FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE
FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE
AOO: AOU_FE
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000104
DATA: 08/05/2018 14:58
OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE GRATUITA A LAVORATORI COLLOCATI IN QUIESCENZA
SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:
Il presente atto è stato firmato digitalmente da Xxxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di Direttore Generale In assenza di Xx Xxxxxx Xxxxxxx - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Xxxxxxxxxx Xxxxxx - Direttore Amministrativo
Su proposta di Xxxxx Xxxxxxxx - Servizio Comune Gestione del Personale che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto
CLASSIFICAZIONI: [05-01-04]
DESTINATARI:
Collegio sindacale
Servizio Comune Gestione del Personale
DOCUMENTI:
File Firmato digitalmente da Hash
DELI0000104_2018_delibera_firmata.pdf Xxxxxxxxx Xxxxxxx; Xxxxxxxxxx Xxxxxx; Xxxxxxxx
Xxxxx
E1666E9ACD3156DDF8C769010BE8193E 6571B836843AE1E6724A81E8B8E6D703
DELI0000104_2018_Allegato1.doc: 022531E122AECDA56AAA98FCCF3C5AC 3543CCEB7ADE979D64C30AD9E4CE15E
66
DELI0000104_2018_Allegato2.doc: 18712FFFA2A13809191D5F37B5508E9ED 1ED5D955CBAFB0D7956FB8AEA5AE3B6
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.
DELIBERAZIONE
OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE GRATUITA A LAVORATORI COLLOCATI IN QUIESCENZA
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con nota prot. 12884 del 21.04.2016 ad oggetto: “Istruzioni operative per la gestione documentale dei Servizi Comuni” a decorrere dall’1.05.2016, i Direttori Amministrativi delle due Aziende della Provincia di Ferrara hanno, tra l’altro, indicato che “in caso di deliberazioni da assumere nell’interesse esclusivo di una delle due Aziende, dalle quali potrebbe derivare un’ambiguità nell’attribuzione delle responsabilità conseguenti, che potrebbero portare ad escludere il soggetto reale autore dell’atto, ovvero che riguardino la titolarità esclusiva del potere di rappresentanza legale di una delle due Aziende, il Servizio Comune presenterà la proposta di atto deliberativo direttamente all’Azienda responsabile/titolare del potere”;
considerato che la presente proposta di adozione di atto deliberativo, rientra nella fattispecie indicata nella citata circolare del 21.04.2016;
Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale di cui è di seguito trascritto integralmente il testo:
«…………………………………………..
Visto l’art. 5, comma 9 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 – convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 e successive integrazioni (art. 6 del D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014 e art. 17 della Legge n. 124/2017) che disciplinano la materia degli incarichi e collaborazioni a lavoratori collocati in quiescenza;
viste le circolari del Ministero per la semplificazione e della Pubblica Amministrazione n. 6 del 2014 e n. 4 del 2015 che hanno fornito indicazioni per l’interpretazione e applicazione dell’art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 convertito nella L. 135/2013 e successive modificazioni e integrazioni;
ritenuto opportuno procedere ad approvare un regolamento per il conferimento da parte dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara di incarichi di collaborazione gratuita con soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza,allegato al presente atto di cui forma parte integrante,
considerato altresì la necessità di adottare uno schema di contratto di collaborazione a titolo gratuito in attuazione del richiamato regolamento che anch’esso è parte integrante del presente atto;
dato atto della legittimità e regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui alla deliberazione n. 246 del 31.08.2010 e successive modificazioni e integrazioni;
»
attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale e ritenuto di adottare il presente provvedimento;
Delibera
A) di approvare il Regolamento per il conferimento da parte dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara di incarichi di collaborazione gratuita con soggetto già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012, e successive modificazioni e indicazioni, allegato al presente atto di cui forma parte integrante;
B) di adottare lo schema di contratto di collaborazione allegato al presente atto e che forma parte integrante, in attuazione del regolamento approvato al punto A);
C) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Elettronico ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 e s.i.m., per quindici giorni consecutivi;
D) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO DA PARTE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA, DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE GRATUITI CON SOGGETTI GIA’ LAVORATORI PRIVATI O PUBBLICI COLLOCATI IN QUIESCENZA
******** Art.1
Finalità ed ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina la modalità per l'instaurazione di rapporti dl collaborazione gratuita con soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del. D.L. 6 luglio 2012, n. 95, e ss.mm.ii., recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi al cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, come modificato dall'art. 6 del D.L. 24 Giugno 2014 n. 90, e ss.mm.ii., convertito in Legge 11 agosto 2014; n. 114, e delle Circolari applicative
n. 6 del 4 dicembre 2014 e n, 4 del 10 novembre 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
I suddetti rapporti dl collaborazione gratuita possono essere attivati con dipendenti in pensione, anche di altre Amministrazioni Pubbliche e soggetti privati, in possesso di qualificata esperienza professionale, tecnico scientifica e di studio, per incarichi dirigenziali o direttivi (anche al fine di assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici), per attività dl studio e di consulenza, e per la realizzazione dl particolari progetti di ricerca.
Per “lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza” si intendono esclusivamente i lavoratori dipendenti e non quelli autonomi.
Art. 2
Tipologie di incarichi gratuiti
Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con il limite annuale per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell'ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell'incarico o carica.
Possono essere conferiti ai medesimi soggetti incarichi di docenza, quindi anche i contratti per attività di insegnamento di alta qualificazione, stipulati ai sensi dell'articolo 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il divieto non si applica, altresì, alla nomina del componenti di organi o collegi di garanzia (ad es., comitati etici, comitati dei garanti, ecc.).
Sono altresì conferibili a tali soggetti incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità dl un progetto di ricerca€ che comporti l'eventuale coordinamento di gruppi dl lavoro ad hoc, e non di strutture stabili dell'organizzazione, a condizione che il soggetto sia in possesso di adeguato curriculum scientifico, comprovante la possibilità di esperire effettiva attività di ricerca a fronte di specifica e preventiva definizione di programma di ricerca da parte dell’Azienda.
Art. 3
Modalità di conferimento degli incarichi
Il Direttore di Dipartimento competente (ovvero il Direttore/Dirigente€responsabile della struttura interessata, previo consenso del relativo Direttore di Dipartimento) formula motivata proposta al Direttore Generale e/o al Direttore Sanitario e/o al Direttore Amministrativo; di conferimento dell'incarico gratuito, individuando l’oggetto, il profilo professionale necessario e il soggetto da incaricare - del quale dichiara di avere verificata la disponibilità - avendo cura di evitare possibili conflitti di interesse tra l'incaricato stesso e le finalità dell'Azienda.
La Direzione Aziendale esprime il proprio assenso all'attivazione delle procedure per il conferimento dell'incarico, trasmettendo la proposta al Servizio Comune Gestione del Personale per la formalizzazione dell'incarico e per la predisposizione degli atti conseguenti (schema di provvedimento e contratto, quest’ultimo come da schema allegato al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale).
Art.4
Durata
Il limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo, previsto dalla legge, si intende circoscritto ai soli incarichi dirigenziali e direttivi. Per le rimanenti fattispecie consentite dalla Legge non opera il predetto limite annuale, ferma restando la gratuità, ritenendosi pertanto ammessa la possibilità di proroga o rinnovo, al permanere delle effettive esigenze dell’Ente che hanno determinato l'originaria costituzione del rapporto.
Art. 5
Gestione operativa del rapporto
La gestione operativa del rapporto è regolata da apposito contratto, come da schema allegato, ed è demandata al Dirigente Responsabile della struttura aziendale a favore della quale il collaboratore presta, in tutto o in prevalenza, la propria attività.
Nel corso del rapporto dl collaborazione a titolo gratuito, l'incaricato potrà fare uso del locali, dei mezzi e della strumentazione messa all'uopo a disposizione da parte dell’Ente, utilizzando tali risorse con cura e diligenza.
Al collaboratore, stante la gratuità del rapporto, non é corrisposto alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente documentate, nel limite massimo di € 300,00 mensili (ovvero, €15,00 giornalieri), comprensivi dell'eventuale servizio dl mensa aziendale, fruibile da parte del collaboratore qualora, per esigenze dell’Azienda, debba trattenersi per l’intero l'arco giornaliero presso la struttura nella quale presta la propria attività.
Art.6
Copertura assicurativa e gestione sinistri
I soggetti incaricati a norma del presente Regolamento sono assicurati presso l’I.N.A.I.L. a cura dell'Ente.
Le richieste di risarcimento per danni derivanti da responsabilità civile terzi, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara non si avvale di compagnie assicuratrici, ma provvede in proprio alla gestione dei sinistri ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nella Legge Regionale 7.11.2012 n. 13 e fatti salvi facoltà e diritti previsti dalla L. n. 24 dell’8.03.2017..
Art.7
Debito Informativo
L'Azienda provvede alla pubblicazione dei dati inerenti i collaboratori nell’apposita sezione Amministrazione trasparente del proprio sito web.
Art.8
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
Il presente Regolamento è immediatamente efficace e si applica al rapporti instaurati – nonché alle relative. procedure avviate - successivamente alla sua entrata in vigore.
SCELTA DI CONTRATTO
DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO
(art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2°12, n, 735, modificato dall'art. 6 del D,L- 24 giugno 20721 n, 90, convertito in
Legge 11 agosto 2014, n. 114)
TRA
L'Azienda Ospedaliero Universitaria Ferrara, con sede legale in Cona - Ferrara – Xxx Xxxx Xxxx, 0, (Partita Iva: 01295950388), nella persona del suo rappresentante legale Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXXX Direttore Generale, elettivamente domiciliato presso la sede dell’Azienda ai fini del presente contratto
E
Il Dott. , (di seguito denominato anche “Collaboratore volontario”) nato a ( ) il , residente a ( ) in Via n. di cittadinanza - C.F.: - ex dipendente dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, collocato in quiescenza dal .
PREMESSO CHE
a) L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, intende acquisire la collaborazione dell'anzidetto Collaboratore volontario, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9,del
D.L. 6.7.2012, n. 95 e ss.mm.ii., recante"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) il Collaboratore volontario risulta in possesso dei necessari titoli accademici e di esperienza professionale per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto, rendendosi disponibile a prestare la propria collaborazione professionale in favore del Committente, mediante il rapporto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito di cui trattasi;
Tutto ciò premesso le parti STIPULANO E CONVENGONO
quanto segue: ART. 1 RICHIAMO
1.1 Le dichiarazioni in premessa costituiscono parte integrante del presente contratto.
ART.2 OGGETTO
2.1 L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, concorda con il Collaboratore volontario di svolgere le proprie prestazioni professionali in qualità di:
(consulente, collaboratore, ricercatore, ecc)
2.2 La collaborazione del Collaboratore volontario avrà ad oggetto esclusivamente le attività relative a: e/o collaborazione relativa alle seguenti prestazioni: .
2.3 Il Collaboratore volontario potrà svolgere la propria attività sia nel proprio domicilio che presso la sede dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
ART.3
NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO
3.1 Per espressa e consapevole volontà delle parti il Collaboratore volontario opererà quale prestatore d'opera intellettuale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114;
3.2 Il Collaboratore volontario svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara con le modalità attuative di seguito precisate. Inoltre, potrà svolgere attività per altri Committenti, purché la
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stessa non sia incompatibile con l'interesse del Committente o possa configurare l'ipotesi di concorrenza sleale.
ART.4
MODALITA' ATTUATIVE DEL RAPPORTO
4.1 Il Collaboratore volontario eseguirà personalmente le prestazioni contrattuali nell'ambito di un rapporto improntato su criteri di collaborazione con il personale operante all’interno dell’Azienda.
4.2 Il Collaboratore volontario dichiara che le attività che è chiamato a svolgere rientrano nell’ambito della professionalità esercitata dallo stesso.
4.3 L'attività descritta potrà essere svolta mediante utilizzo di attrezzature e mezzi propri del Collaboratore volontario. L'Azienda si impegna comunque a fornire, se ritenuto necessario per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto, i locali e le eventuali specifiche attrezzature e postazioni informatiche. E’ in ogni caso escluso al Collaboratore volontario l'utilizzo degli automezzi di proprietà o in uso all'Azienda.
4.4 Il Collaboratore volontario si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore dell'Azienda senza vincolo di esclusiva, nel rispetto delle norme consuetudinarie di correttezza e lealtà.
4.5 Al collaboratore volontario è fornito un badge ai soli fini identificativi e di accesso alla sede dell’Azienda.
ART.5
PRESENZA PRESSO IL COMMITTENTE
5.1 Il Collaboratore volontario opererà coordinando la propria attività, pienamente autonoma, con le strutture dell’Azienda, da supportare, secondo le specifiche competenze, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle disposizioni inderogabili di legge in materia e dal presente contratto.
ART. 6 RIMBORSI SPESE
6.1 L'Azienda, stante la gratuità del rapporto, non corrisponderà al Collaboratore volontario alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente documentate, nel limite massimo di € 300.00 mensili (ovvero 15 giornaliere), comprensivi dell’eventuale servizio di mensa aziendale, fruibile da parte del Collaboratore volontario qualora, per esigenze dell’Azienda, lo stesso debba trattenersi per l’intero arco giornaliero presso la struttura nella quale presta la propria attività. La collaborazione di cui al presente contratto non darà luogo ad alcun rapporto previdenziale e non costituisce in nessun modo rapporto di lavoro:né subordinato, né con vincolo di subordinazione gerarchica, né di collaborazione coordinata e continuativa, né libero professionale.
6.2 Gli eventuali rimborsi spese verranno liquidati ed accreditati al Collaboratore volontario previa presentazione di idonea documentazione, secondo quanto previsto dalle vigente disposizioni.
6.3 Il collaboratore rinuncia ad ogni pretesa o azione volta a ottenere il riconoscimento di qualsiasi ulteriore spettanza economica.
6.4 Le parti convengono, in relazione al presente rapporto, di escludere in radice ogni presupposto oggettivo e soggettivo inerente all’arricchimento senza causa e, per effetto, di rinunciare all’esperimento in qualsiasi tempo, presente e futuro, di ogni e qualunque azione di cui agli artt. 2041 e ss. Del Codice Civile.
ART.7 DURATA
7.1 L’incarico è conferito a decorrere dal e terminerà automaticamente il
, senza comunicazione preventiva alcuna, fatto salvo il recesso anticipato, senza obbligo di comunicarne i motivi, di una delle Parti, da comunicare con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni.
7.2 L'incarico è prorogabile e/o rinnovabile. Le Parti convengono che il limite annuale di durata e del divieto dl proroga o rinnovo, previsto dalla legge, si intende circoscritto ai soli incarichi dirigenziali e direttivi. Per gli incarichi di studio e/o consulenza e/o ricerca non opera il predetto limite annuale, ferma,restando la gratuità, ritenendosi, pertanto ammessa la possibilità di proroga e/o rinnovo.
ART. 8
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
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8.1 Fatta salva I'applicazione dell'art. 1453 x.x. x xx. xxx x.x., xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx oggetto del contratto o impossibilità sopravvenuta del Collaboratore volontario di svolgimento delle prestazioni, l'Azienda potrà provvedere alla risoluzione del rapporto senza preavviso.
ART.9
QUALIFICAZIONE DEL CONSULENTE
9.1 Il Collaboratore volontario dichiara sotto la propria personale responsabilità di non versare in alcuna situazione di incompatibilità alla conclusione del presente contratto, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, e di essere in possesso dei requisiti di legge per l'assolvimento delle funzioni e l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.
ART. 10
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
10.1 Si richiama il contenuto dell'art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, e ss.mm.ii. (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all'art. 23O-bis del Codice Civile e ai lavoratori autonomi). Il mancato rispetto dei contenuti del presente articolo, reiterato dopo un sollecito scritto dell'Azienda, darà luogo all'immediata risoluzione del presente contratto ai sensi del precedente art. 8.
ART.11
COPERTURA ASSICURATIVA E GESTIONE SINISTRI
11.1 Le richieste di risarcimento per danni derivanti da responsabilità civile terzi, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara non si avvale di compagnie assicuratrici ma provvede in proprio alla gestione dei sinistri ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla L. n. 24 dell’8.03.2017.
11.2 Il Collaboratore volontario è assistito da polizza infortuni (I.N.A.I.L.) stipulata a cura dell'Azienda.
ART. 12 TUTELA DEI DATI
12.1 Il lavoro svolto e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto il Collaboratore volontario non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi, né portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del Committente.
12.2 Tutti i dati e le informazioni di carattere sanitario, tecnico - amministrativo o scientifico di cui il Collaboratore volontario entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale oggetto del presente contratto dovranno considerarsi strettamente riservati.
ART.13
CODICE ETICO, CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
13.1 Il Collaboratore volontario dichiara di aver preso visione, sul sito internet aziendale xxx.xxxxx.xx, nella sezione "Amministrazione Trasparente”
del Codice di Comportamento dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
del D.P.R. del 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e si impegna ad espletare le attività inerenti l’incarico conferito secondo le linee di comportamento prescritte in tali Codici.
13.2 Il Collaboratore volontario si impegna all'osservanza di quanto previsto dal Piano di prevenzione della corruzione del “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017- 2019” conscio che la violazione di tali norme è sanzionabile con la risoluzione e/o decadenza dal rapporto.
ART. 14
UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI DELL’ENTE
14.1 Il Collaboratore volontario è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni interne sull’utilizzo dei sistemi informatici (posta elettronica – rete intra/internet – postazioni di lavoro), qualora gli siano concesse in uso dette strumentazioni.
ART. 15 CONTROVERSIE
15.1 Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione dell'incarico sarà competente il Foro di Ferrara.
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Il presente atto verrà registrato solo in "caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del
D.P.R. n. 13 1 del 26.4.1986. Letto, confermato e sottoscritto
Ferrara li,
IL DIRETTORE GENERALE IL COLLABORATORE VOLONTARIO
(Dott. ) (Dott. )
Il Collaboratore volontario dichiara di aver preso visione e accettare in particolare le condizioni di cui all’articolo 6.3 e 6.4.
IL DIRETTORE GENERALE IL COLLABORATORE VOLONTARIO
(Dott. ) (Dott. )
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