BORSE INTERNAZIONALI MARIE CURIE DI ACCOGLIENZA
ALLEGATO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE
BORSE INTERNAZIONALI XXXXX XXXXX DI ACCOGLIENZA
FASE DI RIENTRO
III. 1 – Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all'articolo II.1, alla presente convenzione di sovvenzione si applicano le seguenti definizioni:
1. Accordo: l'accordo scritto concluso tra il beneficiario e il ricercatore a norma dell'articolo III.3.
2. Luogo di origine: il luogo indicato nell'allegato I come luogo di origine del
ricercatore.
3. Congedo parentale: il periodo di congedo per maternità o paternità cui il ricercatore
ha diritto in base alla legislazione di cui all'articolo III.3, paragrafo 1, lettera c).
4. Ricercatore: il ricercatore professionista indicato nell'allegato I della presente convenzione di sovvenzione, assunto dal beneficiario per beneficiare delle attività di ricerca del progetto.
4. Attività di ricerca: le attività di trasferimento delle conoscenze svolte dal ricercatore
assunto nell'ambito del progetto, quali descritte all'allegato I.
5. Programma di lavoro: il programma annuale adottato dalla Commissione per l'attuazione del programma specifico "Persone" (2007-2013), che prevede l'invito a presentare proposte nel cui ambito è stata presentata la proposta oggetto della presente convenzione di sovvenzione.
PARTE A: ESECUZIONE DEL PROGETTO
SEZIONE 1 - ESECUZIONE ED ELEMENTI DA FORNIRE
III. 2 – Obblighi delle parti
Oltre agli obblighi elencati all'articolo II.2, il beneficiario:
a) conclude un accordo con il ricercatore a norma dell'articolo III.3, incaricando lo scienziato indicato nell'allegato I di fungere da supervisore delle attività di ricerca per l'intera durata del progetto;
b) garantisce al ricercatore, ovunque egli svolga le attività di ricerca, una copertura previdenziale che fornisca una tutela almeno equivalente a quella dei ricercatori locali che ricoprono un incarico analogo;
c) garantisce al ricercatore, ovunque siano svolte le attività di ricerca, gli stessi livelli di sicurezza e salute sul lavoro di cui godono i ricercatori locali che ricoprono un incarico analogo;
d) effettua entro le scadenze previste tutti i pagamenti di sua competenza in base all'accordo di cui all'articolo III.3;
e) fornisce, per l'intera durata della convenzione di sovvenzione, i mezzi, compresi l'infrastruttura, le attrezzature e i prodotti, per l'esecuzione del progetto nei settori scientifici e tecnici interessati e mette tali mezzi a disposizione del ricercatore in funzione delle necessità;
f) fornisce al ricercatore un'assistenza adeguata nell'espletamento di tutte le procedure amministrative richieste dalle autorità del paese del beneficiario;
g) adotta misure atte a garantire che, al termine del progetto, il ricercatore compili i questionari di valutazione forniti dalla Commissione;
h) contatta il ricercatore due (2) anni dopo la conclusione del progetto per invitarlo a compilare i questionari di follow-up forniti dalla Commissione;
i) registra e tiene aggiornati, per almeno tre (3) anni dopo la conclusione del progetto, i recapiti del ricercatore;
j) trasmette alla Commissione i questionari compilati di cui alle lettere g) e h) del presente articolo e, su richiesta, le informazioni di cui alla lettera i) dello stesso;
k) informa la Commissione in merito a qualsiasi evento che possa incidere sull'esecuzione del progetto e sui diritti della Comunità e a qualsiasi circostanza che incida sulle condizioni di partecipazione di cui alle regole di partecipazione, al regolamento finanziario e in qualsiasi prescrizione della convenzione di sovvenzione, inclusi;
- qualsiasi cambiamento di controllo;
- qualsiasi modifica significativa dell'accordo;
- qualsiasi modifica relativa alle informazioni utilizzate come base per la selezione del
ricercatore;
- il congedo parentale a richiesta del ricercatore e le relative implicazioni ai sensi della legislazione nazionale applicabile a norma dell'articolo III.3, paragrafo 1, lettera c), in particolare per quanto attiene alla durata, alle implicazioni finanziarie e agli obblighi giuridici e contrattuali che incombono al beneficiario durante il periodo in questione.
III. 3 – Rapporto tra beneficiario e ricercatore
1. L'accordo determina, a norma della convenzione di sovvenzione, le condizioni di esecuzione delle attività di ricerca e i diritti e gli obblighi rispettivi del ricercatore e del beneficiario nell'ambito del progetto.
La convenzione di sovvenzione e le sue eventuali modifiche sono allegate all'accordo. L'accordo deve essere conservato dal beneficiario a fini di verifica contabile per il periodo indicato all'articolo II.20, paragrafo 3.
Se previsto dall'articolo 2 della convenzione di sovvenzione, il beneficiario comunica alla
Commissione la data di inizio del progetto per via elettronica.
Entro venti (20) giorni dall'ultima fra la data di assunzione del ricercatore, la data di inizio del progetto o la data di entrata in vigore della convenzione di sovvenzione, il beneficiario trasmette, per via elettronica, una dichiarazione attestante la conformità dell'accordo con la convenzione di sovvenzione secondo le modalità di presentazione e le procedure comunicate dalla Commissione.
L'accordo indica in particolare:
a) il nome dello scienziato di cui all'allegato I che funge da supervisore delle attività di formazione del ricercatore;
b) gli importi corrisposti dal beneficiario al ricercatore ai fini delle attività del ricercatore;
c) la legge applicabile all'accordo;
d) la copertura previdenziale fornita al ricercatore, a norma dell'articolo III.2, lettera b);
e) le disposizioni relative ai congedi annuali e di malattia in base al regolamento interno in vigore presso il beneficiario;
f) la descrizione e il calendario dell'esecuzione delle attività di ricerca se esse sono suddivise in più periodi separati;
g) la durata complessiva dell'accordo, la data di assunzione e lo status del ricercatore purché siano rispettate le condizioni stabilite dall'articolo III.2, lettere b) e c) e le condizioni di lavoro siano analoghe a quelle di cui godono i ricercatori locali che ricoprono un incarico analogo;
h) i luoghi, indicati nell'allegato I, in cui si svolgeranno le attività di ricerca;
i) l'obbligo, per il ricercatore, di informare quanto prima il beneficiario di circostanze che possano incidere sull'esecuzione della convenzione di sovvenzione, quali ad esempio:
- qualsiasi modifica dell'accordo;
- qualsiasi modifica relativa alle informazioni in base alle quali è stata assegnata la Borsa internazionale Xxxxx Xxxxx di accoglienza;
- una gravidanza o una malattia che incidano direttamente sull'esecuzione del progetto;
l) le disposizioni stabilite tra il beneficiario e il ricercatore, nel corso dello svolgimento delle attività di formazione alla ricerca e successivamente, in relazione ai diritti di proprietà intellettuale, in particolare per quanto concerne l'accesso alle conoscenze preesistenti, l'utilizzo delle conoscenze acquisite, la pubblicità e la riservatezza, purché compatibili con il disposto degli articoli II.8, 11, da 24 a 30 e III. 6, 7, 10 e 11;
m) l'impegno, da parte del ricercatore, di compilare, firmare e trasmettere al beneficiario
i questionari di valutazione e di follow-up di cui all'articolo III.2. lettere g) e h);
n) l'impegno, da parte del ricercatore, di tenere informato il beneficiario circa le eventuali variazioni dei propri recapiti per i tre (3) anni successivi alla conclusione del progetto;
o) l'obbligo, per il ricercatore, di dichiarare di avere beneficiato del sostegno della Comunità nell'ambito di una Borsa internazionale Xxxxx Xxxxx di accoglienza in ogni pubblicazione pertinente o altro mezzo di comunicazione a norma dell'articolo III.7.
III. 4 – Sospensione e proroga del progetto
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo II.7, paragrafo 2, il beneficiario può proporre di sospendere parzialmente o interamente il progetto per motivi personali, familiari (compreso un congedo parentale) o professionali riguardanti il ricercatore e non previsti nell'allegato I. Quando tale richiesta di sospensione non comporta una proroga superiore al 30% della durata del progetto indicata all'articolo 2 della convenzione di sovvenzione, essa si considera approvata in assenza di risposta da parte della Commissione entro quarantacinque (45) giorni. La richiesta di sospensione da parte del beneficiario deve essere corredata dei documenti giustificativi necessari. La proroga del progetto avrà la stessa durata della sospensione. La stessa regola vale, mutatis mutandis, in caso di richiesta di proroga della durata del progetto motivata da una modifica dello status come indicato al paragrafo 3 del presente articolo.
2. In caso di sospensione dell'attività di ricerca convenuta dalla Commissione nel corso dell'esecuzione del progetto, il periodo di relazione di cui all'articolo 3 nel quale ha inizio la sospensione, è automaticamente esteso per l'intera durata della sospensione. Di conseguenza, l'inizio del o dei periodi successivi è rinviato e la durata del progetto fissata all'articolo 2 è estesa automaticamente di conseguenza.
3. Nel caso di un cambiamento di status relativo al tempo dedicato al progetto da parte del ricercatore (da/a una posizione a tempo pieno a/da una posizione a tempo parziale oppure un cambiamento nella percentuale del tempo parziale) convenuto dalla Commissione durante l'attuazione del progetto, il periodo di relazione di cui all'articolo 3 nel quale ha inizio il cambiamento di status e il/i periodi/i successivo/i nei quali ha luogo, è automaticamente esteso (o ridotto) in proporzione. La durata aggiornata del o dei periodi di relazione interessati viene basata su un periodo di relazione standard di dodici
(12) mesi corrispondente a un impiego a tempo pieno. Di conseguenza, l'inizio del/dei
periodo/i interessato/i è rinviato (o anticipato) e la durata del progetto fissata all'articolo 2 è estesa (o ridotta) automaticamente di conseguenza.
III. 5 – Elementi da fornire nell'ambito del progetto
In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 3 e dell'articolo II.3, per periodi di relazione superiori a diciotto (18) mesi il beneficiario trasmette una relazione intermedia per valutare i progressi delle attività di ricerca.
Lo scienziato, indicato nell'allegato I, che funge da supervisore e il ricercatore firmano la relazione intermedia e le relazioni finali di attività.
III. 6 – Riservatezza
Il beneficiario garantisce che il ricercatore goda degli stessi diritti e adempia agli stessi obblighi del beneficiario come previsto all'articolo II.8.
III. 7 – Pubblicità
Il beneficiario garantisce che il ricercatore goda degli stessi diritti e adempia agli stessi obblighi del beneficiario come previsto all'articolo II.11.
SEZIONE 2 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE E RESPONSABILITÀ
III. 8 – Risoluzione della convenzione di sovvenzione
Oltre che nelle circostanze previste dall'articolo II.33, la Commissione può risolvere la
convenzione di sovvenzione nei casi seguenti:
a) quando, per qualsiasi motivo, il ricercatore non sia più in grado di continuare a lavorare nell'ambito del progetto;
b) quando l'accordo tra il beneficiario e il ricercatore decada per inosservanza degli obblighi da esso previsti;
c) quando il ricercatore abbia reso dichiarazioni false di cui può essere ritenuto responsabile o abbia intenzionalmente nascosto informazioni importanti al fine di ottenere il contributo finanziario della Comunità o usufruire di altri vantaggi previsti dalla convenzione di sovvenzione.
PARTE B – DISPOSIZIONI FINANZIARIE
III. 9 - Contributo finanziario della Comunità
Il contributo finanziario della Comunità è costituito da un importo fisso per anno- ricercatore gestito dal beneficiario per le spese connesse al reinserimento del ricercatore sulla base degli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro, come stabilito all'allegato I.
PARTE C – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
III. 10 – Diritti di accesso
Oltre alle disposizioni degli articoli II.29 e II.30, il beneficiario garantisce al ricercatore, a titolo gratuito, diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e alle conoscenze acquisite, se tali conoscenze sono necessarie per le sue attività di ricerca nell'ambito del progetto.
III. 11 – Impegni incompatibili o limitativi
Il beneficiario informa quanto prima il ricercatore in merito a eventuali restrizioni che potrebbero incidere in modo sostanziale sulla concessione di diritti di accesso.