VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 29 settembre 2022, in presenza e in collegamento MS Teams con la sede di AXA Assicurazioni S.p.A. in Milano, Società capogruppo del Gruppo Assicurativo AXA ITALIA,
si sono incontrati
la funzione Relazioni Industriali, in rappresentanza di AXA Assicurazioni S.p.A. in proprio e xxxxx capogruppo del Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, quindi in nome e per conto delle società AXA Assicurazioni S.p.a, AXA Italia Servizi S.c.p.a., AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.a., AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.a., AXA Life Europe Limited, sede secondaria in Italia, Quixa Assicurazioni S.p.a.; nonché in rappresentanza della società XL Xxxxxx Services SE, Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito congiuntamente anche “AXA”),
e
le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle società AXA Assicurazioni S.p.a, AXA Italia Servizi S.c.p.a., AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.a., AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.a., AXA Life Europe Limited, sede secondaria in Italia, QUIXA Assicurazioni S.p.a.; nonché della XL Xxxxxx Services SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, (di seguito congiuntamente anche le “RSA”) della FIRST-CISL; della FISAC-CGIL; della FNA; del SNFIA; della UILCA-UIL (di seguito, ove indicati congiuntamente, per brevità anche “le Parti”)
Premesso che
a) In data 14 novembre 2016 le Parti hanno sottoscritto il CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE dei COLLABORATORI DELLE SOCIETA’ del GRUPPO AXA e DELLE ALTRE SOCIETA’ AXA FIRMATARIE (di seguito anche il “CIA”);
b) Le Parti, a seguito delle operazioni di acquisizione tra i gruppi AXA e XL, con l’accordo sindacale del 10 dicembre 2018, hanno concordato l’adozione del CIA anche per la società XL Xxxxxx Services SE, Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito anche “XL”), secondo le specificità e alle condizioni richiamate xxxxx stesso accordo;
c) Con il Verbale di Accordo del 25 giugno 2020 le Parti hanno prorogato la durata del CIA, originariamente prevista al 31 dicembre 2020, fino al 31 dicembre 2022. Successivamente con il verbale di incontro del 22 giugno 2022 le Parti hanno prorogato la durata del CIA al 31 marzo 2023, con l’intento di addivenire ad un accordo avente ad oggetto gli eventuali interventi migliorativi per gli istituti della parte economica.
Tutto ciò premesso, si concorda quanto segue
1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale di accordo.
2) CONTRIBUTO WELFARE
In presenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti il lavoro agile, al personale dipendente che svolge l’attività lavorativa in modalità agile, secondo le modalità e alle condizioni dallo stesso previste, xxxxx xxxxxxxxxxxx entro il mese di novembre un contributo welfare di 150 euro.
3) PAP VARIABILE
A integrazione del punto 4.18 del CIA AXA Italia, a decorrere dal periodo di osservazione decorrente dal 1° gennaio 2023, la Tabella 3 di erogazione del PAP Variabile è integrata nel modo seguente:
% di raggiungimento Obiettivi Aziendali | Importi di PAP Variabile (per il 4° lv, 7a classe) |
>=101 / <105 | 2.350,00 € |
>= 105 / <110 | 2.400,00 € |
>=110 | 2.500,00 € |
Relativamente al personale di QUIXA Assicurazioni S.p.a. inquadrato nella Parte III del CCNL, a decorrere dal periodo di osservazione decorrente dal 1° gennaio 2023, nel caso di overperformance nei termini sopra descritti, si applica la tabella di conversione di cui al punto 1.2 lett. b) dell’Accordo di armonizzazione e novazione contrattuale del Contratto Integrativo Aziendale per i dipendenti di QUIXA Assicurazioni S.p.a del 15 dicembre 2021, che si riporta di seguito:
inquadramento | conversione |
Parte III – ex Sezione I | 95% del 3° livello AMMINISTRATIVI QUIXA |
Parte III – ex Sezione II | 60% del 3° livello AMMINISTRATIVI QUIXA |
Parte III – ex Sezione III | 97% del 5° livello AMMINISTRATIVI QUIXA |
Per il medesimo personale, sin dal prossimo rinnovo del CIA, il premio variabile collegato ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa dovrà essere quantificato a livello di Gruppo AXA Italia.
Al personale inquadrato come “Parte Seconda” del CCNL in vigore (“Addetti all’organizzazione produttiva ed alla produzione”), a decorrere dal periodo di
osservazione decorrente dal 1° gennaio 2023, nel caso di overperformance nei termini sopra descritti, gli importi di PAP Variabile, con riferimento al 3° liv, 7a classe di cui xxxx xxxxxxx 9. del punto 4.19 del CIA, vengono incrementati come segue, applicando la riparametrazione per ogni livello e classe xxxxxxx xx xxxxx parametrale di cui xxxx xxxxxxx 8. del medesimo punto:
% di raggiungimento Obiettivi Aziendali | Importi di PAP Variabile (per il 3° lv, 7a classe) |
>=101 / <105 | 1.400,00 € |
>= 105 / <110 | 1.450,00 € |
>=110 | 1.500,00 € |
In via eccezionale e transitoria, per la durata di vigenza del presente Verbale di Accordo, la Clausola di Garanzia di cui al punto 8 del CIA vigente continuerà a trovare applicazione, per il personale ivi previsto, qualora si verifichino le condizioni previste dalla clausola.
4) PREVIDENZA COMPLEMENTARE
In relazione al punto 4.16 del CIA, lettera A., a decorrere dal mese di gennaio 2023, il contributo a xxxxxx dell’azienda viene incrementato dello 0,25%, determinando pertanto una percentuale complessiva pari al 6,50% della base retributiva utile ai fini del calcolo del TFR.
5) ALTRE DISPOSIZIONI
- Le Parti convengono di incontrarsi entro i mesi di marzo e di settembre di ciascun anno per la definizione e/o il monitoraggio degli indicatori individuati come parametro per la misurazione ed applicazione della detassazione del premio di produttività variabile e delle altre agevolazioni fiscali xxxxx stesso istituto previste dalla normativa.
- L’Azienda si impegna a fornire entro i mesi di marzo e di settembre di ciascun anno alle RSA le informazioni circa l’andamento degli indicatori utili per la determinazione del premio di produttività variabile.
- Resta inteso che le Parti si impegnano ad avviare un confronto anche rispetto alla parte normativa.
- A decorrere dal 1° gennaio 2023, il presente verbale di accordo verrà applicato anche ai dipendenti della Società AXA Caring S.r.l. secondo le
condizioni per l’armonizzazione che verranno definite dalle Parti entro
l’anno 2022.
6) DECORRENZA E DURATA
A modifica e/o sostituzione e comunque a superamento delle previsioni di cui al verbale di incontro del 22 giugno 2022, il termine ivi previsto si intende xxxxx data ultima per l’esercizio della facoltà di disdetta, che produrrà effetti a decorrere dal xxxxx xxxxxx del quarto mese successivo xx xxxxxxx stesso.
In ogni caso, anche durante il periodo di vigenza della proroga, per XL il CIA manterrà le specificità e le distinzioni ad oggi vigenti o quelle eventualmente concordate tempo per tempo tra le Parti.
Letto, confermato e sottoscritto.
le RSA delle Società
AXA Assicurazioni S.p.A.; AXA Italia Servizi S.p.a.;
AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.a.; AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.a;
AXA Life Europe Limited – sede secondaria in Italia XL Xxxxxx Services SE, Rappresentanza
Quixa Assicurazioni S.p.a.
Generale per l'Italia
della FIRST – CISL firmato:
della FISAC – CGIL firmato:
della FNA firmato:
dello SNFIA firmato:
della UILCA – UIL firmato:
Per
AXA Assicurazioni S.p.A.; AXA Italia Servizi S.c.p.a.;
AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.a.; AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.a;
AXA Life Europe Limited – sede secondaria in Italia
Quixa Assicurazioni S.p.a.
Firmato:
Per
XL Xxxxxx Services SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Firmato: