea, l’Assicurato deve avere con sé la Tessera Europea di assicurazione Malattia (TEM), da richiedere presso l’ufficio ASL locale, da esibire al momento del pagamento delle spese mediche. In mancanza, troverà applicazione una franchigia di polizza di € 100,00 (cento) per ogni sinistro risarcibile in base alla Sezione A (Assistenza, Rimpatrio, Spese Mediche). Per i viaggi in Australia o Nuova Zelanda, qualora si renda necessario il ricovero ospedaliero, l’Assicurato può usufruire del regime di assistenza sanitaria di tali Paesi.
Art. 8 ‐ Condizioni relative allo stato di salute valide per tutte le sezioni di polizza
La polizza contiene alcune clausole contrattuali che riferiscono la copertura assicurata (o l’esclusione) allo stato di salute dell’Assicurato e/o di altre persone che non necessariamente viaggiano con l’Assicurato ma dalla cui salute dipende il viaggio di quest’ultimo. In ogni caso, è stabilito e convenuto che la copertura non è prestata per condizioni cliniche (malattie) preesistenti dell’Assicurato o di tali altre persone. In proposito si rinvia anche alla Definizione di Malattia preesistente e all’articolo 11 relativo alle Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza.
Art. 9 ‐ Franchigie
Le singole sezioni di polizza prevedono la liquidazione del sinistro previa applicazione di una franchigia a carico dell’Assicurato, il cui importo è determinato secondo quanto previsto alle rispettive sezioni e riportato nella Tabella delle Garanzie (Allegato 1 al presente documento).
Art. 10 ‐ Attività sportive pericolose
a) Sono sempre incluse in copertura le attività elencate qui di seguito, a condizione che:
non siano configurabili come gare/tornei /allenamenti/prove;
non siano svolte a livello professionistico;
vengano effettuate sotto la guida di istruttori esperti e qualificati, all’interno delle linee guida previste e con l’utilizzo di tutte le attrezzature di sicurezza eventualmente raccomandate
badminton, banana boat, baseball, bowling, canottaggio (l’assicurazione non copre la responsabilità personale), corsa, canoa/kayak (solo in fiumi di livello non superiore al livello 2), cricket, curling, ciclismo, escursioni/trekking/passeggiate a piedi (purché sotto i 4.000 metri), escursioni in mongolfiera, golf, ginnastica, immersioni fino a 30 metri (in presenza della prescritta abilitazione o con l’assistenza di un istruttore qualificato), indoor climbing (su muro artificiale), navigazione a vela (ma solo con equipaggio qualificato/in acque costiere/l’assicurazione non copre la responsabilità personale), navigazione da diporto (solo con equipaggio qualificato / in acque costiere / l’assicurazione non copre la responsabilità personale), orienteering, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, pattinaggio a rotelle/su rollerblade, pesca, pesca di altura, rafting in acque impetuose (solo su fiumi di livello non superiore al livello 4), skateboard (con utilizzo di protezioni e casco), racketball, rackets, snorkeling, softball, squash, surf, tennis da tavolo, tennis, tiro alla fune, tiro al piattello, tiro con l’arco, windsurf (l’assicurazione non copre la responsabilità personale).
b) Sono escluse in ogni caso dalla copertura assicurativa le seguenti attività:
alpinismo/scalata su roccia, arti marziali, attività equestri, attività speleologiche, base jumping, bunjee jumping, biathlon, black water rafting, BMX acrobatico/a ostacoli, bob/skeleton, bouldering, boxe, caccia, caccia grossa, canyoning, cave tubing ciclo‐cross, drag racing, deltaplano, discesa in grotte/attività speleologiche, go‐kart, heliski, high diving (con tuffi da un’altezza superiore ai 5 metri), hockey su ghiaccio, ice speedway, jet boat, judo, karate, kendo, kite surf, pentathlon moderno, motociclismo, uso di motoslitte, rally, paracadutismo, paracadutismo ascensionale, parapendio, polo, prove di velocità/prove a cronometro, pugilato, , powerlifting, quad, rap jumping river boarding, river bugging, rodei, hockey su pattini a rotelle, prove di endurance rugby, salto dal trampolino, scalate/trekking/escursioni a piedi sopra i 4.000 metri sci acquatico, sci acrobatico, sollevamento pesi, sports invernali (salvo che non sia stato pagato il relativo supplemento), salto con gli sci d’acqua, skidoo, skydiving, tiro con armi di piccolo calibro, triathlon, tiro a segno, volo, volo su ultraleggeri, wrestling.
Art. 11 – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza
Sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di risarcimento derivanti o traenti origine da:
a. qualsiasi condizione medica (relativa a malattia o infortunio) preesistente, che sia stata oggetto di consultazione o esame medico e/o di cure o trattamenti, oppure che si sia manifestata e/o sia stata contratta nei 12 mesi precedenti la data di emissione della polizza.
b. un viaggio effettuato :
(i) se l’Assicurato viaggia contro il parere di un medico;
(ii) se l’Assicurato viaggia allo scopo di ricevere cure mediche;
(iii) se l’Assicurato è in lista di attesa per il ricovero in ospedale o se attende di ricevere l’esito di esami o accertamenti clinici;
(iv) se l'Assicurato ha ricevuto una prognosi terminale;
(v) se l’Assicurato soffre di ansia, stress, depressione o qualsiasi disturbo psicologico;
(vi) se l’Assicurato è in stato di gravidanza e la data presunta di parto ricade nelle dodici settimane precedenti la fine del viaggio prenotato (o sedici settimane in caso di gravidanza multipla);
x. xxxxxx, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere governativo o militare;
x. xxxxxxx o danno causato, direttamente o indirettamente da qualsiasi governo, autorità pubblica o locale che danneggi o trattenga legalmente i beni dell’Assicurato;
e. tumulti, scioperi o sommosse di qualunque tipo;
f. perdita o danneggiamento di qualsiasi bene, salvo il caso di smarrimento o danneggiamento a carico del Vettore, oppure perdita, spesa o passività derivante da:
(i) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante da combustione nucleare; oppure
(ii) radioattività, tossicità, esplosività o qualsiasi altra proprietà rischiosa di qualsiasi attrezzatura nucleare esplosiva o relativo componente;
x. xxxxxxx, distruzione o danno direttamente causati da onde di pressione derivanti da qualsiasi aeromobile o altro oggetto volante che viaggi ad una velocità pari o superiore a quella del suono;
h. un sinistro occorso mentre l’Assicurato si trova in, sta salendo su o sta uscendo da qualsiasi aeromobile, tranne che in qualità di passeggero pagante di un aeromobile munito di regolare licenza di trasporto passeggeri;
i. attività di lavoro manuale
j. utilizzo di un motoveicolo a due ruote, se non sono state rispettate le regole di circolazione previste, se l’assicurato non indossa il casco o eventuali altri dispositivi di sicurezza previsti e resi obbligatori dalle norme locali sulla circolazione, e se l’assicurato (o la persona alla guida del mezzo) non è in possesso della prescritta autorizzazione alla guida per il Paese in cui il mezzo viene utilizzato.
k. qualunque altro danno connesso all’evento denunciato e non coperto dalla presente assicurazione;
l. sopraggiunta insolvenza del tour operator, della compagnia aerea o di qualunque altra società, ditta o persona ovvero dal fatto che qualsiasi dei suddetti soggetti non sia in grado o si rifiuti di onorare uno qualunque dei propri impegni nei confronti dell’Assicurato;
m. coinvolgimento dell’Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso, oppure se l’assicurato è incluso in un database (governativo o di polizia) di terroristi o sospetti tali , membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di droga o fornitori illegali di armi nucleari, chimiche o biologiche.
n. esercizio di sport invernali, salvo qualora ne sia prevista la copertura a fronte del pagamento del relativo premio supplementare, così come indicato sul certificato di Assicurazione
o. esercizio delle attività sportive indicate all’art. 10 par. b
p. a corse, gare, campionati, prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate o allenamenti in vista di detti eventi;
q. suicidio, tentato o consumato, dell’Assicurato, oppure autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
r. situazioni in cui l’Assicurato è in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, ovvero correlata al consumo di alcool o di sostanze non prescritte da un medico.
s. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
SEZIONI DI POLIZZA
SEZIONE A – ASSISTENZA, RIMPATRIO, SPESE MEDICHE ALL’ESTERO
Decorrenza e durata della copertura
Le coperture regolate dalla presente sezione sono prestate in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato, 24 ore su 24 per tutta la durata del viaggio, così come definito.
Condizioni alle quali le prestazioni di assistenza sono effettuate. Necessità di previo contatto con a Centrale Operativa di Assistenza
Nel caso in cui intenda attivare una qualsiasi fra le garanzie di cui alla presente Sezione A, l’Assicurato (o, in alternativa, un familiare, un compagno di viaggio, l’Autorità o l’ente medico che hanno in cura l’Assicurato) deve contattare immediatamente la Centrale Operativa di Assistenza al numero sotto indicato in modo che essa possa verificare i presupposti di operatività della copertura e organizzare l’esecuzione delle prestazioni previste, in conformità con le condizioni di assicurazione. Ove ciò sia oggettivamente impossibile, in tal caso l’Assicurato deve contattare la Centrale Operativa di Assistenza appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
L’inadempimento di tali obblighi di contatto della Centrale Operativa di Assistenza può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C.
La Centrale Operativa di Assistenza ha il diritto di richiedere all'Assicurato i titoli di trasporto non utilizzati. Le prenotazioni per servizi di trasporto vengono effettuate dalla Centrale Operativa.
La Centrale operativa risponde al seguente numero telefonico:
Centrale Operativa di Assistenza
Telefono: x00 000 0000 0000
indicando al momento della chiamata:
Cognome e nome dell’Assicurato
Numero di polizza Travel Guard in possesso dell’Assicurato
Natura della malattia o dell’Infortunio
Recapito (indirizzo, numero di telefono) ove la persona malata o infortunata è reperibile. Circostanze eccezionali
AIG Europe Limited e la Centrale Operativa non possono essere ritenute responsabili degli eventuali i ritardi o gli impedimenti nell'erogazione dei servizi di cui alle garanzie descritte
nella presente Sezione A in caso di sciopero, disordini di qualsiasi natura, sommossa, tumulto popolare, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione, qualsiasi atto di sabotaggio o terrorismo, di guerra civile o straniera, emissione di calore o irradiazione proveniente dalla disintegrazione del nucleo dell'atomo, radioattività, calamità naturali o altre cause fortuite o di forza maggiore.
Surroga o rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro
Per la garanzia Rimborso Spese Mediche, laddove sia stato corrisposto un indennizzo, l'Assicuratore è surrogato, sino al limite di tale indennizzo, nei diritti e nelle azioni dell'Assicurato nei confronti di ogni responsabile del danno. Le presenti disposizioni non si applicano, tranne in caso di dolo, relativamente alle azioni di rivalsa nei confronti di figli, discendenti, ascendenti, o soggetti che vivano abitualmente con l'Assicurato, quali conviventi o prestatori di lavoro alle dipendenze dell’Assicurato (collaboratori domestici, autisti).
Oggetto della garanzia
A.1 Consulenza medica telefonica
Servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.
A.2 Invio di medicinali indispensabili e non reperibili localmente all'estero
In caso di necessità determinata da infortunio o malattia, la Società ricerca per l'Assicurato che si trovi all'estero i medicinali necessari e che non siano reperibili in loco, provvedendo ad inviarglieli nel più breve tempo possibile, nei limiti ammessi dalla legislazione del Paese in cui si trova l'Assicurato. Il costo di tali medicinali resta a carico dell’Assicurato. I trattamenti in corso prima della partenza non sono coperti dalla garanzia. I contraccettivi non sono considerati medicinali.
A.3 Invio di un medico all'estero nel luogo in cui si trova l'Assicurato
Qualora lo si ritenga necessario sia a causa dello stato di salute dell'Assicurato sia per via delle circostanze, la Società invia all'Assicurato un medico o una équipe medica al fine di meglio valutare quali misure adottare e di organizzare l'assistenza. Tutti i costi sono a carico della Società.
A.4 Trasporto dell'Assicurato al centro medico
Qualora, a seguito di Infortunio o Malattia, l’Assicurato necessiti di trasferimento presso un Ospedale, la Centrale Operativa di Assistenza provvederà ad organizzare, tenendo a carico i relativi costi, il trasporto dell’Assicurato sino alla struttura ospedaliera più idonea o meglio attrezzata in base alle condizioni cliniche dell’Assicurato. Il trasporto avverrà con aereo sanitario, aereo di linea, vagone letto, cuccetta prima classe, autoambulanza o altro mezzo ritenuto idoneo in ragione delle condizioni cliniche dell’Assicurato e delle circostanze. Durante il trasporto, se necessario, l’Assicurato sarà assistito da medici e/o infermieri. Tutti i costi sono a carico della Società.
A.5 Rimpatrio dell'Assicurato al proprio domicilio
In caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato a seguito di Infortunio o Malattia, e di dimissioni dello stesso con necessità di rientro al domicilio tramite trasporto sanitario in ragione delle condizioni cliniche dell’Assicurato e delle circostanze, la Centrale Operativa di Assistenza provvederà ad organizzare il rientro in base alle condizioni cliniche dell’Assicurato. Solo le esigenze di ordine medico verranno prese in considerazione per la scelta del mezzo di trasporto con cui effettuare il rientro, che potrà avvenire per mezzo di:
‐ aereo sanitario
‐ aereo di linea
‐ vagone letto o cuccetta
‐ autoambulanza
‐ altro mezzo ritenuto idoneo dalla centrale Operativa di Assistenza
Durante il trasporto, se necessario, l’Assicurato sarà assistito da medici e/o infermieri. In caso di organizzazione del rientro da parte della Centrale Operativa, tutti i costi sono a carico della Società.
A.6 Rimpatrio della salma e spese funebri
In caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, la Società organizza a sue spese il trasporto della salma fino al luogo di inumazione al domicilio dell'Assicurato. La Società si fa anche carico, fino all'ammontare indicato nella “ Tabella delle Garanzie” e limitatamente ai viaggi all’estero, delle spese funerarie (prima conservazione, spese amministrative e spese per la prima bara necessaria al trasporto). Le spese per le esequie, l'inumazione e la cerimonia funebre restano a carico dei Familiari.
A.7 Presa in carico del costo di un titolo di trasporto e delle spese di soggiorno riferite a un Familiare dell'Assicurato in caso di ricovero ospedaliero prolungato
In caso di Infortunio o Malattia, qualora l'Assicurato non sia accompagnato né dal coniuge né da un Familiare maggiorenne, lo stato di salute dell'Assicurato non consenta il rimpatrio e il suo ricovero ospedaliero sul posto si protragga per oltre 7 giorni consecutivi (o 48 ore se l'Assicurato è minorenne o disabile), la Società mette gratuitamente a disposizione del coniuge
dell'Assicurato o di un Familiare maggiorenne, residente nel paese in cui l'Assicurato è domiciliato, un biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica o un biglietto ferroviario di 1a classe per consentirgli di raggiungere l'Assicurato.
Inoltre la Società organizza, a sue spese, il soggiorno di tale persona fino all'importo indicato nella “ Tabella delle Garanzie ”.
A.8 Presa in carico delle spese di prolungamento del soggiorno dell'Assicurato
In caso di Infortunio o Malattia, qualora lo stato di salute dell'Assicurato non sia tale da rendere necessario il ricovero ospedaliero, la Società non possa effettuare il rimpatrio e la durata prevista del viaggio sia terminata, la Società si fa carico delle spese di prolungamento del soggiorno dell'Assicurato (solo pernottamento) fino all'ammontare indicato nella “ Tabella delle Garanzie ”.
A.9 Presa in carico delle spese di prosecuzione del viaggio dell'Assicurato e dei suoi accompagnatori
Nel caso in cui l'Assicurato abbia interrotto il viaggio a causa di un infortunio o di una malattia coperti dalla garanzia prestata dalla presente polizza, ma il suo stato di salute, secondo il parere del Servizio medico della Società, non abbia reso necessario il rientro a domicilio e la durata prevista del viaggio non sia terminata, la Società si fa carico, fino all'ammontare indicato nella “Tabella delle Garanzie” ed entro i limiti del costo del rientro al domicilio, delle spese di trasporto dell'Assicurato vittima dell’Infortunio o della malattia, dei familiari con lui viaggianti o di un compagno di viaggio, per consentire loro di riprendere il viaggio interrotto. In tutti i casi soltanto la Società è abilitata a decidere in merito alla scelta dei mezzi di trasporto da utilizzare per riprendere il viaggio interrotto.
A.10 Rientro degli accompagnatori e presa in carico delle spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno
In caso di ricovero ospedaliero o di rimpatrio dell'Assicurato ad opera della Centrale Operativa nel corso del viaggio, la Società organizza e prende a carico, per il coniuge e/o i figli dell'Assicurato, ovvero per due Familiari al massimo o per un compagno di viaggio, purchè assicurati con il presente contratto ed in viaggio con l’Assicurato :
le spese di rientro anticipato fino al domicilio (o al luogo di inumazione in caso di rimpatrio salma), entro i limiti del costo di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di prima classe, a condizione che il titolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio di tali persone non possa essere utilizzato;
le spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno di tali persone, in ogni caso, fino all'importo indicato nella “ Tabella delle Garanzie ”.
A.11 Rientro dei minori di età inferiore a 15 anni che viaggiano con l'Assicurato
In caso di ricovero ospedaliero o di rimpatrio dell'Assicurato da parte della Società nel corso del viaggio, se l'Assicurato non è accompagnato da nessun Familiare maggiorenne, la Società predispone e prende in carico, per i figli dell'Assicurato di età inferiore a 15 anni, assicurati dal presente contratto, ricompresi nel medesimo Certificato di Assicurazione e in viaggio con l'Assicurato:
il costo di un biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica o di un biglietto ferroviario di andata e ritorno in prima classe per un Familiare dell'Assicurato o una persona senza vincoli di parentela, residente nello stesso paese in cui è domiciliato l'Assicurato o in un paese limitrofo, al fine di consentire a tale persona di raggiungere i figli dell’Assicurato e di prenderli in carico;
le spese di rientro anticipato dei figli al domicilio dell'Assicurato o della persona da questi designata, entro i limiti del costo di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1a classe, a condizione che il titolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio di tali persone non possa essere utilizzato;
le spese di soggiorno (solo pernottamento) della persona incaricata di prendersi cura dei figli dell'Assicurato e/o le spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno dei figli dell'Assicurato (solo pernottamento)
in ogni caso, fino all'ammontare indicato nell’Allegato 1: “ Tabella delle Garanzie ”.
La presente prestazione non è in alcun caso cumulabile con le prestazioni “Presa in carico del costo di un titolo di trasporto e delle spese di soggiorno riferite ad un Familiare dell’Assicurato in caso di ricovero ospedaliero prolungato” e “Rientro degli accompagnatori e presa in carico delle spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno ” di cui ai precedenti artt. A.7 e A.10.
A.12 Rientro anticipato dell'Assicurato
La Società mette a disposizione dell'Assicurato e di un solo compagno di viaggio assicurato dal presente contratto, tenendo a carico il relativo costo, un titolo di trasporto nei limiti del costo di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1a classe, per consentirgli di rientrare al proprio domicilio, a condizione che l'Assicurato non possa utilizzare il titolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio:
in caso di decesso o di ricovero ospedaliero di oltre 48 ore consecutive di un Familiare dell'Assicurato;
in caso di rilevanti danni materiali arrecati al domicilio dell'Assicurato o ai locali professionali di proprietà dell'Assicurato ovvero da questi affittati o occupati a titolo gratuito, che risultino distrutti per oltre il 50 % e richiedano necessariamente la sua presenza sul posto per attuare i necessari interventi conservativi.
A.13 Assistenza ai figli dell'Assicurato di età inferiore a 15 anni rimasti al proprio domicilio
Nel caso in cui uno dei figli dell'Assicurato di età inferiore a 15 anni, rimasto al proprio domicilio, si ammali o subisca un infortunio durante il viaggio dell’Assicurato, la Centrale operativa di Assistenza della Società interviene o predispone l'intervento su richiesta dell'Assicurato. All'occorrenza il trasporto del figlio all'ospedale è organizzato dalla Centrale Operativa, che informa l'Assicurato in merito allo stato di salute del minore.
A.14 Spese Mediche di emergenza all’estero
La garanzia prevede il rimborso o pagamento diretto delle spese mediche (cure, spese di ricovero ospedaliero, spese farmaceutiche, parcelle professionali) sostenute dall'Assicurato in viaggio all’estero, entro il limite e previa deduzione della franchigia specificati nella Tabella delle Garanzie.
La garanzia prevede anche il rimborso delle spese per cure dentistiche urgenti all’estero entro i limiti e previa deduzione della franchigia specificati nella Tabella delle Garanzie , ossia spese determinate da una prestazione dentistica con carattere d'urgenza (che non possa essere rinviata nel tempo per via dei postumi dello stato patologico dell'Assicurato) e erogata per le seguenti cure: medicazione, otturazione, devitalizzazione o estrazione.
Tali spese dovranno essere esclusivamente prescritte da un'autorità medica in possesso dei diplomi o delle autorizzazioni richiesti nel Paese in cui esercita e legalmente abilitata alla pratica della professione.
La garanzia è limitata al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Assicurato. Qualora l'Assicurato abbia diritto a rimborso da parte di uno o più organismi di rimborso o di presa in carico delle spese, l'Assicuratore sarà tenuto a rimborsare soltanto la differenza fra le spese effettivamente sostenute e le spese garantite, che rimarranno a suo carico dopo il rimborso.
All'occorrenza e su espressa richiesta dell'Assicurato, la Società può saldare le spese di ricovero ospedaliero all’estero direttamente in valuta locale entro i limiti specificati nella “ Tabella delle Garanzie ”, a condizione che il centro medico in questione accetti tale forma di pagamento. Tale servizio è soggetto alle disposizioni delle legislazioni Italiana e locale in materia di controllo dei cambi.
A.15 Assistenza legale all'estero
Qualora l'Assicurato sia incarcerato o sia oggetto di mandati d’arresto o ordini di cattura, la Società prende a suo carico le spese di assistenza legale fino all'ammontare indicato nella “ Tabella delle Garanzie ”.
A.16 Pagamento cauzione penale all'estero
Qualora l'Assicurato sia incarcerato o sia oggetto di mandati d’arresto o ordini di cattura in relazione a fatti non noti prima dell’acquisto del viaggio, AIG paga la cauzione penale chiesta all'Assicurato, fino all'ammontare indicato nella “ Tabella delle Garanzie ”. Presupposto per la concessione di tale copertura è il preventivo versamento di pari importo alla Compagnia. A. 17 Trasmissione di fondi
In caso di smarrimento o furto di carte bancarie dell'Assicurato, dei suoi documenti di identità (quali – a titolo esemplificativo ‐ passaporto, visto, carta di identità, patente) e/o del suo biglietto aereo di ritorno, la Società mette a disposizione dell'Assicurato una somma massima pari all'importo indicato nella Tabella delle Garanzie per aiutarlo a sostituire quanto sopra. Presupposto per l’operatività di tale garanzia è il preventivo pagamento di un pari importo alla Compagnia.
A.18 Trasmissione di messaggi urgenti
Su espressa richiesta dell'Assicurato, la Società trasmette 24 ore su 24 al destinatario i messaggi di carattere urgente e strettamente personale.
A.19 Spese di ricerca, soccorso e salvataggio
La Società si fa carico del rimborso o pagamento diretto, fino all'ammontare indicato nella Tabella delle Garanzie, delle spese di ricerca, soccorso (inclusa slitta) e salvataggio (incluso elicottero) relative alle operazioni organizzate dai soccorritori civili o militari o dagli organismi che hanno l'obbligo di intervenire in seguito alla scomparsa dell'Assicurato o ad un infortunio da questi subito.
Possono essere oggetto di rimborso soltanto le spese sostenute dagli organismi abilitati a soccorrere l'Assicurato e fatturate all'Assicurato.
Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE A (ad integrazione dell’art. 11 – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza delle condizioni di assicurazione) Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa:
a. l’organizzazione diretta, o comunque senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste, salvo quanto previsto nella sezione “Condizioni alle quali le prestazioni di assistenza sono effettuate – Necessità di previo contatto con a Centrale Operativa di Assistenza”;
b. le spese stradali (pedaggio, carburante), di taxi o di dogana e le spese di ristorazione/hotel, salvo quelle previste dalla garanzia;
c. in caso di ricovero, il costo di una camera singola, a meno che non sia indicata per ragioni di ordine medico;
d. le conseguenze o ricadute di una condizione medica preesistente ;
e. i fatti che possono essere penalmente sanzionabili in base alla legislazione del Paese in cui si trova l'Assicurato;
f. le patologie nervose o mentali;
g. le spese mediche derivanti dalla diagnosi o dal trattamento di uno stato fisiologico (ad es. gravidanza) già noto anteriormente alla data di inizio del viaggio;
x. le spese mediche o di altra natura relative a trattamenti chirurgici non ritenuti urgenti a giudizio dei medici curanti in loco e posticipabili successivamente al rientro a domicilio;
i. le cure termali, riabilitative o fisioterapiche, le spese per occhiali, lenti a contatto, protesi di qualsiasi natura, sedie a rotelle e ausili similari alla deambulazione, esami e test di routine o check‐up, test o trattamenti preventivi, esami e test di controllo in assenza di un infortunio o di una malattia inclusi in copertura,
j. le spese di trapianto di organi non rese necessarie da un infortunio o da una malattia inclusi in copertura;
k. le spese per interventi di chirurgia estetica o ricostruttiva e per trattamenti di benessere, le spese di vaccinazione, per sedute di agopuntura, massoterapia, le cure prestate da un chiropratico o da un osteopata;
l. le spese e i trattamenti non prescritti da un'autorità medica abilitata;
m. le spese mediche sostenute successivamente al rientro a domicilio
n. le spese per contraccettivi; le spese mediche e dentarie di routine;
o. le spese per telefonate (eccetto quelle dirette alla Centrale Operativa di Assistenza).
Tutte le prestazioni di assistenza non son altresì dovute:
p. nel caso in cui l’assicurato disattenda le indicazioni della centrale Operativa, ovvero:
i. si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso cui questi si trova ricoverato;
ii. l’Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario alla data e con il mezzo indicati dai medici della Centrale Operativa. In questo caso la Società sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche solo fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro rifiutato.
Non danno diritto alla prestazione Rimpatrio dell’assicurato al domicilio di cui all’art. 5 della presente Sezione le affezioni o lesioni benigne che possono essere trattate sul posto.
Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza.
SEZIONE B – BAGAGLIO, DENARO ED EFFETTI PERSONALI
Oggetto della garanzia
La polizza prevede un indennizzo, nei limiti degli importi e sottolimiti indicati nella Tabella delle Garanzie, per:
B1 – Bagaglio ed effetti personali
La Società rimborsa o sostituisce (a sua discrezione) i beni dell’Assicurato in caso di:
a) furto;
b) smarrimento a carico del Vettore o danneggiamento a carico del Vettore,
degli stessi, entro i massimali rispettivamente per singolo articolo e cumulativo per oggetti di valore specificati nella Tabella delle Garanzie. In caso di rimborso del valore dei beni,
questo sarà determinato avendo in considerazione il logorio e la perdita di valore; B2 – Denaro personale (garanzia valida solo all’estero)
La polizza prevede un indennizzo, nei limiti dell’importo indicato nella Tabella delle Garanzie, in caso di furto di denaro contante o di travellers cheque, a condizione che l’Assicurato dimostri di averli posseduti e tenuti con sé e fornisca la prova del loro valore. Sarà liquidato un indennizzo non superiore all’importo indicato nella Tabella delle Garanzie.
B3 – Passaporti e documenti di viaggio (garanzia valida solo all’estero)
In caso di furto, la polizza prevede il rimborso dei costi di sostituzione del passaporto, dei biglietti di viaggio, degli ski‐pass, delle carte verdi e dei biglietti d’ingresso prepagati dell’Assicurato, nei limiti dell’importo indicato nella Tabella delle Garanzie.
B.4‐ Ritardo nella riconsegna del bagaglio
In caso di ritardo, per il viaggio di andata, nella riconsegna del Bagaglio da parte del Vettore, superiore a 12 ore, viene riconosciuto un rimborso ‐ entro il sottolimite indicato nella Tabella delle Garanzie ‐ per le spese sostenute per l’acquisto di effetti personali di prima necessità. L’importo liquidato per il ritardo nella riconsegna del bagaglio verrà detratto – in caso il bagaglio venga dichiarato definitivamente smarrito – dall’ammontare complessivo pagato per il sinistro.
Nota: per le sole sotto‐sezioni B1 e B3 la copertura è estesa allo smarrimento e al furto da autoveicoli, rimorchi o caravan. Tuttavia l’indennizzo massimo, in questo caso, è pari a €150 per persona.
Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE F (ad integrazione dell’art. 11 – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza delle condizioni di Assicurazione) Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
1. i danni da rottura di articoli fragili (porcellana, vetro, sculture e apparecchiature video) o di attrezzatura sportiva durante l’impiego della stessa (ad eccezione dell’attrezzatura sciistica se è stato versato il relativo premio), a meno che la rottura non si verifichi durante il trasporto a carico di un Vettore;
2. i danni causati da incendio o altro incidente al mezzo di trasporto sul quale sono trasportati gli oggetti;
3. il furto, incendio, rapina o danneggiamento di cicli, autoveicoli, natanti e attrezzature nautiche, masserizie e attrezzature per sport invernali;
4. telefoni cellulari e smartphones, lettori audio, tablets e personal computers, con i relativi accessori; occhiali da vista, occhiali da sole, protesi dentarie, ponti, lenti a contatto o lenti corneali, arti artificiali o protesi acustiche;
5. logorio, perdita di valore, danno o guasto meccanico o elettrico causato da qualsiasi procedimento di pulitura, riparazione o ripristino, oppure danni causati da fuoriuscite di polveri o liquidi trasportati nel bagaglio dell’Assicurato;
6. furto, incendio, rapina o xxxxxx non denunciati alle autorità di Polizia entro 24 ore dalla scoperta dello stesso e per il quale l’Assicurato non si faccia rilasciare la copia della denuncia;
7. smarrimento o danneggiamento a carico del Vettore per il quale l’assicurato non sia in grado di presentare copia autenticata del P.I.R. (Property Irregularity Report) consegnato dal Vettore al momento della constatazione del danno e della relativa denuncia;
8. ritardata consegna o trattenimento degli effetti dell’Assicurato da parte di autorità doganali o di altri funzionari che li trattengano legalmente;
9. denaro contante che l’Assicurato non porti sulla propria persona (a meno che non sia custodito in una cassetta di sicurezza);
10. furto, smarrimento o danneggiamento di oggetti di valore consegnati ad impresa di trasporto o comunque non trasportati nel bagaglio a mano dall’Assicurato nel corso del viaggio;
11. xxxx lasciati incustoditi in un luogo aperto al pubblico; 12.furto di beni trasportati sul portapacchi di un veicolo;
13. danni arrecati a xxxxxxx, borse da viaggio o bagaglio analogo, a meno che l’articolo danneggiato non sia inutilizzabile;
14. denaro trasportato da minori di 16 anni;
15. travellers’ cheques laddove l’istituto di emissione li sostituisca senza alcun addebito (eccezion fatta per le spese per il servizio).
Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE F
Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione:
1. La valutazione dell’indennizzo sarà effettuata considerando il valore commerciale dei beni sottratti al momento del sinistro, senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi
2. In caso di responsabilità da parte di un terzo o di un vettore, l’indennizzo verrà corrisposto nel limite del capitale assicurato e successivamente a quello del Terzo responsabile, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento già ricevuto non copra l’intero ammontare del danno.
Istruzioni in caso di sinistro
Quanto ai tempi ed alle modalità di denuncia dei sinistri, si applicano gli articoli 28 e 29 che seguono.
Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza
La sezione C è applicabile soltanto se è stata stipulata una polizza Gold o Platinum.
SEZIONE C – DIARIA OSPEDALIERA
La presente sezione non si applica ai viaggi effettuati in Italia. Oggetto della garanzia
La polizza prevede la liquidazione di un indennizzo, entro l’importo indicato nella Tabella delle garanzie, in caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato fuori dall’Italia a seguito di malattia o infortunio incluso in garanzia in base alla Sezione A (Assistenza, Rimpatrio, Spese mediche) della presente assicurazione. L’importo viene inteso come utile a pagare spese extra quali taxi e telefonate.
La garanzia non si applica per il periodo di degenza ospedaliera successivo al rientro dell’Assicurato in Italia.
Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza
Le sezioni D, E ed F sono applicabili soltanto se è stata stipulata una polizza Platinum.
SEZIONE D – SPESE SUPPLEMENTARI PER ASSISTENZA CANI E GATTI
Oggetto della garanzia
La polizza prevede un indennizzo per ciascun periodo pieno di 24 ore di ritardo nel rientro a domicilio dell’assicurato, a copertura di spese aggiuntive per canili e gattili sostenute nel caso in cui l’inizio del viaggio di ritorno originariamente prenotato in aereo, nave o treno subisca un ritardo per circostanze che sfuggono al controllo dell’Assicurato. Il ritardo deve essere di almeno 24 ore e l’indennizzo non può eccedere l’importo indicato nella Tabella delle garanzie.
Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE D (ad integrazione dell’art. 11 – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza delle condizioni di Assicurazione) Sono escluse dalla copertura assicurativa:
1. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da uno sciopero o da un’azione industriale di cui l’Assicurato era a conoscenza prima dell’inizio del viaggio;
2. qualsiasi spesa per canili o gattili sostenuta al di fuori dell’Italia o in conseguenza dell’applicazione di norme di quarantena.
Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE D
Come condizione per l’applicazione della copertura prestata in base alla presente sezione:
1. l’Assicurato deve essersi presentato al check‐in entro e non oltre l’ora stabilita;
2. l’Assicurato deve farsi rilasciare dalla pertinente società di trasporti o dall’autorità competente una dichiarazione che attesti il motivo e la durata del ritardo, che non deve essere imputabile all’Assicurato;
3. qualsiasi indennizzo liquidato in base alla presente sezione si applica esclusivamente a cani e gatti domestici di proprietà dell’Assicurato;
4. l’Assicurato deve farsi rilasciare dal canile o dal gattile in questione una dichiarazione scritta che attesti gli ulteriori esborsi sostenuti.
Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza.
SEZIONE E – ASSISTENZA DOMICILIARE
Oggetto della garanzia
La garanzia copre, nei limiti indicati nella Tabella delle garanzie, il costo dell’assistenza domiciliare in Italia a seguito di malattia insorta o di infortunio occorso durante il viaggio e del conseguente rimpatrio ai sensi della prestazione A.5 di cui alla Sezione A della presente polizza.
La garanzia è operante a condizione che:
1. l’Assicurato presenti una valida richiesta di rimborso delle spese mediche ai sensi del presente contratto ed in relazione al medesimo evento;
2. il medico dell’Assicurato certifichi per iscritto la necessità dell’assistenza domiciliare;
3. sia stato effettuato il rimpatrio dell’Assicurato ai sensi della prestazione A.5 di cui alla Sezione A della presente polizza presente contratto e l’assistenza domiciliare sia necessaria subito dopo il rientro in Italia o subito dopo la dimissione dalla struttura ospedaliera in Italia.
Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE E (ad integrazione dell’art. 11 – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza delle condizioni di Assicurazione) La garanzia non è prestata
1. per richieste di indennizzo derivanti da un viaggio effettuato in Italia;
2. per eventuali importi rimborsati all’Assicurato ai sensi di altri contratti assicurativi e/o da enti di qualsivoglia tipo pubblici o privati;
3. nel caso in cui non siano forniti alla Società, su richiesta, i necessari elementi a sostegno della richiesta di indennizzo.
SEZIONE F – MESSA IN SICUREZZA DELL’ABITAZIONE
Oggetto della garanzia
La garanzia prevede il rimborso, nei limiti indicati nella Tabella delle Garanzie, delle spese di messa in sicurezza dei beni dell’Assicurato nel caso in cui, durante il viaggio, sia commesso un furto con effrazione nella sua abitazione in Italia.
Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE N (ad integrazione dell’art. 11 – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza delle condizioni di Assicurazione) La garanzia non è prestata:
1. per opere non preventivamente autorizzate o eseguite dalla Società;
2. per richieste di indennizzo relative a lavori eseguiti in date non ricadenti nel periodo del viaggio;
3. per eventuali importi rimborsati all’Assicurato da altre parti a qualsiasi titolo;
4. nel caso in cui non siano forniti alla Società, su richiesta, i necessari elementi a sostegno della richiesta di risarcimento.
NORME RELATIVE AL RAPPORTO TRA IMPRESA E CONTRAENTE
PREMIO DI ASSICURAZIONE
Art. 12 – Premio di assicurazione
Il premio di assicurazione è determinato in base al numero di persone Assicurate, al livello di copertura prescelto (silver, gold, platinum), nonché in base alla selezione o meno di pacchetti opzionali), alla estensione territoriale ed è indicato nel “Certificato di Assicurazione”, comprensivo di tasse ed imposte governative.
Il premio dovrà essere corrisposto dal Contraente anticipatamente rispetto a ciascun Periodo di Assicurazione.
Art. 13 – Pagamento del premio
Il premio di assicurazione verrà corrisposto dal Contraente direttamente all’Impresa tramite addebito automatico su carta di credito, i cui estremi verranno indicati dal Contraente sul sito AIG.
Il mancato pagamento del premio determina l'applicazione dell'Articolo 1901 C.C.
Art. 14 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Art. 15 — Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, cosi come previsto dall’art. 1910 Codice Civile.
In caso di sinistro, la Società sarà tenuta al pagamento della sola quota di perdita in eccedenza rispetto ad altra polizza.
Art. 16 – Data di conclusione del contratto
Il presente contratto si intende concluso al momento del pagamento del premio da parte del Contraente (la data di conclusione coincide con la data di sottoscrizione come definita).
Art. 17 – Durata dell’assicurazione
In nessun caso la presente polizza potrà essere rinnovata tacitamente.
Art. 18 — Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 19 — Aggravamento del rischio
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Art. 20 — Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 21 — Diritto di ripensamento
Conformemente alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla conclusione del contratto o, se successiva, alla data di ricezione della documentazione contrattuale.
In tal caso l’Impresa procederà alla restituzione del premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge. Tuttavia, ai sensi dell’art. 67‐ter decies del d.lgs. 206/2005, il contraente richiede che i servizi assicurativi di cui alla presente polizza comincino ad essere prestati secondo le previsioni relative alla decorrenza ed alla durata delle garanzie, anche prima della scadenza del periodo di recesso. Ove ciò accada, la restituzione del premio avverrà pro quota, in ragione del servizio effettivamente prestato.
Il diritto di ripensamento di cui alla presente clausola non si applica per viaggi di durata inferiore al mese.
Art. 22 – Competenza territoriale
Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell’Assicurato.
Art. 23 — Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.
Art. 24 – Legge applicabile al contratto
Il presente contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana.
Art. 25 – Prova del contratto e rinvio alle norme di legge
I rapporti contrattuali sono determinati esclusivamente dal Certificato di Assicurazione, dalle presenti Condizioni di assicurazione e dalle relative eventuali Appendici e Allegati. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le vigenti disposizioni di Xxxxx.
Art. 26 – Periodo di Prescrizione
Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
Art. 27 – Valuta di Pagamento
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro.
Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
NORME IN CASO DI SINISTRO
L'Assicurato deve mettersi in contatto con la Società non appena venga a conoscenza di un qualsiasi evento coperto da questa polizza che possa implicare danni fisici o materiali per altre persone. Nel caso che, a causa di una dichiarazione tardiva, vengano pregiudicati gli interessi della Società, l’Assicurato perderà qualsiasi diritto di risarcimento.
Art. 28 – Obblighi in caso di sinistro
Qualsiasi sinistro, ad esclusione di quelli relativi alla Sezione A, ed a quelli relativi alla prestazione Interruzione del viaggio di cui alla Sezione G (per i quali deve essere richiesto l’intervento diretto da parte della Centrale Operativa di Assistenza), deve essere tempestivamente denunciato al Centro di gestione dei sinistri per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione del viaggio.
La richiesta di risarcimento può essere presentata al Centro di gestione dei sinistri inviando una comunicazione scritta contenente una breve descrizione del sinistro all’indirizzo:
AIG Europe Limited
Rappresentanza Gen. per l’Italia ‐ Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 00000 XXXXXX ‐ XXXXX
o collegandosi al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Dietro segnalazione di un sinistro, verrà inviato all’Assicurato un modulo di denuncia sinistro che dovrà essere restituito compilato, unitamente a tutta la documentazione necessaria a provare il sinistro ed il diritto all’indennizzo, documentazione che l’assicurato dovrà procurare a sue spese. Si prega di osservare altresì gli obblighi in materia di denuncia e prova dei sinistri che sono contenuti nelle sezioni della polizza che descrivono le coperture che intendete attivare. Per prevenire le richieste di risarcimento fraudolente, i dati personali degli assicurati sono archiviati su computer e potranno essere trasferiti ad un sistema centralizzato. Tali dati sono conservati in ottemperanza alla normativa sulla tutela dei dati.
Art. 29 ‐ Richieste di risarcimento per danni al bagaglio Con riferimento alle sezioni B1, B2 e B3 l’Assicurato deve:
‐ in caso di furto
i. inoltrare denuncia alle Competenti Autorità di Polizia entro 24 ore dalla constatazione dell’evento
ii. se i beni oggetto di furto erano sottoposti alla custodia di un terzo (es. albergatore) inoltrare immediato reclamo scritto al terzo responsabile, e chiedere ad esso il risarcimento del danno;
‐ in caso di mancata riconsegna, smarrimento o danneggiamento a carico del Vettore
iii. alla constatazione del danno informare immediatamente la Compagnia Aerea o la competente società di trasporti, facendosi rilasciare una copia autentica del modulo di denuncia di danni relativo all’evento denunciato (Property Irregularity Report per le Compagnie Aeree o documento equivalente per altro tipo di Vettore); e
iv. richiedere il risarcimento alla Compagnia aerea o alla società di trasporti per iscritto, allegando l’originale della denuncia
v. Nel caso il bagaglio venga considerato definitivamente smarrito, dichiarazione finale di smarrimento emessa dalla Compagnia Aerea con indicazione dell’importo riconosciuto a titolo di risarcimento.
In ogni caso l’assicurato dovrà inviare alla Società la denuncia di furto (in originale, a meno che lo stesso non sia stato trasmesso al vettore responsabile, e in questo caso sarà sufficiente una copia) e fornire la ragionevole prova (es. scontrini o ricevute di acquisto) del possesso dei beni sottratti.
Art. 30 – Condizioni generali applicate alla gestione delle denunce di sinistro
a) L’Assicuratore non risponde di perdite o danni causati dalla mancata adozione, da parte dell’Assicurato, di ragionevoli misure atte a salvaguardare i propri beni.
b) L’Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per recuperare gli eventuali articoli smarriti o sottratti e collaborare con le autorità per consentire loro di individuare e perseguire gli eventuali responsabili.
c) L’Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per evitare o ridurre qualsiasi danno che potrebbe determinare una richiesta di risarcimento in base alla presente polizza.
d) L’Assicurato deve conservare i documenti di polizza ai fini della prova della copertura. In caso di sinistro, tali documenti potranno essere richiesti dalla Compagnia per ottenere l’esecuzione della prestazione garantita.
e) L’Assicurato deve collaborare con la Società affinché quest’ultima possa rivalersi su altri soggetti o altri assicuratori per recuperare gli importi eventualmente corrisposti. A tale scopo l’Assicurato deve fornire alla Società tutte le informazioni richieste e compilare gli eventuali moduli necessari.
f) Chiunque tenti di avanzare una richiesta di risarcimento fraudolenta o utilizzi mezzi fraudolenti per formulare una richiesta di risarcimento è passibile di azione legale. Inoltre il sinistro fraudolento non sarà risarcito e la polizza potrà essere annullata.
g) L’Assicurato deve fornire ad AIG tutti i documenti necessari ai fini della gestione del sinistro. Sono a suo carico gli eventuali costi associati all’acquisizione di tali documenti.
h) L’Assicurato deve conservare gli eventuali articoli danneggiati e spedirli, dietro richiesta, a AIG . Sono a suo carico gli eventuali costi associati.
i) Su richiesta della Società, l’Assicurato deve accettare di sottoporsi a visita medica. In caso di decesso dell’Assicurato, la Società ha facoltà di richiedere un esame autoptico.
j) L’Assicurato deve rimborsare alla Società, entro un mese dalla relativa richiesta, qualunque importo liquidato ma non coperto dalla presente polizza.
Allegato 1 – Tabella delle Garanzie
I limiti di rimborso indicati per singola prestazione si intendono operanti per persona e per singolo viaggio, all’interno della durata annuale della polizza.
TABELLA DELLE GARANZIE PER I PACCHETTI MULTITRIP ANNUALE ASSISTENZA E BAGAGLIO
SEZIONE | Garanzia | Massimale | ||||||||||
A ‐ ASSISTENZA RIMPATRIO E SPESE MEDICHE ALL'ESTERO | Assistenza Sanitaria 24h (garanzie comuni a tutti i pacchetti) | consulenza medica telefonica | n.a. | |||||||||
Invio di medicinali urgenti e non reperibili localmente | Spese effettive di invio | |||||||||||
Invio di un medico all'estero nel luogo in cui si trova l'Assicur | spese effettive | |||||||||||
Trasporto dell'Assicurato al centro medico | Spese effettive | |||||||||||
Rimpatrio dell'Assicurato al proprio domicilio | Spese effettive | |||||||||||
Rimpatrio della salma in caso di decesso | Spese effettive | |||||||||||
Spese funerarie | € 3.000 | |||||||||||
Presa in carico del costo di un titolo di trasporto | Biglietto A/R | |||||||||||
e delle spese di soggiorno riferite ad un familiare assicurato | € 75 per persona e per giorno, fino a max € 750 | |||||||||||
Presa in carico delle spese di prolungamento del soggiorno dell'assicurato | € 75 per persona e per giorno, fino a max € 750 | |||||||||||
Spese di prosecuzione del viaggio (assicurato e accompagnato | spese effettive | |||||||||||
Rientro degli accompagnatori | Biglietto di ritorno | |||||||||||
e presa in carico delle spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno | € 75 per persona e per giorno, fino a max € 750 | |||||||||||
Rientro dei minori di età inferiore a 15 anni in viaggio con l'Assicurato | € 75 per persona e per giorno, fino a max € 750 | |||||||||||
Rientro anticipato dell'Assicurato | Biglietto di ritorno | |||||||||||
Assistenza ai figli minorenni dell'Assicurato di età inferiore a 15 anni rimasti presso il domicilio | Spese effettive | |||||||||||
Assistenza legale all'estero | € 3.000 | |||||||||||
Anticipo cauzione penale all'estero | € 15.000 | |||||||||||
Anticipo di fondi | € 3.000 | |||||||||||
Trasmissione di messaggi urgenti | Spese effettive | |||||||||||
Spese di ricerca, soccorso e salvataggio | € 2.000 per assicurato, € 7.000 per sinistro | |||||||||||
SILVER | GOLD | PLATINUM | ||||||||||
Massimale | Franchigia | Massimale | Franchigia | Massimale | Franchigia | |||||||
A ‐ ASSISTENZA RIMPATRIO E SPESE MEDICHE ALL'ESTERO | Spese mediche | € | 3.000.000,00 | € | 100,00 | € 10.000.000,00 | € | 100,00 | € 20.000.000,00 | nessuna | ||
B1‐BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI | € | 700,00 | € | 100,00 nessuna nessuna nessuna 70,00 nessuna 70,00 | € | 1.500,00 | € | 70,00 nessuna nessuna nessuna 70,00 nessuna 70,00 | € | 2.500,00 | € | 50,00 nessuna nessuna nessuna nessuna nessuna nessuna |
B1‐SOTTOLIMITE PER SINGOLO ARTICOLO | € | 150,00 | € | 300,00 | € | 400,00 | ||||||
B1‐SOTTOLIMITE CUMULATIVO PER OGGETTI DI VALORE | € | 150,00 | € | 350,00 | € | 550,00 | ||||||
B1‐RITARDO DEL BAGAGLIO | € | 250,00 | € | 450,00 | € | 450,00 | ||||||
B2‐DENARO PERSONALE | € | 250,00 | € | € | 450,00 | € | € | 700,00 | ||||
B2‐SOTTOLIMITE CONTANTI | € | 150,00 | € | 300,00 | € | 450,00 | ||||||
B3‐PASSAPORTO E DOCUMENTI DI VIAGGIO | € | 250,00 | € | € | 450,00 | € | € | 700,00 | ||||
C‐DIARIA OSPEDALIERA | n.a. | n.a. | € 15 per ogni periodo di 24ore, max. € 3.000 | nessuna | € 15 per ogni periodo di 24ore, max. € 4.500 | nessuna | ||||||
D‐SPESE SUPPLEMENTARI PER ASSISTENZA CANI E GATTI | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | € | 700,00 | nessuna | |||||
E‐ASSISTENZA DOMICILIARE | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | € | 150,00 | nessuna | |||||
F‐MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITAZIONE | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | € | 1.000,00 | nessuna |
Informativa sulla Privacy di AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia
Come utilizziamo i Dati Personali
AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.
I “Dati Personali” identificano e si riferiscono a Voi o ad altri individui (ad es., il Vostro partner o altri membri della Vostra famiglia). Se fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovete (salvo che non conveniamo diversamente) informare l’interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personali con noi.
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・ Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
・ Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le condizioni di assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
・ Assistenza e consulenza su questioni mediche e di viaggio
・ Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
・ Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., xxxxx e riciclaggio di denaro
・ Accertamento e difesa di diritti legali
・ Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del Vostro Paese di residenza)
・ Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
・ Marketing, ricerca e analisi di mercato
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I Dati Personali saranno condivisi con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inseriti in registri di richieste di indennizzo e condivisi con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri riguardanti gli indennizzi ai lavoratori.
Possiamo effettuare ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferite a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.
Trasferimento internazionale - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferiti a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del vostro Paese di residenza). Quando effettuiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i Vostri Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).
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Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un’altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei Vostri Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui vostri diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).
Informativa sulla Privacy- Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i Vostri Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potete trovare all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx. In alternativa, potete richiederne una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia, Xxx Xxxxx Xxxxxx 0, 00000, Xxxxxx o tramite e-mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxx.xxx.
INFORMATIVA CONFORME ALL’ALLEGATO 4 AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).
PARTE III ‐ IMPRESA
Sezione I ‐ Informazioni generali sull’impresa che opera in qualità di distributore
a. AIG Europe Limited – Rappresentanza generale per l’Italia, impresa di assicurazione (di seguito anche “Impresa”);
b. AIG Europe Limited è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa ed è vigilata dalle competenti autorità del Regno Unito (Prudential Regulation Authority (PRA) e Financial Conduct Authority (FCA), ciascuna per gli aspetti di competenza). AIG Europe Limited è abilitata ad operare in Italia, in regime di libero stabilimento, attraverso la sua Rappresentanza generale per l’Italia. Il numero di iscrizione nell’Elenco annesso all’Albo delle imprese tenuto dall’IVASS è I.00106;
c. Sede legale: Xxx XXX Xxxxxxxx, 00 Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX, Xxxxx Xxxxx; sede della Rappresentanza generale italiana: xxx xxxxx Xxxxxx 0, 00000, Xxxxxx:
d. Recapiti della Sede legale: tel. x00 000 0000 0000; fax x00 000 0000 0000; email: XXXXxxxxx.Xxxxxxx@xxx.xxx. Recapiti della Rappresentanza generale italiana: tel: 02‐36901; fax. 000000000; xxxx.xxxxx@xxx.xxx; xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.
e. Sito internet centrale: xxx.xxx.xx.xx; sito internet della Rappresentanza generale italiana: xxx.xxx.xx.xx.
Sezione II ‐ Informazioni sull’attività svolta dall’impresa
L’Impresa non fornisce una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
Sezione III ‐ Informazioni relative alle remunerazioni
Il compenso percepito dai dipendenti dell’impresa direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione è costituito da una retribuzione fissa annuale in conformità dei CCNL applicati e delle norme vigenti e da un elemento variabile, erogato annualmente, in base al raggiungimento di obiettivi concordati tra l’impresa ed il dipendente. Alcuni obiettivi possono anche essere collegati al volume delle vendite o ai profitti generati da alcuni prodotti assicurativi o in alcuni dipartimenti come previsto dai piani aziendali.
Sezione IV ‐ Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a. Reclami
L’Impresa è convinta che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il servizio non soddisfi le aspettative, il cliente può contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Impresa ed indirizzati a:
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami
Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Fax 00 00 00 000
e‐mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx
Potranno altresì essere indirizzati all’Impresa, anche congiuntamente ad IVASS, i reclami relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi.
Sarà cura dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati a:
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 ‐ 00000 Xxxx
direttamente, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
i reclami già presentati direttamente all’Impresa e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte dell’Impresa stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
i reclami relativi alle liti transfrontaliere di cui al paragrafo successivo in materia di procedura FIN‐NET. Il nuovo reclamo dovrà contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa all’intermediario assicurativo o all’intermediario assicurativo iscritto nell’elenco annesso e dell’eventuale riscontro degli stessi;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
Ai fini della presentazione del reclamo, l’assicurato potrà altresì utilizzare il modello messo a disposizione da IVASS, disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxxx0_Xxxxx_xx_xxxxxxx.xxx . In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a),
b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx‐ net/members_en.htm), chiedendo l’attivazione della procedura FIN‐NET o all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
b. Sistemi di risoluzione delle controversie
Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno in ogni caso la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Sono tuttavia disponibili sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, tra i quali: (i) il tentativo di mediazione a fini conciliativi di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, condizione di procedibilità della domanda giudiziale (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti); (ii) la negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al D. Lg. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in l. 162 del 10 novembre 2014, che è condizione di procedibilità delle domanda giudiziale in relazione ad ogni controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o; (iii) per i contratti conclusi on‐line, la piattaforma on ‐ line della Commissione europea per la Risoluzione delle Controversie, che si trova al seguente indirizzo: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx.