FASCICOLO INFORMATIVO
FASCICOLO INFORMATIVO
(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010)
Contratto di assicurazione per la copertura dei danni materiali al Contenuto, incluso il Furto
in seguito denominato
“AIG CASA CONTENUTO +”
Modello N° 103
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario (All. A);
b) Condizioni Generali di Polizza (All. B);
c) Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (All. C).
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.
Data ultimo aggiornamento : 11.09.2014 Pag. 1 di 1
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, xxx.xxx.xx.xx - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano in 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited – Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede Legale : Xxx XXX Xxxxxxxx, 00 Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX, Xxxxx Xxxxx – Capitale Sociale Sterline 197.118.479
Nota Informativa
POLIZZA “AIG CASA CONTENUTO+ ” (Modello N° 103)”
Data dell’ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 11.09.2014.
Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo si rinvia al sito web dell’impresa: xxxx://xxx.xxx.xx.xx.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento IVASS n. 35
I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell’ambito delle Condizioni Generali di Polizza.
Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell’ambito delle Condizioni Generali di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle Condizioni Generali di Polizza.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA
1. Informazioni Generali
• AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: Xxx XXX Xxxxxxxx, 00 Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX, Xxxxx Xxxxx.
• La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia, filiale con sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx - Xxx 00.00000 Fax 00.0000000
• Indirizzo di posta elettronica: xx.xxxxx@xxx.xxx.
• AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia è soggetta alla vigilanza dell’autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese. Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è I.00106. I regimi normativi vigenti in altri paesi in cui opera AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L’attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall’IVASS.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa1
• L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £1.188 milioni (€ 1.387 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £98 milioni (€ 115 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £1.090 milioni (€ 1.272 milioni).
• L’indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 466%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto di assicurazione è di durata illimitata, suddiviso in Periodi di Assicurazione Ricorrenti determinati in base alla frequenza di pagamento del premio di assicurazione pagato in via anticipata dal Contraente.
Avvertenza:
Le Parti possono inviare disdetta al contratto di assicurazione mediante lettera raccomandata A.R. spedita:
- dal Contraente in qualsiasi momento, restando inteso che la Polizza resterà attiva per il periodo per il quale è stato già corrisposto il premio;
1 I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato.
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- dalla Società almeno trenta giorni prima di ogni ricorrenza annuale successiva alla Data di Conclusione del contratto e di Decorrenza dell’assicurazione.
Si rinvia all’art. 1.4 delle Condizioni Generali di Polizza per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Sezione I: Danni al Contenuto e Danni da Furto
La polizza “PROGRAMMA CASA” è un contratto di assicurazione che ha lo scopo di rimborsare l’assicurato per i danni materiali e diretti al contenuto dall’abitazione assicurata derivanti da eventi quali: incendio, esplosione, implosione, scoppio, pioggia, tempesta, fulmine, vento, bufera, neve, grandine, fumo, fuoriuscita di acqua condotta, fenomeni elettrici, caduta di aeromobili, urto di veicoli stradali, furto, tentato furto, scippo, rapina o atti vandalici e dolosi, rifacimento documenti e sostituzione serratura forzata, guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi se conseguenti al furto.
Avvertenza:
La presente polizza è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione del Contraente sul contenuto degli artt. 1.1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 1.2 (Altre Assicurazioni), 1.3 (Data di decorrenza dell’assicurazione e data di conclusione del contratto – Pagamento del premio), 1.5 (Aggravamento del rischio), 2.2 (Condizioni di Assicurabilità), 2.3 (Limiti di Indennizzo), 2.4 (Franchigie), 2.5 (Esclusioni), 4.1 (Obblighi), 4.6 (Esagerazione dolosa del danno) delle Condizioni Generali di Polizza.
Avvertenza:
La presente polizza prevede limiti di indennizzo (art. 2.3) e somme assicurate diverse per singola garanzia. A tal proposito, si richiama l’attenzione del Contraente sul contenuto del Certificato di Xxxxxxx.
Di seguito, è fornita un’esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigie, limiti di indennizzo e somme assicurate in caso di Xxxxx al Contenuto (esempio: fuoriuscita di acqua causata dalla rottura di una tubazione con conseguenti danni al mobilio): | |
Ammontare del danno | € 5.000 |
Limite d’indennizzo per i Danni al Contenuto | € 10.000 |
Franchigia fissa | € 150 |
Indennizzo | € 4.850 (€ 5.000 - € 150 = € 4.850) |
L’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 C.C., perciò non si tiene conto del valore delle cose al momento del sinistro. In questo caso la somma assicurata ed il limite di indennizzo coincidono.
Sezione II: Assistenza
Nell’ambito della presente sezione, per l’ Assistenza Base la Società in caso di sinistro si obbliga a garantire l’invio al domicilio assicurato di un elettricista, idraulico, fabbro o di un artigiano per la manutenzione ordinaria. Per l’Assistenza Completa la Società in caso di sinistro si obbliga a garantire le seguenti prestazioni, in aggiunta alle garanzie di Assistenza Base: soggiorno in albergo, rientro al domicilio, vigilanza del contenuto dell’abitazione. A tal proposito, si richiama l’attenzione del Contraente sul contenuto dell’Oggetto dell’assicurazione (art. 3.1).
Avvertenza:
La presente Sezione II è soggetta a limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione del Contraente sul contenuto degli artt. 1.1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 1.3 (Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio), 3.2 (Limiti di Indennizzo), 3.3 (Franchigie e scoperti), 3.4 (Esclusioni valide per tutte le prestazioni), 3.5 (Modalità per la richiesta di assistenza) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Avvertenza:
La presente Sezione II prevede limiti di indennizzo diversi per singola prestazione. A tal proposito, si richiama l’attenzione del Contraente sul contenuto dell’art. 3.1 ai punti 1, 2, 3, 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Di seguito è fornita un’esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigie e limiti di indennizzo in caso di intervento di assistenza (per esempio: rientro al domicilio non procrastinabile in caso di furto nell’abitazione assicurata):
Ammontare del danno € 150 (uscita del tecnico + 2 ore di manodopera)
Limite d’indennizzo uscita + 3 ore di manodopera
Franchigia € 0
Indennizzo nessun esborso da parte dell’assicurato
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4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità
Avvertenza:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione (si rinvia in proposito all’art. 1.1 delle Condizioni Generali di Polizza per il maggior dettaglio).
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile. Si rinvia agli artt. 1.5 e 1.6 delle Condizioni Generali di Polizza.
A titolo meramente esemplificativo, una circostanza che può costituire un aggravamento di rischio è la variazione dell’uso dell’abitazione da abitazione di residenza dell’Assicurato a dimora saltuaria o data in affitto a terzi.
6. Premi
Il premio di assicurazione verrà corrisposto direttamente alla Società esclusivamente tramite la modalità scelta del Contraente tra quelle previste nelle Condizioni Generali di Polizza e preventivamente concordata con la Società.
Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è riportato nel Certificato di Polizza, ed è determinato sulla base del Piano assicurativo, che determina il livello di prestazioni garantite, e della Frequenza di pagamento prescelti dal Contraente.
Si rimanda all’Art. 1.3 (Data di decorrenza dell’assicurazione e data di conclusione del contratto – Pagamento del premio) per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza:
Non sono previsti sconti di premio da parte della Società o dell’Intermediario.
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Non sono previsti adeguamenti automatici di somme assicurate e premio.
8. Diritto di recesso/ripensamento
Avvertenza:
Conformemente alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi, il Contraente ha facoltà di recedere unilateralmente nei trenta giorni successivi alla Data di Conclusione del contratto ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale, con conseguente restituzione, da parte della Società del premio eventualmente già pagato. Per maggiori dettagli sulle modalità di recesso, si rinvia in proposito all’art. 1.11 delle Condizioni Generali di Polizza.
E’ prevista inoltre la facoltà di disdetta:
- da parte del Contraente in qualsiasi momento, restando inteso che la Polizza resterà attiva per il periodo per il quale è stato già corrisposto il premio;
- da parte della Società almeno 30 giorni prima di ogni ricorrenza annuale successiva alla data di Conclusione del contratto e di decorrenza dell’assicurazione.
Si rinvia all’art. 1.4 delle Condizioni Generali di Polizza per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.
9. Rivalse
Non è previsto il diritto di rivalsa.
La Società è surrogata nei diritti dell‘Assicurato ai sensi dell’Art.1916 C.C, per l'importo di ogni pagamento effettuato ai sensi della presente polizza, per quanto riguarda tutti i suoi diritti di recupero nei confronti dei terzi responsabili. La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, all’azione di surrogazione verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l’Assicurato, a sua volta non eserciti l’azione verso il responsabile (in proposito si rinvia all’ art .4.7 delle Condizioni Generali di Polizza per il maggior dettaglio).
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10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
In caso di sinistro e/o in caso di inadempimento dell’obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l’Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile. Per il maggior dettaglio si richiama l’attenzione del Contraente sul contenuto dell’art. 4.1 (Obblighi) delle Condizioni Generali di Polizza.
11. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Ai sensi del Codice delle Assicurazioni, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
La lingua prescelta dalle parti per le comunicazioni relative al presente contratto è l’italiano.
12. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. I premi di assicurazione di cui alla presente polizza sono soggetti all’imposta del 22,25% sul premio imponibile. Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti dall’imposte sui redditi e da altre imposte indirette.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza:
Norme in caso di sinistro (si fa riferimento alle Condizioni Generali di Polizza).
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso alla Società, entro cinque giorni da quando ne è venuto a conoscenza, secondo le modalità indicate all’art. 4.1 (Obblighi) delle Condizioni Generali di Polizza.
In caso di sinistro ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, come da indicazioni all’art. 4.2 (Procedura per la valutazione del danno) delle Condizioni Generali di Polizza. Il Contraente e/o l’Assicurato devono fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno. Si rinvia alle Norme in caso di Sinistro per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.
14. Reclami
Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a:
AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami
Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Fax 00 00 00 000
e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx
Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET
• eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
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• i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.
Il nuovo reclamo dovrà contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato.
15. Arbitrato
In caso di disaccordo tra assicurato ed impresa in merito alla gestione dei sinistri, le parti possono demandare la decisione ad un collegio arbitrale come previsto dalle Norme in caso di Sinistro art. 4.2 (Procedura per la valutazione del danno).
Avvertenza:
Resta fermo il diritto per entrambe le parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
GLOSSARIO
Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.
Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni Generali di Polizza.
Assicurato | nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. |
Assicurazione | l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto. |
Codice delle Assicurazioni | il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato. |
Contraente | il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). |
Danno indennizzabile | danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo. |
Franchigia | l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l’indennizzo. |
Indennizzo | la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro. |
IVASS | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. |
Limite di indennizzo | l’obbligazione massima della Società per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia. |
Perito | il libero professionista incaricato dalla Società di stimare l’entità del danno subito dall’Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’IVASS. |
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Polizza | il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. |
Premio | il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dalla Società. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. |
Risarcimento | la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro. |
Rischio | la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Rivalsa | il diritto che spetta alla Società nei confronti dell’Assicurato e che consente alla Società di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. |
Sinistro | il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società | l’impresa assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza. |
Surrogazione | la facoltà della Società che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi all’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo. |
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l’Italia
Fascicolo Informativo - Allegato A – Ed. HC004 Pag. 6 di 6
Condizioni Generali di Polizza
Allegato B
AIG CASA CONTENUTO +
Modello N° 103
Fascicolo Informativo – Allegato B Ed. HC004 Data ultimo aggiornamento: 11.09.2014 Pag.1 di 15
Premessa
Le Condizioni Generali di Polizza riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal Contraente. Le clausole che prevedono oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni, diritti di rivalsa e limitazioni della copertura, sono state evidenziate con particolari caratteri (corsivo, sottolineato).
Resta inteso che:
- nel garantire la copertura assicurativa la Società si basa sulle dichiarazioni e sulle altre informazioni fornite dal Contraente. Tali dichiarazioni e informazioni costituiscono un presupposto della copertura stessa e sono considerate vincolanti e facenti parte integrante della presente polizza, ai sensi degli Artt.1892, 1893, 1894 e 1910 C.C.;
- l’assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali nel Certificato di Polizza sono stati precisati i relativi massimali/limiti di indennizzo. Con riferimento a ciascuna garanzia, in particolare, l’assicurazione è prestata per i massimali/limiti di indennizzo e con l’applicazione delle relative franchigie e/o scoperti, indicati per le singole garanzie nel Certificato di Polizza;
- le Definizioni hanno valore convenzionale ed integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
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Definizioni
Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:
ABITAZIONE Dimora abituale dell’Assicurato in cui lo stesso abbia residenza anagrafica ed in cui sia collocato il Contenuto assicurato. L’abitazione deve essere ubicata in territorio italiano e l’indirizzo riportato sul Certificato di Xxxxxxx.
ATTI TERRORISTICI Qualunque atto, incluso ma non limitato all’uso della forza a della violenza o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento a collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione a parte di essa.
CONTENUTO Il Contenuto comprende i seguenti beni mobili di proprietà dell’Assicurato o dei suoi familiari conviventi, destinati ad uso domestico e situati all’interno dell’Abitazione, o nei relativi box o cantine, purchè provvisti di diferse a protezione dei locali e adeguati mezzi di chiusura:
- Mobilio, arredamento ed effetti personali;
- Elettrodomestici, audiovisivi, apparecchiature elettriche ed elettroniche ad uso domestico;
- Quadri ed oggetti d’arte, gioielli, preziosi, raccolte e collezioni.
Non si considerano Contenuto e pertanto non sono assicurati:
- beni destinati ad attività professionali;
- denaro, carte valori e titoli di credito;
- quadri ed oggetti d’arte, gioielli, preziosi, raccolte e collezioni di valore singolo superiore ad € 10.000;
- animali;
- veicoli a motore, natanti e loro parti, rimorchi, ruote e pneumatici;
- computer software e qualsiasi tipo di dati o registrazioni elettroniche;
- quanto elencato alla voce Fabbricato.
DATA DI DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
DATI IDENTIFICATIVI DELL’ASSICURATO
DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
La data a partire dalla quale l’Assicurato è da intendersi coperto dalle garanzie assicurative previste.
Ogni idoneo meccanismo di identificazione regolarmente utilizzato per identificare l’identità dell’Assicurato: Passaporto, Carta di Identità, Firma Elettronica, Patente di Guida, password e carte di pagamento, codice fiscale, numeri dei conti correnti, scontrini, bollette dell’energia e ogni altro dato che consenta l’identificazione dell’Assicurato in qualità di consumatore.
La data a partire dalla quale il contratto di assicurazione è da intendersi concluso, come definita all’art. 1.3 delle Condizioni Generali di Polizza.
ESPLOSIONE Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
FABBRICATO Il complesso delle opere edili costituito dai locali, occupanti un intero immobile o parte di esso, adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale privato intercomunicante.
Sono compresi nella nozione di Fabbricato:
- balconi e terrazzi;
- fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate;
- impianti idrici, igienici, elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d’aria;
- altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione;
- tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione (inclusi moquette, parquet, parati, tinteggiature, controsoffittature, ecc.);
- recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli;
- le pertinenze (cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato purché situate nella stessa ubicazione.
- la quota di proprietà comune nel caso di Assicurazione di porzione di un immobile.
FISSI ED INFISSI Serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
FRANCHIGIA La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotta dall’indennizzo.
FURTO L’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
INCENDIO La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto-estendersi e propagarsi.
NUCLEO FAMILIARE L’Assicurato, i suoi familiari conviventi, il convivente more uxorio ed i relativi figli conviventi, così come risultanti dallo Stato di Famiglia dell’Assicurato.
PERIODO DI ASSICURAZIONE RICORRENTE
L’intervallo temporale cui si riferisce la copertura assicurativa ricorrente acquistata dal Contraente, coincidente con il periodo di frequenza del pagamento del premio in via anticipata.
PHISHING Il phishing è un tipo di frode che si attua tramite posta elettronica allo scopo di rubare i dati personali dell'utente, ad esempio numeri di carta di credito, password, dati relativi al proprio conto e ogni altra informazione utile all’identificazione dell’Assicurato. Gli autori della frode inviano una e-mail all’Assicurato fingendo di essere un’azienda autorizzata, come una banca o la società emittente della carta di credito, e richiedono di confermare o fornire informazioni private e riservate, che vengono utilizzate ai fini di un Furto d’identità.
POLIZZA Il documento che prova l’assicurazione, costituito dal Certificato di Polizza e dal Fascicolo Informativo.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO La forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo viene calcolato e corrisposto senza l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo.
RAPINA / ESTORSIONE La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa od altre persone.
RISTRUTTURAZIONE Intervento edilizio interessante la struttura portante del fabbricato o le sue parti impiantistiche finalizzato a miglioramento delle prestazioni di resistenza statica e meccanica e di funzionalità.
SABOTAGGIO Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.
XXXXXX Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCOPPIO / IMPLOSIONE Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.
SOCIETÀ AIG Europe Limited , Xxx xxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx.
TERRITORIO ITALIANO Italia e Repubblica di San Marino.
VALORE A NUOVO Il costo di riparazione o di sostituzione di ciascun bene con un altro nuovo uguale oppure con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Norme che regolano l’Assicurazione in Generale
ART. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
ART. 1.2 - ALTRE ASSICURAZIONI
La presente polizza opera a secondo rischio, cioè in eccesso rispetto ad ogni altra assicurazione eventualmente stipulata per i medesimi rischi.
In caso di Sinistro il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’art. 1910 del Codice Civile.
ART. 1.3 -DATA DI DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO – PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio di assicurazione verrà corrisposto direttamente alla Società esclusivamente tramite una delle due seguenti modalità, a scelta del Contraente:
a) addebito automatico su carta dic redito intestata al Contraente;
b) addebito diretto su Xxxxx Xxxxxxxx bancario (R.I.D.) intestato al Contraente.
La modalità di pagamento prescelta dovrà essere preventivamente concordata dal contraente con la Società. In tale sede il Contraente dovrà altresì indicare la frequenza di pagamento ed il Piano assicurativo prescelti, che verranno riportati nel Certificato di Polizza.
La presente polizza è conclusa con il pagamento del relativo premio da parte del Contraente, che viene effettuato secondo la modalità prescelta dal Contraente, il 30° giorno successivo alla Data di Decorrenza dell’Assicurazione.
La copertura decorre dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza dell’Assicurazione, coincidente con la data di adesione telefonica del Contraente, a condizione che la presente polizza sia Conclusa con il pagamento del relativo premio alla Data prevista al paragrafo precedente.
In caso di mancato pagamento del premio per ogni causa, le prestazioni assicurative restano sospese e riprenderanno a decorrere dalle ore 24.00 del giorno dell’effettivo pagamento delle rate scadute e di quella in corso, fermo restando quanto stabilito dall’Art. 1901 C.C., mentre il suo pagamento costituisce valore di prova ai sensi dell’Art. 1888 C.C.
Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è riportato nel Certificato di Polizza, ed è determinato sulla base del Piano
assicurativo, che determina il livello di prestazioni garantite, e della Frequenza di pagamento prescelti dal Contraente. A titolo esemplificativo, si riporta di seguito il premio per Persona Assicurata con pagamento a Frequenza mensile:
Premio inclusivo di imposte per Persona Assicurata, espresso su Base Mensile | ||
Piano 1 | Piano 2 | Piano 3 |
11,50 € | 14,50 € | 17,00 € |
ART. 1.4 - DURATA DELL’ASSICURAZIONE
La durata della Polizza, a partire dalla Data di Conclusione del Contratto, è illimitata. Tale durata è suddivisa in Periodi di Assicurazione Ricorrenti determinati in base alla frequenza di pagamento del premio di assicurazione pagato in via anticipata dal Contraente, e può essere interrotta:
− dal Contraente in qualsiasi momento, restando inteso che la Polizza resterà attiva per il periodo per il quale è stato già corrisposto il premio;
− dalla Società almeno 30 giorni prima di ogni ricorrenza annuale successiva alla Data di Conclusione del contratto e di decorrenza dell’assicurazione.
La richiesta di interruzione della copertura assicurativa deve essere fatta a mezzo di lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno. Per la determinazione della data, farà fede il timbro dell’ufficio postale dal quale è stata spedita.
ART. 1.5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente e/o Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
ART. 1.6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 1.7 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 1.8 - FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.
Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalla parte interessata con un preavviso inferiore ai 30 giorni.
Tuttavia se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio non consumato; inoltre, resta inteso che per le garanzie assicurate nella forma a Primo Rischio Assoluto, si farà luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.
ART. 1.9 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 1.10 - PROVA DEL CONTRATTO E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
I rapporti contrattuali sono determinati esclusivamente dalla presente Polizza e relative Appendici. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le vigenti disposizioni di Xxxxx.
ART. 1.11 - DIRITTO DI RECESSO/RIPENSAMENTO
Resta inteso che, conformemente alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi, il Contraente ha facoltà di esercitare il Diritto di Recesso nei trenta giorni successivi alla Data di Conclusione del Contratto ovvero, se successivo, dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale, con conseguente restituzione, da parte della Società, del premio eventualmente già pagato.
ART. 1.12 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DELLA POLIZZA
In ogni caso di anticipata risoluzione per fatto del Contraente, lo stesso deve pagare alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha dato motivo alla risoluzione.
ART. 1.13 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni scritte previste dalla presente Xxxxxxx e dalla Legge devono essere fatte, perché siano valide, con lettera raccomandata A.R. alla Direzione della Società. Per la determinazione della data di invio, fa fede il timbro postale dell’ufficio dal quale la lettera raccomandata è stata spedita.
Sezione I: Danni al Contenuto e Danni da Furto
ART. 2.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Il contratto ha come oggetto l’Assicurazione del Contenuto dell’Abitazione indicata nel Certificato di Polizza contro i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi di seguito riportati entro il limite d’indennizzo prescelto per i DANNI AL CONTENUTO:
1. Incendio, Esplosione, Implosione, Scoppio;
2. Pioggia, tempesta, fulmine, vento, bufera, neve, grandine;
3. Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti a servizio del Fabbricato oppure sviluppatosi da Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio che abbia colpito il Contenuto assicurato;
4. Xxxxxxxxxxx di acqua condotta per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel Fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso oppure di apparecchiature e/o macchine stabilmente collegate a condutture d’acqua situate nell’abitazione indicata nel Certificato di Polizza;
5. Fenomeni elettrici, scariche o correnti subite da apparecchi elettrici o elettronici, circuiti compresi, che formano parte del Contenuto assicurato;
6. Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, onda sonica;
7. Urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato o ad i suoi familiari.
Nell’ambito della presente garanzia si assicura altresì il Contenuto dell’Abitazione indicata nel Certificato di Polizza contro i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi di seguito riportati entro il limite d’indennizzo prescelto per i DANNI DA FURTO:
8. Furto, tentato Furto o Rapina, commessi con rottura o scasso delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura;
9. Atti vandalici e dolosi al Contenuto, se avvenuti in occasione di Xxxxx, tentato Furto o Rapina;
10. I danni conseguenti a guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi in occasione di Xxxxx, tentato Furto o Rapina.
11. La garanzia comprende inoltre lo Scippo di cose assicurate indossate o a portata di mano dell’Assicurato o del suo Nucleo Familiare, ovunque nel mondo, fino al limite di € 1.500 per sinistro.
Qualora sia compreso nel piano prescelto, all’Assicurato verrà riconosciuto il rimborso delle seguenti spese con il limite massimo di € 500 per anno, se sostenute e documentate:
12. Costi per il rifacimento e la duplicazione di documenti personali sottratti all’Assicurato;
13. Costi sostenuti per il rifacimento della serratura dell’Abitazione assicurata in caso di sottrazione delle chiavi di casa.
La presente Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto entro i limiti indicati in polizza rispettivamente per le garanzie “Danni al Contenuto” e “Danni da Furto” per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 2.2 – CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ
1. L’Abitazione contenente le cose assicurate, indicata nel Certificato di Polizza, deve essere destinata ad uso residenziale;
2. L’Assicurato deve essere residente nell’Abitazione indicata in polizza.
ART. 2.3 – LIMITI DI INDENNIZZO
La Società risponde delle garanzie di cui alla presente sezione entro i limiti indicati in polizza rispettivamente per i “Danni al Contenuto” e i “Danni da Furto” in base al Piano prescelto dall’Assicurato:
LIMITE D’INDENNIZZO | PIANO 1 | PIANO 2 | PIANO 3 |
Danni al Contenuto | € 10.000 | € 15.000 | € 20.000 |
Danni da Furto | € 4.000 | € 5.000 | € 6.000 |
Sostituzione chiavi e documenti | ---- | € 500 | € 500 |
Assistenza | ---- | ---- | incluso |
Furto d’identità | € 2.500 | € 2.500 | € 2.500 |
I massimi limiti di indennizzo sopra riportati si applicano per singolo sinistro ed in aggregato per anno assicurativo.
ART. 2.4 – FRANCHIGIE
Le garanzie di cui alla presente sezione sono prestate con una franchigia fissa di € 150 per sinistro.
ART. 2.5 – ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla presente Assicurazione i danni:
1) al Contenuto situato all’aperto o comunque all’esterno dell’Abitazione;
2) verificatisi qualora le aperture accessibili dall’esterno siano state lasciate aperte o non risultino protette da appositi congegni di chiusura;
3) causati da infiltrazioni di acqua piovana dovuti a difetti di impermeabilizzazione o infiltrazioni di acqua dal terreno;
4) causati da naturale deperimento, usura, deterioramento, umidità;
5) derivanti da truffa, estorsione, appropriazione indebita, ammanchi, sottrazioni, smarrimenti;
6) causati direttamente da animali;
7) causati da muffa, ruggine, funghi, spore, tarme, vermi, parassiti, insetti;
8) causati da operazioni di pulizia, riparazione, rifacimento, ampliamento, ristrutturazione o traslochi;
9) derivanti da difetti di progettazione, difetti di installazione, utilizzo di materiali difettosi o guasti meccanici;
10) indiretti quali mancata locazione, godimento o reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
11) derivanti da terremoti, uragani, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine;
12) causati da assestamento, sollevamento, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale, lavori di costruzione o demolizione;
13) occorsi in occasione di guerra anche civile, con o senza dichiarazione, insurrezioni, scioperi, sommosse, invasioni, ostilità, sabotaggio, atti terroristici, rivolta ed occupazione militare;
14) derivanti da fattori chimici, biologici, radiazioni ionizzanti, contaminazione radioattiva o esposizione a materiale nucleare;
15) derivanti da confisca, espropriazione, distruzione di beni ordinata dalle autorità, dall’esercito o da persone che agiscano sulla base o in accordo a regolamenti o leggi;
16) commessi od agevolati con dolo del Contraente, dell’Assicurato o delle persone che abitano con l’Assicurato o di cui l’Assicurato deve rispondere.
Sezione II: Assistenza
ART. 3.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Qualora sia compresa nel piano prescelto, la Società risponde delle garanzie di Assistenza, secondo le modalità ed i limiti di seguito precisati.
La Società si obbliga a garantire l’invio al domicilio assicurato di un:
1. ELETTRICISTA:
In caso di mancanza improvvisa di corrente elettrica in tutta la casa a seguito di guasto o corto circuito dell'impianto elettrico del domicilio dell'assicurato, la Centrale Operativa 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, provvede ad attivare un tecnico elettricista presso l'abitazione.
Sono a carico della Società il diritto d'uscita, il trasferimento del tecnico e 3 ore complessive di manodopera per la risoluzione dell’emergenza. Sono a carico dell’Assicurato la manodopera eccedente, eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione.
La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo. Non danno luogo alla prestazione:
1) i guasti al cavo di alimentazione dell’abitazione;
2) l’interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore.
2. IDRAULICO:
In caso di otturazione/rottura delle tubature fisse o mobili dell'impianto idraulico o igienico sanitario del domicilio dell'assicurato e conseguente allagamento e/o infiltrazione e/o mancanza d'acqua in tutta la casa, la Centrale Operativa provvede 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, ad attivare un tecnico idraulico presso l'abitazione.
Sono a carico della Società il diritto d'uscita, il trasferimento del tecnico e 3 ore complessive di manodopera per la risoluzione dell’emergenza. Sono a carico dell'assicurato la manodopera eccedente, eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione.
La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo. Non danno luogo alla prestazione:
1) l’interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore; 2) il semplice guasto di rubinetti.
3. FABBRO:
In caso di: (1) furto, smarrimento, rottura delle chiavi o della serratura della porta d'ingresso o (2) furto o tentato furto al domicilio che compromettano la funzionalità della porta d'ingresso e non garantiscano la sicurezza della stessa, la Centrale Operativa provvede 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, ad attivare un fabbro presso l'abitazione.
Sono a carico della Società il diritto d'uscita, il trasferimento del tecnico e 3 ore complessive di manodopera per la risoluzione dell’emergenza. Sono a carico dell'assicurato la manodopera eccedente, eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione.
La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo.
4. ARTIGIANO PER MANUTENZIONE ORDINARIA:
Su richiesta dell’assicurato la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all’invio di un artigiano (elettricista, fabbro, idraulico) a tariffe convenzionate. In questo caso tutti i costi relativi alla prestazione (manodopera, materiale ecc.) restano a carico dell’Assicurato.
ART. 3.2 – LIMITI DI INDENNIZZO
La Società risponde della garanzia di “Assistenza” entro i limiti indicati in polizza per ciascuna prestazione.
ART. 3.3 – FRANCHIGIE E SCOPERTI
La garanzia di “Assistenza” è prestata senza applicazione di franchigia.
ART. 3.4 – ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE PRESTAZIONI
Sono escluse le prestazioni per eventi causati da:
1. Atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
2. Eventi Catastrofali;
3. Sviluppo comunque insorto, controllato o no, d’energia nucleare o di radioattività;
4. Dolo dell'Assicurato.
La Società non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa. Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Per qualsiasi richiesta di informazione l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa, restando inteso che il Contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'Assicurazione.
La Centrale Operativa non è responsabile per ritardi o impedimenti che possano insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di assistenza, in caso di interventi delle Autorità locali che vietino l'intervento ovvero dovuti a cause di forza maggiore. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si applicano le disposizioni di legge.
ART. 3.5 – MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
In caso di necessità o di richiesta di prestazione, l'Assicurato dovrà chiamare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno al numero verde 800.960041 (0039.039.65546352 per chi chiama dall’estero) ovvero qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, al numero 039.65546352
L'Assicurato o chi per lui dovrà in ogni caso comunicare con precisione:
1. nome e cognome;
2. numero di polizza;
3. indirizzo e recapito telefonico;
4. luogo dove si trova e recapito ove contattarlo in caso di bisogno.
L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita del diritto alla prestazione.
Sezione III: Furto d’Identità
ART. 4.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia prevede il rimborso a favore dell’Assicurato e del Nucleo Familiare delle seguenti spese sostenute in caso Furto di Identità:
1. Costi legali di difesa: la Società rimborsa i costi sostenuti e documentati dall’Assicurato per la sua difesa in caso di procedimenti legali promossi contro di lui come risultato di un Furto della sua Identità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese legali, spese per rilasciare dichiarazioni e testimonianze, spese relative ai consulenti di parte, spese notarili, imposte pagate in relazione al giudizio, spese sostenute per l’assistenza legale finalizzata ad ottenere la cancellazione di posizioni incorrette e/o false conseguenti al Furto di Identità, da basi dati informative pubbliche (es. archivio protesti) o private (sistemi di informazioni creditizie).
Tutte le spese sono soggette al rimborso una volta aperto ed accertato da parte della Società il Sinistro nel rispetto dei termini e delle condizioni della presente polizza.
2. Costi amministrativi: la Società rimborsa i costi sostenuti dall’Assicurato in relazione al Furto di Identità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i costi di riemissione delle carte di pagamento, i costi di riemissione dei documenti di identità, i costi per la riapertura dei conti correnti, le fotocopie, le spese di viaggio, le spese per i francobolli.
3. Assenza dal lavoro: la Società rimborsa le eventuali riduzioni della retribuzione dell’Assicurato, subite in conseguenza del tempo occorso per occuparsi degli eventi conseguenti al Furto di Identità, con il massimo di € 50,00 al giorno per un massimo di 5 giorni, purché l’astensione dal lavoro sia opportunamente
documentata alla Società. A titolo esemplificativo: il tempo occorso all’Assicurato per recarsi in Questura, in Tribunale per testimoniare o in banca nel caso sia indispensabile la sua presenza fisica.
Con il termine Furto d’Identità si intende l’uso non autorizzato o illegale di uno o più Dati Identificativi dell’Assicurato nella sua qualità di consumatore, da parte di terzi.
Ai fini dell’operatività della garanzia il Furto d’Identità dovrà risultare da uno dei seguenti eventi:
1. Pagamento eseguito con i Dati Identificativi dell’Assicurato conseguenti a frode online (transazioni di carte di credito, internet banking, Phishing) o clonazione delle carte di pagamento.
2. Uso fraudolento dei Dati Identificativi dell’Assicurato come mezzo a garanzia per ottenere assegni bancari o carte di pagamento.
3. Credito ottenuto con i Dati Identificativi dell’Assicurato, per esempio un prestito, un finanziamento oppure l’apertura di un conto corrente con i dati personali rubati.
4. Abbonamento telefonico ottenuto con i Dati Identificativi dell’Assicurato.
ART. 4.2 – LIMITI DI INDENNIZZO
La Società risponde della garanzia Furto d’Identità entro il limite di € 2.500, per singolo sinistro e per anno assicurativo.
ART. 4.3 – FRANCHIGIE E SCOPERTI
La garanzia Furto d’Identità è prestata senza applicazione di franchigia.
ART. 4.4 – ESCLUSIONI
Sono escluse dall’Assicurazione le richieste di risarcimento o indennizzo derivanti da:
1. Perdite causate da eventi avvenuti prima della decorrenza della Polizza;
2. Furto di Identità in ambito imprenditoriale e/o professionale (esempio: furto o utilizzo scorretto del nome dell’azienda dell’Assicurato o di ogni altro segno distintivo dell’attività lavorativa dell’Assicurato);
3. Perdite risultanti dalla ricerca di lavoro, dall’interruzione dell’attività imprenditoriale o dalla perdita di opportunità;
4. Perdite risultanti da danni alla reputazione o all’avviamento;
5. Perdite di dati personali imputabili a banche dati che non li hanno correttamente custoditi e che hanno notificato l’evento all’Assicurato assumendosene le relative responsabilità;
6. Perdite economiche, incluse le perdite di guadagno, profitti, corrispettivi contrattuali, perdite commerciali e interessi anticipati;
7. Qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall’Assicurato o dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai discendenti o da altro parente o affine con lui convivente;
8. Embargo, confisca, sequestro o distruzione su ordine di un governo o della pubblica autorità;
9. Danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo;
10. Danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni o altri sconvolgimenti da parte della natura;
11. Danni verificatisi in occasione della partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi e risse, tranne per il caso di legittima difesa, e quando l’Assicurato si trovi in stato di intossicazione per uso di stupefacenti, o bevande alcoliche o abuso di farmaci;
12. Costi associati a danni fisici o psichici, malattia, disabilità o morte.
Sezione IV: Norme in caso di Sinistro
ART. 5.1 – OBBLIGHI
In caso di sinistro Xxxxx al Contenuto o Danni da Furto, l’Assicurato deve:
a) Ottemperare al disposto dell’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”;
b) In caso di Incendio, Xxxxx, Rapina o di sinistro presumibilmente doloso, denunciare il fatto all’Autorità giudiziaria – specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza ed inoltrare copia di tale denuncia alla Società entro i 3 giorni successivi;
c) Trasmettere alla Società nei 5 giorni successivi le informazioni necessarie all’apertura del sinistro (a tal fine vedere il Modello in Allegato 1 alle presenti Condizioni Generali di Polizza), fornendo in particolare un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, e mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso, compresa la documentazione fotografica dei danni.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
In caso di sinistro Furto d’Identità, l’Assicurato deve:
a) Ottemperare al disposto dell’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”;
b) Denunciare il fatto all‘Autorità competente italiana entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, pena la decadenza dall’Assicurazione. Nel caso il soggetto si trovi all’estero, la denuncia dovrà essere effettuata entro 48 ore dal rientro in Italia.
c) Informare del Furto d’Identità tutti gli istituti finanziari coinvolti, comprese società di emissione di carte di credito e banche, entro 48 ore.
d) Trasmettere alla Società la Denuncia di Sinistro nei 10 giorni successivi, allegando le prove documentali qui elencate:
- Originale della denuncia all‘Autorità competente italiana indicante le circostanze del Furto d’Identità occorso;
- Documentazione comprovante la richiesta di pagamenti o finanziamenti da parte di istituti finanziari o società di telefonia;
- Copia di estratti conto dal quale si evincono i pagamenti oggetto di disconoscimento per casi di clonazione o pagamenti online realizzati attraverso Furto d’Identità;
- Eventuale copia della citazione in giudizio come risultato di un Furto d’Identità;
- Ulteriori prove documentali su richiesta della Società.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Nel caso in cui un Sinistro verificatosi nel periodo di validità della polizza sia scoperto soltanto successivamente alla sua scadenza, la Denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere effettuata non oltre 24 mesi dal verificarsi dell’evento assicurato.
ART. 5.2 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno e la determinazione dell’indennizzo è concordato con le seguenti modalità:
a) Direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con l’Assicurato o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti
b) Tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e, indipendentemente da ciò, anche dietro semplice richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
ART. 5.3 – MANDATO DEI PERITI
I periti devono:
1. Indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
2. Verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avrebbero potuto aggravare il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli “Obblighi” in caso di sinistro;
3. Verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti alla voce “Valore delle cose assicurate” del presente capitolo;
4. Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura effettuata ai sensi del comma b) della “Procedura per la valutazione del danno”, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
ART. 5.4 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE
L’indennizzo sarà calcolato in base al Valore a nuovo del bene, ovvero il costo di riparazione o di sostituzione di ciascun bene con un altro nuovo uguale oppure con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
ART. 5.5 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria xxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento giudiziario sulla causa del sinistro, il pagamento verrà effettuato qualora, dal procedimento stesso, risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti nelle esclusioni delle rispettive sezioni.
ART. 5.6 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
ART. 5.7 – RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
ART. 5.8 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri assicuratori.
ART. 5.9 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
ART. 5.10 – LIMITE MASSIMO D’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. In tale limite massimo di indennizzo s’intendono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie.
ALLEGATO 1
DENUNCIA DI XXXXXXXX
Spett.le AIG EUROPE LIMITED UFFICIO SINISTRI
Fax . (+39) 02.36 90 222
Egregi Signori,
con la presente vi segnalo di aver subito un sinistro sulla polizza “AIG CASA CONTENUTO” (Personal Lines), come di seguito descritto :
NOME ASSICURATO: ……………………………………..……………………………………..
RECAPITO TELEFONICO: ……………………………………..……………………………………..
CODICE IBAN: ……………………………………..……………………………………..
POLIZZA NUMERO: ……………………………………..……………………………………..
DATA DELL’EVENTO: ……………………………………..……………………………………..
STIMA DEL DANNO: € ……………………………………..…………………………………..
TIPOLOGIA DI DANNO: DANNO AL CONTENUTO: □ Danno elettrico (ICE)
□ Evento atmosferico (ICN)
□ Danno d’acqua (ICA)
□ Altro tipo di danno (ICP)
FURTO: □ Furto dei beni (FCP)
□ Guasti dei ladri (FCG)
□ Scippo o rapina (FCS)
□ Sostituzione chiavi e/o documenti (SCD) FURTO D’IDENTITÀ: □ Furto d’Identità (FID) ASSISTENZA: Chiamare il numero verde: 800.960041
ALLEGATI: Alla presente Denuncia di Sinistro, troverete allegati i seguenti documenti:
□ Descrizione dettagliata del sinistro: luogo, circostanze, elenco dei danni subiti;
□ Documentazione fotografica dei danni;
□ Altra documentazione: preventivi di riparazione, fatture di acquisto, ecc.
□ Denuncia alle Autorità (per sinistri Furto o sinistri presumibilmente dolosi);
□ ……………………………………..……………………………………………………………………………………
□ ……………………………………..……………………………………………………………………………………
Data: …………………… Firma: ……………………………………………………
(l’Assicurato)
ALLEGATO C
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 0000, X. 000
XXX Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia si adopera per tutelare la privacy dei clienti, dei reclamanti e di tutti gli altri soggetti con cui si rapporta nel corso delle proprie attività. Per "Informazioni Personali" si intendono le informazioni che identificano e si riferiscono all'interessato o ad altri soggetti (es. i familiari dell'interessato). Qualora l'interessato fornisca informazioni su altri soggetti, conferma contestualmente di essere autorizzato a fornire tali informazioni alla nostra Società per gli usi descritti in appresso.
Tipologia di informazioni raccolte dalla nostra Società e utilizzo possibile delle stesse. Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative (1), secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione. Tali dati possono essere raccolti presso di lei o presso altri soggetti (2) e possono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (3). Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Le chiediamo, inoltre, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati per finalità diverse dall'esecuzione del rapporto contrattuale. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6). Il trattamento descritto da questa informativa riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Sulla base del rapporto esistente tra l'interessato e la nostra Società le Informazioni Personali da noi raccolte potrebbero includere: informazioni a fini identificativi e di comunicazione, su carte di credito e conti correnti, informazioni commerciali e sul merito creditizio, dati sensibili sullo stato di salute o le condizioni mediche dell'interessato e altre Informazioni Personali fornite dallo stesso. Le Informazioni Personali possono essere utilizzate per le seguenti finalità:
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b) Decisioni in materia di fornitura della copertura assicurativa;
c) Assistenza e consulenza in materia sanitaria e di viaggio, solo nella misura consentita e in conformità alla legislazione locale
d) Prevenzione, rilevamento e indagine su reati commessi solo nella misura consentita dalla e in conformità alla legislazione locale vigente, es. in materia di frode e riciclaggio di denaro
e) Accertamento e difesa dei diritti legali anche in sede giudiziaria
f) Verifica della conformità alle leggi e alle normative, inclusa la conformità alle leggi vigenti in paesi diversi da quello di residenza dell'interessato
g) Marketing, solo ove il soggetto interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso;
h) Ricerche di mercato e analisi.
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Richieste o domande. L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato specifici diritti (9) tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento:
1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2) l’indicazione a) dell’origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto stesso, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; a) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Infine, ai sensi dell’art. 7, comma 4 del decreto, l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 2) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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