STRUTTURA DEL CAPITOLATO
“Capitolato di Polizza All Risks Danni alle Merci”
CAPITOLATO DI ALL RISKS DANNI ALLE MERCI
STRUTTURA DEL CAPITOLATO
SCHEDA DI POLIZZA
DEFINIZIONI
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALLE MERCI
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
CONDIZIONI PARTICOLARI
LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE
SCHEDA DI POLIZZA
POLIZZA N..: | |||
Contraente/Assicurato: Acquirente Unico S.p.A. nelle funzioni di OCSIT Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano | |||
Domicilio: Xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, 00, 00000 - Xxxx | |||
Codice Fiscale/Partita Iva: P.IVA e C.F. n. 05877611003 | |||
Descrizione dell’attività: Approvigionamento di scorte specifiche di prodotti petroliferi ai sensi del decreto legislativo n. 249 del 31 dicembre 2012, che recepisce la Direttiva UE 2009/119/CE, per il tramite di OCSIT Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano, comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, accessorie, nulla escluso od eccettuato. | |||
Durata: cinque anni Effetto: ore 24 del 31/03/2018 Scadenza: ore 24 del 31/03/2023 Frazionamento: Annuale | |||
UBICAZIONI DI STOCCAGGIO DELLE MERCI ASSICURATE | |||
Le Merci assicurate dalla presente polizza potranno essere ubicate all’interno di depositi petroliferi fiscali ubicati ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino. Resta inteso che per l'individuazione delle merci assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti dell’Assicurato. | |||
PARTITE E SOMME ASSICURATE: | |||
PRIMO PERIODO ASSICURATIVO 31/03/2018 - 31/03/2019 | |||
PARTITE E SOMME ASSICURATE | XXXXX XXXXX | PREMIO LORDO | |
Partite | Somme Assicurate (Euro) | ||
1. Merci fisse | 390.000.000.00 | ….. | ….. |
2. Merci flottanti (acconto premio 2/10) | 260.000.000,00 | ….. | ….. |
TOTALE | 650.000.000,00 | ….. | ….. |
PARTITA E SOMMA ASSICURATA FURTO E RAPINA | TASSO LORDO | PREMIO LORDO | |
Partite | Somma Assicurata (Euro) | ||
Merci (Xxxxx Xxxxxxx Assoluto) | 200.000,00 | ….. | ….. |
PREMIO PRIMA RATA TOTALE | |||
PREMIO IMPONIBILE | IMPOSTA (22,25%) | PREMIO LORDO TOTALE | |
….. | ….. | ||
SECONDO PERIODO ASSICURATIVO 31/03/2019 - 31/03/2020 | |||
PARTITE E SOMME ASSICURATE | XXXXX XXXXX | PREMIO LORDO | |
Partite | Somme Assicurate (Euro) | ||
1. Merci fisse | 510.000.000.00 | ….. | ….. |
2. Merci flottanti (acconto premio 2/10) | 340.000.000,00 | ….. | ….. |
TOTALE | 850.000.000,00 | ….. | ….. |
PARTITA E SOMMA ASSICURATA FURTO E RAPINA | TASSO LORDO | PREMIO LORDO | |
Partite | Somma Assicurata (Euro) | ||
Merci (Xxxxx Xxxxxxx Assoluto) | 200.000,00 | ….. | ….. |
PREMIO ANNUO SECONDA RATA TOTALE | |||
PREMIO ANNUO IMPONIBILE | IMPOSTA (22,25%) | PREMIO ANNUO LORDO TOTALE | |
….. | ….. | ||
TERZO PERIODO ASSICURATIVO 31/03/2020 - 31/03/2021 | |||
PARTITE E SOMME ASSICURATE | XXXXX XXXXX | PREMIO LORDO | |
Partite | Somme Assicurate (Euro) | ||
1. Merci fisse | 600.000.000.00 | ….. | ….. |
2. Merci flottanti (acconto premio 2/10) | 400.000.000,00 | ….. | ….. |
TOTALE | 1.000.000.000,00 | ….. | ….. |
PARTITA E SOMMA ASSICURATA FURTO E RAPINA | TASSO LORDO | PREMIO LORDO | |
Partite | Somma Assicurata (Euro) | ||
Merci (Xxxxx Xxxxxxx Assoluto) | 200.000,00 | ….. | ….. |
PREMIO ANNUO TERZA RATA TOTALE | |||
PREMIO ANNUO IMPONIBILE | IMPOSTA (22,25%) | PREMIO ANNUO LORDO TOTALE | |
….. | ….. |
QUARTO PERIODO ASSICURATIVO 31/03/2021 - 31/03/2022 | |||
PARTITE E SOMME ASSICURATE | XXXXX XXXXX | PREMIO LORDO | |
Partite | Somme Assicurate (Euro) | ||
1. Merci fisse | 720.000.000.00 | ….. | ….. |
2. Merci flottanti (acconto premio 2/10) | 480.000.000,00 | ….. | ….. |
TOTALE | 1.200.000.000,00 | ….. | ….. |
PARTITA E SOMMA ASSICURATA FURTO E RAPINA | TASSO LORDO | PREMIO LORDO | |
Partite | Somma Assicurata (Euro) | ||
Merci (Xxxxx Xxxxxxx Assoluto) | 200.000,00 | ….. | ….. |
PREMIO ANNUO QUARTA RATA TOTALE | |||
PREMIO ANNUO IMPONIBILE | IMPOSTA (22,25%) | PREMIO ANNUO LORDO TOTALE | |
….. | ….. | ||
QUINTO PERIODO ASSICURATIVO 31/03/2022 - 31/03/2023 | |||
PARTITE E SOMME ASSICURATE | XXXXX XXXXX | PREMIO LORDO | |
Partite | Somme Assicurate (Euro) | ||
1. Merci fisse | 840.000.000.00 | ….. | ….. |
2. Merci flottanti (acconto premio 2/10) | 560.000.000,00 | ….. | ….. |
TOTALE | 1.400.000.000,00 | ….. | ….. |
PARTITA E SOMMA ASSICURATA FURTO E RAPINA | TASSO LORDO | PREMIO LORDO | |
Partite | Somma Assicurata (Euro) | ||
Merci (Xxxxx Xxxxxxx Assoluto) | 200.000,00 | ….. | ….. |
PREMIO ANNUO QUINTA RATA TOTALE | |||
PREMIO ANNUO IMPONIBILE | IMPOSTA (22,25%) | PREMIO ANNUO LORDO TOTALE | |
….. | ….. |
DEFINIZIONI
RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE IN GENERE
Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Broker: La Società mandataria incaricata dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.
Comunicazioni: quelle effettuate per lettera raccomandata o e-mail pec.
Contraente: Il soggetto che stipula I'assicurazione riportato sui frontespizio della presente polizza. Franchigia: l’importo che viene detratto dall'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Partita: insieme delle merci assicurate con un unico capitale.
Periodo assicurativo: l’intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell’assicurazione.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio assoluto : l’assicurazione prestata senza applicazione del disposto dell'art. 1907 dei Codice Civile.
Scoperto: la quota in percento dell’ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società: l’impresa assicuratrice.
RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI
Depositaria: persona giuridica che ha la disponibilità del deposito, quale proprietaria o in base ad un contratto di affitto di azienda.
Estorsione: sottrazione delle merci assicurate costringendo l’Assicurato, i suoi dipendenti o altre persone presenti, a consegnare le merci stesse mediante violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone presenti all’interno dei depositi (compresi i dipendenti della Depositaria). Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle merci assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.
Furto: impossessamento di merci mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Merci/Scorte: Prodotti petroliferi (esclusa I.V.A.), di proprietà dell’Assicurato come di terzi, ovunque nell’ambito delle ubicazioni assicurate, anche se trovantisi in condotte, oleodotti, serbatoi, simili, sia propri che di Terzi purché nelle pertinenze dell’ubicazione assicurata stessa, all’aperto o al coperto, anche su automezzi e su mezzi di trasporto.
Xxxxxx: l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne xxxxxxxx profitto per se e per altri, mediante violenza alla persona o minaccia.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
A parziale deroga all’Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.
Art. 2 - Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 C.C. entro 60 giorni da tale data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.
Le rate di premio successive alla prima devono essere pagate entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza. Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati alla Società o al Broker.
Art. 3 - Modifiche e trasformazioni
Nell'ambito delle ubicazioni dove sono depositate le merci assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti.
L'Assicurato é esonerato da darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.
Art. 4 - Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti
L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempre che le stesse si verifichino per fatto altrui.
Art. 5 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono esercitare la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 90 (novanta) giorni prima di detta scadenza. La Società nel caso in cui si avvalga della facoltà suesposta, si impegna comunque a mantenere attive le garanzie tutte sino al momento in cui l’Assicurato avrà ricollocato sul mercato assicurativo tutti i rischi, e comunque non oltre 120 (centoventi) giorni successivi alla data di invio dell’atto di disdetta.
Comunque il contraente ha diritto al rimborso del premio, al netto dell'imposta, relativo al periodo di rischio non corso dalla Società.
Art. 6 - Durata dell'assicurazione
L’Assicurazione ha la durata indicata nella scheda di polizza e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per
l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso per sinistro
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga di 90 (novanta) giorni.
Art. 7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 8 - Ispezione delle merci assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le merci assicurate e il Contraente/Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C..
darne avviso alla Società o al Broker entro quindici giorni – per i danni da furto e rapina entro tre giorni - da quando ne ha avuto conoscenza;
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, non appena avuta notizia del sinistro, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
presentare uno stato particolareggiato delle merci colpite o comunque danneggiate dal sinistro possibilmente con indicazione del loro valore e della perdita subita.
Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le merci garantite esistenti al momento del sinistro, l’Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.
L'Assicurato é sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto della Depositaria o di terzi in genere.
Art. 10 - Operazioni peritali
Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.
Art. 11 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricata con il Contraente o persona da lui designata;
oppure a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 12 - Mandato dei Periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravate il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 9 delle condizioni generali di assicurazione;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le merci assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 5 delle norme che regolano l’assicurazione dei danni materiali diretti;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 11 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 13 - Assicurazione presso diversi assicuratori
L’assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio stipulate eventualmente anche dalla Depositaria.
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori attraverso i quali ha assicurato la propria merce ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Relativamente alle garanzie furto e rapina, l’indennizzo verrà determinato senza tener conto dello scoperto o della franchigia operante in ciascun contratto, il cui importo verrà detratto successivamente all’ammontare del danno calcolato secondo il disposto del presente articolo.
Art. 14- Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Ciascun limite di indennizzo indicato in polizza deve intendersi quale massimo importo dovuto dalla Società per uno o più sinistri che avvengano nel corso di una stessa annualità assicurativa.
Art. 15 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal verbale definitivo di perizia, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse dell'Assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l’Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria od assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dalla garanzia assicurativa.
Art. 16 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 17 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello della Sede Legale del Contraente. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 18 - Interpretazione del contratto
Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più favorevole al Contraente/Assicurato.
Art. 19 - Esonero dichiarazioni
L’Assicurato è dispensato dall’obbligo di dichiarare all’Assicuratore i precedenti danni e gli annullamenti per sinistro di polizze a copertura dei rischi coperti dalle polizze oggetto della presente polizza.
Art. 20 - Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
Art. 21 - Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio
1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti;
f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell’importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
Art. 22 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del Broker.
Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente.
Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.
Art. 23 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALLE MERCI
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizza tutti i danni materiali direttamente causati alle merci assicurate da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso. Sono compresi i guasti causati alle merci assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi (compresa la Depositaria) allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Art. 2 - Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:
- verificatisi in occasione di:
- atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- trasporto e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle merci assicurate al di fuori dell'area di pertinenza della Depositaria;
a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- causati da o dovuti a:
- frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni, crollo e collasso strutturale, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le merci assicurate;
- interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le merci assicurate;
- deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con merci o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione;
- sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le merci assicurate;
sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- dolo del Contraente/Assicurato;
- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorifero subiti dalle merci in refrigerazione;
- fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione;
- difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle merci assicurate;
- virus informatici e simili.
Art. 3 - Merci escluse dall'assicurazione
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza.
Art. 4 - Delimitazioni di garanzia
1) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo - intendendosi per "atto di terrorismo" qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte -, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavora da alterazione o omissione di controlli o manovre. Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza della Depositaria in cui si trovano le merci assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
2) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" perché avvenuti nel periodo di assicurazione.
3) Relativamente ai danni consequenziali, sono risarcibili: i danni causati alle merci assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi garantiti con la presente polizza - eccezion fatta per quelle garanzie le cui clausole escludano esplicitamente i danni di cui sopra - che abbiano colpito le merci assicurate.
Art. 5 - Valore delle merci assicurate e determinazione del danno
L'attribuzione del valore che le Merci/Scorte assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta stimando il costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro, comprese le eventuali spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali e finanziari, sdoganamento e simili.
L'ammontare del danno si determina dal valore delle merci assicurate il valore delle merci illese ed il valore residuo delle merci danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Art. 6 - Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte risulta che il valore della partita assicurata, eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata maggiorata del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
- OPERANTI PER LE GARANZIE FURTO E RAPINA -
1. Primo Rischio Assoluto e determinazione del danno
L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, e pertanto a deroga dell'ultimo comma dell’art. 5 - “Valore delle merci assicurate e determinazione del danno” l'ammontare del danno è dato dal valore che le merci sottratte avevano al momento del sinistro, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
2. Reintegro automatico
In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. Si conviene però che la somma assicurata verrà contemporaneamente reintegrata di un pari importo. L'Assicurato si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza col pagamento dell'indennizzo da parte della Società.
3. Recupero delle merci rubate
Se le merci colpite da sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le merci recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le merci recuperate.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle merci recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle merci recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
CONDIZIONI PARTICOLARI
1. Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:
- le persone delle quali I'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società / Enti controllanti, controllate e collegate;
- i depositari delle merci;
purché l’'Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
2. Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, fino ad un massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, con il massimo di Euro 10.000.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare presunto del danno sia superiore a Euro 100.000,00.
L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purchè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
3. Onorari dei periti e consulenti
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
4. Assicurazione partita Merci flottanti a denunce trimestrali posticipate
La Società si impegna ad assicurare, mediante applicazioni trimestrali, altre somme fino all'importo massimo indicato nella partita “Merci flottanti”, al tasso lordo annuo relativamente convenuto, previo versamento anticipato, per ciascuna annualità, dell'acconto premio risultante in polizza.
Detto acconto rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, come calcolato al successivo punto 9, risultasse inferiore.
La garanzia é prestata alle seguenti condizioni:
1. Ciascun periodo trimestrale avrà inizio alle ore 24 dell’ultimo giorno dei mesi di giugno - settembre - dicembre - marzo e terminerà alle ore 24 dell'ultimo giorno del trimestre successivo.
2. L'Assicurato trasmetterà alla Società, entro l'ultimo giorno dei mesi di ottobre - gennaio - aprile, il valore delle merci esistenti all'ultimo giorno del trimestre interessato.
3. In caso di mancata denuncia si intenderà tacitamente confermata l'ultima situazione risultante da denuncia regolarmente trasmessa, anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa.
4. Le denunce dovranno essere trasmesse mediante raccomandata postale priva di busta o mediante mail pec, indirizzata alla Società o al Broker.
5. Il Contraente/Assicurato si impegna a tenere la registrazione del carico e scarico giornaliero dalla quale si possono desumere gli elementi necessari per rilevare l'esistenza delle merci durante il xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
0. La garanzia non é operante per somme eccedenti il valore di massimo impegno relativo alla partita “Merci flottanti”.
7. In caso di sinistro, previa preliminare verifica della rispondenza alle registrazioni di cui al punto 5 delle denunce precedentemente effettuate, il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l'ultima denuncia pervenuta antecedentemente al sinistro e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del sinistro stesso.
8. Per ciascuna annualità il Contraente-Assicurato è tenuto a versare in via anticipata un acconto pari a 2/10 del premio lordo corrisposto.
9. Il premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascuna rata, addizionando i valori delle esistenze
medie denunciate per ciascun trimestre o frazione ed applicando alla somma così determinata 3/12 del rispettivo xxxxx xxxxx annuo convenuto.
10. La differenza tra il premio risultante dal conteggio di cui al punto 9 e l'anticipo corrisposto, relativo alle partite merci fisse e flottanti, costituirà il premio di liquidazione dovuto dal Contraente/Assicurato.
11. In caso di mancato pagamento del premio di liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione del conto consuntivo, varrà il disposto dell'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, limitatamente alla presente assicurazione flottante.
5. Deprezzamento merci indenni
La copertura prestata con la presente polizza è estesa alle seguenti perdite sostenute durante il periodo di indennizzo:
a) Relativamente alle merci indenni (escluse cioè le merci distrutte o danneggiate da uno dei rischi assicurati con la presente polizza) che l’Assicurato non è in grado di immettere nel normale corso dell’attività in conseguenza di sinistro indennizzabile sulla con la presente polizza:
1) il prezzo di costo di dette merci se non possibile effettuare la vendita;
2) la differenza fra il prezzo di costo di dette merci e l’effettivo ricavo ottenuto, se dopo il sinistro è possibile effettuare la vendita a valore di recupero.
b) Le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare contenute le suddette perdite, ma non eccedenti la somma che sarebbe stata altrimenti risarcibile sotto il comma a) di questo articolo se tali spese supplementari non fossero state effettuate al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese (come trasporto ed imballaggio) normalmente sostenute dall’Assicurato per la consegna delle merci da o alle località assicurate ma evitate in conseguenza del sinistro.
LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE
1.1. Limiti di indennizzo
In nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che si verificassero nel corso dello stesso periodo assicurativo, somma superiore a quella assicurata che per danni causati da o dovuti ai relativi eventi sottoindicati, relativamente alle “Partite” assicurate, si intende ridotta a:
al 50% della somma assicurata per ogni ubicazione con il massimo di € 20.000.000,00 per terremoto | ||
al 50% della somma assicurata per ogni ubicazione con il massimo di € 20.000.000,00 per inondazione, alluvione, allagamento | ||
al 40% della somma assicurata per ogni ubicazione con il massimo di € 20.000.000,00 per sovraccarico neve | ||
al 50% della somma assicurata per ogni ubicazione per tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi | ||
al 50% della somma assicurata per ogni ubicazione per danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e merci da esso trasportate, trombe d’aria, grandine | ||
Euro | 20.000.000,00 | per atti di terrorismo |
Euro | 1.000.000,00 | per franamento, cedimento o smottamento del terreno |
Euro | 100.000,00 | per onorari periti e consulenti |
Euro | 10.000.000,00 | per anticipo indennizzi |
Limite di indennizzo per ogni sinistro, salvo ove diversamente indicato | ||
€ 150.000.000,00 |
1.2. Limiti di indennizzo alle garanzie “Furto”, “Rapina”, “Estorsione” e “Portavalori”
La Società non indennizzerà sia per uno che per tutti i sinistri che si possano verificare nel corso del periodo assicurativo, importo superiore a:
Euro 200.000,00
1.3 Franchigie e scoperti
Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane a carico dell’assicurato il seguente importo:
scoperto del 10% col minimo di Euro 25.000,00 per i danni causati da terremoto | ||
scoperto del 10% col minimo di Euro 25.000,00 per i danni causati da inondazione, alluvione, allagamento | ||
scoperto del 10% col minimo Euro 25.000,00 per danni causati da atti di terrorismo | ||
scoperto del 10% col minimo di Euro 5.000,00 per danni di furto, rapina e estorsione | ||
Euro | 25.000,00 | Per ogni altro danno salvo quanto evidenziato sopra e con esclusione della garanzia onorari periti |